Lexipedia

Decisione

36.2008.154

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

19 gennaio 2009Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

36.2008.154

Data decisione, Autorità:

19.01.2009, TCA

Titolo:

Richiesta per l'ottenimento del sussidio per il pagamento del premio dell'assicurazione malattie obbligatorie respinta poiché, tranne eccezioni, se l'assicurato trasferisce il proprio domicilio, il diritto sussiste secondo il diritto del Cantone nel quale l'assicurato è domiciliato al 1° gennaio

DOMICILIO

NOZIONE O DEFINIZIONE DI DOMICILIO

SUSSIDIO / SUSSIDI

art. 23 CC

art. 24 CC

art. 3 LAMAL

art. 1 cpv. 1 OAMAL

Raccomandata

Incarto n.

36.2008.154

cs

Lugano

19 gennaio 2009

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il giudice delegato del Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

con redattore:

Christian Steffen, vicecancelliere

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 27 ottobre 2008

di

RI 1

contro

la decisione su reclamo del 21 ottobre

2008 emanata da

Istituto assicurazioni sociali Ufficio

assicurazione malattia, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione sociale

contro le malattie

ritenuto che RI

1 ha chiesto di poter beneficiare della riduzione del premio dell’assicurazione

obbligatoria contro le malattie per il 2008,

la

richiesta ed il successivo reclamo sono stati respinti dall’Ufficio

dell’assicurazione malattia (di seguito: UAM) poiché al 1° gennaio 2008

l’interessato non era domiciliato in Ticino,

contro

la decisione su reclamo RI 1 ha presentato tempestivo ricorso al TCA (doc. I).

Egli rileva che sulla base della tassazione 2005, emanata dal fisco ticinese,

avrebbe diritto alla riduzione del premio. L’insorgente rammenta inoltre di

aver abitato dal 1° gennaio 2008 al 31 luglio 2008 nel Canton __________ e dal

1° agosto al 31 agosto 2008 nel Canton __________ e che “nei suddetti ultimi

due cantoni non ho diritto al sussidio cassa malati in quanto nel 2005 dove ho

maturato il diritto abitavo in Ticino, (…).”,

con

risposta del 6 novembre 2008 l’UAM ha proposto di respingere il ricorso con

argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione

(doc. III),

pendente

causa il ricorrente e l’UAM hanno prodotto ulteriore documentazione (doc. V e

seguenti),

la

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della

valutazione delle prove). Il TCA può, dunque, decidere nella composizione di un

Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria

(cfr. STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio

2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002;

STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001,

pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000;

STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999),

oggetto

del contendere è unicamente la questione a sapere se il Canton Ticino è

competente per decidere circa l’eventuale diritto del ricorrente alla riduzione

del premio dell’assicurazione malattie per il 2008,

l’art.

8 cpv. 1 dell’Ordinanza federale concernente il sussidio della Confederazione

per la riduzione dei premi nell’assicurazione malattie (ORPM; RS 832.112.4),

prevede che se l’assicurato trasferisce il suo domicilio da un Cantone a un

altro, il diritto alla riduzione dei premi sussiste per tutta la durata

dell’anno civile secondo il diritto del Cantone nel quale l’assicurato era

domiciliato al 1° gennaio. Questo Cantone riduce i premi,

per

l’art. 8 cpv. 2 ORPM il capoverso 1 si applica per analogia agli assicurati

menzionati nell’articolo 65a (riduzione dei premi da parte dei cantoni a favore

di assicurati residenti in uno Stato membro della Comunità europea, in Islanda

o in Norvegia) lettere a e b LAMal, il cui nesso concreto con un determinato Cantone

passa a un altro Cantone,

secondo

l'art. 3 LAMal

" 1 Ogni persona domiciliata in Svizzera

deve assicurarsi o farsi assicurare dal proprio rappresentante legale per le

cure medico-sanitarie entro tre mesi dall’acquisizione del domicilio o dalla

nascita in Svizzera.

Considerandi

2.

Il Consiglio federale può prevedere eccezioni all’obbligo

d’assicurazione, segnatamente per i dipendenti di organizzazioni internazionali

e di Stati esteri.

3.

Può estendere l’obbligo d’assicurazione a persone non aventi il

domicilio in Svizzera, in particolare a quelle che:

a. esercitano un’attività in Svizzera o vi hanno la propria dimora

abituale (art. 13 cpv. 2 LPGA);

b. lavorano all’estero per conto di un datore di lavoro con sede in

Svizzera.",

l'art. 1

cpv. 1 OAMal precisa in proposito che

" 1 Le persone domiciliate in Svizzera

ai sensi degli articoli 23 a 26 del Codice civile svizzero (CC) sono tenute ad

assicurarsi conformemente all’articolo 3 della legge.",

secondo

l’art. 23 cpv. 1 CC il domicilio di una persona è nel luogo dove essa dimora

con l’intenzione di stabilirvisi durevolmente. L’art. 23 cpv. 2 CC prevede che

nessuno può avere contemporaneamente il suo domicilio in più luoghi. A norma

dell’art. 23 cpv. 3 CC questa disposizione non si applica al domicilio

d’affari,

la

nozione di domicilio presuppone la realizzazione di due condizioni cumulative:

la prima, oggettiva, di residenza effettiva, e la seconda, soggettiva,

dell'intenzione di stabilirsi durevolmente. Quest'ultima condizione è tuttavia

unicamente di rilievo nella misura in cui risulta riconoscibile. Determinante è

il luogo in cui si trova il centro degli interessi. Quest'ultimo si trova

abitualmente nel luogo di abitazione, vale a dire dove si dorme, si trascorre

il tempo libero, dove si trovano gli effetti personali, dove solitamente esiste

un allacciamento telefonico e un recapito postale. L'intenzione, riconoscibile

all'esterno, deve essere orientata nel senso di una residenza durevole.

Tuttavia, l'intenzione di lasciare più tardi un luogo, non esclude la

possibilità di stabilirvi il domicilio. Valore indiziario per la risoluzione

della questione rivestono l'annuncio e il deposito dei documenti, l'esercizio

dei diritti politici, il pagamento delle imposte, eventuali autorizzazioni di

polizia degli stranieri ecc. (cfr. sentenza C 101/04 del 9 maggio 2007,

pubblicata parzialmente in DTF 133 V 367; DTF 127 V 237 consid. 1 pag. 238; 125

V 76 consid. 2a pag. 77 con riferimenti; cfr. pure la sentenza P 21/04 dell'8

agosto 2005, consid. 4.1.1, pubblicata in SVR 2006 EL no. 7 pag. 25),

a

proposito del cambiamento di domicilio o dimora l’art. 24 CC prevede

che il domicilio di una persona, stabilito che sia, continua a sussistere fino

a che essa non ne abbia acquistato un altro. Per l’art. 24 cpv. 2 CC si

considera come domicilio di una persona il luogo ove dimora, quando non possa

essere provato un domicilio precedente o quando essa abbia abbandonato il suo

domicilio all’estero senza averne stabilito un altro nella Svizzera. A norma

dell’art. 25 cpv. 1 CC il domicilio del figlio sotto l’autorità parentale è

quello dei genitori o, se i genitori non hanno un domicilio comune, quello del

genitore che ne ha la custodia; negli altri casi, è determinante il luogo di

dimora. Giusta l’art. 25 cpv. 2 CC il domicilio dei tutelati è nella sede

dell’autorità tutoria,

per

l’art. 26 CC la dimora in un luogo allo scopo di frequentarvi le scuole e il

collocamento in un istituto di educazione, in un ospizio od asilo, in una casa

di salute, di pena o correzione, non costituiscono domicilio,

nel

caso di specie l’assicurato non contesta di essere stato domiciliato nel Canton

__________ il 1° gennaio 2008,

del

resto con scritto del 17 maggio 2008 all’UAM ha affermato che “è ovvio che dove

sono domiciliato adesso in __________ non ho diritto al sussidio 2008!

Visto che per il suddetto sussidio fa stato la tassazione 2005 dove ho pagato

le tasse in Ticino (….)” (sottolineatura del redattore),

dagli

atti emerge che l’interessato è partito dal Canton Ticino già il 31 luglio

2007, per poi domiciliarsi dal 1° settembre 2007 nel Canton __________ (cfr.

scritto del 15 novembre 2008, dov. V: “(…omissis …) quando sono andato via

dal Ticino a metà del 2007 (…omissis…)”; sottolineatura del

redattore), nel mese di agosto 2008 nel Canton __________ e ritornare in Ticino

nel mese di settembre 2008,

con

scritto del 6 ottobre 2008 il ricorrente ha affermato che “dal 01 settembre

2008.

sono di nuovo domiciliato in Ticino e come ben sapete non

percepisco sussidi per la cassa malati ne nel canton __________ e quanto meno

nel canton __________!” (doc. 9, sottolineatura del redattore),

l’insorgente ha prodotto uno scritto del 29 ottobre 2008 del Comune

di __________ che ha affermato che “Die Prämienverbilligung für die

obligatorische Krankenversicherung wird Personen ausgerichtet, die am

01.01.2008

ihren steuerrechtlichen Wohnsitz oder Aufenthalt in __________

hatten. Sie wechselten den Wohnsitz am 01.08.2008 von __________ nach __________.

Wir bitten Sie deshalb, den Antrag für die Prämien Verbilligung 2008 bei der

Gemeinde in __________ zu stellen.“ (doc. V/1),

il

ricorrente ha trasmesso al TCA una lettera del 4 novembre 2008 del __________

del Canton __________ il quale ha informato RI 1 che avrebbe inviato la

richiesta alla Cassa di compensazione alla quale è stato assegnato il compito

di decidere circa le domande di sussidio (doc. V/2),

il 14 novembre 2008 la Cassa di compensazione del Canton __________ ha

risposto che “Après contrôle de notre fichier des bénéficiaires de

subvention aux primes d’assurance-maladie pour l’année 2008, nous constatons

que vous êtes inconnnu chez nous.” (doc. IX/Bis),

come

rileva giustamente l’UAM in concreto non è rilevante se il ricorrente ha

effettivamente percepito il sussidio in un altro Cantone, ma se il Canton

Ticino è competente per decidere circa il diritto alla riduzione del premio per

il 2008,

nel

caso di specie assodato che il domicilio dell’interessato nel Canton __________

dal 1° settembre 2007 al 31 luglio 2008 non è contestato dall’insorgente,

competente per decidere circa il diritto al sussidio per l’anno 2008 in

applicazione dell’art. 8 cpv. 1 ORPM è il Canton __________,

manifestamente

infondate sono le lamentele del ricorrente per quanto concerne un asserito

comportamento in senso contrario delle autorità ticinesi quando si è trattato

di riconoscere il versamento del sussidio del 2007, nel senso che l’UAM si era

inizialmente rifiutato di versare il sussidio per tutto l’anno malgrado il

domicilio nel nostro Cantone al 1° gennaio 2007,

infatti,

come rileva l’UAM, vige una convenzione intercantonale del Gruppo di lavoro per

le assicurazioni sociali dei Cantoni della Svizzera occidentale (GLAS:

Groupement latin des assurances sociales),

secondo

gli accordi intercantonali sottoscritti da alcuni Cantoni, in caso di

cambiamento di domicilio durante l’anno il diritto al sussidio decade dal mese

successivo al momento della partenza e lo stesso deve essere richiesto nel

nuovo Cantone di domicilio al momento dell’arrivo (principio della

reciprocità),

per

l’anno 2008, oggetto del contendere, il principio della reciprocità viene

applicato dai Cantoni di __________, __________ (in modo parziale), __________,

__________ e __________. I Cantoni di __________, __________ e __________ per

l’anno 2008 non applicano il principio della reciprocità (doc. XIV/Bis),

in

queste condizioni, in caso di cambiamento di domicilio dal Canton __________ al

Canton __________ nel corso del 2008, come in concreto, competente per decidere

circa l’obbligo assicurativo, in applicazione dell’art. 8 ORPM, non è l’UAM, il

quale non può neppure assegnare il sussidio solo per i mesi di domicilio in

Ticino, ma il Canton __________, il quale tuttavia applica le norme cantonali __________

per stabilire se l’insorgente ha diritto al sussidio,

pertanto

la circostanza che il ricorrente secondo la tassazione 2005 avrebbe diritto nel

2008.

al sussidio secondo le norme cantonali ticinesi non significa ancora che

anche secondo le norme __________ l’interessato ha diritto al sussidio per il

2008,

spetta

comunque all’insorgente inoltrare semmai una domanda specifica alle autorità __________

e chiedere loro l’emissione di una decisione formale impugnabile,

non

può essere d’aiuto al ricorrente neppure la circostanza che il formulario per la

richiesta del sussidio per il 2008 gli è stato spedito direttamente dall’UAM

nel corso del mese di luglio 2007,

infatti,

da una parte al momento della spedizione del formulario l’insorgente risultava ancora

domiciliato in Ticino, dall’altra va comunque rilevato che questo Tribunale ha

già più volte ribadito che la circostanza di vedersi recapitare il formulario

per chiedere il sussidio non è un motivo per poter invocare la propria buona fede,

il diritto alla

protezione della buona fede è un principio generale dell'ordinamento giuridico

svizzero che dal 1° gennaio 2000 trova il suo fondamento nell'art. 9 della

Costituzione federale. Esso tutela la legittima fiducia dell'amministrato nei

confronti dell'autorità amministrativa quando, assolte determinate condizioni,

egli abbia agito conformemente alle istruzioni o alle dichiarazioni della

stessa autorità, ritenuto che le parti devono poter ragionevolmente confidare

nella veridicità delle loro dichiarazioni e nella correttezza del loro

comportamento. Tale diritto permette dunque al cittadino di esigere che l'autorità

rispetti le proprie promesse e che essa eviti di contraddirsi. Così

un'informazione o una decisione erronea possono obbligare l'amministrazione a

consentire ad un assicurato un vantaggio contrario alla legge (sentenza del 5 marzo 2003, H 411/01). Le condizioni per tutelare la buona fede dell'assicurato, e

scostarsi così dal principio della legalità, sono precisate da una lunga e consolidata

giurisprudenza, secondo la quale di

regola un'informazione erronea è vincolante quando l'autorità, intervenendo in

una situazione concreta nei confronti di persone determinate, era competente a

rilasciarla, il cittadino non poteva riconoscerne l'inesattezza e, sempre che

l'ordinamento legale non sia mutato nel frattempo, fidandosi dell'informazione

ricevuta egli abbia preso delle disposizioni non reversibili senza pregiudizio

(DTF 127 I 36 consid. 3a, DTF 126 II 387 consid. 3a; RAMI 2000 n. KV 126 pag.

223, n. KV 133 pag. 291 consid. 2a; cfr., riguardo al previgente art. 4 cpv. 1

vCost. fed., la cui giurisprudenza si applica anche alla nuova norma, DTF 121 V

66.

consid. 2a e sentenze ivi citate),

la buona fede

derivante dall'art. 9 Cost. fed. si riferisce dunque unicamente all'agire

dell'amministrazione nei confronti degli amministrati. Per determinare quindi

la presenza o meno della violazione del principio della buona fede, si deve

verificare se l'amministrazione ha, in primis, formulato una promessa o creato

un'aspettativa in modo contrario alla legge,

già

con sentenza 36.2005.112 del 3 ottobre 2005 il TCA ha affermato che:

“10.La mancata

trasmissione dei formulari per la presentazione della domanda di sussidio viene

indicata come ulteriore motivo atto a giustificare il ritardo nella

presentazione dell’istanza. L’argomento del ricorrente non regge già ad un

primo sommario esame. Infatti i formulari vengono trasmessi d’ufficio ai

potenziali beneficiari da parte dell’amministrazione sulla scorta della

decisione di tassazione del biennio ritenuto dal Consiglio di Stato nel decreto

annualmente emesso per la determinazione del diritto al sussidio ed a

dipendenza dell’imponibile considerato in quella sede. Il modulo è anche

trasmesso alle persone, in genere ai giovani, in occasione dell’emanazione

della prima decisione di tassazione che li riguarda se il reddito è minimo.

L’invio dei formulari a chi non è destinato a beneficiare dei sussidi

rispettivamente la mancata trasmissione ad un potenziale beneficiario non

permettono di ritenere il diritto al sussidio in virtù delle regole sulla buona

fede come anticipato nelle considerazioni che precedono (in questo senso la

sentenza 22 settembre 2005 nell’inc. B. 36.2005.78). Infatti l’invio errato non

può fare ritenere agli assicurati l’esistenza degli estremi per la concessione

del sussidio. L’eventuale omissione della trasmissione a potenziali interessati

del modulo per la richiesta di sussidio non permette di giustificare un ritardo

nell’inoltro delle domande di sussidio (in questo senso la sentenza in re B.

citata). La diligenza che incombe all’assicurato – cui è noto per le campagne

informative che da anni l’Ufficio dell'Assicurazione Malattia e più

generalmente l’amministrazione cantonale conducono – gli impone di provvedere

al recupero dei formulari disponibili presso le cancellerie comunali in caso di

mancata trasmissione d’ufficio.”,

alla

luce di tutto quanto sopra esposto, il ricorso va respinto, mentre la decisione

su reclamo impugnata merita conferma.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster