36.2008.120
Esigenze minime di motivazione del ricorso e circa le conclusioni avanzate. Qui il ricorso é irricevibile
3 novembre 2008Italiano5 min
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Numero d'incarto:
36.2008.120
Data decisione, Autorità:
03.11.2008, TCA
Titolo:
Esigenze minime di motivazione del ricorso e circa le conclusioni avanzate. Qui il ricorso é irricevibile
ESIGENZE FORMALI
IRRICEVIBILITÀ
PROCEDURA
RICORSO
agg. 1961 let. a LPTCA
art. 32008 nuova LPTCA
Raccomandata
Incarto n.
36.2008.120
ir/td
Lugano
3 novembre 2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
statuendo sul ricorso del 23 agosto 2008 di
RI 1
contro
CO 1
in materia di assicurazione sociale
contro le malattie
considerato, in fatto
ed in diritto
• con scritto datato 23 agosto 2008 RI 1
si è rivolto al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni facendo riferimento a
lettera dell'assicuratore malattia CO 1 del precedente 15 agosto;
• che RI 1 ha segnalato il fatto che CO 1
ha conteggiato in favore dell'assicurato accrediti per un complessivo di CHF
43.- importo che, per quel che si comprende dall'esposto, non sembra essere
accettato dal signor RI 1;
• che il signor RI 1 segnala di pagare di
tasca sua medicinali e segnala la titolarità di una relazione bancaria;
• che, come evidenziato, lo scritto è
stato accompagnato un articolato conteggio in cui al signor RI 1 vengono
riconosciuti, sostanzialmente con scadenze mensili, importi contenuti (CHF 1,40
prima e CHF 1,60 poi) che vengono versati una tantum;
• che gli importi ridotti ammessi quali
accrediti in favore di RI 1 derivano dalla differenza esistente tra il premio LAMal
dovuto ed il sussidio riconosciutogli da parte del Cantone;
• che il giudice delegato ha chiesto
all'assicurato di volere emendare il suo esposto concedendo congruo lasso di
tempo. L'esigenza di completazione derivava dall'assenza di emanazione, da
parte di CO 1, di una decisione su opposizione impugnabile e dall'assenza di
esposizione di sufficienti elementi per considerare il gravame quale
impugnativa per denegata giustizia;
• che RI 1 non ha dato seguito all'invito
del 26 agosto e neppure al sollecito del successivo 16 ottobre che contemplano
la minaccia di declaratoria di irricevibilità dell'impugnativa;
• che, la presente vertenza non pone
questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio
per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA
può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli
articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv.
1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle
assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del
18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa
B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del
10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190
seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre
1999 nella causa C., I 623/98);
• che, in virtù dell'art. 1a LPrTCA del
1961 l'atto di ricorso deve essere redatto in lingua italiana su carta semplice
e contenere l'indicazione del provvedimento impugnato, una concisa esposizione
dei fatti, una breve motivazione oltre alle conclusioni del ricorrente;
• con il 1° ottobre 2008 è entrata in
vigore la nuova legge di procedura per le cause davanti al Tribunale Cantonale
delle Assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 che si applica solo alle procedure
incoate dinanzi al TCA successivamente alla sua vigenza. Tale complesso
legislativo contempla, quo alle forme, norme uguali alla precedente normativa
(art. 3 Lptca);
• che se il ricorso non rispetta le
esigenze formali minime il giudice lo ritorna al mittente condendogli un
termine (fisso di 15 giorni secondo la nuova procedura, variabile tra i 15 ed i
Fatti
30 giorni secondo la precedente procedura del 1961) per emendarlo sotto pena di
declaratoria di irricevibilità;
• che, in concreto, il ricorso in
discussione non rispetta minimamente i requisiti di legge ed il ricorrente non
ha provveduto ad emendarlo come richiestogli a due riprese;
• che, conseguentemente, l'atto va
dichiarato irricevibile e non si deve procedere ad un esame del merito. Non si
fa carico di tassa di giustizia e spese.
Per questi
motivi
dichiara e
pronuncia
1. Il
ricorso è irricevibile.
Considerandi
2.
Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.
Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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