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Decisione

36.2008.128

Richiesta di un sussidio per il pagamento dei premi dell'assicurazione malattia di base. Conferma della giurisprudenza secondo la quale nel reddito determinante va calcolata l'intera sostanza anche se

4 novembre 2008Italiano27 min

Source ti.ch

Fatti

I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4

febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R.

e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in

RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99;

STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

2. Il

ricorso, tempestivo poiché inoltrato nei 30 giorni dall'intimazione della

decisione emessa su reclamo, è ricevibile siccome sufficientemente motivato e

le conclusioni appaiono chiaramente desumibili.

nel

merito

3. Conformemente

a quanto disposto dall'art. 23 LCAMal, il Cantone ed i Comuni partecipano al

pagamento delle quote a carico degli assicurati di condizioni economiche

modeste per le prestazioni minime previste dalla legge. Gli assicurati di condizioni

economiche modeste sono definiti dall'art. 29 LCAMal: si tratta delle famiglie

il cui reddito determinante non supera i Fr. 32'000.- e delle persone sole il

cui reddito non supera i Fr. 20'000.-.

Di

regola, il reddito determinante risulta, secondo l'art. 30 LCAMal, dalla

somma arrotondata al mille franchi superiore:

a) del reddito

imponibile desunto dal periodo fiscale stabilito dal Consiglio di Stato;

b) di un quindicesimo della

sostanza imponibile desunta dal periodo fiscale stabilito dal Consiglio di

Stato per la parte eccedente l'importo di Fr. 150'000.- per le persone sole e

Fr. 200'000.- per le famiglie.

L’espressione

“di

regola” tende a volere salvaguardare la possibilità

per l’amministrazione designata (l’Ufficio Assicurazione Malattia) di accertare

autonomamente il reddito dell’assicurato in caso di persone adempienti i

presupposti dell’art. 31 LCAMal.

Per

l'anno 2008 il Consiglio di Stato ha definito le basi di calcolo per il

sussidio con il DE del 10 ottobre 2007, che ha confermato quello del precedente

anno (sul tema si vedano le sentenze TCA 36.2006.71, 72, 120, e 124). Il periodo fiscale per l'accertamento

del reddito determinante è quello delle classificazioni dell'imposta cantonale

per l'anno 2005. I limiti di reddito che conferiscono diritto al

sussidio sono quelli stabiliti dagli artt. 29-32, 35-38, 44-46 e 48 LCAMal,

ossia Fr. 20'000 per le persone sole, Fr. 32'000 per i membri maggiorenni delle

famiglie e 1° figlio e Fr. 50'000 è il reddito di riferimento.

4. Di

principio, quindi, l'amministrazione fa capo ai dati fiscali determinati in

virtù della tassazione di riferimento (ossia quella del periodo indicato

dall’esecutivo cantonale nel DE emesso annualmente) come imposto dalla legge e

dal regolamento d'applicazione (art. 30 LCAMal).

L'amministrazione

(e meglio l’Ufficio dell'Assicurazione Malattia) deve però calcolare il reddito

determinante al di fuori della tassazione di riferimento trasformando il

reddito mediante apposite tabelle e verificando il sussistere dei limiti per la

concessione del sussidio in specifici casi previsti dalla legge e dal

regolamento d'applicazione. All'art. 31 LCAMal il legislatore ticinese ha riservato

l'accertamento del reddito determinante in maniera autonoma da parte dell'amministrazione

(con successiva commutazione delle entrate lorde in reddito determinante a

partire dalle tabelle ufficiali di conversione, art. 17 cpv. 2 ed art. 36

RLCAMal) nei casi:

"a) delle persone soggette

all'imposta cantonale solo per una parte del loro reddito o della loro

sostanza;

b) delle persone soggette all'imposta

alla fonte;

c) delle

persone sole con reddito imponibile nullo o totale dei redditi registrati nella

tassazione applicabile inferiore a fr. 6'000.-, che esercitano un'attività lucrativa;

d) in altri casi particolari."

L'esecutivo cantonale

ha concretizzato la norma della Legge in virtù dell'ampia delega concessagli

dalla stessa regola. Il Regolamento infatti, all’art. 31 RLCAMal (art. 67

vRLCAMal), prevede che il reddito determinante va accertato autonomamente

dall’Istituto delle assicurazioni sociali in particolare nei seguenti casi:

" a) persone soggette all'imposta alla fonte;

b) decesso del coniuge o del partner registrato;

c) matrimonio, divorzio o separazione

per sentenza giudiziaria o di fatto, scioglimento dell'unione domestica

registrata, nel caso di assenza di tassazione applicabile;

d) persone sole che esercitano

un'attività lucrativa o conducono esistenza autonoma, con reddito imponibile

nullo o totale dei redditi registrati nella tassazione applicabile inferiore a fr.

6'000.-, secondo il periodo fiscale determinante;

e) persone domiciliate che al momento

dell'istanza non dispongono di alcuna tassazione fiscale e per le quali non

sarà emessa una tassazione relativa al periodo fiscale determinante;

f) persone al beneficio di misure ai

sensi della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, dopo almeno sei

mesi di inattività lucrativa;

g) persone al beneficio di prestazioni

ai sensi della legge sull'assistenza sociale; d'intesa con il competente

Ufficio;

h) cessazione definitiva dell'attività

lucrativa a causa di pensionamento o di invalidità;

i) cessazione temporanea di attività

lucrativa per riqualificazione o perfezionamento professionale;

l) cessazione dell'attività lucrativa a seguito di maternità;

m) diminuzione importante del reddito

netto da attività dipendente o indipendente, oppure del reddito da pensioni,

rendite e assegni, rispetto al medesimo dato desumibile dai parametri fiscali

applicabili;

n) persone

soggette all'obbligo d'assicurazione svizzero in forza dell'Accordo CH/CE sulla

libera circolazione delle persone o dell'Accordo di emendamento della Convenzione

istitutiva dell'AELS, non tassate in Svizzera o tassate alla fonte."

Nel

corso del corrente anno, con pubblicazione avvenuta sul BU 37/2008 dell’11 luglio

2008 l’esecutivo cantonale ha previsto una modifica del Reg.LCAMal introducendo

una nuova ipotesi (lettera o) per il calcolo autonomo del reddito (e della sostanza)

da parte dell’amministrazione cantonale. In dettaglio tale novella – vigente retroattivamente

dal 1 gennaio 2008 – prevede:

"o) diminuzione importante dei

valori di sostanza desunti dalla tassazione applicabile, nel caso in cui sia comprovato, e giustificato,

l’utilizzo della sostanza per necessità

primarie proprie. In questo caso la riduzione di premio è decisa in considerazione dei parametri di sostanza riportati

nell’ultima tassazione cresciuta in giudicato al momento dell’istanza."

L’esecutivo

cantonale ha poi previsto un correttivo, per porre rimedio a possibili abusi in

materia di sussidi, relativo all’alienazione di beni immobili da parte

dell’assicurato (ciò sulla base di alcuni casi giudicati dal TCA, in

particolare a partire dalla sentenza 3 settembre 2004 in re F, inc. 36.2004.40

e sino alla recente sentenza 11 settembre 2007 in re A. inc. 36.2007.9) introducendo

nel Reg.LCAMal il nuovo

" Art. 36a

1In caso di rinuncia a sostanza, per donazione o

cessione in usufrutto durante il periodo fiscale di riferimento, sul medesimo

sono riportati i valori antecedenti la rinuncia.

2Tali valori sono riportati anche sui periodi

fiscali successivi. L’ammontare è ridotto annualmente di 10 000.– franchi.

La

nuova ipotesi di accertamento d’ufficio da parte dell’ammini-strazione

cantonale è la conseguenza diretta, e necessaria, dell’introduzione, con

effetto al 1 gennaio 2008, dell’art. 29 cpv. 2 LCAMal secondo cui:

" La riduzione di premio decade nei seguenti casi:

a) se

l’importo di sostanza lorda registrato nella tassazione applicabile supera fr.

600’000.--, o se l’importo di sostanza imponibile supera fr. 400’000.--;

b) persone

sole: se il totale dei redditi al netto degli oneri sociali registrati nella

tassazione applicabile supera fr. 60’000.--;

c) persone

sole intese quali «reddito di riferimento» (art. 32): se il totale dei redditi

al netto degli oneri sociali registrati nella tassazione applicabile supera fr.

80’000.--;

d) famiglie:

se il totale dei redditi registrati nella tassazione applicabile supera fr.

90’000.--. Per i primi tre figli è data un’aggiunta di fr. 10’000.-- cadauno;

per i successivi di fr. 5000.-- cadauno.”

Da

rilevare qui come detta modifica legislativa sia stata pubblicata sul BU n. 25

del 15 febbraio 2008 (come alla risoluzione della Segreteria del Gran Consiglio

del 12 febbraio precedente, BU 15 febbraio 2008 pag. 109), sia datata 19

dicembre 2007, e sia divenuta effettiva unicamente per l’assenza di referendum

nel corso del 2008 stesso e quindi con effetto retroattivo.

Prima

di esaminare oltre il caso, alla luce delle argomentazioni dell’amministrazione

che ha inteso applicare l’art. 29 cpv. 2 LCAMal che pone limiti oggettivi alle

concessioni dei sussidi, limiti derivanti dal reddito o dalla sostanza, appare

opportuno specificare il tema della retroattività che le norme citate

dall’amministrazione pongono. Sin da subito va rilevato come il tema vada qui

solo abbozzato e non si imponga sua soluzione alla luce dell’esito della

procedura in discussione. In sostanza va evocato come il legislatore cantonale

abbia introdotto dopo il 15 febbraio 2008 una norma che ha imposto come

applicabile ai sussidi 2008 che, per legge e fatte salve le eccezioni citate,

debbono essere richiesti entro la fine dell’anno precedente ossia il 2007. Il

legislatore ha quindi, nel febbraio 2008, messo in vigore una norma che ritiene

applicabile a situazioni di fatto completamente svoltesi precedentemente la sua

adozione ed entrata in vigore ed a fronte di procedure pure completatesi (per

imposizione legale) antecedentemente alla sua entrata in vigore.

Secondo

i principi generali del diritto, ai fatti le cui conseguenze giuridiche sono in

discussione, si applicano le norme in vigore al momento in cui questi fatti si

realizzano (in particolare nell’ambito della LADI cfr. DTF 128 V 315 = SVR 2003

ALV Nr. 3; SVR 1998 ALV Nr. 12, consid. 1 pag. 37 e DTF 122 V 34, consid. 1,

pag. 36 e riferimenti; cfr. pure SVR 1996 IV Nr. 71 pag. 208; DTF 123 V 25,

consid. 3, pag. 28 e DTF 123 V 133, consid. 2b, pag. 135). Generalmente,

inoltre, è esclusa la retroattività di una norma. La giurisprudenza, nell'ambito

dell'art. 4 della v. Costituzione federale (il cui tenore è stato sostanzialmente

ripreso dall'art. 8 della n. Cost. fed. in vigore dal 1° gennaio 2000), ammette

la retroattività solo qualora la stessa sia stata esplicitamente predisposta

oppure, tenuto conto del senso del disposto, appaia che essa sia stata

chiaramente voluta, abbia effetti moderati nel tempo, non comporti inaccettabili

disparità di trattamento, sia giustificata per motivi degni di nota e non leda

diritti acquisiti (cfr. DTF 122 V 408 consid. 3b/aa, DTF 120 V 329 consid. 8b e

sentenze ivi citate; cfr. pure Andreas Auer / Giorgio Malinverni / Michel

Hottelier, Droit constitutionnel suisse, Volume II, Les droits fondamentaux,

Ed. Staempfli, Berna 2000, pag. 644, n. 1395-1396). Dalla retroattività propria,

che si riferisce a norme che si applicano a fatti terminati prima dell'adozione

della nuova normativa, va distinta la retroattività impropria, che è invece

permessa. Questa evenienza è data allorquando il nuovo diritto produce effetti

solo dopo la sua entrata in vigore, anche se si applica a fattispecie esistenti

prima della sua entrata in vigore, oppure quando il nuovo diritto si applica a

fattispecie durevoli non limitate nel tempo (cfr. RDAT II-1998, N. 13t, pag. 308, in particolare il consid. 5.5.1 a pag.

311). A proposito di quanto appena esposto, il Tribunale federale delle

assicurazioni (TFA), in una decisione non pubblicata del 30 agosto 1999, nella

causa CC. F-O contro A.C. e TCA, H 178/99, ha, in particolare, ribadito che:

" ... Secondo la giurisprudenza, un disposto ha

effetto retroattivo quando, in sede di applicazione di nuovo diritto, è fatto

riferimento ad eventi situati nel passato e conclusi prima dell'entrata in

vigore di esso diritto. La giurisprudenza, nell'ambito dell'applicazione

dell'art. 4 Cost., ammette la retroattività solo qualora la stessa sia stata esplicitamente

predisposta oppure, tenuto conto del senso del disposto, appaia che essa sia

stata chiaramente voluta, abbia effetti moderati nel tempo, non comporti

inaccettabili disparità di trattamento, sia giustificata per motivi degni di

nota e non leda diritti acquisiti (DTF 122 V 408 consid. 3b/aa, 120 V 329

consid. 8b e sentenze ivi citate).

Vi è retroattività impropria quando il nuovo diritto esplica i suoi effetti

su fatti precedenti solo per il periodo posteriore alla sua entrata in vigore,

vale a dire quando la nuova norma di diritto disciplina uno stato di fatto che,

insorto vigente il vecchio diritto, si manifesta ancora oltre la modifica del

disciplinamento giuridico (DTF 124 III 271 consid. 4e, 122 V 124 consid. 3b/dd,

122 V 8 consid. 3a, 408 consid sb/aa e sentenze ivi citate. (…)." (cfr.

STFA del 30 agosto 1999

Considerandi

in re CC. F-O, H

178/99, consid. 2b, pag. 3)

Per

quanto attiene alla retroattività propria il TFA in una sentenza del 28 gennaio

2003.

nella causa X., pubblicata in SVR 2003 AHV Nr. 14 pag. 36 seg., ha

precisato che essa è ammissibile unicamente se determinate condizioni sono

adempiute. In quel caso, riguardante l'applicazione o meno del nuovo diritto,

in vigore dal 1° gennaio 2001, al calcolo dei contributi AVS degli indipendenti

relativi agli anni antecedenti alla sua entrata in vigore, l'Alta Corte ha

deciso che tali presupposti non erano ossequiati. In

particolare il TFA ha rilevato:

" (…)

Da sich der massgebende Sachverhalt abschliessend vor dem

Inkrafttreten des neuen Rechts verwirklicht hat, läge eine echte Rückwirkung

vor, welche nur unter bestimmten Voraussetzungen zulässig ist (BGE 126 V 135 E.

4a mit Hinweisen; HÄFELIN/ MÜLLER, Allgemeines Verwaltungsrecht, 4, Auflage,

Zürich 2002, Rz. 330

f). Im vorliegenden

Fall sind diese Voraussetzungen nicht erfüllt. So fehlt es an einer

entsprechenden ausdrücklichen Anordnung und einem sich aus dem Inhalt des

Erlasses ergebenden klaren Willen. Die bereits zitierten Übergangsbestim-mungen

sehen vielmehr die Anwendung des bisherigen Rechts auf die Beitragsbemessung

für die Zeit bis Ende 2000 vor. Ebenso wenig sind triftige Gründe ersichtlich,

welche für die Bejahung der rückwirkenden Geltung des am 1. Januar 2001 in Kraft getretenen Art. 22 AHVV sprechen würden. Ein

begünstigender Erlass, dessen rückwirkende Anwendung unter weniger strengen

Voraussetzungen zulässig wäre (BGE 105 Ia 40 E. 3 mit Hinweisen;

HÄFELIN/MÜLLER, a. a. O., Rz. 334 ff.), liegt nicht vor: Wohl hätte die

Gegenwartsbemessung für die Jahre 1999 und 2000 im Fall des Beschwerdeführers

eine geringere Beitragsbelastung zur Folge; demgegenüber sähen sich andere

Beitragspflichtige, welche ebenfalls im Jahr 1997 eine selbstständige Erwerbstätigkeit

aufgenommen haben, ihr Einkommen jedoch 1999 und 2000 gegenüber den Vorjahren

steigern konnten, mit höheren Beiträgen konfrontiert.

Die Zulässigkeit der Rückwirkung eines Erlasses begründet im Übrigen

keinen Anspruch auf Rückwirkung (BGE 127 V 453 E. 3 a mit Hinweisen, 99 V 203 E. 2). Ein solcher besteht

nur, wenn es der Erlass ausdrücklich vorsieht (HÄFELIN/Müller, a. a. O., Rz.

335), was vorliegend nicht zutrifft. Ebenso lässt sich die rückwirkende

Anwendung des neuen Rechts auf den Vorrang des milderen Rechts (lex mitior)

stützen. Dieses Prinzip gilt in erster Linie im Bereich der Strafsanktionen. Im

Verwaltungsrecht findet das mildere Recht, wenn es im Gesetz nicht ausdrücklich

angeordnet ist, auf einen abgeschlossenen Sachverhalt nur ausnahmsweise

Anwendung, während ansonsten der Grundsatz der Nichtrückwirkung eines Erlasses

gilt (Urteil C. vom 8 Mai 1998,2A.82/1996, mit Hinweis auf BGE 102 Ib 64 E. 4

und ALFRED KÖLZ, Intertemporales Verwaltungsrecht, ZSR 192/1983 II S. 175). Vorliegend

besteht keine Grundlage für die Annahme eines Ausnahmefalles." (SVR 2003

AHV Nr. 14 pag. 37)

In concreto non occorre esaminare il tema a sapere se la retroattività

imposta dall’entrata in vigore della norma dell’art. 29 cpv. 2 LCAMal sia o

meno corretta. In effetti il gravame non può trovare accoglimento per il

superamento del limite di concessione del sussidio alla luce dell’applicazione

dell’art. 30 LCAMal come sarà precisato in corso di motivazione.

5.

Va

ulteriormente rammentato che per l'art. 28 LCAMal, riservato l'art. 40 che fa

riferimento ai beneficiari di prestazioni PC, il sussidio è corrisposto tramite

presentazione di un'istanza scritta. Il regolamento determina le modalità di

presentazione dell'istanza e il contenuto della stessa. Con il 1° gennaio 2005

è entrata in vigore una modifica dell’art. 28 LCAMal, nel senso che il cpv. 2

prevede ora che per gli assicurati tassati in via ordinaria, l’istanza è

presentata entro la fine dell’anno che precede l’anno di competenza. Nel cpv. 3

(ex cpv. 2) figura che il regolamento determina le modalità di presentazione

dell’istanza e il contenuto della stessa.

L'art.

10.

Reg. LCAMal prevede che l'istanza di sussidio avviene per mezzo dei moduli

ufficiali. I moduli ufficiali sono recapitati dall'Istituto delle assicurazioni

sociali ai potenziali beneficiari del sussidio, in questo caso corredati da

etichetta collante munita di numero di identificazione personale, o possono

essere ritirati dai singoli richiedenti presso la Cancelleria del Comune di

residenza. L'istanza deve essere corredata dei documenti richiesti con il

modulo ufficiale.

Per

l'art. 11 cpv. 1 Reg. LCAMal l'Istituto delle assicurazioni sociali stabilisce

i termini di presentazione dell'istanza, tenuto conto che di regola:

a) per

gli assicurati tassati in via ordinaria l’istanza è presentata nel corso

dell’anno che precede la corresponsione della riduzione di premio;

b) per gli assicurati tassati alla

fonte l’istanza è presentata nel corso dell’anno medesimo per il quale si

richiede la riduzione di premio;

c) gli assicurati che si stabiliscono

nel Cantone ad anno inoltrato, possono avanzare l’istanza nel corso dell’anno

stesso per il quale si richiede la riduzione di premio;

d) gli assicurati che nel corso

dell’anno, per inizio di assoggetta-mento fiscale o per le situazioni di cui

all’art. 31, ritenessero di rientrare nel diritto alla riduzione di premio,

possono presentare istanza nel corso dell’anno stesso.

Il

cpv. 2 prevede che per casi particolari e per ragioni comprovate, l'Istituto

delle assicurazioni sociali può ritenere anche istanze che giungessero fuori

dei termini stabiliti per l'inoltro della richiesta.

6.

Il

signor RI 1 contesta che l’Ufficio dell'Assicurazione Malattia abbia fatto capo

alla sostanza inserita nella sua decisione di tassazione 2005 siccome egli

sarebbe solo in parte proprietario dei beni mentre per il resto lo sarebbero i

suoi due figli, in sostanza egli beneficia dell’usufrutto soltanto della

sostanza lasciata dalla signora __________. A livello fiscale la sostanza

gravata da usufrutto è computata all’usufruttuario (art. 40 cpv. 2 LT) e ciò analogamente

all’imposta immobiliare che viene prelevata dall’usufruttuario e non dal nudo

proprietario (art. 291 cpv. 2 LT). Questa soluzione era già praticata dalla LT

1976.

sotto l’egida della quale la giurisprudenza si era espressa nei seguenti

termini (come ricordato in una sentenza di questo Tribunale Cantonale delle

Assicurazioni dell’8 ottobre 2002 (inc. 36.2002.77)):

" Secondo l'art. 12 LT i beni gravati da usufrutto o

costituiti in enfiteusi e i relativi redditi sono aggiunti agli elementi

imponibili del beneficiario. Analogamente, l'art. 21 cpv. 5 DIFD stabilisce che

il reddito della sostanza gravata da usufrutto è aggiunto al reddito dell'usufruttuario.

La giurisprudenza di questa Camera assimila ai diritti di godimento

elencati dall'art. 12 LT il diritto di abitazione, in quanto forma qualificata

di usufrutto (cfr. RTT 1982, p. 183; CDT n. 446 del 28 novembre 1984 in re

A.C.). L'interpretazione data dalla Camera è d'altronde in sintonia con la

chiara ed inequivoca volontà del legislatore, secondo il quale 'l'enumerazione

dei diritti di godimento non deve considerarsi esauriente, ma comprende tutti i

diritti d'uso in senso lato da imporre a carico del beneficiario', per cui essa

'deve per esempio applicarsi anche al diritto di abitazione ai sensi dell'art.

776.

CC' (cfr. Rapporto della Commissione speciale del 30 agosto 1976, p. 31 s.;

inoltre CDT n. 263 del 6 settembre 1985 in re L.M., con riferimenti a dottrina

e giurisprudenza, in RTT 1986, p. 491 ss.).

(…)

Ne consegue che l'imposta cantonale, sia per la sostanza sia per il

reddito, viene messa a carico di chi gode il bene. Tale soluzione, ancorché

criticata da parte della dottrina, con particolare riferimento all'attribuzione

dell'intera imposta sulla sostanza al beneficiario, è stata ripetutamente

avallata da questa Camera, soprattutto per gli innegabili pregi che offre dal

profilo della semplicità e della praticabilità del diritto (cfr. CDT n. 263 del

6.

settembre 1985 in re L.M., in RTT 1986, p. 491; inoltre Bottoli, Lineamenti

di diritto tributario ticinese, 1. ediz. 1977, p. 80; ASA 19, p. 20) (cfr. CDT

n. 133 del 22 maggio 1989 in re B.B.).

(…)

La medesima soluzione si impone con riferimento all'imposta federale

diretta, ove la sola differenza è costituita dall'assenza dell'imposta sulla

sostanza. Secondo Känzig (Wehrsteuer, vol. I, Basilea 1982, p. 468), si evince

dalla chiara lettera dell'art. 21 cpv. 5 DIFD dass der Gesetzgeber den vollen

Genuss eines Grundstückes i.S. von Art. 745 ZGB dem Nutzniesser als Einkommen

zurechnen will'; ciò vale sia che l'usufrutto si fondi su norme del diritto di

famiglia o del diritto successorio sia che invece scaturisca da un negozio

giuridico a titolo gratuito tra proprietario dell'immobile ed usufruttuario. Infatti, 'hier gewinnt die

sachenrechtliche Natur dieses Rechtsinstitutes die Oberhand über das der

Nutzniessung zu Grunde liegende obligationenrechtliche Rechtsgeschäft' (Känzig,

op. cit., p. 468 s.).

(CDT n. 78 del 3 maggio 1993)

Come

si ricordava nella sentenza 8 ottobre 2002 lo scopo del legislatore è quello di

imporre il reale beneficiario della sostanza gravata dal diritto reale

limitato. In un giudizio del 2007 – sentenza 6 settembre 2007 inc. 36.2007.71

che l’amministrazione puntualmente ricorda nelle sue osservazioni – il TCA ha

ribadito ulteriormente il concetto ricordando quanto ripreso nella sentenza 22

aprile 1999 (inc. 36.1999.17) in cui si evidenziava come:

" la natura della sostanza ritenuta in sede fiscale

é, del tutto, irrilevante: determinanti e vincolanti sono i dati fiscalmente

accertati (Pratique VSI 1993 pag. 232 consid 4b; DTF 110 V pag. 86 consid 4) e

ritenuti in tale sede come sostanza.”

Non

vi è valido motivo per scostarsi da questa prassi, la legge non dà spazio al giudice

per non far capo alla sostanza così come ritenuta a livello fiscale. D’altro

canto la soluzione adottata dal legislatore ticinese in ambito fiscale non

comporta delle conseguenze inaccettabili nell’ottica del diritto al sussidio LAMal,

anzi. Appare infatti corretto ed equo porre a carico dell’usufruttuario, come

fa la LT, la sostanza gravata (la nuda proprietà perdendo praticamente di

valore per i nudi proprietari) e conseguentemente sottoporla all’imposta. E’

l’usufruttuario che gode pienamente (salvo convenzione contraria, qui non

sostenuta) del bene (mobile od immobile) soggetto alla servitù: egli si vede

attribuire il pieno godimento della cosa per la durata

del diritto, spesso (in caso di persone fisiche) dell’intera sua vita. Economicamente

l’usufruttuario si trova in una posizione molto prossima a quella del

proprietario stesso salvo la possibilità di alienare il bene, ma con il diritto

di rinunciare al diritto reale limitato conformemente alla legge (al proposito

art. 748 CCS). Coerentemente con la LT la LCAMal ritiene la sostanza costituita

dal bene sottoposto ad usufrutto, che non compare più nella partita fiscale del

nudo proprietario, per la determinazione del diritto al sussidio. Sarebbe

scioccante che una persona che beneficia del frutto di importante sostanza, si

pensi a titoli depositati o ad immobili locati, possa beneficiare dell’aiuto

sociale soltanto per il mancato computo della sostanza.

Di

poco pregio l’argomento del ricorrente secondo cui egli avrebbe diritto ad una

quota del 50% nella successione di __________ mentre per il resto i beni spetterebbero

ai suoi figli. Da ritenere qui che la sostanza che l’Ufficio di tassazione competente

ha considerato e che non risulta essere stata contestata dal ricorrente, é a

disposizione del ricorrente che può goderne nei limiti degli art. 745 e segg.

CCS.

7.

Implicitamente

RI 1 contesta che si faccia capo alla decisione fiscale determinata dal

Consiglio di Stato come specificato nelle considerazioni che precedono. In merito

occorre qui ricordare la costante prassi di questo Ufficio giudiziario (in

merito si veda la sentenza 29 marzo 2004 inc. 36.2003.91) secondo cui

" Per prassi di questo TCA ogni tassazione è presunta

conforme a realtà e l'amministrazione ne è vincolata.”

In

questo senso si vedano la sentenza TCA 2 giugno 1999, inc. 36.1999.28., concetti

ribaditi nella sentenza 19 aprile 2006 inc. 36.2006.8 e nella sentenza 28

febbraio 2008 inc. 36.2007.172 dove di è ritenuto:

" Le casse di compensazione sono vincolate dalle

comunicazioni delle autorità di tassazione e il giudice delle assicurazioni

sociali esamina di principio la decisione della Cassa unicamente dal profilo

della legalità. L'autorità giudicante non può scostarsi da una tassazione fiscale

cresciuta in giudicato a meno che essa contenga errori manifesti e debitamente

comprovati, immediatamente emendabili, oppure quando si debbano apprezzare

fatti irrilevanti dal profilo fiscale, ma decisivi in tema di assicurazioni

sociali. Semplici dubbi sull'esattezza di una tassazione fiscale non bastano;

infatti la determinazione del reddito spetta alle autorità fiscali e il giudice

delle assicurazioni sociali non deve intervenire adottando particolari

provvedimenti di tassazione.

L'assicurato esercitante un'attività indipendente deve anzitutto difendere

i suoi diritti nel procedimento fiscale anche per quanto concerne i contributi

delle assicurazioni sociali (Pratique VSI 1997 pag. 26 consid. 2b, 1993 pag.

232.

consid. 4b, RCC 1992 pag. 35, RCC 1988 pag. 321 consid. 3, DTF 110 V 86

consid. 4 = RCC 1985 pag. 45 consid. 4, DTF 110 V 371 consid. 2a = RCC 1985

pag. 121 consid. 2a, DTF 106 V 130 consid. 1, DTF 102 V 30 consid. 3a = RCC

1976.

pag. 275 consid. 3a). Il Tribunale federale delle assicurazioni ha

comunque precisato che la comunicazione fiscale è vincolante per l'amministrazione

e per il giudice delle assicurazioni sociali solo per quanto attiene alla

determinazione degli importi. Le questioni relative alla qualificazione

giuridica costituiscono un'eccezione a questa disposizione (Pratique VSI 1993,

p. 242ss)."

Gli stessi principi sono stati evocati anche nella sentenza

22.

maggio 1997, 36.96.79.

8.

Va

ancora evidenziato, come nella sentenza 11 ottobre 2004 è stato espresso il

principio susseguentemente a più riprese ricordato, secondo cui:

"

… unicamente una

tassazione ordinaria … riferita al periodo fissato dal Consiglio di Stato nel

suo decreto esecutivo possa essere utilizzata per una domanda di sussidio o di

revisione come chiaramente desumibile dal tenore dell'art. 58 Reg. LCAMal

(nello stesso senso gli art. 51 e 59 Reg. LCAMal v. inoltre quanto evocato

nella sentenza 3 settembre 2004 inc. 36.2004.81).

In altri termini una decisione di tassazione relativa al periodo

fiscale … (ossia la tassazione 2003B) con fissazione di importi inferiori ai

parametri rammentati … non può essere utilizzata trattandosi di una tassazione

ordinaria riferita a periodo fiscale diverso da quello determinato

dall'esecutivo cantonale (per il quale una tassazione esiste) per delega del

legislativo (art. 49 LCAMal). Va evocato come le recenti novelle legislative

hanno modificato la determinazione del reddito imponibile in particolare aumentando

la possibilità di deduzioni. Tale motivo è verosimilmente alla base della

decisione del Consiglio di Stato di non modificare i parametri di cui al DE

citato del 12 novembre 2003 ma di rinviare comunque alla tassazione 2001-2002.”

9.

In

concreto dunque gli importi della sostanza ritenuti nella tassazione 2005 vanno

presi a base per la determinazione del diritto al sussidio. Dalla sostanza

netta di CHF 555'000 vanno dedotti CHF 150'000 della franchigia e va ritenuto

1/15 dell’importo così determinato. A ragione l’Ufficio dell'Assicurazione

Malattia ha calcolato in CHF 27'000 l’importo da ritenere per la determinazione

del diritto al sussidio. Questa cifra non consente di concedere l’aiuto sociale

richiesto. Il ricorso va respinto senza percezione di tassa di giustizia e

spese.

10.

Il

ricorso va respinto senza carico di tassa di giustizia e delle spese. In virtù dell’art. 82 lett. a della Legge federale sul Tribunale

federale (LTF), in vigore dal 1° gennaio 2007, la presente sentenza è

impugnabile al Tribunale federale mediante ricorso in materia di diritto

pubblico entro 30 giorni dalla notifica (art. 100 cpv. 1 LTF), facendo valere i

motivi di ricorso previsti agli artt. 95 e seguenti LTF. Inoltre, a norma

dell’art. 97 cpv. 1 LTF, il ricorrente può censurare l’accertamento dei fatti

soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del

diritto ai sensi dell’articolo 95 e l’eliminazione del vizio può essere determinante

per l’esito del procedimento.

Va

ancora rilevato che, laddove non sia ammissibile il ricorso ordinario in

materia di diritto pubblico, è aperta la via del ricorso sussidiario in materia

costituzionale (art. 113 LTF). Giusta l’art. 116 LTF, con questo ricorso può

essere censurata la violazione di diritti costituzionali.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese e non vengono attribuite

ripetibili all’amministrazione vincente in causa.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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