36.2008.159
Indipendente chiede sussidio per i premi del 2009, negato per superamento del limite di reddito con IC 2006. Diminuzione dei redditi, TCA accerta autonomamente i redditi netti.Va poi aggiunto il valor
16 gennaio 2009Italiano24 min
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AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
36.2008.159
Data decisione, Autorità:
16.01.2009, TCA
Titolo:
Indipendente chiede sussidio per i premi del 2009, negato per superamento del limite di reddito con IC 2006. Diminuzione dei redditi, TCA accerta autonomamente i redditi netti.Va poi aggiunto il valore locativo e dedotti gli alimenti e interessi passivi. Reddito determinante > 32000
ACCERTAMENTO AUTONOMO DEL REDDITO LORDO
APPREZZAMENTO ANTICIPATO DELLE PROVE
DIMINUZIONE DEL REDDITO
FAMIGLIA
LAVORATORE INDIPENDENTE
SUPERAMENTO DEL LIMITE DI REDDITO
SUSSIDIO / SUSSIDI
art. 30 let. a LCAMAL
art. 13 cpv. 2 RLCAMAL
art. 29 cpv. 1 let. b RLCAMAL
art. 31 let. m RLCAMAL
art. 33 cpv. 1 let. b RLCAMAL
art. 34 RLCAMAL
art. 36 cpv. 2 RLCAMAL
Raccomandata
Incarto n.
36.2008.159
TB
Lugano
16 gennaio
2009
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 14 novembre 2008
di
RI 1
contro
la decisione su reclamo del 31 ottobre
2008 emanata da
Istituto assicurazioni sociali Ufficio
assicurazione malattia, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione sociale
contro le malattie
ritenuto in
fatto
A. Il
23 luglio 2008 (doc. 1) RI 1, nato nel 1948 ed esercitante un'attività indipendente, ha postulato la
riduzione del premio di cassa malati per l'anno 2009 per sé e per la moglie, senza attività lucrativa.
B. Fondandosi
sulla notifica di tassazione IC 2006, il 29 agosto 2008 (doc. A1) l'Ufficio assicurazione malattia (UAM) ha respinto
l'istanza di sussidio per
superamento dei limiti di reddito per famiglia senza figli minorenni.
L'assicurato ha quindi fatto presente che la
sua situazione finanziaria era peggiorata rispetto all'anno precedente (doc. 2), così l'UAM gli ha chiesto di giustificare le sue condizioni economiche dell'anno 2007 (doc. 5).
Il 16 settembre 2008
(doc. 6) il richiedente ha prodotto il bilancio dell'attività dell'intero anno 2007 e dell'anno
2008 fino al 30 giugno 2008, osservando di avere ancora un figlio a carico.
C. Il
31 ottobre 2008 (doc. 9) l'Amministrazione
ha respinto con decisione su reclamo la domanda di riduzione del premio per superamento
del limite di reddito. L'UAM ha
calcolato in Fr. 39'262,10 il
reddito aziendale annuo conseguito nel 2008; questa somma deriva dal riporto su
12 mesi dell'utile aziendale indicato
dall'assicurato al 30 giugno
2008 (Fr. 17'323,45) e dalla deduzione
degli interessi passivi (Fr. 6'112,45)
e delle spese non professionali (Fr. 2'307,60). Al totale è stato poi aggiunto il valore locativo (Fr. 11'764.-), per ottenere un reddito
determinante arrotondato al mille franchi superiore pari a Fr. 52'000.-, che non permette quindi la
concessione del sussidio laddove il limite fissato dal Consiglio di Stato per l'anno 2008 per le famiglie senza figli è di
Fr. 32'000.-.
D. Con
ricorso del 14 novembre 2008 (doc. I) RI 1 ha evidenziato di avere un'entrata mensile variante tra i Fr. 3'000.- ed i Fr. 3'200.- e di non capire quindi il motivo del rifiuto del sussidio di
cassa malati per il 2009, avendo anche una moglie ed un figlio da mantenere.
Inoltre, ha osservato che gli anni precedenti aveva diritto alla riduzione dei
premi sulla scorta della sola notifica di tassazione, mentre ora gli si è
chiesto di presentare la contabilità tenuta come indipendente.
L'UAM ha dettagliatamente esposto un nuovo
calcolo autonomo del reddito determinante del ricorrente alla base del rifiuto
alla riduzione del premio di cassa malati, fissato in Fr. 45'000.-, indicando comunque la possibilità di
chiedere la revisione della decisione di rifiuto non appena egli sarà in
possesso della notifica di tassazione IC 2008 (doc. V).
L'insorgente ha ribadito la sua richiesta di
concessione della riduzione del premio di cassa malati per l'anno 2009, precisando di essere stato
licenziato e quindi disoccupato, con conseguenti difficoltà economiche che nel
2009 dovrebbero essere ancora peggiori di quelle a cui ha dovuto fare fronte
nel 2007 e nel 2008 (doc. VII).
in
diritto
in ordine
1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione
di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (STF H 180/06 del 21 dicembre 2007; STFA I
707/00 del 21 luglio 2003).
2. Il
ricorrente si è lamentato che la sua domanda di riduzione del premio è stata
trattata da diverse persone, ognuna delle quali gli ha chiesto di produrre
della documentazione, che a volte aveva già trasmesso su invito di un altro
funzionario. Egli si è quindi chiesto "se i sussidi vengono assegnati
casualmente "ad una persona si ed una no" o se viene tenuto conto
della situazione finanziaria di ogni persona, visto che la pratica viene
passata da una persona all'altra come una palla da tennis, però senza far sapere al prossimo
giocatore che informazioni ha avuto il precedente sul richiedente il sussidio." (doc. I).
La decisione formale è
stata allestita dal funzionario incaricato dell'Ufficio assicurazione malattia __________, mentre la decisione su
reclamo è stata redatta da __________, ma è stata firmata dal capo ufficio dell'UAM __________ insieme al capo servizio
sussidi __________.
La richiesta di informazioni
complementari del 9 settembre 2008 è stata preparata da __________, ma firmata
dal capo servizi sussidi __________.
La risposta di causa,
redatta da __________, è stata firmata dal vicedirettore dell'istituto delle assicurazioni sociali __________
e dal capo ufficio dell'assicurazione
malattia __________.
Riguardo alla
separazione personale e gerarchica tra chi ha adottato le decisioni e chi ha
esaminato il reclamo, il Tribunale federale si è già pronunciato affermando di non
vedere motivi per sanzionare l'operato
dell'Amministrazione (STF
9C_412/2007 del 9 luglio 2008, consid. 2). In effetti, una separazione
personale non è imposta né dall'art. 52 LPGA – che dispone unicamente che le decisioni possono
essere impugnate entro 30 giorni facendo opposizione presso il servizio che le
ha notificate - né da altre norme di legge, bensì può tutt'al più esserlo a seconda dell'organizzazione dei singoli assicuratori (STF
9C_738/2007 del 29 agosto 2008).
A questo proposito, in
numerose sentenze questo Tribunale ha già affermato che affinché all'assicurato
possa essere garantita la massima trasparenza ed obbiettività, è preferibile
che l'esame dell'opposizione (in specie: del reclamo) avvenga, come nel caso
concreto, per il tramite di un altro funzionario rispetto a quello che ha
trattato la decisione formale, seppure non vi sia un obbligo legale a procedere
in tal senso (STCA del 21
novembre 2007, 30.2007.22; STCA
del 24 marzo 2003, inc. 38.2003.28; STCA del 6 giugno 2003, inc. 38.2003.34; STCA del 18 agosto 2003, inc. 38.2003.30; STCA dell'8 settembre 2003, inc. 38.2003.32; STCA del 24 novembre 2003, inc. 38.2003.49).
La separazione
personale e gerarchica adottata dall'Ufficio assicurazione malattia va quindi a favore degli assicurati,
ai quali va così garantita una maggiore indipendenza dei singoli funzionari nel
processo decisionale, i quali, ovviamente, devono unicamente attenersi al rispetto
dell'applicazione delle norme
legali.
Pertanto, la procedura adottata dall'Amministrazione
è corretta.
In merito alle
differenti richieste di produzione di documentazione da parte dei funzionari
incaricati della trattazione della pratica concernente il ricorrente, questo Tribunale
osserva che dagli atti all'inserto
non risulta che egli abbia dovuto presentare diverse volte gli stessi
giustificativi.
Anzi.
Infatti, con l'istanza di riduzione del premio LAMal per
il 2009 egli ha dovuto allegare la notifica di tassazione IC 2006; poi, a seguito
del suo reclamo, al quale l'assicurato
ha allegato la notifica di tassazione IC 2007 (doc. 2), l'UAM gli ha chiesto di produrre il bilancio
ed il conto economico al 31 dicembre 2007 come pure la distinta degli interessi
passivi dovuti per l'anno 2007
(doc. 5); prontamente l'istante
ha ritrasmesso la notifica IC 2007 e per la prima volta ha presentato il
bilancio al 31 dicembre 2007 e quello al 30 giugno 2008, oltre ai
giustificativi dell'avvenuto
pagamento degli acconti dei contributi personali AVS/AI/IPG concernenti i primi
due trimestri del 2008 (doc. 6).
Non si vede, dunque,
in quali occasioni l'Amministrazione
avrebbe chiesto più volte all'interessato
di produrre della documentazione che egli aveva già presentato, suscitando così
il suo malumore. Pertanto, le lagnanze del ricorrente sull'operato dell'Ufficio assicurazione malattia, non trovano qui alcun valido fondamento.
Anche questa censura deve
dunque essere respinta, con conseguente entrata in materia sulla domanda di
sussidio dei premi.
nel merito
3. Conformemente
a quanto disposto dall'art. 23 LCAMal, il Cantone ed i Comuni partecipano al
pagamento delle quote a carico degli assicurati di condizioni economiche
modeste per le prestazioni minime previste dalla legge. Gli assicurati
di condizioni economiche modeste sono definiti dall'art. 29 LCAMal: si tratta
delle famiglie il cui reddito determinante non supera i Fr. 32'000.- e delle
persone sole il cui reddito non supera i Fr. 20'000.-.
Di regola, il reddito
determinante risulta, secondo l'art. 30 LCAMal, dalla somma arrotondata al
mille franchi superiore:
a) del reddito imponibile
desunto dal periodo fiscale stabilito dal Consiglio di Stato;
b) di un quindicesimo
della sostanza imponibile desunta dal periodo fiscale stabilito dal Consiglio
di Stato per la parte eccedente l'importo di Fr. 150'000.- per le persone sole
e Fr. 200'000.- per le famiglie.
L'espressione “di regola” tende a volere
salvaguardare la possibilità per l'amministrazione designata (l'Ufficio Assicurazione Malattia) di accertare autonomamente il
reddito dell'assicurato in caso
di persone adempienti i presupposti dell'art. 31 LCAMal.
Per l'anno 2009,
il Consiglio di Stato ha definito con Decreto Esecutivo del 14 ottobre 2008 (pubblicato
nel Bollettino Ufficiale 51/2008 del 17 ottobre 2008) le basi di calcolo per il
diritto alla riduzione del premio LAMal. Da un canto ha fissato il periodo fiscale
per l'accertamento del reddito determinante, che corrisponde alle classificazioni
dell'imposta cantonale per l'anno 2006; d'altro canto, ha precisato che occorre tenere conto della quota media
cantonale ponderata fissata da questo Decreto esecutivo, così pure di altri
parametri di calcolo contemplati dagli artt. 29-32, 35-38, 44-46 e 48 LCAMal.
4. In
altri termini, l'amministrazione
fa capo ai dati fiscali determinati in virtù della tassazione di riferimento
(ossia quella del periodo indicato dall'esecutivo cantonale nel DE emesso annualmente) in casi
specificatamente fissati dalla legge e dal regolamento d'applicazione (qui sotto riportati).
L'amministrazione deve calcolare da sola il
reddito determinante in casi particolari. Infatti, con l'art. 31 LCAMal il legislatore ticinese ha
riservato l'accertamento del reddito
determinante in maniera autonoma da parte dell'amministrazione (e meglio l’Ufficio dell'Assicurazione Malattia), che
dovrà procedere con la trasformazione delle entrate lorde a partire da tabelle
ufficiali di conversione appositamente allestite e verificare il sussistere dei
limiti per la concessione del diritto alla riduzione dei premi LAMal (art. 17
cpv. 2 RLCAMal ed art. 36 RLCAMal).
L'art. 31 LCAMal prevede quindi che il regolamento stabilisce le
modalità per il calcolo autonomo del reddito determinante:
"a) delle persone soggette
all'imposta cantonale solo per una parte del loro reddito o della loro
sostanza;
b) delle persone soggette all'imposta alla fonte;
c) delle persone sole con reddito
imponibile nullo o totale dei redditi registrati nella tassazione applicabile
inferiore a fr. 6'000.-, che esercitano un'attività lucrativa;
d) in altri casi particolari."
Così, in virtù dell'art. 31 RLCAMal, il reddito determinante va
accertato autonomamente dall'Istituto
delle assicurazioni sociali in particolare, nei seguenti casi:
" a) persone soggette all'imposta alla fonte;
b) decesso del coniuge o del partner registrato;
c) matrimonio, divorzio o separazione
per sentenza giudiziaria o di fatto, scioglimento dell'unione domestica
registrata, nel caso di assenza di tassazione applicabile;
d) persone sole che esercitano
un'attività lucrativa o conducono esistenza autonoma, con reddito imponibile
nullo o totale dei redditi registrati nella tassazione applicabile inferiore a
fr. 6'000.-, secondo il periodo fiscale determinante;
e) persone domiciliate che al momento
dell'istanza non dispongono di alcuna tassazione fiscale e per le quali non
sarà emessa una tassazione relativa al periodo fiscale determinante;
f) persone al beneficio di misure ai
sensi della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, dopo almeno sei
mesi di inattività lucrativa;
g) persone al beneficio di prestazioni
ai sensi della legge sull'assistenza sociale; d'intesa con il competente
Ufficio;
h) cessazione definitiva dell'attività
lucrativa a causa di pensionamento o di invalidità;
i) cessazione temporanea di attività
lucrativa per riqualificazione o perfezionamento professionale;
l) cessazione dell'attività lucrativa a seguito di maternità;
m) diminuzione importante del reddito
netto da attività dipendente o indipendente, oppure del reddito da pensioni,
rendite e assegni, rispetto al medesimo dato desumibile dai parametri fiscali
applicabili;
n) persone soggette all'obbligo d'assicurazione
svizzero in forza dell'Accordo CH/CE sulla libera circolazione delle persone o
dell'Accordo di emendamento della Convenzione istitutiva dell'AELS, non tassate
in Svizzera o tassate alla fonte.
o) diminuzione importante dei valori
di sostanza desunti dalla tassazione applicabile, nel caso in cui sia comprovato, e
giustificato, l'utilizzo della sostanza per necessità
primarie proprie. In questo caso la riduzione di premio è decisa in
considerazione dei parametri di sostanza riportati nell'ultima tassazione
cresciuta in giudicato al momento dell'istanza.".
5. Innanzitutto,
l'insorgente va considerato
come una famiglia senza figli ai sensi dell'art. 25 cpv. 1 lett. a LCAMal, quindi vale il limite di reddito di
Fr. 32'000.- (art. 29 lett. b
LCAMal). Il figlio, maggiorenne, è stato giustamente ritenuto persona sola.
Basandosi quindi su
questi disposti legali, il diritto alla riduzione del premio LAMal risulta
dalla somma arrotondata al mille franchi superiore del reddito imponibile desunto
dal periodo fiscale stabilito dal Consiglio di Stato (art. 30 lett. a LCAMal).
Come chiesto nell'atto ricorsuale dall'assicurato, l'Ufficio assicurazione malattia ha proprio proceduto in questo senso,
ovvero ha esaminato la sua istanza
di sussidio alla luce della notifica di tassazione IC 2006, valida, come visto,
per l'anno 2009.
In questi termini, il
ricorrente non ha diritto alla riduzione del premio di cassa malati per il
2009, giacché il reddito imponibile accertato dal competente Ufficio di tassazione
è stato fissato in Fr. 40'561.-
(doc. 8) e quindi il reddito determinante va stabilito in Fr. 41'000.- (doc. 3). Pertanto, la domanda di
sussidio è stata respinta, a motivo che il summenzionato limite di Fr. 32'000.- è stato superato.
6. Tuttavia,
poiché l'assicurato ha sostenuto
nell'opposizione (recte:
reclamo) dell'8 settembre 2008
(doc. 2) che la sua situazione finanziaria era peggiorata rispetto al 2007, a
buon diritto l'Amministrazione
ha proceduto a calcolare autonomamente il reddito determinante dell'insorgente, partendo non più dalla notifica
di tassazione IC 2006, ma dai dati più recenti a sua disposizione.
In effetti, conformemente
al citato art. 31 RLCAMal, l'UAM
è tenuto ad accertare autonomamente il reddito dell'assicurato soltanto se vi sono delle modifiche riguardo allo statuto
personale e/o economico dell'interessato e della sua famiglia.
Nel caso concreto,
solo la lettera m di questa norma può, eventualmente, tornare utile.
Occorre però che vi sia stata una diminuzione importante del reddito netto da attività
dipendente o indipendente, oppure del reddito da pensioni, rendite e assegni rispetto
al medesimo dato desumibile dalla notifica di tassazione applicabile all'anno per il quale l'assicurato chiede il sussidio.
In merito all'art. 31 RLCAMal, va osservato che il
TCA ha emanato diverse sentenze sull'accertamento autonomo del reddito (prima
fra tutte: STCA del 27 novembre 2003, 36.2003.84; fra le ultime: STCA del 18
gennaio 2008, 36.2007.182; STCA del 1° febbraio 2008, 36.2008.4; STCA del 25
aprile 2008, 36.2007,183; STCA del 10 settembre 2008, 36.2008.94; STCA del 24
settembre 2008, 36.2008.48; STCA del 29 settembre 2008, 36.2008.57) rilevando
come:
"
2.2 (…) quando sia accertato un reddito inferiore a quello
del periodo di riferimento rispettivamente quando l’amministrazione debba
determinare un reddito, essa deve procedere alla sua esatta fissazione e quindi
raffrontarlo con i parametri fissati dal Consiglio di Stato per la
determinazione del diritto al sussidio, per ciò fare è necessario procedere
alla commutazione del nuovo reddito accertato in reddito imponibile mediante
l’utilizzo di tabelle appositamente allestite. Infatti il reddito (…)
accertato va obbligatoriamente (art. 52 cpv. 2 RegLCAMal [ndr: ora art. 17 cpv.
2 RLCAMal]) convertito in reddito imponibile mediante apposite tabelle come
rammenta l'art. 72 del medesimo regolamento.
Per l'accertamento autonomo del reddito l'Ufficio
dell'Assicurazione Malattia deve partire dal reddito (…) conseguito
dall’assicurato nel corso del periodo più prossimo al periodo per il quale il
sussidio è richiesto.
Infatti il reddito (…)
cui ci si deve riferire è possibilmente quello più recente e percepito nel
corso dell'anno per il quale il sussidio viene richiesto. In questo senso anche
il Messaggio 3 gennaio 1996 del Consiglio di Stato al Gran Consiglio concernente
l'adozione della nuova LCAMal (M 4474 DOS) a pag. 53 secondo cui
" Trattandosi di una sovvenzione di
carattere eminentemente sociale, il sussidio nell'assicurazione contro le malattie,
pur basandosi sui dati fiscali dell'istante, deve comunque tenere conto della
situazione economica più vicina al momento in cui l'assicurato richiede il
sussidio soggettivo.".
Nell'ottica
di tale volontà del legislatore i dati da considerare per la verifica del
reddito sono, se possibile, i dati dell'anno per il quale il sussidio è
chiesto, che vanno – come indicato in precedenza in caso di
diminuzione importante del reddito secondo la lettera m dell'art. 67 Reg.
LCAMal [ndr: ora art. 31 RLCAMal] - posti a raffronto con i dati ritenuti
nella tassazione di riferimento dove necessario.
(…)
2.5. Va qui subito rilevato come la delega del legislativo al
Consiglio di Stato sia decisamente ampia e, soprattutto, priva di contorni specificatamente
indicati nella legge stessa. La norma in questione prevede infatti unicamente e
genericamente l’accertamento autonomo del reddito al di fuori della decisione
di tassazione di riferimento, in “altri casi particolari". (…)."(sottolineature
ed evidenziature in grassetto della redattrice).
7. Pertanto,
occorre esaminare se le entrate nette del ricorrente dal 1° gennaio 2008
in poi (dato più recente a disposizione) sono diminuite rispetto al reddito
esposto nella notifica di tassazione IC 2006, dato che per il 2009 la
tassazione applicabile si riferisce all'anno 2006.
In altre parole, il
reddito netto conseguito dall'assicurato
nel 2008 deve essere inferiore alle entrate percepite nel 2006.
Più concretamente, siccome
il ricorrente esercita un'attività
lucrativa indipendente, il suo reddito presumibile (art. 34 RLCAMal) risulta dal
bilancio della sua attività indipendente.
Ora, come ha ben
rilevato l'UAM, nella distinta
del 16 settembre 2008 (doc. 6) si osserva l'indicazione tanto di spese e ricavi professionali quanto di spese
meramente di ordine privato che, come tali, non possono essere fatte rientrare
nel bilancio professionale di un'attività indipendente. Pertanto, dall'incasso delle fatture ammontanti a Fr. 29'500.- vanno dedotte unicamente gli acconti versati per i contributi
AVS (Fr. 1'256,50) e le spese
per l'ufficio (Fr. 1'500.-). Per contro, i premi della Cassa
malati (Fr. 2'307,60), l'accantonamento per il III pilastro (Fr. 1'000.-) e gli interessi passivi per far
fronte all'ipoteca sull'abitazione primaria (Fr. 6'112,45) non sono evidentemente
giustificabili come spesa professionale. In queste circostanze, l'utile netto aziendale va dunque calcolato
in Fr. 26'743,50 (Fr. 29'500.- - Fr. 1'256,50 – Fr. 1'500.-).
Tuttavia, poiché questo
ricavo attesta una situazione economica parziale, dato che si riferisce al 30
giugno 2008, esso va dunque moltiplicato per due, così da ottenere un reddito netto
(ipotetico) annuo al 31 dicembre 2008, confrontabile con il dato simile, ossia annuo,
rilevabile dalla notifica di tassazione 2006 (doc. 8).
Dalle informazioni
fornite dal ricorrente si ottiene così da una parte un reddito aziendale netto
per il 2008 pari a Fr. 53'487.- (Fr. 26'743,50 x 2)
e d'altra parte un reddito netto
nel 2006 assommante a Fr. 62'233.- (Fr. 6'010.- [reddito da attività dipendente del marito] + Fr. 11'076.- [reddito da attività indipendente del
marito] + Fr. 45'147.-
[indennità per perdita di guadagno]).
In virtù della
risultante diminuzione dei redditi netti nel confronto fra la situazione
del 2008 con quella del 2006, sono dunque soddisfatti i presupposti legali per
applicare alla fattispecie l'art.
31 lett. m RLCAMal. Ciò comporta che il diritto alla riduzione del premio LAMal
per il 2009 deve essere stabilito sulla base del reddito accertato autonomamente.
8. La
situazione di una persona che svolge un'attività indipendente differisce da quella del salariato, per il
quale il reddito accertato va convertito in reddito imponibile a partire dalle
tabelle ufficiali allestite dalla Divisione delle contribuzioni (art. 36 cpv. 1
RLCAMal).
Conformemente all'art. 36 cpv. 2 RLCAMal, infatti, il reddito
imponibile della persona che esercita un'attività lucrativa indipendente è stabilito defalcando dal reddito aziendale
la deduzione relativa al reddito d'attività lucrativa dei coniugi, dei partner registrati e quella per
Fatti
i figli a carico, in analogia con i disposti del diritto tributario.
In specie, se da un
lato la moglie del ricorrente esercita(va) un'attività lucrativa, d'altro lato i coniugi hanno un figlio a carico (cfr. notifiche di
tassazione IC 2006 e IC 2007, quest'ultima emanata il 26 agosto 2008 e quindi ultimo dato conosciuto).
Pertanto, il reddito
imponibile dell'assicurato nel
2008 corrisponde al suo reddito aziendale (Fr. 53'487.-) meno la deduzione del figlio a carico (Fr. 10'800.-), per un totale di Fr. 42'687.-.
9. Inoltre,
in virtù della recente giurisprudenza di questo Tribunale, al reddito
imponibile così calcolato va ancora aggiunto il reddito della sostanza di
proprietà del ricorrente (art. 33 cpv. 1 lett. b RLCAMal su rinvio dell'art. 34 RLCAMal), ossia il valore locativo (STCA del 28 febbraio 2008, 36.2007.172; STCA del 25 aprile 2008, 36.2007.183; STCA del 17 novembre 2008, 36.2008.79).
Nel caso in esame, per
l'anno 2007 (ultimo dato
conosciuto e non contestato) questo valore è stato stabilito dall'autorità fiscale in Fr. 11'764.-, per ottenere così un reddito complessivo
pari a Fr. 54'451.-.
Infine,
per quanto attiene alle possibili deduzioni dal reddito accertato, questo Tribunale
ha sviluppato una prassi piuttosto restrittiva, secondo cui le
uniche deduzioni dal reddito lordo ammesse sono quelle relative agli alimenti
ed agli interessi passivi; altre deduzioni non possono essere considerate (cfr.,
fra le ultime, STCA del 27 agosto 2008, 36.2008.81; STCA del 24 settembre 2008,
36.2008.48; STCA del 29 settembre 2008, 36.2008.112; STCA del 30 settembre
2008, 36.2008.121).
Visto quanto precede, vanno quindi
dedotti gli interessi passivi ipotecari di Fr. 12'225.- (Fr. 6'112,45 x 2) che il Tribunale, sulla scorta
di quelli già versati alla banca creditrice al 30 giugno 2008 (Fr. 6'112,45), ritiene verosimilmente dovuti al
31 dicembre 2008, come per il calcolo del reddito aziendale. Peraltro, questa
cifra non si distanzia in modo incisivo dagli interessi passivi accertati
fiscalmente al 31 dicembre 2007 (doc. 2: Fr. 11'951.-).
Si ottiene così un
reddito imponibile di Fr. 42'226.- (Fr. 54'451.- - Fr. 12'225.-)
che, arrotondato al mille franchi superiore (art. 30 LCAMal), dà un reddito
determinante di Fr. 43'000.- e
quindi superiore al limite di reddito fissato dal Consiglio di Stato per ottenere
nel 2009 il diritto alla riduzione dei premi LAMal.
In queste condizioni,
l'insorgente non ha diritto all'aiuto statale.
10. Quand'anche si volesse considerare, come ritenuto
dall'UAM, che il reddito aziendale
valido per il calcolo autonomo ammonti a Fr. 44'500.- come stabilito per l'anno 2007 dall'autorità
fiscale, al reddito imponibile di Fr. 44'313.- calcolato nella risposta di causa occorre ancora sottrarre l'importo per i figli a carico.
Si otterrebbe così un
reddito imponibile complessivo assommante a Fr. 33'513.- rispettivamente a Fr. 33'239.- se si tenesse conto degli interessi passivi stabiliti in Fr.
12'225.- dal TCA in via ipotetica per il 2008, anziché l'importo di Fr. 11'951.- dedotto dall'Amministrazione.
Con un reddito
determinante di Fr. 34'000.-, l'istanza di riduzione del premio di cassa
malati sarebbe comunque respinta.
11. Va
infine rilevato che la notifica di tassazione IC 2007 allegata dal ricorrente
non può essere presa in considerazione.
Infatti, l'autorità amministrativa non può, come
sembra richiedere l'interessato,
fare uso della decisione di tassazione 2007 riferita ad un altro periodo
Considerandi
rispetto a quello determinato dall'Esecutivo cantonale nel DE emanato annualmente.
Nella sentenza dell'11 ottobre 2004 (36.2004.112) – ed in tante
altre successive - questo Tribunale ha ritenuto quanto segue:
" (…) Va qui evocato come unicamente una tassazione
ordinaria o intermedia riferita al periodo fissato dal Consiglio di Stato nel
suo decreto esecutivo possa essere utilizzata per una domanda di sussidio o di
revisione come chiaramente desumibile dal tenore dell'art. 58 Reg. LCAMal
(nello stesso senso gli art. 51 e 59 Reg. LCAMal; v. inoltre quanto evocato
nella sentenza 3 settembre 2004 inc. 36.2004.81).
In altri termini una decisione di tassazione relativa al periodo
fiscale 2003 (ossia la tassazione 2003B) con fissazione di importi inferiori ai
parametri rammentati sub. 2.2. non può essere utilizzata trattandosi di una
tassazione ordinaria riferita a periodo fiscale diverso da quello determinato
dall'esecutivo cantonale (per il quale una tassazione esiste) per delega del
legislativo (art. 49 LCAMal). (…)."
Nel caso concreto non è pertanto possibile far capo
alla decisione di tassazione 2007, anche se più attuale e più favorevole all'insorgente
rispetto a quella del 2006, applicabile per i sussidi del 2009. Il principio di
legalità vieta di riferirsi a dati diversi da quelli voluti con il DE citato in
entrata, motivo per il quale la scelta dell'Esecutivo cantonale, per delega del
legislatore, non può essere discussa e messa in dubbio dal giudice in assenza
di valido, pertinente ed imperante motivo.
12.
È
opportuno ancora ricordare che qualora i dati definitivi fiscali attinenti ai
redditi conseguiti dall'assicurato nell'anno 2008 dovessero attestare una
situazione economica differente (peggiore) rispetto a quella accertata autonomamente
dal Tribunale conformemente all'art. 31 RLCAMal, entro tre mesi dalla ricezione
della notifica di tassazione IC 2008 (art. 13 cpv. 2 RLCAMal) l'insorgente potrà
chiedere all'Amministrazione la revisione della decisione di negargli il
sussidio per l'anno 2009.
Stanti le considerazioni esposte, la
decisione impugnata merita dunque conferma, mentre il ricorso va respinto.
13.
L'assicurato
ha chiesto anche in sede di ricorso di essere sentito.
Il TCA, che dispone del potere di
indagare d'ufficio e di applicare d'ufficio il diritto, rinuncia a sentire il
ricorrente. Infatti, l'interessato ha potuto ampiamente esprimersi sia dinanzi
al TCA che in precedenza, facendo valere in più occasioni le sue argomentazioni.
Una sua audizione non modificherebbe l'esito del ricorso, dato che, per i
motivi esposti nei considerandi precedenti, il rifiuto della riduzione dei
premi di cassa malati deciso dall'Ufficio assicurazione malattia è corretto.
Inoltre, l'audizione richiesta può
essere rifiutata senza per questo ledere il diritto d'essere sentito, sancito
dall'art. 29 cpv. 2 Cost. e dall'art. 6 n. 1 CEDU.
Infatti, secondo la giurisprudenza
federale, l'obbligo di organizzare un dibattimento pubblico ai sensi dell'art.
6.
n. 1 CEDU presuppone una richiesta chiara e inequivocabile di una parte; semplici
domande di assunzione di prove, come ad esempio istanze di audizione personale
o di interrogatorio di parti o di testimoni, oppure richieste di sopralluogo,
non bastano per creare un simile obbligo (cfr. STFA dell'8 novembre 1999, H
74/99, consid. 5b, pag. 6; DTF 122 V 47; cfr. pure DTF 124 V 90, consid. 6,
pag. 94 e il rinvio alla DTF prima citata).
Conformemente alla
costante giurisprudenza, qualora l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduca l'amministrazione
o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione
che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e
che altri provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si
rinuncerà ad assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das
Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, pag. 212 no. 450, Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und
Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 n. 111 e pag. 117 n. 320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a
ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11 gennaio 2002, H 103/01; DTF 122 II 469
consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c
e riferimenti). Tale modo di procedere non costituisce una violazione del diritto
di essere sentito desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (e in precedenza
dall'art. 4 vCost.; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid.
3c e riferimenti).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati, i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla notificazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la
decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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