Lexipedia

Decisione

36.2008.139

Disdetta dell'assicurazione malattie complementare e domanda riconvenzionale dell'assicuratore che chiede il rigetto dell'opposizione ad un precetto esecutivo

1 dicembre 2008Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

di decidere che le esecuzioni n° __________ e n° __________ possono

essere proseguite;

di decidere che le spese e tasse di giustizia siano poste a carico

dell’assicurato AT 1.” (doc. XI),

alle

parti è stato concesso un termine scadente il 10 novembre 2008 per presentare

nuove prove (doc. XII),

il

6 novembre 2008 il TCA ha trasmesso per competenza alla Camera esecuzioni e

fallimenti lo scritto del 15 ottobre 2008, con gli allegati (doc. XIV),

con

lettera 11 novembre 2008 al ricorrente, trasmessa al TCA per conoscenza, la CEF

ha verificato che alle domande di proseguimento delle esecuzioni n. __________

e __________ presentate dall’assicuratore, sono state regolarmente allegate le

decisioni di rigetto delle opposizioni interposte (doc. XV),

il

predetto scritto, con gli allegati è stato notificato al ricorrente anche con

lettera del 13 novembre 2008 di questo Tribunale (doc. XVI, inc. 36.2008.138)

con

sentenza del 13 novembre 2008 questo Tribunale ha respinto, nella misura in cui

era ricevibile, il ricorso in ambito di assicurazione sociale contro le

malattie ed ha trasmesso l’incarto all’assicuratore per l’emissione di una

decisione conformemente ai considerandi (inc. 36.2008.138),

la

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della

valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un

Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria

(cfr. STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21

luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio

2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001,

pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000;

STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999),

oggetto

dell’istanza, assai confusa e non sempre comprensibile malgrado le aggiunte

effettuate in seguito all’ingiunzione del Giudice delegato del TCA di

completarla allegando il provvedimento impugnato, risulta la contestazione del

rifiuto della Cassa malati di accettare la disdetta dell’assicurazione

obbligatoria di base e delle assicurazioni complementari soggette alla LCA,

con

sentenza 13 novembre 2008 il TCA ha già giudicato sulle censure sollevate

nell’ambito dell’assicurazione malattie delle cure medico-sanitarie (inc.

36.2008.138),

per

quanto concerne invece le assicurazioni complementari va rammentato che l’art.

12 cpv. 3 LAMal prevede che esse sono rette dal diritto privato ed in

particolare dalla legge federale sul contratto d'assicurazione (LCA),

giusta

l'art. 85 cpv. 2 della legge federale sulla sorveglianza delle imprese

d’assicurazione del 17 dicembre 2004 (LSA), per le controversie relative alle

assicurazioni complementari all’assicurazione sociale malattie, i Cantoni

prevedono una procedura semplice e spedita, nella quale il giudice accerta

d’ufficio i fatti e valuta liberamente le prove,

in

ambito cantonale, la LCAMal all'art. 75 prevede che le contestazioni relative

alle assicurazioni complementari all'assicurazione sociale contro le malattie praticate

da assicuratori autorizzati all'esercizio ai sensi della LAMal sono decise dal

TCA, che applicherà, per analogia, la Legge di procedura per le cause davanti

al TCA (Lptca),

in

concreto, la causa concerne una vertenza relativa alla disdetta di

assicurazioni complementari rette dalla LCA e praticate da un assicuratore

sociale autorizzato all’esercizio ai sensi della LAMal,

il

TCA può pertanto entrare nel merito della petizione,

nel

caso di specie l’assicurato con scritto datato “20.11.07” e pervenuto

all’assicuratore il 29 novembre 2007, ha disdetto le assicurazioni

complementari con effetto al 31.12.08 (doc. B3),

pertanto

lo stesso attore aveva inteso mettere un termine al contratto assicurativo per

la fine del 2008,

ciò

emerge anche dallo scritto del 5 febbraio 2008 ad CV 1 dove l’attore ha chiesto

all’assicuratore “di inviare le LCA separate dalla LAMal in quanto dal 1

gennaio 2008 sono regolarmente assicurato per la LAMal presso __________.”

(doc. A4),

pertanto

il contenuto dello scritto 4 dicembre 2007 dall’assicuratore, laddove afferma

che “ci richiede la disdetta del suo contratto LCA al 31 dicembre 2007”,

nonché la risposta di causa dove si indica che l’attore “richiedeva

ugualmente la disdetta delle sue assicurazioni complementari per il 31 dicembre

2007” non sono corretti (doc. 11),

del

resto in sede di petizione innanzi al TCA l’interessato non afferma di aver

disdetto il contratto per un termine precedente ma ha solo affermato che “di

conseguenza mi hanno scalato dal precetto il premio e vanno avanti con la

richiesta di spese, e delle complementari, che avrei pagato fino alla

scadenza contrattuale. Ora non sono più d’accordo di pagare

neanche le complementari, per il semplice motivo che sono veramente scontento

dell’operato di questa cassa.” (doc. I, sottolineatura del redattore e doc.

III),

a norma dell’art. 9 delle condizioni generali d’assicurazione (CGA), “en

sus des dispositions de l’art. 42 LCA [ndr: in caso di danno parziale] et après

une durée de 5 ans, le contrat peut être dénoncé par le preneur d’assurance

pour la date d’une échéance de primes, à conditions d’en aviser CV 1 par écrit

au moins 6 mois avant ladite échéance.”

inoltre

per l’art. 10 CGA “si le tarif des primes change, CV 1 est habilitée à

proposer l’adaptation du contrat à partir de la prochaine échéance de prime. Les nouvelles primes seront communiquées au moins 25 jours avant

leur entrée en vigueur au preneur d’assurance, qui dispose alors du droit de

résilier le contrat – pour la partie modifiée ou dans sa totalité – au plus

tard le jour précédant l’échéance de prime”,

l’assicuratore,

interpellato dal TCA, ha confermato che “le assicurazioni complementari del

Signor AT 1 non hanno subito aumento tra il 2007 e il 2008.” (doc. XVI),

alla

luce di quanto sopra esposto emerge da una parte che lo stesso attore, il 20

novembre 2007, ha inoltrato la disdetta con effetto al 31 dicembre 2008 (doc.

12) ed ha confermato implicitamente di aver disdetto il rapporto assicurativo

solo per la fine di quest’anno sia con lo scritto del 5 febbraio 2008 ad CV 1 (doc.

A4) sia con la petizione (doc. I e III), e dall’altra che i premi non hanno

subito variazioni tra il 2007 ed il 2008 (doc. XVI, cfr. anche doc. 15),

per

cui, rilevato che la richiesta di procedere con una disdetta anticipata

contenuta nella “petizione” in esame non permette all’assicurato di

mettere un termine prematuro al rapporto assicurativo poiché, in ogni caso, la

disdetta deve essere inoltrata 6 mesi prima della prossima scadenza dei premi e

nel caso di specie l’istanza è stata spedita solo il 9 settembre 2008, questo

TCA deve confermare che l’attore è affiliato presso CV 1 per le assicurazioni

complementari fino al 31 dicembre 2008 in applicazione degli art. 42 LCA e 9 e

10 CGA,

ne

consegue che la petizione va respinta,

l’assicuratore

con la risposta ha chiesto:

" di pronunciare il rigetto del ricorso e che, di

conseguenza, il signor AT 1 deve ad CV 1 l’importo dei premi LAMal e LCA per

l’anno 2008, comprese le spese amministrative e d’esecuzione, con deduzione dei

pagamenti già effettuati;

di decidere che le esecuzioni n° __________ e n__________ possono

essere proseguite;” (doc. XI)

l’esecuzione

n° __________ si riferisce a premi LAMal ed è stata oggetto della sentenza del

13 novembre 2008 (inc. 36.2008.138),

l’esecuzione

n° __________ porta su fr. 15,10 per “debiti dell’assicurazione malattia LCA

scaduti dal 01.11.07 al 31.12.07 fr. 30,20 ./. diversi acconti dal 19.12.2007

fr. 15,10” oltre a “spese amministrative” per fr. 110 (doc. B10),

dagli

atti emerge che il supplente Giudice di pace del __________ si è già pronunciato

in merito alla citata esecuzione con decisione del 7 agosto 2008, rigettando

l’opposizione in via provvisoria per l’importo di fr. 15,10 oltre interessi,

spese esecutive ed amministrative (doc. 2),

come

già spiegato nella sentenza del 13 novembre 2008 (inc. 36.2008.138), questo

Tribunale non è competente a decidere circa eventuali ricorsi contro le

decisioni dei Giudici di Pace (cfr. art. 1 LPTCA del 6 aprile 1961, in vigore

fino al 30 settembre 2008 e Lptca del 23 giugno 2008, in vigore dal 1° ottobre

2008; cfr. anche art. 32 Lptca),

comunque

nel caso di specie l’assicuratore ha formulato la sua richiesta al TCA in una

risposta confusa e poco comprensibile, dove premi e spese di richiamo, di

diffida, amministrative e d’esecuzione derivanti dall’assicurazione sociale e

dall'assicura- zione privata vengono continuamente mischiate,

l’assicuratore

non spiega in maniera chiara e precisa, nemmeno nel “petitum”, se la sua richiesta

va intesa come una domanda riconvenzionale,

in

particolare non è chiaro se la Cassa chiede al TCA di pronunciarsi nuovamente

sul rigetto dell’opposizione al citato precetto esecutivo, oppure di condannare

l’assicurato al pagamento di fr. 15,10 e dei premi e spese rimasti insoluti per

l’anno 2008 oppure, infine, se questo Tribunale è chiamato dall’assicuratore a

statuire in merito alla prosecuzione della procedura esecutiva n. __________,

del

resto l’assicuratore neppure quantifica l’eventuale importo che il convenuto

sarebbe chiamato a pagare e sul quale il tribunale dovrebbe pronunciarsi,

infine

l’assicuratore non ha comunque prodotto documentazione inerente il 2007, ossia

l’anno sul quale porta l’esecuzione n. __________,

alla

luce dell’estrema confusione e mancanza di chiarezza e motivazione circa le

reali richieste di CV 1 la domanda riconvenzionale si rivela irricevibile,

va ancora rammentato come giusta

l'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF, nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è

ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta a Fr. 30'000.-. Quando il

valore litigioso non raggiunge questo importo, il ricorso è ugualmente

ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza

fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF),

laddove non sia ammissibile il ricorso ordinario in

materia civile, è aperta la via del ricorso sussidiario in materia

costituzionale (art. 113 LTF),

in concreto con la

petizione l’attore ha chiesto di anticipare la disdetta dell’assicurazione

complementare,

CV 1 chiede la

prosecuzione di un’esecuzione di fr. 15,10 oltre fr. 110 di spese e

l’accertamento che l’interessato deve i premi del 2008, oltre a spese e

amministrative e d’esecuzione senza quantificare la richiesta,

il

premio dovuto nel 2008 ammonta a fr. 23 al mese,

anche

calcolando eventuali spese amministrative e d’esecuzione chieste da CV 1 non

viene raggiunto l’importo di fr. 30'000,

trattandosi di una

causa di carattere pecuniario, non sono pertanto dati gli estremi per interporre

un eventuale ricorso in materia civile al Tribunale Federale sulla base del

valore litigioso (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF),

secondo l'art. 49 cpv.

2 LSA, i tribunali svizzeri devono trasmettere gratuitamente all'autorità di

sorveglianza una copia di tutte le sentenze civili concernenti disposizioni del

diritto in materia di contratto d'assicurazione; s'impone perciò di notificare

all'autorità di sorveglianza anche la presente sentenza,

Per questi

motivi

dichiara e

pronuncia

1. La

petizione è respinta.

Considerandi

2.

La

domanda riconvenzionale formulata da CV 1 è irricevibile.

3.

Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

4.

Comunicazione

alle parti ed all'UFAP, Berna.

Contro il presente

giudizio è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione.

L'atto di ricorso, in

3.

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Nelle cause di

carattere pecuniario il ricorso è ammissibile soltanto se il valore litigioso

ammonta almeno a:

a. Fr. 15'000.- nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di

locazione;

b. Fr.

30'000.- in tutti gli altri

casi.

Quando il valore

litigioso non raggiunge l’importo determinante secondo il punto precedente, il

ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di

importanza fondamentale.

4.

Qualora

non sia ammissibile il ricorso in materia civile, contro la presente decisione

è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale

federale entro il termine di trenta giorni dalla notificazione.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster