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Decisione

36.2008.101

Domanda tardiva di sussidio. Ritardo motivato con la mancata trasmissione del formulario da parte dell'amministrazione ed agli impegni famigliari e di formazione necessari per conseguire i diplomi uni

23 settembre 2008Italiano21 min

Source ti.ch

Fatti

i termini di presentazione dell'istanza, tenuto conto che di regola:

a) per gli assicurati tassati in via

ordinaria l’istanza è presentata nel corso dell’anno che precede la

corresponsione della riduzione di premio;

b) per

gli assicurati tassati alla fonte l’istanza è presentata nel corso dell’anno

medesimo per il quale si richiede la riduzione di premio;

c) gli assicurati che si stabiliscono nel

Cantone ad anno inoltrato, possono avanzare l’istanza nel corso dell’anno

stesso per il quale si richiede la riduzione di premio;

d) gli

assicurati che nel corso dell’anno, per inizio di assoggettamento fiscale o per

le situazioni di cui all’art. 31, ritenessero di rientrare nel diritto alla riduzione

di premio, possono presentare istanza nel corso dell’anno stesso.

Il

cpv. 2 prevede che per casi particolari e per ragioni comprovate, l'Istituto

delle assicurazioni sociali può ritenere anche istanze che giungessero fuori

dei termini stabiliti per l'inoltro della richiesta.

Giusta

l'art. 53 LCAMal il diritto al beneficio di un sussidio nella forma retroattiva

decade dopo cinque anni a partire dall'anno in cui tale diritto si verifica.

Costituisce eccezione l'applicazione del sussidio retroattivo nell'ambito delle

procedure di revisione delle prestazioni complementari AVS/AI. Il sussidio

retroattivo è oggetto di richiesta scritta da parte dell'assicurato all'istanza

designata dal Consiglio di Stato e deve specificare le motivazioni del ritardo

(riservato l'art. 54 cpv. 2). Le domande di sussidio retroattivo sono accolte

solo se suffragate da motivazioni particolari e fondate (art. 55 LCAMal). La

negligenza a giustificazione del mancato rispetto dei termini stabiliti dal

regolamento non è considerata motivo valido per il riconosci-mento del sussidio

nella forma retroattiva. Il Messaggio relativo all'introduzione della LCAMal,

circa l'art. 55, a pag. 59, precisa che:

" Il riconoscimento di sussidi retroattivi può essere

concesso quando l'assicurato fa valere ragioni oggettive e fondate circa i

motivi per cui non è riuscito a produrre l'istanza in forma tempestiva.

Relativamente alla fattispecie, all'autorità amministrativa competente è

riconosciuto un margine di ponderazione nell'esame delle richieste. La pura e

semplice negligenza nell'inoltro dell'istanza di sussidio nei termini stabiliti

non è comunque considerata motivo valido per il riconoscimento di un sussidio

nella forma retroattiva."

6. Nel

caso in esame l'istanza di sussidio 2008 è stata inoltrata nel corso del marzo

2008, reca la data del 17 ed il formulario è pervenuto all’Ufficio

dell'Assicurazione Malattia nei giorni successivi. L’istanza non rispetta la

scadenza del 31 dicembre 2007. Poiché gli assicurati sono tassati in via

ordinaria, in virtù dell’art. 45 lett. a Reg. LCAMal, essi avrebbero dovuto

inoltrare la loro richiesta entro fine 2007. Nel Messaggio n. 5589 del 15

ottobre 2004, il Consiglio di Stato, a proposito della modifica dell’art. 28

cpv. 2 e 3 della LCAMal entrata in vigore l’1.1.2005, ha rammentato la

previgente regolamentazione:

" I sussidi individuali devono essere richiesti entro

il 31 dicembre dell’anno che precede quello di riferimento: il Regolamento

contempla già i casi per i quali è invece giustificata la presentazione dell’istanza

nel corso dell’anno di competenza del sussidio. Si tratta sostanzialmente degli

assicurati tassati alla fonte, oppure delle situazioni in cui il 31 dicembre

dell’anno che precede la competenza del sussidio l’assicurato non dispone dei

dati fiscali consolidati di riferimento, e infine degli assicurati che nel

corso dell’anno di competenza subiscono cambiamenti importanti nella loro

situazione economica (ciò che risponde al dettato imperativo della LAMal – art.

65 cpv. 3 – in base al quale i Cantoni, nell’esame delle condizioni per

l’ottenimento del sussidio, devono considerare le circostanze economiche e

familiari più recenti).”

Il

Consiglio di Stato ha quindi rammentato che i sussidi, prima della modifica

della legge, potevano essere chiesti nell’anno di competenza del sussidio solo

se date le precise condizioni (più sopra riportate in esteso) e qui palesemente

non adempiute (ciò che nemmeno il ricorrente pretende). La richiesta andava

pertanto presentata entro il 31 dicembre 2007.

Alla

luce di ciò occorre verificare se il ritardo nell’inoltro della domanda sia

scusabile e giustificato. In questo senso i ricorrenti rilevano come il mancato

rispetto del termine sia da ricondurre alla mancata trasmissione del formulario

da parte dell’ammini-

strazione ed agli impegni fmigliari e di formazione necessari per

conseguire i diplomi universitari ottenuti.

7. L’art. 45 cpv. 2 Reg. LCAMal prevede, per casi particolari e per ragioni

comprovate, che l'Istituto delle assicurazioni sociali possa ritenere anche

richieste che giungessero fuori dei termini stabiliti. Questo Tribunale

Cantonale delle Assicurazioni ha sviluppato una giurisprudenza dettagliata in

merito e ciò alla luce dell’alto numero di decisioni che è stato chiamato a

rendere in particolare negli ultimi mesi. Nei casi giudicati in è già stato

considerato che un ritardo di oltre 1 anno a fronte di una importante malattia

dello stesso assicurato non poteva essere considerato fatto giustificativo

sufficiente (STCA 24 aprile 2002 nella causa J. inc. 36.2002.5), così come non

è stato considerato quale motivo sufficiente l’assenza di conoscenza della

possibilità di chiedere il sussidio da parte di due coniugi confederati appena

giunti in Ticino (STCA 9 dicembre 2002 nella causa D. inc. 36.2002.119). Nemmeno

l'informazione errata da parte dell'assicuratore malattia è stata considerata

motivo adeguato per giustificare il ritardo. Nel caso dei coniugi C. (STCA 25

settembre 2003 inc. 36.2002.141) l'assicuratore aveva comuni-cato che il

sussidio per i figli non sarebbe stato concesso, contrariamente a quanto poi

verificato. Come indicato questo Tribunale non ha considerato l'errata informazione

quale elemento giustificante il ritardo. Va ancora rilevato che con sentenza 12

settembre 2002 il TCA non ha ritenuto fatto giustificante il ritardo nella

domanda di sussidio la giovane età dell'assicurata ancora studentessa liceale e

quindi la sua immaturità e la sua inesperienza (STCA 12 settembre 2002 nella

causa W. 36.2002.54) e nel caso giudicato il 6 ottobre scorso (in re S.

36.2005.116) l’assenza di una decisione di tassazione non è stata comunque

considerata elemento adeguato a motivare il ritardo per un apprendista non

ancora tassato il cui fratello ammalato per lunghi periodi aveva creato “problemi a tutta la famiglia”. Nella sentenza 3 ottobre 2005 in re S. (36.2005.112) il Tribunale

ha considerato che:

" Ancora va verificato se il ritardo dell’istanza

formulata da X. X. tendente ad ottenere la concessione del sussidio 2005,

redatta e trasmessa all’amministrazione nel corso del 2005, possa essere

considerato giustificato. Nelle considerazioni precedenti già si è precisato

che la negligenza nell’inoltro della domanda non è giustificato. In casu il

Considerandi

ritardo nella trasmissione viene ricondotto alla ambiguità della decisione formulata

dalla Cassa alla domanda di sussidio dell’avv. Y. X. e della moglie, laddove la

decisione accenna al diritto al sussidio per “ogni membro della famiglia

regolarmente assicurato”. Ora il concetto di famiglia, come precisato più

sopra, è un concetto giuridico specifico della LCAMal, circostanza che all’avv.

X. padre del ricorrente e suo patrocinatore

non poteva sfuggire, in altri termini i coniugi compongono, con o senza figli,

la famiglia, ritenuto che comunque i figli sono tali unicamente sino al

compimento dei 18 anni, successivamente vengono considerati persone sole

(ancorché conviventi con i genitori od in formazione). Se ne deve dedurre che

la decisione 31 agosto 2004 trasmessa all’avv. Y. X., che aveva redatto ed

inoltrato la domanda di sussidio 4 agosto 2004 per sè e per la moglie (come nel

caso del 2004, mentre la domanda 2004 di X. era stata sottoscritta dallo

stesso), non poteva essere intesa altrimenti che come indicato dall’amministra-zione

nelle sue osservazioni, ciò anche a fronte della pretesa mancata trasmissione a

X. X. della formale decisione relativa ai suoi sussidi 2004 (comunque ammessi e

debitamente (annunciati) … all’assicuratore malattia). L’avv. X., per il figlio

X., avrebbe comunque – nel 2004 – potuto e dovuto lamentare la mancata notifica

della decisione formale relativa ai sussidi di quell’anno. L’ambiguità pretesa

con la … mancata notifica della decisione sui sussidi 2004 a X. e scaturente

dai termini della decisione 31 agosto 2004 emessa in favore dell’avv. Y. X. non

solo non costituisce promessa od impegno dell’amministrazione tale da giustificare

la buona fede degli assicurati, ma neppure valida giustificazione del ritardo

nell’inoltro dell’istanza."

Sempre nella sentenza 3 ottobre 2005 in re S. citata si rilevava poi

come:

" La mancata trasmissione dei formulari per la

presentazione della domanda di sussidio viene indicata come ulteriore motivo

atto a giustificare il ritardo nella presentazione dell’istanza. L’argomento

del ricorrente non regge già ad un primo sommario esame. Infatti i formulari

vengono trasmessi d’ufficio ai potenziali beneficiari da parte

dell’amministrazione sulla scorta della decisione di tassazione del biennio

ritenuto dal Consiglio di Stato nel decreto annualmente emesso per la determinazione

del diritto al sussidio ed a dipendenza dell’imponibile considerato in quella

sede.

(…)

L’invio dei formulari a chi non è destinato a beneficiare dei sussidi

rispettivamente la mancata trasmissione ad un potenziale beneficiario non

permettono di ritenere il diritto al sussidio in virtù delle regole sulla buona

fede come anticipato nelle considerazioni che precedono (in questo senso la

sentenza 22 settembre 2005 nell’inc. B. 36.2005.78). Infatti l’invio errato non

può fare ritenere agli assicurati l’esistenza degli estremi per la concessione

del sussidio. L’eventuale omissione della trasmissione a potenziali interessati

del modulo per la richiesta di sussidio non permette di giustificare un ritardo

nell’inoltro delle domande di sussidio (in questo senso la sentenza in re B.

citata). La diligenza che incombe all’assicurato – cui è noto per le campagne

informative che da anni l’Ufficio dell'Assicurazione Malattia e più

generalmente l’ammini-strazione cantonale conducono – gli impone di provvedere

al recupero dei formulari disponibili presso le cancellerie comunali in caso di

mancata trasmissione d’ufficio."

Si aggiunga che nella sentenza del 10 ottobre 2005 in re F.

36.2005.124

l’informazione fornita da un assicuratore mesolcinese fondata sulle

norme applicative della LAMal relative

ai sussidi vigente nel Cantone Grigioni, in parte diversa da quella

ticinese, non è stata ritenuta motivo giustificante il ritardo nell’inoltro

della domanda di riduzione individuale dei premi dell’assicurazione malattia

obbligatoria. Questo Tribunale ha infatti considerato che:

" L’adozione di modalità diverse in altri cantoni non

può essere ritenuta. Come detto le informazioni errate di un assicuratore

malattia e la non conoscenza della prassi da parte dell’assicurato sono stati

esclusi quali motivi giustificanti il ritardo."

Nella

sentenza in re R. del 17 ottobre 2005 (36.2005.86 cons. 12) il Tribunale

Cantonale delle Assicurazioni ha inoltre ritenuto:

" … la motivazione che soggiace al ritardo è

costituita dal convincimento, o meglio dalla certezza della madre della

ricorrente, di avere tempestivamente inoltrato la domanda ancora nel 2004. La

mancata ricezione degli atti, l’eventuale smarrimento degli stessi od il

mancato corretto invio, non assurgono palesemente a motivo giustificante il

ritardo. Se la prova dell’avvenuta tempestiva spedizione fosse stata adeguatamente

prodotta, e l’onere della mancata prova ricade sulla ricorrente, allora

l’inoltro di una nuova richiesta nel corso del 2005, a fronte del dimostrato

smarrimento della documentazione da parte dello Stato, sarebbe stato da

considerare motivo sufficiente. Il semplice assunto di avvenuta spedizione non

recepita dall’amministrazione non permette di giustificare l’omissione

dell’atto o suo ritardo”

8.

In

concreto i ricorrenti, che nella tassazione 2005 presentano introiti per 51'285

ed un reddito imponibile inferiore ai CHF 20'000, hanno indicato di non avere

ricevuto il formulario per la domanda di aiuto sociale (reclamo 26 aprile 2008

che fa riferimento a documentazione non pervenuta). L’argomento non è più

ripreso in sede di ricorso al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni. Come

appare dalla giurisprudenza appena sopra riportata la mancata trasmissione del

formulario necessario alla domanda di riduzione del premio, trasmissione che

viene normalmente effettuata alle persone che potrebbero rientrare tra i

potenziali beneficiari alla luce delle tassazioni emesse, non permette di

giustificare il ritardo nell’inoltro della richiesta di aiuto sociale. E’

responsabilità dell’assicurato astretto al pagamento di importanti premi,

soprattutto laddove detti oneri appaiano gravosi, attivarsi in caso di mancato

ricevimento dei formulari. In questo senso non vi è motivo per scostarsi dalla

giurisprudenza consolidata di questo Tribunale.

Per

il resto i coniugi RI 1 invocano gli studi eseguiti per il miglioramento della

loro formazione e quindi per poter consegui-re un miglioramento economico. Tali

sforzi ed impegni non sono tali da giustificare il ritardo. Come evidenziato

dal sito della SUPSI il marito ha conseguito il suo diploma nel corso del 2006

mentre la moglie il suo dottorato (come significa il sito dell’ETHZ) nel 2007

con festa di promozione avvenuta il 5 ottobre 2007 e quindi in periodo

ampiamente antecedente alla scadenza del ter-mine per l’inoltro della domanda

di aiuto sociale (notizia reperita sul sito: __________).

Da quanto precede discende pacificamente che i signori RI 1

avrebbero potuto senza difficoltà alcuna, nonostante gli impegni di studio –

comunque terminati –, rispettare il termine. Non solo. Se anche il termine

fosse scaduto nel pieno di un periodo di elaborazione di una testi o di esami

ciò non avrebbe permesso comunque di giustificare il ritardo. La giurisprudenza

conosce il caso di un giovane ticinese studente a __________ cui, l’impegno per

gli studi, non è stato riconosciuto quale valida giustificazione del ritardo

(sentenza 15 febbraio 2007 inc. 36.2006.253 cons. 7) La procedura di domanda

del sussidio, quella di reperimento del formulario, gli allegati da produrre

all’UAM, e l’impegno che tutto ciò richiede sono decisamente contenuti e non

complessi, soprattutto per due persone con formazione superiore alla media come

i ricorrenti.

Alla luce di quanto precede il ricorso va allora respinto, senza carico

di tassa di giustizia e senza spese, rispettivamente senza attribuzione di

ripetibili all’amministrazione vincente in causa. Ai ricorrenti, nonostante

l’esito sfavorevole della procedura, gli auguri migliori per la nascita del

secondogenito prevista a giorni.

9.

In virtù dell’art. 82 lett. a della Legge federale sul Tribunale

federale (LTF), in vigore dal 1° gennaio 2007, la presente sentenza è impugnabile

al Tribunale federale mediante ricorso in materia di diritto pubblico entro 30

giorni dalla notifica (art. 100 cpv. 1 LTF), facendo valere i motivi di ricorso

previsti agli artt. 95 e seguenti LTF. Inoltre, a norma dell’art. 97 cpv. 1

LTF, il ricorrente può censurare l’accertamento dei fatti soltanto se è stato

svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi

dell’articolo 95 e l’eliminazione del vizio può essere determinante per l’esito

del procedimento.

Va ancora rilevato che, laddove non sia ammissibile il ricorso ordinario

in materia di diritto pubblico, è aperta la via del ricorso sussidiario in

materia costituzionale (art. 113 LTF). Giusta l’art. 116 LTF, con questo

ricorso può essere censurata la violazione di diritti costituzionali.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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