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36.2008.148

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

12 dicembre 2008Italiano43 min

Source ti.ch

Fatti

i campi delle assicurazioni sociali - secondo cui l'assicurato è tenuto

all'obbligo di ridurre le conseguenze economiche negative del danno alla

salute. Si tratta di un principio generale del diritto federale delle

assicurazioni sociali, che vale anche per l'assicurazione malattia, indipendentemente

dal tenore della normativa statutaria delle Casse (DTF 123 V 233 consid. 3c; DTF 117 V 278 consid. 2b; DTF 115 V 53; DTF 114 V 285 consid. 3; DTF 111 V 239 consid. 2a; DTF 105 V 178 consid. 2).

Quindi, se da un lato

la graduazione dell'incapacità va fatta ritenendo la professione esercitata,

dall'altro va considerato che l'assicurato ha l'obbligo di fare quanto da lui è

ragionevolmente esigibile per attenuare il più possibile le ripercussioni del

danno alla salute sulla sua condizione economica.

Pertanto, in caso

d'incapacità durevole nella professione precedentemente esercitata, è obbligo

dell'assicurato di utilizzare le sue capacità residue in settori lavorativi

diversi, ragionevolmente prospettabili.

Del resto, deve essere

ricordato che il principio dell’esigibilità configura un aspetto del principio

della proporzionalità. Secondo la dottrina, questo principio permette di

pretendere da una persona un determinato comportamento anche se presenta degli

inconvenienti (Peter, Die

Koordination der Invalidenrente, Schulthess 1997, pag. 71 e dottrina ivi

citata).

5. In

concreto la Cassa malati, basandosi sulle numerose visite e prese di posizione

di diversi specialisti che hanno valutato il ricorrente nel secondo semestre

del 2007, come pure, soprattutto, sulla scorta del parere del medico di fiducia

che ha visitato l'assicurato

nel maggio 2008, ritiene che quest'ultimo sia totalmente abile al lavoro in altre attività fisicamente

medio-leggere se vengono rispettati alcuni accorgimenti posturali, mentre l'attività precedente non è più confacente al

suo stato di salute.

Da parte sua il

ricorrente, rifacendosi alla recente perizia del proprio medico curante, si

ritiene inabile al lavoro al 100%.

6. Va

osservato come il 16 luglio 2007 il dr. med. __________ ha attestato l'incapacità lavorativa del 100% dell'insorgente da quel giorno, ossia da quando si

è presentato dolorante presso il pronto soccorso dell'Ospedale __________ di __________ a causa dell'infortunio al ginocchio occorso giorni

prima al lavoro (doc. 6).

Eseguita la risonanza

magnetica, il 26 luglio 2007 (doc. C16) l'assicurato si è sottoposto ad una consultazione di traumatologia presso

il Servizio di Chirurgia del medesimo nosocomio. Gli specialisti hanno

diagnosticato la distorsione del ginocchio sinistro con lesione del corno

posteriore del menisco mediale ed un'ernia discale lombare, già nota, con iposensibilità a livello L3-L5 della

gamba sinistra.

Prima di procedere con

l'artroscopia con meniscectomia

parziale del menisco mediale avvenuta il 2 agosto 2007 (doc. C14), il paziente è

stato visitato il 30 luglio 2007 (doc. C15) dai neurologi dell'Ospedale __________, i quali hanno posto la

diagnosi di lombalgie di tipo meccanico, possibile radicolopatia L5 non deficitaria.

Il 5 agosto 2008 (doc.

C13) l'assicurato si è

ripresentato al pronto soccorso a causa di una progressiva cervicalgia estesasi

poi al capo diffusamente, che peggiorava stando in piedi, mentre regrediva in

posizione supina. È stata diagnosticata una cefalea da ipoliquorrea in esiti dell'anestesia spinale relativa all'intervento chirurgico subìto tre giorni

prima.

La visita neurologica

del giorno successivo (doc. C11) ha rilevato anche una sindrome influenzale con

stato febbrile, mal di gola, tosse secca e raffreddore, ma non vertigini, né

disturbi visivi o altri deficit neurologici. Nemmeno v'è stato un peggioramento dei dolori lombari. Solo in posizione

eretta, comunque possibile, il paziente accusava lieve cefalea e la

deambulazione era normale, ad eccezione di una lieve zoppia in esiti di

intervento di meniscectomia. Il decorso della cefalea era favorevole.

Il referto del 10

settembre 2007 (doc. C7) del servizio di Chirurgia dell'Ospedale __________ di __________ ha evidenziato che dall'ultima consultazione del 16 agosto v'è stato un netto miglioramento della

mobilità e dei dolori al ginocchio sinistro, mentre erano apparsi forti dolori

alla schiena, che lo rendevano inabile al lavoro al 100%. I medici hanno

prescritto una fisioterapia di analgesia e la mobilizzazione anche per la

schiena.

Il 4 ottobre 2007 (doc.

C6) il servizio di Neurologia del medesimo istituto ha esaminato

ambulatorialmente l'assicurato,

il quale ha riferito di lamentare dei dolori lombari bassi che peggioravano

soprattutto in posizione supina e con movimenti della colonna lombare,

soprattutto con la flessione ed estensione; inoltre, erano molto più intensi la

mattina quando si alzava e non riuscendo a stare seduto con il tronco diritto,

doveva chinarsi in avanti. Dopo l'intervento al ginocchio lamentava parestesie agli arti inferiori

bilateralmente (nella regione anteriore delle cosce, alle gambe ed ai piedi)

che insorgevano soltanto in posizione seduta dopo 10 minuti e che regredivano

con la marcia dopo 15 minuti. Non aveva invece dolori alle gambe né mal di testa.

L'esame neurologico era

normale, la RM lombare non ha evidenziato alcuna patologia delle strutture

nervose, non ernie discali, ma solo minimo bulging del disco intersomatico

L4-L5 nell'ambito di un quadro

degenerativo del segmento L4-L5. I dolori lombari trovavano un correlato

radiologico nelle alterazioni degenerative presenti sul segmento funzionale

L4-L5.

Anche alla consultazione di traumatologia del 18 ottobre 2007 (doc. C5) gli

esperti hanno escluso una complicanza intraspinale e una decompressione

radicolare alla base delle parestesie. I dolori lombari trovavano un correlato

radiologico nelle alterazioni degenerative presenti sul segmento funzionale L4-L5.

Pertanto, la ripresa dell'attività lavorativa era impedita dai problemi alla

schiena preesistenti che, oltre al trauma, si sono riacutizzati con il deambulare

con le stampelle per i noti problemi al ginocchio, che ha una buona mobilità e

che gli permetterebbe di lavorare.

Il ricorrente è stato

visitato dal prof. dott. __________, specialista in __________ in

neurochirurgia, il quale il 15 novembre 2007 (doc. C2) ha certificato che il

paziente sentiva dolori nella regione lombare, ma senza irradiazione agli arti

inferiori. Obiettivamente non ha evidenziato deficit radicolari lombari. Ha poi

ripreso l'esito della RM e l'ipotesi che l'anestesia peridurale può avere unicamente esacerbato una sintomatologia

latente. Egli ha consigliato esercizi di stretching del rachide lombare.

Il certificato medico su

apposito formulario della Cassa malati, compilato il 4 dicembre 2007 (doc. 3) dal

curante dr. med. __________, medico chirurgo a __________, ha attestato

un'inabilità lavorativa totale dal 1° novembre

2007 per malattia, diagnosticando un'ernia discale L4-L5.

Il 12 gennaio 2008

(doc. C1) lo stesso prof. dott. __________ ha visionato la radiografia della

colonna con prove dinamiche ed ha evidenziato una microinstabilità L4-L5, ha

rilevato un peggioramento della sintomatologia con irradiazione algica all'arto inferiore sinistro, tanto da ritenere

indicato un intervento chirurgico di artroprotesi discale e l'astensione da sforzi fisici importanti.

Il dr. med. __________

del pronto soccorso dell'Ospedale

__________ __________ ha attestato il 23 novembre 2007 (docc. 6 e 8) un'incapacità lavorativa del 100% dal 16

luglio 2007 per un tempo indeterminato.

Gli esami eseguiti

alla colonna lombo-sacrale il 27 dicembre 2007 (doc. 9) all'Ospedale __________ di __________ hanno rilevato

note di spondiloartrosi in corrispondenza di L4 e di L5 con riduzione di

altezza del disco intersomatico corrispondente; reperto strutturale normale.

Il 21 aprile 2008

(doc. 11) il curante dr. med. __________, nell'apposito formulario di CO 1 intitolato "rapporto successivo sull'incapacità al lavoro", ha affermato

che l'assicurato era inabile al

lavoro per malattia, diagnosticando una degenerazione discale L4-L5, apparsa

per la prima volta nell'agosto

2007 dopo l'intervento al ginocchio

previa anestesia spinale. L'assicurato

è stato in trattamento ambulatoriale dall'agosto 2007 fino al 21 aprile 2008 dapprima eseguito dal prof. dott.

__________ a __________ (dal 15 novembre 2007), poi da parte del prof. dott. __________

a __________ (sul formulario il cognome non è leggibile compiutamente). Nel

"decorso e prognosi" il medico curante rileva: livello L4-L5:

riduzione dello spazio intersomatico, disco intersomatico, disidratato, note di

faccettopia bilaterale. La RX con prove dinamiche evidenzia microinstabilità

L4-L5. Peggioramento con irradiazione all'arto inferiore sinistro. Si consiglia terapia del dolore.

Eventualmente intervento chirurgico di artroprotesi discale e astensione da

sforzi fisici. Ginnastica appropriata.".

Il curante ha

raccomandato di sottoporsi alla terapia del dolore ed ha prescritto una cura

farmacologica per 10 giorni. Ad ogni buon conto, a suo dire non esistevano dei

provvedimenti medici tali da garantire il ripristino della capacità lavorativa.

Non si poteva quindi contare su una ripresa della precedente

attività professionale, ma restava aperta la via di un

possibile inserimento in un ambito lavorativo più idoneo alle attuali condizioni

fisiche del ricorrente. Il medico ha concluso il suo referto suggerendo la riqualifica

professionale, un inserimento professionale alternativo.

Lo stesso medico

curante ha anche attestato l'inabilità

lavorativa totale per malattia dell'assicurato dal 1° novembre 2007 all'11 agosto 2008 (doc. 12).

Il 19 maggio 2008

(doc. 13) il dr. med. __________, specialista FMH in medicina interna, ha

visitato l'assicurato su

mandato della Cassa malati. Dopo avere riassunto gli atti medici messi a sua

disposizione, ha esposto l'anamnesi

familiare, remota e per sistemi, ha descritto la malattia attuale (partendo

dall'infortunio al ginocchio

sinistro è giunto ad affermare un miglioramento dello stato di salute, sebbene

il paziente lamenti ancora dolori in posizione seduta ed in posizione piegata

in avanti, ed al mattino è rigido) e la situazione sociale. Descrivendo lo

status dell'assicurato, il medico

fiduciario ha fra l'altro

osservato che la mobilità della colonna cervicale è conservata, mentre a

livello lombare la mobilità è minima sia per la flessione laterale sia per l'estensione-flessione, la lordosi

fisiologica è diminuita, la palpazione epispinale ed interspinale a livello

L4-L5 provoca dolore, la forza muscolare è simmetrica, la sensibilità indicata è

diminuita alla parte esterna della gamba sinistra sotto il ginocchio, la mobilità

delle articolazioni periferiche è fisiologica, la muscolatura è simmetrica agli

arti inferiori. Il medico consultato dalla Cassa malati ha diagnosticato da un

lato una sindrome lombospondilogena e lombovertebrale con discopatia degenerativa

L4-L5, iniziale spondilosi e dysbalance muscolare; d'altro lato l'infortunio

del 12 luglio 2007 con trauma contusivo/discorsivo del ginocchio sinistro, rottura

del corno posteriore del menisco mediale del ginocchio sinistro e meniscectomia

in artroscopia.

Commentando i referti

medici, il medico fiduciario ha indicato che la patologia è circoscritta a

livello di L4-L5 con discopatia ed iniziale spondilartrosi, la quale provoca un

blocco lombare ed una sintomatologia dolorosa con irradiazioni verso la gamba sinistra.

In base al referto della risonanza magnetica è stato proposto l'impianto di una protesi discale, ma prima

di procedere a questo intervento l'assicurato intende - giustamente - prima esaurire le possibilità di

cura ambulatoriale.

Il medico ha affermato

che l'inabilità lavorativa è

giustificata, il paziente è ancora in cura medica, ma lo stato di salute è

suscettibile di miglioramento. L'attività abituale, fisicamente pesante e da eseguire in parte in

posizioni inergonomiche, non è confacente al suo stato di salute. In un'attività fisicamente medio-leggera, che

permette il cambiamento della posizione e che si esegue in gran parte in

posizione eretta o deambulando ed in piccola parte in posizione seduta e che

non costringe di assumere posizioni inergonomiche o la flessione-estensione

ripetuta del tronco, l'assicurato

è abile al lavoro tutto il giorno a pieno rendimento.

Comunque, vista la sua

giovane età, la presenza di alterazioni degenerative sintomatiche a livello

della colonna lombare rende proponibili dei provvedimenti professionali.

Pendente causa, il

ricorrente ha prodotto la perizia allestita il 31 ottobre 2008 (doc. D) dal

dott. __________ di __________, medico chirurgo, specialista in ortopedia e

traumatologia. Egli ha esposto l'anamnesi dell'assicurato,

che riassume i certificati medici dei colleghi svizzeri dal momento dell'infortunio al ginocchio alla malattia

lombare, ed ha riportato la situazione attuale, con l'interessato che lamenta persistenza di lombalgia, spesso irradiata all'arto inferiore sinistro, specie al carico,

stazione eretta e seduta protratte, come pure la necessità di frequenti cambiamenti

posturali e l'impossibilità di

eseguire sforzi lombari. Il medico ha eseguito l'esame obiettivo dell'assicurato, osservando in particolare che la deambulazione avviene

con accenno a zoppia di fuga all'appoggio sinistro, i segni liquorali sono sostanzialmente negativi,

v'è dolore alla pressione sulle

apofisi spinose e paraspinose del tratto lombare, v'è una discreta contrattura muscolare paravertebrale lombare

prevalentemente a sinistra, v'è

una marcata limitazione dell'articolarità

dorso-lombare specie nei movimenti di flessione e rotazione-inclinazione

prevalentemente a sinistra, sostanziale normotonotrofismo e stenia muscolare ed

un'ipoestesia prevalente in L5

e S1 a sinistra.

In conclusione, l'infortunio ha comportato un traumatismo

contusivo-distorsivo al ginocchio sinistro (con frattura meniscale interna) e

ragionevolmente anche al rachide lombare, già affetto da discopatia L4-L5,

anche se pressoché asintomatica. Una sintomatologia riferibile a radicolopatia

lombare sinistra viene segnalata nei primi controlli specialistici ed è

esacerbata dopo la puntura anestetica peridurale per eseguire l'artroscopia al ginocchio.

A suo dire,

successivamente si è consolidato uno stato di insufficienza lombare da

instabilità vertebrale, insensibile ai trattamenti conservativi finora

adottati. I differenti e discordanti consigli terapeutici giustificano l'indecisione dell'assicurato a sottoporsi ad un intervento chirurgico di

protesizzazione discale, dato che l'esito è incerto e comunque non è in grado di ripristinare le

condizioni di salute antecedenti l'infortunio. Lo specialista conclude affermando che l'indubbio peggioramento attuale delle

condizioni cliniche lombari, pur in presenza di una preesistente discopatia,

risulta inequivocabilmente imputabile alle cause infortunistiche documentate e

verosimilmente marginalmente anche alle procedure sanitarie resesi necessarie.

7. Quanto

alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi

importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si

fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal

paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi),

che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del

perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto

medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione,

ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I

462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01del 25 febbraio 2003; DTF

125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die

Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997

pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in

fine con rinvii).

A

proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa,

il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite

da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono

a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti

approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle

inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1

pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).

In

una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però

ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire

delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie.

In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha

statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione

degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale

le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una

certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale

referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il

contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per

farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

Nella

DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10), la Corte federale ha ribadito che ai

rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere

riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere

concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e,

infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità.

Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza

con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio l'oggettività

e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che

permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la

parzialità dell'apprezzamento.

Lo

stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI

1993 pag. 95).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità

(Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Per

quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza

della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto

di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di

dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125

V 353 consid. 3a)cc);

Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im

Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag. 230).

Infine,

va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non

può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi

per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007

del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

8. Chiamato ora a pronunciarsi, questo Tribunale, dopo attento esame

degli atti, ritiene che dalle valutazioni dei medici che si sono espressi in

merito alla situazione valetudinaria dell'insorgente, la conclusione della Cassa

malati che reputa il ricorrente totalmente abile al

lavoro in altre attività fisicamente più leggere rispetto alla sua precedente

professione meriti conferma, mentre la tesi ricorsuale si rivela manifestamente

infondata.

Nell'analisi specifica dei singoli rapporti

medici, d'avviso del TCA, la Cassa malati ha affidato la

valutazione dello stato di salute dell'assicurato al dr. med. __________, specialista FMH in medicina

interna, il quale ha visitato personalmente il paziente ed ha potuto cerziorasi

direttamente delle sue condizioni di salute. Esaminata poi tutta la

documentazione medica messa a sua disposizione, ha allestito un referto medico

completo, scevro di contraddizioni ed approfondito, soffermandosi sullo status

del paziente, sul quadro complessivo e, soprattutto, sulla sua capacità

lavorativa sia nell'attività

precedente sia in altre.

Il medico curante

dott. __________, medico chirurgo, ha unicamente certificato pressoché mensilmente

l'incapacità lavorativa totale dell'assicurato (doc. 12), mentre il 4 dicembre

2007 ha attestato l'esistenza

di un'ernia discale L4-L5 che

rendeva l'interessato inabile

al lavoro al 100% per malattia dal 1° novembre 2007. È solo il 21 aprile 2008

Considerandi

che ha risposto in maniera più dettagliata al rapporto della Cassa malati, esponendo

la diagnosi, il trattamento ambulatoriale subìto dall'insorgente, il decorso e la prognosi, l'eventuale possibilità di integrazione e di ripresa dell'attività professionale nella precedente o

in altre professioni.

I differenti specialisti

dell'Ospedale __________ che

hanno avuto in cura l'assicurato

si sono praticamente sempre pronunciati in modo piuttosto completo sulla

diagnosi, sull'anamnesi, sul decorso

e sull'esame obiettivo del

paziente; hanno indicato il procedere ed hanno tratto le loro conclusioni

riguardanti i problemi al ginocchio sinistro.

Tuttavia, essi non

hanno detto alcunché sulle capacità lavorative del ricorrente, eccetto in un

solo caso (doc. C7: consultazione di traumatologia, referto del 10 settembre

2007).

Inoltre, essi non si

sono mai compiutamente pronunciati nemmeno sulla lombalgia, poiché i problemi

al rachide lombare sono sorti in un secondo tempo mentre il loro intervento è

stato essenzialmente richiesto principalmente per la distorsione al ginocchio

sinistro, a cui ha fatto seguito l'operazione di artroscopia con meniscectomia parziale e mediale.

Riguardo alla dolenza

a livello lombare, nell'ottobre

2007.

l'assicurato è stato sottoposto

ad una risonanza magnetica della colonna lombare, che non ha evidenziato alcuna

patologia alle strutture nervose, né ernie discali, ma solo un minimo balging

del disco intersomatico L4-L5 nell'ambito di un quadro degenerativo del segmento L4-L5. I dolori

lombari trovano dunque un correlato radiologico nelle alterazioni degenerative

presenti sul segmento funzionale L4-L5 e non in una complicanza intraspinale

dell'anestesia spinale eseguita

per l'intervento di artroscopia

al ginocchio. In quell'occasione,

il dr. med. __________ consigliava il ricorrente di sottoporsi ad un consulto

specialistico ortopedico o reumatologico per valutare la situazione lombare.

Il ricorrente ha così

consultato il prof. dott. __________, specialista in neurochirurgia, che nel

suo stringato parere ha riportato l'anamnesi soggettiva (algie nella regione lombare senza irradiazione

agli arti inferiori) ed oggettiva del paziente (non si riscontrano deficit

radicolari lombari), ha riferito l'esito della risonanza magnetica – peraltro esaminata solo attraverso

il referto scritto –ed ha concluso che l'anestesia peridurale può avere unicamente esacerbato una

sintomatologia latente. Il neurochirurgo ha poi consigliato degli esercizi di

stretching, e si è pronunciato sul grado di capacità lavorativa dell'assicurato.

Nel breve rapporto che

è seguito due mesi dopo, il prof. __________ ha evidenziato il peggioramento

della sintomatologia, data l'irradiazione

algica all'arto inferiore sinistro,

consigliando quindi di intervenire chirurgicamente. Anche in tale evenienza

nulla è stato però detto riguardo all'abilità lavorativa del ricorrente, se non che egli si doveva

astenere da sforzi fisici importanti.

La recente valutazione

di parte eseguita dal dott. __________, medico chirurgo che si indica quale

specialista in ortopedia e traumatologia, redatta su tre pagine, specifica l'anamnesi passata, riporta l'esito degli esami e le opinioni dei medici

che l'hanno preceduto nella valutazione dello stato di salute del ricorrente,

l'anamnesi soggettiva attuale,

l'esame oggettivo che egli ha esperito

e le sue conclusioni.

Anche in questa valutazione

il curante non si è pronunciato sulle capacità lavorative dell'interessato. Egli si è limitato a

concludere che "l'indubbio peggioramento attuale delle condizioni cliniche lombari,

pur in presenza di preesistente discopatia, risulta inequivocabilmente

imputabile alle cause infortunistiche documentate e verosimilmente,

marginalmente anche alle procedure sanitarie resesi necessarie.".

Tale referto non è

particolarmente illuminante siccome non si determina sui punti essenziali per

la valutazione giuridica che compete a questo TCA.

Valutati quindi tutti

i rapporti medici agli atti, lo scrivente Tribunale ritiene che le constatazioni oggettive formulate dal medico fiduciario interpellato

dalla Cassa malati siano

complete, convincenti ed esaurienti e certamente più approfondite dei pareri di

carattere generale e succinto del medico curante del ricorrente,

rispettivamente degli altri specialisti curanti, in particolare del neurochirurgo

prof. dott. __________ e dell'ortopedico

dott. __________ che, va ribadito, non si sono pronunciati sulla capacità

lavorativa (residua) dell'assicurato.

Non va peraltro

dimenticato che le conclusioni del dr. med. __________ concordano con quelle a

cui è giunto il curante dott. __________, che un mese prima aveva affermato che

"non si può contare sulla ripresa della precedente attività professionale.

Ma su un possibile inserimento in un ambito lavorativo più idoneo alle attuali

condizioni fisiche del paziente.", proponendo una riqualifica

professionale per un inserimento professionale alternativo.

La soluzione adottata si

impone malgrado il dr. med. __________ sia uno specialista in medicina interna

e non uno specialista in ortopedia o neurochirurgia come i due colleghi __________

consultati dal ricorrente. Peraltro, il dott. __________ è un medico generalista.

Alla luce di queste

circostanze, dunque, va tutelata la valutazione globale del medico di fiducia

della Cassa malati, che ha effettivamente attestato un'incapacità lavorativa totale nell'attività abituale, poiché fisicamente pesante e da eseguire in parte

in posizioni non ergonomiche e quindi in contrasto con lo stato di salute del

ricorrente. Ciò nonostante, egli ha pure ritenuto che "In un'attività fisicamente medio-leggera che

permette il cambiamento della posizione e che si esegue in gran parte in posizione

eretta o deambulando ed in piccola parte in posizione seduta e che non costringe

di assumere posizioni inergonomiche o la flessione-estensione ripetuta del

tronco, il paziente è abile al lavoro tutto il giorno a pieno rendimento.".

Richiamata la

suesposta giurisprudenza in materia di valore probatorio di rapporti medici

(consid. 7), questo Tribunale non intravede ragioni che gli impediscano di far

proprie le conclusioni - ben motivate - a cui è giunto il medico fiduciario

della Cassa malati, il quale ha valutato compiutamente tutta la documentazione

medica agli atti, ha visitato personalmente il paziente ed è giunto ad una

conclusione logica e priva di contraddizioni in merito all'incapacità di esercitare la precedente

attività ed alla capacità di esercitarne altre più leggere in maniera completa.

Pertanto, il TCA si attiene e

fa affidamento alle conclusioni tratte dal medico fiduciario.

A questo proposito, non va poi

dimenticato il ruolo del medico della Cassa malati, che la LAMal

regola all'art. 57:

" 4 Il medico di fiducia consiglia l’assicuratore su

questioni d’ordine medico come pure su

problemi relativi alla rimunerazione e all’applicazione delle tariffe. Esamina

in particolare se sono adempite le condizioni d’assunzione d’una prestazione da

parte dell’assicuratore.

5.

Il medico di fiducia decide autonomamente. Né

l’assicuratore né il fornitore di prestazioni e le rispettive federazioni

possono impartirgli istruzioni."

La LAMal attribuisce

quindi al medico fiduciario un ruolo importante. Il medico di fiducia è

divenuto un organo di applicazione dell'assicurazione malattia sociale e si

occupa di valutare l'adeguatezza allo scopo e l'economicità di un trattamento (Eugster, in SBVR, Helbing &

Lichtenhahn, Basilea, 1998 pagg. 32-34). Il suo ruolo consiste in particolare

nell'evitare agli assicuratori malattia la presa a carico di misure inutili e

nell'offrire all'assicurato una certa protezione contro un eventuale rifiuto

ingiustificato dell'assicuratore di versare prestazioni (DTF 127 V 48 = STFA del

21.

marzo 2001 K 87/00, pag. 4 consid. 2d e dottrina citata).

Questo Tribunale, sulla base del

convincente attestato medico del dr. med. __________, che ha motivato in

maniera chiara ed adeguata la sua presa di posizione, non ha motivo alcuno di

metterne in dubbio la sua indipendenza e la sua imparzialità nell'esame della

situazione concreta.

In virtù di quanto sopra esposto, va

confermata la decisione della Cassa malati di ritenere l'assicurato totalmente

abile al lavoro in altre attività medio-leggere a far data almeno dal 19

maggio 2008, ferme restando le limitazioni indicate dal medico fiduciario.

A questo proposito, il TCA rileva che

la Cassa malati è stata più generosa nei confronti dell'assicurato, perché è solo

nel luglio 2008 che l'ha ritenuto totalmente abile in altre attività medio-leggere

ed ha deciso di sospendere il versamento al ricorrente delle indennità

giornaliere soltanto dal 14 novembre 2008, ovvero dopo i quattro mesi di tempo concessigli

per trovare una nuova occupazione adatta al suo stato di salute.

9.

Nell'ambito dell'assicurazione d'indennità giornaliera, in applicazione

del principio secondo cui l'assicurato deve fare tutto quanto da lui esigibile

per ridurre lo scapito economico derivante dal danno alla salute, questi deve

sfruttare la sua residua capacità lavorativa in attività diverse da quella

esercitata al momento del verificarsi del danno alla salute.

Si tratta dunque ora

di esaminare le conseguenze del danno alla salute subìto dal ricorrente dal

profilo economico.

Accertata quindi dal

medico fiduciario una capacità lavorativa del 100% in attività medio-leggere

adeguate, nella decisione formale del 14 luglio 2008 la Cassa malati ha

utilizzato il consueto metodo ordinario mettendo a confronto il reddito che l'assicurato avrebbe conseguito senza il

danno alla salute quale montatore di impianti da riscaldamento (reddito da

valido) con quello risultante da un'attività medio-leggera non qualificata desunto dai salari statistici

(reddito da invalido).

La Cassa malati ha

ritenuto un salario da valido nella precedente attività pari a Fr. 63'700.- all'anno, mentre in altre attività medio-leggere come quelle di

fattorino, addetto a mansioni di controllo nel settore industriale e portinaio,

l'ha fissato in Fr. 59'198.-. Questo importo è poi stato diminuito

del 15%, per giungere ad un reddito di riferimento di Fr. 50'318.-. La susseguente perdita di guadagno è

inferiore ai limiti per la concessione di rendite. Ciò che ha comportato l'interruzione del versamento delle indennità.

Per quanto concerne

l'importo del reddito ipotetico da invalido da porre alla base del calcolo, va

rammentato che in una sentenza resa in ambito LAINF pubblicata in DTF 128 V 174

seg., il TFA ha stabilito che per il raffronto dei redditi ipotetici fa stato

il momento dell'inizio dell'eventuale diritto alla rendita (e non quello della decisione), quindi il mese di novembre 2008.

Tale principio è stato

poi esteso anche all'assicurazione per l'invalidità (DTF 129 V 222 in SVR 2003

IV Nr. 24; STFA inedita 26 giugno 2003, consid. 3.1, I 600/01, STFA del 18

ottobre 2002 consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e STFA del

9.

agosto 2002, consid. 3.1, I 26/02 e cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003

consid. 4.2, I 475/01).

Il TCA ha applicato tale criterio anche in

materia di assicurazione sociale contro le malattie (STCA del 23 settembre 2003, 36.2003.18 e STCA del 1° settembre 2004, 36.2003.75).

Riguardo al reddito

da valido, il cui importo non è del resto stato contestato in sede di

ricorso, la Cassa malati ha

quantificato in Fr. 63'700.-

(Fr. 4'900.- x 13 mesi) il

reddito che l'assicurato avrebbe

potuto percepire da sano.

Secondo quanto

dichiarato dal datore di lavoro del ricorrente nel questionario del 26 novembre

2007.

(doc. 7), nel 2007 egli guadagnava Fr. 4'850.- al mese, mentre l'assicurato ha dichiarato nel giugno 2008 (doc. 17) che il suo

salario lordo ammontava a Fr. 4'950.-, sempre per 40 ore alla settimana e per 13 mesi.

10.

Per

quanto riguarda invece il reddito da invalido, la giurisprudenza

federale si fonda sui criteri fissati nella sentenza pubblicata in DTF 126 V

75, che al considerando 3b/aa ha stabilito che ai fini della fissazione del reddito da

invalido è determinante la situazione

professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo

sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che

il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non

costituisca un salario sociale ("Soziallohn").

Qualora difettino indicazioni economiche

effettive, possono, conformemente alla giurisprudenza, essere ritenuti i dati

forniti dalle statistiche salariali ufficiali, edite dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli

stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76

consid. 3b/bb; RCC 1991 pag. 332 consid. 3c, 1989 pag. 485 consid. 3b).

Inoltre, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della

particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età,

anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di

occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità

residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere

il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione

percentuale sul salario teorico statistico. Il TFA ha precisato, al

riguardo, come una deduzione massima del 25% del salario statistico permettesse

di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito

del lavoro. Il Tribunale federale delle assicurazioni ha poi ancora rilevato,

nella medesima sentenza che, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale,

la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente

motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo

apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF

126.

V 80 consid. 5b/cc).

11.

Al

fine di non discriminare gli assicurati attivi in Ticino, Cantone in cui i

salari sono notoriamente più bassi rispetto alla media nazionale, visto che il

reddito da non invalido è quello che verrebbe effettivamente percepito dagli

assicurati nel nostro Cantone senza il danno alla salute, da alcuni anni questo

Tribunale aveva deciso che nell'applicazione dei dati statistici per

determinare il reddito da invalido - se necessaria la sua determinazione

teorica - occorreva utilizzare la tabella che rifletteva i salari versati nella

nostra regione (TA 13).

Nella sentenza del 12

ottobre 2006 (U 75/03), pubblicata in SVR 2007 UV n. 17 pag. 56, l'Alta Corte ha stabilito che sono esclusivamente

applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali

nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla

struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori

desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle

grandi regioni della Svizzera.

In un’altra sentenza

del 18 ottobre 2006 (I 790/04), il TFA ha ancora rilevato:

" (…) Quanto alla questione della tabella applicabile

tra le varie riportate dall'ISS, il Tribunale federale delle assicurazioni ha

recentemente stabilito, con decisione della Corte plenaria del 10 novembre

2005, non potersi (più) fare capo ai dati statistici regionali desumibili dalla

tabella TA13, riferentesi ai salari in relazione alle grandi regioni (cfr. pure

la sentenza del 22 agosto 2006 in re K., I 424/05, consid. 3.2.3; v. inoltre la

sentenza 12 ottobre 2006 in re S., U 75/03). Il reddito ipotetico da invalido

deve di conseguenza essere valutato sulla base della tabella TA1 dell'ISS,

concernente i salari medi nazionali conseguibili nel settore privato. Alla luce

di quanto precede non vi è (più) spazio alcuno per ammettere una riduzione dei

salari statistici, quale quella operata dai primi giudici, che tenga conto,

ispirandosi ai salari corrisposti in un vicino cantone, che l'assicurato vive

in una regione economicamente meno forte. Anche sotto questo aspetto non può

pertanto trovare conferma la valutazione del tasso d'invalidità compiuta dalla

Corte di prime cure.”

Alla luce di questa

chiara giurisprudenza federale (cfr., sul tema, L. Grisanti, "Nuove regole

per la valutazione dell'invalidità" in RTiD II-2006, pag. 311 segg.),

il reddito da invalido per i nuovi casi dovrà essere d’ora in poi determinato

dal TCA in applicazione dei

valori nazionali (Tabella TA1) e non regionali (Tabella TA13).

In merito a questo

cambiamento, ancora di recente (il 23 aprile 2008 con STF 8C_399/2007 consid. 7)

la Massima istanza ha affermato che "Nonostante le critiche rivolte a

questa prassi, il Tribunale federale non ravvisa impellente motivo per

scostarsene (STF U 463/06 del 20 novembre 2007 e I 418/06 del 24 settembre

2007)".

Recentemente, con

sentenza del 7 aprile 2008 (32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla

sentenza federale U 8/07 del 20 febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando

il salario da valido conseguito in Ticino in una determinata professione è

inferiore al salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il

reddito da invalido va ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. L.

Grisanti, art. cit., in RtiD II-2006 pag. 311 seg., in particolare pag.

326-327) (…)”.

Nella citata sentenza

8C_399/2007 del 23 aprile 2008, al considerando 6.2 il TF ha lasciato aperta la

questione a sapere se l'adeguamento

va ammesso solo nel caso in cui il valore fosse chiaramente sotto la media (“deutliche

Abweichung”). Tale è di regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR

2004.

UV Nr. 12 pag. 45 consid. 6.2; dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20

novembre 2007).

12.

Per determinare il reddito ancora esigibile dall'assicurato nonostante

il danno alla salute in applicazione della giurisprudenza sviluppata nella

sentenza del 7 aprile 2008 (inc. 32.2007.165), utilizzando i dati forniti dalla

tabella TA1 2006 elaborata dall'Ufficio federale di statistica si osserva che il salario lordo mediamente

percepito in quell'anno dagli uomini per un'attività leggera e ripetitiva

(ossia il livello 4 di qualificazione) di 40 ore settimanali nel settore

privato (circa la rilevanza delle condizioni

salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439 pag. 347 segg. e SVR

2002.

UV Nr. 15 pag. 47 segg.) corrisponde

a Fr. 56'784.- (Fr. 4'732.- x 12 mesi).

Riportando questo dato

su 41,7 ore settimanali computabili nel 2006 (cfr. per questo aspetto, STFA del 21 luglio 2003,

I 203/03, consid. 4.4 e cfr. tabella B 9.2, pubblicata in:

La Vie économique, 12-2008, pag. 94), il salario lordo medio ammonta a

Fr. 4'933,11 mensili (Fr. 4'732.- : 40 x 41,7) oppure a Fr. 59'197,32

per l'intero anno 2006, ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa

(STFA del 18 febbraio 1999, U 274/98, pag. 5 consid. 3a).

In

assenza del dato relativo al 2008, visto che pure nel 2007 l'orario

di lavoro medio settimanale era di 41,7 ore, questo TCA ritiene

questo montante d'ore anche per l'anno corrente.

Dovendo

poi porsi al momento in cui l'assicurato dovrebbe ricevere delle indennità per

perdita di guadagno (novembre 2008), il reddito da invalido di Fr. 59'197,32

deve dunque essere aggiornato all'evoluzione

salariale fino al 2008 (DTF 126 V 81

consid. 7a; STF U 8/07 del 20 febbraio 2008; STCA

del 13 febbraio 2006, 36.2005.55).

Tuttavia,

il dato relativo all'indice dei salari nominali e reali ("Nominallohnindex")

per il 2008 non è ancora disponibile, perciò occorre riferirsi al valore

più recente esistente, certo parziale, ma comunque indicativo, che è rappresentato

dalla variazione percentuale dei salari in termini

nominali fra il terzo trimestre del

2007.

ed il terzo trimestre del 2008, quindi secondo un tasso evolutivo dell'1,9% (Evoluzione dei salari - stima trimestrale in: http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/it/index/themen/03/04/blank/key/lohnentwicklung/quartal.html). Tenuto dunque conto del rincaro applicabile al

2008, il salario annuo da invalido ascrivibile all'assicurato

va fissato in Fr. 60'322.- ([Fr. 59'197,32 x 1,9 : 100] + Fr. 59'197,32).

L'assicurato, quale montatore di impianti di

riscaldamento presso la ditta __________ di __________, avrebbe guadagnato nel

2008.

Fr. 63'700.- all'anno (cfr. consid. 9) per un'occupazione a tempo pieno, corrispondenti a

Fr. 5'308.- al mese (Fr. 63'700.- : 12).

Tale reddito si situa sopra

la media dei salari svizzeri per un'attività equivalente svolta al 100% nel 2008 da un uomo (cfr. Tabella

TA1 2006 punto 36-37 “altre industrie manifatturiere”, livello di

qualifica 4 per 40 ore di lavoro: Fr. 4'684.- x 12 mesi [importo già comprensivo della tredicesima] = Fr.

56'208.-, ma che, riportato su 41,7 ore/settimana per un tempo di lavoro medio –

ipotetico - esigibile nel 2008 (Fr. 56'208.- : 40 x 41,7 = Fr. 58'597.-) ed aggiornato in funzione del

rincaro provvisorio per il 2008 ([Fr. 58'597.- x 1,9 : 100] + Fr. 58'597.-), dà un importo di Fr.

59'710.-, quindi inferiore al reddito da valido conseguito dall'assicurato).

Non sono pertanto

realizzati i presupposti per ridurre il reddito statistico da invalido

in applicazione della giurisprudenza di cui alla STF U 8/07 del 20

febbraio 2008 sopra menzionata, che ammonta, quindi, a Fr. 60'322.-.

In ossequio alla

giurisprudenza federale, occorre in seguito esaminare le circostanze specifiche

del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di

servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado d'occupazione, cfr.

DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere ad una riduzione percentuale

del salario statistico medio.

Nella presente

evenienza, la Cassa malati ha

applicato una riduzione del 15% tenuto conto dell'età, degli anni di servizio e dello stato di salute.

Alla luce della

giurisprudenza sopra citata, vista l'età del ricorrente (nato nel 1973), la sua nazionalità, la scolarità

e la possibilità di svolgere un'attività confacente al suo stato di salute (medio-leggera) nella

misura del 100%, il TCA non

vede alcun motivo per sostituire il proprio apprezzamento a quello della Cassa malati nell'applicazione della riduzione concessa, che si trova del resto entro

i limiti riconosciuti dalla giurisprudenza.

Partendo quindi da un

salario da invalido rivalutato di Fr. 60'322.- e ritenuta un'esigibilità

del 100% in altre attività (cfr. consid. 8), ammettendo una riduzione del 15%

per circostanze personali, nell'anno 2008 il reddito ipotetico da invalido

del ricorrente risulta di conseguenza assommare a Fr. 51'274.- (Fr. 60'322.- - [Fr. 60'322.-

x 15 : 100]).

Confrontando

ora questo dato con l'ammontare di Fr. 63'700.- corrispondente al reddito che l'assicurato

avrebbe conseguito da valido nell'anno 2008, emerge un'incapacità al guadagno pari al 19,50% ([Fr. 63'700.- - Fr. 51'274.-] : Fr. 63'700.- x 100), che deve essere arrotondata al 20% (DTF

130.

V 121).

Questa

incapacità al guadagno (ossia il danno residuo o grado d'invalidità, da non

confondere con la nozione d'incapacità al lavoro), determinata

confrontando il reddito che l'assicurato

avrebbe conseguito nel 2008 se non fosse intervenuta la malattia, con il

reddito che egli avrebbe potuto percepire nel 2008 svolgendo un'altra attività confacente al suo stato di

salute, risulta essere inferiore al grado del 25% richiesto dalle CGA (art. 13.1). È dunque a buon diritto

che la Cassa malati ha interrotto dal 14 novembre 2008 il versamento di

indennità giornaliere per malattia.

Il ricorso deve di

conseguenza essere respinto.

13.

L'insorgente ha chiesto che la Cassa malati lo

sottoponga ad una visita specialistica e quindi che non si tenga conto dell'esito del referto redatto dal medico

fiduciario, "generalista".

Conformemente alla

costante giurisprudenza, qualora l’istruttoria da effettuare d’ufficio conduca

l’amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle

prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere

considerata predominante e che altri provvedimenti probatori non potrebbero

modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (apprezzamento

anticipato delle prove; Kieser,

Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, pag. 212 n. 450, Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und

Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 n. 111 e pag. 117 n. 320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a

ed., pag. 274; cfr. anche STFA del 28 giugno 2004 nella causa S.P., H 270/03;

STFA del 3 maggio 2004 nella causa D. SA, H 318/02; STFA del 5 giugno 2003

nella causa V.C. e R.G., H 268/01 e 269/01; DTF 122 II 469 consid. 4a; DTF 122 III 223 consid. 3c, DTF 120 Ib 229 consid. 2b; DTF 119 V

344.

consid. 3c e riferimenti). Tale modo di procedere

non costituisce una violazione del diritto di essere sentito (SVR 2001 IV Nr.

10.

pag. 28 consid. 2b; riguardo al previgente art. 4 vCost. Fed., ora art. 29

cpv. 2 Cost. fed.: DTF 124 V 94 consid. 4b; DTF 122 V 162 consid. 1d; DTF 119 V

344.

consid. 3c e riferimenti).

Questo TCA, alla luce della convincente perizia

del dr. med. __________, comunque specialista FMH in medicina interna, ritiene

la fattispecie sufficientemente chiarita e rinuncia all'allestimento di una perizia giudiziaria (cfr. a questo proposito, la

STF del 24 gennaio 2007, U 397/05, consid. 3.3).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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