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Decisione

36.2008.162

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

27 marzo 2009Italiano15 min

Source ti.ch

Fatti

i dati [ndr: ora reddito netto] ritenuti nella tassazione di riferimento

dove necessario.

(…)

2.5. Va qui subito rilevato come la delega del legislativo al

Consiglio di Stato sia decisamente ampia e, soprattutto, priva di contorni specificatamente

indicati nella legge stessa. La norma in questione prevede infatti unicamente e

genericamente l'accertamento autonomo del reddito al di

fuori della decisione di tassazione di riferimento, in “altri casi

particolari". (…)." (sottolineature ed

evidenziature in grassetto della redattrice).

6. Dagli

accertamenti effettuati dall'UAM,

emerge che nel 2008 l'assicurata

riceveva al mese Fr. 1'593.- di

rendita AI, Fr. 837.- quali contributi alimentari e Fr. 750.- a titolo di

indennità per perdita di guadagno (doc. 9), per un totale di Fr. 3'180.- al mese.

Per quanto attiene alle deduzioni delle

spese sopportate dalla ricorrente per le cure mediche di cui necessita, questo

Tribunale ha sviluppato una prassi piuttosto restrittiva in quest'ambito,

ammettendo che le uniche deduzioni dal reddito lordo accertato

ammesse sono quelle relative agli alimenti ed agli interessi passivi; altre

deduzioni non possono essere considerate (cfr., fra le ultime, STCA del 27 agosto

2008, 36.2008.81; STCA del 24 settembre 2008, 36.2008.48; STCA del 29

settembre 2008, 36.2008.112; STCA del 30 settembre 2008, 36.2008.121; STCA del

16 gennaio 2009, 36.2008.159).

Pertanto, il reddito

lordo accertato va definitivamente fissato in Fr. 3'180.- al mese che, convertito in virtù dell'art. 36 RLCAMal mediante le apposite tabelle ufficiali di

conversione pubblicate sul sito dell'Istituto delle Assicurazioni Sociali del Canton Ticino (si veda all'interno del sito www.ti.ch/DSS),

dà un reddito imponibile annuo di Fr. 28'000.-, che è quindi superiore al limite di reddito fissato dal

Considerandi

Consiglio di Stato per ottenere nel 2009 il diritto alla riduzione dei premi LAMal.

In queste condizioni,

l'insorgente non ha diritto all'aiuto statale.

7.

Va

infine rilevato che l'autorità amministrativa non può, come sembra richiedere l'interessata, fare uso della decisione di tassazione

2007.

riferita ad un altro periodo rispetto a quello determinato dall'Esecutivo cantonale nel DE emanato

annualmente.

Nella sentenza dell'11 ottobre 2004 (36.2004.112) – ed in tante

altre successive - questo Tribunale ha ritenuto quanto segue:

" (…) Va qui evocato come unicamente una tassazione

ordinaria o intermedia riferita al periodo fissato dal Consiglio di Stato nel

suo decreto esecutivo possa essere utilizzata per una domanda di sussidio o di

revisione come chiaramente desumibile dal tenore dell'art. 58 Reg. LCAMal

(nello stesso senso gli art. 51 e 59 Reg. LCAMal; v. inoltre quanto evocato

nella sentenza 3 settembre 2004 inc. 36.2004.81).

In altri termini una decisione di tassazione relativa al periodo

fiscale 2003 (ossia la tassazione 2003B) con fissazione di importi inferiori ai

parametri rammentati sub. 2.2. non può essere utilizzata trattandosi di una

tassazione ordinaria riferita a periodo fiscale diverso da quello determinato

dall'esecutivo cantonale (per il quale una tassazione esiste) per delega del

legislativo (art. 49 LCAMal). (…)."

Poiché per la determinazione del diritto al sussidio

per l'anno 2009 il Consiglio di

Stato ha deciso che i redditi determinanti si deducono dalla notifica di

tassazione 2006, la decisione di tassazione per l'anno 2007 allegata dalla ricorrente (doc. A6) non ha alcuna influenza sull'esame del diritto al sussidio, anche se più attuale e più favorevole

(reddito imponibile di Fr. 12'200.-).

8.

È

opportuno ancora ricordare che qualora i redditi conseguiti dall'assicurata

nell'anno 2009 dovessero attestare una situazione economica differente

(peggiore) rispetto a quella accertata autonomamente dal Tribunale

conformemente all'art. 31 lett. h RLCAMal, riferita al 2008, entro tre mesi dal

momento in cui vi sarà la modifica (art. 13 cpv. 2 RLCAMal) l'insorgente potrà

chiedere all'Amministrazione la revisione della decisione di negarle la

riduzione di premio LAMal per l'anno 2009.

Stanti le considerazioni esposte, la

decisione impugnata merita dunque conferma, mentre il ricorso va respinto.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati, i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla notificazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione

impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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