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Decisione

36.2008.140

Ricorso al TCA contro decisione soggetta ad opposizione. Irricevibile. Atti trasmessi all'assicurazione per la decisione su opposizione

17 settembre 2008Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

36.2008.140

Data decisione, Autorità:

17.09.2008, TCA

Titolo:

Ricorso al TCA contro decisione soggetta ad opposizione. Irricevibile. Atti trasmessi all'assicurazione per la decisione su opposizione

DECISIONE

DECISIONE SU OPPOSIZIONE

PROCEDURA

art. 49 LPGA

Raccomandata

Incarto n.

36.2008.140

ir/gm

Lugano

17 settembre 2008

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il giudice delegato

del Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

statuendo sul ricorso dell'11 settembre

2008 di

RI 1

contro

pretese omissioni e contro la decisione

del 18 agosto 2008 emanata dall’assicuratore malattia

Cassa malati CO 1

in materia di assicurazione sociale

contro le malattie

considerato, in fatto

ed in diritto

• che RI 1 domiciliato a __________ ed

assicurato presso la Cassa malati CO 1 si è rivolto al Tribunale Cantonale

delle Assicurazioni con scritto datato 11 settembre 2008 con cui lamenta il

fatto che CO 1 abbia operato dei conteggi non corretti dove sono state ritenute

cifre per spese assertivamente non dovute;

• che ulteriormente nello scritto doc. I, RI

1 lamenta il mantenimento di procedura esecutiva con pignoramento sulla sua

casa da parte dell'Ufficio esecuzioni per un importo di CHF 762.65, su

richiesta del creditore procedente CO 1 (l’atto di pignoramento prodotto in

copia al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni è destinato a __________,

comproprietaria del bene pignorato, ma indica quale debitore RI 1);

• che

l’atto di ricorso non è stato trasmesso all’assicuratore per presentare osservazioni

palesandosi manifestamente una incompetenza del Tribunale Cantonale delle

Assicurazioni a giudicare l'opposizione e comunque l’assenza di una decisione

su opposizione impugnabile al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni, nonché

un’omissione da parte di CO 1 a fronte di richieste formali dell’assicurato;

• che,

come appare dallo stesso tenore della decisione trasmessa in annesso allo

scritto 11 settembre 2008, CO 1 ha emesso una decisione formale con cui – ritenendo

lo stadio delle procedure esecutive condotte contro il qui ricorrente, lo ha sospeso

dal suo diritto alle prestazioni (pagina 2). La decisione formale richiama

l'art. 49 LPGA ed emerge che il rimedio giuridico avverso il

provvedimento di CO 1 è l’opposizione, come correttamente la

decisione reca in calce. Il signor RI 1 ha trasmesso a CO 1 copia dello scritto

11 settembre destinato al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni, scritto che

l’assicuratore dovrà trattare quale opposizione e dovrà analizzare nell’ottica

delle ulteriori richieste dell’assicurato;

• che nel suo scritto RI 1 fa riferimento ad altri suoi pretesi

crediti nei confronti di CO 1 (spese apparecchio dentario) su cui l’assicuratore

non si sarebbe espresso;

• che RI 1 contesta poi il fatto di vedersi riconoscere un credito

eccessivamente ridotto in rimborso, credito che comprende delle spese di

richiamo e sollecito, eccessive, non motivate e derivate da errore

dell’amministrazione;

• che RI 1, come evocato, si chiede come mai gli sia stato notificato

il 9 settembre 2008 il pignoramento della casa per una somma di CHF 762,65;

Considerandi

• che su questi aspetti non sono state prodotte delle decisioni su

opposizione impugnabili (emesse su opposizione) mentre la decisione di

sospensione delle prestazioni assicurative è, come detto, soggetta ad

opposizione;

• che annesso al gravame il signor RI 1 ha prodotto la copia di uno

scritto 11 settembre 2008 a CO 1 con cui indica il suo ricorso di pari data al

Tribunale Cantonale delle Assicurazioni, segnala il suo disappunto per il

pignoramento della casa che considera ingiustificato alla luce delle ulteriori

comunicazioni 18 agosto 2008 dell’assicuratore. Il signor RI 1 rileva poi

l’invio di altre fatture mediche da cui deriverebbe un suo diritto al rimborso.

Annesso al ricorso RI 1 produce, oltre alla copia del citato avviso di pignoramento,

una lettera di CO 1 a lui destinata che lo invita a consentire in forma scritta

alla compensazione e la trasmissione delle fatture non ancora conteggiate e da cui

si desume che per un credito di pochi franchi (CHF 391,70) parzialmente pagato

dal ricorrente (CHF 159,90 versati il 10 ottobre 2006) cui sono stati aggiunti

dei premi per (netti) CHF 16,60, CO 1 ha preteso spese amministrative per quasi

200.

franchi (si veda il doc. A4) ciò che il ricorrente trova esagerato. Il

signor RI 1 produce ulteriormente liste informatiche verosimilmente allestite

da CO 1 e relative a conteggi di fatture prodotte;

• che

come detto al ricorso non è stata annessa decisione su opposizione relativa

alla contestata sospensione delle prestazioni;

• che il ricorso non è stato

trasmesso per una risposta di causa a CO 1 alla luce del suo esito;

• che, in diritto, va rammentato come la

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della

valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un

Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica

giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le

cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003

nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00;

STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002

nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U

347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella

causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98);

• che con l’inizio del 2003 è entrata in

vigore la nuova Legge federale sulla parte generale del diritto delle

Assicurazioni Sociali che di principio si applica anche alla materia qui in

discussione (art. 1 LAMal). Il complesso normativo si applica al caso di specie

per gli aspetti procedurali come a nota giurisprudenza federale;

• che la LPGA regola il tema della

decisione all'art. 49 con il rilievo che secondo l'art. 52 cpv. 1 LPGA, le

decisioni emanate in virtù dell'art. 49 LPGA possono essere impugnate entro

trenta giorni mediante opposizione all'istanza che le ha

notificate. In via di principio, questa norma di procedura – come rammentato -

entra in vigore immediatamente (DTF 117 V 93c. 6b, 112 V 360 c. 4a; RAMI 1998

KV no. 37 pag. 316 c. 3b). Ciò significa che tutte le decisioni emanate dopo il

1° gennaio 2003 sono rette dalla procedura di opposizione, circostanza non

nuova per la LAMal siccome la normativa previgente rispetto alle modifiche del

1.

gennaio 2003 già prevedevano l’emanazione di una decisione soggetta ad

opposizione. Per quel che concerne il momento dell'emanazione della decisione è

determinante la sua consegna alla posta (vedi DTF 119 V 95 c. 4c, si veda

inoltre la lettera 29 novembre 2002 del TFA alle autorità di ricorso cantonali

nel campo delle assicurazioni sociali). La procedura d'opposizione si applica a

tutti i campi delle assicurazioni sociali, ad eccezione della previdenza

professionale e, per quanto concerne la materia che qui interessa, come detto

l'art. 1 LAMal, nella versione in vigore dal 1° gennaio 2003, dispone che le

norme della LPGA si applicano all'assicurazione malattia, sempre che la legge

non preveda espressamente una deroga (cfr. Philippe Gerber: L'interaction entre

la LPGA et les lois spéciales d'assurances sociales, in Pratique VSI 6/2002

pag. 205 - 207);

• che nel caso in esame la decisione della

Cassa con cui il signor RI 1 viene sospeso dalle prestazioni, decisione

decisamente grave per le sue conseguenze e cha appare contrastata

dall’assicurato con richiesta sostanziale di riesame, non ha ancora fatto

oggetto di una procedura di opposizione: il ricorso interposto contro di essa

deve pertanto essere dichiarato irricevibile e gli atti vanno subito trasmessi a

CO 1 per una decisione su opposizione;

• che non solo CO 1 dovrà emanare una decisione su opposizione a

fronte degli scritti dell’assicurato ma dovrà inoltre decidere in merito alla

contestazione di RI 1 di pretendere un importo complessivo di spese del tutto

esagerato e dovrà rispondere adeguatamente all’assicurato relativamente al

pignoramento ancora in essere nei suoi confronti (e nei confronti di __________)

dell’immobile di loro proprietà. Opportuno sarebbe, se possibile, che CO 1

provvedesse ad un’analisi unitaria delle tematiche poste dall’assicurato per

una complessiva visione d’insieme;

• che si giustifica quindi la trasmissione

di tutti gli atti alla Cassa malati CO 1 affinché proceda all'esame

dell'opposizione ed all'emanazione della decisione su opposizione che l’assicurato

potrà, se del caso, successivamente impugnare dinnanzi a questo Tribunale

Cantonale delle Assicurazioni nei termini di legge ed affinché provveda ad

evadere in maniera completa e comprensibile le richieste ulteriori di RI 1;

• che,

alla luce di quanto precede, il ricorso si palesa irricevibile in questa sede.

Non si percepiscono tasse e spese e non si attribuiscono ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi,

dichiara e

pronuncia

1.- Il

ricorso 11 settembre 2008 formulato da RI 1, __________, é irricevibile.

§ Gli atti integrali sono

subito trasmessi all’assicuratore malattia CO 1 affinché proceda nell'ambito

delle sue competenze come specificate nelle considerazioni del presente

giudizio.

2.- Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto pubblico al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio Zocchettii

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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