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Decisione

36.2008.113

Istanza tardiva di sussidio per i premi LAMal del 2008. La malattia dello zio, seguita dalla morte, non giustificano il ritardo. Compilare il formulario non richiede conoscenze particolari.UAM non inv

17 ottobre 2008Italiano31 min

Source ti.ch

Fatti

i gravi motivi di salute che hanno colpito la madre di un assicurato da oltre

un anno (sentenza dell'8

febbraio 2007, inc. 36.2006.244).

Anche il pensionamento

intervenuto già l'anno precedente il periodo del sussidio non ha permesso ad un

assicurato di giustificare il suo ritardo per la domanda inoltrata l'anno

stesso (sentenza del 17 gennaio 2007, inc. 36.2006.232).

Nell'ambito di un trasferimento di Cantone

avvenuto nel 2005, la domanda di riduzione del premio per il 2006 nel gennaio

2006 non è stata accolta, siccome questa tardività non è stata ritenuta

scusabile dalle giustificazioni secondo cui, né quando si è annunciato al

controllo abitanti del nuovo Comune l'assicurato non ha ricevuto informazioni riguardo ai termini entro

cui interporre la propria domanda di sussidio, né egli era a conoscenza della

procedura ticinese (STCA del 13

febbraio 2007, inc. 36.2006.225).

Nella sentenza del 15

febbraio 2007 (inc. 36.2006.253) un giovane studente universitario impegnato a

Milano aveva giustificato il ritardo con il trasferimento per gli studi nella

capitale lombarda e con gli impegni universitari. Anche in quel caso il motivo,

non attinente alle capacità di gestire le problematiche amministrative per periodi

prolungati, non era stato ritenuto.

Nella sentenza del 25

maggio 2007 (inc. 36.2007.55), la dimenticanza della scadenza del termine da

parte di una persona attiva socialmente e che ha privilegiato “il suo lavoro

in maniera certamente altruista e lodevole” invece della propria necessità

economica, non è stato ritenuto sufficiente.

Analogamente, l'intempestività dell'inoltro del formulario da parte di una giovane donna che, per

ragioni umanamente comprensibili, si è avviata con notevoli difficoltà nel mondo

del lavoro in un'epoca di

concreta difficoltà, non è stato ritenuto motivo giustificativo (sentenza del 21

maggio 2007, inc. 36.2007.50).

Ancora di recente (STCA del 12 febbraio 2008, inc. 36.2008.2),

questo Tribunale ha confermato che la circostanza che l'assicurato misconoscesse il termine vigente per l'inoltro delle domande di sussidio non è un

motivo giustificativo del suo ritardo, ritenuto che una semplice telefonata

informativa all'Ufficio

Assicurazione Malattia, soprattutto a fronte di una situazione economica non

florida e del fatto che comunque era giunto in Ticino con anticipo rispetto al

termine di inoltro della domanda di riduzione dei premi LAMal, avrebbe

facilitato l'assicurato nel suo

intento.

7. In

concreto la ricorrente giustifica il proprio ritardo evidenziando che la

malattia ed il successivo decesso dello zio hanno condotto l'intera famiglia a

concentrarsi su questi tristi eventi ed a fare dimenticare alla mamma, che si è

sempre occupata della richiesta di riduzione del premio per tutta la famiglia,

di domandare l'apposito formulario

per la figlia, ormai maggiorenne e quindi tenuta ad inoltrare una propria e separata

istanza.

Il resto della

famiglia ha invece ricevuto direttamente dall'UAM questo formulario, cosicché la mamma l'ha trasmesso tempestivamente ottenendo la riduzione del premio LAMal

per il 2008.

Innanzitutto occorre

rilevare che, come appare dalla giurisprudenza riassunta al punto precedente e

ribadita ancora nella STCA del

16 agosto 2007 (inc. 36.2007.86+108) come pure nelle recenti STCA del 28 luglio 2008 (inc. 36.2008.80) e

STCA del 23 settembre 2008

(inc. 36.2008.100), la malattia, ed eventualmente la morte ad essa conseguente,

di un congiunto, anche qualora dovesse comportare una dedizione di tempo nei confronti

del malato, trasferte impegnative e soggiorni all'estero prolungati, non è tale

da giustificare il ritardo nell'inoltro di una domanda di riduzione del premio

LAMal da parte di un assicurato.

Quindi, pur

considerando i turbamenti, le difficoltà e le apprensioni che la malattia dello

zio ha causato nella famiglia della ricorrente, non può qui essere omesso di rilevare

che l'assicurata stessa ha

evidenziato che queste preoccupazioni sono sorte nell'agosto e nel settembre 2007 e che il termine per chiedere la riduzione

del premio di cassa malati scadeva, per l'anno 2008, il 31 dicembre 2007. L'interessata, rispettivamente sua mamma che si occupava della

questione, aveva dunque quattro mesi di tempo per richiedere al Comune di

domicilio il necessario formulario, compilarlo con i propri dati personali,

allegare la notifica di tassazione IC 2007 peraltro emessa il 29 agosto 2007 e

spedire il tutto all'Ufficio

Assicurazione Malattia.

Non va comunque dimenticato

che l'atto di compilare e spedire la richiesta del diritto alla riduzione di

premio è una procedura amministrativa semplice, che comporta un impegno

contenuto ed impone di allegare pochi documenti peraltro facilmente reperibili.

Come evidenziato nella prassi costante di questo Tribunale (fra le ultime: STCA del 29 settembre 2008, 36.2008.111, STCA del 7 ottobre 2008, 36.2008.122), è

operazione che richiede poco tempo e non comporta difficoltà giuridica o

fattuale significativa che imponga l'aiuto di terze persone cognite della materia, anche a chi è meno

avvezzo alle questioni amministrative, come può essere l'insorgente, a quel momento non ancora ventenne.

8. La

ricorrente ha inoltre osservato che la causa del ritardo è da ricondurre anche alla

mancata trasmissione del formulario da parte dell'Amministrazione. Tuttavia, come evidenziato nelle casistiche che

precedono, questo Tribunale Cantonale delle Assicurazioni ha già giudicato che la

mancata trasmissione da parte dell'UAM dei formulari non permette di giustificare il ritardo nell'inoltro della domanda di riduzione del

premio.

Va rammentato che, di

principio secondo la normativa cantonale, il diritto alla riduzione del premio

dell'assicurazione malattia viene

concesso solo se l'assicurato bisognoso

ne fa esplicita richiesta. Se l'interessato non inoltra l'istanza, la riduzione non viene attribuita. Solo i beneficiari di

prestazioni complementari, di regola, ottengono la riduzione del premio

automaticamente (cfr. art. 28 e 40 LCAMal).

Non esiste invece, di principio,

un obbligo, per l'UAM, di

informare personalmente tutti i cittadini residenti in Ticino della possibilità

di ottenere il diritto alla riduzione del premio. L'informazione avviene in forma generale con pubblicazioni sui

giornali e sul Foglio Ufficiale. In particolare, le modifiche legislative ed i

decreti esecutivi con i quali il Consiglio di Stato fissa i limiti di reddito

che danno diritto all'ottenimento

della riduzione del premio sono pubblicati sul Foglio Ufficiale.

In

proposito occorre ancora ricordare che l'autorità cantonale trasmette

ai potenziali beneficiari del sussidio il relativo formulario (art. 10 RLCAMal).

Tuttavia, ciò avviene, di principio, solo se l'UAM ha a disposizione la

tassazione determinante dell'assicurato.

Questa questione è stata chiarita durante

l'udienza esperita nell'ambito del ricorso sfociato nella STCA del 17 ottobre 2005 (inc. 36.2005.86)

ed è stata confermata ancora di recente (fra le ultime: STCA del 15 gennaio 2007, inc. 36.2006.205,

STCA del 16 aprile 2007, inc.

36.2006.221 e 222, STCA del 21

luglio 2008, inc. 36.2008.49/53/54). Il TCA ha accertato che:

" … il giudice delegato ha indetto

un’udienza nel corso della quale ha acquisito informazioni relative alla

modalità di gestione delle domande di sussidio da parte dell’amministrazione.

Il responsabile del servizio…, intervenuto all’udienza, ha precisato come:

“ …

l'amministrazione proceda (alla) … trasmissione dei formulari con la richiesta

di sussidio. L'UAM ha la possibilità di accedere direttamente ai dati

fiscali della banca dati esistente e, a dipendenza del periodo fiscale

determinante scelto dal Consiglio di Stato, può (identificare) … le persone potenzialmente

beneficiarie del sussidio per l'anno d'interesse. I formulari vengono

spediti generalmente nel giugno/luglio dell'anno che precede l'anno di

sussidio. Questi formulari vengono dotati di una etichetta autocollante

contenente nome, cognome e indirizzo del destinatario e potenziale

beneficiario. L'etichetta contiene inoltre un numero di identificazione

personale (NIP) che è univoco per ogni utente e rimane nel corso degli anni,

numero che richiama il numero di controllo. È possibile che nel corso degli

anni … cambi a seguito in genere del cambiamento del cognome della persona

interessata.

I formulari così trasmessi tra il giugno

e luglio dell'anno che precede l'anno di sussidio rientrano normalmente per la

fine di agosto successivo, si tratta di una indicazione temporale che noi diamo,

è indicativa e non perentoria, per permetterci di poi far pervenire ai Comuni

verso la metà di settembre i formulari riferiti alla richiesta di sussidio per

l'anno successivo che possono essere direttamente richiesti dai potenziali

beneficiari.

Procediamo quindi con due blocchi

sostanziali di formulari, il primo è quello inviato automaticamente

dall'amministrazione agli utenti ed il secondo invece è trasmesso ai Comuni.

Soltanto per il primo blocco è consegnata l'etichetta individuale con il NIP." (…) (sottolineature della redattrice)

Nel caso concreto non v'è stata questa

trasmissione da parte dell'UAM alla ricorrente poiché nel 2005 quest'ultima era

ancora minorenne e quindi non è stata tassata fiscalmente singolarmente ma era

inglobata nella tassazione dei suoi genitori. L'assicurata è diventata soggetto

fiscale autonomo soltanto nel 2006 e la prima notifica di tassazione emessa nei

suoi confronti è infatti la IC 2006 che, come visto, sostituisce la IC 2005

quale base di calcolo per la determinazione del diritto alla riduzione del

premio. Ecco perché nell'estate 2007 la ricorrente non ha ricevuto il formulario

per la richiesta del sussidio, mentre nell'estate 2008, per la domanda per l'anno

2009, sì.

Comunque, neppure il mancato invio del

formulario da parte dell'UAM al potenziale beneficiario è un motivo per poter

chiedere in ritardo la riduzione del premio.

Infatti, con sentenza

3 ottobre 2005 (36.2005.112), ripresa da ultimo nella STCA del 22 gennaio 2008 (inc. 36.2007.161), il TCA ha respinto il ricorso di un assicurato che si lamentava di non

aver ricevuto direttamente dall'UAM il formulario per la richiesta del sussidio. In proposito, il

Tribunale ha considerato che:

" (…) Ancora va verificato se il

ritardo dell’istanza formulata da X. X. tendente ad ottenere la concessione del

sussidio 2005, redatta e trasmessa all’amministrazione nel corso del 2005,

possa essere considerato giustificato. Nelle considerazioni precedenti già si è

precisato che la negligenza nell’inoltro della domanda non è giustificata. (…) La

mancata trasmissione dei formulari per la presentazione della domanda di

sussidio viene indicata come ulteriore motivo atto a giustificare il ritardo

nella presentazione dell’istanza. L’argomento del ricorrente non regge già ad

un primo sommario esame. Infatti i formulari vengono trasmessi d’ufficio ai

potenziali beneficiari da parte dell’amministrazione sulla scorta della

decisione di tassazione del biennio ritenuto dal Consiglio di Stato nel decreto

annualmente emesso per la determinazione del diritto al sussidio ed a

dipendenza dell’imponibile considerato in quella sede. (…)

L’invio dei formulari a chi non è destinato a

beneficiare dei sussidi rispettivamente la mancata trasmissione ad un

potenziale beneficiario non permettono di ritenere il diritto al sussidio in

virtù delle regole sulla buona fede come anticipato nelle considerazioni che

precedono (in questo senso la sentenza 22 settembre 2005 nell’inc. B.

36.2005.78). Infatti l’invio errato non può fare ritenere agli assicurati

l’esistenza degli estremi per la concessione del sussidio. L’eventuale

omissione della trasmissione a potenziali interessati del modulo per la

richiesta di sussidio non permette di giustificare un ritardo nell’inoltro

delle domande di sussidio (in questo senso la sentenza in re B. citata). La

diligenza che incombe all’assicurato – cui è noto per le campagne

informative che da anni l’Ufficio dell'Assicurazione Malattia e più

generalmente l’amministrazione cantonale conducono – gli impone di

provvedere al recupero dei formulari disponibili presso le cancellerie comunali

in caso di mancata trasmissione d’ufficio. (…)." (sottolineature della

redattrice).

L'amministrazione cantonale, non diversamente

da quella comunale, tiene a disposizione delle persone che ne facciano richiesta

i formulari per le domande di sussidio. Esse possono essere sempre consultate

dagli utenti. La stessa ricorrente ha peraltro usato un formulario ottenuto

dall'Amministrazione comunale.

9. Nella

fattispecie, quali particolari giustificazioni per il ritardo con cui ha

inoltrato la sua domanda di riduzione del premio, l'insorgente fa inoltre valere la sua necessità di disporre di un

aiuto concreto da parte dello Stato, al fine di poter fronteggiare il pagamento

dei premi di cassa malati.

La

ricorrente rileva implicitamente che l’aiuto deve essere sociale sottintendendo

che il giudizio dell’amministrazione sarebbe formalistico e teso a non

riconoscere un diritto sostanziale. Così non é. Il Tribunale Cantonale delle

Assicurazioni più volte si è confrontato con critiche analoghe che non sono

state ritenute. In particolare nella sentenza 15 febbraio 2007 inc. 36.2006.228

(ripresa nella recente sentenza 29 settembre 2008 in re V. inc. 36.2008.111) di

cui, qui di seguito, si riprendono i principali passi.

" (…) Con il ricorso propongono di interpretare

l’art. 28 cpv. 2 LCAMal (per il tenore cfr. consid. 4), secondo il suo

scopo (“Sinn und Zweck der Norm”) e non grammaticalmente, poiché l’obiettivo

delle prestazioni sociali è quello di aiutare, contribuire ed assistere chi si

trova in condizioni economiche modeste.

La questione è già stata risolta da questo Tribunale con sentenza del

9 gennaio 2006 (inc. 36.2005.141). In quell’occasione il TCA ha accertato che,

per quanto concerne la procedura applicabile nell’ambito della richiesta di

sussidio, i Cantoni, per i motivi che seguono, godono di ampia autonomia e

possono pertanto adottare le norme procedurali necessarie senza violare il

diritto federale.

Per l’art. 65 LAMal i Cantoni accordano riduzioni dei premi agli assicurati

di condizione economica modesta. Il Consiglio federale può estendere la cerchia

degli aventi diritto a persone tenute ad assicurarsi che non hanno il domicilio

in Svizzera, ma vi soggiornano per un lungo periodo. Le riduzioni dei premi sono

fissate in modo che i sussidi annui della Confederazione e dei Cantoni di cui

all’articolo 66 siano versati integralmente. I Cantoni provvedono affinché

nell’esa-me delle condizioni d’ottenimento vengano considerate, su richiesta

particolare dell’assicurato, le circostanze economiche e familiari più recenti.

Stabilita la cerchia dei beneficiari, i Cantoni vegliano affinché il versamento

delle riduzioni di premio avvenga in modo che i beneficiari non debbano

adempiere in anticipo il loro obbligo di pagare i premi. I Cantoni informano

regolarmente gli assicurati del loro diritto alla riduzione dei premi. Gli assicuratori

sono tenuti a collaborare oltre quanto previsto nell’articolo 82 capoverso 3,

purché siano adeguatamente indennizzati dai Cantoni. I Cantoni forniscono alla

Confederazione i dati anonimi concernenti gli assicurati beneficiari così da

permettere di verificare l’attuazione degli scopi di politica sociale. Il Consiglio

federale emana le necessarie disposizioni.

Per il principio della forza derogatoria del diritto federale di cui

all’art. 49 cpv. 1 Cost. il diritto cantonale deve sempre cedere il passo al diritto

federale nei campi che la Costituzione o un decreto federale urgente hanno

deciso essere di competenza della Confederazione e che quest’ultima ha

effettivamente disciplinato. Questo principio esclude tuttavia ogni

regolamentazione cantonale solo nelle materie che il legislatore federale ha

inteso disciplinare in modo esaustivo, i Cantoni conservando la competenza, quando

tale non è il caso, di emanare disposizioni di diritto pubblico i cui fini e

mezzi prospettati convergono con quelli previsti dal diritto federale (STFA del

22 ottobre 2002, K 102/00, consid. 3.2; DTF 127 I 68 consid. 4a, 126 I 78

consid. 1; cfr. riguardo al previgente art. 2 Disp. Trans. vCost., la cui

giurisprudenza si applica anche alla nuova norma, DTF 125 I 375 consid. 4a, 433

consid. 3b, 480 consid. 2a, 114 Ia 355 consid. 4a e sentenze ivi citate).

Giusta l’art. 117 Cost. la Confederazione emana prescrizioni sull’assicurazione

contro le malattie e gli infortuni. L’assicurazione malattia è quindi di

competenza federale, tuttavia alcuni compiti sono stati delegati ai Cantoni

(cfr. sull’ammissibilità di questo tipo di delega: Häfelin/Haller,

Schweizerisches Bundesstaatsrecht, 5a ed., Zurigo 2001, cifra marg. 1151-1152,

1155-1156), come ad esempio la riduzione dei premi per gli assicurati di

condizione economica modesta (STFA del 22 ottobre 2002, K 102/00, consid. 4;

art. 65 LAMal; Maurer, Das neue Krankenversicherungsrecht, Basilea e Francoforte

sul Meno 1996, pag. 4-5, in cui vi è un elenco delle competenze delegate ai

cantoni; cfr. con riferimento all’art. 34bis vCost., Maurer,

Bundessozialversicherungsrecht, pag. 252). Secondo la dottrina, inoltre, le

competenze cantonali indicate nella LAMal e nell’OAMal non sono esaustive, vi è

quindi spazio per una completazione da parte dei Cantoni (Maurer, Das neue

Krankenversicherungsrecht, pag. 5).

In simili condizioni si deve concludere che l’assicurazione malattia

non è disciplinata esaustivamente dal diritto federale e che alle condizioni

indicate sopra i Cantoni possono emanare disposizioni (STFA del 22 ottobre

2002, K 102/00, consid. 4).

Va ancora rammentato che con STFA del 3 maggio 2005, pubblicata in DTF

131 V 202, al consid. 3.2.2., il TFA ha rammentato che la giurisprudenza

considera che i Cantoni dispongono di una grande libertà per quanto concerne la

regolamentazione della riduzione dei premi, nel senso che possono definire

autonomamente la nozione di “assicurati di condizione economica modesta” (cfr.

anche DTF 122 I 343).

Per quanto concerne la procedura applicabile alla richiesta di ottenere

dei sussidi, i cantoni godono pertanto di una grande autonomia. Nella misura in

cui la legge cantonale prescrive l’obbligo, tranne casi particolari, di

chiedere il sussidio entro l’anno precedente la corresponsione del medesimo,

esso non viola il diritto federale preminente. Tant’è che l’art. 65 cpv. 3

seconda frase LAMal prevede che, stabilita la cerchia dei beneficiari, i

Cantoni vegliano affinché il versamento delle riduzioni di premio avvenga in

modo che i beneficiari non debbano adempiere in anticipo il loro obbligo di

pagare i premi. Ossia che le decisioni vengano prese prima dell’inizio del

diritto al sussidio, ciò che è possibile unicamente se l’assicurato fa valere

il suo diritto l’anno precedente l’inizio del versamento del sussidio.

In concreto la norma di diritto cantonale non entra in conflitto con

quella di diritto federale e va dunque tutelata.

Per quanto concerne la richiesta degli insorgenti di interpretare

l’art. 28 cpv. 2 LCAMal secondo lo scopo (Sinn und Zweck der Norm) e non

secondo la lettera, va evidenziato che il significato di una norma deve essere

inteso anzitutto nella sua accezione letterale. Se il testo è chiaro,

l'autorità può scostarsene solo ove esistano motivi seri per ritenere che esso

non corrisponda al vero senso del disposto in esame. Tali motivi possono

risultare dai lavori preparatori, dal fondamento e dallo scopo della norma litigiosa,

così come dalla relazione con altre disposizioni (RAMI 2001, pag. 134, in particolare

pag. 137 e segg.; DTF 126 V 105 consid. 3 con rinvii, DTF 126 III 101, consid.

2c, pag. 104).

D'altra parte, secondo la giurisprudenza, si può derogare eccezionalmente

al senso letterale di un testo chiaro soltanto qualora conduca a soluzioni

manifestamente insostenibili, contrarie alla volontà del legislatore. Devono

cioè esistere delle ragioni obbiettive, ad esempio deducibili dai lavori

preparatori, dallo scopo e dal senso della disposizione oppure dalla

sistematica della legge, che permettono di concludere che il testo di legge non

esprime il vero senso della disposizione in oggetto (STFA del 6 luglio 1998

nella causa G.; DTF 123 V 317; DTF 123 III 91 consid. 3a, DTF 122 III 325 consid. 7a, 474 consid.

5a, DTF 122 V 364 consid. 4a, DTF 121 III 224 consid. 1d/aa, 412 consid. 4b,

465 consid. 4a/bb, DTF 121 V 24, DTF 121 V 61, DTF 121 V 127 consid. 2c, DTF

120 V 102 consid. 4b; 324 consid. 5a; 338 consid. 5a, 525 consid. 3a; SVR 1996

EL N. 19 pag. 55 consid. 4a; DTF 119 V 429 consid. 5a; DTF 119 V 60; DTF 118 Ib

452; Pratique VSI 1993, pag. 133; Pratique VSI 1993 pag. 263; RAMI 1993 pag.

132; DTF 117 V 109; DTF 117 V 45; DTF 117 V 5; DTF 112 V 168; DTF 108 V 240

consid. 4b. Vedi

pure: Imboden/Rhinow/ Krähenmann, Schweizeri-sche Verwaltungsrechtsprechung,

Band 1, pag. 137 seg., Nr. 21 B IV).

L'interpretazione letterale deve dunque condurre a dei risultati manifestamente

insostenibili (zu offensichtlich unhaltbaren Ergebnissen), che contraddirebbero

la vera intenzione del legislatore (DTF 109 V 62 consid. 4; DTF 107 V 216 consid. 3b; DTF 105 V

44; RAMI 1984 N. K 593, pag. 228 consid. 2b).

Quando una disposizione legale non è chiara o allorché si presta a

diverse contraddittorie interpretazioni, i lavori preparatori possono

costituire un valido aiuto per individuare il senso della norma ed evitare così

interpretazioni scorrette. Quando tali documenti non forniscono una risposta

chiara, essi non sono invece utili come aiuto per l'interpretazione. In

particolare trovandosi confrontati con delle leggi relativamente recenti la

volontà del legislatore che le ha adottate non può essere ignorata. Se però

questa volontà non ha trovato riscontro nel testo di legge, essa non è decisiva

per l'interpretazione. In particolare, se durante le discussioni legislative è

stata espressamente rifiutata una proposta di completare la legge nel senso di

quella che rappresenta ora una possibilità di interpretazione, tale interpretazione

non può essere presa in considerazione (cfr. DTF 123 V 301, DTF 123 V 318, DTF

115 V 349 consid. 1c con riferimento alla giurisprudenza e alla dottrina. Vedi

pure DTF 122 III 325 consid. 7a, 474 consid. 5a, 120 II 247 consid. 3e, 117 II

526 consid. 1d, 116 Ia 368 consid. 5c, 116 II 415 consid. 5b e 527 f consid.

2b).

In concreto, il testo della legge è chiaro.

Infatti, come emerge dall’art. 28 cpv. 2 LCAMal, l’istanza va presentata

entro la fine dell’anno che precede l’anno di competenza.

Ogni altra interpretazione che va contro la lettera della norma sarebbe

inammissibile.

Del resto ciò trova conferma anche nel Messaggio n. 5589 del 15 ottobre

2004, dove il Consiglio di Stato, a proposito della modifica dell’art. 28 cpv.

2 e 3 della LCAMal, entrata in vigore l’1.1.2005, aveva rammentato che:

I sussidi individuali devono essere richiesti entro il 31 dicembre

dell’anno che precede quello di riferimento: il Regolamento contempla già i

casi per i quali è invece giustificata la presentazione dell’istanza nel corso

dell’anno di competenza del sussidio. Si tratta sostanzialmente degli

assicurati tassati alla fonte, oppure delle situazioni in cui il 31 dicembre

dell’anno che precede la competenza del sussidio l’assicurato non dispone dei

dati fiscali consolidati di riferimento, e infine degli assicurati che nel

corso dell’anno di competenza subiscono cambiamenti importanti nella loro

situazione economica (ciò che risponde al dettato imperativo della LAMal – art.

65 cpv. 3 – in base al quale i Cantoni, nell’esame delle condizioni per

l’ottenimento del sussidio, devono considerare le circostanze economiche e

familiari più recenti)."

In queste circostanze non c’è spazio per l’interpretazione proposta

dai ricorrenti."

Non

v’è motivo per scostarsi da queste conclusioni. Le norme, nel loro essenziale

scopo, non vengono disattese imponendo agli assicurati, per motivi decisamente

importanti di valutazione del merito e non solo per la migliore gestione dei

flussi di lavoro provocati dalle numerosissime richieste, il rispetto di

scadenze precise non certo brevi, ed oneri probatori in caso di mancata ricezione

degli atti.

10. In

virtù dell’art. 82 lett. a della Legge federale sul Tribunale federale (LTF),

in vigore dal 1° gennaio 2007, la presente sentenza è impugnabile al Tribunale

federale mediante ricorso in materia di diritto pubblico entro 30 giorni dalla

notifica (art. 100 cpv. 1 LTF), facendo valere i motivi di ricorso previsti

agli artt. 95 e seguenti LTF. Inoltre, a norma dell’art. 97 cpv. 1 LTF, il

ricorrente può censurare l’accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in

modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell’articolo

95 e l’eliminazione del vizio può essere determinante per l’esito del

procedimento. Va ancora rilevato che, laddove non sia ammissibile il ricorso ordinario

in materia di diritto pubblico, è aperta la via del ricorso sussidiario in

materia costituzionale (art. 113 LTF). Giusta l’art. 116 LTF, con questo

ricorso può essere censurata la violazione di diritti costituzionali.

Per questi

motivi

dichiara e

pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

Considerandi

2.

Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.

Comunicazione

agli interessati, i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla notificazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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