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Decisione

36.2008.150

Infortunio ai denti. Pareri dei dentisti curante e fiduciari.Tutti concordano che lo stato dei denti al momento dell'incidente era compromesso dalla parodontosi e che l'incidente ha accelerato la subl

16 febbraio 2009Italiano36 min

Source ti.ch

Fatti

I 141; BGE 122 V 232 f.). AltArt. 2 Abs. 2 KVG umschrieb den Unfall in einer

Art. 4 ATSG weitestgehend entsprechende Weise; zunächst wurde das Unfallereignis

in Entsprechung zu altArt.9 Abs. 1 UVV definiert, und es wurde sodann

festgelegt, dass Folge des Ereignisses eine gesundheitliche Beeinträchtigung

sein müsse. Damit nahm der Gesetzgeber im Vergleich zur unfallversicherungs-

rechtlichen Umschreibung eine begriffliche

Erweiterung vor (vgl. EUGSTER, Krankenversicherung, Rz. 94).

Indessen ergaben sich in der Anwendung von

altArt. 9 Abs. 1 UVV und altArt. 2 Abs. 2 KVG keine relevanten Unterschiede;

denn die Folge des Unfallereignisses in der Form einer gesundheitlichen

Beeinträchtigung wurde mit Selbstverständlichkeit bereits bei der Definition

von altArt. 9 Abs. 1 UVV miteingeschlossen (vgl. EUGSTER, Krankenversicherung,

Rz. 94 Fn. 201), weshalb die zusätzliche Erwähnung der Folge des Unfallereignisses

lediglich als Präzisierung betrachtet wurde (vgl. MAESCHI, Kommentar, Rz. 10 zu

Art. 4 MVG).

Keine eigene Umschreibung des Unfalles

enthielt das MVG, wobei hier der Unfallbegriff praxisgemäss nach dem Recht der

obligatori-sche Unfallversicherung bestimmt wurde (vgl. MAESCHI, Kommen-tar,

Rz. 9 zu Art. 4 MVG).

b) Damit ist davon auszugehen, dass im

bisherigen Sozialversiche-rungsrecht ein einheitlicher Unfallbegriff Verwendung

fand. Die im Wortlaut unterschiedlichen Definitionen von altArt. 9 Abs. 1 UVV

sowie altArt. 2 Abs. 2 KVG änderten daran nichts.

Mit Art. 4 ATSG wurde in bewusster Fortführung

des bisherigen Unfallbegriffes (vgl. dazu BB1 1999 4545; AB 2000 S 176) eine

für alle Sozialversicherungszweige massgebende einheitliche Definition gewählt.

Damit behält die bisherige Rechtsprechung zum Unfallbegriff weiterhin ihre

Massgeblichkeit.".

Come rammenta l'autore zurighese, la giurisprudenza emanata quindi precedentemente l'entrata in vigore della nuova LPGA vale

anche ora sotto l'egida della

LPGA e della sua definizione di infortunio (RAMI 2004 pag. 576).

Cinque sono dunque gli

elementi costitutivi essenziali dell'infortu-nio:

- l'involontarietà

-

la repentinità

-

il danno alla salute (fisica o psichica)

-

un fattore causale esterno

-

la straordinarietà di tale fattore

(Ghélew/Ramelet/Ritter,

Commentaire de la loi sur l'assurance - accidents, Lausanne 1992, pagg. 44-51).

Scopo della definizione è di tracciare un chiaro

confine tra infortunio e malattia. Sul tema si vedano inoltre le puntualizzazioni

di Aldo Borella in "La giurisprudenza del Tribunale Federale delle

Assicurazioni sulla nozione di infortunio", Temi scelti di diritto delle

Assicurazioni sociali, pubblicato dalla CFPG edito da Helbing & Lichtenhahn,

2006.

In concreto occorre verificare se il danno alla

dentatura della ricorrente sia riconducibile all'incidente del 14 aprile 2007.

2.3. L'11 maggio 2007 (doc. 2) la ricorrente ha

notificato alla Cassa malati che "Avevo posteggiato e quando stavo per

uscire dal veicolo ho intravisto un'auto che stava sopraggiungendo alle mie spalle. Ho quindi chiuso la

portiera e nel compiere questa manovra la stessa mi ha colpito al viso." I primi soccorsi le sono stati prestati dall'odontoiatra __________ di __________, che l'ha visitata il 16 aprile 2007 proseguendo

poi le cure del caso.

CO 1CO 1 si è rifiutata di assumere il caso come prestazione

obbligatoria, poiché ritiene che la lesione dentaria in

questione (ovvero la sublussazione del ponte in ceramica portante sui

denti 14-24) non sia da considerare come un infortunio ai sensi dei citati

disposti di legge, mancando il necessario nesso di causalità tra l'evento del 14

aprile 2007 in cui la ricorrente è stata coinvolta ed il danno alla dentatura

che il dentista curante ha riscontrato. A dire della Cassa malati, il danno ai

denti avrebbe potuto concretizzarsi comunque anche con la semplice

masticazione, ritenuto lo stato dei denti medesimi, indeboliti da un'evidente

parodontosi.

La questione contestata è circoscritta all'esistenza di un nesso di causalità fra l'evento che si è realizzato il 14 aprile

2007 ed il danno alla salute occorso all'assicurata. Gli altri elementi costitutivi dell'infortunio contemplati dall'art. 4 LPGA sono infatti manifestamente

realizzati ed incontestati dalle parti.

A questo proposito vanno quindi illustrate le

nozioni di causalità naturale ed adeguata fra l'evento alla base dell'infortunio ed il danno alla salute dell'assicurata.

Poiché con l'entrata in vigore della LPGA la giurisprudenza vigente relativa alla

definizione d'infortunio (art.

9 cpv. 1 OAINF, abrogato con l'entrata

in vigore della LPGA il 1° gennaio 2003 e ripreso dal citato art. 4 LPGA) ed

alle singole caratteristiche specifiche della definizione mantiene la propria

validità (RAMI 2004 pag. 576), a mente di questo TCA i concetti applicati all'assicurazione contro gli infortuni possono essere parimenti adottati

agli infortuni sorti nell'ambito

dell'assicurazione sociale

contro le malattie.

2.4. Il diritto a

prestazioni a dipendenza di un infortunio presuppone in primo luogo l'esistenza di un nesso di causalità

naturale tra l'evento

infortunistico ed il danno alla salute.

Questo presupposto è da considerarsi adempiuto

qualora sia lecito ammettere che, senza l'evento infortunistico, il danno alla

salute non si sarebbe potuto verificare del tutto o comunque non nel modo in

cui si è prodotto. Non occorre, viceversa, che l'infortunio sia stato la sola o

immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che l'evento, se del caso

unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un danno all'integrità

corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che l'evento appaia come una

condizione sine qua non del danno.

È questione di fatto lo stabilire se tra evento

infortunistico e danno alla salute esista un nesso di causalità naturale; su

detta questione amministrazione e giudice, fondandosi essenzialmente su

indicazioni di natura medica, si determinano secondo il principio della

probabilità preponderante applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento

delle prove in materia di assicurazioni sociali. Ne discende che ove

l'esistenza di un nesso di causalità tra infortunio e danno sembri possibile,

ma essa non possa essere reputata probabile in concreto, il diritto a prestazioni

derivato dall'infortunio assicurato deve essere negato (STF 8C_820/2007 del 29

ottobre 2008; STF 8C_641/2007 del 17 settembre 2008; DTF 129 V 177 consid. 3.1,

402 consid. 4.3.1, 119 V 335 consid. 1, 118 V 286 consid. 1b).

2.5. Il diritto a

prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità

adeguata tra l'infortunio ed il danno che ne deriva.

Un evento è da ritenere causa adeguata di un

determinato effetto quando secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza

della vita il fatto assicurato è idoneo a provocare un effetto come quello che

si è prodotto, sicché il suo verificarsi appaia in linea generale propiziato dall'evento

in questione (STF 8C_ 820/2007 del 29 ottobre 2008; STF 8C_641/2007 del 17

settembre 2008; DTF 129 V 177 consid. 3.2, 402 consid. 2.2, 125 V 456

consid. 5a e sentenze ivi citate). A quest'ultimo proposito occorre

aggiungere che in presenza di un danno alla salute fisica la questione della

causalità adeguata praticamente non si pone, dal momento che l'assicuratore risponde

anche in caso di complicazioni particolarmente singolari e gravi che, secondo

l'esperienza medica, non si producono abitualmente (DTF 118 V 286 consid. 3a).

È quindi essenzialmente in presenza di un'affezione psichica che la causalità

adeguata riveste un ruolo importante (DTF 115 V 140 consid. 6c/aa e 409 consid.

5c/aa, DTF 117 V 367 consid. 6a).

2.6. Per

determinarsi sull'esistenza ed

estinzione di un rapporto di causalità naturale, il Tribunale deve ricorrere,

in ambito medico, per necessità di cose, alle indicazioni del personale

sanitario specializzato (DTF 129 V 177 consid. 3.1; STF 8C_820/2007 del 29

ottobre 2008, consid. 5).

A dimostrazione dell'esistenza di un nesso di

causalità naturale tra infortunio e danno alla salute lamentato, l'assicurata

sostiene che prima dell'incidente

non accusava alcun disturbo ai denti lesi e che "Indiscutibilmente i

danni riscontrati dal Dr. medico __________ di __________ sono stati causati

dall'incidente." (doc. I).

La conclusione a cui giunge l'insorgente viene per contro integralmente

contestata dalla Cassa malati sulla scorta dei pareri espressi dal dr. med.

dent. __________, suo dentista di fiducia, e dal prof. dr. dr. __________,

chirurgo maxillo-facciale. Come detto, l'impatto del viso dell'assicurata contro la portiera della sua automobile non sarebbe stato

la causa scatenante il danno ai denti, giacché esso si sarebbe comunque

prodotto – ad esempio con la masticazione - a motivo dello stato precario dei

denti interessati (ponte in ceramica sui denti 14-24) mostranti evidenti lesioni

parodontali.

2.7. Secondo la

prima constatazione delle lesioni dentarie subite dalla ricorrente, effettuata

dal dentista curante il 16 aprile 2007 e comunicata alla Cassa malati su apposito

formulario il 28 agosto 2007 (doc. 3) unitamente al preventivo dei costi per il

trattamento curativo proposto (Fr. 1'040,05), non v'erano

denti difettosi o non riparati; mancavano invece dei denti, non sostituiti nell'arcata superiore (18, 17, 16, 15, 25, 26,

27 e 28), mentre dei denti erano riparati; inoltre v'erano dei denti con lesioni parodontali sempre nell'arcata mandibolare superiore (14, 13, 12,

11, 21, 22 e 23). Al punto 4.5 del formulario relativo allo stato dentale per

infortuni e malattie, l'odontoiatra

ha segnalato la presenza di un ponte in ceramica sui denti 14-24.

Il dentista curante ha indicato i danni causati

dall'infortunio del 14 aprile

2007, rilevando che i denti 14, 13, 12, 11, 21, 22 e 23 erano sublussati

(vacillanti), che l'osso dei

mascellari ed i tessuti molli non erano stati lesi e che il ponte in ceramica

sui denti 14-24 era lussato.

Il medico dentista ha effettuato delle

radiografie ed ha verificato la mobilità dei denti quali misure immediate

diagnostiche, mentre per le misure terapeutiche ha indicato "SUP:

estrazioni e posa protesi totale resina". Dal punto 9 del preventivo

si evince che l'estrazione era

riferita ai denti 12, 13 e 22 dell'arcata superiore; per contro, non è specificato al posto di quali

denti sia stata eseguita la protesi totale in resina.

Peraltro, il medico

odontoiatra non ha segnalato alcunché per il trattamento intermedio né per il

trattamento definitivo.

Ha invece specificato, al punto 8 relativo allo

schema dei lavori proposti, che per il mascellare superiore veniva eseguita una

"protesi in resina totale".

Dal canto suo, il primo dentista fiduciario interpellato

dalla Cassa malati, dr. med. dent. __________, l'8 ottobre 2007 (doc. 6) ha affermato che i denti restanti erano

talmente affetti da parodontosi che non c'è da stupirsi che il colpo di moderata intensità subìto dalla

ricorrente abbia causato la sublussazione degli stessi. Con l'importante riassorbimento dell'osso parodontale ed in assenza di un perno vicino

ai molari, la sublussazione sarebbe potuta sorgere in qualsiasi momento anche durante

una normale sollecitazione. La Cassa malati non può quindi assumersi i costi di

questo risanamento urgente:

"

Die noch verbleibende OK-Restbezahnung war

massiv parodontal geschwächt. Deshalb erstaunt es nicht, dass durch moderate

Krafteinwirkung diese Zähne diesem Ereignis nicht gewachsen waren. Gesunde

Zähne hätten hier bestimmt keinen Schaden genommen. Infolge der massive

parodontale Knochenverluste und in Folge der fehlenden Abstützung im

Molarbereich hätte auch jederzeit bei alltäglicher Belastung die Lockerung

auftreten können bzw. ist sicher schon aufgetreten.

Somit können keine Kosten an die dringend

notwendige Sanierung übernommen werden.".

In un secondo tempo un altro specialista, il

prof. dr. dr. __________, chirurgo maxillo-facciale specialista in chirurgia orale,

interpellato dall'assicuratore ha

reso il proprio referto il 20 giugno 2008 (doc. 9), ossia prima dell'emanazione della decisione formale della

Cassa malati.

Questo specialista si è basato sulle radiografie

messe a sua disposizione, ovvero delle radiografie endorali eseguite nel 1995,

1996, 2004, 2007 e nel 2008. Non vi sono invece delle radiografie in proiezione

frontale (ortopantomografia) dell'arcata mascellare superiore al momento dell'infortunio. Tuttavia, le radiografie in proiezione anteroposteriore

(frontale) del 1995 e parziali del 2004 comprovano un riassorbimento dell'osso a causa di un'avanzata parodontosi.

A suo giudizio, in primo luogo v'è una discrepanza nel formulario di

notifica dell'infortunio del 28

giugno (recte: agosto) 2007, poiché da un canto è stata posta la

diagnosi di una sublussazione dei denti 14, 13, 12, 11, 21, 22 e 23 curati in

precedenza con una corona in ceramica; d'altro canto, quale terapia il medico curante ha proposto la protesi

totale con precedente estrazione dei denti 13, 12 e 22. Ma per una cura

mediante protesi totale va supposto che, secondo lo stato della dentatura della

ricorrente, i denti esistenti 14, 11, 21, 23 e 24 vadano anch'essi estratti.

Secondariamente, l'esperto ritiene che sulla scorta della scarsa documentazione

prodotta dal dentista curante, non è possibile valutare lo stato dell'arcata mascellare superiore in proiezione

frontale sia in merito alla manifesta parodontosi sia riguardo ai danni causati

dall'incidente.

In terzo luogo, il comprovato riassorbimento

parodontale diminuisce la solidità dei denti restanti ed aumenta così l'entità del danno. L'ampiezza dell'effetto

del colpo subìto non è peritabile senza indicazioni.

Inoltre, egli ha precisato quanto segue:

"

Ad. 1

Die Behandlung steht glaubhaft mit einem

eingetretenen Schadens-ereignis in Zusammenhang.

Ad. 2

Die vorgeschlagene Behandlung – Extraktion der

parodontal geschädigten und unfallbedingt subluxierten OK-Frontdentition – ist

sinnvoll und auch wirtschaftlich bei einer 79 jähr. Patientin.

Ad. 3

Ein Kostenvoranschlag bezüglich einer Implantatgestützten

total-prothesischen Versorgung wurde vom behandelnden Zaz nicht

eingereicht.

Diese Therapievariante ist wirtschaftlich und

medizinisch nur zu vertreten, falls insuffiziente Verhältnisse im Bereich des

Prothesen-lagers bestehen.

Da es sich nachweislich um einen Unfall handelt,

besteht meiner Ansicht nach ein Leistungspflichtanspruch bezüglich der

Behandlung des eingetretenen Schadens. Ob eine bestehende Vorschädigung

(parodontaler Knochenabbau) versicherungsrechtlich den Leistungspflichtanspruch

reduziert oder aufhebt, weiss ich aktuell nicht. (…).".

Lo specialista ha in sostanza considerato che v'è un nesso di

causalità tra il trattamento proposto dal dentista curante ed il danno occorso.

La cura proposta è inoltre adeguata ed economica per una persona dell'età della

ricorrente. Tuttavia, il medico curante non ha allestito un preventivo

concernente una cura con protesi totale su impianti. A suo dire, questa

variante è sostenibile dal profilo economico e medico, soltanto qualora vi sia

un'insufficiente quantità di osso necessario per stabilizzare l'appoggio della

protesi (totale) senza impianti.

Nel suo secondo parere del 6 novembre 2008 (doc. 14), il dr. __________

ha posto la diagnosi di avanzata parodontosi dei denti frontali dell'arcata

mascellare superiore e di sublussazione (aumentata mobilità) di sette denti 14,

13, 12, 11, 21, 22 e 23.

La terapia proposta dal curante prevedeva l'estrazione dei denti

restanti ed una cura con protesi totale.

Sulla scorta delle radiografie a disposizione, il chirurgo

maxillo-facciale ha completato il suo primo referto in questo senso:

"

(…)

1. Die nachweisbare fortgeschrittene Parodonthopatie bei der

79-Jahrigen Patientin spricht nach klinischer Erfahrung dafür, dass es unter

der fortlaufenden normalen Kaubelastung zu einer erhöhten Beweglichkeit der

Restbezahnung kommen kann. Die Vorschädigung der Oberkieferzähne wird dadurch

unterstrichen, dass es bei wahrscheinlich moderater Gewalt-einwirkung gleich

sieben Oberkieferfront Zähne subluxiert wurden. Dieses Zähne waren nicht durch

eine Brücken-konstruktion verblockt sondern gemäss Röntgenstatus mit

Einzelkronen versorgt.

Considerandi

2.

Das Fehlen von zusätzlichen lokalen Verletzungen (Lippen, Nase,

etc.) spricht für eine moderate Gewalteinwirkung.

3.

Es erscheint als sehr wahrscheinlich, dass die Vorschädigung

der Oberkieferzähne wesentlichen Einfluss auf die beschrie-bene unfallbedingte

Lockerung der Zähne hat, womit eine mögliche Gewaltereinwirkung nicht die einzige

Ursache für die eingetretene Lockerung der Zähne ist.".

2.8

Pendente

causa il TCA ha interpellato il dr. med. dent. __________ (doc. VIII), sottoponendogli

questi quesiti:

"

(…)

1.

Da quanto tempo RI 1 era sua paziente?

2.

Quando è stata l'ultima volta che ha visitato l'assicurata prima dell'infortunio?

3.

Qual era, a quel momento, lo stato della dentatura di RI 1?

4.

Nel suo referto ha indicato che, con il colpo subìto, i denti

14-24 si sono sublussati, così come il ponte su questi denti. Questo particolare

ponte può essere definito, data la sua ampiezza e visto soprattutto lo stato

degli stessi denti, come un manufatto troppo fragile destinato a rompersi a

breve termine?

5.

Quando e da chi è stato realizzato questo manufatto?

6.

Illustri nel dettaglio in cosa consiste(va) l'intervento riparatore eseguito (quando?) sulla

dentatura di RI 1.

7.

È corretto affermare che i denti estratti (13, 12 e 22) erano i

denti pilastro sui quali appoggiava il ponte in ceramica 14-24?

8.

È possibile affermare che prima dell'incidente del 14 aprile 2007 in cui RI 1 ha

battuto il viso contro la portiera della propria automobile, il ponte 14-24

fosse ancora perfettamente funzionale?

9.

È possibile affermare che lo stato dei denti 14-24 di RI 1 al

momento dell'infortunio fosse

già compromesso? Se sì, per quale motivo?

10.

Se sì, lo stato della sua dentatura era a tal punto compromesso

che il danno al ponte 14-24 avrebbe anche potuto realizzarsi semplicemente con

la normale masticazione?

11.

Se sì, è corretto sostenere che non vi sia stato alcun nesso di

causalità tra l'infortunio

subìto il 14 aprile 2007 e la sublussazione del ponte 14-24?

12.

Qual è il costo definitivo del suo intervento? Nel preventivo

del 28 agosto 2007 ha infatti indicato un costo di Fr. 1'040,05, mentre la ricorrente sostiene di

avere ricevuto fatture, fino al 9 ottobre 2008, per Fr. 8'487,90. Quest'ultimo importo è interamente riferito al ripristino della dentatura

a causa dell'incidente?

13.

Voglia cortesemente prendere posizione sui tre rapporti allegati,

allestiti dai medici dentisti di fiducia della Cassa malati.".

Il curante della ricorrente ha così preso posizione (doc. IX):

" (…)

1.

La prima

visita della Signora RI 1 presso il mio studio risale al 18.09.1995

2.

La sua

ultima visita presso il mio studio prima dell'infortunio è stata il 16.03.2007

3.

Il ponte in

questione era fisso ma il suo stato paradentale preoccupante (parliamo di

paradentosi).

4.

Il ponte

non è da definire troppo fragile, esso è stato fatto con un armatura molto robusta,

ma il colpo preso sui denti portanti fragilizzati lo ha condannato.

5.

Il ponte è

stato fatto dal Laboratorio __________ nel 1995.

6.

L'intervento

riparatore consisteva nella rimozione del ponte e dei denti 11 e 21 in data

16.04.2007

e nell'ulteriore estrazione dei denti 13 12 22 in data 23.07.2007.

7.

È corretto

affermare che i denti estratti 13 12 e 22 erano portanti, ma c'erano anche

impianti che sono stati lasciati e usati.

8.

Il ponte

14-24 prima dell'infortunio era perfettamente funzionante nonostante la parodontosi

estesa.

9.

È possibile

affermare che lo stato dei denti 14-24 al momento dell'infortunio era già

compromesso a causa della sua parodontosi estesa.

10.

Il danno al

ponte 14-24 non avrebbe potuto realizzarsi semplicemente con la normale

masticazione perché malgrado la sua parodontosi il ponte era fisso.

11.

A tale

domanda posso solo dire chiaramente che ha contribuito ad accelerare di molto

il processo.

12.

Abbiamo

dovuto aggiungere impianti per sostituire i pilastri che sono stati estratti.

13.

Ho letto con

attenzione i loro rapporti e condivido le loro conclusioni.".

2.9

Quanto alla

valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi

importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si

fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal

paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi),

che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del

perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto

medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione,

ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I

462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01del 25 febbraio 2003; DTF

125.

V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die

Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997

pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in

fine con rinvii).

Nella DTF 125 V 351 (= SVR

2000.

UV Nr. 10), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da

medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno

valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente

motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere

degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che

il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come

oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

Le perizie affidate dagli

organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria

amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i

quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a

risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non

sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI

2001.

pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Per quel che riguarda i

rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il

giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia

esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in

favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353

consid. 3a)cc); Pratique

VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser,

Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag.

230).

Infine, va ricordato che se vi

sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la

procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli

si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25

aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

2.10

Secondo la

giurisprudenza, tocca all'assicurato rendere verosimile, nei limiti della

probabilità preponderante, l'esistenza, in concreto, di tutti gli elementi

costitutivi d'infortunio. L'autorità amministrativa ed il giudice devono

considerare un fatto come provato unicamente quando sono convinti della sua

esistenza (Kummer,

Grundriss des Zivilprozessrechts, 4a ed., Berna 1984, pag. 136; Gygi,

Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 278 cifra 5; STFA del 27 agosto

1992.

nella causa M.).

Nell'ambito delle assicurazioni sociali il

giudice si basa, per la sua decisione, salvo disposizione contraria della

legge, sui fatti che, non potendo essere stabiliti in maniera irrefutabile,

appaiono come i più verosimili, cioè su quelli che presentano un grado di

verosimiglianza preponderante. Non è quindi sufficiente che un fatto possa

essere considerato quale un'ipotesi possibile. Fra tutti gli elementi di

fatto allegati, il giudice deve ritenere soltanto quelli che sembrano più probabili

(STFA del 26 settembre 2001 nella causa SWICA Organisation de santé contro G. e

Tribunale amministrativo del Canton Ginevra, K 207/00, consid. 3c; STFA K

202/00 del 18 settembre 2001, consid. 3b; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF 121 V

47.

consid. 2a, 208 consid. 6b con riferimenti; DTF 117 V 264 consid. 3b).

Nel diritto delle assicurazioni sociali la

procedura è retta dal principio inquisitorio, secondo il quale i fatti

pertinenti della causa devono essere constatati d'ufficio dal tribunale, che

apprezza liberamente le prove senza essere legato da regole formali.

Tuttavia, questo principio non è assoluto, ma

trova il suo correlato nell’obbligo delle parti di collaborare (citata STFA del

26.

settembre 2001, consid. 3c; citata STFA del 18 settembre 2001, consid. 3b;

DTF 125 V 195 consid. 2 con riferimenti; RAMI 1994 pag. 211; AHI Praxis pag.

212; DLA 1992 pag. 113; Meyer,

“Die Rechtspflege in der Sozialversicherung” in: Basler Juristische

Mitteilungen (BJM) 1989 pag. 12; Spira,

“Le contentieux des assurances sociales fédérales et la procédure cantonale”

in: Recueil de jurisprudence Neuchâteloise (RJN) 1984 pag. 16; Kurmann, “Verwaltungsverfahren und

Verwaltungsrechtspflege in erster Instanz” in: Luzerner Rechtsseminar 1986,

Sozialversicherungsrecht, Referat XII, pag. 5 segg.).

Questo obbligo comprende in particolare quello di

motivare le pretese di cui le parti si avvalgono e quello di apportare, nella

misura in cui può essere ragionevolmente chiesto loro, le prove dettate dalla

natura della vertenza o dai fatti invocati; in difetto di ciò, esse rischiano

di dover sopportare le conseguenze dell'assenza di prove (DTF 125 V 195 consid. 2; SVR 1995 AHV Nr. 57 pag.

164.

consid. 5a; Pratique VSI 1994 pag. 220 consid. 4; RAMI 1993 pagg. 158-159

consid. 3a; DTF 117 V 264 consid. 3b; SZS 1989 pag. 92; DTF 115 V 113; Beati in: "Relazioni tra diritto

civile e assicurazioni sociali", Lugano 1993, pag. 1 seg.). Infatti, il

principio inquisitorio dispensa le parti dall'obbligo di provare, ma non le

libera dall'onere della prova: in caso di mancanza di prove, tocca alla parte

che voleva dedurre un diritto sopportarne le conseguenze (DTF 117 V 264 consid.

3), a meno che l'impossibilità di provare un fatto possa essere imputata alla

controparte (citata STFA del 26 settembre 2001, consid. 3c; citata STFA del 18

settembre 2001, consid. 3b; DTF 124 V 375 consid. 3; RAMI 1999 pag. 418,

consid. 3).

Su questi aspetti, si veda in particolare: Duc, Les assurances sociales en Suisse,

Losanna 1995, pagg. 827-828 e Locher,

Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 1997, pagg. 339-341, laddove

quest'ultimo rileva che “(…) besondere Bedeutung hat die Mitwirkungspflicht

dann, wenn der Sachverhalt ohne Mitwirkung der betroffenen Person gar nicht

(weiter) erstellt werden kann”.

Va rammentato che non esiste, nel diritto delle

assicurazioni sociali, il principio secondo il quale l'amministrazione e il

giudice dovrebbero statuire, nel dubbio, a favore dell'assicurato (citata STFA

del 26 settembre 2001, consid. 3c; citata STFA del 18 settembre 2001, consid.

3b; STFA del 15 gennaio 2001, C

49/00; DTF 115 V 142 consid. 8b; DTF 113 V 312 consid.

3a e 322 consid. 2a; RAMI 1999 pag. 478, consid. 2b; RCC 1986 pag. 201 consid.

2c).

È ancora doveroso ricordare che per stabilire se

un evento ha carattere d'infortunio occorre, di regola, accertare direttamente

il fattore esterno: non basta dedurne l'esistenza partendo dal danno alla

salute nell'assunto che, senza l'azione di quel fattore, il danno non si

sarebbe potuto produrre.

Questo procedimento induttivo, di regola, non è

ammesso (RAMI 1990 pag. 46 segg. consid. 2; STCA del 30 dicembre 1991 nella causa M.).

2.11

Dagli atti emerge

dunque che per dimostrare l'esistenza di un nesso di causalità naturale, la

ricorrente sostiene che anteriormente all'incidente non accusava alcun disturbo, quindi che "indiscutibilmente

i danni riscontrati dal Dr. medico __________ di __________ sono stati causati

dall'incidente" (doc. I).

Il medico dentista curante ha invece affermato

che il ponte sui denti 14-24 era sì funzionale e fisso, siccome fatto con un'armatura molto robusta, ma lo stato

parodontale dell'assicurata era

preoccupante, essendovi una manifesta ed estesa parodontosi (doc. IX risposte

n. 3 e n. 4). Di conseguenza, a specifica domanda di questo Tribunale, il

curante ha risposto che "È possibile affermare che lo stato dei denti

14-24 al momento dell'infortunio

era già compromesso a causa della sua parodontosi estesa." (doc. IX risposta n. 9), ritenuto comunque che "Il

danno al ponte 14-24 non avrebbe potuto realizzarsi semplicemente con la normale

masticazione perché malgrado la sua parodontosi il ponte era fisso."

(doc. IX risposta n. 10). Pertanto, lo stesso medico dentista ha indicato

che l'infortunio del 14 aprile

2007.

ha "chiaramente (…) contribuito ad accelerare di molto il processo"

(doc. IX risposta n. 11) di sublussazione del ponte 14-24.

Va infine osservato che il dr. med. dent. __________

è concorde con le conclusioni a cui sono giunti entrambi i medici fiduciari

della Cassa malati, i quali hanno ritenuto che la preesistente parodontite

acuta ha comportato che i denti non abbiano resistito all'impatto subìto,

mentre dei denti sani avrebbero resistito al colpo.

Gli odontoiatri interpellati dalla Cassa malati ed

il medico dentista curante della ricorrente, cui questo Tribunale ha espressamente

formulato delle domande, sono concordi nel ritenere che lo stato dei denti dell'assicurata al momento dell'incidente era già compromesso da una

situazione di parodontosi. Il dott. __________ ha comunque evidenziato come,

nonostante tale patologia, nel marzo 2007, ossia un mese prima dell'infortunio, il ponte in esame era in ogni

caso ben fisso e perfettamente funzionante, nonostante il manufatto dei denti

14-24 poggiasse sui denti portanti 13, 12 e 22 già fragili a causa della

parodontosi. Tale fragilità ha comportato che, ad un urto come quello subito

(che il dott. __________ definisce "forte", doc. 3) non abbia retto

al colpo.

Da evidenziare che, tra l'incidente e la visita

del curante sono trascorsi neppure 2 giorni. Nel doc. 3 il curante evidenzia

come, successivamente all'urto del viso contro la portiera dell'auto, la

signora RI 1 abbia sentito "muoversi il ponte intero sup.".

Il TCA constata che v'è una divergenza d'opinione

fra gli specialisti: il medico dentista curante afferma che il danno al ponte

non avrebbe potuto realizzarsi con la normale masticazione dato che il

manufatto era fisso malgrado l'evidente

parodontosi, mentre entrambi i medici fiduciari consultati dalla Cassa malati

sostengono il contrario. Tutti i medici dentisti che si sono occupati della

fattispecie concludono comunque che l'incidente subìto dall'interessata ha contribuito ad accelerare il processo di

sublussazione del ponte sui denti 14-24.

2.12

A mente della

scrivente Corte, chiamata ora a pronunciarsi, i referti medici dei dr. med.

dent. __________, __________ e __________ hanno tenuto in considerazione tutti

gli elementi, le caratteristiche e le peculiarità della concreta fattispecie,

quali lo stato dei denti precedente il 14 aprile 2007 e le radiografie eseguite

dal medico dentista curante __________ prima e dopo l'incidente. Questi giudizi appaiono chiari, completi ed esaurienti

sia nella descrizione degli antefatti della situazione odontoiatrica dell'insorgente, sia nell'esame generale della documentazione radiografica

e clinica agli atti, come pure nella valutazione complessiva di tutte le prove

e delle circostanze emerse dall'istruttoria, ciò pur divergendo in merito alle conclusioni e quindi

sugli effetti dell'urto.

Va quindi ritenuta l'esistenza di uno stato

patologico riferito alla dentatura della ricorrente, che ha certamente

contribuito ad accelerare il processo di sublussazione del ponte 14-24, e che,

quindi, appare una causa della fragilizzazione di quei denti. È inoltre

accertato che, prima dell'urto, il ponte era funzionante e fisso.

2.13

Ora, come

indicato nelle considerazioni che precedono, per ammettere l'obbligo contributivo dell'assicurazione malattia riguardo ad un

infortunio, occorre stabilire un nesso di causalità naturale ed adeguata (DTF

127.

V 103 consid. 5b/bb) anche solo parziale (DTF 119 V 337 consid. 1),

tra l'evento ed il conseguente

danno alla salute. Non occorre che l'evento sia stato la sola o la diretta causa del danno alla salute; è

sufficiente che l'evento abbia

provocato un danno alla salute e ne costituisca, in questo senso, una semplice concausa

(DTF 117 V 376 consid. 3a; DTF 115 V 134 consid. 3; DTF 112 V 376 consid. 3a;

STFA U 136/99 del 16 marzo 2000, consid. 2b; STFA U 324/99 del 10 gennaio 2001,

consid. 2b).

La giurisprudenza precisa ancora che se uno stato

patologico preesistente è aggravato oppure si manifesta in seguito ad un infortunio,

l'obbligo dell'assicurazione di corrispondere le prestazioni

cessa soltanto se l'evento non

costituisce (più) la causa naturale (e adeguata) del danno, ossia se quest'ultimo è da ricondurre soltanto ed

esclusivamente a fattori extrainfortunistici (STFA U 319/2002 del 2 settembre

2003, consid. 1.3; RAMI 1992 pag. 75, consid. 4b). Ciò si verifica in

particolare con il ripristino dello stato di salute esistente immediatamente

prima dell'infortunio (status

quo ante) oppure con il raggiungimento di quello stato che, prima o poi,

secondo l'evoluzione ordinaria,

sarebbe intervenuto anche senza l'infortunio (status quo sine). L'estinzione del nesso di causalità deve esser stabilita con il grado

della verosimiglianza preponderante richiesto in materia di assicurazioni

sociali. Per contro, la semplice possibilità che l'evento non esplichi più effetto causale non è sufficiente (citata STF

8C_820/2007 del 29 ottobre 2008, consid. 4).

Dall'esame dei fatti è emerso che a causa dell'urto subìto dalla ricorrente, la cui dentatura è stata colpita dalla

portiera della sua vettura, l'assicurata ha subito risentito di un aggravamento

della mobilità del ponte in ceramica costruito sui denti 14-24 circostanza

questa accertata (doc. 3) dal curante. Il ponte, come rammentato sia dalla ricorrente

che dal suo curante - che l'aveva visitata appena un mese prima dell'evento -

era stato, nonostante la patologia (paradontosi), resistente alle

sollecitazioni ordinarie. Nulla, dagli atti, permette di ritenere che il danno

si sarebbe avverato comunque in assenza dell'urto del 14 aprile 2007.

Pur ammettendo quindi la preesistenza di uno

stato patologico ai denti, affetti da parodontosi così come illustrato da tutti

e tre gli specialisti intervenuti (medico dentista curante, medico dentista di

fiducia della Cassa malati e chirurgo maxillo-facciale di fiducia della Cassa

malati), il TCA è dell'avviso

che l'evento del 14 aprile 2007 vada considerato concausa del danno ai

denti e quindi dell'aggravamento della mobilità degli stessi come il medico

dentista curante ha riscontrato successivamente all'incidente con necessità di estrazione e loro sostituzione con una

protesi totale.

In questo senso, l'evento assicurato deve essere considerato quale fattore concausale

per il concretizzarsi del pregiudizio riscontrato ai denti dell'insorgente e quindi al suo manufatto. La situazione

preesistente ha contribuito all'insorgenza del danno, il quale, visti i tempi e le modalità in cui

si è manifestato, deve però per il resto essere ricollegato, almeno parzialmente,

all'incidente in questione

(STFA U 319/2002 del 2 settembre 2003, consid. 2.3).

Tutto ben considerato, quindi, questa Corte

ritiene dimostrato, perlomeno con il grado della verosimiglianza preponderante

(la semplice possibilità, come detto, non basta) caratteristico del settore

della sicurezza sociale (cfr., fra le tante, DTF 129 V 56 consid. 2.4), che fra l'evento occorso alla ricorrente il 14

aprile 2007 ed il danno riscontrato ai suoi denti ed al

relativo manufatto confezionato sugli stessi (ponte poggiante sui denti 14-24)

esiste una relazione di causalità naturale perlomeno parziale - ed adeguata

(STFA U 319/2002 del 2 settembre 2003, consid. 3.2).

2.14

Di conseguenza,

la decisione su opposizione va annullata. L'incarto deve pertanto essere rinviato alla Cassa malati affinché si

pronunci sul rimborso del costo del trattamento medico dispensato dal

dr. med. dent. __________ a seguito dell'incidente del 14 aprile 2007.

Malgrado sia vincente in causa, siccome non è patrocinata, alla

ricorrente non vanno attribuite delle indennità per ripetibili (art. 61 lett. g

LPGA).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è accolto.

1.1. La decisione

su opposizione del 24 settembre 2008 è annullata essendo accertato un nesso di

causalità, naturale ed adeguata, fra l'evento del 14 aprile 2007 ed il danno constatato al ponte poggiante

sui denti 14-24 della ricorrente.

1.2. Di

conseguenza, l'incarto è retrocesso alla Cassa affinché decida in merito alle

prestazioni di cui l'assicurata ha diritto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

Non si attribuiscono ripetibili.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare

quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve

motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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