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Decisione

36.2008.109

Domanda tardiva di sussidio. Ritardo motivato con la mancata trasmissione del formulario da parte dell'amministrazione e ad assenza da casa. Giustificazione non ritenuta

23 settembre 2008Italiano25 min

Source ti.ch

Fatti

i dati ritenuti nella tassazione di riferimento dove necessario.

(…)

2.5. Va qui subito rilevato come la delega del legislativo al Consiglio

di Stato sia decisamente ampia e, soprattutto, priva di contorni

specificatamente indicati nella legge stessa. La norma in questione prevede infatti

unicamente e genericamente l’accertamento autonomo del reddito al di fuori

della decisione di tassazione di riferimento, in “altri casi particolari".

(…)."

Quando

sia accertata l’esistenza di uno dei motivi di cui all’art. 31 RegLCAMal - in

particolare ciò avviene più frequentemente in caso di accertamento di un nuovo

reddito netto inferiore a quello accertato mediante la

notifica di tassazione applicabile del periodo di riferimento (lett. m)

- l'Amministrazione deve procedere alla sua esatta fissazione e successivamente

commutare il nuovo reddito accertato in reddito imponibile mediante l’utilizzo

di tabelle appositamente allestite dall’autorità fiscale (art. 36 RegLCAMal). Queste tabelle considerano le normali deduzioni dal reddito

per la fissazione del reddito (ipotetico) imponibile, pur non potendo essere,

per la loro stessa natura, attanagliate al caso concreto cui vengono applicate.

L'UAM acquisisce dunque tutte le informazioni necessarie e determina il reddito

come la legge impone.

Per quanto attiene alle possibili

deduzioni dal reddito lordo accertato, questo Tribunale ha sviluppato una

prassi piuttosto restrittiva, negando la possibilità di deduzione altra che non

siano alimenti versati ed interessi su debiti ipotecari.

In particolare, nelle sentenze

36.2003.99/112 nella causa S. e 36.2003.116 nella causa T. tutte del 26 gennaio

2004, è stata negata la possibilità di dedurre spese di doppia economia

domestica e di trasporto, anche se normalmente riconosciute a livello fiscale.

Nella sentenza 36.2004.33 nella causa S. il TCA ha ammesso, come d’altra parte

aveva fatto l’amministrazione, la deduzione per gli alimenti che l’assicurato

era costretto a versare negando altre deduzioni. Per uno studente che

effettuava parallelamente all’esercizio di attività remunerata un dottorato di

ricerca presso un’università svizzera, non è stato ritenuto il rimborso del

debito per i prestiti di studio contratto con il Cantone e neppure le spese per

la residenza secondaria e quelle di trasporto. Il concetto è stato ribadito

ulteriormente nella sentenza 36.2004.93 nella causa D. del 3 settembre 2004 in

cui era ricorrente un divorziato cui l’amministrazione aveva calcolato il

reddito lordo per la successiva conversione. Nella sentenza 19 ottobre 2004

nella causa M. 36.2004.129, questo Tribunale non ha ritenuto invece possibile

la deduzione dell’affitto e del premio dell’assicurazione obbligatoria contro

le malattie ed ha confermato la sua prassi di non ammettere deduzioni per spese

di trasporto e di doppia economia domestica. La prassi del TCA è stata

ulteriormente ribadita nelle sentenze 36.2005.70 nella causa D. del 14

settembre 2005, 36.2005.94-95 del 21 settembre 2005 nella causa D., 36.2005.99

del 27 settembre 2005 nella causa N., 36.2005.117 nella causa S. del 24 ottobre

2005 e nella sentenza 36.2005.66-67 nella causa F. del 30 novembre 2005 a

composizione completa del Tribunale.

5. Giusta

l'art. 28 LCAMal, riservato l'art. 40 che fa riferimento ai beneficiari di

prestazioni PC, il sussidio è corrisposto tramite presentazione di un'istanza

scritta. Il regolamento determina le modalità di presentazione dell'istanza e

il contenuto della stessa. Con il 1° gennaio 2005 è entrata in vigore una

modifica dell’art. 28 LCAMal, nel senso che il cpv. 2 prevede ora che per gli

assicurati tassati in via ordinaria, l’istanza è presentata entro la fine

dell’anno che precede l’anno di competenza. Nel cpv. 3 (ex cpv. 2) figura che

il regolamento determina le modalità di presentazione dell’istanza e il

contenuto della stessa.

L'art.

10 Reg. LCAMal prevede che l'istanza di sussidio avviene per mezzo dei moduli

ufficiali. I moduli ufficiali sono recapitati dall'Istituto delle assicurazioni

sociali ai potenziali beneficiari del sussidio, in questo caso corredati da

etichetta collante munita di numero di identificazione personale, o possono

essere ritirati dai singoli richiedenti presso la Cancelleria del Comune di

residenza. L'istanza deve essere corredata dei documenti richiesti con il

modulo ufficiale.

Per

l'art. 11 cpv. 1 Reg. LCAMal l'Istituto delle assicurazioni sociali stabilisce

i termini di presentazione dell'istanza, tenuto conto che di regola:

a)

per gli assicurati tassati in via ordinaria l’istanza è presentata nel corso

dell’anno che precede la corresponsione della riduzione di premio;

b) per

gli assicurati tassati alla fonte l’istanza è presentata nel corso dell’anno

medesimo per il quale si richiede la riduzione di premio;

c)

gli assicurati che si stabiliscono nel Cantone ad anno inoltrato, possono

avanzare l’istanza nel corso dell’anno stesso per il quale si richiede la

riduzione di premio;

d) gli

assicurati che nel corso dell’anno, per inizio di assoggetta-mento fiscale o

per le situazioni di cui all’art. 31, ritenessero di rientrare nel diritto alla

riduzione di premio, possono presentare istanza nel corso dell’anno stesso.

Il

cpv. 2 prevede che per casi particolari e per ragioni comprovate, l'Istituto

delle assicurazioni sociali può ritenere anche istanze che giungessero fuori

dei termini stabiliti per l'inoltro della richiesta.

Giusta

l'art. 53 LCAMal il diritto al beneficio di un sussidio nella forma retroattiva

decade dopo cinque anni a partire dall'anno in cui tale diritto si verifica.

Costituisce eccezione l'applicazione del sussidio retroattivo nell'ambito delle

procedure di revisione delle prestazioni complementari AVS/AI. Il sussidio

retroattivo è oggetto di richiesta scritta da parte dell'assicurato all'istanza

designata dal Consiglio di Stato e deve specificare le motivazioni del ritardo

(riservato l'art. 54 cpv. 2). Le domande di sussidio retroattivo sono accolte

solo se suffragate da motivazioni particolari e fondate (art. 55 LCAMal). La

negligenza a giustificazione del mancato rispetto dei termini stabiliti dal

regolamento non è considerata motivo valido per il riconoscimento del sussidio

nella forma retroattiva. Il Messaggio relativo all'introduzione della LCAMal,

circa l'art. 55, a pag. 59, precisa che:

" Il

riconoscimento di sussidi retroattivi può essere concesso quando l'assicurato

fa valere ragioni oggettive e fondate circa i motivi per cui non è riuscito a

produrre l'istanza in forma tempestiva. Relativamente alla fattispecie,

all'autorità amministrativa competente è riconosciuto un margine di ponderazione

nell'esame delle richieste. La pura e semplice negligenza nell'inoltro

dell'istanza di sussidio nei termini stabiliti non è comunque considerata

motivo valido per il riconoscimento di un sussidio nella forma

retroattiva."

6. RI

1 ha chiesto il sussidio 2008 nel corso del 2008. Egli, come lui stesso rileva

in sede di impugnativa, è tassato in via ordinaria e disponeva da tempo della

tassazione relativa al periodo di riferimento.

Di

per sé l’istanza è tardiva, poiché trasmessa oltre il termine previsto

dall’art. 45 Reg. LCAMal. Come noto determinante per il calcolo del sussidio

2008 è la tassazione 2005 che l’assicurato, tassato in via ordinaria, da tempo

ha a disposizione. La richiesta doveva essere spedita all'UAM entro fine 2007.

Nel Messaggio n. 5589 del 15 ottobre 2004, il Consiglio di Stato, a proposito

della modifica dell’art. 28 cpv. 2 e 3 della LCAMal entrata in vigore

l’1.1.2005, ha rammentato la previgente regolamentazio-ne:

" I sussidi individuali devono essere richiesti entro il

31 dicembre dell’anno che precede quello di riferimento: il Regolamento

contempla già i casi per i quali è invece giustificata la presentazione

dell’istanza nel corso dell’anno di competenza del sussidio. Si tratta

sostanzialmente degli assicurati tassati alla fonte, oppure delle situazioni in

cui il 31 dicembre dell’anno che precede la competenza del sussidio

l’assicurato non dispone dei dati fiscali consolidati di riferimento, e infine

degli assicurati che nel corso dell’anno di competenza subiscono cambiamenti

importanti nella loro situazione economica (ciò che risponde al dettato

imperativo della LAMal – art. 65 cpv. 3 – in base al quale i Cantoni,

nell’esame delle condizioni per l’ottenimento del sussidio, devono considerare

le circostanze economiche e familiari più recenti).”

Il

Consiglio di Stato ha quindi rammentato che i sussidi, prima della modifica

della legge, potevano essere chiesti nell’anno di competenza del sussidio solo

se date le precise condizioni qui palesemente non adempiute (ciò che nemmeno il

ricorrente pretende).

Alla

luce dell'accertata decorrenza del termine occorre verificare se il ritardo

Considerandi

nell’inoltro della domanda sia scusabile e giustificato. In questo senso il

ricorrente rileva come il mancato rispetto del termine sia da ricondurre alla

mancata trasmissione del formulario da parte dell’amministrazione e ad assenza

da casa.

7.

L’art.

45.

cpv. 2 Reg. LCAMal prevede, per casi particolari e per ragioni comprovate,

che l'Istituto delle assicurazioni sociali possa ritenere anche richieste che

giungessero fuori dei termini stabiliti. Questo Tribunale Cantonale delle

Assicurazioni ha sviluppato una giurisprudenza dettagliata in merito e ciò alla

luce dell’alto numero di decisioni che è stato chiamato a rendere in

particolare negli ultimi anni. Nei casi giudicati in precedenza è già stato

considerato che un ritardo di oltre 1 anno a fronte di una importante malattia

dello stesso assicurato non poteva essere considerato fatto giustificativo

sufficiente (STCA 24 aprile 2002 nella causa J. inc. 36.2002.5), così come non

è stato considerato quale motivo sufficiente l’assenza di conoscenza della

possibilità di chiedere il sussidio da parte di due coniugi confederati appena

giunti in Ticino (STCA 9 dicembre 2002 nella causa D. inc. 36.2002.119).

Nemmeno l'informazione errata da parte dell'assicuratore malattia è stata

considerata motivo adeguato per giustificare il ritardo. Nel caso dei coniugi

C. (STCA 25 settembre 2003 inc. 36.2002.141) l'assicuratore aveva comunicato

che il sussidio per i figli non sarebbe stato concesso, contrariamente a quanto

poi verificato. Questo Tribunale non ha considerato l'errata informazione quale

elemento giustificante il ritardo. Va ancora rilevato che con sentenza 12

settembre 2002 il TCA non ha ritenuto fatto giustificante il ritardo nella

domanda di sussidio la giovane età dell'assicurata ancora studentessa liceale e

quindi la sua immaturità e la sua inesperienza (STCA 12 settembre 2002 nella

causa W. 36.2002.54) e nel caso giudicato il 6 ottobre 2005 (in re S. 36.2005.116)

l’assenza di una decisione di tassazione non è stata comunque considerata

elemento adeguato a motivare il ritardo per un apprendista non ancora tassato

il cui fratello ammalato per lunghi periodi aveva creato “problemi a tutta la famiglia”. Nella sentenza 3 ottobre 2005 in re S. (36.2005.112) il Tribunale

ha considerato che:

" Ancora va verificato se il ritardo dell’istanza

formulata da X. X. tendente ad ottenere la concessione del sussidio 2005,

redatta e trasmessa all’amministrazione nel corso del 2005, possa essere

considerato giustificato. Nelle considerazioni precedenti già si è precisato

che la negligenza nell’inoltro della domanda non è giustificato. In casu

il ritardo nella trasmissione viene ricondotto alla ambiguità della decisione

formulata dalla Cassa alla domanda di sussidio dell’avv. Y. X. e della moglie,

laddove la decisione accenna al diritto al sussidio per “ogni membro della

famiglia regolarmente assicurato”. Ora il concetto di famiglia, come precisato

più sopra, è un concetto giuridico specifico della LCAMal, circostanza che

all’avv. X. padre del ricorrente e suo patrocinatore non poteva sfuggire, in

altri termini i coniugi compongono, con o senza figli, la famiglia, ritenuto

che comunque i figli sono tali unicamente sino al compimento dei 18 anni,

successivamente vengono considerati persone sole (ancorché conviventi con i

genitori od in formazione). Se ne deve dedurre che la decisione 31 agosto 2004

trasmessa all’avv. Y. X., che aveva redatto ed inoltrato la domanda di sussidio

4.

agosto 2004 per sè e per la moglie (come nel caso del 2004, mentre la domanda

2004.

di X. era stata sottoscritta dallo stesso), non poteva essere intesa

altrimenti che come indicato dall’amministrazione nelle sue osservazioni, ciò

anche a fronte della pretesa mancata trasmissione a X. X. della formale

decisione relativa ai suoi sussidi 2004 (comunque ammessi e debitamente

(annunciati) … all’assicuratore malattia). L’avv. X., per il figlio X., avrebbe

comunque – nel 2004 – potuto e dovuto lamentare la mancata notifica della

decisione formale relativa ai sussidi di quell’anno. L’ambiguità pretesa con la

… mancata notifica della decisione sui sussidi 2004 a X. e scaturente dai

termini della decisione 31 agosto 2004 emessa in favore dell’avv. Y. X. non

solo non costituisce promessa od impegno dell’amministrazione tale da

giustificare la buona fede degli assicurati, ma neppure valida giustificazione

del ritardo nell’inoltro dell’istanza."

Sempre

nella sentenza 3 ottobre 2005 in re S. citata si rilevava poi come:

" La mancata trasmissione dei formulari per la

presentazione della domanda di sussidio viene indicata come ulteriore motivo

atto a giustificare il ritardo nella presentazione dell’istanza. L’argomento

del ricorrente non regge già ad un primo sommario esame. Infatti i formulari

vengono trasmessi d’ufficio ai potenziali beneficiari da parte

dell’amministrazione sulla scorta della decisione di tassazione del biennio

ritenuto dal Consiglio di Stato nel decreto annualmente emesso per la

determinazione del diritto al sussidio ed a dipendenza dell’imponibile

considerato in quella sede.

(…)

L’invio dei formulari a chi non è destinato a beneficiare dei sussidi

rispettivamente la mancata trasmissione ad un potenziale beneficiario non

permettono di ritenere il diritto al sussidio in virtù delle regole sulla buona

fede come anticipato nelle considerazioni che precedono (in questo senso la

sentenza 22 settembre 2005 nell’inc. B. 36.2005.78). Infatti l’invio errato non

può fare ritenere agli assicurati l’esistenza degli estremi per la concessione

del sussidio. L’eventuale omissione della trasmissione a potenziali interessati

del modulo per la richiesta di sussidio non permette di giustificare un ritardo

nell’inoltro delle domande di sussidio (in questo senso la sentenza in re B.

citata). La diligenza che incombe all’assicurato – cui è noto per le campagne

informative che da anni l’Ufficio dell'Assicurazione Malattia e più

generalmente l’amministrazione cantonale conducono – gli impone di provvedere

al recupero dei formulari disponibili presso le cancellerie comunali in caso di

mancata trasmissione d’ufficio."

Si

aggiunga che nella sentenza del 10 ottobre 2005 in re F. 36.2005.124

l’informazione fornita da un assicuratore mesolcinese fondata sulle norme

applicative della LAMal relative ai sussidi vigente nel Cantone Grigioni, in

parte diversa da quella ticinese, non è stata ritenuta motivo giustificante il

ritardo nell’inoltro della domanda di riduzione individuale dei premi

dell’assicurazione malattia obbligatoria. Questo Tribunale ha infatti

considerato che:

" L’adozione di modalità diverse in altri cantoni non

può essere ritenuta. Come detto le informazioni errate di un assicuratore

malattia e la non conoscenza della prassi da parte dell’assicurato sono stati

esclusi quali motivi giustificanti il ritardo."

Nella

sentenza in re R. del 17 ottobre 2005 (36.2005.86 cons. 12) il Tribunale

Cantonale delle Assicurazioni ha inoltre ritenuto:

" (…) la motivazione che soggiace al ritardo è

costituita dal convincimento, o meglio dalla certezza della madre della

ricorrente, di avere tempestivamente inoltrato la domanda ancora nel 2004. La

mancata ricezione degli atti, l’eventuale smarrimento degli stessi od il

mancato corretto invio, non assurgono palesemente a motivo giustificante il

ritardo. Se la prova dell’avvenuta tempestiva spedizione fosse stata

adeguatamente prodotta, e l’onere della mancata prova ricade sulla

ricorrente, allora l’inoltro di una nuova richiesta nel corso del 2005, a

fronte del dimostrato smarrimento della documentazione da parte dello Stato,

sarebbe stato da considerare motivo sufficiente. Il semplice assunto di

avvenuta spedizione non recepita dall’amministrazione non permette di

giustificare l’omissione dell’atto o suo ritardo.”

8.

In

concreto, come evidenziato, RI 1 ritiene che la causa del ritardo sia da

ricondurre alla mancata trasmissione del formulari da parte

dell’amministrazione. Ora nelle considerazioni che precedono è citata la

giurisprudenza costante di questo Tribunale Cantonale delle Assicurazioni

secondo cui la mancata trasmissione da parte dell’UAM dei formulari non

permette di giustificare il ritardo nell’inoltro della domanda di sussidio. La

materia è retta da norme che debbono essere note. D’altra parte

l’amministrazione cantonale, non diversamente da quella comunale, che tiene a

disposizione delle persone che ne facciano richiesta i formulari per l’inoltro

delle domande di sussidio, possono essere sempre consultate dagli utenti. Lo

stesso ricorrente ha indicato di avere egli stesso chiesto all’UAM una copia

del formulario quando ha rilevato il mancato invio da parte

dell’amministrazione cantonale. Ciò è avvenuto in tempi brevissimi. Come visto

il mancato invio non giustifica il ritardo, come pure la pretesa mancata informazione

della necessità di inoltrare annualmente una nuova domanda per ottenere il

sussidio. L’art. 55 cpv. 3 della LCAMal prevede che la negligenza

nell’inoltro dell’istanza di sussidio, ossia il mancato rispetto dei termini

stabiliti dal regolamento per dimenticanza o mancata conoscenza, non è

considerata motivo valido per il riconoscimento del sussidio nella forma

retroattiva. La mancata consapevolezza dell’inoltro annuale della domanda non

può quindi essere ritenuto sufficiente, per costante prassi di questo Tribunale,

come pure l'assenza di spedizione del formulario. In buona sostanza la legge,

che il cittadino è presunto conoscere, prevede che il sussidio sociale dello

Stato destinato ai bisognosi venga versato a richiesta dei cittadini che

giustifichino la situazione di bisogno. A tal fine le norme prevedono l'inoltro

annuale di una domanda di riduzione del premio assortita dalla produzione della

necessaria documentazione a mano di uno specifico formulario. Il mancato invio

dei formulari da parte dell'amministrazione all'assicurato non libera

quest'ultimo del rispetto dei termini di legge e dall'ossequio delle condizioni

per beneficare del sussidio. D'altra parte l'inoltro di un formulario (non si

dimentichi che si tratta di invii di massa fondati su indicazioni rilevate dai

sistemi informatici) ad un assicurato che non adempie i presupposti per l'aiuto

sociale non conferisce allo stesso nessun diritto alla protezione della sua

buona fede.

9.

D’altra

parte il ricorrente indica sua assenza durante il mese di dicembre ciò che non

gli avrebbe permesso di ottemperare il termine. La motivazione non può essere

qui ritenuta da un lato perché contraddittoria rispetto alla precedente

motivazione del ricorrente, che sarebbe stato all’oscuro della necessità di

domandare il formulario alla Cancelleria comunale, e dall’altro perché – in

ogni modo – il termine per l’inoltro della domanda di sussidio è decisamente

lungo. Come rilevato in precedenti giudizi, verso la metà del mese di settembre

di ogni anno l’Ufficio dell'Assicurazione Malattia trasmette alle cancellerie

comunali i formulari per la domanda della riduzione del premio e da quella data

i cittadini che non avessero ricevuto direttamente dall'amministrazione

cantonale il formulario possono ottenerne copia. In sostanza quindi il

ricorrente disponeva di più mesi per domandare l’aiuto sociale che oggi

protesta. Se davvero così importante per le proprie condizioni economiche - la

famiglia, che beneficia di sostanza immobiliare propria, ha potuto contare su

un valore locativo di CHF 13'200 e su introiti da lavoro per CHF 71'409 per un

totale di redditi iscritti nella tassazione 2005 ritenuti dall’UT di CHF

84'609, e si è vista ridurre il reddito ad un imponibile, grazie alle deduzioni

riconosciute, di CHF 29'800 – doveva prestare la massima cura nella

presentazione della domanda di aiuto sociale. Non avendolo fatto non può oggi

vedersi riconosciuto il diritto al sussidio. Correttamente l’amministrazione ha

applicato le norme vigenti che non appaiono formalistiche in maniera inutile e

vessatorie per il cittadino ma che tendono anzi a regolamentare in maniera

uguale per tutti la concessione di un aiuto sociale così importante.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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