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Decisione

36.2008.133

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

7 gennaio 2009Italiano32 min

Source ti.ch

Fatti

i termini di presentazione dell'istanza, tenuto conto che di regola:

a) per gli assicurati tassati in via

ordinaria l’istanza è presentata nel corso dell’anno che precede la

corresponsione della riduzione di premio;

b) per

gli assicurati tassati alla fonte l’istanza è presentata nel corso dell’anno

medesimo per il quale si richiede la riduzione di premio;

c) gli assicurati che si stabiliscono nel

Cantone ad anno inoltrato, possono avanzare l’istanza nel corso dell’anno

stesso per il quale si richiede la riduzione di premio;

d) gli

assicurati che nel corso dell’anno, per inizio di assoggettamento fiscale o per

le situazioni di cui all’art. 31, ritenessero di rientrare nel diritto alla

riduzione di premio, possono presentare istanza nel corso dell’anno stesso.

Il

cpv. 2 prevede che per casi particolari e per ragioni comprovate, l'Istituto

delle assicurazioni sociali può ritenere anche istanze che giungessero fuori

dei termini stabiliti per l'inoltro della richiesta.

Giusta

l'art. 53 LCAMal il diritto al beneficio di un sussidio nella forma retroattiva

decade dopo cinque anni a partire dall'anno in cui tale diritto si verifica. Costituisce

eccezione l'applicazione del sussidio retroattivo nell'ambito delle procedure

di revisione delle prestazioni complementari AVS/AI. Il sussidio retroattivo è

oggetto di richiesta scritta da parte dell'assicurato all'istanza designata dal

Consiglio di Stato e deve specificare le motivazioni del ritardo (riservato

l'art. 54 cpv. 2). Le domande di sussidio retroattivo sono accolte solo se

suffragate da motivazioni particolari e fondate (art. 55 LCAMal). La negligenza

a giustificazione del mancato rispetto dei termini stabiliti dal regolamento

non è considerata motivo valido per il riconoscimento del sussidio nella forma

retroattiva. Il Messaggio relativo all'introduzione della LCAMal, circa l'art.

55, a pag. 59, precisa che:

"

Il riconoscimento di sussidi

retroattivi può essere concesso quando l'assicurato fa valere ragioni oggettive

e fondate circa i motivi per cui non è riuscito a produrre l'istanza in forma

tempestiva. Relativamente alla fattispecie, all'autorità amministrativa

competente è riconosciuto un margine di ponderazione nell'esame delle

richieste. La pura e semplice negligenza nell'inoltro dell'istanza di sussidio

nei termini stabiliti non è comunque considerata motivo valido per il riconoscimento

di un sussidio nella forma retroattiva."

5. In

concreto si tratta di stabilire se la ricorrente ha trasmesso entro i termini

previsti dalla legge il formulario per la richiesta della riduzione del premio

assicurativo 2008, ossia entro la fine del 2007. L’interessata è infatti tassata

in via ordinaria, per cui trova applicazione l’art. 11 cpv. 1 lett. a Reg.

LCAMal (cfr. anche art. 28 cpv. 2 LCAMal).

Dagli

atti emerge che la “richiesta di riduzione individuale dei premi

dell’assicurazione malattia per l’anno 2008” porta la data del 27 dicembre

2007 (doc. 1). L’UAM ha ricevuto il modulo, debitamente compilato, in data 2

gennaio 2008 (doc. 1), mentre il francobollo affrancato sulla busta di

spedizione (posta “A”), è stato timbrato il 1° gennaio 2008.

Interpellata

dal TCA, l’interessata ha affermato che la lettera è stata inoltrata per posta

semplice in data 27 dicembre 2007 e che “considerato che il 1 gennaio 2008 è

festa e gli uffici postali erano chiusi, è provato che io l’ho spedita entro il

31 dicembre 2007.” (doc. VIII).

Il

10 ottobre 2008 l’interessata ha prodotto uno scambio di e-mail con la Posta, adducendo

di aver in buona fede inviato la richiesta per la riduzione individuale dei

premi malattia entro il termine stabilito.

La

ricorrente ha domandato al __________ della Posta se “è possibile che una lettera

inoltrata negli ultimi giorni dell’anno 2007 possa avere come timbro postale la

data del primo gennaio 2008?”. Un funzionario del ____________________ ha

precisato che “potrebbe essere possibile, se ci sono dei giorni festivi

oppure dei sabati o delle domeniche.” (doc. X/Bis). L’interessata ha

nuovamente contattato il medesimo funzionario, comunicandogli di aver spedito

una lettera a fine dicembre “ed il destinatario sostiene che sulla busta c’è

il timbro del primo gennaio (che è un giorno di festa.” La ricorrente ha chiesto

se “è possibile a casa delle festività che questa mia lettera spedita per

tempo, sia stata trattenuta e timbrata solo il primo gennaio 2008?”. Il __________

ha affermato che “la timbratura delle lettere viene sempre fatta in un

giorno lavorativo. Una timbratura con il primo gennaio non mi sembra possibile

almeno che non si tratti di un errore. Dovrebbe chiedere se la persona può

inviarle questa busta o almeno una fotocopia.” (doc. XII).

Interpellata

dal Giudice delegato del TCA, la ricorrente ha precisato di aver imbucato la

lettera contenente la richiesta di riduzione del premio “senza

l’accompagnamento di terzi” e di averla inoltrata “per posta semplice in

data 27 dicembre 2007 in __________ a __________; visto il tempo trascorso da

allora, non sono in grado di stabilire a che ora.” (doc. XVII).

Il

29 ottobre 2008 il Giudice delegato del TCA ha interpellato __________, della ____________________

__________ della Posta, domandandogli in particolare se da giovedì 27 dicembre

2007 al 1° gennaio 2008 non è più intervenuto prelievo della corrispondenza

presso le buche delle lettere di __________, e meglio presso quella indicata

dalla ricorrente e più sopra specificata, se, una volta prelevata dalla

bucalettere, la posta raccolta è stata trasportata presso l’ufficio postale

dove è stata timbrata e se è possibile che una busta depositata a __________ il

27 dicembre 2007 possa essere timbrata a __________ il 1° gennaio 2008 ed

infine se è possibile indicare, per sommi capi, come è stato organizzato il

lavoro presso gli uffici postali nel periodo successivo al Natale 2007 (orari

di apertura sportelli ed organizzazione dei prelievi della posta, doc. XVIII).

Con

scritto del 7 novembre 2008 __________, del __________ della Posta, ha affermato:

" L’invio in questione è stato bollato e codificato

dalla macchina di spartizione automatica presso il __________ di __________ la

sera del 1° gennaio 2008.

Dagli accertamenti fatti presso la __________ di __________ non

risultano intoppi nella regolare vuotatura delle bucalettere di __________, __________,

nel periodo dal 27 al 31.12.2008. Gli invii impostati nel comprensorio di __________,

vengono, di solito e salvo rare eccezioni, bollati a __________ e quindi

avviati verso il __________ di __________ per lo smistamento e l’inoltro a destinazione.”

(doc. XIX)

Il

funzionario ha allegato un resoconto dettagliato sul servizio di vuotatura delle

bucalettere fatto dal __________ di __________, da cui emerge:

" giovedì 27 dicembre 2007 il servizio vuotatura

della buche delle lettere pubbliche è stato eseguito regolarmente; la buca

delle lettere situata in __________ __________ è pertanto stata svuotata tra le

ore 16:45 e le 17:45. L’orario di vuotatura indicato su questa buca delle lettere

è, da lunedì a venerdì, quello delle 16:45.

Anche venerdì 28.12.2007 il servizio è stato svolto regolarmente, la

buca delle lettere in questione è stata vuotata allo stesso orario: tra le

16:45 e le 17:15.

In sabato la vuotatura di questa buca delle lettere è effettuata tra

le ore 14:30 e le 15:00, l’orario indicato sulla buca è quello delle 14:30.

Sabato 29.12.2007 il servizio è stato eseguito regolarmente e la buca

delle lettere è stata vuotata tra le 14:30 e le 15:00.

In Domenica non viene eseguita nessuna vuotatura di questa buca delle

lettere, per cui Domenica 30.12.2007 la stessa non è stata vuotata.

Lunedì 31.12.2007 il servizio è stato svolto regolarmente e la buca

delle lettere in questione è stata vuotata tra le 16:45 e le 17:15.

Tutta la corrispondenza proveniente dalle buche delle lettere veniva

poi bollata all’ufficio postale di __________ __________ indi avviata __________

di __________ per lo smistamento e il successivo avviamento a destinazione.

Singoli invii inseriti in mazzi da bollare con la macchina bollatrice potevano

tuttavia “sfuggire” alla bollatura e giungere al __________ di __________ privi

del bollo e data.

Nel periodo di tempo preso in considerazione non sono stati segnalati

alla direzione dell’ufficio problemi o ritardi particolari nello svolgimento

del servizio di vuotatura delle BL per cui dobbiamo ritenere che il servizio è

stato eseguito nel rispetto dei termini previsti, sopra indicati.” (doc. XIX/1)

I

funzionari hanno allegato uno scambio di e-mail da cui emerge:

" la lettera è stata trattata effettivamente il 1°

gennaio 2008 alla sera. I dati riguardanti la codifica e l’ulteriore

spartizione dettagliata non sono più disponibili.

Da quello che si può vedere dal bollo (anno 08) dovrebbe pure essere

stata bollata al __________ di __________ lo stesso giorno.” (doc. XIX/2)

6. Giova

qui rammentare che la procedura dinanzi al Tribunale delle assicurazioni sociali

è retta dal principio inquisitorio. Il Tribunale accerta d’ufficio, con

la collaborazione delle parti, i fatti rilevanti per il giudizio, assume le

prove necessarie e le apprezza liberamente ed il giudice delegato ha facoltà di

ricorrere a mezzi probatori non indicati dalle parti o di rinunciare all’assunzione

di mezzi probatori che le parti hanno notificato.

E’ dunque compito del giudice chiarire d’ufficio in modo corretto e

completo i fatti giuridicamente rilevanti. Questo principio non è tuttavia

incondizionato, ma trova il suo correlato nell’obbligo delle parti di

collaborare (DTF 125 V 195 consid. 2 con riferimenti;

RAMI 1994 pag. 211; AHI Praxis pag. 212; DLA 1992 pag. 113; MEYER, “Die

Rechtspflege in der Sozialversicherung” in Basler Juristische Mitteilungen

(BJM) 1989 pag. 12; SPIRA, “Le contentieux des assurances sociales fédérales et

la procédure cantonale” in Recueil de jurisprudence Neuchâteloise (RJN) 1984

pag. 16; KURMANN, “Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege in erster

Instanz” in Luzerner Rechtsseminar 1986, Sozialversicherungsrecht, Referat XII,

pagg. 5 segg.). Questo obbligo comprende in particolare

quello di motivare le pretese di cui le parti si avvalgono e quello di apportare,

nella misura in cui può essere ragionevolmente richiesto da loro, le prove

dettate dalla natura della vertenza o dai fatti invocati: in difetto di ciò

esse rischiano di dover sopportare le conseguenze dell’assenza di prove (SVR

1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a; RAMI 1993 pagg. 158-159 consid. 3a; DTF

117 V 264 consid. 3b; SZS 1989 pag. 92; DTF 115 V 113; BEATI in:

"Relazioni tra diritto civile e assicurazioni sociali", Lugano 1993,

pag. 1 seg.). Su questi aspetti, si veda in

particolare: DUC, Les assurances sociales en Suisse, Losanna 1995, pagg.

827-828 e LOCHER, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 1997, pagg.

339-341, laddove quest'ultimo rileva che “besondere Bedeutung hat die

Mitwirkungspflicht dann, wenn der Sachverhalt ohne Mitwirkung der betroffenen

Person gar nicht (weiter) erstellt werden kann”. L'obbligo di

accertamento d'ufficio dei fatti, correlato dal dovere di collaborazione delle

parti, non rende comunque privo d'efficacia il principio secondo cui l'onere della

prova incombe alla parte che da un fatto deriva un suo diritto e del

conseguente fardello in caso di mancata prova. L'art. 8 CC

prevede infatti che, ove la legge non disponga altrimenti, chi vuol dedurre il

suo diritto da una circostanza di fatto da lui asserita deve fornirne la prova.

Secondo

il TFA (sentenza 18 settembre 2001 K 202/00, cons. 3b):

" (…) Celui-ci comprend en particulier l'obligation

de ces dernières d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement

exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits

invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de

l'absence de preuves (ATF 125 V 195 consid. 2; VSI 1994, p. 220 consid. 4;

comp. ATF 125 III 238 consid. 4a à propos de l'art. 274d al. 3 CO). Car si le

principe inquisitoire dispense les parties de l'obligation de prouver, il ne

les libère pas du fardeau de la preuve: en cas d'absence de preuve, c'est à la

partie qui voulait en déduire un droit d'en supporter les conséquences (ATF 117

V 264 consid. 3), sauf si l'impossibilité de prouver un fait peut être imputée

à l'adverse partie (ATF 124 V 375 consid. 3; RAMA 1999 n° U 344, p. 418 consid.

3). Au demeurant, il n'existe pas, en droit des assurances sociales, un

principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le

doute, en faveur de l'assuré (RAMA 1999 n° U 349, p. 478 consid. 2b; DTA 1998 n° 48, p. 284). (…)."

7. Per

quanto attiene alla notifica delle decisioni ed all’inoltro di atti ed istanze

i Tribunali, ed in particolare il Tribunale Federale delle Assicurazioni, hanno

sviluppato nel corso degli anni un’abbondante giurisprudenza. Occorre anzitutto

rilevare come l’onere della prova dell’avvenuta notifica di una decisione giudiziaria

incombe all’autorità amministrativa (DTF 115 V 113 con riferimenti). Qualora la

notifica o la relativa data sono contestate, in caso di dubbio fa stato la

versione fornita dal destinatario (DTF 103 V 66 consid. 2a). L’andamento

organizzativo di una spedizione da parte dell’autorità amministrativa non è

sufficiente per provare la notifica di una decisione, in particolare quando si

tratta di un invio per posta A (RCC 1992 pag. 395 consid. 3c). Questa prova può

essere tuttavia portata per il tramite di indizi (per esempio: corrispondenza

con l’autorità amministrativa, RCC 1984 pag. 123 consid. 1b), tenuto conto che,

Considerandi

secondo la giurisprudenza del TFA, è sufficiente che la prova sia stata fornita

secondo il principio della verosimiglianza preponderante (DTF 121 V 6 dove si

trattava di un termine per salvaguardare la perenzione dei contributi AVS ex

art. 16 cpv. 1 LAVS; KIESER, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung,

Zurigo 1999, N 364, pag. 166). In una sentenza del 22 febbraio 1993 nella causa

V. pubblicata in DTF 119 V 7, il Tribunale federale delle assicurazioni sociali

aveva invero avuto modo di stabilire che la tempestività dell'esercizio di un

rimedio di diritto deve essere determinata con certezza (ad esempio fornendo la

prova dell'invio mediante raccomandata) e che in simili casi, la regola della

verosimiglianza preponderante, usuale nel diritto delle assicurazioni sociali,

non è applicabile. In una successiva sentenza del 28 febbraio 1995 nella causa

R. pubblicata in DTF 121 V 5 e AJP 1995 pag. 1090-1091, la nostra Massima

Istanza ha precisato che la giurisprudenza citata (DTF 119 V 7) si applica solamente

per valutare la tempestività di atti processuali, ma non invece nell'ambito

dell'amministrazione di massa (ad esempio: l'emanazione di decisioni in materia

di contributi) dove è applicabile l'abituale criterio della probabilità

preponderante. Va comunque osservato che, anche in questa seconda occasione, in

assenza di un invio raccomandato, il TFA, pur applicando il criterio della

probabilità preponderante, ha ritenuto non avvenuta la notifica della decisione

alla data indicata dall'amministrazione (per una critica della giurisprudenza

federale, anche con riferimento al DTF 120 V 37, cfr. U. KIESER in: AJP 1995

pag. 1091-1092). A questo proposito va rilevato che in una sentenza del 26 settembre

1994.

nella causa E.K. AG, il Tribunale federale delle assicurazioni ha riconfermato

che colui che è in grado di comprovare l'avvenuta spedizione (ad esempio

mediante una ricevuta postale), beneficia della presunzione che in quell'invio

sono contenuti i documenti rilevanti ai fini dei diritti che si vogliono fare valere.

In tale ipotesi, se l'amministrazione ritiene che in quell'invio figuravano

altri documenti sta a lei fornire la prova delle proprie affermazioni. In una

sentenza del 14 dicembre 1999 nella causa P., pubblicata in DLA 2000 pag. 118

segg., l'Alta Corte ha rilevato che l'autorità sopporta le conseguenze della

mancanza di prove (o della mancanza della probabilità preponderante) nel senso

che, se la notifica o la rispettiva data sono contestate e se esistono

effettivamente dubbi a tale proposito, occorre basarsi sulle dichiarazioni del

destinatario dell'invio. La spedizione con la posta normale non consente in

generale di stabilire se la comunicazione sia pervenuta al destinatario; la

semplice presenza nel fascicolo della copia dell'invio non è sufficiente per

dimostrare che tale lettera sia stata effettivamente spedita e ricevuta. Tuttavia,

la prova della notifica di un atto può risultare da altri indizi o dall'assieme

delle circostanze, quali la mancata protesta da parte di una persona che riceve

richiami (cfr. STCA del 22 luglio 2005, inc. 36.2005.3

e 4).

8.

Va

qui segnalata la sentenza 9C_753/2007 del 29 agosto 2008 dove il Tribunale

federale si è chinato su un caso concernente un assicurato che riteneva di non

aver ricevuto una raccomandata e di nemmeno aver trovato, nella sua buca delle lettere,

la notifica del postino con l’invito a recarsi in posta per ritirare l’invio (cfr.

anche sentenza 8C_105/2008 del 26 settembre 2008 in ambito di assicurazione

contro gli infortuni).

La nostra

Massima Istanza ha in particolare affermato:

" 4.1 In tatsächlicher Hinsicht ist unbestritten,

dass die fristansetzende Verfügung vom 21. Mai 2007 am 23. Mai 2007 als

Gerichtsurkunde an den Beschwerdeführer versandt worden war, diesem jedoch

nicht direkt durch die Poststelle der Wohngemeinde hatte zugestellt werden

können und auch nicht innert der siebentägigen Abholungsfrist vom Adressaten

dort abgeholt worden war. Aktenkundige und allseits anerkannte Tatsache ist

zudem, dass die Sendung unter dem Datum 24. Mai 2007 in der Zustellliste der

Post vermerkt ist. Aufgrund dieser Sachlage war das kantonale Gericht im Nichteintretensentscheid

vom 20. Juni 2007 zum Schluss gelangt, in Anwendung der Zustellungsfiktion sei

das Zustelldatum der Verfügung vom 21. Mai 2007 auf den 31. Mai 2007 zu

fingieren (Ablauf der siebentägigen Abholungsfrist); damit habe die angesetzte,

in der Folge unbenutzt verstrichene zehntägige Nachbesserungsfrist am 1. Juni

2007.

zu laufen begonnen und am Montag, 11. Juni 2007 geendet.

4.2

4.2.1

Im vorinstanzlich - nach erstmaliger tatsächlicher Kenntnisnahme

der Verfügung vom 21. Mai 2007 am 13. Juli 2007 [Erhalt des

Nichteintretensentscheids] rechtzeitig - eingereichten

Fristwiederherstellungsgesuch hatte der Gesuchsteller einzig geltend gemacht,

er habe für die fragliche Gerichtsurkunde nie eine postalische

Abholungseinladung erhalten und aus diesem Grund von der verfügungsweisen

Fristansetzung vom 21. Mai 2007 unverschuldeterweise nicht Kenntnis nehmen und

fristgerecht darauf reagieren können. Für die Richtigkeit dieser

Sachverhaltsdarstellung spreche, dass er als redliche und zuverlässige Person keinerlei

Anlass gehabt habe, die Annahme (resp. Abholung) der eingeschriebenen

Postsendung zu verweigern; ausser während seiner Dialyse-Behandlungen (dreimal

wöchentlich) sei er denn auch grundsätzlich zu Hause. Auch der Umstand, dass er

den Nichteintretensentscheid vom 20. Juni 2007 umgehend auf der Post abgeholt

habe, zeuge von seiner kooperativen Einstellung.

4.3

Das kantonale Gericht hielt dafür, mit seinen Ausführungen vermöge

der Gesuchsteller den - aufgrund der rechtsprechungsgemäss vermuteten Avisierung

ihm obliegenden - Nachweis für den Nichterhalt einer Abholungseinladung nicht

zu erbringen; namentlich begründeten die Vorbringen keine Zweifel an der

Richtigkeit der Darstellung der Post (gemäss Schreiben vom 27. Juli 2007),

wonach die fragliche Sendung durch eine als zuverlässig geltende Mitarbeiterin

avisiert wurde; in der Zustellliste der Post sei die Gerichtsurkunde denn auch

unter dem Datum 24. Mai 2007 eingetragen. Es sei daher davon auszugehen, dass

dem Gesuchsteller an jenem Tag tatsächlich eine Abholungseinladung in den

Briefkasten gelegt wurde. Damit erweise sich - so die implizite

Schlussfolgerung des kantonalen Gerichts - die im Nichteintretensentscheid vom

20.

Juni 2007 dargelegte Berechnung der siebentägigen Abholungsfrist und der

mit Verfügung vom 21. Mai 2007 angesetzten zehntägigen Nachbesserungsfrist (1.

bis 11. Juni 2007) ohne Weiteres als richtig und bleibe für eine

Fristwiederherstellung kein Raum.

5.

5.1

Der Beschwerdeführer rügt zu Recht nicht, die vorinstanzliche

Tatsachenfeststellung des Erhalts der Abholungseinladung (am 24. Mai 2007) sei

offensichtlich unrichtig (Art. 105 Abs. 2 BGG). Soweit er darin das Ergebnis

einer willkürlichen (Art. 9 BV) oder anderweitig rechtsfehlerhaften,

insbesondere den Anspruch auf rechtliches Gehör (Art. 29 Abs. 2 BV)

missachtende Beweiswürdigung erblickt, kann ihm nicht beigepflichtet werden. Im

Rahmen freier Beweiswürdigung (Art. 61 lit. c ATSG) hat die Vorinstanz unter

Bezugnahme auf die rechtserheblichen Akten sowie in Auseinandersetzung mit den

Einwänden des Beschwerdeführers sachlich begründet, weshalb sie die

Sachverhaltsdarstellung der Post als erwiesen und den Nachweis des im

Fristwiederherstellungsgesuch einzig unter Berufung auf die Redlichkeit des

Versicherten und die möglichen Versehen in den postalischen Abläufen

behaupteten Gegenteils als nicht erbracht erachtet. Von Willkür oder einer

Verletzung des Anspruchs auf rechtliches Gehör kann diesbezüglich nicht die

Rede sein. Nicht als willkürlich erscheint das Beweisergebnis der Vorinstanz

auch im Lichte der letztinstanzlich erstmals vorgebrachten Tatsachenbehauptung

des Beschwerdeführers, an seiner Wohnadresse befänden sich insgesamt sieben

Briefkästen von insgesamt sieben verschiedenen Mietern, weshalb ohne Weiteres

möglich sei, dass die Postbotin die Abholungseinladung versehentlich in einen

nicht dem Beschwerdeführer gehörenden Briefkasten warf und der

fälschlicherweise bediente Adressat diese Abholungseinladung übersehen oder aus

einem andern Grund nicht dem Beschwerdeführer übergeben habe. Die

Wahrscheinlichkeit, dass es sich so zugetragen ist, ist als sehr gering

einzustufen, da der Briefkasten des Beschwerdeführers gemäss dem in den Akten

liegenden Foto klar und deutlich beschriftet ist und sich durch seine Position

in der Gesamtanordnung der sieben Briefkästen besonders hervorhebt; im Übrigen

handelt es sich bei mindestens fünf der verbleibenden sechs Mieter nicht um

Privatpersonen, sondern um Firmen, die den Posteingang tendenziell mit erhöhter

Sorgfalt prüfen und von denen in besonderem Masse erwartet werden kann, dass

sie eine nicht an sie adressierte Abholungseinladung für eine Gerichtsurkunde

ordnungsgemäss weiterleiten (vgl. etwa auch Urteil 5A_729/2007 vom 29. Januar

2008, E. 4.2 in fine).

5.2

Unbegründet ist des Weitern die Rüge des Beschwerdeführers, die

Vorinstanz habe von ihm in rechtsverletzender, gegen den Anspruch auf gleiche

und gerechte Behandlung (Art. 29 Abs. 1 BV; einschliesslich

Rechtsverweigerungsverbot) verstossender Weise einen strikten Nachweis des

Nichterhalts der Abholungseinladung verlangt, welcher bezüglich negativer

Tatsachen bekanntlich nicht erbracht werden könne. Das kantonale Gericht hat

ausdrücklich festgehalten, es sei nicht "mit überwiegender

Wahrscheinlichkeit dargetan, dass die Zustellung der Abholungseinladung

unterblieben ist", mithin gerade nicht einen vollen Beweis verlangt. Damit

ist die Vorinstanz jedenfalls nicht in Willkür verfallen, und es kann offen

gelassen werden, ob für die Widerlegung der rechtsprechungsgemässen Vermutung

der korrekten postalischen Übermittlung der Abholungseinladung bundesrechtlich

(Art. 8 ZGB) ein strengeres Beweismass gilt oder nicht.

5.3

Selbst wenn davon auszugehen wäre, dass - wie der Beschwerdeführer

behauptet - der Nichterhalt der Abholungseinladung "genauso wahrscheinlich"

ist wie deren ordnungsgemässe Ausstellung und Übermittlung, folgte daraus

nicht, dass der Zustellungsfiktion die Anwendung zu versagen ist. Vielmehr läge

diesfalls Beweislosigkeit vor, zumal (zu Recht) von keiner Seite geltend gemacht

wird, von zusätzlichen Abklärungen seien neue, rechtserhebliche Erkenntnisse zu

erwarten. Nach dem unter E. 3 hievor dargelegten Grundsätzen über die

Beweislastumkehr bezüglich der Zustellung der Abholungseinladung hat die Folgen

der Beweislosigkeit der Beschwerdeführer zu tragen. Inwiefern diese

bundesrechtliche Beweisregel als solche verfassungsmässige Rechte verletzen

soll, wird in der Beschwerde nicht substantiiert dargetan (Art. 42 Abs. 2 und

Art. 106 Abs. 2 BGG), weshalb sich diesbezügliche gerichtliche Ausführungen

erübrigen.“

9.

Nel

caso di specie, alla luce della documentazione prodotta dalle parti e degli

accertamenti effettuati nelle more processuali, questo Tribunale deve

concludere che la ricorrente non ha reso verosimile che l’invio della richiesta

di riduzione dei premi sia avvenuto entro il 31 dicembre 2007.

Infatti,

il timbro apposto sul francobollo della busta d’intimazione porta la data del

1° gennaio 2008 ed è stato ricevuto il giorno seguente dall’UAM, come succede

alla quasi totalità degli invii trasmessi tramite posta “A”.

L’invio

è stato bollato e codificato dalla macchina di spartizione automatica presso il

__________ di __________ il 1° gennaio 2008. I funzionari preposti hanno evidenziato

che la lettera è stata trattata la sera del 1° gennaio 2008 e che “da quello

che si può vedere dal bollo (anno 08) dovrebbe pure essere stata bollata al __________

di __________ lo stesso giorno.” (doc. XIX/2).

Il

__________ ha appurato che la buca delle lettere dove l’interessata ha indicato

di aver imbucato la busta con il formulario per la richiesta del sussidio è

stata regolarmente svuotata ogni giorno dal 27 al 31 dicembre 2007, esclusa

domenica 30 dicembre, e che non è stato registrato alcun intoppo da parte dei

preposti servizi postali per quanto concerne la distribuzione della posta nel

periodo litigioso.

Certo,

i medesimi funzionari hanno rilevato che di principio tutta la corrispondenza

proveniente dalla buca delle lettere in esame viene bollata all’Ufficio postale

di __________ e poi trasmessa __________ __________ di __________ per lo smistamento

e il successivo avviamento a destinazione e non può essere escluso che singoli

invii inseriti in mazzi da bollare con la macchina bollatrice potevano

“sfuggire” alla bollatura e giungere __________ di __________ privi di bollo e

data (doc. XIX/1). Tuttavia la circostanza che sulla busta d’intimazione ci sia

il timbro di __________ e non di __________ non può essere d’aiuto alla ricorrente.

Ciò

per diversi motivi.

Innanzitutto

nel periodo preso in esame non sono stati segnalati alla direzione dell’ufficio

problemi o ritardi particolari nello svolgimento del servizio di vuotatura della

buca delle lettere __________, per cui occorre ritenere che il servizio è stato

eseguito nel rispetto dei termini previsti.

In

secondo luogo anche se la timbratura non è avvenuta a __________, non può essere

escluso, che l’invio sia stato bollato, lo stesso giorno, a __________.

Infine

l’insorgente non è comunque stata in grado di rendere verosimile che l’invio

della busta contenente il formulario sia avvenuto ancora nel corso del 2007 e

che il bollo del 1° gennaio 2008 è stato apposto in un giorno diverso da quello

dell’invio.

Peraltro

è notorio che la bollatura e la trasmissione delle lettere al __________, per

le buste con i francobolli per la posta “A” avviene, di principio, il medesimo

giorno in cui è svuotata la buca delle lettere. Per cui il lasso di tempo

trascorso tra la data in cui l’insorgente afferma di aver spedito la sua

richiesta, ossia il 27 dicembre 2007, e la data della bollatura, ossia il 1° gennaio

2008, è comunque troppo ampio per poter ritenere la versione della ricorrente.

Per

cui questo Tribunale deve ritenere che l’interessata ha trasmesso la busta contenente

la richiesta volta all’ottenimento del sussidio per il 2008 in data 1° gennaio

2008.

Va

qui rammentato, come rileva l’UAM in sede di risposta, che con sentenza del 10

settembre 2008 (inc. 36.2008.110), questo Tribunale ha respinto il ricorso di

un assicurato che aveva datato 12 novembre 2007 il formulario per la richiesta

di sussidio, il quale è giunto tuttavia solo il 4 gennaio 2008 all’UAM. In

quell’occasione il TCA ha, tra l’altro, affermato:

" Il formulario reca la data del 12 novembre 2007 ma

è stato ricevuto dall’Ufficio dell'Assicurazione Malattia unicamente il 4

gennaio 2008 (come attestato dalla data apposta sul doc. 1). A fronte della

divergenza esistente tra la data di ricevimento e quella riportata dal formulario

l’amministrazione ha, intelligentemente e correttamente, trattenuto la busta di

spedizione che reca sul verso il nominativo del mittente e la stessa grafia che

reca la busta (intestata: Z) con cui il ricorso è stato trasmesso al Tribunale

Cantonale delle Assicurazioni. Indubbiamente la domanda di sussidio è giunta

tardivamente all’amministrazione, ossia è stata presentata dopo lo scadere del

termine del 31 dicembre 2007.”

10.

Nel caso di specie non è ravvisabile neppure una violazione del

principio della buona fede. Infatti la ricorrente non

sostiene di aver ottenuto informazioni errate o di essersi rivolta ad uffici

amministrativi senza ottenere risposte in merito alle sue richieste. Perciò un’eventuale

violazione del principio della buona fede, che permette al cittadino di esigere che l'autorità rispetti le proprie

promesse e che essa eviti di contraddirsi, non può trovare conferma. Infatti,

secondo la giurisprudenza, di regola un'informazione erronea è vincolante

quando l'autorità, intervenendo in una situazione concreta nei confronti di

persone determinate, era competente a rilasciarla, il cittadino non poteva

riconoscerne l'inesattezza e, sempre che l'ordinamento legale non sia mutato

nel frattempo, fidandosi dell'informazione ricevuta egli abbia preso delle

disposizioni non reversibili senza pregiudizio (DTF 127 I 36 consid. 3a, 126 II

387.

consid. 3a; RAMI 2000 KV 126 pag. 223, RAMI 2000 KV 133 pag. 291 consid.

2a; cfr., riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 vCost., la cui giurisprudenza si

applica anche alla nuova norma, DTF 121 V 66 consid. 2a e sentenze ivi citate).

Infine,

non essendo stato fatto valere un caso particolare ex art. 11 cpv. 2 Reg.

LCAMal (cfr., per un elenco dei casi trattati da questo Tribunale, la sentenza 36.2008.132

del 17 ottobre 2008), la decisione dell’UAM di ritenere tardivo l’invio della

ricorrente perché trasmesso il 1° gennaio 2008, va confermata.

In

queste condizioni non deve (ancora) essere risolta la questione di sapere se,

per rispettare i termini di legge, il formulario per la richiesta dei sussidi

deve essere notificato entro la fine dell’anno oppure se l’UAM deve riceverlo

entro il 31 dicembre dell’anno precedente l’anno di competenza del sussidio.

11.

Alla

luce di quanto sopra esposto il ricorso va respinto mentre la decisione impugnata

merita conferma. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste

a carico dello Stato.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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