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Decisione

36.2008.114

Domanda di sussidio tardiva con ritardo non motivato

29 settembre 2008Italiano34 min

Source ti.ch

Fatti

i termini di presentazione dell'istanza, tenuto conto che di regola:

a) per gli

assicurati tassati in via ordinaria l’istanza è presentata nel corso dell’anno

che precede la corresponsione della riduzione di premio;

b) per gli assicurati

tassati alla fonte l’istanza è presentata nel corso dell’anno medesimo per il

quale si richiede la riduzione di premio;

c) gli assicurati che

si stabiliscono nel Cantone ad anno inoltrato, possono avanzare l’istanza nel

corso dell’anno stesso per il quale si richiede la riduzione di premio;

d) gli assicurati che nel

corso dell’anno, per inizio di assoggettamento fiscale o per le situazioni di

cui all’art. 31, ritenessero di rientrare nel diritto alla riduzione di premio,

possono presentare istanza nel corso dell’anno stesso.

Il

cpv. 2 prevede che per casi particolari e per ragioni comprovate, l'Istituto

delle assicurazioni sociali può ritenere anche istanze che giungessero fuori

dei termini stabiliti per l'inoltro della richiesta.

Giusta

l'art. 53 LCAMal il diritto al beneficio di un sussidio nella forma retroattiva

decade dopo cinque anni a partire dall'anno in cui tale diritto si verifica.

Costituisce eccezione l'applicazione del sussidio retroattivo nell'ambito delle

procedure di revisione delle prestazioni complementari AVS/AI. Il sussidio

retroattivo è oggetto di richiesta scritta da parte dell'assicurato all'istanza

designata dal Consiglio di Stato e deve specificare le motivazioni del ritardo

(riservato l'art. 54 cpv. 2). Le domande di sussidio retroattivo sono accolte

solo se suffragate da motivazioni particolari e fondate (art. 55 LCAMal). La

negligenza a giustificazione del mancato rispetto dei termini stabiliti dal

regolamento non è considerata motivo valido per il riconoscimento del sussidio

nella forma retroattiva. Il Messaggio relativo all'introduzione della LCAMal,

circa l'art. 55, a pag. 59, precisa che:

"

Il riconoscimento di

sussidi retroattivi può essere concesso quando l'assicurato fa valere ragioni

oggettive e fondate circa i motivi per cui non è riuscito a produrre l'istanza

in forma tempestiva. Relativamente alla fattispecie, all'autorità

amministrativa competente è riconosciuto un margine di ponderazione nell'esame

delle richieste. La pura e semplice negligenza nell'inoltro dell'istanza di

sussidio nei termini stabiliti non è comunque considerata motivo valido per il

riconoscimento di un sussidio nella forma retroattiva."

6. Nel

caso in esame l'istanza di sussidio 2008 è stata inoltrata nel corso del 2008, data

del 31 marzo 2008 ed è pervenuta il giorno successivo all’Ufficio

dell'Assicurazione Malattia. Di per sé l’istanza è tardiva, poiché trasmessa

oltre il termine previsto. Come noto determinante per il calcolo del sussidio

2008 è la tassazione 2005, che l’assicurato, tassato in via ordinaria, aveva a

sua disposizione. Da notare che, anche in assenza della tassazione 2005, il

ricorrente avrebbe comunque potuto inoltrare la sua istanza segnalando

semplicemente l’assenza dell’atto siccome ancora non emesso. In sostanza

l’emanazione della decisione di tassazione 2007 appare del tutto indifferente

per quanto attiene la richiesta di sussidio del 2008 e la circostanza appariva

chiaramente dal formulario stesso usato che richiedeva la produzione della

copia della tassazione del 2005. Le motivazioni del ritardo saranno comunque dettagliatamente

esaminate più avanti alla luce della abbondante prassi di questo Tribunale.

Dal

momento che l’assicurato è tassato in via ordinaria, in virtù dell’art. 11

lett. a Reg. LCAMal, avrebbe dovuto inoltrare la sua richiesta entro fine 2007.

Come ribadito in maniera costante nella prassi di questo Tribunale nel

Messaggio n. 5589 del 15 ottobre 2004, il Consiglio di Stato, a proposito della

modifica dell’art. 28 cpv. 2 e 3 della LCAMal entrata in vigore l’1.1.2005, ha

rammentato la previgente regolamentazione:

"

I sussidi individuali

devono essere richiesti entro il 31 dicembre dell’anno che precede quello di

riferimento: il Regolamento contempla già i casi per i quali è invece giustificata

la presentazione dell’istanza nel corso dell’anno di competenza del sussidio.

Si tratta sostanzialmente degli assicurati tassati alla fonte, oppure delle situazioni

in cui il 31 dicembre dell’anno che precede la competenza del sussidio

l’assicurato non dispone dei dati fiscali consolidati di riferimento, e infine

degli assicurati che nel corso dell’anno di competenza subiscono cambiamenti

importanti nella loro situazione economica (ciò che risponde al dettato

imperativo della LAMal – art. 65 cpv. 3 – in base al quale i Cantoni,

nell’esame delle condizioni per l’ottenimento del sussidio, devono considerare

le circostanze economiche e familiari più recenti).”

Il

Consiglio di Stato ha quindi rammentato che i sussidi, prima della modifica

della legge, potevano essere chiesti nell’anno di competenza del sussidio solo

se date le precise condizioni qui palesemente non adempiute (ciò che nemmeno il

ricorrente pretende). La richiesta andava pertanto presentata entro il 31 dicembre

2007. Questo termine non è stato rispettato. Alla luce di ciò occorre

verificare se il ritardo nell’inoltro della domanda sia scusabile e

giustificato.

7. L’art.

11 cpv. 2 Reg. LCAMal prevede, per casi particolari e per ragioni comprovate,

che l'Istituto delle assicurazioni sociali possa ritenere anche richieste che

giungessero fuori dei termini stabiliti. Questo Tribunale Cantonale delle

Assicurazioni ha sviluppato una giurisprudenza dettagliata in merito e ciò alla

luce dell’alto numero di decisioni che è stato chiamato a rendere in

particolare negli ultimi mesi. Nei casi giudicati in precedenza è già stato

considerato che un ritardo di oltre 1 anno a fronte di una importante malattia

dello stesso assicurato non poteva essere considerato fatto giustificativo

sufficiente (STCA 24 aprile 2002 nella causa J. inc. 36.2002.5), così come non

è stato considerato quale motivo sufficiente l’assenza di conoscenza della

possibilità di chiedere il sussidio da parte di due coniugi confederati appena

giunti in Ticino (STCA 9 dicembre 2002 nella causa D. inc. 36.2002.119).

Nemmeno l'informazione errata da parte dell'assicuratore malattia è stata

considerata motivo adeguato per giustificare il ritardo. Nel caso dei coniugi

C. (STCA 25 settembre 2003 inc. 36.2002.141) l'assicuratore aveva comunicato

che il sussidio per i figli non sarebbe stato concesso, contrariamente a quanto

poi verificato. Come indicato questo Tribunale non ha considerato l'errata

informazione quale elemento giustificante il ritardo. Va ancora rilevato che

con sentenza 12 settembre 2002 il TCA non ha ritenuto fatto giustificante il

ritardo nella domanda di sussidio la giovane età dell'assicurata ancora

studentessa liceale e quindi la sua immaturità e la sua inesperienza (STCA 12

settembre 2002 nella causa W. 36.2002.54) e nel caso giudicato il 6 ottobre

scorso (in re S. 36.2005.116) l’assenza di una decisione di tassazione non è

stata comunque considerata elemento adeguato a motivare il ritardo per un apprendista

non ancora tassato il cui fratello ammalato per lunghi periodi aveva creato “problemi a tutta la famiglia”. Nella

sentenza 3 ottobre 2005 in re S. (36.2005.112) il

Tribunale ha considerato che:

"

Ancora va verificato se

il ritardo dell’istanza formulata da X. X. tendente ad ottenere la concessione

del sussidio 2005, redatta e trasmessa all’amministrazione nel corso del 2005,

possa essere considerato giustificato. Nelle considerazioni precedenti già si è

precisato che la negligenza nell’inoltro della domanda non è giustificato. In

casu il ritardo nella trasmissione viene ricondotto alla ambiguità della

decisione formulata dalla Cassa alla domanda di sussidio dell’avv. Y. X. e

della moglie, laddove la decisione accenna al diritto al sussidio per “ogni

membro della famiglia regolarmente assicurato”. Ora il concetto di famiglia,

come precisato più sopra, è un concetto giuridico specifico della LCAMal,

circostanza che all’avv. X. padre del ricorrente e suo patrocinatore non poteva

sfuggire, in altri termini i coniugi compongono, con o senza figli, la famiglia,

ritenuto che comunque i figli sono tali unicamente sino al compimento dei 18

anni, successivamente vengono considerati persone sole (ancorché conviventi con

i genitori od in formazione). Se ne deve dedurre che la decisione 31 agosto

2004 trasmessa all’avv. Y. X., che aveva redatto ed inoltrato la domanda di

sussidio 4 agosto 2004 per sè e per la moglie (come nel caso del 2004, mentre

la domanda 2004 di X. era stata sottoscritta dallo stesso), non poteva essere

intesa altrimenti che come indicato dall’amministrazione nelle sue

osservazioni, ciò anche a fronte della pretesa mancata trasmissione a X. X.

della formale decisione relativa ai suoi sussidi 2004 (comunque ammessi e

debitamente (annunciati) … all’assicuratore malattia). L’avv. X., per il figlio

X., avrebbe comunque – nel 2004 – potuto e dovuto lamentare la mancata notifica

della decisione formale relativa ai sussidi di quell’anno. L’ambiguità pretesa

con la … mancata notifica della decisione sui sussidi 2004 a X. e scaturente

dai termini della decisione 31 agosto 2004 emessa in favore dell’avv. Y. X. non

solo non costituisce promessa od impegno dell’amministrazione tale da

giustificare la buona fede degli assicurati, ma neppure valida giustificazione

del ritardo nell’inoltro dell’istanza."

Sempre

nella sentenza 3 ottobre 2005 in re S. citata, a

proposito del tema della mancata trasmissione dei formulari per la richiesta

dell’aiuto sociale, si rilevava poi come:

"

La mancata trasmissione

dei formulari per la presentazione della domanda di sussidio viene indicata

come ulteriore motivo atto a giustificare il ritardo nella presentazione

dell’istanza. L’argomento del ricorrente non regge già ad un primo sommario

esame. Infatti i formulari vengono trasmessi d’ufficio ai potenziali

beneficiari da parte dell’amministrazione sulla scorta della decisione di

tassazione del biennio ritenuto dal Consiglio di Stato nel decreto annualmente

emesso per la determinazione del diritto al sussidio ed a dipendenza

dell’imponibile considerato in quella sede.

(…)

L’invio dei formulari a chi non è destinato a beneficiare dei sussidi

rispettivamente la mancata trasmissione ad un potenziale beneficiario non

permettono di ritenere il diritto al sussidio in virtù delle regole sulla buona

fede come anticipato nelle considerazioni che precedono (in questo senso la

sentenza 22 settembre 2005 nell’inc. B. 36.2005.78). Infatti l’invio errato non

può fare ritenere agli assicurati l’esistenza degli estremi per la concessione

del sussidio. L’eventuale omissione della trasmissione a potenziali interessati

del modulo per la richiesta di sussidio non permette di giustificare un ritardo

nell’inoltro delle domande di sussidio (in questo senso la sentenza in re B.

citata). La diligenza che incombe all’assicurato – cui è noto per le campagne

informative che da anni l’Ufficio dell'Assicurazione Malattia e più

generalmente l’amministrazione cantonale conducono – gli impone di provvedere

al recupero dei formulari disponibili presso le cancellerie comunali in caso di

mancata trasmissione d’ufficio."

Si

aggiunga che nella sentenza del 10 ottobre 2005 in re F. 36.2005.124

l’informazione fornita da un assicuratore mesolcinese fondata sulle norme

applicative della LAMal relative ai sussidi vigente nel Cantone Grigioni, in

parte diversa da quella ticinese, non è stata ritenuta motivo giustificante il

ritardo nell’inoltro della domanda di riduzione individuale dei premi

dell’assicura-zione malattia obbligatoria. Questo Tribunale ha infatti considerato

che:

" L’adozione di modalità diverse in altri cantoni non

può essere ritenuta. Come detto le informazioni errate di un assicuratore

malattia e la non conoscenza della prassi da parte dell’assicurato sono stati

esclusi quali motivi giustificanti il ritardo."

Nella

sentenza in re R. del 17 ottobre 2005 (36.2005.86 cons. 12) il Tribunale Cantonale

delle Assicurazioni ha inoltre ritenuto:

"

(…) la motivazione che

soggiace al ritardo è costituita dal convincimento, o meglio dalla certezza

della madre della ricorrente, di avere tempestivamente inoltrato la domanda

ancora nel 2004. La mancata ricezione degli atti, l’eventuale smarrimento degli

stessi od il mancato corretto invio, non assurgono palesemente a motivo giustificante

il ritardo. Se la prova dell’avvenuta tempestiva spedizione fosse stata adeguatamente

prodotta, e l’onere della mancata prova ricade sulla ricorrente, allora

l’inoltro di una nuova richiesta nel corso del 2005, a fronte del dimostrato

smarrimento della documentazione da parte dello Stato, sarebbe stato da

considerare motivo sufficiente. Il semplice assunto di avvenuta spedizione non

recepita dall’ammini-strazione non permette di giustificare l’omissione

dell’atto o suo ritardo.”

Il

TCA nemmeno ha considerato come motivo giustificativo il fatto che l'assicurato

fosse tossicodipendente - con conseguenti difficoltà fisiche e psichiche - nel

periodo per il quale ha chiesto il diritto alla riduzione del premio di cassa

malati. Infatti, essendo coniugato e ritenuto come sua moglie si fosse occupata

di lui e l'avesse aiutato a passare il brutto periodo che stava vivendo, è

stato ritenuto che il ricorrente potesse e dovesse fare capo alla moglie anche

per la gestione delle sue pratiche correnti e quindi anche quella relativa alla

riduzione dei premi di cassa malati (STCA del 14 marzo 2006 nella causa C.B.,

36.2006.16). Alla medesima soluzione il TCA è giunto nel caso di un assicurato

alla ricerca di un lavoro la cui moglie, gestante, ha avuto problemi di salute

sia prima sia dopo il parto. Queste difficoltà non avrebbero comunque impedito

di compilare e spedire la richiesta di sussidio, operazione che in sé richiede

poco tempo (STCA dell'11 ottobre 2006 nella causa D.A., 36.2006.113).

Nella

Considerandi

sentenza 15 febbraio 2007 (inc. 36.2006.253) un giovane studente universitario

impegnato a Milano aveva giustificato il ritardo con il trasferimento per gli

studi nella capitale lombarda e con gli impegni universitari. Anche in quel

caso il motivo, non attinente alle capacità di gestire le problematiche

amministrative per periodi prolungati, non era stato ritenuto.

Nel

caso giudicato il 13 febbraio 2007 il trasferimento in Ticino dal Canton Sciaffusa

di un assicurato con la sua famiglia qualche mese prima della scadenza del

termine per l'inoltro della domanda di sussidio non era stato ritenuto

giustificante il ritardo (inc. 36.2006.225). Non diversamente è stata

considerata l'assenza dei documenti da annettere alla domanda. Nell'inc.

36.2006

-246 (sentenza del 9 febbraio 2007) l'assenza della tassazione di

riferimento - siccome non ancora emessa - non é stata ritenuta elemento sufficiente

(analogamente al caso giudicato con la sentenza 15 gennaio 2007, inc.

36.2006

). Insufficienti, ancora, i gravi motivi di salute che

attanagliavano la madre di un assicurato da oltre un anno (sentenza 8 febbraio

2007, inc. 36.2006.244). Anche il pensionamento intervenuto già l'anno

precedente il periodo del sussidio non ha permesso ad un assicurato di

giustificare il suo ritardo per la domanda inoltrata l'anno stesso (sentenza 17

gennaio 2007, inc. 36.2006.232).

Nella

sentenza 25 maggio 2007 la dimenticanza della scadenza del termine per una

persona attiva socialmente e che ha privilegiato “il suo lavoro in maniera

certamente altruista e lodevole” invece della propria necessità, non è

stato ritenuto sufficiente (inc. 36.2007.55), ciò analogamente al caso di una

giovane donna che, per ragioni umanamente comprensibili, si è avviata con

notevoli difficoltà nel mondo del lavoro in un’epoca di concreta difficoltà

(sentenza 21 maggio 2007 inc. 36.2007.50).

Nella

sentenza del 16 agosto 2007 in re P. (36.2007.86+108) il Tribunale Cantonale

delle Assicurazioni ha evidenziato, nel caso di una giovane che, confrontata

con la grave malattia di due strette congiunte di cui una domiciliata

all’estero con necessità di impegnativi viaggi, congiunte poi mancate, e la

grande prostrazione di tali eventi, non ha ritenuto giustificato il ritardo

nella presentazione della domanda di sussidio ritenendo che:

" Come appare dalla giurisprudenza riassunta al punto

precedente la malattia, e la morte ad essa conseguente, di un congiunto, anche

quando imponga trasferte impegnative e soggiorni all'estero prolungati, non

sono tali da giustificare il ritardo nell'inoltro delle domande in questione.

… la richiesta del sussidio è procedura amministrativa semplice che comporta

un impegno contenuto ed impone di allegare pochi documenti. La redazione

dell’istanza comporta quindi onere contenuto anche per chi è meno avvezzo alle

questioni amministrative. L’inoltro di una istanza incompleta non causa poi

necessariamente declaratoria di irricevibilità ma, salvaguardato il termine

d’inoltro, permette (rispettivamente impone all’amministrazione di domandare)

suo successivo completamento mediante produzione dei documenti non ancora

reperiti.

Pur con tutto il rispetto dovuto per le tribolazioni, le

preoccupazioni e le sofferenze di un'intera famiglia, duramente toccata da due

gravi lutti nel giro di pochi mesi uno dall'altro, lutti conseguenti a periodi

di malattia con necessità di spostamenti ancheimportanti, in concreto il

ritardo … nel chiedere il sussidio non appare giustificato e non può qui essere

ritenuto.”

8.

In

concreto, come evidenziato nelle considerazioni che precedono, RI 1 ritiene che

la causa del ritardo sia da ricondurre alla mancata trasmissione del formulario

da parte dell’ammini-strazione. Ora nelle considerazioni che precedono è citata

la giurisprudenza costante di questo Tribunale Cantonale delle Assicurazioni

secondo cui la mancata trasmissione da parte dell’UAM dei formulari non permette

di giustificare il ritardo nell’inoltro della domanda di sussidio. La materia è

retta da norme che debbono essere note. D’altra parte l’amministrazione

cantonale, non diversamente da quella comunale, che tiene a disposizione delle

persone che ne facciano richiesta i formulari per l’inoltro delle domande di

sussidio, possono essere sempre consultate dagli utenti. Lo stesso ricorrente

ha indicato di avere egli stesso chiesto all’UAM una copia del formulario

quando ha rilevato il mancato invio da parte dell’amministrazione cantonale.

Come visto il mancato invio non giustifica il ritardo, come pure la pretesa mancata

informazione della necessità di inoltrare annualmente una nuova domanda per

ottenere il sussidio. L’art. 55 cpv. 3 della LCAMal prevede che la

negligenza nell’inoltro dell’istanza di sussidio, ossia il mancato rispetto dei

termini stabiliti dal regolamento per dimenticanza o mancata conoscenza, non è

considerata motivo valido per il riconoscimento del sussidio nella forma

retroattiva. La mancata consapevolezza dell’inol-tro annuale della domanda non

può quindi essere ritenuta sufficiente, per costante prassi di questo

Tribunale, come pure l'assenza di spedizione del formulario. In buona sostanza

la legge, che il cittadino è presunto conoscere, prevede che il sussidio sociale

dello Stato destinato ai bisognosi venga versato a richiesta dei cittadini che

giustifichino la situazione di bisogno. A tal fine le norme prevedono l'inoltro

annuale di una domanda di riduzione del premio, con uno specifico formulario,

domanda accompagnata dalla produzione della necessaria documentazione.

Il

mancato invio dei formulari da parte dell'amministrazione all'assicurato non

libera quest'ultimo del rispetto dei termini di legge e dall'ossequio delle

condizioni per beneficiare del sussidio. D'altra parte l'inoltro di un

formulario (non si dimentichi che si tratta di invii di massa fondati su

indicazioni rilevate dai sistemi informatici) ad un assicurato che non adempie

i presupposti per l'aiuto sociale non conferisce allo stesso nessun diritto

alla protezione della sua buona fede.

Le

motivazioni addotte per giustificare la presentazione della domanda nel corso

del 2008 non sono quindi sufficienti e non possono essere ritenute.

9.

Implicitamente

il ricorrente fa valere da parte dell’amministrazio-ne di un atteggiamento

formalistico. Come evoca l'Ufficio Assicurazione Malattia nelle sue osservazioni

il tema è già stato oggetto di esame nella sentenza 4 settembre 2007 in re G.

(inc. 36.2007.116) ed ancora recentemente nella sentenza 25 febbraio 2008 inc.

(36.2007.151), dove l'insorgente indicava di avere sostanzialmente diritto al

sussidio negato unicamente per questioni formali. Anche in altro caso deciso

dal TCA gli assicurati avevano proposto di interpretare l'art. 28 cpv. 2 LCAMal

secondo il suo scopo ("Sinn und Zweck der Norm") e non grammaticalmente,

poiché l'obiettivo delle prestazioni sociali è quello di aiutare, contribuire

ed assistere chi si trova in condizioni economiche modeste. La questione è

stata risolta nella sentenza 9 gennaio 2006 (inc. 36.2005.141) in cui

il TCA ha accertato che, per quanto concerne la procedura applicabile

nell'ambito della richiesta di sussidio, i Cantoni godono di ampia autonomia e

possono pertanto adottare le norme procedurali necessarie senza violare il

diritto federale.

Per

l'art. 65 LAMaI i Cantoni accordano riduzioni dei premi agli assicurati di condizione

economica modesta. Il Consiglio federale può estendere la cerchia degli aventi

diritto a persone tenute ad assicurarsi che non hanno il domicilio in Svizzera,

ma vi soggiornano per un lungo periodo. Le riduzioni dei premi sono fissate in

modo che i sussidi annui della Confederazione e dei Cantoni di cui all'articolo

66.

siano versati integralmente. I Cantoni provvedono affinché nell'esame delle

condizioni d'ottenimento vengano considerate, su richiesta particolare

dell'assicurato, le circostanze economiche e familiari più recenti. Stabilita

la cerchia dei beneficiari, i Cantoni vegliano affinché il versamento delle

riduzioni di premio avvenga in modo che i beneficiari non debbano adempiere in

anticipo il loro obbligo di pagare i premi. I Cantoni informano regolarmente

gli assicurati del loro diritto alla riduzione dei premi. Gli assicuratori sono

tenuti a collaborare oltre quanto previsto nell'articolo 82 capoverso 3, purché

siano adeguatamente indennizzati dai Cantoni. I Cantoni forniscono alla

Confederazione i dati anonimi concernenti gli assicurati beneficiari così da

permettere di verificare l'attuazione degli scopi di politica sociale. Il

Consiglio federale emana le necessarie disposizioni.

Per

il principio della forza derogatoria del diritto federale di cui all'art. 49

cpv. 1 Cost. il diritto cantonale deve sempre cedere il passo al diritto

federale nei campi che la Costituzione o un decreto federale urgente hanno

deciso essere di competenza della Confederazione e che quest'ultima ha

effettivamente disciplinato. Questo principio esclude tuttavia ogni

regolamentazione cantonale solo nelle materie che il legislatore federale ha

inteso disciplinare in modo esaustivo, i Cantoni conservando la competenza,

quando tale non è il caso, di emanare disposizioni di diritto pubblico i cui

fini e mezzi prospettati convergono con quelli previsti dal diritto federale

(STFA del 22 ottobre 2002, K 102/00, consid. 3.2; DTF 127 168 consid. 4a, 126

178.

consid. 1; cfr. riguardo al previgente art. 2 Disp. Trans. vCost., la cui

giurisprudenza si applica anche alla nuova norma, DTF 125 1 375 consid. 4a, 433

consid. 3b, 480 consid. 2a, 114 la 355 consid. 4a e sentenze ivi citate).

Giusta

l'art. 117 Cost. la Confederazione emana prescrizioni sull'assicurazione contro

le malattie e gli infortuni. L'assicurazione malattia è quindi di competenza

federale, tuttavia alcuni compiti sono stati delegati ai Cantoni (cfr. sull'ammissibilità

di questo tipo di delega: Häfelin/Haller, Schweizerisches Bundesstaatsrecht, 5a

ed., Zurigo 2001, cifra marg. 1151-1152, 1155-1156), come ad esempio la

riduzione dei premi per gli assicurati di condizione economica modesta (STFA

del 22 ottobre 2002, K 102/00, consid. 4; art. 65 LAMal; Maurer, Das neue

Krankenversicherungsrecht, Basilea e Francoforte sul Meno 1996, pag. 4-5, in

cui vi è un elenco delle competenze delegate ai cantoni; cfr. con riferimento

all'art. 34bis vCost., Maurer, Bundessozialversiche-rungsrecht, pag. 252).

Secondo la dottrina, inoltre, le competenze cantonali indicate nella LAMal e

nell'OAMal non sono esaustive, vi è quindi spazio per una completazione da

parte dei Cantoni (Maurer, Das neue Krankenversicherungsrecht, pag. 5).

In

simili condizioni si deve concludere che l'assicurazione malattia non è

disciplinata esaustivamente dal diritto federale e che alle condizioni indicate

sopra i Cantoni possono emanare disposizioni (STFA del 22 ottobre 2002, K

102/00, consid. 4).

Va

ancora ricordato che con STFA del 3 maggio 2005, pubblicata in DTF 131 V 202,

al consid. 3.2.2., il TFA ha rammentato che la giurisprudenza considera che i

Cantoni dispongono di una grande libertà per quanto concerne la

regolamentazione della riduzione dei premi, nel senso che possono definire

autonomamente la nozione di "assicurati di condizione economica modesta"

(cfr. anche DTF 122 I 343).

Anche

per quanto concerne la procedura applicabile alla richiesta di ottenere dei

sussidi, i cantoni godono di grande autonomia. Nella misura in cui la legge

cantonale prescrive l'obbligo, tranne casi particolari, di chiedere il sussidio

entro l'anno precedente la corresponsione del medesimo, essa non viola il

diritto federale preminente e tende a fissare regole precise - e non vessatorie

- per l'erogazione dell'aiuto sociale. Tant'è che l'art. 65 cpv. 3 seconda

frase LAMal prevede che, stabilita la cerchia dei beneficiari, i Cantoni

vegliano affinché il versamento delle riduzioni di premio avvenga in modo che i

beneficiari non debbano adempiere in anticipo il loro obbligo di pagare i

premi. Ossia che le decisioni vengano prese prima dell'inizio del diritto al

sussidio, ciò che è possibile unicamente se l'assicurato fa valere il suo diritto

l'anno precedente l'inizio del versamento del sussidio.

In

concreto la norma di diritto cantonale non entra in conflitto con quella di

diritto federale e va dunque tutelata.

Per

quanto concerne la richiesta evasa con il giudizio 9 gennaio 2006 (inc.

36.2005

) di interpretare l'art. 28 cpv. 2 LCAMal secondo lo scopo (Sinn und

Zweck der Norm) e non secondo la lettera, il TCA ha evidenziato che il

significato di una norma deve essere inteso anzitutto nella sua accezione

letterale. Se il testo è chiaro, l'autorità può scostarsene solo ove esistano

motivi seri per ritenere che esso non corrisponda al vero senso del disposto in

esame. Tali motivi possono risultare dai lavori preparatori, dal fondamento e

dallo scopo della norma litigiosa, così come dalla relazione con altre disposizioni

(RAMI 2001, pag. 134, in particolare pag. 137 e segg.; DTF 126 V 105 consid. 3

con rinvii, DTF 126 III 101, consid. 2c, pag. 104).

D'altra

parte, secondo la giurisprudenza, si può derogare eccezionalmente al senso

letterale di un testo chiaro soltanto qualora conduca a soluzioni

manifestamente insostenibili, contrarie alla volontà del legislatore. Devono

cioè esistere delle ragioni obiettive, ad esempio deducibili dai lavori

preparatori, dallo scopo e dal senso della disposizione oppure dalla sistematica

della legge, che permettono di concludere che il testo di legge non esprime

il vero senso della disposizione in oggetto (STFA del 6 luglio 1998 nella causa

G.; DTF 123 V 317; DTF 123 III 91 consid. 3a, DTF 122

III 325 consid. 7a, 474 consid. 5a, DTF 122 V 364 consid. 4a, DTF 121 III 224

consid. 1 d/aa, 412 consid. 4b, 465 consid. 4a/bb, DTF 121 V 24, DTF 121 V 61,

DTF 121 V 127 consid. 2c, DTF 120 V 102 consid. 4b; 324 consid. 5a; 338 consid.

5a, 525 consid. 3a; SVR 1996 EL N. 19 pag. 55 consid. 4a; DTF 119 V 429 consid.

5a; DTF 119 V 60; DTF 118 Ib 452; Pratique VSI 1993, pag. 133; Pratique VSI

1993.

pag. 263; RAMI 1993 pag. 132; DTF 117 V 109; DTF 117 V 45; DTF 117 V 5;

DTF 112 V 168; DTF 108 V 240 consid. 4b. Vedi pure:

Imboden/Rhinow/ Krähenmann, Schweizerische Verwaltungs-rechtsprechung, Band 1,

pag. 137 seg., Nr. 21 B IV). L'interpretazione

letterale deve dunque condurre a dei risultati manifestamente insostenibili (zu

offensichtlich unhaltbaren Ergebnissen), che contraddirebbero la vera

intenzione del legislatore (DTF 109 V 62 consid. 4; DTF

107.

V 216 consid. 3b; DTF 105 V 44; RAMI 1984 N. K 593, pag. 228 consid. 2b).

Come

già ritenuto nel giudizio citato quando una disposizione legale non è chiara o

allorché si presta a diverse contraddittorie interpretazioni, i lavori

preparatori possono costituire un valido aiuto per individuare il senso della

norma ed evitare così interpretazioni scorrette. Quando tali documenti non

forniscono una risposta chiara, essi non sono invece utili come aiuto per

l'interpretazione. In particolare trovandosi confrontati con delle leggi

relativamente recenti la volontà del legislatore che le ha adottate non può

essere ignorata. Se però questa volontà non ha trovato riscontro nel testo di

legge, essa non è decisiva per l'interpretazione. In particolare, se durante le

discussioni legislative è stata espressamente rifiutata una proposta di

completare la legge nel senso di quella che rappresenta ora una possibilità di

interpretazione, tale interpretazione non può essere presa in considerazione

(cfr. DTF 123 V 301, DTF 123 V 318, DTF '11-5 V 349 consid. 1 c con riferimento

alla giurisprudenza e alla dottrina. Vedi pure DTF 122 111 325 consid. 7a, 474

consid. 5a, 120 II 247 consid. 3e, 117 I l 526 consid. 1d, 116 la 368 consid.

5c, 116 I I 415 consid. 5b e 527 f consid. 2b).

In

concreto, il testo della legge è chiaro. Infatti, come emerge dall'art. 28 cpv.

2.

LCAMal, l'istanza va presentata entro la fine dell'anno che precede l'anno di

competenza. Ogni altra interpretazione che va contro la lettera della norma

sarebbe inammissibile.

Del

resto ciò trova conferma anche nel Messaggio n. 5589 del 15 ottobre 2004, dove

il Consiglio di Stato, a proposito della modifica dell'art. 28 cpv. 2 e 3 della

LCAMal, entrata in vigore l'1.1.2005, aveva rammentato che:

" I sussidi individuali devono essere richiesti entro

il 31 dicembre dell'anno che precede quello di riferimento: il Regolamento

contempla già i casi per i quali è invece giustificata la presentazione

dell'istanza nel corso dell'anno di competenza del sussidio. Si tratta

sostanzialmente degli assicurati tassati alla fonte, oppure delle situazioni in

cui il 31 dicembre dell'anno che precede la competenza del sussidio

l'assicurato non dispone dei dati fiscali consolidati di riferimento, e infine

degli assicurati che nel corso dell'anno di competenza subiscono cambiamenti

importanti nella loro situazione economica (ciò che risponde al dettato

imperativo della LAMal - art. 65 cpv. 3 - in base al quale i Cantoni,

nell'esame delle condizioni per l'ottenimento del sussidio, devono considerare

le circostanze economiche e familiari più recenti)."

In

queste circostanze non c'è spazio per un’interpretazione diversa e maggiormente

favorevole al ricorrente.

10.

Alla

luce di quanto precede la decisione impugnata che dichiara tardiva l'istanza va

confermata, mentre il ricorso deve essere respinto.

Si

prescinde dal carico di tassa di giustizia e spese al ricorrente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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