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Decisione

36.2008.159

Indipendente chiede sussidio per i premi del 2009, negato per superamento del limite di reddito con IC 2006. Diminuzione dei redditi, TCA accerta autonomamente i redditi netti.Va poi aggiunto il valor

16 gennaio 2009Italiano24 min

Source ti.ch

Fatti

i figli a carico, in analogia con i disposti del diritto tributario.

In specie, se da un

lato la moglie del ricorrente esercita(va) un'attività lucrativa, d'altro lato i coniugi hanno un figlio a carico (cfr. notifiche di

tassazione IC 2006 e IC 2007, quest'ultima emanata il 26 agosto 2008 e quindi ultimo dato conosciuto).

Pertanto, il reddito

imponibile dell'assicurato nel

2008 corrisponde al suo reddito aziendale (Fr. 53'487.-) meno la deduzione del figlio a carico (Fr. 10'800.-), per un totale di Fr. 42'687.-.

9. Inoltre,

in virtù della recente giurisprudenza di questo Tribunale, al reddito

imponibile così calcolato va ancora aggiunto il reddito della sostanza di

proprietà del ricorrente (art. 33 cpv. 1 lett. b RLCAMal su rinvio dell'art. 34 RLCAMal), ossia il valore locativo (STCA del 28 febbraio 2008, 36.2007.172; STCA del 25 aprile 2008, 36.2007.183; STCA del 17 novembre 2008, 36.2008.79).

Nel caso in esame, per

l'anno 2007 (ultimo dato

conosciuto e non contestato) questo valore è stato stabilito dall'autorità fiscale in Fr. 11'764.-, per ottenere così un reddito complessivo

pari a Fr. 54'451.-.

Infine,

per quanto attiene alle possibili deduzioni dal reddito accertato, questo Tribunale

ha sviluppato una prassi piuttosto restrittiva, secondo cui le

uniche deduzioni dal reddito lordo ammesse sono quelle relative agli alimenti

ed agli interessi passivi; altre deduzioni non possono essere considerate (cfr.,

fra le ultime, STCA del 27 agosto 2008, 36.2008.81; STCA del 24 settembre 2008,

36.2008.48; STCA del 29 settembre 2008, 36.2008.112; STCA del 30 settembre

2008, 36.2008.121).

Visto quanto precede, vanno quindi

dedotti gli interessi passivi ipotecari di Fr. 12'225.- (Fr. 6'112,45 x 2) che il Tribunale, sulla scorta

di quelli già versati alla banca creditrice al 30 giugno 2008 (Fr. 6'112,45), ritiene verosimilmente dovuti al

31 dicembre 2008, come per il calcolo del reddito aziendale. Peraltro, questa

cifra non si distanzia in modo incisivo dagli interessi passivi accertati

fiscalmente al 31 dicembre 2007 (doc. 2: Fr. 11'951.-).

Si ottiene così un

reddito imponibile di Fr. 42'226.- (Fr. 54'451.- - Fr. 12'225.-)

che, arrotondato al mille franchi superiore (art. 30 LCAMal), dà un reddito

determinante di Fr. 43'000.- e

quindi superiore al limite di reddito fissato dal Consiglio di Stato per ottenere

nel 2009 il diritto alla riduzione dei premi LAMal.

In queste condizioni,

l'insorgente non ha diritto all'aiuto statale.

10. Quand'anche si volesse considerare, come ritenuto

dall'UAM, che il reddito aziendale

valido per il calcolo autonomo ammonti a Fr. 44'500.- come stabilito per l'anno 2007 dall'autorità

fiscale, al reddito imponibile di Fr. 44'313.- calcolato nella risposta di causa occorre ancora sottrarre l'importo per i figli a carico.

Si otterrebbe così un

reddito imponibile complessivo assommante a Fr. 33'513.- rispettivamente a Fr. 33'239.- se si tenesse conto degli interessi passivi stabiliti in Fr.

12'225.- dal TCA in via ipotetica per il 2008, anziché l'importo di Fr. 11'951.- dedotto dall'Amministrazione.

Con un reddito

determinante di Fr. 34'000.-, l'istanza di riduzione del premio di cassa

malati sarebbe comunque respinta.

11. Va

infine rilevato che la notifica di tassazione IC 2007 allegata dal ricorrente

non può essere presa in considerazione.

Infatti, l'autorità amministrativa non può, come

sembra richiedere l'interessato,

fare uso della decisione di tassazione 2007 riferita ad un altro periodo

Considerandi

rispetto a quello determinato dall'Esecutivo cantonale nel DE emanato annualmente.

Nella sentenza dell'11 ottobre 2004 (36.2004.112) – ed in tante

altre successive - questo Tribunale ha ritenuto quanto segue:

" (…) Va qui evocato come unicamente una tassazione

ordinaria o intermedia riferita al periodo fissato dal Consiglio di Stato nel

suo decreto esecutivo possa essere utilizzata per una domanda di sussidio o di

revisione come chiaramente desumibile dal tenore dell'art. 58 Reg. LCAMal

(nello stesso senso gli art. 51 e 59 Reg. LCAMal; v. inoltre quanto evocato

nella sentenza 3 settembre 2004 inc. 36.2004.81).

In altri termini una decisione di tassazione relativa al periodo

fiscale 2003 (ossia la tassazione 2003B) con fissazione di importi inferiori ai

parametri rammentati sub. 2.2. non può essere utilizzata trattandosi di una

tassazione ordinaria riferita a periodo fiscale diverso da quello determinato

dall'esecutivo cantonale (per il quale una tassazione esiste) per delega del

legislativo (art. 49 LCAMal). (…)."

Nel caso concreto non è pertanto possibile far capo

alla decisione di tassazione 2007, anche se più attuale e più favorevole all'insorgente

rispetto a quella del 2006, applicabile per i sussidi del 2009. Il principio di

legalità vieta di riferirsi a dati diversi da quelli voluti con il DE citato in

entrata, motivo per il quale la scelta dell'Esecutivo cantonale, per delega del

legislatore, non può essere discussa e messa in dubbio dal giudice in assenza

di valido, pertinente ed imperante motivo.

12.

È

opportuno ancora ricordare che qualora i dati definitivi fiscali attinenti ai

redditi conseguiti dall'assicurato nell'anno 2008 dovessero attestare una

situazione economica differente (peggiore) rispetto a quella accertata autonomamente

dal Tribunale conformemente all'art. 31 RLCAMal, entro tre mesi dalla ricezione

della notifica di tassazione IC 2008 (art. 13 cpv. 2 RLCAMal) l'insorgente potrà

chiedere all'Amministrazione la revisione della decisione di negargli il

sussidio per l'anno 2009.

Stanti le considerazioni esposte, la

decisione impugnata merita dunque conferma, mentre il ricorso va respinto.

13.

L'assicurato

ha chiesto anche in sede di ricorso di essere sentito.

Il TCA, che dispone del potere di

indagare d'ufficio e di applicare d'ufficio il diritto, rinuncia a sentire il

ricorrente. Infatti, l'interessato ha potuto ampiamente esprimersi sia dinanzi

al TCA che in precedenza, facendo valere in più occasioni le sue argomentazioni.

Una sua audizione non modificherebbe l'esito del ricorso, dato che, per i

motivi esposti nei considerandi precedenti, il rifiuto della riduzione dei

premi di cassa malati deciso dall'Ufficio assicurazione malattia è corretto.

Inoltre, l'audizione richiesta può

essere rifiutata senza per questo ledere il diritto d'essere sentito, sancito

dall'art. 29 cpv. 2 Cost. e dall'art. 6 n. 1 CEDU.

Infatti, secondo la giurisprudenza

federale, l'obbligo di organizzare un dibattimento pubblico ai sensi dell'art.

6.

n. 1 CEDU presuppone una richiesta chiara e inequivocabile di una parte; semplici

domande di assunzione di prove, come ad esempio istanze di audizione personale

o di interrogatorio di parti o di testimoni, oppure richieste di sopralluogo,

non bastano per creare un simile obbligo (cfr. STFA dell'8 novembre 1999, H

74/99, consid. 5b, pag. 6; DTF 122 V 47; cfr. pure DTF 124 V 90, consid. 6,

pag. 94 e il rinvio alla DTF prima citata).

Conformemente alla

costante giurisprudenza, qualora l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduca l'amministrazione

o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione

che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e

che altri provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si

rinuncerà ad assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das

Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, pag. 212 no. 450, Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und

Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 n. 111 e pag. 117 n. 320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a

ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11 gennaio 2002, H 103/01; DTF 122 II 469

consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c

e riferimenti). Tale modo di procedere non costituisce una violazione del diritto

di essere sentito desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (e in precedenza

dall'art. 4 vCost.; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid.

3c e riferimenti).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati, i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla notificazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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