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Decisione

36.2008.135

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

18 marzo 2009Italiano88 min

Source ti.ch

Fatti

I ricorrenti non rendono neppure verosimile, tramite certificati medici,

gli asseriti disagi subiti (“provazione psico mentale, sofferenza emotiva,

mortificazione morale a seguito della negligenza dell’assicuratore”), malgrado

ne abbiano avuto in più occasioni la facoltà.

Infine non è neppure stato comprovato un nesso causale tra il comportamento

della Cassa malati e il risultato finale delle inseminazioni artificiali."

2.6. Nelle sentenze citate il

Tribunale Federale ha rammentato che la responsabilità prevista dall’art. 78

LPGA è sussidiaria, nel senso che può intervenire unicamente se la pretesa

invocata non può essere ottenuta tramite le procedure amministrative e

giudiziarie ordinarie in materia di assicurazioni sociali o in assenza di una

norma speciale di responsabilità del diritto delle assicurazioni sociali, come

per esempio gli art. 11 LAI, 6 cpv. 2 LAINF, ecc. (DTF 133 V 14, consid. 5 I

299/06 cons. 7.2; cfr. Kieser, ATSG-Kommentar, Zurigo 2003, n. 3 e 4 ad art.

78, pag. 785-786). Ciò è il caso in particolare per l’assicurazione contro le

malattie, dove manca una norma in tal senso (cfr. Kieser, op cit., n. 4 ad art.

78, pag. 985).

Come rilevato anche

dall’assicuratore in sede di risposta, nella presente fattispecie, occorre

distinguere due tipi di danno.

Nella misura in cui

l’interessata chiede il rimborso di un danno materiale, di una lesione

corporale o di un danno puramente economico, ossia fa valere la diminuzione del

suo patrimonio, dovuta ad una riduzione dell’attivo, un aumento del passivo o

un mancato guadagno, trova applicazione direttamente l’art. 78 LPGA. In questo

caso l’art. 78 cpv. 1 LPGA ha istituito una responsabilità causale e non

presuppone una colpa di un organo dell’istituto d’assicurazione (DTF 133 V 14

consid. 7). Quest’ultimo deve tuttavia aver commesso un atto illecito e dannoso,

una persona assicurata o un terzo deve aver subito un danno e deve esserci un

nesso causale tra l’atto illecito e il danno (DTF 133 V 14 consid. 7).

La

condizione dell’illiceità ai sensi dell’art. 3 cpv. 1 della legge sulla

responsabilità al quale rinvia l’art. 78 cpv. 4 LPGA prevede che lo Stato

risponde del danno cagionato illecitamente a terzi da un funzionario nell’esercizio

delle sue funzioni, senza riguardo alla colpa del funzionario. In particolare è

necessaria la violazione di prescrizioni destinate a proteggere un bene giuridico.

Anche un’omissione può

costituire un atto illecito (su questo aspetto cfr. la citata sentenza I

299/06, consid. 7.3 e 7.5), ma in tal caso è necessario che esista, al momento

determinante, una norma giuridica che sanzioni esplicitamente l’omissione

commessa o che imponga allo Stato di prendere, in favore della persona lesa, la

misura omessa: è necessario che lo Stato abbia una posizione di garante nei

confronti del leso e che le prescrizioni che determinano la natura e

l’estensione del dovere siano state violate (DTF 133 V 14 consid. 8.1 con

riferimenti). La giurisprudenza ha ugualmente considerato come illecita la

violazione di principi generali di diritto.

Per quanto concerne invece

la richiesta di un risarcimento per torto morale, l'art. 78 cpv. 4 LPGA

rinvia, per le procedure di cui ai cpv. 1 e 3 della norma, all'art. 6 cpv. 2 della

legge sulla responsabilità secondo cui chi è illecitamente leso nella sua

personalità può chiedere, in caso di colpa del funzionario, una somma a titolo

di riparazione del torto morale quando "la gravità dell'offesa lo

giustifichi e questa non sia riparata in altro modo". E’ pertanto

necessario, a differenza del precedente caso, anche una colpa del funzionario.

Con sentenza 16 aprile

2004 (2A21/2004) il Tribunale federale ha evidenziato come:

" Wer

in seiner Persönlichkeit widerrechtlich verletzt wird, hat gemäss Art. 6 Abs. 2

VG bei Verschulden des Beamten Anspruch auf Leistung einer Geldsumme als

Genugtuung, sofern die Schwere der Verletzung es rechtfertigt und diese nicht

anders wieder gutgemacht worden ist. Der Wortlaut dieser Bestimmung entspricht

- abgesehen vom Erfordernis des Verschuldens des Beamten - demjenigen von Art.

49 OR (in der Fassung vom 16. Dezember 1983), so dass Lehre und Rechtsprechung

zu dieser Norm zu deren Auslegung herangezogen werden können.

(…)

Der Beschwerdeführer leitet seinen Genugtuungsanspruch

in erster Linie aus dem Gesprächsprotokoll vom 22. September 1999 ab. Er ist

der Auffassung, es werde darin das Bild eines inkompetenten, unsorgfältigen und

pflichtwidrig handelnden Berufsmannes gezeichnet, worin eine schwere Persönlichkeitsverletzung

zu erblicken sei. Die Vorinstanz führt dazu aus, der Beschwerdeführer führe

indessen keinerlei Hinweise auf diejenigen Protokollpassagen an, welche seine

Behauptung unterstützten. Selbst wenn sich aus dem Protokoll ein solches Bild

über den Beschwerdeführer ergeben würde, müsste er noch dartun, dass dieses

Bild unhaltbar und unnötig verletzend sei. Dazu fehlten Ausführungen. Es würden

auch keine tauglichen Beweismittel genannt, die geeignet seien, die fachlichen

Qualitäten des Beschwerdeführers darzutun, weshalb eine

Persönlichkeitsverletzung in diesem Zusammenhang weder dargetan noch

ersichtlich sei. Die Vorinstanz befasst sich sodann mit den einzelnen im

Rechtsbegehren erwähnten Protokollpassagen. Sie kommt dabei zum Schluss, diese

Passagen liessen den Beschwerdeführer nicht in einem falschen Licht erscheinen;

zum Teil handle es sich erkennbar um subjektive Schlussfolgerungen des

Verfassers, wobei der Beschwerdeführer nicht dargetan habe, dass diese Schlüsse

unnötig verletzend bzw. unhaltbar seien. Ob dem Beschwerdeführer zu Recht

mangelnde Berufskenntnisse vorgeworfen würden, könne offen bleiben, da es

insoweit an der für die Zusprechung einer Genugtuungssumme erforderlichen

Schwere der Persönlichkeitsverletzung fehle.

(…) Es ist dem Beschwerdeführer einzuräumen, dass

ihn das Gesprächsprotokoll in einem ungünstigen Licht erscheinen lässt.

Einerseits werden darin seine beruflichen Fähigkeiten angezweifelt, anderseits

werden ihm auch Pflichtverletzungen hinsichtlich der Krankenkassenabrechnungen zur

Last gelegt. Falls diese Vorwürfe unberechtigt wären, so wäre darin in der Tat

eine Persönlichkeitsverletzung zu erblicken, wird doch damit das berufliche

Ansehen des Beschwerdeführers geschmälert (BGE 127 III 481 E. 2b/aa S. 487, mit

Hinweisen). Widerrechtlich wäre die Verletzung indessen nur dann, wenn sie

nicht durch Einwilligung des Verletzten, durch ein überwiegendes privates oder

öffentliches Interesse oder durch Gesetz gerechtfertigt werden könnte (vgl.

Art. 28 Abs. 2 ZGB). Wer ein Interesse nachweisen kann, das dem grundsätzlich

schutzwürdigen Interesse des Verletzten mindestens gleichwertig ist, handelt

rechtmässig. Es ist somit eine Interessenabwägung vorzunehmen (BGE 126 III 305 E.

4a, mit Hinweisen)."

Per

quanto attiene al danno va ribadito che la prova incombe alla parte che

rivendica il risarcimento. Si tratta, nei casi di atti illeciti alla

personalità dell'assicurato, dei danni che derivano all'onore, al credito ed

all'immagine (in questo senso Franz Werro: La responsabilité civile, Ed.

Staempfli, 2005, pag. 26).

In caso di lesione della

personalità la vittima può chiedere il pagamento di una somma a titolo di

riparazione morale quando la gravità dell'offesa lo giustifichi o "questa

non sia stata riparata in altro modo" (art. 49 CO). In sostanza dunque

il risultato "de l'atteinte… a savoir la lésion des droits de la

victime" deve essere grave (F. Werro, op. cit. pag. 40 n° 152) e lo

deve essere oggettivamente e soggettivamente. La vittima dovrà dimostrare le

circostanze dalle quali sia deducibile la sua sofferenza. L'art. 6 cpv. 2

LResp, cui rinvia l'art. 78 cpv. 4 LPGA, non diversamente dall'art. 49 cpv. 1

CO, prevede una lesione della personalità di una certa gravità e che la stessa

non sia altrimenti riparata, per ottenere una riparazione morale. Si deve

ammettere che vi è riparazione in altro modo in caso di pubblicazione del

diritto di risposta, rettifica o ritrattazione ed ancora condanna penale (F. Werro,

op. cit., n° 155 pag. 41).

2.7. In concreto l’insorgente

ritiene che l'atteggiamento dei collaboratori dell’assicuratore, che lei

identifica nei direttori __________ e __________, costituisca una violazione

degli obblighi legali che incombono alla Cassa.

L’assicuratore, in

sostanza, non permetterebbe alla ricorrente di dimissionare e di assicurarsi

altrove, da un lato, e l'avrebbe ingiustamente penalizzata con la sospensione

delle prestazioni tanto da imporle, avendo una dignità da salvare (Doc. XXII),

di pagare ospedale, medici e farmacie, dall’altro.

Questo modo di procedere

avrebbe causato all’insorgente un danno, inizialmente cifrato in fr. 150'000 e

poi portato a fr. 1'000'000.--, e al Cantone di fr. 13'000 per i pagamenti

eseguiti all’assicuratore in favore dell'insorgente.

2.8. Va qui rammentato che per l'art. 7 cpv. 1 LAMal l'assicurato può cambiare assicuratore per la

fine d'un semestre civile di un anno civile con preavviso di tre mesi.

L’art. 7 cpv. 2 LAMal

prevede che al momento della notifica dei nuovi premi, l’assicurato può, con

preavviso di un mese, cambiare assicuratore per la fine del mese che precede la

validità dei nuovi premi. L’assicuratore deve annunciare i nuovi premi

approvati dall’Ufficio federale della sanità pubblica (Ufficio federale) a ogni assicurato con almeno due mesi

d’anticipo e segnalare il diritto di cambiare assicuratore.

A norma dell’art. 7 cpv. 3

LAMal se l’assicurato deve cambiare assicuratore perché trasferisce il suo

domicilio o cambia posto di lavoro,

l’affiliazione termina al momento del trasferimento del domicilio o dell’inizio

dell’attività presso il nuovo datore di lavoro.

Giusta l’art. 7 cpv. 4

LAMal se un assicuratore, volontariamente o sulla base di una decisione di

un’autorità, non esercita più l’assicurazione sociale malattie, il rapporto

assicurativo termina con il ritiro dell’autorizzazione giusta l’articolo 13.

Per l’art. 7 cpv. 5 LAMal

il rapporto d’assicurazione termina solo se il nuovo assicuratore ha comunicato

a quello precedente che assicura l’interessato senza interruzione della

protezione assicurativa. Se omette questa conferma, deve risarcire

all’assicurato il danno risultante, in particolare la differenza di premio.

L’assicuratore che ha ricevuto la comunicazione informa la persona interessata

sulla data a partire dalla quale essa non è più assicurata presso di lui.

Per l’art. 7 cpv. 6 LAMal il precedente assicuratore che impedisce il

cambiamento d’assicuratore deve risarcire all’assicurato il danno risultante,

in particolare la differenza di premio.

A norma dell’art. 7 cpv. 8

LAMal, in caso di cambiamento d’assicuratore, il precedente assicuratore non

può costringere l’assicurato a disdire

anche le assicurazioni complementari di cui all’articolo 12 stipulate presso di

lui.

Per l’art. 7 cpv. 8 LAMal

l’assicuratore non può disdire le assicurazioni complementari di cui

all’articolo 12 per il solo motivo che l’assicurato cambia assicuratore per

l’assicurazione sociale malattie.

Con

sentenza del 1° dicembre 2000, pubblicata in DTF 126 V 480, la nostra Massima

Istanza ha stabilito, a proposito dell'art. 7 cpv. 2 LAMal, circa il computo

del termine di preavviso di un mese prescritto per il cambiamento

d'assicuratore, che la dichiarazione di volontà con cui la persona assicurata

può cambiare il suo assicuratore, mediante preavviso di un mese per la fine di

un mese dalla comunicazione dell'aumento dei premi, è un atto formatore

ricettizio. Di conseguenza, il termine è rispettato soltanto se il preavviso

perviene al suo destinatario al più tardi l'ultimo giorno del mese che precede

lo scioglimento del rapporto assicurativo.

Nel caso

esaminato dall'Alta Corte la disdetta consegnata alla posta il 30 novembre 1998

è stata ricevuta il 1° dicembre 1998 dal nuovo assicuratore. Il rapporto

assicurativo è stato di conseguenza sciolto unicamente con effetto dal 31

dicembre 1999, invece del 31 dicembre 1998.

Per

quanto concerne l'applicazione dell'art. 7 cpv. 5 LAMal, l'Alta Corte con

sentenza del 9 gennaio 2001, pubblicata in DTF 127 V 38, ha stabilito che

qualora il nuovo assicuratore solo dopo la scadenza del periodo di disdetta

comunichi al precedente di assicurare l'interessato senza interruzione della

protezione assicurativa, il precedente rapporto assicurativo cessa alla fine

del mese in cui l'informazione tardiva perviene al precedente assicuratore.

Nel caso

giudicato dal TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) il nuovo assicuratore ha comunicato

al vecchio assicuratore di assumere senza interruzione l'assicurazione il 10

gennaio 1997. Per cui il precedente rapporto assicurativo è cessato il 31

gennaio 1997.

Infine,

l’8 settembre 2004 (DTF 130 V 448), l’Alta Corte ha stabilito che in caso di

cambiamento di assicuratore nell’ambito dell’assicurazione obbligatoria delle

cure medico sanitarie è esclusa una doppia assicurazione. Il rapporto di

assicurazione presso il nuovo assicuratore può soltanto prendere inizio dopo

che è terminato quello precedente (consid. 4). La comunicazione prevista

dall’art. 7 cpv. 5 prima frase LAMal deve essere fatta direttamente dal nuovo

assicuratore a quello precedente. La mancata comunicazione non si rivela

illecita se il nuovo assicuratore non conosce quello precedente. In tal caso

può sorgere un obbligo di risarcimento danni ai sensi dell’art. 7 cpv. 5

seconda frase LAMal. Per salvaguardare il proprio diritto al risarcimento del danno,

la persona assicurata deve rendere nota al nuovo assicuratore l’identità di

quello precedente (cons. 5.4).

A norma dell'art. 64a cpv. 1 LAMal se l’assicurato non paga premi o partecipazioni ai

costi entro la scadenza prevista, l’assicuratore deve diffidarlo per scritto,

assegnargli un termine supplementare di 30 giorni e indicargli le conseguenze

della mora.

Per

l’art. 64a cpv. 2 LAMal se, nonostante diffida, l’assicurato non paga e se è

già stata depositata una domanda di continuazione dell’esecuzione per debiti,

l’assicuratore sospende l’assunzione dei costi delle prestazioni finché i premi

e le partecipazioni ai costi in arretrato, gli interessi di mora e le spese

d’esecuzione non sono stati pagati integralmente. Nello stesso tempo informa della

sospensione delle prestazioni l’ufficio cantonale incaricato di vigilare sul

rispetto dell’obbligo di assicurazione. Sono fatte salve le prescrizioni

cantonali che prevedono una notifica ad altri uffici.

A norma

dell’art. 64a cpv. 3 LAMal se i premi e le partecipazioni ai costi in

arretrato, gli interessi di mora e le spese d’esecuzione sono pagati

integralmente, l’assicuratore deve assumere i costi delle prestazioni fornite

durante la sospensione.

In deroga

all’art. 7, gli assicurati in mora non possono cambiare assicuratore finché non

hanno pagato integralmente i premi e le partecipazioni ai costi in arretrato,

gli interessi di mora e le spese d’esecuzione. E’ fatto salvo l’articolo 7

capoversi 3 e 4 (art. 64a cpv. 4 LAMal).

Il

Consiglio federale disciplina le modalità d’incasso dei premi e della procedura

di diffida e i dettagli relativi alle conseguenze della mora (art. 64a cpv. 5

LAMal).

In tale

contesto va ricordato che nella sentenza pubblicata in DTF 129 V 455, il TFA

aveva interpretato l’art. 9 cpv. 2 OAMal nella versione valida fino al 31

dicembre 2002, sostituito dall’art. 90 cpv. 4 OAMal dal 1. gennaio 2003 (nella

versione valida fino al 31 dicembre 2005), nel senso che la sospensione

remunerativa delle prestazioni termina con il pagamento di quei premi (incluse

le spese accessorie) che hanno fatto l’oggetto dell’attestato di carenza di

beni all’origine dell’avvio della procedura con l’autorità di assistenza

sociale e della sospensione delle prestazioni.

L'art. 90

OAMal, nel nuovo testo in vigore dal 1° gennaio 2006 (modificato dal 1° agosto

2007 con l’entrata in vigore degli art. 105a e seguenti OAMal), prevede, al

cpv. 1, che i premi devono essere pagati in anticipo e di regola mensilmente.

Il tasso

per gli interessi di mora sui premi scaduti ai sensi dell’articolo 26 capoverso

1 LPGA è del 5 per cento all’anno (art. 90 cpv. 2 OAMal).

I premi e

le partecipazioni dovuti dell’assicurazione obbligatoria delle cure

medico-sanitarie devono essere oggetto di una diffida e di una procedura di

esecuzione per debiti separate da eventuali altri pagamenti arretrati (cpv. 3).

Se

l’assicurato è in mora con il pagamento di tre premi mensili ed è stato

diffidato senza successo, deve essere avviata in merito una procedura di

esecuzione per debiti, al più tardi 40 giorni dopo l’ultima diffida infruttuosa

(cpv. 4).

Se

l’assicurato ha causato a torto spese cui si sarebbe ovviato in caso di

pagamento tempestivo, l’assicuratore può esigere, in adeguata misura, spese di

diffida o spese supplementari, nella misura in cui ne preveda il

disciplinamento nelle sue disposizioni generali sui diritti e sugli obblighi

degli assicurati (cpv. 5).

Se entro

tre mesi dalla comunicazione al servizio cantonale competente, quest’ultimo non

ha dato il suo accordo all’assunzione dei premi arretrati, della partecipazione

ai costi, nonché degli interessi di mora e delle spese di esecuzione,

l’assicuratore può compensare i premi, le partecipazioni ai costi e gli

interessi di mora oggetto della procedura d’esecuzione nonché le relative spese

di esecuzione con pretese dell’assicurato (cpv. 6).

Se

l’assicurato che deve cambiare l’assicuratore in virtù dell’articolo 7

capoversi 3 o 4 LAMal è in mora con il pagamento al momento del passaggio al

nuovo assicuratore ed è già stata decisa la sospensione delle prestazioni,

quest’ultima ha effetto anche con il nuovo assicuratore. L’assicuratore

precedente informa il nuovo assicuratore sulla sospensione delle prestazioni.

Lo informa nuovamente non appena i premi e le partecipazioni ai costi arretrati

nonché gli interessi di mora e le spese di esecuzione sono stati completamente

saldati (cpv. 7).

Dal 1° agosto 2007 sono

così in vigore i nuovi art. 105a-105e OAMal, che hanno modificato l’art. 90

OAMal. In particolare gli art. 105b-105d prevedono quanto segue:

" Art.

105b Procedura di diffida e di esecuzione

1 I premi e le partecipazioni ai costi

dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie scaduti e non

pagati devono essere oggetto, nei tre mesi che seguono la loro esigibilità, di

una diffida scritta preceduta da almeno un richiamo e distinta da quelle

vertenti su altri eventuali pagamenti arretrati. Con la diffida, l’assicuratore

deve impartire all’assicurato un termine di 30 giorni al fine di permettergli

di adempiere il suo obbligo e attirare la sua attenzione sulle conseguenze in

cui incorre se non paga.

Considerandi

2.

Se l’assicurato non paga entro il termine impartito,

l’assicuratore deve avviare una procedura esecutiva relativa al debito nei

quattro mesi successivi, in modo distinto da altri eventuali pagamenti arretrati.

3.

Se l’assicurato cagiona per propria colpa spese che

avrebbero potuto essere evitate con un pagamento tempestivo, l’assicuratore può

riscuotere, in misura appropriata, spese amministrative, se una misura siffatta

è prevista dalle disposizioni generali sui diritti e sugli obblighi

dell’assicurato.

Art. 105c Sospensione della presa a carico dei costi delle

prestazioni

1.

Se ha depositato una domanda di continuazione

dell’esecuzione, l’assicuratore sospende il rimborso dei costi (sistema del terzo

garante) o la rimunerazione delle prestazioni (sistema del terzo pagante).

2.

La sospensione ha effetto il giorno della

comunicazione. Essa si applica a tutte le fatture che pervengono

all’assicuratore durante il periodo di sospensione del rimborso dei costi o

della rimunerazione delle prestazioni.

3.

La sospensione termina non appena sono stati pagati i

premi e le partecipazioni ai costi oggetto della richiesta di continuare la

procedura, nonché gli interessi di mora e le spese d’esecuzione scaduti.

4.

L’assicuratore deve informare il servizio cantonale

incaricato di vigilare sul rispetto dell’obbligo di assicurarsi in merito ai

certificati di carenza di beni che ha ricevuto.

Sono fatte salve le disposizioni cantonali che prevedono una

notifica a un altro ufficio.

5.

Durante la sospensione della presa a carico delle

prestazioni gli assicuratori non possono compensare le prestazioni con premi o

partecipazioni ai costi loro dovuti.

6.

Se garantisce la presa a carico o il rimborso

forfetario dei premi, delle partecipazioni ai costi, degli interessi di mora e

delle spese d’esecuzione irrecuperabili, il Cantone può convenire con uno o più

assicuratori le condizioni alle quali gli assicuratori rinunciano a sospendere

la presa a carico dei costi.

Art. 105d Cambiamento di assicuratore in caso di mora

1.

L’assicurato è in mora ai sensi dell’articolo 64a capoverso

4.

della legge a decorrere dalla notifica della diffida scritta di cui

all’articolo 105b capoverso 1.

2.

Se l’assicurato in mora disdice il rapporto

assicurativo, l’assicuratore deve informarlo che la disdetta non ha alcun

effetto se i premi, le partecipazioni ai costi e gli interessi di mora oggetto

di una diffida fino a un mese prima della scadenza del termine di disdetta o le

spese d’esecuzione accumulate fino a tale momento non sono integralmente pagate

prima della scadenza di detto termine.

3.

Se le somme in arretrato conformemente al capoverso 2

non sono pervenute all’assicuratore entro la scadenza del termine di disdetta,

quest’ultimo deve informare l’assicurato che egli continua ad essere assicurato

presso di lui e che può cambiare assicuratore soltanto al successivo termine

previsto nell’articolo 7 capoversi 1 e 2 della legge.”

2.9

A proposito

dell’art. 64a LAMal, il Consiglio federale, nel Messaggio del 26 maggio 2004 concernente

la revisione parziale della legge federale sull’assicurazione malattie

(Riduzione dei premi) e il decreto federale sui sussidi federali nell’assicurazione

malattie, pubblicato in FF 2004 pag. 3869 e seguenti, ha affermato:

"

Articolo 64a (nuovo)

Le esperienze fatte dagli assicuratori-malattie

dimostrano che dall’entrata in vigore della LAMal i casi di mora nel pagamento

dei premi e in altri pagamenti sono fortemente aumentati e che la normativa

dell’articolo 90 capoverso 4 OAMal, che prevede la possibilità di sospensione

soltanto dopo l’avvio della procedura esecutiva e ad avvenuta notifica di un

attestato di carenza di beni nei confronti dell’assicurato in mora, è

all’origine dei crescenti casi di mora. Le cifre addotte dagli assicuratori

confermano che il fenomeno della mora è aumentato in misura problematica di

anno in anno e si è stabilizzato ad un livello elevato. Considerata questa

evoluzione e sulla base della giurisprudenza costante del TFA in merito

all’articolo 9 capoverso 3 OAMal nella versione vigente fino al 31 dicembre

2002.

[stralciato al 1° gennaio 2003; RU 2002 3908] secondo cui, mancando una

base legale formale, un cambiamento dell’assicuratore è ammissibile indipendentemente

dal fatto che i premi e le partecipazioni ai costi siano versati o meno, è

ragionevole introdurre nella legge una base legale formale per l’obbligo di

pagamento dei premi e inasprire le conseguenze in caso di mora.

Nell’articolo 64a capoverso 1, che integra

l’articolo 64 LAMal, è prevista una procedura di diffida scritta, che gli

assicuratori devono avviare nei confronti degli assicurati in mora prima di

sospendere le loro prestazioni fornite a tali assicurati.

Secondo il capoverso 2 primo periodo, per

sospendere le prestazioni è sufficiente che alla procedura di diffida non segua

il pagamento e che sia già stata formulata una domanda di continuazione

dell’esecuzione per debiti. Si tratta di un’innovazione dato che oggi, secondo

l’articolo 90 capoverso 4 primo periodo OAMal, occorre produrre un attestato di

carenza di beni per sospendere le prestazioni. La nuova disposizione garantisce

l’attuazione della procedura esecutiva per debiti e, quindi, la riscossione dei

premi o delle partecipazioni ai costi scaduti da parte dell’assicuratore. Essa

intende mettere sotto pressione i debitori solvibili, ma che non vogliono

pagare. Non modifica la posizione né del debitore né del creditore:

l’assicuratore rimane debitore delle prestazioni fornite durante il periodo di

sospensione dei pagamenti. Non le pagherà, tuttavia, finché i premi, la

partecipazione ai costi, gli interessi di mora e le spese di esecuzione non

saranno interamente versati dall’assicurato stesso oppure, in presenza di un

attestato di carenza di beni, dall’autorità competente designata dal Cantone.

In questo modo non vi è trasferimento di costi tra assicurati, poteri pubblici

e fornitori di prestazioni.

Il capoverso 2 secondo periodo garantisce che le

autorità cantonali siano informate tempestivamente in merito ai pagamenti

dovuti dagli assicurati in mora. Questa disposizione serve inoltre a proteggere

la persona assicurata.

Il capoverso 3 corrisponde alla normativa

dell’articolo 90 capoverso 4 secondo periodo OAMal. In questo modo si

garantisce che la mora non provochi lacune nella protezione assicurativa, ma

soltanto una sospensione dell’assunzione dei costi delle prestazioni.

Il capoverso 4 prevede che in futuro nessun

assicurato in mora possa cambiare assicuratore prima di aver pagato integralmente

i premi o le partecipazione ai costi in sospeso. Questa conseguenza della mora

si giustifica, da un lato, in quanto secondo le sentenze del TFA del 29 giugno

1999.

in merito all’articolo 9 capoverso 3 OAMal, all’epoca vigente ma nel

frattempo abrogato (cfr. DTF 125 V 266), un cambiamento dell’assicuratore è

possibile anche in caso di mora e, dall’altro, i premi e le partecipazioni ai

costi irrecuperabili o difficilmente recuperabili hanno raggiunto proporzioni

ormai insostenibili. Il capoverso 4, in particolare, impedisce agli assicurati

le cui prestazioni sono state bloccate di cambiare assicuratore al momento

opportuno e quindi, diversamente da altri assicurati in mora che non cambiano

assicuratore, di vedersi rimborsare le prestazioni prima di aver pagato gli

importi dovuti. L’obiettivo della normativa è di proteggere la collettività

degli assicurati da aumenti di premi dovuti all’impossibilità di recuperare le

somme dovute da assicurati che hanno cambiato assicuratore senza avere in

precedenza pagato quanto dovuto.” (cfr. FF 2004 pag. 3882 e seguenti)

Questi principi erano

d'altronde già stati specificati nella sentenza 7 marzo 2008 di questo

Tribunale emessa tra le medesime parti (pag. 5 e seguenti; inc. 36.2007.184). In

quella sentenza, nell'affrontare una delle censure esposte, in particolare

quella riferita alla denegata giustizia, questo Tribunale aveva rammentato

esplicitamente a CO 1 la necessità di emanare - al fine di procedere ad una

sospensione dalle prestazioni - una formale decisione. In quel contesto il TCA

si era così espresso:

" • che il ricorso di RI 1 va però anche interpretato

quale

ricorso per denegata

giustizia relativo alla sospensione delle prestazioni, continuo oggetto di

lamentele e di opposizione nonché di volontà di compensazione, da parte della

ricorrente che ha più volte chiesto di potere essere posta in diritto di

lasciare CO 1;

• che come indica CO 1 (doc. 17) il 18 gennaio 2007 è stata

comunicata a RI 1 la sospensione delle prestazioni con il seguente scritto:

" L'ufficio d'esecuzione e fallimenti le ha

notificato un precetto esecutivo relativo alle spese di cui lei è attualmente

debitore nei nostri confronti. Attualmente, una richiesta di continuazione

dell'esecuzione è stata depositata presso tale ufficio.

In tali condizioni e conformemente all'articolo 64a della Legge federale

sull'assicurazione-malattie (LAMal), sospendiamo il pagamento delle nostre

prestazioni eventuali, e ciò sino a quando la totalità delle spese di cui ci è

debitore (premi, partecipazioni legali ai costi, interessi e spese) non sarà

stata pagata.

Qualora dovesse trovarsi ad affrontare dei problemi finanziari, la invitiamo

a voler depositare una domanda di sussidio presso il suo comune di

domicilio."

• che la comunicazione non indica la procedura esecutiva, non

precisa la natura, l'importo e la data di maturazione del credito;

• che allo scritto la signora RI 1 ha reagito con lettera

pervenuta a CO 1 il 30 gennaio 2007 successivo in cui l'assicurata evidenzia la

sua palese contrarietà al provvedimento e preannuncia la sua volontà di

compensare i suoi crediti con CO 1;

• che CO 1 non ha prodotto una decisione formale relativa alla

sospensione delle prestazioni e non ha, conseguentemente, dato seguito - come

invece avrebbe dovuto - allo scritto dell'assicurata che andava interpretato

quale richiesta di emanazione di un formale provvedimento munito dei rimedi di

diritto;

• che, quindi, per quanto desumibile dagli atti prodotti, la

signora RI 1 si troverebbe privata delle prestazioni LAMal, e quindi oggetto di

sospensione delle prestazioni, solo a fronte di una semplice comunicazione

dell'assicuratore e non invece di una formale decisione impugnabile;

• che con una sentenza del 31 gennaio 2008 il Tribunale Federale (K

139/06) ha indicato come (cons. 4):

" 4.

Preliminarmente

si osserva che la comunicazione 5 luglio 2005, con la quale l'assicuratore

ricorrente ha sospeso, con effetto dalla medesima data, il pagamento delle

prestazioni, non esplica in realtà alcun effetto giuridico.

4.1

Giusta l'art. i cpv. 1 LAMal, le disposizioni della LPGA sono appli­cabili

all'assicurazione malattie, sempre che la presente legge non ne preveda

espressamente una deroga. A norma dell'art. 49 LPGA, nei casi di ragguardevole

entità o quando vi è disaccordo con l'interessa­to, l'assicuratore deve emanare

per scritto le decisioni in materia di prestazioni, crediti e ingiunzioni (cpv.

1). In tal caso, le decisioni sono accompagnate da un avvertimento relativo ai

rimedi giuridici e devono essere motivate se non corrispondono interamente alle

richieste delle parti. La notificazione irregolare di una decisione non deve

inoltre pro­vocare pregiudizi per l'interessato (cpv. 3). Per l'art. 51 LPGA,

le pre­stazioni, i crediti e le ingiunzioni che non sono contemplati nell'articolo

49.

cpv. 1 possono essere sbrigati con una procedura semplificata (cpv. 1).

L'interessato può tuttavia esigere che sia emanata una deci­sione (cpv. 2).

In

materia di assicurazione malattia, le prestazioni assicurative sono concesse

mediante procedura semplificata secondo l'art. 51 LPGA. Questa disposizione è

applicabile, in deroga all'articolo 49 cpv. 1 LPGA, anche alle prestazioni di

ragguardevole entità (art. 80 cpv. 1 LAMal).

4.2

Ora, sebbene l'art. 80 cpv. 1 LAMal preveda la possibilità di fare capo a una

procedura informale in relazione alla concessione di pre­stazioni assicurative,

tale deroga alla LPGA non può, per ovvi motivi, estendersi ai casi di negazione

o di sospensione delle prestazioni (cfr. pure FF 1999 pag. 3977; inoltre v.

GEBHARD EUGSTER, ATSG und Krankenversicherung: Streifzug durch Art. 1-55 ATSG,

in RAS 2003 pag. 213 segg., in particolare 234 seg.). Trattandosi inoltre nell'ipotesi

di sospensione delle prestazioni, necessariamente di casi di ragguardevole entità, tale

misura dev'essere adottata con una decisione formale.

4.3

La

sospensione decretata, senza alcuna indicazione di rimedi giuridici, il 5

luglio 2005 è pertanto stata notificata irregolarmente. Essa non può di

conseguenza provocare pregiudizi per l'assicurata. Ciò significa che la

sospensione poteva, se del caso, essere espressa con effetto, al più presto, dalla data della decisione formale del 10 ot­tobre 2005 e non già dal

5.

luglio 2005." (sottolineatura

del redattore)

• che questa sentenza è stata emessa sulla scorta del diritto antecedente

la novella legislativa del 1° gennaio 2006 relativa al nuovo diritto

concernente il mancato pagamento dei premi e della partecipazione ai costi

voluto con la LF del 1° marzo 2005 concernente la riduzione dei premi. Non di

meno con il nuovo diritto la sospensione delle prestazioni rimane un

provvedimento gravissimo e gravido di conseguenze per l'assicurato anche se,

come in concreto, si tratta di persona che ha imposto versamenti del tutto rilievo

all'ente pubblico ed ha avuto - per i motivi che la stessa ricorrente ha

indicato nei suoi scritti - importanti difficoltà;

• che anzi proprio le situazioni difficili come quella di RI 1

meritano particolare attenzione;

• che in concreto va osservato e ritenuto che CO 1 non ha emesso

una formale decisione per privare RI 1 delle prestazioni (per un diverso caso

nel quale un altro assicuratore ha emesso una decisione formale cfr. STCA

36.2007

+47 del 10 ottobre 2007). L'assicuratore ha prodotto gli atti

concernenti la sospensione della ricorrente (v. plico sub. doc. 17) e non ha prodotto,

lo si ripete, alcuna formale decisione ma solo una comunicazione non diversa da

quella oggetto della sentenza K 139/06 del TF 31 gennaio 2008 citata in esteso."

2.10

Per quanto concerne la

richiesta di pagamento di un risarcimento per un presunto danno materiale

va evidenziato come dalle affermazioni dell’insorgente esso va fatto risalire,

da una parte, al mancato pagamento di prestazioni che ha dovuto assumere

direttamente poiché sospesa dalla Cassa e, dall’altra, all’impossibilità di

poter cambiare assicuratore.

Ora, entrambe le

questioni, rilevato come l’assicuratore non ha ancora emesso le relative

decisioni su opposizione, andranno risolte nell’ambito delle relative procedure.

Infatti, la responsabilità

prevista dall’art. 78 LPGA è sussidiaria, nel senso che può intervenire

unicamente se la pretesa invocata non può essere ottenuta tramite le procedure

amministrative e giudiziarie ordinarie in materia di assicurazioni sociali o in

assenza di una norma speciale di responsabilità del diritto delle assicurazioni

sociali, come per esempio gli art. 11 LAI, 6 cpv. 2 LAINF, ecc. (DTF 133 V 14, consid. 5 I 299/06 cons. 7.2; cfr. Kieser,

ATSG-Kommentar, II Auflage, Zurigo 2009, n. 3 e 4 ad art. 78, pag. 984-985).

In

concreto, per quanto concerne la sospensione del pagamento delle prestazioni

dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie va ribadito come la

giurisprudenza (sentenza K 139/06) riportata in esteso nella sentenza del 5

marzo 2008 (inc. 36.2008.135) al consid. 4.3 prevede che la "comunicazione"

senza "indicazione di rimedi giuridici" del 5 luglio 2005

costituiva una sospensione "notificata irregolarmente" che non

può "di conseguenza provocare pregiudizi per l'assicurata". Il

TF, in quel caso, ha evidenziato come "ciò significa che la sospensione

poteva, se del caso, essere espressa con effetto al più presto, dalla data

della decisione formale…".

Nel caso di specie appare pertanto

di difficile comprensione che il provvedimento doc. 15, ossia la decisione di

sospensione dell’11 giugno 2008, venga reso effettivo dal 18 gennaio 2007 alla

luce della giurisprudenza citata.

La questione, come detto,

andrà tuttavia semmai affrontata da questo Tribunale nell’ambito dell’eventuale

ricorso dell’insorgente contro la decisione su opposizione che l’assicuratore è

tenuto ad emanare (cfr. a questo proposito i consid. 2.12 e seguenti) riguardo

alla sospensione pronunciata con decisione dell’11 giugno 2008. Se l'esito fosse

favorevole all’insorgente, ciò permetterebbe il rimborso di gran parte delle

spese da lei sostenute.

In concreto, secondo

questo Tribunale, prima di poter chiedere il risarcimento dell’asserito danno

risultante dal pagamento di prestazioni ottenute allorché l’assicuratore ne ha

sospeso il pagamento, occorre pertanto attendere l’esito del procedimento,

tutt’ora pendente, relativo alla decisione di sospensione.

Analoghe considerazioni

valgono a proposito della non concessione del passaggio d'assicuratore.

L'assenza di autorizzazione al "libero passaggio" da parte della

Cassa ha sì suscitato il risentimento nell'assicurata, ma non ha comunque provocato

una lesione grave come impone la legge che non possa essere riparata mediante

una decisione su opposizione o una sentenza di questo Tribunale.

La questione è ancora sub

judice poiché l’assicuratore ha emanato una formale decisione relativa alla

mancata concessione all'assicurata di ottenere la copertura presso __________.

Per cui, nella misura in cui l’interessata chiede un risarcimento del danno per

il mancato passaggio ad un nuovo assicuratore, è necessario attendere l’esito

della procedura tutt’ora pendente, dove l’interessata, in applicazione degli

art. 7 cpv. 5 e 6 LAMal, potrebbe, se le condizioni sono adempiute, ottenere soddisfazione.

Per il resto la ricorrente

non ha reso verosimile, tramite certificati medici, di essere afflitta da una

patologia (in particolare una depressione) in relazione con il comportamento

della Cassa, di aver dovuto rinunciare a posti di lavoro né, tantomeno, di aver

subito un danno (per un milione di franchi o per un importo inferiore o per fr.

13’000).

Non sono pertanto

adempiute le condizioni per riconoscere all’insorgente un qualsiasi

risarcimento per un presunto danno materiale, corporale o economico.

2.11

Per quanto concerne il danno

morale, l’art. 6 cpv. 2 Lresp prevede che chi è illecitamente leso nella

sua personalità può chiedere, in caso di colpa del funzionario, quando la

gravità dell’offesa lo giustifichi e questa non sia riparata in altro modo, il

pagamento di una somma a titolo di riparazione morale.

L’insorgente sembra

ritenere che le decisioni della Cassa abbiano causato una depressione, le

abbiano fatto perdere diversi posti di lavoro e abbiano disonorato il suo nome

e la sua persona.

Dagli atti tuttavia, come

già rilevato in precedenza, non risulta che un funzionario della Cassa si sia

reso colpevole di aver leso la personalità della ricorrente, la quale del resto

non ha mai sostanziato le sue affermazioni, malgrado i numerosi scritti inviati

a questo Tribunale.

L’assicuratore si è

infatti, finora, limitato ad emanare le decisioni di sua competenza,

trasmettendo all’assicurata la richiesta di pagamento di premi e i precetti

esecutivi quando il premio non è stato pagato. Ciò, del resto, è previsto dalla

legge (cfr. art. 64a LAMal).

Inoltre, per quanto

concerne il risarcimento del torto morale, occorre una lesione, illecita, della

personalità. La ricorrente non ha reso verosimile che nel caso di specie vi sia

stato un comportamento illecito dell’assicuratore che abbia potuto causare un

danno al suo onore. Va del resto rilevato che anche se si volesse ritenere

irrito il modo di procedere dell'assicuratore, dal mancato rimborso,

rispettivamente dal mancato diretto pagamento di fatture di fornitori di

prestazioni non può derivare un danno, poiché la gravità dell'offesa non lo

giustifica.

Non emerge in nessun caso

un grave danno alla personalità della ricorrente.

Alla luce di quanto sopra

esposto non sono adempiute neppure le condizioni previste dall’art. 6 cpv. 2

LResp inerenti il risarcimento del danno in caso di torto morale.

Infine, per quanto

concerne l’importo di fr. 13'000, come emerge dalla corrispondenza già oggetto

della precedente procedura innanzi al TCA (inc. 36.2007.184), l’UAM ha versato un

importo di fr. 13'265.80 all’assicuratore per i premi, partecipazioni,

interessi di mora e spese esecutive scoperti per il periodo dal 1° gennaio 1998

al 30 giugno 2005. Non si tratta di conseguenza di un danno subito dalla ricorrente

(cfr. anche doc. XXXVI/1).

2.12

Per quanto concerne invece

l’emanazione delle decisioni su opposizione in merito alle questioni del cambio

di assicuratore e della sospensione delle prestazioni, il 9 febbraio 2009

l’assicuratore ha affermato che avrebbe emesso la decisione a breve per quanto

concerne la prima problematica, con copia al TCA, mentre, per quanto concerne

la sospensione, l’assicuratore ha asserito che l’affermazione secondo la quale

l’insorgente “contesta la sospensione del suo diritto alle prestazioni con

il motivo di aver ricevuto una decisione solo nel giugno 2008 lascia perplessi

in quanto riconosce di non aver onorato i premi dal 1° gennaio 2006” e che

“Per altro e come indicato al punto B, non abbiamo individuato nessuna

opposizione a questa decisione”.

Quest’ultima

affermazione è in contrasto con quanto lo stesso assicuratore ha scritto il 19

giugno 2008 al TCA, e meglio che “Le confermiamo che nell’incarto della

Signora RI 1, abbiamo reso diverse decisioni formali tra cui, in particolare,

una decisione sulla sospensione al diritto alle prestazioni dell’interessata ed

una sulla non accettazione della domanda di dimissione” e che “in

entrambi i casi abbiamo considerato che gli scritti ricevuti subito dopo

l’invio delle nostre decisioni avevano valore di opposizione. Sono dunque

attualmente in preparazione le decisioni su opposizione che si riferiscono alle

questioni litigiose succitate.” (doc. 4).

L’assicuratore non ha

ancora emesso i due provvedimenti che ha preannunciato già nel mese di giugno.

Ora, come già indicato

nella precedente sentenza di questo Tribunale del 5 marzo 2008 (inc.

36.2007

), giusta l’art. 56 cpv. 1 LPGA le decisioni su

opposizione e quelle contro cui un’opposizione è esclusa possono essere

impugnate mediante ricorso. Secondo l'art. 56 cpv. 2 LPGA il ricorso può essere

interposto anche se l'assicuratore, nonostante la domanda dell'assicurato, non

emana una decisione o una decisione su opposizione.

Tale

disposizione include sia i ricorsi per ritardata giustizia che per denegata

giustizia (Kieser, ATSG-Kommentar, Zurigo-Basilea-Ginevra, II Auflage, 2009,

art. 56 note 12 e seguenti pag. 705 e segg.).

Con

l’entrata in vigore della LPGA, secondo il già citato suo art. 56 cpv. 2,

spetta al competente Tribunale cantonale delle assicu-razioni statuire in

merito ad un ricorso per denegata/ritardata giustizia (Kieser, op. cit., loc.

cit. in particolare nota 13 pag. 706, STFA 23 ottobre 2003 nella causa D. DTF

130.

V 90, consid. 3, I 387/03).

Va

inoltre rammentato come ai sensi dell'art. 52 cpv. 1 LPGA le decisioni emesse

in virtù dell'art. 49 LPGA possono essere impugnate entro trenta giorni

mediante opposizione all'istanza che le ha notificate.

Questa

norma di procedura entra in vigore immediatamente (DTF 117 V 93 consid. 6b, 112

V 360 consid. 4a; RAMI 1998 KV no. 37 pag. 316 consid. 3b).

L'art. 52

cpv. 2 LPGA stabilisce che le decisioni su opposizione vanno pronunciate entro

un termine adeguato, sono motivate e contengono un avvertimento relativo ai

rimedi giuridici. Inoltre, secondo l'art. 52 cpv. 3 LPGA, la procedura

d'opposizione è gratuita e di regola non sono accordate ripetibili.

Il

legislatore non ha quindi voluto inserire un termine entro il quale l’amministrazione

deve emanare la decisione su opposizione.

Secondo la giurisprudenza federale, vi è diniego

di giustizia qualora un'autorità giudiziaria od amministrativa non si occupi di

una domanda, per la cui risoluzione essa é competente (DTF 114 V 147 consid. 3a

e riferimenti ivi menzionati; Kieser, op. cit, art. 56 nota 12 pag. 705).

Sempre

secondo la giurisprudenza, vi è diniego di giustizia nel caso in cui l'autorità

competente si dimostri certo pronta ad emanare una decisione, ma ciò non

avviene entro un termine che appare adeguato, tenuto conto della natura

dell'affare nonché dell'insieme delle altre circostanze (DTF 107 Ib 164 consid.

3b e riferimenti). Irrilevanti sono le ragioni che hanno determinato il diniego

di giustizia. Decisivo per l'interessato è unicamente il fatto che l'autorità

non abbia agito, rispettivamente, non abbia agito in maniera tempestiva (DTF

108.

V 20 consid. 4c, 103 V 195 consid. 3c).

Nel

giudicare l'esistenza di una ritardata giustizia, si deve procedere ad una

valutazione delle circostanze oggettive. Vi è, quindi, ritardata giustizia

quando le circostanze che hanno condotto ad un prolungamento della procedura

non appaiono oggettivamente giustificate (DTF 103 V 195 consid. 3c in fine).

Criteri

rilevanti sono, segnatamente, la natura della procedura, la difficoltà della

materia ed il comportamento dell'interessato (DTF 125 V 188; VPB 1983 n. 150 p.

527.

e EuGRZ 1983 p. 483).

Il

principio secondo cui la procedura innanzi al Tribunale cantonale delle

assicurazioni deve essere semplice e spedita (art. 61 cpv. 1 lett. a LPGA) è

espressione di un principio generale del diritto delle assicurazioni sociali e

vale, perciò, anche nell'ambito della procedura amministrativa (DTF 110 V 61

consid. 4; cfr. pure Kieser, Das Verwaltungsverfahren

in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 243 n. 509).

Dottrina e giurisprudenza hanno stabilito che una ritardata giustizia

può essere ammessa soltanto allorquando la competente autorità protrae più del

dovuto la trattazione di un affare. Ciò non è il

caso se essa prende dei provvedimenti positivi, ad esempio dei provvedimenti

probatori supplementari.

Qualora

l'autorità si sia occupata di una vertenza senza notevole ritardo, una

violazione della costituzione può essere ammessa soltanto se determinati

provvedimenti sono stati presi abusivamente (Meyer, Das

Rechtsverzögerungsverbot nach Art. 4 BV, tesi Berna 1985, p. 78 e riferimenti

giurisprudenziali).

In una

sentenza del 25 giugno 2003 nella causa Q., I 841/02, pubblicata in DTF 129 V

pag. 411 e seg., il TFA ha ammesso l'esistenza di un ritardo ingiustificato a

carico dell'Ufficio AI e della Commissione federale di ricorso in materia di

AVS/AI, trattandosi di una procedura durata globalmente più di 10 anni (dal

momento in cui è stata presentata la domanda di prestazioni a quello in cui è

stata resa la sentenza impugnata).

Nella DTF

125.

V 188ss., il TFA ha invece negato l'esistenza di un ritardo ingiustificato,

trattandosi di un assicuratore malattie che, trascorsi meno di 4 mesi dal momento

in cui l'assicurato ha interposto opposizione, non aveva ancora proceduto ad

emanare la decisione di sua competenza.

In RAMI

1997.

U 286, p. 339s., la Corte federale ha riconosciuto una ritardata giustizia

a carico di un tribunale cantonale che era rimasto completamente inattivo nei

riguardi di una causa pendente da 42 mesi e suscettibile di essere giudicata da

27.

mesi (ossia a partire dall'evasione di un atto di ricusa).

In questa

stessa pronunzia, il TFA ha illustrato alcuni precedenti in cui era stato

chiamato a decidere circa l'esistenza di una ritardata giustizia:

"

Das Eidgenössische Versicherungsgericht hat in

ähnlichen Fällen, bei denen keine besonderen Umstände vorgelegen hatten,

Verfahrensdauern von 20 Monaten (unveröffentliches Urteil P. vom 4. Juli 1994,

C 101/94) oder 22 Monaten (unveröffentliches Urteil G. vom 4. September 1990, I

421/89) als Grenzfälle betrachtet. Im Urteil Z. vom 12.Oktober 1995 erachtete

es eine Erledigungszeit von 39 Monate als zu lange, verneinte jedoch eine

unrechtmässige Verzögerung, weil besondere Umstände hinzukamen. Andererseits

hiess es eine Rechtsverzögerungbeschwerde bei einer Verfahrens- dauer von 40

Monate gut (unveröffentliches Urteil P. vom 10. März 1993, M 1/92)." (RAMI

succitata)

In

dottrina viene menzionata la sentenza del 20 settembre 1995 nella causa A.L.

del Tribunale delle assicurazioni del Canton Argovia, nella quale è stata

riconosciuta una ritardata giustizia, trattandosi di un'autorità che aveva

atteso più di 9 mesi prima di procedere ad ordinare un'ulteriore perizia

(Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der AHV und IV in: Schaffhauser/Schlauri,

Verfahrensfragen in der Sozialversicherung, San Gallo 1996, p. 92s.) oppure

quella datata 22 giugno 1998 del Tribunale amministrativo del Canton Nidwaldo,

in cui l'amministrazione è stata (soltanto) biasimata per aver lasciato

trascorrere più di un anno senza prendere alcuna decisione dopo ricezione di

una perizia (Plädoyer 6/1998, p. 67).

Il Tribunale Federale delle Assicurazioni (dal 1°

gennaio 2007 Tribunale Federale) ha stabilito, in una

sentenza pubblicata in SVR 2001 KV

38, p. 109s., che l'oggetto di un ricorso per denegata o ritardata giustizia é

soltanto la verifica del preteso diniego o del preteso ritardo: il tribunale

non può, quindi, decidere in merito alle prestazioni. Le prestazioni

assicurative materiali, in effetti, non costituiscono l'oggetto litigioso di

questa procedura.

Questa

giurisprudenza è da considerare valida anche sotto l’imperio dell’art. 56 cpv.

2.

LPGA (Kieser, op. cit., art. 56 nota 14 pag. 706).

Da

ultimo va rilevato che, in caso di accoglimento di un ricorso per ritardata o

denegata giustizia, il Tribunale ordina all’assicuratore sociale di concludere

entro un termine ragionevole la procedura, rispettivamente di dar seguito alla

chiesta misura (Kieser, Verwaltungsverfahren, cit., nota 507 pag. 240 e ATSG

Kommentar II Auflage, Zurigo 2009 ad art. 56 nota 22 pag. 708 nonché SVR 2001

KV 38 consid. 2b pag. 110).

In concreto la Cassa, il 19 giugno 2008 ha affermato

di aver emanato le decisioni formali circa la sospensione del pagamento delle

prestazioni derivanti dalla LAMal, nonché il rifiuto del cambiamento

dell’assicuratore.

La stessa

Cassa malati, sempre il 19 giugno 2008 ha affermato che “sono attualmente in

preparazione le decisioni su opposizione che si riferiscono alle questioni

litigiose succitate.” (doc. 4).

Palesemente e gravemente CO 1 è in mora nel

rendere le due citate decisioni su opposizione siccome 9 mesi dopo aver

affermato che le decisioni su opposizione sono “in preparazione” non ha

ancora emesso quanto richiesto malgrado le insistenze della ricorrente e le

lettere di questo Tribunale. Anzi, con l’ultimo scritto del 9 febbraio 2009

(doc. XXXVI), sembra addirittura voler rinunciare ad emanare la decisione su

opposizione per quanto concerne la sospensione del pagamento delle prestazioni

dell’assicurazione sociale contro le malattie.

In queste

condizioni il ricorso, nella

misura in cui deve essere ritenuto lamentela per denegata giustizia, va quindi accolto

ed a CO 1 va fatto ordine di emanare entro 5 (cinque) giorni dalla crescita in

giudicato della presente, le decisioni su opposizione inerenti la sospensione del

pagamento delle prestazioni dell’assicurazione obbligatoria delle cure

medico-sanitarie e il rifiuto di cambiare cassa malati.

Per il

resto il ricorso è respinto.

2.13

Alla luce di

quanto sopra, visto che l’interessata ha comunque ragione per quanto concerne

la lentezza con la quale CO 1 emana le sue decisioni su opposizione, la richiesta

dell’assicuratore di ritenere temerario il ricorso per avere l’insorgente

chiesto un risarcimento elevato e per l’attitudine della medesima che scrive in

continuazione lettere al Tribunale ed all’assicuratore, non può essere accolta.

In queste

condizioni non si prelevano tasse e spese e non si assegnano ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Nella

misura in cui l'atto 20 agosto 2008 è da intendere quale ricorso per denegata

giustizia per non avere CO 1 emesso le decisioni su opposizione relative alla

sospensione del pagamento delle prestazioni dell’assicurazione obbligatoria

delle cure medico-sanitarie e al rifiuto di disdire il contratto assicurativo

l'impugnativa è accolta.

1.1. Di

conseguenza è fatto ordine a CO 1, __________, di emanare due decisioni su

opposizione entro 5 (cinque) giorni dalla crescita in giudicato della presente.

2. Nella

misura in cui è diretto contro la decisione del 12 agosto 2008 di CO 1 il

ricorso è respinto.

3. Non si

percepiscono tasse e spese e non si attribuiscono ripetibili.

4. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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