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Decisione

36.2008.14

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

19 febbraio 2008Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

i figli a carico, in analogia con i disposti del diritto tributario.

In specie, la moglie

del ricorrente non lavorava né essi avevano figli. Pertanto, il reddito imponibile

dell'assicurato corrisponde al

suo reddito aziendale (Fr. 36'473.-).

Inoltre, per quanto attiene alle

possibili deduzioni dal reddito (lordo) accertato, questo Tribunale ha

sviluppato una prassi piuttosto restrittiva, negando la possibilità di

deduzione altra che non siano alimenti versati ed interessi su debiti

ipotecari.

In particolare, nelle sentenze

36.2003.99/112 e 36.2003.116 del 26 gennaio 2004, è stata negata la possibilità

di dedurre spese di doppia economia domestica e di trasporto, anche se normalmente

riconosciute a livello fiscale. Nella sentenza 36.2004.33 il TCA ha ammesso,

come d’altra parte aveva fatto l'amministrazione, la deduzione per gli alimenti

che l’assicurato era costretto a versare negando altre deduzioni. Per uno

studente che effettuava parallelamente all’esercizio di attività remunerata un

dottorato di ricerca presso un’università svizzera, non è stato ritenuto il

rimborso del debito per i prestiti di studio contratto con il Cantone e neppure

le spese per la residenza secondaria e quelle di trasporto. Il concetto è stato

ribadito ulteriormente nella sentenza 36.2004.93 del 3 settembre 2004, in cui

era ricorrente un divorziato cui l’amministrazione aveva calcolato il reddito

lordo per la successiva conversione. Nella sentenza 19 ottobre 2004 (36.2004.129),

questo Tribunale non ha ritenuto invece possibile la deduzione dell’affitto e

del premio dell’assicurazione obbligatoria contro le malattie ed ha confermato

la sua prassi di non ammettere deduzioni per spese di trasporto e di doppia

economia domestica.

Le recenti STCA 36.07.64/72

del 7 agosto 2007, 36.07.69 del 16 agosto 2007, 36.07.38 del 3 settembre 2007,

Considerandi

36.07.76

del 17 settembre 2007 e 36.07.182 del 18 gennaio 2008 confermano ulteriormente

la consolidata prassi di questo Tribunale.

Visto quanto precede, il

contributo alimentare di Fr. 12'600.- (Fr. 1'050.- x

12.

mesi) che il ricorrente versa alla moglie (doc. 1) va dedotto da Fr. 36'473.-, per ottenere un reddito imponibile

di Fr. 23'873.- che, arrotondato

al mille franchi superiore (art. 30 LCAMal), dà un reddito determinante di Fr. 24'000.-.

Questa somma è

superiore al limite di Fr. 20'000.-

fissato dal Consiglio di Stato per l'ottenimento da parte delle persone sole della riduzione del premio

di cassa malati per l'anno

2007, perciò non v'è spazio per

accordare questo diritto al ricorrente. Da notare come nella tassazione 2006

l'UT competente abbia considerato un reddito superiore (CHF 40'000.--) che se ritenuto

dall'UAM avrebbe ancor più sfavorito il ricorrente.

Da ultimo, occorre

evidenziare, come ha ben esposto l'Ufficio assicurazione malattia, che qualora la notifica di

tassazione IC 2007 dell'assicurato,

in qualità di persona separata, dovesse evidenziare un reddito aziendale

inferiore a quello qui ritenuto, egli avrà la facoltà di introdurre al medesimo

Ufficio un'istanza di revisione

della decisione giusta l'art.

13.

lett. a RLCAMal.

6.

In virtù dell’art. 82 lett. a della Legge federale sul Tribunale federale

(LTF), in vigore dal 1° gennaio 2007, la presente sentenza è impugnabile al

Tribunale federale mediante ricorso in materia di diritto pubblico entro 30

giorni dalla notifica (art. 100 cpv. 1 LTF), facendo valere i motivi di ricorso

previsti agli artt. 95 e seguenti LTF. Inoltre, a norma dell’art. 97 cpv. 1

LTF, il ricorrente può censurare l’accertamento dei fatti soltanto se è stato

svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi

dell’articolo 95 e l’eliminazione del vizio può essere determinante per l’esito

del procedimento.

Va ancora rilevato che, laddove non sia ammissibile il

ricorso ordinario in materia di diritto pubblico, è aperta la via del ricorso sussidiario

in materia costituzionale (art. 113 LTF). Giusta l’art. 116 LTF, con questo ricorso

può essere censurata la violazione di diritti costituzionali.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati, i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla notificazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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