Lexipedia

Decisione

36.2008.100

Domanda di sussidio tardiva. Ritardo giustificato con grave malattia che ha colpito i genitori dell'assicurata. Giustificazione ritenuta insufficiente alla luce della natura della procedura e del temp

23 settembre 2008Italiano22 min

Source ti.ch

Fatti

i termini di presentazione dell'istanza, tenuto conto che di regola:

a) per gli assicurati

tassati in via ordinaria l’istanza è presentata nel corso dell’anno che precede

la corresponsione della riduzione di premio;

b) per gli assicurati tassati alla fonte l’istanza è

presentata nel corso dell’anno medesimo per il quale si richiede la riduzione

di premio;

c) gli assicurati che si stabiliscono nel Cantone ad anno

inoltrato, possono avanzare l’istanza nel corso dell’anno stesso per il quale

si richiede la riduzione di premio;

d) gli assicurati che nel corso dell’anno, per inizio di

assoggettamento fiscale o per le situazioni di cui all’art. 31, ritenessero di

rientrare nel diritto alla riduzione di premio, possono presentare istanza nel

corso dell’anno stesso.

Il

cpv. 2 prevede che per casi particolari e per ragioni comprovate, l'Istituto

delle assicurazioni sociali può ritenere anche istanze che giungessero fuori

dei termini stabiliti per l'inoltro della richiesta.

Giusta

l'art. 53 LCAMal il diritto al beneficio di un sussidio nella forma retroattiva

decade dopo cinque anni a partire dall'anno in cui tale diritto si verifica.

Costituisce eccezione l'applicazione del sussidio retroattivo nell'ambito delle

procedure di revisione delle prestazioni complementari AVS/AI. Il sussidio

retroattivo è oggetto di richiesta scritta da parte dell'assicurato all'istanza

designata dal Consiglio di Stato e deve specificare le motivazioni del ritardo

(riservato l'art. 54 cpv. 2). Le domande di sussidio retroattivo sono accolte

solo se suffragate da motivazioni particolari e fondate (art. 55 LCAMal). La

negligenza a giustificazione del mancato rispetto dei termini stabiliti dal

regolamento non è considerata motivo valido per il riconoscimento del sussidio

nella forma retroattiva. Il Messaggio relativo all'introduzione della LCAMal,

circa l'art. 55, a pag. 59, precisa che:

" Il riconoscimento di sussidi retroattivi può essere

concesso quando l'assicurato fa valere ragioni oggettive e fondate circa i

motivi per cui non è riuscito a produrre l'istanza in forma tempestiva. Relativamente

alla fattispecie, all'autorità amministrativa competente è riconosciuto un

margine di ponderazione nell'esame delle richieste. La pura e semplice negligenza

nell'inoltro dell'istanza di sussidio nei termini stabiliti non è comunque

considerata motivo valido per il riconoscimento di un sussidio nella forma

retroattiva."

6. Nel

caso in esame l'istanza di sussidio 2008 è stata inoltrata nel corso del

gennaio 2008, nei primi giorni del mese (il 24 il formulario è pervenuto

all’Ufficio dell'Assicurazione Malattia mentre non vi è data in calce allo

stesso). L’istanza non rispetta la scadenza del 31 dicembre 2007. Pervenuta il

24 gennaio 2008 all’amministrazione la domanda di aiuto sociale è stata certamente

consegnata alla posta dopo l’inizio del 2008, fatto questo che la ricorrente

non smentisce e per il quale non apporta la prova del contrario. Poco importa

se il Municipio del suo comune di domicilio ha proceduto alla chiusura degli

uffici comunali durante qualche giorno nel corso delle ferie natalizie del 2007

(come adombrato in sede di reclamo, la responsabilità della persona interessata

va qui ribadita per il rispetto del termine e la chiusura degli uffici comunali

nel periodo delle feste natalizie è circostanza oltre che nota ampiamente

comunicata dalle amministrazioni comunali). Poiché l’assicurata, con la sua

famiglia, è tassata in via ordinaria, in virtù dell’art. 45 lett. a Reg.

LCAMal, avrebbe dovuto inoltrare la sua richiesta entro fine 2007. Nel

Messaggio n. 5589 del 15 ottobre 2004, il Consiglio di Stato, a proposito della

modifica dell’art. 28 cpv. 2 e 3 della LCAMal entrata in vigore l’1.1.2005, ha

rammentato la previgente regolamentazione:

" I sussidi individuali devono essere richiesti entro

il 31 dicembre dell’anno che precede quello di riferimento: il Regolamento

contempla già i casi per i quali è invece giustificata la presentazione

dell’istanza nel corso dell’anno di competenza del sussidio. Si tratta

sostanzialmente degli assicurati tassati alla fonte, oppure delle situazioni in

cui il 31 dicembre dell’anno che precede la competenza del sussidio

l’assicurato non dispone dei dati fiscali consolidati di riferimento, e infine

degli assicurati che nel corso dell’anno di competenza subiscono cambiamenti

importanti nella loro situazione economica (ciò che risponde al dettato

imperativo della LAMal – art. 65 cpv. 3 – in base al quale i Cantoni,

nell’esame delle condizioni per l’ottenimento del sussidio, devono considerare

le circostanze economiche e familiari più recenti).”

Il

Consiglio di Stato ha quindi rammentato che i sussidi, prima della modifica

della legge, potevano essere chiesti nell’anno di competenza del sussidio solo

se date le precise condizioni (più sopra riportate in esteso) e qui palesemente

non adempiute (ciò che nemmeno il ricorrente pretende). La richiesta risulta di

conseguenza tardiva.

Alla

luce di ciò occorre verificare se il ritardo nell’inoltro della domanda sia

scusabile e giustificato. In questo senso la ricorrente rileva come il mancato

rispetto del termine sia da ricondurre alla malattia dei suoi genitori.

7. L’art. 45 cpv. 2 Reg. LCAMal prevede, per casi particolari e per ragioni

comprovate, che l'Istituto delle assicurazioni sociali possa ritenere anche

richieste che giungessero fuori dei termini stabiliti. Questo Tribunale

Cantonale delle Assicurazioni ha sviluppato una giurisprudenza dettagliata in

merito e ciò alla luce dell’alto numero di decisioni che è stato chiamato a

rendere in particolare negli ultimi mesi. Nei casi giudicati è già stato

considerato che un ritardo di oltre 1 anno a fronte di una importante malattia

dello stesso assicurato non poteva essere considerato fatto giustificativo

sufficiente (STCA 24 aprile 2002 nella causa J. inc. 36.2002.5), così come non

è stato considerato quale motivo sufficiente l’assenza di conoscenza della

possibilità di chiedere il sussidio da parte di due coniugi confederati appena

giunti in Ticino (STCA 9 dicembre 2002 nella causa D. inc. 36.2002.119).

Nemmeno l'informazione errata da parte dell'assicuratore malattia è stata

considerata motivo adeguato per giustificare il ritardo. Nel caso dei coniugi

C. (STCA 25 settembre 2003 inc. 36.2002.141) l'assicuratore aveva comunicato

che il sussidio per i figli non sarebbe stato concesso, contrariamente a quanto

poi verificato. Come indicato questo Tribunale non ha considerato l'errata

informazione quale elemento giustificante il ritardo. Va ancora rilevato che

con sentenza 12 settembre 2002 il TCA non ha ritenuto fatto giustificante il

ritardo nella domanda di sussidio la giovane età dell'assicurata ancora

studentessa liceale e quindi la sua immaturità e la sua inesperienza (STCA 12

settembre 2002 nella causa W. 36.2002.54) e nel caso giudicato il 6 ottobre

scorso (in re S. 36.2005.116) l’assenza di una decisione di tassazione non è

stata comunque considerata elemento adeguato a motivare il ritardo per un

apprendista non ancora tassato il cui fratello ammalato per lunghi periodi

aveva creato “problemi a

tutta la famiglia”. Nella sentenza 3 ottobre 2005

in re S. (36.2005.112) il Tribunale ha considerato che:

" Ancora va verificato se il ritardo dell’istanza

formulata da X. X. tendente ad ottenere la concessione del sussidio 2005,

redatta e trasmessa all’amministrazione nel corso del 2005, possa essere considerato

giustificato. Nelle considerazioni precedenti già si è precisato che la negligenza

nell’inoltro della domanda non è giustificato. In casu il ritardo nella

trasmissione viene ricondotto alla ambiguità della decisione formulata dalla

Cassa alla domanda di sussidio dell’avv. Y. X. e della moglie, laddove la

decisione accenna al diritto al sussidio per “ogni membro della famiglia

regolarmente assicurato”. Ora il concetto di famiglia, come precisato più

sopra, è un concetto giuridico specifico della LCAMal, circostanza che all’avv.

X. padre del ricorrente e suo patrocinatore non poteva sfuggire, in altri

termini i coniugi compongono, con o senza figli, la famiglia, ritenuto che

comunque i figli sono tali unicamente sino al compimento dei 18 anni,

successivamente vengono considerati persone sole (ancorché conviventi con i

Considerandi

genitori od in formazione). Se ne deve dedurre che la decisione 31 agosto 2004

trasmessa all’avv. Y. X., che aveva redatto ed inoltrato la domanda di sussidio

4.

agosto 2004 per sè e per la moglie (come nel caso del 2004, mentre la domanda

2004.

di X. era stata sottoscritta dallo stesso), non poteva essere intesa

altrimenti che come indicato dall’amministrazione nelle sue osservazioni, ciò

anche a fronte della pretesa mancata trasmissione a X. X. della formale

decisione relativa ai suoi sussidi 2004 (comunque ammessi e debitamente

(annunciati) … all’assicuratore malattia). L’avv. X., per il figlio X., avrebbe

comunque – nel 2004 – potuto e dovuto lamentare la mancata notifica della

decisione formale relativa ai sussidi di quell’anno. L’ambiguità pretesa con la

… mancata notifica della decisione sui sussidi 2004 a X. e scaturente dai

termini della decisione 31 agosto 2004 emessa in favore dell’avv. Y. X. non

solo non costituisce promessa od impegno dell’amministrazione tale da

giustificare la buona fede degli assicurati, ma neppure valida giustificazione

del ritardo nell’inoltro dell’istanza."

Sempre nella sentenza 3 ottobre 2005 in re S. citata si rilevava poi

come:

" La mancata trasmissione dei formulari per la

presentazione della domanda di sussidio viene indicata come ulteriore motivo

atto a giustificare il ritardo nella presentazione dell’istanza. L’argomento

del ricorrente non regge già ad un primo sommario esame. Infatti i formulari

vengono trasmessi d’ufficio ai potenziali beneficiari da parte

dell’amministrazione sulla scorta della decisione di tassazione del biennio

ritenuto dal Consiglio di Stato nel decreto annualmente emesso per la

determinazione del diritto al sussidio ed a dipendenza dell’imponibile

considerato in quella sede.

(…)

L’invio dei formulari a chi non è destinato a beneficiare dei sussidi

rispettivamente la mancata trasmissione ad un potenziale beneficiario non

permettono di ritenere il diritto al sussidio in virtù delle regole sulla buona

fede come anticipato nelle considerazioni che precedono (in questo senso la

sentenza 22 settembre 2005 nell’inc. B. 36.2005.78). Infatti l’invio errato non

può fare ritenere agli assicurati l’esistenza degli estremi per la concessione

del sussidio. L’eventuale omissione della trasmissione a potenziali interessati

del modulo per la richiesta di sussidio non permette di giustificare un ritardo

nell’inoltro delle domande di sussidio (in questo senso la sentenza in re B.

citata). La diligenza che incombe all’assicurato – cui è noto per le campagne

informative che da anni l’Ufficio dell'Assicurazione Malattia e più

generalmente l’amministrazione cantonale conducono – gli impone di provvedere

al recupero dei formulari disponibili presso le cancellerie comunali in caso di

mancata trasmissione d’ufficio."

Si aggiunga che nella sentenza del 10 ottobre 2005 in re F.

36.2005.124

l’informazione fornita da un assicuratore mesolcine-se fondata

sulle norme applicative della LAMal relative ai sussidi vigente nel Cantone

Grigioni, in parte diversa da quella ticinese, non è stata ritenuta motivo

giustificante il ritardo nell’inoltro della domanda di riduzione individuale

dei premi dell’assicurazione malattia obbligatoria. Questo Tribunale ha infatti

considerato che:

" L’adozione di modalità diverse in altri cantoni non

può essere ritenuta. Come detto le informazioni errate di un assicuratore

malattia e la non conoscenza della prassi da parte dell’assicurato sono stati

esclusi quali motivi giustificanti il ritardo."

Nella

sentenza in re R. del 17 ottobre 2005 (36.2005.86 cons. 12) il Tribunale Cantonale

delle Assicurazioni ha inoltre ritenuto:

" … la motivazione che soggiace al ritardo è

costituita dal convincimento, o meglio dalla certezza della madre della

ricorrente, di avere tempestivamente inoltrato la domanda ancora nel 2004. La

mancata ricezione degli atti, l’eventuale smarrimento degli stessi od il mancato

corretto invio, non assurgono palesemente a motivo giustificante il ritardo. Se

la prova dell’avvenuta tempestiva spedizione fosse stata adeguatamente prodotta,

e l’onere della mancata prova ricade sulla ricorrente, allora l’inoltro di una

nuova richiesta nel corso del 2005, a fronte del dimostrato smarrimento della

documentazione da parte dello Stato, sarebbe stato da considerare motivo

sufficiente. Il semplice assunto di avvenuta spedizione non recepita

dall’amministrazione non permette di giustificare l’omissione dell’atto o suo

ritardo”

8.

In concreto RI 1 invoca la necessità del

sussidio a fronte della spesa maggiore che l’inizio della formazione del figlio

a __________ comporterà per la famiglia. Non può essere taciuto qui che la

famiglia della ricorrente può contare su entrate lorde di tutto rispetto che

molti nuclei famigliari ticinesi che si sono rivolti al Tribunale Cantonale

delle Assicurazioni non raggiungono. In effetti il salario lordo del marito

della ricorrente ammonta a CHF 6'300 (base di CHF 5'560 cui si aggiungono gli

assegni famigliari - CHF 366 - e le indennità pranzo per complessivi CHF 300)

mentre la ricorrente ha fatto capo a versamento __________ per, mediamente, CHF

1'100 mensili, a questi importi vanno aggiunti il valore locativo e gli affitti

(CHF 42'000 nel 2005) compensati dagli oneri che la proprietà fondiaria gravata

cagiona. Pur con tutta la consapevolezza degli oneri che ricadono su una

famiglia con prole gli importi rilevati sono di un certo rilievo.

A prescindere da ciò va pur evidenziato che l'autorità

fiscale competente, pur partendo da redditi per complessivi CHF 117'150 ritiene

un imponibile di CHF 26'600 che permetterebbe il diritto al sussidio. In

concreto la necessità che un assicurato può avanzare per l’aiuto sociale non è

atta a giustificare il ritardo nell’inoltro della domanda di sussidio. Anzi.

Tanto più il bisogno è pressante quanto più l’attenzione e la diligenza che le

persone interessate debbono porre al rispetto del termine, che appare comunque

decisamente lungo e facile da rispettare poiché le procedure non richiedono

passi complessi o la produzione di documentazione difficilmente reperibile,

deve essere alta.

Invocare l’inizio degli studi del figlio a __________,

ciò che impone uno spostamento ed i pasti fuori casa, non è purtroppo argomento

che possa essere ritenuto in questa sede per giustificare il ritardo

nell’inoltro della domanda di aiuto pubblico trattandosi di un aumento -

relativo - delle uscite e non di diminuzione delle entrate come ammette la

giurisprudenza per l'applicazione dell'art. 31 Reg. LCAMal.

Neppure il momento difficile vissuto dalla famiglia

della ricorrente, il tumore che la madre ha superato e l’intervento chirurgico

subito dal padre ed i grossi rischi per la vita da questi corsi, e le

conseguenze di tali circostanze sugli impegni della ricorrente, non sono –

alla luce della costante giurisprudenza di questo Tribunale Cantonale delle

Assicurazioni – atti a giustificare il ritardo. Come rammenta l’amministrazione

nelle puntuali osservazioni nella sentenza16 agosto 2007 (inc. 36.2007.86) il

Tribunale Cantonale delle Assicurazioni aveva evidenziato:

" Le malattie delle nonne, in particolare la distanza

della nonna materna domiciliata nella zona della … in … e la morte

successivamente sopravvenuta, hanno condotto l'intera famiglia di … a

concentrarsi su questi tristi eventi (malattia, morte) tanto da non rispettare

i termini …

Come appare dalla

giurisprudenza riassunta al punto precedente la malattia, e la morte ad essa

conseguente, di un congiunto, anche quando imponga trasferte impegnative e

soggiorni all'estero prolungati, non sono tali da giustificare il ritardo nell'inoltro

delle domande in questione. …

Pur con tutto il

rispetto dovuto per le tribolazioni, le preoccupazioni e le sofferenze di

un'intera famiglia, duramente toccata da due gravi lutti nel giro di pochi mesi

uno dall'altro, lutti conseguenti a periodi di malattia con necessità di

spostamenti anche importanti, in concreto il ritardo di … nel chiedere il

sussidio non appare giustificato e non può qui essere ritenuto."

Il

concetto è stato ulteriormente ribadito nella sentenza del 28 luglio 2008 inc.

36.2008.80

dove il genitore della moglie del ricorrente era mancato nel periodo

critico, circostanza questa che aveva indubbiamente creato subbuglio, oltre a

grande dolore nei membri della famiglia. Tale circostanza però, alla luce della

lunghezza del termine per l’inoltro della domanda di sussidio, e della

semplicità della procedura, così come della possibilità di delegare a terzi il

compimento dell’atto, non era stato ritenuto giustificativo del ritardo.

In

concreto poi RI 1 avrebbe potuto - se impedita a provvedere personalmente alla

luce della malattia dei suoi genitori - chiedere assistenza al marito.

Alla

luce di quanto precede il ritardo invocato dalla ricorrente non può essere

giustificato ed il ricorso va respinto senza carico di tassa di giustizia e

spese rispettivamente senza attribuzione di ripetibili.

9.

In

virtù dell’art. 82 lett. a della Legge federale sul Tribunale federale (LTF),

in vigore dal 1° gennaio 2007, la presente sentenza è impugnabile al Tribunale

federale mediante ricorso in materia di diritto pubblico entro 30 giorni dalla

notifica (art. 100 cpv. 1 LTF), facendo valere i motivi di ricorso previsti

agli artt. 95 e seguenti LTF. Inoltre, a norma dell’art. 97 cpv. 1 LTF, il

ricorrente può censurare l’accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in

modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell’articolo

95.

e l’eliminazione del vizio può essere determinante per l’esito del

procedimento.

Va

ancora rilevato che, laddove non sia ammissibile il ricorso ordinario in

materia di diritto pubblico, è aperta la via del ricorso sussidiario in materia

costituzionale (art. 113 LTF). Giusta l’art. 116 LTF, con questo ricorso può

essere censurata la violazione di diritti costituzionali.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster