36.2008.12
Ricorso a TCA contro decisione suscettibile di opposizione. Irricevibile. Trasmissione degli atti all'assicurazione sociale
15 gennaio 2008Italiano5 min
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Numero d'incarto:
Fatti
36.2008.12
Data decisione, Autorità:
15.01.2008, TCA
Titolo:
Ricorso a TCA contro decisione suscettibile di opposizione. Irricevibile. Trasmissione degli atti all'assicurazione sociale
DECISIONE
DECISIONE SU OPPOSIZIONE
RICORSO
art. 49 LPGA
art. 52 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
36.2008.12
ir/td
Lugano
15 gennaio 2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
Visto il ricorso del 12 gennaio 2008
inoltrato a questo Tribunale da
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione
formale del 25 novembre 2007 emessa dall'assicuratore malattie
CO 1
in materia di assicurazione sociale
contro le malattie
considerato, in fatto
ed in diritto
• che RI 1 domiciliata a __________ ed
assicurata presso la CO 1 si è rivolta al Tribunale Cantonale delle
Assicurazioni con ricorso datato 12 gennaio 2008 contro il rifiuto della Cassa
di assumere i costi relativi alla rottura accidentale di un dente;
• che
l’atto non è stato trasmesso all’assicuratore per presentare osservazioni
palesandosi manifestamente una incompetenza del Tribunale Cantonale delle
Assicurazioni a giudicare l'opposizione;
• che,
Considerandi
in effetti, dallo stesso tenore della decisione impugnata che richiama l'art.
49.
LPGA, emerge che il rimedio giuridico avverso il provvedimento adottato da CO
1.
è l’opposizione, d’altra parte la stessa decisione in calce reca
correttamente i rimedi di diritto esperibili;
• che
al ricorso non è stata invece annessa decisione su opposizione relativa alla
contestata sospensione delle prestazioni;
• che, in diritto, va rammentato come la
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e
penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al
Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I
707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio
2002.
nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H
220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT
I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA
del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98);
• che con l’inizio del 2003 è entrata in
vigore la nuova Legge Federale sulla parte generale del diritto delle
Assicurazioni Sociali che di principio si applica anche alla materia qui in
discussione (art. 1 LAMal). Il complesso normativo si applica al caso di specie
per gli aspetti procedurali come a nota giurisprudenza federale;
• che la LPGA regola il tema della
decisione all'art. 49 con il rilievo che secondo l'art. 52 cpv. 1 LPGA, le
decisioni emanate in virtù dell'art. 49 LPGA possono essere impugnate entro
trenta giorni mediante opposizione all'istanza che le ha
notificate. In via di principio, questa norma di procedura – come rammentato -
entra in vigore immediatamente (DTF 117 V 93c. 6b, 112 V 360 c. 4a; RAMI 1998
KV no. 37 pag. 316 c. 3b). Ciò significa che tutte le decisioni emanate dopo il
1° gennaio 2003 sono rette dalla procedura di opposizione, circostanza non
nuova per la LAMal siccome la normativa previgente rispetto alle modifiche del
1.
gennaio 2003 già prevedevano l’emanazione di una decisione soggetta ad
opposizione. Per quel che concerne il momento dell'emanazione della decisione è
determinante la sua consegna alla posta (vedi DTF 119 V 95 c. 4c, si veda
inoltre la lettera 29 novembre 2002 del TFA alle autorità di ricorso cantonali
nel campo delle assicurazioni sociali). La procedura d'opposizione si applica a
tutti i campi delle assicurazioni sociali, ad eccezione della previdenza
professionale e, per quanto concerne la materia che qui interessa, come detto
l'art. 1 LAMal, nella versione in vigore dal 1° gennaio 2003, dispone che le
norme della LPGA si applicano all'assicurazione malattia, sempre che la legge
non preveda espressamente una deroga (cfr. Philippe Gerber: L'interaction entre
la LPGA et les lois spéciales d'assurances sociales, in Pratique VSI 6/2002
pag. 205 - 207);
• che nel caso in esame la decisione della
Cassa impugnata e di cui si chiede il riesame non ha ancora fatto oggetto di
una procedura di opposizione: il ricorso interposto contro di essa deve
pertanto essere dichiarato irricevibile;
• che si giustifica la trasmissione degli
atti alla Cassa Malati CO 1 (così come postulato anche con telescritto 15
gennaio 2008 di RA 1) affinché proceda all'esame dell'opposizione ed
all'emanazione della decisione su opposizione che potrà, se del caso, essere
successivamente impugnata dinnanzi a questo Tribunale Cantonale delle
Assicurazioni nei termini di legge;
Dispositivo
Per questi motivi,
dichiara e
pronuncia
1.- Il
ricorso 12 gennaio 2008 formulato da RI 1, __________, é irricevibile.
§ Gli atti sono
trasmessi all’assicuratore malattia CO 1 affinché proceda nell'ambito delle sue
competenze, rendendo una decisione su opposizione.
2.- Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto pubblico al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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