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Decisione

36.2008.142

Istanza di sussidio tardiva. Attendere la crescita in giudicato della IC non giustifica il ritardo. Solo info errate dell'UAM tutelano la buona fede, non della Cassa malati e del Comune. UAM non infor

21 ottobre 2008Italiano29 min

Source ti.ch

Fatti

i gravi motivi di salute che hanno colpito la madre di un assicurato da oltre

un anno (sentenza dell'8

febbraio 2007, inc. 36.2006.244).

Anche il pensionamento

intervenuto già l'anno precedente il periodo del sussidio non ha permesso ad un

assicurato di giustificare il suo ritardo per la domanda inoltrata l'anno

stesso (sentenza del 17 gennaio 2007, inc. 36.2006.232).

Nell'ambito di un trasferimento di Cantone

avvenuto nel 2005, la domanda di riduzione del premio per il 2006 nel gennaio

2006 non è stata accolta, siccome questa tardività non è stata ritenuta

scusabile dalle giustificazioni secondo cui, né quando si è annunciato al

controllo abitanti del nuovo Comune l'assicurato non ha ricevuto informazioni riguardo ai termini entro

cui interporre la propria domanda di sussidio, né egli era a conoscenza della

procedura ticinese (STCA del 13

febbraio 2007, inc. 36.2006.225).

Nella sentenza del 15

febbraio 2007 (inc. 36.2006.253) un giovane studente universitario impegnato a

Milano aveva giustificato il ritardo con il trasferimento per gli studi nella

capitale lombarda e con gli impegni universitari. Anche in quel caso il motivo,

non attinente alle capacità di gestire le problematiche amministrative per periodi

prolungati, non era stato ritenuto.

Nella sentenza del 25

maggio 2007 (inc. 36.2007.55), la dimenticanza della scadenza del termine da

parte di una persona attiva socialmente e che ha privilegiato “il suo lavoro

in maniera certamente altruista e lodevole” invece della propria necessità

economica, non è stato ritenuto sufficiente.

Analogamente, l'intempestività dell'inoltro del formulario da parte di una giovane donna che, per

ragioni umanamente comprensibili, si è avviata con notevoli difficoltà nel

mondo del lavoro in un'epoca di

concreta difficoltà, non è stato ritenuto motivo giustificativo (sentenza del

21 maggio 2007, inc. 36.2007.50).

Ancora di recente (STCA del 12 febbraio 2008, inc. 36.2008.2),

questo Tribunale ha confermato che la circostanza che l'assicurato misconoscesse il termine vigente per l'inoltro delle domande di sussidio non è un

motivo giustificativo del suo ritardo, ritenuto che una semplice telefonata informativa

all'Ufficio Assicurazione

Malattia, soprattutto a fronte di una situazione economica non florida e del

fatto che comunque era giunto in Ticino con anticipo rispetto al termine di

inoltro della domanda di riduzione dei premi LAMal, avrebbe facilitato l'assicurato nel suo intento.

7. In

concreto la ricorrente giustifica il proprio ritardo evidenziando di avere

atteso la crescita in giudicato della sua notifica di tassazione IC 2005 prima

di inoltrare la domanda di riduzione del premio LAMal. E siccome essa sarebbe

diventata definitiva solo nel gennaio 2008, è a quel momento che ha saputo

quali fossero i suoi redditi e quindi il suo diritto alla riduzione dei premi.

Innanzitutto, l'insorgente erra in questo suo

convincimento, poiché i termini stabiliti dalla legge tributaria sono perentori

(art. 192 cpv. 1 LT), quindi non sono sospesi dalle ferie giudiziarie (in

questo caso, natalizie). Pertanto, contro la decisione di tassazione l'assicurata poteva reclamare per iscritto

all'autorità di tassazione entro

trenta giorni dalla notifica (art. 206 cpv. 1 LT). Di conseguenza, la

ricorrente avrebbe avuto tempo fino al 21 dicembre 2007 – o anche qualche

giorno dopo, a dipendenza dell'effettiva

notifica della decisione di tassazione, ma verosimilmente entro il 31 dicembre

2007 – per inoltrare il suo reclamo. Non era dunque necessario attendere fino a

gennaio 2008.

Oltre a ciò, la

motivazione che l'assicurata ha

aspettato di conoscere definitivamente i suoi redditi non regge. Infatti, se

non ha formulato reclamo contro la notifica di tassazione IC 2005, non v'era dunque alcun motivo per attendere che

la stessa crescesse in giudicato. Solo lei, e non anche l'autorità fiscale, poteva mettere in discussione

mediante reclamo il suo reddito imponibile e la sua sostanza imponibile stabiliti

il 21 novembre 2007.

Pertanto, ritenuto che

già ella aveva dichiarato dei redditi da attività dipendente piuttosto

contenuti (Fr. 24'310.-), che

sono stati poi modificati dalla competente autorità in Fr. 21'653.-, ovvero sono stati contestualmente

dedotti gli oneri sociali anziché esporli a parte in altre voci, la ricorrente

poteva e doveva ritenere di essere legittimata a chiedere la riduzione del

premio di cassa malati già al momento della ricezione della predetta notifica -

viste anche le deduzioni per spese professionali e per gli oneri assicurativi -

e, fino al 31 dicembre 2007, aveva ancora oltre un mese di tempo.

Quand'anche avesse inoltrato reclamo al

competente Ufficio di tassazione e quindi non avesse avuto a disposizione tutta

la necessaria documentazione a comprovare lo stato di difficoltà economica, l'insorgente avrebbe potuto e dovuto comunque

trasmettere il formulario entro il termine legale del 31 dicembre 2007, indicando

che i documenti atti a comprovare la sua situazione sarebbero stati inviati in

un secondo tempo (STCA del 23

novembre 2006, 36.2006.162, STCA del 5 settembre 2006, 36.2006.131, consid. 6; STCA del 24 febbraio 2006, inc.

36.2005.211).

Formulando, invece,

soltanto nel marzo 2008 la sua richiesta di riduzione del premio di cassa

malati per il 2008 stesso, la domanda dell'assicurata è, come visto, manifestamente tardiva.

Non va peraltro

dimenticato che l'atto di compilare e spedire la richiesta del diritto alla

riduzione di premio è una procedura amministrativa semplice, che comporta un

impegno contenuto ed impone di allegare pochi documenti peraltro facilmente reperibili.

Come evidenziato nella prassi costante di questo Tribunale (fra le ultime: STCA del 17 ottobre 2008, 36.2008.113, STCA del 29 settembre 2008, 36.2008.111, STCA del 7 ottobre 2008, 36.2008.122), è

operazione che richiede poco tempo e non comporta difficoltà giuridica o

fattuale significativa che imponga l'aiuto di terze persone cognite della materia, anche a chi è meno

avvezzo alle questioni amministrative.

8. L'assicurata evidenzia di essere stata messa

(indirettamente) al corrente dell'esigenza di dovere rispettare un termine d'invio unicamente dalla cassa malati. La sua polizza assicurativa,

emessa l'8 febbraio 2008 (doc.

A2), indica infatti chiaramente quale tassazione sia determinante per le

domande per l'anno 2008, quali

i limiti di reddito e qual è il termine massimo (31 dicembre 2007) per

inoltrare la richiesta per la riduzione dei premi per il 2008.

Secondo la giurisprudenza, di regola un'informazione

erronea è vincolante quando l'autorità, intervenendo in una situazione concreta

nei confronti di persone determinate, era competente a rilasciarla, il

cittadino non poteva riconoscerne l'inesattezza e, sempre che l'ordinamento

legale non sia mutato nel frattempo, fidandosi dell'informazione ricevuta egli

abbia preso delle disposizioni non reversibili senza pregiudizio (DTF 127 I 36

consid. 3a, 126 II 387 consid. 3a; RAMI 2000 KV 126 pag. 223, RAMI 2000 KV 133

pag. 291 consid. 2a; cfr., riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 vCost., la cui

giurisprudenza si applica anche alla nuova norma, DTF 121 V 66 consid. 2a e

sentenze ivi citate).

Nella

fattispecie, non ci sono state informazioni erronee vincolanti fornite

dalle autorità competenti. Vero è che le condizioni di concessione del diritto

alla riduzione del premio LAMal indicate dalla Cassa malati sulla

polizza dell'assicurata sono corrette, benché – come giusto

che sia – siano esse di carattere generale. Tuttavia, queste indicazioni, date

dalla Cassa malati, non permettono ancora di ammettere che ci sia

stata un'informazione che vincola quindi l'autorità

amministrativa a favore dell'assicurata in virtù della tutela della buona

fede.

Infatti, a proposito del principio

della buona fede, con sentenza del 25 settembre 2003 (inc. 36.2002.119),

confermata ancora nelle STCA del 9 gennaio 2007 (inc. 36.2006.154) e del 26 novembre

2007 (inc. 36.2007.115), in cui due coniugi avevano fatto valere di aver

ricevuto informazioni errate dal proprio assicuratore, il TCA ha affermato:

" (…) 2.7. Al riguardo, occorre innanzitutto osservare

che, come appena indicato, uno dei presupposti fondamentali per tutelare la

buona fede di un assicurato è che l'informazione ricevuta emani da un organo

competente. Nel caso di specie, questa condizione non risulta adempiuta:

l'informazione errata, che i coniugi Y sostengono di avere ricevuto dai

funzionari della Cassa malati X, non emana infatti dall'autorità competente,

dato che competente in materia di sussidi di Cassa malati è lo Stato, ovvero

l’autorità cantonale.

Questa circostanza è risaputa: l’esistenza della LAMal applicabile in

Svizzera, che tanto è stata dibattuta prima della sua adozione (ed invero anche

dopo) e che è stata oggetto di votazione popolare il 4 dicembre 1994, è notoria

a tutti coloro che risiedono in Svizzera.

Di conseguenza, i coniugi Y dovevano essere perfettamente a conoscenza

del fatto che l'unica autorità competente ed in grado di stabilire se essi

avevano o meno diritto ai sussidi per il secondo ed il terzo figlio era

l'Istituto delle assicurazioni sociali e non la Cassa malati X, che in materia

non ha nessun potere decisionale.

Essi avrebbero pertanto dovuto indirizzare le loro richieste di sussidio

all'autorità competente." (sottolineature della redattrice)

Solo l'Istituto delle assicurazioni

sociali, e per esso l'Ufficio assicurazione malattia, decide chi ha diritto

alla riduzione del premio di cassa malati. Quindi, competente ad eseguire

ufficialmente ed in modo vincolante, mediante decisione formale, i necessari calcoli

per verificare il diritto alla riduzione del premio di un richiedente, è solo e

soltanto l'UAM.

Nella sentenza del 13 febbraio 2007

(inc. 36.2006.225) il TCA si è pronunciato in merito ad una fattispecie in cui

era stato il controllo abitanti del Comune ticinese a non informare l'assicurato,

appena trasferitovisi, sui termini entro i quali formulare la domanda di

riduzione del premio. In quel caso, il TCA non ha ritenuto che il Comune

fosse l'autorità competente in materia e che quindi l'informazione (non) data

all'assicurato potesse vincolarlo, con beneficio di quest'ultimo che, a tutela

della sua buona fede, anche se in ritardo poteva ugualmente avere diritto al sussidio

di cassa malati.

In

effetti, soltanto l'Ufficio assicurazione malattia va considerato come autorità competente nell'ambito

del diritto alla riduzione del premio di cassa malati. I Comuni sono unicamente

depositari dei formulari per la richiesta del sussidio, in modo da facilitare l'accesso

a questo diritto ai singoli cittadini, invece di obbligarli a richiedere direttamente

l'apposito modulo all'Ufficio assicurazione malattia, operazione,

questa, più difficoltosa.

Di

conseguenza, le informazioni rilasciate da altri organi non possono

rientrare nel concetto giurisprudenziale di errata informazione che vincola

Considerandi

comunque, in virtù del principio della buona fede, l'autorità

competente. In questo senso, solo le eventuali comunicazioni errate date dall'UAM possono, se sono adempiute anche le altre

condizioni, vincolare questa stessa autorità e volgere a favore dell'assicurato,

ma non anche quelle date dalle Casse malati e dai Comuni.

9.

La

ricorrente ha inoltre osservato che la causa del ritardo è da ricondurre anche alla

mancata trasmissione del formulario da parte dell'Amministrazione. Tuttavia, come evidenziato nelle casistiche che

precedono, questo Tribunale Cantonale delle Assicurazioni ha già giudicato che la

mancata trasmissione da parte dell'UAM dei formulari non permette di giustificare il ritardo nell'inoltro della domanda di riduzione del

premio.

Va rammentato che, di

principio secondo la normativa cantonale, il diritto alla riduzione del premio

dell'assicurazione malattia viene

concesso solo se l'assicurato bisognoso

ne fa esplicita richiesta. Se l'interessato non inoltra l'istanza, la riduzione non viene attribuita. Solo i beneficiari di

prestazioni complementari, di regola, ottengono la riduzione del premio

automaticamente (cfr. art. 28 e 40 LCAMal).

Non esiste invece, di

principio, un obbligo, per l'UAM,

di informare personalmente tutti i cittadini residenti in Ticino della possibilità

di ottenere il diritto alla riduzione del premio. L'informazione avviene in forma generale con pubblicazioni sui

giornali e sul Foglio Ufficiale. In particolare, le modifiche legislative ed i

decreti esecutivi con i quali il Consiglio di Stato fissa i limiti di reddito

che danno diritto all'ottenimento

della riduzione del premio sono pubblicati sul Foglio Ufficiale.

In

proposito occorre ricordare che l'autorità cantonale trasmette ai potenziali beneficiari

del sussidio il relativo formulario (art. 10 RLCAMal). Tuttavia, ciò

avviene, di principio, solo se l'UAM ha a disposizione la tassazione

determinante dell'assicurato.

Questa questione è stata chiarita

durante l'udienza esperita nell'ambito del ricorso sfociato nella STCA del 17 ottobre

2005.

(inc. 36.2005.86) ed è stata confermata ancora di recente (fra le ultime:

STCA del 17 ottobre 2008, inc.

36.2008

, STCA del 15

gennaio 2007, inc. 36.2006.205, STCA del 16 aprile 2007, inc. 36.2006.221 e 222, STCA del 21 luglio 2008, inc.

36.2008

/53/54). In quell'occasione,

il TCA ha accertato che:

" … il giudice delegato ha indetto

un’udienza nel corso della quale ha acquisito informazioni relative alla

modalità di gestione delle domande di sussidio da parte dell’amministrazione.

Il responsabile del servizio…, intervenuto all’udienza, ha precisato come:

“ …

l'amministrazione proceda (alla) … trasmissione dei formulari con la richiesta

di sussidio. L'UAM ha la possibilità di accedere direttamente ai dati

fiscali della banca dati esistente e, a dipendenza del periodo fiscale

determinante scelto dal Consiglio di Stato, può (identificare) … le persone potenzialmente

beneficiarie del sussidio per l'anno d'interesse. I formulari vengono

spediti generalmente nel giugno/luglio dell'anno che precede l'anno di

sussidio. Questi formulari vengono dotati di una etichetta autocollante

contenente nome, cognome e indirizzo del destinatario e potenziale

beneficiario. L'etichetta contiene inoltre un numero di identificazione

personale (NIP) che è univoco per ogni utente e rimane nel corso degli anni,

numero che richiama il numero di controllo. È possibile che nel corso degli

anni … cambi a seguito in genere del cambiamento del cognome della persona interessata.

I formulari così trasmessi tra il giugno

e luglio dell'anno che precede l'anno di sussidio rientrano normalmente per la

fine di agosto successivo, si tratta di una indicazione temporale che noi

diamo, è indicativa e non perentoria, per permetterci di poi far pervenire ai Comuni

verso la metà di settembre i formulari riferiti alla richiesta di sussidio per

l'anno successivo che possono essere direttamente richiesti dai potenziali

beneficiari.

Procediamo quindi con due blocchi

sostanziali di formulari, il primo è quello inviato automaticamente

dall'amministrazione agli utenti ed il secondo invece è trasmesso ai Comuni.

Soltanto per il primo blocco è consegnata l'etichetta individuale con il

NIP." (…)

(sottolineature della redattrice)

Nel caso concreto, la notifica di

tassazione determinante, la IC 2005, è stata emessa dall'autorità fiscale il 21

novembre 2007 (doc. A3). Ecco perché, nell'estate 2007, la ricorrente non ha ricevuto

automaticamente dall'UAM il formulario per la richiesta del sussidio per la

domanda per l'anno 2008.

Comunque, neppure il mancato invio del

formulario da parte dell'UAM al potenziale beneficiario è un motivo per poter

chiedere in ritardo la riduzione del premio.

Infatti, con sentenza

3.

ottobre 2005 (36.2005.112), ripresa da ultimo nella STCA del 22 gennaio 2008 (inc. 36.2007.161) ed ancora nella STCA del 17 ottobre 2007 (inc. 36.2008.113),

il TCA ha respinto il ricorso

di un assicurato che si lamentava di non aver ricevuto direttamente dall'UAM il formulario per la richiesta del

sussidio. In proposito, il Tribunale ha considerato che:

" (…) Ancora va verificato se il ritardo dell’istanza

formulata da X. X. tendente ad ottenere la concessione del sussidio 2005,

redatta e trasmessa all’amministrazione nel corso del 2005, possa essere considerato

giustificato. Nelle considerazioni precedenti già si è precisato che la

negligenza nell’inoltro della domanda non è giustificata. (…) La mancata

trasmissione dei formulari per la presentazione della domanda di sussidio viene

indicata come ulteriore motivo atto a giustificare il ritardo nella

presentazione dell’istanza. L’argomento del ricorrente non regge già ad un

primo sommario esame. Infatti i formulari vengono trasmessi d’ufficio ai

potenziali beneficiari da parte dell’amministrazione sulla scorta della

decisione di tassazione del biennio ritenuto dal Consiglio di Stato nel decreto

annualmente emesso per la determinazione del diritto al sussidio ed a

dipendenza dell’imponibile considerato in quella sede. (…)

L’invio dei formulari a chi non è destinato a beneficiare dei sussidi

rispettivamente la mancata trasmissione ad un potenziale beneficiario non

permettono di ritenere il diritto al sussidio in virtù delle regole sulla buona

fede come anticipato nelle considerazioni che precedono (in questo senso la

sentenza 22 settembre 2005 nell’inc. B. 36.2005.78). Infatti l’invio errato non

può fare ritenere agli assicurati l’esistenza degli estremi per la concessione

del sussidio. L’eventuale omissione della trasmissione a potenziali interessati

del modulo per la richiesta di sussidio non permette di giustificare un ritardo

nell’inoltro delle domande di sussidio (in questo senso la sentenza in re

B. citata). La diligenza che incombe all’assicurato – cui è noto per le

campagne informative che da anni l’Ufficio dell'Assicurazione Malattia e più

generalmente l’amministrazione cantonale conducono – gli impone di

provvedere al recupero dei formulari disponibili presso le cancellerie comunali

in caso di mancata trasmissione d’ufficio. (…)." (sottolineature della

redattrice).

Alla luce di quanto

precede, l'assicurata non può

prevalersi dell'ignoranza della

legge (per dei casi analoghi, cfr. STCA del 23 novembre 2006, 36.2006.162; STCA del 5 ottobre 2006, 36.2006.157; STCA del 9 dicembre 2002, 36.2002.119).

Le giustificazioni che

essa ha fornito, come per altri analoghi casi, non possono essere ritenute

valide.

Il TCA osserva peraltro che l'amministrazione cantonale, non diversamente

da quella comunale, tiene a disposizione delle persone che ne facciano richiesta

i formulari per le domande di riduzione del premio LAMal. Esse possono essere

sempre consultate dagli utenti. La stessa ricorrente ha peraltro usato un formulario

ottenuto dall'amministrazione

comunale.

10.

L'assicurata invoca pure la circostanza che

sul formulario per la richiesta della riduzione del premio non figura il

termine di inoltro del 31 dicembre 2007. Nemmeno ne è stata informata in proposito

da chicchessia, in particolare quando ha ritirato il modulo in Comune. Ritenuto

come questa scadenza sia molto importante, come tale dovrebbe figurare sulla

domanda stessa o altrove, di modo che chi chiede il sussidio ne sia informato

in anticipo.

La misconoscenza del

termine di invio non giustifica il ritardo, soprattutto se si pon mente che la ricorrente

aveva già beneficiato della riduzione dei premi negli anni precedenti (doc. 1)

e che, a maggior ragione, era quindi tenuta a sapere qual è la procedura da

seguire e quali i termini da rispettare.

Questo Tribunale

evidenzia che sui formulari spediti dall'UAM alle persone potenzialmente beneficiarie del diritto alla

riduzione del premio di cassa malati figura l'indicazione del termine di spedizione (per l'anno 2008: il 31 dicembre 2007). Per contro, sui formulari messi a

disposizione dalle cancellerie comunali questa indizione non risulta.

Il motivo è semplice.

Come visto, l'estate precedente all'anno per il quale gli assicurati chiedono

la riduzione dei premi, l'amministrazione

cantonale spedisce l'apposito

formulario soltanto alle persone i cui redditi determinanti rientrano nei

limiti di reddito fissati dal Consiglio di Stato. Al fine di fare rispettare il

termine previsto dal citato art. 11 cpv. 1 lett. a RLCAMal, è quindi corretto

che l'UAM indichi loro entro

quando devono inoltrare l'istanza

all'UAM, pena la dichiarazione

di tardività.

I formulari che i

Comuni mettono a disposizione degli assicurati, invece, correttamente non

menzionano questo termine, poiché un assicurato può chiedere la riduzione del

premio per un anno anche durante quell'anno stesso, ma

solo se uno dei motivi previsti dall'art. 11 cpv. 1 lett. b, c, d RLCAMal e

dall'art. 11 cpv. 2 RLCAMal si è realizzato. Un cambiamento di Cantone di domicilio

o il sopraggiungere di una (o più) delle circostanze elencate all'art. 31

RLCAMal possono per esempio giustificare che un assicurato formuli la sua

istanza di sussidio durante l'anno stesso per il quale chiede l'aiuto del

Cantone. L'iscrizione della data del 31 dicembre sui formulari distribuiti dai

Comuni svierebbe dunque gli assicurati, facendo loro erroneamente credere di

non potere più pretendere la riduzione del premio solo perché l'anno di

competenza è già in corso.

la legge (LCAMal) né il relativo regolamento d'applicazione (RLCAMal) prevedono

norme che attribuiscono al Comune competenze e responsabilità particolari nell'ambito

del diritto alla riduzione dei premi dell'assicurazione malattia.

La

legge attribuisce al Comune unicamente una responsabilità nel controllo dell'applicazione

dell'obbligo d'assicurazione (art. 13 cpv. 1 LCAMal ed art. 4

RLCAMal), ovvero il Comune deve vegliare che i suoi cittadini siano tutti

affiliati ad una Cassa malati e segnalare immediatamente all'IAS

coloro che non lo sono (art. 13 cpv. 2 LCAMal), pena, per il Comune, di essere

solidalmente responsabile con l'assicurato delle spese medico-sanitarie (art. 14

LCAMal).

Su

questa tematica, il 15 febbraio 2007 il TCA ha reso la sentenza

36.2006.228

Riguardo

alla richiesta di riduzione stessa, il citato art. 10 RLCAMal prevede soltanto

che i moduli ufficiali possono essere ritirati dagli assicurati presso la

cancelleria del Comune di residenza, ma non indica anche che i funzionari

comunali sono tenuti a dispensare tutte le necessarie e relative informazioni

agli interessati – come invece è stato prescritto, come visto, nel caso della

verifica dell'obbligo assicurativo (cfr. consid. 8).

11.

Stante

quanto precede, pur comprendendo la particolare situazione finanziaria in cui

versa l'assicurata, non è

possibile la concessione retroattiva della riduzione del premio di cassa malati

per l'anno 2008. Il giudice è

obbligato ad applicare i rigorosi dettami della legge e non può scostarsi dalla

prassi anche a fronte di un caso particolare come quello della ricorrente.

Né la mancata

tempestiva compilazione del formulario per la richiesta della riduzione del

premio LAMal per il 2008 (entro il 31 dicembre 2007), né tanto meno la circostanza

che la Cassa malati le avrebbe dato un'errata informazione, possono essere poste alla base del ritardo con

cui è stato spedito l'apposito

formulario all'UAM. Questi

elementi non sono infatti un motivo valido e sufficiente a sostegno del ritardo

nell'invio della sua istanza e

per ammettere quindi ugualmente la domanda di riduzione del premio nella forma

retroattiva (art. 55 cpv. 3 LCAMal).

Il ricorso deve di conseguenza essere

respinto.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati, i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla notificazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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