36.2008.154
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19 gennaio 2009Italiano14 min
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Numero d'incarto:
Fatti
36.2008.154
Data decisione, Autorità:
19.01.2009, TCA
Titolo:
Richiesta per l'ottenimento del sussidio per il pagamento del premio dell'assicurazione malattie obbligatorie respinta poiché, tranne eccezioni, se l'assicurato trasferisce il proprio domicilio, il diritto sussiste secondo il diritto del Cantone nel quale l'assicurato è domiciliato al 1° gennaio
DOMICILIO
NOZIONE O DEFINIZIONE DI DOMICILIO
SUSSIDIO / SUSSIDI
art. 23 CC
art. 24 CC
art. 3 LAMAL
art. 1 cpv. 1 OAMAL
Raccomandata
Incarto n.
36.2008.154
cs
Lugano
19 gennaio 2009
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato del Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 27 ottobre 2008
di
RI 1
contro
la decisione su reclamo del 21 ottobre
2008 emanata da
Istituto assicurazioni sociali Ufficio
assicurazione malattia, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione sociale
contro le malattie
ritenuto che RI
1 ha chiesto di poter beneficiare della riduzione del premio dell’assicurazione
obbligatoria contro le malattie per il 2008,
la
richiesta ed il successivo reclamo sono stati respinti dall’Ufficio
dell’assicurazione malattia (di seguito: UAM) poiché al 1° gennaio 2008
l’interessato non era domiciliato in Ticino,
contro
la decisione su reclamo RI 1 ha presentato tempestivo ricorso al TCA (doc. I).
Egli rileva che sulla base della tassazione 2005, emanata dal fisco ticinese,
avrebbe diritto alla riduzione del premio. L’insorgente rammenta inoltre di
aver abitato dal 1° gennaio 2008 al 31 luglio 2008 nel Canton __________ e dal
1° agosto al 31 agosto 2008 nel Canton __________ e che “nei suddetti ultimi
due cantoni non ho diritto al sussidio cassa malati in quanto nel 2005 dove ho
maturato il diritto abitavo in Ticino, (…).”,
con
risposta del 6 novembre 2008 l’UAM ha proposto di respingere il ricorso con
argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione
(doc. III),
pendente
causa il ricorrente e l’UAM hanno prodotto ulteriore documentazione (doc. V e
seguenti),
la
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può, dunque, decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria
(cfr. STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio
2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002;
STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001,
pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000;
STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999),
oggetto
del contendere è unicamente la questione a sapere se il Canton Ticino è
competente per decidere circa l’eventuale diritto del ricorrente alla riduzione
del premio dell’assicurazione malattie per il 2008,
l’art.
8 cpv. 1 dell’Ordinanza federale concernente il sussidio della Confederazione
per la riduzione dei premi nell’assicurazione malattie (ORPM; RS 832.112.4),
prevede che se l’assicurato trasferisce il suo domicilio da un Cantone a un
altro, il diritto alla riduzione dei premi sussiste per tutta la durata
dell’anno civile secondo il diritto del Cantone nel quale l’assicurato era
domiciliato al 1° gennaio. Questo Cantone riduce i premi,
per
l’art. 8 cpv. 2 ORPM il capoverso 1 si applica per analogia agli assicurati
menzionati nell’articolo 65a (riduzione dei premi da parte dei cantoni a favore
di assicurati residenti in uno Stato membro della Comunità europea, in Islanda
o in Norvegia) lettere a e b LAMal, il cui nesso concreto con un determinato Cantone
passa a un altro Cantone,
secondo
l'art. 3 LAMal
" 1 Ogni persona domiciliata in Svizzera
deve assicurarsi o farsi assicurare dal proprio rappresentante legale per le
cure medico-sanitarie entro tre mesi dall’acquisizione del domicilio o dalla
nascita in Svizzera.
Considerandi
2.
Il Consiglio federale può prevedere eccezioni all’obbligo
d’assicurazione, segnatamente per i dipendenti di organizzazioni internazionali
e di Stati esteri.
3.
Può estendere l’obbligo d’assicurazione a persone non aventi il
domicilio in Svizzera, in particolare a quelle che:
a. esercitano un’attività in Svizzera o vi hanno la propria dimora
abituale (art. 13 cpv. 2 LPGA);
b. lavorano all’estero per conto di un datore di lavoro con sede in
Svizzera.",
l'art. 1
cpv. 1 OAMal precisa in proposito che
" 1 Le persone domiciliate in Svizzera
ai sensi degli articoli 23 a 26 del Codice civile svizzero (CC) sono tenute ad
assicurarsi conformemente all’articolo 3 della legge.",
secondo
l’art. 23 cpv. 1 CC il domicilio di una persona è nel luogo dove essa dimora
con l’intenzione di stabilirvisi durevolmente. L’art. 23 cpv. 2 CC prevede che
nessuno può avere contemporaneamente il suo domicilio in più luoghi. A norma
dell’art. 23 cpv. 3 CC questa disposizione non si applica al domicilio
d’affari,
la
nozione di domicilio presuppone la realizzazione di due condizioni cumulative:
la prima, oggettiva, di residenza effettiva, e la seconda, soggettiva,
dell'intenzione di stabilirsi durevolmente. Quest'ultima condizione è tuttavia
unicamente di rilievo nella misura in cui risulta riconoscibile. Determinante è
il luogo in cui si trova il centro degli interessi. Quest'ultimo si trova
abitualmente nel luogo di abitazione, vale a dire dove si dorme, si trascorre
il tempo libero, dove si trovano gli effetti personali, dove solitamente esiste
un allacciamento telefonico e un recapito postale. L'intenzione, riconoscibile
all'esterno, deve essere orientata nel senso di una residenza durevole.
Tuttavia, l'intenzione di lasciare più tardi un luogo, non esclude la
possibilità di stabilirvi il domicilio. Valore indiziario per la risoluzione
della questione rivestono l'annuncio e il deposito dei documenti, l'esercizio
dei diritti politici, il pagamento delle imposte, eventuali autorizzazioni di
polizia degli stranieri ecc. (cfr. sentenza C 101/04 del 9 maggio 2007,
pubblicata parzialmente in DTF 133 V 367; DTF 127 V 237 consid. 1 pag. 238; 125
V 76 consid. 2a pag. 77 con riferimenti; cfr. pure la sentenza P 21/04 dell'8
agosto 2005, consid. 4.1.1, pubblicata in SVR 2006 EL no. 7 pag. 25),
a
proposito del cambiamento di domicilio o dimora l’art. 24 CC prevede
che il domicilio di una persona, stabilito che sia, continua a sussistere fino
a che essa non ne abbia acquistato un altro. Per l’art. 24 cpv. 2 CC si
considera come domicilio di una persona il luogo ove dimora, quando non possa
essere provato un domicilio precedente o quando essa abbia abbandonato il suo
domicilio all’estero senza averne stabilito un altro nella Svizzera. A norma
dell’art. 25 cpv. 1 CC il domicilio del figlio sotto l’autorità parentale è
quello dei genitori o, se i genitori non hanno un domicilio comune, quello del
genitore che ne ha la custodia; negli altri casi, è determinante il luogo di
dimora. Giusta l’art. 25 cpv. 2 CC il domicilio dei tutelati è nella sede
dell’autorità tutoria,
per
l’art. 26 CC la dimora in un luogo allo scopo di frequentarvi le scuole e il
collocamento in un istituto di educazione, in un ospizio od asilo, in una casa
di salute, di pena o correzione, non costituiscono domicilio,
nel
caso di specie l’assicurato non contesta di essere stato domiciliato nel Canton
__________ il 1° gennaio 2008,
del
resto con scritto del 17 maggio 2008 all’UAM ha affermato che “è ovvio che dove
sono domiciliato adesso in __________ non ho diritto al sussidio 2008!
Visto che per il suddetto sussidio fa stato la tassazione 2005 dove ho pagato
le tasse in Ticino (….)” (sottolineatura del redattore),
dagli
atti emerge che l’interessato è partito dal Canton Ticino già il 31 luglio
2007, per poi domiciliarsi dal 1° settembre 2007 nel Canton __________ (cfr.
scritto del 15 novembre 2008, dov. V: “(…omissis …) quando sono andato via
dal Ticino a metà del 2007 (…omissis…)”; sottolineatura del
redattore), nel mese di agosto 2008 nel Canton __________ e ritornare in Ticino
nel mese di settembre 2008,
con
scritto del 6 ottobre 2008 il ricorrente ha affermato che “dal 01 settembre
2008.
sono di nuovo domiciliato in Ticino e come ben sapete non
percepisco sussidi per la cassa malati ne nel canton __________ e quanto meno
nel canton __________!” (doc. 9, sottolineatura del redattore),
l’insorgente ha prodotto uno scritto del 29 ottobre 2008 del Comune
di __________ che ha affermato che “Die Prämienverbilligung für die
obligatorische Krankenversicherung wird Personen ausgerichtet, die am
01.01.2008
ihren steuerrechtlichen Wohnsitz oder Aufenthalt in __________
hatten. Sie wechselten den Wohnsitz am 01.08.2008 von __________ nach __________.
Wir bitten Sie deshalb, den Antrag für die Prämien Verbilligung 2008 bei der
Gemeinde in __________ zu stellen.“ (doc. V/1),
il
ricorrente ha trasmesso al TCA una lettera del 4 novembre 2008 del __________
del Canton __________ il quale ha informato RI 1 che avrebbe inviato la
richiesta alla Cassa di compensazione alla quale è stato assegnato il compito
di decidere circa le domande di sussidio (doc. V/2),
il 14 novembre 2008 la Cassa di compensazione del Canton __________ ha
risposto che “Après contrôle de notre fichier des bénéficiaires de
subvention aux primes d’assurance-maladie pour l’année 2008, nous constatons
que vous êtes inconnnu chez nous.” (doc. IX/Bis),
come
rileva giustamente l’UAM in concreto non è rilevante se il ricorrente ha
effettivamente percepito il sussidio in un altro Cantone, ma se il Canton
Ticino è competente per decidere circa il diritto alla riduzione del premio per
il 2008,
nel
caso di specie assodato che il domicilio dell’interessato nel Canton __________
dal 1° settembre 2007 al 31 luglio 2008 non è contestato dall’insorgente,
competente per decidere circa il diritto al sussidio per l’anno 2008 in
applicazione dell’art. 8 cpv. 1 ORPM è il Canton __________,
manifestamente
infondate sono le lamentele del ricorrente per quanto concerne un asserito
comportamento in senso contrario delle autorità ticinesi quando si è trattato
di riconoscere il versamento del sussidio del 2007, nel senso che l’UAM si era
inizialmente rifiutato di versare il sussidio per tutto l’anno malgrado il
domicilio nel nostro Cantone al 1° gennaio 2007,
infatti,
come rileva l’UAM, vige una convenzione intercantonale del Gruppo di lavoro per
le assicurazioni sociali dei Cantoni della Svizzera occidentale (GLAS:
Groupement latin des assurances sociales),
secondo
gli accordi intercantonali sottoscritti da alcuni Cantoni, in caso di
cambiamento di domicilio durante l’anno il diritto al sussidio decade dal mese
successivo al momento della partenza e lo stesso deve essere richiesto nel
nuovo Cantone di domicilio al momento dell’arrivo (principio della
reciprocità),
per
l’anno 2008, oggetto del contendere, il principio della reciprocità viene
applicato dai Cantoni di __________, __________ (in modo parziale), __________,
__________ e __________. I Cantoni di __________, __________ e __________ per
l’anno 2008 non applicano il principio della reciprocità (doc. XIV/Bis),
in
queste condizioni, in caso di cambiamento di domicilio dal Canton __________ al
Canton __________ nel corso del 2008, come in concreto, competente per decidere
circa l’obbligo assicurativo, in applicazione dell’art. 8 ORPM, non è l’UAM, il
quale non può neppure assegnare il sussidio solo per i mesi di domicilio in
Ticino, ma il Canton __________, il quale tuttavia applica le norme cantonali __________
per stabilire se l’insorgente ha diritto al sussidio,
pertanto
la circostanza che il ricorrente secondo la tassazione 2005 avrebbe diritto nel
2008.
al sussidio secondo le norme cantonali ticinesi non significa ancora che
anche secondo le norme __________ l’interessato ha diritto al sussidio per il
2008,
spetta
comunque all’insorgente inoltrare semmai una domanda specifica alle autorità __________
e chiedere loro l’emissione di una decisione formale impugnabile,
non
può essere d’aiuto al ricorrente neppure la circostanza che il formulario per la
richiesta del sussidio per il 2008 gli è stato spedito direttamente dall’UAM
nel corso del mese di luglio 2007,
infatti,
da una parte al momento della spedizione del formulario l’insorgente risultava ancora
domiciliato in Ticino, dall’altra va comunque rilevato che questo Tribunale ha
già più volte ribadito che la circostanza di vedersi recapitare il formulario
per chiedere il sussidio non è un motivo per poter invocare la propria buona fede,
il diritto alla
protezione della buona fede è un principio generale dell'ordinamento giuridico
svizzero che dal 1° gennaio 2000 trova il suo fondamento nell'art. 9 della
Costituzione federale. Esso tutela la legittima fiducia dell'amministrato nei
confronti dell'autorità amministrativa quando, assolte determinate condizioni,
egli abbia agito conformemente alle istruzioni o alle dichiarazioni della
stessa autorità, ritenuto che le parti devono poter ragionevolmente confidare
nella veridicità delle loro dichiarazioni e nella correttezza del loro
comportamento. Tale diritto permette dunque al cittadino di esigere che l'autorità
rispetti le proprie promesse e che essa eviti di contraddirsi. Così
un'informazione o una decisione erronea possono obbligare l'amministrazione a
consentire ad un assicurato un vantaggio contrario alla legge (sentenza del 5 marzo 2003, H 411/01). Le condizioni per tutelare la buona fede dell'assicurato, e
scostarsi così dal principio della legalità, sono precisate da una lunga e consolidata
giurisprudenza, secondo la quale di
regola un'informazione erronea è vincolante quando l'autorità, intervenendo in
una situazione concreta nei confronti di persone determinate, era competente a
rilasciarla, il cittadino non poteva riconoscerne l'inesattezza e, sempre che
l'ordinamento legale non sia mutato nel frattempo, fidandosi dell'informazione
ricevuta egli abbia preso delle disposizioni non reversibili senza pregiudizio
(DTF 127 I 36 consid. 3a, DTF 126 II 387 consid. 3a; RAMI 2000 n. KV 126 pag.
223, n. KV 133 pag. 291 consid. 2a; cfr., riguardo al previgente art. 4 cpv. 1
vCost. fed., la cui giurisprudenza si applica anche alla nuova norma, DTF 121 V
66.
consid. 2a e sentenze ivi citate),
la buona fede
derivante dall'art. 9 Cost. fed. si riferisce dunque unicamente all'agire
dell'amministrazione nei confronti degli amministrati. Per determinare quindi
la presenza o meno della violazione del principio della buona fede, si deve
verificare se l'amministrazione ha, in primis, formulato una promessa o creato
un'aspettativa in modo contrario alla legge,
già
con sentenza 36.2005.112 del 3 ottobre 2005 il TCA ha affermato che:
“10.La mancata
trasmissione dei formulari per la presentazione della domanda di sussidio viene
indicata come ulteriore motivo atto a giustificare il ritardo nella
presentazione dell’istanza. L’argomento del ricorrente non regge già ad un
primo sommario esame. Infatti i formulari vengono trasmessi d’ufficio ai
potenziali beneficiari da parte dell’amministrazione sulla scorta della
decisione di tassazione del biennio ritenuto dal Consiglio di Stato nel decreto
annualmente emesso per la determinazione del diritto al sussidio ed a
dipendenza dell’imponibile considerato in quella sede. Il modulo è anche
trasmesso alle persone, in genere ai giovani, in occasione dell’emanazione
della prima decisione di tassazione che li riguarda se il reddito è minimo.
L’invio dei formulari a chi non è destinato a beneficiare dei sussidi
rispettivamente la mancata trasmissione ad un potenziale beneficiario non
permettono di ritenere il diritto al sussidio in virtù delle regole sulla buona
fede come anticipato nelle considerazioni che precedono (in questo senso la
sentenza 22 settembre 2005 nell’inc. B. 36.2005.78). Infatti l’invio errato non
può fare ritenere agli assicurati l’esistenza degli estremi per la concessione
del sussidio. L’eventuale omissione della trasmissione a potenziali interessati
del modulo per la richiesta di sussidio non permette di giustificare un ritardo
nell’inoltro delle domande di sussidio (in questo senso la sentenza in re B.
citata). La diligenza che incombe all’assicurato – cui è noto per le campagne
informative che da anni l’Ufficio dell'Assicurazione Malattia e più
generalmente l’amministrazione cantonale conducono – gli impone di provvedere
al recupero dei formulari disponibili presso le cancellerie comunali in caso di
mancata trasmissione d’ufficio.”,
alla
luce di tutto quanto sopra esposto, il ricorso va respinto, mentre la decisione
su reclamo impugnata merita conferma.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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