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Decisione

36.2008.138

Ricorso per denegata giustizia respinto in assenza di una richiesta esplicita all'assicuratore di voler emanare una decisione formale impugnabile

13 novembre 2008Italiano18 min

Source ti.ch

Fatti

di decidere che le esecuzioni n° __________ e n° __________ possono

essere proseguite;

di decidere che le spese e tasse di giustizia siano poste a carico

dell’assicurato RI 1.” (doc. XI),

alle

parti è stato concesso un termine scadente il 10 novembre 2008 per presentare nuove

prove (doc. XII),

il

6 novembre 2008 il TCA ha trasmesso per competenza alla Camera esecuzioni e

fallimenti lo scritto del 15 ottobre 2008, con gli allegati (doc. XIV),

con

lettera 11 novembre 2008 al ricorrente, trasmessa al TCA per conoscenza, la CEF

ha verificato che alle domande di proseguimento delle esecuzioni n. __________

e __________ presentate dall’assicuratore, sono state regolarmente allegate le

decisioni di rigetto delle opposizioni interposte (doc. XV),

il

predetto scritto, con gli allegati è stato notificato al ricorrente anche con

lettera del 13 novembre 2008 di questo Tribunale (doc. XVI),

la

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della

valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un

Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria

(cfr. STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21

luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio

2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001,

pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000;

STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999),

a

prescindere dall’esito del ricorso, questo Tribunale, come già fatto in

un'altra recente procedura che ha visto convenuto il medesimo assicuratore,

deve qui ancora una volta stigmatizzare il fatto che la Cassa malati CO 1 non

ha prodotto tutta la documentazione rilevante, malgrado l’ingiunzione del TCA

(doc. IV) il quale è venuto a conoscenza della presenza di due decisioni di

rigetto dell’opposizione solo in seguito all’intervento dell’ispettorato di

esecuzione e fallimenti,

oggetto

dell’istanza, assai confusa e non sempre comprensibile malgrado le aggiunte effettuate

in seguito all’ingiunzione del Giudice delegato del TCA di completarla

allegando il provvedimento impugnato, risulta la contestazione del rifiuto

della Cassa malati di accettare la disdetta dell’assicurazione obbligatoria di

base e delle assicurazioni complementari soggette alla LCA,

le

censure circa le assicurazioni complementari, siccome rette dal diritto privato,

saranno oggetto di sentenza separata (inc. 36.2008.139, cfr. anche doc. II),

per

quanto concerne l’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie,

l’art. 1 cpv. 1 LAMal prevede che le disposizioni della LPGA sono applicabili

all’assicurazione malattie, sempre che la LAMal non preveda espressamente una

deroga alla LPGA,

per

l’art. 49 cpv. 1 LPGA nei casi di ragguardevole entità o quando vi è disaccordo

con l’interessato l’assicuratore deve emanare per scritto le decisioni in

materia di prestazioni, crediti e ingiunzioni,

in

virtù dell’art. 52 cpv. 1 LPGA le decisioni possono essere impugnate entro

trenta giorni facendo opposizione presso il servizio che le ha notificate;

fanno eccezione le decisioni processuali e pregiudiziali,

a

norma dell’art. 56 cpv. 1 LPGA le decisioni su opposizione e quelle contro cui

un’opposizione è esclusa possono essere impugnate mediante ricorso,

nel

caso di specie l’insorgente non ha prodotto alcuna decisione su opposizione impugnabile

in relazione con la disdetta da lui inoltrata nel corso del mese di novembre

2007, neppure dopo l’ingiunzione dell’11 settembre 2008 del Giudice delegato

del TCA (doc. I e III),

la

sentenza del supplente del __________ del 7 agosto 2008 non è impugnabile al

TCA poiché non è stata emessa da un assicuratore ai sensi della LAMal ed

inoltre questo Tribunale non è competente per decidere circa eventuali ricorsi

contro le decisioni dei Giudici di Pace (art. 1 LPTCA del 6 aprile 1961, in

vigore fino al 30 settembre 2008 e Lptca del 23 giugno 2008, in vigore dal 1°

ottobre 2008; cfr. anche art. 32 Lptca),

neppure

le decisioni di rigetto dell’opposizione ai precetti esecutivi n. __________ e __________

del 21 febbraio 2008, rispettivamente del 30 luglio 2008 (doc. XV/1 e 2),

ricevute dal TCA dopo la segnalazione della fattispecie all’Ispettorato di esecuzione

e fallimenti e su cui l’assicuratore non si è espresso in sede di risposta e

che non ha consegnato agli atti malgrado l’ingiunzione del 22 settembre 2008 di

questo Tribunale di produrre l’incarto completo (doc. IV), decisioni in merito

alle quali si tornerà in seguito, possono essere oggetto di ricorso a questo

Tribunale, in assenza di una decisione su opposizione impugnabile (cfr. art. 56

cpv. 1 LPGA),

in

queste condizioni, nella misura in cui il ricorrente contesta la presa di

posizione della Cassa malati circa l’assenza dei presupposti per accettare la

disdetta, mancando una decisione su opposizione impugnabile, il ricorso si

rivela irricevibile,

secondo

l'art. 56 cpv. 2 LPGA il ricorso può essere interposto anche se l'assicuratore,

nonostante la domanda dell'assicurato, non emana una decisione o una decisione

su opposizione. Tale disposizione include sia i ricorsi per ritardata giustizia

che per denegata giustizia. Con l’entrata in vigore della LPGA, secondo il già

citato suo art. 56 cpv. 2, spetta al competente Tribunale cantonale delle

assicurazioni statuire in merito ad un ricorso per denegata/ritardata giustizia

(sentenza I 387/03 del 23 ottobre 2003, consid. 3). Va inoltre rammentato come l'art.

52 cpv. 2 LPGA stabilisce che le decisioni su opposizione vanno pronunciate entro

un termine adeguato, sono motivate e contengono un avvertimento relativo ai

rimedi giuridici. Inoltre, secondo l'art. 52 cpv. 3 LPGA, la procedura

d'opposizione è gratuita e di regola non sono accordate ripetibili. Il

legislatore non ha quindi voluto inserire un termine entro il quale

l’amministrazione deve emanare la decisione su opposizione,

secondo

la giurisprudenza federale, vi è diniego di giustizia qualora un'autorità giudiziaria

od amministrativa non si occupi di una domanda, per la cui risoluzione essa é

competente (DTF 114 V 147 consid. 3a e riferimenti ivi menzionati). Sempre secondo

la giurisprudenza, vi è diniego di giustizia nel caso in cui l'autorità

competente si dimostri certo pronta ad emanare una decisione, ma ciò non

avviene entro un termine che appare adeguato, tenuto conto della natura

dell'affare nonché dell'insieme delle altre circostanze (DTF 107 Ib 164 consid.

3b e riferimenti). Irrilevanti sono le ragioni che hanno determinato il diniego

di giustizia. Decisivo per l'interessato è unicamente il fatto che l'autorità

non abbia agito, rispettivamente, non abbia agito in maniera tempestiva (DTF

108 V 20 consid. 4c, 103 V 195 consid. 3c),

nel

giudicare l'esistenza di una ritardata giustizia, si deve procedere ad una

valutazione delle circostanze oggettive. Vi è, quindi, ritardata giustizia quando

le circostanze che hanno condotto ad un prolungamento della procedura non

appaiono oggettivamente giustificate (DTF 103 V 195 consid. 3c in fine). Criteri

rilevanti sono, segnatamente, la natura della procedura, la difficoltà della

materia ed il comportamento dell'interessato (DTF 125 V 188; VPB 1983 n. 150 p.

527 e EuGRZ 1983 p. 483),

il

principio secondo cui la procedura innanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni

deve essere semplice e spedita (art. 61 cpv. 1 lett. a LPGA) è espressione di

un principio generale del diritto delle assicurazioni sociali e vale, perciò,

anche nell'ambito della procedura amministrativa (DTF 110 V 61 consid. 4; cfr. pure Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversiche-

rung, Zurigo 1999, p. 243 n. 509),

dottrina e giurisprudenza hanno stabilito che una ritardata giustizia

può essere ammessa soltanto quando la competente autorità protrae più del

dovuto la trattazione di un affare. Ciò non è il caso se essa prende dei

provvedimenti positivi, ad esempio dei provvedimenti probatori supplementari.

Qualora l'autorità si sia occupata di una vertenza senza notevole ritardo, una

violazione della costituzione può essere ammessa soltanto se determinati

provvedimenti sono stati presi abusivamente (Meyer, Das Rechtsverzögerungsverbot

nach Art. 4 BV, tesi Berna 1985, p. 78 e riferimenti giurisprudenziali). In una

Considerandi

sentenza del 25 giugno 2003 pubblicata in DTF 129 V pag. 411 e seg., il TFA ha

ammesso l'esistenza di un ritardo ingiustificato a carico dell'Ufficio AI e

della Commissione federale di ricorso in materia di AVS/AI, trattandosi di una

procedura durata globalmente più di 10 anni (dal momento in cui è stata presentata

la domanda di prestazioni a quello in cui è stata resa la sentenza impugnata),

nella

DTF 125 V 188ss., il TFA ha invece negato l'esistenza di un ritardo ingiustificato,

trattandosi di un assicuratore malattie che, trascorsi meno di 4 mesi dal momento

in cui l'assicurato ha interposto opposizione, non aveva ancora proceduto ad emanare

la decisione di sua competenza. In RAMI 1997 U 286, p. 339s., la Corte federale

ha riconosciuto una ritardata giustizia a carico di un tribunale cantonale che

era rimasto completamente inattivo nei riguardi di una causa pendente da 42

mesi e suscettibile di essere giudicata da 27 mesi (ossia a partire

dall'evasione di un atto di ricusa). In questa stessa pronunzia, il TFA ha illustrato

alcuni precedenti in cui era stato chiamato a decidere circa l'esistenza di una

ritardata giustizia:

" Das Eidgenössische Versicherungsgericht hat in

ähnlichen Fällen, bei denen keine besonderen Umstände vorgelegen hatten,

Verfahrensdauern von 20 Monaten (unveröffentliches Urteil P. vom 4. Juli 1994,

C 101/94) oder 22 Monaten (unveröffentliches Urteil G. vom 4. September 1990, I

421/89) als Grenzfälle betrachtet. Im Urteil Z. vom 12.Oktober 1995 erachtete

es eine Erledigungszeit von 39 Monate als zu lange, verneinte jedoch eine

unrechtmässige Verzögerung, weil besondere Umstände hinzukamen. Andererseits

hiess es eine Rechtsverzögerungbeschwerde bei einer Verfahrens- dauer von 40

Monate gut (unveröffentliches Urteil P. vom 10. März 1993, M 1/92)." (RAMI succitata),

in

dottrina viene menzionata la sentenza del 20 settembre 1995 nella causa A.L.

del Tribunale delle assicurazioni del Canton Argovia, nella quale è stata

riconosciuta una ritardata giustizia, trattandosi di un'autorità che aveva

atteso più di 9 mesi prima di procedere ad ordinare un'ulteriore perizia

(Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der AHV und IV in: Schaffhauser/Schlauri,

Verfahrensfragen in der Sozialversicherung, San Gallo 1996, p. 92s.) oppure

quella datata 22 giugno 1998 del Tribunale amministrativo del Canton Nidwaldo,

in cui l'amministrazione è stata (soltanto) biasimata per aver lasciato

trascorrere più di un anno senza prendere alcuna decisione dopo ricezione di

una perizia (Plädoyer 6/1998, p. 67),

il

Tribunale Federale delle Assicurazioni (dal 1° gennaio 2007 Tribunale Federale)

ha stabilito, in una sentenza pubblicata in SVR 2001 KV 38, p. 109s., che

l'oggetto di un ricorso per denegata o ritardata giustizia é soltanto la

verifica del preteso diniego o del preteso ritardo: il tribunale non può,

quindi, decidere in merito alle prestazioni. Le prestazioni assicurative

materiali, in effetti, non costituiscono l'oggetto litigioso di questa

procedura, questa giurisprudenza è da considerare valida anche sotto l’imperio

dell’art. 56 cpv. 2 LPGA,

da

ultimo va rilevato che, in caso di accoglimento di un ricorso per ritardata o

denegata giustizia, il Tribunale ordina all’assicuratore sociale di concludere

entro un termine ragionevole la procedura, rispettivamente di dar seguito alla

chiesta misura (Kieser, Verwaltungsverfahren, cit., nota 507 pag. 240; cfr.

anche SVR 2001 KV 38 consid. 2b pag. 110),

nel

caso di specie con scritto del 20 novembre 2007 RI 1 ha disdetto il rapporto assicurativo

con CO 1 (doc. 12),

il

4.

dicembre 2007 l’assicuratore ha spiegato all’insorgente le condizioni da adempiere

per poter cambiare Cassa malati (doc. 11),

l’8

gennaio 2008 CO 1 ha informato l’interessato di non poter dar seguito alla disdetta

a causa della presenza di premi e/o partecipazioni non ancora pagati (doc. 10),

l’istante

ha contestato il rifiuto dell’assicuratore di accettare la disdetta del

contratto dell’assicurazione obbligatoria tramite uno scritto del 5 febbraio

2008.

(doc. B4),

con

lettera dell’8 febbraio 2008 l’assicuratore ha risposto, elencando le

motivazioni per le quali una disdetta non sarebbe stata possibile (doc. B6),

il

5.

maggio 2008 l’interessato ha contestato presso l’assicuratore un avviso di pignoramento

(doc. B7),

dagli

atti non risulta invece alcuna richiesta di emanare una decisione formale impugnabile

che si pronunci circa la disdetta dall’assicurazione obbligatoria, né

l’assicuratore ha emesso una decisione in tal senso,

in

queste condizioni, in assenza di una chiara richiesta all’assicuratore, che

l’interessato era sicuramente in grado di scrivere visto il contenuto della

lettera del 5 febbraio 2008 in cui si accenna al tenore dell’art. 64a LAMal, il

ricorso va respinto non essendo dati i requisiti per ritenere una denegata o

una ritardata giustizia,

tuttavia,

alla luce delle domande formulate con l’istanza datata 29 agosto 2008,

l’incarto va trasmesso alla Cassa affinché si pronunci sul rifiuto della

disdetta dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie tramite

una decisione formale,

l’assicuratore

dovrà in particolare prendere contatto con l’altra Cassa malati presso la quale

il ricorrente afferma di essersi affiliato dal 1° gennaio 2008, e meglio __________

(cfr. doc. B4), per accertare se effettivamente vi è stata una nuova affiliazione,

se i premi sono stati pagati e se la procedura prevista dagli art. 7 LAMal e

64a LAMal è stata correttamente seguita,

a

proposito dell’applicazione dell’art. 7 LAMal, va segnalato che con sentenza

del 1° dicembre 2000, pubblicata in DTF 126 V 480, la nostra Massima Istanza ha

stabilito, circa il computo del termine di preavviso di un mese prescritto per

il cambiamento d'assicuratore, che la dichiarazione di volontà con cui la

persona assicurata può cambiare il suo assicuratore, mediante preavviso di un

mese per la fine di un mese dalla comunicazione dell'aumento dei premi, è un

atto formatore recettizio. Di conseguenza, il termine è rispettato soltanto se

il preavviso perviene al suo destinatario al più tardi l'ultimo giorno del mese

che precede lo scioglimento del rapporto assicurativo.

Nel

caso esaminato dall'Alta Corte la disdetta consegnata alla posta il 30 novembre

1998.

è stata ricevuta il 1° dicembre 1998 dal nuovo assicuratore. Il rapporto

assicurativo è stato di conseguenza sciolto unicamente con effetto dal 31

dicembre 1999, invece del 31 dicembre 1998,

per

quanto concerne l'applicazione dell'art. 7 cpv. 5 LAMal, l'Alta Corte con

sentenza del 9 gennaio 2001, pubblicata in DTF 127 V 38, ha stabilito che

qualora il nuovo assicuratore solo dopo la scadenza del periodo di disdetta

comunichi al precedente di assicurare l'interessato senza interruzione della

protezione assicurativa, il precedente rapporto assicurativo cessa alla fine

del mese in cui l'informazione tardiva perviene al precedente assicuratore. Nel

caso giudicato dal TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) il nuovo assicuratore ha

comunicato al vecchio assicuratore di assumere senza interruzione

l'assicurazione il 10 gennaio 1997. Per cui il precedente rapporto assicurativo

è cessato il 31 gennaio 1997,

infine,

l’8 settembre 2004 (DTF 130 V 448), l’Alta Corte ha stabilito che in caso di

cambiamento di assicuratore nell’ambito dell’assicurazione obbligatoria delle

cure medico sanitarie è esclusa una doppia assicurazione. Il rapporto di

assicurazione presso il nuovo assicuratore può soltanto prendere inizio dopo

che è terminato quello precedente (consid. 4). La comunicazione prevista

dall’art. 7 cpv. 5 prima frase LAMal deve essere fatta direttamente dal nuovo

assicuratore a quello precedente. La mancata comunicazione non si rivela

illecita se il nuovo assicuratore non conosce quello precedente. In tal caso

può sorgere un obbligo di risarcimento danni ai sensi dell’art. 7 cpv. 5

seconda frase LAMal. Per salvaguardare il proprio diritto al risarcimento del

danno, la persona assicurata deve rendere nota al nuovo assicuratore l’identità

di quello precedente (consid. 5.4, sul tema cfr. anche STCA del 3 luglio 2008,

inc. 36.2007.160),

se

l’istante non sarà soddisfatto del contenuto della decisione formale potrà

dapprima inoltrare un’opposizione all’assicuratore e, contro la decisione su

opposizione, potrà interporre ricorso al TCA,

per

quanto concerne il blocco del pignoramento dell’esecuzione n. __________ relativa

all’importo di fr. 851.65 per premi LAMal rimasti impagati (doc. B12 e C3) e del

pignoramento del salario di fr. 96.65 per “debiti dell’assicurazione

malattia LAMal scaduti dal 01.11.07 al 31.12.07” relativo all’esecuzione n.

__________ (doc. B9 e C2), l’ispettorato di esecuzione e fallimenti ha risposto

all’insorgente in data 11 novembre 2008 (doc. XV), affermando di aver

verificato “che alle domande di proseguimento delle esecuzioni n. __________

e __________ presentate dalla cassa malati CO 1 sono state regolarmente

allegate le decisioni di rigetto delle opposizioni da lei interposte, emesse

dalla cassa in data 21 febbraio, rispettivamente 30 luglio 2008, che appaiono

ora definitive.”,

dagli

atti emerge che entrambe le decisioni di rigetto sono state dichiarate

cresciute in giudicato dall’assicuratore (doc. XV/1 e 2),

del

resto l’insorgente, chiamato a completare il ricorso con decreto dell’11 settembre

2008.

ed a trasmettere la decisione impugnata (doc. II), non ha prodotto al TCA né

le due citate decisioni, né eventuali lettere di opposizione e neppure ha reagito

allo scritto del 6 novembre 2008 di questo Tribunale alla Camera esecuzioni e

fallimenti, trasmesso al ricorrente per conoscenza, il cui oggetto erano le due

citate esecuzioni e l’assenza di decisioni formali (doc. XIV),

pertanto

le decisioni del 21 febbraio 2008 e del 30 luglio 2008 non sono oggetto della

presente vertenza,

in

queste condizioni non vi sono motivi per sospendere le procedure di pignoramento

nell’ambito delle esecuzioni n. __________ e __________,

per

quanto concerne la richiesta di CO 1 di proseguire l’esecuzione n. __________

relativa a premi LCA (doc. B10), essa sarà oggetto della sentenza di cui

all’inc. 36.2008.139,

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso,

nella misura in cui è ricevibile, è respinto.

2. L’incarto

è trasmesso alla Cassa malati CO 1 per l’emissione di una decisione conformemente

ai considerandi.

3. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

4. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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