36.2008.149
Denegata giustizia. Cassa che comunica informalmente la sospensione delle prestazioni. Deve emanare decisione formale
7 gennaio 2009Italiano13 min
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Numero d'incarto:
Fatti
36.2008.149
Data decisione, Autorità:
07.01.2009, TCA
Titolo:
Denegata giustizia. Cassa che comunica informalmente la sospensione delle prestazioni. Deve emanare decisione formale
DENEGATA GIUSTIZIA
RITARDO INGIUSTIFICATO
art. 49 LPGA
art. 52 LPGA
art. 56 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
36.2008.149
ir/td
Lugano
7 gennaio 2009
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
statuendo sul ricorso del 6 ottobre 2008 di
RI 1
contro
CO 1
in materia di assicurazione sociale
contro le malattie
considerato, in fatto ed in
diritto
• che RI 1 ha già interessato in due
circostanze in questo 2008 il Tribunale Cantonale delle Assicurazioni con
riferimento alla sospensione dalle prestazioni apparentemente decisa
dall’assicuratore malattia CO 1 presso il quale egli è coperto per
l’obbligatoria;
• che le procedure di cui si tratta sono
state evase da questo Giudice. La prima, per denegata giustizia a fronte della
mancata emanazione di una decisione da parte dell’assicuratore, é divenuta
priva d’oggetto per la notifica all’assicurato di un provvedimento impugnabile.
La seconda, costituita da un ricorso direttamente trasmesso al Tribunale
Cantonale delle Assicurazioni avverso decisione soggetta invece ad opposizione,
è stata trasmessa all’assicuratore per l’emanazione della decisione su opposizione;
• che RI 1 si è nuovamente rivolto al
Tribunale con gravame pervenuto il 7 ottobre 2008 con cui lamenta
l’applicazione dell’art. 64 a LAMal rilevabile dalla comunicazione 24 settembre
2008 del servizio del contenzioso;
• che più specificatamente con scritto 24
settembre 2008 CO 1 ha comunicato all’assicurato che:
" L'ufficio d'esecuzione e fallimenti le ha
notificato un precetto esecutivo relativo alle spese di cui lei è attualmente
debitore nei nostri confronti. Attualmente, una richiesta di continuazione
dell'esecuzione è stata depositata presso tale ufficio.
In tali condizioni e conformemente all'articolo 64a della Legge federale
sull'assicurazione-malattie (LAMal), sospendiamo il pagamento delle nostre
prestazioni eventuali, e ciò sino a quando la totalità delle spese di cui ci è
debitore (premi, partecipazioni legali ai costi, interessi e spese) non sarà
stata pagata." (Doc. A)
• che tale comunicazione appare in netto
contrasto con le comunicazioni precedenti del giurista della Cassa che, come
accertato nella sentenza 3 settembre 2008 (inc. 36.2008.88), indicava al
Tribunale Cantonale delle Assicurazioni come:
"
l’assicuratore malattia, con
scritto del 18 agosto 2008, ha fatto pervenire al TCA una lettera accompagnata
da una decisione formale soggetta ad opposizione. L’assicuratore ha
“effettivamente constatato che al nostro assicurato era stato erroneamente
sospeso il … diritto al rimborso delle prestazioni” (doc. V). CO 1 ha quindi
“proceduto al rimborso dell’insieme delle prestazioni che erano in sospeso e …
reso una decisione formale sulla questione del litigio."
• che con il suo ricorso, ritenuto quale
gravame per denegata giustizia, RI 1 rileva il pagamento costante e continuo
dei premi ed anzi più di quanto egli dovrebbe;
• che con scritto 28/29 ottobre 2008 CO 1
ha trasmesso al TCA la sua risposta di causa in lingua francese chiedendo
proroga del termine per la sua traduzione in lingua italiana destinata
all’assicurato per permettergli di esercitare gli ulteriori suoi diritti
processuali;
• che il 17 novembre 2008 (ma con data 12
novembre 2008) l’assicuratore ha trasmesso la risposta di causa con cui chiede
la reiezione del gravame. In particolare CO 1 evidenzia di avere emesso una
decisione “attinente alla sospensione del diritto alle prestazioni. In
parallelo ha trasmesso (all’assicurato n.d.r.) uno scritto esplicativo
nel quale era segnatamente richiesto di trasmettere le fatture il cui rimborso
non appariva sul conteggio di prestazioni delle fatture recentemente indennizzate”;
• che CO 1 indica come il gravame in
discussione, che va inteso quale reclamo per denegata giustizia, sia da
respingere non potendosi ritenere una ritardata giustizia a carico
dell'assicura- tore;
• che all’assicurato è stata offerta la
possibilità di ulteriormente esprimersi e di chiedere l’assunzione di specifiche
prove;
• che il giudice delegato ha interpellato
l’assicuratore sul senso di due distinte missive, di uguale tenore, con cui si
comunicava in maniera decisamente generica e senza specifici riferimenti, al
signor RI 1 nuovamente la sospensione delle prestazioni;
• che l'assicurato ha ulteriormente
prodotto 161 documenti con scritto 25 novembre 2008, documenti messi a
disposizione di CO 1;
• che, in diritto, va evidenziato come la
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi dell’art. 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria
(cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio
2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H
212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre
2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del
22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa
C., I 623/98);
• che a norma dell’art. 49 cpv. 1 LPGA nei
casi di ragguardevole entità o quando vi è disaccordo con l’interessato
l’assicuratore deve emanare per scritto le decisioni in materia di prestazioni,
crediti e ingiunzioni. In virtù dell’art. 52 cpv. 1 LPGA le decisioni possono
essere impugnate entro trenta giorni facendo opposizione presso il servizio che
le ha notificate; fanno eccezione le decisioni processuali e pregiudiziali.
L'art. 52 cpv. 2 LPGA stabilisce che le decisioni su opposizione vanno
pronunciate entro un termine adeguato, sono motivate e contengono un
avvertimento relativo ai rimedi giuridici. Inoltre, secondo l'art. 52 cpv. 3
LPGA, la procedura d'opposizione è gratuita e di regola non sono accordate
ripetibili. Per l’art. 56 cpv. 1 LPGA le decisioni su opposizione e quelle
contro cui un’opposizione è esclusa possono essere impugnate mediante ricorso.
Secondo l'art. 56 cpv. 2 LPGA il ricorso può essere interposto anche se
l'assicuratore, nonostante la domanda dell'assicurato, non emana una decisione
o una decisione su opposizione. Tale disposizione include sia i ricorsi per
ritardata giustizia che per denegata giustizia. Con l’entrata in vigore della
LPGA, secondo il già citato suo art. 56 cpv. 2, spetta al competente Tribunale
cantonale delle assicurazioni statuire in merito ad un ricorso per
denegata/ritardata giustizia (sentenza I 387/03 del 23 ottobre 2003, consid.
3). Secondo la giurisprudenza federale, vi è diniego di giustizia qualora un'autorità
giudiziaria od amministrativa non si occupi di una domanda, per la cui
risoluzione essa é competente (DTF 114 V 147 consid. 3a e riferimenti ivi
menzionati). Sempre secondo la giurisprudenza, vi è diniego di giustizia nel
caso in cui l'autorità competente si dimostri certo pronta ad emanare una
decisione, ma ciò non avviene entro un termine che appare adeguato, tenuto
conto della natura dell'affare nonché dell'insieme delle altre circostanze (DTF
107 Ib 164 consid. 3b e riferimenti). Irrilevanti sono le ragioni che hanno
determinato il diniego di giustizia. Decisivo per l'interessato è unicamente il
fatto che l'autorità non abbia agito, rispettivamente, non abbia agito in
maniera tempestiva (DTF 108 V 20 consid. 4c, 103 V 195 consid. 3c);
• che nel giudicare l'esistenza di una
ritardata giustizia, si deve procedere ad una valutazione delle circostanze
oggettive. Vi è, quindi, ritardata giustizia quando le circostanze che hanno condotto
ad un prolungamento della procedura non appaiono oggettivamente giustificate
(DTF 103 V 195 consid. 3c in fine). Criteri rilevanti sono, segnatamente, la
natura della procedura, la difficoltà della materia ed il comportamento dell'interessato
(DTF 125 V 188; VPB 1983 n. 150 p. 527 e EuGRZ 1983 p. 483). Il principio
secondo cui la procedura innanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni
deve essere semplice e spedita (art. 61 cpv. 1 lett. a LPGA) è espressione di
un principio generale del diritto delle assicurazioni sociali e vale, perciò,
anche nell'ambito della procedura amministrativa (DTF 110 V 61 consid. 4; cfr. pure Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung,
Zurigo 1999, p. 243 n. 509). Dottrina e giurisprudenza
hanno stabilito che una ritardata giustizia può essere ammessa soltanto quando
la competente autorità protrae più del dovuto la trattazione di un affare. Ciò
non è il caso se essa prende dei provvedimenti positivi, ad esempio dei
provvedimenti probatori supplementari. Qualora l'autorità si sia occupata di
una vertenza senza notevole ritardo, una violazione della costituzione può
essere ammessa soltanto se determinati provvedimenti sono stati presi
abusivamente (Meyer, Das Rechtsverzögerungsverbot nach Art. 4 BV, tesi Berna
1985, p. 78 e riferimenti giurisprudenziali). In una sentenza del 25 giugno
2003 pubblicata in DTF 129 V pag. 411 e seg., il TFA ha ammesso l'esistenza di
un ritardo ingiustificato a carico dell'Ufficio AI e della Commissione federale
di ricorso in materia di AVS/AI, trattandosi di una procedura durata
globalmente più di 10 anni (dal momento in cui è stata presentata la domanda di
prestazioni a quello in cui è stata resa la sentenza impugnata);
• che nella DTF 125 V 188ss., il TFA ha
invece negato l'esistenza di un ritardo ingiustificato, trattandosi di un
assicuratore malattie che, trascorsi meno di 4 mesi dal momento in cui
l'assicurato ha interposto opposizione, non aveva ancora proceduto ad emanare
la decisione di sua competenza. In RAMI 1997 U 286, p. 339s., la Corte federale
ha riconosciuto una ritardata giustizia a carico di un tribunale cantonale che
era rimasto completamente inattivo nei riguardi di una causa pendente da 42
mesi e suscettibile di essere giudicata da 27 mesi (ossia a partire
dall'evasione di un atto di ricusa). In questa stessa pronunzia, il TFA ha illustrato
alcuni precedenti in cui era stato chiamato a decidere circa l'esistenza di una
ritardata giustizia:
" Das Eidgenössische Versicherungsgericht hat in
ähnlichen Fällen, bei denen keine besonderen Umstände vorgelegen hatten,
Verfahrensdauern von 20 Monaten (unveröffentliches Urteil P. vom 4. Juli 1994,
C 101/94) oder 22 Monaten (unveröffentliches Urteil G. vom 4. September 1990, I
421/89) als Grenzfälle betrachtet. Im Urteil Z. vom 12.Oktober 1995 erachtete
es eine Erledigungszeit von 39 Monate als zu lange, verneinte jedoch eine
unrechtmässige Verzögerung, weil besondere Umstände hinzukamen. Andererseits
hiess es eine Rechtsverzögerungbeschwerde bei einer Verfahrens- dauer von 40
Monate gut (unveröffentliches Urteil P. vom 10. März 1993, M 1/92)." (RAMI
succitata)
• che in dottrina viene menzionata la
sentenza del 20 settembre 1995 nella causa A.L. del Tribunale delle
assicurazioni del Canton Argovia, nella quale è stata riconosciuta una
ritardata giustizia, trattandosi di un'autorità che aveva atteso più di 9 mesi
prima di procedere ad ordinare un'ulteriore perizia (Kieser, Das
Verwaltungsverfahren in der AHV und IV in: Schaffhauser/Schlauri, Verfahrensfragen
in der Sozialversicherung, San Gallo 1996, p. 92s.) oppure quella datata 22
giugno 1998 del Tribunale amministrativo del Canton Nidwaldo, in cui l'amministrazione
è stata (soltanto) biasimata per aver lasciato trascorrere più di un anno senza
prendere alcuna decisione dopo ricezione di una perizia (Plädoyer 6/1998, p.
67). Il Tribunale Federale delle Assicurazioni (dal 1° gennaio 2007 Tribunale
Federale) ha stabilito, in una sentenza pubblicata in SVR 2001 KV 38, p. 109s.,
che l'oggetto di un ricorso per denegata o ritardata giustizia é soltanto la
verifica del preteso diniego o del preteso ritardo: il tribunale non può,
quindi, decidere in merito alle prestazioni. Le prestazioni assicurative
materiali, in effetti, non costituiscono l'oggetto litigioso di questa
procedura, questa giurisprudenza è da considerare valida anche sotto l’imperio
dell’art. 56 cpv. 2 LPGA. Da ultimo va rilevato che, in caso di accoglimento di
un ricorso per ritardata o denegata giustizia, il Tribunale ordina
all’assicuratore sociale di concludere entro un termine ragionevole la
procedura, rispettivamente di dar seguito alla chiesta misura (Kieser,
Verwaltungsverfahren, cit., nota 507 pag. 240; cfr. anche SVR 2001 KV 38
consid. 2b pag. 110);
• che nel caso concreto nella misura in
cui il ricorso lamenta implicitamente la mancata emanazione di una
decisione su opposizione lo stesso appare prematuro non potendo essere in concreto
ammesso un ingiustificato ritardo da parte dell’assicuratore;
• che,
se ancora in mora con l'emanazione della decisione su opposizione, CO 1 dovrà
comunque provvedere in tempi ristretti;
• che, per quanto riferito alle lamentele
relative a conteggi imprecisi, rispettivamente a correttezza nei versamenti
tramite l'UE competente, il ricorso non può essere accolto nella misura in cui
lamenta un ingiustificato ritardo. Non risulta che l’assicurato abbia chiesto
rettifiche rispettivamente abbia chiesto di emanare formali decisioni a CO 1
contestandole. Nel plico di 161 documenti prodotti con lo scritto 25 novembre
2008 dal ricorrente, emergono estratti conto informatici e scritti
ricapitolativi. Solo il 31 ottobre 2008 (doc IX/3) CO 1, a richiesta del
ricorrente, ha prodotto un "estratto conto manuale" al 29 ottobre
2008 indicante un credito dell'assicuratore di CHF 295.60. Il signor RI 1 dovrà,
semmai non ritenesse corretto il conteggio, contestare detto estratto e
chiedere l'emanazione di una formale decisione a CO 1, come detto allo stato
attuale non ci sono gli estremi per una denegata giustizia;
• che nella misura in cui si rivolge
contro le comunicazioni (v. doc. IX 116 scritto 4 ottobre 2008 di CO 1 e doc.
IX 117 di CO 1 del 24 settembre 2008) che gli indicano la sospensione delle
prestazioni il gravame va accolto, se è vero che queste comunicazioni hanno ben
poco a spartire con delle decisioni formali necessarie in caso di sospensione,
è altrettanto vero che RI 1 non possa permettersi il lusso di non reagire a
fronte di queste comunicazioni senza pretendere l’emanazione di nuove decisioni
formali immediate a fronte dello stadio della procedura ed a fronte della
situazione che si è creata con il proprio assicuratore;
• che se tali comunicazioni non hanno
valore l’assicuratore dovrà astenersi in futuro dal notificarle all’assicurato.
Se CO 1 ritiene di dovere significare a RI 1 l’avvio di una nuova procedura di
sospensione dovrà procedere formalmente (come rettamente rammentato nello
scritto 18 agosto 2008 al ricorrente doc. IX/123);
• che, quindi, se ritiene di dovere
ulteriormente sospendere, con nuova decisione, il suo assicurato RI 1, come
sembrano preannunciare le comunicazioni 24 settembre e 4 ottobre 2008, CO 1
dovrà emanare senza indugio, nei tempi più brevi la decisione formale, se
invece non intende avviare nuove procedure di questa natura vorrà comunicarlo
al signor RI 1 e vorrà astenersi dal trasmettergli quel genere di comunicazioni;
• che non si percepiscono tasse e spese e
non si attribuiscono ripetibili.
Per questi
motivi
dichiara e
pronuncia
1. Il
ricorso a margine è parzialmente accolto nel senso delle considerazioni
esposte.
Considerandi
2.
Non si percepiscono tasse e spese e non si allocano ripetibili.
3.
Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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