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36.2008.117

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

9 marzo 2009Italiano55 min

Source ti.ch

Fatti

i campi delle assicurazioni sociali - secondo cui l'assicurato è tenuto

all'obbligo di ridurre le conseguenze economiche negative del danno alla

salute. Si tratta di un principio generale del diritto federale delle

assicurazioni sociali, che vale anche per l'assicurazione malattia, indipendentemente

dal tenore della normativa statutaria delle Casse (DTF 123 V 233 consid. 3c; DTF 117 V 278 consid. 2b; DTF 115 V 53; DTF 114 V 285 consid. 3; DTF 111 V 239 consid. 2a; DTF 105 V 178 consid. 2).

Quindi, se da un lato

la graduazione dell'incapacità va fatta ritenendo la professione esercitata,

dall'altro va considerato che l'assicurato ha l'obbligo di fare quanto da lui è

ragionevolmente esigibile per attenuare il più possibile le ripercussioni del

danno alla salute sulla sua condizione economica.

Pertanto, in caso

d'incapacità durevole nella professione precedentemente esercitata, è obbligo

dell'assicurato di utilizzare le sue capacità residue in settori lavorativi

diversi, ragionevolmente prospettabili.

Del resto, deve essere

ricordato che il principio dell’esigibilità configura un aspetto del principio

della proporzionalità. Secondo la dottrina, questo principio permette di

pretendere da una persona un determinato comportamento anche se presenta degli

inconvenienti (Peter, Die

Koordination der Invalidenrente, Schulthess 1997, pag. 71 e dottrina ivi

citata).

5. Per

l'art. 3.4 delle Condizioni

Generali d'Assicurazione (CGA) per

l'assicurazione collettiva d'indennità giornaliera __________ secondo la

LAMal, nell'edizione del 1°

gennaio 2007 (doc. 1), è considerata incapacità al lavoro qualsiasi incapacità,

totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica,

di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo d'attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata

possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività.

Secondo l'art. 3.5 CGA, è considerata incapacità al

guadagno la perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul mercato

del lavoro equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla

salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure e alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili.

È considerata

invalidità l'incapacità al

guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata (art.

3.6 CGA).

A norma dell'art. 13.1 CGA, l'indennità giornaliera viene corrisposta, in caso d'incapacità al lavoro di almeno il 25%, in

proporzione al grado d'incapacità

al lavoro stessa.

In virtù dell'art. 14.3 CGA, le persone assicurate devono

intraprendere tutto ciò che è atto a favorire la guarigione ed evitare tutto

che la ritardi. In particolare, devono attenersi alle prescrizioni del medico e

del personale sanitario.

Inoltre, la persona

assicurata che nella sua professione abituale resta completamente o

parzialmente inabile al lavoro, prevedibilmente in modo duraturo, è tenuta ad

impiegare la sua eventuale capacità di guadagno residua anche se ciò esige un

cambio della professione. L'assicuratore

esorta la persona assicurata al cambio di professione e la rende attenta sulle

sanzioni previste dal paragrafo 15 (art. 14.5 CGA).

Infine, in caso d'incapacità al lavoro parziale viene

corrisposta un'indennità

giornaliera ridotta per la durata indicata nella polizza. La copertura assicurativa

per la capacità al lavoro residua permane (art. 18.3 CGA).

6. Circa

l'incapacità lavorativa del ricorrente, va osservato come il medico curante dottor

__________, medico chirurgo di __________, l'abbia certificata il 21 agosto 2007 (doc. 5), diagnosticando una

cervico-lombalgia con blocco articolare ed attestando inizialmente una prognosi

di 15 giorni (doc. 5). Il giorno successivo (doc. 4), nell'apposito certificato medico assicurazione

collettiva d'indennità

giornaliera di CO 1, il curante ha posto la diagnosi di

cervico-lombo-sciatalgia, ha indicato che la malattia rende l'assicurato inabile al lavoro al 100% dal 21

agosto 2007 e che la prognosi è di 30 giorni.

Poi, i vari

certificati medici che si sono susseguiti fino al 18 ottobre 2008 (docc. 6-18) attestano

regolarmente mensilmente un'incapacità inizialmente

per lombosciatalgia e cervicalgia; dal 15 febbraio 2008 (doc. 11) per

cervicobrachialgia, lombosciatalgia bilaterale in discopatie multiple con

protrusioni discali e dal 15 aprile 2008 anche per cefalea e vertigini (doc.

14).

Il 19 settembre 2007

(doc. 21/1) l'assicurato si è sottoposto ad una risonanza magnetica

cervicale-dorsale-lombosacrale presso l'Istituto __________ di __________. Il

referto indica nel tratto cervicale, all'altezza di C4-C5, una protrusione

discale con sviluppo mediano-paramediano destro; a livello C5-C6, minima protrusione

discale mediana; a livello C6-C7, protrusione discale con sviluppo circumferenziale.

Le alterazioni disco-artrosiche descritte a livello C4-C5 comportano impronte

di modesta entità sul profilo anteriore del midollo cervicale. Nel tratto lombare,

all'altezza di L3-L4, protrusione discale circumferenziale di modesta entità; a

livello L4-L5, protrusione discale circumferenziale lievemente più accentuata

in sede paramediana destra; a livello L5-S1, protrusione discale ad ampio

raggio mediana.

Vedendo il perdurare

della malattia, il 3 ottobre 2007 (doc. L) la Cassa malati ha sottoposto l'assicurato ad una visita presso il dr. med.

__________, FMH in medicina interna e medicina manuale, il quale ha elencato

gli atti a sua disposizione, ha esposto i disturbi soggettivi attuali, l'anamnesi personale e sociale, l'esame clinico. Il ricorrente lamentava

dolori cervico-nucali quando roteava la testa, dolori lombari quando fletteva

in avanti, dolori al gomito quando lo piegava al massimo, ogni tanto aveva mal

di testa, non si poteva piegare in avanti. Il medico ha posto la diagnosi di protrusioni

discali C4/C5, C5/C6, C6/C7 tutti senza sintomatologia radicolare; protrusioni discali-lombari

L3/L4, L4/L5, L5/S1 senza sintomatologie radicolari; rigidità del dito IV della

mano destra dall'infanzia con

artrodesi; leggera artrosi a livello del gomito con epicondilite.

Nella sua valutazione,

il medico fiduciario ha risposto ai quesiti sottopostigli, affermando che l'assicurato è inabile nel lavoro pesante di

posatore di ferro nell'edilizia,

mentre riferendosi ad altre domande – che però non sono note al TCA – ha affermato che attualmente non sono

una causa d'inabilità

lavorativa. L'esperto ha

osservato che nel corso del mese l'assicurato si sarebbe sottoposto ad una visita specialistica su

invito della __________, al fine di rilevare l'esistenza di un nesso causale tra i disturbi attuali e gli infortuni

avuti in precedenza (l'ultimo

dei quali il 17 luglio 2006).

Lo specialista ha

concluso la sua perizia affermando che il paziente può svolgere lavori

parzialmente seduto e parzialmente in piedi in posizioni ergonomiche, dove non

deve alzare pesi oltre i 10 kg in modo ripetuto con rotazione e flessione del

tronco. Può eseguire lavori di controllo nella fabbricazione del ferro; deve avere

la possibilità di potersi sedere o stare in piedi a seconda del suo bisogno.

Comunque, la ripresa

lavorativa come posatore di ferro nell'edilizia non è più proponibile: è quindi inabile al 100% a

tempo indeterminato. Per altri lavori, invece, attenendosi alle citate limitazioni

funzionali egli è da subito abile al 100%.

Il dr. med. __________

è stato chiamato dalla Cassa malati a pronunciarsi sulle condizioni di salute dell'assicurato. Così, il 18 dicembre 2007 (doc.

M) il medico, specialista FMH in malattie reumatiche, fisiatria e

riabilitazione, ha visitato l'interessato

e nel suo rapporto stilato il giorno successivo ha tracciato l'anamnesi familiare, personale remota,

sociale, attuale, i disturbi soggettivi (dolori cervicali, lombari, al

ginocchio sinistro, ai gomiti, fenomeno di scatto nel IV dito della mano destra

ed iposensibilità nell'alluce destro),

lo stato reumatologico e lo stato neurologico periferico. Il medico fiduciario

ha diagnosticato una sindrome algica plurifocale dell'apparato locomotorio con forte componente somatoforme: lieve

sindrome cervicovertebrale in presenza di discopatie/protrusioni tra C4 e C7;

lieve sindrome lombovertebrale in presenza di discopatie/protrusioni tra L3 e

S1 con possibili fenomeni spondilogeni agli arti inferiori; esiti da due

artroscopie al ginocchio sinistro per patologia meniscale mediale di natura

post-traumatica con iniziale gonartrosi femoro-tibiale mediale, senza

limitazioni funzionali, ipotrofia muscolare della coscia sinistra; anchilosi

dell'articolazione metacarpo-falangeale

IV a destra in stato dopo trauma in gioventù.

Commentando la

situazione, lo specialista ha rilevato che l'assicurato ha subìto diversi infortuni, apparentemente senza lesioni

strutturali maggiori, ma con ripercussioni a volte rilevanti sulla capacità

lavorativa. Parallelamente ha sofferto da tempo di dolori alla schiena con

fulcro a livello lombare. Questa sofferenza è stata all'origine di valutazioni peritali sia da parte della __________ che

dell'AI, laddove quest'ultima nel 1998 ha concesso una riformazione

professionale come tornitore che però è stata abbandonata dopo due anni dall'assicurato, che ha voluto tornare a svolgere

il suo lavoro di sempre: il ferraiolo.

Il ricorrente lamenta

i disturbi succitati per i quali si hanno però solo parzialmente dei reperti

oggettivi, perciò l'esperto

conferma quanto riscontrato dal reumatologo dr. med. __________, che ha visitato

l'interessato nell'ottobre 2007 per conto dell'assicurazione infortuni, ovvero una

discrepanza tra la sofferenza riferita e le constatazioni cliniche. Queste

ultime si limitano ad evidenziare una modica sindrome vertebrale sia cervicale

che lombare senza fenomeni neurocompressivi e con una funzionalità delle

articolazioni periferiche sostanzialmente normali, incluso il ginocchio sinistro.

L'anchilosi dell'articolazione metacarpo-falangeale IV della

mano destra è nota sin dalla gioventù e viene compensata con una buona

funzionalità delle altre dita della mano. Sul piano strutturale vi sono modiche

alterazioni degenerative del rachide sia a livello cervicale che lombare. Al

ginocchio sinistro v'è un'iniziale artrosi nel compartimento

femoro-tibiale mediale. La presenza di segni di Waddel suggerisce una

componente non organica rispettivamente somatoforme del quadro.

Il reumatologo, non

conoscendo il mansionario dettagliato del lavoro svolto dal ricorrente,

riferendosi alle conclusioni tratte dal medico fiduciario che l'ha preceduto, ha concluso che è probabile

che le patologie indicate abbiano un impatto sulla caricabilità fisica del

paziente e perciò probabilmente anche sulla capacità di lavoro nella

professione svolta.

Egli ha giudicato come

segue le limitazioni funzionali: capacità normale nel sollevare e/o trasportare

carichi molto leggeri e leggeri fino a 10 kg, ridotta per pesi medi fino a 25

kg; capacità ridotta nella manipolazione di oggetti ed attrezzi di precisione a

causa della disfunzione della mano destra, mentre normale per oggetti leggeri rispettivamente

lievemente ridotta per oggetti medi; capacità normale nell'assumere posizioni di lavoro o dinamiche

particolari quale a braccia elevate, seduta e piegata in avanti, mentre

lievemente ridotta con rotazione, eretta e piegata in avanti e con ginocchia in

flessione; può mantenere posizioni statiche seduta ed eretta per un'ora senza interruzione; la capacità di

camminare per tragitti brevi e medi fino a 2 km è normale, per tragitti più

lunghi deve effettuare delle pause, per spostamenti su terreni accidentati e

per salire e scendere le scale è lievemente ridotta a causa della gonartrosi a

sinistra.

Viste queste

limitazioni, per un'attività

lucrativa che le rispetti, dal profilo reumatologico/ortopedico il paziente

risulta abile al lavoro al 100% a partire da subito. L'interessato stesso si è detto d'accordo con una sua piena capacità lavorativa

in un'attività adatta, ma ha

espresso dubbi sul trovarla da solo senza l'aiuto di terzi.

Nel certificato del 22

aprile 2008 (doc. N) il dottor __________ non l'ha ritenuto abile ai carichi di lavoro proposti dal medico fiduciario

ed ha affermato che tali carichi potrebbero peggiorare il quadro clinico del

paziente.

Il dottor __________

di __________, medico chirurgo specialista in ortopedia e traumatologia, il 9

maggio 2008 (doc. O) ha certificato un politraumatismo in seguito all'incidente stradale del 17 luglio 2006, le

cui conseguenze sono state contusioni abrase multiple, distorsione del rachide

cervicale, distorsione del ginocchio sinistro con lesione del menisco mediale

necessitante una soluzione chirurgica. Anamnesticamente ha rilevato una lesione

tendinea alla mano destra, gonalgia destra e sinistra trattate chirurgicamente,

la frattura del terzo e quarto dito della mano destra, un'epicondiloidite laterale del gomito

sinistro, una spalla dolorosa bilaterale, brachialgia cervico-lombare da

discopatie multiple documentate strumentalmente. Ha concluso il suo referto

affermando che la patologia in atto non permette più al paziente la sua

abituale attività lavorativa pesante. Tuttavia, non concorda né con la possibilità

prevista dal medico fiduciario di sollevare e trasportare carichi, che egli non

ha ritenuto possibile, né con l'eventualità di mantenere la posizione seduta per un'ora.

Il medico fiduciario

della Cassa malati è stato chiamato a pronunciarsi sui due esposti certificati

dei curanti dell'insorgente.

Così, il 9 giugno 2008 (doc. 28) ha riferito che essi non forniscono una loro

valutazione con specifico riferimento alle ragioni per le quali ritengono il

paziente ulteriormente inabile al lavoro al 100% anche per attività che egli ha

definito consone al suo stato di salute, ma si limitano a contestare la

decisione della Cassa malati. Pertanto, in assenza di nuovi elementi medici, il

dr. med. __________ ha confermato il suo precedente rapporto.

Il 28 gennaio 2008

(doc. 30) l'assicurato ha fatto

richiesta di prestazioni all'assicurazione

invalidità ed il 16 giugno 2008 il medico SMR incaricato, pur considerando la

ben redatta valutazione fiduciaria del dr. __________, dato che il dr. __________

ha parlato di compromissione biopsicosociale ed il medico curante __________ ha

certificato un peggioramento dal dicembre 2007 con compromissione uditiva e visiva,

ha chiesto la valutazione pluridisciplinare.

I giorni 19, 20, 22 e

25 settembre 2008 l'assicurato

è stato a disposizione del Servizio Accertamento Medico per valutare le sue

possibilità reintegrative, dato che dal 21 agosto 2007 risultava inabile al

lavoro al 100% per problemi all'apparato muscolo-scheletrico, cefalea e problemi psichiatrici.

La perizia

pluridisciplinare in ambito reumatologico, neurologico e psichiatrico del 30

ottobre 2008 (doc. X) riporta gli atti medici sui quali si sono basati i

periti, l'anamnesi familiare,

personale-sociale, professionale, patologica, sistemica, le affezioni attuali,

le constatazioni obiettive, la diagnosi con e senza influsso sulla capacità

lavorativa dell'assicurato, la

discussione che riassume i referti specialistici di cui viene fatta menzione in

seguito, la valutazione medico-teorica globale dell'attuale capacità lavorativa e le conseguenze sulla capacità

lavorativa e di integrazione.

Il 20 settembre 2008 (doc.

X) la dr. __________, medico, ha visitato l'assicurato e nel referto di pari data ha esposto l'anamnesi personale e patologica, i dati

clinici denunciati soggettivamente dall'assicurato (sindrome somatoforme indifferenziata: ICD 10, F45.1) e

lo status psichico. Quanto alla diagnosi, non ne ha posta alcuna, non rilevando

patologie psichiatriche. Infatti, ha concluso il suo referto affermando che

"Non mi pare di ravvisare alcuna patologia psichiatrica che possa

motivare una percentuale di IL. Non competenza psichiatrica.".

Così, rispondendo ai

quesiti sottoposti, ha evidenziato che dal profilo psichiatrico nulla influenza

la capacità di lavoro del paziente nell'ultima attività esercitata, non v'è alcuna limitazione oggettivabile della capacità lavorativa, quindi

nemmeno si devono prendere in considerazione possibilità terapeutiche per migliorare

detta capacità. Ha poi ritenuto che il ricorrente è in grado di svolgere nella

misura del 100% tutte le altre attività teoricamente esigibili,

compatibili con il livello cultura, l'età, il quadro fisico e le attitudini personali.

Il 22 settembre 2008

(doc. X) il dr. med. __________, FMH in reumatologia, anch'egli nelle vesti di medico SAM, ha peritato

l'assicurato. Per l'anamnesi personale, sistematica, familiare

e sociale ha rinviato al riassunto effettuato dal dr. __________ del SAM. L'esperto ha esposto l'anamnesi reumatologica da terzi, i dati

soggettivi dell'assicurato, i

dati oggettivi (sistema locomotore: colonna vertebrale, articolazioni

periferiche; sistema nervoso cursorio). La diagnosi con ripercussione sulla

capacità lavorativa è di sindrome panvertebrale con componente cervicolombospondilogena

cronica in alterazioni degenerative plurisegmentali cervicali e lombari,

tendenza allo sviluppo di un reumatismo delle parti molli, decondizionamento

muscolare, disturbi statici del rachide (ipercifosi della dorsale con scoliosi

sinistroconvessa, protrazione del capo); nota anchilosi dell'articolazione metacarpofalangea IV alla

mano destra dal 1979; nota gonartrosi mediale a sinistra in esiti da

meniscectomia mediale, nota lesione parziale del legamento crociato anteriore.

Nella sua valutazione

e prognosi, il perito ha rilevato che a causa delle molteplici distorsioni

della colonna cervicale, ancora oggi l'assicurato lamenta dolori cervicali soprattutto a destra, irradianti

verso l'emicollo destro, verso

la testa, la colonna dorsale, stiranti, di intensità variabile, presenti di

giorno e di notte, indipendenti dalle posizioni corporee, in aumento ai

movimenti della colonna cervicale; all'esame clinico, in ipercifosi della dorsale alta con protrazione del

capo con minima scoliosi sinistroconvessa dorsale, la colonna cervicale

risulta, per quanto valutabile in un assicurato che contrasta i movimenti

passivi, altamente limitata alla rotazione globale verso destra, moderatamente

verso sinistra come pure alla flessione. Sono assenti deficit

cervicoradicolari; la mobilità delle spalle avviene liberamente senza sintomatologia

di attrito, senza indizi clinici per lesioni maggiori alle cuffie rotatorie. L'assicurato lamenta dolori all'altezza degli ossi metacarpali alla mano

destra, soprattutto al IV e V raggio specialmente d'inverno, intensificati al movimento e sotto carico; all'esame clinico, la mobilità dei polsi

avviene liberamente indolore, si conferma l'anchilosi all'articolazione

metacarpofalangea dell'anulare

alla mano destra, sono assenti sinoviti o tenosinoviti alle articolazioni delle

estremità superiori. Tuttora l'assicurato

lamenta dolori di intensità praticamente costanti, stiranti con blocchi

iperalgici lombari intermittenti irradianti verso la muscolatura gluteale,

verso il sacro a destra, proiettanti nella coscia dorsale e laterali nel

polpaccio fino a raggiungere il collo del piede destro e l'alluce destro, percepito addormentato,

traiettoria del dolore che ricorda il dermatometro L5, con prevalenza delle

lombalgie che aumentano in posizione seduta, deambulando in salita e

diminuiscono in posizione eretta; all'esame clinico, la colonna lombare risulta altamente limitata

soltanto alla flessione attiva con uno Schober a 10/13 cm, per una distanza

dita-suolo anteriore a 37 cm, ma libera ai movimenti passivi nelle altre

direzioni, con dolori riferiti continui al passaggio lombosacrale; sono assenti

deficit lomboradicolari. Una parte dei dolori meccanici lamentati al rachide

lombare possono sicuramente essere spiegati con le alterazioni degenerative

riscontrate al rachide lombare. Il ginocchio sinistro, oggetto di diversi interventi,

attualmente presenta dolori anteromediali; il ginocchio destro, sottoposto nel

2003 a meniscectomia artroscopica, causa dolori laterodorsali. Entrambi i

dolori non sono strettamente caricodipendenti, anche se peggiorano deambulando

in salita. Per quanto valutabili, le ginocchia presentano una mobilità passiva

normale; l'intensità dei dolori

gonogeni è in contrasto con le minime alterazioni strutturali riscontrate. La

mobilità delle caviglie avviene liberamente ed indolore.

La tendenza allo

sviluppo di un dolore a carattere generalizzante si spiega in parte con un

reumatismo delle parti molli, che come tale porta anche a dolori poco modulabili

ed a resistenza terapeutica come nell'assicurato.

Sul piano terapeutico

è proponibile un trattamento algomodulatore centrale e parallelamente l'assicurato dovrà essere sottoposto ad un

trattamento ricondizionante della muscolatura onde aumentare la resistenza agli

sforzi fisici con il potenziale di diminuire anche la sintomatologia algica. Le

terapie proposte non saranno necessariamente in grado di aumentare la capacità

funzionale e di carico residua dell'assicurato e quindi la sua capacità lavorativa.

Per quanto riguarda la

capacità funzionale e di carico residua, l'assicurato può molto spesso sollevare e portare pesi fino a 5 kg

fino all'altezza dei fianchi,

spesso tra 5-10 kg, talvolta tra 10-25 kg, di rado tra 25-45 kg, mai oltre 45 kg.

L'assicurato può spesso

sollevare pesi fino a 5 kg sopra il petto, talvolta pesi oltrepassanti 5 kg.

Egli può talvolta maneggiare attrezzi di precisione, spesso maneggiare attrezzi

di media entità, talvolta attrezzi pesanti, di rado maneggiare attrezzi molto

pesanti. La rotazione manuale è normale. L'assicurato può talvolta effettuare lavori al di sopra della testa,

spesso effettuare la rotazione del tronco, molto speso assumere la posizione

seduta ed inclinata in avanti, spesso la posizione in piedi ed inclinata in

avanti, talvolta assumere la posizione inginocchiata, spesso effettuare la

flessione delle ginocchia. Ancora, l'interessato può assumere spesso la posizione seduta di lunga durata,

talvolta la posizione in piedi di lunga durata. L'assicurato può molto spesso camminare fino a 50 metri, spesso oltre

50 metri, talvolta camminare per lunghi tragitti, come pure talvolta camminare

su terreno accidentato, può talvolta salire le scale, di rado salire su scale a

pioli.

Visto quanto precede,

in un lavoro adatto allo stato di salute, il perito ha giudicato il ricorrente

abile al lavoro nella misura del 100% con un rendimento massimo del 100%

a decorrere dal 19 dicembre 2007.

Dal lato strettamente

reumatologico, sempre dal 19 dicembre 2007 – ossia dalla visita medico

fiduciaria - ha giudicato l'assicurato,

in qualità di ferraiolo e di aiuto muratore, abile al lavoro sull'arco di una giornata lavorativa normale, ma

con una diminuzione del rendimento che va dal 40% al 50%, a dipendenza

dei dolori lamentati.

Il dr. med. __________,

FMH in neurologia, è stato incaricato dall'UAI di esperire una perizia sull'assicurato, la quale ha avuto luogo il 25 settembre 2008. Nel suo referto

del 30 settembre seguente, ha posto la diagnosi di esiti di possibile lesione

del nervo sciatico destro, più del nervo peroneo che del tibiale; esiti di lesione

del nervo ulnare destro a livello metacarpale (lesione da taglio); cefalee dal

carattere emicranico; dolori diffusi tendomuscolari dopo molteplici incidenti, in

parte sul lavoro, in parte a domicilio tra il 1991 e il 2007, con distorsioni

cervicali, contusioni varie. Il perito ha riferito l'anamnesi, lo stato neurologico e l'esame elettroneurografico che ha eseguito. Nella sua valutazione, ha

rilevato che la risposta H del nervo tibiale destro è ridotta al 50% rispetto

alla sinistra, ma di per sé ciò non è significativo. Presenza di un'ipotrofia del muscolo pedidio, un deficit

sensitivo piuttosto nel territorio peroneo che tibiale. Una compressione radicolare

L5-S1 è stata esclusa un anno fa. Inoltre, il paziente presenta una lesione dei

rami del nervo ulnare sensitivo-motori per la mano destra, alla quale pare che

egli si sia abituato e ciò non sembra creare problemi. Da dieci anni soffre di

cefalee dal carattere emicranico che appaiono 1-2 volte al mese, ma che passano

solitamente con l'assunzione di

Novalgina; una patologia intracranica è stata già a suo tempo esclusa. Accusa

poi dei dolori diffusi, una certa limitazione cervicale dopo i numerosi incidenti

subiti con distorsione del rachide a questo livello, senza tuttavia segni di

sofferenza radicolare cervicale né midollare. Anche la MRI cervicale non ha

permesso di mettere in evidenza patologie maggiori nemmeno a questo livello; si

tratta di dolori piuttosto tendomialgici a livello delle intersezioni dei

muscoli trapezi, sternocleidomastoideo a destra più che a sinistra. Dolori

nelle spalle senza segni di rottura nemmeno parziale delle cuffie dei rotatori

d'ambo i lati, problemi al

ginocchio destro in stato dopo distorsione e lesione del menisco operato, con

conseguenti disturbi della marcia, alterazioni statiche secondarie, il tutto

accentuato sempre a destra.

I dolori e le

disestesie nel membro inferiore destro sono possibili e credibili, anche le

cefalee dal carattere emicranico sono credibili.

Dal punto di vista

della capacità lavorativa, il perito vede con difficoltà come possa riprendere

un'attività pesante come

ferraiolo-muratore.

Dal punto di vista

strettamente neurologico, in queste attività l'assicurato è sicuramente inabile per il problema alla gamba destra

almeno nella misura del 50%. Anche il rimanere a lungo seduto potrebbe

provocare dolori alla gamba destra.

In un'attività leggera, come magazziniere, non

soggetto a portare pesi eccessivi, custode o mansioni analoghe, confacenti alla

sua formazione professionale, potrebbe lavorare in proporzione eventualmente

anche maggiore.

Bisogna tuttavia

integrare anche i vari problemi ortopedici e reumatologici.

Dal punto di vista

psichico, l'esperto non ha trovato

segni di aggravamento o simulazione.

Nella valutazione

medico-teorica globale dell'attuale capacità lavorativa dell'interessato,

i medici SAM hanno concluso che nell'attività di ferraiolo e aiuto muratore

essa è valutabile nella misura del 50% (attività sull'arco di una giornata

lavorativa normale, ma con una diminuzione del rendimento per la sintomatologia

algica descritta ed i limiti funzionali in ambito reumatologico), concordando

così con la precedente valutazione peritale reumatologica effettuata presso la

Clinica Universitaria di __________ nel 1997, mentre dal 20 agosto 2007 al 19

dicembre 2007 (perizia del dr. med. __________) l'inabilità è stata del 100%.

L'attività di

ferraiolo non è migliorabile tramite ragionevoli provvedimenti sanitari.

Dal lato medico, l'assicurato

è da ritenere in grado di svolgere altre attività, rispettose delle limitazioni

della capacità funzionale descritta dal reumatologo SAM, con un grado di

capacità lavorativa tra l'80% ed il 90% (limitazione relativa alle

cefalee croniche dal carattere emicranico) dal 19 dicembre 2007 (valutazione

reumatologica del dr. __________, che tuttavia non teneva conto degli aspetti

relativi alla cefalea cronica).

7. Quanto

alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi

importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si

fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal

paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi),

che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del

perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto

medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione,

ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I

462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01del 25 febbraio 2003; DTF

125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die

Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997

pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in

fine con rinvii).

A

proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa,

il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite

da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono

a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti

approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle

inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1

pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).

In

una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però

ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire

delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie.

In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha

statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione

Considerandi

degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale

le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una

certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale

referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il

contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per

farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

Nella

DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha

ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione

che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

Lo

stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI

1993.

pag. 95).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità

(Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Occorre ancora

evidenziare che il TFA, in una decisione del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità (I 938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse

dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante

ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia.

In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

" (…)

3.2

L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise

émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence

a admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et

de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le

SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion

entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale,

nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.

La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit

bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels précédemment

énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le

rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour

le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au

regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et

du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance

particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de

tel." (…)

Per

quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza

della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto

di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di

dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125

V 353 consid. 3a)cc);

Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im

Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag. 230).

Infine,

va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non

può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi

per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007

del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

8.

Chiamato ora a pronunciarsi, questo Tribunale, dopo esame degli

atti, ritiene che le valutazioni dei medici SAM che si sono espressi di recente

in merito alla situazione valetudinaria dell'insorgente meritino conferma, mentre la tesi ricorsuale si rivela

manifestamente infondata.

Nell'analisi specifica dei singoli rapporti

medici, l'Ufficio AI ha affidato

la valutazione dello stato di salute dell'assicurato al Servizio Accertamento Medico, e per esso a due specialisti

FMH in reumatologia e neurologia, oltre ad una specialista in psichiatria.

Questi periti hanno visitato personalmente il ricorrente ed hanno potuto cerziorarsi

direttamente delle sue condizioni di salute. Esaminata poi tutta la documentazione

medica messa a loro disposizione, hanno allestito un referto medico completo,

scevro di contraddizioni ed approfondito, soffermandosi sullo status del

paziente, sul quadro complessivo e, soprattutto, sulla sua capacità lavorativa

sia nell'attività precedente

sia in altre.

Dal profilo

reumatologico, nel settembre 2008 lo specialista del SAM ha ritenuto l'assicurato abile al lavoro come ferraiolo

ed aiuto muratore sull'arco di

una giornata lavorativa normale, ma con una diminuzione del rendimento che va

dal 40% al 50%, mentre in altre attività più leggere e che rispettino

determinati limiti è stato giudicato abile al 100%.

Per quanto concerne l'aspetto neurologico, sempre nel settembre

2008.

l'esperto ha dichiarato il

ricorrente inabile al lavoro precedente nella misura del 50%, mentre in

attività professionali leggere che non richiedono di trasportare o sollevare

pesi eccessivi ha ritenuto l'assicurato

in grado di operare in misura maggiore.

Dal profilo

psichiatrico, il medico interpellato ha affermato che non v'era alcuna patologia che potesse motivare

una percentuale d'incapacità

lavorativa.

Questo Tribunale

rileva innanzitutto la netta differenza di conclusioni fra i medici SAM ed il

medico curante riguardo al grado di capacità lavorativa del ricorrente.

Se i primi hanno

globalmente accertato una capacità lavorativa del 50%

nell'attività di ferraiolo e aiuto muratore a partire dal 19 dicembre 2007, il

secondo ha sempre – ed ancora di recente (doc. 18) - ritenuto l'assicurato

inabile al 100% per brachialgia, lombosciatalgia bilaterale in discopatia multipla

con protrusioni.

Il dr. __________ si è

infatti limitato ad attestare sin dall'inizio della malattia (21 agosto 2007) la

totale inabilità lavorativa dell'assicurato, ma senza spiegare nei dettagli il

quadro clinico. Soltanto nell'ambito della domanda AI il curante si è espresso

il 15 aprile 2008 un po' più a lungo, riferendo rigidità del rachide con

difficoltà alla flesso-estensione e rotazione, difficoltà alla posizione

genuflessa, alla stazione eretta e seduta prolungata. Inoltre, ha osservato che

lo stato di salute è suscettibile di peggioramento e che la capacità lavorativa

non può essere migliorata con provvedimenti sanitari. Tuttavia, non ha valutato

la capacità residua.

Perfino la perizia

medica particolareggiata allestita il 22 febbraio 2008 dalla dottoressa __________

(doc. X) ha concluso che la patologia di cui soffre l'assicurato ha conseguenze

di modica entità sullo stato di salute e che provoca modiche limitazioni funzionali.

Peraltro, rispetto alla precedente visita, le condizioni sono migliorate, l'assicurato

è in grado di svolgere regolarmente lavori semipesanti, in cui deve potere cambiare

la postura. Vero è che non può più svolgere il suo ultimo lavoro a tempo pieno,

ma è in grado di svolgere a tempo pieno un lavoro adeguato alle sue condizioni

di salute, indicando che conformemente al paese di residenza il suo grado di

invalidità è del 55%. Comunque, con la riabilitazione e la riqualifica

professionale le sue condizioni di salute potrebbero migliorare.

Anche il reumatologo

interpellato dall'UAI ha riscontrato dei problemi somatici ed in effetti ha

posto la diagnosi di sindrome panvertebrale con componente cervicolombospondilogena

cronica in alterazioni degenerative plurisegmentali cervicali e lombari, tendenza

allo sviluppo di un reumatismo delle parti molli, decondizionamento muscolare e

disturbi statici del rachide; gonartrosi mediale a sinistra in esiti da meniscectomia

mediale e lesione parziale del legamento crociato anteriore. Pertanto, dal profilo

reumatologico ha concluso che il rendimento del ricorrente come ferraiolo si

riduce dal 40% al 50%, mentre in altre attività adatte al suo stato di salute ha

un rendimento massimo del 100%.

Dopo attento vaglio di

questi referti, nel rapporto medico del 13 novembre 2008 (doc. X) il medico SMR

dr. __________ si è allineato alle conclusioni dei periti SAM, giudicandole

coerenti, neutre e vincolanti ed osservando che la limitazione nella sua attività

va considerata come limitazione globale di rendimento, dovendo limitare le

mansioni di tipo inergonomico.

Inoltre, peggioramenti

clinici tali da ulteriormente limitare le esigibilità non sono a suo giudizio

da aspettarsi sul breve periodo, tanto che una revisione è indicata da lato medico

soltanto sul lungo periodo.

Visto quanto precede,

il TCA rileva che l'insorgente non ha saputo giustificare a mano

di dettagliata documentazione medica e/o descrizioni di esami clinici

effettuati che il suo stato di salute è di gran lunga peggiore rispetto a

quello individuato dai periti SAM.

Non va peraltro

dimenticato che ancora recentemente il Tribunale federale ha confermato che in

ragione della diversità dell'incarico

assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si

può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista

(STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3, STF

9C_114/2007 del 20 luglio 2007, consid. 3.2.3 in fine, STF I 701/05 del 5

gennaio 2007, consid. 2), poiché alla

luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà,

in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile

2008).

Inoltre, si osserva

che lo stesso ricorrente ha chiesto al Tribunale di far capo alla perizia SAM

che sarebbe stata esperita nel settembre 2008, affermando che "farà sicuramente

luce sulla situazione dello stato di salute dell'assicurato." (doc. III pag. 3).

Infine, va

sottolineata la volontà dell'insorgente

di riprendere un'attività

lavorativa, tanto che anche dopo avere formulato la domanda di prestazioni AI egli

ha continuato a cercare lavoro e dall'assicurazione invalidità spera di ottenere aiuto al ricollocamento

professionale (cfr. perizia pluridisciplinare, pagg. 9 e 10).

9.

Richiamata

la suesposta giurisprudenza in materia di valore probatorio di rapporti medici

(consid. 7), questo Tribunale non intravede ragioni che gli impediscano di far

propri i risultati a cui sono giunti i periti SAM in psichiatria, reumatologia

e neurologia, che hanno sia

incontrato personalmente l'assicurato sia preso visione di tutti i precedenti

atti dei medici interpellati dall'insorgente, dall'assicuratore

infortuni e dall'Ufficio AI. Le

conclusioni di questi esperti possono quindi essere definite chiare, complete, attendibili,

logiche, convincenti, molto approfondite e prive di contraddizioni.

Vanno così pienamente

condivise le considerazioni degli esperti SAM che nel settembre 2008 hanno

valutato nel complesso - ossia dal punto di vista fisico e psichico - le

capacità di lavoro presentate dal ricorrente ed hanno stabilito che dal 19 dicembre

2007.

la capacità lavorativa globale medico-teorica dell'assicurato è del 50% nella precedente attività di ferraiolo e

aiuto muratore, mentre dell'80%-90% in altre attività adeguate nel rispetto di determinati limiti

funzionali.

10.

Nell'ambito

dell'assicurazione d'indennità giornaliera, in applicazione

del principio secondo cui l'assicurato deve fare tutto quanto da lui esigibile

per ridurre lo scapito economico derivante dal danno alla salute, questi deve

sfruttare la sua residua capacità lavorativa in attività diverse da quella

esercitata al momento del verificarsi del danno alla salute.

Si tratta dunque ora

di esaminare le conseguenze del danno alla salute subìto dal ricorrente dal

profilo economico.

Accertata quindi dal

medico fiduciario una capacità lavorativa del 100% in attività adeguate, nella

decisione formale dell'11

aprile 2008 la Cassa malati ha utilizzato il consueto metodo ordinario,

mettendo a confronto il reddito che l'assicurato avrebbe conseguito senza il danno alla salute quale

montatore di impianti da riscaldamento (reddito da valido) con quello

risultante da un'attività semplice

desunto dai salari statistici (reddito da invalido), ottenendo un grado del

17%.

La Cassa malati ha

ritenuto un salario da valido nella precedente attività pari a Fr. 64'350.- all'anno, mentre in altre attività semplici non qualificate come quelle

di guardia di sicurezza, custode, lavori di controllo nel settore industriale,

operaio generico, l'ha fissato

in Fr. 59'197.-. Questo importo

è poi stato diminuito del 10%, per giungere ad un reddito di riferimento di Fr.

53'277.-. La susseguente

perdita di guadagno è inferiore ai limiti per la concessione di rendite, ciò

che ha comportato l'interruzione

del versamento delle indennità dall'11 agosto 2008.

Per quanto concerne

l'importo del reddito ipotetico da invalido da porre alla base del calcolo, va

rammentato che in una sentenza resa in ambito LAINF pubblicata in DTF 128 V 174

seg., il TFA ha stabilito che per il raffronto dei redditi ipotetici fa stato

il momento dell'inizio dell'eventuale diritto alla rendita (e non quello della decisione), quindi il mese di agosto 2008.

Tale principio è stato

poi esteso anche all'assicurazione per l'invalidità (DTF 129 V 222 in SVR 2003

IV Nr. 24; STFA inedita 26 giugno 2003, consid. 3.1, I 600/01, STFA del 18

ottobre 2002 consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e STFA del

9.

agosto 2002, consid. 3.1, I 26/02 e cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003

consid. 4.2, I 475/01).

Il TCA ha applicato tale criterio anche in

materia di assicurazione sociale contro le malattie (STCA del 23 settembre 2003, 36.2003.18 e STCA del 1° settembre 2004, 36.2003.75).

11.

Riguardo

al reddito da valido, il cui importo non è del resto stato

contestato in sede di ricorso, la Cassa malati ha quantificato in Fr. 64'350.- (Fr. 4'950.- x

13.

mesi) il reddito che l'assicurato

avrebbe potuto percepire da sano nel 2007.

Nel questionario

compilato il 21 febbraio 2008 (doc. X) su richiesta dell'Ufficio assicurazione invalidità, al punto

2.11

("Quanto potrebbe guadagnare la persona assicurata, attualmente e

senza il danno alla salute, nell'attività originariamente svolta (2.7)?")

l'ex datore di lavoro del

ricorrente ha risposto "vedi punto 2.10". La domanda 2.10 è

stata compilata come segue: stipendio base/ora Fr. 28,13, indennità vacanze Fr.

10,60, indennità festivi Fr. 3.-, 13esima mensilità 8,33%, stipendio orario

totale Fr. 34,71, indicando che queste cifre valgono dal 1° gennaio 2007.

Pertanto, anche per il 2008 lo stipendio dell'assicurato sarebbe rimasto lo stesso del 2007: Fr. 64'350.-.

12.

Per

quanto riguarda invece il reddito da invalido, la giurisprudenza

federale si fonda sui criteri fissati nella sentenza pubblicata in DTF 126 V

75, che al considerando 3b/aa ha stabilito che ai fini della fissazione del reddito da

invalido è determinante la situazione

professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo

sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che

il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non

costituisca un salario sociale ("Soziallohn").

Qualora difettino indicazioni

economiche effettive, possono, conformemente alla giurisprudenza, essere

ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali ufficiali, edite dall'Ufficio federale di statistica, che

si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di

lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 pag. 332 consid. 3c, 1989 pag. 485

consid. 3b).

Inoltre, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della

particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età,

anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di

occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità

residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere

il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale

sul salario teorico statistico. Il TFA ha precisato, al riguardo, come

una deduzione massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto

delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Il

Tribunale federale delle assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella medesima

sentenza che, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede

da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non

può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi

dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

13.

Al

fine di non discriminare gli assicurati attivi in Ticino, Cantone in cui i

salari sono notoriamente più bassi rispetto alla media nazionale, visto che il

reddito da non invalido è quello che verrebbe effettivamente percepito dagli

assicurati nel nostro Cantone senza il danno alla salute, da alcuni anni questo

Tribunale aveva deciso che nell'applicazione dei dati statistici per

determinare il reddito da invalido - se necessaria la sua determinazione

teorica - occorreva utilizzare la tabella che rifletteva i salari versati nella

nostra regione (TA 13).

Nella sentenza del 12

ottobre 2006 (U 75/03), pubblicata in SVR 2007 UV n. 17 pag. 56, l'Alta Corte ha stabilito che sono esclusivamente

applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali

nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell'inchiesta sulla struttura dei salari edita

dall'Ufficio federale di

statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori

in relazione alle grandi regioni della Svizzera.

In un'altra sentenza del 18 ottobre 2006 (I

790/04), il TFA ha ancora rilevato:

" (…) Quanto alla questione della tabella applicabile

tra le varie riportate dall'ISS, il Tribunale federale delle assicurazioni ha

recentemente stabilito, con decisione della Corte plenaria del 10 novembre

2005, non potersi (più) fare capo ai dati statistici regionali desumibili dalla

tabella TA13, riferentesi ai salari in relazione alle grandi regioni (cfr. pure

la sentenza del 22 agosto 2006 in re K., I 424/05, consid. 3.2.3; v. inoltre la

sentenza 12 ottobre 2006 in re S., U 75/03). Il reddito ipotetico da invalido

deve di conseguenza essere valutato sulla base della tabella TA1 dell'ISS,

concernente i salari medi nazionali conseguibili nel settore privato. Alla luce

di quanto precede non vi è (più) spazio alcuno per ammettere una riduzione dei

salari statistici, quale quella operata dai primi giudici, che tenga conto, ispirandosi

ai salari corrisposti in un vicino cantone, che l'assicurato vive in una

regione economicamente meno forte. Anche sotto questo aspetto non può pertanto

trovare conferma la valutazione del tasso d'invalidità compiuta dalla Corte di

prime cure.".

Alla luce di questa

chiara giurisprudenza federale (cfr., sul tema, L. Grisanti, "Nuove regole

per la valutazione dell'invalidità" in RTiD II-2006, pag. 311 segg.),

il reddito da invalido per i nuovi casi dovrà essere d’ora in poi determinato

dal TCA in applicazione dei

valori nazionali (Tabella TA1) e non regionali (Tabella TA13).

In merito a questo

cambiamento, il 23 aprile 2008 (STF 8C_399/2007 consid. 7) la Massima istanza

ha affermato che "Nonostante le critiche rivolte a questa prassi, il

Tribunale federale non ravvisa impellente motivo per scostarsene (STF U 463/06

del 20 novembre 2007 e I 418/06 del 24 settembre 2007)".

Con sentenza del 7

aprile 2008 (32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla sentenza federale U

8/07 del 20 febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario da valido

conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al salario

medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da invalido va

ridotto nella medesima percentuale”.

Nella citata sentenza

8C_399/2007 del 23 aprile 2008, al considerando 6.2 il TF ha lasciato aperta la

questione a sapere se l'adeguamento

va ammesso solo nel caso in cui il valore fosse chiaramente sotto la media (“deutliche

Abweichung”). Tale è di regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR

2004.

UV Nr. 12 pag. 45 consid. 6.2; dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20

novembre 2007).

14.

Per determinare il reddito ancora esigibile dall'assicurato nonostante

il danno alla salute in applicazione della giurisprudenza sviluppata nella

sentenza del 7 aprile 2008 (inc. 32.2007.165), utilizzando i dati forniti dalla

tabella TA1 2006 elaborata dall'Ufficio federale di statistica si osserva che il salario lordo mediamente

percepito in quell'anno dagli uomini per un'attività leggera e ripetitiva

(ossia il livello 4 di qualificazione) di 40 ore settimanali nel settore

privato (circa la rilevanza delle condizioni

salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439 pag. 347 segg. e SVR

2002.

UV Nr. 15 pag. 47 segg.) corrisponde

a Fr. 56'784.- (Fr. 4'732.- x 12 mesi).

Riportando questo dato

su 41,7 ore settimanali computabili nel 2006 (cfr. per questo aspetto, STFA del 21 luglio 2003,

I 203/03, consid. 4.4 e cfr. tabella B 9.2, pubblicata in:

La Vie économique, 1/2-2009, pag. 98), il salario lordo medio ammonta a

Fr. 4'933,11 mensili (Fr. 4'732.- : 40 x 41,7) oppure a Fr. 59'197,32

per l'intero anno 2006, ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa

(STFA del 18 febbraio 1999, U 274/98, pag. 5 consid. 3a).

In

assenza del dato relativo al 2008, visto che pure nel 2007 l'orario

di lavoro medio settimanale era di 41,7 ore, il TCA ritiene questo montante d'ore

anche per l'anno corrente.

Dovendo

poi porsi al momento in cui l'assicurato dovrebbe ricevere delle indennità per

perdita di guadagno (agosto 2008), il reddito da invalido di Fr. 59'197,32

deve dunque essere aggiornato all'evoluzione

salariale fino al 2008 (DTF 126 V 81

consid. 7a; STF U 8/07 del 20 febbraio 2008; STCA

del 13 febbraio 2006, 36.2005.55).

Tuttavia,

il dato relativo all'indice dei salari nominali e reali ("Nominallohnindex")

per il 2008 non è ancora disponibile (cfr. tabella B 10.3, pubblicata in: La Vie économique, 1/2-2009, pag. 99), perciò occorre riferirsi al valore più recente

esistente, certo parziale, ma comunque indicativo, che è rappresentato dalla

variazione percentuale dei salari in termini nominali

fra il terzo trimestre del 2007 ed

il terzo trimestre del 2008, quindi secondo un tasso evolutivo dell'1,9% (Evoluzione dei salari - stima trimestrale in: http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/it/index/themen/03/04/blank/key/lohnentwicklung/quartal.html). Tenuto dunque conto del rincaro applicabile al

2008, il salario annuo da invalido ascrivibile all'assicurato

va fissato in Fr. 60'322.- ([Fr. 59'197,32 x 1,9 : 100] + Fr. 59'197,32).

L'assicurato, quale ferraiolo presso la ditta

__________ di __________, avrebbe guadagnato nel 2008 Fr. 64'350.- all'anno (cfr. consid. 11) per un'occupazione a tempo pieno, corrispondenti ad un salario di Fr. 5'362,50 al mese (Fr. 64'350.- : 12).

Tale reddito si situa sopra

la media dei salari svizzeri per un'attività equivalente svolta al 100% nel 2008 da un uomo (cfr. Tabella

TA1 2006 punto 45 “costruzioni”, livello di qualifica 4 per 40 ore di

lavoro: Fr. 5'007.- x 12 mesi

[importo già comprensivo della tredicesima] = Fr. 60'084.-, ma che, riportato

su 41,7 ore/settimana per un tempo di lavoro medio – ipotetico - esigibile nel

2008.

(Fr. 60'084.- : 40 x 41,7 = Fr. 62'637,50) ed aggiornato in funzione del rincaro provvisorio per il 2008

([Fr. 62'637,50 x 1,9 : 100] + Fr. 62'637,50), dà un importo di Fr.

63'828.-, quindi inferiore al reddito da valido conseguito dall'assicurato).

Non sono pertanto

realizzati i presupposti per ridurre il reddito statistico da invalido

in applicazione della giurisprudenza di cui alla STF U 8/07 del 20

febbraio 2008 sopra menzionata, che ammonta, quindi, a Fr. 60'322.-.

In ossequio alla giurisprudenza federale, occorre in

seguito esaminare le circostanze specifiche del caso concreto (limitazione

addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di

permesso di dimora, grado d'occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se

del caso, procedere ad una riduzione percentuale del salario statistico medio.

Infatti, come visto, la questione a sapere se e in

quale misura i salari fondati su dati statistici debbano essere ridotti,

dipende dall'insieme delle circostanze personali e professionali del caso

concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio,

nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione), criteri questi

che l'amministrazione è tenuta a valutare globalmente (DTF 126 V 80 consid.

5b/bb).

Il TFA ha precisato, al riguardo, che se del caso

occorre procedere ad una riduzione percentuale del salario statistico medio. La

riduzione massima globale consentita ammonta al 25% del salario statistico,

percentuale che consente di tener conto delle varie particolarità che possono

influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla

deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve

succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il

suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80

consid. 5b/cc).

Il TFA, in una sentenza del 6 gennaio 2004, U

107/03, ha ammesso una deduzione globale del 10%, trattandosi di un assicurato

frontaliere, nato nel 1945 che, a causa del danno infortunistico all'occhio

sinistro, era stato giudicato in grado di svolgere a tempo pieno delle

professioni sostitutive non necessitanti di una vista stereoscopica.

La stessa Corte federale, in una pronunzia del 21

ottobre 2003, U 102/00, ha operato una decurtazione del 15%, trattandosi di un

ventinovenne frontaliere che, in ragione del danno infortunistico, presentava

degli impedimenti anche nell'esercizio di un'attività adeguata e necessitava di

introdurre frequenti pause nell'arco della giornata lavorativa.

Da parte sua, il TCA, in una sentenza del 4

settembre 2003, inc. n. 35.2003.21, cresciuta in giudicato, ha operato una

riduzione del 20% sul reddito da invalido, trattandosi di una ballerina di

night-club - di nazionalità straniera e completamente priva di esperienza sul

mercato del lavoro svizzero, perlomeno su quello "ordinario" - che

presentava una capacità lavorativa limitata al 70% anche in attività confacenti

alle sue condizioni di salute.

Ancora, questo TCA ha giudicato opportuna - e l’ha

conseguentemente ritenuta nel suo calcolo della capacità di guadagno

dell’interessato - la riduzione del 19% praticata da una Cassa malati su un

assicurato di nazionalità italiana nato nel 1950 (STCA del 1° settembre 2004,

inc. n. 36.2003.75), rispettivamente del 18% su un assicurato italiano del 1956

(STCA del 9 dicembre 2004, inc. n. 36.2004.49).

In una sentenza del 25 aprile 2005, inc. 35.2004.104

consid. 2.11, il TCA ha fornito alcune indicazioni circa le modalità secondo le

quali deve essere applicata la riduzione percentuale sul reddito statistico da

invalido:

"(…) Su quest’ultimo punto, il TCA ha attentamente esaminato alcune

recenti sentenze federali e ne ha ricavato l’impressione di una prassi non

sempre coerente.

A

titolo di esempio, in una sentenza del 14 febbraio 2005 nella causa T., I

594/04, consid. 2.3, il TFA ha indicato che l’età dell’assicurato (47 anni al

momento del rilascio della decisione impugnata) non rappresentava un fattore di

riduzione, stabilendo inoltre che i lavoratori ausiliari, su un mercato

equilibrato del lavoro, vengono richiesti a prescindere dalla loro età e quindi

che, in queste attività, l’età di per sé non influisce sul livello retributivo.

Per

conto, in una pronunzia del 20 gennaio 2005 nella causa R., I 138/04, consid.

4.3

, la stessa Alta Corte federale ha applicato una riduzione sul reddito

statistico da invalido, trattandosi di un assicurato di 35 anni, dichiarato

completamente abile in attività semplici e ripetitive nel settore dei servizi,

“en regard de l’âge de l’assuré et des limitations résultant de l’atteinte à sa

santé” (la sottolineatura è del redattore).

In

un’altra sentenza del 23 febbraio 2004 nella causa M., B 67/04, consid. 3.3.2 -

concernente un assicurato di 54 anni al beneficio di un permesso di domicilio -

l’Alta Corte non ha ritenuto che l’età costituisse un fattore di riduzione.

Del

resto, con riferimento all’art. 28 cpv. 4 OAINF (cfr. consid. 2.4.), la giurisprudenza

federale ha stabilito che questa disposizione torna applicabile agli assicurati

che, alla data di inizio della rendita di invalidità, hanno un’età attorno ai

60.

anni (cfr. DTF 123 V 419 consid. 1b; SVR 1995 UV 35, p. 105 consid. 2b).

Al

fine di garantire l’uguaglianza di trattamento fra assicurati (circa la

necessità di introdurre dei criteri obiettivi allo scopo di evitare disparità

di trattamento, cfr. DTF 123 V 104 consid. 3e, DTF 115 V 138ss. consid. 6-7,

405ss., consid. 4-6; STFA del 24 febbraio 2005 nella causa S., U 80/04, consid.

4.2

), questo Tribunale – chiamato peraltro, in talune circostanze, a

direttamente quantificare la riduzione percentuale (cfr., ad esempio, la STFA

del 25 febbraio 2003 nella causa P., U 329 + 330/01) – e visto che il problema

si pone in modo analogo in alcuni importanti settori delle assicurazioni

sociali (assicurazione per l’invalidità, previdenza professionale, assicurazione

contro gli infortuni e assicurazione contro le malattie), ritiene di dover fornire

le seguenti indicazioni.

Ad

ognuno dei fattori di rilievo indicati dalla giurisprudenza federale corrisponde

una decurtazione del 5%.

Per

quanto riguarda specificatamente la riduzione percentuale legata alla

limitazione addebitabile al danno alla salute, l’esistenza, in un caso

concreto, di impedimenti di una particolare gravità, che in genere limitano

l’assicurato anche nell’esercizio di un’attività sostitutiva, può comunque

giustificare l’applicazione di una riduzione più elevata (cfr., in questo

senso, la STFA del 16 febbraio 2005 nella causa C., I 559/04, consid. 2.2, in

cui la Corte federale ha avallato la riduzione decisa dall’amministrazione

(15%), trattandosi di un assicurato abile soltanto parzialmente in attività

leggere, la STFA del 17 febbraio 2005 nella causa B., I 1/04, consid. 4.3.4, in

cui è stata applicata una decurtazione del 10% per tenere conto delle

difficoltà legate al danno alla salute e la STFA del 23 febbraio 2005 nella causa

B., I 632/04, consid. 4.2.2, in cui è stata confermata una riduzione del 15%

per ragioni di salute).

La

presenza cumulativa di più fattori legittima l’applicazione della riduzione

massima del 25% (cfr., in questo senso, la STFA del 4 febbraio 2003 nella causa

S., U 311/02, consid. 4.3).

Nella

già citata sentenza del 23 febbraio 2004 nella causa M., il TFA ha applicato

una deduzione globale del 15% motivata dagli impedimenti legati al danno alla

salute, ritenendo assenti gli altri fattori di riduzione (anni di servizio,

nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione). (…)".

Nella presente evenienza, la Cassa

malati ha applicato una riduzione del 10% per l'età, gli anni di servizio, lo

stato di salute, mentre l'assicurato chiede che sia del 15%.

Alla luce della

giurisprudenza sopra citata, vista l'età del ricorrente, nato nel 1961 (e quindi non anziano), la sua

nazionalità (italiana), la scolarità (formazione di meccanico) e la possibilità

di svolgere un'attività

confacente al suo stato di salute in altri ambiti nella misura dell'80% (nell'ipotesi ad esso più favorevole) ferme restando determinate

limitazioni funzionali, il TCA

non vede alcun motivo per sostituire il proprio apprezzamento a quello della Cassa malati nell'applicazione della riduzione concessa, che si trova del resto entro

i limiti riconosciuti dalla giurisprudenza.

Partendo quindi da un

salario da invalido rivalutato di Fr. 60'322.- e ritenuta un'esigibilità

dell'80% in altre attività (cfr. consid. 9), ammettendo una riduzione del 10%

per circostanze personali, nell'anno 2008 il reddito ipotetico da invalido

del ricorrente risulta di conseguenza assommare a Fr. 42'225.- ([Fr. 60'322.- x 80 : 100] - [Fr. 60'322.- x 10 : 100]).

Confrontando

ora questo dato con l'ammontare di Fr. 64'350.- corrispondente al reddito che l'assicurato

avrebbe conseguito da valido nell'anno 2008, emerge un'incapacità al guadagno pari al 34,38% ([Fr. 64'350.- - Fr. 42'225.-] : Fr. 64'350.- x 100), che deve essere arrotondata al 34% (DTF

130.

V 121).

Questa

incapacità al guadagno (ossia il danno residuo o grado d'invalidità, da non

confondere con la nozione d'incapacità al lavoro), determinata

confrontando il reddito che l'assicurato

avrebbe conseguito nel 2008 se non fosse intervenuta la malattia, con il

reddito che egli avrebbe potuto percepire nel 2008 svolgendo all'80% un'altra attività confacente al suo stato di salute, risulta essere del

34% e quindi superiore al grado del 25% richiesto dalle CGA (art. 13.1).

Pertanto, dall'11 agosto 2008 la Cassa malati deve versare

al ricorrente un'indennità giornaliera

per malattia del 34%.

Al ricorrente,

parzialmente vincente in causa, siccome rappresentato da un sindacato vanno

assegnate ripetibili ridotte (art. 61 lett. f LPGA).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è parzialmente accolto.

§ Di conseguenza, la Cassa

malati verserà all'assicurato

delle indennità giornaliere al 34% dall'11 agosto 2008.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

CO 1 verserà Fr. 800.-- (IVA inclusa) all'assicurato a titolo di ripetibili ridotte.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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