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Decisione

36.2008.108

Domanda di sussidio tardiva. A motivo della tardività viene indicato una diminuzione delle disponibilità per il ricovero in casa anziani dell'assicurata. Respinto

24 settembre 2008Italiano33 min

Source ti.ch

Fatti

i termini di presentazione dell'istanza, tenuto conto che di regola:

a)

per gli assicurati tassati in via ordinaria l’istanza è presentata nel corso

dell’anno che precede la corresponsione della riduzione di premio;

b) per

gli assicurati tassati alla fonte l’istanza è presentata nel corso dell’anno

medesimo per il quale si richiede la riduzione di premio;

c)

gli assicurati che si stabiliscono nel Cantone ad anno inoltrato, possono

avanzare l’istanza nel corso dell’anno stesso per il quale si richiede la

riduzione di premio;

d) gli

assicurati che nel corso dell’anno, per inizio di assoggetta-mento fiscale o

per le situazioni di cui all’art. 31, ritenessero di rientrare nel diritto alla

riduzione di premio, possono presentare istanza nel corso dell’anno stesso.

Il cpv. 2

prevede che per casi particolari e per ragioni comprovate, l'Istituto delle

assicurazioni sociali può ritenere anche istanze che giungessero fuori dei

termini stabiliti per l'inoltro della richiesta.

Giusta

l'art. 53 LCAMal il diritto al beneficio di un sussidio nella forma retroattiva

decade dopo cinque anni a partire dall'anno in cui tale diritto si verifica.

Costituisce eccezione l'applicazione del sussidio retroattivo nell'ambito delle

procedure di revisione delle prestazioni complementari AVS/AI. Il sussidio

retroattivo è oggetto di richiesta scritta da parte dell'assicurato all'istanza

designata dal Consiglio di Stato e deve specificare le motivazioni del ritardo

(riservato l'art. 54 cpv. 2). Le domande di sussidio retroattivo sono accolte

solo se suffragate da motivazioni particolari e fondate (art. 55 LCAMal). La

negligenza a giustificazione del mancato rispetto dei termini stabiliti dal

regolamento non è considerata motivo valido per il riconoscimento del sussidio

nella forma retroattiva. Il Messaggio relativo all'introduzione della LCAMal,

circa l'art. 55, a pag. 59, precisa che:

" Il riconoscimento di sussidi retroattivi può essere

concesso quando l'assicurato fa valere ragioni oggettive e fondate circa i

motivi per cui non è riuscito a produrre l'istanza in forma tempestiva. Relativamente

alla fattispecie, all'autorità amministrativa competente è riconosciuto un

margine di ponderazione nell'esame delle richieste. La pura e semplice

negligenza nell'inoltro dell'istanza di sussidio nei termini stabiliti non è

comunque considerata motivo valido per il riconoscimento di un sussidio nella

forma retroattiva."

2.5. In concreto RI 1 ha chiesto

il sussidio, il formulario non è datato e non è firmato, con atto pervenuto

all'amministrazione cantonale tardivamente rispetto al termine del 31 dicembre

2007 che la legge impone.

A giustificazione di tale superamento

del termine RA 1, per la mamma RI 1, ha invocato una importante diminuzione

della capacità economica della stessa implicitamente richiamando l'applicazione

dell'art. 31 LCAMal e dell'art. 31 del relativo regolamento. In merito si veda

l'analoga situazione del caso giudicato il 2 febbraio 2006 (36.2006.4) considerando

6.

Il TCA deve quindi

verificare se, effettivamente, RI 1 ha avuto una diminuzione del reddito come

impongono le norme applicabili e se quindi possa essere ritenuta ricevibile la

domanda pervenuta all'amministrazione oltre il termine della fine del 2007.

2.6. In primo luogo occorre

analizzare ed interpretare l'art. 31 LCAMal e l'art. 31 del relativo

Regolamento. In una sentenza di principio pubblicata nella RDAT I - 2002 pag.

91, sentenza emessa dal TCA nella sua composizione completa (inc. 36.2001.71

del 6 febbraio 2002), giudizio poi più volte ripreso (v. sentenze 27 novembre

2003 inc. 36.200'3.84 e sentenza 6 febbraio 2006 inc. 36.2006.4), questa Corte ha

ritenuto:

"

Va qui subito rilevato come la delega del

legislativo al Consiglio di Stato sia decisamente ampia e, soprattutto, priva

di contorni specificatamente indicati nella legge stessa. La norma in questione

prevede infatti unicamente e genericamente l’accertamento autonomo del reddito

al di fuori della decisione di tassazione di riferimento, in “altri casi

particolari”.

Il Consiglio di Stato ha emanato

l’art. 67 Reg. LCAMal [ora sostituito dall'art. 31 Reg. LCAMal di analogo

tenore] in cui ha previsto, quali casi specifici tali da giustificare

l’accertamento del reddito da parte dell’Istituto delle Assicurazioni sociali,

il decesso del coniuge, matrimonio, divorzio o separazione per sentenza

giudiziaria o di fatto … la cessazione dell’attività lavorativa per

pensionamento od invalidità, la cessazione temporanea dell’attività per

riqualificazione, o per maternità, od ancora quando la persona interessata sia

stata posta al beneficio di misure LADI "dopo almeno sei mesi di

inattività lucrativa". L’esecutivo ha così ritenuto elementi che incidono

direttamente nelle entrate finanziarie delle persone interessate

(ossia la cessazione di una attività lucrativa per motivi specifici), ha considerato

le persone a beneficio di prestazioni LADI rispettivamente “al beneficio di

prestazioni della Legge sull’assistenza sociale” ed ha considerato motivi

d’ordine familiare che hanno incidenza finanziaria, in questo senso il

matrimonio, separazione, divorzio. La nascita di un figlio manca precisamente

in questo contesto. Tale assenza non può essere ritenuta comunque una lacuna

del testo legale del regolamento in discussione. Il Consiglio di Stato ha

considerato nell’elencazione situazioni giuridiche che – normalmente – incidono

direttamente nel reddito conseguito dalle persone interessate e che, in genere,

conducono all'emanazione di tassazioni intermedie e non, invece, fattori che

cagionano una spesa. Va considerato come la nascita di un figlio, pur

comportando un aumento delle spese per il mantenimento non incide nel reddito

della persona interessata … . Non si può quindi ritenere che il Consiglio di

Stato abbia regolamentato differentemente fattispecie giuridiche che andavano

trattate in maniera simile. Si deve quindi concludere che una applicazione per

analogia dell’art. 67 Reg. LCAMal al caso della nascita di un figlio

all’assicurato che postula la concessione del sussidio, non appare

giustificata."

Nella sentenza 6 febbraio 2006 (inc. 36.2006.4) questa Corte ha poi

precisato che:

"

Come evidenziato dalla giurisprudenza quindi nel

RegLCAMal l’esecutivo cantonale ha sostanzialmente considerato elementi che

incidono direttamente sulle entrate delle persone, sui redditi, e non ha invece

ritenuto l’aumento delle uscite, delle spese. Analogamente quindi a questi

precetti deve valere il ricovero per una persona anziana in una struttura quale

quella dove risiede oggi la ricorrente. E’ ben vero che tale ricovero incide in

maniera importante sulle uscite della signora X., che il margine di agio

finanziario a fronte delle entrate comunque contenute e derivanti da AVS e da

una piccola rendita della Cassa Pensione si è notevolmente assottigliato con la

degenza, purtroppo però il Giudice deve applicare i principi di legge vigenti e

dedotti dalla giurisprudenza. V’è qui da domandarsi se la ricorrente non possa

beneficiare addirittura di prestazioni complementari all’AVS (PC), circostanza

questa che non deve essere qui esaminata lasciando alla signora X. stessa od a

chi della ricorrente si occupa la valutazione della percorribilità di una

domanda di PC. Resta, purtroppo a fronte – si ribadisce – di contenute entrate,

l’impossibilità di considerare una autonoma determinazione del reddito da parte

dell’Ufficio dell'Assicurazione Malattia per le ragioni esposte. A giusta

ragione l’amministrazione ha fatto capo al reddito imponibile della ricorrente

come desumibile dalla tassazione 2001 – 2002 e che non permette, per il

superamento dei limiti citati in corso di motivazione, di concedere il

sussidio.”

Per una

dettagliata esposizione del concetto di reddito ai sensi dell'art. 31 Reg.

LCAMal ed in particolare per il concetto della diminuzione del reddito locativo

si veda la sentenza 28 febbraio 2008 inc. 36.2007.172 in particolare cons.

2.7.6 dove è stato richiamato lo scopo

"

… dell'accertamento autonomo del reddito da

parte dell'amministrazione, che costituisce eccezione, in caso di riduzione del

reddito facendo riferimento all'intervento dello Stato "in ragione di

un'importante diminuzione delle effettive entrate finanziarie disponibili"

(…) fa chiaro riferimento alle situazioni che sono "suscettibili ... di

portare ad un repentino cambiamento delle entrate effettive, foriero di un

disagio economico - sociale forte". L'intervento di nuova ed autonoma

valutazione del reddito, per la sua successiva convenzione a mano delle

tabelle, da parte dello Stato deve avvenire solo a fronte di una diminuzione

delle effettive disponibilità dell'assicurato. La giurisprudenza di questo

Tribunale ha ritenuto ad esempio che la nascita di un figlio costituisce un

incremento delle spese e delle uscite per il soddisfacimento dei bisogni del

neonato ma non incide nelle entrate in quanto tali. Analogamente ciò deve

valere per il valore locativo che rappresenta un ipotetico reddito nella misura

in cui evita al proprietario immobiliare che occupa il suo stabile, di dovere

sborsare l'importo della locazione. Se l'immobile occupato diventasse inagibile

il proprietario si potrebbe trovare in condizioni di dovere spendere denaro per

locare un oggetto sostitutivo. Non vedrebbe però diminuire le proprie entrate

dirette ed effettive”

2.7. Dalle

considerazioni di diritto che precedono si deve ritenere che il legislatore

cantonale - nell'ambito dell'autonomia riconosciutagli dalle norme federali -

ha considerato soltanto le variazioni sulle entrate delle persone interessate e

non invece l'aumento delle uscite, per procedere al calcolo autonomo del

reddito per l'accertamento del diritto al sussidio.

Il

Giudice è vincolato al diritto federale e cantonale e non può scostarsi da un

testo chiaro di legge senza valido motivo.

Per

l’art. 73 della Costituzione Cantonale i tribunali esercitano il potere

giudiziario e decidono in modo indipendente. Sono vincolati dalla legge con il

rilievo che possono eccezionalmente prescindere dall’applicazione di norme

cantonali quando queste siano in contrasto con il diritto o con la Costituzione

cantonale

Il

principio della legalità è quindi evocato nella Costituzione Cantonale con

l’unica eccezione possibile, sempre nel solco comunque del principio della

legalità, della priorità del diritto federale o della superiorità del testo

costituzionale cantonale. L’art. 73 cpv. 2 secondo periodo Cost. cant., come

rilevato, prevede infatti la possibilità per i tribunali di non applicare

norme cantonali che fossero contrarie al diritto federale. Come ricorda la

sentenza del TRAM (Tribunale Cantonale Amministrativo) del 29 maggio 2006 (inc.

52.2006.159):

"

Pertanto, allo scopo di rispettare il principio

della preminenza del diritto superiore, l’autorità

di ricorso può esaminare la compatibilità di una norma di diritto cantonale con

il diritto federale e internazionale e può paralizzarne l’applicazione in caso di esame di atti concreti. Non può

invece annullarla o modificarla operando un controllo astratto (abstrakte

Normenkontrolle) della norma stessa (Scolari, Diritto amministrativo,

Parte generale, 2. ed., n. 375 segg. e riferimenti)."

In

concreto le norme della Legge Cantonale di Applicazione alla LAMal

costituiscono diritto cantonale autonomo (in questo senso in questo senso STFA

3 maggio 2005 in re B; K 165/04 e DTF 124 V 9). Il TFA ha, in particolare, rammentato

come, in virtù dell’allora vigente art. 128 OG, fosse sua competenza decidere

in ultima istanza in materia di ricorsi di diritto amministrativo contro

decisioni ai sensi degli art. 97, 98 lett. b – h, e 98 a OG, in materia di

assicurazioni sociali rilevando comunque come:

"

les cantons jouissent d’une grande liberté dans

l’aménagement de la réduction des primes, dans la mesure où ils peuvent définir

de manière autonome ce qu’il faut entendre par «condition économique modeste».

En effet, les conditions auxquelles sont soumises les réductions des primes ne

sont pas réglées par le droit fédéral, du moment que le législateur a renoncé à

préciser la notion d’«assurés de condition économique modeste».

Per tale

motivo ha ritenuto che:

"

les règles édictées par les cantons en matière de

réduction des primes dans l’assurance-maladie constituent du droit cantonal

autonome"

e ne ha concluso che:

"

un prononcé cantonal de dernière instance qui

violerait ces règles ne peut pas, en principe, être déféré au Tribunal fédéral

des assurances par la voie du recours de droit administratif. En revanche, un

tel prononcé peut être attaqué par la voie du recours de droit public (art. 84

al. 2, art. 86 al. 1 et art. 87 OJ)"

ciò, come indicato, durante la vigenza dell'abrogata OG. Diversa la

situazione con la nuova LTF.

La LAMal

prevedeva all’art. 65, nella versione iniziale approvata dalle Camere, la riduzione

dei premi da parte dei Cantoni. In virtù di questa norma i Cantoni erano

obbligati ad accordare, agli assicurati di condizione economica modesta (la cui

definizione è stata lasciata come indicato ai Cantoni stessi), delle riduzioni

dei premi fissate in modo che i sussidi annui della Confederazione e dei

Cantoni, così come regolati dall’art. 66 LAMal, fossero versati interamente.

L’art. 66 prevedeva che la Confederazione accordasse ai Cantoni dei sussidi

annualmente per finalizzare la riduzione dei premi, sussidi fissati mediante

decreto federale semplice di durata quadriennale tenuto conto dell’evoluzione

dei costi dell’assicurazione delle cure medico sanitarie obbligatoria e della

situazione finanziaria della Confederazione stessa.

Le regole

adottate dal legislatore ticinese appaiono decisamente rispettare detti

principi. In maniera autonoma, con ampio potere d’apprezzamento, il legislatore

ticinese ha adottato regole, valide per tutti i cittadini, che definiscono lo

stato di disagio economico o meglio le condizioni economiche modeste. Le norme

fissano i parametri vincolandoli – come appare dalle considerazioni che

precedono – alla situazione fiscale della persona, indicando come il

sopravvenire di una modifica, delle entrate unicamente, possa essere indicatore

di condizione economica modesta intervenuta.

Il

rappresentante della ricorrente chiede, implicitamente, di applicare le norme

per il loro senso ed il loro scopo richiamando il concetto di "errore"

nell’applicazione "pedissequa" del "decreto esecutivo"

vigente. Senza la sufficiente chiarezza RI 1 sembra sostenere di aver diritto,

materialmente, al sussidio ma che, per meri motivi formali (la non

considerazione delle uscite rispetto alle entrate per il calcolo autonomo del

reddito), non lo può ottenere. Molto implicitamente con il gravame il rappresentante

della ricorrente chiede di interpretare le norme in discussione secondo il loro

scopo (“Sinn und Zweck der Norm”) e non letteralmente, poiché – questa

sembra essere la conclusione grossolanamente espressa - l’obiettivo delle

prestazioni sociali è quello di aiutare, contribuire ed assistere chi si trova

in condizioni economiche modeste.

A tal

proposito va rammentato (come d’altra parte fatto nella sentenza del 15

febbraio 2007, inc. 36.2006.228, e nella sentenza del 9 gennaio 2006, inc.

36.2005.141) che:

"

Per l’art. 65 LAMal i Cantoni accordano

riduzioni dei premi agli assicurati di condizione economica modesta. Il

Consiglio federale può estendere la cerchia degli aventi diritto a persone

tenute ad assicurarsi che non hanno il domicilio in Svizzera, ma vi soggiornano

per un lungo periodo. … I Cantoni provvedono affinché nell’esame delle

condizioni d’ottenimento vengano considerate, su richiesta particolare

dell’assicurato, le circostanze economiche e familiari più recenti. Stabilita

la cerchia dei beneficiari, i Cantoni vegliano affinché il versamento delle riduzioni

di premio avvenga in modo che i beneficiari non debbano adempiere in anticipo

il loro obbligo di pagare i premi. I Cantoni informano regolarmente gli

assicurati del loro diritto alla riduzione dei premi. Gli assicuratori sono

tenuti a collaborare … I Cantoni forniscono alla Confederazione i dati anonimi

concernenti gli assicurati beneficiari così da permettere di verificare

l’attuazione degli scopi di politica sociale. Il Consiglio federale emana le

necessarie disposizioni.

Per il principio della forza derogatoria del

diritto federale di cui all’art. 49 cpv. 1 Cost. il diritto cantonale deve

sempre cedere il passo al diritto federale nei campi che la Costituzione o un

decreto federale urgente hanno deciso essere di competenza della Confederazione

e che quest’ultima ha effettivamente disciplinato. Questo principio esclude

tuttavia ogni regolamentazione cantonale solo nelle materie che il legislatore

federale ha inteso disciplinare in modo esaustivo, i Cantoni conservando la

competenza, quando tale non è il caso, di emanare disposizioni di diritto

pubblico i cui fini e mezzi prospettati convergono con quelli previsti dal

diritto federale (STFA del 22 ottobre 2002, K 102/00, consid. 3.2; DTF 127 I 68

consid. 4a, 126 I 78 consid. 1; cfr. riguardo al previgente art. 2 Disp. Trans.

vCost., la cui giurisprudenza si applica anche alla nuova norma, DTF 125 I 375

consid. 4a, 433 consid. 3b, 480 consid. 2a, 114 Ia 355 consid. 4a e sentenze

ivi citate).

Giusta l’art. 117 Cost. la Confederazione emana

prescrizioni sull’assicurazione contro le malattie e gli infortuni.

L’assicurazione malattia è quindi di competenza federale, tuttavia alcuni

compiti sono stati delegati ai Cantoni (cfr. sull’ammissibilità di questo tipo

di delega: Häfelin/Haller, Schweizerisches Bundesstaatsrecht, 5a ed., Zurigo

2001, cifra marg. 1151-1152, 1155-1156), come ad esempio la riduzione dei premi

per gli assicurati di condizione economica modesta (STFA del 22 ottobre 2002, K

102/00, consid. 4; art. 65 LAMal; Maurer, Das neue Krankenversicherungsrecht,

Basilea e Francoforte sul Meno 1996, pag. 4-5, in cui vi è un elenco delle

competenze delegate ai cantoni; cfr. con riferimento all’art. 34bis vCost.,

Maurer, Bundessozialversicherungsrecht, pag. 252). Secondo la dottrina, inoltre,

le competenze cantonali indicate nella LAMal e nell’OAMal non sono esaustive,

vi è quindi spazio per una completazione da parte dei Cantoni (Maurer, Das neue

Krankenversicherungsrecht, pag. 5).

In simili condizioni si deve concludere che

l’assicurazione malattia non è disciplinata esaustivamente dal diritto federale

e che alle condizioni indicate sopra i Cantoni possono emanare disposizioni

(STFA del 22 ottobre 2002, K 102/00, consid. 4).

Va ancora rammentato che con STFA del 3 maggio

2005, pubblicata in DTF 131 V 202, al consid. 3.2.2., il TFA ha rammentato che

la giurisprudenza considera che i Cantoni dispongono di una grande libertà per

quanto concerne la regolamentazione della riduzione dei premi, nel senso che

possono definire autonomamente la nozione di “assicurati di condizione

economica modesta” (cfr. anche DTF 122 I 343).

Per quanto concerne la procedura applicabile alla

richiesta di ottenere dei sussidi, i cantoni godono pertanto di una grande

autonomia. Nella misura in cui la legge cantonale prescrive l’obbligo, tranne

casi particolari, di chiedere il sussidio entro l’anno precedente la

corresponsione del medesimo, esso non viola il diritto federale preminente.

Tant’è che l’art. 65 cpv. 3 seconda frase LAMal prevede che, stabilita la

cerchia dei beneficiari, i Cantoni vegliano affinché il versamento delle

riduzioni di premio avvenga in modo che i beneficiari non debbano adempiere in

anticipo il loro obbligo di pagare i premi. Ossia che le decisioni vengano

prese prima dell’inizio del diritto al sussidio, ciò che è possibile unicamente

se l’assicurato fa valere il suo diritto l’anno precedente l’inizio del

versamento del sussidio.”

Per

quanto è più specificatamente dell’obbligo di considerare la situazione

economica e famigliare più recente su richiesta dell’assicurato la norma del

Cantone Ticino, sia quella della legge (art. 31 LCAMal) che quella di

concretizzazione lasciata all’esecutivo cantonale (art. 31 Reg. LACAMal),

appaiono ampiamente rispettose dei dettami federali. Un tale diritto esiste,

viene codificato in maniera precisa ed il riferimento fatto alle entrate appare

non solo pienamente rispettoso del dettato federale ma anche assolutamente

logico e teso ad evitare possibili situazione ambigue e non chiare a fronte di

spese non sempre necessarie.

La

critica della ricorrente appare quindi destituita di fondamento e non può

essere seguita in questa sede.

2.8. Da quanto

precede discende che correttamente l'UAM ha ritenuto giuridicamente solo la

modifica delle entrate della ricorrente, accertando in maniera del tutto

incontestata gli importi percepiti quali rendite e concludendo per una mancata

diminuzione delle entrate e quindi l'inapplicabilità dell'art. 31 LCAMal.

2.9. Quand'anche

l'amministrazione avesse dovuto applicare l'art. 31 LCAMal per una intervenuta

diminuzione del reddito di RI 1 ciò non avrebbe comunque permesso la

concessione del sussidio siccome, commutati a mano delle apposite tabelle, gli

importi conseguiti dalla ricorrente superano il limite di legge.

Come

rilevato RI 1 può contare su entrate mensili di CHF 3'152.40 che non possono essere

oggetto di deduzione alcuna. Alla luce della costante giurisprudenza di questo

Tribunale possono infatti essere dedotti unicamente interessi passivi o alimenti

versati come esposto in precedenza.

Ebbene il

reddito ritenuto, convertito a mano delle tabelle allestite

dall'amministrazione fiscale, sarebbe divenuto un reddito ipotetico di CHF

27'713 che non avrebbe permesso comunque l'attribuzione del sussidio.

2.10. La ricorrente

fa riferimento alla tassazione 2007 che le sarebbe maggiormente favorevole. In

merito le osservazioni formulate dai competenti e diligenti collaboratori

dell'UAM appaiono illuminanti e riprendono i principi giurisprudenziali noti

che vanno qui evocati all'attenzione del rappresentante della ricorrente:

"

(...) unicamente una tassazione ordinaria o

intermedia riferita al periodo fissato dal Consiglio di Stato nel suo decreto

esecutivo possa essere utilizzata per una domanda di sussidio o di revisione

come chiaramente desumibile dal tenore dell'art. 58 Reg. LCAMal (nello stesso

senso gli art. 51 e 59 Reg. LCAMal v. inoltre quanto evocato nella sentenza 3

settembre 2004 inc. 36.2004.81).

In altri termini una decisione di tassazione

relativa al periodo fiscale 2003 (ossia la tassazione 2003B) con fissazione di

importi inferiori ai parametri rammentati sub. 2.2. non può essere utilizzata

trattandosi di una tassazione ordinaria riferita a periodo fiscale diverso da

quello determinato dall'esecutivo cantonale (per il quale una tassazione

esiste) per delega del legislativo (art. 49 LCAMal). Va evocato come le recenti

novelle legislative hanno modificato la determinazione del reddito imponibile

in particolare aumentando la possibilità di deduzioni. Tale motivo è

verosimilmente alla base della decisione del Consiglio di Stato di non

modificare i parametri di cui al DE citato del 12 novembre 2003 ma di rinviare

comunque alla tassazione 2001-2002.”

Nello

stesso senso la sentenza 3 settembre 2004 inc. 36.2004.81. Non va dimenticato che

il legislatore ha imposto di fare riferimento alla decisione di tassazione

indicata dall’esecuti-vo cantonale annualmente, in difetto di dati ritenibili

non è ammissibile fare riferimento ad altra tassazione. In effetti alcuni cittadini

potrebbero disporre di più tassazioni, nel caso del sussidio per il 2008

infatti la tassazione di riferimento è quella del 2005, numerosi cittadini

dispongono già da tempo però anche delle decisioni di tassazione del 2006 e del

2007, in questo caso – come nel caso dell’assenza di emanazione di decisioni di

tassazioni successive a quella di riferimento – ci sarebbe il dubbio su quale

decisione di tassazione utilizzare, a quali dati far capo. Si rischierebbe un

trattamento ingiustificatamente diverso tra i cittadini. Per questo motivo la

legge ha previsto che, in assenza di dati utili, l’amministrazione provveda –

in maniera uguale per tutti gli interessati nelle medesime condizioni – al

calcolo del reddito come ai dettami di legge ed alla successiva conversione a

mano delle tabelle allestite da altra amministrazione (Divisione delle

Contribuzioni). Rammarica il fatto che tali tabelle non siano adeguatamente

pubblicate e pubblicizzate sul sito del Cantone. Sia come sia la tassazione del

2007, che certo non costituisce una tassazione intermedia ma una tassazione

ordinaria per altro periodo, non può essere utilizzata.

Quo al

riferimento alla tassazione intermedia la stessa, come certamente non è

sfuggito al rappresentante della ricorrente – e nonostante l’imprecisa

indicazione del sito citato dal signor RA 1 –, non è più ammessa dalla nuova

legislazione fiscale che, con il passaggio dalla biennale praenumerando

all’annuale postnumerando, l’ha praticamente abolita.

2.11. Nella sua

impugnativa il figlio della signora RI 1 rileva la sua intenzione di sospendere

il pagamento del premio dell’assicura-zione obbligatoria delle cure medico

sanitarie, qualora l’assicura-tore notificasse la sospensione delle prestazioni,

“mi rivolgerò per le esigenze mediche alle strutture dell’EOC, specialmente

per … i medicamenti necessari”. Inutile rilevare che quanto evidenziato

non costituisce minimamente un motivo di ricorso ma si limita ad essere, o

perlomeno così appare, una sterile ripicca nei confronti dell’amministrazione

che non ha concesso l’aiuto sociale alla madre. Il figlio della ricorrente può

senz’altro porre in atto quanto prospetta, egli va qui reso attento comunque

alla portata della sospensione del pagamento ed alle severe conseguenze che la

sospensione delle prestazioni da parte dell’assicuratore malattia può

provocare, soprattutto per una persona in età e con la malattia di cui soffre

la signora RI 1.

2.12. Il ricorso va

respinto. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

2.13. In virtù dell’art. 82 lett. a della Legge federale sul Tribunale federale

(LTF), in vigore dal 1° gennaio 2007, la presente sentenza è impugnabile al

Tribunale federale mediante ricorso in materia di diritto pubblico entro 30

giorni dalla notifica (art. 100 cpv. 1 LTF), facendo valere i motivi di ricorso

previsti agli artt. 95 e seguenti LTF. Inoltre, a norma dell’art. 97 cpv. 1

LTF, il ricorrente può censurare l’accertamento dei fatti soltanto se è stato

svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi

dell’articolo 95 e l’eliminazione del vizio può essere determinante per l’esito

del procedimento.

Va ancora rilevato che,

laddove non sia ammissibile il ricorso ordinario in materia di diritto

pubblico, è aperta la via del ricorso sussidiario in materia costituzionale

(art. 113 LTF). Giusta l’art. 116 LTF, con questo ricorso può essere censurata

la violazione di diritti costituzionali.

Per questi

motivi

dichiara e

pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

Considerandi

2.

Tassa di

giustizia e spese a carico dello Stato.

3.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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