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Decisione

36.2008.155

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

24 giugno 2009Italiano47 min

Source ti.ch

Fatti

I contratti

d'assicurazione vengono conclusi, prevalentemente, per periodi di tempo lunghi

nel corso dei quali è possibile che l'assicuratore modifichi le CGA relative allo

specifico rischio oggetto della polizza. In applicazione dei principi generali

del diritto delle obbligazioni le nuove condizioni non possono reggere che i

nuovi contratti (e se vi è adesione alle stesse da parte dei nuovi stipulanti

come visto). I contratti in corso rimangono sottoposti alle CGA stabilite ed

accettate al momento della loro conclusione. L'art. 35 LCA prevede, a questo

proposito, una eccezione garantendo allo stipulante il diritto di modificare la

convenzione pattuita per mezzo di una dichiarazione unilaterale di volontà e

quindi mediante l'esercizio di un diritto formatore.

Il prof. Brulhart, ritiene

che il fondamento di tale prerogativa "repose sur la conception selon

laquelle les assurés seraient réunis sous une forme de communauté dont

découlerait notamment une exigence d'égalité de traitement" (op. cit.,

loc. cit.).

Tale

diritto, ovviamente esercitato in caso di miglioramento delle condizioni in

favore dello stipulante, ha quindi lo scopo sostanziale di permettere agli

assicurati nella medesima situazione di essere posti in condizioni paritarie

(in questo senso Roelli/Keller,

op. cit., Tomo I pag. 519). Si deve trattare comunque - ciò che appare evidente

- di contratti del medesimo genere e quindi appartenenti al medesimo ramo assicurativo.

La legge non fissa però un

automatismo, come indicato all'assicurato è conferita la possibilità di

procedere all'esercizio di un diritto formatore con la parallela possibilità

per l'assicuratore di ottenere un adeguamento del premio eventuale in caso di

prestazioni assicurative più elevate (Roelli/Keller

op. cit., pag. 521). Lo stipulante "ne pourrait négocier

individuellement les clauses de son contrat" (V. Brulhart, op. cit.,

loc. cit.) e neppure profittare dell'opportunità per resiliare il contratto.

Gli effetti dell'esercizio

del diritto formatore hanno efficacia pro futuro (ex nunc), altra soluzione non

sarebbe ammissibile alla luce dell'art. 9 LCA. Nonostante le critiche della

dottrina (cfr. Maurer, op. cit.,

pag. 328) la giurisprudenza (RUA IX n° 75 e XIV n° 5) - in decisioni ormai

datate - non impone un dovere d'informazione allo stipulante da parte

dell'assicuratore (v. anche Brulhart,

op. cit., n° 463 pag. 207). Come detto, quindi, tramite l'esercizio del diritto

formatore dell'art. 35 LCA è possibile la modifica del contratto

d'assicurazione.

2.9. Sempre nel

rispetto delle prescrizioni imperative o semi imperative le parti possono

cambiare, d'intesa tra loro, in ogni tempo le loro pattuizioni. Di volta in

volta occorrerà analizzare, alla luce degli elementi concreti del caso, se tale

pattuizione costituirà la continuazione del contratto esistente a condizioni

nuove o la conclusione di un nuovo contratto. In merito si faceva qui riferimento

alla sentenza 24 luglio 2003 di questo TCA (36.2003.2 in particolare alle

considerazioni del punto 2.6.) a proposito dell'art. 2 LCA.

2.10. In concreto potrebbe essere

posto il quesito se le parti abbiano convenuto di sospendere, come indicato in

precedenza, l'applicazione dell'art. 1 cpv. 2 CSA riferita al solo __________,

rispettivamente se il signor __________, stipulante, abbia esercitato un

diritto formatore ai sensi dell'art. 35 LCA, a fronte della sostanziale

modifica delle condizioni d'assicurazione 2004 conseguenti al congelamento dell'applicazione

della norma citata quo al nosocomio in questione per i ricoveri in reparto

privato o semi privato almeno nel corso del 2006. Come si vedrà la questione

riveste interesse relativo alla luce del fatto che, con la polizza relativa al

2008 – anno del ricovero della signora AT 1 – CV 1 ha trasmesso ed integrato

nel contratto – con accettazione da parte dell'attrice – delle CSA 2007.

2.11. Nelle more dell’istruttoria

il Tribunale ha chiesto alla __________ di trasmettere l'intera documentazione amministrativa

concernente l'assicurata, ed in

particolare il riconoscimento di debito che il marito ha sottoscritto nei

confronti del nosocomio al momento del ricovero d'urgenza dell'attrice,

la richiesta di garanzia all'assicuratore

malattia e la relativa risposta (doc. V). Al Direttore, __________, sono inoltre

stati sottoposti i seguenti quesiti:

"1. Dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2007 l'accordo

tariffale stipulato tra la __________ e Santésuisse era sospeso. Avete ricevuto

delle istruzioni in proposito da CV 1 riguardo a come trattare i loro affiliati

in caso di ricovero?

2. Data

l'assenza della citata convenzione tariffale, come agivate, concretamente, nei

confronti dei pazienti che si sono rivolti a voi negli anni 2006 e 2007 e che

erano affiliati a CV 1?

3. Proceduralmente,

come vi siete comportati con AT 1 che si è presentata da voi domenica 10 agosto

2008? Dal profilo assicurativo, cosa le è stato detto al momento del ricovero?

Le è stato spiegato che la sua assicurazione complementare non le avrebbe

coperto i costi nel caso di una degenza in classe privata? Come avete proceduto

nel dettaglio nei suoi confronti? Ci sono state discussioni da parte della

paziente rispettivamente del marito (p.es. riguardo alla sottoscrizione del

riconoscimento di debito o al deposito di garanzia)?

4. Quando

avete chiesto all'assicuratore CV 1 la garanzia di copertura dei costi per il

ricovero di AT 1? Quando avete ricevuto la risposta dall'assicuratore, come

avete agito in seguito?

5. È

prassi della __________ chiedere acconti ai propri pazienti a garanzia della

copertura dei costi derivanti da un soggiorno in reparto semi-privato

rispettivamente privato?

6. Eventuali

vostre osservazioni."

Con scritto del 2 marzo 2009 il Direttore ha

risposto come segue (doc. VI):

"

(…)

1./2. L'accordo tariffale per l'assicurazione malattie obbligatoria

(LAMal), stipulato con Santésuisse per gli anni 2006 e 2007, è sempre rimasto

in vigore e non ha subito alcuna sospensione. Per il 2008, l'accordo tariffale

LAMal è stato concluso con Santésuisse nel corso della primavera del medesimo

anno con effetto retroattivo al 1. gennaio 2008. CV 1 non ha aderito a questo

accordo, garantendo in ogni caso la copertura dei propri pazienti assicurati

secondo le tariffe previste da detto accordo. Al riguardo, vi trasmettiamo la

comunicazione del 30.04.2008 ricevuta da Santésuisse Ticino e il relativo

allegato.

Per il 2008 non abbiamo ricevuto particolari istruzioni da CV

1 riguardo al trattamento amministrativo dei loro affiliati. Di fatto, la copertura

assicurativa è sempre stata garantita con il rilascio puntuale della

dichiarazione di garanzia e con il pagamento delle relative fatture.

In merito all'assicurazione complementare (LCA), per il

2006, 2007 e 2008 tra il nostro istituto e CV 1 non sussiste alcuna convenzione

tariffale. In caso di ricovero di pazienti che hanno chiesto una degenza in

regime privato o semi-privato, abbiamo sempre informato questi pazienti sulla

situazione e, in particolare, sul fatto che la differenza tra l'importo complessivo

fatturato e la tariffa LAMal sarebbe andato a loro carico, salvo diverso

accordo specifico da parte del loro assicuratore malattia complementare. Li

abbiamo inoltre invitati a chiarire la questione con il proprio assicuratore

malattia prima di iniziare la degenza. All'inizio della degenza abbiamo inoltre

richiesto il versamento di un congruo anticipo.

3. Nel caso della sig.ra AT 1, il ricovero è avvenuto d'urgenza

al pronto soccorso dell'Ospedale __________. La degenza in reparto privato è

stata chiesta dal marito, il quale è stato informato della situazione dal

profilo della copertura assicurativa come indicato al punto che precede (cfr.

anche formulario informativo qui accluso, consegnato al marito della paziente).

Quest'ultimo ha sollevato alcune perplessità in merito al fatto che la propria

assicurazione malattia complementare non avrebbe coperto integralmente i costi

per la camera privata. Da parte nostra abbiamo confermato la nostra posizione e

lo abbiamo invitato nuovamente a rivolgersi al proprio assicuratore per

chiarire la questione. Il 10.08.2008 il marito della paziente ha sottoscritto

la dichiarazione relativa al cambiamento di classe (da comune a privata) e il

riconoscimento di debito per costi e onorari non coperti dal proprio assicuratore

malattia, nonché la dichiarazione allegata al formulario informativo (in questa

dichiarazione l'importo dell'acconto non è definito poiché allora non si sapeva

ancora a quale trattamento specifico la paziente avrebbe dovuto sottoporsi; il

trattamento è stato definito soltanto il giorno successivo). Il 12.08.2008, è

stato versato l'acconto di frs. 3'841.00, corrispondente alla tariffa

complementare per una __________ in prima classe (tariffa LAMal esclusa). Il

medesimo giorno, è stata richiesta la garanzia di copertura dei costi alla CV 1,

la garanzia è stata concessa con conferma del 20.08.2008 di CV 1, limitatamente

alla classe comune. Questa garanzia è stata confermata nuovamente da CV 1 in

data 15.11.2008. Tenuto conto della durata della degenza, è stato richiesto un

secondo acconto di frs. 3'526.00, sempre corrispondente alla tariffa complementare

per la prima classe (tariffa LAMal esclusa). Questo acconto è stato pagato il

13.08.2008.

4. Come detto, la richiesta di garanzia di copertura è stata trasmessa

a CV 1 in data 12.08.2008. La conferma di copertura LAMAl è stata rilasciata in

data 20.08.2008 (cfr. documentazione allegata). Ricevuta questa garanzia,

abbiamo emesso la fattura per la degenza, separando l'importo LAMal, messo a carico

di CV 1, da quello complementare per la classe privata, messo a carico della

paziente e sul quale sono stati imputati gli acconti versati.

5. Il nostro istituto è solito chiedere il versamento di

acconti nei casi in cui manca una convenzione tariffale con l'assicuratore

malattia del paziente, previa informazione a quest'ultimo riguardo alla

situazione.".

Il Tribunale

cantonale delle assicurazioni ha quindi accertato l’effettiva assenza di una

convenzione tariffale tra CV 1 e __________ per quanto attiene ai ricoveri in

reparto privato e semiprivato, ciò a partire dal 1 gennaio 2006 ed ancora nel

corso del 2008. Tale circostanza non è stata esplicitamente indicata nelle

polizze degli assicurati domiciliati nel Cantone Ticino, ed in particolare non

figura sulla polizza assicurativa della signora AT 1 per il 2008 (doc. A 12),

ciò nonostante l’importanza del nosocomio da un lato e l’influenza dell’assenza

di una convenzione sui diritti degli assicurati e sulla determinazione dei

premi d’altro lato.

Tale assenza

di convenzione tariffaria tra CV 1 e la __________ durante gli anni 2006-2008

per quanto attiene alle coperture rette dalla LCA, carenza causata dal mancato

rinnovo dei precedenti accordi (doc. XI pag. 2), ha condotto ad una limitazione

per gli assicurati al beneficio della copertura __________ offerta da CV 1, con

riduzione importante della possibilità di accedere ai reparti di cura

semiprivato e privato del __________. Questa circostanza ha avuto effetto su

tutti i contratti per le prestazioni __________ di tutti i cittadini assicurati,

.

Alla luce di tale situazione, e per l’esistenza

di un “tavolo di trattative” (doc. IX pag. 2) tra __________ e CV 1,

l’assicuratore – nonostante la decadenza degli accordi e quindi l’assenza di un

tariffario riconosciuto - ha deciso ugualmente di onorare pienamente e

completamente le fatture del __________ emesse a carico di pazienti ricoverati

in reparto privato o semiprivato e lo ha fatto, senza riserve, durante tutto il

corso del 2006.

Come emerso dagli atti (doc. III) ed in corso

d’udienza in particolare, durante il 2006, in assenza di tariffa convenuta tra

assicuratore e fornitore di prestazioni per le cure prestate in privato o semi

privato, gli assicurati che hanno comunque deciso di farsi ricoverare presso la

__________ nei reparti privato e semiprivato si sono tutti visti rimborsare

pienamente la spesa. L’ "assicuratore optò in via transitoria per un'assunzione totale della differenza di

classe così fatturata dalla __________ a partire dal 1° gennaio 2006, benché contestata

e non regolamentata all'interno

di alcuna convenzione tariffaria riconosciuta dalla convenuta, e ciò

esclusivamente con l'intento

da un lato di non nuocere agli assicurati che in buona fede si recavano nel

medesimo periodo presso quella struttura per essere curati, e dall'altro di non infiammare ulteriormente le

trattative con la __________, con la speranza, poi risultata vana, di giungere

infine ad un accordo sostenibile da un punto di vista finanziario" (doc. III punto 4, nello stesso senso IX pag. 2).

In sostanza, quindi, malgrado vi fosse un regime

aconvenzionale, ossia non vi fosse più tariffario convenuto e riconosciuto da CV

1 dal 1° gennaio 2006, l'assicuratore ha continuato ad onorare pienamente i

suoi obblighi contrattuali rinunciando a prevalersi, per la specifica

situazione venutasi a creare con il __________ e solo con riferimento a tale

nosocomio, della condizione posta dall’art. 1 cpv. 2 penultima frase della CSA.

Questa rinuncia – limitata al __________ – a

Considerandi

prevalersi dell’assenza di una tariffario per omettere il pagamento delle

prestazioni in privato e semiprivato, era perfettamente nota all’assicurata. AT

1.

ha infatti visto ricoverare suo marito __________ il 14 novembre 2006 presso

il __________ con dimissione il giorno successivo. Il ricovero fu dettato dalla

necessità di procedere ad una __________ (come per il ricovero d’urgenza

dell’agosto 2008 della qui attrice). In quella evenienza, come evidenziato dall’assicuratore,

dopo che la __________ aveva emesso due distinte fatture: una a carico

dell’assicuratore per l’assicurazione di base e l’altra a carico

dell’assicurato per il reparto (in quella situazione) semiprivato, CV 1 ha pacificamente

rimborsato (doc. A3) al paziente il costo delle prestazioni in reparto

semi-privato che egli aveva dovuto anticipare al momento del suo ricovero, e

ciò senza riserva alcuna e senza specifico avviso circa la natura del

versamento.

Va qui rilevato come il nosocomio stesso avesse

già suddiviso in due parti la fattura del 1° dicembre 2006 nei confronti del

marito dell'attrice, caricando

la parte assunta dalla LAMal (CHF 3'917) - riguardante la camera comune - alla sua Cassa malati (doc.

A1), mentre la differenza – relativa al reparto semiprivato (CHF 2'676) – all'assicurato stesso (doc. A2). Questo perché, come rilevato anche dall'istituto, per gli anni 2006, 2007 e 2008

non era in essere una convenzione tariffaria con l'assicuratore. Ma, come ammesso da quest'ultimo, vista la situazione particolare, nel 2006 il convenuto ha comunque

deciso di rimborsare ai suoi affiliati i costi supplementari sorti per degenze

semi-private o private.

Da notare ancora come, per il ricovero del marito

dell’attrice, i responsabili del __________ abbiano agito esattamente come in

occasione del ricovero della moglie signora AT 1. La persona interessata è

stata informata della necessità di depositare una cauzione e ciò dopo avere

ricevuto e sottoscritto un “Avviso ai pazienti assicurati con assicurazione

complementare privata e semi-privata” in cui si avvisa (in maniera comunque

generica e senza fare riferimento alla parte qui convenuta) che “in assenza

di una convenzione tariffale … i costi … devono essere assunti dai pazienti,

riservato l’accordo specifico da parte della sua assicurazione a coprire tali

costi” con parallelo invito a contattare l’assicuratore.

In occasione del ricovero di __________, che poi

(alla luce delle condizioni di salute della moglie e del ricovero d’urgenza

della stessa) si è occupato delle procedure amministrative nell’agosto 2008, i

signori AT 1 hanno recepito come, per quanto attiene il __________ (nel 2006),

pur in assenza di una convenzione tariffale, CV 1 aveva deciso di onorare

comunque le prestazioni di camera semiprivata. In altri termini CV 1 aveva esplicitamente

rinunciato all’applicazione di una condizione restrittiva e limitante le sue

prestazioni, ciò che ha fatto tra l’altro con tutti gli assicurati al beneficio

delle medesime condizioni contrattuali. Così facendo CV 1 ha modificato nella

sostanza le CSA valide per l'anno 2006 ossia le CSA 2004 in questo senso uguali

a quelle 2007 (doc. XII e XIII agli atti). I signori AT 1, per atti concludenti

(ossia mediante l'invio della fattura e la richiesta di rimborso e

l'accettazione dello stesso) hanno aderito a tale modifica. In sostanza la

richiesta di rimborso delle spese di ricovero di __________ intervenuto nel

dicembre 2006 ed il successivo rimborso al marito dell'attrice, così come a

tutti gli altri assicurati in analoga situazione, delle spese per il reparto

privato o semi-privato, ha comportato, de facto, una rinuncia di CV 1 a

prevalersi - come detto - di una clausula d'esclusione del pagamento per il

solo __________ perlomeno nel 2006.

Alla luce di ciò l'attrice ritiene che CV 1 debba

assumersi anche le spese del suo ricovero in camera privata dell'agosto 2008.

Questo TCA deve qui esaminare quindi se tale

modifica contrattuale abbia esplicato validamente i suoi effetti anche con

riferimento al ricovero 2008 della signora AT 1. Da evidenziare che stipulante

della polizza in favore di AT 1 è stato il marito __________ (doc. 1) cui è stata

trasmessa la polizza 2008 con invito (pag. 2) all'eventuale esercizio dei

diritti di cui all'art. 12 LCA.

Occorre

risolvere il quesito a sapere se la sospensione dell'applicazione dell'art. 1

cpv. 2 in fine delle CSA applicabili al ricovero 2006 di __________ presso il __________

esplicasse ancora i suoi effetti per il ricovero di AT 1 nel 2008 (come preteso

dall'attrice), ciò alla luce dello scritto 27 giugno 2007 di CV 1

rispettivamente delle nuove CSA 2007 applicabili al contratto come specificato

dalla polizza 2008.

2.12

Come evocato

nelle considerazioni che precedono AT 1 è stata ricoverata dal 10 al 14 agosto

2008, in via d’urgenza, presso la __________, ove è stata sottoposta ad una __________.

La prestazione è stata complessivamente fatturata CHF 12'167.

L'assicuratore sostiene di non dover farsi carico dei costi per il ricovero

in reparto privato poiché con scritto del 27 giugno 2007 (doc. A8) avrebbe

avvisato tutti gli assicurati domiciliati in Ticino ed al beneficio della

copertura complementare per il reparto semi-privato o privato – quindi anche l'attrice – che a causa della rottura della

convenzione tariffale con la __________, le coperture complementari non

sarebbero state loro garantite, quindi in caso di ospedalizzazione in questa

struttura l'assicurazione

avrebbe fornito la garanzia esclusivamente per la classe comune quale

prestazione riconosciuta dalla LAMal.

Più dettagliatamente, con invio trasmesso per

posta semplice e non raccomandata ad oltre __________ assicurati,

l’assicuratore ha specificato di essersi rifiutato di “accettare l’ulteriore

rincaro delle tariffe esposte dal __________ … Deplorando il rifiuto espresso

…" vedendosi costretto "a modificare la nostra garanzia di

presa a carico, con la conseguenza che la CV 1, trovandosi in regime

aconvenzionale, non potrà più farsi carico della fattura emessa nell’ambito

di una degenza in classe semi – o privata e questo in applicazione delle

nostre condizioni __________ … d’assicurazione … le consigliamo di rifiutare di

firmare un documento riguardante la presa a carico di costi supplementari che

esulano dalla copertura assicurata dalla LAMal” .

L'attrice ha rilevato di

non avere mai ricevuto questa comunicazione e quindi di non essere stata resa

edotta del suo contenuto, tanto che nella polizza assicurativa per il 2008 (che

rinvia alle CS 2007 diversamente dalla polizza 2006 che rinvia alle CS 2004) nulla

si accenna in proposito ed il premio è rimasto uguale.

Lo scritto del 27 giugno 2007 ha avuto lo scopo, secondo

questo Tribunale, di rettificare la deroga ammessa dall’assicuratore per cui,

per le spese di ricovero in reparto privato o semiprivato del __________

avvenute nel corso del 2006, pur in assenza di una tariffa approvata da CV 1,

l’assicuratore avrebbe comunque pagato le prestazioni beneficiate dai suoi

assicurati in tali classi. Alla luce delle trattative con scarso esito (le

motivazioni sono rese nello stesso scritto del giugno 2007 agli assicurati), CV

1.

ha comunicato che la deroga non poteva più essere ammessa e le condizioni

previste dalle CSA andavano applicate alla lettera. Come indicato __________ e AT

1.

hanno negato di avere ricevuto lo scritto in discussione ed implicitamente

fanno valere che il regime di pagamento per le cure private al __________,

ammesso da CV 1 per tutti gli assicurati durante il 2006 (e per __________ in

particolare nel novembre 2006) e quindi per un lasso di tempo decisamente

rilevante, non è stato revocato e deve imporre all’assicuratore di prendersi

carico della fattura cui è cenno. In sede istruttoria CV 1 non è stata in grado

di dimostrare regolare notifica di tale suo scritto mediante produzione della ricevuta

dell'invio per raccomandata od in altro modo.

2.13

Nell’ambito

del diritto pubblico, ed in particolare nel diritto delle assicurazioni

sociali, l'onere della prova della tempestività di un invio incombe, per

giurisprudenza costante e dottrina, a chi se ne prevale (DTF 99 I b 359 consid.

2; Catenazzi, Le insidie di un invio non raccomandato, in: RTT 1974, pag. 64

segg.). Se il ricorrente non è in grado di fornire la ricevuta comprovante la

tempestiva consegna dell'invio all'ufficio postale, ne deve sopportare le

conseguenze giuridiche (Catenazzi, op. cit., pag. 67). Inoltre, sempre secondo costante

giurisprudenza, l'onere della prova dell'avvenuta notifica di un atto

amministrativo incombe all'autorità amministrativa (DTF 115 V 113 con

riferimenti). Qualora la notifica o la relativa data sono contestate, in caso

di dubbio fa stato la versione fornita dal destinatario (DTF 103 V 66 consid.

2a). L'andamento organizzativo di una spedizione da parte dell'autorità

amministrativa non è sufficiente per provare la notifica di una decisione, in

particolare quando si tratta di un invio per posta A (RCC 1992 pag. 395 consid.

3c).

Questa prova può essere tuttavia portata per il tramite di indizi

(per esempio: corrispondenza con l'autorità amministrativa, RCC 1984 pag. 123

consid. 1b), tenuto conto che, secondo la giurisprudenza del TFA (dal 1°

gennaio 2007: Tribunale federale), è sufficiente che la prova sia stata fornita

secondo il principio della verosimiglianza preponderante (DTF 121 V 6, dove si

trattava di un termine per salvaguardare la perenzione dei contributi AVS ex

art. 16 cpv. 1 LAVS; Kieser, Das

Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, N 364, pag. 166).

Sempre per quanto attiene al diritto pubblico,

nell'ambito dell'amministrazione di massa, le decisioni vengono, per motivi di

costo, unicamente comunicate per posta semplice. In tali casi la giurisprudenza

non richiede la prova piena della notificazione da parte dell'autorità, qualora

le circostanze concrete permettano di concludere con verosimiglianza

preponderante che la decisione sia stata notificata (DTF 124 V 400 consid. 2b;

121.

V 5 consid. 3b; 120 V 33 consid. 3c e 3d; sentenza 5P.190/1999 del 25 agosto

1999.

consid. 4a).

Questa prassi è stata riconosciuta nella DTF 129 V 51 del 28

agosto 2002, al consid. 2.4, la quale ha riassunto i principali concetti in

ambito di comunicazione (di massa) di informazioni da parte di un'assicurazione

ai suoi affiliati. Il TFA ha ricordato al considerando 4.2 della

sentenza K 50/02 del 9 dicembre 2003, che in virtù del principio della

buona fede, delle condizioni statutarie possono essere fatte valere nei confronti

degli assicurati soltanto se essi ne hanno preventivamente avuta conoscenza.

Nello stesso senso la sentenza K 78/03 del 1° giugno 2004 relativa alla

comunicazione ad un assicurato di condizioni d'assicurazione da parte di una

cassa.

2.14

In concreto sono in

discussione diritti di natura civile. In tale ambito la prova dell'invio dello

scritto del giugno 2007 e della sua regolare notifica al signor __________

quale stipulante incombe a CV 1 se da esso l'assicuratore intende dedurne

diritti. L'art. 8 CCS regola il tema ed indica chi deve provare e cosa nonché

l'onere, e quindi le conseguenze, della mancata prova (in questo senso Giorgio De Biasio e Aldo Foglia, Introduzione ai codici di

diritto privato svizzero, Ed. Giappichelli, Torino, 1999, pag. 104 e seguenti,

si veda inoltre, tra numerose altre, la sentenza 16 aprile 2008 della seconda

Camera civile del TA, 12.2008.10).

CV 1 ha indicato di avere

spedito diverse migliaia di lettere ai suoi assicurati nel giugno 2007 ed ha

indicato di non avere trasmesso lo scritto per raccomandata ma solo per posta

semplice e ciò quale invio di massa.

Più

specificatamente questa comunicazione sarebbe avvenuta tramite lettera del 27

giugno 2007 (doc. 1C), che l'assicuratore

ha indicato di avere spedito individualmente per posta A ad ognuno dei suoi __________

assicurati in Ticino in classe semi-privata o privata. A comprova delle proprie

affermazioni la resistente ha prodotto uno stralcio della lista di questi suoi

affiliati, fra i quali figurano appunto anche l'attrice e suo marito (doc. 1D2), ciò che, a suo dire, "non

fa alcun dubbio che la circolare informativa è stata loro regolarmente

recapitata, così come lo sono da ormai più di 12 anni gli invii mensili dei

bollettini di versamento per le loro coperture, i quali sono puntualmente

ricevuti ed onorati dai ricorrenti" (doc. III punto 6 pag. 5).

Conformemente ai principi dedotti dall'art. 8 CC,

trattandosi dell'invio di migliaia lettere, il fatto che il nome il cognome e l'indirizzo dello stipulante figurino nella

lista dei destinatari dello scritto del 27 giugno 2007, non prova ancora

che l'assicurata abbia effettivamente

ricevuto questa comunicazione e, a maggior ragione, che ne abbia avuto

effettiva conoscenza. La dimostrazione che la lettera è stata loro spedita

(invero l'estratto dell'elenco non apporta tale prova ma dimostra che __________

era potenziale destinatario dell'invio) non equivale a dimostrazione di

recapito dell'invio.

2.15

Agli occhi

dell'attrice e per suo marito

stipulante ed obbligato al versamento dei premi, quindi, la __________

rientrava nel novero degli istituti di cura per i quali il suo assicuratore,

tramite la sua copertura complementare delle spese d'ospedalizzazione, si faceva carico delle prestazioni indicate dalle

relative CSA anche senza una fatturazione secondo convenzione ammessa da CV 1.

Occorre infatti ritenere che l'attrice, prima di essere ricoverata nel

2008.

presso la __________, non sia stata informata con lo scritto del giugno

2007.

dell'assicuratore riguardo

all'assenza di presa a carico dei costi che il soggiorno in reparto privato

avrebbe causato e quindi della revoca della "sospensiva" accordata a

tutti gli assicurati di reparto privato o semi privato categoria __________ di CV

1, e ciò a partire dal gennaio 2006, relativa al __________ (non applicazione

del criterio dell'assenza di convenzione riconosciuta).

Può rimanere aperta, alla luce dell'esito della

procedura, la questione a sapere se l'attrice sia stata negligente nell'ignorare le avvertenze contenute nella "Dichiarazione"

sottoscritta presso il __________ e nel successivo contratto con CV 1 ed abbia

ugualmente deciso di farsi ricoverare in reparto privato, per di più

anticipando l'intero costo

della degenza mediante il versamento di due acconti (doc. VI/4 e VI/5).

2.16

Come visto,

nel 2008, la copertura complementare per le spese d'ospedalizzazione in reparto privato era in vigore alle condizioni

volute con le CS 2007 (di un anno successive all'anno in cui CV 1 ha ammesso i

pagamenti aconvenzionali per i ricoveri al __________ e successive al ricovero

di __________ presso quella struttura). Pur non essendo pervenuta alla signora AT

1.

la comunicazione contraria contenuta nella lettera del giugno 2007 con la

polizza 2008 sono state richiamate le condizioni assicurative 01.01.2007,

condizioni che confermano l'esigenza di una convenzione tariffale tra

l'assicuratore ed il fornitore di prestazioni e che rettificano specificatamente

le eccezioni ammesse nel 2006 da parte di CV 1.

Con le nuove

CS richiamate nella polizza 2008, ed in quella del precedente 2007, modifica

accettata dall'assicurata, CV 1 ha - a conferma implicita del suo scritto del

giugno 2007 - ribadito la necessità della condizione di una fatturazione "in

base a una convenzione" tariffale riconosciuta dall'assicuratore.

Poco importa se, facendo seguito alle indicazioni

fornite dal nosocomio, "Il sig. __________ indica di avere contattato

la CV 1 telefonicamente e quando ha spiegato che si trattava del ricovero della

moglie al __________ l'interlocutore

sig. __________, in assenza della sig.ra __________, ha semplicemente detto che

la pratica sarebbe stata gestita dalla sig.ra __________ al rientro di un breve

periodo di vacanza." (doc. XI), ed ancora è

senza rilievo sostanziale il fatto che le procedure dei due ricoveri siano

state del tutto simili e nel 2006 le fatture siano state onorate (cfr. doc.

XI).

Il richiamo nella polizza 2008, delle CS 2007,

non vigenti al momento del ricovero del marito, CS che impongono la

fatturazione sulla base di convenzione tariffale, ha fatto manifestamente venir

meno l'eccezione costituita dalla prassi instaurata nel 2006 con il

congelamento dell'applicazione dell'art. 1 cpv. 2 ultima frase delle CS 2004.

Le nuove CS 2007 non hanno previsto nessuna

specifica relativa al __________ riallineando la struttura alle altre riconosciute.

Ne discende che, in assenza di fatturazione in base a una convenzione tariffale

riconosciuta da CV 1, l'assicuratore, a ragione, può ricusare l'assunzione

dell'evento. La petizione deve, conseguentemente, essere respinta senza tasse e

spese.

Secondo l'art. 49 cpv. 2 LSA, i tribunali

svizzeri devono trasmettere gratuitamente all'autorità di sorveglianza (FINMA

dal 1° gennaio 2009) una copia di tutte le sentenze concernenti disposizioni

del diritto in materia di contratto d'assicurazione; s'impone perciò di

notificare all'autorità di sorveglianza anche la presente sentenza in forma

elettronica e senza il nominativo dell'attrice. Il valore di causa in discussione

è di CHF 6'117.--.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e

pronuncia

1. La

petizione è respinta.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

Non si attribuiscono ripetibili.

3. Comunicazione

alle parti ed alla FINMA, Berna.

Contro la presente sentenza è dato ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla

notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve

indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una

breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è

ammissibile se il valore litigioso ammonta a Fr. 15'000.- nelle vertenze in

materia di diritto del lavoro e di locazione ed a Fr. 30'000.- negli altri

casi.

Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se

la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o

se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2

LTF). Qualora non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo

stesso termine, ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 e 117

LTF).

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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