Lexipedia

Decisione

36.2008.158

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

25 maggio 2009Italiano15 min

Source ti.ch

Fatti

i costi ed i benefici del trattamento. Se uno dei trattamenti previsti permette

di raggiungere lo scopo (in concreto il ristabilimento della funzione

masticatoria tramite la riparazione della vecchia protesi) in maniera più economica,

l'assicurato non ha diritto al

rimborso dei costi del trattamento più oneroso (DTF 128 V 54 consid. 2, DTF 124

V 200 consid. 3, cfr. anche DTF 127 V 336).

In quell'occasione, l'Alta

Corte ha inoltre affermato:

" (…)

c) (…) Il est vrai que, par rapport au traitement par prothèses amovibles,

le traitement par implants présente des avantages sur les plans de l'esthétique

et du confort, tout en assurant éventuellement aussi un meilleur résultat en ce

qui concerne la fonction masticatoire. Toutefois, sous l'angle des désagréments

pour la patiente, la différence entre les deux types de traitement n'est pas si

sensible en

l'occurrence qu'elle justifierait d'admettre la prise en charge du traitement

le moins économique (cf. FRANCOIS-X. DESCHENAUX, le précepte de l'économie de

traitement dans l'assurance-maladie sociale, en particulier en ce qui concerne

le médecin, in: Mélanges pour le 75ème anniversaire du TFA, Berne 1992, p. 536;

voir aussi EUGSTER, Das Wirtschaftlichkeitsgebot nach Art. 56 Abs. 1 KVG, in:

Wirtschaftlichkeitskontrolle in der Krankenversicherung, ST-Gall 2001, p. 40

sv.).

Par conséquent, le traitement au moyen d'implants ne peut en l'occurrence

pas être considéré comme économique au sens de l'art. 32 al. 1 LAMal, si bien que la recourante

n'a pas droit à sa prise en charge.". (…)

7. Nel

caso concreto, entrambi i medici dentisti fiduciari si sono espressi a sfavore

della posa di impianti, prediligendo invece una protesi amovibile.

Il medico fiduciario dell'assicuratore infortuni, dr. med. dent. __________,

analizzata la documentazione medica allestita dall'odontoiatra curante, il 28 agosto 2008 (doc. 7) si è così pronunciato:

" (…) dall'esame delle radiografie e delle fotografie inviate dal medico dentista

curante Dr. __________, risulta una dentatura molto compromessa: carie

profonde, parodontite avanzata, igiene insufficiente e gengive molto

infiammate. Questa situazione generale non è in relazione con l'infortunio.

La cura proposta (impianti e ponte fisso) non è adeguata alla situazione

orale del paziente e neppure economica come prescrive la LAINF.

Ho contattato oggi il Dr. __________ e ci siamo accordati per una

soluzione di compromesso, visto che il paziente rifiuta ogni soluzione amovibile:

l'assicurazione corrisponde una cifra di

Fr. 6'000.-, pari al valore di una buona soluzione

amovibile (protesi ibrida). Se il paziente vorrà una soluzione fissa su

impianti come quella proposta, i costi supplementari saranno a suo carico ed il

nostro contributo di Fr. 6'000.-

Considerandi

varrà come preventivo pro forma."

Nella decisione su

opposizione del 26 febbraio 2009, __________ ha inoltre affermato che la

protesi dentaria amovibile proposta dal suo medico fiduciario permette di

conservare la capacità masticatoria e risulta di un'ottima estetica, dato che la situazione generale dentaria dell'assicurato non è buona e quindi la posa di

impianti non è adeguata (doc. V/1 punto 5).

I medici dentisti di

fiducia della Cassa malati resistente hanno anch'essi affermato che "lo stato dentale e parodontale non è ottimale

per permettere la posa di 3 impianti ai denti 21, 23 e 24". Tanto che

"Qualora la scrivente Assicurazione avrebbe [recte: avesse] dovuto prendere posizione in

merito al sinistro occorsole il 20 giugno scorso, sarebbe stata costretta a

rifiutare i costi preventivati dal dott. __________, in quanto tali prestazioni

non rispettano i criteri sanciti dall'articolo 32 LAMal, ossia efficace, appropriato ed economico, ma

avrebbe proposto una soluzione amovibile."

(doc. 13).

Il caso non va

comunque ulteriormente approfondito.

Il ricorrente avrebbe

potuto impugnare al TCA la decisione resa dal suo assicuratore infortuni, ciò

che non ha fatto.

Il TCA non ha motivo

per scostarsi dalle concordanti valutazioni dei medici intevenuti.

L'intervento più appropriato alla situazione

orale dell'assicurato è dunque

la posa di una protesi parziale amovibile, dato che l'effetto masticatorio prodotto dalla protesi amovibile è ampiamente

sufficiente e soddisfacente per una normale funzione.

Per contro, la

soluzione di impianti fissi mal si concilia con la situazione parodontale del

ricorrente.

Pertanto, pur

comprendendo la delusione del ricorrente che chiedeva l'assunzione dei costi di una protesi fissa (3 impianti), questo

Tribunale avrebbe confermato, sulla base dell'art. 32 LAMal, la decisione dell'assicuratore di assumersi i costi di una protesi (parziale)

amovibile che, pur essendo (apparentemente) meno confortevole, risulta essere

la soluzione più appropriata alla sua situazione orale e la più economica (DTF

128.

V 54).

Occorre comunque

ribadire, come già esposto, che la Cassa malati è tenuta a rispondere dei danni

causati dall'infortunio soltanto

in via sussidiaria e complementare all'assicuratore infortuni.

Di conseguenza, poiché

__________ ha riconosciuto al ricorrente la somma di Fr. 6'000.- e siccome la posa di una protesi amovibile

sarebbe costata meno, non v'è

spazio per l'assicuratore

malattia per intervenire a complemento dell'assicuratore infortuni, avendo quest'ultimo già coperto l'intero costo di un adeguato ed economico trattamento dentario. La

cifra riconosciuta dalla __________ è stata ammessa anche da CO 1 come indicata

per l'intervento prospettato.

In questo senso, la

decisione su opposizione del 24 ottobre 2008 deve essere confermata ed il

ricorso respinto.

8.

In

merito alla richiesta del ricorrente di condannare l'assicuratore

malattia a versargli le prestazioni dovute (anche) a dipendenza delle sue

coperture complementari (doc. I), il TCA rileva di avere aperto un nuovo incarto (n. 36.2009.100), nell'ambito

del quale una decisione sarà emessa non appena conclusi i necessari accertamenti.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster