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Decisione

36.2008.121

Domanda tardiva. Ritardo causato da pretesa errata informazione fornita da collaboratore dell'UAM. Buona fede non resa verosimile. Data la professione dell'assicurato questi poteva rendersi conto dell

30 settembre 2008Italiano28 min

Source ti.ch

Fatti

i termini di presentazione dell'istanza, tenuto conto che di regola:

a) per gli assicurati tassati in via

ordinaria l’istanza è presentata nel corso dell’anno che precede la

corresponsione della riduzione di premio;

b) per

gli assicurati tassati alla fonte l’istanza è presentata nel corso dell’anno

medesimo per il quale si richiede la riduzione di premio;

c) gli assicurati che si stabiliscono nel

Cantone ad anno inoltrato, possono avanzare l’istanza nel corso dell’anno

stesso per il quale si richiede la riduzione di premio;

d) gli

assicurati che nel corso dell’anno, per inizio di assoggettamento fiscale o per

le situazioni di cui all’art. 31, ritenessero di rientrare nel diritto alla riduzione

di premio, possono presentare istanza nel corso dell’anno stesso.

Il

cpv. 2 prevede che per casi particolari e per ragioni comprovate, l'Istituto

delle assicurazioni sociali può ritenere anche istanze che giungessero fuori

dei termini stabiliti per l'inoltro della richiesta.

Giusta

l'art. 53 LCAMal il diritto al beneficio di un sussidio nella forma retroattiva

decade dopo cinque anni a partire dall'anno in cui tale diritto si verifica.

Costituisce eccezione l'applicazione del sussidio retroattivo nell'ambito delle

procedure di revisione delle prestazioni complementari AVS/AI. Il sussidio

retroattivo è oggetto di richiesta scritta da parte dell'assicurato all'istanza

designata dal Consiglio di Stato e deve specificare le motivazioni del ritardo

(riservato l'art. 54 cpv. 2). Le domande di sussidio retroattivo sono accolte

solo se suffragate da motivazioni particolari e fondate (art. 55 LCAMal). La

negligenza a giustificazione del mancato rispetto dei termini stabiliti dal

regolamento non è considerata motivo valido per il riconosci-mento del sussidio

nella forma retroattiva. Il Messaggio relativo all'introduzione della LCAMal,

circa l'art. 55, a pag. 59, precisa che:

" Il riconoscimento di sussidi retroattivi può essere

concesso quando l'assicurato fa valere ragioni oggettive e fondate circa i

motivi per cui non è riuscito a produrre l'istanza in forma tempestiva.

Relativamente alla fattispecie, all'autorità amministrativa competente è

riconosciuto un margine di ponderazione nell'esame delle richieste. La pura e

semplice negligenza nell'inoltro dell'istanza di sussidio nei termini stabiliti

non è comunque considerata motivo valido per il riconoscimento di un sussidio

nella forma retroattiva."

7. Nel

caso in esame l'istanza di sussidio 2008 è stata inoltrata nel corso del

gennaio 2008, reca la data del 18 ed il formulario è pervenuto all’Ufficio

dell'Assicurazione Malattia nei giorni successivi. L’istanza non rispetta la

scadenza del 31 dicembre 2007. Siccome tassato in via ordinaria, in virtù

dell’art. 45 lett. a Reg. LCAMal, il ricorrente avrebbe dovuto inoltrare la sua

richiesta entro fine 2007. Nel Messaggio n. 5589 del 15 ottobre 2004, il Consiglio

di Stato, a proposito della modifica dell’art. 28 cpv. 2 e 3 della LCAMal

entrata in vigore l’1.1.2005, ha rammentato che:

" I sussidi individuali devono essere richiesti entro il

31 dicembre dell’anno che precede quello di riferimento: il Regolamento

contempla già i casi per i quali è invece giustificata la presentazione

dell’istanza nel corso dell’anno di competenza del sussidio. Si tratta

sostanzialmente degli assicurati tassati alla fonte, oppure delle situazioni in

cui il 31 dicembre dell’anno che precede la competenza del sussidio

l’assicurato non dispone dei dati fiscali consolidati di riferimento, e infine

degli assicurati che nel corso dell’anno di competenza subiscono cambiamenti

importanti nella loro situazione economica (ciò che risponde al dettato

imperativo della LAMal – art. 65 cpv. 3 – in base al quale i Cantoni,

nell’esame delle condizioni per l’ottenimento del sussidio, devono considerare

le circostanze economiche e familiari più recenti).”

Il

Consiglio di Stato ha quindi ricordato che i sussidi, prima della modifica

della legge, potevano essere chiesti nell’anno di competenza del sussidio solo

se date le precise condizioni (più sopra riportate in esteso) e qui palesemente

non adempiute (ciò che nemmeno il ricorrente pretende). La richiesta andava

pertanto presentata entro il 31 dicembre 2007.

8. Alla

luce delle argomentazioni contenute nel gravame occorre esaminare se il diritto

al sussidio in favore del ricorrente debba essergli riconosciuto in virtù della

protezione delle regole della buona fede. Preliminarmente va esaminato, nel

merito, l’eventuale diritto di RI 1 al sussidio.

L’art.

31 lett. c LCAMal prevede l’accertamento autonomo del reddito delle persone

sole che esercitano un’attività lucrativa con un reddito imponibile nullo o

il totale dei redditi registrati nella tassazione applicabile inferiore a fr.

6'000.

Nella

tassazione 2005 del ricorrente figura un reddito imponibile nullo (doc. 1). Per

determinare, in questi casi, il diritto al sussidio l’UAM deve applicare l’art.

17 cpv. 1 Reg. LCAMal (corrispondente al vecchio art. 52 Reg. LCAMal) per il

quale le persone sole con reddito imponibile nullo o totale dei redditi

registrati nella tassazione applicabile inferiore a fr. 6'000, sono esentate

dallo specificare il nucleo primario di riferimento se al momento dell’istanza

hanno un’entrata lorda propria non inferiore al limite massimo per persone sole

ai sensi della legge federale sulle prestazioni complementari AVS/AI, su base

mensile.

Come ricordato nella sentenza 7 maggio 2007

(36.2007.41; cfr. anche sentenza del 1° febbraio 2008, inc. 36.2008.4) secondo

l’Ordinanza 07 sull’adeguamento delle

prestazioni complementari all’AVS/AI del 22 settembre 2006 il limite massimo

per persone sole ai sensi della LPC è di CHF 18'140. Questi valori sono stati

ripresi nella nuova LPC del 2006, in vigore dal 2008, all'art. 10. In altri

termini se, al momento dell’inoltro della domanda di sussidio, l’assicurato ha

un’imposizione nulla o riferita ad un reddito inferiore ai CHF 6'000,

l’amministrazione deve verificare l’esistenza di un reddito proprio (per

l’esenzione dallo specificare il reddito determinante del nucleo primario) non

inferiore ai CHF 18’140.- annui, pari a CHF 1'511,65 mensili. L'obiettivo del

legislatore è quello di non intervenire a sostegno in particolare dei figli in

formazione poiché tale obbligo incombe ai genitori (in questo senso la sentenza

del 7 marzo 2005, inc. 36.2005.6 e la sentenza del 15 marzo 2005, inc.

36.2004.149), rispettivamente di non intervenire in favore di coloro che,

successivamente al periodo della tassazione di riferimento (indicante

inesistenza di reddito imponibile od insufficienza di reddito) inizino

un’attività lavorativa che permetta loro entrate adeguate e sufficienti a

fronteggiare l’onere causato dal pagamento del premio dell’assicurazione malattia.

Sarebbe infatti urtante, da un lato a fronte dell’obbligo di sostentamento da

parte dei genitori per i figli in formazione e dall’altro a fronte di

sufficienti entrate conseguite dalla persona interessata, che lo Stato

utilizzasse risorse della collettività a fronte della capacità finanziaria per

fronteggiare la spesa dei premi dell’assicurazione di base.

In

concreto dalla documentazione trasmessa dal ricorrente emerge un reddito

nell’anno di sussidio di CHF 1900 lordi per 11 mesi sino a novembre e, per il dicembre

2008, un salario di CHF 1500 lordi. In queste condizioni RI 1 sarebbe stato

esentato dallo specificare il nucleo primario di riferimento. Alla luce

delle tabelle di conversione un reddito, quale quello indicato dal ricorrente,

avrebbe permesso la concessione del sussidio.

RI 1 invoca

la sua buona fede per un’informazione erronea ottenuta da un collaboratore

dell’Ufficio dell'Assicurazio-ne Malattia che gli avrebbe indicato esclusione

del diritto al sussidio, ciò che lo avrebbe condotto a non chiedere l’aiuto

sociale tempestivamente.

In merito occorre ricordare che una

violazione del principio della buona fede, sancito dall’art. 9 Cost., permette al cittadino di esigere che l'autorità

rispetti le proprie promesse e che essa eviti di contraddirsi. Secondo questo

principio, un'informazione o una decisione erronea possono obbligare

l'amministrazione a consentire ad un assicurato un vantaggio contrario alla

legge. Tuttavia, secondo la giurisprudenza, di regola un'informazione erronea è

vincolante quando l'autorità, intervenendo in una situazione concreta nei

confronti di persone determinate, era competente a rilasciarla, il cittadino

non poteva riconoscerne l'inesattezza e, sempre che l'ordinamento legale non

sia mutato nel frattempo, fidandosi dell'informazione ricevuta egli abbia preso

delle disposizioni non reversibili senza pregiudizio (DTF 127 I 36 consid. 3a,

126 II 387 consid. 3a; RAMI 2000 no. KV 126 pag. 223, no. KV 133 pag. 291

consid. 2a; cfr., riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 vCost., la cui

giurisprudenza si applica anche alla nuova norma, DTF 121 V 66 consid. 2a e

sentenze ivi citate).

In concreto RI 1 sostiene di avere ricevuto un’informazione erronea

da parte di una funzionaria dell’Ufficio dell'Assicurazione Malattia durante

una comunicazione telefoni-ca dell’ottobre 2007 comprovata dall’estratto delle

fatture telefoniche del collegamento ___________. Il ricorrente non è invece

stato in grado di indicare nominativamente il funzionario o la funzionaria

preposta dell’UAM con il/la quale ha parlato il 5 ottobre 2007 per una durata

complessiva della conversazione di 35 secondi, compresa la risposta del

centralino ed il passaggio della comunicazione. Il giudice delegato non ha

potuto, conse-guentemente, identificare la persona interessata e procedere ad

una sua audizione per accertare i fatti sostenuti dal ricorrente. In effetti

una circostanza di fatto sostenuta, come in casu, non basta per essere

ritenuta. La dimostrazione di un contatto telefo-nico con l’UAM della breve

durata di 35 secondi nel corso del quale sarebbe stata fornita una spiegazione

della propria situa-zione per una valutazione da parte del funzionario rimasto

sco-nosciuto, non è neppure sufficiente. Il tenore della conversazio-ne, le

promesse o le indicazioni erronee debbono infatti essere dimostrate, comprovate

e, per ciò fare (senza che ciò equivalga ad un tentativo di intimidazione

dell’istante, doc. I pag. 2 in fine) è necessario sentire il funzionario in

qualità di teste.

9. Occorre

rammentare che la procedura dinanzi al Tribunale delle assicurazioni sociali è

retta dal principio inquisitorio. Il Tribunale accerta d’ ufficio, con

la collaborazione delle parti, i fatti rilevanti per il giudizio, assume le

prove necessarie e le apprezza liberamente ed il giudice delegato ha facoltà di

ricorrere a mezzi probatori non indicati dalle parti o di rinunciare all’

assunzione di mezzi probatori che le parti hanno notificato. Alla fattispecie

in discussione è applicabile la LPAmm ossia la legge di procedura per le cause

amministrative per il rinvio dell’art. 76 cpv. 4 LCAMal. La LPAmm prevede –

analogamente alla LPrTCA – la massima dell’ufficialità, il principio

inquisitorio e quello dell’appli-cazione d’ufficio del diritto (in questo senso

Marco Borghi e Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese,

edito dalla CFPG, Lugano ad art. 18 pag. 89 e segg.; cfr inoltre STFA del 5 settembre 2001 nella causa C., U 94/01; STFA del 31

maggio 2001 nella causa C., I 83/01; STFA del 13 marzo 2001 nella causa P., U

429/00; Untersuchungsgrundsatz, SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a; AHI

Praxis 1994 pag. 212; DTF 125 V 195 consid. 2 con riferimenti). E’ dunque

compito del giudice chiarire d’ufficio in modo corretto e completo i fatti

giuridicamente rilevanti. Questo principio non è tuttavia incondizionato, ma

trova il suo correlato nell’obbligo delle parti di collaborare (DTF 125 V 195

consid. 2 con riferimenti; RAMI 1994 pag. 211; AHI Praxis pag. 212; DLA 1992

pag. 113; MEYER, “Die Rechtspflege in der Sozialversicherung” in Basler

Juristische Mitteilungen (BJM) 1989 pag. 12; SPIRA, “Le contentieux des assurances

sociales fédérales et la procédure cantonale” in Recueil de jurisprudence

Neuchâteloise (RJN) 1984 pag. 16; KURMANN, “Verwaltungsverfahren und

Verwaltungsrechtspflege in erster Instanz” in Luzerner Rechtsseminar 1986,

Sozialversicherungsrecht, Referat XII, pagg. 5 segg.). Questo obbligo comprende

in particolare quello di motivare le pretese di cui le parti si avvalgono e

quello di apportare, nella misura in cui può essere ragionevolmente richiesto

da loro, le prove dettate dalla natura della vertenza o dai fatti invocati: in

difetto di ciò esse rischiano di dover sopportare le conseguenze dell’assenza

di prove (SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a; RAMI 1993 pagg. 158-159

consid. 3a; DTF 117 V 264 consid. 3b; SZS 1989 pag. 92; DTF 115 V 113; BEATI

in: "Relazioni tra diritto civile e assicurazioni sociali", Lugano

1993, pag. 1 seg.). Su questi aspetti, si veda in

particolare: DUC, Les assurances sociales en Suisse, Losanna 1995, pagg.

827-828 e LOCHER, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 1997, pagg.

339-341, laddove quest'ultimo rileva che “besondere Bedeutung hat die

Mitwirkungspflicht dann, wenn der Sachverhalt ohne Mitwirkung der betroffenen

Person gar nicht (weiter) erstellt werden kann”. L'obbligo di

accertamento d'ufficio dei fatti, correlato dal dovere di collaborazione delle

parti, non rende comunque privo d'efficacia il principio secondo cui l'onere

della prova incombe alla parte che da un fatto deriva un suo diritto e del

conseguente fardello in caso di mancata prova. L'art. 8 CC

prevede infatti che, ove la legge non disponga altrimenti, chi vuol dedurre il

suo diritto da una circostanza di fatto da lui asserita deve fornirne la prova.

Secondo

il TFA (sentenza 18 settembre 2001 nella causa B., K 202/00, cons. 3b):

" (…) Celui-ci comprend en particulier l'obligation de

ces dernières d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement

exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits

invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de

l'absence de preuves (ATF 125 V 195 consid. 2; VSI 1994, p. 220 consid. 4;

comp. ATF 125 III 238 consid. 4a à propos de l'art. 274d al. 3 CO). Car si le

principe inquisitoire dispense les parties de l'obligation de prouver, il ne

les libère pas du fardeau de la preuve: en cas d'absence de preuve, c'est à la

partie qui voulait en déduire un droit d'en supporter les conséquences (ATF 117

V 264 consid. 3), sauf si l'impossibilité de prouver un fait peut être imputée

à l'adverse partie (ATF 124 V 375 consid. 3; RAMA 1999 n° U 344, p. 418 consid.

3). Au demeurant, il n'existe pas, en droit des assurances sociales, un

principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le

doute, en faveur de l'assuré (RAMA 1999 n° U 349, p. 478 consid. 2b; DTA 1998 n° 48, p. 284). (…)."

In senso

analogo Borghi/Corti op. cit. pag. 90.

10. Nel

caso concreto la buona fede del ricorrente non può essere ritenuta in questa sede

siccome non è stato provato – con il grado che la procedura impone – che RI 1

abbia ricevuto informazioni erronee, da parte di una funzionaria dell’Ufficio

dell'Assicurazione Malattia, relative al suo diritto al sussidio. Non solo.

Altro elemento per il quale la buona fede avrebbe dovuto essere esclusa in

concreto è la possibilità da parte del ricorrente, giurista e già assistente

all’Università di __________, di riconoscere l’erroneità (se provata)

dell’informazione. In effetti, per un giurista con esperienza professionale

presso una cattedra universitaria e presso uno studio legale in Ticino, dopo un

passaggio presso la Pretura, sarebbe stato agevole reperire nelle leggi

cantonali le normative che reggono la materia e l’abbondante giurisprudenza ad

essa relativa pubblicata nel sito apposito voluto dal Cantone Ticino.

In concreto non può quindi essere ritenuta la paventata buona fede a

giustificazione del ritardo nel presentare la domanda di sussidio 2008 da parte

del ricorrente. Il ricorso deve conseguentemente essere respinto senza carico

di tassa di giustizia e spese e senza riconoscimento di ripetibili

all’amministrazione vincente.

11. In

virtù dell’art. 82 lett. a della Legge federale sul Tribunale federale (LTF),

in vigore dal 1° gennaio 2007, la presente sentenza è impugnabile al Tribunale

federale mediante ricorso in materia di diritto pubblico entro 30 giorni dalla

notifica (art. 100 cpv. 1 LTF), facendo valere i motivi di ricorso previsti

agli art. 95 e seguenti LTF. Inoltre, a norma dell’art. 97 cpv. 1 LTF, il

ricorrente può censurare l’accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in

modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 95 e l’eliminazione del vizio può

essere determinante per l’esito del procedimento.

Va ancora rilevato che, laddove non sia ammissibile il

ricorso ordinario in materia di diritto pubblico, è aperta la via del ricorso sussidiario

in materia costituzionale (art. 113 LTF). Giusta l’art. 116 LTF, con questo ricorso

può essere censurata la violazione di diritti costituzionali.

Per questi

motivi

dichiara e

pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

Considerandi

2.

Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

3.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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