36.2007.97
Richiesta di assunzione dei costi relativi a trattamenti dentari. Esame degli art. 17-19 Opre. Rinvio alla Cassa per l'allestimento di una perizia atta a stabilire se vi è un nesso causale tra i danni
21 gennaio 2008Italiano21 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
36.2007.97
Data decisione, Autorità:
21.01.2008, TCA
Titolo:
Richiesta di assunzione dei costi relativi a trattamenti dentari. Esame degli art. 17-19 Opre. Rinvio alla Cassa per l'allestimento di una perizia atta a stabilire se vi è un nesso causale tra i danni ai denti e l'assunzione di medicamenti
CURA DENTARIA
PERIZIA
RINVIO ATTI PER ACCERTAMENTI
art. 25 LAMAL
art. 33 LAMAL
art. 17 OPPRE
art. 18 OPPRE
art. 19 OPPRE
Raccomandata
Incarto n.
36.2007.97
cs
Lugano
21 gennaio
2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 13 giugno 2007 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 14 maggio
2007 emanata da
Cassa Malati CO 1
in materia di assicurazione sociale
contro le malattie
ritenuto, in
fatto
A. RI
1, nata il __________, è affiliata presso la Cassa malati CO 1 per
l’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie.
Nel
corso del mese di settembre 2006 l’assicurata, affetta da diabete, problemi
coronarici e di pressione e di conseguenza tenuta ad assumere un notevole
numero di medicamenti, ha trasmesso al proprio assicuratore un preventivo di
fr. 9'312 del dr. med. dent. __________ di __________ del 21 settembre 2006 e
una fattura, del medesimo dentista, di fr. 722 per trattamenti dentari dall’8
maggio al 16 maggio 2006.
CO
1 si è rifiutata di rimborsare i predetti costi giacché le cure non rientrerebbero
nella casistica, esaustiva, prevista dagli art. 17-19 OPre.
Il
rifiuto è stato confermato sia con decisione formale del 23 aprile 2007 che con
decisione su opposizione del 14 maggio 2007. L’assicuratore, sulla base delle
indicazioni fornite dal dentista curante e della presa di posizione del medico
fiduciario, ha in sostanza ritenuto che l’esistenza di un nesso causale tra i
medicamenti assunti e i danni ai denti non sia possibile o probabile poiché
l’assicurata necessita di un trattamento convenzionale (doc. O).
B. RI
1, rappresentata da suo marito, è tempestivamente insorta contro la predetta
decisione, rilevando che prima di aver subito due interventi presso il __________
di __________, causati da altrettanti infarti, e di aver in seguito dovuto
assumere una gran quantità di medicamenti, non aveva mai avuto problemi
particolari alla dentatura. L’interessata chiede una partecipazione
dell’assicuratore per tutti i costi intervenuti dal gennaio 2006 nella misura
di almeno il 40% (doc. I).
C. Con
risposta del 22 giugno 2007 la Cassa propone la reiezione del ricorso con
argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione
(doc. III).
D. Pendente
causa l’assicurata ha presentato ulteriori prove (doc. V), sulle quali la Cassa
malati ha avuto facoltà di esprimersi (doc. VII). Il TCA ha proceduto ad alcuni
accertamenti (doc. XI e seguenti). Le parti hanno presentato le loro
osservazioni scritte (doc. XIII e seguenti).
in
diritto
in
ordine
1.La presente vertenza non pone questioni
giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la
difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione
di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria (STFA del 21
luglio 2003 nella causa N., I 707/00) e 2 cpv. 1 LPTCA.
nel
merito
2. Per
quanto concerne gli interventi ai denti, va rammentato che l’art. 25
LAMal, applicabile in concreto, definisce le prestazioni generali a carico
dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico sanitarie, senza però
contemplare le cure relative alle affezioni dentarie i cui costi vengono
assunti dall’assicurazione sociale solo se causate da una malattia grave e non
altrimenti evitabile dell’apparato masticatorio giusta l’art. 31 cpv. 1 lett. a
LAMal, da una malattia grave sistemica o dai suoi postumi giusta l’art. 31
cpv. 1 lett. b LAMal, o se le cure sono necessarie per il trattamento di una
malattia grave sistemica o dei suoi postumi come prevede l’art. 31 cpv. 1 lett.
c LAMal.
L'art.
33 cpv. 2 LAMal ha demandato al Consiglio federale il compito di designare in
dettaglio le prestazioni secondo i principi di cui all'art. 31 cpv. 1 LAMal.
Facendo uso di una subdelega (art. 33 cpv. 5 LAMal in relazione con l'art. 33
lett. d OAMal), il Dipartimento federale dell'interno (DFI) ha promulgato per
ognuna delle fattispeci regolate dall'art. 31 cpv. 1 LAMal una propria norma di
attuazione, più precisamente gli articoli 17, 18 e 19 OPre. Così, mentre l'art.
17 OPre (emanato in attuazione dell'art. 31 cpv. 1 lett. a LAMal) racchiude la
lista delle malattie gravi e non evitabili dell'apparato masticatorio, l'art.
18 OPre (realizzato a concretizzazione dell'art. 31 cpv. 1 lett. b LAMal)
enumera altre malattie gravi suscettibili di occasionare dei trattamenti dentari
che, come tali, non costituiscono affezioni dell'apparato masticatorio, ma
tuttavia gli sono di nocumento. Quanto all'art. 19 OPre (formulato in
applicazione dell'art. 31 cpv. 1 lett. c LAMal), esso prevede che
l'assicurazione assume i costi dei trattamenti dentari necessari per conseguire
le cure mediche in caso di focolai ben definiti. L'art. 19a OPre disciplina
infine l'assunzione delle cure dentarie conseguenti ad infermità congenite (DTF
129 V 83 consid. 1.2, 128 V 62 consid. 2b, 127 V 341 consid. 2b, 124 V 347
consid. 2).
L'elenco
delle affezioni che determinano una presa a carico dell'assicurazione
obbligatoria delle cure medico-sanitarie dei trattamenti dentari è esaustivo
(DTF 130 V 472, consid. 2.4 non pubblicato, DTF 129 V 83 consid. 1.3, 127 V 332
consid. 3a e 343 consid. 3b, 124 V 347 seg. consid. 3a;
cfr. anche Claudia Kopp Käch, Zur Leistungspflicht der obligatorischen
Krankenpflegeversicherung für zahnärztliche Behandlungen [Überblick über die
Rechtsprechung des Eidgenössischen Versicherungsgerichts], in ZBJV 2002, pag.
419 e seguenti). Mentre, a seconda del significato
patologico, le spese di un trattamento medico devono essere assunte
dall'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie in funzione
dell'art. 25 LAMal, la copertura assicurativa di un trattamento dentario si
determina secondo i criteri di cui all'art. 31 cpv. 1 LAMal in relazione con
gli art. 17 segg. OPre (DTF 128 V 146 consid. 5).
Il
TFA ha rammentato che l’art. 19 OPre non si limita a regolamentare solo gli interventi
antecedenti il trattamento della malattia, bensì garantisce in generale
un’assistenza completa (quindi anche ricostruttiva) nella misura in cui la cura
dentaria era necessaria per il trattamento di una delle gravi malattie
sistemiche contemplate nella norma (STFA del 15 luglio 2004 nella causa S.,
inc. K 68/03 = DTF 130 V 472 consid. 4.2 non pubblicato; DTF 124 V 199 consid.
2d).
L’Alta
Corte ha pure affermato che secondo giurisprudenza anche il trattamento
medicamentoso di una malattia grave sistemica menzionata all’art. 18 cpv. 1
OPre configura una conseguenza della medesima e può quindi giustificare
l’assunzione di una cura dentaria (DTF 118 V 69 consid. 5b), purché l’affezione
dentaria non sia oggettivamente evitabile (DTF 128 V 59, DTF 130 V 472).
3. L'art. 17 OPre prevede che l'assicurazione assume i costi delle cure
dentarie attinenti alle malattie gravi e non evitabili dell'apparato
masticatorio se e solo se l'affezione ha carattere di malattia. Le malattie
gravi e non evitabili sono le seguenti:
"
(…)
a. malattie
dentarie:
1. granuloma
dentario interno idiopatico,
2. dislocazioni o soprannumero di denti o
germi dentari che causano una malattia (ad es. ascesso, ciste);
b. malattie
del parodonto (parodontopatie):
1. parodontite
prepuberale,
2. parodontite
giovanile progressiva,
3. effetti
secondari irreversibili dovuti a medicamenti;
c. malattie
dei mascellari e dei tessuti molli:
1. tumori benigni dei mascellari, della
mucosa e lesioni pseudo-tumorali,
2. tumori
maligni del viso, dei mascellari e del collo,
3. osteopatie
dei mascellari,
4. cisti
(senza legami con elementi dentari),
5. osteomieliti
dei mascellari;
d. malattie dell'articolazione
temporo-mandibolare e dell'apparato motorio:
1. artrosi
dell'articolazione temporo-mandibolare,
2. anchilosi,
3. lussazione
del condilo e del disco articolare;
e. malattie
del seno mascellare:
1. rimozione
di denti o frammenti dentali dal seno mascellare,
2. fistola
oro-antrale;
f. disgrazie che provocano affezioni
considerate come malattie, quali:
1. sindrome
dell'apnea del sonno,
2. turbe
gravi di deglutizione,
3. asimmetrie
cranio-facciali gravi."
4. L’art.
18 OPre da parte sua dispone che:
L’assicurazione assume i costi delle cure
dentarie attinenti alle malattie gravi sistemiche seguenti o ai loro postumi e
necessarie al trattamento dell’affezione (art. 31 cpv. 1 lett. b LAMal):
" a. malattie del sistema
sanguigno:
1. neutropenia, agranulocitosi,
2. anemia aplastica grave,
3. leucemie,
4. sindromi mielodisplastiche (SMD),
5. diatesi emorragiche.
6. sindrome pre-leucemica,
7. granulocitopenia cronica,
8. sindrome del «lazy-leucocyte»,
9. diatesi emorragiche;
b. malattie del metabolismo:
1. acromegalia,
2. iperparatiroidismo,
3. ipoparatiroidismo idiopatico,
4. ipofosfatasi (rachitismo genetico dovuto ad una
resistenza alla
vitamina D);
c. altre malattie:
1. poliartrite cronica con lesione ai mascellari,
2. morbo di Bechterew con lesione ai mascellari,
3. artrite psoriatica con lesione ai mascellari,
4. sindrome di Papillon-Lefèvre,
5. sclerodermia,
6. AIDS,
7. psicopatie gravi con lesione consecutiva grave della
funzione
masticatoria;
d. malattie delle ghiandole salivari."
Per
il cpv. 2 le spese delle prestazioni di cui al capoverso 1 vengono coperte
soltanto previa garanzia speciale dell'assicuratore e previo esplicito accordo
del medico di fiducia.
L’elenco
come detto è esaustivo. Per cui la Cassa è tenuta ad assumersi i costi
dell'intervento unicamente se l'assicurato soffre di una delle patologie elencate
(cfr. DTF 130 V 472, consid. 2.4 non pubblicato; DTF 129 V 83 consid. 1.3).
5. Secondo
l'art. 19 OPre (malattie sistemiche; cura dentaria di focolai) l’assicuratore
deve assumere i costi delle cure dentarie necessarie per conseguire le cure
mediche (art. 31 cpv. 1 lett. c LAMal) in caso di:
" a. sostituzione delle valvole
cardiache, impianto di protesi vascolari
o di shunt del cranio;
b. interventi che necessitano di un trattamento
immunosoppressore
a vita;
c. radioterapia o chemioterapia di una patologia
maligna;
d. endocardite."
Questa
norma non si limita a regolamentare solo gli interventi antecedenti, bensì
garantisce in generale un’assistenza completa (quindi anche ricostruttiva),
nella misura in cui la cura dentaria era necessaria per il trattamento di una
delle gravi malattie sistemiche contemplate dalla norma (STFA del 15 luglio
2004 nella causa S., inc. K 68/03 = DTF 130 V 472, consid. 4.2 non pubblicato;
cfr. anche DTF 124 V 199 consid. 2; G. Eugster,
Krankenversicherungsrechtliche Aspekte der zahnärztlichen Behandlung nach Art.
31 Abs. 1 KVG, in: LAMal – KVG, Recueil de travaux en l’honneur de la société
suisse de droit des assurances, Losanna 1997, pag. 243).
6.Per quanto concerne il caso di specie l’insorgente ha
chiesto alla Cassa l’assunzione dei costi relativi ad interventi del dr. med.
dent. __________ per un importo complessivo di fr. 12'466.--, relativo a tre
fatture (una di fr. 722 del 26 maggio 2006, una di fr. 2'432 del 24 ottobre
2006 ed una di fr. 7'456 del 6 gennaio 2007).
L’assicuratore rifiuta di assumersi i costi degli interventi giacché
la casistica in questione non rientrerebbe nelle ipotesi previste dagli art.
17-19 OPre.
7. In
concreto l’assicuratore, dopo aver ricevuto dall’insorgente la richiesta di
assunzione dei costi per la fattura di fr. 2'432 relativa alle cure prestate
dal 29 maggio all’11 settembre 2006, ha interpellato il dentista curante, dr.
med. dent. __________ di __________, ponendogli alcune domande. Alla richiesta
di sapere qual è la diagnosi, lo specialista ha indicato “ascessi paro e
endo”, alla domanda qual è, brevemente, l’anamnesi, il curante ha indicato:
“risultato del diabete”, mentre alla questione a sapere se questo caso
rientra nell’ambito di un articolo dell’OPre, il dentista ha risposto: “no”
(doc. 15).
L’8
dicembre 2006 il dr. __________ medico dentista di __________, chiamato
dall’assicuratore a prendere posizione in merito alla fattispecie, ha affermato
che l’ipertensione e il diabete non provocano una delle malattie elencate agli
art. 17-19 OPre e che lo stesso medico curante ha affermato che il caso in
questione non adempie alle condizioni previste da questi articoli. Per cui non
vi è alcun obbligo prestativo della Cassa (doc. 14).
Il
2 febbraio 2007 il dr. dent. Med. __________ ha nuovamente scritto
all’assicuratore chiedendo di voler riesaminare la pratica giacché, come ha
rilevato l’assicurata, non a conoscenza del fatto che l’insorgente ha dovuto
assumere determinati medicamenti che potrebbero aver causato i danni ai denti
per i quali ha dovuto intervenire.
Il
curante, dopo aver rammentato che la sua paziente è diabetica da diversi anni
ed ha problemi coronarici e di pressione, ha affermato che deve prendere
giornalmente un numero considerevole di medicamenti (Diovan 160 per la
pressione, Gluchopage 850 per il diabete, Dilatrend 12.5 quale beta-blocante
per la pressione, Actos 45 per le coronarie, Plavix 75 antiaggregante
plastinico, Pantozol 20 per lo stomaco, Sortis 20 per il colesterolo e Norvasc
5 per la pressione). Vista la complessità e la diversità delle patologie il
dentista curante ha precisato che “con queste premesse penso di poter
affermare che vi possa essere causalità fra le patologie di tipo generale e i
problemi dentali che si sono presentati negli ultimi tempi.” (allegato al
doc. 10).
Ai fini di chiarire la
fattispecie, pendente causa questo Tribunale ha interpellato il medico curante
chiedendogli se l’insorgente è affetta da malattie delle ghiandole salivari o
del parodonto. In particolare, a proposito di questa seconda ipotesi il TCA ha
voluto sapere se la parodontopatia è dovuta ad effetti secondari irreversibili
dovuti a medicamenti (e in caso di risposta affermativa, quali medicamenti
hanno provocato gli effetti secondari irreversibili e per quale motivo gli
effetti secondari sono irreversibili, doc. XI).
Il curante ha risposto affermando che la paziente, a sua conoscenza,
non è affetta da malattie delle ghiandole salivari. Essa invece soffre di una
parodontite localizzata e di una gengivite generalizzata. Lo specialista ha
precisato che “questo tipo di patologie sono spesso riscontrabili in malati
di Diabete Mellito di tipo II e dall’assunzione di medicamenti antiipertensivi
facenti parte della famiglia degli antagonisti del calcio (con la Nifedipina o
simili quale principio attivo, in questo caso Norvacs). Questa classe di
medicamenti ha spesso come effetti collaterali una iperplasia del tessuto
gengivale. I sanguinamenti della mucosa orale sono amplificati dagli
antiaggreganti piastrinici (Plavix) che la signora assume regolarmente.”
Il curante ha aggiunto che “la situazione è da considerarsi
irreversibile in quanto la paziente dovrà utilizzare i medicamenti prescritti
per il resto della vita per poter tenere sotto controllo le patologie generali
che l’hanno colpita. Il diabete non è guaribile allo stato delle conoscenze
odierne ma può generalmente essere tenuto sotto controllo; il sistema
circolatorio ha bisogno dei medicamenti prescritti (o equivalenti) per poter
funzionare a dovere. Le cure prestate dal punto di vista odontoiatrico si sono
rese necessarie per ripristinare la masticazione. I fattori elencati sopra sono
delle concause che sicuramente hanno esacerbato una situazione parodontale
subottimale.” (doc. XII)
Chiamata a prendere posizione in merito, la dentista di fiducia
della Cassa, dr.ssa __________, di __________, ha affermato:
“(…)
Je relève qu’elle présente des pathologies qui accompagnent souvent le
diabète, soit de l’hypertension et trop de cholestérol. Le dr __________ mentionne par ailleurs que
la médication à prendre à vie pour maintenir en santé Mme RI 1 a seulement
éventuellement pu péjorer une maladie parodontale préexistante. Le diabète est très souvent accompagné
d’une parodontite, qui est une maladie infectieuse. Or, l’on sait que le diabète fournit un
terrain favorable à toutes sortes d’infections.
Du
point de vue du médecin-dentiste, toute personne qui souffre d’un diabète
nécessite une hygiène optimale. En conséquences, toutes les mesures prophylactiques
doivent être prises pour éviter qu’une infection se développe. La parodontite n’est probablement pas due au
traitement du diabète et de l’hypertension.
Les effets secondaires de la medication ne sont pas irréversibles; il
suffit de la modifier. Il en existe en effet toute une gamme pour soigner
l’hypertension autrement qu’avec de la nifédipine. Par ailleurs, le Dr __________ a certainement
prescrit des antibiotiques, comme on le fait courramment pour soigner la
parodontite.
Toutefois
il serait bon de laisser un médecin se determiner et confirmer cette
appreciation.
Eu
égard à ce qui précède, les critères de prise en charge stipulés aux articles
17 à 19 de l’OPAS ne sont pas remplis dans le traitement dentaire qui a été
entrepris.” (doc. XVI/1).
8.
Quanto alla valenza probante d'un rapporto medico, secondo la giurisprudenza
determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno
studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri
parimenti le censure espresse, che sia stato approntato in piena conoscenza
dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e
che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per
stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo
di prova, né la denominazione, ad esempio, quale perizia o rapporto (DTF 125 V
352 consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c; Hans-Jakob
Mosimann, Zum Stellenwert ärztlicher Beurteilungen, in: Aktuelles im Sozial-versicherungsrecht,
Zurigo 2001, pag. 266).
Fatti
I referti affidati
dagli organi dell'amministrazione a medici esterni oppure ad un servizio
specializzato indipendente che fondano le proprie conclusioni su esami e
osservazioni approfondite, dopo aver preso conoscenza dell'incarto, e che
giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno
che non vi siano indizi concreti a mettere in discussione la loro attendibilità
(Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b/bb e pag. 110 consid. 3c).
Per quel che riguarda
invece le perizie di parte, il Tribunale federale delle assicurazioni ha
precisato che esse contengono considerazioni specialistiche che possono
contribuire ad accertare i fatti da un punto di vista medico. Malgrado esse non
abbiano lo stesso valore, da un punto di vista probatorio, di una perizia
giudiziaria, il giudice deve valutare se questi referti medici sono atti a
mettere in discussione la perizia giudiziaria oppure quella ordinata
dall'amministrazione (DTF 125 V 351; Pratique VSI 2001 pag. 110 consid. 3c).
In relazione poi alle
attestazioni del medico curante, la nostra Massima istanza ha già ripetutamente
stabilito che il giudice può ritenere, secondo la generale esperienza della
vita, che, nel dubbio, alla luce del rapporto di fiducia esistente col
paziente, egli tenda ad esprimersi a suo favore (Pratique VSI 2001 pag. 109
consid. 3b/cc; DTF 124 I 175 consid. 4 con riferimenti).
Non va infine
dimenticato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non
può evadere la vertenza senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi
per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA dell'8
ottobre 2002 nella causa C., I 673/00). Al riguardo va tuttavia precisato che
non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri medici e parimenti
esponga correttamente da un punto di vista medico, come farebbe un perito, i
punti in cui si evidenziano delle carenze precisando qual è l'opinione più
adeguata (SVR 2000 UV 10 pag. 35 consid. 4b).
9. Nel
caso di specie, alla luce di quanto affermato dai medici interpellati, esclusa
l’applicazione degli art. 18 OPre (non essendo l’interessata affetta da malattie
delle ghiandole salivari, né da altre malattie ivi elencate) e 19 OPre (non
risultando le cure dentarie effettuate necessarie per conseguire
le cure mediche in caso delle ipotesi ivi enumerate), resta da esaminare se può
trovare applicazione l’art. 17 OPre.
In
particolare, l’art. 17 lett. b cifra 3 OPre prevede l’intervento
dell’assicuratore per i costi derivanti dalle malattie del parodonto nel caso
di effetti secondari irreversibili dovuti a medicamenti.
Mentre
il dentista curante vede un nesso causale tra i medicamenti assunti e i
trattamenti necessari e ribadisce che la situazione è da considerarsi
irreversibile, l’assicuratore, con riferimento a quanto affermato dalla propria
dentista esclude tale ipotesi non senza tuttavia dimenticare di chiedere a
questo Tribunale, in via sussidiaria “il parere di un medico per confermare
quanto espresso dal medico-dentista di fiducia”. (doc. XVI)
Effettivamente
la dentista, che emette l’ipotesi secondo la quale “la parodontite n’est probablement
pas due au traitement du diabète et de l’hypertension” (sottolineatura del
redattore), pur escludendo la possibilità di effetti secondari irreversibili
dovuti all’assunzione dei medicamenti, da una parte rileva che esiste “toute
une gamme pour soigner l’hypertension autrement qu’avec la nifédipine”,
senza tuttavia indicare quali medicamenti potrebbe assumere la ricorrente,
dall’altra rileva che il curante “a certainement prescrit des antibiotiques,
comme on le fait couramment pour soigner la parodontite”, senza tuttavia
esserne così sicura. Infine, la stessa specialista afferma che “il serait
bon de laisser un médecin se déterminer et confirmer cette appréciation.”
Considerandi
(doc. XVI/1).
In
queste condizioni il TCA non può escludere, con assoluta tranquillità, che gli
interventi effettuati e prospettati dal curante siano effettivamente da
ricondurre all’ipotesi prevista dall’art. 17 let. b cifra 3 OPre.
Per
cui, allo scopo di evitare di privare l’assicurato di un grado
di impugnazione, ritenuto inoltre che dal 1° gennaio 2007 il potere cognitivo
del Tribunale federale è stato limitato con l’entrata in vigore della LTF, il
ricorso va accolto e l’incarto rinviato all’assicuratore affinché faccia
allestire una perizia da un medico-dentista neutro, eventualmente coadiuvato da
un medico specialista in diabetologia.
Il
perito dovrà accertare se la ricorrente era affetta da una parodontosi già
prima dell’assunzione dei medicamenti citati dal dentista curante o se questi
ne sono la causa, se la profilassi dentaria è stata sufficiente ed adeguata per
il caso di specie e se i medicamenti assunti dalla ricorrente hanno quale conseguenza
quella di provocare effetti secondari irreversibili tali da dover necessitare
gli interventi effettuati e prospettati dal dentista curante o se altri
medicamenti avrebbero potuto essere assunti alfine di evitare l’insorgere della
parodontosi.
Il
perito, se riterrà che gli estremi per l’applicazione dell’art. 17 lett. b
cifra 3 OPre sono adempiuti, dovrà poi esaminare se tutte e tre le fatture cui
fa riferimento l’insorgente nello scritto del 3 maggio 2007 (doc. N) sono
relative ad interventi ai denti che si trovano in relazione con i danni
derivanti da (eventuali) effetti secondari irreversibili dei medicamenti
assunti.
Dopo
aver fatto allestire la perizia la Cassa si pronuncerà nuovamente sul caso
concreto tramite una decisione formale.
10.
L’insorgente,
con il ricorso e le osservazioni, chiede una convocazione per un’udienza di
discussione.
Il
TCA rileva innanzitutto che l’audizione richiesta può essere rifiutata senza
per questo ledere il diritto d’essere sentito, sancito dall'art. 29 cpv. 2
Cost. e dall'art. 6 n. 1 CEDU.
Infatti,
secondo la giurisprudenza federale, l’obbligo di organizzare un dibattimento
pubblico ai sensi dell’art. 6 n. 1 CEDU presuppone una richiesta chiara e
inequivocabile di una parte; semplici domande di assunzione di prove, come ad
esempio istanze di audizione personale o di interrogatorio di parti o di
testimoni, oppure richieste di sopralluogo, non bastano per creare un simile
obbligo (cfr. la recente STF del 21 agosto 2007, I 472/06,
consid. 2 che ha confermato questo principio, nonché DTF 122 V 47; cfr.
pure DTF 124 V 90, consid. 6, pag. 94 e il rinvio alla DTF prima citata).
In
concreto, non essendo stata presentata una domanda espressa di procedere ad
un’udienza pubblica (l’assicurata ha presentato una generica istanza di udienza
di discussione e quindi ha formulato unicamente una richiesta di prova), questo
TCA rinuncia ad una sua audizione poiché superflua ai fini dell’esito della
vertenza (cfr. STF del 21 agosto 2007, I 472/06, consid. 2).
Del
resto l’insorgente ha ampiamente fatto uso della possibilità di presentare
osservazioni e documentazione.
Conformemente
alla costante giurisprudenza, qualora l’istruttoria da effettuare d’ufficio
conduca l’amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento
coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati
fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori
non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove
(apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der
Sozialversicherung, pag. 212 no. 450, Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und
Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320;
Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11
gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223
consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale
modo di procedere non costituisce una violazione del diritto di essere sentito
desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF
124.
V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).
In
queste condizioni il TCA rinuncia all’assunzione di ulteriori prove.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.
La
decisione impugnata è annullata e l’incarto rinviato alla Cassa malati CO 1 per
l’allestimento di una perizia conformemente ai considerandi.
2. Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster