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Decisione

36.2008.131

Domanda di sussidio respinta poiché dalla tassazione di rif. occorre ritenere non solo il reddito (IC) ma la quota parte di sostanza (qui importante). Applicabile il nuovo art. 29 LCAMAL (1 gennaio 20

14 ottobre 2008Italiano29 min

Source ti.ch

Fatti

i dati ritenuti nella tassazione di riferimento dove necessario.

(…)

2.5. Va qui subito rilevato come la delega del legislativo al

Consiglio di Stato sia decisamente ampia e, soprattutto, priva di contorni specificatamente

indicati nella legge stessa. La norma in questione prevede infatti unicamente e

genericamente l’accertamento autonomo del reddito al di fuori della decisione

di tassazione di riferimento, in “altri casi particolari". (…)."

Quando

sia accertata l’esistenza di uno dei motivi di cui all’art. 31 RegLCAMal - in

particolare ciò avviene più frequentemente in caso di accertamento di un nuovo

reddito netto inferiore a quello accertato mediante la

notifica di tassazione applicabile del periodo di riferimento (lett. m)

- l'Amministrazione deve procedere alla sua esatta fissazione e successivamente

commutare il nuovo reddito accertato in reddito imponibile mediante l’utilizzo

di tabelle appositamente allestite dall’autorità fiscale (art. 36 RegLCAMal). Queste tabelle considerano le normali deduzioni dal reddito

per la fissazione del reddito (ipotetico) imponibile, pur non potendo essere,

per la loro stessa natura, attagliate al caso concreto cui vengono applicate.

L'UAM acquisisce dunque tutte le informazioni necessarie e determina il reddito

come la legge impone.

Per quanto attiene alle possibili

deduzioni dal reddito lordo accertato, questo Tribunale ha sviluppato una

prassi piuttosto restrittiva, negando la possibilità di deduzione altra che non

siano alimenti versati ed interessi su debiti ipotecari. In particolare, nelle

sentenze 36.2003.99/112 nella causa S. e 36.2003.116 nella causa T. tutte del

26 gennaio 2004, è stata negata la possibilità di dedurre spese di doppia

economia domestica e di trasporto, anche se normalmente riconosciute a livello

fiscale. Nella sentenza 36.2004.33 nella causa S. il TCA ha ammesso, come

d’altra parte aveva fatto l’amministrazione, la deduzione per gli alimenti che

l’assicurato era costretto a versare negando altre deduzioni. Per uno studente

che effettuava parallelamente all’esercizio di attività remunerata un dottorato

di ricerca presso un’università svizzera, non è stato ritenuto il rimborso del

debito per i prestiti di studio contratto con il Cantone e neppure le spese per

la residenza secondaria e quelle di trasporto. Il concetto è stato ribadito

ulteriormente nella sentenza 36.2004.93 nella causa D. del 3 settembre 2004 in

cui era ricorrente un divorziato cui l’amministrazione aveva calcolato il

reddito lordo per la successiva conversione. Nella sentenza 19 ottobre 2004

nella causa M. 36.2004.129, questo Tribunale non ha ritenuto invece possibile

la deduzione dell’affitto e del premio dell’assicurazione obbligatoria contro

le malattie ed ha confermato la sua prassi di non ammettere deduzioni per spese

di trasporto e di doppia economia domestica. La prassi del TCA è stata

ulteriormente ribadita nelle sentenze 36.2005.70 nella causa D. del 14 settembre

2005, 36.2005.94-95 del 21 settembre 2005 nella causa D., 36.2005.99 del 27

settembre 2005 nella causa N., 36.2005.117 nella causa S. del 24 ottobre 2005 e

nella sentenza 36.2005.66-67 nella causa F. del 30 novembre 2005 a composizione

completa del Tribunale.

6. Giusta

l'art. 28 LCAMal, riservato l'art. 40 che fa riferimento ai beneficiari di

prestazioni PC, il sussidio è corrisposto tramite presentazione di un'istanza

scritta. Il regolamento determina le modalità di presentazione dell'istanza e

il contenuto della stessa. Con il 1° gennaio 2005 è entrata in vigore una

modifica dell’art. 28 LCAMal, nel senso che il cpv. 2 prevede ora che per gli

assicurati tassati in via ordinaria, l’istanza è presentata entro la fine

dell’anno che precede l’anno di competenza. Nel cpv. 3 (ex cpv. 2) figura che

il regolamento determina le modalità di presentazione dell’istanza e il

contenuto della stessa.

L'art.

10 Reg. LCAMal prevede che l'istanza di sussidio avviene per mezzo dei moduli

ufficiali. I moduli ufficiali sono recapitati dall'Istituto delle assicurazioni

sociali ai potenziali beneficiari del sussidio, in questo caso corredati da

etichetta collante munita di numero di identificazione personale, o possono

essere ritirati dai singoli richiedenti presso la Cancelleria del Comune di

residenza. L'istanza deve essere corredata dei documenti richiesti con il

modulo ufficiale.

Per

l'art. 11 cpv. 1 Reg. LCAMal l'Istituto delle assicurazioni sociali stabilisce

i termini di presentazione dell'istanza, tenuto conto che di regola:

a) per gli assicurati tassati in via ordinaria l’istanza è

presentata nel corso dell’anno che precede la corresponsione della riduzione di

premio;

b) per gli

assicurati tassati alla fonte l’istanza è presentata nel corso dell’anno medesimo

per il quale si richiede la riduzione di premio;

c) gli

assicurati che si stabiliscono nel Cantone ad anno inoltrato, possono avanzare

l’istanza nel corso dell’anno stesso per il quale si richiede la riduzione di

premio;

d) gli

assicurati che nel corso dell’anno, per inizio di assoggetta-mento fiscale o

per le situazioni di cui all’art. 31, ritenessero di rientrare nel diritto alla

riduzione di premio, possono presentare istanza nel corso dell’anno stesso.

Il

cpv. 2 prevede che per casi particolari e per ragioni comprovate, l'Istituto

delle assicurazioni sociali può ritenere anche istanze che giungessero fuori

dei termini stabiliti per l'inoltro della richiesta.

Giusta

l'art. 53 LCAMal il diritto al beneficio di un sussidio nella forma retroattiva

decade dopo cinque anni a partire dall'anno in cui tale diritto si verifica.

Costituisce eccezione l'applicazione del sussidio retroattivo nell'ambito delle

procedure di revisione delle prestazioni complementari AVS/AI. Il sussidio

retroattivo è oggetto di richiesta scritta da parte dell'assicurato all'istanza

designata dal Consiglio di Stato e deve specificare le motivazioni del ritardo (riservato

l'art. 54 cpv. 2). Le domande di sussidio retroattivo sono accolte solo se

suffragate da motivazioni particolari e fondate (art. 55 LCAMal). La negligenza

a giustificazione del mancato rispetto dei termini stabiliti dal regolamento

non è considerata motivo valido per il riconoscimento del sussidio nella forma

retroattiva. Il Messaggio relativo all'introduzione della LCAMal, circa l'art.

55, a pag. 59, precisa che:

" Il riconoscimento di sussidi retroattivi può essere

concesso quando l'assicurato fa valere ragioni oggettive e fondate circa i

motivi per cui non è riuscito a produrre l'istanza in forma tempestiva. Relativamente

alla fattispecie, all'autorità amministrativa competente è riconosciuto un

margine di ponderazione nell'esame delle richieste. La pura e semplice

negligenza nell'inoltro dell'istanza di sussidio nei termini stabiliti non è

comunque considerata motivo valido per il riconoscimento di un sussidio nella

forma retroattiva."

7. Nel

caso in esame l'istanza di sussidio 2008 è stata inoltrata nel corso del marzo

2008. L’istanza non rispetta la scadenza del 31 dicembre 2007. Poiché

l’assicurata è tassata in via ordinaria, in virtù dell’art. 45 lett. a Reg.

LCAMal, avrebbe dovuto inoltrare la sua richiesta entro fine 2007. Nel

Messaggio n. 5589 del 15 ottobre 2004, il Consiglio di Stato, a proposito della

modifica dell’art. 28 cpv. 2 e 3 della LCAMal entrata in vigore l’1.1.2005, ha

rammentato la previgente regolamentazione:

" I sussidi individuali devono essere richiesti entro

il 31 dicembre dell’anno che precede quello di riferimento: il Regolamento

contempla già i casi per i quali è invece giustificata la presentazione

dell’istanza nel corso dell’anno di competenza del sussidio. Si tratta

sostanzialmente degli assicurati tassati alla fonte, oppure delle situazioni in

cui il 31 dicembre dell’anno che precede la competenza del sussidio

l’assicurato non dispone dei dati fiscali consolidati di riferimento, e infine

degli assicurati che nel corso dell’anno di competenza subiscono cambiamenti importanti

nella loro situazione economica (ciò che risponde al dettato imperativo della

LAMal – art. 65 cpv. 3 – in base al quale i Cantoni, nell’esame delle

condizioni per l’ottenimento del sussidio, devono considerare le circostanze

economiche e familiari più recenti).”

Il

Consiglio di Stato ha quindi rammentato che i sussidi, prima della modifica

della legge, potevano essere chiesti nell’anno di competenza del sussidio solo

se date le precise condizioni (più sopra riportate in esteso) e qui palesemente

non adempiute (ciò che nemmeno il ricorrente pretende). La richiesta andava

pertanto presentata entro il 31 dicembre 2007.

Alla

luce di ciò occorre verificare se il ritardo nell’inoltro della domanda sia

scusabile e giustificato. In questo senso la ricorrente richiama l’art. 31

Reg.LCAMal (norma più sopra citata) facendo riferimento al cambiamento della

sua situazione patrimoniale mediante la vendita del terreno.

8. Occorre

anzitutto rilevare qui come, alla luce della tassazione del 2005, cui ci si deve

riferire per determinare il diritto al sussidio da parte della signora RI 1,

emerge un reddito imponibile di CHF 7'900 (rilevato in maniera incontestata da

parte dell’UAM nelle proprie osservazioni e comunque desumibile dall’estratto

informatico doc. 5 prodotto agli atti) cui deve essere sommata la quota di

sostanza (1/15) ritenuta a livello della tassazione (CHF 447'000) dedotta la

franchigia di CHF 150'000 nel caso concreto. La somma che ne deriva va

arrotondata al mille franchi superiore. Nella fattispecie il calcolo effettuato

dall’amministrazione (pag. 5 osservazioni) non presta il fianco a critiche. I

limiti sono superati.

9. Prima

di esaminare oltre il caso, alla luce delle argomentazioni dell’amministrazione

che ha inteso applicare l’art. 29 cpv. 2 LCAMal che pone limiti oggettivi alle

Considerandi

concessioni dei sussidi, limiti derivanti dal reddito o dalla sostanza, appare

opportuno specificare il tema della retroattività che le norme citate

dall’amministrazione pongono. Sin da subito va rilevato come il tema vada qui

solo abbozzato e non si imponga sua soluzione alla luce dell’esito della

procedura in discussione. In sostanza va evocato come il legislatore cantonale

abbia introdotto dopo il 15 febbraio 2008 una norma che ha imposto come

applicabile ai sussidi 2008 che, per legge e fatte salve le eccezioni citate,

debbono essere richiesti entro la fine dell’anno precedente ossia il 2007. Il

legislatore ha quindi, nel febbraio 2008, messo in vigore una norma che ritiene

applicabile a situazioni di fatto completamente svoltesi precedentemente la sua

adozione ed entrata in vigore ed a fronte di procedure pure completatesi (per

imposizione legale) antecedentemente alla sua entrata in vigore.

Secondo i principi generali del diritto, ai fatti le cui conseguenze

giuridiche sono in discussione, si applicano le norme in vigore al momento in

cui questi fatti si realizzano (in particolare nell’ambito della LADI cfr. DTF

128.

V 315 = SVR 2003 ALV Nr. 3; SVR 1998 ALV Nr. 12, consid. 1 pag. 37 e DTF

122.

V 34, consid. 1, pag. 36 e riferimenti; cfr. pure SVR 1996 IV Nr. 71 pag.

208; DTF 123 V 25, consid. 3, pag. 28 e DTF 123 V 133, consid. 2b, pag. 135).

Generalmente, inoltre, è esclusa la retroattività di una norma. La

giurisprudenza, nell'ambito dell'art. 4 della v. Costituzione federale (il cui

tenore è stato sostanzialmente ripreso dall'art. 8 della n. Cost. fed. in vigore

dal 1° gennaio 2000), ammette la retroattività solo qualora la stessa sia stata

esplicitamente predisposta oppure, tenuto conto del senso del disposto, appaia

che essa sia stata chiaramente voluta, abbia effetti moderati nel tempo, non

comporti inaccettabili disparità di trattamento, sia giustificata per motivi

degni di nota e non leda diritti acquisiti (cfr. DTF 122 V 408 consid. 3b/aa,

DTF 120 V 329 consid. 8b e sentenze ivi citate; cfr. pure Andreas Auer /

Giorgio Malinverni / Michel Hottelier, Droit constitutionnel suisse, Volume II,

Les droits fondamentaux, Ed. Staempfli, Berna 2000, pag. 644, n. 1395-1396).

Dalla retroattività propria, che si riferisce a norme che si applicano a

fatti terminati prima dell'adozione della nuova normativa, va distinta la

retroattività impropria, che è invece permessa. Questa evenienza è data

allorquando il nuovo diritto produce effetti solo dopo la sua entrata in

vigore, anche se si applica a fattispecie esistenti prima della sua entrata in

vigore, oppure quando il nuovo diritto si applica a fattispecie durevoli non

limitate nel tempo (cfr. RDAT II-1998, N. 13t, pag. 308, in particolare il consid. 5.5.1 a pag.

311). A proposito di quanto appena esposto, il Tribunale federale delle

assicurazioni (TFA), in una decisione non pubblicata del 30 agosto 1999, nella

causa CC. F-O contro A.C. e TCA, H 178/99, ha, in particolare, ribadito che:

" ... Secondo la giurisprudenza, un disposto ha

effetto retroattivo quando, in sede di applicazione di nuovo diritto, è fatto

riferimento ad eventi situati nel passato e conclusi prima dell'entrata in

vigore di esso diritto. La giurisprudenza, nell'ambito dell'applicazione

dell'art. 4 Cost., ammette la retroattività solo qualora la stessa sia stata esplicitamente

predisposta oppure, tenuto conto del senso del disposto, appaia che essa sia

stata chiaramente voluta, abbia effetti moderati nel tempo, non comporti

inaccettabili disparità di trattamento, sia giustificata per motivi degni di

nota e non leda diritti acquisiti (DTF 122 V 408 consid. 3b/aa, 120 V 329

consid. 8b e sentenze ivi citate).

Vi è retroattività impropria quando il nuovo diritto esplica i suoi effetti

su fatti precedenti solo per il periodo posteriore alla sua entrata in vigore,

vale a dire quando la nuova norma di diritto disciplina uno stato di fatto che,

insorto vigente il vecchio diritto, si manifesta ancora oltre la modifica del

disciplinamento giuridico (DTF 124 III 271 consid. 4e, 122 V 124 consid. 3b/dd,

122.

V 8 consid. 3a, 408 consid sb/aa e sentenze ivi citate. (…)." (cfr.

STFA del 30 agosto 1999

in re CC. F-O, H

178/99, consid. 2b, pag. 3)

Per

quanto attiene alla retroattività propria il TFA in una sentenza del 28 gennaio

2003.

nella causa X., pubblicata in SVR 2003 AHV Nr. 14 pag. 36 seg., ha

precisato che essa è ammissibile unicamente se determinate condizioni sono

adempiute. In quel caso, riguardante l'applicazione o meno del nuovo diritto,

in vigore dal 1° gennaio 2001, al calcolo dei contributi AVS degli indipendenti

relativi agli anni antecedenti alla sua entrata in vigore, l'Alta Corte ha

deciso che tali presupposti non erano ossequiati. In

particolare il TFA ha rilevato:

" (…)

Da sich der massgebende Sachverhalt abschliessend vor dem

Inkrafttreten des neuen Rechts verwirklicht hat, läge eine echte Rückwirkung

vor, welche nur unter bestimmten Voraussetzungen zulässig ist (BGE 126 V 135 E.

4a mit Hinweisen; HÄFELIN/MÜLLER, Allgemeines Verwaltungsrecht, 4, Auflage, Zürich

2002, Rz. 330 f). Im vorliegenden Fall sind diese Voraussetzungen

nicht erfüllt. So fehlt es an einer entsprechenden ausdrücklichen Anordnung und

einem sich aus dem Inhalt des Erlasses ergebenden klaren Willen. Die bereits zitierten Übergangsbestim-mungen

sehen vielmehr die Anwendung des bisherigen Rechts auf die Beitragsbemessung

für die Zeit bis Ende 2000 vor. Ebenso wenig sind triftige Gründe ersichtlich,

welche für die Bejahung der rückwirkenden Geltung des am 1. Januar 2001 in Kraft getretenen Art. 22 AHVV sprechen würden. Ein

begünstigender Erlass, dessen rückwirkende Anwendung unter weniger strengen

Voraussetzungen zulässig wäre (BGE 105 Ia 40 E. 3 mit Hinweisen; HÄFELIN/MÜLLER,

a. a. O., Rz. 334 ff.), liegt nicht vor: Wohl hätte die Gegenwartsbemessung für

die Jahre 1999 und 2000 im Fall des Beschwerdeführers eine geringere

Beitragsbelastung zur Folge; demgegenüber sähen sich andere Beitragspflichtige,

welche ebenfalls im Jahr 1997 eine selbstständige Erwerbstätigkeit aufgenommen

haben, ihr Einkommen jedoch 1999 und 2000 gegenüber den Vorjahren steigern

konnten, mit höheren Beiträgen konfrontiert.

Die Zulässigkeit der Rückwirkung eines Erlasses begründet im Übrigen

keinen Anspruch auf Rückwirkung (BGE 127 V 453 E. 3 a mit Hinweisen, 99 V 203 E. 2). Ein solcher besteht nur, wenn es der

Erlass ausdrücklich vorsieht (HÄFELIN/Müller, a. a. O., Rz. 335), was

vorliegend nicht zutrifft. Ebenso lässt sich die rückwirkende Anwendung des

neuen Rechts auf den Vorrang des milderen Rechts (lex mitior) stützen. Dieses

Prinzip gilt in erster Linie im Bereich der Strafsanktionen. Im Verwaltungsrecht

findet das mildere Recht, wenn es im Gesetz nicht ausdrücklich angeordnet ist,

auf einen abgeschlossenen Sachverhalt nur ausnahmsweise Anwendung, während

ansonsten der Grundsatz der Nichtrückwirkung eines Erlasses gilt (Urteil C. vom

8.

Mai 1998,2A.82/1996, mit Hinweis auf BGE 102 Ib 64 E. 4 und ALFRED KÖLZ, Intertemporales

Verwaltungsrecht, ZSR 192/1983 II S. 175). Vorliegend besteht keine Grundlage für die Annahme

eines Ausnahmefalles." (SVR 2003 AHV Nr. 14 pag. 37)

In

concreto non occorre esaminare il tema a sapere se la retroattività imposta

dall’entrata in vigore della norma dell’art. 29 cpv. 2 LCAMal sia o meno

corretta. In effetti il gravame non può trovare accoglimento per la tardività

della richiesta dell’assicurata che non appare giustificata.

10.

Nel

caso della signora RI 1 va evidenziato come non vi sia stata una diminuzione alcuna

del reddito conseguito dall’assicurata. Nel corso del passato anno anzi la modesta

rendita è stata aggiornata e leggermente aumentata. La signora non invoca

inoltre altre ipotesi previste dall’art. 31 LCAMal lettere da a sino alla n.

Per quanto attiene alla lettera o della norma occorre rilevare come, essa pure,

potrebbe essere ritenuta soggetta al principio di non retroattività delle norme

e quindi non essere considerata in concreto. Sia come sia gli atti di causa

prodotti dall’amministra-zione indicano una richiesta di sussidio pervenuta

successivamente al 31 dicembre 2007, segnalano – sia che l’art. 29 cpv. 2

LCAMal e l’art. 31 litt. o Reg.LCAMal trovino applicazione o meno – dei valori

oggettivi tali da impedire il sussidio ed assenza di diminuzione dei valori

della sostanza stessa come dimostrato dal documento 2. La banca dell’assicurata

attesta infatti – al 26 maggio 2008 - una sostanza complessiva (conto risparmio

seniori, conto risparmio e conto vincolati) di oltre CHF 454'000 leggermente

aumentata rispetto ai valori ritenuti nella decisione di tassazione 2005. Da

quanto precede discende che non sono dati in concreto gli estremi per concedere

alla ricorrente il sussidio 2008.

11.

Consegnando

agli atti la tassazione 2007 la signora RI 1 sembra fare riferimento ai dati in

essa contenuti per rivendicare il suo diritto al sussidio. In merito le osservazioni

formulate dai competenti e diligenti collaboratori dell'UAM appaiono

illuminanti e riprendono i principi giurisprudenziali noti che vanno qui

evocati all'attenzione della ricorrente:

" (...) unicamente una tassazione ordinaria o

intermedia riferita al periodo fissato dal Consiglio di Stato nel suo decreto

esecutivo possa essere utilizzata per una domanda di sussidio o di revisione

come chiaramente desumibile dal tenore dell'art. 58 Reg. LCAMal (nello stesso

senso gli art. 51 e 59 Reg. LCAMal v. inoltre quanto evocato nella sentenza 3

settembre 2004 inc. 36.2004.81).

In altri termini una decisione di tassazione relativa al periodo

fiscale 2003 (ossia la tassazione 2003B) con fissazione di importi inferiori ai

parametri rammentati sub. 2.2. non può essere utilizzata trattandosi di una

tassazione ordinaria riferita a periodo fiscale diverso da quello determinato

dall'esecutivo cantonale (per il quale una tassazione esiste) per delega del

legislativo (art. 49 LCAMal). Va evocato come le recenti novelle legislative

hanno modificato la determinazione del reddito imponibile in particolare

aumentando la possibilità di deduzioni. Tale motivo è verosimilmente alla base

della decisione del Consiglio di Stato di non modificare i parametri di cui al

DE citato del 12 novembre 2003 ma di rinviare comunque alla tassazione

2001-2002.”

Nello

stesso senso la sentenza 3 settembre 2004 inc. 36.2004.81. Non va dimenticato

che il legislatore ha imposto di fare riferimento alla decisione di tassazione indicata

dall’esecuti-vo cantonale annualmente, in difetto di dati ritenibili non è ammissibile

fare riferimento ad altra tassazione. In effetti alcuni cittadini potrebbero

disporre di più tassazioni, nel caso del sussidio per il 2008 infatti la

tassazione di riferimento è quella del 2005, numerosi cittadini dispongono già

da tempo però anche delle decisioni di tassazione del 2006 e del 2007, in

questo caso – come nel caso dell’assenza di emanazione di decisioni di tassazioni

successive a quella di riferimento – ci sarebbe il dubbio su quale decisione di

tassazione utilizzare, a quali dati far capo. Si rischierebbe un trattamento

ingiustificatamente diverso tra i cittadini. Per questo motivo la legge ha

previsto che, in assenza di dati utili, l’amministrazione provveda – in maniera

uguale per tutti gli interessati nelle medesime condizioni – al calcolo del

reddito come ai dettami di legge ed alla successiva conversione a mano delle

tabelle allestite da altra amministrazione (Divisione delle Contribuzioni), tabelle

recentemente pubblicate e pubblicizzate sul sito dell'Istituto Assicurazioni

Sociali (www.iasticino.ch). Sia come sia la tassazione del 2007, che certo non

costituisce una tassazione intermedia ma una tassazione ordinaria per altro periodo,

non può essere utilizzata. In concreto l’assicurata ricorrente dispone della

tassazione 2005 cui occorre fare riferimento, i dati in essa contenuti non

permettono, per la sostanza esistente di cui occorre ritenere 1/15 della parte

eccedente i CHF 150'000, di concedere il sussidio. Come detto non risulta

diminuzione del reddito rispettivamente delle entrate della signora RI 1 tale

da giustificare l’applicazione dell’art. 31 Reg. LCAMal.

12.

Il

ricorso va respinto senza carico di tassa di giustizia e delle spese. In virtù dell’art. 82 lett. a della Legge federale sul Tribunale

federale (LTF), in vigore dal 1° gennaio 2007, la presente sentenza è

impugnabile al Tribunale federale mediante ricorso in materia di diritto

pubblico entro 30 giorni dalla notifica (art. 100 cpv. 1 LTF), facendo valere i

motivi di ricorso previsti agli artt. 95 e seguenti LTF. Inoltre, a norma

dell’art. 97 cpv. 1 LTF, il ricorrente può censurare l’accertamento dei fatti

soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del

diritto ai sensi dell’articolo 95 e l’eliminazione del vizio può essere determinante

per l’esito del procedimento.

Va

ancora rilevato che, laddove non sia ammissibile il ricorso ordinario in

materia di diritto pubblico, è aperta la via del ricorso sussidiario in materia

costituzionale (art. 113 LTF). Giusta l’art. 116 LTF, con questo ricorso può

essere censurata la violazione di diritti costituzionali.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese e non vengono attribuite

ripetibili all’amministrazione vincente in causa.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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