36.2008.139
Disdetta dell'assicurazione malattie complementare e domanda riconvenzionale dell'assicuratore che chiede il rigetto dell'opposizione ad un precetto esecutivo
1 dicembre 2008Italiano13 min
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Numero d'incarto:
36.2008.139
Data decisione, Autorità:
01.12.2008, TCA
Titolo:
Disdetta dell'assicurazione malattie complementare e domanda riconvenzionale dell'assicuratore che chiede il rigetto dell'opposizione ad un precetto esecutivo
ASSICURAZIONE COMPLEMENTARE MALATTIA
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
DISDETTA O RESCISSIONE
art. 12 cpv. 3 LAMAL
art. 42 LCA
Raccomandata
Incarto n.
36.2008.139 + 160
cs
Lugano
1 dicembre
2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sulla petizione del 29 agosto (recte:
9 settembre) 2008 di
AT 1
contro
CV 1
in materia di assicurazione contro le
malattie
e sulla domanda riconvenzionale del 21
ottobre 2008 (inc. 36.2008.160) di
CV 1, __________
contro
AT 1,
in materia di assicurazione contro le
malattie
ritenuto che con
istanza datata 29 agosto 2008, spedita il 9 settembre 2008 e completata il 18
settembre 2008 su ingiunzione del Giudice delegato del TCA, AT 1 (figurante
come “__________” nell’istanza al Tribunale e “__________” o “__________” negli
atti esecutivi), si è rivolto al TCA indicando di aver disdetto il rapporto
assicurativo in ambito LAMal e LCA con la Cassa malati CV 1 (doc. I),
nel
medesimo atto l’interessato ha affermato che l’assicuratore non ha accettato la
sua disdetta a causa di premi rimasti impagati, e meglio dell’ultima mensilità
del 2007, e di non essere nemmeno più d’accordo di pagare le assicurazioni
comple- mentari (doc. I),
l’istante
ha infine rilevato di essersi affiliato presso un altro assicuratore al quale
nel 2008 ha regolarmente pagato i premi (doc. I),
malgrado
la richiesta del Giudice delegato del TCA di completare l’atto, nel senso di
indicare il provvedimento emesso su opposizione che intendeva contestare (doc.
II), l’insorgente si è limitato ad aggiungere alcune frasi alla sua precedente
istanza, allegando una serie di precetti esecutivi fatti spiccare
dall’assicuratore (doc. B4),
successivamente,
con lettera del 15 ottobre 2008, l’interessato ha scritto al TCA, allegando un
avviso di pignoramento riferito all’esecuzione n. __________ e uno scritto
intitolato “pignoramento di salario in proprio” riferito all’esecuzione n.
__________, entrambi dell’Ufficio esecuzioni e fallimenti di __________,
affermando:
" Come da accordo telefonico odierno le invio in
allegato le copie dei 2 pignoramenti ricevuti da parte dell’Ufficio esecuzione
e fallimenti di __________, con la preghiera di verificare se la procedura
esecutiva fatta dall’CV 1 è corretta, e intervenire presso l’UEF di __________
affinché sospendano la procedura di pignoramento nei miei confronti.
La prego di darmi al più presto informazioni, e la ringrazio sentitamente
per l’attenzione.” (doc. IX),
con
risposta del 21 ottobre 2008 l’assicuratore ha proposto di respingere
l’istanza, ed ha chiesto al TCA:
" di pronunciare il rigetto del ricorso e che, di
conseguenza, il signor AT 1 deve ad CV 1 l’importo dei premi LAMal e LCA per
l’anno 2008, comprese le spese amministrative e d’esecuzione, con deduzione dei
pagamenti già effettuati;
Fatti
di decidere che le esecuzioni n° __________ e n° __________ possono
essere proseguite;
di decidere che le spese e tasse di giustizia siano poste a carico
dell’assicurato AT 1.” (doc. XI),
alle
parti è stato concesso un termine scadente il 10 novembre 2008 per presentare
nuove prove (doc. XII),
il
6 novembre 2008 il TCA ha trasmesso per competenza alla Camera esecuzioni e
fallimenti lo scritto del 15 ottobre 2008, con gli allegati (doc. XIV),
con
lettera 11 novembre 2008 al ricorrente, trasmessa al TCA per conoscenza, la CEF
ha verificato che alle domande di proseguimento delle esecuzioni n. __________
e __________ presentate dall’assicuratore, sono state regolarmente allegate le
decisioni di rigetto delle opposizioni interposte (doc. XV),
il
predetto scritto, con gli allegati è stato notificato al ricorrente anche con
lettera del 13 novembre 2008 di questo Tribunale (doc. XVI, inc. 36.2008.138)
con
sentenza del 13 novembre 2008 questo Tribunale ha respinto, nella misura in cui
era ricevibile, il ricorso in ambito di assicurazione sociale contro le
malattie ed ha trasmesso l’incarto all’assicuratore per l’emissione di una
decisione conformemente ai considerandi (inc. 36.2008.138),
la
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria
(cfr. STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21
luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio
2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001,
pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000;
STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999),
oggetto
dell’istanza, assai confusa e non sempre comprensibile malgrado le aggiunte
effettuate in seguito all’ingiunzione del Giudice delegato del TCA di
completarla allegando il provvedimento impugnato, risulta la contestazione del
rifiuto della Cassa malati di accettare la disdetta dell’assicurazione
obbligatoria di base e delle assicurazioni complementari soggette alla LCA,
con
sentenza 13 novembre 2008 il TCA ha già giudicato sulle censure sollevate
nell’ambito dell’assicurazione malattie delle cure medico-sanitarie (inc.
36.2008.138),
per
quanto concerne invece le assicurazioni complementari va rammentato che l’art.
12 cpv. 3 LAMal prevede che esse sono rette dal diritto privato ed in
particolare dalla legge federale sul contratto d'assicurazione (LCA),
giusta
l'art. 85 cpv. 2 della legge federale sulla sorveglianza delle imprese
d’assicurazione del 17 dicembre 2004 (LSA), per le controversie relative alle
assicurazioni complementari all’assicurazione sociale malattie, i Cantoni
prevedono una procedura semplice e spedita, nella quale il giudice accerta
d’ufficio i fatti e valuta liberamente le prove,
in
ambito cantonale, la LCAMal all'art. 75 prevede che le contestazioni relative
alle assicurazioni complementari all'assicurazione sociale contro le malattie praticate
da assicuratori autorizzati all'esercizio ai sensi della LAMal sono decise dal
TCA, che applicherà, per analogia, la Legge di procedura per le cause davanti
al TCA (Lptca),
in
concreto, la causa concerne una vertenza relativa alla disdetta di
assicurazioni complementari rette dalla LCA e praticate da un assicuratore
sociale autorizzato all’esercizio ai sensi della LAMal,
il
TCA può pertanto entrare nel merito della petizione,
nel
caso di specie l’assicurato con scritto datato “20.11.07” e pervenuto
all’assicuratore il 29 novembre 2007, ha disdetto le assicurazioni
complementari con effetto al 31.12.08 (doc. B3),
pertanto
lo stesso attore aveva inteso mettere un termine al contratto assicurativo per
la fine del 2008,
ciò
emerge anche dallo scritto del 5 febbraio 2008 ad CV 1 dove l’attore ha chiesto
all’assicuratore “di inviare le LCA separate dalla LAMal in quanto dal 1
gennaio 2008 sono regolarmente assicurato per la LAMal presso __________.”
(doc. A4),
pertanto
il contenuto dello scritto 4 dicembre 2007 dall’assicuratore, laddove afferma
che “ci richiede la disdetta del suo contratto LCA al 31 dicembre 2007”,
nonché la risposta di causa dove si indica che l’attore “richiedeva
ugualmente la disdetta delle sue assicurazioni complementari per il 31 dicembre
2007” non sono corretti (doc. 11),
del
resto in sede di petizione innanzi al TCA l’interessato non afferma di aver
disdetto il contratto per un termine precedente ma ha solo affermato che “di
conseguenza mi hanno scalato dal precetto il premio e vanno avanti con la
richiesta di spese, e delle complementari, che avrei pagato fino alla
scadenza contrattuale. Ora non sono più d’accordo di pagare
neanche le complementari, per il semplice motivo che sono veramente scontento
dell’operato di questa cassa.” (doc. I, sottolineatura del redattore e doc.
III),
a norma dell’art. 9 delle condizioni generali d’assicurazione (CGA), “en
sus des dispositions de l’art. 42 LCA [ndr: in caso di danno parziale] et après
une durée de 5 ans, le contrat peut être dénoncé par le preneur d’assurance
pour la date d’une échéance de primes, à conditions d’en aviser CV 1 par écrit
au moins 6 mois avant ladite échéance.”
inoltre
per l’art. 10 CGA “si le tarif des primes change, CV 1 est habilitée à
proposer l’adaptation du contrat à partir de la prochaine échéance de prime. Les nouvelles primes seront communiquées au moins 25 jours avant
leur entrée en vigueur au preneur d’assurance, qui dispose alors du droit de
résilier le contrat – pour la partie modifiée ou dans sa totalité – au plus
tard le jour précédant l’échéance de prime”,
l’assicuratore,
interpellato dal TCA, ha confermato che “le assicurazioni complementari del
Signor AT 1 non hanno subito aumento tra il 2007 e il 2008.” (doc. XVI),
alla
luce di quanto sopra esposto emerge da una parte che lo stesso attore, il 20
novembre 2007, ha inoltrato la disdetta con effetto al 31 dicembre 2008 (doc.
12) ed ha confermato implicitamente di aver disdetto il rapporto assicurativo
solo per la fine di quest’anno sia con lo scritto del 5 febbraio 2008 ad CV 1 (doc.
A4) sia con la petizione (doc. I e III), e dall’altra che i premi non hanno
subito variazioni tra il 2007 ed il 2008 (doc. XVI, cfr. anche doc. 15),
per
cui, rilevato che la richiesta di procedere con una disdetta anticipata
contenuta nella “petizione” in esame non permette all’assicurato di
mettere un termine prematuro al rapporto assicurativo poiché, in ogni caso, la
disdetta deve essere inoltrata 6 mesi prima della prossima scadenza dei premi e
nel caso di specie l’istanza è stata spedita solo il 9 settembre 2008, questo
TCA deve confermare che l’attore è affiliato presso CV 1 per le assicurazioni
complementari fino al 31 dicembre 2008 in applicazione degli art. 42 LCA e 9 e
10 CGA,
ne
consegue che la petizione va respinta,
l’assicuratore
con la risposta ha chiesto:
" di pronunciare il rigetto del ricorso e che, di
conseguenza, il signor AT 1 deve ad CV 1 l’importo dei premi LAMal e LCA per
l’anno 2008, comprese le spese amministrative e d’esecuzione, con deduzione dei
pagamenti già effettuati;
di decidere che le esecuzioni n° __________ e n__________ possono
essere proseguite;” (doc. XI)
l’esecuzione
n° __________ si riferisce a premi LAMal ed è stata oggetto della sentenza del
13 novembre 2008 (inc. 36.2008.138),
l’esecuzione
n° __________ porta su fr. 15,10 per “debiti dell’assicurazione malattia LCA
scaduti dal 01.11.07 al 31.12.07 fr. 30,20 ./. diversi acconti dal 19.12.2007
fr. 15,10” oltre a “spese amministrative” per fr. 110 (doc. B10),
dagli
atti emerge che il supplente Giudice di pace del __________ si è già pronunciato
in merito alla citata esecuzione con decisione del 7 agosto 2008, rigettando
l’opposizione in via provvisoria per l’importo di fr. 15,10 oltre interessi,
spese esecutive ed amministrative (doc. 2),
come
già spiegato nella sentenza del 13 novembre 2008 (inc. 36.2008.138), questo
Tribunale non è competente a decidere circa eventuali ricorsi contro le
decisioni dei Giudici di Pace (cfr. art. 1 LPTCA del 6 aprile 1961, in vigore
fino al 30 settembre 2008 e Lptca del 23 giugno 2008, in vigore dal 1° ottobre
2008; cfr. anche art. 32 Lptca),
comunque
nel caso di specie l’assicuratore ha formulato la sua richiesta al TCA in una
risposta confusa e poco comprensibile, dove premi e spese di richiamo, di
diffida, amministrative e d’esecuzione derivanti dall’assicurazione sociale e
dall'assicura- zione privata vengono continuamente mischiate,
l’assicuratore
non spiega in maniera chiara e precisa, nemmeno nel “petitum”, se la sua richiesta
va intesa come una domanda riconvenzionale,
in
particolare non è chiaro se la Cassa chiede al TCA di pronunciarsi nuovamente
sul rigetto dell’opposizione al citato precetto esecutivo, oppure di condannare
l’assicurato al pagamento di fr. 15,10 e dei premi e spese rimasti insoluti per
l’anno 2008 oppure, infine, se questo Tribunale è chiamato dall’assicuratore a
statuire in merito alla prosecuzione della procedura esecutiva n. __________,
del
resto l’assicuratore neppure quantifica l’eventuale importo che il convenuto
sarebbe chiamato a pagare e sul quale il tribunale dovrebbe pronunciarsi,
infine
l’assicuratore non ha comunque prodotto documentazione inerente il 2007, ossia
l’anno sul quale porta l’esecuzione n. __________,
alla
luce dell’estrema confusione e mancanza di chiarezza e motivazione circa le
reali richieste di CV 1 la domanda riconvenzionale si rivela irricevibile,
va ancora rammentato come giusta
l'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF, nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è
ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta a Fr. 30'000.-. Quando il
valore litigioso non raggiunge questo importo, il ricorso è ugualmente
ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza
fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF),
laddove non sia ammissibile il ricorso ordinario in
materia civile, è aperta la via del ricorso sussidiario in materia
costituzionale (art. 113 LTF),
in concreto con la
petizione l’attore ha chiesto di anticipare la disdetta dell’assicurazione
complementare,
CV 1 chiede la
prosecuzione di un’esecuzione di fr. 15,10 oltre fr. 110 di spese e
l’accertamento che l’interessato deve i premi del 2008, oltre a spese e
amministrative e d’esecuzione senza quantificare la richiesta,
il
premio dovuto nel 2008 ammonta a fr. 23 al mese,
anche
calcolando eventuali spese amministrative e d’esecuzione chieste da CV 1 non
viene raggiunto l’importo di fr. 30'000,
trattandosi di una
causa di carattere pecuniario, non sono pertanto dati gli estremi per interporre
un eventuale ricorso in materia civile al Tribunale Federale sulla base del
valore litigioso (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF),
secondo l'art. 49 cpv.
2 LSA, i tribunali svizzeri devono trasmettere gratuitamente all'autorità di
sorveglianza una copia di tutte le sentenze civili concernenti disposizioni del
diritto in materia di contratto d'assicurazione; s'impone perciò di notificare
all'autorità di sorveglianza anche la presente sentenza,
Per questi
motivi
dichiara e
pronuncia
1. La
petizione è respinta.
Considerandi
2.
La
domanda riconvenzionale formulata da CV 1 è irricevibile.
3.
Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato.
4.
Comunicazione
alle parti ed all'UFAP, Berna.
Contro il presente
giudizio è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione.
L'atto di ricorso, in
3.
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Nelle cause di
carattere pecuniario il ricorso è ammissibile soltanto se il valore litigioso
ammonta almeno a:
a. Fr. 15'000.- nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di
locazione;
b. Fr.
30'000.- in tutti gli altri
casi.
Quando il valore
litigioso non raggiunge l’importo determinante secondo il punto precedente, il
ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di
importanza fondamentale.
4.
Qualora
non sia ammissibile il ricorso in materia civile, contro la presente decisione
è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale
federale entro il termine di trenta giorni dalla notificazione.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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