36.2008.113
Istanza tardiva di sussidio per i premi LAMal del 2008. La malattia dello zio, seguita dalla morte, non giustificano il ritardo. Compilare il formulario non richiede conoscenze particolari.UAM non inv
17 ottobre 2008Italiano31 min
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Numero d'incarto:
36.2008.113
Data decisione, Autorità:
17.10.2008, TCA
Titolo:
Istanza tardiva di sussidio per i premi LAMal del 2008. La malattia dello zio, seguita dalla morte, non giustificano il ritardo. Compilare il formulario non richiede conoscenze particolari.UAM non invia a tutti il formulario, solo ai potenziali beneficiari.Se non ricevuto,doveva chiederlo al Comune
PERSONA SOLA
PREMIO
RITARDO INGIUSTIFICATO
SUSSIDIO / SUSSIDI
art. 28 LCAMAL
art. 55 cpv. 3 LCAMAL
art. 10 RLCAMAL
art. 11 cpv. 1 let. a RLCAMAL
art. 11 cpv. 2 RLCAMAL
Raccomandata
Incarto n.
36.2008.113
TB
Lugano
17 ottobre 2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 9 agosto 2008 di
RI 1
contro
la decisione su reclamo del 16 luglio
2008 emanata da
Istituto assicurazioni sociali Ufficio
assicurazione malattia, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione sociale
contro le malattie
ritenuto in
fatto
A. RI
1, apprendista nata nel 1988, il 29 gennaio 2008 (doc. 1) ha trasmesso all'Ufficio Assicurazione Malattia il
formulario datato 22 gennaio 2007 (recte: 2008) per la richiesta della
riduzione individuale dei premi per l'anno 2008.
B. Dopo
avere chiesto all'assicurata il
motivo del ritardo nell'inoltro
della sua domanda, con decisione del 30 aprile 2008 l'UAM l'ha ritenuta
tardiva e quindi l'ha respinta,
negandole il sussidio.
C. Contro
la decisione su reclamo del 16 luglio 2008 (doc. II) che ha respinto le motivazioni
addotte a giustificazione del suo ritardo (doc. 2), l'assicurata ha formulato ricorso il 9 agosto 2008 (doc. I), chiedendo
di concederle il sussidio di cassa malati per il 2008. La ricorrente ha
spiegato che sua mamma si è sempre occupata anche della sua domanda di
riduzione del premio, ma siccome nel 2007 non ha ricevuto l'apposito formulario e nei mesi di agosto e
settembre 2007 lo zio si è ammalato e poi è deceduto, nessuno ha più pensato di
farne richiesta. È stato solo con la ricezione della polizza di cassa malati,
il 14 gennaio 2008, che l'assicurata
ha realizzato di non avere richiesto il sussidio. Osservando come la sua situazione
finanziaria e quella della famiglia sia attualmente difficile, postula la
riduzione dei premi LAMal.
D. Con
risposta del 5 settembre 2008 (doc. IV) l'Amministrazione ha proposto di respingere il ricorso, poiché le
motivazioni addotte non mettono al riparo l'insorgente dalla negligenza nell'aver tardato ad inoltrarle la richiesta di sussidio, per cui non sarebbe
possibile concederlo retroattivamente. L'UAM ha esaminato nel dettaglio ogni lamentela espressa dalla
ricorrente.
L'assicurata non ha prodotto ulteriori mezzi
di prova (doc. V).
considerato in
diritto
in ordine
1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione
di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (STF H 180/06 del 21 dicembre 2007; STFA I
707/00 del 21 luglio 2003).
2. Occorre
rilevare che il 16 novembre 2007 è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale
delle leggi e degli atti esecutivi (BU 57/2007) il nuovo Regolamento della
legge sull'assicurazione
obbligatoria contro le malattie del 13 novembre 2007 (RLCAMal), che abroga il
precedente Regolamento del 18 maggio 1994 (art. 61).
In merito all'applicabilità del nuovo Regolamento, al
capitolo delle disposizioni finali, l'art. 62 precisa che lo stesso è pubblicato nel BU ed entra
immediatamente in vigore. Siccome il nuovo RLCAMal è stato pubblicato nel
Bollettino ufficiale di venerdì 16 novembre 2007, n. 57/2007 da pag. 673, è
dunque a partire da quel giorno che esso è entrato a tutti gli effetti in
vigore.
Resta quindi da
esaminare se, alla fattispecie in questione, sia applicabile il vecchio o il
nuovo Regolamento.
In caso di modifica
delle basi legali ed in mancanza, come si avvera in concreto, di
regolamentazione transitoria contraria, si applicano le disposizioni in vigore
al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato
giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (STF K 139/06 del 31
gennaio 2008; DTF 131 V 9 consid. 1).
Nella fattispecie,
dato che le prestazioni richieste riguardano il 2008, è il nuovo regolamento
RLCAMal che va posto alla base del presente giudizio.
nel merito
3. Conformemente
a quanto disposto dall'art. 23 LCAMal, il Cantone ed i Comuni partecipano al
pagamento delle quote a carico degli assicurati di condizioni economiche
modeste per le prestazioni minime previste dalla legge. Gli assicurati
di condizioni economiche modeste sono definiti dall'art. 29 LCAMal: si tratta
delle famiglie il cui reddito determinante non supera i Fr. 32'000.- e delle
persone sole il cui reddito non supera i Fr. 20'000.-.
Di regola, il reddito
determinante risulta, secondo l'art. 30 LCAMal, dalla somma arrotondata al
mille franchi superiore:
a) del reddito imponibile
desunto dal periodo fiscale stabilito dal Consiglio di Stato;
b) di un quindicesimo
della sostanza imponibile desunta dal periodo fiscale stabilito dal Consiglio
di Stato per la parte eccedente l'importo di Fr. 150'000.- per le persone sole
e Fr. 200'000.- per le famiglie.
L’espressione “di
regola” tende a volere salvaguardare la possibilità per l’amministrazione
designata (l’Ufficio Assicurazione Malattia) di accertare autonomamente il
reddito dell’assicurato in caso di persone adempienti i presupposti dell’art.
31 LCAMal.
Per l'anno 2008
il Consiglio di Stato ha definito le basi di calcolo per il sussidio con il DE
del 10 ottobre 2007. Il periodo fiscale per l'accertamento del reddito determinante
è quello delle classificazioni dell'imposta cantonale per l'anno 2005. I
limiti di reddito che conferiscono diritto al sussidio sono quelli stabiliti
dagli artt. 29-32, 35-38, 44-46 e 48 LCAMal, ossia Fr. 20'000.- per le persone sole, Fr. 32'000.- per i membri maggiorenni delle
famiglie e 1° figlio e Fr. 50'000.-
è il reddito di riferimento.
4. Giusta
l'art. 28 LCAMal, riservato l'art. 40 che fa riferimento ai beneficiari di
prestazioni PC, il sussidio è corrisposto tramite presentazione di un'istanza
scritta. Il regolamento determina le modalità di presentazione dell'istanza e
il contenuto della stessa.
L'art. 10 RLCAMal
prevede che l'istanza di riduzione avviene per mezzo dei moduli ufficiali, che sono
recapitati dall'Istituto delle assicurazioni sociali ai potenziali beneficiari
della riduzione del premio o possono essere ritirati dai singoli richiedenti
presso la Cancelleria del Comune di residenza. L'istanza deve essere corredata
dei documenti richiesti con il modulo ufficiale.
Per l'art. 11 cpv. 1
RLCAMal, l'Istituto delle assicurazioni sociali stabilisce i termini di
presentazione dell'istanza, tenuto conto che di regola:
a) per gli assicurati tassati in via
ordinaria l'istanza è presentata nel corso dell'anno che precede la corresponsione della riduzione di premio;
b) per gli assicurati tassati alla fonte
l'istanza è presentata nel corso dell'anno medesimo per il quale si richiede la riduzione di premio;
c) gli assicurati che si stabiliscono nel
Cantone ad anno inoltrato, possono avanzare l'istanza
nel corso dell'anno stesso per cui si richiede la riduzione
di premio;
d) gli assicurati che nel corso dell'anno, per inizio di assoggettamento fiscale o per le situazioni di cui
all'art. 31, ritenessero di rientrare nel diritto alla riduzione
di premio, possono presentare istanza nel corso dell'anno
stesso.
5. Nel
caso in discussione, va osservato che la domanda per la riduzione del premio di
cassa malati per l'anno 2008 è
stata inviata all'UAM il 29
gennaio 2008 (doc. 1).
In virtù del citato
art. 11 cpv. 1 lett. a RLCAMal, l'istanza va presentata nel corso dell'anno che precede la corresponsione della riduzione di premio.
L'assicurata, domiciliata nel
nostro Cantone, è quindi tassata in via ordinaria. Pertanto, la richiesta di
riduzione del premio di cassa malati inoltrata nel gennaio 2008 è di per sé tardiva.
Essa doveva essere inviata entro la fine dell'anno che precede l'anno
di competenza (2008), ovvero entro il 31 dicembre 2007, quando l'interessata poteva disporre dei dati
necessari allo scopo. Siccome la ricorrente è stata tassata per la prima volta il
29 agosto 20007 per i redditi del 2006, fa stato la notifica di tassazione IC
2006, anziché la IC 2005 prevista dal Consiglio di Stato come base di calcolo
per il diritto alla riduzione dei premi per l'anno 2008 (cfr. consid. 3).
Va inoltre osservato
che nemmeno torna utile l'art. 11
cpv. 1 lett. d RLCAMal, che rinvia all'art. 31 RLCAMal, poiché la ricorrente né chiede né dimostra che nel 2008
sia intervenuta una diminuzione dei suoi redditi rispetto all'anno di base ritenuto dal Consiglio di
Stato che, nella fattispecie, come visto, va posticipato al 2006. Anzi,
sembrerebbe esserci stato addirittura un aumento di reddito, dovuto alla
retribuzione come apprendista.
Alla luce di queste
considerazioni, occorre verificare se effettivamente il ritardo con cui la
domanda di riduzione del premio di cassa malati è stata inoltrata sia ancora
scusabile.
6. In
virtù dell'art. 53 LCAMal - implicitamente invocato dalla ricorrente -, il
diritto al beneficio di un sussidio nella forma retroattiva decade dopo cinque
anni a partire dall'anno in cui tale diritto si verifica. Costituisce eccezione
l'applicazione del sussidio retroattivo nell'ambito delle procedure di
revisione delle prestazioni complementari AVS/AI. Il sussidio retroattivo è
oggetto di richiesta scritta da parte dell'assicurato all'istanza designata dal
Consiglio di Stato e deve specificare le motivazioni del ritardo (riservato
l'art. 53 cpv. 2). Le domande di sussidio retroattivo sono accolte solo se
suffragate da motivazioni particolari e fondate (art. 55 LCAMal). La negligenza
a giustificazione del mancato rispetto dei termini stabiliti dal regolamento
non è considerata motivo valido per il riconoscimento del sussidio nella forma
retroattiva (art. 55 cpv. 3 LCAMal).
Il Messaggio relativo
all'introduzione della LCAMal, circa l'art. 55, a pag. 59, precisa che:
" (…) Il riconoscimento di sussidi
retroattivi può essere concesso quando l'assicurato fa valere ragioni oggettive
e fondate circa i motivi per cui non è riuscito a produrre l'istanza in forma
tempestiva.
Relativamente alla fattispecie, all'autorità amministrativa competente
è riconosciuto un margine di ponderazione nell'esame delle richieste.
La pura e semplice negligenza nell'inoltro dell'istanza di sussidio
nei termini stabiliti non è comunque considerata motivo valido per il riconoscimento
di un sussidio nella forma retroattiva. (…).".
Inoltre, a norma dell'art. 11 cpv. 2 RLCAMal, per casi particolari
e per ragioni comprovate, l'Istituto delle assicurazioni sociali può ritenere
anche istanze che giungessero fuori dei termini stabiliti per l'inoltro della richiesta.
Questo TCA ha già considerato che un ritardo di
oltre 1 anno a fronte di un'importante
malattia dello stesso assicurato non poteva essere considerato fatto
giustificativo sufficiente (STCA 24 aprile 2002, inc. 36.2002.5), così come non ha considerato quale
motivo sufficiente l’assenza di conoscenza della possibilità di chiedere il sussidio
da parte di due coniugi confederati appena giunti in Ticino (STCA 9 dicembre 2002, inc. 36.2002.119).
Nemmeno l'informazione
errata da parte dell'assicuratore malattia è stata considerata motivo
sufficiente per giustificare il ritardo.
Nel caso di altri
coniugi (STCA 25 settembre
2003, inc. 36.2002.141), l'assicuratore aveva comunicato che il sussidio per i
figli non sarebbe stato concesso, contrariamente a quanto poi verificato. Come
indicato questo Tribunale non ha considerato l'errata informazione quale
elemento giustificante il ritardo.
Va ancora rilevato che
con sentenza 12 settembre 2002 il TCA non ha ritenuto fatto giustificante il ritardo nella domanda di sussidio
la giovane età dell'assicurata ancora studentessa liceale e quindi la sua immaturità
e la sua inesperienza (STCA 12
settembre 2002, inc. 36.2002.54).
Nel caso giudicato il
6 ottobre 2005 (inc. 36.2005.116), l’assenza di una decisione di tassazione non
è stata comunque considerata elemento adeguato a motivare il ritardo per un
apprendista non ancora tassato, il cui fratello ammalato per lunghi periodi
aveva creato “problemi a tutta la famiglia”.
Il TCA nemmeno ha considerato come motivo
giustificativo che l'assicurato fosse tossicodipendente – con conseguenti
difficoltà fisiche e psichiche - nel periodo per il quale ha chiesto il diritto
alla riduzione del premio di cassa malati. Infatti, essendo coniugato e
ritenuto come sua moglie si fosse occupata di lui e l'avesse aiutato a passare il brutto periodo
che stava vivendo, è stato ritenuto che il ricorrente potesse e dovesse fare
capo alla moglie anche per la gestione delle sue pratiche correnti e quindi
anche quella relativa alla riduzione dei premi di cassa malati (STCA del 14 marzo 2006, inc. 36.2006.16).
Alla medesima
soluzione il TCA è giunto nel
caso di un assicurato alla ricerca di un lavoro la cui moglie, gestante, ha
avuto problemi di salute sia prima sia dopo il parto. Queste difficoltà non
hanno comunque impedito di compilare e spedire la richiesta di sussidio,
operazione che in sé richiede poco tempo (STCA dell'11 ottobre
2006, inc. 36.2006.113).
Non diversamente è
stata considerata l'assenza dei documenti da annettere alla domanda. Nell'inc.
36.2006.245-246 (sentenza del 9 febbraio 2007) l'assenza della tassazione di
riferimento - siccome non ancora emessa - non è stata ritenuta elemento sufficiente
(analogamente al caso giudicato con la sentenza del 15 gennaio 2007, inc.
36.2006.216).
Insufficienti, ancora,
Fatti
i gravi motivi di salute che hanno colpito la madre di un assicurato da oltre
un anno (sentenza dell'8
febbraio 2007, inc. 36.2006.244).
Anche il pensionamento
intervenuto già l'anno precedente il periodo del sussidio non ha permesso ad un
assicurato di giustificare il suo ritardo per la domanda inoltrata l'anno
stesso (sentenza del 17 gennaio 2007, inc. 36.2006.232).
Nell'ambito di un trasferimento di Cantone
avvenuto nel 2005, la domanda di riduzione del premio per il 2006 nel gennaio
2006 non è stata accolta, siccome questa tardività non è stata ritenuta
scusabile dalle giustificazioni secondo cui, né quando si è annunciato al
controllo abitanti del nuovo Comune l'assicurato non ha ricevuto informazioni riguardo ai termini entro
cui interporre la propria domanda di sussidio, né egli era a conoscenza della
procedura ticinese (STCA del 13
febbraio 2007, inc. 36.2006.225).
Nella sentenza del 15
febbraio 2007 (inc. 36.2006.253) un giovane studente universitario impegnato a
Milano aveva giustificato il ritardo con il trasferimento per gli studi nella
capitale lombarda e con gli impegni universitari. Anche in quel caso il motivo,
non attinente alle capacità di gestire le problematiche amministrative per periodi
prolungati, non era stato ritenuto.
Nella sentenza del 25
maggio 2007 (inc. 36.2007.55), la dimenticanza della scadenza del termine da
parte di una persona attiva socialmente e che ha privilegiato “il suo lavoro
in maniera certamente altruista e lodevole” invece della propria necessità
economica, non è stato ritenuto sufficiente.
Analogamente, l'intempestività dell'inoltro del formulario da parte di una giovane donna che, per
ragioni umanamente comprensibili, si è avviata con notevoli difficoltà nel mondo
del lavoro in un'epoca di
concreta difficoltà, non è stato ritenuto motivo giustificativo (sentenza del 21
maggio 2007, inc. 36.2007.50).
Ancora di recente (STCA del 12 febbraio 2008, inc. 36.2008.2),
questo Tribunale ha confermato che la circostanza che l'assicurato misconoscesse il termine vigente per l'inoltro delle domande di sussidio non è un
motivo giustificativo del suo ritardo, ritenuto che una semplice telefonata
informativa all'Ufficio
Assicurazione Malattia, soprattutto a fronte di una situazione economica non
florida e del fatto che comunque era giunto in Ticino con anticipo rispetto al
termine di inoltro della domanda di riduzione dei premi LAMal, avrebbe
facilitato l'assicurato nel suo
intento.
7. In
concreto la ricorrente giustifica il proprio ritardo evidenziando che la
malattia ed il successivo decesso dello zio hanno condotto l'intera famiglia a
concentrarsi su questi tristi eventi ed a fare dimenticare alla mamma, che si è
sempre occupata della richiesta di riduzione del premio per tutta la famiglia,
di domandare l'apposito formulario
per la figlia, ormai maggiorenne e quindi tenuta ad inoltrare una propria e separata
istanza.
Il resto della
famiglia ha invece ricevuto direttamente dall'UAM questo formulario, cosicché la mamma l'ha trasmesso tempestivamente ottenendo la riduzione del premio LAMal
per il 2008.
Innanzitutto occorre
rilevare che, come appare dalla giurisprudenza riassunta al punto precedente e
ribadita ancora nella STCA del
16 agosto 2007 (inc. 36.2007.86+108) come pure nelle recenti STCA del 28 luglio 2008 (inc. 36.2008.80) e
STCA del 23 settembre 2008
(inc. 36.2008.100), la malattia, ed eventualmente la morte ad essa conseguente,
di un congiunto, anche qualora dovesse comportare una dedizione di tempo nei confronti
del malato, trasferte impegnative e soggiorni all'estero prolungati, non è tale
da giustificare il ritardo nell'inoltro di una domanda di riduzione del premio
LAMal da parte di un assicurato.
Quindi, pur
considerando i turbamenti, le difficoltà e le apprensioni che la malattia dello
zio ha causato nella famiglia della ricorrente, non può qui essere omesso di rilevare
che l'assicurata stessa ha
evidenziato che queste preoccupazioni sono sorte nell'agosto e nel settembre 2007 e che il termine per chiedere la riduzione
del premio di cassa malati scadeva, per l'anno 2008, il 31 dicembre 2007. L'interessata, rispettivamente sua mamma che si occupava della
questione, aveva dunque quattro mesi di tempo per richiedere al Comune di
domicilio il necessario formulario, compilarlo con i propri dati personali,
allegare la notifica di tassazione IC 2007 peraltro emessa il 29 agosto 2007 e
spedire il tutto all'Ufficio
Assicurazione Malattia.
Non va comunque dimenticato
che l'atto di compilare e spedire la richiesta del diritto alla riduzione di
premio è una procedura amministrativa semplice, che comporta un impegno
contenuto ed impone di allegare pochi documenti peraltro facilmente reperibili.
Come evidenziato nella prassi costante di questo Tribunale (fra le ultime: STCA del 29 settembre 2008, 36.2008.111, STCA del 7 ottobre 2008, 36.2008.122), è
operazione che richiede poco tempo e non comporta difficoltà giuridica o
fattuale significativa che imponga l'aiuto di terze persone cognite della materia, anche a chi è meno
avvezzo alle questioni amministrative, come può essere l'insorgente, a quel momento non ancora ventenne.
8. La
ricorrente ha inoltre osservato che la causa del ritardo è da ricondurre anche alla
mancata trasmissione del formulario da parte dell'Amministrazione. Tuttavia, come evidenziato nelle casistiche che
precedono, questo Tribunale Cantonale delle Assicurazioni ha già giudicato che la
mancata trasmissione da parte dell'UAM dei formulari non permette di giustificare il ritardo nell'inoltro della domanda di riduzione del
premio.
Va rammentato che, di
principio secondo la normativa cantonale, il diritto alla riduzione del premio
dell'assicurazione malattia viene
concesso solo se l'assicurato bisognoso
ne fa esplicita richiesta. Se l'interessato non inoltra l'istanza, la riduzione non viene attribuita. Solo i beneficiari di
prestazioni complementari, di regola, ottengono la riduzione del premio
automaticamente (cfr. art. 28 e 40 LCAMal).
Non esiste invece, di principio,
un obbligo, per l'UAM, di
informare personalmente tutti i cittadini residenti in Ticino della possibilità
di ottenere il diritto alla riduzione del premio. L'informazione avviene in forma generale con pubblicazioni sui
giornali e sul Foglio Ufficiale. In particolare, le modifiche legislative ed i
decreti esecutivi con i quali il Consiglio di Stato fissa i limiti di reddito
che danno diritto all'ottenimento
della riduzione del premio sono pubblicati sul Foglio Ufficiale.
In
proposito occorre ancora ricordare che l'autorità cantonale trasmette
ai potenziali beneficiari del sussidio il relativo formulario (art. 10 RLCAMal).
Tuttavia, ciò avviene, di principio, solo se l'UAM ha a disposizione la
tassazione determinante dell'assicurato.
Questa questione è stata chiarita durante
l'udienza esperita nell'ambito del ricorso sfociato nella STCA del 17 ottobre 2005 (inc. 36.2005.86)
ed è stata confermata ancora di recente (fra le ultime: STCA del 15 gennaio 2007, inc. 36.2006.205,
STCA del 16 aprile 2007, inc.
36.2006.221 e 222, STCA del 21
luglio 2008, inc. 36.2008.49/53/54). Il TCA ha accertato che:
" … il giudice delegato ha indetto
un’udienza nel corso della quale ha acquisito informazioni relative alla
modalità di gestione delle domande di sussidio da parte dell’amministrazione.
Il responsabile del servizio…, intervenuto all’udienza, ha precisato come:
“ …
l'amministrazione proceda (alla) … trasmissione dei formulari con la richiesta
di sussidio. L'UAM ha la possibilità di accedere direttamente ai dati
fiscali della banca dati esistente e, a dipendenza del periodo fiscale
determinante scelto dal Consiglio di Stato, può (identificare) … le persone potenzialmente
beneficiarie del sussidio per l'anno d'interesse. I formulari vengono
spediti generalmente nel giugno/luglio dell'anno che precede l'anno di
sussidio. Questi formulari vengono dotati di una etichetta autocollante
contenente nome, cognome e indirizzo del destinatario e potenziale
beneficiario. L'etichetta contiene inoltre un numero di identificazione
personale (NIP) che è univoco per ogni utente e rimane nel corso degli anni,
numero che richiama il numero di controllo. È possibile che nel corso degli
anni … cambi a seguito in genere del cambiamento del cognome della persona
interessata.
I formulari così trasmessi tra il giugno
e luglio dell'anno che precede l'anno di sussidio rientrano normalmente per la
fine di agosto successivo, si tratta di una indicazione temporale che noi diamo,
è indicativa e non perentoria, per permetterci di poi far pervenire ai Comuni
verso la metà di settembre i formulari riferiti alla richiesta di sussidio per
l'anno successivo che possono essere direttamente richiesti dai potenziali
beneficiari.
Procediamo quindi con due blocchi
sostanziali di formulari, il primo è quello inviato automaticamente
dall'amministrazione agli utenti ed il secondo invece è trasmesso ai Comuni.
Soltanto per il primo blocco è consegnata l'etichetta individuale con il NIP." (…) (sottolineature della redattrice)
Nel caso concreto non v'è stata questa
trasmissione da parte dell'UAM alla ricorrente poiché nel 2005 quest'ultima era
ancora minorenne e quindi non è stata tassata fiscalmente singolarmente ma era
inglobata nella tassazione dei suoi genitori. L'assicurata è diventata soggetto
fiscale autonomo soltanto nel 2006 e la prima notifica di tassazione emessa nei
suoi confronti è infatti la IC 2006 che, come visto, sostituisce la IC 2005
quale base di calcolo per la determinazione del diritto alla riduzione del
premio. Ecco perché nell'estate 2007 la ricorrente non ha ricevuto il formulario
per la richiesta del sussidio, mentre nell'estate 2008, per la domanda per l'anno
2009, sì.
Comunque, neppure il mancato invio del
formulario da parte dell'UAM al potenziale beneficiario è un motivo per poter
chiedere in ritardo la riduzione del premio.
Infatti, con sentenza
3 ottobre 2005 (36.2005.112), ripresa da ultimo nella STCA del 22 gennaio 2008 (inc. 36.2007.161), il TCA ha respinto il ricorso di un assicurato che si lamentava di non
aver ricevuto direttamente dall'UAM il formulario per la richiesta del sussidio. In proposito, il
Tribunale ha considerato che:
" (…) Ancora va verificato se il
ritardo dell’istanza formulata da X. X. tendente ad ottenere la concessione del
sussidio 2005, redatta e trasmessa all’amministrazione nel corso del 2005,
possa essere considerato giustificato. Nelle considerazioni precedenti già si è
precisato che la negligenza nell’inoltro della domanda non è giustificata. (…) La
mancata trasmissione dei formulari per la presentazione della domanda di
sussidio viene indicata come ulteriore motivo atto a giustificare il ritardo
nella presentazione dell’istanza. L’argomento del ricorrente non regge già ad
un primo sommario esame. Infatti i formulari vengono trasmessi d’ufficio ai
potenziali beneficiari da parte dell’amministrazione sulla scorta della
decisione di tassazione del biennio ritenuto dal Consiglio di Stato nel decreto
annualmente emesso per la determinazione del diritto al sussidio ed a
dipendenza dell’imponibile considerato in quella sede. (…)
L’invio dei formulari a chi non è destinato a
beneficiare dei sussidi rispettivamente la mancata trasmissione ad un
potenziale beneficiario non permettono di ritenere il diritto al sussidio in
virtù delle regole sulla buona fede come anticipato nelle considerazioni che
precedono (in questo senso la sentenza 22 settembre 2005 nell’inc. B.
36.2005.78). Infatti l’invio errato non può fare ritenere agli assicurati
l’esistenza degli estremi per la concessione del sussidio. L’eventuale
omissione della trasmissione a potenziali interessati del modulo per la
richiesta di sussidio non permette di giustificare un ritardo nell’inoltro
delle domande di sussidio (in questo senso la sentenza in re B. citata). La
diligenza che incombe all’assicurato – cui è noto per le campagne
informative che da anni l’Ufficio dell'Assicurazione Malattia e più
generalmente l’amministrazione cantonale conducono – gli impone di
provvedere al recupero dei formulari disponibili presso le cancellerie comunali
in caso di mancata trasmissione d’ufficio. (…)." (sottolineature della
redattrice).
L'amministrazione cantonale, non diversamente
da quella comunale, tiene a disposizione delle persone che ne facciano richiesta
i formulari per le domande di sussidio. Esse possono essere sempre consultate
dagli utenti. La stessa ricorrente ha peraltro usato un formulario ottenuto
dall'Amministrazione comunale.
9. Nella
fattispecie, quali particolari giustificazioni per il ritardo con cui ha
inoltrato la sua domanda di riduzione del premio, l'insorgente fa inoltre valere la sua necessità di disporre di un
aiuto concreto da parte dello Stato, al fine di poter fronteggiare il pagamento
dei premi di cassa malati.
La
ricorrente rileva implicitamente che l’aiuto deve essere sociale sottintendendo
che il giudizio dell’amministrazione sarebbe formalistico e teso a non
riconoscere un diritto sostanziale. Così non é. Il Tribunale Cantonale delle
Assicurazioni più volte si è confrontato con critiche analoghe che non sono
state ritenute. In particolare nella sentenza 15 febbraio 2007 inc. 36.2006.228
(ripresa nella recente sentenza 29 settembre 2008 in re V. inc. 36.2008.111) di
cui, qui di seguito, si riprendono i principali passi.
" (…) Con il ricorso propongono di interpretare
l’art. 28 cpv. 2 LCAMal (per il tenore cfr. consid. 4), secondo il suo
scopo (“Sinn und Zweck der Norm”) e non grammaticalmente, poiché l’obiettivo
delle prestazioni sociali è quello di aiutare, contribuire ed assistere chi si
trova in condizioni economiche modeste.
La questione è già stata risolta da questo Tribunale con sentenza del
9 gennaio 2006 (inc. 36.2005.141). In quell’occasione il TCA ha accertato che,
per quanto concerne la procedura applicabile nell’ambito della richiesta di
sussidio, i Cantoni, per i motivi che seguono, godono di ampia autonomia e
possono pertanto adottare le norme procedurali necessarie senza violare il
diritto federale.
Per l’art. 65 LAMal i Cantoni accordano riduzioni dei premi agli assicurati
di condizione economica modesta. Il Consiglio federale può estendere la cerchia
degli aventi diritto a persone tenute ad assicurarsi che non hanno il domicilio
in Svizzera, ma vi soggiornano per un lungo periodo. Le riduzioni dei premi sono
fissate in modo che i sussidi annui della Confederazione e dei Cantoni di cui
all’articolo 66 siano versati integralmente. I Cantoni provvedono affinché
nell’esa-me delle condizioni d’ottenimento vengano considerate, su richiesta
particolare dell’assicurato, le circostanze economiche e familiari più recenti.
Stabilita la cerchia dei beneficiari, i Cantoni vegliano affinché il versamento
delle riduzioni di premio avvenga in modo che i beneficiari non debbano
adempiere in anticipo il loro obbligo di pagare i premi. I Cantoni informano
regolarmente gli assicurati del loro diritto alla riduzione dei premi. Gli assicuratori
sono tenuti a collaborare oltre quanto previsto nell’articolo 82 capoverso 3,
purché siano adeguatamente indennizzati dai Cantoni. I Cantoni forniscono alla
Confederazione i dati anonimi concernenti gli assicurati beneficiari così da
permettere di verificare l’attuazione degli scopi di politica sociale. Il Consiglio
federale emana le necessarie disposizioni.
Per il principio della forza derogatoria del diritto federale di cui
all’art. 49 cpv. 1 Cost. il diritto cantonale deve sempre cedere il passo al diritto
federale nei campi che la Costituzione o un decreto federale urgente hanno
deciso essere di competenza della Confederazione e che quest’ultima ha
effettivamente disciplinato. Questo principio esclude tuttavia ogni
regolamentazione cantonale solo nelle materie che il legislatore federale ha
inteso disciplinare in modo esaustivo, i Cantoni conservando la competenza, quando
tale non è il caso, di emanare disposizioni di diritto pubblico i cui fini e
mezzi prospettati convergono con quelli previsti dal diritto federale (STFA del
22 ottobre 2002, K 102/00, consid. 3.2; DTF 127 I 68 consid. 4a, 126 I 78
consid. 1; cfr. riguardo al previgente art. 2 Disp. Trans. vCost., la cui
giurisprudenza si applica anche alla nuova norma, DTF 125 I 375 consid. 4a, 433
consid. 3b, 480 consid. 2a, 114 Ia 355 consid. 4a e sentenze ivi citate).
Giusta l’art. 117 Cost. la Confederazione emana prescrizioni sull’assicurazione
contro le malattie e gli infortuni. L’assicurazione malattia è quindi di
competenza federale, tuttavia alcuni compiti sono stati delegati ai Cantoni
(cfr. sull’ammissibilità di questo tipo di delega: Häfelin/Haller,
Schweizerisches Bundesstaatsrecht, 5a ed., Zurigo 2001, cifra marg. 1151-1152,
1155-1156), come ad esempio la riduzione dei premi per gli assicurati di
condizione economica modesta (STFA del 22 ottobre 2002, K 102/00, consid. 4;
art. 65 LAMal; Maurer, Das neue Krankenversicherungsrecht, Basilea e Francoforte
sul Meno 1996, pag. 4-5, in cui vi è un elenco delle competenze delegate ai
cantoni; cfr. con riferimento all’art. 34bis vCost., Maurer,
Bundessozialversicherungsrecht, pag. 252). Secondo la dottrina, inoltre, le
competenze cantonali indicate nella LAMal e nell’OAMal non sono esaustive, vi è
quindi spazio per una completazione da parte dei Cantoni (Maurer, Das neue
Krankenversicherungsrecht, pag. 5).
In simili condizioni si deve concludere che l’assicurazione malattia
non è disciplinata esaustivamente dal diritto federale e che alle condizioni
indicate sopra i Cantoni possono emanare disposizioni (STFA del 22 ottobre
2002, K 102/00, consid. 4).
Va ancora rammentato che con STFA del 3 maggio 2005, pubblicata in DTF
131 V 202, al consid. 3.2.2., il TFA ha rammentato che la giurisprudenza
considera che i Cantoni dispongono di una grande libertà per quanto concerne la
regolamentazione della riduzione dei premi, nel senso che possono definire
autonomamente la nozione di “assicurati di condizione economica modesta” (cfr.
anche DTF 122 I 343).
Per quanto concerne la procedura applicabile alla richiesta di ottenere
dei sussidi, i cantoni godono pertanto di una grande autonomia. Nella misura in
cui la legge cantonale prescrive l’obbligo, tranne casi particolari, di
chiedere il sussidio entro l’anno precedente la corresponsione del medesimo,
esso non viola il diritto federale preminente. Tant’è che l’art. 65 cpv. 3
seconda frase LAMal prevede che, stabilita la cerchia dei beneficiari, i
Cantoni vegliano affinché il versamento delle riduzioni di premio avvenga in
modo che i beneficiari non debbano adempiere in anticipo il loro obbligo di
pagare i premi. Ossia che le decisioni vengano prese prima dell’inizio del
diritto al sussidio, ciò che è possibile unicamente se l’assicurato fa valere
il suo diritto l’anno precedente l’inizio del versamento del sussidio.
In concreto la norma di diritto cantonale non entra in conflitto con
quella di diritto federale e va dunque tutelata.
Per quanto concerne la richiesta degli insorgenti di interpretare
l’art. 28 cpv. 2 LCAMal secondo lo scopo (Sinn und Zweck der Norm) e non
secondo la lettera, va evidenziato che il significato di una norma deve essere
inteso anzitutto nella sua accezione letterale. Se il testo è chiaro,
l'autorità può scostarsene solo ove esistano motivi seri per ritenere che esso
non corrisponda al vero senso del disposto in esame. Tali motivi possono
risultare dai lavori preparatori, dal fondamento e dallo scopo della norma litigiosa,
così come dalla relazione con altre disposizioni (RAMI 2001, pag. 134, in particolare
pag. 137 e segg.; DTF 126 V 105 consid. 3 con rinvii, DTF 126 III 101, consid.
2c, pag. 104).
D'altra parte, secondo la giurisprudenza, si può derogare eccezionalmente
al senso letterale di un testo chiaro soltanto qualora conduca a soluzioni
manifestamente insostenibili, contrarie alla volontà del legislatore. Devono
cioè esistere delle ragioni obbiettive, ad esempio deducibili dai lavori
preparatori, dallo scopo e dal senso della disposizione oppure dalla
sistematica della legge, che permettono di concludere che il testo di legge non
esprime il vero senso della disposizione in oggetto (STFA del 6 luglio 1998
nella causa G.; DTF 123 V 317; DTF 123 III 91 consid. 3a, DTF 122 III 325 consid. 7a, 474 consid.
5a, DTF 122 V 364 consid. 4a, DTF 121 III 224 consid. 1d/aa, 412 consid. 4b,
465 consid. 4a/bb, DTF 121 V 24, DTF 121 V 61, DTF 121 V 127 consid. 2c, DTF
120 V 102 consid. 4b; 324 consid. 5a; 338 consid. 5a, 525 consid. 3a; SVR 1996
EL N. 19 pag. 55 consid. 4a; DTF 119 V 429 consid. 5a; DTF 119 V 60; DTF 118 Ib
452; Pratique VSI 1993, pag. 133; Pratique VSI 1993 pag. 263; RAMI 1993 pag.
132; DTF 117 V 109; DTF 117 V 45; DTF 117 V 5; DTF 112 V 168; DTF 108 V 240
consid. 4b. Vedi
pure: Imboden/Rhinow/ Krähenmann, Schweizeri-sche Verwaltungsrechtsprechung,
Band 1, pag. 137 seg., Nr. 21 B IV).
L'interpretazione letterale deve dunque condurre a dei risultati manifestamente
insostenibili (zu offensichtlich unhaltbaren Ergebnissen), che contraddirebbero
la vera intenzione del legislatore (DTF 109 V 62 consid. 4; DTF 107 V 216 consid. 3b; DTF 105 V
44; RAMI 1984 N. K 593, pag. 228 consid. 2b).
Quando una disposizione legale non è chiara o allorché si presta a
diverse contraddittorie interpretazioni, i lavori preparatori possono
costituire un valido aiuto per individuare il senso della norma ed evitare così
interpretazioni scorrette. Quando tali documenti non forniscono una risposta
chiara, essi non sono invece utili come aiuto per l'interpretazione. In
particolare trovandosi confrontati con delle leggi relativamente recenti la
volontà del legislatore che le ha adottate non può essere ignorata. Se però
questa volontà non ha trovato riscontro nel testo di legge, essa non è decisiva
per l'interpretazione. In particolare, se durante le discussioni legislative è
stata espressamente rifiutata una proposta di completare la legge nel senso di
quella che rappresenta ora una possibilità di interpretazione, tale interpretazione
non può essere presa in considerazione (cfr. DTF 123 V 301, DTF 123 V 318, DTF
115 V 349 consid. 1c con riferimento alla giurisprudenza e alla dottrina. Vedi
pure DTF 122 III 325 consid. 7a, 474 consid. 5a, 120 II 247 consid. 3e, 117 II
526 consid. 1d, 116 Ia 368 consid. 5c, 116 II 415 consid. 5b e 527 f consid.
2b).
In concreto, il testo della legge è chiaro.
Infatti, come emerge dall’art. 28 cpv. 2 LCAMal, l’istanza va presentata
entro la fine dell’anno che precede l’anno di competenza.
Ogni altra interpretazione che va contro la lettera della norma sarebbe
inammissibile.
Del resto ciò trova conferma anche nel Messaggio n. 5589 del 15 ottobre
2004, dove il Consiglio di Stato, a proposito della modifica dell’art. 28 cpv.
2 e 3 della LCAMal, entrata in vigore l’1.1.2005, aveva rammentato che:
I sussidi individuali devono essere richiesti entro il 31 dicembre
dell’anno che precede quello di riferimento: il Regolamento contempla già i
casi per i quali è invece giustificata la presentazione dell’istanza nel corso
dell’anno di competenza del sussidio. Si tratta sostanzialmente degli
assicurati tassati alla fonte, oppure delle situazioni in cui il 31 dicembre
dell’anno che precede la competenza del sussidio l’assicurato non dispone dei
dati fiscali consolidati di riferimento, e infine degli assicurati che nel
corso dell’anno di competenza subiscono cambiamenti importanti nella loro
situazione economica (ciò che risponde al dettato imperativo della LAMal – art.
65 cpv. 3 – in base al quale i Cantoni, nell’esame delle condizioni per
l’ottenimento del sussidio, devono considerare le circostanze economiche e
familiari più recenti)."
In queste circostanze non c’è spazio per l’interpretazione proposta
dai ricorrenti."
Non
v’è motivo per scostarsi da queste conclusioni. Le norme, nel loro essenziale
scopo, non vengono disattese imponendo agli assicurati, per motivi decisamente
importanti di valutazione del merito e non solo per la migliore gestione dei
flussi di lavoro provocati dalle numerosissime richieste, il rispetto di
scadenze precise non certo brevi, ed oneri probatori in caso di mancata ricezione
degli atti.
10. In
virtù dell’art. 82 lett. a della Legge federale sul Tribunale federale (LTF),
in vigore dal 1° gennaio 2007, la presente sentenza è impugnabile al Tribunale
federale mediante ricorso in materia di diritto pubblico entro 30 giorni dalla
notifica (art. 100 cpv. 1 LTF), facendo valere i motivi di ricorso previsti
agli artt. 95 e seguenti LTF. Inoltre, a norma dell’art. 97 cpv. 1 LTF, il
ricorrente può censurare l’accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in
modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell’articolo
95 e l’eliminazione del vizio può essere determinante per l’esito del
procedimento. Va ancora rilevato che, laddove non sia ammissibile il ricorso ordinario
in materia di diritto pubblico, è aperta la via del ricorso sussidiario in
materia costituzionale (art. 113 LTF). Giusta l’art. 116 LTF, con questo
ricorso può essere censurata la violazione di diritti costituzionali.
Per questi
motivi
dichiara e
pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
Considerandi
2.
Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.
Comunicazione
agli interessati, i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla notificazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la
decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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