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Decisione

36.2007.97

Richiesta di assunzione dei costi relativi a trattamenti dentari. Esame degli art. 17-19 Opre. Rinvio alla Cassa per l'allestimento di una perizia atta a stabilire se vi è un nesso causale tra i danni

21 gennaio 2008Italiano21 min

Source ti.ch

Fatti

I referti affidati

dagli organi dell'amministrazione a medici esterni oppure ad un servizio

specializzato indipendente che fondano le proprie conclusioni su esami e

osservazioni approfondite, dopo aver preso conoscenza dell'incarto, e che

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non vi siano indizi concreti a mettere in discussione la loro attendibilità

(Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b/bb e pag. 110 consid. 3c).

Per quel che riguarda

invece le perizie di parte, il Tribunale federale delle assicurazioni ha

precisato che esse contengono considerazioni specialistiche che possono

contribuire ad accertare i fatti da un punto di vista medico. Malgrado esse non

abbiano lo stesso valore, da un punto di vista probatorio, di una perizia

giudiziaria, il giudice deve valutare se questi referti medici sono atti a

mettere in discussione la perizia giudiziaria oppure quella ordinata

dall'amministrazione (DTF 125 V 351; Pratique VSI 2001 pag. 110 consid. 3c).

In relazione poi alle

attestazioni del medico curante, la nostra Massima istanza ha già ripetutamente

stabilito che il giudice può ritenere, secondo la generale esperienza della

vita, che, nel dubbio, alla luce del rapporto di fiducia esistente col

paziente, egli tenda ad esprimersi a suo favore (Pratique VSI 2001 pag. 109

consid. 3b/cc; DTF 124 I 175 consid. 4 con riferimenti).

Non va infine

dimenticato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non

può evadere la vertenza senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi

per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA dell'8

ottobre 2002 nella causa C., I 673/00). Al riguardo va tuttavia precisato che

non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri medici e parimenti

esponga correttamente da un punto di vista medico, come farebbe un perito, i

punti in cui si evidenziano delle carenze precisando qual è l'opinione più

adeguata (SVR 2000 UV 10 pag. 35 consid. 4b).

9. Nel

caso di specie, alla luce di quanto affermato dai medici interpellati, esclusa

l’applicazione degli art. 18 OPre (non essendo l’interessata affetta da malattie

delle ghiandole salivari, né da altre malattie ivi elencate) e 19 OPre (non

risultando le cure dentarie effettuate necessarie per conseguire

le cure mediche in caso delle ipotesi ivi enumerate), resta da esaminare se può

trovare applicazione l’art. 17 OPre.

In

particolare, l’art. 17 lett. b cifra 3 OPre prevede l’intervento

dell’assicuratore per i costi derivanti dalle malattie del parodonto nel caso

di effetti secondari irreversibili dovuti a medicamenti.

Mentre

il dentista curante vede un nesso causale tra i medicamenti assunti e i

trattamenti necessari e ribadisce che la situazione è da considerarsi

irreversibile, l’assicuratore, con riferimento a quanto affermato dalla propria

dentista esclude tale ipotesi non senza tuttavia dimenticare di chiedere a

questo Tribunale, in via sussidiaria “il parere di un medico per confermare

quanto espresso dal medico-dentista di fiducia”. (doc. XVI)

Effettivamente

la dentista, che emette l’ipotesi secondo la quale “la parodontite n’est probablement

pas due au traitement du diabète et de l’hypertension” (sottolineatura del

redattore), pur escludendo la possibilità di effetti secondari irreversibili

dovuti all’assunzione dei medicamenti, da una parte rileva che esiste “toute

une gamme pour soigner l’hypertension autrement qu’avec la nifédipine”,

senza tuttavia indicare quali medicamenti potrebbe assumere la ricorrente,

dall’altra rileva che il curante “a certainement prescrit des antibiotiques,

comme on le fait couramment pour soigner la parodontite”, senza tuttavia

esserne così sicura. Infine, la stessa specialista afferma che “il serait

bon de laisser un médecin se déterminer et confirmer cette appréciation.”

Considerandi

(doc. XVI/1).

In

queste condizioni il TCA non può escludere, con assoluta tranquillità, che gli

interventi effettuati e prospettati dal curante siano effettivamente da

ricondurre all’ipotesi prevista dall’art. 17 let. b cifra 3 OPre.

Per

cui, allo scopo di evitare di privare l’assicurato di un grado

di impugnazione, ritenuto inoltre che dal 1° gennaio 2007 il potere cognitivo

del Tribunale federale è stato limitato con l’entrata in vigore della LTF, il

ricorso va accolto e l’incarto rinviato all’assicuratore affinché faccia

allestire una perizia da un medico-dentista neutro, eventualmente coadiuvato da

un medico specialista in diabetologia.

Il

perito dovrà accertare se la ricorrente era affetta da una parodontosi già

prima dell’assunzione dei medicamenti citati dal dentista curante o se questi

ne sono la causa, se la profilassi dentaria è stata sufficiente ed adeguata per

il caso di specie e se i medicamenti assunti dalla ricorrente hanno quale conseguenza

quella di provocare effetti secondari irreversibili tali da dover necessitare

gli interventi effettuati e prospettati dal dentista curante o se altri

medicamenti avrebbero potuto essere assunti alfine di evitare l’insorgere della

parodontosi.

Il

perito, se riterrà che gli estremi per l’applicazione dell’art. 17 lett. b

cifra 3 OPre sono adempiuti, dovrà poi esaminare se tutte e tre le fatture cui

fa riferimento l’insorgente nello scritto del 3 maggio 2007 (doc. N) sono

relative ad interventi ai denti che si trovano in relazione con i danni

derivanti da (eventuali) effetti secondari irreversibili dei medicamenti

assunti.

Dopo

aver fatto allestire la perizia la Cassa si pronuncerà nuovamente sul caso

concreto tramite una decisione formale.

10.

L’insorgente,

con il ricorso e le osservazioni, chiede una convocazione per un’udienza di

discussione.

Il

TCA rileva innanzitutto che l’audizione richiesta può essere rifiutata senza

per questo ledere il diritto d’essere sentito, sancito dall'art. 29 cpv. 2

Cost. e dall'art. 6 n. 1 CEDU.

Infatti,

secondo la giurisprudenza federale, l’obbligo di organizzare un dibattimento

pubblico ai sensi dell’art. 6 n. 1 CEDU presuppone una richiesta chiara e

inequivocabile di una parte; semplici domande di assunzione di prove, come ad

esempio istanze di audizione personale o di interrogatorio di parti o di

testimoni, oppure richieste di sopralluogo, non bastano per creare un simile

obbligo (cfr. la recente STF del 21 agosto 2007, I 472/06,

consid. 2 che ha confermato questo principio, nonché DTF 122 V 47; cfr.

pure DTF 124 V 90, consid. 6, pag. 94 e il rinvio alla DTF prima citata).

In

concreto, non essendo stata presentata una domanda espressa di procedere ad

un’udienza pubblica (l’assicurata ha presentato una generica istanza di udienza

di discussione e quindi ha formulato unicamente una richiesta di prova), questo

TCA rinuncia ad una sua audizione poiché superflua ai fini dell’esito della

vertenza (cfr. STF del 21 agosto 2007, I 472/06, consid. 2).

Del

resto l’insorgente ha ampiamente fatto uso della possibilità di presentare

osservazioni e documentazione.

Conformemente

alla costante giurisprudenza, qualora l’istruttoria da effettuare d’ufficio

conduca l’amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento

coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati

fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori

non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove

(apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der

Sozialversicherung, pag. 212 no. 450, Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und

Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320;

Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11

gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223

consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale

modo di procedere non costituisce una violazione del diritto di essere sentito

desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF

124.

V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).

In

queste condizioni il TCA rinuncia all’assunzione di ulteriori prove.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

La

decisione impugnata è annullata e l’incarto rinviato alla Cassa malati CO 1 per

l’allestimento di una perizia conformemente ai considerandi.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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