36.2008.101
Domanda tardiva di sussidio. Ritardo motivato con la mancata trasmissione del formulario da parte dell'amministrazione ed agli impegni famigliari e di formazione necessari per conseguire i diplomi uni
23 settembre 2008Italiano21 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
36.2008.101
Data decisione, Autorità:
23.09.2008, TCA
Titolo:
Domanda tardiva di sussidio. Ritardo motivato con la mancata trasmissione del formulario da parte dell'amministrazione ed agli impegni famigliari e di formazione necessari per conseguire i diplomi universitari ottenuti. Giustificazioni non ritenute
RITARDO INGIUSTIFICATO
SUSSIDIO / SUSSIDI
art. 65 LAMAL
art. 66 LAMAL
art. 17 LCAMAL
art. 23 LCAMAL
art. 28 LCAMAL
art. 29 LCAMAL
art. 31 LCAMAL
art. 55 LCAMAL
art. 11 RLCAMAL
art. 31 RLCAMAL
art. 36 RLCAMAL
art. 36 let. a RLCAMAL
Raccomandata
Incarto n.
36.2008.101
IR/sc
Lugano
23 settembre 2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
statuendo sul ricorso del 28 luglio 2008 di
RI 1
contro
la decisione su reclamo del 14 luglio
2008 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione sociale
contro le malattie
ritenuto, in
fatto
A. RI
1, quarantenne cittadino svizzero e italiano, domiciliato a __________, che nel
2006 ha ottenuto, presso il Dipartimento Scienze Aziendali e Sociali (DSAS), il
diploma di economista aziendale SUP, come riportato dal sito dell’alta scuola,
e la dott. RI 1, coniugata __________, pure da poco quarantenne, farmacista che
ha recentemente ottenuto il dottorato in tale materia e specialista in “human
nutrition”, genitori di __________ nato nel 2004 e con un altro bimbo in
arrivo, hanno chiesto l’aiuto della pubblica collettività ticinese per
fronteggiare i premi dell’assicurazione di base contro le malattie. La loro
domanda è pervenuta all’amministrazione competente il 20 marzo 2008 ossia
abbondantemente oltre i termini fissati per la domanda di sussidio.
la richiesta intempestiva l’Ufficio dell'Assicurazio-ne Malattia l’ha respinta
ed il successivo reclamo, improntato al mancato invio a casa del formulario ed
a non meglio specificato “problema in famiglia”, non ha avuto miglior fortuna
siccome rigettato con decisione 14 luglio 2008.
B. Con
ricorso del 28 luglio 2008 RI 1 si aggravano al Tribunale Cantonale delle
Assicurazioni indicando di avere contattato l’amministrazione cantonale nel
corso del 2008, di avere ricevuto l’indicazione di recuperare presso la
cancelleria comunale il formulario per la richiesta del sussidio, ciò che hanno
fatto, e di inoltrarlo senza indugio. Essi evidenziano poi le rinunce poste in
atto per raggiungere la loro formazione e ciò per migliorare la loro condizione
economica. La nascita del secondo figlio ad ottobre e gli sforzi posti in atto,
e quindi la necessità del sussidio, giustificherebbero il ritardo.
L’amministrazione
si oppone all’accoglimento del ricorso facendo puntualmente riferimento alla
giurisprudenza del Tribunale Cantonale delle Assicurazioni. In corso di
motivazione, laddove necessario, saranno ripresi i punti salienti delle
osservazioni dell’UAM.
Ai
ricorrenti è stata offerta la possibilità di ulteriormente esprimersi e di
chiedere l’assunzione di specifiche prove.
in
diritto
in ordine
1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e
non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o
della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione
di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica
giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le
cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003
nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00;
STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002
nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U
347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella
causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
2. Il
ricorso, tempestivo siccome inoltrato nei 30 giorni dall'intimazione della
decisione emessa su reclamo, è ricevibile siccome sufficientemente motivato e
le conclusioni appaiono chiaramente desumibili.
nel merito
3. Conformemente
a quanto disposto dall'art. 23 LCAMal, il Cantone ed i Comuni partecipano al
pagamento delle quote a carico degli assicurati di condizioni economiche
modeste per le prestazioni minime previste dalla legge. Gli assicurati
di condizioni economiche modeste sono definiti dall'art. 29 LCAMal: si tratta
delle famiglie il cui reddito determinante non supera i Fr. 32'000.- e delle
persone sole il cui reddito non supera i Fr. 20'000.-. Di regola,
il reddito determinante risulta, secondo l'art. 30 LCAMal, dalla somma
arrotondata al mille franchi superiore:
a) del reddito imponibile desunto dal
periodo fiscale stabilito dal Consiglio di Stato;
b) di
un quindicesimo della sostanza imponibile desunta dal periodo fiscale stabilito
dal Consiglio di Stato per la parte eccedente l'importo di Fr. 150'000.- per le
persone sole e Fr. 200'000.- per le famiglie.
L’espressione “di
regola” tende a volere salvaguardare la possi-bilità per l’amministrazione
designata (l’Ufficio Assicurazione Malattia) di accertare autonomamente il
reddito dell’assicurato in caso di persone adempienti i presupposti dell’art.
31 LCAMal.
Per l'anno 2008
il Consiglio di Stato ha definito le basi di calcolo per il sussidio con il DE
del 10 ottobre 2007, che ha confermato quello del precedente anno (sul tema si
vedano le sentenze TCA
36.2006.71, 72, 120, e 124). Il periodo fiscale per l'accertamento del reddito
determinante è quello delle classificazioni dell'imposta cantonale per l'anno
2005. I limiti di reddito che conferiscono diritto al sussidio sono quelli
stabiliti dagli artt. 29-32, 35-38, 44-46 e 48 LCAMal, ossia Fr. 20'000.- per le persone sole, Fr. 32'000.- per i membri maggiorenni delle
famiglie e 1° figlio e Fr. 50'000.-
è il reddito di riferimento.
4. Di
principio, quindi, l'amministrazione
fa capo ai dati fiscali determinati in virtù della tassazione di riferimento
(ossia quella del periodo indicato dall’esecutivo cantonale nel DE emesso annualmente)
nei casi specificatamente fissati dalla legge e dal regolamento d'applicazione (art. 30 LCAMal).
L'amministrazione (e meglio l’Ufficio
dell'Assicurazione Malattia) deve però calcolare da sola il reddito
determinante, trasformando il reddito lordo mediante apposite tabelle e
verificando il sussistere dei limiti per la concessione del sussidio in
specifici casi previsti dalla legge e dal regolamento d'applica-zione. L'art. 31 LCAMal prevede infatti che il
legislatore ticinese ha riservato l'accertamento del reddito determinante in maniera autonoma da parte
dell'amministrazione (con
successiva commutazione delle entrate lorde in reddito determinante a partire
dalle tabelle ufficiali di conversione, art. 17 cpv. 2 ed art. 36 RLCAMal):
"a) delle persone soggette
all'imposta cantonale solo per una parte del loro reddito o della loro
sostanza;
b) delle persone soggette all'imposta alla fonte;
c) delle persone sole con reddito
imponibile nullo o totale dei redditi registrati nella tassazione applicabile
inferiore a fr. 6'000.-, che esercitano un'attività lucrativa;
d) in altri casi particolari."
In virtù dell’art. 31
RLCAMal (art. 67 vRLCAMal), il reddito determinante va accertato autonomamente
dall’Istituto delle assicurazioni sociali in particolare, nei seguenti casi:
" a) persone soggette all'imposta alla fonte;
b) decesso del coniuge o del partner registrato;
c) matrimonio, divorzio o separazione per
sentenza giudiziaria o di fatto, scioglimento dell'unione domestica registrata,
nel caso di assenza di tassazione applicabile;
d) persone sole che esercitano
un'attività lucrativa o conducono esistenza autonoma, con reddito imponibile
nullo o totale dei redditi registrati nella tassazione applicabile inferiore a
fr. 6'000.-, secondo il periodo fiscale determinante;
e) persone domiciliate che al momento
dell'istanza non dispongono di alcuna tassazione fiscale e per le quali non
sarà emessa una tassazione relativa al periodo fiscale determinante;
f) persone al beneficio di misure ai
sensi della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, dopo almeno sei
mesi di inattività lucrativa;
g) persone al beneficio di prestazioni ai
sensi della legge sull'assistenza sociale; d'intesa con il competente Ufficio;
h) cessazione definitiva dell'attività
lucrativa a causa di pensionamento o di invalidità;
i) cessazione temporanea di attività
lucrativa per riqualificazione o perfezionamento professionale;
l) cessazione dell'attività lucrativa a seguito di maternità;
m) diminuzione importante del reddito
netto da attività dipendente o indipendente, oppure del reddito da pensioni,
rendite e assegni, rispetto al medesimo dato desumibile dai parametri fiscali
applicabili;
n) persone soggette all'obbligo
d'assicurazione svizzero in forza dell'Accordo CH/CE sulla libera circolazione
delle persone o dell'Accordo di emendamento della Convenzione istitutiva
dell'AELS, non tassate in Svizzera o tassate alla fonte."
5. Giusta
l'art. 28 LCAMal, riservato l'art. 40 che fa riferimento ai beneficiari di
prestazioni PC, il sussidio è corrisposto tramite presentazione di un'istanza
scritta. Il regolamento determina le modalità di presentazione dell'istanza e
il contenuto della stessa. Con il 1° gennaio 2005 è entrata in vigore una
modifica dell’art. 28 LCAMal, nel senso che il cpv. 2 prevede ora che per gli assicurati
tassati in via ordinaria, l’istanza è presentata entro la fine dell’anno che
precede l’anno di competenza. Nel cpv. 3 (ex cpv. 2) figura che il regolamento
determina le modalità di presentazione dell’istanza e il contenuto della
stessa.
L'art.
10 Reg. LCAMal prevede che l'istanza di sussidio avviene per mezzo dei moduli
ufficiali. I moduli ufficiali sono recapitati dall'Istituto delle assicurazioni
sociali ai potenziali beneficiari del sussidio, in questo caso corredati da
etichetta collante munita di numero di identificazione personale, o possono
essere ritirati dai singoli richiedenti presso la Cancelleria del Comune di
residenza. L'istanza deve essere corredata dei documenti richiesti con il
modulo ufficiale.
Per
l'art. 11 cpv. 1 Reg. LCAMal l'Istituto delle assicurazioni sociali stabilisce
Fatti
i termini di presentazione dell'istanza, tenuto conto che di regola:
a) per gli assicurati tassati in via
ordinaria l’istanza è presentata nel corso dell’anno che precede la
corresponsione della riduzione di premio;
b) per
gli assicurati tassati alla fonte l’istanza è presentata nel corso dell’anno
medesimo per il quale si richiede la riduzione di premio;
c) gli assicurati che si stabiliscono nel
Cantone ad anno inoltrato, possono avanzare l’istanza nel corso dell’anno
stesso per il quale si richiede la riduzione di premio;
d) gli
assicurati che nel corso dell’anno, per inizio di assoggettamento fiscale o per
le situazioni di cui all’art. 31, ritenessero di rientrare nel diritto alla riduzione
di premio, possono presentare istanza nel corso dell’anno stesso.
Il
cpv. 2 prevede che per casi particolari e per ragioni comprovate, l'Istituto
delle assicurazioni sociali può ritenere anche istanze che giungessero fuori
dei termini stabiliti per l'inoltro della richiesta.
Giusta
l'art. 53 LCAMal il diritto al beneficio di un sussidio nella forma retroattiva
decade dopo cinque anni a partire dall'anno in cui tale diritto si verifica.
Costituisce eccezione l'applicazione del sussidio retroattivo nell'ambito delle
procedure di revisione delle prestazioni complementari AVS/AI. Il sussidio
retroattivo è oggetto di richiesta scritta da parte dell'assicurato all'istanza
designata dal Consiglio di Stato e deve specificare le motivazioni del ritardo
(riservato l'art. 54 cpv. 2). Le domande di sussidio retroattivo sono accolte
solo se suffragate da motivazioni particolari e fondate (art. 55 LCAMal). La
negligenza a giustificazione del mancato rispetto dei termini stabiliti dal
regolamento non è considerata motivo valido per il riconosci-mento del sussidio
nella forma retroattiva. Il Messaggio relativo all'introduzione della LCAMal,
circa l'art. 55, a pag. 59, precisa che:
" Il riconoscimento di sussidi retroattivi può essere
concesso quando l'assicurato fa valere ragioni oggettive e fondate circa i
motivi per cui non è riuscito a produrre l'istanza in forma tempestiva.
Relativamente alla fattispecie, all'autorità amministrativa competente è
riconosciuto un margine di ponderazione nell'esame delle richieste. La pura e
semplice negligenza nell'inoltro dell'istanza di sussidio nei termini stabiliti
non è comunque considerata motivo valido per il riconoscimento di un sussidio
nella forma retroattiva."
6. Nel
caso in esame l'istanza di sussidio 2008 è stata inoltrata nel corso del marzo
2008, reca la data del 17 ed il formulario è pervenuto all’Ufficio
dell'Assicurazione Malattia nei giorni successivi. L’istanza non rispetta la
scadenza del 31 dicembre 2007. Poiché gli assicurati sono tassati in via
ordinaria, in virtù dell’art. 45 lett. a Reg. LCAMal, essi avrebbero dovuto
inoltrare la loro richiesta entro fine 2007. Nel Messaggio n. 5589 del 15
ottobre 2004, il Consiglio di Stato, a proposito della modifica dell’art. 28
cpv. 2 e 3 della LCAMal entrata in vigore l’1.1.2005, ha rammentato la
previgente regolamentazione:
" I sussidi individuali devono essere richiesti entro
il 31 dicembre dell’anno che precede quello di riferimento: il Regolamento
contempla già i casi per i quali è invece giustificata la presentazione dell’istanza
nel corso dell’anno di competenza del sussidio. Si tratta sostanzialmente degli
assicurati tassati alla fonte, oppure delle situazioni in cui il 31 dicembre
dell’anno che precede la competenza del sussidio l’assicurato non dispone dei
dati fiscali consolidati di riferimento, e infine degli assicurati che nel
corso dell’anno di competenza subiscono cambiamenti importanti nella loro
situazione economica (ciò che risponde al dettato imperativo della LAMal – art.
65 cpv. 3 – in base al quale i Cantoni, nell’esame delle condizioni per
l’ottenimento del sussidio, devono considerare le circostanze economiche e
familiari più recenti).”
Il
Consiglio di Stato ha quindi rammentato che i sussidi, prima della modifica
della legge, potevano essere chiesti nell’anno di competenza del sussidio solo
se date le precise condizioni (più sopra riportate in esteso) e qui palesemente
non adempiute (ciò che nemmeno il ricorrente pretende). La richiesta andava
pertanto presentata entro il 31 dicembre 2007.
Alla
luce di ciò occorre verificare se il ritardo nell’inoltro della domanda sia
scusabile e giustificato. In questo senso i ricorrenti rilevano come il mancato
rispetto del termine sia da ricondurre alla mancata trasmissione del formulario
da parte dell’ammini-
strazione ed agli impegni fmigliari e di formazione necessari per
conseguire i diplomi universitari ottenuti.
7. L’art. 45 cpv. 2 Reg. LCAMal prevede, per casi particolari e per ragioni
comprovate, che l'Istituto delle assicurazioni sociali possa ritenere anche
richieste che giungessero fuori dei termini stabiliti. Questo Tribunale
Cantonale delle Assicurazioni ha sviluppato una giurisprudenza dettagliata in
merito e ciò alla luce dell’alto numero di decisioni che è stato chiamato a
rendere in particolare negli ultimi mesi. Nei casi giudicati in è già stato
considerato che un ritardo di oltre 1 anno a fronte di una importante malattia
dello stesso assicurato non poteva essere considerato fatto giustificativo
sufficiente (STCA 24 aprile 2002 nella causa J. inc. 36.2002.5), così come non
è stato considerato quale motivo sufficiente l’assenza di conoscenza della
possibilità di chiedere il sussidio da parte di due coniugi confederati appena
giunti in Ticino (STCA 9 dicembre 2002 nella causa D. inc. 36.2002.119). Nemmeno
l'informazione errata da parte dell'assicuratore malattia è stata considerata
motivo adeguato per giustificare il ritardo. Nel caso dei coniugi C. (STCA 25
settembre 2003 inc. 36.2002.141) l'assicuratore aveva comuni-cato che il
sussidio per i figli non sarebbe stato concesso, contrariamente a quanto poi
verificato. Come indicato questo Tribunale non ha considerato l'errata informazione
quale elemento giustificante il ritardo. Va ancora rilevato che con sentenza 12
settembre 2002 il TCA non ha ritenuto fatto giustificante il ritardo nella
domanda di sussidio la giovane età dell'assicurata ancora studentessa liceale e
quindi la sua immaturità e la sua inesperienza (STCA 12 settembre 2002 nella
causa W. 36.2002.54) e nel caso giudicato il 6 ottobre scorso (in re S.
36.2005.116) l’assenza di una decisione di tassazione non è stata comunque
considerata elemento adeguato a motivare il ritardo per un apprendista non
ancora tassato il cui fratello ammalato per lunghi periodi aveva creato “problemi a tutta la famiglia”. Nella sentenza 3 ottobre 2005 in re S. (36.2005.112) il Tribunale
ha considerato che:
" Ancora va verificato se il ritardo dell’istanza
formulata da X. X. tendente ad ottenere la concessione del sussidio 2005,
redatta e trasmessa all’amministrazione nel corso del 2005, possa essere
considerato giustificato. Nelle considerazioni precedenti già si è precisato
che la negligenza nell’inoltro della domanda non è giustificato. In casu il
Considerandi
ritardo nella trasmissione viene ricondotto alla ambiguità della decisione formulata
dalla Cassa alla domanda di sussidio dell’avv. Y. X. e della moglie, laddove la
decisione accenna al diritto al sussidio per “ogni membro della famiglia
regolarmente assicurato”. Ora il concetto di famiglia, come precisato più
sopra, è un concetto giuridico specifico della LCAMal, circostanza che all’avv.
X. padre del ricorrente e suo patrocinatore
non poteva sfuggire, in altri termini i coniugi compongono, con o senza figli,
la famiglia, ritenuto che comunque i figli sono tali unicamente sino al
compimento dei 18 anni, successivamente vengono considerati persone sole
(ancorché conviventi con i genitori od in formazione). Se ne deve dedurre che
la decisione 31 agosto 2004 trasmessa all’avv. Y. X., che aveva redatto ed
inoltrato la domanda di sussidio 4 agosto 2004 per sè e per la moglie (come nel
caso del 2004, mentre la domanda 2004 di X. era stata sottoscritta dallo
stesso), non poteva essere intesa altrimenti che come indicato dall’amministra-zione
nelle sue osservazioni, ciò anche a fronte della pretesa mancata trasmissione a
X. X. della formale decisione relativa ai suoi sussidi 2004 (comunque ammessi e
debitamente (annunciati) … all’assicuratore malattia). L’avv. X., per il figlio
X., avrebbe comunque – nel 2004 – potuto e dovuto lamentare la mancata notifica
della decisione formale relativa ai sussidi di quell’anno. L’ambiguità pretesa
con la … mancata notifica della decisione sui sussidi 2004 a X. e scaturente
dai termini della decisione 31 agosto 2004 emessa in favore dell’avv. Y. X. non
solo non costituisce promessa od impegno dell’amministrazione tale da giustificare
la buona fede degli assicurati, ma neppure valida giustificazione del ritardo
nell’inoltro dell’istanza."
Sempre nella sentenza 3 ottobre 2005 in re S. citata si rilevava poi
come:
" La mancata trasmissione dei formulari per la
presentazione della domanda di sussidio viene indicata come ulteriore motivo
atto a giustificare il ritardo nella presentazione dell’istanza. L’argomento
del ricorrente non regge già ad un primo sommario esame. Infatti i formulari
vengono trasmessi d’ufficio ai potenziali beneficiari da parte
dell’amministrazione sulla scorta della decisione di tassazione del biennio
ritenuto dal Consiglio di Stato nel decreto annualmente emesso per la determinazione
del diritto al sussidio ed a dipendenza dell’imponibile considerato in quella
sede.
(…)
L’invio dei formulari a chi non è destinato a beneficiare dei sussidi
rispettivamente la mancata trasmissione ad un potenziale beneficiario non
permettono di ritenere il diritto al sussidio in virtù delle regole sulla buona
fede come anticipato nelle considerazioni che precedono (in questo senso la
sentenza 22 settembre 2005 nell’inc. B. 36.2005.78). Infatti l’invio errato non
può fare ritenere agli assicurati l’esistenza degli estremi per la concessione
del sussidio. L’eventuale omissione della trasmissione a potenziali interessati
del modulo per la richiesta di sussidio non permette di giustificare un ritardo
nell’inoltro delle domande di sussidio (in questo senso la sentenza in re B.
citata). La diligenza che incombe all’assicurato – cui è noto per le campagne
informative che da anni l’Ufficio dell'Assicurazione Malattia e più
generalmente l’ammini-strazione cantonale conducono – gli impone di provvedere
al recupero dei formulari disponibili presso le cancellerie comunali in caso di
mancata trasmissione d’ufficio."
Si aggiunga che nella sentenza del 10 ottobre 2005 in re F.
36.2005.124
l’informazione fornita da un assicuratore mesolcinese fondata sulle
norme applicative della LAMal relative
ai sussidi vigente nel Cantone Grigioni, in parte diversa da quella
ticinese, non è stata ritenuta motivo giustificante il ritardo nell’inoltro
della domanda di riduzione individuale dei premi dell’assicurazione malattia
obbligatoria. Questo Tribunale ha infatti considerato che:
" L’adozione di modalità diverse in altri cantoni non
può essere ritenuta. Come detto le informazioni errate di un assicuratore
malattia e la non conoscenza della prassi da parte dell’assicurato sono stati
esclusi quali motivi giustificanti il ritardo."
Nella
sentenza in re R. del 17 ottobre 2005 (36.2005.86 cons. 12) il Tribunale
Cantonale delle Assicurazioni ha inoltre ritenuto:
" … la motivazione che soggiace al ritardo è
costituita dal convincimento, o meglio dalla certezza della madre della
ricorrente, di avere tempestivamente inoltrato la domanda ancora nel 2004. La
mancata ricezione degli atti, l’eventuale smarrimento degli stessi od il
mancato corretto invio, non assurgono palesemente a motivo giustificante il
ritardo. Se la prova dell’avvenuta tempestiva spedizione fosse stata adeguatamente
prodotta, e l’onere della mancata prova ricade sulla ricorrente, allora
l’inoltro di una nuova richiesta nel corso del 2005, a fronte del dimostrato
smarrimento della documentazione da parte dello Stato, sarebbe stato da
considerare motivo sufficiente. Il semplice assunto di avvenuta spedizione non
recepita dall’amministrazione non permette di giustificare l’omissione
dell’atto o suo ritardo”
8.
In
concreto i ricorrenti, che nella tassazione 2005 presentano introiti per 51'285
ed un reddito imponibile inferiore ai CHF 20'000, hanno indicato di non avere
ricevuto il formulario per la domanda di aiuto sociale (reclamo 26 aprile 2008
che fa riferimento a documentazione non pervenuta). L’argomento non è più
ripreso in sede di ricorso al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni. Come
appare dalla giurisprudenza appena sopra riportata la mancata trasmissione del
formulario necessario alla domanda di riduzione del premio, trasmissione che
viene normalmente effettuata alle persone che potrebbero rientrare tra i
potenziali beneficiari alla luce delle tassazioni emesse, non permette di
giustificare il ritardo nell’inoltro della richiesta di aiuto sociale. E’
responsabilità dell’assicurato astretto al pagamento di importanti premi,
soprattutto laddove detti oneri appaiano gravosi, attivarsi in caso di mancato
ricevimento dei formulari. In questo senso non vi è motivo per scostarsi dalla
giurisprudenza consolidata di questo Tribunale.
Per
il resto i coniugi RI 1 invocano gli studi eseguiti per il miglioramento della
loro formazione e quindi per poter consegui-re un miglioramento economico. Tali
sforzi ed impegni non sono tali da giustificare il ritardo. Come evidenziato
dal sito della SUPSI il marito ha conseguito il suo diploma nel corso del 2006
mentre la moglie il suo dottorato (come significa il sito dell’ETHZ) nel 2007
con festa di promozione avvenuta il 5 ottobre 2007 e quindi in periodo
ampiamente antecedente alla scadenza del ter-mine per l’inoltro della domanda
di aiuto sociale (notizia reperita sul sito: __________).
Da quanto precede discende pacificamente che i signori RI 1
avrebbero potuto senza difficoltà alcuna, nonostante gli impegni di studio –
comunque terminati –, rispettare il termine. Non solo. Se anche il termine
fosse scaduto nel pieno di un periodo di elaborazione di una testi o di esami
ciò non avrebbe permesso comunque di giustificare il ritardo. La giurisprudenza
conosce il caso di un giovane ticinese studente a __________ cui, l’impegno per
gli studi, non è stato riconosciuto quale valida giustificazione del ritardo
(sentenza 15 febbraio 2007 inc. 36.2006.253 cons. 7) La procedura di domanda
del sussidio, quella di reperimento del formulario, gli allegati da produrre
all’UAM, e l’impegno che tutto ciò richiede sono decisamente contenuti e non
complessi, soprattutto per due persone con formazione superiore alla media come
i ricorrenti.
Alla luce di quanto precede il ricorso va allora respinto, senza carico
di tassa di giustizia e senza spese, rispettivamente senza attribuzione di
ripetibili all’amministrazione vincente in causa. Ai ricorrenti, nonostante
l’esito sfavorevole della procedura, gli auguri migliori per la nascita del
secondogenito prevista a giorni.
9.
In virtù dell’art. 82 lett. a della Legge federale sul Tribunale
federale (LTF), in vigore dal 1° gennaio 2007, la presente sentenza è impugnabile
al Tribunale federale mediante ricorso in materia di diritto pubblico entro 30
giorni dalla notifica (art. 100 cpv. 1 LTF), facendo valere i motivi di ricorso
previsti agli artt. 95 e seguenti LTF. Inoltre, a norma dell’art. 97 cpv. 1
LTF, il ricorrente può censurare l’accertamento dei fatti soltanto se è stato
svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi
dell’articolo 95 e l’eliminazione del vizio può essere determinante per l’esito
del procedimento.
Va ancora rilevato che, laddove non sia ammissibile il ricorso ordinario
in materia di diritto pubblico, è aperta la via del ricorso sussidiario in
materia costituzionale (art. 113 LTF). Giusta l’art. 116 LTF, con questo
ricorso può essere censurata la violazione di diritti costituzionali.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
2. Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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