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Decisione

36.2008.161

Presa a carico di una cura riabilitativa stazionaria,malgrado in precedenza non siano stati fatti dei cicli intensivi di fisioterapia ambulatoriale.Le condizioni di salute sono peggiorate dalla visita

19 maggio 2009Italiano41 min

Source ti.ch

Fatti

i dettami dell'art. 32 LAMal secondo cui una prestazione deve essere efficace,

appropriata ed economica per potere essere riconosciuta e quindi rimborsata

dalla Cassa malati.

Questo Tribunale, il 16 giugno 2008

(inc. n. 36.2008.16), si è pronunciato nel caso di un'assicurata 90enne a cui l'assicuratore

malattia aveva fornito la garanzia per cure ambulatoriali (anche a domicilio)

per 4 cicli annuali di fisioterapia, mentre l'interessata si è limitata ad

effettuare un solo ciclo di 9 sedute nel 2006 e due cicli nel 2007, sempre di 9

sedute, poiché ha optato per una riabilitazione stazionaria. Ancora prima della

degenza, la Cassa malati aveva ribadito la necessità, prima di iniziare

qualsiasi trattamento stazionario, di tentare una cura intensiva ambulante di

fisioterapia (da 2 a 3 trattamenti settimanali) per almeno 3 cicli, ossia una

cura intensiva di almeno 9-13 settimane consecutive. L'Amministrazione aveva

spiegato che questo tipo di trattamento era maggiormente benefico, poiché un

rinforzamento della struttura muscolare a lungo termine non poteva essere

raggiunto in sole 3 settimane. Il TCA ha concluso che la circostanza, fondamentale,

che la ricorrente aveva deciso di effettuare una degenza prima di aver

esaurito le possibilità segnalate e garantite dall'assicuratore di far capo a

cicli ravvicinati ed intensivi di fisioterapia ambulatoriale, anche a

domicilio, ha comportato la conferma delle conclusioni del medico fiduciario

della Cassa malati, il quale non riteneva che fossero date le condizioni per

una presa a carico dei costi della degenza. In quel caso l'utilità del trattamento

stazionario non era stata peraltro resa verosimile.

11. Occorre

verificare se in concreto sia giustificata una soluzione diversa alla luce

della particolarità del caso.

Non va infatti dimenticato che nell'agosto

2007, quindi solo 9 mesi prima della domanda in esame di riabilitazione

stazionaria (giugno 2008), l'assicurata è stata sottoposta ad un visita presso

il dr. med. __________, medico fiduciario della Cassa malati.

Quella visita è stata predisposta dall'assicuratore

nell'ambito di una richiesta (un'altra) di cura stazionaria di riabilitazione

presso la Clinica di riabilitazione di __________. Essa faceva seguito ad un

primo rifiuto di prestazioni opposto il 12 luglio 2007 da un altro medico di

fiducia della Cassa malati, il dr. __________, per carenza di dati oggettivi

non essendoci un potenziale di riabilitazione.

Il 19 luglio 2007 il dr. med. __________

ha quindi formulato una nuova richiesta di prestazioni, che ha dato appunto

luogo alla visita personale dell'assicurata per mano di un altro medico.

Il dr. med. __________ ha esposto l'anamnesi,

la malattia attuale, la situazione sociale, lo status, la diagnosi ed il

proprio commento. L'assicurata lamentava stanchezza generale, difficoltà ed

insicurezza alla deambulazione, dolori cervicali e lombari irradianti nella

gamba sinistra fino alle dita del piede. Tante volte non riusciva nemmeno a

mettersi le calze. Presentava dolori ai polsi ed epigastrici.

La diagnosi posta era di sindrome

lombo-spondilogena su alterazioni statiche e degenerative: canale lombare

stretto e stato dopo decompressione microchirurgica L3-L4 nel 2006; sindrome

cervicale su alterazioni degenerative; stato dopo frattura dell'omero destro;

artropatia dei polsi; cardiopatia ischemica-ipertensiva: stato dopo PTCA e posa

di stent nel 2001, stato dopo impianto di tre by-pass aorto-coronarici nel

2003; stenosi delle arterie carotidee; iperuricemia; ernia iatale e gastrite

cronica.

Nel commentare la situazione

complessiva, il medico fiduciario ha affermato che l'indicazione per una presa

a carico fisioterapica intensa, preferibilmente anche in piscina, era data con

lo scopo di migliorare la sicurezza e la qualità della deambulazione e per

intensificare la terapia antalgica conservando ed aumentando così il grado di

autonomia. A favore di una cura stazionaria v'erano il grado di impedimento

della deambulazione, la sindrome dolorosa importante e le numerose malattie

concomitanti. Un'indicazione relativa era pure la difficoltà d'accesso alla

fisioterapia ambulatoriale in considerazione degli impedimenti dell'assicurata.

Infine, il dr. __________ ha sottolineato che la paziente, rimasta delusa ed

insoddisfatta del risultato dell'ultimo ciclo di fisioterapia eseguito nel

2006, non ha beneficiato di cure ambulatoriali nell'ultimo anno. Tuttavia, alla

luce dell'obiettività clinica, egli ha ritenuto che vi fosse l'indicazione per

la cura stazionaria della durata di due settimane, esistendo un potenziale di

riabilitazione.

Riassumendo, le condizioni di salute

della ricorrente erano tali che pure il medico fiduciario ha ammesso il

ricovero riabilitativo.

Conformemente alla

consolidata giurisprudenza, il giudice delle assicurazioni sociali valuta la

Considerandi

legittimità delle decisioni impugnate in base allo stato di fatto esistente al

momento in cui la decisione litigiosa è stata presa (DTF 129 V 4 consid.

1.

, DTF 109 V 179, DTF 107 V 5).

In specie, quindi, il TCA si deve porre all'11 novembre 2008 (doc. A1), quando la Cassa

malati ha emanato la decisione negativa su opposizione.

Occorre dunque

verificare lo stato di salute della ricorrente a quel momento.

12.

Come

visto, il referto del 10 ottobre 2008 (doc. A4) della Clinica __________, allestito

dopo un ricovero di due settimane, ha evidenziato che la riesacerbazione del

dolore a livello lombare con irradiazione incostante nella parte posteriore

della gamba sinistra ha comportato l'esecuzione di un'infiltrazione, che ha

ridotto parzialmente la sintomatologia. Tuttavia, vista la complessità della

situazione e la persistenza dei sintomi, l'assicurata è stata indirizzata al

Prof. dr. med. __________, il quale l'ha visitata il 6 novembre 2008 ed è

giunto alla conclusione che per una migliore qualità di vita era necessario un

intervento di estrazione del disco foraminale dell'ernia e di stabilizzazione

delle vertebre.

Anche il medico curante, nel suo

rapporto del 31 luglio 2008 (doc. XIbis), ha osservato che i dolori lombari,

irradianti ai due arti, impedivano l'assicurata nei movimenti.

Alla luce di quanto precede, e

soprattutto della situazione riscontrata nell'autunno 2008 dal primario di

neurochirurgia della __________ di __________, d'avviso del TCA, le condizioni

di salute della ricorrente vanno definite come peggiorate rispetto a quelle

accertate quasi un anno prima con il referto del dr. med. __________. I

problemi lombari sono a tal punto peggiorati che è stato addirittura proposto

un intervento chirurgico per cercare di migliorare la qualità di vita dell'assicurata,

cercando di ridarle un'autonomia per permetterle di continuare a vivere,

da sola, a casa propria.

Tutto ben considerato, il comportamento

assunto dalla Cassa malati lascia comunque un po' perplessi.

Va in particolare rilevato che il 20

agosto 2007 il dr. med. __________ ha visitato personalmente la ricorrente ed

ha concluso che erano dati i presupposti per una riabilitazione stazionaria.

Poi, un anno dopo, a fronte dei dettagliati

certificati medici del dr. med. __________ del 18 giugno 2008 (doc. 12) e del

31.

luglio 2008 (doc. XIbis), il dr. med. __________ avrebbe potuto – e dovuto –

(ri)visitare l'interessata, soprattutto dopo che la stessa ne ha fatto

esplicita richiesta (doc. 15). Egli, per contro, e così pure l'altro medico

fiduciario interpellato dall'assicuratore (dr. med. __________), sono stati

molto stringati nelle loro prese di posizione, limitandosi a crociare la

casella secondo cui la riabilitazione poteva essere eseguita ambulatorialmente

o in una casa di cura con assistenza medica. Ciò senza rapportarsi alla

precedente valutazione del dott. __________.

Stanti i referti dei curanti, la Cassa

malati avrebbe potuto e dovuto prendere posizione in maniera più completa

tramite i suoi medici di fiducia sulle condizioni di salute della ricorrente.

Invece, né il dr. med. __________ né, soprattutto, il dr. med. __________, tra

l'agosto 2008 e l'aprile 2009 si sono pronunciati sulla questione.

Inoltre, malgrado ne abbiano avuta la

possibilità (doc. XII), i citati medici di fiducia non si sono nemmeno

pronunciati sulle risposte che il curante dr. med. __________ ha dato al

Tribunale riguardo alle domande che gli sono state poste.

Infine, le valutazioni del dr. med. __________,

in particolare la circostanza che l'insorgente ha presentato una regressione

parziale della sintomatologia dolorosa e che si è optato per un ricovero perché

dei cicli di fisioterapia ambulatoriale non avevano portato ad alcun beneficio

e perché i cicli di fisioterapia ambulatoriali erano difficilmente praticabili

per la paziente, sono supportati da dati clinici oggettivi, in particolare dal

parere dei medici della Clinica __________.

Circa la difficoltà nell'effettuare i

cicli di fisioterapia ambulatoriali, va evidenziato che l'assicuratore non ha

garantito all'assicurata, quale soluzione più appropriata ed economica, la

presa a carico, se necessario, delle cure al domicilio della ricorrente.

In queste circostanze, tutto ben

considerato, appare evidente che le condizioni di salute della ricorrente sono

rimaste stabili dall'agosto 2007 al novembre 2008.

I medici curanti dr. med. __________,

dr. med. __________ e __________, nonché Prof. dr. __________, hanno reso verosimile

che vi sia stato un peggioramento nel corso del 2008, sfociato addirittura nell'indicazione

di un intervento chirurgico.

Alla luce delle considerazioni esposte,

di fronte ai pareri dei medici curanti, molto più dettagliati

e completi di quelli dei medici fiduciari intervenuti, questo Tribunale ritiene

che essi siano completi, chiari ed attendibili.

Di conseguenza, va ritenuto, secondo il principio della verosimiglianza preponderante valido

nelle assicurazioni sociali, che nel novembre 2008 le condizioni

di salute dell'interessata erano tali che v'era effettivamente

la necessità di una riabilitazione stazionaria, essendo utile ed

appropriata per migliorare lo stato di salute dell'assicurata.

Pertanto, qualora si fosse presentata

la necessità di un tale trattamento, le condizioni per una presa a carico dei relativi

costi erano – allora e fino ad un cambiamento delle stesse - adempiute.

Considerata la documentazione agli atti,

la decisione della Cassa malati non può essere confermata e va quindi annullata.

Il ricorso è accolto.

Malgrado sia vincente in causa, poiché non

è rappresentata da un patrocinatore, alla ricorrente non vanno attribuite

ripetibili (art. 61 lett. g LPGA).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è accolto.

1.1. La decisione

impugnata è annullata.

1.2. Stanti

le condizioni di salute dell'assicurata

nel novembre 2008, a quel momento e fino ad un cambiamento delle stesse, ella avrebbe

avuto diritto al riconoscimento da parte della sua Cassa malati delle

prestazioni derivanti da una riabilitazione stazionaria.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

Non si attribuiscono ripetibili.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in

3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella

impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o

del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata

e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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