36.2008.121
Domanda tardiva. Ritardo causato da pretesa errata informazione fornita da collaboratore dell'UAM. Buona fede non resa verosimile. Data la professione dell'assicurato questi poteva rendersi conto dell
30 settembre 2008Italiano28 min
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AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
36.2008.121
Data decisione, Autorità:
30.09.2008, TCA
Titolo:
Domanda tardiva. Ritardo causato da pretesa errata informazione fornita da collaboratore dell'UAM. Buona fede non resa verosimile. Data la professione dell'assicurato questi poteva rendersi conto dell'erroneità delle informazioni
BUONA FEDE
ERRONEITÀ DELLE INFORMAZIONI DATE ALL'AMMINISTRAZIONE
SUSSIDIO / SUSSIDI
art. 65 LAMAL
art. 66 LAMAL
art. 17 LCAMAL
art. 23 LCAMAL
art. 28 LCAMAL
art. 29 LCAMAL
art. 31 LCAMAL
art. 53 LCAMAL
art. 55 LCAMAL
RLCAMAL
art. 10 RLCAMAL
art. 11 RLCAMAL
art. 31 RLCAMAL
art. 36 let. a RLCAMAL
Raccomandata
Incarto n.
36.2008.121
ir/gm
Lugano
30 settembre
2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato del Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
statuendo sul ricorso del 25 agosto 2008 di
RI 1
contro
la decisione su reclamo del 30 luglio
2008 emanata da
Istituto assicurazioni sociali Ufficio
assicurazione malattia, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione sociale
contro le malattie
ritenuto, in
fatto
A. RI
1, __________, celibe, giurista, già assistente universitario ed attualmente
praticante presso uno studio legale in Ticino e quindi salariato, ha postulato,
il 18 gennaio 2008, la concessione del sussidio per l’assicurazione
obbligatoria contro le malattie per l’anno 2008 (doc. 1) mediante formulario
ottenuto presso la Cancelleria di __________, suo comune di domicilio.
B. La
domanda è stata respinta siccome tardiva ed il successivo reclamo non ha avuto
miglior sorte siccome rigettato con decisione su reclamo del 30 luglio 2008.
Avverso quest’ultimo provvedimento RI 1 è insorto dinanzi al Tribunale
Cantonale delle Assicurazioni con ricorso del 25 agosto 2008 in cui evidenzia
il fatto di avere studiato all’Università di __________ sino a giugno 2005,
quindi di essere stato assunto quale assistente presso il medesimo ateneo con
un salario di circa CHF 3'000 mensili e di avere, dal marzo 2007, iniziato la
pratica legale in Ticino presso uno studio con un salario iniziale di CHF1’700
(dopo una collaborazione con la Pretura remunerata CHF 1'500 mensili). Dal
gennaio 2008 il salario percepito presso lo studio legale assomma a CHF 1'900
lordi. Il ricorrente rammenta di avere domandato il 5 ottobre 2007 all’Ufficio
dell'Assicurazione Malattia se, nel suo caso, fossero dati i presupposti per
ottenere il sussidio, ottenendo un’informazione rivelatasi – secondo la tesi
ricorsuale – errata per quanto scoperto casualmente dal ricorrente ad inizio
2008. RI 1 non ha saputo indicare il nome della persona (indicata con il genere
maschile in sede di ricorso ed invece con il genere femminile nello scritto 19
settembre 2008, doc. VIII) che gli avrebbe fornito l’informazione erronea e
reputa sufficiente la trasmissione al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni
dell’estratto della fattura della compagnia telefonica cui è abbonato da cui
emerge una telefonata al centralino dell’Istituto delle Assicurazioni Sociali
della durata di 35 secondi. Richiamando la protezione della sua buona fede il
ricorrente chiede l’accoglimento del gravame e la concessione del sussidio.
C. L’amministrazione
si oppone all’accoglimento del ricorso con precise e dettagliate osservazioni
che, laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione.
Al
ricorrente è stata concessa la possibilità di prendere posizione sulla risposta
di causa e di chiedere l’assunzione di specifiche prove. Il Giudice delegato ha
specificatamente interpellato RI 1 con scritto del 16 settembre 2008 al fine in
particolare di accertare il nominativo del/della funzionario/a interpellato per
una sua audizione. In merito RI 1 ha preso posizione con scritto del 19
settembre 2008.
in
diritto
in ordine
1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi
dell'articolo 49 cpv. 2 della
Legge sull'organizzazione
giudiziaria (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00) e 2 cpv. 1
LPTCA.
2. Il
ricorso, tempestivo siccome inoltrato nei 30 giorni dall'intimazione della
decisione emessa su reclamo, è ricevibile siccome sufficientemente motivato e
le conclusioni appaiono chiaramente desumibili.
nel merito
3. Conformemente
a quanto disposto dall'art. 23 LCAMal, il Cantone ed i Comuni partecipano al
pagamento delle quote a carico degli assicurati di condizioni economiche
modeste per le prestazioni minime previste dalla legge. Gli assicurati
di condizioni economiche modeste sono definiti dall'art. 29 LCAMal: si tratta
delle famiglie il cui reddito determinante non supera i Fr. 32'000.- e delle
persone sole il cui reddito non supera i Fr. 20'000.-.
Di regola, il reddito
determinante risulta, secondo l'art. 30 LCAMal, dalla somma arrotondata al
mille franchi superiore:
a) del reddito imponibile
desunto dal periodo fiscale stabilito dal Consiglio di Stato;
b) di un quindicesimo
della sostanza imponibile desunta dal periodo fiscale stabilito dal Consiglio
di Stato per la parte eccedente l'importo di Fr. 150'000.- per le persone sole
e Fr. 200'000.- per le famiglie.
L’espressione “di
regola” tende a volere salvaguardare la possibilità per l’amministrazione
designata (l’Ufficio Assicurazione Malattia) di accertare autonomamente il
reddito dell’assicurato in caso di persone adempienti i presupposti dell’art.
31 LCAMal.
Per l'anno 2008
il Consiglio di Stato ha definito le basi di calcolo per il sussidio con il DE
del 10 ottobre 2007 che ha confermato quello del precedente anno (sul tema si
vedano le sentenze TCA 36.2006.71, 72, 120, e 124). Il periodo fiscale per
l'accertamento del reddito determinante è quello delle classificazioni dell'impo-sta
cantonale per l'anno 2005 mentre i limiti per la concessione del sussidio sono
quelli fissati dagli art. 29 a 32, 35 a 38, 44 a 46 e 48 LCAMal. Il limite di reddito che conferisce diritto al sussidio per le
persone sole è fissato a CHF 20'000.-, per i membri maggiorenni delle famiglie
e 1° figlio a CHF 32'000.-- mentre il reddito di riferimento è stato fissato a
CHF 50'000.--. Il limite di reddito massimo per il riconoscimento della
riduzione di premio a figli di famiglie altrimenti non oggetto di riduzione di
premio è stato fissato a CHF 60'000.- (reddito della famiglia).
4. Di
principio, quindi, l'amministrazione fa capo ai dati fiscali determinati in
virtù della tassazione di riferimento (ossia quella del periodo indicato
dall’esecutivo cantonale nel DE emesso annualmente) come imposto dalla legge e
dal regolamento d'applicazione (art. 30 LCAMal).
L'amministrazione
(e meglio l’Ufficio dell'Assicurazione Malattia) deve però calcolare in maniera
autonoma il reddito determinante, trasformandolo mediante apposite tabelle in
reddito ipotetico e verificando il sussistere dei limiti per la concessione del
sussidio, in specifici casi previsti dalla legge e dal regolamento
d'applicazione. L'art. 31 LCAMal prevede infatti la riserva dell’accertamento
del reddito in maniera autonoma da parte dell'amministrazione (con successiva
commutazione delle entrate in reddito determinante a partire dalle tabelle ufficiali
di conversione, art. 17 cpv. 2 ed art. 36 RLCAMal) nei seguenti casi:
"a) delle persone soggette
all'imposta cantonale solo per una parte del loro reddito o della loro
sostanza;
b) delle persone soggette all'imposta alla fonte;
c) delle persone sole con reddito
imponibile nullo o totale dei redditi registrati nella tassazione applicabile
inferiore a fr. 6'000.-, che esercitano un'attività lucrativa;
d) in altri casi particolari."
In virtù dell'art. 31 RLCAMal (cfr. art. 67 vRLCAMal), il
reddito determinante va accertato autonomamente dall'Istituto delle assicurazioni sociali in particolare nelle seguenti
ipotesi:
" a) persone soggette all'imposta alla fonte;
b) decesso del coniuge o del partner registrato;
c) matrimonio, divorzio o separazione per
sentenza giudiziaria o di fatto, scioglimento dell'unione domestica registrata,
nel caso di assenza di tassazione applicabile;
d) persone sole che esercitano
un'attività lucrativa o conducono esistenza autonoma, con reddito imponibile
nullo o totale dei redditi registrati nella tassazione applicabile inferiore a
fr. 6'000.-, secondo il periodo fiscale determinante;
e) persone domiciliate che al momento
dell'istanza non dispongono di alcuna tassazione fiscale e per le quali non
sarà emessa una tassazione relativa al periodo fiscale determinante;
f) persone al beneficio di misure ai
sensi della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, dopo almeno sei
mesi di inattività lucrativa;
g) persone al beneficio di prestazioni ai
sensi della legge sull'assistenza sociale; d'intesa con il competente Ufficio;
h) cessazione definitiva dell'attività
lucrativa a causa di pensionamento o di invalidità;
i) cessazione temporanea di attività
lucrativa per riqualificazione o perfezionamento professionale;
l) cessazione dell'attività lucrativa a seguito di maternità;
m) diminuzione importante del reddito
netto da attività dipendente o indipendente, oppure del reddito da pensioni,
rendite e assegni, rispetto al medesimo dato desumibile dai parametri fiscali
applicabili;
n) persone soggette all'obbligo
d'assicurazione svizzero in forza dell'Accordo CH/CE sulla libera circolazione
delle persone o dell'Accordo di emendamento della Convenzione istitutiva
dell'AELS, non tassate in Svizzera o tassate alla fonte.".
Nel
corso del corrente anno, con pubblicazione avvenuta sul BU 37/2008 dell’11
luglio 2008, l’esecutivo cantonale ha previsto una modifica del Reg.LCAMal
introducendo una nuova ipotesi (lettera o) per il calcolo autonomo del reddito
(e della sostanza) da parte dell’amministrazione cantonale. In dettaglio tale
novella – vigente retroattivamente dal 1 gennaio 2008 – prevede:
"o) diminuzione importante dei valori
di sostanza desunti dalla tassazione applicabile, nel caso in cui sia
comprovato, e giustificato, l’utilizzo della sostanza per necessità primarie
proprie. In questo caso la riduzione di premio è decisa in considerazione dei
parametri di sostanza riportati nell’ultima tassazione cresciuta in giudicato
al momento dell’istanza."
L’esecutivo
cantonale ha pure previsto un correttivo, per porre rimedio a possibili abusi
in materia di sussidi, relativo all’alienazione di beni immobili da parte
dell’assicurato (ciò sulla base di alcuni casi giudicati dal TCA, in
particolare a partire dalla sentenza 3 settembre 2004 in re F, inc. 36.2004.40
e sino alla recente sentenza 11 settembre 2007 in re A. inc. 36.2007.9) adottando
nel Reg.LCAMal il nuovo
" Art. 36a
1In caso di rinuncia a
sostanza, per donazione o cessione in usufrutto durante il periodo fiscale di
riferimento, sul medesimo sono riportati i valori antecedenti la rinuncia.
2Tali valori sono
riportati anche sui periodi fiscali successivi. L’ammontare è ridotto annualmente
di 10 000.– franchi.
La
nuova ipotesi di accertamento d’ufficio da parte dell’amministrazione cantonale
(art. 31 litt. o Reg.LCAMal) è la conseguenza diretta, e necessaria,
dell’introduzione, con effetto al 1 gennaio 2008, dell’art. 29 cpv. 2 LCAMal
secondo cui:
" La riduzione di premio decade nei seguenti casi:
a) se l’importo
di sostanza lorda registrato nella tassazione applicabile supera fr.
600’000.--, o se l’importo di sostanza imponibile supera fr. 400’000.--;
b) persone sole:
se il totale dei redditi al netto degli oneri sociali registrati nella
tassazione applicabile supera fr. 60’000.--;
c) persone sole
intese quali «reddito di riferimento» (art. 32): se il totale dei redditi al
netto degli oneri sociali registrati nella tassazione applicabile supera fr.
80’000.--;
d) famiglie: se
il totale dei redditi registrati nella tassazione applicabile supera fr.
90’000.--. Per i primi tre figli è data un’aggiunta di fr. 10’000.-- cadauno;
per i successivi di fr. 5000.-- cadauno.”
Da
rilevare qui come detta modifica legislativa sia stata pubblicata sul BU n. 25
del 15 febbraio 2008 (come alla risoluzione della Segreteria del Gran Consiglio
del 12 febbraio precedente, BU 15 febbraio 2008 pag. 109), sia datata 19
dicembre 2007, e sia divenuta effettiva unicamente per l’assenza di referendum
nel corso del 2008 stesso e quindi con effetto retroattivo.
5. Il
TCA ha emanato diverse sentenze sull'accertamento autonomo del reddito (si
vedano in particolare la sentenza del 27 novembre 2003, inc. 36.2003.84; le
sentenze del 26 gennaio 2004, inc. 36.2003.99/112 e inc. 36.2003.116; quella
del 24 giugno 2005, inc. 36.2004.132; del 3 settembre 2004, inc. 36.2004.92; e
la sentenza del 15 febbraio 2006, inc. 36.2006.7) e si è così espresso:
" 2.2 (…) Va
rammentato che, quando sia accertato un reddito inferiore a quello del periodo
di riferimento rispettivamente quando l’amministrazione debba determinare un
reddito, essa deve procedere alla sua esatta fissazione e quindi raffrontarlo
con i parametri fissati dal Consiglio di Stato per la determinazione del
diritto al sussidio, per ciò fare è necessario procedere alla commutazione del
nuovo reddito accertato in reddito imponibile mediante l’utilizzo di tabelle
appositamente allestite. Infatti il reddito lordo accertato va
obbligatoriamente (art. 52 cpv. 2 RegLCAMal) convertito in reddito imponibile
mediante apposite tabelle come rammenta l'art. 72 del medesimo regolamento.
Per l'accertamento autonomo del reddito l'Ufficio dell'Assicurazione
Malattia deve partire dal reddito lordo conseguito dall’assicurato nel corso
del periodo più prossimo al periodo per il quale il sussidio è richiesto.
Infatti il reddito lordo cui ci si
deve riferire è possibilmente quello più recente e percepito nel corso
dell'anno per il quale il sussidio viene richiesto. In questo senso anche il
Messaggio 3 gennaio 1996 del Consiglio di Stato al Gran Consiglio concernente
l'adozione della nuova LCAMal (M 4474 DOS) a pag. 53 secondo cui
" Trattandosi di una sovvenzione di carattere
eminentemente sociale, il sussidio nell'assicurazione contro le malattie, pur
basandosi sui dati fiscali dell'istante, deve comunque tenere conto della
situazione economica più vicina al momento in cui l'assicurato richiede il
sussidio soggettivo."
Nell'ottica
di tale volontà del legislatore i dati da considerare per la verifica del
reddito sono, se possibile, i dati dell'anno per il quale il sussidio è
chiesto, che vanno – come indicato in precedenza in caso di diminuzione
importante del reddito secondo la lettera m dell'art. 67 Reg. LCAMal - posti a
raffronto con i dati ritenuti nella tassazione di riferimento dove necessario.
(…)
2.5. Va qui subito rilevato come la delega del legislativo al Consiglio
di Stato sia decisamente ampia e, soprattutto, priva di contorni specificatamente
indicati nella legge stessa. La norma in questione prevede infatti unicamente e
genericamente l’accertamento autonomo del reddito al di fuori della decisione
di tassazione di riferimento, in “altri casi particolari". (…).".
Come
rammentato nel giudizio 26 gennaio 2004 (36.2003.116), quando sia accertata
l’esistenza di uno dei motivi di cui all’art. 67 vReg. LCAMal (= art. 31 nReg.
LCAMal), in particolare ciò avviene più frequentemente in caso di accertamento
di un nuovo reddito inferiore a quello del periodo di riferimento, l’UAM deve
procedere alla esatta fissazione del nuovo reddito conseguito, e deve trattarsi
del reddito lordo, che va poi raffrontato con i parametri fissati dal Consiglio
di Stato per la determinazione del diritto al sussidio. Per ciò fare è necessario
procedere alla commutazione del nuovo reddito lordo accertato in reddito
imponibile ipotetico mediante l’utilizzo di tabelle appositamente allestite.
Infatti il reddito lordo accertato va obbligatoriamente convertito in reddito
imponibile ipotetico mediante apposite tabelle allestite dall’amministrazione
competente in materia di sussidi (UAM) ed in materia fiscale. Le tabelle di
conversione considerano le normali deduzioni dal reddito lordo per la
fissazione del reddito (ipotetico) imponibile, pur non potendo essere, per la
loro stessa natura, attagliati al caso concreto in cui vengono applicate.
Per
quanto attiene alle possibili deduzioni dal reddito lordo accertato questo
Tribunale ha sviluppato una prassi piuttosto restrittiva, le uniche deduzioni
ammesse essendo quelle relative agli alimenti ed agli interessi su debiti
ipotecari. In particolare nelle sentenze del 26 gennaio 2004, inc.
36.2003.99/112 e inc. 36.2003.116 è stata negata la possibilità di dedurre
spese di doppia economia domestica e di trasporto, anche se normalmente
riconosciute a livello fiscale. Nella sentenza di cui all’inc. 36.2004.33 il
TCA ha ammesso, come d’altra parte aveva fatto l’amministrazione, la deduzione
per gli alimenti che l’assicurato era costretto a versare negando altre
deduzioni. Per uno studente che effettuava parallelamente all’esercizio di
attività remunerata un dottorato di ricerca presso un’università svizzera, non
è stato ritenuto il rimborso del debito per i prestiti di studio contratto con
il Cantone e neppure le spese per la residenza secondaria e quelle di
trasporto. Il concetto è stato ribadito ulteriormente nella sentenza del 3
settembre 2004 (inc. 36.2004.93) in cui era ricorrente un divorziato al quale
l’amministrazione aveva calcolato il reddito lordo per la successiva
conversione. Con sentenza del 19 ottobre 2004 (inc. 36.2004.129) questo
Tribunale non ha ritenuto invece possibile la deduzione dell’affitto e del
premio dell’assicurazione obbligatoria contro le malattie ed ha confermato la
sua prassi di non ammettere deduzioni per spese di trasporto e di doppia
economia domestica. La prassi è stata ulteriormente ribadita nelle sentenze del
14 settembre 2005 (inc. 36.2005.70), del 21 settembre 2005 (inc.
36.2005.94-95), del 27 settembre 2005 (inc. 36.2005.99), del 24 ottobre 2005
(inc. 36.2005.117) e nella sentenza a composizione completa del Tribunale del
30 novembre 2005 (inc. 36.2005.66-67).
6. Giusta
l'art. 28 LCAMal, riservato l'art. 40 che fa riferimento ai beneficiari di
prestazioni PC, il sussidio è corrisposto tramite presentazione di un'istanza
scritta. Il regolamento determina le modalità di presentazione dell'istanza e
il contenuto della stessa. Con il 1° gennaio 2005 è entrata in vigore una
modifica dell’art. 28 LCAMal, nel senso che il cpv. 2 prevede ora che per gli
assicurati tassati in via ordinaria, l’istanza è presentata entro la fine
dell’anno che precede l’anno di competenza. Nel cpv. 3 (ex cpv. 2) figura che
il regolamento determina le modalità di presentazione dell’istanza e il
contenuto della stessa.
L'art.
10 Reg. LCAMal prevede che l'istanza di sussidio avviene per mezzo dei moduli
ufficiali. I moduli ufficiali sono recapitati dall'Istituto delle assicurazioni
sociali ai potenziali beneficiari del sussidio, in questo caso corredati da
etichetta collante munita di numero di identificazione personale, o possono
essere ritirati dai singoli richiedenti presso la Cancelleria del Comune di
residenza. L'istanza deve essere corredata dei documenti richiesti con il
modulo ufficiale.
Per
l'art. 11 cpv. 1 Reg. LCAMal l'Istituto delle assicurazioni sociali stabilisce
Fatti
i termini di presentazione dell'istanza, tenuto conto che di regola:
a) per gli assicurati tassati in via
ordinaria l’istanza è presentata nel corso dell’anno che precede la
corresponsione della riduzione di premio;
b) per
gli assicurati tassati alla fonte l’istanza è presentata nel corso dell’anno
medesimo per il quale si richiede la riduzione di premio;
c) gli assicurati che si stabiliscono nel
Cantone ad anno inoltrato, possono avanzare l’istanza nel corso dell’anno
stesso per il quale si richiede la riduzione di premio;
d) gli
assicurati che nel corso dell’anno, per inizio di assoggettamento fiscale o per
le situazioni di cui all’art. 31, ritenessero di rientrare nel diritto alla riduzione
di premio, possono presentare istanza nel corso dell’anno stesso.
Il
cpv. 2 prevede che per casi particolari e per ragioni comprovate, l'Istituto
delle assicurazioni sociali può ritenere anche istanze che giungessero fuori
dei termini stabiliti per l'inoltro della richiesta.
Giusta
l'art. 53 LCAMal il diritto al beneficio di un sussidio nella forma retroattiva
decade dopo cinque anni a partire dall'anno in cui tale diritto si verifica.
Costituisce eccezione l'applicazione del sussidio retroattivo nell'ambito delle
procedure di revisione delle prestazioni complementari AVS/AI. Il sussidio
retroattivo è oggetto di richiesta scritta da parte dell'assicurato all'istanza
designata dal Consiglio di Stato e deve specificare le motivazioni del ritardo
(riservato l'art. 54 cpv. 2). Le domande di sussidio retroattivo sono accolte
solo se suffragate da motivazioni particolari e fondate (art. 55 LCAMal). La
negligenza a giustificazione del mancato rispetto dei termini stabiliti dal
regolamento non è considerata motivo valido per il riconosci-mento del sussidio
nella forma retroattiva. Il Messaggio relativo all'introduzione della LCAMal,
circa l'art. 55, a pag. 59, precisa che:
" Il riconoscimento di sussidi retroattivi può essere
concesso quando l'assicurato fa valere ragioni oggettive e fondate circa i
motivi per cui non è riuscito a produrre l'istanza in forma tempestiva.
Relativamente alla fattispecie, all'autorità amministrativa competente è
riconosciuto un margine di ponderazione nell'esame delle richieste. La pura e
semplice negligenza nell'inoltro dell'istanza di sussidio nei termini stabiliti
non è comunque considerata motivo valido per il riconoscimento di un sussidio
nella forma retroattiva."
7. Nel
caso in esame l'istanza di sussidio 2008 è stata inoltrata nel corso del
gennaio 2008, reca la data del 18 ed il formulario è pervenuto all’Ufficio
dell'Assicurazione Malattia nei giorni successivi. L’istanza non rispetta la
scadenza del 31 dicembre 2007. Siccome tassato in via ordinaria, in virtù
dell’art. 45 lett. a Reg. LCAMal, il ricorrente avrebbe dovuto inoltrare la sua
richiesta entro fine 2007. Nel Messaggio n. 5589 del 15 ottobre 2004, il Consiglio
di Stato, a proposito della modifica dell’art. 28 cpv. 2 e 3 della LCAMal
entrata in vigore l’1.1.2005, ha rammentato che:
" I sussidi individuali devono essere richiesti entro il
31 dicembre dell’anno che precede quello di riferimento: il Regolamento
contempla già i casi per i quali è invece giustificata la presentazione
dell’istanza nel corso dell’anno di competenza del sussidio. Si tratta
sostanzialmente degli assicurati tassati alla fonte, oppure delle situazioni in
cui il 31 dicembre dell’anno che precede la competenza del sussidio
l’assicurato non dispone dei dati fiscali consolidati di riferimento, e infine
degli assicurati che nel corso dell’anno di competenza subiscono cambiamenti
importanti nella loro situazione economica (ciò che risponde al dettato
imperativo della LAMal – art. 65 cpv. 3 – in base al quale i Cantoni,
nell’esame delle condizioni per l’ottenimento del sussidio, devono considerare
le circostanze economiche e familiari più recenti).”
Il
Consiglio di Stato ha quindi ricordato che i sussidi, prima della modifica
della legge, potevano essere chiesti nell’anno di competenza del sussidio solo
se date le precise condizioni (più sopra riportate in esteso) e qui palesemente
non adempiute (ciò che nemmeno il ricorrente pretende). La richiesta andava
pertanto presentata entro il 31 dicembre 2007.
8. Alla
luce delle argomentazioni contenute nel gravame occorre esaminare se il diritto
al sussidio in favore del ricorrente debba essergli riconosciuto in virtù della
protezione delle regole della buona fede. Preliminarmente va esaminato, nel
merito, l’eventuale diritto di RI 1 al sussidio.
L’art.
31 lett. c LCAMal prevede l’accertamento autonomo del reddito delle persone
sole che esercitano un’attività lucrativa con un reddito imponibile nullo o
il totale dei redditi registrati nella tassazione applicabile inferiore a fr.
6'000.
Nella
tassazione 2005 del ricorrente figura un reddito imponibile nullo (doc. 1). Per
determinare, in questi casi, il diritto al sussidio l’UAM deve applicare l’art.
17 cpv. 1 Reg. LCAMal (corrispondente al vecchio art. 52 Reg. LCAMal) per il
quale le persone sole con reddito imponibile nullo o totale dei redditi
registrati nella tassazione applicabile inferiore a fr. 6'000, sono esentate
dallo specificare il nucleo primario di riferimento se al momento dell’istanza
hanno un’entrata lorda propria non inferiore al limite massimo per persone sole
ai sensi della legge federale sulle prestazioni complementari AVS/AI, su base
mensile.
Come ricordato nella sentenza 7 maggio 2007
(36.2007.41; cfr. anche sentenza del 1° febbraio 2008, inc. 36.2008.4) secondo
l’Ordinanza 07 sull’adeguamento delle
prestazioni complementari all’AVS/AI del 22 settembre 2006 il limite massimo
per persone sole ai sensi della LPC è di CHF 18'140. Questi valori sono stati
ripresi nella nuova LPC del 2006, in vigore dal 2008, all'art. 10. In altri
termini se, al momento dell’inoltro della domanda di sussidio, l’assicurato ha
un’imposizione nulla o riferita ad un reddito inferiore ai CHF 6'000,
l’amministrazione deve verificare l’esistenza di un reddito proprio (per
l’esenzione dallo specificare il reddito determinante del nucleo primario) non
inferiore ai CHF 18’140.- annui, pari a CHF 1'511,65 mensili. L'obiettivo del
legislatore è quello di non intervenire a sostegno in particolare dei figli in
formazione poiché tale obbligo incombe ai genitori (in questo senso la sentenza
del 7 marzo 2005, inc. 36.2005.6 e la sentenza del 15 marzo 2005, inc.
36.2004.149), rispettivamente di non intervenire in favore di coloro che,
successivamente al periodo della tassazione di riferimento (indicante
inesistenza di reddito imponibile od insufficienza di reddito) inizino
un’attività lavorativa che permetta loro entrate adeguate e sufficienti a
fronteggiare l’onere causato dal pagamento del premio dell’assicurazione malattia.
Sarebbe infatti urtante, da un lato a fronte dell’obbligo di sostentamento da
parte dei genitori per i figli in formazione e dall’altro a fronte di
sufficienti entrate conseguite dalla persona interessata, che lo Stato
utilizzasse risorse della collettività a fronte della capacità finanziaria per
fronteggiare la spesa dei premi dell’assicurazione di base.
In
concreto dalla documentazione trasmessa dal ricorrente emerge un reddito
nell’anno di sussidio di CHF 1900 lordi per 11 mesi sino a novembre e, per il dicembre
2008, un salario di CHF 1500 lordi. In queste condizioni RI 1 sarebbe stato
esentato dallo specificare il nucleo primario di riferimento. Alla luce
delle tabelle di conversione un reddito, quale quello indicato dal ricorrente,
avrebbe permesso la concessione del sussidio.
RI 1 invoca
la sua buona fede per un’informazione erronea ottenuta da un collaboratore
dell’Ufficio dell'Assicurazio-ne Malattia che gli avrebbe indicato esclusione
del diritto al sussidio, ciò che lo avrebbe condotto a non chiedere l’aiuto
sociale tempestivamente.
In merito occorre ricordare che una
violazione del principio della buona fede, sancito dall’art. 9 Cost., permette al cittadino di esigere che l'autorità
rispetti le proprie promesse e che essa eviti di contraddirsi. Secondo questo
principio, un'informazione o una decisione erronea possono obbligare
l'amministrazione a consentire ad un assicurato un vantaggio contrario alla
legge. Tuttavia, secondo la giurisprudenza, di regola un'informazione erronea è
vincolante quando l'autorità, intervenendo in una situazione concreta nei
confronti di persone determinate, era competente a rilasciarla, il cittadino
non poteva riconoscerne l'inesattezza e, sempre che l'ordinamento legale non
sia mutato nel frattempo, fidandosi dell'informazione ricevuta egli abbia preso
delle disposizioni non reversibili senza pregiudizio (DTF 127 I 36 consid. 3a,
126 II 387 consid. 3a; RAMI 2000 no. KV 126 pag. 223, no. KV 133 pag. 291
consid. 2a; cfr., riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 vCost., la cui
giurisprudenza si applica anche alla nuova norma, DTF 121 V 66 consid. 2a e
sentenze ivi citate).
In concreto RI 1 sostiene di avere ricevuto un’informazione erronea
da parte di una funzionaria dell’Ufficio dell'Assicurazione Malattia durante
una comunicazione telefoni-ca dell’ottobre 2007 comprovata dall’estratto delle
fatture telefoniche del collegamento ___________. Il ricorrente non è invece
stato in grado di indicare nominativamente il funzionario o la funzionaria
preposta dell’UAM con il/la quale ha parlato il 5 ottobre 2007 per una durata
complessiva della conversazione di 35 secondi, compresa la risposta del
centralino ed il passaggio della comunicazione. Il giudice delegato non ha
potuto, conse-guentemente, identificare la persona interessata e procedere ad
una sua audizione per accertare i fatti sostenuti dal ricorrente. In effetti
una circostanza di fatto sostenuta, come in casu, non basta per essere
ritenuta. La dimostrazione di un contatto telefo-nico con l’UAM della breve
durata di 35 secondi nel corso del quale sarebbe stata fornita una spiegazione
della propria situa-zione per una valutazione da parte del funzionario rimasto
sco-nosciuto, non è neppure sufficiente. Il tenore della conversazio-ne, le
promesse o le indicazioni erronee debbono infatti essere dimostrate, comprovate
e, per ciò fare (senza che ciò equivalga ad un tentativo di intimidazione
dell’istante, doc. I pag. 2 in fine) è necessario sentire il funzionario in
qualità di teste.
9. Occorre
rammentare che la procedura dinanzi al Tribunale delle assicurazioni sociali è
retta dal principio inquisitorio. Il Tribunale accerta d’ ufficio, con
la collaborazione delle parti, i fatti rilevanti per il giudizio, assume le
prove necessarie e le apprezza liberamente ed il giudice delegato ha facoltà di
ricorrere a mezzi probatori non indicati dalle parti o di rinunciare all’
assunzione di mezzi probatori che le parti hanno notificato. Alla fattispecie
in discussione è applicabile la LPAmm ossia la legge di procedura per le cause
amministrative per il rinvio dell’art. 76 cpv. 4 LCAMal. La LPAmm prevede –
analogamente alla LPrTCA – la massima dell’ufficialità, il principio
inquisitorio e quello dell’appli-cazione d’ufficio del diritto (in questo senso
Marco Borghi e Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese,
edito dalla CFPG, Lugano ad art. 18 pag. 89 e segg.; cfr inoltre STFA del 5 settembre 2001 nella causa C., U 94/01; STFA del 31
maggio 2001 nella causa C., I 83/01; STFA del 13 marzo 2001 nella causa P., U
429/00; Untersuchungsgrundsatz, SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a; AHI
Praxis 1994 pag. 212; DTF 125 V 195 consid. 2 con riferimenti). E’ dunque
compito del giudice chiarire d’ufficio in modo corretto e completo i fatti
giuridicamente rilevanti. Questo principio non è tuttavia incondizionato, ma
trova il suo correlato nell’obbligo delle parti di collaborare (DTF 125 V 195
consid. 2 con riferimenti; RAMI 1994 pag. 211; AHI Praxis pag. 212; DLA 1992
pag. 113; MEYER, “Die Rechtspflege in der Sozialversicherung” in Basler
Juristische Mitteilungen (BJM) 1989 pag. 12; SPIRA, “Le contentieux des assurances
sociales fédérales et la procédure cantonale” in Recueil de jurisprudence
Neuchâteloise (RJN) 1984 pag. 16; KURMANN, “Verwaltungsverfahren und
Verwaltungsrechtspflege in erster Instanz” in Luzerner Rechtsseminar 1986,
Sozialversicherungsrecht, Referat XII, pagg. 5 segg.). Questo obbligo comprende
in particolare quello di motivare le pretese di cui le parti si avvalgono e
quello di apportare, nella misura in cui può essere ragionevolmente richiesto
da loro, le prove dettate dalla natura della vertenza o dai fatti invocati: in
difetto di ciò esse rischiano di dover sopportare le conseguenze dell’assenza
di prove (SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a; RAMI 1993 pagg. 158-159
consid. 3a; DTF 117 V 264 consid. 3b; SZS 1989 pag. 92; DTF 115 V 113; BEATI
in: "Relazioni tra diritto civile e assicurazioni sociali", Lugano
1993, pag. 1 seg.). Su questi aspetti, si veda in
particolare: DUC, Les assurances sociales en Suisse, Losanna 1995, pagg.
827-828 e LOCHER, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 1997, pagg.
339-341, laddove quest'ultimo rileva che “besondere Bedeutung hat die
Mitwirkungspflicht dann, wenn der Sachverhalt ohne Mitwirkung der betroffenen
Person gar nicht (weiter) erstellt werden kann”. L'obbligo di
accertamento d'ufficio dei fatti, correlato dal dovere di collaborazione delle
parti, non rende comunque privo d'efficacia il principio secondo cui l'onere
della prova incombe alla parte che da un fatto deriva un suo diritto e del
conseguente fardello in caso di mancata prova. L'art. 8 CC
prevede infatti che, ove la legge non disponga altrimenti, chi vuol dedurre il
suo diritto da una circostanza di fatto da lui asserita deve fornirne la prova.
Secondo
il TFA (sentenza 18 settembre 2001 nella causa B., K 202/00, cons. 3b):
" (…) Celui-ci comprend en particulier l'obligation de
ces dernières d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement
exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits
invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de
l'absence de preuves (ATF 125 V 195 consid. 2; VSI 1994, p. 220 consid. 4;
comp. ATF 125 III 238 consid. 4a à propos de l'art. 274d al. 3 CO). Car si le
principe inquisitoire dispense les parties de l'obligation de prouver, il ne
les libère pas du fardeau de la preuve: en cas d'absence de preuve, c'est à la
partie qui voulait en déduire un droit d'en supporter les conséquences (ATF 117
V 264 consid. 3), sauf si l'impossibilité de prouver un fait peut être imputée
à l'adverse partie (ATF 124 V 375 consid. 3; RAMA 1999 n° U 344, p. 418 consid.
3). Au demeurant, il n'existe pas, en droit des assurances sociales, un
principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le
doute, en faveur de l'assuré (RAMA 1999 n° U 349, p. 478 consid. 2b; DTA 1998 n° 48, p. 284). (…)."
In senso
analogo Borghi/Corti op. cit. pag. 90.
10. Nel
caso concreto la buona fede del ricorrente non può essere ritenuta in questa sede
siccome non è stato provato – con il grado che la procedura impone – che RI 1
abbia ricevuto informazioni erronee, da parte di una funzionaria dell’Ufficio
dell'Assicurazione Malattia, relative al suo diritto al sussidio. Non solo.
Altro elemento per il quale la buona fede avrebbe dovuto essere esclusa in
concreto è la possibilità da parte del ricorrente, giurista e già assistente
all’Università di __________, di riconoscere l’erroneità (se provata)
dell’informazione. In effetti, per un giurista con esperienza professionale
presso una cattedra universitaria e presso uno studio legale in Ticino, dopo un
passaggio presso la Pretura, sarebbe stato agevole reperire nelle leggi
cantonali le normative che reggono la materia e l’abbondante giurisprudenza ad
essa relativa pubblicata nel sito apposito voluto dal Cantone Ticino.
In concreto non può quindi essere ritenuta la paventata buona fede a
giustificazione del ritardo nel presentare la domanda di sussidio 2008 da parte
del ricorrente. Il ricorso deve conseguentemente essere respinto senza carico
di tassa di giustizia e spese e senza riconoscimento di ripetibili
all’amministrazione vincente.
11. In
virtù dell’art. 82 lett. a della Legge federale sul Tribunale federale (LTF),
in vigore dal 1° gennaio 2007, la presente sentenza è impugnabile al Tribunale
federale mediante ricorso in materia di diritto pubblico entro 30 giorni dalla
notifica (art. 100 cpv. 1 LTF), facendo valere i motivi di ricorso previsti
agli art. 95 e seguenti LTF. Inoltre, a norma dell’art. 97 cpv. 1 LTF, il
ricorrente può censurare l’accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in
modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 95 e l’eliminazione del vizio può
essere determinante per l’esito del procedimento.
Va ancora rilevato che, laddove non sia ammissibile il
ricorso ordinario in materia di diritto pubblico, è aperta la via del ricorso sussidiario
in materia costituzionale (art. 113 LTF). Giusta l’art. 116 LTF, con questo ricorso
può essere censurata la violazione di diritti costituzionali.
Per questi
motivi
dichiara e
pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
Considerandi
2.
Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato.
3.
Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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