36.2008.117
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9 marzo 2009Italiano55 min
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Numero d'incarto:
36.2008.117
Data decisione, Autorità:
09.03.2009, TCA
Titolo:
Indennità giornaliera per malattia.Termine di 4 mesi per cercare nuova attività,poi interruzione del versamento perché abile al 100%.Discussione certificati medici.Richiamo perizia AI,che fa stato siccome completa:abilità residua dell'80-90%.Calcolo incapacità di guadagno:34%,quindi ha diritto a IPG
ASSICURAZIONE COLLETTIVA
DIRITTO ALLA RENDITA
GRADO DI INVALIDITÀ
INDENNITÀ GIORNALIERA
PERIZIA
art. 72 LAMAL
art. 6 LPGA
art. 61 let. g LPGA
Raccomandata
Incarto n.
36.2008.117
TB
Lugano
9 marzo 2009
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 19 agosto 2008 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 17 giugno
2008 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione sociale
contro le malattie
ritenuto in
fatto
A. RI
1, nato nel 1961, dal 1° aprile 2006 al 30 settembre 2007 (doc. 2) è stato alle
dipendenze della società __________ di __________ in qualità di ferraiolo. Tramite
il datore di lavoro, l'assicurato
beneficiava della copertura assicurativa collettiva d'indennità giornaliera presso CO 1.
B. Inabile
al lavoro al 100% dal 21 agosto 2007 per cervico-lombosciatalgia (doc. 4), l'assicurato è stato sottoposto il 2 ottobre
2007 (doc. L) ad una prima visita medica fiduciaria ed il 19 dicembre
successivo (doc. M) ad una seconda presso un altro medico.
Sulla scorta dei rapporti
di entrambi gli specialisti, l'11
aprile 2008 (doc. C) la Cassa malati ha comunicato all'interessato che gli riconosceva la sua totale inabilità lavorativa nell'attività precedente come posatore di ferro
nell'edilizia, ma che per delle
attività consone alle limitazioni individuate dai due medici di fiducia egli
risultava abile al lavoro al 100% ed a partire da subito. La Cassa malati gli
ha quindi fissato un periodo di 4 mesi di tempo, ossia fino al 10 agosto 2008,
per cercare un'attività lucrativa
confacente al suo stato di salute; dopodiché, avrebbe interrotto l'erogazione di qualsivoglia indennità, visto
che il danno residuo (l'incapacità
di guadagno) risultava inferiore al 25% (17%).
C. Con
decisione su opposizione del 17 giugno 2008 (doc. A) la Cassa malati ha confermato
il suo provvedimento, a motivo che il certificato del 22 aprile 2008 prodotto
dall'assicurato con la sua
opposizione indica soltanto l'impossibilità
di riprendere qualsivoglia attività lavorativa essendo inabile al lavoro al
100%, ma non indica i motivi di fondo per i quali le valutazioni mediche su cui
essa si è basata debbano essere disattese.
D. Il
19 agosto 2008 (doc. I) l'assicurato,
rappresentato dal RA 1, ha contestato sia il grado di inabilità lavorativa
medico teorica sia il guadagno esigibile da invalido. Nel complemento
ricorsuale dell'8 settembre
2008 (doc. III) l'insorgente ha
rilevato che secondo i suoi medici curanti i danni di cui egli soffre non sono
compatibili con le attività proposte dai medici fiduciari ed in proposito ha
chiesto l'assunzione della perizia
che l'Ufficio assicurazione invalidità
avrebbe effettuato il 19 settembre 2008 nell'ambito della richiesta di prestazioni di invalidità. Inoltre, ha
osservato che nel 2007 il salario da valido era di Fr. 64'350.-, mentre di Fr. 68'914.- quello medio a livello svizzero, con quindi
un guadagno inferiore del 6,6%; questa riduzione deve essere dunque riportata
al salario da invalido, insieme alla riduzione personale del 15% anziché del
10% ritenuto dalla Cassa malati. Con queste premesse, si ha un'incapacità di guadagno del 27%. Pertanto, ha
chiesto il riconoscimento di indennità giornaliere anche dopo l'11 agosto 2008 in misura integrale visti i
certificati medici o, in via subordinata, nella misura del 27%.
La Cassa malati si è
confermata tanto nella sua precedente valutazione medico teorica quanto nella
determinazione dei dati da porre alla base del calcolo della capacità di
guadagno (doc. V).
E. Pendente
causa il TCA ha richiamato dall'Ufficio AI l'incarto completo (doc. IX), sottoponendolo alle parti per
osservazioni.
in
ordine
1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione
di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (STF H 180/06 del 21 dicembre 2007; STFA I
707/00 del 21 luglio 2003).
nel merito
2. Il
TCA deve esaminare se,
correttamente, la Cassa malati ha negato al ricorrente il diritto di
(continuare a) ricevere dall'11
agosto 2008 indennità giornaliere per perdita di guadagno, siccome nuovamente
abile al lavoro al 100% in altre attività adeguate.
Conformemente alla
consolidata giurisprudenza, il giudice delle assicurazioni sociali valuta la
legittimità delle decisioni impugnate in base allo stato di fatto esistente al
momento in cui la decisione litigiosa è stata presa (DTF 109 V 179, DTF 107 V
5), quindi nel giugno 2008 (doc. A).
3. Giusta
l'art. 72 cpv. 1 LAMal, gli assicuratori stabiliscono l'ammontare dell'indennità
giornaliera assicurata d'intesa
con gli stipulanti l'assicurazione.
Essi possono limitare la copertura alla malattia e alla maternità.
A norma dell'art. 72 cpv. 2 LAMal, il diritto all'indennità giornaliera è dato qualora la capacità
lavorativa dell’assicurato sia ridotta di almeno la metà (art. 6 LPGA). Per
quanto non pattuito altrimenti, il diritto nasce il terzo giorno che segue
quello dell'insorgere della
malattia. L'inizio del diritto
alle prestazioni può essere differito mediante corrispettiva riduzione del
premio. Qualora per il diritto all'indennità giornaliera sia stato convenuto un termine d'attesa, durante il quale il datore di
lavoro è tenuto a versare il salario, questo termine può essere dedotto dalla
durata minima di riscossione.
L'art. 72 cpv. 3 LAMal prevede che l'indennità giornaliera va pagata, per una o
più malattie, durante almeno 720 giorni compresi nell'arco di 900 giorni consecutivi. L'articolo 67 LPGA non è applicabile.
In caso di incapacità
lavorativa parziale è pagata una corrispondente indennità giornaliera ridotta
per la durata di cui al capoverso 3. È mantenuta la protezione assicurativa per
la capacità lavorativa residua (art. 72 cpv. 4 LAMal).
Per l'art. 72 cpv. 5 LAMal, qualora l'indennità giornaliera sia ridotta in
seguito a sovraindennizzo giusta l'articolo 78 della LAMal e l'articolo 69 LPGA, l'assicurato
colpito da incapacità lavorativa ha diritto a 720 indennità giornaliere
complete. I termini relativi alla concessione delle indennità giornaliere sono
prolungati in funzione della riduzione.
A norma dell'art. 72 cpv. 6 LAMal, l'articolo 19 LPGA è applicabile unicamente
se il datore di lavoro ha partecipato al finanziamento dell'assicurazione d'indennità giornaliera. Sono fatti salvi altri accordi contrattuali.
4. Secondo
la giurisprudenza sviluppatasi sull'art. 12bis cpv. 1 LAMI - applicabile anche
all'attuale art. 72 LAMal (RAMI 1998
KV 45 pag. 430) – è considerato incapace al lavoro
colui che per motivi di salute non è più in grado di svolgere la propria attività,
oppure può farlo soltanto in misura ridotta oppure, ancora, quando l'esercizio
di una tale attività rischia di aggravarne le condizioni di salute (DTF 114 V
283 consid. 1c; DTF 111 V 239 consid. 1b; Maurer, Schweizerisches
Sozialversicherungsrecht, Tomo I, pag. 286 segg.).
L'art. 6 LPGA prevede
che è considerata incapacità al lavoro qualsiasi incapacità, totale o parziale,
derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica, di compiere un
lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo d'attività abituale.
In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in
considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo
d'attività.
L'allora TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale
federale) ha rammentato che la giurisprudenza sviluppata in precedenza vale anche
vigente LPGA (sentenza del 22 giugno 2004, U 193/03, consid. 1.3 e seguenti con
riferimenti).
La questione a sapere
se esista un'incapacità lavorativa tale da giustificare il riconoscimento del
diritto a prestazioni va valutato in considerazione dei dati forniti dal
medico. Determinante non è, comunque, l'apprezzamento medico-teorico - anche se
il giudice non se ne scosterà senza sufficienti motivi, essendo anch'egli
tenuto a rispettare la sfera d'apprezzamento del medico (RAMI 1983 pag. 293;
RAMI 1987 pag. 106 segg.) -, bensì la diminuzione della capacità di lavoro che
effettivamente risulta dal danno alla salute (DTF 114 V 283 consid. 1c).
Il grado
dell'incapacità lavorativa viene valutato con riferimento all'impossibilità,
derivante da motivi di salute, di adempiere, secondo quanto può essere
ragionevolmente richiesto, la professione normalmente esercitata dall'assicurato.
L'incapacità di
guadagno si distingue dall'incapacità di lavoro per
il fatto che essa considera quale guadagno può e deve ancora essere realizzato
dall'interessato, utilizzando la sua capacità lavorativa residua in un mercato
del lavoro equilibrato.
L'incapacità di
lavoro, invece, è l'impossibilità fisica di
muoversi o di fare uno sforzo, come pure l'impossibilità psichica di agire con
metodo. Essa viene valutata nella propria professione rispettivamente in altri
lavori e attività (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité
sociale, pag. 228).
In relazione alle
conseguenze economiche dell'incapacità lavorativa, va ricordato che anche
nell'ambito dell'assicurazione malattia vige il principio – già comune a tutti
Fatti
i campi delle assicurazioni sociali - secondo cui l'assicurato è tenuto
all'obbligo di ridurre le conseguenze economiche negative del danno alla
salute. Si tratta di un principio generale del diritto federale delle
assicurazioni sociali, che vale anche per l'assicurazione malattia, indipendentemente
dal tenore della normativa statutaria delle Casse (DTF 123 V 233 consid. 3c; DTF 117 V 278 consid. 2b; DTF 115 V 53; DTF 114 V 285 consid. 3; DTF 111 V 239 consid. 2a; DTF 105 V 178 consid. 2).
Quindi, se da un lato
la graduazione dell'incapacità va fatta ritenendo la professione esercitata,
dall'altro va considerato che l'assicurato ha l'obbligo di fare quanto da lui è
ragionevolmente esigibile per attenuare il più possibile le ripercussioni del
danno alla salute sulla sua condizione economica.
Pertanto, in caso
d'incapacità durevole nella professione precedentemente esercitata, è obbligo
dell'assicurato di utilizzare le sue capacità residue in settori lavorativi
diversi, ragionevolmente prospettabili.
Del resto, deve essere
ricordato che il principio dell’esigibilità configura un aspetto del principio
della proporzionalità. Secondo la dottrina, questo principio permette di
pretendere da una persona un determinato comportamento anche se presenta degli
inconvenienti (Peter, Die
Koordination der Invalidenrente, Schulthess 1997, pag. 71 e dottrina ivi
citata).
5. Per
l'art. 3.4 delle Condizioni
Generali d'Assicurazione (CGA) per
l'assicurazione collettiva d'indennità giornaliera __________ secondo la
LAMal, nell'edizione del 1°
gennaio 2007 (doc. 1), è considerata incapacità al lavoro qualsiasi incapacità,
totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica,
di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo d'attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata
possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività.
Secondo l'art. 3.5 CGA, è considerata incapacità al
guadagno la perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul mercato
del lavoro equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla
salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure e alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili.
È considerata
invalidità l'incapacità al
guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata (art.
3.6 CGA).
A norma dell'art. 13.1 CGA, l'indennità giornaliera viene corrisposta, in caso d'incapacità al lavoro di almeno il 25%, in
proporzione al grado d'incapacità
al lavoro stessa.
In virtù dell'art. 14.3 CGA, le persone assicurate devono
intraprendere tutto ciò che è atto a favorire la guarigione ed evitare tutto
che la ritardi. In particolare, devono attenersi alle prescrizioni del medico e
del personale sanitario.
Inoltre, la persona
assicurata che nella sua professione abituale resta completamente o
parzialmente inabile al lavoro, prevedibilmente in modo duraturo, è tenuta ad
impiegare la sua eventuale capacità di guadagno residua anche se ciò esige un
cambio della professione. L'assicuratore
esorta la persona assicurata al cambio di professione e la rende attenta sulle
sanzioni previste dal paragrafo 15 (art. 14.5 CGA).
Infine, in caso d'incapacità al lavoro parziale viene
corrisposta un'indennità
giornaliera ridotta per la durata indicata nella polizza. La copertura assicurativa
per la capacità al lavoro residua permane (art. 18.3 CGA).
6. Circa
l'incapacità lavorativa del ricorrente, va osservato come il medico curante dottor
__________, medico chirurgo di __________, l'abbia certificata il 21 agosto 2007 (doc. 5), diagnosticando una
cervico-lombalgia con blocco articolare ed attestando inizialmente una prognosi
di 15 giorni (doc. 5). Il giorno successivo (doc. 4), nell'apposito certificato medico assicurazione
collettiva d'indennità
giornaliera di CO 1, il curante ha posto la diagnosi di
cervico-lombo-sciatalgia, ha indicato che la malattia rende l'assicurato inabile al lavoro al 100% dal 21
agosto 2007 e che la prognosi è di 30 giorni.
Poi, i vari
certificati medici che si sono susseguiti fino al 18 ottobre 2008 (docc. 6-18) attestano
regolarmente mensilmente un'incapacità inizialmente
per lombosciatalgia e cervicalgia; dal 15 febbraio 2008 (doc. 11) per
cervicobrachialgia, lombosciatalgia bilaterale in discopatie multiple con
protrusioni discali e dal 15 aprile 2008 anche per cefalea e vertigini (doc.
14).
Il 19 settembre 2007
(doc. 21/1) l'assicurato si è sottoposto ad una risonanza magnetica
cervicale-dorsale-lombosacrale presso l'Istituto __________ di __________. Il
referto indica nel tratto cervicale, all'altezza di C4-C5, una protrusione
discale con sviluppo mediano-paramediano destro; a livello C5-C6, minima protrusione
discale mediana; a livello C6-C7, protrusione discale con sviluppo circumferenziale.
Le alterazioni disco-artrosiche descritte a livello C4-C5 comportano impronte
di modesta entità sul profilo anteriore del midollo cervicale. Nel tratto lombare,
all'altezza di L3-L4, protrusione discale circumferenziale di modesta entità; a
livello L4-L5, protrusione discale circumferenziale lievemente più accentuata
in sede paramediana destra; a livello L5-S1, protrusione discale ad ampio
raggio mediana.
Vedendo il perdurare
della malattia, il 3 ottobre 2007 (doc. L) la Cassa malati ha sottoposto l'assicurato ad una visita presso il dr. med.
__________, FMH in medicina interna e medicina manuale, il quale ha elencato
gli atti a sua disposizione, ha esposto i disturbi soggettivi attuali, l'anamnesi personale e sociale, l'esame clinico. Il ricorrente lamentava
dolori cervico-nucali quando roteava la testa, dolori lombari quando fletteva
in avanti, dolori al gomito quando lo piegava al massimo, ogni tanto aveva mal
di testa, non si poteva piegare in avanti. Il medico ha posto la diagnosi di protrusioni
discali C4/C5, C5/C6, C6/C7 tutti senza sintomatologia radicolare; protrusioni discali-lombari
L3/L4, L4/L5, L5/S1 senza sintomatologie radicolari; rigidità del dito IV della
mano destra dall'infanzia con
artrodesi; leggera artrosi a livello del gomito con epicondilite.
Nella sua valutazione,
il medico fiduciario ha risposto ai quesiti sottopostigli, affermando che l'assicurato è inabile nel lavoro pesante di
posatore di ferro nell'edilizia,
mentre riferendosi ad altre domande – che però non sono note al TCA – ha affermato che attualmente non sono
una causa d'inabilità
lavorativa. L'esperto ha
osservato che nel corso del mese l'assicurato si sarebbe sottoposto ad una visita specialistica su
invito della __________, al fine di rilevare l'esistenza di un nesso causale tra i disturbi attuali e gli infortuni
avuti in precedenza (l'ultimo
dei quali il 17 luglio 2006).
Lo specialista ha
concluso la sua perizia affermando che il paziente può svolgere lavori
parzialmente seduto e parzialmente in piedi in posizioni ergonomiche, dove non
deve alzare pesi oltre i 10 kg in modo ripetuto con rotazione e flessione del
tronco. Può eseguire lavori di controllo nella fabbricazione del ferro; deve avere
la possibilità di potersi sedere o stare in piedi a seconda del suo bisogno.
Comunque, la ripresa
lavorativa come posatore di ferro nell'edilizia non è più proponibile: è quindi inabile al 100% a
tempo indeterminato. Per altri lavori, invece, attenendosi alle citate limitazioni
funzionali egli è da subito abile al 100%.
Il dr. med. __________
è stato chiamato dalla Cassa malati a pronunciarsi sulle condizioni di salute dell'assicurato. Così, il 18 dicembre 2007 (doc.
M) il medico, specialista FMH in malattie reumatiche, fisiatria e
riabilitazione, ha visitato l'interessato
e nel suo rapporto stilato il giorno successivo ha tracciato l'anamnesi familiare, personale remota,
sociale, attuale, i disturbi soggettivi (dolori cervicali, lombari, al
ginocchio sinistro, ai gomiti, fenomeno di scatto nel IV dito della mano destra
ed iposensibilità nell'alluce destro),
lo stato reumatologico e lo stato neurologico periferico. Il medico fiduciario
ha diagnosticato una sindrome algica plurifocale dell'apparato locomotorio con forte componente somatoforme: lieve
sindrome cervicovertebrale in presenza di discopatie/protrusioni tra C4 e C7;
lieve sindrome lombovertebrale in presenza di discopatie/protrusioni tra L3 e
S1 con possibili fenomeni spondilogeni agli arti inferiori; esiti da due
artroscopie al ginocchio sinistro per patologia meniscale mediale di natura
post-traumatica con iniziale gonartrosi femoro-tibiale mediale, senza
limitazioni funzionali, ipotrofia muscolare della coscia sinistra; anchilosi
dell'articolazione metacarpo-falangeale
IV a destra in stato dopo trauma in gioventù.
Commentando la
situazione, lo specialista ha rilevato che l'assicurato ha subìto diversi infortuni, apparentemente senza lesioni
strutturali maggiori, ma con ripercussioni a volte rilevanti sulla capacità
lavorativa. Parallelamente ha sofferto da tempo di dolori alla schiena con
fulcro a livello lombare. Questa sofferenza è stata all'origine di valutazioni peritali sia da parte della __________ che
dell'AI, laddove quest'ultima nel 1998 ha concesso una riformazione
professionale come tornitore che però è stata abbandonata dopo due anni dall'assicurato, che ha voluto tornare a svolgere
il suo lavoro di sempre: il ferraiolo.
Il ricorrente lamenta
i disturbi succitati per i quali si hanno però solo parzialmente dei reperti
oggettivi, perciò l'esperto
conferma quanto riscontrato dal reumatologo dr. med. __________, che ha visitato
l'interessato nell'ottobre 2007 per conto dell'assicurazione infortuni, ovvero una
discrepanza tra la sofferenza riferita e le constatazioni cliniche. Queste
ultime si limitano ad evidenziare una modica sindrome vertebrale sia cervicale
che lombare senza fenomeni neurocompressivi e con una funzionalità delle
articolazioni periferiche sostanzialmente normali, incluso il ginocchio sinistro.
L'anchilosi dell'articolazione metacarpo-falangeale IV della
mano destra è nota sin dalla gioventù e viene compensata con una buona
funzionalità delle altre dita della mano. Sul piano strutturale vi sono modiche
alterazioni degenerative del rachide sia a livello cervicale che lombare. Al
ginocchio sinistro v'è un'iniziale artrosi nel compartimento
femoro-tibiale mediale. La presenza di segni di Waddel suggerisce una
componente non organica rispettivamente somatoforme del quadro.
Il reumatologo, non
conoscendo il mansionario dettagliato del lavoro svolto dal ricorrente,
riferendosi alle conclusioni tratte dal medico fiduciario che l'ha preceduto, ha concluso che è probabile
che le patologie indicate abbiano un impatto sulla caricabilità fisica del
paziente e perciò probabilmente anche sulla capacità di lavoro nella
professione svolta.
Egli ha giudicato come
segue le limitazioni funzionali: capacità normale nel sollevare e/o trasportare
carichi molto leggeri e leggeri fino a 10 kg, ridotta per pesi medi fino a 25
kg; capacità ridotta nella manipolazione di oggetti ed attrezzi di precisione a
causa della disfunzione della mano destra, mentre normale per oggetti leggeri rispettivamente
lievemente ridotta per oggetti medi; capacità normale nell'assumere posizioni di lavoro o dinamiche
particolari quale a braccia elevate, seduta e piegata in avanti, mentre
lievemente ridotta con rotazione, eretta e piegata in avanti e con ginocchia in
flessione; può mantenere posizioni statiche seduta ed eretta per un'ora senza interruzione; la capacità di
camminare per tragitti brevi e medi fino a 2 km è normale, per tragitti più
lunghi deve effettuare delle pause, per spostamenti su terreni accidentati e
per salire e scendere le scale è lievemente ridotta a causa della gonartrosi a
sinistra.
Viste queste
limitazioni, per un'attività
lucrativa che le rispetti, dal profilo reumatologico/ortopedico il paziente
risulta abile al lavoro al 100% a partire da subito. L'interessato stesso si è detto d'accordo con una sua piena capacità lavorativa
in un'attività adatta, ma ha
espresso dubbi sul trovarla da solo senza l'aiuto di terzi.
Nel certificato del 22
aprile 2008 (doc. N) il dottor __________ non l'ha ritenuto abile ai carichi di lavoro proposti dal medico fiduciario
ed ha affermato che tali carichi potrebbero peggiorare il quadro clinico del
paziente.
Il dottor __________
di __________, medico chirurgo specialista in ortopedia e traumatologia, il 9
maggio 2008 (doc. O) ha certificato un politraumatismo in seguito all'incidente stradale del 17 luglio 2006, le
cui conseguenze sono state contusioni abrase multiple, distorsione del rachide
cervicale, distorsione del ginocchio sinistro con lesione del menisco mediale
necessitante una soluzione chirurgica. Anamnesticamente ha rilevato una lesione
tendinea alla mano destra, gonalgia destra e sinistra trattate chirurgicamente,
la frattura del terzo e quarto dito della mano destra, un'epicondiloidite laterale del gomito
sinistro, una spalla dolorosa bilaterale, brachialgia cervico-lombare da
discopatie multiple documentate strumentalmente. Ha concluso il suo referto
affermando che la patologia in atto non permette più al paziente la sua
abituale attività lavorativa pesante. Tuttavia, non concorda né con la possibilità
prevista dal medico fiduciario di sollevare e trasportare carichi, che egli non
ha ritenuto possibile, né con l'eventualità di mantenere la posizione seduta per un'ora.
Il medico fiduciario
della Cassa malati è stato chiamato a pronunciarsi sui due esposti certificati
dei curanti dell'insorgente.
Così, il 9 giugno 2008 (doc. 28) ha riferito che essi non forniscono una loro
valutazione con specifico riferimento alle ragioni per le quali ritengono il
paziente ulteriormente inabile al lavoro al 100% anche per attività che egli ha
definito consone al suo stato di salute, ma si limitano a contestare la
decisione della Cassa malati. Pertanto, in assenza di nuovi elementi medici, il
dr. med. __________ ha confermato il suo precedente rapporto.
Il 28 gennaio 2008
(doc. 30) l'assicurato ha fatto
richiesta di prestazioni all'assicurazione
invalidità ed il 16 giugno 2008 il medico SMR incaricato, pur considerando la
ben redatta valutazione fiduciaria del dr. __________, dato che il dr. __________
ha parlato di compromissione biopsicosociale ed il medico curante __________ ha
certificato un peggioramento dal dicembre 2007 con compromissione uditiva e visiva,
ha chiesto la valutazione pluridisciplinare.
I giorni 19, 20, 22 e
25 settembre 2008 l'assicurato
è stato a disposizione del Servizio Accertamento Medico per valutare le sue
possibilità reintegrative, dato che dal 21 agosto 2007 risultava inabile al
lavoro al 100% per problemi all'apparato muscolo-scheletrico, cefalea e problemi psichiatrici.
La perizia
pluridisciplinare in ambito reumatologico, neurologico e psichiatrico del 30
ottobre 2008 (doc. X) riporta gli atti medici sui quali si sono basati i
periti, l'anamnesi familiare,
personale-sociale, professionale, patologica, sistemica, le affezioni attuali,
le constatazioni obiettive, la diagnosi con e senza influsso sulla capacità
lavorativa dell'assicurato, la
discussione che riassume i referti specialistici di cui viene fatta menzione in
seguito, la valutazione medico-teorica globale dell'attuale capacità lavorativa e le conseguenze sulla capacità
lavorativa e di integrazione.
Il 20 settembre 2008 (doc.
X) la dr. __________, medico, ha visitato l'assicurato e nel referto di pari data ha esposto l'anamnesi personale e patologica, i dati
clinici denunciati soggettivamente dall'assicurato (sindrome somatoforme indifferenziata: ICD 10, F45.1) e
lo status psichico. Quanto alla diagnosi, non ne ha posta alcuna, non rilevando
patologie psichiatriche. Infatti, ha concluso il suo referto affermando che
"Non mi pare di ravvisare alcuna patologia psichiatrica che possa
motivare una percentuale di IL. Non competenza psichiatrica.".
Così, rispondendo ai
quesiti sottoposti, ha evidenziato che dal profilo psichiatrico nulla influenza
la capacità di lavoro del paziente nell'ultima attività esercitata, non v'è alcuna limitazione oggettivabile della capacità lavorativa, quindi
nemmeno si devono prendere in considerazione possibilità terapeutiche per migliorare
detta capacità. Ha poi ritenuto che il ricorrente è in grado di svolgere nella
misura del 100% tutte le altre attività teoricamente esigibili,
compatibili con il livello cultura, l'età, il quadro fisico e le attitudini personali.
Il 22 settembre 2008
(doc. X) il dr. med. __________, FMH in reumatologia, anch'egli nelle vesti di medico SAM, ha peritato
l'assicurato. Per l'anamnesi personale, sistematica, familiare
e sociale ha rinviato al riassunto effettuato dal dr. __________ del SAM. L'esperto ha esposto l'anamnesi reumatologica da terzi, i dati
soggettivi dell'assicurato, i
dati oggettivi (sistema locomotore: colonna vertebrale, articolazioni
periferiche; sistema nervoso cursorio). La diagnosi con ripercussione sulla
capacità lavorativa è di sindrome panvertebrale con componente cervicolombospondilogena
cronica in alterazioni degenerative plurisegmentali cervicali e lombari,
tendenza allo sviluppo di un reumatismo delle parti molli, decondizionamento
muscolare, disturbi statici del rachide (ipercifosi della dorsale con scoliosi
sinistroconvessa, protrazione del capo); nota anchilosi dell'articolazione metacarpofalangea IV alla
mano destra dal 1979; nota gonartrosi mediale a sinistra in esiti da
meniscectomia mediale, nota lesione parziale del legamento crociato anteriore.
Nella sua valutazione
e prognosi, il perito ha rilevato che a causa delle molteplici distorsioni
della colonna cervicale, ancora oggi l'assicurato lamenta dolori cervicali soprattutto a destra, irradianti
verso l'emicollo destro, verso
la testa, la colonna dorsale, stiranti, di intensità variabile, presenti di
giorno e di notte, indipendenti dalle posizioni corporee, in aumento ai
movimenti della colonna cervicale; all'esame clinico, in ipercifosi della dorsale alta con protrazione del
capo con minima scoliosi sinistroconvessa dorsale, la colonna cervicale
risulta, per quanto valutabile in un assicurato che contrasta i movimenti
passivi, altamente limitata alla rotazione globale verso destra, moderatamente
verso sinistra come pure alla flessione. Sono assenti deficit
cervicoradicolari; la mobilità delle spalle avviene liberamente senza sintomatologia
di attrito, senza indizi clinici per lesioni maggiori alle cuffie rotatorie. L'assicurato lamenta dolori all'altezza degli ossi metacarpali alla mano
destra, soprattutto al IV e V raggio specialmente d'inverno, intensificati al movimento e sotto carico; all'esame clinico, la mobilità dei polsi
avviene liberamente indolore, si conferma l'anchilosi all'articolazione
metacarpofalangea dell'anulare
alla mano destra, sono assenti sinoviti o tenosinoviti alle articolazioni delle
estremità superiori. Tuttora l'assicurato
lamenta dolori di intensità praticamente costanti, stiranti con blocchi
iperalgici lombari intermittenti irradianti verso la muscolatura gluteale,
verso il sacro a destra, proiettanti nella coscia dorsale e laterali nel
polpaccio fino a raggiungere il collo del piede destro e l'alluce destro, percepito addormentato,
traiettoria del dolore che ricorda il dermatometro L5, con prevalenza delle
lombalgie che aumentano in posizione seduta, deambulando in salita e
diminuiscono in posizione eretta; all'esame clinico, la colonna lombare risulta altamente limitata
soltanto alla flessione attiva con uno Schober a 10/13 cm, per una distanza
dita-suolo anteriore a 37 cm, ma libera ai movimenti passivi nelle altre
direzioni, con dolori riferiti continui al passaggio lombosacrale; sono assenti
deficit lomboradicolari. Una parte dei dolori meccanici lamentati al rachide
lombare possono sicuramente essere spiegati con le alterazioni degenerative
riscontrate al rachide lombare. Il ginocchio sinistro, oggetto di diversi interventi,
attualmente presenta dolori anteromediali; il ginocchio destro, sottoposto nel
2003 a meniscectomia artroscopica, causa dolori laterodorsali. Entrambi i
dolori non sono strettamente caricodipendenti, anche se peggiorano deambulando
in salita. Per quanto valutabili, le ginocchia presentano una mobilità passiva
normale; l'intensità dei dolori
gonogeni è in contrasto con le minime alterazioni strutturali riscontrate. La
mobilità delle caviglie avviene liberamente ed indolore.
La tendenza allo
sviluppo di un dolore a carattere generalizzante si spiega in parte con un
reumatismo delle parti molli, che come tale porta anche a dolori poco modulabili
ed a resistenza terapeutica come nell'assicurato.
Sul piano terapeutico
è proponibile un trattamento algomodulatore centrale e parallelamente l'assicurato dovrà essere sottoposto ad un
trattamento ricondizionante della muscolatura onde aumentare la resistenza agli
sforzi fisici con il potenziale di diminuire anche la sintomatologia algica. Le
terapie proposte non saranno necessariamente in grado di aumentare la capacità
funzionale e di carico residua dell'assicurato e quindi la sua capacità lavorativa.
Per quanto riguarda la
capacità funzionale e di carico residua, l'assicurato può molto spesso sollevare e portare pesi fino a 5 kg
fino all'altezza dei fianchi,
spesso tra 5-10 kg, talvolta tra 10-25 kg, di rado tra 25-45 kg, mai oltre 45 kg.
L'assicurato può spesso
sollevare pesi fino a 5 kg sopra il petto, talvolta pesi oltrepassanti 5 kg.
Egli può talvolta maneggiare attrezzi di precisione, spesso maneggiare attrezzi
di media entità, talvolta attrezzi pesanti, di rado maneggiare attrezzi molto
pesanti. La rotazione manuale è normale. L'assicurato può talvolta effettuare lavori al di sopra della testa,
spesso effettuare la rotazione del tronco, molto speso assumere la posizione
seduta ed inclinata in avanti, spesso la posizione in piedi ed inclinata in
avanti, talvolta assumere la posizione inginocchiata, spesso effettuare la
flessione delle ginocchia. Ancora, l'interessato può assumere spesso la posizione seduta di lunga durata,
talvolta la posizione in piedi di lunga durata. L'assicurato può molto spesso camminare fino a 50 metri, spesso oltre
50 metri, talvolta camminare per lunghi tragitti, come pure talvolta camminare
su terreno accidentato, può talvolta salire le scale, di rado salire su scale a
pioli.
Visto quanto precede,
in un lavoro adatto allo stato di salute, il perito ha giudicato il ricorrente
abile al lavoro nella misura del 100% con un rendimento massimo del 100%
a decorrere dal 19 dicembre 2007.
Dal lato strettamente
reumatologico, sempre dal 19 dicembre 2007 – ossia dalla visita medico
fiduciaria - ha giudicato l'assicurato,
in qualità di ferraiolo e di aiuto muratore, abile al lavoro sull'arco di una giornata lavorativa normale, ma
con una diminuzione del rendimento che va dal 40% al 50%, a dipendenza
dei dolori lamentati.
Il dr. med. __________,
FMH in neurologia, è stato incaricato dall'UAI di esperire una perizia sull'assicurato, la quale ha avuto luogo il 25 settembre 2008. Nel suo referto
del 30 settembre seguente, ha posto la diagnosi di esiti di possibile lesione
del nervo sciatico destro, più del nervo peroneo che del tibiale; esiti di lesione
del nervo ulnare destro a livello metacarpale (lesione da taglio); cefalee dal
carattere emicranico; dolori diffusi tendomuscolari dopo molteplici incidenti, in
parte sul lavoro, in parte a domicilio tra il 1991 e il 2007, con distorsioni
cervicali, contusioni varie. Il perito ha riferito l'anamnesi, lo stato neurologico e l'esame elettroneurografico che ha eseguito. Nella sua valutazione, ha
rilevato che la risposta H del nervo tibiale destro è ridotta al 50% rispetto
alla sinistra, ma di per sé ciò non è significativo. Presenza di un'ipotrofia del muscolo pedidio, un deficit
sensitivo piuttosto nel territorio peroneo che tibiale. Una compressione radicolare
L5-S1 è stata esclusa un anno fa. Inoltre, il paziente presenta una lesione dei
rami del nervo ulnare sensitivo-motori per la mano destra, alla quale pare che
egli si sia abituato e ciò non sembra creare problemi. Da dieci anni soffre di
cefalee dal carattere emicranico che appaiono 1-2 volte al mese, ma che passano
solitamente con l'assunzione di
Novalgina; una patologia intracranica è stata già a suo tempo esclusa. Accusa
poi dei dolori diffusi, una certa limitazione cervicale dopo i numerosi incidenti
subiti con distorsione del rachide a questo livello, senza tuttavia segni di
sofferenza radicolare cervicale né midollare. Anche la MRI cervicale non ha
permesso di mettere in evidenza patologie maggiori nemmeno a questo livello; si
tratta di dolori piuttosto tendomialgici a livello delle intersezioni dei
muscoli trapezi, sternocleidomastoideo a destra più che a sinistra. Dolori
nelle spalle senza segni di rottura nemmeno parziale delle cuffie dei rotatori
d'ambo i lati, problemi al
ginocchio destro in stato dopo distorsione e lesione del menisco operato, con
conseguenti disturbi della marcia, alterazioni statiche secondarie, il tutto
accentuato sempre a destra.
I dolori e le
disestesie nel membro inferiore destro sono possibili e credibili, anche le
cefalee dal carattere emicranico sono credibili.
Dal punto di vista
della capacità lavorativa, il perito vede con difficoltà come possa riprendere
un'attività pesante come
ferraiolo-muratore.
Dal punto di vista
strettamente neurologico, in queste attività l'assicurato è sicuramente inabile per il problema alla gamba destra
almeno nella misura del 50%. Anche il rimanere a lungo seduto potrebbe
provocare dolori alla gamba destra.
In un'attività leggera, come magazziniere, non
soggetto a portare pesi eccessivi, custode o mansioni analoghe, confacenti alla
sua formazione professionale, potrebbe lavorare in proporzione eventualmente
anche maggiore.
Bisogna tuttavia
integrare anche i vari problemi ortopedici e reumatologici.
Dal punto di vista
psichico, l'esperto non ha trovato
segni di aggravamento o simulazione.
Nella valutazione
medico-teorica globale dell'attuale capacità lavorativa dell'interessato,
i medici SAM hanno concluso che nell'attività di ferraiolo e aiuto muratore
essa è valutabile nella misura del 50% (attività sull'arco di una giornata
lavorativa normale, ma con una diminuzione del rendimento per la sintomatologia
algica descritta ed i limiti funzionali in ambito reumatologico), concordando
così con la precedente valutazione peritale reumatologica effettuata presso la
Clinica Universitaria di __________ nel 1997, mentre dal 20 agosto 2007 al 19
dicembre 2007 (perizia del dr. med. __________) l'inabilità è stata del 100%.
L'attività di
ferraiolo non è migliorabile tramite ragionevoli provvedimenti sanitari.
Dal lato medico, l'assicurato
è da ritenere in grado di svolgere altre attività, rispettose delle limitazioni
della capacità funzionale descritta dal reumatologo SAM, con un grado di
capacità lavorativa tra l'80% ed il 90% (limitazione relativa alle
cefalee croniche dal carattere emicranico) dal 19 dicembre 2007 (valutazione
reumatologica del dr. __________, che tuttavia non teneva conto degli aspetti
relativi alla cefalea cronica).
7. Quanto
alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi
importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si
fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal
paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi),
che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del
perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto
medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione,
ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I
462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01del 25 febbraio 2003; DTF
125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die
Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997
pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in
fine con rinvii).
A
proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa,
il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite
da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono
a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti
approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle
inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1
pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).
In
una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però
ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire
delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie.
In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha
statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione
Considerandi
degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale
le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una
certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale
referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il
contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per
farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).
Nella
DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha
ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di
un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione
che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé
scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che
facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico
consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non
permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Lo
stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI
1993.
pag. 95).
Le
perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di
istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati
indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e
giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno
che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità
(Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Occorre ancora
evidenziare che il TFA, in una decisione del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità (I 938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse
dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante
ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia.
In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:
" (…)
3.2
L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise
émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence
a admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et
de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le
SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion
entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale,
nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.
La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit
bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels précédemment
énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le
rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour
le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au
regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et
du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance
particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de
tel." (…)
Per
quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza
della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto
di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di
dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125
V 353 consid. 3a)cc);
Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im
Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag. 230).
Infine,
va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non
può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi
per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007
del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
8.
Chiamato ora a pronunciarsi, questo Tribunale, dopo esame degli
atti, ritiene che le valutazioni dei medici SAM che si sono espressi di recente
in merito alla situazione valetudinaria dell'insorgente meritino conferma, mentre la tesi ricorsuale si rivela
manifestamente infondata.
Nell'analisi specifica dei singoli rapporti
medici, l'Ufficio AI ha affidato
la valutazione dello stato di salute dell'assicurato al Servizio Accertamento Medico, e per esso a due specialisti
FMH in reumatologia e neurologia, oltre ad una specialista in psichiatria.
Questi periti hanno visitato personalmente il ricorrente ed hanno potuto cerziorarsi
direttamente delle sue condizioni di salute. Esaminata poi tutta la documentazione
medica messa a loro disposizione, hanno allestito un referto medico completo,
scevro di contraddizioni ed approfondito, soffermandosi sullo status del
paziente, sul quadro complessivo e, soprattutto, sulla sua capacità lavorativa
sia nell'attività precedente
sia in altre.
Dal profilo
reumatologico, nel settembre 2008 lo specialista del SAM ha ritenuto l'assicurato abile al lavoro come ferraiolo
ed aiuto muratore sull'arco di
una giornata lavorativa normale, ma con una diminuzione del rendimento che va
dal 40% al 50%, mentre in altre attività più leggere e che rispettino
determinati limiti è stato giudicato abile al 100%.
Per quanto concerne l'aspetto neurologico, sempre nel settembre
2008.
l'esperto ha dichiarato il
ricorrente inabile al lavoro precedente nella misura del 50%, mentre in
attività professionali leggere che non richiedono di trasportare o sollevare
pesi eccessivi ha ritenuto l'assicurato
in grado di operare in misura maggiore.
Dal profilo
psichiatrico, il medico interpellato ha affermato che non v'era alcuna patologia che potesse motivare
una percentuale d'incapacità
lavorativa.
Questo Tribunale
rileva innanzitutto la netta differenza di conclusioni fra i medici SAM ed il
medico curante riguardo al grado di capacità lavorativa del ricorrente.
Se i primi hanno
globalmente accertato una capacità lavorativa del 50%
nell'attività di ferraiolo e aiuto muratore a partire dal 19 dicembre 2007, il
secondo ha sempre – ed ancora di recente (doc. 18) - ritenuto l'assicurato
inabile al 100% per brachialgia, lombosciatalgia bilaterale in discopatia multipla
con protrusioni.
Il dr. __________ si è
infatti limitato ad attestare sin dall'inizio della malattia (21 agosto 2007) la
totale inabilità lavorativa dell'assicurato, ma senza spiegare nei dettagli il
quadro clinico. Soltanto nell'ambito della domanda AI il curante si è espresso
il 15 aprile 2008 un po' più a lungo, riferendo rigidità del rachide con
difficoltà alla flesso-estensione e rotazione, difficoltà alla posizione
genuflessa, alla stazione eretta e seduta prolungata. Inoltre, ha osservato che
lo stato di salute è suscettibile di peggioramento e che la capacità lavorativa
non può essere migliorata con provvedimenti sanitari. Tuttavia, non ha valutato
la capacità residua.
Perfino la perizia
medica particolareggiata allestita il 22 febbraio 2008 dalla dottoressa __________
(doc. X) ha concluso che la patologia di cui soffre l'assicurato ha conseguenze
di modica entità sullo stato di salute e che provoca modiche limitazioni funzionali.
Peraltro, rispetto alla precedente visita, le condizioni sono migliorate, l'assicurato
è in grado di svolgere regolarmente lavori semipesanti, in cui deve potere cambiare
la postura. Vero è che non può più svolgere il suo ultimo lavoro a tempo pieno,
ma è in grado di svolgere a tempo pieno un lavoro adeguato alle sue condizioni
di salute, indicando che conformemente al paese di residenza il suo grado di
invalidità è del 55%. Comunque, con la riabilitazione e la riqualifica
professionale le sue condizioni di salute potrebbero migliorare.
Anche il reumatologo
interpellato dall'UAI ha riscontrato dei problemi somatici ed in effetti ha
posto la diagnosi di sindrome panvertebrale con componente cervicolombospondilogena
cronica in alterazioni degenerative plurisegmentali cervicali e lombari, tendenza
allo sviluppo di un reumatismo delle parti molli, decondizionamento muscolare e
disturbi statici del rachide; gonartrosi mediale a sinistra in esiti da meniscectomia
mediale e lesione parziale del legamento crociato anteriore. Pertanto, dal profilo
reumatologico ha concluso che il rendimento del ricorrente come ferraiolo si
riduce dal 40% al 50%, mentre in altre attività adatte al suo stato di salute ha
un rendimento massimo del 100%.
Dopo attento vaglio di
questi referti, nel rapporto medico del 13 novembre 2008 (doc. X) il medico SMR
dr. __________ si è allineato alle conclusioni dei periti SAM, giudicandole
coerenti, neutre e vincolanti ed osservando che la limitazione nella sua attività
va considerata come limitazione globale di rendimento, dovendo limitare le
mansioni di tipo inergonomico.
Inoltre, peggioramenti
clinici tali da ulteriormente limitare le esigibilità non sono a suo giudizio
da aspettarsi sul breve periodo, tanto che una revisione è indicata da lato medico
soltanto sul lungo periodo.
Visto quanto precede,
il TCA rileva che l'insorgente non ha saputo giustificare a mano
di dettagliata documentazione medica e/o descrizioni di esami clinici
effettuati che il suo stato di salute è di gran lunga peggiore rispetto a
quello individuato dai periti SAM.
Non va peraltro
dimenticato che ancora recentemente il Tribunale federale ha confermato che in
ragione della diversità dell'incarico
assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si
può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista
(STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3, STF
9C_114/2007 del 20 luglio 2007, consid. 3.2.3 in fine, STF I 701/05 del 5
gennaio 2007, consid. 2), poiché alla
luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà,
in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile
2008).
Inoltre, si osserva
che lo stesso ricorrente ha chiesto al Tribunale di far capo alla perizia SAM
che sarebbe stata esperita nel settembre 2008, affermando che "farà sicuramente
luce sulla situazione dello stato di salute dell'assicurato." (doc. III pag. 3).
Infine, va
sottolineata la volontà dell'insorgente
di riprendere un'attività
lavorativa, tanto che anche dopo avere formulato la domanda di prestazioni AI egli
ha continuato a cercare lavoro e dall'assicurazione invalidità spera di ottenere aiuto al ricollocamento
professionale (cfr. perizia pluridisciplinare, pagg. 9 e 10).
9.
Richiamata
la suesposta giurisprudenza in materia di valore probatorio di rapporti medici
(consid. 7), questo Tribunale non intravede ragioni che gli impediscano di far
propri i risultati a cui sono giunti i periti SAM in psichiatria, reumatologia
e neurologia, che hanno sia
incontrato personalmente l'assicurato sia preso visione di tutti i precedenti
atti dei medici interpellati dall'insorgente, dall'assicuratore
infortuni e dall'Ufficio AI. Le
conclusioni di questi esperti possono quindi essere definite chiare, complete, attendibili,
logiche, convincenti, molto approfondite e prive di contraddizioni.
Vanno così pienamente
condivise le considerazioni degli esperti SAM che nel settembre 2008 hanno
valutato nel complesso - ossia dal punto di vista fisico e psichico - le
capacità di lavoro presentate dal ricorrente ed hanno stabilito che dal 19 dicembre
2007.
la capacità lavorativa globale medico-teorica dell'assicurato è del 50% nella precedente attività di ferraiolo e
aiuto muratore, mentre dell'80%-90% in altre attività adeguate nel rispetto di determinati limiti
funzionali.
10.
Nell'ambito
dell'assicurazione d'indennità giornaliera, in applicazione
del principio secondo cui l'assicurato deve fare tutto quanto da lui esigibile
per ridurre lo scapito economico derivante dal danno alla salute, questi deve
sfruttare la sua residua capacità lavorativa in attività diverse da quella
esercitata al momento del verificarsi del danno alla salute.
Si tratta dunque ora
di esaminare le conseguenze del danno alla salute subìto dal ricorrente dal
profilo economico.
Accertata quindi dal
medico fiduciario una capacità lavorativa del 100% in attività adeguate, nella
decisione formale dell'11
aprile 2008 la Cassa malati ha utilizzato il consueto metodo ordinario,
mettendo a confronto il reddito che l'assicurato avrebbe conseguito senza il danno alla salute quale
montatore di impianti da riscaldamento (reddito da valido) con quello
risultante da un'attività semplice
desunto dai salari statistici (reddito da invalido), ottenendo un grado del
17%.
La Cassa malati ha
ritenuto un salario da valido nella precedente attività pari a Fr. 64'350.- all'anno, mentre in altre attività semplici non qualificate come quelle
di guardia di sicurezza, custode, lavori di controllo nel settore industriale,
operaio generico, l'ha fissato
in Fr. 59'197.-. Questo importo
è poi stato diminuito del 10%, per giungere ad un reddito di riferimento di Fr.
53'277.-. La susseguente
perdita di guadagno è inferiore ai limiti per la concessione di rendite, ciò
che ha comportato l'interruzione
del versamento delle indennità dall'11 agosto 2008.
Per quanto concerne
l'importo del reddito ipotetico da invalido da porre alla base del calcolo, va
rammentato che in una sentenza resa in ambito LAINF pubblicata in DTF 128 V 174
seg., il TFA ha stabilito che per il raffronto dei redditi ipotetici fa stato
il momento dell'inizio dell'eventuale diritto alla rendita (e non quello della decisione), quindi il mese di agosto 2008.
Tale principio è stato
poi esteso anche all'assicurazione per l'invalidità (DTF 129 V 222 in SVR 2003
IV Nr. 24; STFA inedita 26 giugno 2003, consid. 3.1, I 600/01, STFA del 18
ottobre 2002 consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e STFA del
9.
agosto 2002, consid. 3.1, I 26/02 e cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003
consid. 4.2, I 475/01).
Il TCA ha applicato tale criterio anche in
materia di assicurazione sociale contro le malattie (STCA del 23 settembre 2003, 36.2003.18 e STCA del 1° settembre 2004, 36.2003.75).
11.
Riguardo
al reddito da valido, il cui importo non è del resto stato
contestato in sede di ricorso, la Cassa malati ha quantificato in Fr. 64'350.- (Fr. 4'950.- x
13.
mesi) il reddito che l'assicurato
avrebbe potuto percepire da sano nel 2007.
Nel questionario
compilato il 21 febbraio 2008 (doc. X) su richiesta dell'Ufficio assicurazione invalidità, al punto
2.11
("Quanto potrebbe guadagnare la persona assicurata, attualmente e
senza il danno alla salute, nell'attività originariamente svolta (2.7)?")
l'ex datore di lavoro del
ricorrente ha risposto "vedi punto 2.10". La domanda 2.10 è
stata compilata come segue: stipendio base/ora Fr. 28,13, indennità vacanze Fr.
10,60, indennità festivi Fr. 3.-, 13esima mensilità 8,33%, stipendio orario
totale Fr. 34,71, indicando che queste cifre valgono dal 1° gennaio 2007.
Pertanto, anche per il 2008 lo stipendio dell'assicurato sarebbe rimasto lo stesso del 2007: Fr. 64'350.-.
12.
Per
quanto riguarda invece il reddito da invalido, la giurisprudenza
federale si fonda sui criteri fissati nella sentenza pubblicata in DTF 126 V
75, che al considerando 3b/aa ha stabilito che ai fini della fissazione del reddito da
invalido è determinante la situazione
professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo
sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che
il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non
costituisca un salario sociale ("Soziallohn").
Qualora difettino indicazioni
economiche effettive, possono, conformemente alla giurisprudenza, essere
ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali ufficiali, edite dall'Ufficio federale di statistica, che
si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di
lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 pag. 332 consid. 3c, 1989 pag. 485
consid. 3b).
Inoltre, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della
particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età,
anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di
occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità
residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere
il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale
sul salario teorico statistico. Il TFA ha precisato, al riguardo, come
una deduzione massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto
delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Il
Tribunale federale delle assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella medesima
sentenza che, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede
da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non
può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi
dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
13.
Al
fine di non discriminare gli assicurati attivi in Ticino, Cantone in cui i
salari sono notoriamente più bassi rispetto alla media nazionale, visto che il
reddito da non invalido è quello che verrebbe effettivamente percepito dagli
assicurati nel nostro Cantone senza il danno alla salute, da alcuni anni questo
Tribunale aveva deciso che nell'applicazione dei dati statistici per
determinare il reddito da invalido - se necessaria la sua determinazione
teorica - occorreva utilizzare la tabella che rifletteva i salari versati nella
nostra regione (TA 13).
Nella sentenza del 12
ottobre 2006 (U 75/03), pubblicata in SVR 2007 UV n. 17 pag. 56, l'Alta Corte ha stabilito che sono esclusivamente
applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali
nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell'inchiesta sulla struttura dei salari edita
dall'Ufficio federale di
statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori
in relazione alle grandi regioni della Svizzera.
In un'altra sentenza del 18 ottobre 2006 (I
790/04), il TFA ha ancora rilevato:
" (…) Quanto alla questione della tabella applicabile
tra le varie riportate dall'ISS, il Tribunale federale delle assicurazioni ha
recentemente stabilito, con decisione della Corte plenaria del 10 novembre
2005, non potersi (più) fare capo ai dati statistici regionali desumibili dalla
tabella TA13, riferentesi ai salari in relazione alle grandi regioni (cfr. pure
la sentenza del 22 agosto 2006 in re K., I 424/05, consid. 3.2.3; v. inoltre la
sentenza 12 ottobre 2006 in re S., U 75/03). Il reddito ipotetico da invalido
deve di conseguenza essere valutato sulla base della tabella TA1 dell'ISS,
concernente i salari medi nazionali conseguibili nel settore privato. Alla luce
di quanto precede non vi è (più) spazio alcuno per ammettere una riduzione dei
salari statistici, quale quella operata dai primi giudici, che tenga conto, ispirandosi
ai salari corrisposti in un vicino cantone, che l'assicurato vive in una
regione economicamente meno forte. Anche sotto questo aspetto non può pertanto
trovare conferma la valutazione del tasso d'invalidità compiuta dalla Corte di
prime cure.".
Alla luce di questa
chiara giurisprudenza federale (cfr., sul tema, L. Grisanti, "Nuove regole
per la valutazione dell'invalidità" in RTiD II-2006, pag. 311 segg.),
il reddito da invalido per i nuovi casi dovrà essere d’ora in poi determinato
dal TCA in applicazione dei
valori nazionali (Tabella TA1) e non regionali (Tabella TA13).
In merito a questo
cambiamento, il 23 aprile 2008 (STF 8C_399/2007 consid. 7) la Massima istanza
ha affermato che "Nonostante le critiche rivolte a questa prassi, il
Tribunale federale non ravvisa impellente motivo per scostarsene (STF U 463/06
del 20 novembre 2007 e I 418/06 del 24 settembre 2007)".
Con sentenza del 7
aprile 2008 (32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla sentenza federale U
8/07 del 20 febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario da valido
conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al salario
medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da invalido va
ridotto nella medesima percentuale”.
Nella citata sentenza
8C_399/2007 del 23 aprile 2008, al considerando 6.2 il TF ha lasciato aperta la
questione a sapere se l'adeguamento
va ammesso solo nel caso in cui il valore fosse chiaramente sotto la media (“deutliche
Abweichung”). Tale è di regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR
2004.
UV Nr. 12 pag. 45 consid. 6.2; dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20
novembre 2007).
14.
Per determinare il reddito ancora esigibile dall'assicurato nonostante
il danno alla salute in applicazione della giurisprudenza sviluppata nella
sentenza del 7 aprile 2008 (inc. 32.2007.165), utilizzando i dati forniti dalla
tabella TA1 2006 elaborata dall'Ufficio federale di statistica si osserva che il salario lordo mediamente
percepito in quell'anno dagli uomini per un'attività leggera e ripetitiva
(ossia il livello 4 di qualificazione) di 40 ore settimanali nel settore
privato (circa la rilevanza delle condizioni
salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439 pag. 347 segg. e SVR
2002.
UV Nr. 15 pag. 47 segg.) corrisponde
a Fr. 56'784.- (Fr. 4'732.- x 12 mesi).
Riportando questo dato
su 41,7 ore settimanali computabili nel 2006 (cfr. per questo aspetto, STFA del 21 luglio 2003,
I 203/03, consid. 4.4 e cfr. tabella B 9.2, pubblicata in:
La Vie économique, 1/2-2009, pag. 98), il salario lordo medio ammonta a
Fr. 4'933,11 mensili (Fr. 4'732.- : 40 x 41,7) oppure a Fr. 59'197,32
per l'intero anno 2006, ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa
(STFA del 18 febbraio 1999, U 274/98, pag. 5 consid. 3a).
In
assenza del dato relativo al 2008, visto che pure nel 2007 l'orario
di lavoro medio settimanale era di 41,7 ore, il TCA ritiene questo montante d'ore
anche per l'anno corrente.
Dovendo
poi porsi al momento in cui l'assicurato dovrebbe ricevere delle indennità per
perdita di guadagno (agosto 2008), il reddito da invalido di Fr. 59'197,32
deve dunque essere aggiornato all'evoluzione
salariale fino al 2008 (DTF 126 V 81
consid. 7a; STF U 8/07 del 20 febbraio 2008; STCA
del 13 febbraio 2006, 36.2005.55).
Tuttavia,
il dato relativo all'indice dei salari nominali e reali ("Nominallohnindex")
per il 2008 non è ancora disponibile (cfr. tabella B 10.3, pubblicata in: La Vie économique, 1/2-2009, pag. 99), perciò occorre riferirsi al valore più recente
esistente, certo parziale, ma comunque indicativo, che è rappresentato dalla
variazione percentuale dei salari in termini nominali
fra il terzo trimestre del 2007 ed
il terzo trimestre del 2008, quindi secondo un tasso evolutivo dell'1,9% (Evoluzione dei salari - stima trimestrale in: http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/it/index/themen/03/04/blank/key/lohnentwicklung/quartal.html). Tenuto dunque conto del rincaro applicabile al
2008, il salario annuo da invalido ascrivibile all'assicurato
va fissato in Fr. 60'322.- ([Fr. 59'197,32 x 1,9 : 100] + Fr. 59'197,32).
L'assicurato, quale ferraiolo presso la ditta
__________ di __________, avrebbe guadagnato nel 2008 Fr. 64'350.- all'anno (cfr. consid. 11) per un'occupazione a tempo pieno, corrispondenti ad un salario di Fr. 5'362,50 al mese (Fr. 64'350.- : 12).
Tale reddito si situa sopra
la media dei salari svizzeri per un'attività equivalente svolta al 100% nel 2008 da un uomo (cfr. Tabella
TA1 2006 punto 45 “costruzioni”, livello di qualifica 4 per 40 ore di
lavoro: Fr. 5'007.- x 12 mesi
[importo già comprensivo della tredicesima] = Fr. 60'084.-, ma che, riportato
su 41,7 ore/settimana per un tempo di lavoro medio – ipotetico - esigibile nel
2008.
(Fr. 60'084.- : 40 x 41,7 = Fr. 62'637,50) ed aggiornato in funzione del rincaro provvisorio per il 2008
([Fr. 62'637,50 x 1,9 : 100] + Fr. 62'637,50), dà un importo di Fr.
63'828.-, quindi inferiore al reddito da valido conseguito dall'assicurato).
Non sono pertanto
realizzati i presupposti per ridurre il reddito statistico da invalido
in applicazione della giurisprudenza di cui alla STF U 8/07 del 20
febbraio 2008 sopra menzionata, che ammonta, quindi, a Fr. 60'322.-.
In ossequio alla giurisprudenza federale, occorre in
seguito esaminare le circostanze specifiche del caso concreto (limitazione
addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di
permesso di dimora, grado d'occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se
del caso, procedere ad una riduzione percentuale del salario statistico medio.
Infatti, come visto, la questione a sapere se e in
quale misura i salari fondati su dati statistici debbano essere ridotti,
dipende dall'insieme delle circostanze personali e professionali del caso
concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio,
nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione), criteri questi
che l'amministrazione è tenuta a valutare globalmente (DTF 126 V 80 consid.
5b/bb).
Il TFA ha precisato, al riguardo, che se del caso
occorre procedere ad una riduzione percentuale del salario statistico medio. La
riduzione massima globale consentita ammonta al 25% del salario statistico,
percentuale che consente di tener conto delle varie particolarità che possono
influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla
deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve
succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il
suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80
consid. 5b/cc).
Il TFA, in una sentenza del 6 gennaio 2004, U
107/03, ha ammesso una deduzione globale del 10%, trattandosi di un assicurato
frontaliere, nato nel 1945 che, a causa del danno infortunistico all'occhio
sinistro, era stato giudicato in grado di svolgere a tempo pieno delle
professioni sostitutive non necessitanti di una vista stereoscopica.
La stessa Corte federale, in una pronunzia del 21
ottobre 2003, U 102/00, ha operato una decurtazione del 15%, trattandosi di un
ventinovenne frontaliere che, in ragione del danno infortunistico, presentava
degli impedimenti anche nell'esercizio di un'attività adeguata e necessitava di
introdurre frequenti pause nell'arco della giornata lavorativa.
Da parte sua, il TCA, in una sentenza del 4
settembre 2003, inc. n. 35.2003.21, cresciuta in giudicato, ha operato una
riduzione del 20% sul reddito da invalido, trattandosi di una ballerina di
night-club - di nazionalità straniera e completamente priva di esperienza sul
mercato del lavoro svizzero, perlomeno su quello "ordinario" - che
presentava una capacità lavorativa limitata al 70% anche in attività confacenti
alle sue condizioni di salute.
Ancora, questo TCA ha giudicato opportuna - e l’ha
conseguentemente ritenuta nel suo calcolo della capacità di guadagno
dell’interessato - la riduzione del 19% praticata da una Cassa malati su un
assicurato di nazionalità italiana nato nel 1950 (STCA del 1° settembre 2004,
inc. n. 36.2003.75), rispettivamente del 18% su un assicurato italiano del 1956
(STCA del 9 dicembre 2004, inc. n. 36.2004.49).
In una sentenza del 25 aprile 2005, inc. 35.2004.104
consid. 2.11, il TCA ha fornito alcune indicazioni circa le modalità secondo le
quali deve essere applicata la riduzione percentuale sul reddito statistico da
invalido:
"(…) Su quest’ultimo punto, il TCA ha attentamente esaminato alcune
recenti sentenze federali e ne ha ricavato l’impressione di una prassi non
sempre coerente.
A
titolo di esempio, in una sentenza del 14 febbraio 2005 nella causa T., I
594/04, consid. 2.3, il TFA ha indicato che l’età dell’assicurato (47 anni al
momento del rilascio della decisione impugnata) non rappresentava un fattore di
riduzione, stabilendo inoltre che i lavoratori ausiliari, su un mercato
equilibrato del lavoro, vengono richiesti a prescindere dalla loro età e quindi
che, in queste attività, l’età di per sé non influisce sul livello retributivo.
Per
conto, in una pronunzia del 20 gennaio 2005 nella causa R., I 138/04, consid.
4.3
, la stessa Alta Corte federale ha applicato una riduzione sul reddito
statistico da invalido, trattandosi di un assicurato di 35 anni, dichiarato
completamente abile in attività semplici e ripetitive nel settore dei servizi,
“en regard de l’âge de l’assuré et des limitations résultant de l’atteinte à sa
santé” (la sottolineatura è del redattore).
In
un’altra sentenza del 23 febbraio 2004 nella causa M., B 67/04, consid. 3.3.2 -
concernente un assicurato di 54 anni al beneficio di un permesso di domicilio -
l’Alta Corte non ha ritenuto che l’età costituisse un fattore di riduzione.
Del
resto, con riferimento all’art. 28 cpv. 4 OAINF (cfr. consid. 2.4.), la giurisprudenza
federale ha stabilito che questa disposizione torna applicabile agli assicurati
che, alla data di inizio della rendita di invalidità, hanno un’età attorno ai
60.
anni (cfr. DTF 123 V 419 consid. 1b; SVR 1995 UV 35, p. 105 consid. 2b).
Al
fine di garantire l’uguaglianza di trattamento fra assicurati (circa la
necessità di introdurre dei criteri obiettivi allo scopo di evitare disparità
di trattamento, cfr. DTF 123 V 104 consid. 3e, DTF 115 V 138ss. consid. 6-7,
405ss., consid. 4-6; STFA del 24 febbraio 2005 nella causa S., U 80/04, consid.
4.2
), questo Tribunale – chiamato peraltro, in talune circostanze, a
direttamente quantificare la riduzione percentuale (cfr., ad esempio, la STFA
del 25 febbraio 2003 nella causa P., U 329 + 330/01) – e visto che il problema
si pone in modo analogo in alcuni importanti settori delle assicurazioni
sociali (assicurazione per l’invalidità, previdenza professionale, assicurazione
contro gli infortuni e assicurazione contro le malattie), ritiene di dover fornire
le seguenti indicazioni.
Ad
ognuno dei fattori di rilievo indicati dalla giurisprudenza federale corrisponde
una decurtazione del 5%.
Per
quanto riguarda specificatamente la riduzione percentuale legata alla
limitazione addebitabile al danno alla salute, l’esistenza, in un caso
concreto, di impedimenti di una particolare gravità, che in genere limitano
l’assicurato anche nell’esercizio di un’attività sostitutiva, può comunque
giustificare l’applicazione di una riduzione più elevata (cfr., in questo
senso, la STFA del 16 febbraio 2005 nella causa C., I 559/04, consid. 2.2, in
cui la Corte federale ha avallato la riduzione decisa dall’amministrazione
(15%), trattandosi di un assicurato abile soltanto parzialmente in attività
leggere, la STFA del 17 febbraio 2005 nella causa B., I 1/04, consid. 4.3.4, in
cui è stata applicata una decurtazione del 10% per tenere conto delle
difficoltà legate al danno alla salute e la STFA del 23 febbraio 2005 nella causa
B., I 632/04, consid. 4.2.2, in cui è stata confermata una riduzione del 15%
per ragioni di salute).
La
presenza cumulativa di più fattori legittima l’applicazione della riduzione
massima del 25% (cfr., in questo senso, la STFA del 4 febbraio 2003 nella causa
S., U 311/02, consid. 4.3).
Nella
già citata sentenza del 23 febbraio 2004 nella causa M., il TFA ha applicato
una deduzione globale del 15% motivata dagli impedimenti legati al danno alla
salute, ritenendo assenti gli altri fattori di riduzione (anni di servizio,
nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione). (…)".
Nella presente evenienza, la Cassa
malati ha applicato una riduzione del 10% per l'età, gli anni di servizio, lo
stato di salute, mentre l'assicurato chiede che sia del 15%.
Alla luce della
giurisprudenza sopra citata, vista l'età del ricorrente, nato nel 1961 (e quindi non anziano), la sua
nazionalità (italiana), la scolarità (formazione di meccanico) e la possibilità
di svolgere un'attività
confacente al suo stato di salute in altri ambiti nella misura dell'80% (nell'ipotesi ad esso più favorevole) ferme restando determinate
limitazioni funzionali, il TCA
non vede alcun motivo per sostituire il proprio apprezzamento a quello della Cassa malati nell'applicazione della riduzione concessa, che si trova del resto entro
i limiti riconosciuti dalla giurisprudenza.
Partendo quindi da un
salario da invalido rivalutato di Fr. 60'322.- e ritenuta un'esigibilità
dell'80% in altre attività (cfr. consid. 9), ammettendo una riduzione del 10%
per circostanze personali, nell'anno 2008 il reddito ipotetico da invalido
del ricorrente risulta di conseguenza assommare a Fr. 42'225.- ([Fr. 60'322.- x 80 : 100] - [Fr. 60'322.- x 10 : 100]).
Confrontando
ora questo dato con l'ammontare di Fr. 64'350.- corrispondente al reddito che l'assicurato
avrebbe conseguito da valido nell'anno 2008, emerge un'incapacità al guadagno pari al 34,38% ([Fr. 64'350.- - Fr. 42'225.-] : Fr. 64'350.- x 100), che deve essere arrotondata al 34% (DTF
130.
V 121).
Questa
incapacità al guadagno (ossia il danno residuo o grado d'invalidità, da non
confondere con la nozione d'incapacità al lavoro), determinata
confrontando il reddito che l'assicurato
avrebbe conseguito nel 2008 se non fosse intervenuta la malattia, con il
reddito che egli avrebbe potuto percepire nel 2008 svolgendo all'80% un'altra attività confacente al suo stato di salute, risulta essere del
34% e quindi superiore al grado del 25% richiesto dalle CGA (art. 13.1).
Pertanto, dall'11 agosto 2008 la Cassa malati deve versare
al ricorrente un'indennità giornaliera
per malattia del 34%.
Al ricorrente,
parzialmente vincente in causa, siccome rappresentato da un sindacato vanno
assegnate ripetibili ridotte (art. 61 lett. f LPGA).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è parzialmente accolto.
§ Di conseguenza, la Cassa
malati verserà all'assicurato
delle indennità giornaliere al 34% dall'11 agosto 2008.
2. Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
CO 1 verserà Fr. 800.-- (IVA inclusa) all'assicurato a titolo di ripetibili ridotte.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la
decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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