36.2008.133
Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino
7 gennaio 2009Italiano32 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
36.2008.133
Data decisione, Autorità:
07.01.2009, TCA
Titolo:
Richiesta del sussidio per il pagamento del premio dell'assicurazione obbligatoria respinta dall'autorità cantonale in quanto la domanda è stata ritenuta tardiva. La ricorrente, sulla cui busta di trasmissione è stata apposta la data 1.1.2008, non ha reso verosimile l'invio entro il 31.12.2007
BUONA FEDE
DATA D'IMPOSTAZIONE
OBBLIGO DI COLLABORARE
RITARDO INGIUSTIFICATO
SUSSIDIO / SUSSIDI
art. 28 cpv. 2 LCAMAL
art. 11 cpv. 1 let. a RLCAMAL
art. 11 cpv. 2 RLCAMAL
Raccomandata
Incarto n.
36.2008.133
cs
Lugano
7 gennaio
2009
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 1° settembre 2008
di
RI 1
contro
la decisione su reclamo del 4 agosto 2008
emanata da
Istituto assicurazioni sociali Ufficio
assicurazione malattia, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione sociale
contro le malattie
ritenuto, in
fatto
A. RI
1 ha chiesto di poter beneficiare della riduzione del premio dell’assicurazione
obbligatoria contro le malattie per il 2008. Il formulario, datato “27.12.2007”,
è stato ricevuto dall’UAM il 2 gennaio 2008 (doc. 1).
B. La
richiesta ed il successivo reclamo sono stati respinti poiché l’amministrazione
ha ritenuto la domanda tardiva.
C. Contro
la decisione su reclamo RI 1 ha presentato tempestivo ricorso (doc. I), completato
in seguito all’ingiunzione del Giudice delegato del TCA (doc. II e III).
L’insorgente sostiene di aver inoltrato, e quindi spedito, la richiesta per
l’ottenimento del sussidio già il 27 dicembre 2007, quindi entro il termine
fissato dalla legge.
D. Con
risposta del 30 settembre 2008 l’UAM ha proposto di respingere il ricorso con
argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione
(doc. VI).
E. Pendente
causa il Giudice delegato del TCA ha proceduto a numerosi accertamenti di cui
si dirà in seguito (doc. XIII e seguenti).
in
diritto
in
ordine
1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi
dell'articolo 49 cpv. 2 della
Legge sull'organizzazione
giudiziaria (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00).
nel
merito
2. Conformemente
a quanto disposto dall'art. 23 LCAMal, il Cantone ed i Comuni partecipano al
pagamento delle quote a carico degli assicurati di condizioni economiche
modeste per le prestazioni minime previste dalla legge. Gli assicurati
di condizioni economiche modeste sono definiti dall'art. 29 LCAMal: si tratta
delle famiglie il cui reddito determinante non supera i Fr. 32'000.- e delle
persone sole il cui reddito non supera i Fr. 20'000.-. Di
regola, il reddito determinante risulta, secondo l'art. 30 LCAMal, dalla somma
arrotondata al mille franchi superiore:
a) del reddito imponibile desunto dal
periodo fiscale stabilito dal Consiglio di Stato;
b) di
un quindicesimo della sostanza imponibile desunta dal periodo fiscale stabilito
dal Consiglio di Stato per la parte eccedente l'importo di Fr. 150'000.- per le
persone sole e Fr. 200'000.- per le famiglie.
L’espressione
“di regola” tende a volere salvaguardare la possibilità per l’amministrazione
designata (l’Ufficio Assicurazione Malattia) di accertare autonomamente il
reddito dell’assicurato in caso di persone adempienti i presupposti dell’art.
31 LCAMal.
Per
l'anno 2008 il Consiglio di Stato ha definito le basi di calcolo per il
sussidio con il DE del 10 ottobre 2007, che ha confermato quello del precedente
anno (sul tema si vedano le sentenze TCA 36.2006.71, 72, 120, e 124). Il periodo fiscale per l'accertamento
del reddito determinante è quello delle classificazioni dell'imposta cantonale
per l'anno 2005. I limiti di reddito che conferiscono diritto al sussidio sono
quelli stabiliti dagli artt. 29-32, 35-38, 44-46 e 48 LCAMal, ossia Fr. 20'000.-
per le persone sole, Fr. 32'000.- per i membri maggiorenni delle famiglie e 1°
figlio e Fr. 50'000.- è il reddito di riferimento.
3. Di
principio, quindi, l'amministrazione fa capo ai dati fiscali determinati in
virtù della tassazione di riferimento (ossia quella del periodo indicato
dall’esecutivo cantonale nel DE emesso annualmente).
L'amministrazione
(e meglio l’Ufficio dell'Assicurazione Malattia) deve però calcolare
autonomamente il reddito determinante, trasformandolo mediante apposite tabelle
e verificando il sussistere dei limiti per la concessione del sussidio in
specifici casi previsti dalla legge e dal regolamento d'applicazione. L'art. 31
LCAMal ha riservato l'accertamento del reddito determinante in maniera autonoma
da parte dell'amministrazione (con successiva commutazione delle entrate in
reddito determinante a partire dalle tabelle ufficiali di conversione, art. 17
cpv. 2 ed art. 36 Reg. LCAMal) nei seguenti casi:
"a) delle persone soggette
all'imposta cantonale solo per una parte del loro reddito o della loro
sostanza;
b) delle persone soggette all'imposta alla fonte;
c) delle persone sole con reddito
imponibile nullo o totale dei redditi registrati nella tassazione applicabile
inferiore a fr. 6'000.-, che esercitano un'attività lucrativa;
d) in altri casi particolari."
In virtù dell’art. 31
Reg. LCAMal (art. 67 vReg. LCAMal), il reddito
determinante va accertato autonomamente dall’Istituto delle assicurazioni
sociali in particolare, nei seguenti casi:
"
a) persone
soggette all'imposta alla fonte;
b) decesso del coniuge o del partner registrato;
c) matrimonio, divorzio o separazione
per sentenza giudiziaria o di fatto, scioglimento dell'unione domestica
registrata, nel caso di assenza di tassazione applicabile;
d) persone sole che esercitano
un'attività lucrativa o conducono esistenza autonoma, con reddito imponibile
nullo o totale dei redditi registrati nella tassazione applicabile inferiore a
fr. 6'000.-, secondo il periodo fiscale determinante;
e) persone domiciliate che al momento
dell'istanza non dispongono di alcuna tassazione fiscale e per le quali non
sarà emessa una tassazione relativa al periodo fiscale determinante;
f) persone al beneficio di misure ai
sensi della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, dopo almeno sei
mesi di inattività lucrativa;
g) persone al beneficio di prestazioni
ai sensi della legge sull'assistenza sociale; d'intesa con il competente Ufficio;
h) cessazione definitiva dell'attività
lucrativa a causa di pensionamento o di invalidità;
i) cessazione temporanea di attività
lucrativa per riqualificazione o perfezionamento professionale;
l) cessazione dell'attività lucrativa a seguito di maternità;
m) diminuzione importante del reddito
netto da attività dipendente o indipendente, oppure del reddito da pensioni,
rendite e assegni, rispetto al medesimo dato desumibile dai parametri fiscali
applicabili;
n) persone soggette all'obbligo
d'assicurazione svizzero in forza dell'Accordo CH/CE sulla libera circolazione
delle persone o dell'Accordo di emendamento della Convenzione istitutiva
dell'AELS, non tassate in Svizzera o tassate alla fonte."
Con
pubblicazione avvenuta sul BU 37/2008 dell'11 luglio 2008 l'esecutivo cantonale
ha previsto una modifica del Reg. LCAMal introducendo una nuova ipotesi
(lettera o) per il calcolo autonomo del reddito (e della sostanza) da parte
dall'amministrazione cantonale. In dettaglio tale novella - vigente
retroattivamente dal 1° gennaio 2008 - prevede:
" o) diminuzione importante dei valori di sostanza
desunti dalla tassa-
sazione applicabile, nel caso in cui si comprovato,
e giustificato, l'utilizzo della sostanza per necessità primarie proprie. In
questo caso la riduzione di premio è decisa in considerazione dei parametri di
sostanza riportati nell'ultima tassazione cresciuta in giudicato al momento
dell'istanza."
L'esecutivo
cantonale ha poi previsto un correttivo, per porre rimedio a possibili abusi in
materia di sussidi, relativo all'alienazione di beni immobili da parte dell'assicurato
(ciò sulla base di alcuni casi giudicati dal TCA, in particolare a partire
dalla sentenza 3 settembre 2004, inc. 36.2004.40 e sino alla recente sentenza
11 settembre 2007, inc. 36.2007.9) introducendo nel Reg. LCAMal il nuovo
" Art. 36a
1In caso di rinuncia a sostanza, per donazione o
cessione in usufrutto durante il periodo fiscale di riferimento, sul medesimo
sono riportati i valori antecedenti la rinuncia.
2Tali valori sono riportati anche sui periodi
fiscali successivi.
L'ammontare è ridotto annualmente di 10 000.- franchi.”
La
nuova ipotesi di accertamento d'ufficio da parte dell'amministrazione cantonale
è la conseguenza diretta, e necessaria, dell'introduzione, con effetto al 1°
gennaio 2008, dell'art. 29 cpv. 2 LCAMal secondo cui:
" La riduzione di premio decade nei seguenti casi:
a) se l'importo di sostanza lorda
registrato nella tassazione applicabile supera fr. 60'000.--, o se l'importo di
sostanza imponibile supera fr. 400'000.--;
b) persone
sole: se il totale dei redditi al netto degli oneri sociali registrati nella
tassazione applicabile supera fr. 60'000.--;
c) persone sole intese quali «reddito
di riferimento» (art. 32): se il totale dei redditi al netto degli oneri sociali
registrati nella tassazione applicabile supera fr. 80'000.--;
d) famiglie: se il totale dei redditi
registrati nella tassazione applicabile supera fr. 90'000.--. Per i primi tre
figli è data un'aggiunta di fr. 10'000.-- cadauno; per i successivi di fr.
5000.-- cadauno."
4. Giusta
l'art. 28 LCAMal, riservato l'art. 40 che fa riferimento ai beneficiari di
prestazioni PC, il sussidio è corrisposto tramite presentazione di un'istanza
scritta. Il regolamento determina le modalità di presentazione dell'istanza e
il contenuto della stessa. A norma dell’art. 28 cpv. 2 LCAMal per gli assicurati
tassati in via ordinaria, l’istanza è presentata entro la fine dell’anno che precede
l’anno di competenza. Nel cpv. 3 figura che il regolamento determina le
modalità di presentazione dell’istanza e il contenuto della stessa.
L'art.
10 Reg. LCAMal prevede che l'istanza di sussidio avviene per mezzo dei moduli
ufficiali. I moduli ufficiali sono recapitati dall'Istituto delle assicurazioni
sociali ai potenziali beneficiari del sussidio, in questo caso corredati da
etichetta collante munita di numero di identificazione personale, o possono
essere ritirati dai singoli richiedenti presso la Cancelleria del Comune di
residenza. L'istanza deve essere corredata dei documenti richiesti con il
modulo ufficiale.
Per
l'art. 11 cpv. 1 Reg. LCAMal l'Istituto delle assicurazioni sociali stabilisce
Fatti
i termini di presentazione dell'istanza, tenuto conto che di regola:
a) per gli assicurati tassati in via
ordinaria l’istanza è presentata nel corso dell’anno che precede la
corresponsione della riduzione di premio;
b) per
gli assicurati tassati alla fonte l’istanza è presentata nel corso dell’anno
medesimo per il quale si richiede la riduzione di premio;
c) gli assicurati che si stabiliscono nel
Cantone ad anno inoltrato, possono avanzare l’istanza nel corso dell’anno
stesso per il quale si richiede la riduzione di premio;
d) gli
assicurati che nel corso dell’anno, per inizio di assoggettamento fiscale o per
le situazioni di cui all’art. 31, ritenessero di rientrare nel diritto alla
riduzione di premio, possono presentare istanza nel corso dell’anno stesso.
Il
cpv. 2 prevede che per casi particolari e per ragioni comprovate, l'Istituto
delle assicurazioni sociali può ritenere anche istanze che giungessero fuori
dei termini stabiliti per l'inoltro della richiesta.
Giusta
l'art. 53 LCAMal il diritto al beneficio di un sussidio nella forma retroattiva
decade dopo cinque anni a partire dall'anno in cui tale diritto si verifica. Costituisce
eccezione l'applicazione del sussidio retroattivo nell'ambito delle procedure
di revisione delle prestazioni complementari AVS/AI. Il sussidio retroattivo è
oggetto di richiesta scritta da parte dell'assicurato all'istanza designata dal
Consiglio di Stato e deve specificare le motivazioni del ritardo (riservato
l'art. 54 cpv. 2). Le domande di sussidio retroattivo sono accolte solo se
suffragate da motivazioni particolari e fondate (art. 55 LCAMal). La negligenza
a giustificazione del mancato rispetto dei termini stabiliti dal regolamento
non è considerata motivo valido per il riconoscimento del sussidio nella forma
retroattiva. Il Messaggio relativo all'introduzione della LCAMal, circa l'art.
55, a pag. 59, precisa che:
"
Il riconoscimento di sussidi
retroattivi può essere concesso quando l'assicurato fa valere ragioni oggettive
e fondate circa i motivi per cui non è riuscito a produrre l'istanza in forma
tempestiva. Relativamente alla fattispecie, all'autorità amministrativa
competente è riconosciuto un margine di ponderazione nell'esame delle
richieste. La pura e semplice negligenza nell'inoltro dell'istanza di sussidio
nei termini stabiliti non è comunque considerata motivo valido per il riconoscimento
di un sussidio nella forma retroattiva."
5. In
concreto si tratta di stabilire se la ricorrente ha trasmesso entro i termini
previsti dalla legge il formulario per la richiesta della riduzione del premio
assicurativo 2008, ossia entro la fine del 2007. L’interessata è infatti tassata
in via ordinaria, per cui trova applicazione l’art. 11 cpv. 1 lett. a Reg.
LCAMal (cfr. anche art. 28 cpv. 2 LCAMal).
Dagli
atti emerge che la “richiesta di riduzione individuale dei premi
dell’assicurazione malattia per l’anno 2008” porta la data del 27 dicembre
2007 (doc. 1). L’UAM ha ricevuto il modulo, debitamente compilato, in data 2
gennaio 2008 (doc. 1), mentre il francobollo affrancato sulla busta di
spedizione (posta “A”), è stato timbrato il 1° gennaio 2008.
Interpellata
dal TCA, l’interessata ha affermato che la lettera è stata inoltrata per posta
semplice in data 27 dicembre 2007 e che “considerato che il 1 gennaio 2008 è
festa e gli uffici postali erano chiusi, è provato che io l’ho spedita entro il
31 dicembre 2007.” (doc. VIII).
Il
10 ottobre 2008 l’interessata ha prodotto uno scambio di e-mail con la Posta, adducendo
di aver in buona fede inviato la richiesta per la riduzione individuale dei
premi malattia entro il termine stabilito.
La
ricorrente ha domandato al __________ della Posta se “è possibile che una lettera
inoltrata negli ultimi giorni dell’anno 2007 possa avere come timbro postale la
data del primo gennaio 2008?”. Un funzionario del ____________________ ha
precisato che “potrebbe essere possibile, se ci sono dei giorni festivi
oppure dei sabati o delle domeniche.” (doc. X/Bis). L’interessata ha
nuovamente contattato il medesimo funzionario, comunicandogli di aver spedito
una lettera a fine dicembre “ed il destinatario sostiene che sulla busta c’è
il timbro del primo gennaio (che è un giorno di festa.” La ricorrente ha chiesto
se “è possibile a casa delle festività che questa mia lettera spedita per
tempo, sia stata trattenuta e timbrata solo il primo gennaio 2008?”. Il __________
ha affermato che “la timbratura delle lettere viene sempre fatta in un
giorno lavorativo. Una timbratura con il primo gennaio non mi sembra possibile
almeno che non si tratti di un errore. Dovrebbe chiedere se la persona può
inviarle questa busta o almeno una fotocopia.” (doc. XII).
Interpellata
dal Giudice delegato del TCA, la ricorrente ha precisato di aver imbucato la
lettera contenente la richiesta di riduzione del premio “senza
l’accompagnamento di terzi” e di averla inoltrata “per posta semplice in
data 27 dicembre 2007 in __________ a __________; visto il tempo trascorso da
allora, non sono in grado di stabilire a che ora.” (doc. XVII).
Il
29 ottobre 2008 il Giudice delegato del TCA ha interpellato __________, della ____________________
__________ della Posta, domandandogli in particolare se da giovedì 27 dicembre
2007 al 1° gennaio 2008 non è più intervenuto prelievo della corrispondenza
presso le buche delle lettere di __________, e meglio presso quella indicata
dalla ricorrente e più sopra specificata, se, una volta prelevata dalla
bucalettere, la posta raccolta è stata trasportata presso l’ufficio postale
dove è stata timbrata e se è possibile che una busta depositata a __________ il
27 dicembre 2007 possa essere timbrata a __________ il 1° gennaio 2008 ed
infine se è possibile indicare, per sommi capi, come è stato organizzato il
lavoro presso gli uffici postali nel periodo successivo al Natale 2007 (orari
di apertura sportelli ed organizzazione dei prelievi della posta, doc. XVIII).
Con
scritto del 7 novembre 2008 __________, del __________ della Posta, ha affermato:
" L’invio in questione è stato bollato e codificato
dalla macchina di spartizione automatica presso il __________ di __________ la
sera del 1° gennaio 2008.
Dagli accertamenti fatti presso la __________ di __________ non
risultano intoppi nella regolare vuotatura delle bucalettere di __________, __________,
nel periodo dal 27 al 31.12.2008. Gli invii impostati nel comprensorio di __________,
vengono, di solito e salvo rare eccezioni, bollati a __________ e quindi
avviati verso il __________ di __________ per lo smistamento e l’inoltro a destinazione.”
(doc. XIX)
Il
funzionario ha allegato un resoconto dettagliato sul servizio di vuotatura delle
bucalettere fatto dal __________ di __________, da cui emerge:
" giovedì 27 dicembre 2007 il servizio vuotatura
della buche delle lettere pubbliche è stato eseguito regolarmente; la buca
delle lettere situata in __________ __________ è pertanto stata svuotata tra le
ore 16:45 e le 17:45. L’orario di vuotatura indicato su questa buca delle lettere
è, da lunedì a venerdì, quello delle 16:45.
Anche venerdì 28.12.2007 il servizio è stato svolto regolarmente, la
buca delle lettere in questione è stata vuotata allo stesso orario: tra le
16:45 e le 17:15.
In sabato la vuotatura di questa buca delle lettere è effettuata tra
le ore 14:30 e le 15:00, l’orario indicato sulla buca è quello delle 14:30.
Sabato 29.12.2007 il servizio è stato eseguito regolarmente e la buca
delle lettere è stata vuotata tra le 14:30 e le 15:00.
In Domenica non viene eseguita nessuna vuotatura di questa buca delle
lettere, per cui Domenica 30.12.2007 la stessa non è stata vuotata.
Lunedì 31.12.2007 il servizio è stato svolto regolarmente e la buca
delle lettere in questione è stata vuotata tra le 16:45 e le 17:15.
Tutta la corrispondenza proveniente dalle buche delle lettere veniva
poi bollata all’ufficio postale di __________ __________ indi avviata __________
di __________ per lo smistamento e il successivo avviamento a destinazione.
Singoli invii inseriti in mazzi da bollare con la macchina bollatrice potevano
tuttavia “sfuggire” alla bollatura e giungere al __________ di __________ privi
del bollo e data.
Nel periodo di tempo preso in considerazione non sono stati segnalati
alla direzione dell’ufficio problemi o ritardi particolari nello svolgimento
del servizio di vuotatura delle BL per cui dobbiamo ritenere che il servizio è
stato eseguito nel rispetto dei termini previsti, sopra indicati.” (doc. XIX/1)
I
funzionari hanno allegato uno scambio di e-mail da cui emerge:
" la lettera è stata trattata effettivamente il 1°
gennaio 2008 alla sera. I dati riguardanti la codifica e l’ulteriore
spartizione dettagliata non sono più disponibili.
Da quello che si può vedere dal bollo (anno 08) dovrebbe pure essere
stata bollata al __________ di __________ lo stesso giorno.” (doc. XIX/2)
6. Giova
qui rammentare che la procedura dinanzi al Tribunale delle assicurazioni sociali
è retta dal principio inquisitorio. Il Tribunale accerta d’ufficio, con
la collaborazione delle parti, i fatti rilevanti per il giudizio, assume le
prove necessarie e le apprezza liberamente ed il giudice delegato ha facoltà di
ricorrere a mezzi probatori non indicati dalle parti o di rinunciare all’assunzione
di mezzi probatori che le parti hanno notificato.
E’ dunque compito del giudice chiarire d’ufficio in modo corretto e
completo i fatti giuridicamente rilevanti. Questo principio non è tuttavia
incondizionato, ma trova il suo correlato nell’obbligo delle parti di
collaborare (DTF 125 V 195 consid. 2 con riferimenti;
RAMI 1994 pag. 211; AHI Praxis pag. 212; DLA 1992 pag. 113; MEYER, “Die
Rechtspflege in der Sozialversicherung” in Basler Juristische Mitteilungen
(BJM) 1989 pag. 12; SPIRA, “Le contentieux des assurances sociales fédérales et
la procédure cantonale” in Recueil de jurisprudence Neuchâteloise (RJN) 1984
pag. 16; KURMANN, “Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege in erster
Instanz” in Luzerner Rechtsseminar 1986, Sozialversicherungsrecht, Referat XII,
pagg. 5 segg.). Questo obbligo comprende in particolare
quello di motivare le pretese di cui le parti si avvalgono e quello di apportare,
nella misura in cui può essere ragionevolmente richiesto da loro, le prove
dettate dalla natura della vertenza o dai fatti invocati: in difetto di ciò
esse rischiano di dover sopportare le conseguenze dell’assenza di prove (SVR
1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a; RAMI 1993 pagg. 158-159 consid. 3a; DTF
117 V 264 consid. 3b; SZS 1989 pag. 92; DTF 115 V 113; BEATI in:
"Relazioni tra diritto civile e assicurazioni sociali", Lugano 1993,
pag. 1 seg.). Su questi aspetti, si veda in
particolare: DUC, Les assurances sociales en Suisse, Losanna 1995, pagg.
827-828 e LOCHER, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 1997, pagg.
339-341, laddove quest'ultimo rileva che “besondere Bedeutung hat die
Mitwirkungspflicht dann, wenn der Sachverhalt ohne Mitwirkung der betroffenen
Person gar nicht (weiter) erstellt werden kann”. L'obbligo di
accertamento d'ufficio dei fatti, correlato dal dovere di collaborazione delle
parti, non rende comunque privo d'efficacia il principio secondo cui l'onere della
prova incombe alla parte che da un fatto deriva un suo diritto e del
conseguente fardello in caso di mancata prova. L'art. 8 CC
prevede infatti che, ove la legge non disponga altrimenti, chi vuol dedurre il
suo diritto da una circostanza di fatto da lui asserita deve fornirne la prova.
Secondo
il TFA (sentenza 18 settembre 2001 K 202/00, cons. 3b):
" (…) Celui-ci comprend en particulier l'obligation
de ces dernières d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement
exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits
invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de
l'absence de preuves (ATF 125 V 195 consid. 2; VSI 1994, p. 220 consid. 4;
comp. ATF 125 III 238 consid. 4a à propos de l'art. 274d al. 3 CO). Car si le
principe inquisitoire dispense les parties de l'obligation de prouver, il ne
les libère pas du fardeau de la preuve: en cas d'absence de preuve, c'est à la
partie qui voulait en déduire un droit d'en supporter les conséquences (ATF 117
V 264 consid. 3), sauf si l'impossibilité de prouver un fait peut être imputée
à l'adverse partie (ATF 124 V 375 consid. 3; RAMA 1999 n° U 344, p. 418 consid.
3). Au demeurant, il n'existe pas, en droit des assurances sociales, un
principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le
doute, en faveur de l'assuré (RAMA 1999 n° U 349, p. 478 consid. 2b; DTA 1998 n° 48, p. 284). (…)."
7. Per
quanto attiene alla notifica delle decisioni ed all’inoltro di atti ed istanze
i Tribunali, ed in particolare il Tribunale Federale delle Assicurazioni, hanno
sviluppato nel corso degli anni un’abbondante giurisprudenza. Occorre anzitutto
rilevare come l’onere della prova dell’avvenuta notifica di una decisione giudiziaria
incombe all’autorità amministrativa (DTF 115 V 113 con riferimenti). Qualora la
notifica o la relativa data sono contestate, in caso di dubbio fa stato la
versione fornita dal destinatario (DTF 103 V 66 consid. 2a). L’andamento
organizzativo di una spedizione da parte dell’autorità amministrativa non è
sufficiente per provare la notifica di una decisione, in particolare quando si
tratta di un invio per posta A (RCC 1992 pag. 395 consid. 3c). Questa prova può
essere tuttavia portata per il tramite di indizi (per esempio: corrispondenza
con l’autorità amministrativa, RCC 1984 pag. 123 consid. 1b), tenuto conto che,
Considerandi
secondo la giurisprudenza del TFA, è sufficiente che la prova sia stata fornita
secondo il principio della verosimiglianza preponderante (DTF 121 V 6 dove si
trattava di un termine per salvaguardare la perenzione dei contributi AVS ex
art. 16 cpv. 1 LAVS; KIESER, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung,
Zurigo 1999, N 364, pag. 166). In una sentenza del 22 febbraio 1993 nella causa
V. pubblicata in DTF 119 V 7, il Tribunale federale delle assicurazioni sociali
aveva invero avuto modo di stabilire che la tempestività dell'esercizio di un
rimedio di diritto deve essere determinata con certezza (ad esempio fornendo la
prova dell'invio mediante raccomandata) e che in simili casi, la regola della
verosimiglianza preponderante, usuale nel diritto delle assicurazioni sociali,
non è applicabile. In una successiva sentenza del 28 febbraio 1995 nella causa
R. pubblicata in DTF 121 V 5 e AJP 1995 pag. 1090-1091, la nostra Massima
Istanza ha precisato che la giurisprudenza citata (DTF 119 V 7) si applica solamente
per valutare la tempestività di atti processuali, ma non invece nell'ambito
dell'amministrazione di massa (ad esempio: l'emanazione di decisioni in materia
di contributi) dove è applicabile l'abituale criterio della probabilità
preponderante. Va comunque osservato che, anche in questa seconda occasione, in
assenza di un invio raccomandato, il TFA, pur applicando il criterio della
probabilità preponderante, ha ritenuto non avvenuta la notifica della decisione
alla data indicata dall'amministrazione (per una critica della giurisprudenza
federale, anche con riferimento al DTF 120 V 37, cfr. U. KIESER in: AJP 1995
pag. 1091-1092). A questo proposito va rilevato che in una sentenza del 26 settembre
1994.
nella causa E.K. AG, il Tribunale federale delle assicurazioni ha riconfermato
che colui che è in grado di comprovare l'avvenuta spedizione (ad esempio
mediante una ricevuta postale), beneficia della presunzione che in quell'invio
sono contenuti i documenti rilevanti ai fini dei diritti che si vogliono fare valere.
In tale ipotesi, se l'amministrazione ritiene che in quell'invio figuravano
altri documenti sta a lei fornire la prova delle proprie affermazioni. In una
sentenza del 14 dicembre 1999 nella causa P., pubblicata in DLA 2000 pag. 118
segg., l'Alta Corte ha rilevato che l'autorità sopporta le conseguenze della
mancanza di prove (o della mancanza della probabilità preponderante) nel senso
che, se la notifica o la rispettiva data sono contestate e se esistono
effettivamente dubbi a tale proposito, occorre basarsi sulle dichiarazioni del
destinatario dell'invio. La spedizione con la posta normale non consente in
generale di stabilire se la comunicazione sia pervenuta al destinatario; la
semplice presenza nel fascicolo della copia dell'invio non è sufficiente per
dimostrare che tale lettera sia stata effettivamente spedita e ricevuta. Tuttavia,
la prova della notifica di un atto può risultare da altri indizi o dall'assieme
delle circostanze, quali la mancata protesta da parte di una persona che riceve
richiami (cfr. STCA del 22 luglio 2005, inc. 36.2005.3
e 4).
8.
Va
qui segnalata la sentenza 9C_753/2007 del 29 agosto 2008 dove il Tribunale
federale si è chinato su un caso concernente un assicurato che riteneva di non
aver ricevuto una raccomandata e di nemmeno aver trovato, nella sua buca delle lettere,
la notifica del postino con l’invito a recarsi in posta per ritirare l’invio (cfr.
anche sentenza 8C_105/2008 del 26 settembre 2008 in ambito di assicurazione
contro gli infortuni).
La nostra
Massima Istanza ha in particolare affermato:
" 4.1 In tatsächlicher Hinsicht ist unbestritten,
dass die fristansetzende Verfügung vom 21. Mai 2007 am 23. Mai 2007 als
Gerichtsurkunde an den Beschwerdeführer versandt worden war, diesem jedoch
nicht direkt durch die Poststelle der Wohngemeinde hatte zugestellt werden
können und auch nicht innert der siebentägigen Abholungsfrist vom Adressaten
dort abgeholt worden war. Aktenkundige und allseits anerkannte Tatsache ist
zudem, dass die Sendung unter dem Datum 24. Mai 2007 in der Zustellliste der
Post vermerkt ist. Aufgrund dieser Sachlage war das kantonale Gericht im Nichteintretensentscheid
vom 20. Juni 2007 zum Schluss gelangt, in Anwendung der Zustellungsfiktion sei
das Zustelldatum der Verfügung vom 21. Mai 2007 auf den 31. Mai 2007 zu
fingieren (Ablauf der siebentägigen Abholungsfrist); damit habe die angesetzte,
in der Folge unbenutzt verstrichene zehntägige Nachbesserungsfrist am 1. Juni
2007.
zu laufen begonnen und am Montag, 11. Juni 2007 geendet.
4.2
4.2.1
Im vorinstanzlich - nach erstmaliger tatsächlicher Kenntnisnahme
der Verfügung vom 21. Mai 2007 am 13. Juli 2007 [Erhalt des
Nichteintretensentscheids] rechtzeitig - eingereichten
Fristwiederherstellungsgesuch hatte der Gesuchsteller einzig geltend gemacht,
er habe für die fragliche Gerichtsurkunde nie eine postalische
Abholungseinladung erhalten und aus diesem Grund von der verfügungsweisen
Fristansetzung vom 21. Mai 2007 unverschuldeterweise nicht Kenntnis nehmen und
fristgerecht darauf reagieren können. Für die Richtigkeit dieser
Sachverhaltsdarstellung spreche, dass er als redliche und zuverlässige Person keinerlei
Anlass gehabt habe, die Annahme (resp. Abholung) der eingeschriebenen
Postsendung zu verweigern; ausser während seiner Dialyse-Behandlungen (dreimal
wöchentlich) sei er denn auch grundsätzlich zu Hause. Auch der Umstand, dass er
den Nichteintretensentscheid vom 20. Juni 2007 umgehend auf der Post abgeholt
habe, zeuge von seiner kooperativen Einstellung.
4.3
Das kantonale Gericht hielt dafür, mit seinen Ausführungen vermöge
der Gesuchsteller den - aufgrund der rechtsprechungsgemäss vermuteten Avisierung
ihm obliegenden - Nachweis für den Nichterhalt einer Abholungseinladung nicht
zu erbringen; namentlich begründeten die Vorbringen keine Zweifel an der
Richtigkeit der Darstellung der Post (gemäss Schreiben vom 27. Juli 2007),
wonach die fragliche Sendung durch eine als zuverlässig geltende Mitarbeiterin
avisiert wurde; in der Zustellliste der Post sei die Gerichtsurkunde denn auch
unter dem Datum 24. Mai 2007 eingetragen. Es sei daher davon auszugehen, dass
dem Gesuchsteller an jenem Tag tatsächlich eine Abholungseinladung in den
Briefkasten gelegt wurde. Damit erweise sich - so die implizite
Schlussfolgerung des kantonalen Gerichts - die im Nichteintretensentscheid vom
20.
Juni 2007 dargelegte Berechnung der siebentägigen Abholungsfrist und der
mit Verfügung vom 21. Mai 2007 angesetzten zehntägigen Nachbesserungsfrist (1.
bis 11. Juni 2007) ohne Weiteres als richtig und bleibe für eine
Fristwiederherstellung kein Raum.
5.
5.1
Der Beschwerdeführer rügt zu Recht nicht, die vorinstanzliche
Tatsachenfeststellung des Erhalts der Abholungseinladung (am 24. Mai 2007) sei
offensichtlich unrichtig (Art. 105 Abs. 2 BGG). Soweit er darin das Ergebnis
einer willkürlichen (Art. 9 BV) oder anderweitig rechtsfehlerhaften,
insbesondere den Anspruch auf rechtliches Gehör (Art. 29 Abs. 2 BV)
missachtende Beweiswürdigung erblickt, kann ihm nicht beigepflichtet werden. Im
Rahmen freier Beweiswürdigung (Art. 61 lit. c ATSG) hat die Vorinstanz unter
Bezugnahme auf die rechtserheblichen Akten sowie in Auseinandersetzung mit den
Einwänden des Beschwerdeführers sachlich begründet, weshalb sie die
Sachverhaltsdarstellung der Post als erwiesen und den Nachweis des im
Fristwiederherstellungsgesuch einzig unter Berufung auf die Redlichkeit des
Versicherten und die möglichen Versehen in den postalischen Abläufen
behaupteten Gegenteils als nicht erbracht erachtet. Von Willkür oder einer
Verletzung des Anspruchs auf rechtliches Gehör kann diesbezüglich nicht die
Rede sein. Nicht als willkürlich erscheint das Beweisergebnis der Vorinstanz
auch im Lichte der letztinstanzlich erstmals vorgebrachten Tatsachenbehauptung
des Beschwerdeführers, an seiner Wohnadresse befänden sich insgesamt sieben
Briefkästen von insgesamt sieben verschiedenen Mietern, weshalb ohne Weiteres
möglich sei, dass die Postbotin die Abholungseinladung versehentlich in einen
nicht dem Beschwerdeführer gehörenden Briefkasten warf und der
fälschlicherweise bediente Adressat diese Abholungseinladung übersehen oder aus
einem andern Grund nicht dem Beschwerdeführer übergeben habe. Die
Wahrscheinlichkeit, dass es sich so zugetragen ist, ist als sehr gering
einzustufen, da der Briefkasten des Beschwerdeführers gemäss dem in den Akten
liegenden Foto klar und deutlich beschriftet ist und sich durch seine Position
in der Gesamtanordnung der sieben Briefkästen besonders hervorhebt; im Übrigen
handelt es sich bei mindestens fünf der verbleibenden sechs Mieter nicht um
Privatpersonen, sondern um Firmen, die den Posteingang tendenziell mit erhöhter
Sorgfalt prüfen und von denen in besonderem Masse erwartet werden kann, dass
sie eine nicht an sie adressierte Abholungseinladung für eine Gerichtsurkunde
ordnungsgemäss weiterleiten (vgl. etwa auch Urteil 5A_729/2007 vom 29. Januar
2008, E. 4.2 in fine).
5.2
Unbegründet ist des Weitern die Rüge des Beschwerdeführers, die
Vorinstanz habe von ihm in rechtsverletzender, gegen den Anspruch auf gleiche
und gerechte Behandlung (Art. 29 Abs. 1 BV; einschliesslich
Rechtsverweigerungsverbot) verstossender Weise einen strikten Nachweis des
Nichterhalts der Abholungseinladung verlangt, welcher bezüglich negativer
Tatsachen bekanntlich nicht erbracht werden könne. Das kantonale Gericht hat
ausdrücklich festgehalten, es sei nicht "mit überwiegender
Wahrscheinlichkeit dargetan, dass die Zustellung der Abholungseinladung
unterblieben ist", mithin gerade nicht einen vollen Beweis verlangt. Damit
ist die Vorinstanz jedenfalls nicht in Willkür verfallen, und es kann offen
gelassen werden, ob für die Widerlegung der rechtsprechungsgemässen Vermutung
der korrekten postalischen Übermittlung der Abholungseinladung bundesrechtlich
(Art. 8 ZGB) ein strengeres Beweismass gilt oder nicht.
5.3
Selbst wenn davon auszugehen wäre, dass - wie der Beschwerdeführer
behauptet - der Nichterhalt der Abholungseinladung "genauso wahrscheinlich"
ist wie deren ordnungsgemässe Ausstellung und Übermittlung, folgte daraus
nicht, dass der Zustellungsfiktion die Anwendung zu versagen ist. Vielmehr läge
diesfalls Beweislosigkeit vor, zumal (zu Recht) von keiner Seite geltend gemacht
wird, von zusätzlichen Abklärungen seien neue, rechtserhebliche Erkenntnisse zu
erwarten. Nach dem unter E. 3 hievor dargelegten Grundsätzen über die
Beweislastumkehr bezüglich der Zustellung der Abholungseinladung hat die Folgen
der Beweislosigkeit der Beschwerdeführer zu tragen. Inwiefern diese
bundesrechtliche Beweisregel als solche verfassungsmässige Rechte verletzen
soll, wird in der Beschwerde nicht substantiiert dargetan (Art. 42 Abs. 2 und
Art. 106 Abs. 2 BGG), weshalb sich diesbezügliche gerichtliche Ausführungen
erübrigen.“
9.
Nel
caso di specie, alla luce della documentazione prodotta dalle parti e degli
accertamenti effettuati nelle more processuali, questo Tribunale deve
concludere che la ricorrente non ha reso verosimile che l’invio della richiesta
di riduzione dei premi sia avvenuto entro il 31 dicembre 2007.
Infatti,
il timbro apposto sul francobollo della busta d’intimazione porta la data del
1° gennaio 2008 ed è stato ricevuto il giorno seguente dall’UAM, come succede
alla quasi totalità degli invii trasmessi tramite posta “A”.
L’invio
è stato bollato e codificato dalla macchina di spartizione automatica presso il
__________ di __________ il 1° gennaio 2008. I funzionari preposti hanno evidenziato
che la lettera è stata trattata la sera del 1° gennaio 2008 e che “da quello
che si può vedere dal bollo (anno 08) dovrebbe pure essere stata bollata al __________
di __________ lo stesso giorno.” (doc. XIX/2).
Il
__________ ha appurato che la buca delle lettere dove l’interessata ha indicato
di aver imbucato la busta con il formulario per la richiesta del sussidio è
stata regolarmente svuotata ogni giorno dal 27 al 31 dicembre 2007, esclusa
domenica 30 dicembre, e che non è stato registrato alcun intoppo da parte dei
preposti servizi postali per quanto concerne la distribuzione della posta nel
periodo litigioso.
Certo,
i medesimi funzionari hanno rilevato che di principio tutta la corrispondenza
proveniente dalla buca delle lettere in esame viene bollata all’Ufficio postale
di __________ e poi trasmessa __________ __________ di __________ per lo smistamento
e il successivo avviamento a destinazione e non può essere escluso che singoli
invii inseriti in mazzi da bollare con la macchina bollatrice potevano
“sfuggire” alla bollatura e giungere __________ di __________ privi di bollo e
data (doc. XIX/1). Tuttavia la circostanza che sulla busta d’intimazione ci sia
il timbro di __________ e non di __________ non può essere d’aiuto alla ricorrente.
Ciò
per diversi motivi.
Innanzitutto
nel periodo preso in esame non sono stati segnalati alla direzione dell’ufficio
problemi o ritardi particolari nello svolgimento del servizio di vuotatura della
buca delle lettere __________, per cui occorre ritenere che il servizio è stato
eseguito nel rispetto dei termini previsti.
In
secondo luogo anche se la timbratura non è avvenuta a __________, non può essere
escluso, che l’invio sia stato bollato, lo stesso giorno, a __________.
Infine
l’insorgente non è comunque stata in grado di rendere verosimile che l’invio
della busta contenente il formulario sia avvenuto ancora nel corso del 2007 e
che il bollo del 1° gennaio 2008 è stato apposto in un giorno diverso da quello
dell’invio.
Peraltro
è notorio che la bollatura e la trasmissione delle lettere al __________, per
le buste con i francobolli per la posta “A” avviene, di principio, il medesimo
giorno in cui è svuotata la buca delle lettere. Per cui il lasso di tempo
trascorso tra la data in cui l’insorgente afferma di aver spedito la sua
richiesta, ossia il 27 dicembre 2007, e la data della bollatura, ossia il 1° gennaio
2008, è comunque troppo ampio per poter ritenere la versione della ricorrente.
Per
cui questo Tribunale deve ritenere che l’interessata ha trasmesso la busta contenente
la richiesta volta all’ottenimento del sussidio per il 2008 in data 1° gennaio
2008.
Va
qui rammentato, come rileva l’UAM in sede di risposta, che con sentenza del 10
settembre 2008 (inc. 36.2008.110), questo Tribunale ha respinto il ricorso di
un assicurato che aveva datato 12 novembre 2007 il formulario per la richiesta
di sussidio, il quale è giunto tuttavia solo il 4 gennaio 2008 all’UAM. In
quell’occasione il TCA ha, tra l’altro, affermato:
" Il formulario reca la data del 12 novembre 2007 ma
è stato ricevuto dall’Ufficio dell'Assicurazione Malattia unicamente il 4
gennaio 2008 (come attestato dalla data apposta sul doc. 1). A fronte della
divergenza esistente tra la data di ricevimento e quella riportata dal formulario
l’amministrazione ha, intelligentemente e correttamente, trattenuto la busta di
spedizione che reca sul verso il nominativo del mittente e la stessa grafia che
reca la busta (intestata: Z) con cui il ricorso è stato trasmesso al Tribunale
Cantonale delle Assicurazioni. Indubbiamente la domanda di sussidio è giunta
tardivamente all’amministrazione, ossia è stata presentata dopo lo scadere del
termine del 31 dicembre 2007.”
10.
Nel caso di specie non è ravvisabile neppure una violazione del
principio della buona fede. Infatti la ricorrente non
sostiene di aver ottenuto informazioni errate o di essersi rivolta ad uffici
amministrativi senza ottenere risposte in merito alle sue richieste. Perciò un’eventuale
violazione del principio della buona fede, che permette al cittadino di esigere che l'autorità rispetti le proprie
promesse e che essa eviti di contraddirsi, non può trovare conferma. Infatti,
secondo la giurisprudenza, di regola un'informazione erronea è vincolante
quando l'autorità, intervenendo in una situazione concreta nei confronti di
persone determinate, era competente a rilasciarla, il cittadino non poteva
riconoscerne l'inesattezza e, sempre che l'ordinamento legale non sia mutato
nel frattempo, fidandosi dell'informazione ricevuta egli abbia preso delle
disposizioni non reversibili senza pregiudizio (DTF 127 I 36 consid. 3a, 126 II
387.
consid. 3a; RAMI 2000 KV 126 pag. 223, RAMI 2000 KV 133 pag. 291 consid.
2a; cfr., riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 vCost., la cui giurisprudenza si
applica anche alla nuova norma, DTF 121 V 66 consid. 2a e sentenze ivi citate).
Infine,
non essendo stato fatto valere un caso particolare ex art. 11 cpv. 2 Reg.
LCAMal (cfr., per un elenco dei casi trattati da questo Tribunale, la sentenza 36.2008.132
del 17 ottobre 2008), la decisione dell’UAM di ritenere tardivo l’invio della
ricorrente perché trasmesso il 1° gennaio 2008, va confermata.
In
queste condizioni non deve (ancora) essere risolta la questione di sapere se,
per rispettare i termini di legge, il formulario per la richiesta dei sussidi
deve essere notificato entro la fine dell’anno oppure se l’UAM deve riceverlo
entro il 31 dicembre dell’anno precedente l’anno di competenza del sussidio.
11.
Alla
luce di quanto sopra esposto il ricorso va respinto mentre la decisione impugnata
merita conferma. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste
a carico dello Stato.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster