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Decisione

36.2008.145

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

9 dicembre 2008Italiano36 min

Source ti.ch

Fatti

i dipendenti di organizzazioni internazionali e di Stati esteri.

3 Può

estendere l’obbligo d’assicurazione a persone non aventi il domicilio in Svizzera,

in particolare a quelle che:

a. esercitano un’attività in Svizzera o vi hanno la propria dimora

abituale (art. 13 cpv. 2 LPGA);

b. lavorano all’estero per conto di un datore di lavoro con sede in

Svizzera".

L'art. 1 cpv.

1 OAMal precisa in proposito che

"

1 Le persone

domiciliate in Svizzera ai sensi degli articoli 23 a 26 del Codice civile

svizzero (CC) sono tenute ad assicurarsi conformemente all’articolo 3 della

legge."

Secondo l’art. 23 cpv. 1

CC il domicilio di una persona è nel luogo dove essa dimora con l’intenzione di

stabilirvisi durevolmente. L’art. 23 cpv. 2 CC prevede che nessuno può avere

contemporaneamente il suo domicilio in più luoghi. A norma dell’art. 23 cpv. 3

CC questa disposizione non si applica al domicilio d’affari.

La nozione di domicilio

presuppone la realizzazione di due condizioni cumulative: la prima, oggettiva,

di residenza effettiva, e la seconda, soggettiva, dell'intenzione di stabilirsi

durevolmente. Quest'ultima condizione è tuttavia unicamente di rilievo nella

misura in cui risulta riconoscibile. Determinante è il luogo in cui si trova il

centro degli interessi. Quest'ultimo si trova abitualmente nel luogo di

abitazione, vale a dire dove si dorme, si trascorre il tempo libero, dove si

trovano gli effetti personali, dove solitamente esiste un allacciamento

telefonico e un recapito postale. L'intenzione, riconoscibile all'esterno, deve

essere orientata nel senso di una residenza durevole. Tuttavia, l'intenzione di

lasciare più tardi un luogo, non esclude la possibilità di stabilirvi il

domicilio. Valore indiziario per la risoluzione della questione rivestono

l'annuncio e il deposito dei documenti, l'esercizio dei diritti politici, il

pagamento delle imposte, eventuali autorizzazioni di polizia degli stranieri ecc.

(cfr. sentenza C 101/04 del 9 maggio 2007, pubblicata parzialmente in DTF 133 V

367; DTF 127 V 237 consid. 1 pag. 238; 125 V 76 consid. 2a pag. 77 con

riferimenti; cfr. pure la sentenza P 21/04 dell'8 agosto 2005, consid. 4.1.1,

pubblicata in SVR 2006 EL no. 7 pag. 25).

A proposito del

cambiamento di domicilio o dimora l’art. 24 CC prevede che il

domicilio di una persona, stabilito che sia, continua a sussistere fino a che

essa non ne abbia acquistato un altro.

Per l’art.

24 cpv. 2 CC si considera come domicilio di una persona il luogo ove dimora,

quando non possa essere provato un domicilio precedente o quando essa abbia

abbandonato il suo domicilio all’estero senza averne stabilito un altro nella

Svizzera.

A norma

dell’art. 25 cpv. 1 CC il domicilio del figlio sotto l’autorità parentale è

quello dei genitori o, se i genitori non hanno un domicilio comune, quello del

genitore che ne ha la custodia; negli altri casi, è determinante il luogo di

dimora.

Giusta

l’art. 25 cpv. 2 CC il domicilio dei tutelati è nella sede dell’autorità

tutoria.

Per

l’art. 26 CC la dimora in un luogo allo scopo di frequentarvi le scuole e il

collocamento in un istituto di educazione, in un ospizio od asilo, in una casa

di salute, di pena o correzione, non costituiscono domicilio.

2.4. Nell’ambito

dell’assicurazione contro le malattie, a proposito della nozione di domicilio,

l’allora TFA (dal 1° gennaio 2007: TF), in DTF 125 V 76 (cfr. anche DTF 129 V

77), ha affermato:

"

2. a) Gemäss Art.

3 Abs. 1 KVG in Verbindung mit Art. 1 Abs. 1 KVV muss sich jede Person mit

Wohnsitz im Sinne der Artikel 23-26 des Zivilgesetzbuches (ZGB) innert drei

Monaten nach der Wohnsitznahme oder der Geburt in der Schweiz für Krankenpflege

versichern. Der nach diesen Bestimmungen massgebende zivilrechtliche Wohnsitz

einer Person befindet sich an dem Ort, wo sie sich mit der Absicht dauernden

Verbleibens aufhält (Art. 23 Abs. 1 ZGB) und den sie sich zum Mittelpunkt ihrer

Lebensinteressen gemacht hat (BGE 120 III 8 Erw. 2a, BGE 97 II 3 Erw. 3, BGE 85

Considerandi

II 322 Erw. 3). Für die Begründung eines Wohnsitzes müssen somit zwei Merkmale

erfüllt sein: Ein objektives äusseres, der Aufenthalt, sowie

ein subjektives inneres, die Absicht dauernden Verbleibens (ZAK 1990 S. 247

Erw. 3a; BGE 85 II 321 Erw. 3; EUGEN BUCHER, Berner Kommentar, N. 19 ff. zu Art.

23.

ZGB). Nach der Rechtsprechung kommt es nicht auf den inneren Willen, sondern

darauf an, auf welche Absicht die erkennbaren Umstände objektiv schliessen

lassen (BGE 120 III 8 Erw. 2b, 119 II 65 Erw. 2b/bb, BGE 97 II 3 Erw. 3). Nicht

massgebend ist dabei insbesondere, ob die Person eine fremdenpolizeiliche

Niederlassungs- oder Aufenthaltsbewilligung besitzt (BGE 120 III 8 Erw. 2b, BGE

116.

II 503 Erw. 4c; DANIEL STAEHELIN, Basler Kommentar, N. 23 zu Art. 23 ZGB).

Nach Art. 3 Abs. 3 KVG kann der Bundesrat die

Versicherungspflicht auf Personen ohne Wohnsitz in der Schweiz ausdehnen,

namentlich auf solche, die in der Schweiz tätig sind oder sich längere Zeit

dort aufhalten (lit. a). So sind gemäss Art. 1 Abs. 2 lit. a KVV Ausländer und

Ausländerinnen ohne Wohnsitz in der Schweiz versicherungspflichtig, wenn sie

über eine Aufenthaltsbewilligung nach Art. 5 des Bundesgesetzes vom 26. März

1931.

über Aufenthalt und Niederlassung der Ausländer (ANAG; SR 142.20)

verfügen, die mindestens drei Monate gültig ist.

b) Erfolgt die Erstanmeldung beim

Krankenversicherer rechtzeitig, beginnt der Versicherungsschutz im Zeitpunkt

des Eintritts der Versicherungspflicht (vgl. GEBHARD EUGSTER,

Krankenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Rz.

18). Versichern sich somit Personen mit Wohnsitz in der Schweiz innerhalb von

drei Monaten seit Wohnsitznahme oder Geburt in der Schweiz und damit

rechtzeitig gemäss Art. 3 Abs. 1 KVG, hat der gewählte Versicherer rückwirkend

ab Begründung des Wohnsitzes in der Schweiz die Krankheitskosten zu decken

(vgl. EUGSTER, a.a.O., Rz. 19).

Gemäss Art. 5 Abs. 1 Satz 2 KVG setzt der

Bundesrat den Versicherungsbeginn fest für die Personen nach Art. 3 Abs. 3 KVG,

d.h. für die Personen ohne Wohnsitz in der Schweiz, welche er dem Obligatorium

unterstellt hat. Dementsprechend sieht Art. 7 Abs. 1 KVV unter anderem vor,

dass Ausländer und Ausländerinnen mit einer Niederlassungsbewilligung oder

einer Aufenthaltsbewilligung nach Art. 1 Abs. 2 lit. a KVV verpflichtet sind,

sich innert drei Monaten zu versichern, nachdem sie sich bei der für die

Einwohnerkontrolle zuständigen Stelle gemeldet haben; bei rechtzeitigem

Beitritt beginnt die Versicherung am Tag der bei dieser Stelle gemeldeten

Wohnsitznahme oder des gemeldeten Aufenthaltes.

3.

a) Die Vorinstanz hat im

Wesentlichen erwogen, die Beschwerdegegnerin habe seit ihrer Einreise am 24.

Juni 1996 Wohnsitz in der Schweiz und erfülle, da sie sich bei der

Einwohnerkontrolle angemeldet habe und im Besitze einer Aufenthaltsbewilligung

sei, auch die bei Ausländern zusätzlich erforderlichen Voraussetzungen gemäss

Art. 1 Abs. 2 lit. a KVV. Gemäss Art. 5 Abs. 1 KVG nehme die Versicherung daher

am 24. Juni 1996 ihren Anfang. Demgegenüber will die SWICA erst ab dem Datum

des gemeldeten Aufenthaltes, d.h. ab 29. August 1996, Versicherungsschutz

gewähren, wofür sie sich auf Art. 7 Abs. 1 KVV in Verbindung mit Art. 1 Abs. 2

lit. a KVV beruft.

b) Nach der eingangs dargestellten Rechtslage

erstreckt sich das Versicherungsobligatorium nicht nur auf die Personen mit

Wohnsitz in der Schweiz (Art. 3 Abs. 1 KVG), sondern auch auf Personen, welche

diese Voraussetzung nicht erfüllen, jedoch vom Bundesrat gestützt auf Art. 3

Abs. 3 KVG der Versicherungspflicht unterstellt worden sind, so namentlich auf

Ausländer und Ausländerinnen mit einer Niederlassungsbewilligung oder einer

mindestens drei Monate gültigen Aufenthaltsbewilligung (Art. 1 Abs. 2 lit. a

KVV). Zwischen diesen beiden Versichertenkategorien unterscheidet die Gesetzgebung

über die Krankenversicherung nicht nur bei der Versicherungspflicht, sondern

auch beim Versicherungsbeginn, indem sie im Falle rechtzeitigen Beitritts bei

ersterer die Wohnsitznahme (Art. 5 Abs. 1 Satz 1 KVG) und bei letzterer den der

zuständigen Stelle gemeldeten Wohnsitz oder Aufenthalt (Art. 5 Abs. 1 Satz 2

KVG in Verbindung mit Art. 7 Abs. 1 KVV) als massgebend bezeichnet.

Nach den zutreffenden Ausführungen im

angefochtenen Entscheid hat die Beschwerdegegnerin ungeachtet des Umstandes,

dass ihr die Aufenthaltsbewilligung B erst für die Zeit ab 29. August 1996

erteilt worden ist, seit dem 24. Juni 1996 zivilrechtlichen Wohnsitz in der

Schweiz, weil sie sich seit diesem Datum mit der Absicht dauernden Verbleibens

hier aufhält. Allein auf Grund ihres schweizerischen Wohnsitzes untersteht sie

gemäss Art. 3 Abs. 1 KVG der Versicherungspflicht. Indem sie am 25. Juni 1996

das Beitrittsgesuch gestellt hat, hat sie sich innert der gesetzlich

vorgesehenen dreimonatigen Frist seit Wohnsitznahme und damit rechtzeitig

versichert (Art. 3 Abs. 1 KVG). Ihr Versicherungsschutz beginnt daher im

Zeitpunkt des Eintritts der Versicherungspflicht, d.h. am 24. Juni 1996, und

die SWICA hat rückwirkend ab diesem Zeitpunkt die Krankheitskosten zu decken

(Art. 5 Abs. 1 Satz 1 KVG). Daran vermögen die von der

SWICA für ihren gegenteiligen Standpunkt angerufenen

Verordnungsbestimmungen (Art. 1 Abs. 2 lit. a und Art. 7 Abs. 1 KVV) nichts zu

ändern, da sie nur die Kategorie der nicht bereits auf Grund ihres Wohnsitzes

obligatorisch versicherten Personen erfassen (Art. 3 Abs. 3 KVG) und deshalb

vorliegend keine Anwendung finden.”

2.5

Il

Tribunale federale, nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, con

sentenza 9C_100/2007 del 14 aprile 2008, pubblicata in DTF 134 V 236 (= SVR

2008, IV Nr. 50, pag. 165), il Tribunale federale ha accolto il ricorso di

un’assicurata affetta da epilessia, disturbi di sviluppo e limitazione

dell’intelligenza, nonché incapace di lavorare, residente in un istituto in

Svizzera e affiliata come persona senza attività lucrativa presso la Cassa cantonale

vodese di compensazione, alla quale era stata negata un rendita di invalidità

dell’AI sia ordinaria, poiché non adempiva le relative condizioni, che

straordinaria, per difetto di domicilio in Svizzera.

La nostra Massima Istanza

ha affermato:

"

(…) le point litigieux déterminant est celui de

savoir si la recourante est domiciliée en Suisse au sens des art. 23 ss CC (par

renvoi de l'art. 13 LPGA [RS 830.1] en relation avec les art. 39 LAI et 42

LAVS).

2.1

Le

domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y

établir (art. 23 al. 1 CC), ce qui suppose qu'elle fasse du lieu en question le

centre de ses intérêts personnels et professionnels. Deux éléments doivent donc

être réalisés pour la constitution du domicile volontaire: le premier, la

résidence, soit un séjour effectif d'une certaine durée en un endroit

déterminé, est objectif et externe, tandis que le second, soit la volonté de

rester dans un endroit de façon durable, est subjectif et interne. Pour cet

élément, ce n'est cependant pas la volonté interne de la personne concernée qui

importe, mais les circonstances reconnaissables pour des tiers, qui permettent

de déduire qu'elle a cette volonté (ATF 133 V 309 consid. 3.1 p. 312 et les

arrêts cités). L'intention de se constituer un domicile volontaire suppose que

l'intéressé soit capable de discernement au sens de l'art. 16 CC. Cette

exigence ne doit pas être appréciée de manière trop sévère (ATF 127 V 237 consid.

2c p. 240) et peut être remplie par des personnes présentant une maladie

mentale, dans la mesure où leur état leur permet de se former une volonté

(arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 282/91 du 21 octobre 1992; EUGEN

BUCHER, Commentaire bernois, n. 28 ad art. 23 CC).

Aux termes de l'art. 26 CC, le séjour dans une

localité en vue d'y fréquenter les écoles, ou le fait d'être placé dans un

établissement d'éducation, un hospice, un hôpital, une maison de détention, ne

constituent pas le domicile. Cette disposition contient une présomption

réfragable que le séjour dans une localité en vue d'y faire des études ou dans

l'un des établissements mentionnés n'entraîne pas le transfert à cet endroit du

centre des intérêts. Lors du placement dans un établissement par des tiers, on

devra donc exclure régulièrement la création d'un domicile à cet endroit,

l'installation dans l'établissement relevant de la volonté de tiers et non de

celle de l'intéressé. Il en va en revanche autrement lorsqu'une personne

majeure et capable de discernement décide de son plein gré, c'est-à-dire

librement et volontairement, d'entrer dans un établissement

pour une durée illimitée et choisit par ailleurs librement l'établissement

ainsi que le lieu de séjour. Dans la mesure où, lors de l'entrée dans un établissement

qui survient dans ces circonstances, le centre de l'existence est déplacé en ce

lieu, un nouveau domicile y est constitué. L'entrée dans un établissement doit

aussi être considérée comme le résultat d'une décision volontaire et libre

lorsqu'elle est dictée par "la force des choses ( Zwang der Umstände)",

tel le fait de dépendre d'une assistance ou d'avoir des difficultés financières

(ATF 133 V 309 consid. 3.1 p. 312 et les arrêts cités).

2.2

Selon

les constatations des premiers juges, la volonté de la recourante de se

constituer un domicile en Suisse ne peut pas être déduite des circonstances du

cas d'espèce, le fait de séjourner depuis octobre 2000 dans un établissement au

sens de l'art. 26 CC ne suffisant pas à cet égard. Si la recourante a de nombreux

liens avec la Suisse (naissance dans ce pays, scolarité en Suisse depuis 1989,

pré-apprentissage à Y., permis de séjour B), ce sont ses parents qui ont choisi

l'Institut X., parce qu'il semblait adapté aux problèmes de santé de leur

fille. Par ailleurs, hormis les contacts nécessaires qu'elle entretient avec

ses thérapeutes et les autres pensionnaires de l'institut, la recourante n'a en

définitive pas de liens personnels autres que ceux tissés par l'intermédiaire

de ses parents. L'autorité cantonale de recours a en conséquence retenu que les

conditions permettant d'admettre l'existence d'un domicile en Suisse n'étaient

pas remplies, de sorte que le recours devait être rejeté.

2.3

La

juridiction cantonale a nié que la présomption de l'art. 26 CC a été renversée,

au motif que ce sont les parents de la recourante qui avaient choisi l'Institut

X., parce que cet établissement paraissait adapté aux problèmes de santé

présentés par leur fille. Ce raisonnement ne résiste pas à l'examen. La

circonstance retenue par les premiers juges - l'adéquation de l'établissement

aux besoins de la recourante - ne permet en effet pas d'exclure qu'elle n'a pas

elle-même choisi l'établissement (de concert avec sa mère), comme elle le fait

valoir dans son recours. Par ailleurs, en appréciant les circonstances

extérieures et objectives dont doit ressortir la volonté de l'intéressée de

transférer le centre de son existence en Suisse, la juridiction cantonale n'a à

tort (cf. art. 105 al. 2 LTF en relation avec l'art. 97 al. 1 LTF) pas pris en

considération des éléments de fait en faveur de l'existence d'une telle

intention.

Ainsi, en sus de la demande (puis l'obtention) d'une

autorisation de séjour en Suisse, la recourante a entrepris d'autres démarches

concrètes auprès de l'administration suisse en vue de s'y établir, en

requérant, en particulier, son affiliation à l'AVS/AI suisse. A défaut

d'exercer un travail, elle a été assujettie à l'AVS/AI en tant que personne

sans activité lucrative au regard du critère du domicile en Suisse (cf. les

art. 1a al. 1 let. a et 3 al. 1 1re phrase LAVS en relation avec les

art. 1b et 2 LAI), cette affiliation apparaissant alors déterminante pour le

système des règles de conflit prévu par le droit européen de la sécurité

sociale (cf. en particulier le titre II du règlement [CEE] n° 1408/71 du

Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale

aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur

famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté [ci-après: règlement n°

1408/71; RS 0.831.109.268.1]; infra consid. 4 ss). La recourante a de ce fait

versé des cotisations à partir du 1er janvier 2003 (cf. extrait du

compte individuel du 9 février 2004), sans que son affiliation ait été remise en

cause avant la décision initiale de l'intimé. Il s'agit là d'une circonstance

qui, si elle n'est pas déterminante à elle seule, constitue un indice sérieux

de l'intention de faire de la Suisse le centre de ses intérêts. En ajoutant cet

élément aux autres faits retenus par les premiers juges comme liens avec la

Suisse (naissance et scolarité dans ce pays, pré-apprentissage à Y.,

autorisation de séjour en Suisse) et compte tenu de la présomption de capacité

de discernement (dont il n'y a pas lieu d'admettre, au regard des constatations

de la juridiction cantonale, qu'elle serait renversée), on doit déduire de

l'ensemble des circonstances que la recourante a manifesté sa volonté de

transférer son centre d'intérêts en Suisse. Partant, la présomption légale de l'art.

26.

CC est renversée et la recourante est domiciliée en Suisse.

2.6

Nel

settore delle prestazioni complementari all'AVS/AI, con sentenza P 19/06 del 19

giugno 2007, pubblicata in DTF 133 V 309, il TF si è chinato sul caso di

un’assicurata che ha chiesto l’assegnazione di una prestazione complementare

nel Cantone dove viveva prima di entrare in un istituto per persone con

problematiche fisiche gravi necessitanti in maniera durevole di assistenza e

cure sito in un altro Cantone. La nostra Massima Istanza ha stabilito che una

persona maggiorenne, capace di discernimento, che decide di propria iniziativa,

vale a dire volontariamente e autonomamente, di soggiornare a tempo

indeterminato in un istituto, scegliendo liberamente stabilimento e luogo dello

stesso, assume un nuovo domicilio nel luogo dello stabilimento, nella misura in

cui entrandovi trasferisce nello stesso il centro delle sue relazioni

personali.

Contestualmente l’Alta

Corte ha, in particolare, rilevato che:

" (…)

Der Aufenthalt an einem Ort zum Zweck des Besuchs

einer Lehranstalt und die Unterbringung einer Person in einer Erziehungs-,

Versorgungs-, Heil- oder Strafanstalt begründen nach Art. 26 ZGB keinen

Wohnsitz.

Obwohl der Wortlaut nicht ohne weiteres darauf

schliessen lässt, wird in Art. 26 ZGB eine widerlegbare Vermutung angestellt,

wonach der Aufenthalt am Studienort oder in einer Anstalt nicht bedeute, dass

auch der Lebensmittelpunkt an den fraglichen Ort verlegt worden ist; Art. 26

ZGB umschreibt somit im Ergebnis negativ, was Art. 23 Abs. 1 ZGB zum Wohnsitz

in grundsätzlicher Hinsicht positiv festhält. Bei der Unterbringung in einer

Anstalt, d.h. der Anstaltseinweisung durch Dritte, die nicht aus eigenem Willen

erfolgt, wird man regelmässig eine Wohnsitznahme von vornherein ausschliessen

müssen. Eine andere Sichtweise ist einzunehmen, wenn sich eine urteilsfähige

mündige Person aus freien Stücken, d.h. freiwillig und selbstbestimmt zu einem

Anstaltsaufenthalt unbeschränkter Dauer entschliesst und überdies die Anstalt

und den Aufenthaltsort frei wählt. Sofern bei einem unter solchen

Begleitumständen erfolgenden Anstaltseintritt der Lebensmittelpunkt in die

Anstalt verlegt wird, wird am Anstaltsort ein neuer Wohnsitz begründet. Als

freiwillig und selbstbestimmt hat der Anstaltseintritt auch dann zu gelten,

wenn er vom "Zwang der Umstände" (etwa Angewiesensein auf Betreuung,

finanzielle Gründe) diktiert wird (BGE 127 V 237 E. 2b und c S. 239 ff.; BGE

108.

V 22 E. 2b und 3b S. 25 f.; Pra 2001 Nr. 131 S. 787 ff., E. 4a und b; RALPH

JÖHL, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, in: Schweizerisches

Bundesverwaltungsrecht [SBVR], BGE 133 V 309 S. 313 Soziale

Sicherheit, 2. Aufl. 2006, Rz. 44 ff.; Wegleitung des BSV über die

Ergänzungsleistungen zur AHV und IV [WEL], Rz. 1018, 1020 f.).

(…)

3.3

Im

hier zu beurteilenden Fall mag offenbleiben, ob das Heim Z. eine Anstalt im

Sinne von Art. 26 ZGB ist oder nicht (vgl. dazu BGE 127 V 237 E. 2b am Anfang

und am Ende sowie E. 2c am Ende S. 239 ff.). Wenn die Frage zu bejahen wäre,

müsste jedenfalls die gesetzliche Vermutung, wonach der Lebensmittelpunkt von

S. nicht an den Ort des Invalidenwohnheims übergegangen sei, als widerlegt

gelten: Die angeführte Aktenlage lässt nämlich einzig den Schluss zu, dass sich

der Versicherte freiwillig und eigenverantwortlich für einen unbefristeten

Aufenthalt im Heim Z. entschieden hat. Entgegen der Auffassung der Beschwerde

führenden Stadt X. ändert daran der äussere Umstand nichts, dass "es

mindestens in der Deutschschweiz keine andere vergleichbare Einrichtung gibt"

(E. 3.1 hievor am Ende). Des Weitern muss aufgrund der erkennbaren

Gegebenheiten gefolgert werden, dass der Mittelpunkt der Lebensinteressen von

S. spätestens mit der im September 2004 rechtskräftig gewordenen Ehescheidung

in das Heim Z. verlegt worden ist und damit in X. ein neuer Wohnsitz begründet

wurde. Dass der Versicherte in dieser Stadt bloss "als Wochenaufenthalter

gemeldet" ist, führt - entgegen der in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde

vertretenen Auffassung - zu keiner anderen Betrachtungsweise, weil für den

zivilrechtlichen Wohnsitz nicht massgebend ist, wo eine Person angemeldet ist

und ihre Schriften hinterlegt hat (BGE 127 V 237 E. 2c S. 241).

Was den Einwand der Beschwerdeführerin anbelangt,

die geltende gesetzliche Regelung benachteilige die Standortgemeinden von

Institutionen zur Betreuung und Pflege Invalider, ist auf BGE 127 V 237 E. 2d

am Ende S. 242 zu verweisen, wo das frühere Eidgenössische Versicherungsgericht

in vergleichbarem Zusammenhang festhielt, es bleibe Sache des Gesetzgebers,

Abhilfe zu schaffen und gegebenenfalls ergänzungsleistungsrechtlich eine vom

zivilrechtlichen Wohnsitz abweichende Lösung vorzusehen.“

Da notare che la recente

revisione della LPC, adottata in seguito all’entrata in vigore della

legislazione esecutiva della nuova impostazione della perequazione finanziaria

e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni (NPC), ha

stabilito che il soggiorno in un istituto, in un ospedale o in un altro

stabilimento e il collocamento in una famiglia, a fini assistenziali, di una

persona maggiorenne o interdetta disposto dall’autorità o deciso in ambito

tutorio, non fondano una nuova competenza (nuovo art. 21 cpv. 1 seconda frase

LPC, in vigore dal 1° gennaio 2008).

Lo stesso criterio vale in

materia di assistenza sociale (cfr. inc. 42.2008.10 del 20 novembre 2008).

2.7

Infine, con

sentenza C 101/04 del 9 maggio 2007, pubblicata in DTF 133 V 367, nell’ambito

dell’assicurazione contro la disoccupazione, la nostra Massima Istanza si è

chinata sul caso di un assicurato svizzero, di professione consulente

finanziario, che, dopo aver disdetto il proprio rapporto di lavoro a causa di

motivi di salute, su indicazione del medico curante ha soggiornato all’estero

per sottoporsi a cure specifiche in un ambiente climatico adeguato.

A

proposito della nozione di domicilio l’Alta Corte, al consid. 4, non

pubblicato, si è così espressa:

" 4.2

Giusta l'art. 13 LPGA, il domicilio di una persona è determinato secondo le

disposizioni degli articoli 23-26 del Codice civile (cpv. 1). Una persona ha

per contro la propria dimora abituale nel luogo in cui vive per un periodo

prolungato, anche se la durata del soggiorno è fin dall'inizio limitata (cpv.

2).

In virtù del rinvio agli art. 23 segg. CC, il domicilio di una

persona è pertanto determinato dal luogo in cui essa dimora con l'intenzione di

stabilirsi durevolmente (art. 23 cpv. 1 CC). Nessuno può avere

contemporaneamente il suo domicilio in più luoghi (art. 23 cpv. 2 CC). La

nozione di domicilio presuppone la realizzazione di due condizioni cumulative:

la prima, oggettiva, di residenza effettiva, e la seconda, soggettiva,

dell'intenzione di stabilirsi durevolmente. Quest'ultima condizione è tuttavia

unicamente di rilievo nella misura in cui risulta riconoscibile. Determinante è

il luogo in cui si trova il centro degli interessi. Quest'ultimo si trova

abitualmente nel luogo di abitazione, vale a dire dove si dorme, si trascorre

il tempo libero, dove si trovano gli effetti personali, dove solitamente esiste

un allacciamento telefonico e un recapito postale. L'intenzione, riconoscibile

all'esterno, deve essere orientata nel senso di una residenza durevole.

Tuttavia, l'intenzione di lasciare più tardi un luogo, non esclude la

possibilità di stabilirvi il domicilio. Valore indiziario per la risoluzione

della questione rivestono l'annuncio e il deposito dei documenti, l'esercizio

dei diritti politici, il pagamento delle imposte, eventuali autorizzazioni di

polizia degli stranieri ecc. (DTF 127 V 237 consid. 1 pag. 238; 125 V 76

consid. 2a pag. 77 con riferimenti; cfr. pure la sentenza del Tribunale

federale delle assicurazioni P 21/04 dell'8 agosto 2005, consid. 4.1.1,

pubblicata in SVR 2006 EL no. 7 pag. 25).

Per l'art. 24 cpv. 1 CC, il domicilio di una persona, stabilito

che sia, continua a sussistere fino a che essa non ne abbia acquistato un

altro. La dimora in un luogo allo scopo di frequentarvi le scuole e il

collocamento in un istituto di educazione, in un ospizio od asilo, in una casa

di salute, di pena o correzione, non costituiscono domicilio (art. 26 CC; DTF

127.

V 237 consid. 1 pag. 238 con riferimenti).

4.3

Nel caso di specie non può escludersi che l'assicurato abbia,

durante il soggiorno in esame, perso il suo domicilio svizzero per acquistarne

uno (o più) nuovo(i) all'estero.

4.3.1

Trattandosi - in virtù del rinvio (indiretto) di cui

all'art. 13 LPGA - di interpretare la nozione civilistica di «domicilio» in

ambito internazionale, ci sarebbe di per sé da considerare che l'art. 20 LDIP -

semmai applicabile in concreto -, pur fornendo una definizione corrispondente a

quella del diritto interno (cpv. 1 lett. a; Bernard Dutoit, Droit international

privé suisse, Commentaire de la loi fédérale du 18 décembre 1987, 4a ed.,

Basilea/Ginevra/Monaco 2005, no. 1 all'art. 20 LDIP), dichiara inapplicabili al

suo cpv. 2, terza frase, le disposizioni del Codice civile svizzero concernenti

il domicilio e la dimora, escludendo di conseguenza la possibilità del

domicilio sussidiario dell'art. 24 CC, di quello derivato delle persone

dipendenti (art. 25 CC), e soprattutto l'eventualità dell'art. 26 CC relativa

al soggiorno in uno stabilimento che non può essere costitutivo di un domicilio

secondo il diritto interno, ma che può per contro esserlo sul piano

internazionale (Dutoit, op. cit., no. 11 all'art. 20 LDIP; cfr. pure la

sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni K 34/04 del 2 agosto 2005,

consid. 3, pubblicata in RAMI 2005 no. KV 344 pag. 360).

4.3.2

Ma anche analizzando la situazione dal solo profilo del CC,

nulla impone di ritenere che l'assicurato abbia, durante il soggiorno in esame,

mantenuto il domicilio in Svizzera per avere ad esempio dimorato in uno

stabilimento ai sensi dell'art. 26 CC. A fare dubitare di una simile

conclusione vi sono la constatazione che egli, insieme alla moglie, ha in parte

anche alloggiato a notevole distanza dai centri di cura (così, per il soggiorno

in Grecia, "entro un raggio di ca. 100 km attorno a G.________"

[osservazioni 11 marzo 2005 del suo patrocinatore]) prendendo in locazione

un'abitazione da conoscenti, come pure il fatto che il soggiorno all'estero era

organizzato in modo tale che egli disponeva di non poche e lunghe pause, tra

una cura e l'altra, che non gli imponevano a priori di "liquidare",

come invece ha fatto, la sua presenza in Svizzera (v. per il resto pure DTF 127

V 237 segg. consid. 2b-2d pag. 239 segg., dove questa Corte ha comunque

rilevato che anche l'entrata e il soggiorno in una casa di riposo, sebbene

associati alla dispensa delle necessarie cure, non configurano una dimora in

uno stabilimento ai sensi dell'art. 26 CC, bensì costituiscono un [nuovo]

domicilio).

4.3.3

Va quindi ricordato che nelle relazioni euro-internazionali

in materia di sicurezza sociale, il domicilio viene determinato dal luogo in

cui si trova il centro principale degli interessi (Patricia Usinger-Egger,

Ausgewählte Rechtsfragen des Arbeitslosenversicherungsrechts im Verhältnis

Schweiz-EU, in: Thomas Gächter [editore], Das europäische Koordinationsrecht

der sozialen Sicherheit und die Schweiz, Erfahrungen und Perspektiven,

Zurigo/Basilea/Ginevra 2006, pag. 37 e 39, note 24 e 38).

4.3.4

Ora, sebbene le ragioni finanziarie che hanno indotto

l'assicurato ad intraprendere determinati passi, quali segnatamente la disdetta

del contratto di locazione relativo all'abitazione, appaiano certamente

comprensibili - seppur non sempre imperative considerata ad esempio la

possibilità per l'interessato di subaffittare l'appartamento se prevedeva

effettivamente di rientrare in Ticino - e spiegabili con le difficoltà o

addirittura l'impossibilità di mantenere determinati oneri, locativi,

assicurativi e fiscali in Ticino, l'insieme delle circostanze non porta

necessariamente ad escludere l'intenzione, riconoscibile esternamente, dello

stesso di lasciare la Svizzera per stabilirsi durevolmente all'estero. A

prescindere dalla (incontestata) realizzazione della componente oggettiva

(residenza effettiva), c'è infatti realmente da domandarsi se anche il centro

degli interessi non sia stato effettivamente tradotto all'estero, come peraltro

sembrerebbero attestare molti degli atti, sì indiziari ma per questo non

certamente marginali, all'inserto. In vista della sua partenza a tempo

indeterminato, ma comunque duratura (si vedano ad esempio le osservazioni del

23.

febbraio 2004 dello Studio legale Bernasconi & Riva: "Il signor

C.________ ha dovuto spostare il domicilio per gravi motivi di salute [...] in

quanto era una necessità [...] sottoporsi a delle cure specifiche in un clima

idoneo [secco] per un periodo che chiaramente non poteva essere definito [...].

Queste cure erano [...] di per sé di lunga durata [...]"), l'interessato,

come la moglie d'altronde (la coppia non ha figli), ha ritirato il proprio

avere di libero passaggio ben sapendo - anche per come era formulata la

relativa domanda - che una tale operazione sarebbe stata unicamente possibile

in caso di trasferimento definitivo all'estero (art. 5 cpv. 1 LFLP). Allo

stesso modo egli ha notificato, con effetto dal 30 aprile 2001, la sua partenza

definitiva per la Grecia all'Ufficio controllo abitanti di L.________,

determinando di conseguenza anche il suo stralcio dall'elenco dei contribuenti

(v., a contrario, la dichiarazione dell'Ufficio contribuzioni di L.________

dell'11 aprile 2003 con la quale l'assicurato è stato [re]iscritto "nel

ruolo dei contribuenti" con effetto dal 14 marzo 2003 per acquisto del

domicilio o della dimora fiscali). Parimenti, i coniugi C.________ hanno

dichiarato anche nei confronti del datore di lavoro, in occasione della

disdetta del loro contratto di lavoro, che avrebbero lasciato definitivamente

la Svizzera per trasferirsi all'estero. A ciò si aggiunge il fatto che

l'assicurato ha pure - anche se non inizialmente, ma solo dopo che la

S.________ gli aveva rifiutato di assumere le cure - disdetto l'assicurazione

malattia riattivandola il 1° aprile 2003 in seguito al suo rientro definitivo

in Ticino (v. osservazioni 11 marzo 2005 dello Studio legale Bernasconi &

Riva).

È vero che a tali indizi si contrappongono i rientri regolari in

Ticino, durante le pause tra una cura e l'altra, per rendere possibili i

controlli del medico curante, il soggiorno, durante questi periodi, presso la

suocera, dove sarebbe continuata anche a pervenirgli la corrispondenza, il

deposito del mobilio preso una ditta di L.________ e il pagamento della tassa

di circolazione come pure dell'assicurazione auto. Questi ultimi elementi non

appaiono però necessariamente prevalenti e sono in parte relativizzati dalle

allegazioni procedurali dell'assicurato stesso, il quale, in sede di ricorso

cantonale, ha ad esempio dichiarato quanto segue: "La permanenza estera

esigeva in effetti il cambiamento di domicilio. Solo essendo domiciliato nel

paese di cura, il ricorrente avrebbe potuto godere a tutti gli effetti di tutti

i tipi di cura, spostandosi liberamente all'interno della Grecia (evitando così

mille peripezie per rincorrere i rispettivi permessi richiesti dal paese di

cura)". Per il resto, va anche rammentato che la giurisprudenza di questo

Tribunale ha già avuto modo di qualificare privo di rilievo il fatto che la

decisione, riconoscibile esternamente, di trasferire altrove il domicilio sia

stata imposta dalle circostanze, segnatamente dall'impossibilità economica di

mantenere la dimora in un determinato luogo (DTF 127 V 237 consid. 2c pag.

240).

4.4

In tali condizioni, il mantenimento del domicilio svizzero da

parte dell'assicurato durante il periodo di cura all'estero appare più che

dubbio. La questione non necessita comunque di ulteriori approfondimenti, in

quanto, in un caso come nell'altro, l'esito del gravame non muterebbe. Infatti

anche se l'assicurato dovesse avere trasferito il proprio domicilio all'estero,

come sembrerebbe, egli potrebbe comunque, per le considerazioni che seguono,

beneficiare dell'esenzione dall'adempimento del periodo di contribuzione di cui

all'art. 14 cpv. 1 lett. b LADI. Per le stesse ragioni non occorre nemmeno

esaminare ulteriormente l'osservazione del seco, secondo cui la condizione di

domicilio (peraltro definita in modo identico nelle tre versioni linguistiche,

la legge facendo capo ai termini di "Wohnsitz", rispettivamente di

"personnes domiciliées") posta da quest'ultimo disposto in realtà

configurerebbe una semplice condizione di residenza effettiva.”

2.8

Nell’evenienza

concreta dagli atti emerge che RI 1, originario di __________ (Canton __________,

cfr. doc. V/8), è stato arrestato in __________, dove è stato detenuto dal __________

nel __________ (doc. VI), per poi essere trasferito a __________ (Canton __________)

dal __________ (allegato al doc. 1).

L’UAM rifiuta

di accordare il sussidio all’insorgente, ed anzi ritiene che sia stato un

errore concederglielo negli anni passati, poiché l’interessato non sarebbe mai

stato domiciliato in Ticino, considerato che a norma dell’art. 26 CC la dimora

in un luogo definito per scontare una pena non costituisce domicilio (doc. III).

L’autorità cantonale rileva in particolare che l’insorgente al momento

dell’arresto era solo di passaggio nel nostro Cantone e che ha soggiornato nel

carcere __________ per espiare una pena.

Dalle

informazioni raccolte emergerebbe inoltre che RI 1 non ha alcun domicilio in

nessun altro Cantone svizzero, poiché, fino al giorno dell’arresto, sarebbe

stato assente da diversi anni dal territorio elvetico (doc. III e 8). Infine,

in seguito al suo trasferimento nel __________, non vi sarebbero più legami con

il Ticino.

2.9

Questo

Tribunale ritiene che la tesi dell’UAM, sulla base della documentazione attualmente

contenuta nell'incarto, non può essere fatta propria dal TCA.

Innanzitutto

la circostanza che l’interessato prima di essere arrestato in __________

soggiornava all’estero, non aveva alcun altro domicilio in Svizzera ed è stato

detenuto presso un __________, tenderebbe semmai a far ritenere la costituzione

di un domicilio nel nostro Cantone.

Infatti il

citato art. 24 cpv. 2 CC (cfr. consid. 2.3), prevede, che si considera come

domicilio di una persona il luogo ove dimora, quando non possa essere provato

un domicilio precedente o quando essa abbia abbandonato il suo domicilio

all’estero senza averne stabilito un altro nella Svizzera. Ciò sembra essere il

caso nella fattispecie.

Del resto

il ricorrente afferma che sin dal __________ l’Ufficio di __________ è

intervenuto aiutandolo tramite il versamento di numerose prestazioni sociali. Dagli

atti si evince in particolare che nel 2003 l’insorgente si è visto garantire il

pagamento del contributo minimo AVS dall’__________ (di seguito: __________, doc.

V/3), nonché degli oneri assicurativi (premi, partecipazioni, franchigia, doc.

V/4). Il 17 gennaio 2007 l’__________ (di seguito: __________) ha scritto al

ricorrente ricordandogli che con effetto al 31.12.2006 “cessa il rapporto

assicurativo quale assicurato nella categoria: persona che non esercita

attività lucrativa” a motivo del compimento dei __________ (doc. V/6, cfr.

anche doc. V/7).

Inoltre,

l’__________ il 24 settembre 2008 ha scritto all’__________ rilevando che:

"

(…)

il nostro Ufficio segue il signor RI 1,

attualmente in esecuzione di pena presso il __________ di __________.

Presso il suo Ufficio era aperta una pratica

assistenziale gestita dalla signora __________, il signor RI 1 ha beneficiato

dei sussidi per la cassa malata e i contributi minimi dell’AVS fino al

compimento dei __________.

Durante tutti questi anni ha pure beneficiato del

sussidio dell’assicurazione malattia, orbene in data 28 agosto 2008 l’__________

ha deciso di non concedere più tali sussidi siccome, secondo loro,

l’interessato non è più domiciliato nel nostro Cantone.

Le chiediamo gentilmente se tramite il vostro

incarto è possibile risalire all’effettivo domicilio del nostro utente.” (doc.

V/5)

Ora, di

regola sono assicurati all’AVS le persone fisiche domiciliate in Svizzera e

quelle che esercitano un’attività lucrativa in Svizzera (art. 1a cpv. 1 lett. a

e b LAVS).

Va poi

considerato che per poter beneficiare del sussidio per il pagamento dei premi

dell’assicurazione sociale delle cure medico-sanitarie di base, occorre essere

affiliati ad una Cassa malati svizzera, alla quale, di regola, ci si assicura

se si ha il domicilio in Svizzera (cfr. art. 3 LAMal).

Infine va

evidenziato che il passaporto __________ del ricorrente è stato rilasciato

dall’__________ di __________ (doc. V/8).

2.10

Sulla base

degli elementi sopra citati ed in particolare dell’art. 24 cpv. 2 CC non si può

dunque escludere la costituzione di un domicilio in Ticino.

Spetterà

tuttavia all’UAM, al quale l’incarto va rinviato, stabilire dove l’interessato si

è domiciliato con l’entrata in Svizzera. L’autorità cantonale dovrà accertare

innanzitutto da quando e dove l’insorgente è stato affiliato in Svizzera per il

pagamento dei contributi sociali e presso un assicuratore malattie riconosciuto,

per quale motivo si è assicurato in Svizzera e chi lo ha affiliato. L'amministrazione

dovrà inoltre indagare il motivo per il quale, durante questi anni,

l’insorgente ha beneficiato del sussidio per il pagamento del premio

dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie nel nostro Cantone,

il quale, per il tramite dell’__________ si è fatto carico anche degli altri

oneri assicurativi (AVS, franchigia LAMal, ecc.).

Dopo aver

stabilito, in base ai sopra citati elementi, dove l’assicurato è stato

domiciliato in questi anni, l’UAM dovrà accertare per quale motivo RI 1 è stato

trasferito nel __________ del __________, e meglio se lo spostamento è avvenuto

su richiesta dell’insorgente oppure per volontà di terzi.

Infatti,

di principio in virtù dell’art. 26 CC il collocamento in un istituto di pena

non costituisce domicilio. Per cui, il semplice trasferimento dal __________ __________

a __________ non modifica il luogo di domicilio.

Tuttavia,

la presunzione posta dall’art. 26 CC può essere rovesciata (cfr. DTF 134 V 236

consid. 2.1: “présomption réfragable”). L’Alta Corte ha in particolare

evidenziato che “Lors du placement dans un

établissement par des tiers, on devra donc exclure régulièrement la création

d'un domicile à cet endroit, l'installation dans l'établissement relevant de la

volonté de tiers et non de celle de l'intéressé. Il en va en revanche autrement

lorsqu'une personne majeure et capable de discernement décide de son plein gré,

c'est-à-dire librement et volontairement, d'entrer

dans un établissement pour une durée illimitée et choisit par ailleurs

librement l'établissement ainsi que le lieu de séjour. Dans la mesure où, lors

de l'entrée dans un établissement qui survient dans ces circonstances, le

centre de l'existence est déplacé en ce lieu, un nouveau domicile y est

constitué.

Sulla

base delle sopra citate considerazioni spetterà all’UAM stabilire dove RI 1 è

domiciliato nel 2008 e se incombe all’autorità ticinese o a quella __________

intervenire per il pagamento del sussidio dell’assicurazione di base delle cure

medico-sanitarie.

A questo proposito l’UAM,

se continuerà a ritenere che l'assicurato non è domiciliato in Ticino, dovrà

permettere alla competente autorità del Canton __________ di esprimersi in

merito.

Alla luce

di tutto quanto appena esposto, il ricorso va accolto, la decisione su reclamo

impugnata va annullata e l’incarto va trasmesso all’UAM per ulteriori

accertamenti conformemente ai considerandi.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è accolto ai sensi dei considerandi.

La

decisione impugnata è annullata e l’incarto è rinviato all’UAM affinché proceda

agli accertamenti conformemente al consid. 2.10.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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