36.2008.150
Infortunio ai denti. Pareri dei dentisti curante e fiduciari.Tutti concordano che lo stato dei denti al momento dell'incidente era compromesso dalla parodontosi e che l'incidente ha accelerato la subl
16 febbraio 2009Italiano36 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
36.2008.150
Data decisione, Autorità:
16.02.2009, TCA
Titolo:
Infortunio ai denti. Pareri dei dentisti curante e fiduciari.Tutti concordano che lo stato dei denti al momento dell'incidente era compromesso dalla parodontosi e che l'incidente ha accelerato la sublussazione del ponte.L'incidente è una concausa del danno ai denti.La Cassa malati risponde del danno
CAUSALITÀ ADEGUATA
CAUSALITÀ NATURALE
INFORTUNI
TRASMISSIONE ATTI
VERSAMENTO DI PRESTAZIONI PECUNIARIE
art. 28 LAMAL
art. 4 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
36.2008.150
TB
Lugano
16 febbraio
2009
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
composto dei
giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 9 ottobre 2008 di
1. RI 1
2. RI 2
contro
la decisione su opposizione del 24
settembre 2008 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione sociale
contro le malattie
ritenuto in
fatto
1.1. RI 1, nata
nel 1929, affiliata a CO 1 per l'assicurazione di base contro le malattie (doc. 1), il 14 aprile 2007
ha rischiato di essere investita da un'automobile uscendo dal suo veicolo e, per evitarla, "Ho
quindi chiuso la portiera e nel compiere questa manovra la stessa mi ha colpito
al viso." (doc. 2). Il medico curante, dr. med. dent. __________, ha indicato
quali ferite "ponte superiore mobile senza frattura" e nel
preventivo del 28 agosto 2008 (doc. 3) ha quantificato i costi d'intervento in Fr. 1'040,05, ossia per quattro radiografie, per l'estrazione dei denti 12, 13 e 22 e per la posa di protesi totale in
resina.
1.2. Basandosi sui
rapporti allestiti dai suoi medici dentista di fiducia (docc. 6 e 9), con
decisione formale del 24 giugno 2008 (doc. 10), ribadita nella decisione su
opposizione del 24 settembre 2008 (doc. A), la Cassa malati ha negato una sua
responsabilità a dipendenza dei costi dei trattamenti preventivati dal dentista
curante. A suo dire, al momento dell'incidente lo stato dei denti dell'assicurata sarebbe già stato compromesso da una situazione acuta di
parodontosi e quindi il danno riportato dopo l'incidente sarebbe soltanto da ricondurre a fattori preesistenti e
non all'infortunio stesso. In
altre parole, il danno si sarebbe potuto concretizzare comunque indipendentemente
dall'incidente subìto, ritenute
le condizioni precarie dei denti in questione (denti 14, 13, 12, 11, 21, 22 e
23 con lesioni parodontali, ponte in ceramica – lussato con l'incidente - sui denti 14-24). Non vi
sarebbe dunque alcun nesso di causalità tra l'infortunio ed il trattamento di protesi totale proposto dal dr. med.
dent. __________.
1.3. Con ricorso
del 9 ottobre 2008 (doc. I) l'assicurata
ha ribadito che prima dell'incidente
non accusava alcun disturbo ai denti, escludendo quindi che vi fossero denti
difettosi, non riparati o malati. Non vi sarebbero quindi dubbi che i danni
riscontrati dal dentista curante siano stati causati dall'incidente. Pertanto, la Cassa malati va condannata
ad assumersi il pagamento dei costi finora fatturati dal curante per la cura
dentaria (Fr. 8'487,90).
Il 10 novembre 2008 (doc. V) la Cassa malati ha
proposto di respingere il ricorso, evidenziando che a mente del dr. __________,
dentista di fiducia interpellato, la dentizione dell'assicurata era già prima dell'infortunio chiaramente indebolita da una parodontite acuta, quindi
non sorprende che i suoi denti non abbiano resistito all'impatto moderato dell'incidente, mentre dei denti sani non
avrebbero subìto alcun danno. Il prof. dr. __________, secondo specialista a
cui la Cassa malati si è rivolta, ha anch'egli sottolineato il cattivo stato della dentizione, imputabile ad un'evidente parodontite, e quindi la scarsa
resistenza dei denti in caso di impatto. Inoltre, il chirurgo maxillo-facciale
ha precisato che i sette denti dell'arcata superiore si sono sublussati con il leggero colpo
sofferto nell'incidente, dato
che non vi sono state lesioni al viso. Peraltro, questi denti non erano
bloccati con un ponte in ceramica, ma erano stati curati singolarmente ognuno
con una corona.
L'incidente, di per sé, non potrebbe dunque essere ritenuto la causa
del danno occorso. Infatti, la mobilità dei denti 14, 13, 12, 11, 21, 22 e 23 sarebbe
stata possibile già a livello della normale masticazione, a causa del loro
stato parodontale.
1.4. Nelle more
istruttorie il TCA ha interpellato
il medico dentista curante (doc. VIII), sulle cui risposte (doc. IX) si sono
espresse le parti (docc. XI e XII).
considerato in
diritto
2.1. Secondo
quanto disposto dall'art. 1a LAMal, l'assicurazione sociale contro le malattie
comprende l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie e l'assicurazione
di indennità giornaliera facoltativa. La LAMal accorda prestazioni in caso di
malattia (definita dall'art. 2 cpv. 1 LAMal, ora abrogato e sostituito
dall'art. 3 LPGA), infortunio (definito precedentemente all'art. 2 cpv. 2
LAMal, abrogato con l'entrata in vigore della LPGA e ripreso dall’art. 4 LPGA)
- per quanto l’evento non sia a carico di alcuna assicurazione infortuni sia
essa obbligatoria o privata - e maternità (art. 2 cpv. 3 LAMal, abrogato, ora
art. 5 LPGA).
La copertura del rischio d'infortunio prevista
dalla LAMal risulta rivestire simultaneamente un ruolo sussidiario e
complementare: sussidiario quando ha per compito di completare le lacune assicurative
in ragione della sua funzione suppletiva e complementare quando può portare a
prendersi carico delle spese non coperte o coperte solo parzialmente da
un’assicurazione infortuni (cfr. Messaggio del Consiglio federale concernente
la revisione dell'assicurazione
malattia del 6 novembre 1991, pag. 123; Eugster,
Krankenversicherung, in: Schweizerisches Bundsverwaltungsrecht [SVBR], Soziale
Sicherheit, n. 162 e seg.).
Nel caso di
specie trova applicazione la LAMal, giacché l'evento capitato alla ricorrente il 14 aprile 2007 non risulta essere
a carico di un altro assicuratore infortuni (doc. 2).
2.2. Secondo l'art. 28 LAMal, in
caso d'infortunio l'assicuratore copre le medesime prestazioni che in caso di
malattia. L'art. 31 cpv. 2 LAMal, dal canto suo, pone a carico
dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie i costi per le cure
di lesioni del sistema masticatorio causate da un infortunio.
L'art. 4 LPGA
definisce l'infortunio come
segue:
"
È considerato infortunio qualsiasi influsso dannoso,
improvviso e involontario, apportato al corpo umano da un fattore esterno straordinario
che comprometta la salute fisica o psichica o che provochi la morte.".
In virtù della LAMal in vigore sino alla fine del
2002, l'infortunio era
definito, come rammenta l'allora
TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) nella sentenza K 202/00 del 18
settembre 2001 al considerando 2a, nel seguente modo:
"
Par accident, on entend toute atteinte dommageable,
soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure
extraordinaire qui compromet la santé physique ou mentale (art. 2 al. 2 LAMal).“.
La definizione di infortunio voluta con l'adozione della LAMal è, come indicato, sostanzialmente
uguale a quella ripresa nella LPGA. La giurisprudenza del TFA (DTF 122 V
232 consid. 1) ricorda come:
"
(…)
Depuis l'entrée en vigueur, le 1er janvier 1996,
de la loi fédérale sur l'assurance-maladie (LAMal) du 18 mars 1994, il existe
désormais - et pour la première fois - une définition légale de l'accident, qui
figure à l'art. 2 al. 2 de cette loi. Cette définition, qui reprend celle de
l'art. 9 al. 1 OLAA, avec une précision relativement aux effets de l'atteinte
corporelle, est la suivante: «Par accident, on entend toute atteinte dommageable, soudaine et
involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire
qui compromet la santé physique ou mentale». Cette dernière
phrase constitue quant à elle une version simplifiée du texte adopté par la
Commission du Conseil des États à
l'art. 4 al. 1 du projet de loi fédérale sur la partie générale du droit des
assurances sociales («…qui compromet temporairement ou de manière permanente la santé
physique ou mentale ou qui entraîne la mort» [FF 1991 II 183]).
Il résulte de la définition même de l'accident
(au sens de l'art. 9 al 1 OLAA comme au sens de l'art. 2 al. 2 LAMal) que le caractère
extraordinaire de l'atteinte ne concerne pas les effets du facteur extérieur,
mais seulement ce facteur lui-même. Dès lors il importe peu que le facteur
extérieur ait entraîné, le cas échéant, des conséquences graves ou inattendues.
Le facteur extérieur est considéré comme extraordinaire lorsqu'il excède, dans
le cas particulier, le cadre des événements et des situations que l'on peut,
objectivement, qualifier de quotidiens ou d'habituels (ATF 118 V 61 consid. 2b, 283 consid. 2a ainsi que les références)." (…).
Dal canto suo, Ueli Kieser si esprime così sull'argomento nel commentario alla LPGA (ATSG-Kommentar,
Schulthess 2003, nn. 4 e 5, pagg. 57 e 58):
"
(…)
Bei der Ausarbeitung des KVG wurde eine
Umschreibung des Unfallbegriffes auf gesetzlicher Ebene vorgeschlagen; dabei
sich der Vorschlag auf die Umschreibung von Art. 4 Abs. 1 E ATSG (vgl. BB1 1992
Fatti
I 141; BGE 122 V 232 f.). AltArt. 2 Abs. 2 KVG umschrieb den Unfall in einer
Art. 4 ATSG weitestgehend entsprechende Weise; zunächst wurde das Unfallereignis
in Entsprechung zu altArt.9 Abs. 1 UVV definiert, und es wurde sodann
festgelegt, dass Folge des Ereignisses eine gesundheitliche Beeinträchtigung
sein müsse. Damit nahm der Gesetzgeber im Vergleich zur unfallversicherungs-
rechtlichen Umschreibung eine begriffliche
Erweiterung vor (vgl. EUGSTER, Krankenversicherung, Rz. 94).
Indessen ergaben sich in der Anwendung von
altArt. 9 Abs. 1 UVV und altArt. 2 Abs. 2 KVG keine relevanten Unterschiede;
denn die Folge des Unfallereignisses in der Form einer gesundheitlichen
Beeinträchtigung wurde mit Selbstverständlichkeit bereits bei der Definition
von altArt. 9 Abs. 1 UVV miteingeschlossen (vgl. EUGSTER, Krankenversicherung,
Rz. 94 Fn. 201), weshalb die zusätzliche Erwähnung der Folge des Unfallereignisses
lediglich als Präzisierung betrachtet wurde (vgl. MAESCHI, Kommentar, Rz. 10 zu
Art. 4 MVG).
Keine eigene Umschreibung des Unfalles
enthielt das MVG, wobei hier der Unfallbegriff praxisgemäss nach dem Recht der
obligatori-sche Unfallversicherung bestimmt wurde (vgl. MAESCHI, Kommen-tar,
Rz. 9 zu Art. 4 MVG).
b) Damit ist davon auszugehen, dass im
bisherigen Sozialversiche-rungsrecht ein einheitlicher Unfallbegriff Verwendung
fand. Die im Wortlaut unterschiedlichen Definitionen von altArt. 9 Abs. 1 UVV
sowie altArt. 2 Abs. 2 KVG änderten daran nichts.
Mit Art. 4 ATSG wurde in bewusster Fortführung
des bisherigen Unfallbegriffes (vgl. dazu BB1 1999 4545; AB 2000 S 176) eine
für alle Sozialversicherungszweige massgebende einheitliche Definition gewählt.
Damit behält die bisherige Rechtsprechung zum Unfallbegriff weiterhin ihre
Massgeblichkeit.".
Come rammenta l'autore zurighese, la giurisprudenza emanata quindi precedentemente l'entrata in vigore della nuova LPGA vale
anche ora sotto l'egida della
LPGA e della sua definizione di infortunio (RAMI 2004 pag. 576).
Cinque sono dunque gli
elementi costitutivi essenziali dell'infortu-nio:
- l'involontarietà
-
la repentinità
-
il danno alla salute (fisica o psichica)
-
un fattore causale esterno
-
la straordinarietà di tale fattore
(Ghélew/Ramelet/Ritter,
Commentaire de la loi sur l'assurance - accidents, Lausanne 1992, pagg. 44-51).
Scopo della definizione è di tracciare un chiaro
confine tra infortunio e malattia. Sul tema si vedano inoltre le puntualizzazioni
di Aldo Borella in "La giurisprudenza del Tribunale Federale delle
Assicurazioni sulla nozione di infortunio", Temi scelti di diritto delle
Assicurazioni sociali, pubblicato dalla CFPG edito da Helbing & Lichtenhahn,
2006.
In concreto occorre verificare se il danno alla
dentatura della ricorrente sia riconducibile all'incidente del 14 aprile 2007.
2.3. L'11 maggio 2007 (doc. 2) la ricorrente ha
notificato alla Cassa malati che "Avevo posteggiato e quando stavo per
uscire dal veicolo ho intravisto un'auto che stava sopraggiungendo alle mie spalle. Ho quindi chiuso la
portiera e nel compiere questa manovra la stessa mi ha colpito al viso." I primi soccorsi le sono stati prestati dall'odontoiatra __________ di __________, che l'ha visitata il 16 aprile 2007 proseguendo
poi le cure del caso.
CO 1CO 1 si è rifiutata di assumere il caso come prestazione
obbligatoria, poiché ritiene che la lesione dentaria in
questione (ovvero la sublussazione del ponte in ceramica portante sui
denti 14-24) non sia da considerare come un infortunio ai sensi dei citati
disposti di legge, mancando il necessario nesso di causalità tra l'evento del 14
aprile 2007 in cui la ricorrente è stata coinvolta ed il danno alla dentatura
che il dentista curante ha riscontrato. A dire della Cassa malati, il danno ai
denti avrebbe potuto concretizzarsi comunque anche con la semplice
masticazione, ritenuto lo stato dei denti medesimi, indeboliti da un'evidente
parodontosi.
La questione contestata è circoscritta all'esistenza di un nesso di causalità fra l'evento che si è realizzato il 14 aprile
2007 ed il danno alla salute occorso all'assicurata. Gli altri elementi costitutivi dell'infortunio contemplati dall'art. 4 LPGA sono infatti manifestamente
realizzati ed incontestati dalle parti.
A questo proposito vanno quindi illustrate le
nozioni di causalità naturale ed adeguata fra l'evento alla base dell'infortunio ed il danno alla salute dell'assicurata.
Poiché con l'entrata in vigore della LPGA la giurisprudenza vigente relativa alla
definizione d'infortunio (art.
9 cpv. 1 OAINF, abrogato con l'entrata
in vigore della LPGA il 1° gennaio 2003 e ripreso dal citato art. 4 LPGA) ed
alle singole caratteristiche specifiche della definizione mantiene la propria
validità (RAMI 2004 pag. 576), a mente di questo TCA i concetti applicati all'assicurazione contro gli infortuni possono essere parimenti adottati
agli infortuni sorti nell'ambito
dell'assicurazione sociale
contro le malattie.
2.4. Il diritto a
prestazioni a dipendenza di un infortunio presuppone in primo luogo l'esistenza di un nesso di causalità
naturale tra l'evento
infortunistico ed il danno alla salute.
Questo presupposto è da considerarsi adempiuto
qualora sia lecito ammettere che, senza l'evento infortunistico, il danno alla
salute non si sarebbe potuto verificare del tutto o comunque non nel modo in
cui si è prodotto. Non occorre, viceversa, che l'infortunio sia stato la sola o
immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che l'evento, se del caso
unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un danno all'integrità
corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che l'evento appaia come una
condizione sine qua non del danno.
È questione di fatto lo stabilire se tra evento
infortunistico e danno alla salute esista un nesso di causalità naturale; su
detta questione amministrazione e giudice, fondandosi essenzialmente su
indicazioni di natura medica, si determinano secondo il principio della
probabilità preponderante applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento
delle prove in materia di assicurazioni sociali. Ne discende che ove
l'esistenza di un nesso di causalità tra infortunio e danno sembri possibile,
ma essa non possa essere reputata probabile in concreto, il diritto a prestazioni
derivato dall'infortunio assicurato deve essere negato (STF 8C_820/2007 del 29
ottobre 2008; STF 8C_641/2007 del 17 settembre 2008; DTF 129 V 177 consid. 3.1,
402 consid. 4.3.1, 119 V 335 consid. 1, 118 V 286 consid. 1b).
2.5. Il diritto a
prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità
adeguata tra l'infortunio ed il danno che ne deriva.
Un evento è da ritenere causa adeguata di un
determinato effetto quando secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza
della vita il fatto assicurato è idoneo a provocare un effetto come quello che
si è prodotto, sicché il suo verificarsi appaia in linea generale propiziato dall'evento
in questione (STF 8C_ 820/2007 del 29 ottobre 2008; STF 8C_641/2007 del 17
settembre 2008; DTF 129 V 177 consid. 3.2, 402 consid. 2.2, 125 V 456
consid. 5a e sentenze ivi citate). A quest'ultimo proposito occorre
aggiungere che in presenza di un danno alla salute fisica la questione della
causalità adeguata praticamente non si pone, dal momento che l'assicuratore risponde
anche in caso di complicazioni particolarmente singolari e gravi che, secondo
l'esperienza medica, non si producono abitualmente (DTF 118 V 286 consid. 3a).
È quindi essenzialmente in presenza di un'affezione psichica che la causalità
adeguata riveste un ruolo importante (DTF 115 V 140 consid. 6c/aa e 409 consid.
5c/aa, DTF 117 V 367 consid. 6a).
2.6. Per
determinarsi sull'esistenza ed
estinzione di un rapporto di causalità naturale, il Tribunale deve ricorrere,
in ambito medico, per necessità di cose, alle indicazioni del personale
sanitario specializzato (DTF 129 V 177 consid. 3.1; STF 8C_820/2007 del 29
ottobre 2008, consid. 5).
A dimostrazione dell'esistenza di un nesso di
causalità naturale tra infortunio e danno alla salute lamentato, l'assicurata
sostiene che prima dell'incidente
non accusava alcun disturbo ai denti lesi e che "Indiscutibilmente i
danni riscontrati dal Dr. medico __________ di __________ sono stati causati
dall'incidente." (doc. I).
La conclusione a cui giunge l'insorgente viene per contro integralmente
contestata dalla Cassa malati sulla scorta dei pareri espressi dal dr. med.
dent. __________, suo dentista di fiducia, e dal prof. dr. dr. __________,
chirurgo maxillo-facciale. Come detto, l'impatto del viso dell'assicurata contro la portiera della sua automobile non sarebbe stato
la causa scatenante il danno ai denti, giacché esso si sarebbe comunque
prodotto – ad esempio con la masticazione - a motivo dello stato precario dei
denti interessati (ponte in ceramica sui denti 14-24) mostranti evidenti lesioni
parodontali.
2.7. Secondo la
prima constatazione delle lesioni dentarie subite dalla ricorrente, effettuata
dal dentista curante il 16 aprile 2007 e comunicata alla Cassa malati su apposito
formulario il 28 agosto 2007 (doc. 3) unitamente al preventivo dei costi per il
trattamento curativo proposto (Fr. 1'040,05), non v'erano
denti difettosi o non riparati; mancavano invece dei denti, non sostituiti nell'arcata superiore (18, 17, 16, 15, 25, 26,
27 e 28), mentre dei denti erano riparati; inoltre v'erano dei denti con lesioni parodontali sempre nell'arcata mandibolare superiore (14, 13, 12,
11, 21, 22 e 23). Al punto 4.5 del formulario relativo allo stato dentale per
infortuni e malattie, l'odontoiatra
ha segnalato la presenza di un ponte in ceramica sui denti 14-24.
Il dentista curante ha indicato i danni causati
dall'infortunio del 14 aprile
2007, rilevando che i denti 14, 13, 12, 11, 21, 22 e 23 erano sublussati
(vacillanti), che l'osso dei
mascellari ed i tessuti molli non erano stati lesi e che il ponte in ceramica
sui denti 14-24 era lussato.
Il medico dentista ha effettuato delle
radiografie ed ha verificato la mobilità dei denti quali misure immediate
diagnostiche, mentre per le misure terapeutiche ha indicato "SUP:
estrazioni e posa protesi totale resina". Dal punto 9 del preventivo
si evince che l'estrazione era
riferita ai denti 12, 13 e 22 dell'arcata superiore; per contro, non è specificato al posto di quali
denti sia stata eseguita la protesi totale in resina.
Peraltro, il medico
odontoiatra non ha segnalato alcunché per il trattamento intermedio né per il
trattamento definitivo.
Ha invece specificato, al punto 8 relativo allo
schema dei lavori proposti, che per il mascellare superiore veniva eseguita una
"protesi in resina totale".
Dal canto suo, il primo dentista fiduciario interpellato
dalla Cassa malati, dr. med. dent. __________, l'8 ottobre 2007 (doc. 6) ha affermato che i denti restanti erano
talmente affetti da parodontosi che non c'è da stupirsi che il colpo di moderata intensità subìto dalla
ricorrente abbia causato la sublussazione degli stessi. Con l'importante riassorbimento dell'osso parodontale ed in assenza di un perno vicino
ai molari, la sublussazione sarebbe potuta sorgere in qualsiasi momento anche durante
una normale sollecitazione. La Cassa malati non può quindi assumersi i costi di
questo risanamento urgente:
"
Die noch verbleibende OK-Restbezahnung war
massiv parodontal geschwächt. Deshalb erstaunt es nicht, dass durch moderate
Krafteinwirkung diese Zähne diesem Ereignis nicht gewachsen waren. Gesunde
Zähne hätten hier bestimmt keinen Schaden genommen. Infolge der massive
parodontale Knochenverluste und in Folge der fehlenden Abstützung im
Molarbereich hätte auch jederzeit bei alltäglicher Belastung die Lockerung
auftreten können bzw. ist sicher schon aufgetreten.
Somit können keine Kosten an die dringend
notwendige Sanierung übernommen werden.".
In un secondo tempo un altro specialista, il
prof. dr. dr. __________, chirurgo maxillo-facciale specialista in chirurgia orale,
interpellato dall'assicuratore ha
reso il proprio referto il 20 giugno 2008 (doc. 9), ossia prima dell'emanazione della decisione formale della
Cassa malati.
Questo specialista si è basato sulle radiografie
messe a sua disposizione, ovvero delle radiografie endorali eseguite nel 1995,
1996, 2004, 2007 e nel 2008. Non vi sono invece delle radiografie in proiezione
frontale (ortopantomografia) dell'arcata mascellare superiore al momento dell'infortunio. Tuttavia, le radiografie in proiezione anteroposteriore
(frontale) del 1995 e parziali del 2004 comprovano un riassorbimento dell'osso a causa di un'avanzata parodontosi.
A suo giudizio, in primo luogo v'è una discrepanza nel formulario di
notifica dell'infortunio del 28
giugno (recte: agosto) 2007, poiché da un canto è stata posta la
diagnosi di una sublussazione dei denti 14, 13, 12, 11, 21, 22 e 23 curati in
precedenza con una corona in ceramica; d'altro canto, quale terapia il medico curante ha proposto la protesi
totale con precedente estrazione dei denti 13, 12 e 22. Ma per una cura
mediante protesi totale va supposto che, secondo lo stato della dentatura della
ricorrente, i denti esistenti 14, 11, 21, 23 e 24 vadano anch'essi estratti.
Secondariamente, l'esperto ritiene che sulla scorta della scarsa documentazione
prodotta dal dentista curante, non è possibile valutare lo stato dell'arcata mascellare superiore in proiezione
frontale sia in merito alla manifesta parodontosi sia riguardo ai danni causati
dall'incidente.
In terzo luogo, il comprovato riassorbimento
parodontale diminuisce la solidità dei denti restanti ed aumenta così l'entità del danno. L'ampiezza dell'effetto
del colpo subìto non è peritabile senza indicazioni.
Inoltre, egli ha precisato quanto segue:
"
Ad. 1
Die Behandlung steht glaubhaft mit einem
eingetretenen Schadens-ereignis in Zusammenhang.
Ad. 2
Die vorgeschlagene Behandlung – Extraktion der
parodontal geschädigten und unfallbedingt subluxierten OK-Frontdentition – ist
sinnvoll und auch wirtschaftlich bei einer 79 jähr. Patientin.
Ad. 3
Ein Kostenvoranschlag bezüglich einer Implantatgestützten
total-prothesischen Versorgung wurde vom behandelnden Zaz nicht
eingereicht.
Diese Therapievariante ist wirtschaftlich und
medizinisch nur zu vertreten, falls insuffiziente Verhältnisse im Bereich des
Prothesen-lagers bestehen.
Da es sich nachweislich um einen Unfall handelt,
besteht meiner Ansicht nach ein Leistungspflichtanspruch bezüglich der
Behandlung des eingetretenen Schadens. Ob eine bestehende Vorschädigung
(parodontaler Knochenabbau) versicherungsrechtlich den Leistungspflichtanspruch
reduziert oder aufhebt, weiss ich aktuell nicht. (…).".
Lo specialista ha in sostanza considerato che v'è un nesso di
causalità tra il trattamento proposto dal dentista curante ed il danno occorso.
La cura proposta è inoltre adeguata ed economica per una persona dell'età della
ricorrente. Tuttavia, il medico curante non ha allestito un preventivo
concernente una cura con protesi totale su impianti. A suo dire, questa
variante è sostenibile dal profilo economico e medico, soltanto qualora vi sia
un'insufficiente quantità di osso necessario per stabilizzare l'appoggio della
protesi (totale) senza impianti.
Nel suo secondo parere del 6 novembre 2008 (doc. 14), il dr. __________
ha posto la diagnosi di avanzata parodontosi dei denti frontali dell'arcata
mascellare superiore e di sublussazione (aumentata mobilità) di sette denti 14,
13, 12, 11, 21, 22 e 23.
La terapia proposta dal curante prevedeva l'estrazione dei denti
restanti ed una cura con protesi totale.
Sulla scorta delle radiografie a disposizione, il chirurgo
maxillo-facciale ha completato il suo primo referto in questo senso:
"
(…)
1. Die nachweisbare fortgeschrittene Parodonthopatie bei der
79-Jahrigen Patientin spricht nach klinischer Erfahrung dafür, dass es unter
der fortlaufenden normalen Kaubelastung zu einer erhöhten Beweglichkeit der
Restbezahnung kommen kann. Die Vorschädigung der Oberkieferzähne wird dadurch
unterstrichen, dass es bei wahrscheinlich moderater Gewalt-einwirkung gleich
sieben Oberkieferfront Zähne subluxiert wurden. Dieses Zähne waren nicht durch
eine Brücken-konstruktion verblockt sondern gemäss Röntgenstatus mit
Einzelkronen versorgt.
Considerandi
2.
Das Fehlen von zusätzlichen lokalen Verletzungen (Lippen, Nase,
etc.) spricht für eine moderate Gewalteinwirkung.
3.
Es erscheint als sehr wahrscheinlich, dass die Vorschädigung
der Oberkieferzähne wesentlichen Einfluss auf die beschrie-bene unfallbedingte
Lockerung der Zähne hat, womit eine mögliche Gewaltereinwirkung nicht die einzige
Ursache für die eingetretene Lockerung der Zähne ist.".
2.8
Pendente
causa il TCA ha interpellato il dr. med. dent. __________ (doc. VIII), sottoponendogli
questi quesiti:
"
(…)
1.
Da quanto tempo RI 1 era sua paziente?
2.
Quando è stata l'ultima volta che ha visitato l'assicurata prima dell'infortunio?
3.
Qual era, a quel momento, lo stato della dentatura di RI 1?
4.
Nel suo referto ha indicato che, con il colpo subìto, i denti
14-24 si sono sublussati, così come il ponte su questi denti. Questo particolare
ponte può essere definito, data la sua ampiezza e visto soprattutto lo stato
degli stessi denti, come un manufatto troppo fragile destinato a rompersi a
breve termine?
5.
Quando e da chi è stato realizzato questo manufatto?
6.
Illustri nel dettaglio in cosa consiste(va) l'intervento riparatore eseguito (quando?) sulla
dentatura di RI 1.
7.
È corretto affermare che i denti estratti (13, 12 e 22) erano i
denti pilastro sui quali appoggiava il ponte in ceramica 14-24?
8.
È possibile affermare che prima dell'incidente del 14 aprile 2007 in cui RI 1 ha
battuto il viso contro la portiera della propria automobile, il ponte 14-24
fosse ancora perfettamente funzionale?
9.
È possibile affermare che lo stato dei denti 14-24 di RI 1 al
momento dell'infortunio fosse
già compromesso? Se sì, per quale motivo?
10.
Se sì, lo stato della sua dentatura era a tal punto compromesso
che il danno al ponte 14-24 avrebbe anche potuto realizzarsi semplicemente con
la normale masticazione?
11.
Se sì, è corretto sostenere che non vi sia stato alcun nesso di
causalità tra l'infortunio
subìto il 14 aprile 2007 e la sublussazione del ponte 14-24?
12.
Qual è il costo definitivo del suo intervento? Nel preventivo
del 28 agosto 2007 ha infatti indicato un costo di Fr. 1'040,05, mentre la ricorrente sostiene di
avere ricevuto fatture, fino al 9 ottobre 2008, per Fr. 8'487,90. Quest'ultimo importo è interamente riferito al ripristino della dentatura
a causa dell'incidente?
13.
Voglia cortesemente prendere posizione sui tre rapporti allegati,
allestiti dai medici dentisti di fiducia della Cassa malati.".
Il curante della ricorrente ha così preso posizione (doc. IX):
" (…)
1.
La prima
visita della Signora RI 1 presso il mio studio risale al 18.09.1995
2.
La sua
ultima visita presso il mio studio prima dell'infortunio è stata il 16.03.2007
3.
Il ponte in
questione era fisso ma il suo stato paradentale preoccupante (parliamo di
paradentosi).
4.
Il ponte
non è da definire troppo fragile, esso è stato fatto con un armatura molto robusta,
ma il colpo preso sui denti portanti fragilizzati lo ha condannato.
5.
Il ponte è
stato fatto dal Laboratorio __________ nel 1995.
6.
L'intervento
riparatore consisteva nella rimozione del ponte e dei denti 11 e 21 in data
16.04.2007
e nell'ulteriore estrazione dei denti 13 12 22 in data 23.07.2007.
7.
È corretto
affermare che i denti estratti 13 12 e 22 erano portanti, ma c'erano anche
impianti che sono stati lasciati e usati.
8.
Il ponte
14-24 prima dell'infortunio era perfettamente funzionante nonostante la parodontosi
estesa.
9.
È possibile
affermare che lo stato dei denti 14-24 al momento dell'infortunio era già
compromesso a causa della sua parodontosi estesa.
10.
Il danno al
ponte 14-24 non avrebbe potuto realizzarsi semplicemente con la normale
masticazione perché malgrado la sua parodontosi il ponte era fisso.
11.
A tale
domanda posso solo dire chiaramente che ha contribuito ad accelerare di molto
il processo.
12.
Abbiamo
dovuto aggiungere impianti per sostituire i pilastri che sono stati estratti.
13.
Ho letto con
attenzione i loro rapporti e condivido le loro conclusioni.".
2.9
Quanto alla
valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi
importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si
fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal
paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi),
che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del
perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto
medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione,
ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I
462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01del 25 febbraio 2003; DTF
125.
V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die
Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997
pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in
fine con rinvii).
Nella DTF 125 V 351 (= SVR
2000.
UV Nr. 10), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da
medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno
valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente
motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere
degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che
il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non
permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come
oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Le perizie affidate dagli
organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria
amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i
quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a
risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non
sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI
2001.
pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Per quel che riguarda i
rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il
giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia
esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in
favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353
consid. 3a)cc); Pratique
VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser,
Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag.
230).
Infine, va ricordato che se vi
sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la
procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli
si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25
aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
2.10
Secondo la
giurisprudenza, tocca all'assicurato rendere verosimile, nei limiti della
probabilità preponderante, l'esistenza, in concreto, di tutti gli elementi
costitutivi d'infortunio. L'autorità amministrativa ed il giudice devono
considerare un fatto come provato unicamente quando sono convinti della sua
esistenza (Kummer,
Grundriss des Zivilprozessrechts, 4a ed., Berna 1984, pag. 136; Gygi,
Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 278 cifra 5; STFA del 27 agosto
1992.
nella causa M.).
Nell'ambito delle assicurazioni sociali il
giudice si basa, per la sua decisione, salvo disposizione contraria della
legge, sui fatti che, non potendo essere stabiliti in maniera irrefutabile,
appaiono come i più verosimili, cioè su quelli che presentano un grado di
verosimiglianza preponderante. Non è quindi sufficiente che un fatto possa
essere considerato quale un'ipotesi possibile. Fra tutti gli elementi di
fatto allegati, il giudice deve ritenere soltanto quelli che sembrano più probabili
(STFA del 26 settembre 2001 nella causa SWICA Organisation de santé contro G. e
Tribunale amministrativo del Canton Ginevra, K 207/00, consid. 3c; STFA K
202/00 del 18 settembre 2001, consid. 3b; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF 121 V
47.
consid. 2a, 208 consid. 6b con riferimenti; DTF 117 V 264 consid. 3b).
Nel diritto delle assicurazioni sociali la
procedura è retta dal principio inquisitorio, secondo il quale i fatti
pertinenti della causa devono essere constatati d'ufficio dal tribunale, che
apprezza liberamente le prove senza essere legato da regole formali.
Tuttavia, questo principio non è assoluto, ma
trova il suo correlato nell’obbligo delle parti di collaborare (citata STFA del
26.
settembre 2001, consid. 3c; citata STFA del 18 settembre 2001, consid. 3b;
DTF 125 V 195 consid. 2 con riferimenti; RAMI 1994 pag. 211; AHI Praxis pag.
212; DLA 1992 pag. 113; Meyer,
“Die Rechtspflege in der Sozialversicherung” in: Basler Juristische
Mitteilungen (BJM) 1989 pag. 12; Spira,
“Le contentieux des assurances sociales fédérales et la procédure cantonale”
in: Recueil de jurisprudence Neuchâteloise (RJN) 1984 pag. 16; Kurmann, “Verwaltungsverfahren und
Verwaltungsrechtspflege in erster Instanz” in: Luzerner Rechtsseminar 1986,
Sozialversicherungsrecht, Referat XII, pag. 5 segg.).
Questo obbligo comprende in particolare quello di
motivare le pretese di cui le parti si avvalgono e quello di apportare, nella
misura in cui può essere ragionevolmente chiesto loro, le prove dettate dalla
natura della vertenza o dai fatti invocati; in difetto di ciò, esse rischiano
di dover sopportare le conseguenze dell'assenza di prove (DTF 125 V 195 consid. 2; SVR 1995 AHV Nr. 57 pag.
164.
consid. 5a; Pratique VSI 1994 pag. 220 consid. 4; RAMI 1993 pagg. 158-159
consid. 3a; DTF 117 V 264 consid. 3b; SZS 1989 pag. 92; DTF 115 V 113; Beati in: "Relazioni tra diritto
civile e assicurazioni sociali", Lugano 1993, pag. 1 seg.). Infatti, il
principio inquisitorio dispensa le parti dall'obbligo di provare, ma non le
libera dall'onere della prova: in caso di mancanza di prove, tocca alla parte
che voleva dedurre un diritto sopportarne le conseguenze (DTF 117 V 264 consid.
3), a meno che l'impossibilità di provare un fatto possa essere imputata alla
controparte (citata STFA del 26 settembre 2001, consid. 3c; citata STFA del 18
settembre 2001, consid. 3b; DTF 124 V 375 consid. 3; RAMI 1999 pag. 418,
consid. 3).
Su questi aspetti, si veda in particolare: Duc, Les assurances sociales en Suisse,
Losanna 1995, pagg. 827-828 e Locher,
Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 1997, pagg. 339-341, laddove
quest'ultimo rileva che “(…) besondere Bedeutung hat die Mitwirkungspflicht
dann, wenn der Sachverhalt ohne Mitwirkung der betroffenen Person gar nicht
(weiter) erstellt werden kann”.
Va rammentato che non esiste, nel diritto delle
assicurazioni sociali, il principio secondo il quale l'amministrazione e il
giudice dovrebbero statuire, nel dubbio, a favore dell'assicurato (citata STFA
del 26 settembre 2001, consid. 3c; citata STFA del 18 settembre 2001, consid.
3b; STFA del 15 gennaio 2001, C
49/00; DTF 115 V 142 consid. 8b; DTF 113 V 312 consid.
3a e 322 consid. 2a; RAMI 1999 pag. 478, consid. 2b; RCC 1986 pag. 201 consid.
2c).
È ancora doveroso ricordare che per stabilire se
un evento ha carattere d'infortunio occorre, di regola, accertare direttamente
il fattore esterno: non basta dedurne l'esistenza partendo dal danno alla
salute nell'assunto che, senza l'azione di quel fattore, il danno non si
sarebbe potuto produrre.
Questo procedimento induttivo, di regola, non è
ammesso (RAMI 1990 pag. 46 segg. consid. 2; STCA del 30 dicembre 1991 nella causa M.).
2.11
Dagli atti emerge
dunque che per dimostrare l'esistenza di un nesso di causalità naturale, la
ricorrente sostiene che anteriormente all'incidente non accusava alcun disturbo, quindi che "indiscutibilmente
i danni riscontrati dal Dr. medico __________ di __________ sono stati causati
dall'incidente" (doc. I).
Il medico dentista curante ha invece affermato
che il ponte sui denti 14-24 era sì funzionale e fisso, siccome fatto con un'armatura molto robusta, ma lo stato
parodontale dell'assicurata era
preoccupante, essendovi una manifesta ed estesa parodontosi (doc. IX risposte
n. 3 e n. 4). Di conseguenza, a specifica domanda di questo Tribunale, il
curante ha risposto che "È possibile affermare che lo stato dei denti
14-24 al momento dell'infortunio
era già compromesso a causa della sua parodontosi estesa." (doc. IX risposta n. 9), ritenuto comunque che "Il
danno al ponte 14-24 non avrebbe potuto realizzarsi semplicemente con la normale
masticazione perché malgrado la sua parodontosi il ponte era fisso."
(doc. IX risposta n. 10). Pertanto, lo stesso medico dentista ha indicato
che l'infortunio del 14 aprile
2007.
ha "chiaramente (…) contribuito ad accelerare di molto il processo"
(doc. IX risposta n. 11) di sublussazione del ponte 14-24.
Va infine osservato che il dr. med. dent. __________
è concorde con le conclusioni a cui sono giunti entrambi i medici fiduciari
della Cassa malati, i quali hanno ritenuto che la preesistente parodontite
acuta ha comportato che i denti non abbiano resistito all'impatto subìto,
mentre dei denti sani avrebbero resistito al colpo.
Gli odontoiatri interpellati dalla Cassa malati ed
il medico dentista curante della ricorrente, cui questo Tribunale ha espressamente
formulato delle domande, sono concordi nel ritenere che lo stato dei denti dell'assicurata al momento dell'incidente era già compromesso da una
situazione di parodontosi. Il dott. __________ ha comunque evidenziato come,
nonostante tale patologia, nel marzo 2007, ossia un mese prima dell'infortunio, il ponte in esame era in ogni
caso ben fisso e perfettamente funzionante, nonostante il manufatto dei denti
14-24 poggiasse sui denti portanti 13, 12 e 22 già fragili a causa della
parodontosi. Tale fragilità ha comportato che, ad un urto come quello subito
(che il dott. __________ definisce "forte", doc. 3) non abbia retto
al colpo.
Da evidenziare che, tra l'incidente e la visita
del curante sono trascorsi neppure 2 giorni. Nel doc. 3 il curante evidenzia
come, successivamente all'urto del viso contro la portiera dell'auto, la
signora RI 1 abbia sentito "muoversi il ponte intero sup.".
Il TCA constata che v'è una divergenza d'opinione
fra gli specialisti: il medico dentista curante afferma che il danno al ponte
non avrebbe potuto realizzarsi con la normale masticazione dato che il
manufatto era fisso malgrado l'evidente
parodontosi, mentre entrambi i medici fiduciari consultati dalla Cassa malati
sostengono il contrario. Tutti i medici dentisti che si sono occupati della
fattispecie concludono comunque che l'incidente subìto dall'interessata ha contribuito ad accelerare il processo di
sublussazione del ponte sui denti 14-24.
2.12
A mente della
scrivente Corte, chiamata ora a pronunciarsi, i referti medici dei dr. med.
dent. __________, __________ e __________ hanno tenuto in considerazione tutti
gli elementi, le caratteristiche e le peculiarità della concreta fattispecie,
quali lo stato dei denti precedente il 14 aprile 2007 e le radiografie eseguite
dal medico dentista curante __________ prima e dopo l'incidente. Questi giudizi appaiono chiari, completi ed esaurienti
sia nella descrizione degli antefatti della situazione odontoiatrica dell'insorgente, sia nell'esame generale della documentazione radiografica
e clinica agli atti, come pure nella valutazione complessiva di tutte le prove
e delle circostanze emerse dall'istruttoria, ciò pur divergendo in merito alle conclusioni e quindi
sugli effetti dell'urto.
Va quindi ritenuta l'esistenza di uno stato
patologico riferito alla dentatura della ricorrente, che ha certamente
contribuito ad accelerare il processo di sublussazione del ponte 14-24, e che,
quindi, appare una causa della fragilizzazione di quei denti. È inoltre
accertato che, prima dell'urto, il ponte era funzionante e fisso.
2.13
Ora, come
indicato nelle considerazioni che precedono, per ammettere l'obbligo contributivo dell'assicurazione malattia riguardo ad un
infortunio, occorre stabilire un nesso di causalità naturale ed adeguata (DTF
127.
V 103 consid. 5b/bb) anche solo parziale (DTF 119 V 337 consid. 1),
tra l'evento ed il conseguente
danno alla salute. Non occorre che l'evento sia stato la sola o la diretta causa del danno alla salute; è
sufficiente che l'evento abbia
provocato un danno alla salute e ne costituisca, in questo senso, una semplice concausa
(DTF 117 V 376 consid. 3a; DTF 115 V 134 consid. 3; DTF 112 V 376 consid. 3a;
STFA U 136/99 del 16 marzo 2000, consid. 2b; STFA U 324/99 del 10 gennaio 2001,
consid. 2b).
La giurisprudenza precisa ancora che se uno stato
patologico preesistente è aggravato oppure si manifesta in seguito ad un infortunio,
l'obbligo dell'assicurazione di corrispondere le prestazioni
cessa soltanto se l'evento non
costituisce (più) la causa naturale (e adeguata) del danno, ossia se quest'ultimo è da ricondurre soltanto ed
esclusivamente a fattori extrainfortunistici (STFA U 319/2002 del 2 settembre
2003, consid. 1.3; RAMI 1992 pag. 75, consid. 4b). Ciò si verifica in
particolare con il ripristino dello stato di salute esistente immediatamente
prima dell'infortunio (status
quo ante) oppure con il raggiungimento di quello stato che, prima o poi,
secondo l'evoluzione ordinaria,
sarebbe intervenuto anche senza l'infortunio (status quo sine). L'estinzione del nesso di causalità deve esser stabilita con il grado
della verosimiglianza preponderante richiesto in materia di assicurazioni
sociali. Per contro, la semplice possibilità che l'evento non esplichi più effetto causale non è sufficiente (citata STF
8C_820/2007 del 29 ottobre 2008, consid. 4).
Dall'esame dei fatti è emerso che a causa dell'urto subìto dalla ricorrente, la cui dentatura è stata colpita dalla
portiera della sua vettura, l'assicurata ha subito risentito di un aggravamento
della mobilità del ponte in ceramica costruito sui denti 14-24 circostanza
questa accertata (doc. 3) dal curante. Il ponte, come rammentato sia dalla ricorrente
che dal suo curante - che l'aveva visitata appena un mese prima dell'evento -
era stato, nonostante la patologia (paradontosi), resistente alle
sollecitazioni ordinarie. Nulla, dagli atti, permette di ritenere che il danno
si sarebbe avverato comunque in assenza dell'urto del 14 aprile 2007.
Pur ammettendo quindi la preesistenza di uno
stato patologico ai denti, affetti da parodontosi così come illustrato da tutti
e tre gli specialisti intervenuti (medico dentista curante, medico dentista di
fiducia della Cassa malati e chirurgo maxillo-facciale di fiducia della Cassa
malati), il TCA è dell'avviso
che l'evento del 14 aprile 2007 vada considerato concausa del danno ai
denti e quindi dell'aggravamento della mobilità degli stessi come il medico
dentista curante ha riscontrato successivamente all'incidente con necessità di estrazione e loro sostituzione con una
protesi totale.
In questo senso, l'evento assicurato deve essere considerato quale fattore concausale
per il concretizzarsi del pregiudizio riscontrato ai denti dell'insorgente e quindi al suo manufatto. La situazione
preesistente ha contribuito all'insorgenza del danno, il quale, visti i tempi e le modalità in cui
si è manifestato, deve però per il resto essere ricollegato, almeno parzialmente,
all'incidente in questione
(STFA U 319/2002 del 2 settembre 2003, consid. 2.3).
Tutto ben considerato, quindi, questa Corte
ritiene dimostrato, perlomeno con il grado della verosimiglianza preponderante
(la semplice possibilità, come detto, non basta) caratteristico del settore
della sicurezza sociale (cfr., fra le tante, DTF 129 V 56 consid. 2.4), che fra l'evento occorso alla ricorrente il 14
aprile 2007 ed il danno riscontrato ai suoi denti ed al
relativo manufatto confezionato sugli stessi (ponte poggiante sui denti 14-24)
esiste una relazione di causalità naturale perlomeno parziale - ed adeguata
(STFA U 319/2002 del 2 settembre 2003, consid. 3.2).
2.14
Di conseguenza,
la decisione su opposizione va annullata. L'incarto deve pertanto essere rinviato alla Cassa malati affinché si
pronunci sul rimborso del costo del trattamento medico dispensato dal
dr. med. dent. __________ a seguito dell'incidente del 14 aprile 2007.
Malgrado sia vincente in causa, siccome non è patrocinata, alla
ricorrente non vanno attribuite delle indennità per ripetibili (art. 61 lett. g
LPGA).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è accolto.
1.1. La decisione
su opposizione del 24 settembre 2008 è annullata essendo accertato un nesso di
causalità, naturale ed adeguata, fra l'evento del 14 aprile 2007 ed il danno constatato al ponte poggiante
sui denti 14-24 della ricorrente.
1.2. Di
conseguenza, l'incarto è retrocesso alla Cassa affinché decida in merito alle
prestazioni di cui l'assicurata ha diritto.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
Non si attribuiscono ripetibili.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare
quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve
motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al
ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente
l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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