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Decisione

36.2008.127

Domanda di sussidio tardiva con ritardo non motivato. In casu il ricorrente disponeva di sostanza tale da escludere il diritto al sussidio

3 novembre 2008Italiano23 min

Source ti.ch

Fatti

i termini di presentazione dell'istanza, tenuto conto che di regola:

a) per gli assicurati tassati in via ordinaria l’istanza è

presentata nel corso dell’anno che precede la corresponsione della riduzione di

premio;

b) per gli

assicurati tassati alla fonte l’istanza è presentata nel corso dell’anno medesimo

per il quale si richiede la riduzione di premio;

c) gli

assicurati che si stabiliscono nel Cantone ad anno inoltrato, possono avanzare

l’istanza nel corso dell’anno stesso per il quale si richiede la riduzione di

premio;

d) gli

assicurati che nel corso dell’anno, per inizio di assoggetta-mento fiscale o

per le situazioni di cui all’art. 31, ritenessero di rientrare nel diritto alla

riduzione di premio, possono presentare istanza nel corso dell’anno stesso.

Il

cpv. 2 prevede che per casi particolari e per ragioni comprovate, l'Istituto

delle assicurazioni sociali può ritenere anche istanze che giungessero fuori

dei termini stabiliti per l'inoltro della richiesta.

Giusta

l'art. 53 LCAMal il diritto al beneficio di un sussidio nella forma retroattiva

decade dopo cinque anni a partire dall'anno in cui tale diritto si verifica.

Costituisce eccezione l'applicazione del sussidio retroattivo nell'ambito delle

procedure di revisione delle prestazioni complementari AVS/AI. Il sussidio

retroattivo è oggetto di richiesta scritta da parte dell'assicurato all'istanza

designata dal Consiglio di Stato e deve specificare le motivazioni del ritardo

(riservato l'art. 54 cpv. 2). Le domande di sussidio retroattivo sono accolte

solo se suffragate da motivazioni particolari e fondate (art. 55 LCAMal). La

negligenza a giustificazione del mancato rispetto dei termini stabiliti dal

regolamento non è considerata motivo valido per il riconoscimento del sussidio

nella forma retroattiva. Il Messaggio relativo all'introduzione della LCAMal,

circa l'art. 55, a pag. 59, precisa che:

" Il riconoscimento di sussidi retroattivi può essere

concesso quando l'assicurato fa valere ragioni oggettive e fondate circa i

motivi per cui non è riuscito a produrre l'istanza in forma tempestiva. Relativamente

alla fattispecie, all'autorità amministrativa competente è riconosciuto un

margine di ponderazione nell'esame delle richieste. La pura e semplice

negligenza nell'inoltro dell'istanza di sussidio nei termini stabiliti non è

comunque considerata motivo valido per il riconoscimento di un sussidio nella

forma retroattiva."

6. Nel

caso in esame RI 1 è tassato in via ordinaria, egli avrebbe dovuto rispettare

la scadenza del termine previsto del 31 dicembre 2007 per l'inoltro dell'aiuto

sociale. Ciò non è stato fatto. Prima di esaminare le giustificazioni del

ritardo occorre comunque rilevare come il sussidio viene concesso a chi è

bisognoso. Giustamente il legislatore ticinese, autonomo nella determinazione

di tale concetto di bisogno come più volte ribadito da questo TCA (cfr.

sentenza 15 febbraio 2007 inc. 36.2006.228), ha considerato la sostanza nella

valutazione del bisogno. Sarebbe infatti urtante il minimo senso di giustizia

che lo Stato contribuisce a pagare premi a chi detiene sostanza milionaria. In

concreto va detto che il ricorrente dispone di una sostanza netta di CHF

1'314'000 (tassazione 2005). Questo importo - dedotta la franchigia di CHF

200'000 per le famiglie - va computato per 1/15 come indicato nelle

considerazioni che precedono. Quindi va considerata una somma di CHF 74'266

(CHF 1'314'000 - 200'000 : 15) che palesemente non permetterebbe di ottenere

sussidio.

7. A

prescindere da ciò che precede occorre osservare come il ritardo nella formulazione

della domanda di sussidio non sarebbe comunque giustificato.

Va

rammentato che l'art. 11 cpv. 2 Reg. LCAMal prevede, per casi particolari e per

ragioni comprovate, che l'Istituto delle assicurazioni sociali possa ritenere

anche richieste che giungessero fuori dei termini stabiliti. Questo Tribunale

Cantonale delle Assicurazioni ha sviluppato una giurisprudenza dettagliata in

merito e ciò alla luce dell’alto numero di decisioni che è stato chiamato a

rendere in particolare negli ultimi mesi. Nei casi giudicati in precedenza è

già stato considerato che un ritardo di oltre 1 anno a fronte di una importante

malattia dello stesso assicurato non poteva essere considerato fatto

giustificativo sufficiente (STCA 24 aprile 2002 nella causa J. inc. 36.2002.5),

così come non è stato considerato quale motivo sufficiente l’assenza di

conoscenza della possibilità di chiedere il sussidio da parte di due coniugi

confederati appena giunti in Ticino (STCA 9 dicembre 2002 nella causa D. inc.

36.2002.119). Nemmeno l'informazione errata da parte dell'assicuratore malattia

è stata considerata motivo adeguato per giustificare il ritardo. Nel caso dei

coniugi C. (STCA 25 settembre 2003 inc. 36.2002.141) l'assicuratore aveva comunicato

che il sussidio per i figli non sarebbe stato concesso, contrariamente a quanto

poi verificato. Come indicato questo Tribunale non ha considerato l'errata

informazione quale elemento giustificante il ritardo. Va ancora rilevato che

con sentenza 12 settembre 2002 il TCA non ha ritenuto fatto giustificante il

ritardo nella domanda di sussidio la giovane età dell'assicurata ancora studentessa

liceale e quindi la sua immaturità e la sua inesperienza (STCA 12 settembre

2002 nella causa W. 36.2002.54) e nel caso giudicato il 6 ottobre scorso (in re

S. 36.2005.116) l’assenza di una decisione di tassazione non è stata comunque

considerata elemento adeguato a motivare il ritardo per un apprendista non

ancora tassato il cui fratello ammalato per lunghi periodi aveva creato “problemi a tutta la famiglia”. Nella

sentenza 3 ottobre 2005 in re S. (36.2005.112) il

Tribunale ha considerato che:

"

Ancora va verificato se

il ritardo dell’istanza formulata da X. X. tendente ad ottenere la concessione

del sussidio 2005, redatta e trasmessa all’amministrazione nel corso del 2005,

possa essere considerato giustificato. Nelle considerazioni precedenti già si è

precisato che la negligenza nell’inoltro della domanda non è giustificato. In

casu il ritardo nella trasmissione viene ricondotto alla ambiguità della

decisione formulata dalla Cassa alla domanda di sussidio dell’avv. Y. X. e

della moglie, laddove la decisione accenna al diritto al sussidio per “ogni

membro della famiglia regolarmente assicurato”. Ora il concetto di famiglia,

come precisato più sopra, è un concetto giuridico specifico della LCAMal,

circostanza che all’avv. X. padre del ricorrente e suo patrocinatore non poteva

sfuggire, in altri termini i coniugi compongono, con o senza figli, la famiglia,

ritenuto che comunque i figli sono tali unicamente sino al compimento dei 18

anni, successivamente vengono considerati persone sole (ancorché conviventi con

i genitori od in formazione). Se ne deve dedurre che la decisione 31 agosto

2004 trasmessa all’avv. Y. X., che aveva redatto ed inoltrato la domanda di

sussidio 4 agosto 2004 per sè e per la moglie (come nel caso del 2004, mentre

la domanda 2004 di X. era stata sottoscritta dallo stesso), non poteva essere

intesa altrimenti che come indicato dall’amministrazione nelle sue

osservazioni, ciò anche a fronte della pretesa mancata trasmissione a X. X.

della formale decisione relativa ai suoi sussidi 2004 (comunque ammessi e

debitamente (annunciati) … all’assicuratore malattia). L’avv. X., per il figlio

X., avrebbe comunque – nel 2004 – potuto e dovuto lamentare la mancata notifica

della decisione formale relativa ai sussidi di quell’anno. L’ambiguità pretesa

con la … mancata notifica della decisione sui sussidi 2004 a X. e scaturente

dai termini della decisione 31 agosto 2004 emessa in favore dell’avv. Y. X. non

solo non costituisce promessa od impegno dell’amministrazione tale da

giustificare la buona fede degli assicurati, ma neppure valida giustificazione

del ritardo nell’inoltro dell’istanza."

Sempre

nella sentenza 3 ottobre 2005 in re S. citata, a proposito del tema della mancata

trasmissione dei formulari per la richiesta dell’aiuto sociale, si rilevava poi

come:

"

La mancata trasmissione

dei formulari per la presentazione della domanda di sussidio viene indicata

come ulteriore motivo atto a giustificare il ritardo nella presentazione

dell’istanza. L’argomento del ricorrente non regge già ad un primo sommario

esame. Infatti i formulari vengono trasmessi d’ufficio ai potenziali

beneficiari da parte dell’amministrazione sulla scorta della decisione di

tassazione del biennio ritenuto dal Consiglio di Stato nel decreto annualmente

emesso per la determinazione del diritto al sussidio ed a dipendenza

dell’imponibile considerato in quella sede.

(…)

L’invio dei formulari a chi non è destinato a beneficiare dei sussidi

rispettivamente la mancata trasmissione ad un potenziale beneficiario non

permettono di ritenere il diritto al sussidio in virtù delle regole sulla buona

fede come anticipato nelle considerazioni che precedono (in questo senso la sentenza

22 settembre 2005 nell’inc. B. 36.2005.78). Infatti l’invio errato non può fare

ritenere agli assicurati l’esistenza degli estremi per la concessione del

sussidio. L’eventuale omissione della trasmissione a potenziali interessati del

modulo per la richiesta di sussidio non permette di giustificare un ritardo

nell’inoltro delle domande di sussidio (in questo senso la sentenza in re B.

citata). La diligenza che incombe all’assicurato – cui è noto per le campagne

informative che da anni l’Ufficio dell'Assicurazione Malattia e più

generalmente l’amministrazione cantonale conducono – gli impone di provvedere

al recupero dei formulari disponibili presso le cancellerie comunali in caso di

mancata trasmissione d’ufficio."

Si

aggiunga che nella sentenza del 10 ottobre 2005 in re F. 36.2005.124

l’informazione fornita da un assicuratore mesolcinese fondata sulle norme

applicative della LAMal relative ai sussidi vigente nel Cantone Grigioni, in

parte diversa da quella ticinese, non è stata ritenuta motivo giustificante il

ritardo nell’inoltro della domanda di riduzione individuale dei premi

dell’assicura-zione malattia obbligatoria. Questo Tribunale ha infatti considerato

che:

" L’adozione di modalità diverse in altri cantoni non

può essere ritenuta. Come detto le informazioni errate di un assicuratore

malattia e la non conoscenza della prassi da parte dell’assicurato sono stati

esclusi quali motivi giustificanti il ritardo."

Nella

sentenza in re R. del 17 ottobre 2005 (36.2005.86 cons. 12) il Tribunale Cantonale

delle Assicurazioni ha inoltre ritenuto:

"

(…) la motivazione che

soggiace al ritardo è costituita dal convincimento, o meglio dalla certezza

della madre della ricorrente, di avere tempestivamente inoltrato la domanda

ancora nel 2004. La mancata ricezione degli atti, l’eventuale smarrimento degli

stessi od il mancato corretto invio, non assurgono palesemente a motivo giustificante

il ritardo. Se la prova dell’avvenuta tempestiva spedizione fosse stata adeguatamente

prodotta, e l’onere della mancata prova ricade sulla ricorrente, allora

l’inoltro di una nuova richiesta nel corso del 2005, a fronte del dimostrato

smarrimento della documentazione da parte dello Stato, sarebbe stato da

considerare motivo sufficiente. Il semplice assunto di avvenuta spedizione non

recepita dall’ammini-strazione non permette di giustificare l’omissione

dell’atto o suo ritardo.”

Il

TCA nemmeno ha considerato come motivo giustificativo il fatto che l'assicurato

fosse tossicodipendente - con conseguenti difficoltà fisiche e psichiche - nel

periodo per il quale ha chiesto il diritto alla riduzione del premio di cassa

malati. Infatti, essendo coniugato e ritenuto come sua moglie si fosse occupata

di lui e l'avesse aiutato a passare il brutto periodo che stava vivendo, è

stato ritenuto che il ricorrente potesse e dovesse fare capo alla moglie anche

per la gestione delle sue pratiche correnti e quindi anche quella relativa alla

riduzione dei premi di cassa malati (STCA del 14 marzo 2006 nella causa C.B.,

36.2006.16). Alla medesima soluzione il TCA è giunto nel caso di un assicurato

alla ricerca di un lavoro la cui moglie, gestante, ha avuto problemi di salute

sia prima sia dopo il parto. Queste difficoltà non avrebbero comunque impedito

di compilare e spedire la richiesta di sussidio, operazione che in sé richiede

poco tempo (STCA dell'11 ottobre 2006 nella causa D.A., 36.2006.113).

Nella

sentenza 15 febbraio 2007 (inc. 36.2006.253) un giovane studente universitario

impegnato a Milano aveva giustificato il ritardo con il trasferimento per gli

studi nella capitale lombarda e con gli impegni universitari. Anche in quel

caso il motivo, non attinente alle capacità di gestire le problematiche

amministrative per periodi prolungati, non era stato ritenuto.

Nel

caso giudicato il 13 febbraio 2007 il trasferimento in Ticino dal Canton Sciaffusa

di un assicurato con la sua famiglia qualche mese prima della scadenza del

termine per l'inoltro della domanda di sussidio non era stato ritenuto

giustificante il ritardo (inc. 36.2006.225). Non diversamente è stata

considerata l'assenza dei documenti da annettere alla domanda. Nell'inc.

36.2006.245-246 (sentenza del 9 febbraio 2007) l'assenza della tassazione di

riferimento - siccome non ancora emessa - non é stata ritenuta elemento

sufficiente (analogamente al caso giudicato con la sentenza 15 gennaio 2007,

inc. 36.2006.216). Insufficienti, ancora, i gravi motivi di salute che

attanagliavano la madre di un assicurato da oltre un anno (sentenza 8 febbraio

2007, inc. 36.2006.244). Anche il pensionamento intervenuto già l'anno

precedente il periodo del sussidio non ha permesso ad un assicurato di

giustificare il suo ritardo per la domanda inoltrata l'anno stesso (sentenza 17

gennaio 2007, inc. 36.2006.232).

Nella

sentenza 25 maggio 2007 la dimenticanza della scadenza del termine per una

persona attiva socialmente e che ha privilegiato “il suo lavoro in maniera

certamente altruista e lodevole” invece della propria necessità, non è

stato ritenuto sufficiente (inc. 36.2007.55), ciò analogamente al caso di una

giovane donna che, per ragioni umanamente comprensibili, si è avviata con

notevoli difficoltà nel mondo del lavoro in un’epoca di concreta difficoltà

(sentenza 21 maggio 2007 inc. 36.2007.50).

Nella

sentenza del 16 agosto 2007 in re P. (36.2007.86+108) il Tribunale Cantonale

delle Assicurazioni ha evidenziato, nel caso di una giovane che, confrontata

con la grave malattia di due strette congiunte, di cui una domiciliata

all’estero, con necessità di impegnativi viaggi, parenti poi mancate, e la

grande prostrazione seguita a tali eventi, non ha ritenuto giustificato il

ritardo nella presentazione della domanda di sussidio ritenendo che:

" Come appare dalla giurisprudenza riassunta al punto

precedente la malattia, e la morte ad essa conseguente, di un congiunto, anche

quando imponga trasferte impegnative e soggiorni all'estero prolungati, non

sono tali da giustificare il ritardo nell'inoltro delle domande in questione.

… la richiesta del sussidio è procedura amministrativa semplice che comporta

un impegno contenuto ed impone di allegare pochi documenti. La redazione

dell’istanza comporta quindi onere contenuto anche per chi è meno avvezzo alle

questioni amministrative. L’inoltro di una istanza incompleta non causa poi

necessariamente declaratoria di irricevibilità ma, salvaguardato il termine

d’inoltro, permette (rispettivamente impone all’amministrazione di domandare)

suo successivo completamento mediante produzione dei documenti non ancora

reperiti.

Pur con tutto il rispetto dovuto per le tribolazioni, le

preoccupazioni e le sofferenze di un'intera famiglia, duramente toccata da due

gravi lutti nel giro di pochi mesi uno dall'altro, lutti conseguenti a periodi

di malattia con necessità di spostamenti anche importanti, in concreto il

ritardo … nel chiedere il sussidio non appare giustificato e non può qui essere

ritenuto.”

In altro e recente giudizio (inc.

36.2008.101 in re N. sentenza del 23 settembre 2008) il TCA non ha considerato

giustificato in maniera sufficiente il ritardo nell’inoltro della richiesta di

aiuto sociale conseguente all’elaborazione di una tesi di dottorato da parte

della moglie ed il completamento di studi superiori da parte del marito, ciò

anche se questi impegni venivano condotti in uno con l’attività lavorativa dei

coniugi e con la cura di un figlio.

8. In

concreto l'impegno, anche emotivo, per lo scioglimento di due comunioni ereditarie

non è, alla luce della prassi evocata, sufficiente come non lo è la mancata trasmissione

d'ufficio dei formulari. I motivi della mancata trasmissione dei formulari sono

chiariti dall'UAM nelle sue osservazioni cui si può far capo.

9. Il ricorso va respinto senza carico di tassa di giustizia e delle

spese. In virtù dell’art. 82 lett. a della Legge

federale sul Tribunale federale (LTF), in vigore dal 1° gennaio 2007, la

presente sentenza è impugnabile al Tribunale federale mediante ricorso in

materia di diritto pubblico entro 30 giorni dalla notifica (art. 100 cpv. 1

LTF), facendo valere i motivi di ricorso previsti agli artt. 95 e seguenti LTF.

Inoltre, a norma dell’art. 97 cpv. 1 LTF, il ricorrente può censurare

l’accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente

inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell’articolo 95 e l’eliminazione

del vizio può essere determinante per l’esito del procedimento.

Va

ancora rilevato che, laddove non sia ammissibile il ricorso ordinario in

materia di diritto pubblico, è aperta la via del ricorso sussidiario in materia

costituzionale (art. 113 LTF). Giusta l’art. 116 LTF, con questo ricorso può

essere censurata la violazione di diritti costituzionali.

Per questi

motivi

dichiara e

pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

Considerandi

2.

Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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