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Decisione

36.2008.129

Sussidio per 2008.Reddito imponibile IC 2005 > Fr. 20000.Redditi netti IC 2005 > Fr. 60000.Diminuzione del reddito nel 2008.Art.29 cpv. 2 LCAMal va esteso all'accertamento autonomo. Contributi aliment

19 febbraio 2009Italiano39 min

Source ti.ch

Fatti

VIII pagg. 4 e 5):

"

Ad esempio, se analizziamo la voce "interessi

passivi" le premesse di cui appena sopra possono essere ritenute: in

effetti vivere in una bella e grande casa unifamiliare potrebbe essere gravata

(volutamente o meno) da ingenti debiti ipotecari unicamente per poter dedurre

interessi passivi elevati e quindi ridurre il reddito imponibile e nel contempo

ricevere i sussidi di cassa malati, ciò che sarebbe una misura "non

improntata all'equità". Rileviamo che i proprietari di questo immobile nel contempo

godono e usufruiscono dell'abitazione.

Altro esempio: una famiglia con reddito

medio-alto con 3 figli a carico agli studi (università in altro cantone) può

dedurre la quota per figli a carico e per figli agli studi ossia oltre 22'000 fr a figlio ossia quasi 70'000 frs di deduzioni per i figli (costi non

effettivamente spesi annualmente), fatto che permetterebbe probabilmente a

tutta o buona parte della famiglia di beneficiare dei sussidi di cassa malati.

Ciò che potrebbe essere una misura "non improntata all'equità".

Però non caso di alimenti versati non vi è da

parte del padre debitore nessun vantaggio diretto né indiretto: infatti

gli alimenti sono interamente versati a terzi, i quali non vivono nella stessa

economia domestica del padre, e né il padre né il suo nucleo famigliare usufruisce

in alcun modo di questi soldi versati alla madre. Anzi il padre è svantaggiato:

per i figli maggiorenni gli alimenti versati alla madre per il figlio non

sono deducibili dal suo reddito ed è il padre debitore a pagarci sopra le

imposte (all'aliquota

normale); poi lo stesso padre si vede non dedotti questi alimenti per il

computo della concessione del sussidio di cassa malati per sé e per i figli conviventi.

Ciò invece è una manifesta misura "improntata all'iniquità".

Non è come per una casa in cui la persona vive confortevolmente o di deduzioni

per i figli che superano le reali spese sostenute per i figli stessi; nel caso

di specie il padre e la figlia maggiorenne convivente non ricevono benefici

ma sottostanno a maggiori oneri.

(…)

Il Consiglio di Stato ben si è avveduto che

potevano nascere problematiche "improntate all'iniquità" con questa modifica legislativa, ma hanno sorvolato

ritenendo (a torto) che "Le persone sole che hanno a carico figli maggiorenni

agli studi corrispondono a poche situazioni. È però vero che con un

reddito netto di fr. 60'000.- il rischio di non raggiungere il principio della riduzione

di premio estesa fino ai "redditi medi" potrebbe presentarsi." (…)".

2.12. In merito a

quest'ultimo paragrafo, il TCA evidenzia che il Consiglio di Stato, consapevole

che l'adozione del nuovo

capoverso 2 dell'art. 29 LCAMal

avrebbe comportato l'eliminazione

dalla cerchia dei beneficiari della riduzione del premio LAMal di diversi assicurati

che per contro fino ad allora vi rientravano, ha modificato l'art. 32 cpv. 2 LCAMal inserendo una riserva

nei confronti dell'art. 29 cpv.

2 LCAMal, e meglio della sua lettera c.

L'art. 29 cpv. 2 lett. c LCAMal si riferisce infatti alle persone sole

intese quale reddito di riferimento, ovvero a quella persona o famiglia da cui

dipendono per il loro sostentamento le persone sole con reddito imponibile

nullo o totale dei redditi registrati nella tassazione applicabile inferiore a

Fr. 6'000.- (art. 32 cpv. 1

LCAMal) che chiedono la riduzione del premio LAMal.

Si tratta delle persone sole la cui situazione economica funga da

"reddito di riferimento", ossia persone sole che di regola hanno a

carico studenti maggiorenni o persone in formazione. Per questi studenti la riduzione

di premio viene decisa non in base al reddito proprio, nullo, bensì a quello

della persona di riferimento. Per questa categoria di assicurati il limite di

reddito fiscale del nucleo "di riferimento" è di Fr. 50'000.- (art.

32 cpv. 2 LCAMal).

Ma l'art. 29 cpv. 2 lett. c LCAMal, tenendo conto dell'art. 65

cpv. 1bis LAMal secondo cui la riduzione di premio per i "minorenni"

ed i "giovani adulti in formazione" deve riguardare non più

solo le persone di condizione economica modesta, ma anche i "redditi

medi", ha elevato a Fr. 80'000.- il criterio d'esclusione delle persone

sole intese come reddito di riferimento, poiché con un reddito netto di

Fr. 60'000.- il rischio di non raggiungere il principio della riduzione di premio

estesa fino ai "redditi medi" avrebbe potuto presentarsi.

Secondo l'esecutivo (cfr. punto 9.1.3), comunque, le persone sole

che hanno a carico figli maggiorenni agli studi corrispondono a poche

situazioni. L'incidenza finanziaria è minima, in quanto i casi sono

numericamente ridotti. Sotto il profilo dell'equità, una distinzione

particolare per questa specifica categoria di persone risponde in modo

maggiormente appropriato ai criteri di legge federale (art. 65 cpv. 1bis

LAMal).

2.13. È proprio

invocando il rispetto dell'equità

voluto dal Consiglio di Stato che il ricorrente chiede che anche i contributi

alimentari versati ai suoi familiari siano dedotti dai suoi redditi lordi.

A sostegno della sua richiesta, l'insorgente produce il testo dell'iniziativa parlamentare presentata nella

forma generica il 10 novembre 2008 dal granconsigliere Raoul Ghisletta e

cofirmatari, intitolata "Sussidi cassa malati: parità di trattamento per i

divorziati/separati con figli a carico" (doc. XVI/2), non ancora evasa

(http://www.ti.ch/CAN/SegGC/comunicazioni/GC/inizgeneriche/IG409.htm):

"

(…) Il divorziato/separato persona sola, che

paga alimenti al coniuge per il mantenimento dei figli, non ha diritto alla

deduzione degli alimenti dal proprio reddito netto definito per il calcolo

relativo al limite oltre il quale i sussidi decadono (vedi punto b, che prevede

unicamente la deduzione degli oneri sociali), e nemmeno ha diritto all'aggiunta di un forfait per figlio che

amplia tale limite massimo (come esiste per le famiglie al punto d: fr. 10'000.- per i primi 3 figli e poi fr. 5'000.- per ogni figlio ulteriore).

(…) si chiede pertanto di correggere l'art. 29 cpv. 2 della Legge cantonale di

applicazione della legge federale sull'assicurazione malattie (LCAMal) del 26 giugno 1997, in vigore dal 1°

gennaio 2008, in modo da eliminare questa pesante penalizzazione dei

divorziati/separati con figli a carico, che appartengono al ceto medio-basso:

nel concreto si chiede di introdurre per questa categoria il citato forfait per

figlio a carico, che amplierebbe il limite massimo oltre il quale i sussidi decadono.".

Inoltre egli ha riportato l'interrogazione parlamentare n. 275.08 dell'11 dicembre 2008 presentata dalla

granconsigliera Pelin Kandemir-Bordoli e cofirmatari, relativa alla "Deduzione

alimenti per figli/figlie maggiorenni in formazione o agli studi", ancora

inevasa (http://www.ti.ch/CAN/SegGC/comunicazioni/GC/interrogazioni/275.08.htm):

" Il

sistema fiscale ticinese è considerato come uno tra i più “sociali” per quanto

attiene alle deduzioni per figli a carico e figli agli studi. Nondimeno i

cambiamenti della società ci impongono di rivedere alcuni aspetti delle citate

deduzioni. Sempre più matrimoni finiscono anzitempo e la gestione fiscale degli

alimenti versati per i figli crea non poche difficoltà e disparità.

Attualmente le deduzione per figli a carico e agli studi vengono

concesse in materia di imposta cantonale al genitore che esercita l'autorità

parentale (solitamente il genitore presso il quale figlio risiede) fino al

raggiungimento della maggior età, con l’attribuzione dell'aliquota per famiglie

monoparentali-coniugati. Per quanto concerne gli alimenti questi sono imposti

al genitore che li riceve e dedotti da quello che li versa, anche in questo

caso fino al raggiungimento dei 18 anni. I problemi nascono dal momento che il

figlio, raggiunti i 18 anni, diventa un soggetto fiscale a sé stante. Se egli è

ancora in formazione o agli studi questi continuerà a percepire gli alimenti

che non verranno però più imposti (né al genitore con l’autorità parentale né

al figlio) e non potranno più essere dedotti dal genitore che li versa,

quest’ultimo non potrebbe neanche esporre le deduzioni per figlio a carico e

agli studi (se del caso). Per giurisprudenza in questi casi le deduzioni figli

a carico e agli studi vengono abitualmente dimezzate tra i due genitori, mentre

l’aliquota agevolata, che può essere assegnata ad uno solo dei genitori, rimane

al genitore con l’autorità parentale.

Pur riconoscendo che questa disparità di trattamento è legata alla

legislazione federale (art. 23-33 della LIFD), con la presente

interrogazione chiediamo al Consiglio di Stato:

1. se vi sono spazi a livello cantonale per poter eliminare questa

disparità di trattamento: quindi di concedere la deduzione degli alimenti

versati anche per figli maggiorenni in formazione o agli studi;

Considerandi

2.

se intende correggere questa situazione in relazione

all’accesso ai sussidi cassa malati o ad altre prestazioni sociali, nel senso

di tener conto ai fini dell’ottenimento dei sussidi del versamento degli

alimenti, quindi del reale reddito che la persona ha a disposizione dopo il versamento

degli alimenti.".

2.14

Riguardo all'argomento della deduzione dal reddito dei

contributi alimentari, la scrivente Corte ricorda di avere sviluppato

una prassi piuttosto restrittiva, secondo cui le uniche

deduzioni ammesse dal reddito lordo accertato giusta l'art. 31 RLCAMal sono quelle relative agli

alimenti ed agli interessi passivi; altre deduzioni non possono essere

considerate (cfr., fra le ultime sentenze, STCA del 24 settembre 2008,

36.2008

; STCA del 29 settembre 2008, 36.2008.112; STCA del 30 settembre

2008, 36.2008.121; STCA del 16 gennaio 2009, 36.2008.159).

Queste deduzioni vengono però applicate al reddito lordo

che viene accertato manualmente, prima, quindi, di commutarlo in reddito

imponibile con le apposite tabelle ufficiali (art. 36 cpv. 1 RLCAMal).

Non vi è invece ragione per estendere la deduzione anche agli

importi di reddito evocati all'art. 29 cpv. 2 LCAMal. Nulla impone di trattare

gli alimenti analogamente agli "oneri sociali registrati" come recita

l'art. 29 cpv. 2 litt. b) e c).

Comunque quand'anche, in concreto, si volesse ammettere la

deduzione degli alimenti agli importi fissati nell'art. 29 cpv. 2 e riferiti al

reddito in concreto, al ricorrente dovrebbe essere computato un reddito

comunque superiore ai CHF 20'000 come evocato dall'amministrazione nel doc. X..

Possono quindi rimanere inevase le censure di

violazione del diritto internazionale (art. 5 "Eguaglianza tra

coniugi" del Protocollo n. 7 alla Convenzione per la salvaguardia dei

diritti dell'uomo e delle

libertà fondamentali – RS 0.101.07; art. 25 della Dichiarazione universale dei

diritti fondamentali dell'uomo

del 10 dicembre 1948), della Costituzione federale (art. 3 "Federalismo",

art. 5 "Stato di diritto", art. 8 "Uguaglianza giuridica",

art. 12 "Diritto all'aiuto

in situazioni di bisogno", art. 35 "Attuazione dei diritti fondamentali",

art. 36 "Limiti dei diritti fondamentali", art. 41 concernente gli

obiettivi sociali), della Costituzione cantonale ticinese (art. 7, art. 13 ed

art. 14) da parte della LCAMal, del suo Regolamento e della prassi adottata

dall'Ufficio assicurazione

malattie che quindi sono "anticostituzionali", poiché "non

garantiscono la parità di trattamento tra maschio (padre) e femmina (madre), e

non permettono al padre (affidatario e debitore alimentare nei confronti della

moglie e di altri figli) e alla figlia con lui convivente, al contrario che

alla ex moglie, di far fronte ai costi per essere assicurato contro le

conseguenze della malattia (art. 41 Cost. CH (…))" (doc. XVI pagg.

2-4).

In effetti, l'ipotetica deduzione dal totale dei redditi netti accertati

(Fr. 77'251,10) dei contributi

alimentari che l'insorgente deve

versare ai suoi familiari per il 2008 (Fr. 32'910.-), comporta unicamente che il totale dei redditi sarebbe di Fr.

43'341,10 che, commutato a mano

delle tabelle ufficiali allestite dalla Divisione delle contribuzioni, non

consente la riduzione del premio.

Quand'anche si volesse tenere conto dell'aumento dei contributi alimentari (Fr. 42'222.-) messo in evidenza dall'insorgente (doc. XII) a seguito della sentenza del 13 ottobre 2008

emanata dal Pretore __________ di __________ nell'ambito dell'istanza

di provvedimenti cautelari promossa dall'assicurato nei confronti della moglie (doc. XII/2), l'esito del ricorso non muterebbe, giacché si

giungerebbe comunque ad un reddito determinante superiore al limite di reddito

di Fr. 20'000.-.

Alla luce

di quanto appena esposto la decisione su reclamo impugnata deve essere

confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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