Lexipedia

Decisione

36.2008.110

Domanda di sussidio 2008 tardiva per l'attesa di firma congiunta dei coniugi. Giustificazione non ammessa

10 settembre 2008Italiano30 min

Source ti.ch

Fatti

i dati ritenuti nella tassazione di riferimento dove necessario.

(…)

2.5. Va qui subito rilevato come la delega del legislativo al

Consiglio di Stato sia decisamente ampia e, soprattutto, priva di contorni specificatamente

indicati nella legge stessa. La norma in questione prevede infatti unicamente e

genericamente l’accertamento autonomo del reddito al di fuori della decisione

di tassazione di riferimento, in “altri casi particolari". (…)."

Quando

sia accertata l’esistenza di uno dei motivi di cui all’art. 31 RegLCAMal - in

particolare ciò avviene più frequentemente in caso di accertamento di un nuovo

reddito netto inferiore a quello accertato mediante la

notifica di tassazione applicabile del periodo di riferimento (lett. m)

- l'Amministrazione deve procedere alla sua esatta fissazione e successivamente

commutare il nuovo reddito accertato in reddito imponibile mediante l’utilizzo

di tabelle appositamente allestite dall’autorità fiscale (art. 36 RegLCAMal). Queste tabelle considerano le normali deduzioni dal reddito

per la fissazione del reddito (ipotetico) imponibile, pur non potendo essere,

per la loro stessa natura, attagliate al caso concreto cui vengono applicate. L'UAM

acquisisce dunque tutte le informazioni necessarie e determina il reddito come

la legge impone.

Per quanto attiene alle possibili

deduzioni dal reddito lordo accertato, questo Tribunale ha sviluppato una

prassi piuttosto restrittiva, negando la possibilità di deduzione altra che non

siano alimenti versati ed interessi su debiti ipotecari.

In particolare, nelle sentenze

36.2003.99/112 nella causa S. e 36.2003.116 nella causa T. tutte del 26 gennaio

2004, è stata negata la possibilità di dedurre spese di doppia economia domestica

e di trasporto, anche se normalmente riconosciute a livello fiscale. Nella

sentenza 36.2004.33 nella causa S. il TCA ha ammesso, come d’altra parte aveva

fatto l’amministrazione, la deduzione per gli alimenti che l’assicurato era

costretto a versare negando altre deduzioni. Per uno studente che effettuava

parallelamente all’esercizio di attività remunerata un dottorato di ricerca

presso un’università svizzera, non è stato ritenuto il rimborso del debito per

i prestiti di studio contratto con il Cantone e neppure le spese per la

residenza secondaria e quelle di trasporto. Il concetto è stato ribadito

ulteriormente nella sentenza 36.2004.93 nella causa D. del 3 settembre 2004 in

cui era ricorrente un divorziato cui l’amministrazione aveva calcolato il

reddito lordo per la successiva conversione. Nella sentenza 19 ottobre 2004

nella causa M. 36.2004.129, questo Tribunale non ha ritenuto invece possibile

la deduzione dell’affitto e del premio dell’assicurazione obbligatoria contro

le malattie ed ha confermato la sua prassi di non ammettere deduzioni per spese

di trasporto e di doppia economia domestica. La prassi del TCA è stata

ulteriormente ribadita nelle sentenze 36.2005.70 nella causa D. del 14 settembre

2005, 36.2005.94-95 del 21 settembre 2005 nella causa D., 36.2005.99 del 27

settembre 2005 nella causa N., 36.2005.117 nella causa S. del 24 ottobre 2005 e

nella sentenza 36.2005.66-67 nella causa F. del 30 novembre 2005 a composizione

completa del Tribunale.

5. Giusta

l'art. 28 LCAMal, riservato l'art. 40 che fa riferimento ai beneficiari di

prestazioni PC, il sussidio è corrisposto tramite presentazione di un'istanza

scritta. Il regolamento determina le modalità di presentazione dell'istanza e

il contenuto della stessa. Con il 1° gennaio 2005 è entrata in vigore una

modifica dell’art. 28 LCAMal, nel senso che il cpv. 2 prevede ora che per gli

assicurati tassati in via ordinaria, l’istanza è presentata entro la fine

dell’anno che precede l’anno di competenza. Nel cpv. 3 (ex cpv. 2) figura che

il regolamento determina le modalità di presentazione dell’istanza e il

contenuto della stessa.

L'art.

10 Reg. LCAMal prevede che l'istanza di sussidio avviene per mezzo dei moduli

ufficiali. I moduli ufficiali sono recapitati dall'Istituto delle assicurazioni

sociali ai potenziali beneficiari del sussidio, in questo caso corredati da

etichetta collante munita di numero di identificazione personale, o possono

essere ritirati dai singoli richiedenti presso la Cancelleria del Comune di

residenza. L'istanza deve essere corredata dei documenti richiesti con il

modulo ufficiale.

Per

l'art. 11 cpv. 1 Reg. LCAMal l'Istituto delle assicurazioni sociali stabilisce

i termini di presentazione dell'istanza, tenuto conto che di regola:

a)

per gli assicurati tassati in via ordinaria l’istanza è presentata nel corso

dell’anno che precede la corresponsione della riduzione di premio;

b) per

gli assicurati tassati alla fonte l’istanza è presentata nel corso dell’anno

medesimo per il quale si richiede la riduzione di premio;

c)

gli assicurati che si stabiliscono nel Cantone ad anno inoltrato, possono

avanzare l’istanza nel corso dell’anno stesso per il quale si richiede la

riduzione di premio;

d) gli

assicurati che nel corso dell’anno, per inizio di assoggetta-mento fiscale o

per le situazioni di cui all’art. 31, ritenessero di rientrare nel diritto alla

riduzione di premio, possono presentare istanza nel corso dell’anno stesso.

Il

cpv. 2 prevede che per casi particolari e per ragioni comprovate, l'Istituto

delle assicurazioni sociali può ritenere anche istanze che giungessero fuori

dei termini stabiliti per l'inoltro della richiesta.

Giusta

l'art. 53 LCAMal il diritto al beneficio di un sussidio nella forma retroattiva

decade dopo cinque anni a partire dall'anno in cui tale diritto si verifica.

Costituisce eccezione l'applicazione del sussidio retroattivo nell'ambito delle

procedure di revisione delle prestazioni complementari AVS/AI. Il sussidio

retroattivo è oggetto di richiesta scritta da parte dell'assicurato all'istanza

designata dal Consiglio di Stato e deve specificare le motivazioni del ritardo

(riservato l'art. 54 cpv. 2). Le domande di sussidio retroattivo sono accolte

solo se suffragate da motivazioni particolari e fondate (art. 55 LCAMal). La

negligenza a giustificazione del mancato rispetto dei termini stabiliti dal

regolamento non è considerata motivo valido per il riconoscimento del sussidio

nella forma retroattiva. Il Messaggio relativo all'introduzione della LCAMal,

circa l'art. 55, a pag. 59, precisa che:

" Il riconoscimento di

sussidi retroattivi può essere concesso quando l'assicurato fa valere ragioni

oggettive e fondate circa i motivi per cui non è riuscito a produrre l'istanza

in forma tempestiva. Relativamente alla fattispecie, all'autorità

amministrativa competente è riconosciuto un margine di ponderazione nell'esame

delle richieste. La pura e semplice negligenza nell'inoltro dell'istanza di

sussidio nei termini stabiliti non è comunque considerata motivo valido per il

riconoscimento di un sussidio nella forma retroattiva."

6. In

concreto il formulario utilizzato dai signori __________ per domandare l’aiuto

sociale è stato ricevuto presso la Cancelleria Comunale del Comune di domicilio

ossia __________. Il formulario reca la data del 12 novembre 2007 ma è stato

ricevuto dall’Ufficio dell'Assicurazione Malattia unicamente il 4 gennaio 2008

(come attestato dalla data apposta sul doc. 1). A fronte della divergenza

esistente tra la data di ricevimento e quella riportata dal formulario

l’amministrazione ha, intelligentemente e correttamente, trattenuto la busta di

spedizione che reca sul verso il nominativo del mittente e la stessa grafia che

reca la busta (intestata: RTSI, Radiotelevisione svizzera di lingua italiana)

con cui il ricorso è stato trasmesso al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni.

Indubbiamente la domanda di sussidio è giunta tardivamente all’amministrazione,

ossia è stata presentata dopo lo scadere del termine del 31 dicembre 2007.

Copia della busta è stata trasmessa al ricorrente a fronte delle sue

osservazioni 8 settembre 2008.

Trattandosi

di un ritardo anche di soli pochi giorni correttamente l’amministrazione ha

respinto la domanda, e ciò nonostante la tassazione del 2005 del ricorrente gli

consentisse certamente di beneficiare del sussidio.

7. L’art. 45 cpv. 2 Reg. LCAMal prevede, per casi particolari e per ragioni

comprovate, che l'Istituto delle assicurazioni sociali possa ritenere anche

richieste che giungessero fuori dei termini stabiliti. Questo Tribunale

Cantonale delle Assicurazioni ha sviluppato una giurisprudenza dettagliata in

merito e ciò alla luce dell’alto numero di decisioni che è stato chiamato a

rendere in particolare negli ultimi mesi. Nei casi giudicati in precedenza è

già stato considerato che un ritardo di oltre 1 anno a fronte di una importante

malattia dello stesso assicurato non poteva essere considerato fatto

giustificativo sufficiente (STCA 24 aprile 2002 nella causa J. inc. 36.2002.5),

così come non è stato considerato quale motivo sufficiente l’assenza di

conoscenza della possibilità di chiedere il sussidio da parte di due coniugi

confederati appena giunti in Ticino (STCA 9 dicembre 2002 nella causa D. inc.

36.2002.119). Nemmeno l'informazione errata da parte dell'assicuratore malattia

è stata considerata motivo adeguato per giustificare il ritardo. Nel caso dei

coniugi C. (STCA 25 settembre 2003 inc. 36.2002.141) l'assicuratore aveva

comuni-cato che il sussidio per i figli non sarebbe stato concesso,

contrariamente a quanto poi verificato. Come indicato questo Tribunale non ha

considerato l'errata informazione quale elemento giustificante il ritardo. Va

ancora rilevato che con sentenza 12 settembre 2002 il TCA non ha ritenuto fatto

giustificante il ritardo nella domanda di sussidio la giovane età dell'assicurata

ancora studentessa liceale e quindi la sua immaturità e la sua inesperienza

(STCA 12 settembre 2002 nella causa W. 36.2002.54) e nel caso giudicato il 6

ottobre scorso (in re S. 36.2005.116) l’assenza di una decisione di tassazione

non è stata comunque considerata elemento adeguato a motivare il ritardo per un

apprendista non ancora tassato il cui fratello ammalato per lunghi periodi

aveva creato “problemi a

tutta la famiglia”. Nella sentenza 3 ottobre 2005

in re S. (36.2005.112) il Tribunale ha considerato che:

" Ancora va verificato se il ritardo dell’istanza

formulata da X. X. tendente ad ottenere la concessione del sussidio 2005,

redatta e trasmessa all’amministrazione nel corso del 2005, possa essere considerato

giustificato. Nelle considerazioni precedenti già si è precisato che la

negligenza nell’inoltro della domanda non è giustificato. In casu il ritardo

nella trasmissione viene ricondotto alla ambiguità della decisione formulata dalla

Cassa alla domanda di sussidio dell’avv. Y. X. e della moglie, laddove la

decisione accenna al diritto al sussidio per “ogni membro della famiglia

regolarmente assicurato”. Ora il concetto di famiglia, come precisato più

sopra, è un concetto giuridico specifico della LCAMal, circostanza che all’avv.

X. padre del ricorrente e suo patrocinatore non poteva sfuggire, in altri

termini i coniugi compongono, con o senza figli, la famiglia, ritenuto che

comunque i figli sono tali unicamente sino al compimento dei 18 anni,

successivamente vengono considerati persone sole (ancorché conviventi con i

genitori od in formazione). Se ne deve dedurre che la decisione 31 agosto 2004

trasmessa all’avv. Y. X., che aveva redatto ed inoltrato la domanda di sussidio

4 agosto 2004 per sè e per la moglie (come nel caso del 2004, mentre la domanda

2004 di X. era stata sottoscritta dallo stesso), non poteva essere intesa

altrimenti che come indicato dall’amministra-zione nelle sue osservazioni, ciò

anche a fronte della pretesa mancata trasmissione a X. X. della formale

decisione relativa ai suoi sussidi 2004 (comunque ammessi e debitamente

(annunciati) … all’assicuratore malattia). L’avv. X., per il figlio X., avrebbe

comunque – nel 2004 – potuto e dovuto lamentare la mancata notifica della

decisione formale relativa ai sussidi di quell’anno. L’ambiguità pretesa con la

… mancata notifica della decisione sui sussidi 2004 a X. e scaturente dai

termini della decisione 31 agosto 2004 emessa in favore dell’avv. Y. X. non

solo non costituisce promessa od impegno dell’amministrazione tale da

giustificare la buona fede degli assicurati, ma neppure valida giustificazione

del ritardo nell’inoltro dell’istanza."

Sempre nella sentenza 3 ottobre 2005 in re S. citata si rilevava poi

come:

" La mancata trasmissione dei formulari per la

presentazione della domanda di sussidio viene indicata come ulteriore motivo

atto a giustificare il ritardo nella presentazione dell’istanza. L’argomento

del ricorrente non regge già ad un primo sommario esame. Infatti i formulari

vengono trasmessi d’ufficio ai potenziali beneficiari da parte

dell’amministrazione sulla scorta della decisione di tassazione del biennio

ritenuto dal Consiglio di Stato nel decreto annualmente emesso per la

determinazione del diritto al sussidio ed a dipendenza dell’imponibile

considerato in quella sede.

(…)

L’invio dei formulari a chi non è destinato a beneficiare dei sussidi

rispettivamente la mancata trasmissione ad un potenziale beneficiario non

permettono di ritenere il diritto al sussidio in virtù delle regole sulla buona

fede come anticipato nelle considerazioni che precedono (in questo senso la

sentenza 22 settembre 2005 nell’inc. B. 36.2005.78). Infatti l’invio errato non

può fare ritenere agli assicurati l’esistenza degli estremi per la concessione

del sussidio. L’eventuale omissione della trasmissione a potenziali interessati

del modulo per la richiesta di sussidio non permette di giustificare un ritardo

nell’inoltro delle domande di sussidio (in questo senso la sentenza in re B. citata).

La diligenza che incombe all’assicurato – cui è noto per le campagne informative

che da anni l’Ufficio dell'Assicurazione Malattia e più generalmente l’ammini-strazione

cantonale conducono – gli impone di provvedere al recupero dei formulari disponibili

presso le cancellerie comunali in caso di mancata trasmissione d’ufficio."

Si aggiunga che nella sentenza del 10 ottobre 2005 in re F.

36.2005.124 l’informazione fornita da un assicuratore mesolcinese fondata sulle

norme applicative della LAMal relative ai sussidi vigente nel Cantone Grigioni,

in parte diversa da quella ticinese, non è stata ritenuta motivo giustificante

il ritardo nell’inoltro della domanda di riduzione individuale dei premi

dell’assicurazio-ne malattia obbligatoria. Questo Tribunale ha infatti

considerato che:

" L’adozione di modalità diverse in altri cantoni non

può essere ritenuta. Come detto le informazioni errate di un assicuratore

malattia e la non conoscenza della prassi da parte dell’assicurato sono stati

esclusi quali motivi giustificanti il ritardo."

Nella

sentenza in re R. del 17 ottobre 2005 (36.2005.86 cons. 12) il Tribunale Cantonale

delle Assicurazioni ha inoltre ritenuto:

" … la motivazione che soggiace al ritardo è

costituita dal convincimento, o meglio dalla certezza della madre della

ricorrente, di avere tempestivamente inoltrato la domanda ancora nel 2004. La

mancata ricezione degli atti, l’eventuale smarrimento degli stessi od il mancato

corretto invio, non assurgono palesemente a motivo giustificante il ritardo. Se

la prova dell’avvenuta tempestiva spedizione fosse stata adeguatamente prodotta,

e l’onere della mancata prova ricade sulla ricorrente, allora l’inoltro di una

nuova richiesta nel corso del 2005, a fronte del dimostrato smarrimento della

documentazione da parte dello Stato, sarebbe stato da considerare motivo

sufficiente. Il semplice assunto di avvenuta spedizione non recepita

dall’ammini-strazione non permette di giustificare l’omissione dell’atto o suo

ritardo”

8. In

concreto il ricorrente non invoca alcun motivo giustificativo per il suo

ritardo, indica il suo zelo, quando ciò non era necessario, nel volere

trasmettere la richiesta firmata dai due coniugi, ciò che lo ha condotto ad

indurre la moglie ad attendere il suo rientro dall’estero prima di inoltrare la

domanda di aiuto sociale. Come appare dalla giurisprudenza esposta in

precedenza un soggiorno all’estero da parte di un membro della famiglia non

giustifica il ritardo. In concreto la moglie del ricorrente poteva, da sola,

sottoscrivere la domanda di riduzione, e quindi inoltrarla all’ammini-strazione.

D’altro canto una procura poteva esserle rilasciata dall’assicurato qui

ricorrente, in terzo luogo dal rientro dall’estero verso la metà di dicembre

sino alla scadenza del termine è passato quasi mezzo mese nel corso del quale RI

1 avrebbe potuto apporre la sua firma in calce al formulario e recarsi

all’ufficio postale per la spedizione.

Le

motivazioni addotte per giustificare la presentazione della domanda già nel

corso del 2008 non sono quindi sufficienti e non possono essere ritenute.

9. Implicitamente

il ricorrente fa valere da parte dell’amministrazio-ne di un atteggiamento

formalistico. Come evoca l'Ufficio Assicurazione Malattia nelle sue osservazioni

il tema è già stato oggetto di esame nella sentenza 4 settembre 2007 in re G.

(inc. 36.2007.116) ed ancora recentemente nella sentenza 25 febbraio 2008 inc. (36.2007.151),

dove l'insorgente indicava di avere sostanzialmente diritto al sussidio negato

unicamente per questioni formali. Anche in altro caso deciso dal TCA gli assicurati

avevano proposto di interpretare l'art. 28 cpv. 2 LCAMal secondo il suo scopo

("Sinn und Zweck der Norm") e non grammaticalmente, poiché

l'obiettivo delle prestazioni sociali è quello di aiutare, contribuire ed assistere

chi si trova in condizioni economiche modeste. La questione è stata risolta nella

sentenza 9 gennaio 2006 (inc. 36.2005.141) in cui il TCA ha accertato

che, per quanto concerne la procedura applicabile nell'ambito della richiesta

di sussidio, i Cantoni godono di ampia autonomia e possono pertanto adottare le

norme procedurali necessarie senza violare il diritto federale.

Per

l'art. 65 LAMaI i Cantoni accordano riduzioni dei premi agli assicurati di condizione

economica modesta. Il Consiglio federale può estendere la cerchia degli aventi

diritto a persone tenute ad assicurarsi che non hanno il domicilio in Svizzera,

ma vi soggiornano per un lungo periodo. Le riduzioni dei premi sono fissate in

modo che i sussidi annui della Confederazione e dei Cantoni di cui all'articolo

66 siano versati integralmente. I Cantoni provvedono affinché nell'esame delle

condizioni d'ottenimento vengano considerate, su richiesta particolare

dell'assicurato, le circostanze economiche e familiari più recenti. Stabilita

la cerchia dei beneficiari, i Cantoni vegliano affinché il versamento delle

riduzioni di premio avvenga in modo che i beneficiari non debbano adempiere in

anticipo il loro obbligo di pagare i premi. I Cantoni informano regolarmente

gli assicurati del loro diritto alla riduzione dei premi. Gli assicuratori sono

tenuti a collaborare oltre quanto previsto nell'articolo 82 capoverso 3, purché

siano adeguatamente indennizzati dai Cantoni. I Cantoni forniscono alla

Confederazione i dati anonimi concernenti gli assicurati beneficiari così da

permettere di verificare l'attuazione degli scopi di politica sociale. Il

Consiglio federale emana le necessarie disposizioni.

Per

il principio della forza derogatoria del diritto federale di cui all'art. 49

cpv. 1 Cost. il diritto cantonale deve sempre cedere il passo al diritto

federale nei campi che la Costituzione o un decreto federale urgente hanno

deciso essere di competenza della Confederazione e che quest'ultima ha

effettivamente disciplinato. Questo principio esclude tuttavia ogni

regolamentazione cantonale solo nelle materie che il legislatore federale ha

inteso disciplinare in modo esaustivo, i Cantoni conservando la competenza,

quando tale non è il caso, di emanare disposizioni di diritto pubblico i cui

fini e mezzi prospettati convergono con quelli previsti dal diritto federale

(STFA del 22 ottobre 2002, K 102/00, consid. 3.2; DTF 127 168 consid. 4a, 126

178 consid. 1; cfr. riguardo al previgente art. 2 Disp. Trans. vCost., la cui

giurisprudenza si applica anche alla nuova norma, DTF 125 1 375 consid. 4a, 433

consid. 3b, 480 consid. 2a, 114 la 355 consid. 4a e sentenze ivi citate).

Giusta

l'art. 117 Cost. la Confederazione emana prescrizioni sull'assicurazione contro

le malattie e gli infortuni. L'assicurazione malattia è quindi di competenza

federale, tuttavia alcuni compiti sono stati delegati ai Cantoni (cfr.

sull'ammissibilità di questo tipo di delega: Häfelin/Haller, Schweizerisches

Bundesstaatsrecht, 5a ed., Zurigo 2001, cifra marg. 1151-1152, 1155-1156), come

ad esempio la riduzione dei premi per gli assicurati di condizione economica

modesta (STFA del 22 ottobre 2002, K 102/00, consid. 4; art. 65 LAMal; Maurer,

Das neue Krankenversicherungsrecht, Basilea e Francoforte sul Meno 1996, pag.

4-5, in cui vi è un elenco delle competenze delegate ai cantoni; cfr. con riferimento

all'art. 34bis vCost., Maurer, Bundessozialversicherungsrecht, pag. 252).

Secondo la dottrina, inoltre, le competenze cantonali indicate nella LAMal e

nell'OAMal non sono esaustive, vi è quindi spazio per una completazione da

parte dei Cantoni (Maurer, Das neue Krankenversicherungsrecht, pag. 5).

In

simili condizioni si deve concludere che l'assicurazione malattia non è

disciplinata esaustivamente dal diritto federale e che alle condizioni indicate

sopra i Cantoni possono emanare disposizioni (STFA del 22 ottobre 2002, K

102/00, consid. 4).

Va

ancora ricordato che con STFA del 3 maggio 2005, pubblicata in DTF 131 V 202,

al consid. 3.2.2., il TFA ha rammentato che la giurisprudenza considera che i

Cantoni dispongono di una grande libertà per quanto concerne la

regolamentazione della riduzione dei premi, nel senso che possono definire

autonomamente la nozione di "assicurati di condizione economica modesta"

(cfr. anche DTF 122 I 343).

Anche

per quanto concerne la procedura applicabile alla richiesta di ottenere dei

sussidi, i cantoni godono di grande autonomia. Nella misura in cui la legge

cantonale prescrive l'obbligo, tranne casi particolari, di chiedere il sussidio

entro l'anno precedente la corresponsione del medesimo, essa non viola il

diritto federale preminente e tende a fissare regole precise - e non vessatorie

- per l'erogazione dell'aiuto sociale. Tant'è che l'art. 65 cpv. 3 seconda

frase LAMal prevede che, stabilita la cerchia dei beneficiari, i Cantoni

vegliano affinché il versamento delle riduzioni di premio avvenga in modo che i

beneficiari non debbano adempiere in anticipo il loro obbligo di pagare i

premi. Ossia che le decisioni vengano prese prima dell'inizio del diritto al

sussidio, ciò che è possibile unicamente se l'assicurato fa valere il suo diritto

l'anno precedente l'inizio del versamento del sussidio.

In

concreto la norma di diritto cantonale non entra in conflitto con quella di

diritto federale e va dunque tutelata.

Per

quanto concerne la richiesta evasa con il giudizio 9 gennaio 2006 (inc.

36.2005.141) di interpretare l'art. 28 cpv. 2 LCAMal secondo lo scopo (Sinn und

Zweck der Norm) e non secondo la lettera, il TCA ha evidenziato che il

significato di una norma deve essere inteso anzitutto nella sua accezione

letterale. Se il testo è chiaro, l'autorità può scostarsene solo ove esistano

motivi seri per ritenere che esso non corrisponda al vero senso del disposto in

esame. Tali motivi possono risultare dai lavori preparatori, dal fondamento e

dallo scopo della norma litigiosa, così come dalla relazione con altre

disposizioni (RAMI 2001, pag. 134, in particolare pag. 137 e segg.; DTF 126 V

105 consid. 3 con rinvii, DTF 126 III 101, consid. 2c, pag. 104).

D'altra

parte, secondo la giurisprudenza, si può derogare eccezionalmente al senso

letterale di un testo chiaro soltanto qualora conduca a soluzioni

manifestamente insostenibili, contrarie alla volontà del legislatore. Devono

cioè esistere delle ragioni obbiettive, ad esempio deducibili dai lavori

preparatori, dallo scopo e dal senso della disposizione oppure dalla

sistematica della legge, che permettono di concludere che il testo di legge non

esprime il vero senso della disposizione in oggetto (STFA del 6 luglio 1998

nella causa G.; DTF 123 V 317; DTF 123 III 91 consid. 3a,

DTF 122 III 325 consid. 7a, 474 consid. 5a, DTF 122 V 364 consid. 4a, DTF 121

III 224 consid. 1 d/aa, 412 consid. 4b, 465 consid. 4a/bb, DTF 121 V 24, DTF

121 V 61, DTF 121 V 127 consid. 2c, DTF 120 V 102 consid. 4b; 324 consid. 5a;

338 consid. 5a, 525 consid. 3a; SVR 1996 EL N. 19 pag. 55 consid. 4a; DTF 119 V

429 consid. 5a; DTF 119 V 60; DTF 118 Ib 452; Pratique VSI 1993, pag. 133;

Pratique VSI 1993 pag. 263; RAMI 1993 pag. 132; DTF 117 V 109; DTF 117 V 45;

DTF 117 V 5; DTF 112 V 168; DTF 108 V 240 consid. 4b.

Vedi pure: Imboden/Rhinow/ Krähenmann, Schweizerische Verwaltungs-rechtsprechung,

Band 1, pag. 137 seg., Nr. 21 B IV). L'interpretazione

letterale deve dunque condurre a dei risultati manifestamente insostenibili (zu

offensichtlich unhaltbaren Ergebnissen), che contraddirebbero la vera

intenzione del legislatore (DTF 109 V 62 consid. 4; DTF

107 V 216 consid. 3b; DTF 105 V 44; RAMI 1984 N. K 593, pag. 228 consid. 2b).

Come

già ritenuto nel giudizio citato quando una disposizione legale non è chiara o

allorché si presta a diverse contraddittorie interpretazioni, i lavori

preparatori possono costituire un valido aiuto per individuare il senso della

norma ed evitare così interpretazioni scorrette. Quando tali documenti non

forniscono una risposta chiara, essi non sono invece utili come aiuto per

l'interpretazione. In particolare trovandosi confrontati con delle leggi

relativamente recenti la volontà del legislatore che le ha adottate non può

essere ignorata. Se però questa volontà non ha trovato riscontro nel testo di

legge, essa non è decisiva per l'interpretazione. In particolare, se durante le

discussioni legislative è stata espressamente rifiutata una proposta di

completare la legge nel senso di quella che rappresenta ora una possibilità di

interpretazione, tale interpretazione non può essere presa in considerazione

(cfr. DTF 123 V 301, DTF 123 V 318, DTF '11-5 V 349 consid. 1 c con riferimento

alla giurisprudenza e alla dottrina. Vedi pure DTF 122 111 325 consid. 7a, 474

consid. 5a, 120 II 247 consid. 3e, 117 I l 526 consid. 1d, 116 la 368 consid.

5c, 116 I I 415 consid. 5b e 527 f consid. 2b).

In

concreto, il testo della legge è chiaro. Infatti, come emerge dall'art. 28 cpv.

Considerandi

2.

LCAMal, l'istanza va presentata entro la fine dell'anno che precede l'anno di

competenza. Ogni altra interpretazione che va contro la lettera della norma

sarebbe inammissibile.

Del

resto ciò trova conferma anche nel Messaggio n. 5589 del 15 ottobre 2004, dove

il Consiglio di Stato, a proposito della modifica dell'art. 28 cpv. 2 e 3 della

LCAMal, entrata in vigore l'1.1.2005, aveva rammentato che:

" I sussidi individuali devono essere richiesti entro

il 31 dicembre dell'anno che precede quello di riferimento: il Regolamento

contempla già i casi per i quali è invece giustificata la presentazione

dell'istanza nel corso dell'anno di competenza del sussidio. Si tratta

sostanzialmente degli assicurati tassati alla fonte, oppure delle situazioni in

cui il 31 dicembre dell'anno che precede la competenza del sussidio

l'assicurato non dispone dei dati fiscali consolidati di riferimento, e infine

degli assicurati che nel corso dell'anno di competenza subiscono cambiamenti

importanti nella loro situazione economica (ciò che risponde al dettato

imperativo della LAMal - art. 65 cpv. 3 - in base al quale i Cantoni,

nell'esame delle condizioni per l'ottenimento del sussidio, devono considerare

le circostanze economiche e familiari più recenti)."

In

queste circostanze non c'è spazio per un’interpretazione diversa e maggiormente

favorevole al ricorrente.

10.

Alla

luce di quanto precede la decisione impugnata che dichiara tardiva l'istanza va

confermata, mentre il ricorso deve essere respinto.

Si

prescinde dal carico di tassa di giustizia e spese al ricorrente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster