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Decisione

36.2008.111

Domanda di sussidio tardiva a causa di informazioni errate ottenute presso l'assicuratore malattia. Motivazione insufficiente a giustificare il ritardo

29 settembre 2008Italiano36 min

Source ti.ch

Fatti

i termini di presentazione dell'istanza, tenuto conto che di regola:

a) per gli

assicurati tassati in via ordinaria l’istanza è presentata nel corso dell’anno

che precede la corresponsione della riduzione di premio;

b) per gli assicurati

tassati alla fonte l’istanza è presentata nel corso dell’anno medesimo per il

quale si richiede la riduzione di premio;

c) gli assicurati che

si stabiliscono nel Cantone ad anno inoltrato, possono avanzare l’istanza nel

corso dell’anno stesso per il quale si richiede la riduzione di premio;

d) gli assicurati che nel

corso dell’anno, per inizio di assoggettamento fiscale o per le situazioni di

cui all’art. 31, ritenessero di rientrare nel diritto alla riduzione di premio,

possono presentare istanza nel corso dell’anno stesso.

Il

cpv. 2 prevede che per casi particolari e per ragioni comprovate, l'Istituto

delle assicurazioni sociali può ritenere anche istanze che giungessero fuori

dei termini stabiliti per l'inoltro della richiesta.

Giusta

l'art. 53 LCAMal il diritto al beneficio di un sussidio nella forma retroattiva

decade dopo cinque anni a partire dall'anno in cui tale diritto si verifica.

Costituisce eccezione l'applicazione del sussidio retroattivo nell'ambito delle

procedure di revisione delle prestazioni complementari AVS/AI. Il sussidio

retroattivo è oggetto di richiesta scritta da parte dell'assicurato all'istanza

designata dal Consiglio di Stato e deve specificare le motivazioni del ritardo

(riservato l'art. 54 cpv. 2). Le domande di sussidio retroattivo sono accolte

solo se suffragate da motivazioni particolari e fondate (art. 55 LCAMal). La

negligenza a giustificazione del mancato rispetto dei termini stabiliti dal

regolamento non è considerata motivo valido per il riconoscimento del sussidio

nella forma retroattiva. Il Messaggio relativo all'introduzione della LCAMal,

circa l'art. 55, a pag. 59, precisa che:

" Il riconoscimento di sussidi retroattivi può essere

concesso quando l'assicurato fa valere ragioni oggettive e fondate circa i

motivi per cui non è riuscito a produrre l'istanza in forma tempestiva. Relativamente

alla fattispecie, all'autorità amministrativa competente è riconosciuto un

margine di ponderazione nell'esame delle richieste. La pura e semplice

negligenza nell'inoltro dell'istanza di sussidio nei termini stabiliti non è

comunque considerata motivo valido per il riconoscimento di un sussidio nella

forma retroattiva."

6. In

concreto RI 1 indica di avere diritto al sussidio. La tassazione 2005

consegnata agli atti dalla stessa ricorrente in uno con la sua domanda di aiuto

sociale indica un reddito complessivo netto inserito nella decisione di

tassazione di CHF 45'351 ed un reddito imponibile complessivo per l’imposta

cantonale di CHF 34'300 ciò che non permetterebbe comunque alla ricorrente di

beneficare del sussidio richiesto.

A

prescindere da ciò la decisione dell’amministrazione appare corretta. In

effetti RI 1 è tassata in via ordinaria ed ha conseguentemente l’obbligo di

presentare la sua domanda di aiuto sociale entro la fine dell’anno che precede

quello per il quale il sussidio è richiesto. In concreto la domanda è stata inoltrata

nel marzo 2008.

Poiché

l’assicurata è tassata in via ordinaria quindi, in virtù dell’art. 11 lett. a

Reg. LCAMal, avrebbe, come detto, dovuto inoltrare la sua richiesta entro fine

2007. Come ribadito in maniera costante nella prassi di questo Tribunale nel

Messaggio n. 5589 del 15 ottobre 2004, il Consiglio di Stato, a proposito della

modifica dell’art. 28 cpv. 2 e 3 della LCAMal entrata in vigore l’1.1.2005, ha

rammentato la previgente regolamentazione:

"

I sussidi individuali

devono essere richiesti entro il 31 dicembre dell’anno che precede quello di

riferimento: il Regolamento contempla già i casi per i quali è invece giustificata

la presentazione dell’istanza nel corso dell’anno di competenza del sussidio.

Si tratta sostanzialmente degli assicurati tassati alla fonte, oppure delle situazioni

in cui il 31 dicembre dell’anno che precede la competenza del sussidio

l’assicurato non dispone dei dati fiscali consolidati di riferimento, e infine

degli assicurati che nel corso dell’anno di competenza subiscono cambiamenti

importanti nella loro situazione economica (ciò che risponde al dettato

imperativo della LAMal – art. 65 cpv. 3 – in base al quale i Cantoni,

nell’esame delle condizioni per l’ottenimento del sussidio, devono considerare

le circostanze economiche e familiari più recenti).”

Il

Consiglio di Stato ha quindi rammentato che i sussidi, prima della modifica

della legge, potevano essere chiesti nell’anno di competenza del sussidio solo

se date le precise condizioni qui palesemente non adempiute (ciò che nemmeno la

ricorrente pretende). La richiesta andava pertanto presentata entro il 31 dicembre

2007. Questo termine non è stato rispettato. Alla luce di ciò occorre

verificare se il ritardo nell’inoltro della domanda sia scusabile e

giustificato.

7. L’art.

11 cpv. 2 Reg. LCAMal prevede, per casi particolari e per ragioni comprovate,

che l'Istituto delle assicurazioni sociali possa ritenere anche richieste che

giungessero fuori dei termini stabiliti. Questo Tribunale Cantonale delle

Assicurazioni ha sviluppato una giurisprudenza dettagliata in merito e ciò alla

luce dell’alto numero di decisioni che è stato chiamato a rendere in

particolare negli ultimi mesi. Nei casi giudicati in precedenza è già stato

considerato che un ritardo di oltre 1 anno a fronte di una importante malattia

dello stesso assicurato non poteva essere considerato fatto giustificativo

sufficiente (STCA 24 aprile 2002 nella causa J. inc. 36.2002.5), così come non

è stato considerato quale motivo sufficiente l’assenza di conoscenza della

possibilità di chiedere il sussidio da parte di due coniugi confederati appena

giunti in Ticino (STCA 9 dicembre 2002 nella causa D. inc. 36.2002.119).

Nemmeno l'informazione errata da parte dell'assicuratore malattia è stata

considerata motivo adeguato per giustificare il ritardo. Nel caso dei coniugi

C. (STCA 25 settembre 2003 inc. 36.2002.141) l'assicuratore aveva comunicato

che il sussidio per i figli non sarebbe stato concesso, contrariamente a quanto

poi verificato. Come indicato questo Tribunale non ha considerato l'errata

informazione quale elemento giustificante il ritardo. Va ancora rilevato che

con sentenza 12 settembre 2002 il TCA non ha ritenuto fatto giustificante il

ritardo nella domanda di sussidio la giovane età dell'assicurata ancora studentessa

liceale e quindi la sua immaturità e la sua inesperienza (STCA 12 settembre

2002 nella causa W. 36.2002.54) e nel caso giudicato il 6 ottobre scorso (in re

S. 36.2005.116) l’assenza di una decisione di tassazione non è stata comunque

considerata elemento adeguato a motivare il ritardo per un apprendista non

ancora tassato il cui fratello ammalato per lunghi periodi aveva creato “problemi a tutta la famiglia”. Nella

sentenza 3 ottobre 2005 in re S. (36.2005.112) il

Tribunale ha considerato che:

"

Ancora va verificato se

il ritardo dell’istanza formulata da X. X. tendente ad ottenere la concessione

del sussidio 2005, redatta e trasmessa all’amministrazione nel corso del 2005,

possa essere considerato giustificato. Nelle considerazioni precedenti già si è

precisato che la negligenza nell’inoltro della domanda non è giustificato. In

casu il ritardo nella trasmissione viene ricondotto alla ambiguità della

decisione formulata dalla Cassa alla domanda di sussidio dell’avv. Y. X. e

della moglie, laddove la decisione accenna al diritto al sussidio per “ogni

membro della famiglia regolarmente assicurato”. Ora il concetto di famiglia,

come precisato più sopra, è un concetto giuridico specifico della LCAMal,

circostanza che all’avv. X. padre del ricorrente e suo patrocinatore non poteva

sfuggire, in altri termini i coniugi compongono, con o senza figli, la famiglia,

ritenuto che comunque i figli sono tali unicamente sino al compimento dei 18

anni, successivamente vengono considerati persone sole (ancorché conviventi con

i genitori od in formazione). Se ne deve dedurre che la decisione 31 agosto

2004 trasmessa all’avv. Y. X., che aveva redatto ed inoltrato la domanda di

sussidio 4 agosto 2004 per sè e per la moglie (come nel caso del 2004, mentre

la domanda 2004 di X. era stata sottoscritta dallo stesso), non poteva essere

intesa altrimenti che come indicato dall’amministrazione nelle sue

osservazioni, ciò anche a fronte della pretesa mancata trasmissione a X. X.

della formale decisione relativa ai suoi sussidi 2004 (comunque ammessi e

debitamente (annunciati) … all’assicuratore malattia). L’avv. X., per il figlio

X., avrebbe comunque – nel 2004 – potuto e dovuto lamentare la mancata notifica

della decisione formale relativa ai sussidi di quell’anno. L’ambiguità pretesa

con la … mancata notifica della decisione sui sussidi 2004 a X. e scaturente

dai termini della decisione 31 agosto 2004 emessa in favore dell’avv. Y. X. non

solo non costituisce promessa od impegno dell’amministrazione tale da

giustificare la buona fede degli assicurati, ma neppure valida giustificazione

del ritardo nell’inoltro dell’istanza."

Sempre

nella sentenza 3 ottobre 2005 in re S. citata, a proposito del tema della mancata

trasmissione dei formulari per la richiesta dell’aiuto sociale, si rilevava poi

come:

"

La mancata trasmissione

dei formulari per la presentazione della domanda di sussidio viene indicata

come ulteriore motivo atto a giustificare il ritardo nella presentazione

dell’istanza. L’argomento del ricorrente non regge già ad un primo sommario

esame. Infatti i formulari vengono trasmessi d’ufficio ai potenziali

beneficiari da parte dell’amministrazione sulla scorta della decisione di

tassazione del biennio ritenuto dal Consiglio di Stato nel decreto annualmente

emesso per la determinazione del diritto al sussidio ed a dipendenza

dell’imponibile considerato in quella sede.

(…)

L’invio dei formulari a chi non è destinato a beneficiare dei sussidi

rispettivamente la mancata trasmissione ad un potenziale beneficiario non

permettono di ritenere il diritto al sussidio in virtù delle regole sulla buona

fede come anticipato nelle considerazioni che precedono (in questo senso la sentenza

22 settembre 2005 nell’inc. B. 36.2005.78). Infatti l’invio errato non può fare

ritenere agli assicurati l’esistenza degli estremi per la concessione del

sussidio. L’eventuale omissione della trasmissione a potenziali interessati del

modulo per la richiesta di sussidio non permette di giustificare un ritardo

nell’inoltro delle domande di sussidio (in questo senso la sentenza in re B.

citata). La diligenza che incombe all’assicurato – cui è noto per le campagne

informative che da anni l’Ufficio dell'Assicurazione Malattia e più

generalmente l’amministrazione cantonale conducono – gli impone di provvedere

al recupero dei formulari disponibili presso le cancellerie comunali in caso di

mancata trasmissione d’ufficio."

Si

aggiunga che nella sentenza del 10 ottobre 2005 in re F. 36.2005.124

l’informazione fornita da un assicuratore mesolcinese fondata sulle norme applicative

della LAMal relative ai sussidi vigente nel Cantone Grigioni, in parte diversa

da quella ticinese, non è stata ritenuta motivo giustificante il ritardo

nell’inoltro della domanda di riduzione individuale dei premi

dell’assicura-zione malattia obbligatoria. Questo Tribunale ha infatti considerato

che:

" L’adozione di modalità diverse in altri cantoni non

può essere ritenuta. Come detto le informazioni errate di un assicuratore

malattia e la non conoscenza della prassi da parte dell’assicurato sono stati

esclusi quali motivi giustificanti il ritardo."

Nella

sentenza in re R. del 17 ottobre 2005 (36.2005.86 cons. 12) il Tribunale Cantonale

delle Assicurazioni ha inoltre ritenuto:

"

(…) la motivazione che

soggiace al ritardo è costituita dal convincimento, o meglio dalla certezza

della madre della ricorrente, di avere tempestivamente inoltrato la domanda

ancora nel 2004. La mancata ricezione degli atti, l’eventuale smarrimento degli

stessi od il mancato corretto invio, non assurgono palesemente a motivo giustificante

il ritardo. Se la prova dell’avvenuta tempestiva spedizione fosse stata adeguatamente

prodotta, e l’onere della mancata prova ricade sulla ricorrente, allora

l’inoltro di una nuova richiesta nel corso del 2005, a fronte del dimostrato

smarrimento della documentazione da parte dello Stato, sarebbe stato da

considerare motivo sufficiente. Il semplice assunto di avvenuta spedizione non

recepita dall’ammini-strazione non permette di giustificare l’omissione

dell’atto o suo ritardo.”

Il

TCA nemmeno ha considerato come motivo giustificativo il fatto che l'assicurato

fosse tossicodipendente - con conseguenti difficoltà fisiche e psichiche - nel

periodo per il quale ha chiesto il diritto alla riduzione del premio di cassa

malati. Infatti, essendo coniugato e ritenuto come sua moglie si fosse occupata

di lui e l'avesse aiutato a passare il brutto periodo che stava vivendo, è

stato ritenuto che il ricorrente potesse e dovesse fare capo alla moglie anche

per la gestione delle sue pratiche correnti e quindi anche quella relativa alla

riduzione dei premi di cassa malati (STCA del 14 marzo 2006 nella causa C.B.,

36.2006.16). Alla medesima soluzione il TCA è giunto nel caso di un assicurato

alla ricerca di un lavoro la cui moglie, gestante, ha avuto problemi di salute

sia prima sia dopo il parto. Queste difficoltà non avrebbero comunque impedito

di compilare e spedire la richiesta di sussidio, operazione che in sé richiede

poco tempo (STCA dell'11 ottobre 2006 nella causa D.A., 36.2006.113).

Nella

sentenza 15 febbraio 2007 (inc. 36.2006.253) un giovane studente universitario

impegnato a Milano aveva giustificato il ritardo con il trasferimento per gli

studi nella capitale lombarda e con gli impegni universitari. Anche in quel

caso il motivo, non attinente alle capacità di gestire le problematiche

amministrative per periodi prolungati, non era stato ritenuto.

Nel

caso giudicato il 13 febbraio 2007 il trasferimento in Ticino dal Canton Sciaffusa

di un assicurato con la sua famiglia qualche mese prima della scadenza del

termine per l'inoltro della domanda di sussidio non era stato ritenuto

giustificante il ritardo (inc. 36.2006.225). Non diversamente è stata

considerata l'assenza dei documenti da annettere alla domanda. Nell'inc.

36.2006.245-246 (sentenza del 9 febbraio 2007) l'assenza della tassazione di

riferimento - siccome non ancora emessa - non é stata ritenuta elemento

sufficiente (analogamente al caso giudicato con la sentenza 15 gennaio 2007,

inc. 36.2006.216). Insufficienti, ancora, i gravi motivi di salute che

attanagliavano la madre di un assicurato da oltre un anno (sentenza 8 febbraio

Considerandi

2007, inc. 36.2006.244). Anche il pensionamento intervenuto già l'anno

precedente il periodo del sussidio non ha permesso ad un assicurato di

giustificare il suo ritardo per la domanda inoltrata l'anno stesso (sentenza 17

gennaio 2007, inc. 36.2006.232).

Nella

sentenza 25 maggio 2007 la dimenticanza della scadenza del termine per una

persona attiva socialmente e che ha privilegiato “il suo lavoro in maniera

certamente altruista e lodevole” invece della propria necessità, non è

stato ritenuto sufficiente (inc. 36.2007.55), ciò analogamente al caso di una

giovane donna che, per ragioni umanamente comprensibili, si è avviata con

notevoli difficoltà nel mondo del lavoro in un’epoca di concreta difficoltà

(sentenza 21 maggio 2007 inc. 36.2007.50).

Nella

sentenza del 16 agosto 2007 in re P. (36.2007.86+108) il Tribunale Cantonale

delle Assicurazioni ha evidenziato, nel caso di una giovane che, confrontata

con la grave malattia di due strette congiunte, di cui una domiciliata

all’estero, con necessità di impegnativi viaggi, parenti poi mancate, e la

grande prostrazione seguita a tali eventi, non ha ritenuto giustificato il

ritardo nella presentazione della domanda di sussidio ritenendo che:

" Come appare dalla giurisprudenza riassunta al punto

precedente la malattia, e la morte ad essa conseguente, di un congiunto, anche

quando imponga trasferte impegnative e soggiorni all'estero prolungati, non

sono tali da giustificare il ritardo nell'inoltro delle domande in questione.

… la richiesta del sussidio è procedura amministrativa semplice che comporta

un impegno contenuto ed impone di allegare pochi documenti. La redazione

dell’istanza comporta quindi onere contenuto anche per chi è meno avvezzo alle

questioni amministrative. L’inoltro di una istanza incompleta non causa poi

necessariamente declaratoria di irricevibilità ma, salvaguardato il termine

d’inoltro, permette (rispettivamente impone all’amministrazione di domandare)

suo successivo completamento mediante produzione dei documenti non ancora

reperiti.

Pur con tutto il rispetto dovuto per le tribolazioni, le

preoccupazioni e le sofferenze di un'intera famiglia, duramente toccata da due

gravi lutti nel giro di pochi mesi uno dall'altro, lutti conseguenti a periodi

di malattia con necessità di spostamenti anche importanti, in concreto il

ritardo … nel chiedere il sussidio non appare giustificato e non può qui essere

ritenuto.”

In altro e recente giudizio (inc.

36.2008.101

in re N. sentenza del 23 settembre 2008) il TCA non ha considerato

giusticato in maniera sufficiente il ritardo nell’inoltro della richiesta di

aiuto sociale conseguente all’elaborazione di una tesi di dottorato da parte

della moglie ed il completamento di studi superiori da parte del marito, ciò

anche se questi impegni venivano condotti in uno con l’attività lavorativa dei

coniugi e con la cura di un figlio.

8.

A

giustificazione del ritardo la ricorrente invoca informazioni errate e

fuorvianti ricevute dall’assicuratore __________ (scritto 21 aprile 2008

all’Ufficio dell'Assicurazione Malattia). Come evidenziato in precedenza il

Tribunale ha già esaminato in altri casi situazioni in cui l’assicuratore aveva

fornito delle informazioni errate o imprecise agli assicurati negando che

queste circostanze potessero salvaguardare il ritardo nella presentazione della

domanda, siccome informazioni provenienti da enti e Casse estranee

all’amministrazione cantonale, pur essendo gli assicuratori malattia dei ricorrenti.

La

parte ricorrente non sostiene di aver ottenuto informazioni errate dall’Ufficio

dell'Assicurazione Malattia o di essersi rivolta ad uffici amministrativi dell’amministrazione

cantonale competenti all’applicazione della Legge Cantonale relativa alla LAMal

senza ottenere risposte in merito alle sue richieste o ricevendone di errate

che l’hanno indotta ad atti pregiudizievoli. Un’eventuale violazione del principio

della buona fede, che permette al cittadino

di esigere che l'autorità rispetti le proprie promesse e che essa eviti di

contraddirsi, non può trovare conferma nel caso concreto. Infatti, secondo la

giurisprudenza, di regola un'informazione erronea è vincolante quando

l'autorità, intervenendo in una situazione concreta nei confronti di persone

determinate, era competente a rilasciarla, il cittadino non poteva riconoscerne

l'inesattezza e, sempre che l'ordinamento legale non sia mutato nel frattempo,

fidandosi dell'informazione ricevuta egli abbia preso delle disposizioni non reversibili

senza pregiudizio (DTF 127 I 36 consid. 3a, 126 II 387 consid. 3a; RAMI 2000 KV

126.

pag. 223, RAMI 2000 KV 133 pag. 291 consid. 2a; cfr., riguardo al previgente

art. 4 cpv. 1 vCost., la cui giurisprudenza si applica anche alla nuova norma,

DTF 121 V 66 consid. 2a e sentenze ivi citate). In concreto non ci sono state

informazioni erronee fornite dalle autorità competenti; pertanto, il principio

della buona fede non è stato violato.

9.

La

ricorrente indica poi motivi personali che l’avrebbero condotta ad accumulare

il ritardo nella presentazione della sua domanda. Tale generica indicazione non

permette una più precisa disamina delle motivazioni da parte di questa Corte.

Si osserva comunque come, già da giugno 2007, la ricorrente disponesse della

decisione di tassazione 2005 (da cui però emerge l’impossibilità a concederle

il sussidio per il superamento dei limiti) e come i formulari per la richiesta

di aiuto sociale siano reperibili presso le cancellerie comunali a partire –

normalmente – dalla metà di settembre dell’anno che precede quello di sussidio.

In sostanza quindi per l’inoltro di una semplice richiesta che non comporta la

produzione di documentazione complessa da reperire e che non implica conoscenze

specifiche e l’aiuto di esperti, un assicurato ha diversi mesi disponibili. La

generica indicazione della signora RI 1 non permette quindi di ammettere la

giustificazione del ritardo.

10.

La

ricorrente rileva che l’aiuto deve essere sociale sottintendendo che il

giudizio dell’amministrazione sarebbe formalistico e teso a non riconoscere un

diritto sostanziale incontrovertibile. Così non é. Già si è detto del diritto

sostanziale della signora RI 1 che si vede confrontata con un imponibile

cantonale di CHF 34'300 contro un limite di CHF 32'000 per ammettere l’aiuto. A

parte ciò il Tribunale Cantonale delle Assicurazioni più volte si è confrontato

con critiche analoghe che non sono state ritenute. In particolare nella

sentenza 15 febbraio 2007 inc. 36.2006.228 di cui, qui di seguito, si riprendono

i principali passi.

" (…) Con il ricorso propongono di interpretare

l’art. 28 cpv. 2 LCAMal (per il tenore cfr. consid. 4), secondo il suo

scopo (“Sinn und Zweck der Norm”) e non grammaticalmente, poiché l’obiettivo

delle prestazioni sociali è quello di aiutare, contribuire ed assistere chi si

trova in condizioni economiche modeste.

La questione è già stata risolta da questo Tribunale con sentenza del

9.

gennaio 2006 (inc. 36.2005.141). In quell’occasione il TCA ha accertato che,

per quanto concerne la procedura applicabile nell’ambito della richiesta di

sussidio, i Cantoni, per i motivi che seguono, godono di ampia autonomia e

possono pertanto adottare le norme procedurali necessarie senza violare il

diritto federale.

Per l’art. 65 LAMal i Cantoni accordano riduzioni dei premi agli assicurati

di condizione economica modesta. Il Consiglio federale può estendere la cerchia

degli aventi diritto a persone tenute ad assicurarsi che non hanno il domicilio

in Svizzera, ma vi soggiornano per un lungo periodo. Le riduzioni dei premi

sono fissate in modo che i sussidi annui della Confederazione e dei Cantoni di

cui all’articolo 66 siano versati integralmente. I Cantoni provvedono affinché

nell’esa-me delle condizioni d’ottenimento vengano considerate, su richiesta

particolare dell’assicurato, le circostanze economiche e familiari più recenti.

Stabilita la cerchia dei beneficiari, i Cantoni vegliano affinché il versamento

delle riduzioni di premio avvenga in modo che i beneficiari non debbano

adempiere in anticipo il loro obbligo di pagare i premi. I Cantoni informano

regolarmente gli assicurati del loro diritto alla riduzione dei premi. Gli assicuratori

sono tenuti a collaborare oltre quanto previsto nell’articolo 82 capoverso 3,

purché siano adeguatamente indennizzati dai Cantoni. I Cantoni forniscono alla

Confederazione i dati anonimi concernenti gli assicurati beneficiari così da

permettere di verificare l’attuazione degli scopi di politica sociale. Il

Consiglio federale emana le necessarie disposizioni.

Per

il principio della forza derogatoria del diritto federale di cui all’art. 49

cpv. 1 Cost. il diritto cantonale deve sempre cedere il passo al diritto

federale nei campi che la Costituzione o un decreto federale urgente hanno

deciso essere di competenza della Confederazione e che quest’ultima ha

effettivamente disciplinato. Questo principio esclude tuttavia ogni

regolamentazione cantonale solo nelle materie che il legislatore federale ha

inteso disciplinare in modo esaustivo, i Cantoni conservando la competenza, quando

tale non è il caso, di emanare disposizioni di diritto pubblico i cui fini e

mezzi prospettati convergono con quelli previsti dal diritto federale (STFA del

22.

ottobre 2002, K 102/00, consid. 3.2; DTF 127 I 68 consid. 4a, 126 I 78

consid. 1; cfr. riguardo al previgente art. 2 Disp. Trans. vCost., la cui

giurisprudenza si applica anche alla nuova norma, DTF 125 I 375 consid. 4a, 433

consid. 3b, 480 consid. 2a, 114 Ia 355 consid. 4a e sentenze ivi citate).

Giusta

l’art. 117 Cost. la Confederazione emana prescrizioni sull’assicurazione contro

le malattie e gli infortuni. L’assicurazione malattia è quindi di competenza

federale, tuttavia alcuni compiti sono stati delegati ai Cantoni (cfr.

sull’ammissibilità di questo tipo di delega: Häfelin/Haller, Schweizerisches

Bundesstaatsrecht, 5a ed., Zurigo 2001, cifra marg. 1151-1152, 1155-1156), come

ad esempio la riduzione dei premi per gli assicurati di condizione economica

modesta (STFA del 22 ottobre 2002, K 102/00, consid. 4; art. 65 LAMal; Maurer,

Das neue Krankenversicherungsrecht, Basilea e Francoforte sul Meno 1996, pag.

4-5, in cui vi è un elenco delle competenze delegate ai cantoni; cfr. con

riferimento all’art. 34bis vCost., Maurer, Bundessozialversicherungsrecht, pag.

252). Secondo la dottrina, inoltre, le competenze cantonali indicate nella

LAMal e nell’OAMal non sono esaustive, vi è quindi spazio per una completazione

da parte dei Cantoni (Maurer, Das neue Krankenversicherungsrecht, pag. 5).

In

simili condizioni si deve concludere che l’assicurazione malattia non è disciplinata

esaustivamente dal diritto federale e che alle condizioni indicate sopra i

Cantoni possono emanare disposizioni (STFA del 22 ottobre 2002, K 102/00,

consid. 4).

Va

ancora rammentato che con STFA del 3 maggio 2005, pubblicata in DTF 131 V 202,

al consid. 3.2.2., il TFA ha rammentato che la giurisprudenza considera che i

Cantoni dispongono di una grande libertà per quanto concerne la

regolamentazione della riduzione dei premi, nel senso che possono definire

autonomamente la nozione di “assicurati di condizione economica modesta” (cfr.

anche DTF 122 I 343).

Per

quanto concerne la procedura applicabile alla richiesta di ottenere dei

sussidi, i cantoni godono pertanto di una grande autonomia. Nella misura in cui

la legge cantonale prescrive l’obbligo, tranne casi particolari, di chiedere il

sussidio entro l’anno precedente la corresponsione del medesimo, esso non viola

il diritto federale preminente. Tant’è che l’art. 65 cpv. 3 seconda frase LAMal

prevede che, stabilita la cerchia dei beneficiari, i Cantoni vegliano affinché

il versamento delle riduzioni di premio avvenga in modo che i beneficiari non

debbano adempiere in anticipo il loro obbligo di pagare i premi. Ossia che le

decisioni vengano prese prima dell’inizio del diritto al sussidio, ciò che è possibile

unicamente se l’assicurato fa valere il suo diritto l’anno precedente l’inizio

del versamento del sussidio.

In

concreto la norma di diritto cantonale non entra in conflitto con quella di

diritto federale e va dunque tutelata.

Per

quanto concerne la richiesta degli insorgenti di interpretare l’art. 28 cpv. 2

LCAMal secondo lo scopo (Sinn und Zweck der Norm) e non secondo la lettera, va

evidenziato che il

significato di una norma deve essere inteso anzitutto nella sua accezione

letterale. Se il testo è chiaro, l'autorità può scostarsene solo ove esistano

motivi seri per ritenere che esso non corrisponda al vero senso del disposto in

esame. Tali motivi possono risultare dai lavori preparatori, dal fondamento e

dallo scopo della norma litigiosa, così come dalla relazione con altre

disposizioni (RAMI 2001, pag. 134, in particolare pag. 137 e segg.; DTF 126 V

105.

consid. 3 con rinvii, DTF 126 III 101, consid. 2c, pag. 104).

D'altra parte, secondo la giurisprudenza, si può derogare eccezionalmente

al senso letterale di un testo chiaro soltanto qualora conduca a soluzioni

manifestamente insostenibili, contrarie alla volontà del legislatore. Devono

cioè esistere delle ragioni obbiettive, ad esempio deducibili dai lavori

preparatori, dallo scopo e dal senso della disposizione oppure dalla

sistematica della legge, che permettono di concludere che il testo di legge non

esprime il vero senso della disposizione in oggetto (STFA del 6 luglio 1998

nella causa G.; DTF 123 V 317; DTF 123 III 91 consid. 3a, DTF 122 III 325 consid. 7a, 474 consid.

5a, DTF 122 V 364 consid. 4a, DTF 121 III 224 consid. 1d/aa, 412 consid. 4b,

465.

consid. 4a/bb, DTF 121 V 24, DTF 121 V 61, DTF 121 V 127 consid. 2c, DTF

120.

V 102 consid. 4b; 324 consid. 5a; 338 consid. 5a, 525 consid. 3a; SVR 1996

EL N. 19 pag. 55 consid. 4a; DTF 119 V 429 consid. 5a; DTF 119 V 60; DTF 118 Ib

452; Pratique VSI 1993, pag. 133; Pratique VSI 1993 pag. 263; RAMI 1993 pag.

132; DTF 117 V 109; DTF 117 V 45; DTF 117 V 5; DTF 112 V 168; DTF 108 V 240

consid. 4b. Vedi pure:

Imboden/Rhinow/ Krähenmann, Schweizeri-sche Verwaltungsrechtsprechung, Band 1,

pag. 137 seg., Nr. 21 B IV).

L'interpretazione letterale deve dunque condurre a dei risultati manifestamente

insostenibili (zu offensichtlich unhaltbaren Ergebnissen), che contraddirebbero

la vera intenzione del legislatore (DTF 109 V 62 consid. 4; DTF 107 V 216 consid. 3b; DTF 105 V

44; RAMI 1984 N. K 593, pag. 228 consid. 2b).

Quando una disposizione legale non è chiara o allorché si presta a

diverse contraddittorie interpretazioni, i lavori preparatori possono

costituire un valido aiuto per individuare il senso della norma ed evitare così

interpretazioni scorrette. Quando tali documenti non forniscono una risposta

chiara, essi non sono invece utili come aiuto per l'interpretazione. In

particolare trovandosi confrontati con delle leggi relativamente recenti la

volontà del legislatore che le ha adottate non può essere ignorata. Se però

questa volontà non ha trovato riscontro nel testo di legge, essa non è decisiva

per l'interpretazione. In particolare, se durante le discussioni legislative è

stata espressamente rifiutata una proposta di completare la legge nel senso di

quella che rappresenta ora una possibilità di interpretazione, tale interpretazione

non può essere presa in considerazione (cfr. DTF 123 V 301, DTF 123 V 318, DTF

115.

V 349 consid. 1c con riferimento alla giurisprudenza e alla dottrina. Vedi

pure DTF 122 III 325 consid. 7a, 474 consid. 5a, 120 II 247 consid. 3e, 117 II

526.

consid. 1d, 116 Ia 368 consid. 5c, 116 II 415 consid. 5b e 527 f consid.

2b).

In concreto, il testo della legge è chiaro.

Infatti, come emerge dall’art. 28 cpv. 2 LCAMal, l’istanza va presentata

entro la fine dell’anno che precede l’anno di competenza.

Ogni altra interpretazione che va contro la lettera della norma sarebbe

inammissibile.

Del resto ciò trova conferma anche nel Messaggio n. 5589 del 15 ottobre

2004, dove il Consiglio di Stato, a proposito della modifica dell’art. 28 cpv.

2.

e 3 della LCAMal, entrata in vigore l’1.1.2005, aveva rammentato che:

I sussidi individuali devono essere richiesti entro il 31 dicembre

dell’anno che precede quello di riferimento: il Regolamento contempla già i

casi per i quali è invece giustificata la presentazione dell’istanza nel corso

dell’anno di competenza del sussidio. Si tratta sostanzialmente degli

assicurati tassati alla fonte, oppure delle situazioni in cui il 31 dicembre

dell’anno che precede la competenza del sussidio l’assicurato non dispone dei

dati fiscali consolidati di riferimento, e infine degli assicurati che nel

corso dell’anno di competenza subiscono cambiamenti importanti nella loro

situazione economica (ciò che risponde al dettato imperativo della LAMal – art.

65.

cpv. 3 – in base al quale i Cantoni, nell’esame delle condizioni per l’ottenimento

del sussidio, devono considerare le circostanze economiche e familiari più

recenti)."

In queste circostanze non c’è spazio per l’interpretazione proposta

dai ricorrenti."

Non

v’è motivo per scostarsi da queste conclusioni che sono state ribadite ancora

recentemente in altri giudizi di questo Tribunale. Le norme, nel loro

essenziale scopo, non vengono disattese imponendo agli assicurati, per motivi

decisamente importanti di valutazione del merito e non solo per la migliore

gestione dei flussi di lavoro provocati dalle numerosissime richieste, il

rispetto di scadenze precise non certo brevi, ed oneri probatori in caso di

mancata ricezione degli atti.

11.

Alla

signora RI 1 si ricorda che, circostanza che non ha invocato in sede di ricorso

o di reclamo, se avesse subito una diminuzione del proprio reddito a norma

dell’art. 31 LCAMal (norma più sopra citata) potrebbe rinnovare la propria

domanda di aiuto. Il ricorso in discussione non può invece essere accolto e va

respinto senza carico di tassa di giustizia e spese e senza riconoscimento di

ripetibili in favore dell’amministrazione vincente.

12.

In

virtù dell’art. 82 lett. a della Legge federale sul Tribunale federale (LTF),

in vigore dal 1° gennaio 2007, la presente sentenza è impugnabile al Tribunale

federale mediante ricorso in materia di diritto pubblico entro 30 giorni dalla

notifica (art. 100 cpv. 1 LTF), facendo valere i motivi di ricorso previsti

agli artt. 95 e seguenti LTF. Inoltre, a norma dell’art. 97 cpv. 1 LTF, il

ricorrente può censurare l’accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in

modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell’articolo

95.

e l’eliminazione del vizio può essere determinante per l’esito del

procedimento. Va ancora rilevato che, laddove non sia ammissibile il

ricorso ordinario in materia di diritto pubblico, è aperta la via del ricorso

sussidiario in materia costituzionale (art. 113 LTF). Giusta l’art. 116 LTF,

con questo ricorso può essere censurata la violazione di diritti costituzionali.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. Si prescinde dal carico di una tassa di giustizia e dalle spese rispettivamente

dall’attribuire ripetibili all’amministrazione vincente in causa.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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