36.2008.129
Sussidio per 2008.Reddito imponibile IC 2005 > Fr. 20000.Redditi netti IC 2005 > Fr. 60000.Diminuzione del reddito nel 2008.Art.29 cpv. 2 LCAMal va esteso all'accertamento autonomo. Contributi aliment
19 febbraio 2009Italiano39 min
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AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
36.2008.129
Data decisione, Autorità:
19.02.2009, TCA
Titolo:
Sussidio per 2008.Reddito imponibile IC 2005 > Fr. 20000.Redditi netti IC 2005 > Fr. 60000.Diminuzione del reddito nel 2008.Art.29 cpv. 2 LCAMal va esteso all'accertamento autonomo. Contributi alimentari NON sono deducibili dai redditi netti ex art. 29 cpv.2 LCAMal. Superamento del limite di reddito
ACCERTAMENTO AUTONOMO DEL REDDITO LORDO
ALIMENTI
CONVERSIONE DEL REDDITO
DIMINUZIONE DEL REDDITO
PERSONA SOLA
PREMIO
REDDITO IMPONIBILE
REDDITO LORDO
SUPERAMENTO DEL LIMITE DI REDDITO
SUSSIDIO / SUSSIDI
art. 26 cpv. 1 let. b LCAMAL
art. 29 cpv. 2 LCAMAL
art. 31 let. m RLCAMAL
art. 36 RLCAMAL
Raccomandata
Incarto n.
36.2008.129
TB
Lugano
19 febbraio
2009
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
composto dei
giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 29 agosto 2008 di
RI 1
contro
la decisione su reclamo del 18 giugno
2008 emanata da
Istituto assicurazioni sociali Ufficio
assicurazione malattia, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione sociale
contro le malattie
ritenuto in
fatto
1.1. RI 1, nato
nel 1962, convive con la figlia __________ (1988), studentessa, mentre gli altri
due figli, __________ (1990), apprendista e __________ (1996), vivono con la mamma
(1966).
Sottoscritta il 6 novembre 2007, ma spedita il 20
dicembre 2007 (doc. 1), l'assicurato
ha inoltrato la richiesta per l'ottenimento della riduzione dei premi di cassa malati per l'anno 2008 per sé e per la figlia
studentessa, che ha successivamente integrato con altra documentazione (doc. 5).
1.2. Con
decisione del 31 marzo 2008 l'Ufficio
assicurazione malattia ha respinto l'istanza, poiché il totale dei redditi registrati nella tassazione
applicabile supera il limite stabilito di Fr. 60'000.-.
Il 3 aprile 2008 (doc. 2) l'assicurato ha formulato reclamo, evidenziando
che dal 1° febbraio 2008 i suoi redditi sono diminuiti.
1.3. Il 18 giugno
2008 (doc. A) l'UAM ha emesso
la decisione su reclamo con cui ha respinto l'opposizione dell'istante
dato che il suo reddito netto annuo, stabilito in Fr. 78'744.- in virtù dell'art. 31 lett. m RLCAMal, supera il limite di Fr. 60'000.- per le persone sole fissato dal nuovo
art. 29 cpv. 2 lett. b LCAMal.
1.4. Con ricorso
del 29 agosto 2008 (doc. I) RI 1 ha chiesto l'annullamento della decisione impugnata e la concessione della
riduzione del premio LAMal per il 2008. Ritenuto un salario netto per il 2008
di Fr. 78'249.- e dei contributi
alimentari di Fr. 32'910.-, si
ottiene un reddito netto annuo pari a Fr. 45'339.-, a cui si aggiungono Fr. 495.- di reddito da titoli e
capitali. Il totale dei redditi netti (Fr. 45'832.-) è inferiore al limite di Fr. 60'000.-, quindi egli ha diritto al sussidio di cassa malati.
La risposta del 10 ottobre 2008 (doc. VI) spiega dettagliatamente
come l'amministrazione è giunta
a negare questo diritto all'assicurato.
Poiché l'assicurato ha fatto valere una riduzione di stipendio dal 1° febbraio
2008, l'UAM ha applicato l'art. 31 lett. m RLCAMal ed ha accertato il
suo reddito netto a partire dai conteggi di salari e l'ha confrontato con i limiti previsti dal nuovo art. 29 cpv. 2
LCAMal, valido non solo per i redditi netti registrati nella tassazione applicabile,
ma anche per quelli accertati manualmente. Ad un salario netto annuo di Fr. 71'576,40 (Fr. 5'964,70 x 12 mesi) ha aggiunto la tredicesima di Fr. 5'179,70, per ottenere un totale di redditi
di Fr. 76'756,10, che risulta
inferiore al reddito netto da attività dipendente di Fr. 104'501.- esposto nella tassazione 2005. Dati i
presupposti per l'applicazione
dell'art. 31 lett. m RLCAMal,
prima di commutare il reddito lordo con le apposite tabelle, l'Ufficio assicurazione malattia ha osservato
tuttavia che il totale dei redditi accertati, pari a Fr. 77'251,10 (Fr. 76'756,10 + Fr. 495.- [redditi da titoli]), supera il limite di Fr. 60'000.- previsto dall'art. 29 cpv. 2 lett. b LCAMal per le persone sole e quindi non ha
proceduto con la citata commutazione, negando il sussidio. L'UAM ha poi spiegato che la recente modifica
legislativa, entrata in vigore con l'obiettivo di escludere dal diritto alla riduzione del premio le
persone che dispongono di sostanza o redditi elevati, non permette la deduzione
dei contributi alimentari versati.
1.5. Nella
replica del 28 ottobre 2008 (doc. VIII) il ricorrente ha evidenziato come la
nuova norma costituisca una misura improntata all'iniquità, piuttosto che all'equità voluta dal legislativo. Infatti, i nuclei monoparentali sono
discriminati rispetto alle famiglie tradizionali – i quali possono dedurre
fiscalmente i figli a carico -, così pure i genitori soli con figli maggiorenni
a carico – che non possono esporre la deduzione per figli a carico, siccome i
figli vivono con l'altro
coniuge - rispetto alle persone sole senza figli a carico. L'iniquità si manifesta quando non permette
la deduzione degli alimenti versati, sia che il debitore dei contributi
alimentari abbia figli maggiorenni a carico con cui convive, sia che sia persona
sola (divorziata, separata) con figli maggiorenni a cui versa gli alimenti, ma
che vivono presso l'altro
coniuge. Così facendo, i Fr. 12'000.- annui che il ricorrente versa al figlio __________, maggiorenne,
figurano invece ancora nei suoi redditi netti, impedendogli di ottenere la riduzione
dei premi LAMal. Lo stesso dicasi per gli alimenti versati al figlio minorenne
ed alla moglie, non deducibili.
Il 7 novembre 2008 (doc. X) l'UAM ha ribadito
la correttezza della sua posizione ed ha abbondanzialmente osservato che
quand'anche si ritenesse il totale dei redditi netti di Fr. 43'341,10 calcolato
dal ricorrente, inferiore al limite di reddito di Fr. 60'000.-, l'interessato
non avrebbe comunque diritto alla riduzione del premio per l'anno 2008. Infatti,
la conversione del reddito lordo stabilito in Fr. 54'497,65 (Fr. 5'892,25
x 13 mesi [salario lordo annuo] + Fr. 115,70 x 12 mesi [indennità locazione] +
Fr. 785.- x 12 mesi [assegni di famiglia] – Fr. 2'742,50 x 12 mesi [alimenti
versati nel 2008 alla moglie, al figlio minorenne __________ ed al figlio
maggiorenne __________]) mediante le note tabelle corrisponde ad un reddito
imponibile annuo di Fr. 41'410.-, a cui deve essere ancora aggiunto l'importo
di Fr. 495.- dei redditi da titoli e capitali.
La somma che ne risulta, arrotondata al mille franchi superiore,
dà un reddito determinante di Fr. 42'000.-, quindi superiore al limite di
reddito di Fr. 20'000.- per le persone sole, con conseguente rifiuto della
concessione della riduzione dei premi LAMal.
Per l'UAM, nemmeno un aumento dei contributi alimentari versati ai
familiari (doc. XII) può venire in aiuto al ricorrente (doc. XIV).
Nella successiva corrispondenza le parti si sono
ulteriormente confermate nelle rispettive posizioni. Il ricorrente ha sollevato
alcune argomentazioni di cui si dirà, se necessario, nel prosieguo del giudizio
(docc. XVI-XVIII).
considerato in
diritto
2.1. Conformemente
a quanto disposto dall'art. 23 LCAMal, il Cantone ed i Comuni partecipano al
pagamento delle quote a carico degli assicurati di condizioni economiche
modeste per le prestazioni minime previste dalla legge. Gli assicurati
di condizioni economiche modeste sono definiti dall'art. 29 LCAMal: si tratta
delle famiglie il cui reddito determinante non supera i Fr. 32'000.- e delle
persone sole il cui reddito non supera i Fr. 20'000.-.
Di regola, il reddito determinante risulta,
secondo l'art. 30 LCAMal, dalla somma arrotondata al mille franchi superiore:
a) del
reddito imponibile desunto dal periodo fiscale stabilito dal Consiglio di
Stato;
b) di
un quindicesimo della sostanza imponibile desunta dal periodo fiscale stabilito
dal Consiglio di Stato per la parte eccedente l'importo di Fr. 150'000.- per le
persone sole e Fr. 200'000.- per le famiglie.
L'espressione “di regola” tende a volere salvaguardare la possibilità
per l'amministrazione designata
(l'Ufficio Assicurazione Malattia)
di accertare autonomamente il reddito dell'assicurato in caso di persone adempienti i presupposti dell'art. 31 LCAMal.
Per l'anno 2008, il Consiglio di Stato ha
definito con Decreto Esecutivo del 10 ottobre 2007 (pubblicato nel Bollettino
Ufficiale 51/2007 del 12 ottobre 2007) le basi di calcolo per il diritto alla
riduzione del premio LAMal. Da un canto ha fissato il periodo fiscale per
l'accertamento del reddito determinante, che corrisponde alle classificazioni
dell'imposta cantonale per l'anno 2005; d'altro canto, ha precisato che occorre tenere conto della quota media
cantonale ponderata fissata da questo Decreto esecutivo, così pure di altri
parametri di calcolo contemplati dagli artt. 29-32, 35-38, 44-46 e 48 LCAMal.
Dal 1° gennaio 2008 è in vigore il nuovo art. 29
cpv. 2 LCAMal, avente il seguente tenore:
"
La riduzione di premio decade nei seguenti casi:
a) se l'importo di
sostanza lorda registrato nella tassazione applicabile supera fr. 600’000.-, o
se l'importo di sostanza
imponibile supera fr. 400’000.-;
b) persone sole: se il totale dei redditi al netto degli oneri
sociali registrati nella tassazione applicabile supera fr. 60’000.-;
c) persone sole intese quali «reddito di riferimento» (art. 32): se
il totale dei redditi al netto degli oneri sociali registrati nella tassazione
applicabile supera fr. 80’000.-;
d) famiglie: se il totale dei redditi registrati nella tassazione
applicabile supera fr. 90’000.-. Per i primi tre figli è data un'aggiunta di fr. 10’000.- cadauno; per i
successivi di fr. 5000.- cadauno.”.
Anche l'art. 32 cpv. 2 LCAMal è stato modificato nella stessa occasione ed ora
recita così:
"
Riservato l'art. 29 cpv. 2, è dato diritto al sussidio se il reddito di riferimento
non supera fr. 50 000.-.".
2.2. L'amministrazione fa quindi di principio capo
ai dati fiscali determinati in virtù della tassazione di riferimento (ossia
quella del periodo indicato dall'esecutivo cantonale nel DE emesso annualmente). In casi
specificatamente fissati dalla legge e dal regolamento d'applicazione (qui sotto riportati) deve
scostarsi da tali dati per un accertamento autonomo e deve calcolare da sola il
reddito determinante. Infatti, con l'art. 31 LCAMal il legislatore ticinese ha riservato l'accertamento del reddito determinante in
maniera autonoma da parte dell'amministrazione
(e meglio l’Ufficio dell'Assicurazione Malattia), che dovrà procedere con la
trasformazione delle entrate lorde a partire da tabelle ufficiali di
conversione appositamente allestite e verificare il sussistere dei limiti per
la concessione del diritto alla riduzione dei premi LAMal (art. 17 cpv. 2
RLCAMal ed art. 36 RLCAMal).
L'art. 31 LCAMal rinvia al
regolamento casi e modalità per il calcolo autonomo del reddito determinante:
"a) delle
persone soggette all'imposta cantonale solo per una parte del loro reddito o
della loro sostanza;
b) delle persone
soggette all'imposta alla fonte;
c) delle persone sole con reddito imponibile nullo o totale dei
redditi registrati nella tassazione applicabile inferiore a fr. 6'000.-, che
esercitano un'attività lucrativa;
d) in altri casi
particolari.".
In virtù dell'art. 31 RLCAMal, il reddito determinante va
accertato autonomamente dall'Istituto
delle assicurazioni sociali in particolare, nei seguenti casi:
"a) persone
soggette all'imposta alla fonte;
b) decesso del
coniuge o del partner registrato;
c) matrimonio, divorzio o separazione per sentenza giudiziaria o
di fatto, scioglimento dell'unione domestica registrata, nel caso di assenza di
tassazione applicabile;
d) persone sole che esercitano un'attività lucrativa o conducono
esistenza autonoma, con reddito imponibile nullo o totale dei redditi
registrati nella tassazione applicabile inferiore a fr. 6'000.-, secondo il periodo
fiscale determinante;
e) persone domiciliate che al momento dell'istanza non dispongono
di alcuna tassazione fiscale e per le quali non sarà emessa una tassazione
relativa al periodo fiscale determinante;
f) persone al beneficio di misure ai sensi della legge
sull'assicurazione contro la disoccupazione, dopo almeno sei mesi di inattività
lucrativa;
g) persone al beneficio di prestazioni ai sensi della legge
sull'assistenza sociale; d'intesa con il competente Ufficio;
h) cessazione definitiva dell'attività lucrativa a causa di
pensionamento o di invalidità;
i) cessazione temporanea di attività lucrativa per
riqualificazione o perfezionamento professionale;
l) cessazione
dell'attività lucrativa a seguito di maternità;
m) diminuzione importante del reddito netto da attività dipendente
o indipendente, oppure del reddito da pensioni, rendite e assegni, rispetto al
medesimo dato desumibile dai parametri fiscali applicabili;
n) persone soggette all'obbligo d'assicurazione svizzero in forza
dell'Accordo CH/CE sulla libera circolazione delle persone o dell'Accordo di
emendamento della Convenzione istitutiva dell'AELS, non tassate in Svizzera o
tassate alla fonte.".
o) diminuzione importante dei valori di sostanza desunti dalla
tassazione applicabile, nel caso in cui sia comprovato, e giustificato, l'utilizzo della sostanza per necessità
primarie proprie. In questo caso la riduzione di premio è decisa in
considerazione dei parametri di sostanza riportati nell'ultima tassazione cresciuta in giudicato al momento dell'istanza.".
Quest'ultima ipotesi di accertamento d'ufficio da parte dell'amministrazione cantonale – in vigore dal 1° gennaio 2008 - è la conseguenza
diretta - e necessaria – dell'introduzione,
anch'essa con effetto al 1° gennaio
2008, dell'art. 29 cpv. 2
LCAMal.
2.3. Nel caso in
esame, l'insorgente va
considerato quale persona sola ai sensi dell'art. 26 cpv. 1 lett. b LCAMal, essendo coniuge separato di fatto
senza figli minorenni conviventi. Per il diritto alla riduzione del
premio per l'anno 2008 vale quindi
il limite di reddito di Fr. 20'000.-
(art. 29 cpv. 1 lett. a LCAMal).
La figlia __________, maggiorenne e convivente
con l'assicurato, ha ottenuto
per se stessa la riduzione del premio LAMal per il 2008 con decisione del 30
aprile 2008 (doc. VI pag. 3 in alto).
Il diritto alla riduzione del premio LAMal di
Gianfranco Scardamaglia risulta quindi dalla somma arrotondata al mille franchi
superiore del reddito imponibile desunto dal periodo fiscale stabilito dal Consiglio
di Stato (art. 30 lett. a LCAMal).
L'Ufficio assicurazione
malattia ha esaminato l'istanza
di sussidio alla luce della notifica di tassazione IC 2005, valida, come visto,
per l'anno 2008 escludendo il
ricorrente dal diritto alla riduzione del premio di cassa malati per il 2008, siccome
il reddito imponibile accertato dal competente Ufficio di tassazione è di Fr. 29'200.- (doc. 1), che, arrotondato al mille
franchi superiore come imposto dalla legge, conduce ad un reddito determinante di
Fr. 30'000.-. La domanda di
sussidio è stata respinta per il superamento del limite di Fr. 20'000.-.
Il sussidio statale è comunque escluso anche in
applicazione dell'art. 29 cpv. 2 lett. b LCAMal, poiché nella tassazione 2005
del ricorrente, determinante per stabilire il diritto al sussidio per il 2008
(cfr. DE del 10 ottobre 2007), il totale dei redditi netti registrati è di Fr.
104'996.-, cifra che supera l'importo limite di Fr. 60'000.- fissato per
le persone sole.
Sulla scorta dei dati risultanti dalla tassazione
2005 il ricorrente non ha diritto alla riduzione del premio dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie
per il 2008 (vedi tuttavia il consid. 2.6 per la modalità di calcolo applicata
nel caso concreto).
2.4. In merito all'art. 29 cpv. 2 LCAMal, va osservato che
questa norma è stata adottata il 19 dicembre 2007 dal Gran Consiglio sulla
base sia del Messaggio n. 5974 del 9 ottobre 2007 del Consiglio di Stato sul
Preventivo 2008, sia del Rapporto del 4 dicembre 2007 della Commissione della
gestione e delle finanze sul Messaggio n. 5974.
Essa è stata dapprima pubblicata sul Foglio
Ufficiale n. 103/104 del 28 dicembre 2007, a pag. 9809, con l'indicazione della scadenza del termine di
referendum l'11 febbraio 2008,
poi sul Foglio Ufficiale n. 4 dell'11gennaio 2008 a pag. 202 (“Leggi e decreti
legislativi pubblicati sul Foglio ufficiale [FU] per decorrenza del termine di
referendum [l'entrata in
vigore sarà indicata con la pubblicazione sul BU]”)
ed infine sul Bollettino Ufficiale n. 6 del 15 febbraio 2008, a pag. 109, con l'indicazione della sua entrata in vigore il
1° gennaio 2008.
Nella recente sentenza del 17 dicembre 2008 (inc.
36.2008.134) questo Tribunale ha stabilito che l'art. 29 cpv. 2 LCAMal esplica tutti i suoi effetti già per i sussidi
del 2008 (cfr. consid. 2.4 della citata STCA), ovvero ha ammesso l'applicazione retroattiva (al 1° gennaio 2008) della modifica
legislativa (pubblicata nel BU il 15 febbraio 2008).
2.5. Il
ricorrente contesta la soluzione adottata dall'amministrazione, a motivo che essa non ha tenuto conto, nella
determinazione dei suoi redditi netti, della deduzione dei contributi
alimentari che egli deve versare alla moglie ed ai due figli (Fr. 32'910.-).
A questo proposito, l'Ufficio assicurazione malattia ha evidenziato che la modifica
legislativa in questione è entrata in vigore con lo scopo di escludere dal
diritto alla riduzione di premio le persone che dispongono di sostanza o
redditi elevati. Rifacendosi al citato Messaggio n. 5974 del Consiglio di
Stato, l'amministrazione ha rilevato
che gli alimenti versati, insieme alle spese di gestione e manutenzione
degli immobili, agli interessi passivi privati, ai figli a carico, ai figli
agli studi ed alle spese professionali, sono delle deduzioni fiscalmente
ammesse che possono fare sì che delle persone con redditi lordi elevati –
rispettivamente detentori di sostanza cospicua – possano rientrare nei
parametri per l'ottenimento
della riduzione del premio LAMal. Per questo motivo, dedurre gli alimenti
versati dal totale dei redditi sarebbe in contrasto con lo spirito della
modifica legislativa, improntata all'equità, avendo riservato la riduzione di premio ai soli assicurati
di condizione economica modesta. A questa posizione va data piena adesione. La
ratio della norma adottata essendo proprio quella di volere beneficare con
l'aiuto sociale unicamente le persone con redditi e sostanza modesta come
importo dal diritto federale dell'art. 65 LAMal.
2.6. Prima di
procedere con l'esame della
deduzione dei contributi alimentari, occorre innanzitutto stabilire il reddito del
ricorrente.
Come visto, il reddito imponibile accertato con
la notifica di tassazione IC 2005 è di Fr. 29'200.-, mentre i redditi netti sono pari a Fr. 104'996.- (doc. 1/11).
Tuttavia, poiché l'assicurato ha sostenuto nel reclamo del 3 aprile 2008 (doc. 2) che il
suo reddito lavorativo era molto diminuito dal 1° febbraio 2008, a buon diritto
l'amministrazione ha proceduto
a calcolare autonomamente il reddito determinante dell'insorgente, partendo non più dalla notifica di tassazione IC 2005, bensì
dai dati più recenti a sua disposizione.
In effetti, conformemente al citato art. 31
RLCAMal, l'UAM è tenuto ad
accertare autonomamente il reddito dell'assicurato soltanto se vi sono delle modifiche riguardo allo statuto
personale e/o economico dell'interessato e (semmai) della sua famiglia.
Nel caso concreto, solo la lettera m di
questa norma può, eventualmente, tornare utile. Occorre però che vi sia stata
una diminuzione importante del reddito netto da attività dipendente o indipendente,
oppure del reddito da pensioni, rendite e assegni rispetto al medesimo dato
desumibile dalla notifica di tassazione applicabile all'anno per il quale l'assicurato chiede il sussidio.
In merito all'art. 31 RLCAMal, va osservato che il TCA ha emanato diverse
sentenze sull'accertamento autonomo del reddito (prima fra tutte: STCA del 27
novembre 2003, 36.2003.84; fra le ultime: STCA del 18 gennaio 2008,
36.2007.182; STCA del 1° febbraio 2008, 36.2008.4; STCA del 25 aprile
2008,36.2007.183; STCA del 10 settembre 2008, 36.2008.94; STCA del 24 settembre
2008, 36.2008.48; STCA del 29 settembre 2008,36.2008.57; STCA del 16 gennaio
2009, 36.2008.159) rilevando come:
" 2.2 (…) quando sia accertato un reddito [ndr: lordo ex
art. 67 lett. m RLCAMal, mentre ora, in virtù del nuovo art. 31 lett. m RLCAMal,
esso deve essere netto grazie alla modifica, dal 1° gennaio 2003, della Legge
tributaria, che ha mutato il modo di compilare la dichiarazione d'imposta
(ora si indicano i redditi da attività netti, non più lordi)] inferiore
a quello [ndr: lordo, mentre dal 1° gennaio 2008 è netto] del periodo
di riferimento rispettivamente quando l’amministrazione debba determinare un
reddito [ndr: lordo, ora netto], essa deve procedere alla sua esatta
fissazione e quindi raffrontarlo con i parametri fissati dal Consiglio di Stato
per la determinazione del diritto al sussidio, per ciò fare è necessario
procedere alla commutazione del nuovo reddito [ndr: lordo, sia prima della
modifica del regolamento sia dopo] accertato in reddito imponibile
mediante l’utilizzo di tabelle appositamente allestite. Infatti il reddito lordo
accertato va obbligatoriamente (art. 52 cpv. 2 RegLCAMal [ndr: ora art. 17
cpv. 2 RLCAMal]) convertito in reddito imponibile mediante apposite tabelle
come rammenta l'art. 72 del medesimo regolamento [ndr: ora art. 36 cpv. 1
RLCAMal].
Per l'accertamento autonomo del reddito
l'Ufficio dell'Assicurazione Malattia deve partire dal reddito lordo [ndr: lordo anche dal 1° gennaio 2008] conseguito dall'assicurato nel corso del periodo più prossimo
al periodo per il quale il sussidio è richiesto.
Infatti il reddito lordo cui ci si deve riferire è possibilmente
quello più recente e percepito nel corso dell'anno per il quale il sussidio
viene richiesto. In questo senso anche il Messaggio 3 gennaio 1996 del
Consiglio di Stato al Gran Consiglio concernente l'adozione della nuova LCAMal
(M 4474 DOS) a pag. 53 secondo cui
"Trattandosi di una
sovvenzione di carattere eminentemente sociale, il sussidio nell'assicurazione
contro le malattie, pur basandosi sui dati fiscali dell'istante, deve comunque
tenere conto della situazione economica più vicina al momento in cui
l'assicurato richiede il sussidio soggettivo.".
Nell'ottica di tale volontà del legislatore i dati da considerare
per la verifica del reddito sono, se possibile, i dati [ndr: ora
reddito netto] dell'anno per il quale il sussidio è chiesto, che vanno
– come indicato in precedenza in caso di diminuzione importante del reddito
secondo la lettera m dell'art. 67 Reg. LCAMal [ndr: ora art. 31 RLCAMal]
- posti a raffronto con i dati [ndr: ora reddito netto] ritenuti
nella tassazione di riferimento dove necessario.
(…)
2.5. Va qui subito rilevato come la delega del
legislativo al Consiglio di Stato sia decisamente ampia e, soprattutto, priva
di contorni specificatamente indicati nella legge stessa. La norma in questione
prevede infatti unicamente e genericamente l'accertamento autonomo del reddito al di fuori della decisione di
tassazione di riferimento, in “altri casi particolari". (…)." (sottolineature
ed evidenziature in grassetto della redattrice).
2.7. Pertanto,
occorre esaminare se le entrate nette del ricorrente dal 1° febbraio
2008 in poi (dato più recente a disposizione) sono diminuite rispetto al
reddito esposto nella notifica di tassazione IC 2005. In altre parole, il
reddito netto conseguito dall'assicurato nel 2008 deve essere inferiore alle entrate nette percepite
nel 2005.
Più concretamente, da anni il ricorrente è
dipendente __________. Dal 1° febbraio 2007 egli ha ridotto la propria attività
lavorativa al 90% e dal 1° febbraio 2008 al 70%. Se, quindi, nel mese di
gennaio egli aveva diritto ad un salario lordo di Fr. 7'575,75 (doc. 1/1), dal mese di febbraio 2008 la sua base di
stipendio lorda è scesa a Fr. 5'892,25 (doc. 1/2). Occorre però determinare il reddito netto
dell'assicurato. Dalla busta
paga del mese di gennaio 2008 risulta un reddito netto di Fr. 7'444,55, mentre da quella di febbraio 2008
il reddito netto ammonta a Fr. 5'964,70.
Il TCA osserva che questi importi sono comprensivi sia dell'indennità di locazione (Fr. 148,75 in
gennaio 2008 rispettivamente Fr. 115,70 in febbraio 2008) sia degli assegni
familiari che il ricorrente percepisce mensilmente dal datore di lavoro per i
suoi tre figli (Fr. 185.- x 3 = Fr. 785.-).
Il reddito netto conseguito dal ricorrente
dal momento dell'intervenuta
modifica deve quindi essere riportato sull'arco di un anno (Fr. 5'964,70 x 12 mesi = Fr. 71'576,40) per poterlo comparare con la notifica di tassazione
applicabile, che si riferisce ai redditi conseguiti durante tutto il 2005.
Ritenuto poi che l'assicurato beneficiava anche della tredicesima mensilità, va quindi
aggiunta un'ulteriore
mensilità, dopo essere stata epurata sia degli assegni di famiglia sia della
deduzione per la previdenza professionale (Fr. 5'892,25 [stipendio lordo] + Fr. 115,70 [indennità di locazione] – Fr.
828,25 [LPP]).
Il totale dei redditi netti da attività
lucrativa giusta l'art. 31
lett. m RLCAMal ammonta dunque a Fr. 76'756,10.
Questa somma è manifestamente inferiore al totale
dei redditi netti da attività lucrativa stabiliti in Fr. 104'501.- con la notifica di tassazione IC 2005.
In concreto sono soddisfatti i presupposti legali
per applicare l'art. 31 lett. m
RLCAMal. Ciò comporta che il diritto alla riduzione del premio LAMal per il 2008
deve essere stabilito sulla base del reddito accertato autonomamente.
2.8. Come indicato
in precedenza (sub. 2.6.) il reddito accertato autonomamente deve essere lordo
e non (più) netto. È infatti il reddito lordo che va convertito in
reddito imponibile mediante le tabelle ufficiali allestite dalla Divisione
delle contribuzioni (art. 36 cpv. 1 RLCAMal).
Occorre quindi calcolare questo reddito sulla
scorta dei dati a disposizione per il 2008.
Prima di procedere in tal senso occorre
verificare se il nuovo reddito conseguito ed accertato autonomamente dall'amministrazione,
sia superiore ai limiti fissati dall'art. 29 cpv. 2 LCAMal. Infatti, questo
disposto prevede che la riduzione di premio decade se, per le persone sole
(lett. b), il totale dei redditi al netto degli oneri sociali registrati
nella tassazione applicabile supera Fr. 60'000.-.
Stando alla lettera della norma il disposto
appare essere applicabile soltanto quando si ha la situazione classica, ossia
quando l'istante chiede la
riduzione del premio LAMal sulla scorta della tassazione applicabile. In tale
evenienza, a differenza di quanto succedeva in precedenza, dal 1° gennaio 2008
l'UAM deve subito verificare se
il totale dei redditi netti nella notifica di tassazione IC 2005 - se si
tratta del sussidio per il 2008 - è superiore al limite di Fr. 60'000.-. Nell'affermativa il richiedente non
ha diritto alla riduzione del premio, e ciò indipendentemente dal fatto che il
suo reddito imponibile sia inferiore al limite di reddito di Fr. 20'000.- per le persone sole.
Come risulta dal Messaggio n. 5974 del 9 ottobre
2007 del Consiglio di Stato, peraltro prodotto anche dal ricorrente (doc. H2),
l'obiettivo della modifica legislativa
"è quello di evitare che persone con redditi lordi elevati, oppure
detentori di sostanza cospicua, possano rientrare nei parametri per l'ottenimento della riduzione di premio LAMal
in forza delle deduzioni fiscalmente ammesse."
(cfr. punto 9.1.1).
Questa motivazione, nonché l'art. 29 cpv. 2 LCAMal stesso, discendono dall'art. 65 cpv. 1 LAMal, secondo cui i Cantoni
accordano riduzioni dei premi agli assicurati di condizione economica modesta. Di
conseguenza, come ha concluso l'Esecutivo cantonale, "questo particolare aiuto sociale non è
destinato a persone con redditi lordi o importi di sostanza rilevanti.".
In proposito, nel citato Messaggio (cfr. punto
9.1.2) si afferma:
"
In pratica sono stabili parametri di sostanza
lorda e di sostanza imponibile, nonché di reddito netto
[reddito lordo dedotti i contributi ordinari AVS, AI, LPP, IPG, AD, AINF (dato
desumibile alla cifra 9 della notifica di tassazione)], al di là dei quali il
diritto alla riduzione di premio decade di principio.".
L'esecutivo cantonale ha quindi ritenuto quattro
specifici casi di esclusione dall'aiuto sociale per reddito e sostanza
significativi, elementi facilmente reperibili ed immediatamente accertabili a
mano della tassazione di riferimento degli assicurati interessati.
La verifica dell'eventuale superamento dei limiti posti dal nuovo art. 29 cpv. 2
LCAMal va fatta con i redditi rispettivamente la sostanza registrati nella tassazione
applicabile, ossia la notifica di tassazione che ogni anno il Consiglio di
Stato designa come base di riferimento per il diritto alla riduzione dei premi
LAMal.
2.9. La questione
si pone, ora, a sapere se la verifica del superamento dei limiti fissati
all'art. 29 cpv. 2 LCAMal debba avvenire anche nel caso di determinazione
autonoma del reddito da parte dell'amministrazione e ciò prima della necessaria
conversione a mano delle tabelle ovvero quando, come nella fattispecie, l'assicurato ha segnalato di avere avuto una
diminuzione dei suoi redditi, ciò che impone un accertamento manuale degli
stessi in virtù dell'art. 31
RLCAMal.
La scrivente Corte evidenzia come nel Messaggio
varato dal Consiglio di Stato non vi sono indicazioni al proposito.
Nel Rapporto della Commissione della gestione e
delle finanze sul Messaggio n. 5974 del 9 ottobre 2007, al punto 3.5 intitolato
"Esclusione alla riduzione di premio LAMal", i commissari hanno
ribadito, confermandolo, lo scopo della norma e la volontà di imporre maggiore
equità nella concessione dei sussidi:
"
Il Governo con questa misura propone di
eliminare dai beneficiari chi ha un reddito lordo alto e che grazie a una serie
di deduzioni raggiunge un imponibile che dà diritto al sussidio. Secondo il
Governo non si tratta di una misura che ha carattere prettamente di risparmio
finanziario, ma di una misura di improntata all'equità. In effetti l'art. 65 LAMal prescrive che le riduzioni di premio devono essere
riservate in primo luogo ad "assicurati di condizione economica modesta".
Appare quindi giustificato che tra i beneficiari non debbano figurare persone
con redditi lordi o importi di sostanza importanti. Il discorso invece va
differenziato per i minorenni e i giovani adulti in formazione per i quali la
LAMal (art. 65 cpv. 1bis) prevede di concedere aiuti anche in presenza di un
"reddito medio". (…).".
Il legislativo non si è invece esplicitamente
espresso circa l'applicazione del nuovo principio ai casi previsti dall'art. 31
LCAMal e quindi in caso di accertamento autonomo del reddito. La ratio della
norma impone comunque la sua applicazione, per analogia, nei casi come quello
in discussione. Sarebbe infatti scioccante che, dato il superamento dei limiti
dell'art. 29 cpv. 2 LCAMal, e, parallelamente, data una diminuzione del reddito
o della sostanza, o il realizzarsi di altra ipotesi di cui all'art. 31 Reg
LCAMal (citato per esteso sub. 2.2.) un assicurato potesse sfuggire al limite
oggettivo - si ripete imposto per ragioni di equità, oltre che di risparmio -
voluto dal legislatore. Palesemente la volontà del Parlamento, così come
correttamente interpretata dall'amministrazione, era ed è quella di impedire la
concessione di sussidi a detentori di sostanza significativa ed a coloro che
beneficiano di redditi che superano i limiti, sia che gli stessi siano
determinati in virtù della tassazione di riferimento sia che siano calcolati
dall'amministrazione come imposto dall'art. 31 LCAMal.
Alla luce di quanto precede questo Tribunale ritiene
che, a prescindere dalla formulazione apparentemente restrittiva dell'art. 29 cpv. 2 LCAMal, il principio del
limite oggettivo dei redditi (rispettivamente della sostanza) che questo
disposto enuncia debba essere applicato non soltanto ai casi in cui il totale
dei redditi al netto degli oneri sociali registrati nella tassazione
applicabile supera gli importi di Fr. 60'000.- (lett. b), rispettivamente di Fr. 80'000.- (lett. c) o di Fr. 90'000.- (lett. d), ma esteso anche ai casi di accertamento autonomo
del reddito in assenza della tassazione applicabile.
Con questa soluzione si evita che una parte degli
assicurati oggettivamente esclusi dal diritto al sussidio possono farvi ricorso
grazie a modifiche poco significative di reddito e sostanza o a seguito di un
cambiamento nello stato civile. Con questa interpretazione ed applicazione
della norma viene salvaguardata la parità di trattamento tra gli assicurati
oltre che, certo in maniera non significativa, alleggerito il compito
amministrativo dell'Ufficio assicurazione malattia.
Una diversa soluzione, derivante
dall'interpretazione letterale dell'art. 29 cpv. 2 LCAMal, darebbe luogo, come indicato, ad una
ingiustificata disparità di trattamento tra gli assicurati il cui diritto alla
riduzione del premio LAMal è stabilito sulla base della tassazione applicabile (art.
30 LCAMal) e gli assicurati per i quali la loro domanda viene decisa al di fuori
della tassazione applicabile mediante accertamento manuale dei redditi (art. 31
RLCAMal) che presentassero valori di patrimonio o reddito elevati.
Stante quanto precede, è pertanto corretto che
anche agli assicurati il cui reddito viene accertato autonomamente venga applicato
il nuovo art. 29 cpv. 2 LCAMal. La conclusione a cui è giunto l'Ufficio assicurazione malattia va dunque
tutelata.
2.10. In concreto
va escluso l'aiuto sociale per il superamento del limite di CHF 60'000 dei
redditi accertati autonomamente.
Come evidenziato nelle considerazioni che
precedono i redditi netti da attività lucrativa giusta l'art. 31 lett. m RLCAMal ammontano a CHF 76'756,10, cui va ancora aggiunto il reddito
da titoli e capitali di Fr. 495.-. Il totale di tutti i redditi al netto
degli oneri sociali (art. 29 cpv. 2 LCAMal), che va quindi fissato in Fr.
77'251,10, importo superiore al limite.
2.11. L'insorgente lamenta inoltre che l'UAM ha considerato soltanto i suoi redditi al
netto degli oneri sociali, ma non anche al netto dei cospicui contributi
alimentari che versa alla moglie a favore della stessa, del figlio minorenne e
del figlio maggiorenne.
Egli rileva poi di non poter dedurre fiscalmente gli
alimenti versati al figlio maggiorenne e che quindi il suo reddito netto (teorico)
risulta superiore al reddito (effettivo) di cui dispone.
Con la deduzione, invece, dei contributi
alimentari ai suoi familiari (Fr. 32'910.-), il suo reddito netto passerebbe da Fr. 76'756,10 a Fr. 43'846,10, rispettivamente a Fr. 44'341,10 con l'aggiunta
dei redditi da titoli e capitali.
Pertanto, il totale dei redditi netti sarebbe
inferiore a Fr. 60'000.- e
quindi egli avrebbe diritto alla riduzione del premio.
Già si è detto che il Governo, con l'adozione
dell'art. 29 cpv. 2 LCAMal, ha inteso eliminare dai beneficiari del sussidio chi
ha un reddito significativamente alto e che grazie ad una serie di deduzioni raggiunge
un imponibile che dà diritto al sussidio.
Nel suo Messaggio (cfr. punto 9.1.1) l'esecutivo
cantonale ha elencato le deduzioni che possono determinare queste situazioni, identificandole
soprattutto nelle spese di gestione e manutenzione di immobili, negli interessi
passivi privati, negli alimenti versati, nei figli a carico, nei figli agli
studi, nelle spese professionali ed in subordine, nella doppia attività per
coniugi, negli oneri assicurativi ed interessi di capitale a risparmio, nelle spese
di malattia riconosciute fiscalmente, nella quota esente per beneficiari di AVS.
In questa lista vi sono dunque anche gli alimenti
versati, qui oggetto del contendere, che, proprio per questo motivo, l'UAM non ha dedotto dal totale dei redditi
del ricorrente, considerando quindi (solo) il totale dei redditi netti di Fr.
77'251,10.
Va in proposito osservato che l'art. 29 cpv. 2 LCAMal
specifica espressamente che la riduzione di premio decade se il totale dei
redditi "al netto degli oneri sociali" supera l'importo indicato a dipendenza della
situazione dell'assicurato. Il
legislatore ha così voluto ammettere quale unica deduzione possibile soltanto
gli oneri sociali che si defalcano dal reddito lordo per ottenere il reddito
netto (si tratta dei versamenti obbligatori, e quindi imposti per legge, per
AVS AI IPG AD e previdenza professionale). Questa deduzione viene infatti
applicata – seppure con percentuali diverse - a tutti i redditi da
attività lucrativa, mentre le altre deduzioni fiscali variano a dipendenza dell'attività lavorativa dell'assicurato, della sua situazione familiare,
della sua situazione immobiliare e delle sue condizioni di salute.
A dire del ricorrente, la soluzione adottata dal
1° gennaio 2008 non è improntata all'equità, anche perché la deduzione dal reddito lordo degli alimenti
versati si differenzia dalla deduzione delle altre voci fiscalmente ammesse.
Egli precisa come segue il suo pensiero (doc.
Fatti
VIII pagg. 4 e 5):
"
Ad esempio, se analizziamo la voce "interessi
passivi" le premesse di cui appena sopra possono essere ritenute: in
effetti vivere in una bella e grande casa unifamiliare potrebbe essere gravata
(volutamente o meno) da ingenti debiti ipotecari unicamente per poter dedurre
interessi passivi elevati e quindi ridurre il reddito imponibile e nel contempo
ricevere i sussidi di cassa malati, ciò che sarebbe una misura "non
improntata all'equità". Rileviamo che i proprietari di questo immobile nel contempo
godono e usufruiscono dell'abitazione.
Altro esempio: una famiglia con reddito
medio-alto con 3 figli a carico agli studi (università in altro cantone) può
dedurre la quota per figli a carico e per figli agli studi ossia oltre 22'000 fr a figlio ossia quasi 70'000 frs di deduzioni per i figli (costi non
effettivamente spesi annualmente), fatto che permetterebbe probabilmente a
tutta o buona parte della famiglia di beneficiare dei sussidi di cassa malati.
Ciò che potrebbe essere una misura "non improntata all'equità".
Però non caso di alimenti versati non vi è da
parte del padre debitore nessun vantaggio diretto né indiretto: infatti
gli alimenti sono interamente versati a terzi, i quali non vivono nella stessa
economia domestica del padre, e né il padre né il suo nucleo famigliare usufruisce
in alcun modo di questi soldi versati alla madre. Anzi il padre è svantaggiato:
per i figli maggiorenni gli alimenti versati alla madre per il figlio non
sono deducibili dal suo reddito ed è il padre debitore a pagarci sopra le
imposte (all'aliquota
normale); poi lo stesso padre si vede non dedotti questi alimenti per il
computo della concessione del sussidio di cassa malati per sé e per i figli conviventi.
Ciò invece è una manifesta misura "improntata all'iniquità".
Non è come per una casa in cui la persona vive confortevolmente o di deduzioni
per i figli che superano le reali spese sostenute per i figli stessi; nel caso
di specie il padre e la figlia maggiorenne convivente non ricevono benefici
ma sottostanno a maggiori oneri.
(…)
Il Consiglio di Stato ben si è avveduto che
potevano nascere problematiche "improntate all'iniquità" con questa modifica legislativa, ma hanno sorvolato
ritenendo (a torto) che "Le persone sole che hanno a carico figli maggiorenni
agli studi corrispondono a poche situazioni. È però vero che con un
reddito netto di fr. 60'000.- il rischio di non raggiungere il principio della riduzione
di premio estesa fino ai "redditi medi" potrebbe presentarsi." (…)".
2.12. In merito a
quest'ultimo paragrafo, il TCA evidenzia che il Consiglio di Stato, consapevole
che l'adozione del nuovo
capoverso 2 dell'art. 29 LCAMal
avrebbe comportato l'eliminazione
dalla cerchia dei beneficiari della riduzione del premio LAMal di diversi assicurati
che per contro fino ad allora vi rientravano, ha modificato l'art. 32 cpv. 2 LCAMal inserendo una riserva
nei confronti dell'art. 29 cpv.
2 LCAMal, e meglio della sua lettera c.
L'art. 29 cpv. 2 lett. c LCAMal si riferisce infatti alle persone sole
intese quale reddito di riferimento, ovvero a quella persona o famiglia da cui
dipendono per il loro sostentamento le persone sole con reddito imponibile
nullo o totale dei redditi registrati nella tassazione applicabile inferiore a
Fr. 6'000.- (art. 32 cpv. 1
LCAMal) che chiedono la riduzione del premio LAMal.
Si tratta delle persone sole la cui situazione economica funga da
"reddito di riferimento", ossia persone sole che di regola hanno a
carico studenti maggiorenni o persone in formazione. Per questi studenti la riduzione
di premio viene decisa non in base al reddito proprio, nullo, bensì a quello
della persona di riferimento. Per questa categoria di assicurati il limite di
reddito fiscale del nucleo "di riferimento" è di Fr. 50'000.- (art.
32 cpv. 2 LCAMal).
Ma l'art. 29 cpv. 2 lett. c LCAMal, tenendo conto dell'art. 65
cpv. 1bis LAMal secondo cui la riduzione di premio per i "minorenni"
ed i "giovani adulti in formazione" deve riguardare non più
solo le persone di condizione economica modesta, ma anche i "redditi
medi", ha elevato a Fr. 80'000.- il criterio d'esclusione delle persone
sole intese come reddito di riferimento, poiché con un reddito netto di
Fr. 60'000.- il rischio di non raggiungere il principio della riduzione di premio
estesa fino ai "redditi medi" avrebbe potuto presentarsi.
Secondo l'esecutivo (cfr. punto 9.1.3), comunque, le persone sole
che hanno a carico figli maggiorenni agli studi corrispondono a poche
situazioni. L'incidenza finanziaria è minima, in quanto i casi sono
numericamente ridotti. Sotto il profilo dell'equità, una distinzione
particolare per questa specifica categoria di persone risponde in modo
maggiormente appropriato ai criteri di legge federale (art. 65 cpv. 1bis
LAMal).
2.13. È proprio
invocando il rispetto dell'equità
voluto dal Consiglio di Stato che il ricorrente chiede che anche i contributi
alimentari versati ai suoi familiari siano dedotti dai suoi redditi lordi.
A sostegno della sua richiesta, l'insorgente produce il testo dell'iniziativa parlamentare presentata nella
forma generica il 10 novembre 2008 dal granconsigliere Raoul Ghisletta e
cofirmatari, intitolata "Sussidi cassa malati: parità di trattamento per i
divorziati/separati con figli a carico" (doc. XVI/2), non ancora evasa
(http://www.ti.ch/CAN/SegGC/comunicazioni/GC/inizgeneriche/IG409.htm):
"
(…) Il divorziato/separato persona sola, che
paga alimenti al coniuge per il mantenimento dei figli, non ha diritto alla
deduzione degli alimenti dal proprio reddito netto definito per il calcolo
relativo al limite oltre il quale i sussidi decadono (vedi punto b, che prevede
unicamente la deduzione degli oneri sociali), e nemmeno ha diritto all'aggiunta di un forfait per figlio che
amplia tale limite massimo (come esiste per le famiglie al punto d: fr. 10'000.- per i primi 3 figli e poi fr. 5'000.- per ogni figlio ulteriore).
(…) si chiede pertanto di correggere l'art. 29 cpv. 2 della Legge cantonale di
applicazione della legge federale sull'assicurazione malattie (LCAMal) del 26 giugno 1997, in vigore dal 1°
gennaio 2008, in modo da eliminare questa pesante penalizzazione dei
divorziati/separati con figli a carico, che appartengono al ceto medio-basso:
nel concreto si chiede di introdurre per questa categoria il citato forfait per
figlio a carico, che amplierebbe il limite massimo oltre il quale i sussidi decadono.".
Inoltre egli ha riportato l'interrogazione parlamentare n. 275.08 dell'11 dicembre 2008 presentata dalla
granconsigliera Pelin Kandemir-Bordoli e cofirmatari, relativa alla "Deduzione
alimenti per figli/figlie maggiorenni in formazione o agli studi", ancora
inevasa (http://www.ti.ch/CAN/SegGC/comunicazioni/GC/interrogazioni/275.08.htm):
" Il
sistema fiscale ticinese è considerato come uno tra i più “sociali” per quanto
attiene alle deduzioni per figli a carico e figli agli studi. Nondimeno i
cambiamenti della società ci impongono di rivedere alcuni aspetti delle citate
deduzioni. Sempre più matrimoni finiscono anzitempo e la gestione fiscale degli
alimenti versati per i figli crea non poche difficoltà e disparità.
Attualmente le deduzione per figli a carico e agli studi vengono
concesse in materia di imposta cantonale al genitore che esercita l'autorità
parentale (solitamente il genitore presso il quale figlio risiede) fino al
raggiungimento della maggior età, con l’attribuzione dell'aliquota per famiglie
monoparentali-coniugati. Per quanto concerne gli alimenti questi sono imposti
al genitore che li riceve e dedotti da quello che li versa, anche in questo
caso fino al raggiungimento dei 18 anni. I problemi nascono dal momento che il
figlio, raggiunti i 18 anni, diventa un soggetto fiscale a sé stante. Se egli è
ancora in formazione o agli studi questi continuerà a percepire gli alimenti
che non verranno però più imposti (né al genitore con l’autorità parentale né
al figlio) e non potranno più essere dedotti dal genitore che li versa,
quest’ultimo non potrebbe neanche esporre le deduzioni per figlio a carico e
agli studi (se del caso). Per giurisprudenza in questi casi le deduzioni figli
a carico e agli studi vengono abitualmente dimezzate tra i due genitori, mentre
l’aliquota agevolata, che può essere assegnata ad uno solo dei genitori, rimane
al genitore con l’autorità parentale.
Pur riconoscendo che questa disparità di trattamento è legata alla
legislazione federale (art. 23-33 della LIFD), con la presente
interrogazione chiediamo al Consiglio di Stato:
1. se vi sono spazi a livello cantonale per poter eliminare questa
disparità di trattamento: quindi di concedere la deduzione degli alimenti
versati anche per figli maggiorenni in formazione o agli studi;
Considerandi
2.
se intende correggere questa situazione in relazione
all’accesso ai sussidi cassa malati o ad altre prestazioni sociali, nel senso
di tener conto ai fini dell’ottenimento dei sussidi del versamento degli
alimenti, quindi del reale reddito che la persona ha a disposizione dopo il versamento
degli alimenti.".
2.14
Riguardo all'argomento della deduzione dal reddito dei
contributi alimentari, la scrivente Corte ricorda di avere sviluppato
una prassi piuttosto restrittiva, secondo cui le uniche
deduzioni ammesse dal reddito lordo accertato giusta l'art. 31 RLCAMal sono quelle relative agli
alimenti ed agli interessi passivi; altre deduzioni non possono essere
considerate (cfr., fra le ultime sentenze, STCA del 24 settembre 2008,
36.2008
; STCA del 29 settembre 2008, 36.2008.112; STCA del 30 settembre
2008, 36.2008.121; STCA del 16 gennaio 2009, 36.2008.159).
Queste deduzioni vengono però applicate al reddito lordo
che viene accertato manualmente, prima, quindi, di commutarlo in reddito
imponibile con le apposite tabelle ufficiali (art. 36 cpv. 1 RLCAMal).
Non vi è invece ragione per estendere la deduzione anche agli
importi di reddito evocati all'art. 29 cpv. 2 LCAMal. Nulla impone di trattare
gli alimenti analogamente agli "oneri sociali registrati" come recita
l'art. 29 cpv. 2 litt. b) e c).
Comunque quand'anche, in concreto, si volesse ammettere la
deduzione degli alimenti agli importi fissati nell'art. 29 cpv. 2 e riferiti al
reddito in concreto, al ricorrente dovrebbe essere computato un reddito
comunque superiore ai CHF 20'000 come evocato dall'amministrazione nel doc. X..
Possono quindi rimanere inevase le censure di
violazione del diritto internazionale (art. 5 "Eguaglianza tra
coniugi" del Protocollo n. 7 alla Convenzione per la salvaguardia dei
diritti dell'uomo e delle
libertà fondamentali – RS 0.101.07; art. 25 della Dichiarazione universale dei
diritti fondamentali dell'uomo
del 10 dicembre 1948), della Costituzione federale (art. 3 "Federalismo",
art. 5 "Stato di diritto", art. 8 "Uguaglianza giuridica",
art. 12 "Diritto all'aiuto
in situazioni di bisogno", art. 35 "Attuazione dei diritti fondamentali",
art. 36 "Limiti dei diritti fondamentali", art. 41 concernente gli
obiettivi sociali), della Costituzione cantonale ticinese (art. 7, art. 13 ed
art. 14) da parte della LCAMal, del suo Regolamento e della prassi adottata
dall'Ufficio assicurazione
malattie che quindi sono "anticostituzionali", poiché "non
garantiscono la parità di trattamento tra maschio (padre) e femmina (madre), e
non permettono al padre (affidatario e debitore alimentare nei confronti della
moglie e di altri figli) e alla figlia con lui convivente, al contrario che
alla ex moglie, di far fronte ai costi per essere assicurato contro le
conseguenze della malattia (art. 41 Cost. CH (…))" (doc. XVI pagg.
2-4).
In effetti, l'ipotetica deduzione dal totale dei redditi netti accertati
(Fr. 77'251,10) dei contributi
alimentari che l'insorgente deve
versare ai suoi familiari per il 2008 (Fr. 32'910.-), comporta unicamente che il totale dei redditi sarebbe di Fr.
43'341,10 che, commutato a mano
delle tabelle ufficiali allestite dalla Divisione delle contribuzioni, non
consente la riduzione del premio.
Quand'anche si volesse tenere conto dell'aumento dei contributi alimentari (Fr. 42'222.-) messo in evidenza dall'insorgente (doc. XII) a seguito della sentenza del 13 ottobre 2008
emanata dal Pretore __________ di __________ nell'ambito dell'istanza
di provvedimenti cautelari promossa dall'assicurato nei confronti della moglie (doc. XII/2), l'esito del ricorso non muterebbe, giacché si
giungerebbe comunque ad un reddito determinante superiore al limite di reddito
di Fr. 20'000.-.
Alla luce
di quanto appena esposto la decisione su reclamo impugnata deve essere
confermata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la
decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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