36.2008.102
Moglie debitrice per il marito. Solidarietà tra i coniugi
7 gennaio 2009Italiano21 min
Source ti.ch
AIUTO
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Numero d'incarto:
36.2008.102
Data decisione, Autorità:
07.01.2009, TCA
Titolo:
Moglie debitrice per il marito. Solidarietà tra i coniugi
CONIUGI
PARTECIPAZIONE AI COSTI O ALLA FRANCHIGIA
PREMIO
SOLIDARIETÀ
art. 163 CC
art. 166 CC
art. 61 LAMAL
art. 64 LAMAL
Raccomandata
Incarto n.
36.2008.102-103
ir/td
Lugano
7 gennaio
2009
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
statuendo sui ricorsi del 28 luglio 2008 di
RI 1
contro
le decisioni su opposizione del 30 giugno
2008 emanate da
CO 1
in materia di assicurazione sociale
contro le malattie
ritenuto, in
fatto
A. RI
1 si è aggravata con due distinti ricorsi datati 28 luglio 2008 avverso
altrettante decisioni su opposizione con cui CO 1 ha preteso da lei il
pagamento di premi rimasti insoluti da parte del marito sposato il 12 marzo
1991. RI 1 vive separata ormai dal dicembre 2005 da __________ e contesta di
essere debitrice di tali premi, di dovere ulteriormente pagare debiti dell’ex
consorte e di avere entrate modeste che non le permettono di onorare il debito.
Più
specificatamente CO 1 chiede a RI 1, con le decisioni su opposizione del 30
giugno 2008, il pagamento dei premi da luglio a dicembre 2005 per complessivi
CHF 2'410 mentre per il periodo da febbraio a giugno 2005 sono pretesi CHF
2’439.40.
B. Nelle
proprie osservazioni al ricorso CO 1 ribadisce i concetti giuridici che stanno
alla base dell’obbligo di pagamento da parte della moglie, e postula la
reiezione dell’impugnativa.
Alla parte ricorrente è
stata offerta la possibilità di chiedere l’assunzione di ulteriori prove e di
ulteriormente esprimersi in merito alla risposta di causa dell’assicuratore.
nel
merito
1. Va
anzitutto osservato come il caso in esame non ponga questioni giuridiche di
principio e non sia di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà
dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il Tribunale Cantonale delle
Assicurazioni può dunque decidere nella composizione a Giudice unico ai sensi
degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e dell’art. 2 cpv.
1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle
assicurazioni (sostituita dal 1 ottobre 2008 dalla nuova Lptca del 23 giugno
2008 ma che rimane vigente per il presente caso in virtù dell’art. 32 del nuovo
ordinamento secondo cui le contestazioni promosse sotto il regime della
procedura anteriore restano disciplinate da quest’ultima legge).
2. Il
ricorso, tempestivo siccome inoltrato nei 30 giorni dall'intimazione della
decisione emessa su reclamo, è ricevibile siccome sufficientemente motivato e
le conclusioni appaiono chiaramente desumibili.
3. Gli
incarti 36.2008.102 e 36.2008.103, ossia i distinti ricorsi formulati da RI 1
contro le due distinte decisioni 30 giugno 2008 emesse da CO 1 hanno per
oggetto lo stesso tema giuridico e lo stesso complesso sostanziale di fatti
oltre a coinvolgere le medesime parti. Per tale motivo si giustifica la
congiunzione delle due procedure.
nel merito
4. In
diritto va rammentato quanto ritenuto nella sentenza di questo Tribunale 5
marzo 2008 in re G. (36.2007.184) e nella successiva sentenza 13 marzo 2008
(inc. 36.2007.162 in re P.) in cui si è ritenuto:
" • che, giusta l'art. 61 LAMal, l'assicuratore
stabilisce l'ammontare
dei premi dei propri assicurati. Se non
previsto altrimenti dalla legge l'assicuratore riscuote dai propri assicurati
premi uguali (cpv. 1). L'assicuratore può graduare i premi se è provato che i costi
differiscono secondo i Cantoni e le regioni. Determinante è il luogo di
domicilio dell'assicurato. L’Ufficio federale stabilisce in modo unitario le
regioni per l’insieme degli assicuratori (cpv. 2). Per gli assicurati che non
hanno ancora compiuto 18 anni (minorenni), l'assicuratore deve fissare un
premio più basso rispetto a quello degli assicurati d'età superiore (adulti).
Egli è legittimato a fare altrettanto nel caso di assicurati che non hanno
ancora compiuto 25 anni (cpv. 3). Il Consiglio federale può stabilire le riduzioni
di premio di cui al capoverso 3 (cpv. 3bis). L'ammontare dei premi
dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie deve essere
approvato dal Consiglio federale. Prima dell'approvazione, i Cantoni possono
prendere posizione in merito alle tariffe dei premi previste per la loro
popolazione; la procedura d'approvazione non deve esserne ritardata (cpv. 5).
Per l'art. 64 cpv. 1 LAMal, gli assicurati partecipano ai costi delle
prestazioni ottenute. La partecipazione ai costi comprende un importo fisso per
anno (franchigia) e il 10 per cento dei costi eccedenti la franchigia (aliquota
percentuale) (cpv. 2). Gli assicurati pagano inoltre un contributo ai costi di
degenza ospedaliera, graduato secondo gli oneri familiari (cpv. 5). Secondo
l'art. 103 cpv. 1 OAMal, la franchigia prevista nell'articolo 64 cpv. 2 lett. a
della legge ammonta a 300 franchi per anno civile dal 1° gennaio 2004 (cfr. RU
2003 3249). L'importo annuo massimo dell'aliquota percentuale secondo
l'articolo 64 cpv. 2 lett. b della legge ammonta a 700 franchi per gli
assicurati adulti e a 350 franchi per gli assicurati che non hanno ancora
compiuto 18 anni (cpv. 2). Per la riscossione della franchigia e dell'aliquota
percentuale è determinante la data della cura (cpv. 3). A norma dell'art. 93
cpv. 1 OAMal, oltre all’assicurazione ordinaria delle cure medico-sanitarie,
gli assicuratori possono esercitare un’assicu-razione per la quale gli assicurati
possono scegliere una franchigia superiore a quella prevista nell’articolo 103
capoverso 1 (franchigie opzionali). Le franchigie opzionali ammontano a 500,
1000, 1500, 2000 e 2500 franchi per gli adulti e i giovani adulti, a 100, 200,
300, 400, 500 e 600 franchi per gli assicurati che non hanno ancora compiuto 18
anni. Un assicuratore può offrire franchigie diverse per gli adulti e i giovani
adulti. Le offerte dell’assicuratore devono essere valide in tutto il Cantone;
• che
per l’art. 64a cpv. 1 LAMal se l’assicurato non paga premi o partecipazioni ai
costi entro la scadenza prevista, l’assicuratore deve diffidarlo per scritto,
assegnargli un termine supplementare di 30 giorni e indicargli le conseguenze
della mora. Per l’art. 64a cpv. 2 LAMal se, nonostante diffida, l’assicurato
non paga e se è già stata depositata una domanda di continuazione
dell’esecu-zione per debiti, l’assicuratore sospende l’assunzione dei costi
delle prestazioni finché i premi e le partecipazioni ai costi in arretrato, gli
interessi di mora e le spese d’esecuzione non sono stati pagati integralmente.
Nello stesso tempo informa della sospensione delle prestazioni l’ufficio
cantonale incaricato di vigilare sul rispetto dell’obbligo di assicurazione.
Sono fatte salve le prescrizioni cantonali che prevedono una notifica ad altri
uffici. A norma dell’art. 64a cpv. 3 LAMal se i premi e le partecipazioni ai
costi in arretrato, gli interessi di mora e le spese d’esecuzione sono pagati
integralmente, l’assicuratore deve assumere i costi delle prestazioni fornite
durante la sospensione.
In
deroga all’art. 7, gli assicurati in mora non possono cambiare assicuratore
finché non hanno pagato integralmente i premi e le partecipazioni ai costi in
arretrato, gli interessi di mora e le spese d’esecuzione. E’ fatto salvo
l’articolo 7 capoversi 3 e 4.
Il Consiglio federale disciplina le
modalità d’incasso dei premi e della procedura di diffida e i dettagli relativi
alle conseguenze della mora (art. 64a cpv. 5 LAMal).
L'art. 90 cpv. 1 OAMal prevede che i
premi devono essere pagati in anticipo e di regola mensilmente. Il tasso per
gli interessi di mora sui premi scaduti ai sensi dell’articolo 26 capoverso 1
LPGA è del 5 per cento all’anno (art. 105 a cpv. 1 OAMal);
• che i
premi e le partecipazioni ai costi dell’assicurazione obbligatoria delle cure
medico-sanitarie scaduti e non pagati devono essere oggetto, nei tre mesi che
seguono la loro esigibilità, di una diffida scritta preceduta da almeno un
richiamo e distinta da quelle vertenti su altri eventuali pagamenti arretrati.
Con la diffida, l’assicuratore deve impartire all’assicurato un termine di 30
giorni al fine di permettergli di adempiere il suo obbligo e attirare la sua
attenzione sulle conseguenze in cui incorre se non paga (art. 105 b cpv. 1
OAMal);
Se l’assicurato non paga entro il termine
impartito, l’assicuratore deve avviare una procedura esecutiva relativa al
debito nei quattro mesi successivi, in modo distinto da altri eventuali
pagamenti arretrati (art. 105 b cpv. 2)
Se l’assicurato cagiona per propria colpa spese che
avrebbero potuto essere evitate con un pagamento tempestivo, l’assicu-ratore
può riscuotere, in misura appropriata, spese amministrative, se una misura
siffatta è prevista dalle disposizioni generali sui diritti e sugli obblighi
dell’assicurato (art. 105 b cpv. 3);
• che
conformemente all’art. 105 c OAMal se ha depositato una domanda di
continuazione dell’esecuzione, l’assicuratore sospende il rimborso dei costi
(sistema del terzo garante) o la rimunerazione delle prestazioni (sistema del
terzo pagante). La sospensione ha effetto il giorno della comunicazione. Essa
si applica a tutte le fatture che pervengono all’assicuratore durante il
periodo di sospensione del rimborso dei costi o della rimunerazione delle prestazioni.
La sospensione termina non appena sono stati pagati i premi e le partecipazioni
ai costi oggetto della richiesta di continuare la procedura, nonché gli
interessi di mora e le spese d’esecuzione scaduti. L’assicuratore deve
informare il servizio cantonale incaricato di vigilare sul rispetto
dell’obbligo di assicurarsi in merito ai certificati di carenza di beni che ha
ricevuto. Sono fatte salve le disposizioni cantonali che prevedono una notifica
a un altro ufficio. Durante la sospensione della presa a carico delle prestazioni
gli assicuratori non possono compensare le prestazioni con premi o partecipazioni
ai costi loro dovuti. Se garantisce la presa a carico o il rimborso forfetario
dei premi, delle partecipazioni ai costi, degli interessi di mora e delle spese
d’esecuzione irrecuperabili, il Cantone può convenire con uno o più
assicuratori le condizioni alle quali gli assicuratori rinunciano a sospendere
la presa a carico dei costi;
•
che come rammenta l’art. 105 d OAMal l’assicurato è in mora ai
sensi dell’articolo 64a capoverso 4 della legge a
decorrere dalla notifica della diffida scritta di cui all’articolo 105b
capoverso 1. Se l’assicurato in mora disdice il rapporto assicurativo,
l’assicuratore deve informarlo che la disdetta non ha alcun effetto se i premi,
le partecipazioni ai costi e gli interessi di mora oggetto di una diffida fino
a un mese prima della scadenza del termine di disdetta o le spese d’esecuzione
accumulate fino a tale momento non sono integralmente pagate prima della scadenza
di detto termine. Se le somme in arretrato conformemente al capoverso 2 non
sono pervenute all’assicuratore entro la scadenza del termine di disdetta,
quest’ultimo deve informare l’assicurato che egli continua ad essere assicurato
presso di lui e che può cambiare assicuratore soltanto al successivo termine
previsto nell’articolo 7 capoversi 1 e 2 della legge;
(…)
• che, per quanto concerne le spese di richiamo e diffida,
occorre
ricordare come con il 1° gennaio 2006 è entrato in
vigore l’art. 90 cpv. 5 OAMal, (…) norma sostituita dall'art. 105 b cpv. 3
OAMal introdotto con effetto al 1° gennaio 2007 (…) che prevedono che se
l’assicurato ha causato a torto spese cui si sarebbe ovviato in caso di
pagamento tempestivo, l’assicuratore può esigere, in adeguata misura, spese di
diffida o spese supplementari, nella misura in cui ne preveda il
disciplinamento nelle sue disposizioni generali sui diritti e sugli obblighi
degli assicurati."
5. In
concreto CO 1 ha escusso RI 1 per incassare i suoi crediti e ne ha ottenuto unicamente
degli attestati di carenza beni. I premi di 11 mesi sono quindi rimasti insoluti,
circostanza questa che RI 1 non contesta in quanto tale.
Occorre
allora esaminare se, correttamente, l’assicuratore può pretendere dalla moglie
Fatti
i debiti del marito per premi assicurativi dell’obbligatoria, occorrerà successivamente,
laddove necessario, stabilire l’importo del debito.
6. Il
diritto delle assicurazioni sociali non disciplina la responsabilità
sussidiaria di un coniuge nei confronti dell'altro. La soluzione giuridica del
tema in discussione va quindi ricercata nel diritto privato, nella misura in
cui tale normativa sia compatibile con quella del diritto delle assicurazioni
sociali e nel caso di specie con la LAMal (sul tema si veda: RANZANICI/STEFFEN:
"Responsabilità solidale dei coniugi e dei partner registrati per i debiti
derivanti da premi e partecipazioni secondo la LAMal", in BOA n. 36, novembre
2008, pag. 27 e segg., e la giurisprudenza federale sul tema: DTF 119 V 19 consid.
2c-d; RAMI 1993 pag. 85 consid. 2b).
Per l'art. 163 CC, relativo al mantenimento della
famiglia,
" 1 I coniugi provvedono
in comune, ciascuno nella misura delle sue forze, al debito mantenimento della
famiglia.
2 Essi s’intendono sul
loro contributo rispettivo, segnatamente circa le prestazioni pecuniarie, il
governo della casa, la cura della prole o l’assistenza nella professione o
nell’impresa dell’altro.
3 In tale ambito,
tengono conto dei bisogni dell’unione coniugale e della loro situazione
personale."
Secondo l'art. 166 CC,
" 1 Durante la vita
comune, ciascun coniuge rappresenta l’unione coniugale per i bisogni correnti
della famiglia.
2 Per gli altri bisogni,
un coniuge rappresenta l’unione coniugale soltanto se:
1. è
stato autorizzato dall’altro o dal giudice;
Considerandi
2.
l’affare non consente una dilazione e l’altro coniuge è
impossibilitato a dare il proprio consenso per malattia, assenza o analoghi
motivi.
3.
Con i propri atti,
ciascun coniuge obbliga se stesso e, in quanto non ecceda il potere di
rappresentanza in modo riconoscibile dai terzi, solidalmente anche
l’altro."
A questo proposito, va osservato che il TF ed il TFA
hanno già avuto modo di sancire che il pagamento dei premi alle assicurazioni
sociali fa parte del "debito mantenimento della famiglia" secondo
l'art. 163 cpv. 1 CC (DTF 125 V 430 consid. 3b e dottrina citata; RAMI 2000
pag. 79, cfr. anche DTF 119 V 25 consid. 6a; DTF 112 II
404.
consid. 6; Eugster,
Krankenversicherung, in Meyer-Blaser, Soziale Sicherheit, Basilea 1998, pag.
182.
n. 337). Sia la conclusione di un'assicurazione
malattia obbligatoria che il cambiamento di assicuratore sono stati inoltre
considerati come facenti parte dei bisogni correnti della famiglia ai sensi dell'art.
166.
cpv. 1 CC (Eugster, op. cit., pag. 182 e giurisprudenza federale citata alla nota
815). Di conseguenza, alla luce dell'art. 166 cpv. 3 CC, i coniugi rispondono
solidalmente tra di loro per i premi rimasti impagati, indipendentemente dal
regime matrimoniale scelto (DTF 119 V 21 consid. 4e), fintanto che vivono insieme
(RAMI 1993 n. 914 pag. 83).
Il TFA, con sentenza del 18 ottobre 2002 nella causa
R. (K 60/00), pubblicata in DTF 129 V 90, ha precisato la sua giurisprudenza.
In sostanza i coniugi che sono nella necessità di instaurare relazioni con
terze persone nell’interesse della coppia o della famiglia – compresa la
necessità di un'assicurazione di base per la copertura delle malattie -
rappresentano l’unione coniugale nella misura in cui gestiscono i bisogni
correnti della coppia stessa o della famiglia. Affinché ciò possa avvenire, e
quindi affinché un coniuge possa essere legalmente rappresentato dall’altro, e
quindi affinché nasca una responsabilità solidale per i debiti contratti da uno
dei coniugi per i bisogni correnti dell’unione coniugale, occorre che le
obbligazioni contratte servano ai bisogni correnti della famiglia.
Nella sentenza federale citata, la nostra Massima
Istanza ha modificato la propria giurisprudenza precisando che con l'entrata in
vigore dell'assicurazione malattia obbligatoria, in virtù dell'art. 166 CC, un
coniuge risponde solidalmente per i debiti contributivi dell'altro coniuge
indipendentemente dal fatto che il rapporto di assicurazione a fondamento del
credito contributivo sia stato costituito durante la vita comune oppure per
soddisfare dei bisogni correnti della famiglia.
Con sentenza del 22 luglio 2005 (K 114/03) il TFA ha
confermato, al considerando 5.1, che "sia la stipulazione di un
contratto d'assicurazione malattia obbligatoria sia il cambiamento dell'assicuratore
fanno parte della categoria dei bisogni correnti della famiglia ai sensi
dell'art. 166 cpv. 1 CC, atteso altresì che i coniugi rispondono solidalmente
per il pagamento dei premi assicurativi indipendentemente dal tipo di regime
matrimoniale scelto (DTF 129 V 90 consid. 2, con riferimenti di giurisprudenza
e dottrina; cfr. pure Hasenböhler,
Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Zivilgesetzbuch l, n. 7 all'art.
166)".
In quell'occasione, l'Alta Corte ha inoltre stabilito
che "con la cessazione della vita comune termina anche la comunanza di
intenti ("Nutzungsgemeinschaft") vigente in regime di comunione
domestica, che costituisce il presupposto necessario per la responsabilità
solidale. Il potere di rappresentanza giusta l'art. 166 CC rimane in stato di
latenza finché la vita comune è sospesa (DTF 119 V 21 consid. 4a-b; Hasenböhler, op. cit., n. 22
all'art. 166). Detto altrimenti, con l'assenza di vita comune dei coniugi viene
a mancare, per ciascuna componente, il potere di rappresentanza dell'unione
coniugale e, di conseguenza, non può dar luogo a solidarietà. Il potere di
rappresentanza dell'unione coniugale, con il corollario della responsabilità
solidale del coniuge ex art. 166 cpv. 3 CC, è pertanto pienamente operante solo
se le parti vivono in unione domestica e non anche durante un periodo di
separazione, anche solo di fatto, come nel caso di specie. Determinante ai fini
della responsabilità solidale del coniuge è infatti che gli interessati abbiano
una vita comune (RAMI 2004 KV 278 pag. 149).".
7.
In
concreto, come sostento dalla ricorrente ed ammesso pacificamente
dall’assicuratore nel corso del mese di dicembre 2005 RI 1 ha interrotto la
vita coniugale comune con il marito. Da tale data si interrompe la solidarietà
tra i coniugi. Pacifico quindi che, per i mesi da febbraio a dicembre il premio
sia dovuto. Il premio è dovuto anche per il mese di dicembre siccome la sua
scadenza, ed il derivante obbligo di versarlo, scade con la fine del mese di
novembre 2005. Il premio va infatti pagato anticipatamente rispetto al mese di
copertura come rammenta oggi l’art. 90 OAMal (in vigore dal 1 gennaio 2007, ma
che su tale aspetto riprende la previgente normativa).
Alla
luce di ciò la ricorrente deve essere astretta al pagamento dei premi, di CHF
303,60 ciascuno (doc. 4) per 11 mesi, ossia complessivamente CHF 3’39.60. Da tale
importo va ancora dedotta la cifra di CHF 14,40 pari alla restituzione della
tassa ambientale (doc. 8). La somma dovuta è quindi di CHF 3325,20.
8.
Va
ancora esaminato se la Cassa può chiedere all’interessata anche il pagamento
delle spese di natura amministrativa pretese dall’assicuratore al marito e da
questi dovute per la mancata tempestiva reazione alle richieste di pagamento
degli importi dovuti per legge.
Il
Tribunale Federale ha avuto modo di precisare che, con l'entrata in vigore
dell'assicurazione malattia obbligatoria, un coniuge risponde solidalmente, ex
art. 166 CC, per i debiti contributivi dell'altro coniuge, indipendentemente
dal fatto che il rapporto di assicurazione a fondamento del credito contributivo
sia stato costituito durante la vita comune oppure per soddisfare dei bisogni
correnti della famiglia (cfr. STFA del 22 luglio 2005, K 114/03).
Ciò
significa che la moglie, rispettivamente il marito, è solidalmente
responsabile unicamente per il pagamento dei premi dell’altro coniuge, ma non
delle altre spese causate dal consorte. Per cui l’assicuratore
non può chiedere all’insorgente il pagamento delle spese di diffida,
d’apertura dell’incarto, del precetto esecutivo, di prima notifica, di
procedura esecutiva e gli interessi moratori generati dall’assenza di pagamento
dei premi LAMal da parte del marito. Nella sentenza del Tribunale Cantonale
delle Assicurazioni del 20 luglio 2006 in re F., inc. 36.2006.22, al cons. 13
pag. 12 e 13, è stato indicato come:
" Come visto, la nostra Massima Istanza ha avuto
modo di precisare che con l'entrata in vigore dell'assicurazione malattia
obbligatoria un coniuge risponde solidalmente, ex art. 166 CC, per i
debiti contributivi dell'altro coniuge, indipendentemente dal fatto che il
rapporto di assicurazione a fondamento del credito contributivo sia stato costituito
durante la vita comune oppure per soddisfare dei bisogni correnti della
famiglia (cfr. STFA del 22 luglio 2005, K 114/03).
Per l’art. 146 CO
salvo disposizione contraria, un debitore solidale non può col suo fatto
personale aggravare la posizione degli altri.
Ad esempio la
mora di uno dei debitori solidali concerne unicamente l’interessato. In altre
parole solo lui deve gli interessi moratori. Allo stesso modo in caso di
colpevole impedimento di un debitore, solo questi deve pagarne le conseguenze
(cfr. Engel, Traité des obligations en droit suisse, 2a. edizione, Berna 1997,
pag. 840; cfr. anche Schnyder, Basler Kommentar 2a ed., n. 1 e segg. ad art.
147, pag. 758 e seg.).
Ciò significa che
la moglie, rispettivamente il marito, è solidalmente responsabile unicamente
per il pagamento dei premi dell’altro coniuge, ma non delle altre spese causate
dal consorte.
Per
cui l’assicuratore non può chiedere all’insorgente il pagamento delle spese di
diffida, d’apertura dell’incarto, del precetto esecutivo, di prima notifica, di
procedura esecutiva e gli interessi moratori generati dall’assenza di pagamento
dei premi LAMal da parte del marito."
9.
In
concreto CO 1, oltre all’importo di CHF 3'325,20 pretende, verosimilmente
poiché su tale aspetto non vi è particolare chiarezza, spese per richiami ed
analoghe pretese al marito della ricorrente. Questi importi, che non occorre
verificare se giustificati e proporzionati, rispettivamente se supportati da
sufficiente base giuridica, non possono essere esatti dalla signora RI 1.
10.
Da quanto precede discende che l’impugnativa va accolta parzialmente.
In effetti, a fronte di un preteso credito per complessivi CHF 4'849,40 (CHF
2410.
per il primo semestre 2005 e CHF 2'439,40 per i primi 5 mesi del 2005),
l’assicuratore è vittorioso unicamente per poco più di CHF 3'325. Si ribadisce
che non possono essere qui recepite, ad esclusione della solidarietà, le
difficoltà economiche della ricorrente ed i precedenti debiti per i quali la
signora RI 1 è già intervenuta con pagamenti in favore dell’ex marito.
Nonostante l’importo che va ammesso in questa sede sia in maniera abbastanza
significativa inferiore rispetto alle cifre inizialmente volute (e solo in
parte ridimensionate con una delle decisioni su opposizione) alla Cassa non
vengono caricate tassa di giustizia e spese parziali, con invito pro futuro, ad
attenersi ai precetti noti. Alla ricorrente, parzialmente vincente in causa ma
non patrocinata non vengono riconosciute ripetibili.
11.
Con il 1° gennaio 2007 è entrata in vigore la Legge federale sul
Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF),
applicabile in concreto poiché, per l'art. 132 cpv. 1 LTF, la nuova legge
si applica ai procedimenti promossi dinanzi al Tribunale federale dopo la sua entrata in vigore; ai procedimenti su
ricorso si applica soltanto se la
decisione impugnata è stata pronunciata dopo la sua entrata in vigore.
A
proposito della materia qui in causa (cause di diritto pubblico), la nuova
legge prevede la via del
ricorso in materia di diritto pubblico (art. 82 lett. a LTF; cfr. anche l'art. 83
LTF che elenca i casi di inammissibilità del ricorso in materia di diritto pubblico). Per l'art. 86 cpv. 1 lett. d LTF il ricorso è ammissibile
contro le decisioni delle autorità
cantonali di ultima istanza, sempreché non sia ammissibile il ricorso al Tribunale amministrativo federale. L'art.
95.
LTF prevede che il ricorrente può far valere la violazione del
diritto federale (lett. a), del diritto internazionale (lett. b), dei diritti costituzionali cantonali (lett.
c), delle disposizioni cantonali in materia di diritto di voto dei cittadini e
di elezioni e votazioni popolari(lett. d), del diritto intercantonale (lett. e). A norma dell'art. 97 cpv. 1 LTF
il ricorrente può censurare l'accertamento
dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo
95.
e l'eliminazione del vizio può
essere determinante per l'esito del procedimento. Possono essere addotti nuovi fatti e nuovi mezzi
di prova soltanto se ne dà motivo la decisione dell'autorità inferiore. Non sono ammissibili nuove conclusioni (art. 99
LTF). II ricorso contro una decisione deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla
notificazione del testo integrale della
decisione (art. 100 cpv. 1 LTF).
Va
ancora rilevato che, laddove non sia ammissibile il ricorso in materia di
diritto pubblico, è aperta
la via del ricorso in materia costituzionale (art. 113 LTF). A norma dell'art. 116 LTF con il ricorso
in materia costituzionale può essere censurata la violazione di diritti costituzionali. A proposito di
quest'ultimo ricorso, va evidenziato
come, affinché sia ammissibile, è necessario che il ricorso ordinario sia escluso, o perché il
valore litigioso non è raggiunto o perché il caso figura in un catalogo di eccezioni, che la
decisione impugnata emani da un'autorità cantonale di
ultima istanza e che venga fatta valere una censura in ambito di diritto costituzionale (cfr., a questo proposito, Bernard
Corboz, introduction à la nouvelle loi sur le Tribunal fédéral, SJ 2006, n. 8, pag. 319 segg., in particolare pag.
351.
segg.).
Per questi
motivi
dichiara e
pronuncia
1.
I
ricorsi sono parzialmente accolti nel senso delle considerazioni
esposte.
1.1
Di
conseguenza RI 1 è condannata al pagamento all’assicuratore CO 1 dell’importo
di CHF 3'325,20.
2.
Non
si percepiscono tasse e spese e non vengono attribuite ripetibili.
3.
Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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