36.2008.130
Domanda di sussidio respinta poiché dalla tassazione di rif. occorre ritenere non solo il reddito (IC) ma la quota parte di sostanza (qui importante). Applicabile il nuzovo art. 29 LCAMal (1 gennaio 2
13 ottobre 2008Italiano20 min
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Numero d'incarto:
36.2008.130
Data decisione, Autorità:
13.10.2008, TCA
Titolo:
Domanda di sussidio respinta poiché dalla tassazione di rif. occorre ritenere non solo il reddito (IC) ma la quota parte di sostanza (qui importante). Applicabile il nuzovo art. 29 LCAMal (1 gennaio 2008)? Questione lasciata aperta
LIMITI DI CONCESSIONE
SUSSIDIO / SUSSIDI
art. 23 LCAMAL
art. 29 LCAMAL
art. 31 LCAMAL
art. 31 RLCAMAL
Raccomandata
Incarto n.
36.2008.130
ir/td
Lugano
13 ottobre 2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
statuendo sul ricorso del 1 settembre 2008
di
RI 1
contro
la decisione su reclamo del 30 luglio
2008 emanata da
Istituto assicurazioni sociali Ufficio
assicurazione malattia,
6501 Bellinzona
in materia di assicurazione sociale contro
le malattie
ritenuto, in
fatto
A. RI
1, 1932, domiciliato a __________, coniugato con __________ e senza attività
lucrativa, ha chiesto, il 20 settembre 2007, la concessione del sussidio per
fronteggiare il premio dell'assicurazione obbligatoria delle cure per il 2008.
Con
la propria domanda RI 1 ha prodotto la decisione di tassazione 2005 da cui si
desume un reddito imponibile per l'imposta cantonale di CHF 20'700 ed una sostanza
di CHF 371'000.
B. La
domanda di riduzione del premio è stata respinta ed il reclamo del 15 febbraio
2008 non ha avuto miglior sorte. Dopo avere svolto alcuni accertamenti (v. doc.
4) l'amministrazione ha rigettato il reclamo con decisione 30 luglio 2008 con
cui l'UAM ha ritenuto superati i limiti per la concessione dell'aiuto sociale.
Il
1° settembre 2008 __________ ha impugnato detto provvedimento evidenziando di
disporre di sostanza netta per CHF 376'000 lamentando il fatto che "non si
tenga nota di questo debito" non comprendendo i fattori di calcolo ritenuti
dall'UAM.
Con
precise dettagliate e complete osservazioni l'Ufficio Assicurazione Malattia
propone di respingere il ricorso. In corso di motivazione, laddove necessario,
sarà fatto riferimento alle argomentazioni dell'amministrazione.
Ad
RI 1 è stata concessa la possibilità di ulteriormente esprimersi e di chiedere
l'assunzione di specifiche prove.
Il
ricorrente si è rivolto al TCA per alcuni ragguagli che gli sono stati forniti
il 30 settembre 2008 (doc. VI).
in
diritto
in
ordine
1. Il
ricorso, tempestivo siccome inoltrato nei 30 giorni dall'intimazione della
decisione emessa su reclamo, è ricevibile siccome sufficientemente motivato e
le conclusioni appaiono chiaramente desumibili.
2. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria
civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti
al Tribunale delle assicurazioni del 1961 per il rinvio dell'art. 32 della
nuova Lptca 2008 (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA
del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella
causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00;
STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002
pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26
ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
nel
merito
3. Conformemente
a quanto disposto dall'art. 23 LCAMal, il Cantone ed i Comuni partecipano al
pagamento delle quote a carico degli assicurati di condizioni economiche modeste
per le prestazioni minime previste dalla legge. Gli assicurati di condizioni economiche
modeste sono definiti dall'art. 29 LCAMal: si tratta delle famiglie il cui
reddito determinante non supera i Fr. 32'000.- e delle persone sole il cui
reddito non supera i Fr. 20'000.-.
Di
regola, il reddito determinante risulta, secondo l'art. 30 LCAMal, dalla somma
arrotondata al mille franchi superiore:
a) del reddito imponibile
desunto dal periodo fiscale stabilito dal Consiglio di Stato;
b) di un quindicesimo
della sostanza imponibile desunta dal periodo fiscale stabilito dal Consiglio
di Stato per la parte eccedente l'importo di Fr. 150'000.- per le persone sole
e Fr. 200'000.- per le famiglie.
L’espressione
“di regola” tende a volere salvaguardare la possibilità per l’amministrazione
designata (l’Ufficio Assicurazione Malattia) di accertare autonomamente il
reddito dell’assicurato in caso di persone adempienti i presupposti dell’art.
31 LCAMal.
Per
l'anno 2008 il Consiglio di Stato ha definito le basi di calcolo per il
sussidio con il DE del 10 ottobre 2007, che ha confermato quello del precedente
anno (sul tema si vedano le sentenze TCA 36.2006.71, 72, 120, e 124). Il periodo fiscale per l'accertamento
del reddito determinante è quello delle classificazioni dell'imposta cantonale
per l'anno 2005. I limiti di reddito che conferiscono diritto al
sussidio sono quelli stabiliti dagli artt. 29-32, 35-38, 44-46 e 48 LCAMal,
ossia Fr. 20'000 per le persone sole, Fr. 32'000 per i membri maggiorenni delle
famiglie e 1° figlio e Fr. 50'000 è il reddito di riferimento.
4. Di
principio, quindi, l'amministrazione fa capo ai dati fiscali determinati in
virtù della tassazione di riferimento (ossia quella del periodo indicato
dall’esecutivo cantonale nel DE emesso annualmente) come imposto dalla legge e
dal regolamento d'applicazione (art. 30 LCAMal).
L'amministrazione (e
meglio l’Ufficio dell'Assicurazione Malattia) deve però calcolare il reddito
determinante al di fuori della tassazione di riferimento trasformando il
reddito mediante apposite tabelle e verificando il sussistere dei limiti per la
concessione del sussidio in specifici casi previsti dalla legge e dal
regolamento d'applicazione. All'art. 31 LCAMal il legislatore ticinese ha riservato
l'accertamento del reddito determinante in maniera autonoma da parte dell'amministrazione
(con successiva commutazione delle entrate lorde in reddito determinante a
partire dalle tabelle ufficiali di conversione, art. 17 cpv. 2 ed art. 36
RLCAMal) nei casi:
"a) delle persone soggette
all'imposta cantonale solo per una parte del loro reddito o della loro
sostanza;
b) delle persone soggette all'imposta alla fonte;
c) delle persone sole con reddito
imponibile nullo o totale dei redditi registrati nella tassazione applicabile
inferiore a fr. 6'000.-, che esercitano un'attività lucrativa;
d) in altri casi particolari."
L'esecutivo cantonale
ha concretizzato la norma della Legge in virtù dell'ampia delega concessagli
dalla stessa regola. Il Regolamento infatti, all’art. 31 RLCAMal (art. 67
vRLCAMal), prevede che il reddito determinante va accertato autonomamente
dall’Istituto delle assicurazioni sociali in particolare nei seguenti casi:
" a) persone soggette all'imposta alla fonte;
b) decesso del coniuge o del partner registrato;
c) matrimonio, divorzio o separazione
per sentenza giudiziaria o di fatto, scioglimento dell'unione domestica
registrata, nel caso di assenza di tassazione applicabile;
d) persone sole che esercitano
un'attività lucrativa o conducono esistenza autonoma, con reddito imponibile
nullo o totale dei redditi registrati nella tassazione applicabile inferiore a
fr. 6'000.-, secondo il periodo fiscale determinante;
e) persone domiciliate che al momento
dell'istanza non dispongono di alcuna tassazione fiscale e per le quali non
sarà emessa una tassazione relativa al periodo fiscale determinante;
f) persone al beneficio di misure ai
sensi della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, dopo almeno sei
mesi di inattività lucrativa;
g) persone al beneficio di prestazioni
ai sensi della legge sull'assistenza sociale; d'intesa con il competente
Ufficio;
h) cessazione definitiva dell'attività
lucrativa a causa di pensionamento o di invalidità;
i) cessazione temporanea di attività
lucrativa per riqualificazione o perfezionamento professionale;
l) cessazione dell'attività lucrativa a seguito di maternità;
m) diminuzione importante del reddito
netto da attività dipendente o indipendente, oppure del reddito da pensioni,
rendite e assegni, rispetto al medesimo dato desumibile dai parametri fiscali
applicabili;
n) persone
soggette all'obbligo d'assicurazione svizzero in forza dell'Accordo CH/CE sulla
libera circolazione delle persone o dell'Accordo di emendamento della Convenzione
istitutiva dell'AELS, non tassate in Svizzera o tassate alla fonte."
Nel
corso del corrente anno, con pubblicazione avvenuta sul BU 37/2008 dell’11 luglio
2008 l’esecutivo cantonale ha previsto una modifica del Reg.LCAMal introducendo
una nuova ipotesi (lettera o) per il calcolo autonomo del reddito (e della sostanza)
da parte dell’amministrazione cantonale. In dettaglio tale novella – vigente retroattivamente
dal 1 gennaio 2008 – prevede:
"o) diminuzione importante dei
valori di sostanza desunti dalla tassazione applicabile, nel caso in cui sia comprovato, e giustificato,
l’utilizzo della sostanza per necessità
primarie proprie. In questo caso la riduzione di premio è decisa in considerazione dei parametri di sostanza riportati
nell’ultima tassazione cresciuta in giudicato al momento dell’istanza."
L’esecutivo
cantonale ha poi previsto un correttivo, per porre rimedio a possibili abusi in
materia di sussidi, relativo all’alienazione di beni immobili da parte
dell’assicurato (ciò sulla base di alcuni casi giudicati dal TCA, in
particolare a partire dalla sentenza 3 settembre 2004 in re F, inc. 36.2004.40
e sino alla recente sentenza 11 settembre 2007 in re A. inc. 36.2007.9) introducendo
nel Reg.LCAMal il nuovo
" Art. 36a
1In caso di rinuncia a sostanza, per donazione o
cessione in usufrutto durante il periodo fiscale di riferimento, sul medesimo
sono riportati i valori antecedenti la rinuncia.
2Tali valori sono riportati anche sui periodi
fiscali successivi. L’ammontare è ridotto annualmente di 10 000.– franchi.
La
nuova ipotesi di accertamento d’ufficio da parte dell’amministrazione cantonale
è la conseguenza diretta, e necessaria, dell’introduzione, con effetto al 1
gennaio 2008, dell’art. 29 cpv. 2 LCAMal secondo cui:
" La riduzione di premio decade nei seguenti casi:
a) se
l’importo di sostanza lorda registrato nella tassazione applicabile supera fr.
600’000.--, o se l’importo di sostanza imponibile supera fr. 400’000.--;
b) persone
sole: se il totale dei redditi al netto degli oneri sociali registrati nella
tassazione applicabile supera fr. 60’000.--;
c) persone
sole intese quali «reddito di riferimento» (art. 32): se il totale dei redditi
al netto degli oneri sociali registrati nella tassazione applicabile supera fr.
80’000.--;
d) famiglie:
se il totale dei redditi registrati nella tassazione applicabile supera fr.
90’000.--. Per i primi tre figli è data un’aggiunta di fr. 10’000.-- cadauno;
per i successivi di fr. 5000.-- cadauno.”
Da
rilevare qui come detta modifica legislativa sia stata pubblicata sul BU n. 25
del 15 febbraio 2008 (come alla risoluzione della Segreteria del Gran Consiglio
del 12 febbraio precedente, BU 15 febbraio 2008 pag. 109), sia datata 19
dicembre 2007, e sia divenuta effettiva unicamente per l’assenza di referendum
nel corso del 2008 stesso e quindi con effetto retroattivo.
5. Il
TCA ha emanato diverse sentenze sull'accertamento autonomo del reddito (fra tutte
si possono citare le sentenze: STCA del 27 novembre 2003 in re R.S.,
36.2003.84; 36.2003.99/112 in re S. e 36.2003.116 in re T. entrambe STCA del 26
gennaio 2004; STCA 24 giugno 2005 in re M.F., 36.2004.132; STCA del 3 settembre
2004 in re M., 36.2004.92; STCA del 20 luglio 2006 in re O.B., 36.2006.46; STCA
del 18 dicembre 2006 in re A.N., 36.2006.1999; STCA del 7 maggio 2007 in re
A.T. ed in re C.C, 36.2007.41 rispettivamente 36.2007.44) evidenziando:
"
2.2 (…) che, quando sia accertato un reddito inferiore a
quello del periodo di riferimento rispettivamente quando l’amministrazione
debba determinare un reddito, essa deve procedere alla sua esatta fissazione e
quindi raffrontarlo con i parametri fissati dal Consiglio di Stato per la
determinazione del diritto al sussidio, per ciò fare è necessario procedere
alla commutazione del nuovo reddito accertato in reddito imponibile mediante
l’utilizzo di tabelle appositamente allestite. Infatti il reddito (...)
accertato va obbligatoriamente (...) convertito in reddito imponibile mediante
apposite tabelle (...).
Per l'accertamento autonomo del reddito l'Ufficio dell'Assicurazione
Malattia deve partire dal reddito (...) conseguito dall’assicurato nel
corso del periodo più prossimo al periodo per il quale il sussidio è richiesto.
Infatti il reddito (...) cui ci
si deve riferire è possibilmente quello più recente e percepito nel corso
dell'anno per il quale il sussidio viene richiesto. In questo senso anche il
Messaggio 3 gennaio 1996 del Consiglio di Stato al Gran Consiglio concernente
l'adozione della nuova LCAMal (M 4474 DOS) a pag. 53 secondo cui:
" Trattandosi
di una sovvenzione di carattere eminentemente sociale, il sussidio nell'assicurazione
contro le malattie, pur basandosi sui dati fiscali dell'istante, deve comunque
tenere conto della situazione economica più vicina al momento in cui l'assicurato
richiede il sussidio soggettivo."
Nell'ottica
di tale volontà del legislatore i dati da considerare per la verifica del
reddito sono, se possibile, i dati dell'anno per il quale il sussidio è
chiesto, che vanno - come indicato in precedenza (...) - posti a raffronto con
Fatti
i dati ritenuti nella tassazione di riferimento dove necessario.
(…)
2.5. Va qui subito rilevato come la delega del legislativo al
Consiglio di Stato sia decisamente ampia e, soprattutto, priva di contorni specificatamente
indicati nella legge stessa. La norma in questione prevede infatti unicamente e
genericamente l’accertamento autonomo del reddito al di fuori della decisione
di tassazione di riferimento, in “altri casi particolari". (…)."
Quando
sia accertata l’esistenza di uno dei motivi di cui all’art. 31 RegLCAMal - in
particolare ciò avviene più frequentemente in caso di accertamento di un nuovo
reddito netto inferiore a quello accertato mediante la
notifica di tassazione applicabile del periodo di riferimento (lett. m)
- l'Amministrazione deve procedere alla sua esatta fissazione e successivamente
commutare il nuovo reddito accertato in reddito imponibile mediante l’utilizzo
di tabelle appositamente allestite dall’autorità fiscale (art. 36 RegLCAMal). Queste tabelle considerano le normali deduzioni dal reddito
per la fissazione del reddito (ipotetico) imponibile, pur non potendo essere,
per la loro stessa natura, attagliate al caso concreto cui vengono applicate.
L'UAM acquisisce dunque tutte le informazioni necessarie e determina il reddito
come la legge impone.
Per quanto attiene alle possibili deduzioni
dal reddito lordo accertato, questo Tribunale ha sviluppato una prassi
piuttosto restrittiva, negando la possibilità di deduzione altra che non siano
alimenti versati ed interessi su debiti ipotecari. In particolare, nelle
sentenze 36.2003.99/112 nella causa S. e 36.2003.116 nella causa T. tutte del
26 gennaio 2004, è stata negata la possibilità di dedurre spese di doppia
economia domestica e di trasporto, anche se normalmente riconosciute a livello
fiscale. Nella sentenza 36.2004.33 nella causa S. il TCA ha ammesso, come
d’altra parte aveva fatto l’amministrazione, la deduzione per gli alimenti che
l’assicurato era costretto a versare negando altre deduzioni. Per uno studente
che effettuava parallelamente all’esercizio di attività remunerata un dottorato
di ricerca presso un’università svizzera, non è stato ritenuto il rimborso del
debito per i prestiti di studio contratto con il Cantone e neppure le spese per
la residenza secondaria e quelle di trasporto. Il concetto è stato ribadito
ulteriormente nella sentenza 36.2004.93 nella causa D. del 3 settembre 2004 in
cui era ricorrente un divorziato cui l’amministrazione aveva calcolato il
reddito lordo per la successiva conversione. Nella sentenza 19 ottobre 2004
nella causa M. 36.2004.129, questo Tribunale non ha ritenuto invece possibile
la deduzione dell’affitto e del premio dell’assicurazione obbligatoria contro
le malattie ed ha confermato la sua prassi di non ammettere deduzioni per spese
di trasporto e di doppia economia domestica. La prassi del TCA è stata
ulteriormente ribadita nelle sentenze 36.2005.70 nella causa D. del 14 settembre
2005, 36.2005.94-95 del 21 settembre 2005 nella causa D., 36.2005.99 del 27
settembre 2005 nella causa N., 36.2005.117 nella causa S. del 24 ottobre 2005 e
nella sentenza 36.2005.66-67 nella causa F. del 30 novembre 2005 a composizione
completa del Tribunale.
6. Giusta
l'art. 28 LCAMal, riservato l'art. 40 che fa riferimento ai beneficiari di
prestazioni PC, il sussidio è corrisposto tramite presentazione di un'istanza
scritta. Il regolamento determina le modalità di presentazione dell'istanza e
il contenuto della stessa. Con il 1° gennaio 2005 è entrata in vigore una
modifica dell’art. 28 LCAMal, nel senso che il cpv. 2 prevede ora che per gli
assicurati tassati in via ordinaria, l’istanza è presentata entro la fine
dell’anno che precede l’anno di competenza. Nel cpv. 3 (ex cpv. 2) figura che
il regolamento determina le modalità di presentazione dell’istanza e il
contenuto della stessa.
L'art.
10 Reg. LCAMal prevede che l'istanza di sussidio avviene per mezzo dei moduli
ufficiali. I moduli ufficiali sono recapitati dall'Istituto delle assicurazioni
sociali ai potenziali beneficiari del sussidio, in questo caso corredati da
etichetta collante munita di numero di identificazione personale, o possono
essere ritirati dai singoli richiedenti presso la Cancelleria del Comune di
residenza. L'istanza deve essere corredata dei documenti richiesti con il
modulo ufficiale.
Per
l'art. 11 cpv. 1 Reg. LCAMal l'Istituto delle assicurazioni sociali stabilisce
i termini di presentazione dell'istanza, tenuto conto che di regola:
a) per gli assicurati tassati in via ordinaria l’istanza è
presentata nel corso dell’anno che precede la corresponsione della riduzione di
premio;
b) per gli
assicurati tassati alla fonte l’istanza è presentata nel corso dell’anno medesimo
per il quale si richiede la riduzione di premio;
c) gli
assicurati che si stabiliscono nel Cantone ad anno inoltrato, possono avanzare
l’istanza nel corso dell’anno stesso per il quale si richiede la riduzione di
premio;
d) gli
assicurati che nel corso dell’anno, per inizio di assoggetta-mento fiscale o
per le situazioni di cui all’art. 31, ritenessero di rientrare nel diritto alla
riduzione di premio, possono presentare istanza nel corso dell’anno stesso.
Il
cpv. 2 prevede che per casi particolari e per ragioni comprovate, l'Istituto
delle assicurazioni sociali può ritenere anche istanze che giungessero fuori
dei termini stabiliti per l'inoltro della richiesta.
Giusta
l'art. 53 LCAMal il diritto al beneficio di un sussidio nella forma retroattiva
decade dopo cinque anni a partire dall'anno in cui tale diritto si verifica.
Costituisce eccezione l'applicazione del sussidio retroattivo nell'ambito delle
procedure di revisione delle prestazioni complementari AVS/AI. Il sussidio
retroattivo è oggetto di richiesta scritta da parte dell'assicurato all'istanza
designata dal Consiglio di Stato e deve specificare le motivazioni del ritardo
(riservato l'art. 54 cpv. 2). Le domande di sussidio retroattivo sono accolte
solo se suffragate da motivazioni particolari e fondate (art. 55 LCAMal). La
negligenza a giustificazione del mancato rispetto dei termini stabiliti dal
regolamento non è considerata motivo valido per il riconoscimento del sussidio
nella forma retroattiva. Il Messaggio relativo all'introduzione della LCAMal,
circa l'art. 55, a pag. 59, precisa che:
" Il riconoscimento di sussidi retroattivi può essere
concesso quando l'assicurato fa valere ragioni oggettive e fondate circa i
motivi per cui non è riuscito a produrre l'istanza in forma tempestiva. Relativamente
alla fattispecie, all'autorità amministrativa competente è riconosciuto un
margine di ponderazione nell'esame delle richieste. La pura e semplice
negligenza nell'inoltro dell'istanza di sussidio nei termini stabiliti non è
comunque considerata motivo valido per il riconoscimento di un sussidio nella
forma retroattiva."
7. In
concreto la richiesta di RI 1 di ottenere l'aiuto sociale è certamente
tempestiva.
L'amministrazione
ha negato il diritto al sussidio per il superamento dei limiti - per le
famiglie fissati a CHF 32'000 - massimi per l'ottenimento dell'aiuto sociale.
Già
con scritto interlocutorio 23 settembre 2008 al TCA il ricorrente non si
capacitava della determinazione dei valori da parte dell'UAM e ciò a fronte
degli importi della sostanza, delle ipoteche, rapportati ai limiti di legge.
Il
giudice delegato, il 30 settembre 2008, ha comunicato al ricorrente che:
"
La legge cantonale di applicazione
della LAMal (legge federale sull’assicurazione malattia) prevede che il
sussidio venga riconosciuto agli assicurati di condizioni economiche modeste
(art. 29 LCAMal) ossia alle famiglie il cui reddito determinante non supera i
Fr. 32'000. Il reddito determinante comprende non solo il reddito fiscalmente ritenuto
(ossia quello determinato dall’Ufficio di tassazione nella decisione di
tassazione 2005, nel caso del sussidio 2008) ma occorre considerare anche la
sostanza (al netto dagli oneri ipotecari). In virtù della legge (art. 30
LCAMal) va ritenuto un quindicesimo della sostanza imponibile desunta dal
periodo fiscale stabilito dal Consiglio di Stato per la parte eccedente
l'importo di Fr. 200'000.- per le famiglie. Il legislatore ha voluto infatti
ritenere, per considerare la condizione sociale modesta o meno delle famiglie,
anche la sostanza di cui le persone possono beneficiare. Non volendo però penalizzare
eccessivamente ha considerato una franchigia di CHF 200'000. Per legge poi il
reddito complessivo calcolato deve essere arrotondato al mille franchi
superiore.
Alla luce di questi elementi, nel suo caso, la tassazione 2005 (agli
atti è contenuta la decisione di tassazione 2005 da Lei prodotta) prevede
un reddito imponibile di CHF 20'700 ed una sostanza di CHF 371'000. Da questa
sostanza occorre dedurre la franchigia (ossia la parte che non va computata)
pari a CHF 200'000. La sostanza computabile (CHF 371'000 – CHF 200'000 ossia
CHF 171'000) va ritenuta nel calcolo del reddito disponibile limitatamente ad
1/15. In altri termini la quindicesima parte della sostanza computabile
va aggiunta al reddito desunto dall’imposta del 2005. Nel suo caso 171'000 ./.
15 = 11'400. Quindi il reddito determinante per verificare il diritto al
sussidio è di CHF 20'700 + 11'400 per un totale di 32'100 che, arrotondati come
di legge, superano l’importo massimo previsto dalla legge per concedere il
sussidio."
Questi
concetti vanno qui ribaditi. La quota di sostanza computabile per legge,
sommata al reddito imponibile 2005, non permette la concessione del sussidio.
Sempre
con lo scritto 30 settembre 2008 ad RI 1 era stato spiegato come:
"
Il criterio di
concessione di crediti ipotecari da parte di banche ed istituti di credito (…)
non ha rilevanza nei calcoli che l’amministrazione cantonale è chiamata ad
operare (…). L’Ufficio dell'Assicurazione Malattia deve, come indicato,
considerare la tassazione determinata dal Consiglio di Stato annualmente,
computare il reddito in essa fissato, cui deve aggiungere la parte (1/15) della
sostanza netta (quindi già dedotti gli oneri gravanti la stessa) che supera
(per le famiglie, come nel Suo caso) la franchigia di CHF 200'000. Questa somma
va arrotondata, come detto, al mille franchi superiore.
Per quanto attiene agli interessi passivi sulle ipoteche, cui lei accenna,
le faccio osservare che il legislatore, nell’ambito della tassazione, considera
questi oneri. In effetti gli stessi vengono posti in deduzione del
reddito."
Per
quanto attiene invece il valore locativo lo stesso è considerato - come
indicato al ricorrente nello scritto citato - nella tassazione cui ci si deve
riferire.
8. Da
quanto precede, per il leggero superamento dei limiti il signor RI 1 e la
moglie __________ non hanno diritto al sussidio.
Il
ricorso va respinto senza carico di tassa di giustizia e spese. In virtù dell’art. 82 lett. a della Legge federale sul Tribunale
federale (LTF), in vigore dal 1° gennaio 2007, la presente sentenza è impugnabile
al Tribunale federale mediante ricorso in materia di diritto pubblico entro 30
giorni dalla notifica (art. 100 cpv. 1 LTF), facendo valere i motivi di ricorso
previsti agli artt. 95 e seguenti LTF. Inoltre, a norma dell’art. 97 cpv. 1
LTF, il ricorrente può censurare l’accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto
in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi
dell’articolo 95 e l’eliminazione del vizio può essere determinante per l’esito
del procedimento.
Va
ancora rilevato che, laddove non sia ammissibile il ricorso ordinario in materia
di diritto pubblico, è aperta la via del ricorso sussidiario in materia
costituzionale (art. 113 LTF). Giusta l’art. 116 LTF, con questo ricorso può
essere censurata la violazione di diritti costituzionali.
Per questi
motivi
dichiara e
pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
Considerandi
2.
Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.
Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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