36.2008.109
Domanda tardiva di sussidio. Ritardo motivato con la mancata trasmissione del formulario da parte dell'amministrazione e ad assenza da casa. Giustificazione non ritenuta
23 settembre 2008Italiano25 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
36.2008.109
Data decisione, Autorità:
23.09.2008, TCA
Titolo:
Domanda tardiva di sussidio. Ritardo motivato con la mancata trasmissione del formulario da parte dell'amministrazione e ad assenza da casa. Giustificazione non ritenuta
RITARDO INGIUSTIFICATO
SUSSIDIO / SUSSIDI
art. 65 LAMAL
art. 66 LAMAL
art. 17 LCAMAL
art. 23 LCAMAL
art. 28 LCAMAL
art. 29 LCAMAL
art. 31 LCAMAL
art. 55 LCAMAL
art. 11 RLCAMAL
art. 31 RLCAMAL
art. 36 RLCAMAL
art. 36 let. a RLCAMAL
Raccomandata
Incarto n.
36.2008.109
ir/gm
Lugano
23 settembre 2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
statuendo sul ricorso del 6 agosto 2008 di
RI 1
contro
la decisione su reclamo del 7 luglio 2008
emanata da
Istituto assicurazioni sociali Ufficio
assicurazione malattia, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione sociale contro
le malattie
considerato, in fatto
A. RI
1, __________, coniugato con __________ e padre di __________ (__________) e di
__________ (__________), assicurato presso __________, indipendente, ha chiesto
la riduzione dei premi dell’assicurazione obbligatoria contro le malattie per
il 2008 mediante formulario ottenuto presso la Cancelleria comunale di __________
pervenuto all’UAM il 25 gennaio 2008 e non datato. La domanda è stata respinta
siccome tardiva ed il successivo reclamo non ha avuto miglior sorte siccome
respinto con decisione 7 luglio 2008 dell’amministrazione.
B. Con
ricorso del 6 agosto 2008 RI 1 si aggrava al Tribunale Cantonale delle
Assicurazioni indicando di avere diritto al sussidio a fronte del reddito
imponibile ritenuto in sede di tassazione 2005, lamentando la mancata
trasmissione d’ufficio del formulario per la domanda di aiuto sociale e
l’assenza da casa per motivi famigliari durante il mese di dicembre 2007.
Dal
canto suo l’amministrazione propone la reiezione dell’impugnativa evidenziando
come la mancata trasmissione dei formulari, per costante giurisprudenza, non
comporti la salvaguardia della buona fede del ricorrente o la giustificazione
del ritardo. L’Ufficio dell'Assicurazione Malattia ritiene di non potere accettare
la critica di avere mantenuto un atteggiamento formalistico, contesta poi che
si possa parlare di buona fede in senso giuridico.
Al
ricorrente è stata concessa la possibilità di domandare l’acquisizione di
specifiche prove e la possibilità di ulteriormente esprimersi in merito.
in
diritto
in ordine
1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o
della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione
di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica
giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le
cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003
nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00;
STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002
nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U
347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella
causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
2. Il
ricorso, tempestivo siccome inoltrato nei 30 giorni dall'intimazione della
decisione emessa su reclamo, è ricevibile siccome sufficientemente motivato e
le conclusioni appaiono chiaramente desumibili.
nel merito
3. Conformemente
a quanto disposto dall'art. 23 LCAMal, il Cantone ed i Comuni partecipano al
pagamento delle quote a carico degli assicurati di condizioni economiche
modeste per le prestazioni minime previste dalla legge. Gli assicurati
di condizioni economiche modeste sono definiti dall'art. 29 LCAMal: si tratta
delle famiglie il cui reddito determinante non supera i Fr. 32'000.- e delle
persone sole il cui reddito non supera i Fr. 20'000.-.
Di regola, il reddito
determinante risulta, secondo l'art. 30 LCAMal, dalla somma arrotondata al
mille franchi superiore:
a) del reddito imponibile
desunto dal periodo fiscale stabilito dal Consiglio di Stato;
b) di un quindicesimo
della sostanza imponibile desunta dal periodo fiscale stabilito dal Consiglio
di Stato per la parte eccedente l'importo di Fr. 150'000.- per le persone sole
e Fr. 200'000.- per le famiglie.
L’espressione “di
regola” tende a volere salvaguardare la possibilità per l’amministrazione
designata (l’Ufficio Assicurazione Malattia) di accertare autonomamente il
reddito dell’assicurato in caso di persone adempienti i presupposti dell’art.
31 LCAMal.
Per l'anno 2008
il Consiglio di Stato ha definito le basi di calcolo per il sussidio con il DE
del 10 ottobre 2007, che ha confermato quello del precedente anno (sul tema si
vedano le sentenze TCA
36.2006.71, 72, 120, e 124). Il periodo fiscale per l'accertamento del reddito
determinante è quello delle classificazioni dell'imposta cantonale per l'anno
2005. I limiti di reddito che conferiscono diritto al sussidio sono quelli
stabiliti dagli artt. 29-32, 35-38, 44-46 e 48 LCAMal, ossia Fr. 20'000.- per le persone sole, Fr. 32'000.- per i membri maggiorenni delle
famiglie e 1° figlio e Fr. 50'000.-
è il reddito di riferimento.
4. Di
principio, quindi, l'amministrazione
fa capo ai dati fiscali determinati in virtù della tassazione di riferimento
(ossia quella del periodo indicato dall’esecutivo cantonale nel DE emesso annualmente)
nei casi specificatamente fissati dalla legge e dal regolamento d'applicazione (art. 30 LCAMal).
L'amministrazione (e meglio l’Ufficio
dell'Assicurazione Malattia) deve però calcolare autonomamente il reddito
determinante, trasformando il reddito mediante apposite tabelle e verificando
il sussistere dei limiti per la concessione del sussidio in specifici casi
previsti dalla legge e dal regolamento d'applicazione. All'art. 31 LCAMal il legislatore ticinese ha
riservato l'accertamento del
reddito determinante in maniera autonoma da parte dell'amministrazione (con successiva commutazione delle entrate lorde in
reddito determinante a partire dalle tabelle ufficiali di conversione, art. 17
cpv. 2 ed art. 36 RLCAMal) nei casi:
"a) delle persone soggette
all'imposta cantonale solo per una parte del loro reddito o della loro
sostanza;
b) delle persone soggette all'imposta alla fonte;
c) delle persone sole con reddito
imponibile nullo o totale dei redditi registrati nella tassazione applicabile
inferiore a fr. 6'000.-, che esercitano un'attività lucrativa;
d) in altri casi particolari."
L'esecutivo cantonale
ha concretizzato la norma fissata nella legge, in virtù dell'ampia delega
concessagli dalla norma stessa. Il Regolamento, all'art. 31 RLCAMal (art. 67 vRLCAMal),
prevede che il reddito determinante va accertato autonomamen-te dall’Istituto
delle assicurazioni sociali in particolare, nei seguenti casi:
" a) persone soggette all'imposta alla fonte;
b) decesso del coniuge o del partner registrato;
c) matrimonio, divorzio o separazione per
sentenza giudiziaria o di fatto, scioglimento dell'unione domestica registrata,
nel caso di assenza di tassazione applicabile;
d) persone sole che esercitano
un'attività lucrativa o conducono esistenza autonoma, con reddito imponibile
nullo o totale dei redditi registrati nella tassazione applicabile inferiore a
fr. 6'000.-, secondo il periodo fiscale determinante;
e) persone domiciliate che al momento
dell'istanza non dispongono di alcuna tassazione fiscale e per le quali non
sarà emessa una tassazione relativa al periodo fiscale determinante;
f) persone al beneficio di misure ai
sensi della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, dopo almeno sei
mesi di inattività lucrativa;
g) persone al beneficio di prestazioni ai
sensi della legge sull'assistenza sociale; d'intesa con il competente Ufficio;
h) cessazione definitiva dell'attività
lucrativa a causa di pensionamento o di invalidità;
i) cessazione temporanea di attività
lucrativa per riqualificazione o perfezionamento professionale;
l) cessazione dell'attività lucrativa a seguito di maternità;
m) diminuzione importante del reddito
netto da attività dipendente o indipendente, oppure del reddito da pensioni,
rendite e assegni, rispetto al medesimo dato desumibile dai parametri fiscali
applicabili;
n) persone soggette all'obbligo
d'assicurazione svizzero in forza dell'Accordo CH/CE sulla libera circolazione
delle persone o dell'Accordo di emendamento della Convenzione istitutiva
dell'AELS, non tassate in Svizzera o tassate alla fonte."
Il
TCA ha emanato diverse sentenze sull'accertamento autonomo del reddito (fra
tutte si possono citare le sentenze: STCA del 27 novembre 2003 in re R.S.,
36.2003.84; 36.2003.99/112 in re S. e 36.2003.116 in re T. entrambe STCA del 26
gennaio 2004; STCA 24 giugno 2005 in re M.F., 36.2004.132; STCA del 3 settembre
2004 in re M., 36.2004.92; STCA del 20 luglio 2006 in re O.B., 36.2006.46; STCA
del 18 dicembre 2006 in re A.N., 36.2006.1999; STCA del 7 maggio 2007 in re A.T.
ed in re C.C, 36.2007.41 rispettivamente 36.2007.44) evidenziando:
" 2.2 (…) che,
quando sia accertato un reddito inferiore a quello del periodo di riferimento
rispettivamente quando l’amministrazione debba determinare un reddito, essa
deve procedere alla sua esatta fissazione e quindi raffrontarlo con i parametri
fissati dal Consiglio di Stato per la determinazione del diritto al sussidio,
per ciò fare è necessario procedere alla commutazione del nuovo reddito
accertato in reddito imponibile mediante l’utilizzo di tabelle appositamente
allestite. Infatti il reddito (...) accertato va obbligatoriamente (...)
convertito in reddito imponibile mediante apposite tabelle (...).
Per l'accertamento autonomo del reddito l'Ufficio dell'Assicurazione
Malattia deve partire dal reddito (...) conseguito dall’assicurato nel
corso del periodo più prossimo al periodo per il quale il sussidio è richiesto.
Infatti il reddito (...) cui ci si
deve riferire è possibilmente quello più recente e percepito nel corso
dell'anno per il quale il sussidio viene richiesto. In questo senso anche il
Messaggio 3 gennaio 1996 del Consiglio di Stato al Gran Consiglio concernente
l'adozione della nuova LCAMal (M 4474 DOS) a pag. 53 secondo cui:
" Trattandosi di una sovvenzione di carattere eminentemente
sociale, il sussidio nell'assicurazione contro le malattie, pur basandosi sui
dati fiscali dell'istante, deve comunque tenere conto della situazione
economica più vicina al momento in cui l'assicurato richiede il sussidio
soggettivo."
Nell'ottica
di tale volontà del legislatore i dati da considerare per la verifica del
reddito sono, se possibile, i dati dell'anno per il quale il sussidio è
chiesto, che vanno – come indicato in precedenza (...) - posti a raffronto con
Fatti
i dati ritenuti nella tassazione di riferimento dove necessario.
(…)
2.5. Va qui subito rilevato come la delega del legislativo al Consiglio
di Stato sia decisamente ampia e, soprattutto, priva di contorni
specificatamente indicati nella legge stessa. La norma in questione prevede infatti
unicamente e genericamente l’accertamento autonomo del reddito al di fuori
della decisione di tassazione di riferimento, in “altri casi particolari".
(…)."
Quando
sia accertata l’esistenza di uno dei motivi di cui all’art. 31 RegLCAMal - in
particolare ciò avviene più frequentemente in caso di accertamento di un nuovo
reddito netto inferiore a quello accertato mediante la
notifica di tassazione applicabile del periodo di riferimento (lett. m)
- l'Amministrazione deve procedere alla sua esatta fissazione e successivamente
commutare il nuovo reddito accertato in reddito imponibile mediante l’utilizzo
di tabelle appositamente allestite dall’autorità fiscale (art. 36 RegLCAMal). Queste tabelle considerano le normali deduzioni dal reddito
per la fissazione del reddito (ipotetico) imponibile, pur non potendo essere,
per la loro stessa natura, attanagliate al caso concreto cui vengono applicate.
L'UAM acquisisce dunque tutte le informazioni necessarie e determina il reddito
come la legge impone.
Per quanto attiene alle possibili
deduzioni dal reddito lordo accertato, questo Tribunale ha sviluppato una
prassi piuttosto restrittiva, negando la possibilità di deduzione altra che non
siano alimenti versati ed interessi su debiti ipotecari.
In particolare, nelle sentenze
36.2003.99/112 nella causa S. e 36.2003.116 nella causa T. tutte del 26 gennaio
2004, è stata negata la possibilità di dedurre spese di doppia economia
domestica e di trasporto, anche se normalmente riconosciute a livello fiscale.
Nella sentenza 36.2004.33 nella causa S. il TCA ha ammesso, come d’altra parte
aveva fatto l’amministrazione, la deduzione per gli alimenti che l’assicurato
era costretto a versare negando altre deduzioni. Per uno studente che
effettuava parallelamente all’esercizio di attività remunerata un dottorato di
ricerca presso un’università svizzera, non è stato ritenuto il rimborso del
debito per i prestiti di studio contratto con il Cantone e neppure le spese per
la residenza secondaria e quelle di trasporto. Il concetto è stato ribadito
ulteriormente nella sentenza 36.2004.93 nella causa D. del 3 settembre 2004 in
cui era ricorrente un divorziato cui l’amministrazione aveva calcolato il
reddito lordo per la successiva conversione. Nella sentenza 19 ottobre 2004
nella causa M. 36.2004.129, questo Tribunale non ha ritenuto invece possibile
la deduzione dell’affitto e del premio dell’assicurazione obbligatoria contro
le malattie ed ha confermato la sua prassi di non ammettere deduzioni per spese
di trasporto e di doppia economia domestica. La prassi del TCA è stata
ulteriormente ribadita nelle sentenze 36.2005.70 nella causa D. del 14
settembre 2005, 36.2005.94-95 del 21 settembre 2005 nella causa D., 36.2005.99
del 27 settembre 2005 nella causa N., 36.2005.117 nella causa S. del 24 ottobre
2005 e nella sentenza 36.2005.66-67 nella causa F. del 30 novembre 2005 a
composizione completa del Tribunale.
5. Giusta
l'art. 28 LCAMal, riservato l'art. 40 che fa riferimento ai beneficiari di
prestazioni PC, il sussidio è corrisposto tramite presentazione di un'istanza
scritta. Il regolamento determina le modalità di presentazione dell'istanza e
il contenuto della stessa. Con il 1° gennaio 2005 è entrata in vigore una
modifica dell’art. 28 LCAMal, nel senso che il cpv. 2 prevede ora che per gli
assicurati tassati in via ordinaria, l’istanza è presentata entro la fine
dell’anno che precede l’anno di competenza. Nel cpv. 3 (ex cpv. 2) figura che
il regolamento determina le modalità di presentazione dell’istanza e il
contenuto della stessa.
L'art.
10 Reg. LCAMal prevede che l'istanza di sussidio avviene per mezzo dei moduli
ufficiali. I moduli ufficiali sono recapitati dall'Istituto delle assicurazioni
sociali ai potenziali beneficiari del sussidio, in questo caso corredati da
etichetta collante munita di numero di identificazione personale, o possono
essere ritirati dai singoli richiedenti presso la Cancelleria del Comune di
residenza. L'istanza deve essere corredata dei documenti richiesti con il
modulo ufficiale.
Per
l'art. 11 cpv. 1 Reg. LCAMal l'Istituto delle assicurazioni sociali stabilisce
i termini di presentazione dell'istanza, tenuto conto che di regola:
a)
per gli assicurati tassati in via ordinaria l’istanza è presentata nel corso
dell’anno che precede la corresponsione della riduzione di premio;
b) per
gli assicurati tassati alla fonte l’istanza è presentata nel corso dell’anno
medesimo per il quale si richiede la riduzione di premio;
c)
gli assicurati che si stabiliscono nel Cantone ad anno inoltrato, possono
avanzare l’istanza nel corso dell’anno stesso per il quale si richiede la
riduzione di premio;
d) gli
assicurati che nel corso dell’anno, per inizio di assoggetta-mento fiscale o
per le situazioni di cui all’art. 31, ritenessero di rientrare nel diritto alla
riduzione di premio, possono presentare istanza nel corso dell’anno stesso.
Il
cpv. 2 prevede che per casi particolari e per ragioni comprovate, l'Istituto
delle assicurazioni sociali può ritenere anche istanze che giungessero fuori
dei termini stabiliti per l'inoltro della richiesta.
Giusta
l'art. 53 LCAMal il diritto al beneficio di un sussidio nella forma retroattiva
decade dopo cinque anni a partire dall'anno in cui tale diritto si verifica.
Costituisce eccezione l'applicazione del sussidio retroattivo nell'ambito delle
procedure di revisione delle prestazioni complementari AVS/AI. Il sussidio
retroattivo è oggetto di richiesta scritta da parte dell'assicurato all'istanza
designata dal Consiglio di Stato e deve specificare le motivazioni del ritardo
(riservato l'art. 54 cpv. 2). Le domande di sussidio retroattivo sono accolte
solo se suffragate da motivazioni particolari e fondate (art. 55 LCAMal). La
negligenza a giustificazione del mancato rispetto dei termini stabiliti dal
regolamento non è considerata motivo valido per il riconoscimento del sussidio
nella forma retroattiva. Il Messaggio relativo all'introduzione della LCAMal,
circa l'art. 55, a pag. 59, precisa che:
" Il
riconoscimento di sussidi retroattivi può essere concesso quando l'assicurato
fa valere ragioni oggettive e fondate circa i motivi per cui non è riuscito a
produrre l'istanza in forma tempestiva. Relativamente alla fattispecie,
all'autorità amministrativa competente è riconosciuto un margine di ponderazione
nell'esame delle richieste. La pura e semplice negligenza nell'inoltro
dell'istanza di sussidio nei termini stabiliti non è comunque considerata
motivo valido per il riconoscimento di un sussidio nella forma
retroattiva."
6. RI
1 ha chiesto il sussidio 2008 nel corso del 2008. Egli, come lui stesso rileva
in sede di impugnativa, è tassato in via ordinaria e disponeva da tempo della
tassazione relativa al periodo di riferimento.
Di
per sé l’istanza è tardiva, poiché trasmessa oltre il termine previsto
dall’art. 45 Reg. LCAMal. Come noto determinante per il calcolo del sussidio
2008 è la tassazione 2005 che l’assicurato, tassato in via ordinaria, da tempo
ha a disposizione. La richiesta doveva essere spedita all'UAM entro fine 2007.
Nel Messaggio n. 5589 del 15 ottobre 2004, il Consiglio di Stato, a proposito
della modifica dell’art. 28 cpv. 2 e 3 della LCAMal entrata in vigore
l’1.1.2005, ha rammentato la previgente regolamentazio-ne:
" I sussidi individuali devono essere richiesti entro il
31 dicembre dell’anno che precede quello di riferimento: il Regolamento
contempla già i casi per i quali è invece giustificata la presentazione
dell’istanza nel corso dell’anno di competenza del sussidio. Si tratta
sostanzialmente degli assicurati tassati alla fonte, oppure delle situazioni in
cui il 31 dicembre dell’anno che precede la competenza del sussidio
l’assicurato non dispone dei dati fiscali consolidati di riferimento, e infine
degli assicurati che nel corso dell’anno di competenza subiscono cambiamenti
importanti nella loro situazione economica (ciò che risponde al dettato
imperativo della LAMal – art. 65 cpv. 3 – in base al quale i Cantoni,
nell’esame delle condizioni per l’ottenimento del sussidio, devono considerare
le circostanze economiche e familiari più recenti).”
Il
Consiglio di Stato ha quindi rammentato che i sussidi, prima della modifica
della legge, potevano essere chiesti nell’anno di competenza del sussidio solo
se date le precise condizioni qui palesemente non adempiute (ciò che nemmeno il
ricorrente pretende).
Alla
luce dell'accertata decorrenza del termine occorre verificare se il ritardo
Considerandi
nell’inoltro della domanda sia scusabile e giustificato. In questo senso il
ricorrente rileva come il mancato rispetto del termine sia da ricondurre alla
mancata trasmissione del formulario da parte dell’amministrazione e ad assenza
da casa.
7.
L’art.
45.
cpv. 2 Reg. LCAMal prevede, per casi particolari e per ragioni comprovate,
che l'Istituto delle assicurazioni sociali possa ritenere anche richieste che
giungessero fuori dei termini stabiliti. Questo Tribunale Cantonale delle
Assicurazioni ha sviluppato una giurisprudenza dettagliata in merito e ciò alla
luce dell’alto numero di decisioni che è stato chiamato a rendere in
particolare negli ultimi anni. Nei casi giudicati in precedenza è già stato
considerato che un ritardo di oltre 1 anno a fronte di una importante malattia
dello stesso assicurato non poteva essere considerato fatto giustificativo
sufficiente (STCA 24 aprile 2002 nella causa J. inc. 36.2002.5), così come non
è stato considerato quale motivo sufficiente l’assenza di conoscenza della
possibilità di chiedere il sussidio da parte di due coniugi confederati appena
giunti in Ticino (STCA 9 dicembre 2002 nella causa D. inc. 36.2002.119).
Nemmeno l'informazione errata da parte dell'assicuratore malattia è stata
considerata motivo adeguato per giustificare il ritardo. Nel caso dei coniugi
C. (STCA 25 settembre 2003 inc. 36.2002.141) l'assicuratore aveva comunicato
che il sussidio per i figli non sarebbe stato concesso, contrariamente a quanto
poi verificato. Questo Tribunale non ha considerato l'errata informazione quale
elemento giustificante il ritardo. Va ancora rilevato che con sentenza 12
settembre 2002 il TCA non ha ritenuto fatto giustificante il ritardo nella
domanda di sussidio la giovane età dell'assicurata ancora studentessa liceale e
quindi la sua immaturità e la sua inesperienza (STCA 12 settembre 2002 nella
causa W. 36.2002.54) e nel caso giudicato il 6 ottobre 2005 (in re S. 36.2005.116)
l’assenza di una decisione di tassazione non è stata comunque considerata
elemento adeguato a motivare il ritardo per un apprendista non ancora tassato
il cui fratello ammalato per lunghi periodi aveva creato “problemi a tutta la famiglia”. Nella sentenza 3 ottobre 2005 in re S. (36.2005.112) il Tribunale
ha considerato che:
" Ancora va verificato se il ritardo dell’istanza
formulata da X. X. tendente ad ottenere la concessione del sussidio 2005,
redatta e trasmessa all’amministrazione nel corso del 2005, possa essere
considerato giustificato. Nelle considerazioni precedenti già si è precisato
che la negligenza nell’inoltro della domanda non è giustificato. In casu
il ritardo nella trasmissione viene ricondotto alla ambiguità della decisione
formulata dalla Cassa alla domanda di sussidio dell’avv. Y. X. e della moglie,
laddove la decisione accenna al diritto al sussidio per “ogni membro della
famiglia regolarmente assicurato”. Ora il concetto di famiglia, come precisato
più sopra, è un concetto giuridico specifico della LCAMal, circostanza che
all’avv. X. padre del ricorrente e suo patrocinatore non poteva sfuggire, in
altri termini i coniugi compongono, con o senza figli, la famiglia, ritenuto
che comunque i figli sono tali unicamente sino al compimento dei 18 anni,
successivamente vengono considerati persone sole (ancorché conviventi con i
genitori od in formazione). Se ne deve dedurre che la decisione 31 agosto 2004
trasmessa all’avv. Y. X., che aveva redatto ed inoltrato la domanda di sussidio
4.
agosto 2004 per sè e per la moglie (come nel caso del 2004, mentre la domanda
2004.
di X. era stata sottoscritta dallo stesso), non poteva essere intesa
altrimenti che come indicato dall’amministrazione nelle sue osservazioni, ciò
anche a fronte della pretesa mancata trasmissione a X. X. della formale
decisione relativa ai suoi sussidi 2004 (comunque ammessi e debitamente
(annunciati) … all’assicuratore malattia). L’avv. X., per il figlio X., avrebbe
comunque – nel 2004 – potuto e dovuto lamentare la mancata notifica della
decisione formale relativa ai sussidi di quell’anno. L’ambiguità pretesa con la
… mancata notifica della decisione sui sussidi 2004 a X. e scaturente dai
termini della decisione 31 agosto 2004 emessa in favore dell’avv. Y. X. non
solo non costituisce promessa od impegno dell’amministrazione tale da
giustificare la buona fede degli assicurati, ma neppure valida giustificazione
del ritardo nell’inoltro dell’istanza."
Sempre
nella sentenza 3 ottobre 2005 in re S. citata si rilevava poi come:
" La mancata trasmissione dei formulari per la
presentazione della domanda di sussidio viene indicata come ulteriore motivo
atto a giustificare il ritardo nella presentazione dell’istanza. L’argomento
del ricorrente non regge già ad un primo sommario esame. Infatti i formulari
vengono trasmessi d’ufficio ai potenziali beneficiari da parte
dell’amministrazione sulla scorta della decisione di tassazione del biennio
ritenuto dal Consiglio di Stato nel decreto annualmente emesso per la
determinazione del diritto al sussidio ed a dipendenza dell’imponibile
considerato in quella sede.
(…)
L’invio dei formulari a chi non è destinato a beneficiare dei sussidi
rispettivamente la mancata trasmissione ad un potenziale beneficiario non
permettono di ritenere il diritto al sussidio in virtù delle regole sulla buona
fede come anticipato nelle considerazioni che precedono (in questo senso la
sentenza 22 settembre 2005 nell’inc. B. 36.2005.78). Infatti l’invio errato non
può fare ritenere agli assicurati l’esistenza degli estremi per la concessione
del sussidio. L’eventuale omissione della trasmissione a potenziali interessati
del modulo per la richiesta di sussidio non permette di giustificare un ritardo
nell’inoltro delle domande di sussidio (in questo senso la sentenza in re B.
citata). La diligenza che incombe all’assicurato – cui è noto per le campagne
informative che da anni l’Ufficio dell'Assicurazione Malattia e più
generalmente l’amministrazione cantonale conducono – gli impone di provvedere
al recupero dei formulari disponibili presso le cancellerie comunali in caso di
mancata trasmissione d’ufficio."
Si
aggiunga che nella sentenza del 10 ottobre 2005 in re F. 36.2005.124
l’informazione fornita da un assicuratore mesolcinese fondata sulle norme
applicative della LAMal relative ai sussidi vigente nel Cantone Grigioni, in
parte diversa da quella ticinese, non è stata ritenuta motivo giustificante il
ritardo nell’inoltro della domanda di riduzione individuale dei premi
dell’assicurazione malattia obbligatoria. Questo Tribunale ha infatti
considerato che:
" L’adozione di modalità diverse in altri cantoni non
può essere ritenuta. Come detto le informazioni errate di un assicuratore
malattia e la non conoscenza della prassi da parte dell’assicurato sono stati
esclusi quali motivi giustificanti il ritardo."
Nella
sentenza in re R. del 17 ottobre 2005 (36.2005.86 cons. 12) il Tribunale
Cantonale delle Assicurazioni ha inoltre ritenuto:
" (…) la motivazione che soggiace al ritardo è
costituita dal convincimento, o meglio dalla certezza della madre della
ricorrente, di avere tempestivamente inoltrato la domanda ancora nel 2004. La
mancata ricezione degli atti, l’eventuale smarrimento degli stessi od il
mancato corretto invio, non assurgono palesemente a motivo giustificante il
ritardo. Se la prova dell’avvenuta tempestiva spedizione fosse stata
adeguatamente prodotta, e l’onere della mancata prova ricade sulla
ricorrente, allora l’inoltro di una nuova richiesta nel corso del 2005, a
fronte del dimostrato smarrimento della documentazione da parte dello Stato,
sarebbe stato da considerare motivo sufficiente. Il semplice assunto di
avvenuta spedizione non recepita dall’amministrazione non permette di
giustificare l’omissione dell’atto o suo ritardo.”
8.
In
concreto, come evidenziato, RI 1 ritiene che la causa del ritardo sia da
ricondurre alla mancata trasmissione del formulari da parte
dell’amministrazione. Ora nelle considerazioni che precedono è citata la
giurisprudenza costante di questo Tribunale Cantonale delle Assicurazioni
secondo cui la mancata trasmissione da parte dell’UAM dei formulari non
permette di giustificare il ritardo nell’inoltro della domanda di sussidio. La
materia è retta da norme che debbono essere note. D’altra parte
l’amministrazione cantonale, non diversamente da quella comunale, che tiene a
disposizione delle persone che ne facciano richiesta i formulari per l’inoltro
delle domande di sussidio, possono essere sempre consultate dagli utenti. Lo
stesso ricorrente ha indicato di avere egli stesso chiesto all’UAM una copia
del formulario quando ha rilevato il mancato invio da parte
dell’amministrazione cantonale. Ciò è avvenuto in tempi brevissimi. Come visto
il mancato invio non giustifica il ritardo, come pure la pretesa mancata informazione
della necessità di inoltrare annualmente una nuova domanda per ottenere il
sussidio. L’art. 55 cpv. 3 della LCAMal prevede che la negligenza
nell’inoltro dell’istanza di sussidio, ossia il mancato rispetto dei termini
stabiliti dal regolamento per dimenticanza o mancata conoscenza, non è
considerata motivo valido per il riconoscimento del sussidio nella forma
retroattiva. La mancata consapevolezza dell’inoltro annuale della domanda non
può quindi essere ritenuto sufficiente, per costante prassi di questo Tribunale,
come pure l'assenza di spedizione del formulario. In buona sostanza la legge,
che il cittadino è presunto conoscere, prevede che il sussidio sociale dello
Stato destinato ai bisognosi venga versato a richiesta dei cittadini che
giustifichino la situazione di bisogno. A tal fine le norme prevedono l'inoltro
annuale di una domanda di riduzione del premio assortita dalla produzione della
necessaria documentazione a mano di uno specifico formulario. Il mancato invio
dei formulari da parte dell'amministrazione all'assicurato non libera
quest'ultimo del rispetto dei termini di legge e dall'ossequio delle condizioni
per beneficare del sussidio. D'altra parte l'inoltro di un formulario (non si
dimentichi che si tratta di invii di massa fondati su indicazioni rilevate dai
sistemi informatici) ad un assicurato che non adempie i presupposti per l'aiuto
sociale non conferisce allo stesso nessun diritto alla protezione della sua
buona fede.
9.
D’altra
parte il ricorrente indica sua assenza durante il mese di dicembre ciò che non
gli avrebbe permesso di ottemperare il termine. La motivazione non può essere
qui ritenuta da un lato perché contraddittoria rispetto alla precedente
motivazione del ricorrente, che sarebbe stato all’oscuro della necessità di
domandare il formulario alla Cancelleria comunale, e dall’altro perché – in
ogni modo – il termine per l’inoltro della domanda di sussidio è decisamente
lungo. Come rilevato in precedenti giudizi, verso la metà del mese di settembre
di ogni anno l’Ufficio dell'Assicurazione Malattia trasmette alle cancellerie
comunali i formulari per la domanda della riduzione del premio e da quella data
i cittadini che non avessero ricevuto direttamente dall'amministrazione
cantonale il formulario possono ottenerne copia. In sostanza quindi il
ricorrente disponeva di più mesi per domandare l’aiuto sociale che oggi
protesta. Se davvero così importante per le proprie condizioni economiche - la
famiglia, che beneficia di sostanza immobiliare propria, ha potuto contare su
un valore locativo di CHF 13'200 e su introiti da lavoro per CHF 71'409 per un
totale di redditi iscritti nella tassazione 2005 ritenuti dall’UT di CHF
84'609, e si è vista ridurre il reddito ad un imponibile, grazie alle deduzioni
riconosciute, di CHF 29'800 – doveva prestare la massima cura nella
presentazione della domanda di aiuto sociale. Non avendolo fatto non può oggi
vedersi riconosciuto il diritto al sussidio. Correttamente l’amministrazione ha
applicato le norme vigenti che non appaiono formalistiche in maniera inutile e
vessatorie per il cittadino ma che tendono anzi a regolamentare in maniera
uguale per tutti la concessione di un aiuto sociale così importante.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
2. Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster