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Decisione

36.2008.125

Domanda di sussidio tardiva. Ritardo giustificato con l'intervenuto pignoramento di entrate. Non sono in concreto realizzati gli estremi dell'art. 31 litt. m. RegLCAMal toccate essendo le uscite (forz

14 ottobre 2008Italiano30 min

Source ti.ch

Fatti

i dati ritenuti nella tassazione di riferimento dove necessario.

(…)

2.5. Va qui subito rilevato come la delega del legislativo al

Consiglio di Stato sia decisamente ampia e, soprattutto, priva di contorni specificatamente

indicati nella legge stessa. La norma in questione prevede infatti unicamente e

genericamente l’accertamento autonomo del reddito al di fuori della decisione

di tassazione di riferimento, in “altri casi particolari". (…)"

Quando

sia accertata l’esistenza di uno dei motivi di cui all’art. 31 RegLCAMal - in

particolare ciò avviene più frequentemente in caso di accertamento di un nuovo

reddito netto inferiore a quello accertato mediante la

notifica di tassazione applicabile del periodo di riferimento (lett. m)

- l'Amministrazione deve procedere alla sua esatta fissazione e successivamente

commutare il nuovo reddito accertato in reddito imponibile mediante l’utilizzo

di tabelle appositamente allestite dall’autorità fiscale (art. 36 RegLCAMal). Queste tabelle considerano le normali deduzioni dal reddito

per la fissazione del reddito (ipotetico) imponibile, pur non potendo essere,

per la loro stessa natura, attagliate al caso concreto cui vengono applicate.

L'UAM acquisisce dunque tutte le informazioni necessarie e determina il reddito

come la legge impone.

Per quanto attiene alle possibili

deduzioni dal reddito lordo accertato, questo Tribunale ha sviluppato una

prassi piuttosto restrittiva, negando la possibilità di deduzione altra che non

siano alimenti versati ed interessi su debiti ipotecari.

In particolare, nelle sentenze

36.2003.99/112 nella causa S. e 36.2003.116 nella causa T. tutte del 26 gennaio

2004, è stata negata la possibilità di dedurre spese di doppia economia domestica

e di trasporto, anche se normalmente riconosciute a livello fiscale. Nella

sentenza 36.2004.33 nella causa S. il TCA ha ammesso, come d’altra parte aveva

fatto l’amministrazione, la deduzione per gli alimenti che l’assicurato era

costretto a versare negando altre deduzioni. Per uno studente che effettuava

parallelamente all’esercizio di attività remunerata un dottorato di ricerca

presso un’università svizzera, non è stato ritenuto il rimborso del debito per

i prestiti di studio contratto con il Cantone e neppure le spese per la

residenza secondaria e quelle di trasporto. Il concetto è stato ribadito

ulteriormente nella sentenza 36.2004.93 nella causa D. del 3 settembre 2004 in

cui era ricorrente un divorziato cui l’amministrazione aveva calcolato il

reddito lordo per la successiva conversione. Nella sentenza 19 ottobre 2004

nella causa M. 36.2004.129, questo Tribunale non ha ritenuto invece possibile

la deduzione dell’affitto e del premio dell’assicurazione obbligatoria contro le

malattie ed ha confermato la sua prassi di non ammettere deduzioni per spese di

trasporto e di doppia economia domestica. La prassi del TCA è stata

ulteriormente ribadita nelle sentenze 36.2005.70 nella causa D. del 14 settembre

2005, 36.2005.94-95 del 21 settembre 2005 nella causa D., 36.2005.99 del 27

settembre 2005 nella causa N., 36.2005.117 nella causa S. del 24 ottobre 2005 e

nella sentenza 36.2005.66-67 nella causa F. del 30 novembre 2005 a composizione

completa del Tribunale.

5. Giusta l'art. 28 LCAMal, riservato l'art. 40 che fa riferimento ai beneficiari

di prestazioni PC, il sussidio è corrisposto tramite presentazione di

un'istanza scritta. Il regolamento determina le modalità di presentazione

dell'istanza e il contenuto della stessa. Con il 1° gennaio 2005 è entrata in

vigore una modifica dell’art. 28 LCAMal, nel senso che il cpv. 2 prevede ora

che per gli assicurati tassati in via ordinaria, l’istanza è presentata entro

la fine dell’anno che precede l’anno di competenza. Nel cpv. 3 (ex cpv. 2)

figura che il regolamento determina le modalità di presentazione dell’istanza e

il contenuto della stessa.

L'art.

10 Reg. LCAMal prevede che l'istanza di sussidio avviene per mezzo dei moduli

ufficiali. I moduli ufficiali sono recapitati dall'Istituto delle assicurazioni

sociali ai potenziali beneficiari del sussidio, in questo caso corredati da

etichetta collante munita di numero di identificazione personale, o possono

essere ritirati dai singoli richiedenti presso la Cancelleria del Comune di

residenza. L'istanza deve essere corredata dei documenti richiesti con il

modulo ufficiale.

Per

l'art. 11 cpv. 1 Reg. LCAMal l'Istituto delle assicurazioni sociali stabilisce

i termini di presentazione dell'istanza, tenuto conto che di regola:

a) per

gli assicurati tassati in via ordinaria l’istanza è presentata nel corso

dell’anno che precede la corresponsione della riduzione di premio;

b) per gli assicurati tassati

alla fonte l’istanza è presentata nel corso dell’anno medesimo per il quale si

richiede la riduzione di premio;

c) gli assicurati che si

stabiliscono nel Cantone ad anno inoltrato, possono avanzare l’istanza nel

corso dell’anno stesso per il quale si richiede la riduzione di premio;

d) gli assicurati che nel corso

dell’anno, per inizio di assoggettamento fiscale o per le situazioni di cui

all’art. 31, ritenessero di rientrare nel diritto alla riduzione di premio,

possono presentare istanza nel corso dell’anno stesso.

Il

cpv. 2 prevede che per casi particolari e per ragioni comprovate, l'Istituto

delle assicurazioni sociali può ritenere anche istanze che giungessero fuori

dei termini stabiliti per l'inoltro della richiesta.

Giusta

l'art. 53 LCAMal il diritto al beneficio di un sussidio nella forma retroattiva

decade dopo cinque anni a partire dall'anno in cui tale diritto si verifica.

Costituisce eccezione l'applicazione del sussidio retroattivo nell'ambito delle

procedure di revisione delle prestazioni complementari AVS/AI. Il sussidio

retroattivo è oggetto di richiesta scritta da parte dell'assicurato all'istanza

designata dal Consiglio di Stato e deve specificare le motivazioni del ritardo

(riservato l'art. 54 cpv. 2). Le domande di sussidio retroattivo sono accolte

solo se suffragate da motivazioni particolari e fondate (art. 55 LCAMal). La

negligenza a giustificazione del mancato rispetto dei termini stabiliti dal

regolamento non è considerata motivo valido per il riconoscimento del sussidio

nella forma retroattiva. Il Messaggio relativo all'introduzione della LCAMal,

circa l'art. 55, a pag. 59, precisa che:

" Il riconoscimento di sussidi retroattivi può essere

concesso quando l'assicurato fa valere ragioni oggettive e fondate circa i

motivi per cui non è riuscito a produrre l'istanza in forma tempestiva. Relativamente

alla fattispecie, all'autorità amministrativa competente è riconosciuto un

margine di ponderazione nell'esame delle richieste. La pura e semplice

negligenza nell'inoltro dell'istanza di sussidio nei termini stabiliti non è

comunque considerata motivo valido per il riconoscimento di un sussidio nella

forma retroattiva."

6. Nel

caso in esame l'istanza di sussidio 2008 è stata inoltrata nel corso

dell’aprile 2008. L’istanza non rispetta la scadenza del 31 dicembre 2007.

Poiché l’assicurato è tassato in via ordinaria, in virtù dell’art. 45 lett. a

Reg. LCAMal, avrebbe dovuto inoltrare la sua richiesta entro fine 2007. Nel

Messaggio n. 5589 del 15 ottobre 2004, il Consiglio di Stato, a proposito della

modifica dell’art. 28 cpv. 2 e 3 della LCAMal entrata in vigore l’1.1.2005, ha

rammentato la previgente regolamentazione:

" I sussidi individuali devono essere richiesti entro

il 31 dicembre dell’anno che precede quello di riferimento: il Regolamento

contempla già i casi per i quali è invece giustificata la presentazione

dell’istanza nel corso dell’anno di competenza del sussidio. Si tratta

sostanzialmente degli assicurati tassati alla fonte, oppure delle situazioni in

cui il 31 dicembre dell’anno che precede la competenza del sussidio

l’assicurato non dispone dei dati fiscali consolidati di riferimento, e infine

degli assicurati che nel corso dell’anno di competenza subiscono cambiamenti

importanti nella loro situazione economica (ciò che risponde al dettato

imperativo della LAMal – art. 65 cpv. 3 – in base al quale i Cantoni,

nell’esame delle condizioni per l’ottenimento del sussidio, devono considerare

le circostanze economiche e familiari più recenti).”

Il

Consiglio di Stato ha quindi rammentato che i sussidi, prima della modifica

della legge, potevano essere chiesti nell’anno di competenza del sussidio solo

se date le precise condizioni (più sopra riportate in esteso) e qui palesemente

non adempiute (ciò che nemmeno il ricorrente pretende). La richiesta andava

pertanto presentata entro il 31 dicembre 2007.

Alla

luce di ciò occorre verificare se il ritardo nell’inoltro della domanda sia

scusabile e giustificato. In questo senso il ricorrente rileva come il mancato

rispetto del termine sia da ricondurre alle procedure esecutive ed ai

pignoramenti posti in atto nei suoi confronti e ciò nel corso del 2007 egli

indica quindi implicitamente la diminuzione delle entrate e richiama, sempre

implicitamente, l’art. 31 Reg.LCAMal alla lettera m (norma più sopra citata).

7. Come

rammentato ancora in recenti giudizi di questo Tribunale Cantonale delle Assicurazioni

il tema giuridico della diminuzione del reddito è argomento che ha dato spunto

a più di un esame. Occorre in concreto analizzare ed interpretare l'art.

31 LCAMal e l'art. 31 del relativo Regolamento nell’ottica della citata

giurisprudenza. In una sentenza di principio pubblicata nella RDAT I - 2002

pag. 91, sentenza emessa dal TCA nella sua composizione completa (inc.

36.2001.71 del 6 febbraio 2002), giudizio poi più volte ripreso (v. sentenze 27

novembre 2003 inc. 36.200'3.84 e sentenza 6 febbraio 2006 inc. 36.2006.4),

questa Corte ha ritenuto:

" Va qui subito rilevato come la delega del

legislativo al Consiglio di Stato sia decisamente ampia e, soprattutto, priva

di contorni specificatamente indicati nella legge stessa. La norma in questione

prevede infatti unicamente e genericamente l’accertamento autonomo del reddito

al di fuori della decisione di tassazione di riferimento, in “altri casi

particolari”.

Il Consiglio di Stato ha emanato l’art. 67 Reg.

LCAMal [ora sostituito dall'art. 31 Reg. LCAMal di analogo tenore] in cui ha

previsto, quali casi specifici tali da giustificare l’accertamento del reddito

da parte dell’Istituto delle Assicurazioni sociali, il decesso del coniuge,

matrimonio, divorzio o separazione per sentenza giudiziaria o di fatto … la

cessazione dell’attività lavorativa per pensionamento od invalidità, la

cessazione temporanea dell’attività per riqualificazione, o per maternità, od

ancora quando la persona interessata sia stata posta al beneficio di misure

LADI "dopo almeno sei mesi di inattività lucrativa". L’esecutivo ha

così ritenuto elementi che incidono direttamente nelle entrate

finanziarie delle persone interessate (ossia la cessazione di una attività

lucrativa per motivi specifici), ha considerato le persone a beneficio di

prestazioni LADI rispettivamente “al beneficio di prestazioni della Legge

sull’assistenza sociale” ed ha considerato motivi d’ordine familiare che hanno

incidenza finanziaria, in questo senso il matrimonio, separazione, divorzio. La

nascita di un figlio manca precisamente in questo contesto. Tale assenza non

può essere ritenuta comunque una lacuna del testo legale del regolamento in

discussione. Il Consiglio di Stato ha considerato nell’elencazione situazioni

giuridiche che – normalmente – incidono direttamente nel reddito conseguito

dalle persone interessate e che, in genere, conducono all'emanazione di

tassazioni intermedie e non, invece, fattori che cagionano una spesa. Va considerato

come la nascita di un figlio, pur comportando un aumento delle spese per il mantenimento

non incide nel reddito della persona interessata … . Non si può quindi ritenere

che il Consiglio di Stato abbia regolamentato differentemente fattispecie

giuridiche che andavano trattate in maniera simile. Si deve quindi concludere

che una applicazione per analogia dell’art. 67 Reg. LCAMal al caso della

nascita di un figlio all’assicurato che postula la concessione del sussidio,

non appare giustificata."

Nella sentenza 6 febbraio 2006 (inc. 36.2006.4) questa Corte ha poi

precisato che:

" Come evidenziato dalla giurisprudenza quindi nel

RegLCAMal l’esecutivo cantonale ha sostanzialmente considerato elementi che

Considerandi

incidono direttamente sulle entrate delle persone, sui redditi, e non ha invece

ritenuto l’aumento delle uscite, delle spese. Analogamente quindi a questi

precetti deve valere il ricovero per una persona anziana in una struttura quale

quella dove risiede oggi la ricorrente. E’ ben vero che tale ricovero incide in

maniera importante sulle uscite della signora X., che il margine di agio finanziario

a fronte delle entrate comunque contenute e derivanti da AVS e da una piccola

rendita della Cassa Pensione si è notevolmente assottigliato con la degenza, purtroppo

però il Giudice deve applicare i principi di legge vigenti e dedotti dalla giurisprudenza.

V’è qui da domandarsi se la ricorrente non possa beneficiare addirittura di

prestazioni complementari all’AVS (PC), circostanza questa che non deve essere

qui esaminata lasciando alla signora X. stessa od a chi della ricorrente si

occupa la valutazione della percorribilità di una domanda di PC. Resta, purtroppo

a fronte – si ribadisce – di contenute entrate, l’impossibilità di considerare

una autonoma determinazione del reddito da parte dell’Ufficio

dell'Assicurazione Malattia per le ragioni esposte. A giusta ragione

l’amministrazione ha fatto capo al reddito imponibile della ricorrente come

desumibile dalla tassazione 2001 – 2002 e che non permette, per il superamento

dei limiti citati in corso di motivazione, di concedere il sussidio.”

Per

una dettagliata esposizione del concetto di reddito ai sensi dell'art. 31 Reg.

LCAMal ed in particolare per il concetto della diminuzione del reddito locativo

si veda la sentenza 28 febbraio 2008 inc. 36.2007.172 in particolare cons.

2.7.6

dove è stato richiamato lo scopo

" … dell'accertamento autonomo del reddito da parte

dell'amministrazione, che costituisce eccezione, in caso di riduzione del

reddito facendo riferimento all'intervento dello Stato "in ragione di

un'importante diminuzione delle effettive entrate finanziarie disponibili"

(…) fa chiaro riferimento alle situazioni che sono "suscettibili ... di

portare ad un repentino cambiamento delle entrate effettive, foriero di un

disagio economico - sociale forte". L'intervento di nuova ed autonoma

valutazione del reddito, per la sua successiva convenzione a mano delle

tabelle, da parte dello Stato deve avvenire solo a fronte di una diminuzione

delle effettive disponibilità dell'assicurato. La giurisprudenza di questo

Tribunale ha ritenuto ad esempio che la nascita di un figlio costituisce un

incremento delle spese e delle uscite per il soddisfacimento dei bisogni del

neonato ma non incide nelle entrate in quanto tali. Analogamente ciò deve

valere per il valore locativo che rappresenta un ipotetico reddito nella misura

in cui evita al proprietario immobiliare che occupa il suo stabile, di dovere

sborsare l'importo della locazione. Se l'immobile occupato diventasse inagibile

il proprietario si potrebbe trovare in condizioni di dovere spendere denaro per

locare un oggetto sostitutivo. Non vedrebbe però diminuire le proprie entrate

dirette ed effettive”

Dalle

considerazioni di diritto che precedono si deve ritenere che il legislatore cantonale

- nell'ambito dell'autonomia riconosciutagli dalle norme federali - ha considerato

soltanto le variazioni sulle entrate delle persone interessate e non invece l'aumento

delle uscite, per procedere al calcolo autonomo del reddito per l'accertamento

del diritto al sussidio.

Alla

luce di ciò discende che il pignoramento di un salario o di una rendita non

costituisce una diminuzione delle entrate, effettive e reali conseguite

dall’assicurato che postula il sussidio, ma al contrario un aumento – forzato

ed imposto dalle autorità preposte all’applicazione della LEF – delle uscite

destinate a scopi diversi da quelli che la persona interessata sceglierebbe

verosimilmente. Non è possibile ritenere adempiuti i presupposti di cui

all’art. 31 Reg.LCAMal e non è quindi possibile per il ricorrente inoltrare una

domanda di aiuto sociale nel corso del 2008 per il sussidio sempre del 2008.

8.

Come

evidenziato in recenti decisioni di questo Tribunale il

legislatore cantonale - nell'ambito dell'autonomia riconosciutagli dalle norme

federali - ha considerato soltanto le variazioni sulle entrate delle persone

interessate e non invece l'aumento delle uscite, per procedere al calcolo

autonomo del reddito per l'accertamento del diritto al sussidio.

Il

Giudice è vincolato al diritto federale e cantonale e non può scostarsi da un

testo chiaro di legge senza valido motivo.

Per

l’art. 73 della Costituzione Cantonale i tribunali esercitano il potere

giudiziario e decidono in modo indipendente. Sono vincolati dalla legge con il

rilievo che possono eccezionalmente prescindere dall’applicazione di norme

cantonali quando queste siano in contrasto con il diritto o con la Costituzione

cantonale

Il

principio della legalità è quindi evocato nella Costituzione Cantonale con

l’unica eccezione possibile, sempre nel solco comunque del principio della

legalità, della priorità del diritto federale o della superiorità del testo

costituzionale cantonale. L’art. 73 cpv. 2 secondo periodo Cost. cant., come

rilevato, prevede infatti la possibilità per i tribunali di non applicare

norme cantonali che fossero contrarie al diritto federale. Come ricorda la

sentenza del TRAM (Tribunale Cantonale Amministrativo) del 29 maggio 2006 (inc.

52.2006

):

" Pertanto, allo scopo di rispettare il principio

della preminenza del diritto superiore, l’autorità

di ricorso può esaminare la compatibilità di una norma di diritto cantonale con

il diritto federale e internazionale e può paralizzarne l’applicazione in caso di esame di atti concreti. Non può

invece annullarla o modificarla operando un controllo astratto (abstrakte

Normenkontrolle) della norma stessa (Scolari, Diritto amministrativo,

Parte generale, 2. ed., n. 375 segg. e riferimenti)."

In

concreto le norme della Legge Cantonale di Applicazione alla LAMal costituiscono

diritto cantonale autonomo (in questo senso in questo senso STFA 3 maggio 2005

in re B; K 165/04 e DTF 124 V 9). Il TFA ha, in particolare, rammentato come,

in virtù dell’allora vigente art. 128 OG, fosse sua competenza decidere in

ultima istanza in materia di ricorsi di diritto amministrativo contro decisioni

ai sensi degli art. 97, 98 lett. b – h, e 98 a OG, in materia di assicurazioni

sociali rilevando comunque come:

" les cantons jouissent d’une grande liberté dans

l’aménagement de la réduction des primes, dans la mesure où ils peuvent définir

de manière autonome ce qu’il faut entendre par «condition économique modeste».

En effet, les conditions auxquelles sont soumises les réductions des primes ne

sont pas réglées par le droit fédéral, du moment que le législateur a renoncé à

préciser la notion d’«assurés de condition économique modeste».

Per tale motivo ha ritenuto che:

" les règles édictées par les cantons en matière de

réduction des primes dans l’assurance-maladie constituent du droit cantonal autonome"

e ne ha concluso che:

" un prononcé cantonal de dernière instance qui

violerait ces règles ne peut pas, en principe, être déféré au Tribunal fédéral

des assurances par la voie du recours de droit administratif. En revanche, un

tel prononcé peut être attaqué par la voie du recours de droit public (art. 84

al. 2, art. 86 al. 1 et art. 87 OJ)"

ciò, come indicato, durante la vigenza dell'abrogata OG. Diversa la

situazione con la nuova LTF.

La LAMal prevedeva all’art. 65, nella versione iniziale approvata

dalle Camere, la riduzione dei premi da parte dei Cantoni. In virtù di questa

norma i Cantoni erano obbligati ad accordare, agli assicurati di condizione

economica modesta (la cui definizione è stata lasciata come indicato ai Cantoni

stessi), delle riduzioni dei premi fissate in modo che i sussidi annui della

Confederazione e dei Cantoni, così come regolati dall’art. 66 LAMal, fossero

versati interamente. L’art. 66 prevedeva che la Confederazione accordasse ai

Cantoni dei sussidi annualmente per finalizzare la riduzione dei premi, sussidi

fissati mediante decreto federale semplice di durata quadriennale tenuto conto

dell’evoluzione dei costi dell’assicurazione delle cure medico sanitarie

obbligatoria e della situazione finanziaria della Confederazione stessa.

Le

regole adottate dal legislatore ticinese rispettano detti principi. In maniera

autonoma, con ampio potere d’apprezzamento, il legislatore ticinese ha adottato

regole che definiscono lo stato di disagio economico o meglio le condizioni

economiche modeste. Le norme fissano i parametri vincolandoli – come appare

dalle considerazioni che precedono – alla situazione fiscale della persona,

indicando come il sopravvenire di una modifica, delle entrate unicamente, possa

essere indicatore di condizione economica modesta intervenuta.

A

tal proposito va rammentato (come d’altra parte fatto nella sentenza del 15 febbraio

2007, inc. 36.2006.228, e nella sentenza del 9 gennaio 2006, inc. 36.2005.141) che:

" Per l’art. 65 LAMal i Cantoni accordano riduzioni

dei premi agli assicurati di condizione economica modesta. Il Consiglio

federale può estendere la cerchia degli aventi diritto a persone tenute ad

assicurarsi che non hanno il domicilio in Svizzera, ma vi soggiornano per un lungo

periodo. … I Cantoni provvedono affinché nell’esame delle condizioni

d’ottenimento vengano considerate, su richiesta particolare dell’assicurato, le

circostanze economiche e familiari più recenti. Stabilita la cerchia dei

beneficiari, i Cantoni vegliano affinché il versamento delle riduzioni di

premio avvenga in modo che i beneficiari non debbano adempiere in anticipo il

loro obbligo di pagare i premi. I Cantoni informano regolarmente gli assicurati

del loro diritto alla riduzione dei premi. Gli assicuratori sono tenuti a

collaborare … I Cantoni forniscono alla Confederazione i dati anonimi

concernenti gli assicurati beneficiari così da permettere di verificare

l’attuazione degli scopi di politica sociale. Il Consiglio federale emana le

necessarie disposizioni.

Per il principio della forza derogatoria del diritto federale di cui

all’art. 49 cpv. 1 Cost. il diritto cantonale deve sempre cedere il passo al diritto

federale nei campi che la Costituzione o un decreto federale urgente hanno

deciso essere di competenza della Confederazione e che quest’ultima ha

effettivamente disciplinato. Questo principio esclude tuttavia ogni

regolamentazione cantonale solo nelle materie che il legislatore federale ha

inteso disciplinare in modo esaustivo, i Cantoni conservando la competenza, quando

tale non è il caso, di emanare disposizioni di diritto pubblico i cui fini e

mezzi prospettati convergono con quelli previsti dal diritto federale (STFA del

22.

ottobre 2002, K 102/00, consid. 3.2; DTF 127 I 68 consid. 4a, 126 I 78

consid. 1; cfr. riguardo al previgente art. 2 Disp. Trans. vCost., la cui

giurisprudenza si applica anche alla nuova norma, DTF 125 I 375 consid. 4a, 433

consid. 3b, 480 consid. 2a, 114 Ia 355 consid. 4a e sentenze ivi citate).

Giusta l’art. 117 Cost. la Confederazione emana prescrizioni

sull’assicurazione contro le malattie e gli infortuni. L’assicurazione malattia

è quindi di competenza federale, tuttavia alcuni compiti sono stati delegati ai

Cantoni (cfr. sull’ammissibilità di questo tipo di delega: Häfelin/Haller,

Schweizerisches Bundesstaatsrecht, 5a ed., Zurigo 2001, cifra marg. 1151-1152,

1155-1156), come ad esempio la riduzione dei premi per gli assicurati di

condizione economica modesta (STFA del 22 ottobre 2002, K 102/00, consid. 4;

art. 65 LAMal; Maurer, Das neue Krankenversicherungsrecht, Basilea e Francoforte

sul Meno 1996, pag. 4-5, in cui vi è un elenco delle competenze delegate ai

cantoni; cfr. con riferimento all’art. 34bis vCost., Maurer,

Bundessozialversicherungsrecht, pag. 252). Secondo la dottrina, inoltre, le

competenze cantonali indicate nella LAMal e nell’OAMal non sono esaustive, vi è

quindi spazio per una completazione da parte dei Cantoni (Maurer, Das neue

Krankenversicherungsrecht, pag. 5).

In simili condizioni si deve concludere che l’assicurazione malattia

non è disciplinata esaustivamente dal diritto federale e che alle condizioni

indicate sopra i Cantoni possono emanare disposizioni (STFA del 22 ottobre

2002, K 102/00, consid. 4).

Va ancora rammentato che con STFA del 3 maggio 2005, pubblicata in DTF

131.

V 202, al consid. 3.2.2., il TFA ha rammentato che la giurisprudenza

considera che i Cantoni dispongono di una grande libertà per quanto concerne la

regolamentazione della riduzione dei premi, nel senso che possono definire

autonomamente la nozione di “assicurati di condizione economica modesta” (cfr.

anche DTF 122 I 343).

Per quanto concerne la procedura applicabile alla richiesta di ottenere

dei sussidi, i cantoni godono pertanto di una grande autonomia. Nella misura in

cui la legge cantonale prescrive l’obbligo, tranne casi particolari, di

chiedere il sussidio entro l’anno precedente la corresponsione del medesimo,

esso non viola il diritto federale preminente. Tant’è che l’art. 65 cpv. 3

seconda frase LAMal prevede che, stabilita la cerchia dei beneficiari, i

Cantoni vegliano affinché il versamento delle riduzioni di premio avvenga in

modo che i beneficiari non debbano adempiere in anticipo il loro obbligo di

pagare i premi. Ossia che le decisioni vengano prese prima dell’inizio del

diritto al sussidio, ciò che è possibile unicamente se l’assicurato fa valere

il suo diritto l’anno precedente l’inizio del versamento del sussidio.”

Per

quanto è più specificatamente dell’obbligo di considerare la situazione economica

e famigliare più recente su richiesta dell’assicurato la norma del Cantone Ticino,

sia quella della legge (art. 31 LCAMal) che quella di concretizzazione lasciata

all’esecutivo cantonale (art. 31 Reg. LACAMal), appaiono ampiamente rispettose

dei dettami federali. Un tale diritto esiste, viene codificato in maniera

precisa ed il riferimento fatto alle entrate appare non solo pienamente

rispettoso del dettato federale ma anche assolutamente logico e teso ad evitare

possibili situazione ambigue e non chiare a fronte di spese non sempre necessarie.

La

critica del ricorrente appare quindi destituita di fondamento e non può essere

seguita in questa sede.

Da

quanto precede discende che l'UAM ha operato correttamente non considerando il

pignoramento cui fa cenno il ricorrente nell'ambito dell'art. 31 LCAMal.

9.

Il

ricorso va respinto senza carico di tassa di giustizia e delle spese. In virtù dell’art. 82 lett. a della Legge federale sul Tribunale

federale (LTF), in vigore dal 1° gennaio 2007, la presente sentenza è

impugnabile al Tribunale federale mediante ricorso in materia di diritto

pubblico entro 30 giorni dalla notifica (art. 100 cpv. 1 LTF), facendo valere i

motivi di ricorso previsti agli artt. 95 e seguenti LTF. Inoltre, a norma

dell’art. 97 cpv. 1 LTF, il ricorrente può censurare l’accertamento dei fatti

soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del

diritto ai sensi dell’articolo 95 e l’eliminazione del vizio può essere determinante

per l’esito del procedimento.

Va

ancora rilevato che, laddove non sia ammissibile il ricorso ordinario in materia

di diritto pubblico, è aperta la via del ricorso sussidiario in materia

costituzionale (art. 113 LTF). Giusta l’art. 116 LTF, con questo ricorso può

essere censurata la violazione di diritti costituzionali.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese e non vengono attribuite

ripetibili all’amministrazione vincente in causa.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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