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Decisione

36.2008.132

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

17 ottobre 2008Italiano30 min

Source ti.ch

Fatti

i termini di presentazione dell'istanza, tenuto conto che di regola:

a) per gli assicurati tassati in via

ordinaria l’istanza è presentata nel corso dell’anno che precede la

corresponsione della riduzione di premio;

b) per

gli assicurati tassati alla fonte l’istanza è presentata nel corso dell’anno

medesimo per il quale si richiede la riduzione di premio;

c) gli assicurati che si stabiliscono nel

Cantone ad anno inoltrato, possono avanzare l’istanza nel corso dell’anno

stesso per il quale si richiede la riduzione di premio;

d) gli

assicurati che nel corso dell’anno, per inizio di assoggettamento fiscale o per

le situazioni di cui all’art. 31, ritenessero di rientrare nel diritto alla

riduzione di premio, possono presentare istanza nel corso dell’anno stesso.

Il

cpv. 2 prevede che per casi particolari e per ragioni comprovate, l'Istituto

delle assicurazioni sociali può ritenere anche istanze che giungessero fuori

dei termini stabiliti per l'inoltro della richiesta.

Giusta

l'art. 53 LCAMal il diritto al beneficio di un sussidio nella forma retroattiva

decade dopo cinque anni a partire dall'anno in cui tale diritto si verifica.

Costituisce eccezione l'applicazione del sussidio retroattivo nell'ambito delle

procedure di revisione delle prestazioni complementari AVS/AI. Il sussidio

retroattivo è oggetto di richiesta scritta da parte dell'assicurato all'istanza

designata dal Consiglio di Stato e deve specificare le motivazioni del ritardo

(riservato l'art. 54 cpv. 2). Le domande di sussidio retroattivo sono accolte

solo se suffragate da motivazioni particolari e fondate (art. 55 LCAMal). La

negligenza a giustificazione del mancato rispetto dei termini stabiliti dal

regolamento non è considerata motivo valido per il riconoscimento del sussidio

nella forma retroattiva. Il Messaggio relativo all'introduzione della LCAMal,

circa l'art. 55, a pag. 59, precisa che:

"

Il riconoscimento di sussidi retroattivi può essere

concesso quando l'assicurato fa valere ragioni oggettive e fondate circa i

motivi per cui non è riuscito a produrre l'istanza in forma tempestiva. Relativamente

alla fattispecie, all'autorità amministrativa competente è riconosciuto un

margine di ponderazione nell'esame delle richieste. La pura e semplice

negligenza nell'inoltro dell'istanza di sussidio nei termini stabiliti non è

comunque considerata motivo valido per il riconoscimento di un sussidio nella

forma retroattiva."

5. Nel

caso in esame l'istanza di sussidio 2008 è stata inoltrata nel corso del 2008. Di

per sé la richiesta è tardiva, poiché trasmessa oltre il termine previsto

dall’art. 28 cpv. 2 LCAMal (cfr. anche art. 11 cpv. 1 lett. a Reg. LCAMal). Infatti

l’insorgente, tassata in via ordinaria, avrebbe dovuto trasmettere il formulario

entro la fine del 2007. Va qui rammentato che, per costante giurisprudenza di

questo Tribunale, anche in assenza della tassazione 2005, la ricorrente avrebbe

comunque potuto inoltrare la sua istanza segnalando semplicemente l’assenza

dell’atto siccome ancora non emesso.

Come

ribadito in maniera costante nella prassi di questo Tribunale, nel Messaggio n.

5589 del 15 ottobre 2004, il Consiglio di Stato, a proposito della modifica

dell’art. 28 cpv. 2 e 3 della LCAMal entrata in vigore l’1.1.2005, ha rammentato

la previgente regolamentazione:

"

I sussidi individuali

devono essere richiesti entro il 31 dicembre dell’anno che precede quello di

riferimento: il Regolamento contempla già i casi per i quali è invece

giustificata la presentazione dell’istanza nel corso dell’anno di competenza

del sussidio. Si tratta sostanzialmente degli assicurati tassati alla fonte,

oppure delle situazioni in cui il 31 dicembre dell’anno che precede la

competenza del sussidio l’assicurato non dispone dei dati fiscali consolidati

di riferimento, e infine degli assicurati che nel corso dell’anno di competenza

subiscono cambiamenti importanti nella loro situazione economica (ciò che

risponde al dettato imperativo della LAMal – art. 65 cpv. 3 – in base al quale

i Cantoni, nell’esame delle condizioni per l’ottenimento del sussidio, devono

considerare le circostanze economiche e familiari più recenti).”

Il

Consiglio di Stato ha quindi rammentato che i sussidi, prima della modifica

della legge, potevano essere chiesti nell’anno di competenza del sussidio solo

se date le precise condizioni qui palesemente non adempiute (ciò che nemmeno la

ricorrente pretende). La richiesta andava pertanto presentata entro il 31 dicembre

2007. Questo termine non è stato rispettato. Alla luce di ciò occorre

verificare se il ritardo nell’inoltro della domanda sia scusabile e

giustificato.

6.L’art. 11 cpv. 2 Reg. LCAMal prevede, per

casi particolari e per ragioni comprovate, che l'Istituto delle assicurazioni

sociali possa ritenere anche richieste che giungessero fuori dei termini

stabiliti. Questo Tribunale Cantonale delle Assicurazioni ha sviluppato una

giurisprudenza dettagliata in merito. Nei casi giudicati in precedenza è già

stato considerato che un ritardo di oltre 1 anno a fronte di una importante

malattia dello stesso assicurato non poteva essere considerato fatto

giustificativo sufficiente (sentenza del 24 aprile 2002, inc. 36.2002.5), così

come non è stato considerato quale motivo sufficiente l’assenza di conoscenza

della possibilità di chiedere il sussidio da parte di due coniugi confederati

appena giunti in Ticino (sentenza del 9 dicembre 2002, inc. 36.2002.119).

Nemmeno l'informazione errata da parte dell'assicuratore malattia è stata

considerata motivo adeguato per giustificare il ritardo (sentenza del 25

settembre 2003, inc. 36.2002.141)

Va

ancora rilevato che con sentenza del 12 settembre 2002 il TCA non ha ritenuto

fatto giustificante il ritardo nella domanda di sussidio la giovane età

dell'assicurata ancora studentessa liceale e quindi la sua immaturità e la sua

inesperienza (sentenza del 12 settembre 2002, inc. 36.2002.54).

Con sentenza 3 ottobre 2005 (36.2005.112) questo

Tribunale ha inoltre considerato che:

"

Ancora va verificato se

il ritardo dell’istanza formulata da X. X. tendente ad ottenere la concessione

del sussidio 2005, redatta e trasmessa all’amministrazione nel corso del 2005,

possa essere considerato giustificato. Nelle considerazioni precedenti già si è

precisato che la negligenza nell’inoltro della domanda non è giustificato. In

casu il ritardo nella trasmissione viene ricondotto alla ambiguità della

decisione formulata dalla Cassa alla domanda di sussidio dell’avv. Y. X. e

della moglie, laddove la decisione accenna al diritto al sussidio per “ogni

membro della famiglia regolarmente assicurato”. Ora il concetto di famiglia,

come precisato più sopra, è un concetto giuridico specifico della LCAMal,

circostanza che all’avv. X. padre del ricorrente e suo patrocinatore non poteva

sfuggire, in altri termini i coniugi compongono, con o senza figli, la

famiglia, ritenuto che comunque i figli sono tali unicamente sino al compimento

dei 18 anni, successivamente vengono considerati persone sole (ancorché

conviventi con i genitori od in formazione). Se ne deve dedurre che la

decisione 31 agosto 2004 trasmessa all’avv. Y. X., che aveva redatto ed

inoltrato la domanda di sussidio 4 agosto 2004 per sè e per la moglie (come nel

caso del 2004, mentre la domanda 2004 di X. era stata sottoscritta dallo

stesso), non poteva essere intesa altrimenti che come indicato

dall’amministrazione nelle sue osservazioni, ciò anche a fronte della pretesa

mancata trasmissione a X. X. della formale decisione relativa ai suoi sussidi

2004 (comunque ammessi e debitamente (annunciati) … all’assicuratore malattia).

L’avv. X., per il figlio X., avrebbe comunque – nel 2004 – potuto e dovuto lamentare

la mancata notifica della decisione formale relativa ai sussidi di quell’anno.

L’ambiguità pretesa con la … mancata notifica della decisione sui sussidi 2004

a X. e scaturente dai termini della decisione 31 agosto 2004 emessa in favore

dell’avv. Y. X. non solo non costituisce promessa od impegno

dell’amministrazione tale da giustificare la buona fede degli assicurati, ma

neppure valida giustificazione del ritardo nell’inoltro dell’istanza."

Sempre

nella sentenza 3 ottobre 2005 citata, a proposito del

tema della mancata trasmissione dei formulari per la richiesta dell’aiuto

sociale, si rilevava poi come:

"

La mancata trasmissione

dei formulari per la presentazione della domanda di sussidio viene indicata

come ulteriore motivo atto a giustificare il ritardo nella presentazione

dell’istanza. L’argomento del ricorrente non regge già ad un primo sommario

esame. Infatti i formulari vengono trasmessi d’ufficio ai potenziali beneficiari

da parte dell’amministrazione sulla scorta della decisione di tassazione del

biennio ritenuto dal Consiglio di Stato nel decreto annualmente emesso per la

determinazione del diritto al sussidio ed a dipendenza dell’imponibile

considerato in quella sede.

(…)

L’invio dei formulari a chi non è destinato a beneficiare dei sussidi

rispettivamente la mancata trasmissione ad un potenziale beneficiario non

permettono di ritenere il diritto al sussidio in virtù delle regole sulla buona

fede come anticipato nelle considerazioni che precedono (in questo senso la

sentenza 22 settembre 2005 nell’inc. B. 36.2005.78). Infatti l’invio errato non

può fare ritenere agli assicurati l’esistenza degli estremi per la concessione

del sussidio. L’eventuale omissione della trasmissione a potenziali interessati

del modulo per la richiesta di sussidio non permette di giustificare un ritardo

nell’inoltro delle domande di sussidio (in questo senso la sentenza in re B.

citata). La diligenza che incombe all’assicurato – cui è noto per le campagne

informative che da anni l’Ufficio dell'Assicurazione Malattia e più

generalmente l’amministrazione cantonale conducono – gli impone di provvedere

al recupero dei formulari disponibili presso le cancellerie comunali in caso di

mancata trasmissione d’ufficio."

Si

aggiunga che con sentenza del 10 ottobre 2005, inc. 36.2005.124 l’informazione

fornita da un assicuratore mesolcinese fondata sulle norme applicative della

LAMal relative ai sussidi vigente nel Cantone Grigioni, in parte diversa da quella

ticinese, non è stata ritenuta motivo giustificante il ritardo nell’inoltro

della domanda di riduzione individuale dei premi dell’assicura-zione malattia

obbligatoria. Questo Tribunale ha infatti considerato che:

" L’adozione di modalità diverse in altri cantoni non

può essere ritenuta. Come detto le informazioni errate di un assicuratore

malattia e la non conoscenza della prassi da parte dell’assicurato sono stati

esclusi quali motivi giustificanti il ritardo."

Con

sentenza 17 ottobre 2005 (inc. 36.2005.86 cons. 12) il Tribunale Cantonale

delle Assicurazioni ha inoltre ritenuto:

"

(…) la motivazione che

soggiace al ritardo è costituita dal convincimento, o meglio dalla certezza

della madre della ricorrente, di avere tempestivamente inoltrato la domanda

ancora nel 2004. La mancata ricezione degli atti, l’eventuale smarrimento degli

stessi od il mancato corretto invio, non assurgono palesemente a motivo

giustificante il ritardo. Se la prova dell’avvenuta tempestiva spedizione fosse

stata adeguatamente prodotta, e l’onere della mancata prova ricade sulla

ricorrente, allora l’inoltro di una nuova richiesta nel corso del 2005, a

fronte del dimostrato smarrimento della documentazione da parte dello Stato,

sarebbe stato da considerare motivo sufficiente. Il semplice assunto di

avvenuta spedizione non recepita dall’ammini-strazione non permette di

giustificare l’omissione dell’atto o suo ritardo.”

Il

TCA nemmeno ha considerato come motivo giustificativo il fatto che l'assicurato

fosse tossicodipendente - con conseguenti difficoltà fisiche e psichiche - nel

periodo per il quale ha chiesto il diritto alla riduzione del premio di cassa

malati. Infatti, essendo coniugato e ritenuto come sua moglie si fosse occupata

di lui e l'avesse aiutato a passare il brutto periodo che stava vivendo, è

stato ritenuto che il ricorrente potesse e dovesse fare capo alla moglie anche

per la gestione delle sue pratiche correnti e quindi anche quella relativa alla

Considerandi

riduzione dei premi di cassa malati (sentenza del 14 marzo 2006, inc.

36.2006

). Alla medesima soluzione il TCA è giunto nel caso di un assicurato

alla ricerca di un lavoro la cui moglie, gestante, ha avuto problemi di salute

sia prima sia dopo il parto. Queste difficoltà non avrebbero comunque impedito

di compilare e spedire la richiesta di sussidio, operazione che in sé richiede

poco tempo (sentenza dell'11 ottobre 2006, inc. 36.2006.113).

Nella

sentenza 15 febbraio 2007 (inc. 36.2006.253) un giovane studente universitario

impegnato all’estero aveva giustificato il ritardo con il trasferimento per gli

studi e con gli impegni universitari. Anche in quel caso il motivo, non attinente

alle capacità di gestire le problematiche amministrative per periodi

prolungati, non era stato ritenuto.

Nel

caso giudicato il 13 febbraio 2007 il trasferimento in Ticino da un altro

Cantone di un assicurato con la sua famiglia qualche mese prima della scadenza

del termine per l'inoltro della domanda di sussidio non era stato ritenuto

giustificante il ritardo (inc. 36.2006.225). Non diversamente è stata

considerata l'assenza dei documenti da annettere alla domanda. Nell'inc.

36.2006

-246 (sentenza del 9 febbraio 2007) l'assenza della tassazione di

riferimento - siccome non ancora emessa - non é stata ritenuta elemento

sufficiente (analogamente al caso giudicato con la sentenza 15 gennaio 2007,

inc. 36.2006.216). Insufficienti, ancora, i gravi motivi di salute che

attanagliavano la madre di un assicurato da oltre un anno (sentenza 8 febbraio

2007, inc. 36.2006.244). Anche il pensionamento intervenuto già l'anno

precedente il periodo del sussidio non ha permesso ad un assicurato di

giustificare il suo ritardo per la domanda inoltrata l'anno stesso (sentenza 17

gennaio 2007, inc. 36.2006.232).

Nella

sentenza 25 maggio 2007 la dimenticanza della scadenza del termine per una

persona attiva socialmente e che ha privilegiato “il suo lavoro in maniera

certamente altruista e lodevole” invece della propria necessità, non è

stato ritenuto sufficiente (inc. 36.2007.55), ciò analogamente al caso di una

giovane donna che, per ragioni umanamente comprensibili, si è avviata con

notevoli difficoltà nel mondo del lavoro in un’epoca di concreta difficoltà

(sentenza 21 maggio 2007 inc. 36.2007.50).

Nella

sentenza del 16 agosto 2007 (inc. 36.2007.86+108) il Tribunale Cantonale delle

Assicurazioni ha evidenziato, nel caso di una giovane che, confrontata con la

grave malattia di due parenti stretti di cui uno domiciliato all’estero con necessità

di impegnativi viaggi non ha ritenuto giustificato il ritardo nella presentazione

della domanda di sussidio ritenendo che:

" Come appare dalla giurisprudenza riassunta al punto

precedente la malattia, e la morte ad essa conseguente, di un congiunto, anche

quando imponga trasferte impegnative e soggiorni all'estero prolungati, non

sono tali da giustificare il ritardo nell'inoltro delle domande in questione.

… la richiesta del sussidio è procedura amministrativa semplice che comporta

un impegno contenuto ed impone di allegare pochi documenti. La redazione

dell’istanza comporta quindi onere contenuto anche per chi è meno avvezzo alle

questioni amministrative. L’inoltro di una istanza incompleta non causa poi

necessariamente declaratoria di irricevibilità ma, salvaguardato il termine

d’inoltro, permette (rispettivamente impone all’amministrazione di domandare)

suo successivo completamento mediante produzione dei documenti non ancora

reperiti.

Pur con tutto il rispetto dovuto per le tribolazioni, le

preoccupazioni e le sofferenze di un'intera famiglia, duramente toccata da due

gravi lutti nel giro di pochi mesi uno dall'altro, lutti conseguenti a periodi

di malattia con necessità di spostamenti anche importanti, in concreto il

ritardo … nel chiedere il sussidio non appare giustificato e non può qui essere

ritenuto.”

7.

In concreto l’insorgente afferma che il

ritardo nell’invio della domanda è da ricondurre a quanto accaduto nel 2004 con

sua sorella. In quell’occasione i genitori, nel compilare il formulario per

l’ottenimento della riduzione del premio per il 2005 avevano indicato anche il

nome della sorella, poiché sarebbe divenuta maggiorenne dopo il 31 agosto, data

limite, ma non perentoria, per l’invio della richiesta per quelle persone che

ricevono automaticamente il formulario a casa. La ricorrente afferma che l’UAM,

rilevato che la sorella, per il sussidio del 2005, doveva essere considerata

persona sola, in quanto maggiorenne, le avrebbe trasmesso un altro formulario,

da compilare autonomamente.

L’insorgente,

aspettandosi il medesimo trattamento, non si è pertanto preoccupata di chiedere

il formulario per l’ottenimento del sussidio per il 2008. Solo nel corso di

quest’anno, non avendo ricevuto alcunché, si è messa in contatto con l’autorità

cantonale. La ricorrente, nell’asserita omissione dell’’UAM, ravvede una

disparità di trattamento poiché, essendo nata prima del 31 agosto, i genitori

non l’hanno iscritta nel loro formulario, impedendole di fatto di chiedere

tempestivamente la riduzione del premio. Coloro che sono nati dopo il 31

agosto, come sua sorella, se inseriti nel formulario dei genitori, ricevono

invece automaticamente la documentazione necessaria.

La

tesi della ricorrente non può essere seguita.

Va

innanzitutto rilevato che il fatto di ricevere o meno il formulario non è un

motivo per invocare la propria buona fede.

Infatti,

la mancata trasmissione da parte dell’UAM dei formulari non permette di

giustificare il ritardo nell’inoltro della domanda di sussidio (sentenza del 3 ottobre 2005, inc. 36.2005.112). Come

emerge da una recente sentenza del 29 settembre 2008 (inc. 36.2008.144), l’amministrazione

cantonale, non diversamente da quella comunale, tiene a disposizione delle

persone che ne fanno richiesta i formulari per l’inoltro delle domande di

sussidio. Il mancato invio dei formulari da parte dell'amministrazione all'assicurata

non libera quest'ultima dal rispetto dei termini di legge e dall'ossequio delle

condizioni per beneficiare del sussidio. D'altra parte l'inoltro di un

formulario (non si dimentichi che si tratta di invii di massa fondati su indicazioni

rilevate dai sistemi informatici) ad un assicurato che non adempie i

presupposti per l'aiuto sociale non conferisce allo stesso nessun diritto alla

protezione della sua buona fede.

In

concreto non vi è neppure una disparità di trattamento. Infatti l’interessata

non è stata inserita tra i famigliari nella richiesta di riduzione individuale

compilata dai genitori per ottenere la riduzione del premio nel 2008 (doc. 7). Per

cui l’UAM, visto che riceve diverse migliaia di richieste all’anno, non poteva

immaginarsi che la famiglia __________ avesse una figlia appena diventata

maggiorenne. Ora, proprio perché il suo nome non figura nella domanda dei

genitori, l’interessata, non avendo ricevuto alcun formulario, prima della fine

del 2007 avrebbe avuto tutto il tempo per informarsi presso le autorità

cantonali delle modalità della richiesta dell’aiuto statale e, comunque, di

chiedere il formulario al proprio Comune di domicilio e di trasmetterlo

all’UAM. Tant’è che lo scritto dell’UAM alla sorella della ricorrente, nel 2004

è stato spedito il 15 novembre, ossia prima della scadenza del termine per

chiedere l’aiuto statale. Nel caso concreto l’insorgente, avrebbe pertanto

dovuto informarsi circa la differenza riscontrata, perlomeno nel mese di dicembre.

Va

poi rilevato che nei formulari per la richiesta del sussidio viene chiaramente

indicato che vanno inseriti i dati dei figli nati dopo il 31 dicembre di una

determinata data, per evitare che vengano iscritti i figli di 19 o più anni.

Per cui non vi è neppure alcuna disparità di trattamento tra assicurati nati

nel medesimo anno. Il fatto che i genitori della ricorrente nel 2004 abbiano

inserito, per errore, anche il nome della sorella, la quale si è poi vista

recapitare personalmente il formulario, non può pertanto essere di giovamento

all’insorgente.

8.

L’autorità

cantonale in sede di risposta ha esaustivamente indicato la procedura che mette

in atto nell’ambito della spedizione automatica dei formulari.

I

moduli vengono inviati agli assicurati che al momento dell’operazione di invio

dispongono della tassazione applicabile da cui risulta un reddito determinante

inferiore ai limiti che sulla base di quanto previsto dalla LCAMal conferiscono

il diritto alla riduzione del premio. I formulari sono muniti di un’etichetta

autocollante dove figura il NIP (numero d’identificazione personale) e

l’indirizzo dell’assicurato. In genere l’invio avviene nei mesi di

giugno/luglio dell’anno precedente e gli assicurati che hanno ricevuto il

modulo devono inoltrare la richiesta entro il 31 agosto (termine non

perentorio). L’ultimo termine è il 31 dicembre dell’anno precedente (art. 28

cpv. 2 LCAMal, termine perentorio).

L’UAM

ha precisato che per permettere agli assicurati che non hanno ricevuto

automaticamente il formulario di richiesta di inoltrare l’istanza di riduzione

del premio, nel corso del mese di settembre mette a disposizione delle

cancellerie comunali i formulari. Anche in questo caso il termine per l’inoltro

è il 31 dicembre.

In

concreto, per il sussidio 2008, i formulari sono stati spediti il 19 luglio

2007.

a tutti quegli assicurati che secondo la tassazione 2005 risultavano

disporre di un reddito determinante inferiore ai limiti fissati all’art. 29

LCAMal, fatta eccezione per i beneficiari delle PC i quali sono esentati dal

presentare l’istanza. La ricorrente non ha ottenuto il formulario poiché al

momento dell’invio non era in possesso della tassazione 2005. Per cui spettava

all’insorgente chiedere il formulario presso il Comune di domicilio.

L’UAM

rileva che i moduli di richiesta di riduzione del premio sono allestiti in modo

tale da permettere l’inoltro sia alle persone sole che ai membri adulti delle

famiglie e agli eventuali figli di età inferiore ai 19 anni. Tuttavia,

l’autorità cantonale rileva che non sempre gli assicurati si attengono in

maniera diligente alle corrette modalità di compilazione dei formulari e, a

volte, vengono inseriti i figli di 19 o più anni. Per prassi amministrativa, in

questi casi l’Istituto invita l’assicurato di 19 o più anni ad inoltrare

personalmente la richiesta inviandogli il modulo ufficiale (ciò nel caso in cui

al momento della verifica da parte dell’UAM le cancellerie comunali siano già

in possesso dei formulari) oppure lo invitano a chiedere un esemplare alle Cancellerie

comunali dopo la metà di settembre (quando al momento della verifica da parte

dell’UAM le cancellerie non sono ancora in possesso dei moduli).

Ciò,

è quanto accaduto con la sorella della ricorrente, nata il 1° ottobre 1986.

L’UAM rileva che la sorella per il sussidio 2005 era da considerare persona

sola e nel formulario per il sussidio 2005 era stata impropriamente inserita

dai genitori quale prima figlia, malgrado fosse chiaramente indicato di

inserire solo i figli nati dopo il 31.12.1986. Per cui il 15 novembre 2004

l’UAM ha trasmesso alla sorella della ricorrente il formulario da compilare.

Nel formulario relativo al 2008 i genitori non hanno invece inserito,

correttamente, il nome della ricorrente. Per cui, non avendo riscontrato alcuna

anomalia, giustamente l’UAM non ha dovuto applicare la precedente prassi.

9.

Alla

luce di quanto sopra esposto, nel caso di specie non è ravvisabile né la

violazione del principio della buona fede (cfr., per le condizioni, fra le

tante, DTF 127 I 36 consid. 3a), né della parità di trattamento. Come rileva

giustamente l’UAM in sede di risposta, in concreto non sono state date

informazioni erronee alla ricorrente. E’ infatti l’interessata ad aver

effettuato un’interpretazione sbagliata di quanto successo nel 2004. Ciò,

tuttavia, non può essere imputato all’autorità cantonale. Inoltre, di

principio, tutti gli assicurati che si trovano nella medesima situazione

dell’interessata vengono trattati allo stesso modo.

10.

Va

ancora infine rammentato, come giudicato con sentenza del 12 settembre 2002

(inc. 36.2002.54), che la giovane età dell’assicurata non è un motivo per

giustificare l’invio tardivo della domanda di sussidio e, per quanto attiene

l’obbligo di informare, che con sentenza del 23 novembre 2006, inc. 36.2006.162,

al consid. 2.11, il TCA ha affermato:

" Per quanto attiene alla censura ricorsuale secondo

cui l’insorgente non sarebbe stato informato circa la possibilità in generale

di chiedere il sussidio, va innanzitutto rilevato che egli non sostiene di aver

ottenuto informazioni errate o di essersi rivolto ad uffici amministrativi

senza ottenere risposte in merito alle sue richieste.

In casu non può, dunque, essere richiamato il diritto alla protezione

della buona fede di cui all’art. 9 Cost.

Infatti, secondo la giurisprudenza, di

regola un'informazione erronea è vincolante quando l'autorità, intervenendo in

una situazione concreta nei confronti di persone determinate, era competente a

rilasciarla, il cittadino non poteva riconoscerne l'inesattezza e, sempre che

l'ordinamento legale non sia mutato nel frattempo, fidandosi dell'informazione

ricevuta egli abbia preso delle disposizioni non reversibili senza pregiudizio

(cfr. STFA del 25 ottobre 2005 nella causa K. e B., K 107/05, consid. 3.1.; DTF

127.

I 36 consid. 3a, 126 II 387 consid. 3a; RAMI 2000 no. KV 126 pag. 223, no.

KV 133 pag. 291 consid. 2a; cfr., riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 vCost.,

la cui giurisprudenza si applica anche alla nuova norma, DTF 121 V 66 consid.

2a e sentenze ivi citate).

Non essendo in presenza, in concreto, di

informazioni erronee fornite dalle autorità competenti, la buona fede del

ricorrente non può in nessun caso essere tutelata.

Va poi rammentato che di principio il sussidio dell’assicurazione

malattia viene concesso solo se l’assicurato bisognoso ne fa esplicita

richiesta. Se l’interessato non inoltra l’istanza, il sussidio non viene

attribuito. Solo i beneficiari di prestazioni complementari, di regola,

ottengono la riduzione del premio automaticamente (cfr. art. 28 e 40 LCAMal).

Non esiste invece, di regola, un obbligo, per l’UAM, di informare

personalmente tutti i cittadini residenti in Ticino della possibilità di

ottenere il sussidio. L’informazione avviene in forma generale con

pubblicazioni sui giornali e sul Foglio Ufficiale. In particolare le modifiche

legislative e i decreti esecutivi con i quali il Consiglio di Stato fissa i

limiti di reddito che danno diritto all’ottenimento della riduzione del premio

sono pubblicati sul Foglio Ufficiale, mentre i termini per l’inoltro della

richiesta, oltre ad essere fissati nella legge, posso essere chiesti agli

Uffici competenti per il rilascio di tali informazioni (in particolare l’UAM e

le cancellerie comunali).

Di conseguenza l’assicurato non può prevalersi dell’ignoranza della

legge (per dei casi analoghi cfr. STCA del 5 ottobre 2006 nella causa C.,

36.2006

; STCA del 9 dicembre 2002 nella causa D., 36.2002.119, già

menzionata al consid. 2.9.).”

Per

cui l’interessata non può neppure prevalersi di un’asserita mancata informazione.

11.

Alla

luce di quanto sopra esposto il ricorso va respinto mentre la decisione

impugnata merita conferma. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le

spese sono poste a carico dello Stato.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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