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Decisione

36.2008.130

Domanda di sussidio respinta poiché dalla tassazione di rif. occorre ritenere non solo il reddito (IC) ma la quota parte di sostanza (qui importante). Applicabile il nuzovo art. 29 LCAMal (1 gennaio 2

13 ottobre 2008Italiano20 min

Source ti.ch

Fatti

i dati ritenuti nella tassazione di riferimento dove necessario.

(…)

2.5. Va qui subito rilevato come la delega del legislativo al

Consiglio di Stato sia decisamente ampia e, soprattutto, priva di contorni specificatamente

indicati nella legge stessa. La norma in questione prevede infatti unicamente e

genericamente l’accertamento autonomo del reddito al di fuori della decisione

di tassazione di riferimento, in “altri casi particolari". (…)."

Quando

sia accertata l’esistenza di uno dei motivi di cui all’art. 31 RegLCAMal - in

particolare ciò avviene più frequentemente in caso di accertamento di un nuovo

reddito netto inferiore a quello accertato mediante la

notifica di tassazione applicabile del periodo di riferimento (lett. m)

- l'Amministrazione deve procedere alla sua esatta fissazione e successivamente

commutare il nuovo reddito accertato in reddito imponibile mediante l’utilizzo

di tabelle appositamente allestite dall’autorità fiscale (art. 36 RegLCAMal). Queste tabelle considerano le normali deduzioni dal reddito

per la fissazione del reddito (ipotetico) imponibile, pur non potendo essere,

per la loro stessa natura, attagliate al caso concreto cui vengono applicate.

L'UAM acquisisce dunque tutte le informazioni necessarie e determina il reddito

come la legge impone.

Per quanto attiene alle possibili deduzioni

dal reddito lordo accertato, questo Tribunale ha sviluppato una prassi

piuttosto restrittiva, negando la possibilità di deduzione altra che non siano

alimenti versati ed interessi su debiti ipotecari. In particolare, nelle

sentenze 36.2003.99/112 nella causa S. e 36.2003.116 nella causa T. tutte del

26 gennaio 2004, è stata negata la possibilità di dedurre spese di doppia

economia domestica e di trasporto, anche se normalmente riconosciute a livello

fiscale. Nella sentenza 36.2004.33 nella causa S. il TCA ha ammesso, come

d’altra parte aveva fatto l’amministrazione, la deduzione per gli alimenti che

l’assicurato era costretto a versare negando altre deduzioni. Per uno studente

che effettuava parallelamente all’esercizio di attività remunerata un dottorato

di ricerca presso un’università svizzera, non è stato ritenuto il rimborso del

debito per i prestiti di studio contratto con il Cantone e neppure le spese per

la residenza secondaria e quelle di trasporto. Il concetto è stato ribadito

ulteriormente nella sentenza 36.2004.93 nella causa D. del 3 settembre 2004 in

cui era ricorrente un divorziato cui l’amministrazione aveva calcolato il

reddito lordo per la successiva conversione. Nella sentenza 19 ottobre 2004

nella causa M. 36.2004.129, questo Tribunale non ha ritenuto invece possibile

la deduzione dell’affitto e del premio dell’assicurazione obbligatoria contro

le malattie ed ha confermato la sua prassi di non ammettere deduzioni per spese

di trasporto e di doppia economia domestica. La prassi del TCA è stata

ulteriormente ribadita nelle sentenze 36.2005.70 nella causa D. del 14 settembre

2005, 36.2005.94-95 del 21 settembre 2005 nella causa D., 36.2005.99 del 27

settembre 2005 nella causa N., 36.2005.117 nella causa S. del 24 ottobre 2005 e

nella sentenza 36.2005.66-67 nella causa F. del 30 novembre 2005 a composizione

completa del Tribunale.

6. Giusta

l'art. 28 LCAMal, riservato l'art. 40 che fa riferimento ai beneficiari di

prestazioni PC, il sussidio è corrisposto tramite presentazione di un'istanza

scritta. Il regolamento determina le modalità di presentazione dell'istanza e

il contenuto della stessa. Con il 1° gennaio 2005 è entrata in vigore una

modifica dell’art. 28 LCAMal, nel senso che il cpv. 2 prevede ora che per gli

assicurati tassati in via ordinaria, l’istanza è presentata entro la fine

dell’anno che precede l’anno di competenza. Nel cpv. 3 (ex cpv. 2) figura che

il regolamento determina le modalità di presentazione dell’istanza e il

contenuto della stessa.

L'art.

10 Reg. LCAMal prevede che l'istanza di sussidio avviene per mezzo dei moduli

ufficiali. I moduli ufficiali sono recapitati dall'Istituto delle assicurazioni

sociali ai potenziali beneficiari del sussidio, in questo caso corredati da

etichetta collante munita di numero di identificazione personale, o possono

essere ritirati dai singoli richiedenti presso la Cancelleria del Comune di

residenza. L'istanza deve essere corredata dei documenti richiesti con il

modulo ufficiale.

Per

l'art. 11 cpv. 1 Reg. LCAMal l'Istituto delle assicurazioni sociali stabilisce

i termini di presentazione dell'istanza, tenuto conto che di regola:

a) per gli assicurati tassati in via ordinaria l’istanza è

presentata nel corso dell’anno che precede la corresponsione della riduzione di

premio;

b) per gli

assicurati tassati alla fonte l’istanza è presentata nel corso dell’anno medesimo

per il quale si richiede la riduzione di premio;

c) gli

assicurati che si stabiliscono nel Cantone ad anno inoltrato, possono avanzare

l’istanza nel corso dell’anno stesso per il quale si richiede la riduzione di

premio;

d) gli

assicurati che nel corso dell’anno, per inizio di assoggetta-mento fiscale o

per le situazioni di cui all’art. 31, ritenessero di rientrare nel diritto alla

riduzione di premio, possono presentare istanza nel corso dell’anno stesso.

Il

cpv. 2 prevede che per casi particolari e per ragioni comprovate, l'Istituto

delle assicurazioni sociali può ritenere anche istanze che giungessero fuori

dei termini stabiliti per l'inoltro della richiesta.

Giusta

l'art. 53 LCAMal il diritto al beneficio di un sussidio nella forma retroattiva

decade dopo cinque anni a partire dall'anno in cui tale diritto si verifica.

Costituisce eccezione l'applicazione del sussidio retroattivo nell'ambito delle

procedure di revisione delle prestazioni complementari AVS/AI. Il sussidio

retroattivo è oggetto di richiesta scritta da parte dell'assicurato all'istanza

designata dal Consiglio di Stato e deve specificare le motivazioni del ritardo

(riservato l'art. 54 cpv. 2). Le domande di sussidio retroattivo sono accolte

solo se suffragate da motivazioni particolari e fondate (art. 55 LCAMal). La

negligenza a giustificazione del mancato rispetto dei termini stabiliti dal

regolamento non è considerata motivo valido per il riconoscimento del sussidio

nella forma retroattiva. Il Messaggio relativo all'introduzione della LCAMal,

circa l'art. 55, a pag. 59, precisa che:

" Il riconoscimento di sussidi retroattivi può essere

concesso quando l'assicurato fa valere ragioni oggettive e fondate circa i

motivi per cui non è riuscito a produrre l'istanza in forma tempestiva. Relativamente

alla fattispecie, all'autorità amministrativa competente è riconosciuto un

margine di ponderazione nell'esame delle richieste. La pura e semplice

negligenza nell'inoltro dell'istanza di sussidio nei termini stabiliti non è

comunque considerata motivo valido per il riconoscimento di un sussidio nella

forma retroattiva."

7. In

concreto la richiesta di RI 1 di ottenere l'aiuto sociale è certamente

tempestiva.

L'amministrazione

ha negato il diritto al sussidio per il superamento dei limiti - per le

famiglie fissati a CHF 32'000 - massimi per l'ottenimento dell'aiuto sociale.

Già

con scritto interlocutorio 23 settembre 2008 al TCA il ricorrente non si

capacitava della determinazione dei valori da parte dell'UAM e ciò a fronte

degli importi della sostanza, delle ipoteche, rapportati ai limiti di legge.

Il

giudice delegato, il 30 settembre 2008, ha comunicato al ricorrente che:

"

La legge cantonale di applicazione

della LAMal (legge federale sull’assicurazione malattia) prevede che il

sussidio venga riconosciuto agli assicurati di condizioni economiche modeste

(art. 29 LCAMal) ossia alle famiglie il cui reddito determinante non supera i

Fr. 32'000. Il reddito determinante comprende non solo il reddito fiscalmente ritenuto

(ossia quello determinato dall’Ufficio di tassazione nella decisione di

tassazione 2005, nel caso del sussidio 2008) ma occorre considerare anche la

sostanza (al netto dagli oneri ipotecari). In virtù della legge (art. 30

LCAMal) va ritenuto un quindicesimo della sostanza imponibile desunta dal

periodo fiscale stabilito dal Consiglio di Stato per la parte eccedente

l'importo di Fr. 200'000.- per le famiglie. Il legislatore ha voluto infatti

ritenere, per considerare la condizione sociale modesta o meno delle famiglie,

anche la sostanza di cui le persone possono beneficiare. Non volendo però penalizzare

eccessivamente ha considerato una franchigia di CHF 200'000. Per legge poi il

reddito complessivo calcolato deve essere arrotondato al mille franchi

superiore.

Alla luce di questi elementi, nel suo caso, la tassazione 2005 (agli

atti è contenuta la decisione di tassazione 2005 da Lei prodotta) prevede

un reddito imponibile di CHF 20'700 ed una sostanza di CHF 371'000. Da questa

sostanza occorre dedurre la franchigia (ossia la parte che non va computata)

pari a CHF 200'000. La sostanza computabile (CHF 371'000 – CHF 200'000 ossia

CHF 171'000) va ritenuta nel calcolo del reddito disponibile limitatamente ad

1/15. In altri termini la quindicesima parte della sostanza computabile

va aggiunta al reddito desunto dall’imposta del 2005. Nel suo caso 171'000 ./.

15 = 11'400. Quindi il reddito determinante per verificare il diritto al

sussidio è di CHF 20'700 + 11'400 per un totale di 32'100 che, arrotondati come

di legge, superano l’importo massimo previsto dalla legge per concedere il

sussidio."

Questi

concetti vanno qui ribaditi. La quota di sostanza computabile per legge,

sommata al reddito imponibile 2005, non permette la concessione del sussidio.

Sempre

con lo scritto 30 settembre 2008 ad RI 1 era stato spiegato come:

"

Il criterio di

concessione di crediti ipotecari da parte di banche ed istituti di credito (…)

non ha rilevanza nei calcoli che l’amministrazione cantonale è chiamata ad

operare (…). L’Ufficio dell'Assicurazione Malattia deve, come indicato,

considerare la tassazione determinata dal Consiglio di Stato annualmente,

computare il reddito in essa fissato, cui deve aggiungere la parte (1/15) della

sostanza netta (quindi già dedotti gli oneri gravanti la stessa) che supera

(per le famiglie, come nel Suo caso) la franchigia di CHF 200'000. Questa somma

va arrotondata, come detto, al mille franchi superiore.

Per quanto attiene agli interessi passivi sulle ipoteche, cui lei accenna,

le faccio osservare che il legislatore, nell’ambito della tassazione, considera

questi oneri. In effetti gli stessi vengono posti in deduzione del

reddito."

Per

quanto attiene invece il valore locativo lo stesso è considerato - come

indicato al ricorrente nello scritto citato - nella tassazione cui ci si deve

riferire.

8. Da

quanto precede, per il leggero superamento dei limiti il signor RI 1 e la

moglie __________ non hanno diritto al sussidio.

Il

ricorso va respinto senza carico di tassa di giustizia e spese. In virtù dell’art. 82 lett. a della Legge federale sul Tribunale

federale (LTF), in vigore dal 1° gennaio 2007, la presente sentenza è impugnabile

al Tribunale federale mediante ricorso in materia di diritto pubblico entro 30

giorni dalla notifica (art. 100 cpv. 1 LTF), facendo valere i motivi di ricorso

previsti agli artt. 95 e seguenti LTF. Inoltre, a norma dell’art. 97 cpv. 1

LTF, il ricorrente può censurare l’accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto

in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi

dell’articolo 95 e l’eliminazione del vizio può essere determinante per l’esito

del procedimento.

Va

ancora rilevato che, laddove non sia ammissibile il ricorso ordinario in materia

di diritto pubblico, è aperta la via del ricorso sussidiario in materia

costituzionale (art. 113 LTF). Giusta l’art. 116 LTF, con questo ricorso può

essere censurata la violazione di diritti costituzionali.

Per questi

motivi

dichiara e

pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

Considerandi

2.

Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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