36.2008.125
Domanda di sussidio tardiva. Ritardo giustificato con l'intervenuto pignoramento di entrate. Non sono in concreto realizzati gli estremi dell'art. 31 litt. m. RegLCAMal toccate essendo le uscite (forz
14 ottobre 2008Italiano30 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
36.2008.125
Data decisione, Autorità:
14.10.2008, TCA
Titolo:
Domanda di sussidio tardiva. Ritardo giustificato con l'intervenuto pignoramento di entrate. Non sono in concreto realizzati gli estremi dell'art. 31 litt. m. RegLCAMal toccate essendo le uscite (forzate) e non gli introiti del ricorrente
SUSSIDIO / SUSSIDI
art. 65 LAMAL
art. 66 LAMAL
art. 17 LCAMAL
art. 23 LCAMAL
art. 28 LCAMAL
art. 29 LCAMAL
art. 31 LCAMAL
art. 55 LCAMAL
art. 10 RLCAMAL
art. 11 RLCAMAL
art. 36 RLCAMAL
art. 36 let. a RLCAMAL
Raccomandata
Incarto n.
36.2008.125
IR/sc
Lugano
14 ottobre 2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
statuendo sul ricorso del 19 agosto 2008 di
RI 1
contro
la decisione su reclamo del 2 luglio 2008
emanata da
Istituto assicurazioni sociali Ufficio
assicurazione malattia,
6501 Bellinzona
in materia di assicurazione sociale contro
le malattie
considerato in
fatto
A. RI
1, divorziato, nato nel 1944, senza attività lucrativa siccome al beneficio di
una rendita AI, ha chiesto l’8 aprile 2008, con formulario ottenuto presso la
Cancelleria del Comune di __________, la concessione del sussidio per
fronteggiare il premio LAMal 2008. A giustificazione del ritardo con cui la
domanda è stata formulata RI 1 evidenzia l’esistenza a suo carico di procedure
esecutive per imposte non pagate e per premi non soluti dell’assicurazione malattia.
La difficoltà finanziaria, fatta risalire al 2002 quando il ricorrente sarebbe
stato vittima di un reato patrimoniale a suo danno, sarebbe appunto sfociata in
pignoramenti della rendita già nel corso del 2007.
A
sostegno delle sue indicazioni fattuali RI 1 ha prodotto un’attestazione
dell’Istituto delle Assicurazioni Sociali da cui si desume l’importo delle
rendite versate nel corso del 2007 ed attestazioni mediche di un libero
professionista di __________.
La
domanda è stata respinta dall’Ufficio dell'Assicurazione Malattia così come il
successivo reclamo formulato contro la decisione amministrativa rigettato con
decisione del12 luglio 2008.
B. Con
ricorso trasmesso da __________ il 19 agosto 2008 RI 1 conferma la sua richiesta
richiamando la documentazione già prodotta e chiedendo un riesame della
situazione.
Dal
canto suo con osservazioni del 19 settembre 2008 l’ammini-strazione ribadisce
la sua posizione richiamando la prassi del Tribunale Cantonale delle
Assicurazioni. Le puntuali e dettagliate argomentazioni dell’Ufficio
dell'Assicurazione Malattia saranno riprese, laddove necessario, in corso di
motivazione.
Al
ricorrente è stata offerta la possibilità di ulteriormente esprimersi e di
chiedere l’assunzione di prove.
in
diritto
in
ordine
1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica
giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le
cause davanti al Tribunale delle assicurazioni del 1961 ancora applicabile al
caso in virtù dell'art. 32 Lptca 2008 (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa
N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4
febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R.
e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in
RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99;
STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
2. Il
ricorso, tempestivo siccome inoltrato nei 30 giorni dall'intimazione della
decisione emessa su reclamo, è ricevibile siccome sufficientemente motivato e
le conclusioni appaiono chiaramente desumibili.
nel
merito
3. Conformemente
a quanto disposto dall'art. 23 LCAMal, il Cantone ed i Comuni partecipano al
pagamento delle quote a carico degli assicurati di condizioni economiche
modeste per le prestazioni minime previste dalla legge. Gli assicurati
di condizioni economiche modeste sono definiti dall'art. 29 LCAMal: si
tratta delle famiglie il cui reddito determinante non supera i Fr. 32'000.- e
delle persone sole il cui reddito non supera i Fr. 20'000.-.
Di regola, il reddito
determinante risulta, secondo l'art. 30 LCAMal, dalla somma arrotondata al
mille franchi superiore:
a) del reddito
imponibile desunto dal periodo fiscale stabilito dal Consiglio di Stato;
b) di un quindicesimo della
sostanza imponibile desunta dal periodo fiscale stabilito dal Consiglio di
Stato per la parte eccedente l'importo di Fr. 150'000.- per le persone sole e
Fr. 200'000.- per le famiglie.
L’espressione “di
regola” tende a volere salvaguardare la possibilità per l’amministrazione
designata (l’Ufficio Assicurazione Malattia) di accertare autonomamente il
reddito dell’assicurato in caso di persone adempienti i presupposti dell’art.
31 LCAMal.
Per l'anno 2008
il Consiglio di Stato ha definito le basi di calcolo per il sussidio con il DE
del 10 ottobre 2007 che ha confermato quello del precedente anno (sul tema si
vedano le sentenze TCA 36.2006.71, 72, 120, e 124). Il periodo fiscale per
l'accertamento del reddito determinante è quello delle classificazioni dell'impo-sta
cantonale per l'anno 2005 mentre i limiti per la concessione del sussidio sono
quelli fissati dagli art. 29 a 32, 35 a 38, 44 a 46 e 48 LCAMal. Il limite di reddito che conferisce diritto al sussidio per le
persone sole è fissato a CHF 20'000.-, per i membri maggiorenni delle famiglie
e 1° figlio a CHF 32'000.-- mentre il reddito di riferimento è stato fissato a
CHF 50'000.--. Il limite di reddito massimo per il riconoscimento della riduzione
di premio a figli di famiglie altrimenti non oggetto di riduzione di premio è
stato fissato a CHF 60'000.- (reddito della famiglia).
4. Con
l’art. 31 LCAMal, il legislatore ticinese ha riservato l’accerta-mento del
reddito determinante in maniera autonoma da parte dell’amministrazione (con
successiva commutazione del reddito lordo accertato mediante l’utilizzo di
tabelle appositamente allestite) in casi particolari. In altri termini,
l’amministrazione fa capo ai dati fiscali determinati in virtù della tassazione
di riferimento (ossia quella del periodo indicato dall’esecutivo cantonale nel
DE emesso annualmente) in casi specificatamente fissati dalla legge e dal regolamento
d’applicazione (qui sotto riportati).
L’amministrazione
(e meglio l’Ufficio dell'Assicurazione Malattia) può anche calcolare da sola il
reddito determinante, trasformando il reddito lordo mediante apposite tabelle e
verificando il sussistere dei limiti per la concessione del sussidio. La legge
prevede il calcolo autonomo del reddito nei casi:
"a) delle persone soggette
all'imposta cantonale solo per una parte del loro reddito o della loro
sostanza;
b) delle persone soggette all'imposta alla fonte;
c) delle persone sole con reddito
imponibile nullo o totale dei redditi registrati nella tassazione applicabile
inferiore a fr. 6'000.-, che esercitano un'attività lucrativa;
d) in altri casi particolari."
In virtù dell'art. 31
RLCAMal (cfr. art. 67 vRLCAMal), il reddito determinante va accertato
autonomamente dall'Istituto delle assicurazioni sociali in particolare, nei seguenti
casi:
" a) persone soggette all'imposta alla fonte;
b) decesso del coniuge o del partner registrato;
c) matrimonio, divorzio o separazione
per sentenza giudiziaria o di fatto, scioglimento dell'unione domestica
registrata, nel caso di assenza di tassazione applicabile;
d) persone sole che esercitano
un'attività lucrativa o conducono esistenza autonoma, con reddito imponibile
nullo o totale dei redditi registrati nella tassazione applicabile inferiore a
fr. 6'000.-, secondo il periodo fiscale determinante;
e) persone domiciliate che al momento
dell'istanza non dispongono di alcuna tassazione fiscale e per le quali non
sarà emessa una tassazione relativa al periodo fiscale determinante;
f) persone al beneficio di misure ai
sensi della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, dopo almeno sei
mesi di inattività lucrativa;
g) persone al beneficio di prestazioni
ai sensi della legge sull'assistenza sociale; d'intesa con il competente
Ufficio;
h) cessazione definitiva dell'attività
lucrativa a causa di pensionamento o di invalidità;
i) cessazione temporanea di attività
lucrativa per riqualificazione o perfezionamento professionale;
l) cessazione dell'attività lucrativa a seguito di maternità;
m) diminuzione importante del reddito netto
da attività dipendente o indipendente, oppure del reddito da pensioni, rendite
e assegni, rispetto al medesimo dato desumibile dai parametri fiscali applicabili;
n) persone soggette all'obbligo
d'assicurazione svizzero in forza dell'Accordo CH/CE sulla libera circolazione
delle persone o dell'Accordo di emendamento della Convenzione istitutiva
dell'AELS, non tassate in Svizzera o tassate alla fonte."
Il
TCA ha emanato diverse sentenze sull'accertamento autonomo del reddito (fra tutte
si possono citare le sentenze: STCA del 27 novembre 2003 in re R.S.,
36.2003.84; 36.2003.99/112 in re S. e 36.2003.116 in re T. entrambe STCA del 26
gennaio 2004; STCA 24 giugno 2005 in re M.F., 36.2004.132; STCA del 3 settembre
2004 in re M., 36.2004.92; STCA del 20 luglio 2006 in re O.B., 36.2006.46; STCA
del 18 dicembre 2006 in re A.N., 36.2006.1999; STCA del 7 maggio 2007 in re
A.T. ed in re C.C, 36.2007.41 rispettivamente 36.2007.44) evidenziando:
"
2.2 (…) che, quando sia accertato un reddito inferiore a
quello del periodo di riferimento rispettivamente quando l’amministrazione
debba determinare un reddito, essa deve procedere alla sua esatta fissazione e
quindi raffrontarlo con i parametri fissati dal Consiglio di Stato per la
determinazione del diritto al sussidio, per ciò fare è necessario procedere
alla commutazione del nuovo reddito accertato in reddito imponibile mediante
l’utilizzo di tabelle appositamente allestite. Infatti il reddito (...)
accertato va obbligatoriamente (...) convertito in reddito imponibile mediante
apposite tabelle (...).
Per l'accertamento autonomo del reddito l'Ufficio dell'Assicurazione
Malattia deve partire dal reddito (...) conseguito dall’assicurato nel
corso del periodo più prossimo al periodo per il quale il sussidio è richiesto.
Infatti il reddito (...) cui ci
si deve riferire è possibilmente quello più recente e percepito nel corso
dell'anno per il quale il sussidio viene richiesto. In questo senso anche il
Messaggio 3 gennaio 1996 del Consiglio di Stato al Gran Consiglio concernente
l'adozione della nuova LCAMal (M 4474 DOS) a pag. 53 secondo cui:
" Trattandosi
di una sovvenzione di carattere eminentemente sociale, il sussidio nell'assicurazione
contro le malattie, pur basandosi sui dati fiscali dell'istante, deve comunque
tenere conto della situazione economica più vicina al momento in cui l'assicurato
richiede il sussidio soggettivo."
Nell'ottica
di tale volontà del legislatore i dati da considerare per la verifica del
reddito sono, se possibile, i dati dell'anno per il quale il sussidio è
chiesto, che vanno - come indicato in precedenza (...) - posti a raffronto con
Fatti
i dati ritenuti nella tassazione di riferimento dove necessario.
(…)
2.5. Va qui subito rilevato come la delega del legislativo al
Consiglio di Stato sia decisamente ampia e, soprattutto, priva di contorni specificatamente
indicati nella legge stessa. La norma in questione prevede infatti unicamente e
genericamente l’accertamento autonomo del reddito al di fuori della decisione
di tassazione di riferimento, in “altri casi particolari". (…)"
Quando
sia accertata l’esistenza di uno dei motivi di cui all’art. 31 RegLCAMal - in
particolare ciò avviene più frequentemente in caso di accertamento di un nuovo
reddito netto inferiore a quello accertato mediante la
notifica di tassazione applicabile del periodo di riferimento (lett. m)
- l'Amministrazione deve procedere alla sua esatta fissazione e successivamente
commutare il nuovo reddito accertato in reddito imponibile mediante l’utilizzo
di tabelle appositamente allestite dall’autorità fiscale (art. 36 RegLCAMal). Queste tabelle considerano le normali deduzioni dal reddito
per la fissazione del reddito (ipotetico) imponibile, pur non potendo essere,
per la loro stessa natura, attagliate al caso concreto cui vengono applicate.
L'UAM acquisisce dunque tutte le informazioni necessarie e determina il reddito
come la legge impone.
Per quanto attiene alle possibili
deduzioni dal reddito lordo accertato, questo Tribunale ha sviluppato una
prassi piuttosto restrittiva, negando la possibilità di deduzione altra che non
siano alimenti versati ed interessi su debiti ipotecari.
In particolare, nelle sentenze
36.2003.99/112 nella causa S. e 36.2003.116 nella causa T. tutte del 26 gennaio
2004, è stata negata la possibilità di dedurre spese di doppia economia domestica
e di trasporto, anche se normalmente riconosciute a livello fiscale. Nella
sentenza 36.2004.33 nella causa S. il TCA ha ammesso, come d’altra parte aveva
fatto l’amministrazione, la deduzione per gli alimenti che l’assicurato era
costretto a versare negando altre deduzioni. Per uno studente che effettuava
parallelamente all’esercizio di attività remunerata un dottorato di ricerca
presso un’università svizzera, non è stato ritenuto il rimborso del debito per
i prestiti di studio contratto con il Cantone e neppure le spese per la
residenza secondaria e quelle di trasporto. Il concetto è stato ribadito
ulteriormente nella sentenza 36.2004.93 nella causa D. del 3 settembre 2004 in
cui era ricorrente un divorziato cui l’amministrazione aveva calcolato il
reddito lordo per la successiva conversione. Nella sentenza 19 ottobre 2004
nella causa M. 36.2004.129, questo Tribunale non ha ritenuto invece possibile
la deduzione dell’affitto e del premio dell’assicurazione obbligatoria contro le
malattie ed ha confermato la sua prassi di non ammettere deduzioni per spese di
trasporto e di doppia economia domestica. La prassi del TCA è stata
ulteriormente ribadita nelle sentenze 36.2005.70 nella causa D. del 14 settembre
2005, 36.2005.94-95 del 21 settembre 2005 nella causa D., 36.2005.99 del 27
settembre 2005 nella causa N., 36.2005.117 nella causa S. del 24 ottobre 2005 e
nella sentenza 36.2005.66-67 nella causa F. del 30 novembre 2005 a composizione
completa del Tribunale.
5. Giusta l'art. 28 LCAMal, riservato l'art. 40 che fa riferimento ai beneficiari
di prestazioni PC, il sussidio è corrisposto tramite presentazione di
un'istanza scritta. Il regolamento determina le modalità di presentazione
dell'istanza e il contenuto della stessa. Con il 1° gennaio 2005 è entrata in
vigore una modifica dell’art. 28 LCAMal, nel senso che il cpv. 2 prevede ora
che per gli assicurati tassati in via ordinaria, l’istanza è presentata entro
la fine dell’anno che precede l’anno di competenza. Nel cpv. 3 (ex cpv. 2)
figura che il regolamento determina le modalità di presentazione dell’istanza e
il contenuto della stessa.
L'art.
10 Reg. LCAMal prevede che l'istanza di sussidio avviene per mezzo dei moduli
ufficiali. I moduli ufficiali sono recapitati dall'Istituto delle assicurazioni
sociali ai potenziali beneficiari del sussidio, in questo caso corredati da
etichetta collante munita di numero di identificazione personale, o possono
essere ritirati dai singoli richiedenti presso la Cancelleria del Comune di
residenza. L'istanza deve essere corredata dei documenti richiesti con il
modulo ufficiale.
Per
l'art. 11 cpv. 1 Reg. LCAMal l'Istituto delle assicurazioni sociali stabilisce
i termini di presentazione dell'istanza, tenuto conto che di regola:
a) per
gli assicurati tassati in via ordinaria l’istanza è presentata nel corso
dell’anno che precede la corresponsione della riduzione di premio;
b) per gli assicurati tassati
alla fonte l’istanza è presentata nel corso dell’anno medesimo per il quale si
richiede la riduzione di premio;
c) gli assicurati che si
stabiliscono nel Cantone ad anno inoltrato, possono avanzare l’istanza nel
corso dell’anno stesso per il quale si richiede la riduzione di premio;
d) gli assicurati che nel corso
dell’anno, per inizio di assoggettamento fiscale o per le situazioni di cui
all’art. 31, ritenessero di rientrare nel diritto alla riduzione di premio,
possono presentare istanza nel corso dell’anno stesso.
Il
cpv. 2 prevede che per casi particolari e per ragioni comprovate, l'Istituto
delle assicurazioni sociali può ritenere anche istanze che giungessero fuori
dei termini stabiliti per l'inoltro della richiesta.
Giusta
l'art. 53 LCAMal il diritto al beneficio di un sussidio nella forma retroattiva
decade dopo cinque anni a partire dall'anno in cui tale diritto si verifica.
Costituisce eccezione l'applicazione del sussidio retroattivo nell'ambito delle
procedure di revisione delle prestazioni complementari AVS/AI. Il sussidio
retroattivo è oggetto di richiesta scritta da parte dell'assicurato all'istanza
designata dal Consiglio di Stato e deve specificare le motivazioni del ritardo
(riservato l'art. 54 cpv. 2). Le domande di sussidio retroattivo sono accolte
solo se suffragate da motivazioni particolari e fondate (art. 55 LCAMal). La
negligenza a giustificazione del mancato rispetto dei termini stabiliti dal
regolamento non è considerata motivo valido per il riconoscimento del sussidio
nella forma retroattiva. Il Messaggio relativo all'introduzione della LCAMal,
circa l'art. 55, a pag. 59, precisa che:
" Il riconoscimento di sussidi retroattivi può essere
concesso quando l'assicurato fa valere ragioni oggettive e fondate circa i
motivi per cui non è riuscito a produrre l'istanza in forma tempestiva. Relativamente
alla fattispecie, all'autorità amministrativa competente è riconosciuto un
margine di ponderazione nell'esame delle richieste. La pura e semplice
negligenza nell'inoltro dell'istanza di sussidio nei termini stabiliti non è
comunque considerata motivo valido per il riconoscimento di un sussidio nella
forma retroattiva."
6. Nel
caso in esame l'istanza di sussidio 2008 è stata inoltrata nel corso
dell’aprile 2008. L’istanza non rispetta la scadenza del 31 dicembre 2007.
Poiché l’assicurato è tassato in via ordinaria, in virtù dell’art. 45 lett. a
Reg. LCAMal, avrebbe dovuto inoltrare la sua richiesta entro fine 2007. Nel
Messaggio n. 5589 del 15 ottobre 2004, il Consiglio di Stato, a proposito della
modifica dell’art. 28 cpv. 2 e 3 della LCAMal entrata in vigore l’1.1.2005, ha
rammentato la previgente regolamentazione:
" I sussidi individuali devono essere richiesti entro
il 31 dicembre dell’anno che precede quello di riferimento: il Regolamento
contempla già i casi per i quali è invece giustificata la presentazione
dell’istanza nel corso dell’anno di competenza del sussidio. Si tratta
sostanzialmente degli assicurati tassati alla fonte, oppure delle situazioni in
cui il 31 dicembre dell’anno che precede la competenza del sussidio
l’assicurato non dispone dei dati fiscali consolidati di riferimento, e infine
degli assicurati che nel corso dell’anno di competenza subiscono cambiamenti
importanti nella loro situazione economica (ciò che risponde al dettato
imperativo della LAMal – art. 65 cpv. 3 – in base al quale i Cantoni,
nell’esame delle condizioni per l’ottenimento del sussidio, devono considerare
le circostanze economiche e familiari più recenti).”
Il
Consiglio di Stato ha quindi rammentato che i sussidi, prima della modifica
della legge, potevano essere chiesti nell’anno di competenza del sussidio solo
se date le precise condizioni (più sopra riportate in esteso) e qui palesemente
non adempiute (ciò che nemmeno il ricorrente pretende). La richiesta andava
pertanto presentata entro il 31 dicembre 2007.
Alla
luce di ciò occorre verificare se il ritardo nell’inoltro della domanda sia
scusabile e giustificato. In questo senso il ricorrente rileva come il mancato
rispetto del termine sia da ricondurre alle procedure esecutive ed ai
pignoramenti posti in atto nei suoi confronti e ciò nel corso del 2007 egli
indica quindi implicitamente la diminuzione delle entrate e richiama, sempre
implicitamente, l’art. 31 Reg.LCAMal alla lettera m (norma più sopra citata).
7. Come
rammentato ancora in recenti giudizi di questo Tribunale Cantonale delle Assicurazioni
il tema giuridico della diminuzione del reddito è argomento che ha dato spunto
a più di un esame. Occorre in concreto analizzare ed interpretare l'art.
31 LCAMal e l'art. 31 del relativo Regolamento nell’ottica della citata
giurisprudenza. In una sentenza di principio pubblicata nella RDAT I - 2002
pag. 91, sentenza emessa dal TCA nella sua composizione completa (inc.
36.2001.71 del 6 febbraio 2002), giudizio poi più volte ripreso (v. sentenze 27
novembre 2003 inc. 36.200'3.84 e sentenza 6 febbraio 2006 inc. 36.2006.4),
questa Corte ha ritenuto:
" Va qui subito rilevato come la delega del
legislativo al Consiglio di Stato sia decisamente ampia e, soprattutto, priva
di contorni specificatamente indicati nella legge stessa. La norma in questione
prevede infatti unicamente e genericamente l’accertamento autonomo del reddito
al di fuori della decisione di tassazione di riferimento, in “altri casi
particolari”.
Il Consiglio di Stato ha emanato l’art. 67 Reg.
LCAMal [ora sostituito dall'art. 31 Reg. LCAMal di analogo tenore] in cui ha
previsto, quali casi specifici tali da giustificare l’accertamento del reddito
da parte dell’Istituto delle Assicurazioni sociali, il decesso del coniuge,
matrimonio, divorzio o separazione per sentenza giudiziaria o di fatto … la
cessazione dell’attività lavorativa per pensionamento od invalidità, la
cessazione temporanea dell’attività per riqualificazione, o per maternità, od
ancora quando la persona interessata sia stata posta al beneficio di misure
LADI "dopo almeno sei mesi di inattività lucrativa". L’esecutivo ha
così ritenuto elementi che incidono direttamente nelle entrate
finanziarie delle persone interessate (ossia la cessazione di una attività
lucrativa per motivi specifici), ha considerato le persone a beneficio di
prestazioni LADI rispettivamente “al beneficio di prestazioni della Legge
sull’assistenza sociale” ed ha considerato motivi d’ordine familiare che hanno
incidenza finanziaria, in questo senso il matrimonio, separazione, divorzio. La
nascita di un figlio manca precisamente in questo contesto. Tale assenza non
può essere ritenuta comunque una lacuna del testo legale del regolamento in
discussione. Il Consiglio di Stato ha considerato nell’elencazione situazioni
giuridiche che – normalmente – incidono direttamente nel reddito conseguito
dalle persone interessate e che, in genere, conducono all'emanazione di
tassazioni intermedie e non, invece, fattori che cagionano una spesa. Va considerato
come la nascita di un figlio, pur comportando un aumento delle spese per il mantenimento
non incide nel reddito della persona interessata … . Non si può quindi ritenere
che il Consiglio di Stato abbia regolamentato differentemente fattispecie
giuridiche che andavano trattate in maniera simile. Si deve quindi concludere
che una applicazione per analogia dell’art. 67 Reg. LCAMal al caso della
nascita di un figlio all’assicurato che postula la concessione del sussidio,
non appare giustificata."
Nella sentenza 6 febbraio 2006 (inc. 36.2006.4) questa Corte ha poi
precisato che:
" Come evidenziato dalla giurisprudenza quindi nel
RegLCAMal l’esecutivo cantonale ha sostanzialmente considerato elementi che
Considerandi
incidono direttamente sulle entrate delle persone, sui redditi, e non ha invece
ritenuto l’aumento delle uscite, delle spese. Analogamente quindi a questi
precetti deve valere il ricovero per una persona anziana in una struttura quale
quella dove risiede oggi la ricorrente. E’ ben vero che tale ricovero incide in
maniera importante sulle uscite della signora X., che il margine di agio finanziario
a fronte delle entrate comunque contenute e derivanti da AVS e da una piccola
rendita della Cassa Pensione si è notevolmente assottigliato con la degenza, purtroppo
però il Giudice deve applicare i principi di legge vigenti e dedotti dalla giurisprudenza.
V’è qui da domandarsi se la ricorrente non possa beneficiare addirittura di
prestazioni complementari all’AVS (PC), circostanza questa che non deve essere
qui esaminata lasciando alla signora X. stessa od a chi della ricorrente si
occupa la valutazione della percorribilità di una domanda di PC. Resta, purtroppo
a fronte – si ribadisce – di contenute entrate, l’impossibilità di considerare
una autonoma determinazione del reddito da parte dell’Ufficio
dell'Assicurazione Malattia per le ragioni esposte. A giusta ragione
l’amministrazione ha fatto capo al reddito imponibile della ricorrente come
desumibile dalla tassazione 2001 – 2002 e che non permette, per il superamento
dei limiti citati in corso di motivazione, di concedere il sussidio.”
Per
una dettagliata esposizione del concetto di reddito ai sensi dell'art. 31 Reg.
LCAMal ed in particolare per il concetto della diminuzione del reddito locativo
si veda la sentenza 28 febbraio 2008 inc. 36.2007.172 in particolare cons.
2.7.6
dove è stato richiamato lo scopo
" … dell'accertamento autonomo del reddito da parte
dell'amministrazione, che costituisce eccezione, in caso di riduzione del
reddito facendo riferimento all'intervento dello Stato "in ragione di
un'importante diminuzione delle effettive entrate finanziarie disponibili"
(…) fa chiaro riferimento alle situazioni che sono "suscettibili ... di
portare ad un repentino cambiamento delle entrate effettive, foriero di un
disagio economico - sociale forte". L'intervento di nuova ed autonoma
valutazione del reddito, per la sua successiva convenzione a mano delle
tabelle, da parte dello Stato deve avvenire solo a fronte di una diminuzione
delle effettive disponibilità dell'assicurato. La giurisprudenza di questo
Tribunale ha ritenuto ad esempio che la nascita di un figlio costituisce un
incremento delle spese e delle uscite per il soddisfacimento dei bisogni del
neonato ma non incide nelle entrate in quanto tali. Analogamente ciò deve
valere per il valore locativo che rappresenta un ipotetico reddito nella misura
in cui evita al proprietario immobiliare che occupa il suo stabile, di dovere
sborsare l'importo della locazione. Se l'immobile occupato diventasse inagibile
il proprietario si potrebbe trovare in condizioni di dovere spendere denaro per
locare un oggetto sostitutivo. Non vedrebbe però diminuire le proprie entrate
dirette ed effettive”
Dalle
considerazioni di diritto che precedono si deve ritenere che il legislatore cantonale
- nell'ambito dell'autonomia riconosciutagli dalle norme federali - ha considerato
soltanto le variazioni sulle entrate delle persone interessate e non invece l'aumento
delle uscite, per procedere al calcolo autonomo del reddito per l'accertamento
del diritto al sussidio.
Alla
luce di ciò discende che il pignoramento di un salario o di una rendita non
costituisce una diminuzione delle entrate, effettive e reali conseguite
dall’assicurato che postula il sussidio, ma al contrario un aumento – forzato
ed imposto dalle autorità preposte all’applicazione della LEF – delle uscite
destinate a scopi diversi da quelli che la persona interessata sceglierebbe
verosimilmente. Non è possibile ritenere adempiuti i presupposti di cui
all’art. 31 Reg.LCAMal e non è quindi possibile per il ricorrente inoltrare una
domanda di aiuto sociale nel corso del 2008 per il sussidio sempre del 2008.
8.
Come
evidenziato in recenti decisioni di questo Tribunale il
legislatore cantonale - nell'ambito dell'autonomia riconosciutagli dalle norme
federali - ha considerato soltanto le variazioni sulle entrate delle persone
interessate e non invece l'aumento delle uscite, per procedere al calcolo
autonomo del reddito per l'accertamento del diritto al sussidio.
Il
Giudice è vincolato al diritto federale e cantonale e non può scostarsi da un
testo chiaro di legge senza valido motivo.
Per
l’art. 73 della Costituzione Cantonale i tribunali esercitano il potere
giudiziario e decidono in modo indipendente. Sono vincolati dalla legge con il
rilievo che possono eccezionalmente prescindere dall’applicazione di norme
cantonali quando queste siano in contrasto con il diritto o con la Costituzione
cantonale
Il
principio della legalità è quindi evocato nella Costituzione Cantonale con
l’unica eccezione possibile, sempre nel solco comunque del principio della
legalità, della priorità del diritto federale o della superiorità del testo
costituzionale cantonale. L’art. 73 cpv. 2 secondo periodo Cost. cant., come
rilevato, prevede infatti la possibilità per i tribunali di non applicare
norme cantonali che fossero contrarie al diritto federale. Come ricorda la
sentenza del TRAM (Tribunale Cantonale Amministrativo) del 29 maggio 2006 (inc.
52.2006
):
" Pertanto, allo scopo di rispettare il principio
della preminenza del diritto superiore, l’autorità
di ricorso può esaminare la compatibilità di una norma di diritto cantonale con
il diritto federale e internazionale e può paralizzarne l’applicazione in caso di esame di atti concreti. Non può
invece annullarla o modificarla operando un controllo astratto (abstrakte
Normenkontrolle) della norma stessa (Scolari, Diritto amministrativo,
Parte generale, 2. ed., n. 375 segg. e riferimenti)."
In
concreto le norme della Legge Cantonale di Applicazione alla LAMal costituiscono
diritto cantonale autonomo (in questo senso in questo senso STFA 3 maggio 2005
in re B; K 165/04 e DTF 124 V 9). Il TFA ha, in particolare, rammentato come,
in virtù dell’allora vigente art. 128 OG, fosse sua competenza decidere in
ultima istanza in materia di ricorsi di diritto amministrativo contro decisioni
ai sensi degli art. 97, 98 lett. b – h, e 98 a OG, in materia di assicurazioni
sociali rilevando comunque come:
" les cantons jouissent d’une grande liberté dans
l’aménagement de la réduction des primes, dans la mesure où ils peuvent définir
de manière autonome ce qu’il faut entendre par «condition économique modeste».
En effet, les conditions auxquelles sont soumises les réductions des primes ne
sont pas réglées par le droit fédéral, du moment que le législateur a renoncé à
préciser la notion d’«assurés de condition économique modeste».
Per tale motivo ha ritenuto che:
" les règles édictées par les cantons en matière de
réduction des primes dans l’assurance-maladie constituent du droit cantonal autonome"
e ne ha concluso che:
" un prononcé cantonal de dernière instance qui
violerait ces règles ne peut pas, en principe, être déféré au Tribunal fédéral
des assurances par la voie du recours de droit administratif. En revanche, un
tel prononcé peut être attaqué par la voie du recours de droit public (art. 84
al. 2, art. 86 al. 1 et art. 87 OJ)"
ciò, come indicato, durante la vigenza dell'abrogata OG. Diversa la
situazione con la nuova LTF.
La LAMal prevedeva all’art. 65, nella versione iniziale approvata
dalle Camere, la riduzione dei premi da parte dei Cantoni. In virtù di questa
norma i Cantoni erano obbligati ad accordare, agli assicurati di condizione
economica modesta (la cui definizione è stata lasciata come indicato ai Cantoni
stessi), delle riduzioni dei premi fissate in modo che i sussidi annui della
Confederazione e dei Cantoni, così come regolati dall’art. 66 LAMal, fossero
versati interamente. L’art. 66 prevedeva che la Confederazione accordasse ai
Cantoni dei sussidi annualmente per finalizzare la riduzione dei premi, sussidi
fissati mediante decreto federale semplice di durata quadriennale tenuto conto
dell’evoluzione dei costi dell’assicurazione delle cure medico sanitarie
obbligatoria e della situazione finanziaria della Confederazione stessa.
Le
regole adottate dal legislatore ticinese rispettano detti principi. In maniera
autonoma, con ampio potere d’apprezzamento, il legislatore ticinese ha adottato
regole che definiscono lo stato di disagio economico o meglio le condizioni
economiche modeste. Le norme fissano i parametri vincolandoli – come appare
dalle considerazioni che precedono – alla situazione fiscale della persona,
indicando come il sopravvenire di una modifica, delle entrate unicamente, possa
essere indicatore di condizione economica modesta intervenuta.
A
tal proposito va rammentato (come d’altra parte fatto nella sentenza del 15 febbraio
2007, inc. 36.2006.228, e nella sentenza del 9 gennaio 2006, inc. 36.2005.141) che:
" Per l’art. 65 LAMal i Cantoni accordano riduzioni
dei premi agli assicurati di condizione economica modesta. Il Consiglio
federale può estendere la cerchia degli aventi diritto a persone tenute ad
assicurarsi che non hanno il domicilio in Svizzera, ma vi soggiornano per un lungo
periodo. … I Cantoni provvedono affinché nell’esame delle condizioni
d’ottenimento vengano considerate, su richiesta particolare dell’assicurato, le
circostanze economiche e familiari più recenti. Stabilita la cerchia dei
beneficiari, i Cantoni vegliano affinché il versamento delle riduzioni di
premio avvenga in modo che i beneficiari non debbano adempiere in anticipo il
loro obbligo di pagare i premi. I Cantoni informano regolarmente gli assicurati
del loro diritto alla riduzione dei premi. Gli assicuratori sono tenuti a
collaborare … I Cantoni forniscono alla Confederazione i dati anonimi
concernenti gli assicurati beneficiari così da permettere di verificare
l’attuazione degli scopi di politica sociale. Il Consiglio federale emana le
necessarie disposizioni.
Per il principio della forza derogatoria del diritto federale di cui
all’art. 49 cpv. 1 Cost. il diritto cantonale deve sempre cedere il passo al diritto
federale nei campi che la Costituzione o un decreto federale urgente hanno
deciso essere di competenza della Confederazione e che quest’ultima ha
effettivamente disciplinato. Questo principio esclude tuttavia ogni
regolamentazione cantonale solo nelle materie che il legislatore federale ha
inteso disciplinare in modo esaustivo, i Cantoni conservando la competenza, quando
tale non è il caso, di emanare disposizioni di diritto pubblico i cui fini e
mezzi prospettati convergono con quelli previsti dal diritto federale (STFA del
22.
ottobre 2002, K 102/00, consid. 3.2; DTF 127 I 68 consid. 4a, 126 I 78
consid. 1; cfr. riguardo al previgente art. 2 Disp. Trans. vCost., la cui
giurisprudenza si applica anche alla nuova norma, DTF 125 I 375 consid. 4a, 433
consid. 3b, 480 consid. 2a, 114 Ia 355 consid. 4a e sentenze ivi citate).
Giusta l’art. 117 Cost. la Confederazione emana prescrizioni
sull’assicurazione contro le malattie e gli infortuni. L’assicurazione malattia
è quindi di competenza federale, tuttavia alcuni compiti sono stati delegati ai
Cantoni (cfr. sull’ammissibilità di questo tipo di delega: Häfelin/Haller,
Schweizerisches Bundesstaatsrecht, 5a ed., Zurigo 2001, cifra marg. 1151-1152,
1155-1156), come ad esempio la riduzione dei premi per gli assicurati di
condizione economica modesta (STFA del 22 ottobre 2002, K 102/00, consid. 4;
art. 65 LAMal; Maurer, Das neue Krankenversicherungsrecht, Basilea e Francoforte
sul Meno 1996, pag. 4-5, in cui vi è un elenco delle competenze delegate ai
cantoni; cfr. con riferimento all’art. 34bis vCost., Maurer,
Bundessozialversicherungsrecht, pag. 252). Secondo la dottrina, inoltre, le
competenze cantonali indicate nella LAMal e nell’OAMal non sono esaustive, vi è
quindi spazio per una completazione da parte dei Cantoni (Maurer, Das neue
Krankenversicherungsrecht, pag. 5).
In simili condizioni si deve concludere che l’assicurazione malattia
non è disciplinata esaustivamente dal diritto federale e che alle condizioni
indicate sopra i Cantoni possono emanare disposizioni (STFA del 22 ottobre
2002, K 102/00, consid. 4).
Va ancora rammentato che con STFA del 3 maggio 2005, pubblicata in DTF
131.
V 202, al consid. 3.2.2., il TFA ha rammentato che la giurisprudenza
considera che i Cantoni dispongono di una grande libertà per quanto concerne la
regolamentazione della riduzione dei premi, nel senso che possono definire
autonomamente la nozione di “assicurati di condizione economica modesta” (cfr.
anche DTF 122 I 343).
Per quanto concerne la procedura applicabile alla richiesta di ottenere
dei sussidi, i cantoni godono pertanto di una grande autonomia. Nella misura in
cui la legge cantonale prescrive l’obbligo, tranne casi particolari, di
chiedere il sussidio entro l’anno precedente la corresponsione del medesimo,
esso non viola il diritto federale preminente. Tant’è che l’art. 65 cpv. 3
seconda frase LAMal prevede che, stabilita la cerchia dei beneficiari, i
Cantoni vegliano affinché il versamento delle riduzioni di premio avvenga in
modo che i beneficiari non debbano adempiere in anticipo il loro obbligo di
pagare i premi. Ossia che le decisioni vengano prese prima dell’inizio del
diritto al sussidio, ciò che è possibile unicamente se l’assicurato fa valere
il suo diritto l’anno precedente l’inizio del versamento del sussidio.”
Per
quanto è più specificatamente dell’obbligo di considerare la situazione economica
e famigliare più recente su richiesta dell’assicurato la norma del Cantone Ticino,
sia quella della legge (art. 31 LCAMal) che quella di concretizzazione lasciata
all’esecutivo cantonale (art. 31 Reg. LACAMal), appaiono ampiamente rispettose
dei dettami federali. Un tale diritto esiste, viene codificato in maniera
precisa ed il riferimento fatto alle entrate appare non solo pienamente
rispettoso del dettato federale ma anche assolutamente logico e teso ad evitare
possibili situazione ambigue e non chiare a fronte di spese non sempre necessarie.
La
critica del ricorrente appare quindi destituita di fondamento e non può essere
seguita in questa sede.
Da
quanto precede discende che l'UAM ha operato correttamente non considerando il
pignoramento cui fa cenno il ricorrente nell'ambito dell'art. 31 LCAMal.
9.
Il
ricorso va respinto senza carico di tassa di giustizia e delle spese. In virtù dell’art. 82 lett. a della Legge federale sul Tribunale
federale (LTF), in vigore dal 1° gennaio 2007, la presente sentenza è
impugnabile al Tribunale federale mediante ricorso in materia di diritto
pubblico entro 30 giorni dalla notifica (art. 100 cpv. 1 LTF), facendo valere i
motivi di ricorso previsti agli artt. 95 e seguenti LTF. Inoltre, a norma
dell’art. 97 cpv. 1 LTF, il ricorrente può censurare l’accertamento dei fatti
soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del
diritto ai sensi dell’articolo 95 e l’eliminazione del vizio può essere determinante
per l’esito del procedimento.
Va
ancora rilevato che, laddove non sia ammissibile il ricorso ordinario in materia
di diritto pubblico, è aperta la via del ricorso sussidiario in materia
costituzionale (art. 113 LTF). Giusta l’art. 116 LTF, con questo ricorso può
essere censurata la violazione di diritti costituzionali.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese e non vengono attribuite
ripetibili all’amministrazione vincente in causa.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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