36.2008.111
Domanda di sussidio tardiva a causa di informazioni errate ottenute presso l'assicuratore malattia. Motivazione insufficiente a giustificare il ritardo
29 settembre 2008Italiano36 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
36.2008.111
Data decisione, Autorità:
29.09.2008, TCA
Titolo:
Domanda di sussidio tardiva a causa di informazioni errate ottenute presso l'assicuratore malattia. Motivazione insufficiente a giustificare il ritardo
SUSSIDIO / SUSSIDI
art. 29 LCAMAL
art. 45 RLCAMAL
Raccomandata
Incarto n.
36.2008.111
IR/sc
Lugano
29 settembre 2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
statuendo sul ricorso del 4 agosto 2008 di
RI 1
contro
la decisione su reclamo del 28 luglio
2008 emanata da
Istituto assicurazioni sociali Ufficio
assicurazione malattia, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione sociale contro
le malattie
considerato in fatto
A. RI
1, __________, domiciliata a __________, divorziata, salariata e madre di __________
nato nel __________, ha chiesto, a mano di un formulario ottenuto presso la
Cancelleria comunale di __________, la riduzione dei premi dell’assicurazione
obbligatoria contro le malattie per il 2008. La richiesta, datata 20 marzo
2008, giunta all’amministrazione due giorni dopo, è stata respinta siccome
tardiva così come il successivo reclamo rigettato con decisione su reclamo del
28 luglio 2008.
B. RI
1 si aggrava contro quest’ultimo provvedimento al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni
segnalando, come aveva fatto con il reclamo del 21 aprile 2008, di avere
ricevuto dall’assicuratore malattia __________ informazione secondo cui, se non
fosse cambiata la sua situazione, “il premio rimaneva automaticamente
invariato”. Da ciò la ricorrente ha dedotto la concessione del sussidio da
parte dell’amministrazione cantonale, diversa dall’assicuratore malattia.
Nel
suo ricorso al TCA RI 1 indica di avere diritto al sussidio, il ritardo sarebbe
dovuto a cause personali che se fosse stato possibile sarebbero certamente
state evitate, indica la sua grave situazione economica e rammenta come il
sussidio sia un aiuto sociale.
L’amministrazione,
con precise e puntuali osservazioni, che saranno riprese laddove necessario in
corso di motivazione, si oppone all’accoglimento del ricorso.
Alla
ricorrente è stata concessa la possibilità di prendere posizione sulla risposta
di causa e di chiedere l’assunzione di specifiche prove.
in
diritto
in
ordine
1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica
giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le
cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella
causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA
del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella
causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata
in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H
304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
2. Il
ricorso, formulato nel termine di legge di 30 giorni dall’intima-zione della
decisione emessa su opposizione, appare tempestivo ed ossequioso dei requisiti
minimi fissati dalla Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale
Cantonale delle Assicurazioni.
nel
merito
3. Conformemente
a quanto disposto dall'art. 23 LCAMal, il Cantone ed i Comuni partecipano al
pagamento delle quote a carico degli assicurati di condizioni economiche
modeste per le prestazioni minime previste dalla legge. Gli assicurati
di condizioni economiche modeste sono definiti dall'art. 29 LCAMal: si tratta
delle famiglie il cui reddito determinante non supera i Fr. 32'000.- e delle
persone sole il cui reddito non supera i Fr. 20'000.-. Di
regola, il reddito determinante risulta, secondo l'art. 30 LCAMal, dalla somma
arrotondata al mille franchi superiore:
a) del reddito
imponibile desunto dal periodo fiscale stabilito dal Consiglio di Stato;
b) di un quindicesimo della
sostanza imponibile desunta dal periodo fiscale stabilito dal Consiglio di
Stato per la parte eccedente l'importo di Fr. 150'000.- per le persone sole e
Fr. 200'000.- per le famiglie.
L’espressione
“di regola” tende a volere salvaguardare la possibilità per l’amministrazione
designata (l’Ufficio Assicurazione Malattia) di accertare autonomamente il
reddito dell’assicurato in caso di persone adempienti i presupposti dell’art.
31 LCAMal.
Per
l'anno 2008 il Consiglio di Stato ha definito le basi di calcolo per il
sussidio con il DE del 10 ottobre 2007, che ha confermato quello del precedente
anno (sul tema si vedano le sentenze TCA 36.2006.71, 72, 120, e 124). Il periodo fiscale per l'accertamento
del reddito determinante è quello delle classificazioni dell'imposta cantonale
per l'anno 2005. I limiti di reddito che conferiscono diritto al
sussidio sono quelli stabiliti dagli artt. 29-32, 35-38, 44-46 e 48 LCAMal,
ossia Fr. 20'000.- per le persone sole, Fr. 32'000.- per i membri maggiorenni
delle famiglie e 1° figlio e Fr. 50'000.- è il reddito di riferimento.
4. Di
principio, quindi, l'amministrazione fa capo ai dati fiscali determinati in
virtù della tassazione di riferimento (ossia quella del periodo indicato
dall’esecutivo cantonale nel DE emesso annualmente) nei casi specificatamente
fissati dalla legge e dal regolamento d'applicazione (art. 30 LCAMal).
L'amministrazione
(e meglio l’Ufficio dell'Assicurazione Malattia) deve però calcolare da sola il
reddito determinante, trasformandolo mediante apposite tabelle in reddito
ipotetico e verificando il sussistere dei limiti per la concessione del
sussidio, in specifici casi previsti dalla legge e dal regolamento
d'applicazione. L'art. 31 LCAMal prevede la riserva dell’accertamento del
reddito determinante in maniera autonoma da parte dell'amministrazione (con
successiva commutazione delle entrate lorde in reddito determinante a partire
dalle tabelle ufficiali di conversione, art. 17 cpv. 2 ed art. 36 RLCAMal) nei
seguenti casi:
" a) delle persone soggette all'imposta cantonale solo
per una parte
del loro reddito o della loro sostanza;
b) delle persone soggette all'imposta alla fonte;
c) delle persone sole con reddito
imponibile nullo o totale dei redditi registrati nella tassazione applicabile
inferiore a fr. 6'000.-, che esercitano un'attività lucrativa;
d) in altri casi particolari."
In
virtù dell’art. 31 RLCAMal (art. 67 vRLCAMal), il reddito determinante va
accertato autonomamente dall’Istituto delle assicurazioni sociali in particolare,
nei seguenti casi:
" a) persone soggette all'imposta alla fonte;
b) decesso del coniuge o del partner registrato;
c) matrimonio, divorzio o separazione
per sentenza giudiziaria o di fatto, scioglimento dell'unione domestica
registrata, nel caso di assenza di tassazione applicabile;
d) persone sole che esercitano
un'attività lucrativa o conducono esistenza autonoma, con reddito imponibile
nullo o totale dei redditi registrati nella tassazione applicabile inferiore a
fr. 6'000.-, secondo il periodo fiscale determinante;
e) persone domiciliate che al momento
dell'istanza non dispongono di alcuna tassazione fiscale e per le quali non
sarà emessa una tassazione relativa al periodo fiscale determinante;
f) persone al beneficio di misure ai
sensi della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, dopo almeno sei
mesi di inattività lucrativa;
g) persone al beneficio di prestazioni
ai sensi della legge sull'assistenza sociale; d'intesa con il competente
Ufficio;
h) cessazione definitiva dell'attività
lucrativa a causa di pensionamento o di invalidità;
i) cessazione temporanea di attività
lucrativa per riqualificazione o perfezionamento professionale;
l) cessazione dell'attività lucrativa a seguito di maternità;
m) diminuzione importante del reddito
netto da attività dipendente o indipendente, oppure del reddito da pensioni,
rendite e assegni, rispetto al medesimo dato desumibile dai parametri fiscali
applicabili;
n) persone soggette all'obbligo
d'assicurazione svizzero in forza dell'Accordo CH/CE sulla libera circolazione
delle persone o dell'Accordo di emendamento della Convenzione istitutiva
dell'AELS, non tassate in Svizzera o tassate alla fonte."
Nel
corso del corrente anno, con pubblicazione avvenuta sul BU 37/2008 dell’11 luglio
2008, l’esecutivo cantonale ha previsto una modifica del Reg.LCAMal introducendo
una nuova ipotesi (lettera o) per il calcolo autonomo del reddito (e della sostanza)
da parte dell’amministrazione cantonale. In dettaglio tale novella – vigente retroattivamente
dal 1 gennaio 2008 – prevede:
"o) diminuzione importante dei
valori di sostanza desunti dalla tassazione applicabile, nel caso in cui sia comprovato, e giustificato,
l’utilizzo della sostanza per necessità
primarie proprie. In questo caso la riduzione di premio è decisa in considerazione dei parametri di sostanza riportati
nell’ultima tassazione cresciuta in giudicato al momento dell’istanza."
L’esecutivo
cantonale ha poi previsto un correttivo, per porre rimedio a possibili abusi in
materia di sussidi, relativo all’alienazione di beni immobili da parte
dell’assicurato (ciò sulla base di alcuni casi giudicati dal TCA, in
particolare a partire dalla sentenza 3 settembre 2004 in re F, inc. 36.2004.40
e sino alla recente sentenza 11 settembre 2007 in re A. inc. 36.2007.9) introducendo
nel Reg.LCAMal il nuovo
" Art. 36a
1In caso di rinuncia a sostanza, per donazione o
cessione in usufrutto durante il periodo fiscale di riferimento, sul medesimo
sono riportati i valori antecedenti la rinuncia.
2Tali valori sono riportati anche sui periodi
fiscali successivi. L’ammontare è ridotto annualmente di 10 000.– franchi.
La
nuova ipotesi di accertamento d’ufficio da parte dell’amministrazione cantonale
è la conseguenza diretta, e necessaria, dell’introduzione, con effetto al 1
gennaio 2008, dell’art. 29 cpv. 2 LCAMal secondo cui:
" La riduzione di premio decade nei seguenti casi:
a) se
l’importo di sostanza lorda registrato nella tassazione applicabile supera fr.
600’000.--, o se l’importo di sostanza imponibile supera fr. 400’000.--;
b) persone
sole: se il totale dei redditi al netto degli oneri sociali registrati nella
tassazione applicabile supera fr. 60’000.--;
c) persone
sole intese quali «reddito di riferimento» (art. 32): se il totale dei redditi
al netto degli oneri sociali registrati nella tassazione applicabile supera fr.
80’000.--;
d) famiglie:
se il totale dei redditi registrati nella tassazione applicabile supera fr.
90’000.--. Per i primi tre figli è data un’aggiunta di fr. 10’000.-- cadauno;
per i successivi di fr. 5000.-- cadauno.”
Da
rilevare qui come detta modifica legislativa sia stata pubblicata sul BU n. 25
del 15 febbraio 2008 (come alla risoluzione della Segreteria del Gran Consiglio
del 12 febbraio precedente, BU 15 febbraio 2008 pag. 109), sia datata 19
dicembre 2007, e sia divenuta effettiva unicamente per l’assenza di referendum
nel corso del 2008 stesso e quindi con effetto retroattivo.
5. Giusta
l'art. 28 LCAMal, riservato l'art. 40 che fa riferimento ai beneficiari di
prestazioni PC, il sussidio è corrisposto tramite presentazione di un'istanza
scritta. Il regolamento determina le modalità di presentazione dell'istanza e
il contenuto della stessa. Con il 1° gennaio 2005 è entrata in vigore una
modifica dell’art. 28 LCAMal, nel senso che il cpv. 2 prevede ora che per gli
assicurati tassati in via ordinaria, l’istanza è presentata entro la fine
dell’anno che precede l’anno di competenza. Nel cpv. 3 (ex cpv. 2) figura che
il regolamento determina le modalità di presentazione dell’istanza e il
contenuto della stessa.
L'art.
10 Reg. LCAMal prevede che l'istanza di sussidio avviene per mezzo dei moduli
ufficiali. I moduli ufficiali sono recapitati dall'Istituto delle assicurazioni
sociali ai potenziali beneficiari del sussidio, in questo caso corredati da
etichetta collante munita di numero di identificazione personale, o possono
essere ritirati dai singoli richiedenti presso la Cancelleria del Comune di
residenza. L'istanza deve essere corredata dei documenti richiesti con il
modulo ufficiale.
Per
l'art. 11 cpv. 1 Reg. LCAMal l'Istituto delle assicurazioni sociali stabilisce
Fatti
i termini di presentazione dell'istanza, tenuto conto che di regola:
a) per gli
assicurati tassati in via ordinaria l’istanza è presentata nel corso dell’anno
che precede la corresponsione della riduzione di premio;
b) per gli assicurati
tassati alla fonte l’istanza è presentata nel corso dell’anno medesimo per il
quale si richiede la riduzione di premio;
c) gli assicurati che
si stabiliscono nel Cantone ad anno inoltrato, possono avanzare l’istanza nel
corso dell’anno stesso per il quale si richiede la riduzione di premio;
d) gli assicurati che nel
corso dell’anno, per inizio di assoggettamento fiscale o per le situazioni di
cui all’art. 31, ritenessero di rientrare nel diritto alla riduzione di premio,
possono presentare istanza nel corso dell’anno stesso.
Il
cpv. 2 prevede che per casi particolari e per ragioni comprovate, l'Istituto
delle assicurazioni sociali può ritenere anche istanze che giungessero fuori
dei termini stabiliti per l'inoltro della richiesta.
Giusta
l'art. 53 LCAMal il diritto al beneficio di un sussidio nella forma retroattiva
decade dopo cinque anni a partire dall'anno in cui tale diritto si verifica.
Costituisce eccezione l'applicazione del sussidio retroattivo nell'ambito delle
procedure di revisione delle prestazioni complementari AVS/AI. Il sussidio
retroattivo è oggetto di richiesta scritta da parte dell'assicurato all'istanza
designata dal Consiglio di Stato e deve specificare le motivazioni del ritardo
(riservato l'art. 54 cpv. 2). Le domande di sussidio retroattivo sono accolte
solo se suffragate da motivazioni particolari e fondate (art. 55 LCAMal). La
negligenza a giustificazione del mancato rispetto dei termini stabiliti dal
regolamento non è considerata motivo valido per il riconoscimento del sussidio
nella forma retroattiva. Il Messaggio relativo all'introduzione della LCAMal,
circa l'art. 55, a pag. 59, precisa che:
" Il riconoscimento di sussidi retroattivi può essere
concesso quando l'assicurato fa valere ragioni oggettive e fondate circa i
motivi per cui non è riuscito a produrre l'istanza in forma tempestiva. Relativamente
alla fattispecie, all'autorità amministrativa competente è riconosciuto un
margine di ponderazione nell'esame delle richieste. La pura e semplice
negligenza nell'inoltro dell'istanza di sussidio nei termini stabiliti non è
comunque considerata motivo valido per il riconoscimento di un sussidio nella
forma retroattiva."
6. In
concreto RI 1 indica di avere diritto al sussidio. La tassazione 2005
consegnata agli atti dalla stessa ricorrente in uno con la sua domanda di aiuto
sociale indica un reddito complessivo netto inserito nella decisione di
tassazione di CHF 45'351 ed un reddito imponibile complessivo per l’imposta
cantonale di CHF 34'300 ciò che non permetterebbe comunque alla ricorrente di
beneficare del sussidio richiesto.
A
prescindere da ciò la decisione dell’amministrazione appare corretta. In
effetti RI 1 è tassata in via ordinaria ed ha conseguentemente l’obbligo di
presentare la sua domanda di aiuto sociale entro la fine dell’anno che precede
quello per il quale il sussidio è richiesto. In concreto la domanda è stata inoltrata
nel marzo 2008.
Poiché
l’assicurata è tassata in via ordinaria quindi, in virtù dell’art. 11 lett. a
Reg. LCAMal, avrebbe, come detto, dovuto inoltrare la sua richiesta entro fine
2007. Come ribadito in maniera costante nella prassi di questo Tribunale nel
Messaggio n. 5589 del 15 ottobre 2004, il Consiglio di Stato, a proposito della
modifica dell’art. 28 cpv. 2 e 3 della LCAMal entrata in vigore l’1.1.2005, ha
rammentato la previgente regolamentazione:
"
I sussidi individuali
devono essere richiesti entro il 31 dicembre dell’anno che precede quello di
riferimento: il Regolamento contempla già i casi per i quali è invece giustificata
la presentazione dell’istanza nel corso dell’anno di competenza del sussidio.
Si tratta sostanzialmente degli assicurati tassati alla fonte, oppure delle situazioni
in cui il 31 dicembre dell’anno che precede la competenza del sussidio
l’assicurato non dispone dei dati fiscali consolidati di riferimento, e infine
degli assicurati che nel corso dell’anno di competenza subiscono cambiamenti
importanti nella loro situazione economica (ciò che risponde al dettato
imperativo della LAMal – art. 65 cpv. 3 – in base al quale i Cantoni,
nell’esame delle condizioni per l’ottenimento del sussidio, devono considerare
le circostanze economiche e familiari più recenti).”
Il
Consiglio di Stato ha quindi rammentato che i sussidi, prima della modifica
della legge, potevano essere chiesti nell’anno di competenza del sussidio solo
se date le precise condizioni qui palesemente non adempiute (ciò che nemmeno la
ricorrente pretende). La richiesta andava pertanto presentata entro il 31 dicembre
2007. Questo termine non è stato rispettato. Alla luce di ciò occorre
verificare se il ritardo nell’inoltro della domanda sia scusabile e
giustificato.
7. L’art.
11 cpv. 2 Reg. LCAMal prevede, per casi particolari e per ragioni comprovate,
che l'Istituto delle assicurazioni sociali possa ritenere anche richieste che
giungessero fuori dei termini stabiliti. Questo Tribunale Cantonale delle
Assicurazioni ha sviluppato una giurisprudenza dettagliata in merito e ciò alla
luce dell’alto numero di decisioni che è stato chiamato a rendere in
particolare negli ultimi mesi. Nei casi giudicati in precedenza è già stato
considerato che un ritardo di oltre 1 anno a fronte di una importante malattia
dello stesso assicurato non poteva essere considerato fatto giustificativo
sufficiente (STCA 24 aprile 2002 nella causa J. inc. 36.2002.5), così come non
è stato considerato quale motivo sufficiente l’assenza di conoscenza della
possibilità di chiedere il sussidio da parte di due coniugi confederati appena
giunti in Ticino (STCA 9 dicembre 2002 nella causa D. inc. 36.2002.119).
Nemmeno l'informazione errata da parte dell'assicuratore malattia è stata
considerata motivo adeguato per giustificare il ritardo. Nel caso dei coniugi
C. (STCA 25 settembre 2003 inc. 36.2002.141) l'assicuratore aveva comunicato
che il sussidio per i figli non sarebbe stato concesso, contrariamente a quanto
poi verificato. Come indicato questo Tribunale non ha considerato l'errata
informazione quale elemento giustificante il ritardo. Va ancora rilevato che
con sentenza 12 settembre 2002 il TCA non ha ritenuto fatto giustificante il
ritardo nella domanda di sussidio la giovane età dell'assicurata ancora studentessa
liceale e quindi la sua immaturità e la sua inesperienza (STCA 12 settembre
2002 nella causa W. 36.2002.54) e nel caso giudicato il 6 ottobre scorso (in re
S. 36.2005.116) l’assenza di una decisione di tassazione non è stata comunque
considerata elemento adeguato a motivare il ritardo per un apprendista non
ancora tassato il cui fratello ammalato per lunghi periodi aveva creato “problemi a tutta la famiglia”. Nella
sentenza 3 ottobre 2005 in re S. (36.2005.112) il
Tribunale ha considerato che:
"
Ancora va verificato se
il ritardo dell’istanza formulata da X. X. tendente ad ottenere la concessione
del sussidio 2005, redatta e trasmessa all’amministrazione nel corso del 2005,
possa essere considerato giustificato. Nelle considerazioni precedenti già si è
precisato che la negligenza nell’inoltro della domanda non è giustificato. In
casu il ritardo nella trasmissione viene ricondotto alla ambiguità della
decisione formulata dalla Cassa alla domanda di sussidio dell’avv. Y. X. e
della moglie, laddove la decisione accenna al diritto al sussidio per “ogni
membro della famiglia regolarmente assicurato”. Ora il concetto di famiglia,
come precisato più sopra, è un concetto giuridico specifico della LCAMal,
circostanza che all’avv. X. padre del ricorrente e suo patrocinatore non poteva
sfuggire, in altri termini i coniugi compongono, con o senza figli, la famiglia,
ritenuto che comunque i figli sono tali unicamente sino al compimento dei 18
anni, successivamente vengono considerati persone sole (ancorché conviventi con
i genitori od in formazione). Se ne deve dedurre che la decisione 31 agosto
2004 trasmessa all’avv. Y. X., che aveva redatto ed inoltrato la domanda di
sussidio 4 agosto 2004 per sè e per la moglie (come nel caso del 2004, mentre
la domanda 2004 di X. era stata sottoscritta dallo stesso), non poteva essere
intesa altrimenti che come indicato dall’amministrazione nelle sue
osservazioni, ciò anche a fronte della pretesa mancata trasmissione a X. X.
della formale decisione relativa ai suoi sussidi 2004 (comunque ammessi e
debitamente (annunciati) … all’assicuratore malattia). L’avv. X., per il figlio
X., avrebbe comunque – nel 2004 – potuto e dovuto lamentare la mancata notifica
della decisione formale relativa ai sussidi di quell’anno. L’ambiguità pretesa
con la … mancata notifica della decisione sui sussidi 2004 a X. e scaturente
dai termini della decisione 31 agosto 2004 emessa in favore dell’avv. Y. X. non
solo non costituisce promessa od impegno dell’amministrazione tale da
giustificare la buona fede degli assicurati, ma neppure valida giustificazione
del ritardo nell’inoltro dell’istanza."
Sempre
nella sentenza 3 ottobre 2005 in re S. citata, a proposito del tema della mancata
trasmissione dei formulari per la richiesta dell’aiuto sociale, si rilevava poi
come:
"
La mancata trasmissione
dei formulari per la presentazione della domanda di sussidio viene indicata
come ulteriore motivo atto a giustificare il ritardo nella presentazione
dell’istanza. L’argomento del ricorrente non regge già ad un primo sommario
esame. Infatti i formulari vengono trasmessi d’ufficio ai potenziali
beneficiari da parte dell’amministrazione sulla scorta della decisione di
tassazione del biennio ritenuto dal Consiglio di Stato nel decreto annualmente
emesso per la determinazione del diritto al sussidio ed a dipendenza
dell’imponibile considerato in quella sede.
(…)
L’invio dei formulari a chi non è destinato a beneficiare dei sussidi
rispettivamente la mancata trasmissione ad un potenziale beneficiario non
permettono di ritenere il diritto al sussidio in virtù delle regole sulla buona
fede come anticipato nelle considerazioni che precedono (in questo senso la sentenza
22 settembre 2005 nell’inc. B. 36.2005.78). Infatti l’invio errato non può fare
ritenere agli assicurati l’esistenza degli estremi per la concessione del
sussidio. L’eventuale omissione della trasmissione a potenziali interessati del
modulo per la richiesta di sussidio non permette di giustificare un ritardo
nell’inoltro delle domande di sussidio (in questo senso la sentenza in re B.
citata). La diligenza che incombe all’assicurato – cui è noto per le campagne
informative che da anni l’Ufficio dell'Assicurazione Malattia e più
generalmente l’amministrazione cantonale conducono – gli impone di provvedere
al recupero dei formulari disponibili presso le cancellerie comunali in caso di
mancata trasmissione d’ufficio."
Si
aggiunga che nella sentenza del 10 ottobre 2005 in re F. 36.2005.124
l’informazione fornita da un assicuratore mesolcinese fondata sulle norme applicative
della LAMal relative ai sussidi vigente nel Cantone Grigioni, in parte diversa
da quella ticinese, non è stata ritenuta motivo giustificante il ritardo
nell’inoltro della domanda di riduzione individuale dei premi
dell’assicura-zione malattia obbligatoria. Questo Tribunale ha infatti considerato
che:
" L’adozione di modalità diverse in altri cantoni non
può essere ritenuta. Come detto le informazioni errate di un assicuratore
malattia e la non conoscenza della prassi da parte dell’assicurato sono stati
esclusi quali motivi giustificanti il ritardo."
Nella
sentenza in re R. del 17 ottobre 2005 (36.2005.86 cons. 12) il Tribunale Cantonale
delle Assicurazioni ha inoltre ritenuto:
"
(…) la motivazione che
soggiace al ritardo è costituita dal convincimento, o meglio dalla certezza
della madre della ricorrente, di avere tempestivamente inoltrato la domanda
ancora nel 2004. La mancata ricezione degli atti, l’eventuale smarrimento degli
stessi od il mancato corretto invio, non assurgono palesemente a motivo giustificante
il ritardo. Se la prova dell’avvenuta tempestiva spedizione fosse stata adeguatamente
prodotta, e l’onere della mancata prova ricade sulla ricorrente, allora
l’inoltro di una nuova richiesta nel corso del 2005, a fronte del dimostrato
smarrimento della documentazione da parte dello Stato, sarebbe stato da
considerare motivo sufficiente. Il semplice assunto di avvenuta spedizione non
recepita dall’ammini-strazione non permette di giustificare l’omissione
dell’atto o suo ritardo.”
Il
TCA nemmeno ha considerato come motivo giustificativo il fatto che l'assicurato
fosse tossicodipendente - con conseguenti difficoltà fisiche e psichiche - nel
periodo per il quale ha chiesto il diritto alla riduzione del premio di cassa
malati. Infatti, essendo coniugato e ritenuto come sua moglie si fosse occupata
di lui e l'avesse aiutato a passare il brutto periodo che stava vivendo, è
stato ritenuto che il ricorrente potesse e dovesse fare capo alla moglie anche
per la gestione delle sue pratiche correnti e quindi anche quella relativa alla
riduzione dei premi di cassa malati (STCA del 14 marzo 2006 nella causa C.B.,
36.2006.16). Alla medesima soluzione il TCA è giunto nel caso di un assicurato
alla ricerca di un lavoro la cui moglie, gestante, ha avuto problemi di salute
sia prima sia dopo il parto. Queste difficoltà non avrebbero comunque impedito
di compilare e spedire la richiesta di sussidio, operazione che in sé richiede
poco tempo (STCA dell'11 ottobre 2006 nella causa D.A., 36.2006.113).
Nella
sentenza 15 febbraio 2007 (inc. 36.2006.253) un giovane studente universitario
impegnato a Milano aveva giustificato il ritardo con il trasferimento per gli
studi nella capitale lombarda e con gli impegni universitari. Anche in quel
caso il motivo, non attinente alle capacità di gestire le problematiche
amministrative per periodi prolungati, non era stato ritenuto.
Nel
caso giudicato il 13 febbraio 2007 il trasferimento in Ticino dal Canton Sciaffusa
di un assicurato con la sua famiglia qualche mese prima della scadenza del
termine per l'inoltro della domanda di sussidio non era stato ritenuto
giustificante il ritardo (inc. 36.2006.225). Non diversamente è stata
considerata l'assenza dei documenti da annettere alla domanda. Nell'inc.
36.2006.245-246 (sentenza del 9 febbraio 2007) l'assenza della tassazione di
riferimento - siccome non ancora emessa - non é stata ritenuta elemento
sufficiente (analogamente al caso giudicato con la sentenza 15 gennaio 2007,
inc. 36.2006.216). Insufficienti, ancora, i gravi motivi di salute che
attanagliavano la madre di un assicurato da oltre un anno (sentenza 8 febbraio
Considerandi
2007, inc. 36.2006.244). Anche il pensionamento intervenuto già l'anno
precedente il periodo del sussidio non ha permesso ad un assicurato di
giustificare il suo ritardo per la domanda inoltrata l'anno stesso (sentenza 17
gennaio 2007, inc. 36.2006.232).
Nella
sentenza 25 maggio 2007 la dimenticanza della scadenza del termine per una
persona attiva socialmente e che ha privilegiato “il suo lavoro in maniera
certamente altruista e lodevole” invece della propria necessità, non è
stato ritenuto sufficiente (inc. 36.2007.55), ciò analogamente al caso di una
giovane donna che, per ragioni umanamente comprensibili, si è avviata con
notevoli difficoltà nel mondo del lavoro in un’epoca di concreta difficoltà
(sentenza 21 maggio 2007 inc. 36.2007.50).
Nella
sentenza del 16 agosto 2007 in re P. (36.2007.86+108) il Tribunale Cantonale
delle Assicurazioni ha evidenziato, nel caso di una giovane che, confrontata
con la grave malattia di due strette congiunte, di cui una domiciliata
all’estero, con necessità di impegnativi viaggi, parenti poi mancate, e la
grande prostrazione seguita a tali eventi, non ha ritenuto giustificato il
ritardo nella presentazione della domanda di sussidio ritenendo che:
" Come appare dalla giurisprudenza riassunta al punto
precedente la malattia, e la morte ad essa conseguente, di un congiunto, anche
quando imponga trasferte impegnative e soggiorni all'estero prolungati, non
sono tali da giustificare il ritardo nell'inoltro delle domande in questione.
… la richiesta del sussidio è procedura amministrativa semplice che comporta
un impegno contenuto ed impone di allegare pochi documenti. La redazione
dell’istanza comporta quindi onere contenuto anche per chi è meno avvezzo alle
questioni amministrative. L’inoltro di una istanza incompleta non causa poi
necessariamente declaratoria di irricevibilità ma, salvaguardato il termine
d’inoltro, permette (rispettivamente impone all’amministrazione di domandare)
suo successivo completamento mediante produzione dei documenti non ancora
reperiti.
Pur con tutto il rispetto dovuto per le tribolazioni, le
preoccupazioni e le sofferenze di un'intera famiglia, duramente toccata da due
gravi lutti nel giro di pochi mesi uno dall'altro, lutti conseguenti a periodi
di malattia con necessità di spostamenti anche importanti, in concreto il
ritardo … nel chiedere il sussidio non appare giustificato e non può qui essere
ritenuto.”
In altro e recente giudizio (inc.
36.2008.101
in re N. sentenza del 23 settembre 2008) il TCA non ha considerato
giusticato in maniera sufficiente il ritardo nell’inoltro della richiesta di
aiuto sociale conseguente all’elaborazione di una tesi di dottorato da parte
della moglie ed il completamento di studi superiori da parte del marito, ciò
anche se questi impegni venivano condotti in uno con l’attività lavorativa dei
coniugi e con la cura di un figlio.
8.
A
giustificazione del ritardo la ricorrente invoca informazioni errate e
fuorvianti ricevute dall’assicuratore __________ (scritto 21 aprile 2008
all’Ufficio dell'Assicurazione Malattia). Come evidenziato in precedenza il
Tribunale ha già esaminato in altri casi situazioni in cui l’assicuratore aveva
fornito delle informazioni errate o imprecise agli assicurati negando che
queste circostanze potessero salvaguardare il ritardo nella presentazione della
domanda, siccome informazioni provenienti da enti e Casse estranee
all’amministrazione cantonale, pur essendo gli assicuratori malattia dei ricorrenti.
La
parte ricorrente non sostiene di aver ottenuto informazioni errate dall’Ufficio
dell'Assicurazione Malattia o di essersi rivolta ad uffici amministrativi dell’amministrazione
cantonale competenti all’applicazione della Legge Cantonale relativa alla LAMal
senza ottenere risposte in merito alle sue richieste o ricevendone di errate
che l’hanno indotta ad atti pregiudizievoli. Un’eventuale violazione del principio
della buona fede, che permette al cittadino
di esigere che l'autorità rispetti le proprie promesse e che essa eviti di
contraddirsi, non può trovare conferma nel caso concreto. Infatti, secondo la
giurisprudenza, di regola un'informazione erronea è vincolante quando
l'autorità, intervenendo in una situazione concreta nei confronti di persone
determinate, era competente a rilasciarla, il cittadino non poteva riconoscerne
l'inesattezza e, sempre che l'ordinamento legale non sia mutato nel frattempo,
fidandosi dell'informazione ricevuta egli abbia preso delle disposizioni non reversibili
senza pregiudizio (DTF 127 I 36 consid. 3a, 126 II 387 consid. 3a; RAMI 2000 KV
126.
pag. 223, RAMI 2000 KV 133 pag. 291 consid. 2a; cfr., riguardo al previgente
art. 4 cpv. 1 vCost., la cui giurisprudenza si applica anche alla nuova norma,
DTF 121 V 66 consid. 2a e sentenze ivi citate). In concreto non ci sono state
informazioni erronee fornite dalle autorità competenti; pertanto, il principio
della buona fede non è stato violato.
9.
La
ricorrente indica poi motivi personali che l’avrebbero condotta ad accumulare
il ritardo nella presentazione della sua domanda. Tale generica indicazione non
permette una più precisa disamina delle motivazioni da parte di questa Corte.
Si osserva comunque come, già da giugno 2007, la ricorrente disponesse della
decisione di tassazione 2005 (da cui però emerge l’impossibilità a concederle
il sussidio per il superamento dei limiti) e come i formulari per la richiesta
di aiuto sociale siano reperibili presso le cancellerie comunali a partire –
normalmente – dalla metà di settembre dell’anno che precede quello di sussidio.
In sostanza quindi per l’inoltro di una semplice richiesta che non comporta la
produzione di documentazione complessa da reperire e che non implica conoscenze
specifiche e l’aiuto di esperti, un assicurato ha diversi mesi disponibili. La
generica indicazione della signora RI 1 non permette quindi di ammettere la
giustificazione del ritardo.
10.
La
ricorrente rileva che l’aiuto deve essere sociale sottintendendo che il
giudizio dell’amministrazione sarebbe formalistico e teso a non riconoscere un
diritto sostanziale incontrovertibile. Così non é. Già si è detto del diritto
sostanziale della signora RI 1 che si vede confrontata con un imponibile
cantonale di CHF 34'300 contro un limite di CHF 32'000 per ammettere l’aiuto. A
parte ciò il Tribunale Cantonale delle Assicurazioni più volte si è confrontato
con critiche analoghe che non sono state ritenute. In particolare nella
sentenza 15 febbraio 2007 inc. 36.2006.228 di cui, qui di seguito, si riprendono
i principali passi.
" (…) Con il ricorso propongono di interpretare
l’art. 28 cpv. 2 LCAMal (per il tenore cfr. consid. 4), secondo il suo
scopo (“Sinn und Zweck der Norm”) e non grammaticalmente, poiché l’obiettivo
delle prestazioni sociali è quello di aiutare, contribuire ed assistere chi si
trova in condizioni economiche modeste.
La questione è già stata risolta da questo Tribunale con sentenza del
9.
gennaio 2006 (inc. 36.2005.141). In quell’occasione il TCA ha accertato che,
per quanto concerne la procedura applicabile nell’ambito della richiesta di
sussidio, i Cantoni, per i motivi che seguono, godono di ampia autonomia e
possono pertanto adottare le norme procedurali necessarie senza violare il
diritto federale.
Per l’art. 65 LAMal i Cantoni accordano riduzioni dei premi agli assicurati
di condizione economica modesta. Il Consiglio federale può estendere la cerchia
degli aventi diritto a persone tenute ad assicurarsi che non hanno il domicilio
in Svizzera, ma vi soggiornano per un lungo periodo. Le riduzioni dei premi
sono fissate in modo che i sussidi annui della Confederazione e dei Cantoni di
cui all’articolo 66 siano versati integralmente. I Cantoni provvedono affinché
nell’esa-me delle condizioni d’ottenimento vengano considerate, su richiesta
particolare dell’assicurato, le circostanze economiche e familiari più recenti.
Stabilita la cerchia dei beneficiari, i Cantoni vegliano affinché il versamento
delle riduzioni di premio avvenga in modo che i beneficiari non debbano
adempiere in anticipo il loro obbligo di pagare i premi. I Cantoni informano
regolarmente gli assicurati del loro diritto alla riduzione dei premi. Gli assicuratori
sono tenuti a collaborare oltre quanto previsto nell’articolo 82 capoverso 3,
purché siano adeguatamente indennizzati dai Cantoni. I Cantoni forniscono alla
Confederazione i dati anonimi concernenti gli assicurati beneficiari così da
permettere di verificare l’attuazione degli scopi di politica sociale. Il
Consiglio federale emana le necessarie disposizioni.
Per
il principio della forza derogatoria del diritto federale di cui all’art. 49
cpv. 1 Cost. il diritto cantonale deve sempre cedere il passo al diritto
federale nei campi che la Costituzione o un decreto federale urgente hanno
deciso essere di competenza della Confederazione e che quest’ultima ha
effettivamente disciplinato. Questo principio esclude tuttavia ogni
regolamentazione cantonale solo nelle materie che il legislatore federale ha
inteso disciplinare in modo esaustivo, i Cantoni conservando la competenza, quando
tale non è il caso, di emanare disposizioni di diritto pubblico i cui fini e
mezzi prospettati convergono con quelli previsti dal diritto federale (STFA del
22.
ottobre 2002, K 102/00, consid. 3.2; DTF 127 I 68 consid. 4a, 126 I 78
consid. 1; cfr. riguardo al previgente art. 2 Disp. Trans. vCost., la cui
giurisprudenza si applica anche alla nuova norma, DTF 125 I 375 consid. 4a, 433
consid. 3b, 480 consid. 2a, 114 Ia 355 consid. 4a e sentenze ivi citate).
Giusta
l’art. 117 Cost. la Confederazione emana prescrizioni sull’assicurazione contro
le malattie e gli infortuni. L’assicurazione malattia è quindi di competenza
federale, tuttavia alcuni compiti sono stati delegati ai Cantoni (cfr.
sull’ammissibilità di questo tipo di delega: Häfelin/Haller, Schweizerisches
Bundesstaatsrecht, 5a ed., Zurigo 2001, cifra marg. 1151-1152, 1155-1156), come
ad esempio la riduzione dei premi per gli assicurati di condizione economica
modesta (STFA del 22 ottobre 2002, K 102/00, consid. 4; art. 65 LAMal; Maurer,
Das neue Krankenversicherungsrecht, Basilea e Francoforte sul Meno 1996, pag.
4-5, in cui vi è un elenco delle competenze delegate ai cantoni; cfr. con
riferimento all’art. 34bis vCost., Maurer, Bundessozialversicherungsrecht, pag.
252). Secondo la dottrina, inoltre, le competenze cantonali indicate nella
LAMal e nell’OAMal non sono esaustive, vi è quindi spazio per una completazione
da parte dei Cantoni (Maurer, Das neue Krankenversicherungsrecht, pag. 5).
In
simili condizioni si deve concludere che l’assicurazione malattia non è disciplinata
esaustivamente dal diritto federale e che alle condizioni indicate sopra i
Cantoni possono emanare disposizioni (STFA del 22 ottobre 2002, K 102/00,
consid. 4).
Va
ancora rammentato che con STFA del 3 maggio 2005, pubblicata in DTF 131 V 202,
al consid. 3.2.2., il TFA ha rammentato che la giurisprudenza considera che i
Cantoni dispongono di una grande libertà per quanto concerne la
regolamentazione della riduzione dei premi, nel senso che possono definire
autonomamente la nozione di “assicurati di condizione economica modesta” (cfr.
anche DTF 122 I 343).
Per
quanto concerne la procedura applicabile alla richiesta di ottenere dei
sussidi, i cantoni godono pertanto di una grande autonomia. Nella misura in cui
la legge cantonale prescrive l’obbligo, tranne casi particolari, di chiedere il
sussidio entro l’anno precedente la corresponsione del medesimo, esso non viola
il diritto federale preminente. Tant’è che l’art. 65 cpv. 3 seconda frase LAMal
prevede che, stabilita la cerchia dei beneficiari, i Cantoni vegliano affinché
il versamento delle riduzioni di premio avvenga in modo che i beneficiari non
debbano adempiere in anticipo il loro obbligo di pagare i premi. Ossia che le
decisioni vengano prese prima dell’inizio del diritto al sussidio, ciò che è possibile
unicamente se l’assicurato fa valere il suo diritto l’anno precedente l’inizio
del versamento del sussidio.
In
concreto la norma di diritto cantonale non entra in conflitto con quella di
diritto federale e va dunque tutelata.
Per
quanto concerne la richiesta degli insorgenti di interpretare l’art. 28 cpv. 2
LCAMal secondo lo scopo (Sinn und Zweck der Norm) e non secondo la lettera, va
evidenziato che il
significato di una norma deve essere inteso anzitutto nella sua accezione
letterale. Se il testo è chiaro, l'autorità può scostarsene solo ove esistano
motivi seri per ritenere che esso non corrisponda al vero senso del disposto in
esame. Tali motivi possono risultare dai lavori preparatori, dal fondamento e
dallo scopo della norma litigiosa, così come dalla relazione con altre
disposizioni (RAMI 2001, pag. 134, in particolare pag. 137 e segg.; DTF 126 V
105.
consid. 3 con rinvii, DTF 126 III 101, consid. 2c, pag. 104).
D'altra parte, secondo la giurisprudenza, si può derogare eccezionalmente
al senso letterale di un testo chiaro soltanto qualora conduca a soluzioni
manifestamente insostenibili, contrarie alla volontà del legislatore. Devono
cioè esistere delle ragioni obbiettive, ad esempio deducibili dai lavori
preparatori, dallo scopo e dal senso della disposizione oppure dalla
sistematica della legge, che permettono di concludere che il testo di legge non
esprime il vero senso della disposizione in oggetto (STFA del 6 luglio 1998
nella causa G.; DTF 123 V 317; DTF 123 III 91 consid. 3a, DTF 122 III 325 consid. 7a, 474 consid.
5a, DTF 122 V 364 consid. 4a, DTF 121 III 224 consid. 1d/aa, 412 consid. 4b,
465.
consid. 4a/bb, DTF 121 V 24, DTF 121 V 61, DTF 121 V 127 consid. 2c, DTF
120.
V 102 consid. 4b; 324 consid. 5a; 338 consid. 5a, 525 consid. 3a; SVR 1996
EL N. 19 pag. 55 consid. 4a; DTF 119 V 429 consid. 5a; DTF 119 V 60; DTF 118 Ib
452; Pratique VSI 1993, pag. 133; Pratique VSI 1993 pag. 263; RAMI 1993 pag.
132; DTF 117 V 109; DTF 117 V 45; DTF 117 V 5; DTF 112 V 168; DTF 108 V 240
consid. 4b. Vedi pure:
Imboden/Rhinow/ Krähenmann, Schweizeri-sche Verwaltungsrechtsprechung, Band 1,
pag. 137 seg., Nr. 21 B IV).
L'interpretazione letterale deve dunque condurre a dei risultati manifestamente
insostenibili (zu offensichtlich unhaltbaren Ergebnissen), che contraddirebbero
la vera intenzione del legislatore (DTF 109 V 62 consid. 4; DTF 107 V 216 consid. 3b; DTF 105 V
44; RAMI 1984 N. K 593, pag. 228 consid. 2b).
Quando una disposizione legale non è chiara o allorché si presta a
diverse contraddittorie interpretazioni, i lavori preparatori possono
costituire un valido aiuto per individuare il senso della norma ed evitare così
interpretazioni scorrette. Quando tali documenti non forniscono una risposta
chiara, essi non sono invece utili come aiuto per l'interpretazione. In
particolare trovandosi confrontati con delle leggi relativamente recenti la
volontà del legislatore che le ha adottate non può essere ignorata. Se però
questa volontà non ha trovato riscontro nel testo di legge, essa non è decisiva
per l'interpretazione. In particolare, se durante le discussioni legislative è
stata espressamente rifiutata una proposta di completare la legge nel senso di
quella che rappresenta ora una possibilità di interpretazione, tale interpretazione
non può essere presa in considerazione (cfr. DTF 123 V 301, DTF 123 V 318, DTF
115.
V 349 consid. 1c con riferimento alla giurisprudenza e alla dottrina. Vedi
pure DTF 122 III 325 consid. 7a, 474 consid. 5a, 120 II 247 consid. 3e, 117 II
526.
consid. 1d, 116 Ia 368 consid. 5c, 116 II 415 consid. 5b e 527 f consid.
2b).
In concreto, il testo della legge è chiaro.
Infatti, come emerge dall’art. 28 cpv. 2 LCAMal, l’istanza va presentata
entro la fine dell’anno che precede l’anno di competenza.
Ogni altra interpretazione che va contro la lettera della norma sarebbe
inammissibile.
Del resto ciò trova conferma anche nel Messaggio n. 5589 del 15 ottobre
2004, dove il Consiglio di Stato, a proposito della modifica dell’art. 28 cpv.
2.
e 3 della LCAMal, entrata in vigore l’1.1.2005, aveva rammentato che:
I sussidi individuali devono essere richiesti entro il 31 dicembre
dell’anno che precede quello di riferimento: il Regolamento contempla già i
casi per i quali è invece giustificata la presentazione dell’istanza nel corso
dell’anno di competenza del sussidio. Si tratta sostanzialmente degli
assicurati tassati alla fonte, oppure delle situazioni in cui il 31 dicembre
dell’anno che precede la competenza del sussidio l’assicurato non dispone dei
dati fiscali consolidati di riferimento, e infine degli assicurati che nel
corso dell’anno di competenza subiscono cambiamenti importanti nella loro
situazione economica (ciò che risponde al dettato imperativo della LAMal – art.
65.
cpv. 3 – in base al quale i Cantoni, nell’esame delle condizioni per l’ottenimento
del sussidio, devono considerare le circostanze economiche e familiari più
recenti)."
In queste circostanze non c’è spazio per l’interpretazione proposta
dai ricorrenti."
Non
v’è motivo per scostarsi da queste conclusioni che sono state ribadite ancora
recentemente in altri giudizi di questo Tribunale. Le norme, nel loro
essenziale scopo, non vengono disattese imponendo agli assicurati, per motivi
decisamente importanti di valutazione del merito e non solo per la migliore
gestione dei flussi di lavoro provocati dalle numerosissime richieste, il
rispetto di scadenze precise non certo brevi, ed oneri probatori in caso di
mancata ricezione degli atti.
11.
Alla
signora RI 1 si ricorda che, circostanza che non ha invocato in sede di ricorso
o di reclamo, se avesse subito una diminuzione del proprio reddito a norma
dell’art. 31 LCAMal (norma più sopra citata) potrebbe rinnovare la propria
domanda di aiuto. Il ricorso in discussione non può invece essere accolto e va
respinto senza carico di tassa di giustizia e spese e senza riconoscimento di
ripetibili in favore dell’amministrazione vincente.
12.
In
virtù dell’art. 82 lett. a della Legge federale sul Tribunale federale (LTF),
in vigore dal 1° gennaio 2007, la presente sentenza è impugnabile al Tribunale
federale mediante ricorso in materia di diritto pubblico entro 30 giorni dalla
notifica (art. 100 cpv. 1 LTF), facendo valere i motivi di ricorso previsti
agli artt. 95 e seguenti LTF. Inoltre, a norma dell’art. 97 cpv. 1 LTF, il
ricorrente può censurare l’accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in
modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell’articolo
95.
e l’eliminazione del vizio può essere determinante per l’esito del
procedimento. Va ancora rilevato che, laddove non sia ammissibile il
ricorso ordinario in materia di diritto pubblico, è aperta la via del ricorso
sussidiario in materia costituzionale (art. 113 LTF). Giusta l’art. 116 LTF,
con questo ricorso può essere censurata la violazione di diritti costituzionali.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
2. Si prescinde dal carico di una tassa di giustizia e dalle spese rispettivamente
dall’attribuire ripetibili all’amministrazione vincente in causa.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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