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Decisione

36.2008.151

Ricorso contro decisione su opposizione che dichiara tardiva l'opposizione. Accolto per grossolano errore dell'assicuratore. Il giudice non entra nel merito del caso

25 novembre 2008Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

i sospetti dei professionisti __________, magari sconfessati dall'operazione;

- che,

il tema non va qui approfondito ma sarà compito di CO 1 verificare puntualmente

e precisamente gli aspetti medici, valutando poi quanto RI 1 poteva recepire e

giudicare per determinare il caso d'urgenza;

- che

in effetti CO 1 ha emanato un primo provvedimento non condiviso dall'assicurata.

Si tratta della decisione 11 giugno 2008 con cui CO 1 ha rifiutato di assumersi

i costi di degenza e cura escludendo il caso d'urgenza, decisione cui

l'assicurata si è opposta con scritto raccomandato 7 luglio 2008;

- che,

invece di emanare una formale decisione su opposizione, CO 1 ha emesso una

nuova decisione formale, situazione che in sede di osservazioni al ricorso

viene definita incresciosa dal giurista di CO 1, e che invece va definita

frutto di superficialità e leggerezza;

- che

la signora RI 1 ha reagito alla nuova decisione formale del 24 luglio 2008 con

scritto (ancora una volta raccomandato, come il precedente del 7 luglio 2008)

con cui si è opposta alla nuova decisione peraltro ben specificata "CO

1 Entscheid vom 24 Juli 2008", anche se in tedesco la circostanza non

doveva sfuggire all'esame dell'avv. __________ ("Rechtsanwältin"

che ha redatto in tedesco la decisione su opposizione);

- che,

nonostante i numerosi sforzi profusi da RI 1, la leggerezza e la superficialità

di CO 1 sono proseguite. L'atteggiamento di chi si è occupato del caso prima

che giungesse nelle mani del giurista di lingua italiana è sconcertante e teso

alla banalizzazione del caso che banale non è. Si invita CO 1 a volere

esaminare con la massima cura la fattispecie, alla luce anche dell'atteggiamento

vessatorio assunto nei confronti dell'assicurata, si ripete, operata nemmeno 3

ore dopo l'arrivo in ospedale;

-

che, infatti, l'avv. __________ ha emesso una decisione su opposizione sconcertante

in cui, dopo un esame veramente superficiale e negligente del caso, osserva:

" dass CO 1 in der Folge die Kostenübernahme mit

Verfügung vom 11. Juni 2008 abgelehnt hat;

dass gegen die Verfügung mit Schreiben vom 23. August

2008 Einsprache erhoben wurde;

dass CO 1 von Amtes wegen zu prüfen

hat, ob die gesetzlichen Fristen eingehalten worden sind;

dass die Verfügung von RI 1 am 16.

Juni 2008 empfangen wurde und die Rechtsmit­telfirst von 30 Tagen zur Anfechtung der Verfügung, unter Berücksichtigung

der Gerichtsfe­rien vom 15. Juli bis

zum 15. August, bis zum 18. August 2008 gedauert hat;

dass die vorliegende Einsprache

frühestens am 23. August 2008 und damit nach Ablauf der Rechtsmittelfrist der

schweizerischen Post übergeben wurde und damit Frist zur Anfech­tung der Verfügung nicht gewahrt wurde;

dass die Verfügung vom 11. Juni 2008 somit unangefochten

in Rechtskraft erwachsen und da­mit formell rechtskräftig geworden ist und mit

ordentlichen Rechtsmitteln nicht mehr ange­fochten

werden kann und auf die Einsprache vom 23. August 2008 daher nicht einzutreten ist;

Einspracheentscheid

1. Auf die Einsprache wird nicht eingetreten."

(Doc. 18)

- che,

coriacea, l'assicurata ha insistito aggravandosi al Tribunale cantonale delle assicurazioni

sottolineando la correttezza delle sue reazioni;

- che

RI 1 non ha potuto far altro che richiamare atti ed argomenti precedenti, nel merito

del caso, in assenza completa di argomentazioni da parte dell'assicuratore che

non ha esaminato il merito del caso;

- che

CO 1, per mano del giurista di lingua italiana, ha presentato una risposta di

causa il 10 novembre 2008 in cui evidenzia "oggettivamente … una serie

incresciosa di errori di gestione" del dossier, rilevando come CO 1

sia riuscita ad emanare "ben due decisioni formali per un'identica

fattispecie" e come "la decisione su opposizione ha ritenuto

l'opposizione … tardiva poiché - erroneamente - attribuita alla prima decisione

formale emessa l'11 giugno 2008";

- che

quest'ammissione di leggerezza e superficialità rispettivamente di negligenza nel

trattare il dossier da parte dell'assicuratore, non ha avuto però corretto

seguito mediante ritiro, con annullamento, del provvedimento impugnato e sua

successiva sostituzione mediante nuova decisione conseguente agli approfondimenti

(indubbiamente necessari), alla valutazione adeguata e completa che il caso

impone. Ciò anche alla luce delle conseguenze finanziarie per l'assicuratore,

comunque limitate per legge;

- che,

in effetti, CO 1 in sede di risposta di causa, nonostante la totale assenza di

argomentazione di merito, ha chiesto "a codesto … Tribunale di entrare

nel merito della vicenda", dimenticando che alla signora CO 1 non sono

state dati con la decisione su opposizione, gli argomenti contro cui aggravarsi,

invero neppure contenuti nella risposta di causa;

- che

tale richiesta giunge dopo l'ammissione di CO 1 secondo cui "alla luce

di tutto appare come le censure - a livello formale - sollevate dalla signora RI

1 sono sicuramente fondate e dunque la decisione su opposizione 22 settembre

2008, evidentemente errata";

- che,

sempre a pag. 4 della risposta di causa, CO 1 evidenzia - nel merito - solo l'assenza

di un caso di necessità;

- che,

nelle sue conclusioni, l'assicuratore postula la reiezione del gravame;

- che

a RI 1 è stata offerta possibilità di ulteriormente esprimersi e di chiedere

l'assunzione di nuove prove;

- che

la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio

e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria

o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione

di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica

giudiziaria (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18

febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa

B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del

10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190

seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre

1999 nella causa C., I 623/98);

- che

l'esame del giudice è limitato all'oggetto della decisione e non può estendersi

oltre;

- che,

in concreto, la decisione su opposizione ha per oggetto la tempestività dell'opposizione

alla decisione formale e null'altro;

- che,

come rammentato in un recente caso, proprio riferito a cure all’estero (inc.

36.2007.164, sentenza del 22 aprile 2008), il diritto di essere sentito di cui

all’art. 29 cpv. 2 Cost. comprende l’obbligo per l’autorità di motivare le

proprie decisioni. Tale obbligo ha lo scopo, da un lato, di porre la persona

interessata nelle condizioni di afferrarne le ragioni poste a fondamento e di

poterlo impugnare con cognizione di causa, e, dall’altro, di permettere

all’autorità di ricorso di esaminare la fondatezza della decisione medesima.

Ciò non significa che l’autorità sia tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed

esaustivo su tutte le argomentazioni addotte; essa può occuparsi delle sole

circostanze rilevanti per il giudizio, atte ad influire sulla decisione

(sentenza U 397/05 del 24 gennaio 2007, con riferimenti; DTF 129 I 232 consid.

3.2);

- che,

a norma dell'art. 53 cpv. 3 LPGA, l'assicuratore può riconsiderare una decisione

o una decisione su opposizione, contro le quali è stato inoltrato ricorso, fino

all'invio del suo preavviso all'autorità di ricorso;

- che

l'amministrazione può rivedere la decisione impugnata solo fino alla presentazione

della risposta. Tale condizione temporale è adempiuta se il nuovo provvedimento

viene trasmesso all'istanza di ricorso entro il termine per l'inoltro della

risposta (cfr. R. Hischier, Die Wiedererwägung pendente lite im Sozialversicherungsrecht

oder die Möglichkeit der späten Einsicht, in SZS 1997, pag. 457; DTF 109 V 236

consid. 2);

- che

una decisione resa dopo questo termine assume per contro unicamente il carattere

di una proposta indirizzata al giudice, affinché egli decida nei sensi della

nuova valutazione (Pratique VSI 1994 pag. 281; RCC 1992 pag. 123 consid. 5, RCC 1989 pag. 320 consid. 2a, RCC 1984 pag. 283, DTF 109 V 236;

Spira, "Le contentieux des assurances sociales fédérales et la procédure

cantonale" in RJN 1984, pag. 23). L'art. 6 della

Legge di procedura per le cause al TCA del 23 giugno 2008 enuncia i medesimi

principi. Questa norma prevede che l'autorità amministrativa può, fino

all'invio della sua risposta, riesaminare la decisione impugnata. Essa notifica

immediatamente una nuova decisione alle parti e la comunica al Tribunale.

Quest'ultimo continua la trattazione del ricorso in quanto non sia divenuto

senza oggetto per effetto della nuova decisione (art. 3a cpv. 3, 1a frase

LPTCA);

- che,

in concreto, CO 1, oltre ad avere gestito superficialmente e negligentemente il

dossier tanto da provocare inutile ricorso al Tribunale Cantonale delle

Assicurazioni da parte dell’assicurata, ciò che ha delle conseguenze sia sulle

ripetibili che sulle tasse e spese di giustizia per il giudizio che questo

Giudice è chiamato a rendere, con la sua richiesta al TCA di giudizio di merito

vuole togliere alla signora RI 1 un grado di giudizio. In sostanza la decisione

formale non contiene argomenti di merito particolari, la decisione su

opposizione invece non ne contiene alcuno limitandosi ad un esame formale, assolutamente

e completamente errato, ed CO 1 si permette di chiedere al giudice di

continuare la trattazione nel merito a fronte della totale assenza di argomentazioni,

privando così gravemente l’assicurata ricorrente del suo diritto di essere

sentita come esplicitato in precedenza;

- che

in concreto il ricorso va accolto, la decisione su opposizione che conclude per

l’intempestività, e conseguente irricevibilità, della opposizione formulata

avverso la decisione formale dell’assicuratore è assolutamente errata come

riconosciuto nelle argomentazioni di risposta dallo stesso assicuratore. La

decisione impugnata va quindi annullata, gli atti rinviati all’assicuratore,

per un nuovo esame del caso e per la resa di una decisione motivata in maniera

completa dopo avere esperito i necessari accertamenti presso il nosocomio di __________

e dopo avere valutato come la signora RI 1 potesse apprezzare la situazione a

fronte di medici che l’hanno accolta alle 06.30 all’ospedale e che neppure 3

ore dopo la mettevano sotto i ferri del chirurgo, il tutto dopo una notte

infernale in preda ai dolori. Ovviamente se la decisione non sarà favorevole

alla ricorrente la signora RI 1 potrà ulteriormente ricorrere a questo

Tribunale come di legge;

- che

il ricorso si è reso necessario, come le ben due opposizioni (ne bastava una invero),

per la superficialità della gestione del dossier da parte dell’assicuratore.

Dal canto suo la signora, per fortuna di CO 1, non ha fatto capo ad un legale,

ciò infatti avrebbe comportato la condanna dell’assicuratore a ripetibili di

ben altro spessore. In concreto, come detto, superficialità e leggerezza nella

trattazione del dossier e la reazione in sede di procedura di ricorso davanti

al Tribunale, impongono di ritenere a carico dell’assicuratore la tassa di

giustizia che appare adeguato fissare in CHF 450 oltre alle spese processuali

cifrate in CHF 50. CO 1 verserà inoltre alla ricorrente, per la necessità di

questa di dovere impiegare tempo e risorse finanziarie per salvaguardare suoi

diritti che dovevano ben prima essere ammessi, la cifra di CHF 200 a titolo di

rimborso spese.

Per questi

motivi

dichiara e

pronuncia

1. Il

ricorso è accolto nel senso delle considerazioni espresse. Di

conseguenza la decisione impugnata è annullata e gli atti rinviati alla cassa

per un nuovo esame e per una nuova decisione su opposizione nel senso delle

motivazioni esposte.

Considerandi

2.

La

tassa di giustizia cifrata in CHF 450.- e le spese processuali fissate in CHF

50.

- vengono poste a carico di CO 1, __________. L’assicuratore verserà inoltre

alla ricorrente CHF 200.- a titolo di rifusione delle spese sopportate per la

causa.

3.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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