36.2008.138
Ricorso per denegata giustizia respinto in assenza di una richiesta esplicita all'assicuratore di voler emanare una decisione formale impugnabile
13 novembre 2008Italiano18 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
36.2008.138
Data decisione, Autorità:
13.11.2008, TCA
Titolo:
Ricorso per denegata giustizia respinto in assenza di una richiesta esplicita all'assicuratore di voler emanare una decisione formale impugnabile
DENEGATA GIUSTIZIA
RITARDATA GIUSTIZIA
TRASMISSIONE ATTI
art. 49 LPGA
art. 52 LPGA
art. 56 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
36.2008.138
cs
Lugano
13 novembre
2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 29 agosto 2008 (recte:
9 settembre 2008) di
RI 1
contro
CO 1
in materia di assicurazione sociale
contro le malattie
ritenuto che con
istanza datata 29 agosto 2008, spedita il 9 settembre 2008 e completata il 18
settembre 2008 su ingiunzione del Giudice delegato del TCA, RI 1 (figurante
come “__________” nell’istanza al Tribunale e “__________” o “__________” negli
atti esecutivi), si è rivolto al TCA indicando di aver disdetto il rapporto
assicurativo in ambito LAMal e LCA con la Cassa malati CO 1 (doc. I),
nel
medesimo atto l’interessato ha affermato che l’assicuratore non ha accettato la
sua disdetta a causa di premi rimasti impagati, e meglio dell’ultima mensilità
del 2007, e di non essere nemmeno più d’accordo di pagare le assicurazioni
complementari (doc. I),
l’istante
ha infine rilevato di essersi affiliato presso un altro assicuratore al quale
nel 2008 ha regolarmente pagato i premi (doc. I),
malgrado
la richiesta del Giudice delegato del TCA di completare l’atto, nel senso di indicare
il provvedimento emesso su opposizione che intendeva contestare (doc. II),
l’insorgente si è limitato ad aggiungere alcune frasi alla sua precedente
istanza, allegando una serie di precetti esecutivi fatti spiccare
dall’assicuratore (doc. B4),
successivamente,
con lettera del 15 ottobre 2008, l’interessato ha scritto al TCA, allegando un
avviso di pignoramento riferito all’esecuzione n. __________ e uno scritto
intitolato “pignoramento di salario in proprio” riferito all’esecuzione n.
__________, entrambi dell’Ufficio esecuzioni e fallimenti di __________, affermando:
" Come da accordo telefonico odierno le invio in allegato
le copie dei 2 pignoramenti ricevuti da parte dell’Ufficio esecuzione e
fallimenti di __________, con la preghiera di verificare se la procedura esecutiva
fatta dall’CO 1 è corretta, e intervenire presso l’UEF di __________ affinché
sospendano la procedura di pignoramento nei miei confronti.
La prego di darmi al più presto informazioni, e la ringrazio sentitamente
per l’attenzione.” (doc. IX),
con
risposta del 21 ottobre 2008 l’assicuratore ha proposto di respingere
l’istanza, ed ha chiesto al TCA:
" di pronunciare il rigetto del ricorso e che, di
conseguenza, il signor RI 1 deve ad CO 1 l’importo dei premi LAMal e LCA per
l’anno 2008, comprese le spese amministrative e d’esecuzione, con deduzione dei
pagamenti già effettuati;
Fatti
di decidere che le esecuzioni n° __________ e n° __________ possono
essere proseguite;
di decidere che le spese e tasse di giustizia siano poste a carico
dell’assicurato RI 1.” (doc. XI),
alle
parti è stato concesso un termine scadente il 10 novembre 2008 per presentare nuove
prove (doc. XII),
il
6 novembre 2008 il TCA ha trasmesso per competenza alla Camera esecuzioni e
fallimenti lo scritto del 15 ottobre 2008, con gli allegati (doc. XIV),
con
lettera 11 novembre 2008 al ricorrente, trasmessa al TCA per conoscenza, la CEF
ha verificato che alle domande di proseguimento delle esecuzioni n. __________
e __________ presentate dall’assicuratore, sono state regolarmente allegate le
decisioni di rigetto delle opposizioni interposte (doc. XV),
il
predetto scritto, con gli allegati è stato notificato al ricorrente anche con
lettera del 13 novembre 2008 di questo Tribunale (doc. XVI),
la
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria
(cfr. STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21
luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio
2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001,
pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000;
STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999),
a
prescindere dall’esito del ricorso, questo Tribunale, come già fatto in
un'altra recente procedura che ha visto convenuto il medesimo assicuratore,
deve qui ancora una volta stigmatizzare il fatto che la Cassa malati CO 1 non
ha prodotto tutta la documentazione rilevante, malgrado l’ingiunzione del TCA
(doc. IV) il quale è venuto a conoscenza della presenza di due decisioni di
rigetto dell’opposizione solo in seguito all’intervento dell’ispettorato di
esecuzione e fallimenti,
oggetto
dell’istanza, assai confusa e non sempre comprensibile malgrado le aggiunte effettuate
in seguito all’ingiunzione del Giudice delegato del TCA di completarla
allegando il provvedimento impugnato, risulta la contestazione del rifiuto
della Cassa malati di accettare la disdetta dell’assicurazione obbligatoria di
base e delle assicurazioni complementari soggette alla LCA,
le
censure circa le assicurazioni complementari, siccome rette dal diritto privato,
saranno oggetto di sentenza separata (inc. 36.2008.139, cfr. anche doc. II),
per
quanto concerne l’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie,
l’art. 1 cpv. 1 LAMal prevede che le disposizioni della LPGA sono applicabili
all’assicurazione malattie, sempre che la LAMal non preveda espressamente una
deroga alla LPGA,
per
l’art. 49 cpv. 1 LPGA nei casi di ragguardevole entità o quando vi è disaccordo
con l’interessato l’assicuratore deve emanare per scritto le decisioni in
materia di prestazioni, crediti e ingiunzioni,
in
virtù dell’art. 52 cpv. 1 LPGA le decisioni possono essere impugnate entro
trenta giorni facendo opposizione presso il servizio che le ha notificate;
fanno eccezione le decisioni processuali e pregiudiziali,
a
norma dell’art. 56 cpv. 1 LPGA le decisioni su opposizione e quelle contro cui
un’opposizione è esclusa possono essere impugnate mediante ricorso,
nel
caso di specie l’insorgente non ha prodotto alcuna decisione su opposizione impugnabile
in relazione con la disdetta da lui inoltrata nel corso del mese di novembre
2007, neppure dopo l’ingiunzione dell’11 settembre 2008 del Giudice delegato
del TCA (doc. I e III),
la
sentenza del supplente del __________ del 7 agosto 2008 non è impugnabile al
TCA poiché non è stata emessa da un assicuratore ai sensi della LAMal ed
inoltre questo Tribunale non è competente per decidere circa eventuali ricorsi
contro le decisioni dei Giudici di Pace (art. 1 LPTCA del 6 aprile 1961, in
vigore fino al 30 settembre 2008 e Lptca del 23 giugno 2008, in vigore dal 1°
ottobre 2008; cfr. anche art. 32 Lptca),
neppure
le decisioni di rigetto dell’opposizione ai precetti esecutivi n. __________ e __________
del 21 febbraio 2008, rispettivamente del 30 luglio 2008 (doc. XV/1 e 2),
ricevute dal TCA dopo la segnalazione della fattispecie all’Ispettorato di esecuzione
e fallimenti e su cui l’assicuratore non si è espresso in sede di risposta e
che non ha consegnato agli atti malgrado l’ingiunzione del 22 settembre 2008 di
questo Tribunale di produrre l’incarto completo (doc. IV), decisioni in merito
alle quali si tornerà in seguito, possono essere oggetto di ricorso a questo
Tribunale, in assenza di una decisione su opposizione impugnabile (cfr. art. 56
cpv. 1 LPGA),
in
queste condizioni, nella misura in cui il ricorrente contesta la presa di
posizione della Cassa malati circa l’assenza dei presupposti per accettare la
disdetta, mancando una decisione su opposizione impugnabile, il ricorso si
rivela irricevibile,
secondo
l'art. 56 cpv. 2 LPGA il ricorso può essere interposto anche se l'assicuratore,
nonostante la domanda dell'assicurato, non emana una decisione o una decisione
su opposizione. Tale disposizione include sia i ricorsi per ritardata giustizia
che per denegata giustizia. Con l’entrata in vigore della LPGA, secondo il già
citato suo art. 56 cpv. 2, spetta al competente Tribunale cantonale delle
assicurazioni statuire in merito ad un ricorso per denegata/ritardata giustizia
(sentenza I 387/03 del 23 ottobre 2003, consid. 3). Va inoltre rammentato come l'art.
52 cpv. 2 LPGA stabilisce che le decisioni su opposizione vanno pronunciate entro
un termine adeguato, sono motivate e contengono un avvertimento relativo ai
rimedi giuridici. Inoltre, secondo l'art. 52 cpv. 3 LPGA, la procedura
d'opposizione è gratuita e di regola non sono accordate ripetibili. Il
legislatore non ha quindi voluto inserire un termine entro il quale
l’amministrazione deve emanare la decisione su opposizione,
secondo
la giurisprudenza federale, vi è diniego di giustizia qualora un'autorità giudiziaria
od amministrativa non si occupi di una domanda, per la cui risoluzione essa é
competente (DTF 114 V 147 consid. 3a e riferimenti ivi menzionati). Sempre secondo
la giurisprudenza, vi è diniego di giustizia nel caso in cui l'autorità
competente si dimostri certo pronta ad emanare una decisione, ma ciò non
avviene entro un termine che appare adeguato, tenuto conto della natura
dell'affare nonché dell'insieme delle altre circostanze (DTF 107 Ib 164 consid.
3b e riferimenti). Irrilevanti sono le ragioni che hanno determinato il diniego
di giustizia. Decisivo per l'interessato è unicamente il fatto che l'autorità
non abbia agito, rispettivamente, non abbia agito in maniera tempestiva (DTF
108 V 20 consid. 4c, 103 V 195 consid. 3c),
nel
giudicare l'esistenza di una ritardata giustizia, si deve procedere ad una
valutazione delle circostanze oggettive. Vi è, quindi, ritardata giustizia quando
le circostanze che hanno condotto ad un prolungamento della procedura non
appaiono oggettivamente giustificate (DTF 103 V 195 consid. 3c in fine). Criteri
rilevanti sono, segnatamente, la natura della procedura, la difficoltà della
materia ed il comportamento dell'interessato (DTF 125 V 188; VPB 1983 n. 150 p.
527 e EuGRZ 1983 p. 483),
il
principio secondo cui la procedura innanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni
deve essere semplice e spedita (art. 61 cpv. 1 lett. a LPGA) è espressione di
un principio generale del diritto delle assicurazioni sociali e vale, perciò,
anche nell'ambito della procedura amministrativa (DTF 110 V 61 consid. 4; cfr. pure Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversiche-
rung, Zurigo 1999, p. 243 n. 509),
dottrina e giurisprudenza hanno stabilito che una ritardata giustizia
può essere ammessa soltanto quando la competente autorità protrae più del
dovuto la trattazione di un affare. Ciò non è il caso se essa prende dei
provvedimenti positivi, ad esempio dei provvedimenti probatori supplementari.
Qualora l'autorità si sia occupata di una vertenza senza notevole ritardo, una
violazione della costituzione può essere ammessa soltanto se determinati
provvedimenti sono stati presi abusivamente (Meyer, Das Rechtsverzögerungsverbot
nach Art. 4 BV, tesi Berna 1985, p. 78 e riferimenti giurisprudenziali). In una
Considerandi
sentenza del 25 giugno 2003 pubblicata in DTF 129 V pag. 411 e seg., il TFA ha
ammesso l'esistenza di un ritardo ingiustificato a carico dell'Ufficio AI e
della Commissione federale di ricorso in materia di AVS/AI, trattandosi di una
procedura durata globalmente più di 10 anni (dal momento in cui è stata presentata
la domanda di prestazioni a quello in cui è stata resa la sentenza impugnata),
nella
DTF 125 V 188ss., il TFA ha invece negato l'esistenza di un ritardo ingiustificato,
trattandosi di un assicuratore malattie che, trascorsi meno di 4 mesi dal momento
in cui l'assicurato ha interposto opposizione, non aveva ancora proceduto ad emanare
la decisione di sua competenza. In RAMI 1997 U 286, p. 339s., la Corte federale
ha riconosciuto una ritardata giustizia a carico di un tribunale cantonale che
era rimasto completamente inattivo nei riguardi di una causa pendente da 42
mesi e suscettibile di essere giudicata da 27 mesi (ossia a partire
dall'evasione di un atto di ricusa). In questa stessa pronunzia, il TFA ha illustrato
alcuni precedenti in cui era stato chiamato a decidere circa l'esistenza di una
ritardata giustizia:
" Das Eidgenössische Versicherungsgericht hat in
ähnlichen Fällen, bei denen keine besonderen Umstände vorgelegen hatten,
Verfahrensdauern von 20 Monaten (unveröffentliches Urteil P. vom 4. Juli 1994,
C 101/94) oder 22 Monaten (unveröffentliches Urteil G. vom 4. September 1990, I
421/89) als Grenzfälle betrachtet. Im Urteil Z. vom 12.Oktober 1995 erachtete
es eine Erledigungszeit von 39 Monate als zu lange, verneinte jedoch eine
unrechtmässige Verzögerung, weil besondere Umstände hinzukamen. Andererseits
hiess es eine Rechtsverzögerungbeschwerde bei einer Verfahrens- dauer von 40
Monate gut (unveröffentliches Urteil P. vom 10. März 1993, M 1/92)." (RAMI succitata),
in
dottrina viene menzionata la sentenza del 20 settembre 1995 nella causa A.L.
del Tribunale delle assicurazioni del Canton Argovia, nella quale è stata
riconosciuta una ritardata giustizia, trattandosi di un'autorità che aveva
atteso più di 9 mesi prima di procedere ad ordinare un'ulteriore perizia
(Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der AHV und IV in: Schaffhauser/Schlauri,
Verfahrensfragen in der Sozialversicherung, San Gallo 1996, p. 92s.) oppure
quella datata 22 giugno 1998 del Tribunale amministrativo del Canton Nidwaldo,
in cui l'amministrazione è stata (soltanto) biasimata per aver lasciato
trascorrere più di un anno senza prendere alcuna decisione dopo ricezione di
una perizia (Plädoyer 6/1998, p. 67),
il
Tribunale Federale delle Assicurazioni (dal 1° gennaio 2007 Tribunale Federale)
ha stabilito, in una sentenza pubblicata in SVR 2001 KV 38, p. 109s., che
l'oggetto di un ricorso per denegata o ritardata giustizia é soltanto la
verifica del preteso diniego o del preteso ritardo: il tribunale non può,
quindi, decidere in merito alle prestazioni. Le prestazioni assicurative
materiali, in effetti, non costituiscono l'oggetto litigioso di questa
procedura, questa giurisprudenza è da considerare valida anche sotto l’imperio
dell’art. 56 cpv. 2 LPGA,
da
ultimo va rilevato che, in caso di accoglimento di un ricorso per ritardata o
denegata giustizia, il Tribunale ordina all’assicuratore sociale di concludere
entro un termine ragionevole la procedura, rispettivamente di dar seguito alla
chiesta misura (Kieser, Verwaltungsverfahren, cit., nota 507 pag. 240; cfr.
anche SVR 2001 KV 38 consid. 2b pag. 110),
nel
caso di specie con scritto del 20 novembre 2007 RI 1 ha disdetto il rapporto assicurativo
con CO 1 (doc. 12),
il
4.
dicembre 2007 l’assicuratore ha spiegato all’insorgente le condizioni da adempiere
per poter cambiare Cassa malati (doc. 11),
l’8
gennaio 2008 CO 1 ha informato l’interessato di non poter dar seguito alla disdetta
a causa della presenza di premi e/o partecipazioni non ancora pagati (doc. 10),
l’istante
ha contestato il rifiuto dell’assicuratore di accettare la disdetta del
contratto dell’assicurazione obbligatoria tramite uno scritto del 5 febbraio
2008.
(doc. B4),
con
lettera dell’8 febbraio 2008 l’assicuratore ha risposto, elencando le
motivazioni per le quali una disdetta non sarebbe stata possibile (doc. B6),
il
5.
maggio 2008 l’interessato ha contestato presso l’assicuratore un avviso di pignoramento
(doc. B7),
dagli
atti non risulta invece alcuna richiesta di emanare una decisione formale impugnabile
che si pronunci circa la disdetta dall’assicurazione obbligatoria, né
l’assicuratore ha emesso una decisione in tal senso,
in
queste condizioni, in assenza di una chiara richiesta all’assicuratore, che
l’interessato era sicuramente in grado di scrivere visto il contenuto della
lettera del 5 febbraio 2008 in cui si accenna al tenore dell’art. 64a LAMal, il
ricorso va respinto non essendo dati i requisiti per ritenere una denegata o
una ritardata giustizia,
tuttavia,
alla luce delle domande formulate con l’istanza datata 29 agosto 2008,
l’incarto va trasmesso alla Cassa affinché si pronunci sul rifiuto della
disdetta dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie tramite
una decisione formale,
l’assicuratore
dovrà in particolare prendere contatto con l’altra Cassa malati presso la quale
il ricorrente afferma di essersi affiliato dal 1° gennaio 2008, e meglio __________
(cfr. doc. B4), per accertare se effettivamente vi è stata una nuova affiliazione,
se i premi sono stati pagati e se la procedura prevista dagli art. 7 LAMal e
64a LAMal è stata correttamente seguita,
a
proposito dell’applicazione dell’art. 7 LAMal, va segnalato che con sentenza
del 1° dicembre 2000, pubblicata in DTF 126 V 480, la nostra Massima Istanza ha
stabilito, circa il computo del termine di preavviso di un mese prescritto per
il cambiamento d'assicuratore, che la dichiarazione di volontà con cui la
persona assicurata può cambiare il suo assicuratore, mediante preavviso di un
mese per la fine di un mese dalla comunicazione dell'aumento dei premi, è un
atto formatore recettizio. Di conseguenza, il termine è rispettato soltanto se
il preavviso perviene al suo destinatario al più tardi l'ultimo giorno del mese
che precede lo scioglimento del rapporto assicurativo.
Nel
caso esaminato dall'Alta Corte la disdetta consegnata alla posta il 30 novembre
1998.
è stata ricevuta il 1° dicembre 1998 dal nuovo assicuratore. Il rapporto
assicurativo è stato di conseguenza sciolto unicamente con effetto dal 31
dicembre 1999, invece del 31 dicembre 1998,
per
quanto concerne l'applicazione dell'art. 7 cpv. 5 LAMal, l'Alta Corte con
sentenza del 9 gennaio 2001, pubblicata in DTF 127 V 38, ha stabilito che
qualora il nuovo assicuratore solo dopo la scadenza del periodo di disdetta
comunichi al precedente di assicurare l'interessato senza interruzione della
protezione assicurativa, il precedente rapporto assicurativo cessa alla fine
del mese in cui l'informazione tardiva perviene al precedente assicuratore. Nel
caso giudicato dal TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) il nuovo assicuratore ha
comunicato al vecchio assicuratore di assumere senza interruzione
l'assicurazione il 10 gennaio 1997. Per cui il precedente rapporto assicurativo
è cessato il 31 gennaio 1997,
infine,
l’8 settembre 2004 (DTF 130 V 448), l’Alta Corte ha stabilito che in caso di
cambiamento di assicuratore nell’ambito dell’assicurazione obbligatoria delle
cure medico sanitarie è esclusa una doppia assicurazione. Il rapporto di
assicurazione presso il nuovo assicuratore può soltanto prendere inizio dopo
che è terminato quello precedente (consid. 4). La comunicazione prevista
dall’art. 7 cpv. 5 prima frase LAMal deve essere fatta direttamente dal nuovo
assicuratore a quello precedente. La mancata comunicazione non si rivela
illecita se il nuovo assicuratore non conosce quello precedente. In tal caso
può sorgere un obbligo di risarcimento danni ai sensi dell’art. 7 cpv. 5
seconda frase LAMal. Per salvaguardare il proprio diritto al risarcimento del
danno, la persona assicurata deve rendere nota al nuovo assicuratore l’identità
di quello precedente (consid. 5.4, sul tema cfr. anche STCA del 3 luglio 2008,
inc. 36.2007.160),
se
l’istante non sarà soddisfatto del contenuto della decisione formale potrà
dapprima inoltrare un’opposizione all’assicuratore e, contro la decisione su
opposizione, potrà interporre ricorso al TCA,
per
quanto concerne il blocco del pignoramento dell’esecuzione n. __________ relativa
all’importo di fr. 851.65 per premi LAMal rimasti impagati (doc. B12 e C3) e del
pignoramento del salario di fr. 96.65 per “debiti dell’assicurazione
malattia LAMal scaduti dal 01.11.07 al 31.12.07” relativo all’esecuzione n.
__________ (doc. B9 e C2), l’ispettorato di esecuzione e fallimenti ha risposto
all’insorgente in data 11 novembre 2008 (doc. XV), affermando di aver
verificato “che alle domande di proseguimento delle esecuzioni n. __________
e __________ presentate dalla cassa malati CO 1 sono state regolarmente
allegate le decisioni di rigetto delle opposizioni da lei interposte, emesse
dalla cassa in data 21 febbraio, rispettivamente 30 luglio 2008, che appaiono
ora definitive.”,
dagli
atti emerge che entrambe le decisioni di rigetto sono state dichiarate
cresciute in giudicato dall’assicuratore (doc. XV/1 e 2),
del
resto l’insorgente, chiamato a completare il ricorso con decreto dell’11 settembre
2008.
ed a trasmettere la decisione impugnata (doc. II), non ha prodotto al TCA né
le due citate decisioni, né eventuali lettere di opposizione e neppure ha reagito
allo scritto del 6 novembre 2008 di questo Tribunale alla Camera esecuzioni e
fallimenti, trasmesso al ricorrente per conoscenza, il cui oggetto erano le due
citate esecuzioni e l’assenza di decisioni formali (doc. XIV),
pertanto
le decisioni del 21 febbraio 2008 e del 30 luglio 2008 non sono oggetto della
presente vertenza,
in
queste condizioni non vi sono motivi per sospendere le procedure di pignoramento
nell’ambito delle esecuzioni n. __________ e __________,
per
quanto concerne la richiesta di CO 1 di proseguire l’esecuzione n. __________
relativa a premi LCA (doc. B10), essa sarà oggetto della sentenza di cui
all’inc. 36.2008.139,
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso,
nella misura in cui è ricevibile, è respinto.
2. L’incarto
è trasmesso alla Cassa malati CO 1 per l’emissione di una decisione conformemente
ai considerandi.
3. Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
4. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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