36.2008.140
Ricorso al TCA contro decisione soggetta ad opposizione. Irricevibile. Atti trasmessi all'assicurazione per la decisione su opposizione
17 settembre 2008Italiano9 min
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Numero d'incarto:
Fatti
36.2008.140
Data decisione, Autorità:
17.09.2008, TCA
Titolo:
Ricorso al TCA contro decisione soggetta ad opposizione. Irricevibile. Atti trasmessi all'assicurazione per la decisione su opposizione
DECISIONE
DECISIONE SU OPPOSIZIONE
PROCEDURA
art. 49 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
36.2008.140
ir/gm
Lugano
17 settembre 2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
statuendo sul ricorso dell'11 settembre
2008 di
RI 1
contro
pretese omissioni e contro la decisione
del 18 agosto 2008 emanata dall’assicuratore malattia
Cassa malati CO 1
in materia di assicurazione sociale
contro le malattie
considerato, in fatto
ed in diritto
• che RI 1 domiciliato a __________ ed
assicurato presso la Cassa malati CO 1 si è rivolto al Tribunale Cantonale
delle Assicurazioni con scritto datato 11 settembre 2008 con cui lamenta il
fatto che CO 1 abbia operato dei conteggi non corretti dove sono state ritenute
cifre per spese assertivamente non dovute;
• che ulteriormente nello scritto doc. I, RI
1 lamenta il mantenimento di procedura esecutiva con pignoramento sulla sua
casa da parte dell'Ufficio esecuzioni per un importo di CHF 762.65, su
richiesta del creditore procedente CO 1 (l’atto di pignoramento prodotto in
copia al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni è destinato a __________,
comproprietaria del bene pignorato, ma indica quale debitore RI 1);
• che
l’atto di ricorso non è stato trasmesso all’assicuratore per presentare osservazioni
palesandosi manifestamente una incompetenza del Tribunale Cantonale delle
Assicurazioni a giudicare l'opposizione e comunque l’assenza di una decisione
su opposizione impugnabile al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni, nonché
un’omissione da parte di CO 1 a fronte di richieste formali dell’assicurato;
• che,
come appare dallo stesso tenore della decisione trasmessa in annesso allo
scritto 11 settembre 2008, CO 1 ha emesso una decisione formale con cui – ritenendo
lo stadio delle procedure esecutive condotte contro il qui ricorrente, lo ha sospeso
dal suo diritto alle prestazioni (pagina 2). La decisione formale richiama
l'art. 49 LPGA ed emerge che il rimedio giuridico avverso il
provvedimento di CO 1 è l’opposizione, come correttamente la
decisione reca in calce. Il signor RI 1 ha trasmesso a CO 1 copia dello scritto
11 settembre destinato al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni, scritto che
l’assicuratore dovrà trattare quale opposizione e dovrà analizzare nell’ottica
delle ulteriori richieste dell’assicurato;
• che nel suo scritto RI 1 fa riferimento ad altri suoi pretesi
crediti nei confronti di CO 1 (spese apparecchio dentario) su cui l’assicuratore
non si sarebbe espresso;
• che RI 1 contesta poi il fatto di vedersi riconoscere un credito
eccessivamente ridotto in rimborso, credito che comprende delle spese di
richiamo e sollecito, eccessive, non motivate e derivate da errore
dell’amministrazione;
• che RI 1, come evocato, si chiede come mai gli sia stato notificato
il 9 settembre 2008 il pignoramento della casa per una somma di CHF 762,65;
Considerandi
• che su questi aspetti non sono state prodotte delle decisioni su
opposizione impugnabili (emesse su opposizione) mentre la decisione di
sospensione delle prestazioni assicurative è, come detto, soggetta ad
opposizione;
• che annesso al gravame il signor RI 1 ha prodotto la copia di uno
scritto 11 settembre 2008 a CO 1 con cui indica il suo ricorso di pari data al
Tribunale Cantonale delle Assicurazioni, segnala il suo disappunto per il
pignoramento della casa che considera ingiustificato alla luce delle ulteriori
comunicazioni 18 agosto 2008 dell’assicuratore. Il signor RI 1 rileva poi
l’invio di altre fatture mediche da cui deriverebbe un suo diritto al rimborso.
Annesso al ricorso RI 1 produce, oltre alla copia del citato avviso di pignoramento,
una lettera di CO 1 a lui destinata che lo invita a consentire in forma scritta
alla compensazione e la trasmissione delle fatture non ancora conteggiate e da cui
si desume che per un credito di pochi franchi (CHF 391,70) parzialmente pagato
dal ricorrente (CHF 159,90 versati il 10 ottobre 2006) cui sono stati aggiunti
dei premi per (netti) CHF 16,60, CO 1 ha preteso spese amministrative per quasi
200.
franchi (si veda il doc. A4) ciò che il ricorrente trova esagerato. Il
signor RI 1 produce ulteriormente liste informatiche verosimilmente allestite
da CO 1 e relative a conteggi di fatture prodotte;
• che
come detto al ricorso non è stata annessa decisione su opposizione relativa
alla contestata sospensione delle prestazioni;
• che il ricorso non è stato
trasmesso per una risposta di causa a CO 1 alla luce del suo esito;
• che, in diritto, va rammentato come la
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica
giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le
cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003
nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00;
STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002
nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U
347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella
causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98);
• che con l’inizio del 2003 è entrata in
vigore la nuova Legge federale sulla parte generale del diritto delle
Assicurazioni Sociali che di principio si applica anche alla materia qui in
discussione (art. 1 LAMal). Il complesso normativo si applica al caso di specie
per gli aspetti procedurali come a nota giurisprudenza federale;
• che la LPGA regola il tema della
decisione all'art. 49 con il rilievo che secondo l'art. 52 cpv. 1 LPGA, le
decisioni emanate in virtù dell'art. 49 LPGA possono essere impugnate entro
trenta giorni mediante opposizione all'istanza che le ha
notificate. In via di principio, questa norma di procedura – come rammentato -
entra in vigore immediatamente (DTF 117 V 93c. 6b, 112 V 360 c. 4a; RAMI 1998
KV no. 37 pag. 316 c. 3b). Ciò significa che tutte le decisioni emanate dopo il
1° gennaio 2003 sono rette dalla procedura di opposizione, circostanza non
nuova per la LAMal siccome la normativa previgente rispetto alle modifiche del
1.
gennaio 2003 già prevedevano l’emanazione di una decisione soggetta ad
opposizione. Per quel che concerne il momento dell'emanazione della decisione è
determinante la sua consegna alla posta (vedi DTF 119 V 95 c. 4c, si veda
inoltre la lettera 29 novembre 2002 del TFA alle autorità di ricorso cantonali
nel campo delle assicurazioni sociali). La procedura d'opposizione si applica a
tutti i campi delle assicurazioni sociali, ad eccezione della previdenza
professionale e, per quanto concerne la materia che qui interessa, come detto
l'art. 1 LAMal, nella versione in vigore dal 1° gennaio 2003, dispone che le
norme della LPGA si applicano all'assicurazione malattia, sempre che la legge
non preveda espressamente una deroga (cfr. Philippe Gerber: L'interaction entre
la LPGA et les lois spéciales d'assurances sociales, in Pratique VSI 6/2002
pag. 205 - 207);
• che nel caso in esame la decisione della
Cassa con cui il signor RI 1 viene sospeso dalle prestazioni, decisione
decisamente grave per le sue conseguenze e cha appare contrastata
dall’assicurato con richiesta sostanziale di riesame, non ha ancora fatto
oggetto di una procedura di opposizione: il ricorso interposto contro di essa
deve pertanto essere dichiarato irricevibile e gli atti vanno subito trasmessi a
CO 1 per una decisione su opposizione;
• che non solo CO 1 dovrà emanare una decisione su opposizione a
fronte degli scritti dell’assicurato ma dovrà inoltre decidere in merito alla
contestazione di RI 1 di pretendere un importo complessivo di spese del tutto
esagerato e dovrà rispondere adeguatamente all’assicurato relativamente al
pignoramento ancora in essere nei suoi confronti (e nei confronti di __________)
dell’immobile di loro proprietà. Opportuno sarebbe, se possibile, che CO 1
provvedesse ad un’analisi unitaria delle tematiche poste dall’assicurato per
una complessiva visione d’insieme;
• che si giustifica quindi la trasmissione
di tutti gli atti alla Cassa malati CO 1 affinché proceda all'esame
dell'opposizione ed all'emanazione della decisione su opposizione che l’assicurato
potrà, se del caso, successivamente impugnare dinnanzi a questo Tribunale
Cantonale delle Assicurazioni nei termini di legge ed affinché provveda ad
evadere in maniera completa e comprensibile le richieste ulteriori di RI 1;
• che,
alla luce di quanto precede, il ricorso si palesa irricevibile in questa sede.
Non si percepiscono tasse e spese e non si attribuiscono ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi,
dichiara e
pronuncia
1.- Il
ricorso 11 settembre 2008 formulato da RI 1, __________, é irricevibile.
§ Gli atti integrali sono
subito trasmessi all’assicuratore malattia CO 1 affinché proceda nell'ambito
delle sue competenze come specificate nelle considerazioni del presente
giudizio.
2.- Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto pubblico al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio Zocchettii
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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