36.2008.100
Domanda di sussidio tardiva. Ritardo giustificato con grave malattia che ha colpito i genitori dell'assicurata. Giustificazione ritenuta insufficiente alla luce della natura della procedura e del temp
23 settembre 2008Italiano22 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
36.2008.100
Data decisione, Autorità:
23.09.2008, TCA
Titolo:
Domanda di sussidio tardiva. Ritardo giustificato con grave malattia che ha colpito i genitori dell'assicurata. Giustificazione ritenuta insufficiente alla luce della natura della procedura e del tempo a disposizione dell'assicurata
INTEMPESTIVITÀ
NEGLIGENZA
SUSSIDIO / SUSSIDI
art. 23 LCAMAL
art. 28 LCAMAL
art. 40 LCAMAL
art. 45 cpv. 2 LCAMAL
art. 45a cpv. 1 LCAMAL
art. 45d cpv. 1 LCAMAL
art. 53 LCAMAL
art. 55 cpv. 3 LCAMAL
Raccomandata
Incarto n.
36.2008.100
IR/sc
Lugano
23 settembre 2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
statuendo sul ricorso del 23 luglio 2008 di
RI 1
contro
la decisione su reclamo del 14 luglio
2008 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione sociale
contro le malattie
ritenuto, in
fatto
A. __________,
__________, domiciliato a __________, salariato dalla __________ in qualità di
capo squadra, coniugato con RI 1, __________, al beneficio di prestazioni __________,
padre di __________, __________, e di __________, __________, ed assicurato
presso la __________, ha chiesto la riduzione del premio dell’assicurazione
obbligatoria delle cure medico sanitarie per il 2008 mediante formulario ottenuto
presso la Cancelleria comunale di __________ pervenuto all’amministrazione cantonale
il 24 gennaio 2008.
L’amministrazione
ha ritenuto la domanda inoltrata al di fuori dei termini e l’ha perciò
respinta. Il reclamo formulato da RI 1, datato 13 maggio 2008, non ha avuto
miglior sorte siccome rigettato con decisione 14 luglio 2008 con cui l’Ufficio
dell'Assicurazione Malattia ha ritenuto tardiva l’istanza.
B. Con
atto del 23 luglio 2008 RI 1 ha impugnato la decisione dell’amministrazione indicando
di essersi trovata sommersa in una situazione famigliare non facile, con i
genitori ammalati, motivo per cui la data è sfuggita. Un tumore ha colpito la
madre, e dal quale la mamma è appena uscita, ed un grave intervento al cuore
del padre hanno portato all’omissione. RI 1 indica infatti di essere l’unica
figlia e l’unica che può occuparsi dei genitori. La ricorrente evidenzia poi
l’importanza del sussidio alla luce dell’inizio degli studi a __________ da
parte del figlio.
L’amministrazione
si è opposta all’accoglimento dell’impugnativa rifacendosi alla consolidata
giurisprudenza del Tribunale Canto-nale delle Assicurazioni sia relativa alla
tempestività dell’inoltro della domanda di riduzione del premio, ed al conseguente
onere probatorio del rispetto della citata tempestività, sia quo alla sufficienza
delle argomentazioni della ricorrente per giustificare il ritardo.
Alla
ricorrente è stata offerta la possibilità di domandare l’acquisizione di nuove
prove e di ulteriormente esprimersi in merito.
in
diritto
in
ordine
1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica
giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le
cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella
causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA
del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella
causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98
pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa
H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
2. Il
ricorso, tempestivo siccome inoltrato nei 30 giorni dall'intimazione della
decisione emessa su reclamo, è ricevibile siccome sufficientemente motivato e
le conclusioni appaiono chiaramente desumibili.
nel merito
3. Conformemente
a quanto disposto dall'art. 23 LCAMal, il Cantone ed i Comuni partecipano al
pagamento delle quote a carico degli assicurati di condizioni economiche
modeste per le prestazioni minime previste dalla legge. Gli assicurati
di condizioni economiche modeste sono definiti dall'art. 29 LCAMal: si tratta
delle famiglie il cui reddito determinante non supera i Fr. 32'000.- e delle
persone sole il cui reddito non supera i Fr. 20'000.-.
Di regola, il reddito
determinante risulta, secondo l'art. 30 LCAMal, dalla somma arrotondata al
mille franchi superiore:
a) del reddito imponibile
desunto dal periodo fiscale stabilito dal Consiglio di Stato;
b) di un quindicesimo
della sostanza imponibile desunta dal periodo fiscale stabilito dal Consiglio
di Stato per la parte eccedente l'importo di Fr. 150'000.- per le persone sole
e Fr. 200'000.- per le famiglie.
L’espressione “di
regola” tende a volere salvaguardare la possibilità per l’amministrazione
designata (l’Ufficio Assicurazione Malattia) di accertare autonomamente il
reddito dell’assicurato in caso di persone adempienti i presupposti dell’art.
31 LCAMal.
Per l'anno 2008
il Consiglio di Stato ha definito le basi di calcolo per il sussidio con il DE
del 10 ottobre 2007 che ha confermato quello del precedente anno (sul tema si
vedano le sentenze TCA 36.2006.71, 72, 120, e 124). Il periodo fiscale per
l'accertamento del reddito determinante è quello delle classificazioni dell'impo-sta
cantonale per l'anno 2005 mentre i limiti per la concessione del sussidio sono
quelli fissati dagli art. 29 a 32, 35 a 38, 44 a 46 e 48 LCAMal. Il limite di reddito che conferisce diritto al sussidio per le
persone sole è fissato a CHF 20'000.-, per i membri maggiorenni delle famiglie
e 1° figlio a CHF 32'000.-- mentre il reddito di riferimento è stato fissato a
CHF 50'000.--. Il limite di reddito massimo per il riconoscimento della riduzione
di premio a figli di famiglie altrimenti non oggetto di riduzione di premio è
stato fissato a CHF 60'000.- (reddito della famiglia).
4. Con
l’art. 31 LCAMal, il legislatore ticinese ha riservato l’accertamento del
reddito determinante in maniera autonoma da parte dell’amministrazione (con
successiva commutazione del reddito lordo accertato mediante l’utilizzo di
tabelle appositamente allestite) in casi particolari. In altri termini,
l’amministrazione fa capo ai dati fiscali determinati in virtù della tassazione
di riferimento (ossia quella del periodo indicato dall’esecutivo cantonale nel
DE emesso annualmente) in casi specificatamente fissati dalla legge e dal regolamento
d’applicazione (qui sotto riportati). L’amministrazione (e meglio l’Ufficio
dell'Assicurazione Malattia) può anche calcolare da sola il reddito
determinante, trasformando il reddito lordo mediante apposite tabelle e
verificando il sussistere dei limiti per la concessione del sussidio. La legge
prevede il calcolo autonomo del reddito nei casi:
"a) delle persone soggette
all'imposta cantonale solo per una parte del loro reddito o della loro
sostanza;
b) delle persone soggette all'imposta alla fonte;
c) delle persone sole con reddito
imponibile nullo o totale dei redditi registrati nella tassazione applicabile
inferiore a fr. 6'000.-, che esercitano un'attività lucrativa;
d) in altri casi particolari."
In virtù dell'art. 31 RLCAMal (cfr. art. 67 vRLCAMal), il
reddito determinante va accertato autonomamente dall'Istituto delle assicurazioni sociali in particolare, nei seguenti
casi:
" a) persone soggette all'imposta alla fonte;
b) decesso del coniuge o del partner registrato;
c) matrimonio, divorzio o separazione
per sentenza giudiziaria o di fatto, scioglimento dell'unione domestica
registrata, nel caso di assenza di tassazione applicabile;
d) persone sole che esercitano
un'attività lucrativa o conducono esistenza autonoma, con reddito imponibile
nullo o totale dei redditi registrati nella tassazione applicabile inferiore a
fr. 6'000.-, secondo il periodo fiscale determinante;
e) persone domiciliate che al momento
dell'istanza non dispongono di alcuna tassazione fiscale e per le quali non
sarà emessa una tassazione relativa al periodo fiscale determinante;
f) persone al beneficio di misure ai
sensi della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, dopo almeno sei
mesi di inattività lucrativa;
g) persone al beneficio di prestazioni
ai sensi della legge sull'assistenza sociale; d'intesa con il competente
Ufficio;
h) cessazione definitiva dell'attività
lucrativa a causa di pensionamento o di invalidità;
i) cessazione temporanea di attività
lucrativa per riqualificazione o perfezionamento professionale;
l) cessazione dell'attività lucrativa a seguito di maternità;
m) diminuzione importante del reddito
netto da attività dipendente o indipendente, oppure del reddito da pensioni,
rendite e assegni, rispetto al medesimo dato desumibile dai parametri fiscali
applicabili;
n) persone soggette all'obbligo
d'assicurazione svizzero in forza dell'Accordo CH/CE sulla libera circolazione
delle persone o dell'Accordo di emendamento della Convenzione istitutiva
dell'AELS, non tassate in Svizzera o tassate alla fonte."
5. Giusta l'art. 28 LCAMal, riservato l'art. 40 che fa riferimento ai beneficiari
di prestazioni PC, il sussidio è corrisposto tramite presentazione di
un'istanza scritta. Il regolamento determina le modalità di presentazione
dell'istanza e il contenuto della stessa. Con il 1° gennaio 2005 è entrata in
vigore una modifica dell’art. 28 LCAMal, nel senso che il cpv. 2 prevede ora
che per gli assicurati tassati in via ordinaria, l’istanza è presentata entro
la fine dell’anno che precede l’anno di competenza. Nel cpv. 3 (ex cpv. 2)
figura che il regolamento determina le modalità di presentazione dell’istanza e
il contenuto della stessa.
L'art.
10 Reg. LCAMal prevede che l'istanza di sussidio avviene per mezzo dei moduli
ufficiali. I moduli ufficiali sono recapitati dall'Istituto delle assicurazioni
sociali ai potenziali beneficiari del sussidio, in questo caso corredati da
etichetta collante munita di numero di identificazione personale, o possono
essere ritirati dai singoli richiedenti presso la Cancelleria del Comune di
residenza. L'istanza deve essere corredata dei documenti richiesti con il
modulo ufficiale.
Per
l'art. 11 cpv. 1 Reg. LCAMal l'Istituto delle assicurazioni sociali stabilisce
Fatti
i termini di presentazione dell'istanza, tenuto conto che di regola:
a) per gli assicurati
tassati in via ordinaria l’istanza è presentata nel corso dell’anno che precede
la corresponsione della riduzione di premio;
b) per gli assicurati tassati alla fonte l’istanza è
presentata nel corso dell’anno medesimo per il quale si richiede la riduzione
di premio;
c) gli assicurati che si stabiliscono nel Cantone ad anno
inoltrato, possono avanzare l’istanza nel corso dell’anno stesso per il quale
si richiede la riduzione di premio;
d) gli assicurati che nel corso dell’anno, per inizio di
assoggettamento fiscale o per le situazioni di cui all’art. 31, ritenessero di
rientrare nel diritto alla riduzione di premio, possono presentare istanza nel
corso dell’anno stesso.
Il
cpv. 2 prevede che per casi particolari e per ragioni comprovate, l'Istituto
delle assicurazioni sociali può ritenere anche istanze che giungessero fuori
dei termini stabiliti per l'inoltro della richiesta.
Giusta
l'art. 53 LCAMal il diritto al beneficio di un sussidio nella forma retroattiva
decade dopo cinque anni a partire dall'anno in cui tale diritto si verifica.
Costituisce eccezione l'applicazione del sussidio retroattivo nell'ambito delle
procedure di revisione delle prestazioni complementari AVS/AI. Il sussidio
retroattivo è oggetto di richiesta scritta da parte dell'assicurato all'istanza
designata dal Consiglio di Stato e deve specificare le motivazioni del ritardo
(riservato l'art. 54 cpv. 2). Le domande di sussidio retroattivo sono accolte
solo se suffragate da motivazioni particolari e fondate (art. 55 LCAMal). La
negligenza a giustificazione del mancato rispetto dei termini stabiliti dal
regolamento non è considerata motivo valido per il riconoscimento del sussidio
nella forma retroattiva. Il Messaggio relativo all'introduzione della LCAMal,
circa l'art. 55, a pag. 59, precisa che:
" Il riconoscimento di sussidi retroattivi può essere
concesso quando l'assicurato fa valere ragioni oggettive e fondate circa i
motivi per cui non è riuscito a produrre l'istanza in forma tempestiva. Relativamente
alla fattispecie, all'autorità amministrativa competente è riconosciuto un
margine di ponderazione nell'esame delle richieste. La pura e semplice negligenza
nell'inoltro dell'istanza di sussidio nei termini stabiliti non è comunque
considerata motivo valido per il riconoscimento di un sussidio nella forma
retroattiva."
6. Nel
caso in esame l'istanza di sussidio 2008 è stata inoltrata nel corso del
gennaio 2008, nei primi giorni del mese (il 24 il formulario è pervenuto
all’Ufficio dell'Assicurazione Malattia mentre non vi è data in calce allo
stesso). L’istanza non rispetta la scadenza del 31 dicembre 2007. Pervenuta il
24 gennaio 2008 all’amministrazione la domanda di aiuto sociale è stata certamente
consegnata alla posta dopo l’inizio del 2008, fatto questo che la ricorrente
non smentisce e per il quale non apporta la prova del contrario. Poco importa
se il Municipio del suo comune di domicilio ha proceduto alla chiusura degli
uffici comunali durante qualche giorno nel corso delle ferie natalizie del 2007
(come adombrato in sede di reclamo, la responsabilità della persona interessata
va qui ribadita per il rispetto del termine e la chiusura degli uffici comunali
nel periodo delle feste natalizie è circostanza oltre che nota ampiamente
comunicata dalle amministrazioni comunali). Poiché l’assicurata, con la sua
famiglia, è tassata in via ordinaria, in virtù dell’art. 45 lett. a Reg.
LCAMal, avrebbe dovuto inoltrare la sua richiesta entro fine 2007. Nel
Messaggio n. 5589 del 15 ottobre 2004, il Consiglio di Stato, a proposito della
modifica dell’art. 28 cpv. 2 e 3 della LCAMal entrata in vigore l’1.1.2005, ha
rammentato la previgente regolamentazione:
" I sussidi individuali devono essere richiesti entro
il 31 dicembre dell’anno che precede quello di riferimento: il Regolamento
contempla già i casi per i quali è invece giustificata la presentazione
dell’istanza nel corso dell’anno di competenza del sussidio. Si tratta
sostanzialmente degli assicurati tassati alla fonte, oppure delle situazioni in
cui il 31 dicembre dell’anno che precede la competenza del sussidio
l’assicurato non dispone dei dati fiscali consolidati di riferimento, e infine
degli assicurati che nel corso dell’anno di competenza subiscono cambiamenti
importanti nella loro situazione economica (ciò che risponde al dettato
imperativo della LAMal – art. 65 cpv. 3 – in base al quale i Cantoni,
nell’esame delle condizioni per l’ottenimento del sussidio, devono considerare
le circostanze economiche e familiari più recenti).”
Il
Consiglio di Stato ha quindi rammentato che i sussidi, prima della modifica
della legge, potevano essere chiesti nell’anno di competenza del sussidio solo
se date le precise condizioni (più sopra riportate in esteso) e qui palesemente
non adempiute (ciò che nemmeno il ricorrente pretende). La richiesta risulta di
conseguenza tardiva.
Alla
luce di ciò occorre verificare se il ritardo nell’inoltro della domanda sia
scusabile e giustificato. In questo senso la ricorrente rileva come il mancato
rispetto del termine sia da ricondurre alla malattia dei suoi genitori.
7. L’art. 45 cpv. 2 Reg. LCAMal prevede, per casi particolari e per ragioni
comprovate, che l'Istituto delle assicurazioni sociali possa ritenere anche
richieste che giungessero fuori dei termini stabiliti. Questo Tribunale
Cantonale delle Assicurazioni ha sviluppato una giurisprudenza dettagliata in
merito e ciò alla luce dell’alto numero di decisioni che è stato chiamato a
rendere in particolare negli ultimi mesi. Nei casi giudicati è già stato
considerato che un ritardo di oltre 1 anno a fronte di una importante malattia
dello stesso assicurato non poteva essere considerato fatto giustificativo
sufficiente (STCA 24 aprile 2002 nella causa J. inc. 36.2002.5), così come non
è stato considerato quale motivo sufficiente l’assenza di conoscenza della
possibilità di chiedere il sussidio da parte di due coniugi confederati appena
giunti in Ticino (STCA 9 dicembre 2002 nella causa D. inc. 36.2002.119).
Nemmeno l'informazione errata da parte dell'assicuratore malattia è stata
considerata motivo adeguato per giustificare il ritardo. Nel caso dei coniugi
C. (STCA 25 settembre 2003 inc. 36.2002.141) l'assicuratore aveva comunicato
che il sussidio per i figli non sarebbe stato concesso, contrariamente a quanto
poi verificato. Come indicato questo Tribunale non ha considerato l'errata
informazione quale elemento giustificante il ritardo. Va ancora rilevato che
con sentenza 12 settembre 2002 il TCA non ha ritenuto fatto giustificante il
ritardo nella domanda di sussidio la giovane età dell'assicurata ancora
studentessa liceale e quindi la sua immaturità e la sua inesperienza (STCA 12
settembre 2002 nella causa W. 36.2002.54) e nel caso giudicato il 6 ottobre
scorso (in re S. 36.2005.116) l’assenza di una decisione di tassazione non è
stata comunque considerata elemento adeguato a motivare il ritardo per un
apprendista non ancora tassato il cui fratello ammalato per lunghi periodi
aveva creato “problemi a
tutta la famiglia”. Nella sentenza 3 ottobre 2005
in re S. (36.2005.112) il Tribunale ha considerato che:
" Ancora va verificato se il ritardo dell’istanza
formulata da X. X. tendente ad ottenere la concessione del sussidio 2005,
redatta e trasmessa all’amministrazione nel corso del 2005, possa essere considerato
giustificato. Nelle considerazioni precedenti già si è precisato che la negligenza
nell’inoltro della domanda non è giustificato. In casu il ritardo nella
trasmissione viene ricondotto alla ambiguità della decisione formulata dalla
Cassa alla domanda di sussidio dell’avv. Y. X. e della moglie, laddove la
decisione accenna al diritto al sussidio per “ogni membro della famiglia
regolarmente assicurato”. Ora il concetto di famiglia, come precisato più
sopra, è un concetto giuridico specifico della LCAMal, circostanza che all’avv.
X. padre del ricorrente e suo patrocinatore non poteva sfuggire, in altri
termini i coniugi compongono, con o senza figli, la famiglia, ritenuto che
comunque i figli sono tali unicamente sino al compimento dei 18 anni,
successivamente vengono considerati persone sole (ancorché conviventi con i
Considerandi
genitori od in formazione). Se ne deve dedurre che la decisione 31 agosto 2004
trasmessa all’avv. Y. X., che aveva redatto ed inoltrato la domanda di sussidio
4.
agosto 2004 per sè e per la moglie (come nel caso del 2004, mentre la domanda
2004.
di X. era stata sottoscritta dallo stesso), non poteva essere intesa
altrimenti che come indicato dall’amministrazione nelle sue osservazioni, ciò
anche a fronte della pretesa mancata trasmissione a X. X. della formale
decisione relativa ai suoi sussidi 2004 (comunque ammessi e debitamente
(annunciati) … all’assicuratore malattia). L’avv. X., per il figlio X., avrebbe
comunque – nel 2004 – potuto e dovuto lamentare la mancata notifica della
decisione formale relativa ai sussidi di quell’anno. L’ambiguità pretesa con la
… mancata notifica della decisione sui sussidi 2004 a X. e scaturente dai
termini della decisione 31 agosto 2004 emessa in favore dell’avv. Y. X. non
solo non costituisce promessa od impegno dell’amministrazione tale da
giustificare la buona fede degli assicurati, ma neppure valida giustificazione
del ritardo nell’inoltro dell’istanza."
Sempre nella sentenza 3 ottobre 2005 in re S. citata si rilevava poi
come:
" La mancata trasmissione dei formulari per la
presentazione della domanda di sussidio viene indicata come ulteriore motivo
atto a giustificare il ritardo nella presentazione dell’istanza. L’argomento
del ricorrente non regge già ad un primo sommario esame. Infatti i formulari
vengono trasmessi d’ufficio ai potenziali beneficiari da parte
dell’amministrazione sulla scorta della decisione di tassazione del biennio
ritenuto dal Consiglio di Stato nel decreto annualmente emesso per la
determinazione del diritto al sussidio ed a dipendenza dell’imponibile
considerato in quella sede.
(…)
L’invio dei formulari a chi non è destinato a beneficiare dei sussidi
rispettivamente la mancata trasmissione ad un potenziale beneficiario non
permettono di ritenere il diritto al sussidio in virtù delle regole sulla buona
fede come anticipato nelle considerazioni che precedono (in questo senso la
sentenza 22 settembre 2005 nell’inc. B. 36.2005.78). Infatti l’invio errato non
può fare ritenere agli assicurati l’esistenza degli estremi per la concessione
del sussidio. L’eventuale omissione della trasmissione a potenziali interessati
del modulo per la richiesta di sussidio non permette di giustificare un ritardo
nell’inoltro delle domande di sussidio (in questo senso la sentenza in re B.
citata). La diligenza che incombe all’assicurato – cui è noto per le campagne
informative che da anni l’Ufficio dell'Assicurazione Malattia e più
generalmente l’amministrazione cantonale conducono – gli impone di provvedere
al recupero dei formulari disponibili presso le cancellerie comunali in caso di
mancata trasmissione d’ufficio."
Si aggiunga che nella sentenza del 10 ottobre 2005 in re F.
36.2005.124
l’informazione fornita da un assicuratore mesolcine-se fondata
sulle norme applicative della LAMal relative ai sussidi vigente nel Cantone
Grigioni, in parte diversa da quella ticinese, non è stata ritenuta motivo
giustificante il ritardo nell’inoltro della domanda di riduzione individuale
dei premi dell’assicurazione malattia obbligatoria. Questo Tribunale ha infatti
considerato che:
" L’adozione di modalità diverse in altri cantoni non
può essere ritenuta. Come detto le informazioni errate di un assicuratore
malattia e la non conoscenza della prassi da parte dell’assicurato sono stati
esclusi quali motivi giustificanti il ritardo."
Nella
sentenza in re R. del 17 ottobre 2005 (36.2005.86 cons. 12) il Tribunale Cantonale
delle Assicurazioni ha inoltre ritenuto:
" … la motivazione che soggiace al ritardo è
costituita dal convincimento, o meglio dalla certezza della madre della
ricorrente, di avere tempestivamente inoltrato la domanda ancora nel 2004. La
mancata ricezione degli atti, l’eventuale smarrimento degli stessi od il mancato
corretto invio, non assurgono palesemente a motivo giustificante il ritardo. Se
la prova dell’avvenuta tempestiva spedizione fosse stata adeguatamente prodotta,
e l’onere della mancata prova ricade sulla ricorrente, allora l’inoltro di una
nuova richiesta nel corso del 2005, a fronte del dimostrato smarrimento della
documentazione da parte dello Stato, sarebbe stato da considerare motivo
sufficiente. Il semplice assunto di avvenuta spedizione non recepita
dall’amministrazione non permette di giustificare l’omissione dell’atto o suo
ritardo”
8.
In concreto RI 1 invoca la necessità del
sussidio a fronte della spesa maggiore che l’inizio della formazione del figlio
a __________ comporterà per la famiglia. Non può essere taciuto qui che la
famiglia della ricorrente può contare su entrate lorde di tutto rispetto che
molti nuclei famigliari ticinesi che si sono rivolti al Tribunale Cantonale
delle Assicurazioni non raggiungono. In effetti il salario lordo del marito
della ricorrente ammonta a CHF 6'300 (base di CHF 5'560 cui si aggiungono gli
assegni famigliari - CHF 366 - e le indennità pranzo per complessivi CHF 300)
mentre la ricorrente ha fatto capo a versamento __________ per, mediamente, CHF
1'100 mensili, a questi importi vanno aggiunti il valore locativo e gli affitti
(CHF 42'000 nel 2005) compensati dagli oneri che la proprietà fondiaria gravata
cagiona. Pur con tutta la consapevolezza degli oneri che ricadono su una
famiglia con prole gli importi rilevati sono di un certo rilievo.
A prescindere da ciò va pur evidenziato che l'autorità
fiscale competente, pur partendo da redditi per complessivi CHF 117'150 ritiene
un imponibile di CHF 26'600 che permetterebbe il diritto al sussidio. In
concreto la necessità che un assicurato può avanzare per l’aiuto sociale non è
atta a giustificare il ritardo nell’inoltro della domanda di sussidio. Anzi.
Tanto più il bisogno è pressante quanto più l’attenzione e la diligenza che le
persone interessate debbono porre al rispetto del termine, che appare comunque
decisamente lungo e facile da rispettare poiché le procedure non richiedono
passi complessi o la produzione di documentazione difficilmente reperibile,
deve essere alta.
Invocare l’inizio degli studi del figlio a __________,
ciò che impone uno spostamento ed i pasti fuori casa, non è purtroppo argomento
che possa essere ritenuto in questa sede per giustificare il ritardo
nell’inoltro della domanda di aiuto pubblico trattandosi di un aumento -
relativo - delle uscite e non di diminuzione delle entrate come ammette la
giurisprudenza per l'applicazione dell'art. 31 Reg. LCAMal.
Neppure il momento difficile vissuto dalla famiglia
della ricorrente, il tumore che la madre ha superato e l’intervento chirurgico
subito dal padre ed i grossi rischi per la vita da questi corsi, e le
conseguenze di tali circostanze sugli impegni della ricorrente, non sono –
alla luce della costante giurisprudenza di questo Tribunale Cantonale delle
Assicurazioni – atti a giustificare il ritardo. Come rammenta l’amministrazione
nelle puntuali osservazioni nella sentenza16 agosto 2007 (inc. 36.2007.86) il
Tribunale Cantonale delle Assicurazioni aveva evidenziato:
" Le malattie delle nonne, in particolare la distanza
della nonna materna domiciliata nella zona della … in … e la morte
successivamente sopravvenuta, hanno condotto l'intera famiglia di … a
concentrarsi su questi tristi eventi (malattia, morte) tanto da non rispettare
i termini …
Come appare dalla
giurisprudenza riassunta al punto precedente la malattia, e la morte ad essa
conseguente, di un congiunto, anche quando imponga trasferte impegnative e
soggiorni all'estero prolungati, non sono tali da giustificare il ritardo nell'inoltro
delle domande in questione. …
Pur con tutto il
rispetto dovuto per le tribolazioni, le preoccupazioni e le sofferenze di
un'intera famiglia, duramente toccata da due gravi lutti nel giro di pochi mesi
uno dall'altro, lutti conseguenti a periodi di malattia con necessità di
spostamenti anche importanti, in concreto il ritardo di … nel chiedere il
sussidio non appare giustificato e non può qui essere ritenuto."
Il
concetto è stato ulteriormente ribadito nella sentenza del 28 luglio 2008 inc.
36.2008.80
dove il genitore della moglie del ricorrente era mancato nel periodo
critico, circostanza questa che aveva indubbiamente creato subbuglio, oltre a
grande dolore nei membri della famiglia. Tale circostanza però, alla luce della
lunghezza del termine per l’inoltro della domanda di sussidio, e della
semplicità della procedura, così come della possibilità di delegare a terzi il
compimento dell’atto, non era stato ritenuto giustificativo del ritardo.
In
concreto poi RI 1 avrebbe potuto - se impedita a provvedere personalmente alla
luce della malattia dei suoi genitori - chiedere assistenza al marito.
Alla
luce di quanto precede il ritardo invocato dalla ricorrente non può essere
giustificato ed il ricorso va respinto senza carico di tassa di giustizia e
spese rispettivamente senza attribuzione di ripetibili.
9.
In
virtù dell’art. 82 lett. a della Legge federale sul Tribunale federale (LTF),
in vigore dal 1° gennaio 2007, la presente sentenza è impugnabile al Tribunale
federale mediante ricorso in materia di diritto pubblico entro 30 giorni dalla
notifica (art. 100 cpv. 1 LTF), facendo valere i motivi di ricorso previsti
agli artt. 95 e seguenti LTF. Inoltre, a norma dell’art. 97 cpv. 1 LTF, il
ricorrente può censurare l’accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in
modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell’articolo
95.
e l’eliminazione del vizio può essere determinante per l’esito del
procedimento.
Va
ancora rilevato che, laddove non sia ammissibile il ricorso ordinario in
materia di diritto pubblico, è aperta la via del ricorso sussidiario in materia
costituzionale (art. 113 LTF). Giusta l’art. 116 LTF, con questo ricorso può
essere censurata la violazione di diritti costituzionali.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
2. Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster