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Decisione

36.2008.102

Moglie debitrice per il marito. Solidarietà tra i coniugi

7 gennaio 2009Italiano21 min

Source ti.ch

Fatti

i debiti del marito per premi assicurativi dell’obbligatoria, occorrerà successivamente,

laddove necessario, stabilire l’importo del debito.

6. Il

diritto delle assicurazioni sociali non disciplina la responsabilità

sussidiaria di un coniuge nei confronti dell'altro. La soluzione giuridica del

tema in discussione va quindi ricercata nel diritto privato, nella misura in

cui tale normativa sia compatibile con quella del diritto delle assicurazioni

sociali e nel caso di specie con la LAMal (sul tema si veda: RANZANICI/STEFFEN:

"Responsabilità solidale dei coniugi e dei partner registrati per i debiti

derivanti da premi e partecipazioni secondo la LAMal", in BOA n. 36, novembre

2008, pag. 27 e segg., e la giurisprudenza federale sul tema: DTF 119 V 19 consid.

2c-d; RAMI 1993 pag. 85 consid. 2b).

Per l'art. 163 CC, relativo al mantenimento della

famiglia,

" 1 I coniugi provvedono

in comune, ciascuno nella misura delle sue forze, al debito mantenimento della

famiglia.

2 Essi s’intendono sul

loro contributo rispettivo, segnatamente circa le prestazioni pecuniarie, il

governo della casa, la cura della prole o l’assistenza nella professione o

nell’impresa dell’altro.

3 In tale ambito,

tengono conto dei bisogni dell’unione coniugale e della loro situazione

personale."

Secondo l'art. 166 CC,

" 1 Durante la vita

comune, ciascun coniuge rappresenta l’unione coniugale per i bisogni correnti

della famiglia.

2 Per gli altri bisogni,

un coniuge rappresenta l’unione coniugale soltanto se:

1. è

stato autorizzato dall’altro o dal giudice;

Considerandi

2.

l’affare non consente una dilazione e l’altro coniuge è

impossibilitato a dare il proprio consenso per malattia, assenza o analoghi

motivi.

3.

Con i propri atti,

ciascun coniuge obbliga se stesso e, in quanto non ecceda il potere di

rappresentanza in modo riconoscibile dai terzi, solidalmente anche

l’altro."

A questo proposito, va osservato che il TF ed il TFA

hanno già avuto modo di sancire che il pagamento dei premi alle assicurazioni

sociali fa parte del "debito mantenimento della famiglia" secondo

l'art. 163 cpv. 1 CC (DTF 125 V 430 consid. 3b e dottrina citata; RAMI 2000

pag. 79, cfr. anche DTF 119 V 25 consid. 6a; DTF 112 II

404.

consid. 6; Eugster,

Krankenversicherung, in Meyer-Blaser, Soziale Sicherheit, Basilea 1998, pag.

182.

n. 337). Sia la conclusione di un'assicurazione

malattia obbligatoria che il cambiamento di assicuratore sono stati inoltre

considerati come facenti parte dei bisogni correnti della famiglia ai sensi dell'art.

166.

cpv. 1 CC (Eugster, op. cit., pag. 182 e giurisprudenza federale citata alla nota

815). Di conseguenza, alla luce dell'art. 166 cpv. 3 CC, i coniugi rispondono

solidalmente tra di loro per i premi rimasti impagati, indipendentemente dal

regime matrimoniale scelto (DTF 119 V 21 consid. 4e), fintanto che vivono insieme

(RAMI 1993 n. 914 pag. 83).

Il TFA, con sentenza del 18 ottobre 2002 nella causa

R. (K 60/00), pubblicata in DTF 129 V 90, ha precisato la sua giurisprudenza.

In sostanza i coniugi che sono nella necessità di instaurare relazioni con

terze persone nell’interesse della coppia o della famiglia – compresa la

necessità di un'assicurazione di base per la copertura delle malattie -

rappresentano l’unione coniugale nella misura in cui gestiscono i bisogni

correnti della coppia stessa o della famiglia. Affinché ciò possa avvenire, e

quindi affinché un coniuge possa essere legalmente rappresentato dall’altro, e

quindi affinché nasca una responsabilità solidale per i debiti contratti da uno

dei coniugi per i bisogni correnti dell’unione coniugale, occorre che le

obbligazioni contratte servano ai bisogni correnti della famiglia.

Nella sentenza federale citata, la nostra Massima

Istanza ha modificato la propria giurisprudenza precisando che con l'entrata in

vigore dell'assicurazione malattia obbligatoria, in virtù dell'art. 166 CC, un

coniuge risponde solidalmente per i debiti contributivi dell'altro coniuge

indipendentemente dal fatto che il rapporto di assicurazione a fondamento del

credito contributivo sia stato costituito durante la vita comune oppure per

soddisfare dei bisogni correnti della famiglia.

Con sentenza del 22 luglio 2005 (K 114/03) il TFA ha

confermato, al considerando 5.1, che "sia la stipulazione di un

contratto d'assicurazione malattia obbligatoria sia il cambiamento dell'assicuratore

fanno parte della categoria dei bisogni correnti della famiglia ai sensi

dell'art. 166 cpv. 1 CC, atteso altresì che i coniugi rispondono solidalmente

per il pagamento dei premi assicurativi indipendentemente dal tipo di regime

matrimoniale scelto (DTF 129 V 90 consid. 2, con riferimenti di giurisprudenza

e dottrina; cfr. pure Hasenböhler,

Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Zivilgesetzbuch l, n. 7 all'art.

166)".

In quell'occasione, l'Alta Corte ha inoltre stabilito

che "con la cessazione della vita comune termina anche la comunanza di

intenti ("Nutzungsgemeinschaft") vigente in regime di comunione

domestica, che costituisce il presupposto necessario per la responsabilità

solidale. Il potere di rappresentanza giusta l'art. 166 CC rimane in stato di

latenza finché la vita comune è sospesa (DTF 119 V 21 consid. 4a-b; Hasenböhler, op. cit., n. 22

all'art. 166). Detto altrimenti, con l'assenza di vita comune dei coniugi viene

a mancare, per ciascuna componente, il potere di rappresentanza dell'unione

coniugale e, di conseguenza, non può dar luogo a solidarietà. Il potere di

rappresentanza dell'unione coniugale, con il corollario della responsabilità

solidale del coniuge ex art. 166 cpv. 3 CC, è pertanto pienamente operante solo

se le parti vivono in unione domestica e non anche durante un periodo di

separazione, anche solo di fatto, come nel caso di specie. Determinante ai fini

della responsabilità solidale del coniuge è infatti che gli interessati abbiano

una vita comune (RAMI 2004 KV 278 pag. 149).".

7.

In

concreto, come sostento dalla ricorrente ed ammesso pacificamente

dall’assicuratore nel corso del mese di dicembre 2005 RI 1 ha interrotto la

vita coniugale comune con il marito. Da tale data si interrompe la solidarietà

tra i coniugi. Pacifico quindi che, per i mesi da febbraio a dicembre il premio

sia dovuto. Il premio è dovuto anche per il mese di dicembre siccome la sua

scadenza, ed il derivante obbligo di versarlo, scade con la fine del mese di

novembre 2005. Il premio va infatti pagato anticipatamente rispetto al mese di

copertura come rammenta oggi l’art. 90 OAMal (in vigore dal 1 gennaio 2007, ma

che su tale aspetto riprende la previgente normativa).

Alla

luce di ciò la ricorrente deve essere astretta al pagamento dei premi, di CHF

303,60 ciascuno (doc. 4) per 11 mesi, ossia complessivamente CHF 3’39.60. Da tale

importo va ancora dedotta la cifra di CHF 14,40 pari alla restituzione della

tassa ambientale (doc. 8). La somma dovuta è quindi di CHF 3325,20.

8.

Va

ancora esaminato se la Cassa può chiedere all’interessata anche il pagamento

delle spese di natura amministrativa pretese dall’assicuratore al marito e da

questi dovute per la mancata tempestiva reazione alle richieste di pagamento

degli importi dovuti per legge.

Il

Tribunale Federale ha avuto modo di precisare che, con l'entrata in vigore

dell'assicurazione malattia obbligatoria, un coniuge risponde solidalmente, ex

art. 166 CC, per i debiti contributivi dell'altro coniuge, indipendentemente

dal fatto che il rapporto di assicurazione a fondamento del credito contri­butivo

sia stato costituito durante la vita comune oppure per soddisfare dei bisogni

correnti della famiglia (cfr. STFA del 22 luglio 2005, K 114/03).

Ciò

significa che la moglie, rispettivamente il marito, è solidal­mente

responsabile unicamente per il pagamento dei premi dell’altro coniuge, ma non

delle altre spese causate dal consorte. Per cui l’assicuratore

non può chiedere all’insorgente il paga­mento delle spese di diffida,

d’apertura dell’incarto, del precetto esecutivo, di prima notifica, di

procedura esecutiva e gli interessi moratori generati dall’assenza di pagamento

dei premi LAMal da parte del marito. Nella sentenza del Tribunale Cantonale

delle Assicurazioni del 20 luglio 2006 in re F., inc. 36.2006.22, al cons. 13

pag. 12 e 13, è stato indicato come:

" Come visto, la nostra Massima Istanza ha avuto

modo di precisare che con l'entrata in vigore dell'assicurazione malattia

obbligatoria un coniuge risponde solidalmente, ex art. 166 CC, per i

debiti contributivi dell'altro coniuge, indipendentemente dal fatto che il

rapporto di assicurazione a fondamento del credito contributivo sia stato costituito

durante la vita comune oppure per soddisfare dei bisogni correnti della

famiglia (cfr. STFA del 22 luglio 2005, K 114/03).

Per l’art. 146 CO

salvo disposizione contraria, un debitore solidale non può col suo fatto

personale aggravare la posizione degli altri.

Ad esempio la

mora di uno dei debitori solidali concerne unicamente l’interessato. In altre

parole solo lui deve gli interessi moratori. Allo stesso modo in caso di

colpevole impedimento di un debitore, solo questi deve pagarne le conseguenze

(cfr. Engel, Traité des obligations en droit suisse, 2a. edizione, Berna 1997,

pag. 840; cfr. anche Schnyder, Basler Kommentar 2a ed., n. 1 e segg. ad art.

147, pag. 758 e seg.).

Ciò significa che

la moglie, rispettivamente il marito, è solidalmente responsabile unicamente

per il pagamento dei premi dell’altro coniuge, ma non delle altre spese causate

dal consorte.

Per

cui l’assicuratore non può chiedere all’insorgente il pagamento delle spese di

diffida, d’apertura dell’incarto, del precetto esecutivo, di prima notifica, di

procedura esecutiva e gli interessi moratori generati dall’assenza di pagamento

dei premi LAMal da parte del marito."

9.

In

concreto CO 1, oltre all’importo di CHF 3'325,20 pretende, verosimilmente

poiché su tale aspetto non vi è particolare chiarezza, spese per richiami ed

analoghe pretese al marito della ricorrente. Questi importi, che non occorre

verificare se giustificati e proporzionati, rispettivamente se supportati da

sufficiente base giuridica, non possono essere esatti dalla signora RI 1.

10.

Da quanto precede discende che l’impugnativa va accolta parzialmente.

In effetti, a fronte di un preteso credito per complessivi CHF 4'849,40 (CHF

2410.

per il primo semestre 2005 e CHF 2'439,40 per i primi 5 mesi del 2005),

l’assicuratore è vittorioso unicamente per poco più di CHF 3'325. Si ribadisce

che non possono essere qui recepite, ad esclusione della solidarietà, le

difficoltà economiche della ricorrente ed i precedenti debiti per i quali la

signora RI 1 è già intervenuta con pagamenti in favore dell’ex marito.

Nonostante l’importo che va ammesso in questa sede sia in maniera abbastanza

significativa inferiore rispetto alle cifre inizialmente volute (e solo in

parte ridimensionate con una delle decisioni su opposizione) alla Cassa non

vengono caricate tassa di giustizia e spese parziali, con invito pro futuro, ad

attenersi ai precetti noti. Alla ricorrente, parzialmente vincente in causa ma

non patrocinata non vengono riconosciute ripetibili.

11.

Con il 1° gennaio 2007 è entrata in vigore la Legge federale sul

Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF),

applicabile in concreto poiché, per l'art. 132 cpv. 1 LTF, la nuova legge

si applica ai procedimenti promossi dinanzi al Tribunale federale dopo la sua entrata in vigore; ai procedimenti su

ricorso si applica soltanto se la

decisione impugnata è stata pronunciata dopo la sua entrata in vigore.

A

proposito della materia qui in causa (cause di diritto pubblico), la nuova

legge prevede la via del

ricorso in materia di diritto pubblico (art. 82 lett. a LTF; cfr. anche l'art. 83

LTF che elenca i casi di inammissibilità del ricorso in materia di diritto pubblico). Per l'art. 86 cpv. 1 lett. d LTF il ricorso è ammissibile

contro le decisioni delle autorità

cantonali di ultima istanza, sempreché non sia ammissibile il ricorso al Tribunale amministrativo federale. L'art.

95.

LTF prevede che il ricorrente può far valere la violazione del

diritto federale (lett. a), del diritto internazionale (lett. b), dei diritti costituzionali cantonali (lett.

c), delle disposizioni cantonali in materia di diritto di voto dei cittadini e

di elezioni e votazioni popolari­(lett. d), del diritto intercantonale (lett. e). A norma dell'art. 97 cpv. 1 LTF

il ricorrente può censurare l'accertamento

dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo

95.

e l'eliminazione del vizio può

essere determinante per l'esito del procedimento. Possono essere addotti nuovi fatti e nuovi mezzi

di prova soltanto se ne dà motivo la decisione dell'autorità inferiore. Non sono ammissibili nuove conclusioni (art. 99

LTF). II ricorso contro una decisione deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla

notificazione del testo integrale della

decisione (art. 100 cpv. 1 LTF).

Va

ancora rilevato che, laddove non sia ammissibile il ricorso in materia di

diritto pubblico, è aperta

la via del ricorso in materia costituzionale (art. 113 LTF). A norma dell'art. 116 LTF con il ricorso

in materia costituzionale può essere censurata la violazione di diritti costituzionali. A proposito di

quest'ultimo ricorso, va evidenziato

come, affinché sia ammissibile, è necessario che il ricorso ordinario sia escluso, o perché il

valore litigioso non è raggiunto o perché il caso figura in un catalogo di eccezioni, che la

decisione impugnata emani da un'autorità cantonale di

ultima istanza e che venga fatta valere una censura in ambito di diritto costituzionale (cfr., a questo proposito, Bernard

Corboz, intro­duction à la nouvelle loi sur le Tribunal fédéral, SJ 2006, n. 8, pag. 319 segg., in particolare pag.

351.

segg.).

Per questi

motivi

dichiara e

pronuncia

1.

I

ricorsi sono parzialmente accolti nel senso delle considerazioni

esposte.

1.1

Di

conseguenza RI 1 è condannata al pagamento all’assicuratore CO 1 dell’importo

di CHF 3'325,20.

2.

Non

si percepiscono tasse e spese e non vengono attribuite ripetibili.

3.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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