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Decisione

36.2008.149

Denegata giustizia. Cassa che comunica informalmente la sospensione delle prestazioni. Deve emanare decisione formale

7 gennaio 2009Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

36.2008.149

Data decisione, Autorità:

07.01.2009, TCA

Titolo:

Denegata giustizia. Cassa che comunica informalmente la sospensione delle prestazioni. Deve emanare decisione formale

DENEGATA GIUSTIZIA

RITARDO INGIUSTIFICATO

art. 49 LPGA

art. 52 LPGA

art. 56 LPGA

Raccomandata

Incarto n.

36.2008.149

ir/td

Lugano

7 gennaio 2009

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il giudice delegato

del Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

statuendo sul ricorso del 6 ottobre 2008 di

RI 1

contro

CO 1

in materia di assicurazione sociale

contro le malattie

considerato, in fatto ed in

diritto

• che RI 1 ha già interessato in due

circostanze in questo 2008 il Tribunale Cantonale delle Assicurazioni con

riferimento alla sospensione dalle prestazioni apparentemente decisa

dall’assicuratore malattia CO 1 presso il quale egli è coperto per

l’obbligatoria;

• che le procedure di cui si tratta sono

state evase da questo Giudice. La prima, per denegata giustizia a fronte della

mancata emanazione di una decisione da parte dell’assicuratore, é divenuta

priva d’oggetto per la notifica all’assicurato di un provvedimento impugnabile.

La seconda, costituita da un ricorso direttamente trasmesso al Tribunale

Cantonale delle Assicurazioni avverso decisione soggetta invece ad opposizione,

è stata trasmessa all’assicuratore per l’emanazione della decisione su opposizione;

• che RI 1 si è nuovamente rivolto al

Tribunale con gravame pervenuto il 7 ottobre 2008 con cui lamenta

l’applicazione dell’art. 64 a LAMal rilevabile dalla comunicazione 24 settembre

2008 del servizio del contenzioso;

• che più specificatamente con scritto 24

settembre 2008 CO 1 ha comunicato all’assicurato che:

" L'ufficio d'esecuzione e fallimenti le ha

notificato un precetto esecutivo relativo alle spese di cui lei è attualmente

debitore nei nostri confronti. Attualmente, una richiesta di continuazione

dell'esecuzione è stata depositata presso tale ufficio.

In tali condizioni e conformemente all'articolo 64a della Legge federale

sull'assicurazione-malattie (LAMal), sospendiamo il pagamento delle nostre

prestazioni eventuali, e ciò sino a quando la totalità delle spese di cui ci è

debitore (premi, partecipazioni legali ai costi, interessi e spese) non sarà

stata pagata." (Doc. A)

• che tale comunicazione appare in netto

contrasto con le comunicazioni precedenti del giurista della Cassa che, come

accertato nella sentenza 3 settembre 2008 (inc. 36.2008.88), indicava al

Tribunale Cantonale delle Assicurazioni come:

"

l’assicuratore malattia, con

scritto del 18 agosto 2008, ha fatto pervenire al TCA una lettera accompagnata

da una decisione formale soggetta ad opposizione. L’assicuratore ha

“effettivamente constatato che al nostro assicurato era stato erroneamente

sospeso il … diritto al rimborso delle prestazioni” (doc. V). CO 1 ha quindi

“proceduto al rimborso dell’insieme delle prestazioni che erano in sospeso e …

reso una decisione formale sulla questione del litigio."

• che con il suo ricorso, ritenuto quale

gravame per denegata giustizia, RI 1 rileva il pagamento costante e continuo

dei premi ed anzi più di quanto egli dovrebbe;

• che con scritto 28/29 ottobre 2008 CO 1

ha trasmesso al TCA la sua risposta di causa in lingua francese chiedendo

proroga del termine per la sua traduzione in lingua italiana destinata

all’assicurato per permettergli di esercitare gli ulteriori suoi diritti

processuali;

• che il 17 novembre 2008 (ma con data 12

novembre 2008) l’assicuratore ha trasmesso la risposta di causa con cui chiede

la reiezione del gravame. In particolare CO 1 evidenzia di avere emesso una

decisione “attinente alla sospensione del diritto alle prestazioni. In

parallelo ha trasmesso (all’assicurato n.d.r.) uno scritto esplicativo

nel quale era segnatamente richiesto di trasmettere le fatture il cui rimborso

non appariva sul conteggio di prestazioni delle fatture recentemente indennizzate”;

• che CO 1 indica come il gravame in

discussione, che va inteso quale reclamo per denegata giustizia, sia da

respingere non potendosi ritenere una ritardata giustizia a carico

dell'assicura- tore;

• che all’assicurato è stata offerta la

possibilità di ulteriormente esprimersi e di chiedere l’assunzione di specifiche

prove;

• che il giudice delegato ha interpellato

l’assicuratore sul senso di due distinte missive, di uguale tenore, con cui si

comunicava in maniera decisamente generica e senza specifici riferimenti, al

signor RI 1 nuovamente la sospensione delle prestazioni;

• che l'assicurato ha ulteriormente

prodotto 161 documenti con scritto 25 novembre 2008, documenti messi a

disposizione di CO 1;

• che, in diritto, va evidenziato come la

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della

valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un

Giudice unico ai sensi dell’art. 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria

(cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio

2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H

212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre

2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del

22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa

C., I 623/98);

• che a norma dell’art. 49 cpv. 1 LPGA nei

casi di ragguardevole entità o quando vi è disaccordo con l’interessato

l’assicuratore deve emanare per scritto le decisioni in materia di prestazioni,

crediti e ingiunzioni. In virtù dell’art. 52 cpv. 1 LPGA le decisioni possono

essere impugnate entro trenta giorni facendo opposizione presso il servizio che

le ha notificate; fanno eccezione le decisioni processuali e pregiudiziali.

L'art. 52 cpv. 2 LPGA stabilisce che le decisioni su opposizione vanno

pronunciate entro un termine adeguato, sono motivate e contengono un

avvertimento relativo ai rimedi giuridici. Inoltre, secondo l'art. 52 cpv. 3

LPGA, la procedura d'opposizione è gratuita e di regola non sono accordate

ripetibili. Per l’art. 56 cpv. 1 LPGA le decisioni su opposizione e quelle

contro cui un’opposizione è esclusa possono essere impugnate mediante ricorso.

Secondo l'art. 56 cpv. 2 LPGA il ricorso può essere interposto anche se

l'assicuratore, nonostante la domanda dell'assicurato, non emana una decisione

o una decisione su opposizione. Tale disposizione include sia i ricorsi per

ritardata giustizia che per denegata giustizia. Con l’entrata in vigore della

LPGA, secondo il già citato suo art. 56 cpv. 2, spetta al competente Tribunale

cantonale delle assicurazioni statuire in merito ad un ricorso per

denegata/ritardata giustizia (sentenza I 387/03 del 23 ottobre 2003, consid.

3). Secondo la giurisprudenza federale, vi è diniego di giustizia qualora un'autorità

giudiziaria od amministrativa non si occupi di una domanda, per la cui

risoluzione essa é competente (DTF 114 V 147 consid. 3a e riferimenti ivi

menzionati). Sempre secondo la giurisprudenza, vi è diniego di giustizia nel

caso in cui l'autorità competente si dimostri certo pronta ad emanare una

decisione, ma ciò non avviene entro un termine che appare adeguato, tenuto

conto della natura dell'affare nonché dell'insieme delle altre circostanze (DTF

107 Ib 164 consid. 3b e riferimenti). Irrilevanti sono le ragioni che hanno

determinato il diniego di giustizia. Decisivo per l'interessato è unicamente il

fatto che l'autorità non abbia agito, rispettivamente, non abbia agito in

maniera tempestiva (DTF 108 V 20 consid. 4c, 103 V 195 consid. 3c);

• che nel giudicare l'esistenza di una

ritardata giustizia, si deve procedere ad una valutazione delle circostanze

oggettive. Vi è, quindi, ritardata giustizia quando le circostanze che hanno condotto

ad un prolungamento della procedura non appaiono oggettivamente giustificate

(DTF 103 V 195 consid. 3c in fine). Criteri rilevanti sono, segnatamente, la

natura della procedura, la difficoltà della materia ed il comportamento dell'interessato

(DTF 125 V 188; VPB 1983 n. 150 p. 527 e EuGRZ 1983 p. 483). Il principio

secondo cui la procedura innanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni

deve essere semplice e spedita (art. 61 cpv. 1 lett. a LPGA) è espressione di

un principio generale del diritto delle assicurazioni sociali e vale, perciò,

anche nell'ambito della procedura amministrativa (DTF 110 V 61 consid. 4; cfr. pure Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung,

Zurigo 1999, p. 243 n. 509). Dottrina e giurisprudenza

hanno stabilito che una ritardata giustizia può essere ammessa soltanto quando

la competente autorità protrae più del dovuto la trattazione di un affare. Ciò

non è il caso se essa prende dei provvedimenti positivi, ad esempio dei

provvedimenti probatori supplementari. Qualora l'autorità si sia occupata di

una vertenza senza notevole ritardo, una violazione della costituzione può

essere ammessa soltanto se determinati provvedimenti sono stati presi

abusivamente (Meyer, Das Rechtsverzögerungsverbot nach Art. 4 BV, tesi Berna

1985, p. 78 e riferimenti giurisprudenziali). In una sentenza del 25 giugno

2003 pubblicata in DTF 129 V pag. 411 e seg., il TFA ha ammesso l'esistenza di

un ritardo ingiustificato a carico dell'Ufficio AI e della Commissione federale

di ricorso in materia di AVS/AI, trattandosi di una procedura durata

globalmente più di 10 anni (dal momento in cui è stata presentata la domanda di

prestazioni a quello in cui è stata resa la sentenza impugnata);

• che nella DTF 125 V 188ss., il TFA ha

invece negato l'esistenza di un ritardo ingiustificato, trattandosi di un

assicuratore malattie che, trascorsi meno di 4 mesi dal momento in cui

l'assicurato ha interposto opposizione, non aveva ancora proceduto ad emanare

la decisione di sua competenza. In RAMI 1997 U 286, p. 339s., la Corte federale

ha riconosciuto una ritardata giustizia a carico di un tribunale cantonale che

era rimasto completamente inattivo nei riguardi di una causa pendente da 42

mesi e suscettibile di essere giudicata da 27 mesi (ossia a partire

dall'evasione di un atto di ricusa). In questa stessa pronunzia, il TFA ha illustrato

alcuni precedenti in cui era stato chiamato a decidere circa l'esistenza di una

ritardata giustizia:

" Das Eidgenössische Versicherungsgericht hat in

ähnlichen Fällen, bei denen keine besonderen Umstände vorgelegen hatten,

Verfahrensdauern von 20 Monaten (unveröffentliches Urteil P. vom 4. Juli 1994,

C 101/94) oder 22 Monaten (unveröffentliches Urteil G. vom 4. September 1990, I

421/89) als Grenzfälle betrachtet. Im Urteil Z. vom 12.Oktober 1995 erachtete

es eine Erledigungszeit von 39 Monate als zu lange, verneinte jedoch eine

unrechtmässige Verzögerung, weil besondere Umstände hinzukamen. Andererseits

hiess es eine Rechtsverzögerungbeschwerde bei einer Verfahrens- dauer von 40

Monate gut (unveröffentliches Urteil P. vom 10. März 1993, M 1/92)." (RAMI

succitata)

• che in dottrina viene menzionata la

sentenza del 20 settembre 1995 nella causa A.L. del Tribunale delle

assicurazioni del Canton Argovia, nella quale è stata riconosciuta una

ritardata giustizia, trattandosi di un'autorità che aveva atteso più di 9 mesi

prima di procedere ad ordinare un'ulteriore perizia (Kieser, Das

Verwaltungsverfahren in der AHV und IV in: Schaffhauser/Schlauri, Verfahrensfragen

in der Sozialversicherung, San Gallo 1996, p. 92s.) oppure quella datata 22

giugno 1998 del Tribunale amministrativo del Canton Nidwaldo, in cui l'amministrazione

è stata (soltanto) biasimata per aver lasciato trascorrere più di un anno senza

prendere alcuna decisione dopo ricezione di una perizia (Plädoyer 6/1998, p.

67). Il Tribunale Federale delle Assicurazioni (dal 1° gennaio 2007 Tribunale

Federale) ha stabilito, in una sentenza pubblicata in SVR 2001 KV 38, p. 109s.,

che l'oggetto di un ricorso per denegata o ritardata giustizia é soltanto la

verifica del preteso diniego o del preteso ritardo: il tribunale non può,

quindi, decidere in merito alle prestazioni. Le prestazioni assicurative

materiali, in effetti, non costituiscono l'oggetto litigioso di questa

procedura, questa giurisprudenza è da considerare valida anche sotto l’imperio

dell’art. 56 cpv. 2 LPGA. Da ultimo va rilevato che, in caso di accoglimento di

un ricorso per ritardata o denegata giustizia, il Tribunale ordina

all’assicuratore sociale di concludere entro un termine ragionevole la

procedura, rispettivamente di dar seguito alla chiesta misura (Kieser,

Verwaltungsverfahren, cit., nota 507 pag. 240; cfr. anche SVR 2001 KV 38

consid. 2b pag. 110);

• che nel caso concreto nella misura in

cui il ricorso lamenta implicitamente la mancata emanazione di una

decisione su opposizione lo stesso appare prematuro non potendo essere in concreto

ammesso un ingiustificato ritardo da parte dell’assicuratore;

• che,

se ancora in mora con l'emanazione della decisione su opposizione, CO 1 dovrà

comunque provvedere in tempi ristretti;

• che, per quanto riferito alle lamentele

relative a conteggi imprecisi, rispettivamente a correttezza nei versamenti

tramite l'UE competente, il ricorso non può essere accolto nella misura in cui

lamenta un ingiustificato ritardo. Non risulta che l’assicurato abbia chiesto

rettifiche rispettivamente abbia chiesto di emanare formali decisioni a CO 1

contestandole. Nel plico di 161 documenti prodotti con lo scritto 25 novembre

2008 dal ricorrente, emergono estratti conto informatici e scritti

ricapitolativi. Solo il 31 ottobre 2008 (doc IX/3) CO 1, a richiesta del

ricorrente, ha prodotto un "estratto conto manuale" al 29 ottobre

2008 indicante un credito dell'assicuratore di CHF 295.60. Il signor RI 1 dovrà,

semmai non ritenesse corretto il conteggio, contestare detto estratto e

chiedere l'emanazione di una formale decisione a CO 1, come detto allo stato

attuale non ci sono gli estremi per una denegata giustizia;

• che nella misura in cui si rivolge

contro le comunicazioni (v. doc. IX 116 scritto 4 ottobre 2008 di CO 1 e doc.

IX 117 di CO 1 del 24 settembre 2008) che gli indicano la sospensione delle

prestazioni il gravame va accolto, se è vero che queste comunicazioni hanno ben

poco a spartire con delle decisioni formali necessarie in caso di sospensione,

è altrettanto vero che RI 1 non possa permettersi il lusso di non reagire a

fronte di queste comunicazioni senza pretendere l’emanazione di nuove decisioni

formali immediate a fronte dello stadio della procedura ed a fronte della

situazione che si è creata con il proprio assicuratore;

• che se tali comunicazioni non hanno

valore l’assicuratore dovrà astenersi in futuro dal notificarle all’assicurato.

Se CO 1 ritiene di dovere significare a RI 1 l’avvio di una nuova procedura di

sospensione dovrà procedere formalmente (come rettamente rammentato nello

scritto 18 agosto 2008 al ricorrente doc. IX/123);

• che, quindi, se ritiene di dovere

ulteriormente sospendere, con nuova decisione, il suo assicurato RI 1, come

sembrano preannunciare le comunicazioni 24 settembre e 4 ottobre 2008, CO 1

dovrà emanare senza indugio, nei tempi più brevi la decisione formale, se

invece non intende avviare nuove procedure di questa natura vorrà comunicarlo

al signor RI 1 e vorrà astenersi dal trasmettergli quel genere di comunicazioni;

• che non si percepiscono tasse e spese e

non si attribuiscono ripetibili.

Per questi

motivi

dichiara e

pronuncia

1. Il

ricorso a margine è parzialmente accolto nel senso delle considerazioni

esposte.

Considerandi

2.

Non si percepiscono tasse e spese e non si allocano ripetibili.

3.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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