36.2008.131
Domanda di sussidio respinta poiché dalla tassazione di rif. occorre ritenere non solo il reddito (IC) ma la quota parte di sostanza (qui importante). Applicabile il nuovo art. 29 LCAMAL (1 gennaio 20
14 ottobre 2008Italiano29 min
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Numero d'incarto:
36.2008.131
Data decisione, Autorità:
14.10.2008, TCA
Titolo:
Domanda di sussidio respinta poiché dalla tassazione di rif. occorre ritenere non solo il reddito (IC) ma la quota parte di sostanza (qui importante). Applicabile il nuovo art. 29 LCAMAL (1 gennaio 2008)? Questione lasciata aperta
LIMITI DI CONCESSIONE
SUSSIDIO / SUSSIDI
art. 23 LCAMAL
art. 29 LCAMAL
art. 31 LCAMAL
art. 31 RLCAMAL
Raccomandata
Incarto n.
36.2008.131
IR/sc
Lugano
14 ottobre 2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
statuendo sul ricorso del 25 settembre 2008
di
RI 1
contro
la decisione su reclamo del 30 luglio
2008 emanata da
Istituto assicurazioni sociali Ufficio
assicurazione malattia,
6501 Bellinzona
in materia di assicurazione sociale contro
le malattie
considerato in fatto
A. RI
1 nata nel 1920, nubile, senza attività, domiciliata a __________, quartiere di
__________, ha chiesto la riduzione del premio dell’assicurazione obbligatoria
contro le malattie con formulario ottenuto presso la Cancelleria Comunale di __________
fatto pervenire all’Ufficio dell'Assicurazione Malattia il successivo 26 marzo
2008.
La
domanda, così come il successivo reclamo, sono stati respinti. RI 1 ricorre al
Tribunale Cantonale delle Assicurazioni contro la decisione su reclamo 30
luglio 2008 dell’amministrazio-ne cantonale che respinge la sua istanza a
motivo dell’esistenza di una sostanza netta superiore ai CHF 400'000.--.
RI
1 rammenta la sua sostanza già composta da un terreno ora venduto con l’intenzione
di acquistare un appartamento (idea poi abbandonata), rammenta la pensione
modesta, la vita dedicata al lavoro nell’azienda famigliare purtroppo ora
fallita e chiede la concessione del sussidio.
B. L’amministrazione
propone la reiezione del gravame alla luce della tassazione 2005 che va
ritenuta quale base per la determinazione del diritto al sussidio 2008 che
presenta una “sostanza imponibile (che) supera il limite di CHF 400'000.-- previsto
dall’art. 29 cpv. 2 lett. a LCAMal …”. Dopo avere esaminato in diritto i limiti
oggettivi per la concessione del sussidio l’Ufficio dell'Assicurazione Malattia
evidenzia come “sulla scorta di quanto previsto dall’art. 30 LCAMal, dalla
notifica di tassazione 2005 risulta in ogni caso un reddito determinante pari a
CHF 28’000.--” considerando la sostanza computabile (1/15). L’Ufficio dell'Assicurazione
Malattia rileva poi come in concreto non siano soddisfatti i presupposti di cui
all’art. 31 Reg. LCAMal per la mancata diminuzione di entrate e neppure per una
diminuzione della sostanza come la produzione di atti recenti dimostra. Per
l’amministrazione non può essere ritenuta la tassazione 2007 prodotta dalla
ricorrente siccome riferita ad altro periodo.
Alla
ricorrente è stata offerta la possibilità di ulteriormente esprimersi e di
chiedere l’assunzione di prove.
in
diritto
in
ordine
1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica
giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le
cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella
causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA
del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella
causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98
pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa
H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
2. Il
ricorso, tempestivo siccome inoltrato nei 30 giorni dall'intimazione della
decisione emessa su reclamo, è ricevibile siccome sufficientemente motivato e
le conclusioni appaiono chiaramente desumibili.
nel
merito
3. Conformemente
a quanto disposto dall'art. 23 LCAMal, il Cantone ed i Comuni partecipano al
pagamento delle quote a carico degli assicurati di condizioni economiche
modeste per le prestazioni minime previste dalla legge. Gli assicurati di condizioni
economiche modeste sono definiti dall'art. 29 LCAMal: si tratta delle famiglie
il cui reddito determinante non supera i Fr. 32'000.- e delle persone sole il
cui reddito non supera i Fr. 20'000.-.
Di
regola, il reddito determinante risulta, secondo l'art. 30 LCAMal, dalla somma
arrotondata al mille franchi superiore:
a) del reddito imponibile
desunto dal periodo fiscale stabilito dal Consiglio di Stato;
b) di un quindicesimo
della sostanza imponibile desunta dal periodo fiscale stabilito dal Consiglio
di Stato per la parte eccedente l'importo di Fr. 150'000.- per le persone sole
e Fr. 200'000.- per le famiglie.
L’espressione
“di regola” tende a volere salvaguardare la possibilità per l’amministrazione
designata (l’Ufficio Assicurazione Malattia) di accertare autonomamente il
reddito dell’assicurato in caso di persone adempienti i presupposti dell’art.
31 LCAMal.
Per
l'anno 2008 il Consiglio di Stato ha definito le basi di calcolo per il
sussidio con il DE del 10 ottobre 2007, che ha confermato quello del precedente
anno (sul tema si vedano le sentenze TCA 36.2006.71, 72, 120, e 124). Il periodo fiscale per l'accertamento
del reddito determinante è quello delle classificazioni dell'imposta cantonale
per l'anno 2005. I limiti di reddito che conferiscono diritto al
sussidio sono quelli stabiliti dagli artt. 29-32, 35-38, 44-46 e 48 LCAMal,
ossia Fr. 20'000 per le persone sole, Fr. 32'000 per i membri maggiorenni delle
famiglie e 1° figlio e Fr. 50'000 è il reddito di riferimento.
4. Di
principio, quindi, l'amministrazione fa capo ai dati fiscali determinati in
virtù della tassazione di riferimento (ossia quella del periodo indicato dall’esecutivo
cantonale nel DE emesso annualmente) come imposto dalla legge e dal regolamento
d'applicazione (art. 30 LCAMal).
L'amministrazione (e
meglio l’Ufficio dell'Assicurazione Malattia) deve però calcolare il reddito
determinante al di fuori della tassazione di riferimento trasformando il
reddito mediante apposite tabelle e verificando il sussistere dei limiti per la
concessione del sussidio in specifici casi previsti dalla legge e dal
regolamento d'applicazione. All'art. 31 LCAMal il legislatore ticinese ha riservato
l'accertamento del reddito determinante in maniera autonoma da parte dell'amministrazione
(con successiva commutazione delle entrate lorde in reddito determinante a
partire dalle tabelle ufficiali di conversione, art. 17 cpv. 2 ed art. 36
RLCAMal) nei casi:
"a) delle persone soggette
all'imposta cantonale solo per una parte del loro reddito o della loro
sostanza;
b) delle persone soggette all'imposta alla fonte;
c) delle persone sole con reddito
imponibile nullo o totale dei redditi registrati nella tassazione applicabile
inferiore a fr. 6'000.-, che esercitano un'attività lucrativa;
d) in altri casi particolari."
L'esecutivo cantonale
ha concretizzato la norma della Legge in virtù dell'ampia delega concessagli
dalla stessa regola. Il Regolamento infatti, all’art. 31 RLCAMal (art. 67
vRLCAMal), prevede che il reddito determinante va accertato autonomamente
dall’Istituto delle assicurazioni sociali in particolare nei seguenti casi:
" a) persone soggette all'imposta alla fonte;
b) decesso del coniuge o del partner registrato;
c) matrimonio, divorzio o separazione
per sentenza giudiziaria o di fatto, scioglimento dell'unione domestica
registrata, nel caso di assenza di tassazione applicabile;
d) persone sole che esercitano
un'attività lucrativa o conducono esistenza autonoma, con reddito imponibile
nullo o totale dei redditi registrati nella tassazione applicabile inferiore a
fr. 6'000.-, secondo il periodo fiscale determinante;
e) persone domiciliate che al momento
dell'istanza non dispongono di alcuna tassazione fiscale e per le quali non
sarà emessa una tassazione relativa al periodo fiscale determinante;
f) persone al beneficio di misure ai
sensi della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, dopo almeno sei
mesi di inattività lucrativa;
g) persone al beneficio di prestazioni
ai sensi della legge sull'assistenza sociale; d'intesa con il competente
Ufficio;
h) cessazione definitiva dell'attività
lucrativa a causa di pensionamento o di invalidità;
i) cessazione temporanea di attività
lucrativa per riqualificazione o perfezionamento professionale;
l) cessazione dell'attività lucrativa a seguito di maternità;
m) diminuzione importante del reddito
netto da attività dipendente o indipendente, oppure del reddito da pensioni,
rendite e assegni, rispetto al medesimo dato desumibile dai parametri fiscali
applicabili;
n) persone
soggette all'obbligo d'assicurazione svizzero in forza dell'Accordo CH/CE sulla
libera circolazione delle persone o dell'Accordo di emendamento della Convenzione
istitutiva dell'AELS, non tassate in Svizzera o tassate alla fonte."
Nel
corso del corrente anno, con pubblicazione avvenuta sul BU 37/2008 dell’11 luglio
2008 l’esecutivo cantonale ha previsto una modifica del Reg.LCAMal introducendo
una nuova ipotesi (lettera o) per il calcolo autonomo del reddito (e della sostanza)
da parte dell’amministrazione cantonale. In dettaglio tale novella – vigente retroattivamente
dal 1 gennaio 2008 – prevede:
"o) diminuzione importante dei
valori di sostanza desunti dalla tassazione applicabile, nel caso in cui sia comprovato, e giustificato,
l’utilizzo della sostanza per necessità
primarie proprie. In questo caso la riduzione di premio è decisa in considerazione dei parametri di sostanza riportati
nell’ultima tassazione cresciuta in giudicato al momento dell’istanza."
L’esecutivo
cantonale ha poi previsto un correttivo, per porre rimedio a possibili abusi in
materia di sussidi, relativo all’alienazione di beni immobili da parte
dell’assicurato (ciò sulla base di alcuni casi giudicati dal TCA, in
particolare a partire dalla sentenza 3 settembre 2004 in re F, inc. 36.2004.40
e sino alla recente sentenza 11 settembre 2007 in re A. inc. 36.2007.9) introducendo
nel Reg.LCAMal il nuovo
" Art. 36a
1In caso di rinuncia a sostanza, per donazione o
cessione in usufrutto durante il periodo fiscale di riferimento, sul medesimo
sono riportati i valori antecedenti la rinuncia.
2Tali valori sono riportati anche sui periodi
fiscali successivi. L’ammontare è ridotto annualmente di 10 000.– franchi.
La
nuova ipotesi di accertamento d’ufficio da parte dell’amministrazione cantonale
è la conseguenza diretta, e necessaria, dell’introduzione, con effetto al 1
gennaio 2008, dell’art. 29 cpv. 2 LCAMal secondo cui:
" La riduzione di premio decade nei seguenti casi:
a) se
l’importo di sostanza lorda registrato nella tassazione applicabile supera fr.
600’000.--, o se l’importo di sostanza imponibile supera fr. 400’000.--;
b) persone
sole: se il totale dei redditi al netto degli oneri sociali registrati nella
tassazione applicabile supera fr. 60’000.--;
c) persone
sole intese quali «reddito di riferimento» (art. 32): se il totale dei redditi
al netto degli oneri sociali registrati nella tassazione applicabile supera fr.
80’000.--;
d) famiglie:
se il totale dei redditi registrati nella tassazione applicabile supera fr.
90’000.--. Per i primi tre figli è data un’aggiunta di fr. 10’000.-- cadauno;
per i successivi di fr. 5000.-- cadauno.”
Da
rilevare qui come detta modifica legislativa sia stata pubblicata sul BU n. 25
del 15 febbraio 2008 (come alla risoluzione della Segreteria del Gran Consiglio
del 12 febbraio precedente, BU 15 febbraio 2008 pag. 109), sia datata 19
dicembre 2007, e sia divenuta effettiva unicamente per l’assenza di referendum
nel corso del 2008 stesso e quindi con effetto retroattivo.
5. Il
TCA ha emanato diverse sentenze sull'accertamento autonomo del reddito (fra tutte
si possono citare le sentenze: STCA del 27 novembre 2003 in re R.S.,
36.2003.84; 36.2003.99/112 in re S. e 36.2003.116 in re T. entrambe STCA del 26
gennaio 2004; STCA 24 giugno 2005 in re M.F., 36.2004.132; STCA del 3 settembre
2004 in re M., 36.2004.92; STCA del 20 luglio 2006 in re O.B., 36.2006.46; STCA
del 18 dicembre 2006 in re A.N., 36.2006.1999; STCA del 7 maggio 2007 in re
A.T. ed in re C.C, 36.2007.41 rispettivamente 36.2007.44) evidenziando:
"
2.2 (…) che, quando sia accertato un reddito inferiore a
quello del periodo di riferimento rispettivamente quando l’amministrazione
debba determinare un reddito, essa deve procedere alla sua esatta fissazione e
quindi raffrontarlo con i parametri fissati dal Consiglio di Stato per la
determinazione del diritto al sussidio, per ciò fare è necessario procedere
alla commutazione del nuovo reddito accertato in reddito imponibile mediante
l’utilizzo di tabelle appositamente allestite. Infatti il reddito (...)
accertato va obbligatoriamente (...) convertito in reddito imponibile mediante
apposite tabelle (...).
Per l'accertamento autonomo del reddito l'Ufficio dell'Assicurazione
Malattia deve partire dal reddito (...) conseguito dall’assicurato nel
corso del periodo più prossimo al periodo per il quale il sussidio è richiesto.
Infatti il reddito (...) cui ci
si deve riferire è possibilmente quello più recente e percepito nel corso dell'anno
per il quale il sussidio viene richiesto. In questo senso anche il Messaggio 3
gennaio 1996 del Consiglio di Stato al Gran Consiglio concernente l'adozione
della nuova LCAMal (M 4474 DOS) a pag. 53 secondo cui:
" Trattandosi
di una sovvenzione di carattere eminentemente sociale, il sussidio nell'assicurazione
contro le malattie, pur basandosi sui dati fiscali dell'istante, deve comunque
tenere conto della situazione economica più vicina al momento in cui l'assicurato
richiede il sussidio soggettivo."
Nell'ottica
di tale volontà del legislatore i dati da considerare per la verifica del
reddito sono, se possibile, i dati dell'anno per il quale il sussidio è
chiesto, che vanno - come indicato in precedenza (...) - posti a raffronto con
Fatti
i dati ritenuti nella tassazione di riferimento dove necessario.
(…)
2.5. Va qui subito rilevato come la delega del legislativo al
Consiglio di Stato sia decisamente ampia e, soprattutto, priva di contorni specificatamente
indicati nella legge stessa. La norma in questione prevede infatti unicamente e
genericamente l’accertamento autonomo del reddito al di fuori della decisione
di tassazione di riferimento, in “altri casi particolari". (…)."
Quando
sia accertata l’esistenza di uno dei motivi di cui all’art. 31 RegLCAMal - in
particolare ciò avviene più frequentemente in caso di accertamento di un nuovo
reddito netto inferiore a quello accertato mediante la
notifica di tassazione applicabile del periodo di riferimento (lett. m)
- l'Amministrazione deve procedere alla sua esatta fissazione e successivamente
commutare il nuovo reddito accertato in reddito imponibile mediante l’utilizzo
di tabelle appositamente allestite dall’autorità fiscale (art. 36 RegLCAMal). Queste tabelle considerano le normali deduzioni dal reddito
per la fissazione del reddito (ipotetico) imponibile, pur non potendo essere,
per la loro stessa natura, attagliate al caso concreto cui vengono applicate.
L'UAM acquisisce dunque tutte le informazioni necessarie e determina il reddito
come la legge impone.
Per quanto attiene alle possibili
deduzioni dal reddito lordo accertato, questo Tribunale ha sviluppato una
prassi piuttosto restrittiva, negando la possibilità di deduzione altra che non
siano alimenti versati ed interessi su debiti ipotecari. In particolare, nelle
sentenze 36.2003.99/112 nella causa S. e 36.2003.116 nella causa T. tutte del
26 gennaio 2004, è stata negata la possibilità di dedurre spese di doppia
economia domestica e di trasporto, anche se normalmente riconosciute a livello
fiscale. Nella sentenza 36.2004.33 nella causa S. il TCA ha ammesso, come
d’altra parte aveva fatto l’amministrazione, la deduzione per gli alimenti che
l’assicurato era costretto a versare negando altre deduzioni. Per uno studente
che effettuava parallelamente all’esercizio di attività remunerata un dottorato
di ricerca presso un’università svizzera, non è stato ritenuto il rimborso del
debito per i prestiti di studio contratto con il Cantone e neppure le spese per
la residenza secondaria e quelle di trasporto. Il concetto è stato ribadito
ulteriormente nella sentenza 36.2004.93 nella causa D. del 3 settembre 2004 in
cui era ricorrente un divorziato cui l’amministrazione aveva calcolato il
reddito lordo per la successiva conversione. Nella sentenza 19 ottobre 2004
nella causa M. 36.2004.129, questo Tribunale non ha ritenuto invece possibile
la deduzione dell’affitto e del premio dell’assicurazione obbligatoria contro
le malattie ed ha confermato la sua prassi di non ammettere deduzioni per spese
di trasporto e di doppia economia domestica. La prassi del TCA è stata
ulteriormente ribadita nelle sentenze 36.2005.70 nella causa D. del 14 settembre
2005, 36.2005.94-95 del 21 settembre 2005 nella causa D., 36.2005.99 del 27
settembre 2005 nella causa N., 36.2005.117 nella causa S. del 24 ottobre 2005 e
nella sentenza 36.2005.66-67 nella causa F. del 30 novembre 2005 a composizione
completa del Tribunale.
6. Giusta
l'art. 28 LCAMal, riservato l'art. 40 che fa riferimento ai beneficiari di
prestazioni PC, il sussidio è corrisposto tramite presentazione di un'istanza
scritta. Il regolamento determina le modalità di presentazione dell'istanza e
il contenuto della stessa. Con il 1° gennaio 2005 è entrata in vigore una
modifica dell’art. 28 LCAMal, nel senso che il cpv. 2 prevede ora che per gli
assicurati tassati in via ordinaria, l’istanza è presentata entro la fine
dell’anno che precede l’anno di competenza. Nel cpv. 3 (ex cpv. 2) figura che
il regolamento determina le modalità di presentazione dell’istanza e il
contenuto della stessa.
L'art.
10 Reg. LCAMal prevede che l'istanza di sussidio avviene per mezzo dei moduli
ufficiali. I moduli ufficiali sono recapitati dall'Istituto delle assicurazioni
sociali ai potenziali beneficiari del sussidio, in questo caso corredati da
etichetta collante munita di numero di identificazione personale, o possono
essere ritirati dai singoli richiedenti presso la Cancelleria del Comune di
residenza. L'istanza deve essere corredata dei documenti richiesti con il
modulo ufficiale.
Per
l'art. 11 cpv. 1 Reg. LCAMal l'Istituto delle assicurazioni sociali stabilisce
i termini di presentazione dell'istanza, tenuto conto che di regola:
a) per gli assicurati tassati in via ordinaria l’istanza è
presentata nel corso dell’anno che precede la corresponsione della riduzione di
premio;
b) per gli
assicurati tassati alla fonte l’istanza è presentata nel corso dell’anno medesimo
per il quale si richiede la riduzione di premio;
c) gli
assicurati che si stabiliscono nel Cantone ad anno inoltrato, possono avanzare
l’istanza nel corso dell’anno stesso per il quale si richiede la riduzione di
premio;
d) gli
assicurati che nel corso dell’anno, per inizio di assoggetta-mento fiscale o
per le situazioni di cui all’art. 31, ritenessero di rientrare nel diritto alla
riduzione di premio, possono presentare istanza nel corso dell’anno stesso.
Il
cpv. 2 prevede che per casi particolari e per ragioni comprovate, l'Istituto
delle assicurazioni sociali può ritenere anche istanze che giungessero fuori
dei termini stabiliti per l'inoltro della richiesta.
Giusta
l'art. 53 LCAMal il diritto al beneficio di un sussidio nella forma retroattiva
decade dopo cinque anni a partire dall'anno in cui tale diritto si verifica.
Costituisce eccezione l'applicazione del sussidio retroattivo nell'ambito delle
procedure di revisione delle prestazioni complementari AVS/AI. Il sussidio
retroattivo è oggetto di richiesta scritta da parte dell'assicurato all'istanza
designata dal Consiglio di Stato e deve specificare le motivazioni del ritardo (riservato
l'art. 54 cpv. 2). Le domande di sussidio retroattivo sono accolte solo se
suffragate da motivazioni particolari e fondate (art. 55 LCAMal). La negligenza
a giustificazione del mancato rispetto dei termini stabiliti dal regolamento
non è considerata motivo valido per il riconoscimento del sussidio nella forma
retroattiva. Il Messaggio relativo all'introduzione della LCAMal, circa l'art.
55, a pag. 59, precisa che:
" Il riconoscimento di sussidi retroattivi può essere
concesso quando l'assicurato fa valere ragioni oggettive e fondate circa i
motivi per cui non è riuscito a produrre l'istanza in forma tempestiva. Relativamente
alla fattispecie, all'autorità amministrativa competente è riconosciuto un
margine di ponderazione nell'esame delle richieste. La pura e semplice
negligenza nell'inoltro dell'istanza di sussidio nei termini stabiliti non è
comunque considerata motivo valido per il riconoscimento di un sussidio nella
forma retroattiva."
7. Nel
caso in esame l'istanza di sussidio 2008 è stata inoltrata nel corso del marzo
2008. L’istanza non rispetta la scadenza del 31 dicembre 2007. Poiché
l’assicurata è tassata in via ordinaria, in virtù dell’art. 45 lett. a Reg.
LCAMal, avrebbe dovuto inoltrare la sua richiesta entro fine 2007. Nel
Messaggio n. 5589 del 15 ottobre 2004, il Consiglio di Stato, a proposito della
modifica dell’art. 28 cpv. 2 e 3 della LCAMal entrata in vigore l’1.1.2005, ha
rammentato la previgente regolamentazione:
" I sussidi individuali devono essere richiesti entro
il 31 dicembre dell’anno che precede quello di riferimento: il Regolamento
contempla già i casi per i quali è invece giustificata la presentazione
dell’istanza nel corso dell’anno di competenza del sussidio. Si tratta
sostanzialmente degli assicurati tassati alla fonte, oppure delle situazioni in
cui il 31 dicembre dell’anno che precede la competenza del sussidio
l’assicurato non dispone dei dati fiscali consolidati di riferimento, e infine
degli assicurati che nel corso dell’anno di competenza subiscono cambiamenti importanti
nella loro situazione economica (ciò che risponde al dettato imperativo della
LAMal – art. 65 cpv. 3 – in base al quale i Cantoni, nell’esame delle
condizioni per l’ottenimento del sussidio, devono considerare le circostanze
economiche e familiari più recenti).”
Il
Consiglio di Stato ha quindi rammentato che i sussidi, prima della modifica
della legge, potevano essere chiesti nell’anno di competenza del sussidio solo
se date le precise condizioni (più sopra riportate in esteso) e qui palesemente
non adempiute (ciò che nemmeno il ricorrente pretende). La richiesta andava
pertanto presentata entro il 31 dicembre 2007.
Alla
luce di ciò occorre verificare se il ritardo nell’inoltro della domanda sia
scusabile e giustificato. In questo senso la ricorrente richiama l’art. 31
Reg.LCAMal (norma più sopra citata) facendo riferimento al cambiamento della
sua situazione patrimoniale mediante la vendita del terreno.
8. Occorre
anzitutto rilevare qui come, alla luce della tassazione del 2005, cui ci si deve
riferire per determinare il diritto al sussidio da parte della signora RI 1,
emerge un reddito imponibile di CHF 7'900 (rilevato in maniera incontestata da
parte dell’UAM nelle proprie osservazioni e comunque desumibile dall’estratto
informatico doc. 5 prodotto agli atti) cui deve essere sommata la quota di
sostanza (1/15) ritenuta a livello della tassazione (CHF 447'000) dedotta la
franchigia di CHF 150'000 nel caso concreto. La somma che ne deriva va
arrotondata al mille franchi superiore. Nella fattispecie il calcolo effettuato
dall’amministrazione (pag. 5 osservazioni) non presta il fianco a critiche. I
limiti sono superati.
9. Prima
di esaminare oltre il caso, alla luce delle argomentazioni dell’amministrazione
che ha inteso applicare l’art. 29 cpv. 2 LCAMal che pone limiti oggettivi alle
Considerandi
concessioni dei sussidi, limiti derivanti dal reddito o dalla sostanza, appare
opportuno specificare il tema della retroattività che le norme citate
dall’amministrazione pongono. Sin da subito va rilevato come il tema vada qui
solo abbozzato e non si imponga sua soluzione alla luce dell’esito della
procedura in discussione. In sostanza va evocato come il legislatore cantonale
abbia introdotto dopo il 15 febbraio 2008 una norma che ha imposto come
applicabile ai sussidi 2008 che, per legge e fatte salve le eccezioni citate,
debbono essere richiesti entro la fine dell’anno precedente ossia il 2007. Il
legislatore ha quindi, nel febbraio 2008, messo in vigore una norma che ritiene
applicabile a situazioni di fatto completamente svoltesi precedentemente la sua
adozione ed entrata in vigore ed a fronte di procedure pure completatesi (per
imposizione legale) antecedentemente alla sua entrata in vigore.
Secondo i principi generali del diritto, ai fatti le cui conseguenze
giuridiche sono in discussione, si applicano le norme in vigore al momento in
cui questi fatti si realizzano (in particolare nell’ambito della LADI cfr. DTF
128.
V 315 = SVR 2003 ALV Nr. 3; SVR 1998 ALV Nr. 12, consid. 1 pag. 37 e DTF
122.
V 34, consid. 1, pag. 36 e riferimenti; cfr. pure SVR 1996 IV Nr. 71 pag.
208; DTF 123 V 25, consid. 3, pag. 28 e DTF 123 V 133, consid. 2b, pag. 135).
Generalmente, inoltre, è esclusa la retroattività di una norma. La
giurisprudenza, nell'ambito dell'art. 4 della v. Costituzione federale (il cui
tenore è stato sostanzialmente ripreso dall'art. 8 della n. Cost. fed. in vigore
dal 1° gennaio 2000), ammette la retroattività solo qualora la stessa sia stata
esplicitamente predisposta oppure, tenuto conto del senso del disposto, appaia
che essa sia stata chiaramente voluta, abbia effetti moderati nel tempo, non
comporti inaccettabili disparità di trattamento, sia giustificata per motivi
degni di nota e non leda diritti acquisiti (cfr. DTF 122 V 408 consid. 3b/aa,
DTF 120 V 329 consid. 8b e sentenze ivi citate; cfr. pure Andreas Auer /
Giorgio Malinverni / Michel Hottelier, Droit constitutionnel suisse, Volume II,
Les droits fondamentaux, Ed. Staempfli, Berna 2000, pag. 644, n. 1395-1396).
Dalla retroattività propria, che si riferisce a norme che si applicano a
fatti terminati prima dell'adozione della nuova normativa, va distinta la
retroattività impropria, che è invece permessa. Questa evenienza è data
allorquando il nuovo diritto produce effetti solo dopo la sua entrata in
vigore, anche se si applica a fattispecie esistenti prima della sua entrata in
vigore, oppure quando il nuovo diritto si applica a fattispecie durevoli non
limitate nel tempo (cfr. RDAT II-1998, N. 13t, pag. 308, in particolare il consid. 5.5.1 a pag.
311). A proposito di quanto appena esposto, il Tribunale federale delle
assicurazioni (TFA), in una decisione non pubblicata del 30 agosto 1999, nella
causa CC. F-O contro A.C. e TCA, H 178/99, ha, in particolare, ribadito che:
" ... Secondo la giurisprudenza, un disposto ha
effetto retroattivo quando, in sede di applicazione di nuovo diritto, è fatto
riferimento ad eventi situati nel passato e conclusi prima dell'entrata in
vigore di esso diritto. La giurisprudenza, nell'ambito dell'applicazione
dell'art. 4 Cost., ammette la retroattività solo qualora la stessa sia stata esplicitamente
predisposta oppure, tenuto conto del senso del disposto, appaia che essa sia
stata chiaramente voluta, abbia effetti moderati nel tempo, non comporti
inaccettabili disparità di trattamento, sia giustificata per motivi degni di
nota e non leda diritti acquisiti (DTF 122 V 408 consid. 3b/aa, 120 V 329
consid. 8b e sentenze ivi citate).
Vi è retroattività impropria quando il nuovo diritto esplica i suoi effetti
su fatti precedenti solo per il periodo posteriore alla sua entrata in vigore,
vale a dire quando la nuova norma di diritto disciplina uno stato di fatto che,
insorto vigente il vecchio diritto, si manifesta ancora oltre la modifica del
disciplinamento giuridico (DTF 124 III 271 consid. 4e, 122 V 124 consid. 3b/dd,
122.
V 8 consid. 3a, 408 consid sb/aa e sentenze ivi citate. (…)." (cfr.
STFA del 30 agosto 1999
in re CC. F-O, H
178/99, consid. 2b, pag. 3)
Per
quanto attiene alla retroattività propria il TFA in una sentenza del 28 gennaio
2003.
nella causa X., pubblicata in SVR 2003 AHV Nr. 14 pag. 36 seg., ha
precisato che essa è ammissibile unicamente se determinate condizioni sono
adempiute. In quel caso, riguardante l'applicazione o meno del nuovo diritto,
in vigore dal 1° gennaio 2001, al calcolo dei contributi AVS degli indipendenti
relativi agli anni antecedenti alla sua entrata in vigore, l'Alta Corte ha
deciso che tali presupposti non erano ossequiati. In
particolare il TFA ha rilevato:
" (…)
Da sich der massgebende Sachverhalt abschliessend vor dem
Inkrafttreten des neuen Rechts verwirklicht hat, läge eine echte Rückwirkung
vor, welche nur unter bestimmten Voraussetzungen zulässig ist (BGE 126 V 135 E.
4a mit Hinweisen; HÄFELIN/MÜLLER, Allgemeines Verwaltungsrecht, 4, Auflage, Zürich
2002, Rz. 330 f). Im vorliegenden Fall sind diese Voraussetzungen
nicht erfüllt. So fehlt es an einer entsprechenden ausdrücklichen Anordnung und
einem sich aus dem Inhalt des Erlasses ergebenden klaren Willen. Die bereits zitierten Übergangsbestim-mungen
sehen vielmehr die Anwendung des bisherigen Rechts auf die Beitragsbemessung
für die Zeit bis Ende 2000 vor. Ebenso wenig sind triftige Gründe ersichtlich,
welche für die Bejahung der rückwirkenden Geltung des am 1. Januar 2001 in Kraft getretenen Art. 22 AHVV sprechen würden. Ein
begünstigender Erlass, dessen rückwirkende Anwendung unter weniger strengen
Voraussetzungen zulässig wäre (BGE 105 Ia 40 E. 3 mit Hinweisen; HÄFELIN/MÜLLER,
a. a. O., Rz. 334 ff.), liegt nicht vor: Wohl hätte die Gegenwartsbemessung für
die Jahre 1999 und 2000 im Fall des Beschwerdeführers eine geringere
Beitragsbelastung zur Folge; demgegenüber sähen sich andere Beitragspflichtige,
welche ebenfalls im Jahr 1997 eine selbstständige Erwerbstätigkeit aufgenommen
haben, ihr Einkommen jedoch 1999 und 2000 gegenüber den Vorjahren steigern
konnten, mit höheren Beiträgen konfrontiert.
Die Zulässigkeit der Rückwirkung eines Erlasses begründet im Übrigen
keinen Anspruch auf Rückwirkung (BGE 127 V 453 E. 3 a mit Hinweisen, 99 V 203 E. 2). Ein solcher besteht nur, wenn es der
Erlass ausdrücklich vorsieht (HÄFELIN/Müller, a. a. O., Rz. 335), was
vorliegend nicht zutrifft. Ebenso lässt sich die rückwirkende Anwendung des
neuen Rechts auf den Vorrang des milderen Rechts (lex mitior) stützen. Dieses
Prinzip gilt in erster Linie im Bereich der Strafsanktionen. Im Verwaltungsrecht
findet das mildere Recht, wenn es im Gesetz nicht ausdrücklich angeordnet ist,
auf einen abgeschlossenen Sachverhalt nur ausnahmsweise Anwendung, während
ansonsten der Grundsatz der Nichtrückwirkung eines Erlasses gilt (Urteil C. vom
8.
Mai 1998,2A.82/1996, mit Hinweis auf BGE 102 Ib 64 E. 4 und ALFRED KÖLZ, Intertemporales
Verwaltungsrecht, ZSR 192/1983 II S. 175). Vorliegend besteht keine Grundlage für die Annahme
eines Ausnahmefalles." (SVR 2003 AHV Nr. 14 pag. 37)
In
concreto non occorre esaminare il tema a sapere se la retroattività imposta
dall’entrata in vigore della norma dell’art. 29 cpv. 2 LCAMal sia o meno
corretta. In effetti il gravame non può trovare accoglimento per la tardività
della richiesta dell’assicurata che non appare giustificata.
10.
Nel
caso della signora RI 1 va evidenziato come non vi sia stata una diminuzione alcuna
del reddito conseguito dall’assicurata. Nel corso del passato anno anzi la modesta
rendita è stata aggiornata e leggermente aumentata. La signora non invoca
inoltre altre ipotesi previste dall’art. 31 LCAMal lettere da a sino alla n.
Per quanto attiene alla lettera o della norma occorre rilevare come, essa pure,
potrebbe essere ritenuta soggetta al principio di non retroattività delle norme
e quindi non essere considerata in concreto. Sia come sia gli atti di causa
prodotti dall’amministra-zione indicano una richiesta di sussidio pervenuta
successivamente al 31 dicembre 2007, segnalano – sia che l’art. 29 cpv. 2
LCAMal e l’art. 31 litt. o Reg.LCAMal trovino applicazione o meno – dei valori
oggettivi tali da impedire il sussidio ed assenza di diminuzione dei valori
della sostanza stessa come dimostrato dal documento 2. La banca dell’assicurata
attesta infatti – al 26 maggio 2008 - una sostanza complessiva (conto risparmio
seniori, conto risparmio e conto vincolati) di oltre CHF 454'000 leggermente
aumentata rispetto ai valori ritenuti nella decisione di tassazione 2005. Da
quanto precede discende che non sono dati in concreto gli estremi per concedere
alla ricorrente il sussidio 2008.
11.
Consegnando
agli atti la tassazione 2007 la signora RI 1 sembra fare riferimento ai dati in
essa contenuti per rivendicare il suo diritto al sussidio. In merito le osservazioni
formulate dai competenti e diligenti collaboratori dell'UAM appaiono
illuminanti e riprendono i principi giurisprudenziali noti che vanno qui
evocati all'attenzione della ricorrente:
" (...) unicamente una tassazione ordinaria o
intermedia riferita al periodo fissato dal Consiglio di Stato nel suo decreto
esecutivo possa essere utilizzata per una domanda di sussidio o di revisione
come chiaramente desumibile dal tenore dell'art. 58 Reg. LCAMal (nello stesso
senso gli art. 51 e 59 Reg. LCAMal v. inoltre quanto evocato nella sentenza 3
settembre 2004 inc. 36.2004.81).
In altri termini una decisione di tassazione relativa al periodo
fiscale 2003 (ossia la tassazione 2003B) con fissazione di importi inferiori ai
parametri rammentati sub. 2.2. non può essere utilizzata trattandosi di una
tassazione ordinaria riferita a periodo fiscale diverso da quello determinato
dall'esecutivo cantonale (per il quale una tassazione esiste) per delega del
legislativo (art. 49 LCAMal). Va evocato come le recenti novelle legislative
hanno modificato la determinazione del reddito imponibile in particolare
aumentando la possibilità di deduzioni. Tale motivo è verosimilmente alla base
della decisione del Consiglio di Stato di non modificare i parametri di cui al
DE citato del 12 novembre 2003 ma di rinviare comunque alla tassazione
2001-2002.”
Nello
stesso senso la sentenza 3 settembre 2004 inc. 36.2004.81. Non va dimenticato
che il legislatore ha imposto di fare riferimento alla decisione di tassazione indicata
dall’esecuti-vo cantonale annualmente, in difetto di dati ritenibili non è ammissibile
fare riferimento ad altra tassazione. In effetti alcuni cittadini potrebbero
disporre di più tassazioni, nel caso del sussidio per il 2008 infatti la
tassazione di riferimento è quella del 2005, numerosi cittadini dispongono già
da tempo però anche delle decisioni di tassazione del 2006 e del 2007, in
questo caso – come nel caso dell’assenza di emanazione di decisioni di tassazioni
successive a quella di riferimento – ci sarebbe il dubbio su quale decisione di
tassazione utilizzare, a quali dati far capo. Si rischierebbe un trattamento
ingiustificatamente diverso tra i cittadini. Per questo motivo la legge ha
previsto che, in assenza di dati utili, l’amministrazione provveda – in maniera
uguale per tutti gli interessati nelle medesime condizioni – al calcolo del
reddito come ai dettami di legge ed alla successiva conversione a mano delle
tabelle allestite da altra amministrazione (Divisione delle Contribuzioni), tabelle
recentemente pubblicate e pubblicizzate sul sito dell'Istituto Assicurazioni
Sociali (www.iasticino.ch). Sia come sia la tassazione del 2007, che certo non
costituisce una tassazione intermedia ma una tassazione ordinaria per altro periodo,
non può essere utilizzata. In concreto l’assicurata ricorrente dispone della
tassazione 2005 cui occorre fare riferimento, i dati in essa contenuti non
permettono, per la sostanza esistente di cui occorre ritenere 1/15 della parte
eccedente i CHF 150'000, di concedere il sussidio. Come detto non risulta
diminuzione del reddito rispettivamente delle entrate della signora RI 1 tale
da giustificare l’applicazione dell’art. 31 Reg. LCAMal.
12.
Il
ricorso va respinto senza carico di tassa di giustizia e delle spese. In virtù dell’art. 82 lett. a della Legge federale sul Tribunale
federale (LTF), in vigore dal 1° gennaio 2007, la presente sentenza è
impugnabile al Tribunale federale mediante ricorso in materia di diritto
pubblico entro 30 giorni dalla notifica (art. 100 cpv. 1 LTF), facendo valere i
motivi di ricorso previsti agli artt. 95 e seguenti LTF. Inoltre, a norma
dell’art. 97 cpv. 1 LTF, il ricorrente può censurare l’accertamento dei fatti
soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del
diritto ai sensi dell’articolo 95 e l’eliminazione del vizio può essere determinante
per l’esito del procedimento.
Va
ancora rilevato che, laddove non sia ammissibile il ricorso ordinario in
materia di diritto pubblico, è aperta la via del ricorso sussidiario in materia
costituzionale (art. 113 LTF). Giusta l’art. 116 LTF, con questo ricorso può
essere censurata la violazione di diritti costituzionali.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese e non vengono attribuite
ripetibili all’amministrazione vincente in causa.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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