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Decisione

36.2007.99

Domanda di sussidio 2007 dichiarata non pervenuta dall'UAM. Prova dell'invio. Omere Probatorio.

20 agosto 2007Italiano34 min

Source ti.ch

Fatti

I formulari così trasmessi tra il giugno e luglio

dell'anno che precede l'anno di sussidio rientrano normalmente per la fine di

agosto successivo, si tratta di una indicazione temporale che noi diamo, è

indicativa e non perentoria, per permetterci di poi far pervenire ai Comuni

verso la metà di settembre i formulari riferiti alla richiesta di sussidio per

l'anno successivo che possono essere direttamente richiesti dai potenziali

beneficiari.

Procediamo quindi con due blocchi sostanziali di

formulari, il primo è quello inviato automaticamente dall'amministrazione agli

utenti ed il secondo invece è trasmesso ai Comuni. Soltanto per il primo blocco

è consegnata l'etichetta individuale con il NIP."

(…)

Sempre in termini generali il responsabile del settore presso l’UAM ha

ulteriormente precisato come:

“ …

per l'anno 2005 dei circa 50'000 formulari trasmessi ai potenziali beneficiari,

entro il termine di fine agosto 2004, ne sono rientrati circa 2/3. Dei

formulari provenienti dalle Cancellerie comunali e trasmessi dagli utenti

contiamo ulteriori circa 15'000 domande di sussidio. Le decisioni con cui i

sussidi vengono accolti vengono trasmessi per posta semplice. Anche le

decisioni negative vengono trasmesse per posta semplice. Non vengono tenute

copie fisiche di queste decisioni ma l'amministrazione è in grado di

ricostruire sempre l'iter della procedura e il suo esito. All'UAM collaborano

una ventina di persone di cui 12 si occupano dei sussidi e di tutta la massa di

posta che perviene all'Istituto assicurazioni sociali (IAS) vi è un'iniziale scrematura

della posta destinata ad altri servizi. Quella destinata all'Ufficio

assicurazione malattia viene ulteriormente esaminata per ulteriore scrematura.

Preciso che all'UAM la posta perviene aperta. Ad aprirla sono gli addetti del

servizio economato IAS. In seno al nostro ufficio vengono isolate dalle altre

le domande di sussidio e la documentazione relativa a domande di sussidio

pendenti e poi vengono formati fisicamente gli incarti ed attribuiti ai

collaboratori secondo una precisa suddivisione derivante dalla prima lettera

del cognome dell'utente. L'incarto fisico è composto dalla domanda di sussidio

che funge da cartelletta nella quale vengono inserite le altre pezze a

suffragio prodotte dall'ass. (polizza assicurativa, dichiarazione fiscale,

busta e ciò solo dal gennaio 2005).

(…)

… se una persona

chiedesse il sussidio 2005 sulla scorta di un vecchio formulario 2004

correggendo manualmente la data del periodo di sussidio lo stesso, per prassi

interna all'UAM non viene accettato, gli atti vengono rispediti affinché venga

corretta la procedura mentre la data d'inoltro viene salvaguardata. (…)."

12. Nel

caso concreto, la ricorrente rileva di avere inoltrato tempestivamente la sua

domanda di sussidio all’Ufficio dell'Assicurazione Malattia, senza però avere

comprovato l’invio del formulario mediante la produzione di una ricevuta della

raccomandata o corrispondenza con l’ufficio destinatario relativa all’istanza

presentata. La signora RI 1 ha indicato suoi contatti con la signora __________

e citato "l'amministrazione del Comune di __________ " come pronto a

confermare il suo dire.

Il giudice delegato ha

chiesto alla ricorrente di precisare chi in seno all'amministrazione Comunale

di __________ poteva confermare non tanto la spedizione dell'istanza quanto ricevuta

dell'atto. L'assicurata ha comunicato che nessuno dei suoi colleghi poteva

fornire utili ragguagli circa la ricevuta dell'atto da parte dell'UAM.

Circa i contatti con la signora __________ dell'amministrazione la stessa si

sarebbe limitata a dire che la domanda era andata persa. Su questo aspetto

l'UAM, inviato a prendere posizione, ha implicitamente rinunciato ad

esprimersi.

13. Va

ulteriormente ribadito che chi inoltra un’istanza od un gravame all’autorità

amministrativa o giudiziaria, e quando l’atto sia dichiarato non pervenuto,

deve dimostrarne l’avvenuto invio, sia, come indicato, mediante la produzione

della ricevuta della raccomandata sia con la produzione di corrispondenza

relativa all’oggetto dell’istanza stessa che attesti quindi che l'Amministrazione ha ricevuto una precedente

comunicazione da parte dell'assicurato.

In questo contesto la

prova del tempestivo inoltro della domanda tocca all’assicurato medesimo ed in

caso di mancata prova le conseguenze vengono sopportate dallo stesso, e meglio

come alla giurisprudenza esposta ai punti precedenti.

In concreto, dalla documentazione a disposizione non si può desumere

il rispetto del termine per l’inoltro della richiesta. I colleghi della

ricorrente e la risposta della signora __________ non comprovano, purtroppo,

ricevuta dell'atto. La comunicazione della signora __________ con cui RI 1 è

stata invitata a volere riformulare sua richiesta siccome la domanda precedente

era andata persa non significa che l'atto sia pervenuto all'amministrazione e

sia stato smarrito in seno alla stessa. Alla luce delle modalità con cui le

domande di riduzione vengono ricevute e registrate l'amministrazione ha dato

atto di una minuziosa verifica e ricerca rimasta senza esito. L'assenza della

prova di ricevuta dell'atto ricade, purtroppo, sulla ricorrente.

14. In

virtù dell'art. 53 LCAMal il diritto al beneficio di un sussidio nella forma

retroattiva decade dopo cinque anni a partire dall'anno in cui tale diritto si

verifica. Costituisce eccezione l'applicazione del sussidio retroattivo

nell'ambito delle procedure di revisione delle prestazioni complementari

AVS/AI. Il sussidio retroattivo è oggetto di richiesta scritta da parte

dell'assicurato all'istanza designata dal Consiglio di Stato e deve specificare

le motivazioni del ritardo (riservato l'art. 53 cpv. 2). Le domande di sussidio

retroattivo sono accolte solo se suffragate da motivazioni particolari e

fondate (art. 55 LCAMal). La negligenza a giustificazione del mancato rispetto

dei termini stabiliti dal regolamento non è considerata motivo valido per il

riconoscimento del sussidio nella forma retroattiva (art. 55 cpv. 3 LCAMal).

Il Messaggio relativo

all'introduzione della LCAMal, circa l'art. 55, a pag. 59, precisa che:

" (…) Il riconoscimento di sussidi retroattivi

può essere concesso quando l'assicurato fa valere ragioni oggettive e fondate

circa i motivi per cui non è riuscito a produrre l'istanza in forma tempestiva.

Relativamente alla fattispecie, all'autorità amministrativa competente

è riconosciuto un margine di ponderazione nell'esame delle richieste.

La pura e semplice negligenza nell'inoltro dell'istanza di sussidio

nei termini stabiliti non è comunque considerata motivo valido per il

riconoscimento di un sussidio nella forma retroattiva. (…).".

Inoltre, a norma

dell’art. 45 cpv. 2 RLCAMal, per casi particolari e per ragioni comprovate,

l'Istituto delle assicurazioni sociali può ritenere anche istanze che

giungessero fuori dei termini stabiliti per l'inoltro della richiesta.

Questo TCA ha già considerato che un ritardo di

oltre 1 anno a fronte di un'importante

malattia dello stesso assicurato non poteva essere considerato fatto

giustificativo sufficiente (STCA 24 aprile 2002 nella causa J., inc. 36.2002.5), così come non ha

considerato quale motivo sufficiente l’assenza di conoscenza della possibilità

di chiedere il sussidio da parte di due coniugi confederati appena giunti in

Ticino (STCA 9 dicembre 2002

nella causa D., inc. 36.2002.119). Nemmeno l'informazione errata da parte

dell'assicuratore malattia è stata considerata motivo sufficiente per

giustificare il ritardo. Nel caso dei coniugi C. (STCA 25 settembre 2003, inc. 36.2002.141) l'assicuratore aveva

comunicato che il sussidio per i figli non sarebbe stato concesso,

contrariamente a quanto poi verificato. Come indicato questo Tribunale non ha

considerato l'errata informazione quale elemento giustificante il ritardo.

Va ancora rilevato che

con sentenza 12 settembre 2002 il TCA non ha ritenuto fatto giustificante il ritardo nella domanda di

sussidio la giovane età dell'assicurata ancora studentessa liceale e quindi la

sua immaturità e la sua inesperienza (STCA 12 settembre 2002 nella causa W., 36.2002.54).

Nel caso giudicato il

6 ottobre 2005 (nella causa S., 36.2005.116), l’assenza di una decisione di

tassazione non è stata comunque considerata elemento adeguato a motivare il

ritardo per un apprendista non ancora tassato, il cui fratello ammalato per

lunghi periodi aveva creato “problemi a tutta la

famiglia”.

Il TCA nemmeno ha considerato come motivo

giustificativo che l'assicurato fosse tossicodipendente – con conseguenti

difficoltà fisiche e psichiche - nel periodo per il quale ha chiesto il diritto

alla riduzione del premio di cassa malati. Infatti, essendo coniugato e

ritenuto come sua moglie si fosse occupata di lui e l'avesse aiutato a passare il brutto periodo

che stava vivendo, è stato ritenuto che il ricorrente potesse e dovesse fare

capo alla moglie anche per la gestione delle sue pratiche correnti e quindi

anche quella relativa alla riduzione dei premi di cassa malati (STCA del 14 marzo 2006 nella causa C.B.,

36.2006.16).

Alla medesima

soluzione il TCA è giunto nel

caso di un assicurato alla ricerca di un lavoro la cui moglie, gestante, ha

avuto problemi di salute sia prima sia dopo il parto. Queste difficoltà non

hanno comunque impedito di compilare e spedire la richiesta di sussidio,

operazione che in sé richiede poco tempo (STCA dell'11 ottobre

2006 nella causa D.A., 36.2006.113).

15. In

concreto la ricorrente, dopo avere interpellato l'amministrazione cantonale

alla luce del mancato riscontro alla sua domanda di sussidio, è stata invitata

a produrre nuova istanza. In sostanza dunque la giustificazione del ritardo sta

nel convincimento di regolare trasmissione della precedente istanza di

riduzione dei sussidi. Questa giustificazione, purtroppo, non è sufficiente per

costante giurisprudenza. Il rammarico è grande per questo Tribunale alla luce

del fatto che la ricorrente è giovane e necessita dell’aiuto sociale. RI 1 non

ha indicato e nemmeno reso verosimile di conseguenza il sussistere di uno degli

elementi di cui all’art. 67 RegLCAMal, come evidenzia correttamente

l’amministrazione. Qualora nel corso del corrente anno si realizzassero gli

estremi indicati in tale norma la domanda potrebbe trovare accoglienza in sede

amministrativa.

Alla luce di quanto

precede il ricorso va respinto senza carico di tasse di giustizia e spese e

senza attribuzione di ripetibili.

Con

il 1. gennaio 2007 è entrata in vigore la Legge federale sul Tri­bunale federale

del 17 giugno 2005 (LTF), applicabile in con­creto poiché, per l’art. 132 cpv. 1 LTF, la nuova legge si applica ai procedimenti promossi

dinanzi al Tribunale federale dopo la sua entrata in vigore; ai procedimenti su

ricorso si applica sol­tanto se la decisione impugnata è stata pronunciata dopo

la sua entrata in vigore. A proposito della materia qui

in causa

(cause di diritto pubblico), la nuova legge prevede la

via del ricorso in materia di diritto pub­blico (art. 82 lett. a LTF; cfr.

anche l’art. 83 LTF che elenca i casi di inammissibilità del ricorso in materia

di diritto pubblico). Per

l’art. 86 cpv. 1 lett. d LTF il ricorso è ammissibile contro le deci­sioni

delle autorità cantonali di ultima istanza, sempreché non sia ammissibile il

ricorso al Tribunale amministrativo federale. L’art. 95 LTF prevede che il ricorrente può far valere la violazione

del diritto federale (lett. a), del diritto internazionale (lett. b), dei

diritti costituzionali cantonali (lett. c), delle disposizioni cantonali in materia

di diritto di voto dei cittadini e di elezioni e votazioni po­polari (lett. d),

del diritto intercantonale (lett. e). A

norma dell’art. 97 cpv. 1 LTF il ricorrente può censurare l’accertamento dei

fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in

violazione del diritto ai sensi dell’articolo 95 e l’eliminazione del vizio può

essere determinante per l’esito del procedimento. Possono essere addotti nuovi

fatti e nuovi mezzi di prova soltanto se ne dà motivo la decisione dell’autorità

inferiore. Non sono ammissibili nuove conclusioni (art. 99 LTF). Il ricorso contro una

decisione deve essere depositato presso il Tribunale fede­rale entro 30 giorni

dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Va

ancora rilevato che, laddove non sia ammissibile il ricorso in materia di

diritto pubblico, è aperta la via del ricorso in materia costituzionale (art.

113 LTF). A norma dell’art. 116 LTF con il ri­corso in materia

costituzionale può essere censurata la viola­zione di diritti costituzionali. A

proposito di quest’ultimo ricorso, va evidenziato come, affinché sia

ammissibile, è necessario che il ricorso ordinario sia escluso, o perché il

valore litigioso non è raggiunto o perché il caso figura in un catalogo di eccezioni,

che la decisione impugnata emani da un’autorità cantonale di ultima istanza e

che venga fatta valere una censura in ambito di diritto costituzionale (cfr., a

questo proposito, Bernard Corboz, intro­duction à la nouvelle loi sur le

Tribunal fédéral, SJ 2006, n. 8, pag. 319 segg., in

particolare pag. 351 segg.).

Per questi

motivi

dichiara e

pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

Considerandi

2.

Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

3.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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