36.2008.142
Istanza di sussidio tardiva. Attendere la crescita in giudicato della IC non giustifica il ritardo. Solo info errate dell'UAM tutelano la buona fede, non della Cassa malati e del Comune. UAM non infor
21 ottobre 2008Italiano29 min
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Numero d'incarto:
36.2008.142
Data decisione, Autorità:
21.10.2008, TCA
Titolo:
Istanza di sussidio tardiva. Attendere la crescita in giudicato della IC non giustifica il ritardo. Solo info errate dell'UAM tutelano la buona fede, non della Cassa malati e del Comune. UAM non informa tutti sul D al sussidio. L'indicazione del termine figura solo sui formulari di UAM, no di Comuni
BUONA FEDE
PERSONA SOLA
PREMIO
RITARDO INGIUSTIFICATO
SUSSIDIO / SUSSIDI
art. 28 LCAMAL
art. 55 cpv. 3 LCAMAL
art. 192 cpv. 1 LT
art. 206 cpv. 1 LT
art. 10 RLCAMAL
art. 11 cpv. 1 RLCAMAL
art. 11 cpv. 2 RLCAMAL
Raccomandata
Incarto n.
36.2008.142
TB
Lugano
21 ottobre 2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 9 settembre 2008
di
RI 1
contro
la decisione su reclamo del 28 luglio
2008 emanata da
Istituto assicurazioni sociali Ufficio
assicurazione malattia, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione sociale
contro le malattie
ritenuto in
fatto
A. RI
1, nata nel 1977, il 25 marzo 2008 (doc. 1) ha trasmesso all'Ufficio Assicurazione Malattia il
formulario 13 marzo 2008 di richiesta di riduzione individuale dei premi per l'anno 2008, accompagnato da uno scritto di
spiegazione dei motivi del ritardo nell'inoltro della domanda.
B. Con
decisione del 30 aprile 2008 l'UAM
ha ritenuto l'istanza tardiva e l'ha respinta.
C. Contro
la decisione su reclamo del 28 luglio 2008 (doc. A1) che ha respinto le motivazioni
addotte a giustificazione del suo ritardo (doc. 2), l'assicurata ha formulato ricorso il 9 settembre 2008 (doc. I),
chiedendo di concederle il sussidio di cassa malati per il 2008. La ricorrente
argomenta di essere venuta a conoscenza del suo diritto alla riduzione del
premio di cassa malati soltanto nel gennaio 2008, ovvero dopo che la notifica
di tassazione IC 2005 è diventata definitiva. Inoltre, ha ricevuto la polizza assicurativa
l'8 febbraio 2008 ed è a quel
momento che ha saputo di avere diritto all'aiuto cantonale. Osserva di avere atteso di disporre di tutti i dati
necessari (polizza assicurativa e notifica di tassazione) prima di inoltrare la
domanda di riduzione del premio. Ribadendo poi le considerazioni espresse nel
reclamo, alla luce della sua situazione economica chiede che il Tribunale giudichi
con coscienza, non "limitandovi ai termini perentori".
D. Con
risposta del 29 settembre 2008 (doc. III) l'Amministrazione ha proposto di respingere il ricorso, poiché le
motivazioni addotte non mettono al riparo l'insorgente dalla negligenza nell'aver tardato ad inoltrarle la richiesta di sussidio, per cui non sarebbe
possibile concederlo retroattivamente. L'UAM ha esaminato nel dettaglio ogni lamentela espressa dalla
ricorrente.
L'assicurata non ha prodotto ulteriori mezzi
di prova (doc. IV).
considerato in
diritto
in ordine
1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione
di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (STF H 180/06 del 21 dicembre 2007; STFA I
707/00 del 21 luglio 2003).
2. Occorre
rilevare che il 16 novembre 2007 è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale
delle leggi e degli atti esecutivi (BU 57/2007) il nuovo Regolamento della
legge sull'assicurazione
obbligatoria contro le malattie del 13 novembre 2007 (RLCAMal), che abroga il
precedente Regolamento del 18 maggio 1994 (art. 61).
In merito all'applicabilità del nuovo Regolamento, al
capitolo delle disposizioni finali, l'art. 62 precisa che lo stesso è pubblicato nel BU ed entra
immediatamente in vigore. Siccome il nuovo RLCAMal è stato pubblicato nel
Bollettino ufficiale di venerdì 16 novembre 2007, n. 57/2007 da pag. 673, è
dunque a partire da quel giorno che esso è entrato a tutti gli effetti in
vigore.
Resta quindi da
esaminare se, alla fattispecie in questione, sia applicabile il vecchio o il
nuovo Regolamento.
In caso di modifica
delle basi legali ed in mancanza, come si avvera in concreto, di
regolamentazione transitoria contraria, si applicano le disposizioni in vigore
al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato
giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (STF K 139/06 del 31
gennaio 2008; DTF 131 V 9 consid. 1).
In concreto, dato che
le prestazioni richieste riguardano il 2008, è il nuovo regolamento RLCAMal che
va posto alla base del presente giudizio.
nel merito
3. Conformemente
a quanto disposto dall'art. 23 LCAMal, il Cantone ed i Comuni partecipano al
pagamento delle quote a carico degli assicurati di condizioni economiche
modeste per le prestazioni minime previste dalla legge. Gli assicurati
di condizioni economiche modeste sono definiti dall'art. 29 LCAMal: si tratta
delle famiglie il cui reddito determinante non supera i Fr. 32'000.- e delle
persone sole il cui reddito non supera i Fr. 20'000.-.
Di regola, il reddito
determinante risulta, secondo l'art. 30 LCAMal, dalla somma arrotondata al
mille franchi superiore:
a) del reddito imponibile
desunto dal periodo fiscale stabilito dal Consiglio di Stato;
b) di un quindicesimo
della sostanza imponibile desunta dal periodo fiscale stabilito dal Consiglio
di Stato per la parte eccedente l'importo di Fr. 150'000.- per le persone sole
e Fr. 200'000.- per le famiglie.
L’espressione “di
regola” tende a volere salvaguardare la possibilità per l’amministrazione
designata (l’Ufficio Assicurazione Malattia) di accertare autonomamente il
reddito dell’assicurato in caso di persone adempienti i presupposti dell’art.
31 LCAMal.
Per l'anno 2008
il Consiglio di Stato ha definito le basi di calcolo per il sussidio con il DE
del 10 ottobre 2007. Il periodo fiscale per l'accertamento del reddito determinante
è quello delle classificazioni dell'imposta cantonale per l'anno 2005. I
limiti di reddito che conferiscono diritto al sussidio sono quelli stabiliti
dagli artt. 29-32, 35-38, 44-46 e 48 LCAMal, ossia Fr. 20'000.- per le persone sole, Fr. 32'000.- per i membri maggiorenni delle
famiglie e 1° figlio e Fr. 50'000.-
è il reddito di riferimento.
4. Giusta
l'art. 28 LCAMal, riservato l'art. 40 che fa riferimento ai beneficiari di
prestazioni PC, il sussidio è corrisposto tramite presentazione di un'istanza
scritta. Il regolamento determina le modalità di presentazione dell'istanza e
il contenuto della stessa.
L'art. 10 RLCAMal
prevede che l'istanza di riduzione avviene per mezzo dei moduli ufficiali, che
sono recapitati dall'Istituto delle assicurazioni sociali ai potenziali beneficiari
della riduzione del premio o possono essere ritirati dai singoli richiedenti
presso la Cancelleria del Comune di residenza. L'istanza deve essere corredata
dei documenti richiesti con il modulo ufficiale.
Per l'art. 11 cpv. 1
RLCAMal, l'Istituto delle assicurazioni sociali stabilisce i termini di
presentazione dell'istanza, tenuto conto che di regola:
a) per gli assicurati tassati in via
ordinaria l'istanza è presentata nel corso dell'anno che precede la corresponsione della riduzione di premio;
b) per gli assicurati tassati alla fonte
l'istanza è presentata nel corso dell'anno medesimo per il quale si richiede la riduzione di premio;
c) gli assicurati che si stabiliscono nel
Cantone ad anno inoltrato, possono avanzare l'istanza
nel corso dell'anno stesso per cui si richiede la riduzione
di premio;
d) gli assicurati che nel corso dell'anno, per inizio di assoggettamento fiscale o per le situazioni di cui
all'art. 31, ritenessero di rientrare nel diritto alla riduzione
di premio, possono presentare istanza nel corso dell'anno
stesso.
5. Nel
caso in discussione, va osservato che la domanda per la riduzione del premio di
cassa malati per l'anno 2008 è
stata inviata all'UAM il 25
marzo 2008 (doc. 1).
In virtù del citato
art. 11 cpv. 1 lett. a RLCAMal, l'istanza va presentata nel corso dell'anno che precede la corresponsione della riduzione di premio.
L'assicurata, domiciliata nel
nostro Cantone, è quindi tassata in via ordinaria. Pertanto, la richiesta di
riduzione del premio di cassa malati inoltrata nel gennaio 2008 è di per sé tardiva.
Essa doveva essere inviata entro la fine dell'anno che precede l'anno
di competenza (2008), ovvero entro il 31 dicembre 2007, quando l'interessata poteva disporre dei dati
necessari allo scopo, ritenuto che la notifica di tassazione IC 2005 prevista
dal Consiglio di Stato come base di calcolo per il diritto alla riduzione dei
premi per l'anno 2008 è stata
emessa il 21 novembre 2007 (doc. A3).
La circostanza che la
ricorrente ha atteso la crescita in giudicato della predetta decisione di
tassazione, come si vedrà, non la soccorre nel suo ritardo.
Alla luce di queste
considerazioni, occorre verificare se effettivamente il ritardo con cui la
domanda di riduzione del premio di cassa malati è stata inoltrata sia ancora
scusabile.
6. In
virtù dell'art. 53 LCAMal - implicitamente invocato dalla ricorrente -, il
diritto al beneficio di un sussidio nella forma retroattiva decade dopo cinque
anni a partire dall'anno in cui tale diritto si verifica. Costituisce eccezione
l'applicazione del sussidio retroattivo nell'ambito delle procedure di
revisione delle prestazioni complementari AVS/AI. Il sussidio retroattivo è
oggetto di richiesta scritta da parte dell'assicurato all'istanza designata dal
Consiglio di Stato e deve specificare le motivazioni del ritardo (riservato
l'art. 53 cpv. 2). Le domande di sussidio retroattivo sono accolte solo se
suffragate da motivazioni particolari e fondate (art. 55 LCAMal). La negligenza
a giustificazione del mancato rispetto dei termini stabiliti dal regolamento
non è considerata motivo valido per il riconoscimento del sussidio nella forma
retroattiva (art. 55 cpv. 3 LCAMal).
Il Messaggio relativo
all'introduzione della LCAMal, circa l'art. 55, a pag. 59, precisa che:
" (…) Il riconoscimento di sussidi
retroattivi può essere concesso quando l'assicurato fa valere ragioni oggettive
e fondate circa i motivi per cui non è riuscito a produrre l'istanza in forma
tempestiva.
Relativamente alla fattispecie, all'autorità amministrativa competente
è riconosciuto un margine di ponderazione nell'esame delle richieste.
La pura e semplice negligenza nell'inoltro dell'istanza di sussidio
nei termini stabiliti non è comunque considerata motivo valido per il riconoscimento
di un sussidio nella forma retroattiva. (…).".
Inoltre, a norma dell'art. 11 cpv. 2 RLCAMal, per casi particolari
e per ragioni comprovate, l'Istituto delle assicurazioni sociali può ritenere
anche istanze che giungessero fuori dei termini stabiliti per l'inoltro della richiesta.
Questo TCA ha già considerato che un ritardo di
oltre 1 anno a fronte di un'importante
malattia dello stesso assicurato non poteva essere considerato fatto
giustificativo sufficiente (STCA 24 aprile 2002, inc. 36.2002.5), così come non ha considerato quale
motivo sufficiente l’assenza di conoscenza della possibilità di chiedere il sussidio
da parte di due coniugi confederati appena giunti in Ticino (STCA 9 dicembre 2002, inc. 36.2002.119).
Nemmeno l'informazione
errata da parte dell'assicuratore malattia è stata considerata motivo
sufficiente per giustificare il ritardo.
Nel caso di altri
coniugi (STCA 25 settembre
2003, inc. 36.2002.141), l'assicuratore aveva comunicato che il sussidio per i
figli non sarebbe stato concesso, contrariamente a quanto poi verificato. Come
indicato questo Tribunale non ha considerato l'errata informazione quale
elemento giustificante il ritardo.
Va ancora rilevato che
con sentenza 12 settembre 2002 il TCA non ha ritenuto fatto giustificante il ritardo nella domanda di sussidio
la giovane età dell'assicurata ancora studentessa liceale e quindi la sua
immaturità e la sua inesperienza (STCA 12 settembre 2002, inc. 36.2002.54).
Nel caso giudicato il
6 ottobre 2005 (inc. 36.2005.116), l’assenza di una decisione di tassazione non
è stata comunque considerata elemento adeguato a motivare il ritardo per un
apprendista non ancora tassato, il cui fratello ammalato per lunghi periodi
aveva creato “problemi a tutta la famiglia”.
Il TCA nemmeno ha considerato come motivo
giustificativo che l'assicurato fosse tossicodipendente – con conseguenti
difficoltà fisiche e psichiche - nel periodo per il quale ha chiesto il diritto
alla riduzione del premio di cassa malati. Infatti, essendo coniugato e
ritenuto come sua moglie si fosse occupata di lui e l'avesse aiutato a passare il brutto periodo
che stava vivendo, è stato ritenuto che il ricorrente potesse e dovesse fare
capo alla moglie anche per la gestione delle sue pratiche correnti e quindi
anche quella relativa alla riduzione dei premi di cassa malati (STCA del 14 marzo 2006, inc. 36.2006.16).
Alla medesima
soluzione il TCA è giunto nel
caso di un assicurato alla ricerca di un lavoro la cui moglie, gestante, ha
avuto problemi di salute sia prima sia dopo il parto. Queste difficoltà non
hanno comunque impedito di compilare e spedire la richiesta di sussidio,
operazione che in sé richiede poco tempo (STCA dell'11 ottobre 2006,
inc. 36.2006.113).
Non diversamente è
stata considerata l'assenza dei documenti da annettere alla domanda. Nell'inc.
36.2006.245-246 (sentenza del 9 febbraio 2007) l'assenza della tassazione di
riferimento - siccome non ancora emessa - non è stata ritenuta elemento sufficiente
(analogamente al caso giudicato con la sentenza del 15 gennaio 2007, inc.
36.2006.216).
Insufficienti, ancora,
Fatti
i gravi motivi di salute che hanno colpito la madre di un assicurato da oltre
un anno (sentenza dell'8
febbraio 2007, inc. 36.2006.244).
Anche il pensionamento
intervenuto già l'anno precedente il periodo del sussidio non ha permesso ad un
assicurato di giustificare il suo ritardo per la domanda inoltrata l'anno
stesso (sentenza del 17 gennaio 2007, inc. 36.2006.232).
Nell'ambito di un trasferimento di Cantone
avvenuto nel 2005, la domanda di riduzione del premio per il 2006 nel gennaio
2006 non è stata accolta, siccome questa tardività non è stata ritenuta
scusabile dalle giustificazioni secondo cui, né quando si è annunciato al
controllo abitanti del nuovo Comune l'assicurato non ha ricevuto informazioni riguardo ai termini entro
cui interporre la propria domanda di sussidio, né egli era a conoscenza della
procedura ticinese (STCA del 13
febbraio 2007, inc. 36.2006.225).
Nella sentenza del 15
febbraio 2007 (inc. 36.2006.253) un giovane studente universitario impegnato a
Milano aveva giustificato il ritardo con il trasferimento per gli studi nella
capitale lombarda e con gli impegni universitari. Anche in quel caso il motivo,
non attinente alle capacità di gestire le problematiche amministrative per periodi
prolungati, non era stato ritenuto.
Nella sentenza del 25
maggio 2007 (inc. 36.2007.55), la dimenticanza della scadenza del termine da
parte di una persona attiva socialmente e che ha privilegiato “il suo lavoro
in maniera certamente altruista e lodevole” invece della propria necessità
economica, non è stato ritenuto sufficiente.
Analogamente, l'intempestività dell'inoltro del formulario da parte di una giovane donna che, per
ragioni umanamente comprensibili, si è avviata con notevoli difficoltà nel
mondo del lavoro in un'epoca di
concreta difficoltà, non è stato ritenuto motivo giustificativo (sentenza del
21 maggio 2007, inc. 36.2007.50).
Ancora di recente (STCA del 12 febbraio 2008, inc. 36.2008.2),
questo Tribunale ha confermato che la circostanza che l'assicurato misconoscesse il termine vigente per l'inoltro delle domande di sussidio non è un
motivo giustificativo del suo ritardo, ritenuto che una semplice telefonata informativa
all'Ufficio Assicurazione
Malattia, soprattutto a fronte di una situazione economica non florida e del
fatto che comunque era giunto in Ticino con anticipo rispetto al termine di
inoltro della domanda di riduzione dei premi LAMal, avrebbe facilitato l'assicurato nel suo intento.
7. In
concreto la ricorrente giustifica il proprio ritardo evidenziando di avere
atteso la crescita in giudicato della sua notifica di tassazione IC 2005 prima
di inoltrare la domanda di riduzione del premio LAMal. E siccome essa sarebbe
diventata definitiva solo nel gennaio 2008, è a quel momento che ha saputo
quali fossero i suoi redditi e quindi il suo diritto alla riduzione dei premi.
Innanzitutto, l'insorgente erra in questo suo
convincimento, poiché i termini stabiliti dalla legge tributaria sono perentori
(art. 192 cpv. 1 LT), quindi non sono sospesi dalle ferie giudiziarie (in
questo caso, natalizie). Pertanto, contro la decisione di tassazione l'assicurata poteva reclamare per iscritto
all'autorità di tassazione entro
trenta giorni dalla notifica (art. 206 cpv. 1 LT). Di conseguenza, la
ricorrente avrebbe avuto tempo fino al 21 dicembre 2007 – o anche qualche
giorno dopo, a dipendenza dell'effettiva
notifica della decisione di tassazione, ma verosimilmente entro il 31 dicembre
2007 – per inoltrare il suo reclamo. Non era dunque necessario attendere fino a
gennaio 2008.
Oltre a ciò, la
motivazione che l'assicurata ha
aspettato di conoscere definitivamente i suoi redditi non regge. Infatti, se
non ha formulato reclamo contro la notifica di tassazione IC 2005, non v'era dunque alcun motivo per attendere che
la stessa crescesse in giudicato. Solo lei, e non anche l'autorità fiscale, poteva mettere in discussione
mediante reclamo il suo reddito imponibile e la sua sostanza imponibile stabiliti
il 21 novembre 2007.
Pertanto, ritenuto che
già ella aveva dichiarato dei redditi da attività dipendente piuttosto
contenuti (Fr. 24'310.-), che
sono stati poi modificati dalla competente autorità in Fr. 21'653.-, ovvero sono stati contestualmente
dedotti gli oneri sociali anziché esporli a parte in altre voci, la ricorrente
poteva e doveva ritenere di essere legittimata a chiedere la riduzione del
premio di cassa malati già al momento della ricezione della predetta notifica -
viste anche le deduzioni per spese professionali e per gli oneri assicurativi -
e, fino al 31 dicembre 2007, aveva ancora oltre un mese di tempo.
Quand'anche avesse inoltrato reclamo al
competente Ufficio di tassazione e quindi non avesse avuto a disposizione tutta
la necessaria documentazione a comprovare lo stato di difficoltà economica, l'insorgente avrebbe potuto e dovuto comunque
trasmettere il formulario entro il termine legale del 31 dicembre 2007, indicando
che i documenti atti a comprovare la sua situazione sarebbero stati inviati in
un secondo tempo (STCA del 23
novembre 2006, 36.2006.162, STCA del 5 settembre 2006, 36.2006.131, consid. 6; STCA del 24 febbraio 2006, inc.
36.2005.211).
Formulando, invece,
soltanto nel marzo 2008 la sua richiesta di riduzione del premio di cassa
malati per il 2008 stesso, la domanda dell'assicurata è, come visto, manifestamente tardiva.
Non va peraltro
dimenticato che l'atto di compilare e spedire la richiesta del diritto alla
riduzione di premio è una procedura amministrativa semplice, che comporta un
impegno contenuto ed impone di allegare pochi documenti peraltro facilmente reperibili.
Come evidenziato nella prassi costante di questo Tribunale (fra le ultime: STCA del 17 ottobre 2008, 36.2008.113, STCA del 29 settembre 2008, 36.2008.111, STCA del 7 ottobre 2008, 36.2008.122), è
operazione che richiede poco tempo e non comporta difficoltà giuridica o
fattuale significativa che imponga l'aiuto di terze persone cognite della materia, anche a chi è meno
avvezzo alle questioni amministrative.
8. L'assicurata evidenzia di essere stata messa
(indirettamente) al corrente dell'esigenza di dovere rispettare un termine d'invio unicamente dalla cassa malati. La sua polizza assicurativa,
emessa l'8 febbraio 2008 (doc.
A2), indica infatti chiaramente quale tassazione sia determinante per le
domande per l'anno 2008, quali
i limiti di reddito e qual è il termine massimo (31 dicembre 2007) per
inoltrare la richiesta per la riduzione dei premi per il 2008.
Secondo la giurisprudenza, di regola un'informazione
erronea è vincolante quando l'autorità, intervenendo in una situazione concreta
nei confronti di persone determinate, era competente a rilasciarla, il
cittadino non poteva riconoscerne l'inesattezza e, sempre che l'ordinamento
legale non sia mutato nel frattempo, fidandosi dell'informazione ricevuta egli
abbia preso delle disposizioni non reversibili senza pregiudizio (DTF 127 I 36
consid. 3a, 126 II 387 consid. 3a; RAMI 2000 KV 126 pag. 223, RAMI 2000 KV 133
pag. 291 consid. 2a; cfr., riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 vCost., la cui
giurisprudenza si applica anche alla nuova norma, DTF 121 V 66 consid. 2a e
sentenze ivi citate).
Nella
fattispecie, non ci sono state informazioni erronee vincolanti fornite
dalle autorità competenti. Vero è che le condizioni di concessione del diritto
alla riduzione del premio LAMal indicate dalla Cassa malati sulla
polizza dell'assicurata sono corrette, benché – come giusto
che sia – siano esse di carattere generale. Tuttavia, queste indicazioni, date
dalla Cassa malati, non permettono ancora di ammettere che ci sia
stata un'informazione che vincola quindi l'autorità
amministrativa a favore dell'assicurata in virtù della tutela della buona
fede.
Infatti, a proposito del principio
della buona fede, con sentenza del 25 settembre 2003 (inc. 36.2002.119),
confermata ancora nelle STCA del 9 gennaio 2007 (inc. 36.2006.154) e del 26 novembre
2007 (inc. 36.2007.115), in cui due coniugi avevano fatto valere di aver
ricevuto informazioni errate dal proprio assicuratore, il TCA ha affermato:
" (…) 2.7. Al riguardo, occorre innanzitutto osservare
che, come appena indicato, uno dei presupposti fondamentali per tutelare la
buona fede di un assicurato è che l'informazione ricevuta emani da un organo
competente. Nel caso di specie, questa condizione non risulta adempiuta:
l'informazione errata, che i coniugi Y sostengono di avere ricevuto dai
funzionari della Cassa malati X, non emana infatti dall'autorità competente,
dato che competente in materia di sussidi di Cassa malati è lo Stato, ovvero
l’autorità cantonale.
Questa circostanza è risaputa: l’esistenza della LAMal applicabile in
Svizzera, che tanto è stata dibattuta prima della sua adozione (ed invero anche
dopo) e che è stata oggetto di votazione popolare il 4 dicembre 1994, è notoria
a tutti coloro che risiedono in Svizzera.
Di conseguenza, i coniugi Y dovevano essere perfettamente a conoscenza
del fatto che l'unica autorità competente ed in grado di stabilire se essi
avevano o meno diritto ai sussidi per il secondo ed il terzo figlio era
l'Istituto delle assicurazioni sociali e non la Cassa malati X, che in materia
non ha nessun potere decisionale.
Essi avrebbero pertanto dovuto indirizzare le loro richieste di sussidio
all'autorità competente." (sottolineature della redattrice)
Solo l'Istituto delle assicurazioni
sociali, e per esso l'Ufficio assicurazione malattia, decide chi ha diritto
alla riduzione del premio di cassa malati. Quindi, competente ad eseguire
ufficialmente ed in modo vincolante, mediante decisione formale, i necessari calcoli
per verificare il diritto alla riduzione del premio di un richiedente, è solo e
soltanto l'UAM.
Nella sentenza del 13 febbraio 2007
(inc. 36.2006.225) il TCA si è pronunciato in merito ad una fattispecie in cui
era stato il controllo abitanti del Comune ticinese a non informare l'assicurato,
appena trasferitovisi, sui termini entro i quali formulare la domanda di
riduzione del premio. In quel caso, il TCA non ha ritenuto che il Comune
fosse l'autorità competente in materia e che quindi l'informazione (non) data
all'assicurato potesse vincolarlo, con beneficio di quest'ultimo che, a tutela
della sua buona fede, anche se in ritardo poteva ugualmente avere diritto al sussidio
di cassa malati.
In
effetti, soltanto l'Ufficio assicurazione malattia va considerato come autorità competente nell'ambito
del diritto alla riduzione del premio di cassa malati. I Comuni sono unicamente
depositari dei formulari per la richiesta del sussidio, in modo da facilitare l'accesso
a questo diritto ai singoli cittadini, invece di obbligarli a richiedere direttamente
l'apposito modulo all'Ufficio assicurazione malattia, operazione,
questa, più difficoltosa.
Di
conseguenza, le informazioni rilasciate da altri organi non possono
rientrare nel concetto giurisprudenziale di errata informazione che vincola
Considerandi
comunque, in virtù del principio della buona fede, l'autorità
competente. In questo senso, solo le eventuali comunicazioni errate date dall'UAM possono, se sono adempiute anche le altre
condizioni, vincolare questa stessa autorità e volgere a favore dell'assicurato,
ma non anche quelle date dalle Casse malati e dai Comuni.
9.
La
ricorrente ha inoltre osservato che la causa del ritardo è da ricondurre anche alla
mancata trasmissione del formulario da parte dell'Amministrazione. Tuttavia, come evidenziato nelle casistiche che
precedono, questo Tribunale Cantonale delle Assicurazioni ha già giudicato che la
mancata trasmissione da parte dell'UAM dei formulari non permette di giustificare il ritardo nell'inoltro della domanda di riduzione del
premio.
Va rammentato che, di
principio secondo la normativa cantonale, il diritto alla riduzione del premio
dell'assicurazione malattia viene
concesso solo se l'assicurato bisognoso
ne fa esplicita richiesta. Se l'interessato non inoltra l'istanza, la riduzione non viene attribuita. Solo i beneficiari di
prestazioni complementari, di regola, ottengono la riduzione del premio
automaticamente (cfr. art. 28 e 40 LCAMal).
Non esiste invece, di
principio, un obbligo, per l'UAM,
di informare personalmente tutti i cittadini residenti in Ticino della possibilità
di ottenere il diritto alla riduzione del premio. L'informazione avviene in forma generale con pubblicazioni sui
giornali e sul Foglio Ufficiale. In particolare, le modifiche legislative ed i
decreti esecutivi con i quali il Consiglio di Stato fissa i limiti di reddito
che danno diritto all'ottenimento
della riduzione del premio sono pubblicati sul Foglio Ufficiale.
In
proposito occorre ricordare che l'autorità cantonale trasmette ai potenziali beneficiari
del sussidio il relativo formulario (art. 10 RLCAMal). Tuttavia, ciò
avviene, di principio, solo se l'UAM ha a disposizione la tassazione
determinante dell'assicurato.
Questa questione è stata chiarita
durante l'udienza esperita nell'ambito del ricorso sfociato nella STCA del 17 ottobre
2005.
(inc. 36.2005.86) ed è stata confermata ancora di recente (fra le ultime:
STCA del 17 ottobre 2008, inc.
36.2008
, STCA del 15
gennaio 2007, inc. 36.2006.205, STCA del 16 aprile 2007, inc. 36.2006.221 e 222, STCA del 21 luglio 2008, inc.
36.2008
/53/54). In quell'occasione,
il TCA ha accertato che:
" … il giudice delegato ha indetto
un’udienza nel corso della quale ha acquisito informazioni relative alla
modalità di gestione delle domande di sussidio da parte dell’amministrazione.
Il responsabile del servizio…, intervenuto all’udienza, ha precisato come:
“ …
l'amministrazione proceda (alla) … trasmissione dei formulari con la richiesta
di sussidio. L'UAM ha la possibilità di accedere direttamente ai dati
fiscali della banca dati esistente e, a dipendenza del periodo fiscale
determinante scelto dal Consiglio di Stato, può (identificare) … le persone potenzialmente
beneficiarie del sussidio per l'anno d'interesse. I formulari vengono
spediti generalmente nel giugno/luglio dell'anno che precede l'anno di
sussidio. Questi formulari vengono dotati di una etichetta autocollante
contenente nome, cognome e indirizzo del destinatario e potenziale
beneficiario. L'etichetta contiene inoltre un numero di identificazione
personale (NIP) che è univoco per ogni utente e rimane nel corso degli anni,
numero che richiama il numero di controllo. È possibile che nel corso degli
anni … cambi a seguito in genere del cambiamento del cognome della persona interessata.
I formulari così trasmessi tra il giugno
e luglio dell'anno che precede l'anno di sussidio rientrano normalmente per la
fine di agosto successivo, si tratta di una indicazione temporale che noi
diamo, è indicativa e non perentoria, per permetterci di poi far pervenire ai Comuni
verso la metà di settembre i formulari riferiti alla richiesta di sussidio per
l'anno successivo che possono essere direttamente richiesti dai potenziali
beneficiari.
Procediamo quindi con due blocchi
sostanziali di formulari, il primo è quello inviato automaticamente
dall'amministrazione agli utenti ed il secondo invece è trasmesso ai Comuni.
Soltanto per il primo blocco è consegnata l'etichetta individuale con il
NIP." (…)
(sottolineature della redattrice)
Nel caso concreto, la notifica di
tassazione determinante, la IC 2005, è stata emessa dall'autorità fiscale il 21
novembre 2007 (doc. A3). Ecco perché, nell'estate 2007, la ricorrente non ha ricevuto
automaticamente dall'UAM il formulario per la richiesta del sussidio per la
domanda per l'anno 2008.
Comunque, neppure il mancato invio del
formulario da parte dell'UAM al potenziale beneficiario è un motivo per poter
chiedere in ritardo la riduzione del premio.
Infatti, con sentenza
3.
ottobre 2005 (36.2005.112), ripresa da ultimo nella STCA del 22 gennaio 2008 (inc. 36.2007.161) ed ancora nella STCA del 17 ottobre 2007 (inc. 36.2008.113),
il TCA ha respinto il ricorso
di un assicurato che si lamentava di non aver ricevuto direttamente dall'UAM il formulario per la richiesta del
sussidio. In proposito, il Tribunale ha considerato che:
" (…) Ancora va verificato se il ritardo dell’istanza
formulata da X. X. tendente ad ottenere la concessione del sussidio 2005,
redatta e trasmessa all’amministrazione nel corso del 2005, possa essere considerato
giustificato. Nelle considerazioni precedenti già si è precisato che la
negligenza nell’inoltro della domanda non è giustificata. (…) La mancata
trasmissione dei formulari per la presentazione della domanda di sussidio viene
indicata come ulteriore motivo atto a giustificare il ritardo nella
presentazione dell’istanza. L’argomento del ricorrente non regge già ad un
primo sommario esame. Infatti i formulari vengono trasmessi d’ufficio ai
potenziali beneficiari da parte dell’amministrazione sulla scorta della
decisione di tassazione del biennio ritenuto dal Consiglio di Stato nel decreto
annualmente emesso per la determinazione del diritto al sussidio ed a
dipendenza dell’imponibile considerato in quella sede. (…)
L’invio dei formulari a chi non è destinato a beneficiare dei sussidi
rispettivamente la mancata trasmissione ad un potenziale beneficiario non
permettono di ritenere il diritto al sussidio in virtù delle regole sulla buona
fede come anticipato nelle considerazioni che precedono (in questo senso la
sentenza 22 settembre 2005 nell’inc. B. 36.2005.78). Infatti l’invio errato non
può fare ritenere agli assicurati l’esistenza degli estremi per la concessione
del sussidio. L’eventuale omissione della trasmissione a potenziali interessati
del modulo per la richiesta di sussidio non permette di giustificare un ritardo
nell’inoltro delle domande di sussidio (in questo senso la sentenza in re
B. citata). La diligenza che incombe all’assicurato – cui è noto per le
campagne informative che da anni l’Ufficio dell'Assicurazione Malattia e più
generalmente l’amministrazione cantonale conducono – gli impone di
provvedere al recupero dei formulari disponibili presso le cancellerie comunali
in caso di mancata trasmissione d’ufficio. (…)." (sottolineature della
redattrice).
Alla luce di quanto
precede, l'assicurata non può
prevalersi dell'ignoranza della
legge (per dei casi analoghi, cfr. STCA del 23 novembre 2006, 36.2006.162; STCA del 5 ottobre 2006, 36.2006.157; STCA del 9 dicembre 2002, 36.2002.119).
Le giustificazioni che
essa ha fornito, come per altri analoghi casi, non possono essere ritenute
valide.
Il TCA osserva peraltro che l'amministrazione cantonale, non diversamente
da quella comunale, tiene a disposizione delle persone che ne facciano richiesta
i formulari per le domande di riduzione del premio LAMal. Esse possono essere
sempre consultate dagli utenti. La stessa ricorrente ha peraltro usato un formulario
ottenuto dall'amministrazione
comunale.
10.
L'assicurata invoca pure la circostanza che
sul formulario per la richiesta della riduzione del premio non figura il
termine di inoltro del 31 dicembre 2007. Nemmeno ne è stata informata in proposito
da chicchessia, in particolare quando ha ritirato il modulo in Comune. Ritenuto
come questa scadenza sia molto importante, come tale dovrebbe figurare sulla
domanda stessa o altrove, di modo che chi chiede il sussidio ne sia informato
in anticipo.
La misconoscenza del
termine di invio non giustifica il ritardo, soprattutto se si pon mente che la ricorrente
aveva già beneficiato della riduzione dei premi negli anni precedenti (doc. 1)
e che, a maggior ragione, era quindi tenuta a sapere qual è la procedura da
seguire e quali i termini da rispettare.
Questo Tribunale
evidenzia che sui formulari spediti dall'UAM alle persone potenzialmente beneficiarie del diritto alla
riduzione del premio di cassa malati figura l'indicazione del termine di spedizione (per l'anno 2008: il 31 dicembre 2007). Per contro, sui formulari messi a
disposizione dalle cancellerie comunali questa indizione non risulta.
Il motivo è semplice.
Come visto, l'estate precedente all'anno per il quale gli assicurati chiedono
la riduzione dei premi, l'amministrazione
cantonale spedisce l'apposito
formulario soltanto alle persone i cui redditi determinanti rientrano nei
limiti di reddito fissati dal Consiglio di Stato. Al fine di fare rispettare il
termine previsto dal citato art. 11 cpv. 1 lett. a RLCAMal, è quindi corretto
che l'UAM indichi loro entro
quando devono inoltrare l'istanza
all'UAM, pena la dichiarazione
di tardività.
I formulari che i
Comuni mettono a disposizione degli assicurati, invece, correttamente non
menzionano questo termine, poiché un assicurato può chiedere la riduzione del
premio per un anno anche durante quell'anno stesso, ma
solo se uno dei motivi previsti dall'art. 11 cpv. 1 lett. b, c, d RLCAMal e
dall'art. 11 cpv. 2 RLCAMal si è realizzato. Un cambiamento di Cantone di domicilio
o il sopraggiungere di una (o più) delle circostanze elencate all'art. 31
RLCAMal possono per esempio giustificare che un assicurato formuli la sua
istanza di sussidio durante l'anno stesso per il quale chiede l'aiuto del
Cantone. L'iscrizione della data del 31 dicembre sui formulari distribuiti dai
Comuni svierebbe dunque gli assicurati, facendo loro erroneamente credere di
non potere più pretendere la riduzione del premio solo perché l'anno di
competenza è già in corso.
Né
la legge (LCAMal) né il relativo regolamento d'applicazione (RLCAMal) prevedono
norme che attribuiscono al Comune competenze e responsabilità particolari nell'ambito
del diritto alla riduzione dei premi dell'assicurazione malattia.
La
legge attribuisce al Comune unicamente una responsabilità nel controllo dell'applicazione
dell'obbligo d'assicurazione (art. 13 cpv. 1 LCAMal ed art. 4
RLCAMal), ovvero il Comune deve vegliare che i suoi cittadini siano tutti
affiliati ad una Cassa malati e segnalare immediatamente all'IAS
coloro che non lo sono (art. 13 cpv. 2 LCAMal), pena, per il Comune, di essere
solidalmente responsabile con l'assicurato delle spese medico-sanitarie (art. 14
LCAMal).
Su
questa tematica, il 15 febbraio 2007 il TCA ha reso la sentenza
36.2006.228
Riguardo
alla richiesta di riduzione stessa, il citato art. 10 RLCAMal prevede soltanto
che i moduli ufficiali possono essere ritirati dagli assicurati presso la
cancelleria del Comune di residenza, ma non indica anche che i funzionari
comunali sono tenuti a dispensare tutte le necessarie e relative informazioni
agli interessati – come invece è stato prescritto, come visto, nel caso della
verifica dell'obbligo assicurativo (cfr. consid. 8).
11.
Stante
quanto precede, pur comprendendo la particolare situazione finanziaria in cui
versa l'assicurata, non è
possibile la concessione retroattiva della riduzione del premio di cassa malati
per l'anno 2008. Il giudice è
obbligato ad applicare i rigorosi dettami della legge e non può scostarsi dalla
prassi anche a fronte di un caso particolare come quello della ricorrente.
Né la mancata
tempestiva compilazione del formulario per la richiesta della riduzione del
premio LAMal per il 2008 (entro il 31 dicembre 2007), né tanto meno la circostanza
che la Cassa malati le avrebbe dato un'errata informazione, possono essere poste alla base del ritardo con
cui è stato spedito l'apposito
formulario all'UAM. Questi
elementi non sono infatti un motivo valido e sufficiente a sostegno del ritardo
nell'invio della sua istanza e
per ammettere quindi ugualmente la domanda di riduzione del premio nella forma
retroattiva (art. 55 cpv. 3 LCAMal).
Il ricorso deve di conseguenza essere
respinto.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati, i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla notificazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la
decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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