36.2008.162
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27 marzo 2009Italiano15 min
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Numero d'incarto:
36.2008.162
Data decisione, Autorità:
27.03.2009, TCA
Titolo:
Istanza di sussidio 2009 negata. Divorziata convivente con figlio maggiorenne: persona sola. Superamento del limite di reddito con IC 2006. Cessata attività per intervenuta invalidità. Accertamento autonomo del reddito lordo.Conversione con tabelle. Superamento del limite per persona sola. Revisione
ACCERTAMENTO AUTONOMO DEL REDDITO LORDO
CONVERSIONE DEL REDDITO
DIMINUZIONE DEL REDDITO
LIMITI DI CONCESSIONE
PERSONA SOLA
PREMIO
REDDITO LORDO
SUSSIDIO / SUSSIDI
art. 26 cpv. 1 let. b LCAMAL
art. 29 cpv. 1 let. a LCAMAL
art. 13 RLCAMAL
art. 31 let. h RLCAMAL
art. 36 RLCAMAL
Raccomandata
Incarto n.
36.2008.162
TB
Lugano
27 marzo 2009
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 24 novembre 2008
di
RI 1
contro
la decisione su reclamo del 29 ottobre
2008 emanata da
Istituto assicurazioni sociali Ufficio
assicurazione malattia, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione sociale
contro le malattie
ritenuto in
fatto
A. RI
1, nata nel 1948, ha postulato la riduzione del premio di cassa malati per l'anno 2009.
B. Dato
che dal 1° dicembre 2007 l'assicurata
è stata posta al beneficio di una rendita d'invalidità del 100%, l'Ufficio assicurazione malattia (UAM) ha accertato autonomamente il
suo reddito lordo più recente e l'ha convertito mediante le apposite tabelle anziché fondarsi sulla
notifica di tassazione IC 2006 e con decisione del 31 luglio 2008 (doc. A1) ha respinto
l'istanza di riduzione del
premio per superamento dei limiti di reddito per persona sola.
C. Il
29 ottobre 2008 (doc. A) l'Amministrazione
ha confermato con decisione su reclamo il rifiuto del diritto al sussidio, avendo
calcolato in Fr. 3'175,30 il
reddito lordo mensile medio, ciò che corrisponde, dopo conversione, ad un
reddito determinante di Fr. 28'000.-,
laddove il limite fissato dal Consiglio di Stato per l'anno 2009 per persone sole è di Fr. 20'000.-.
D. Con
ricorso del 26 novembre 2008 (doc. I) l'assicurata ha evidenziato che nel gennaio 2007 le è stato
diagnosticato un tumore, che alla fine di marzo 2007 ha esaurito le indennità
di disoccupazione, che dal 1° dicembre 2007 è al beneficio di una rendita
intera AI ammontante a Fr. 1'593.-
al mese, che percepisce dall'ex
marito dei contributi alimentari di Fr. 837.- al mese e che fino a marzo 2009
percepirà dalla sua Cassa malati Fr. 700.- a titolo di indennità per perdita di
guadagno. Inoltre, come attesta la sua IC 2007, il suo reddito imponibile è
pari a Fr. 12'200.- e con
decisione del 25 aprile 2008 ha ottenuto il condono del pagamento delle imposte
comunali, cantonali e federali per il 2006. Data la sua precaria situazione
finanziaria, mutata nel 2007 e che – verosimilmente - cambierà anche nel
corrente mese di marzo 2009, la ricorrente ha chiesto una verifica della sua
situazione e la conseguente concessione del diritto al sussidio, non riuscendo
a fare fronte ai costi per le cure dovute alla malattia.
L'UAM ha dettagliatamente esposto il calcolo
autonomo del reddito determinante della ricorrente alla base del rifiuto alla
riduzione del premio di cassa malati, fissato in Fr. 28'000.-, precisando che le spese per le cure mediche non possono
essere dedotte dal reddito lordo e che la notifica di tassazione IC 2007 non
può essere utilizzata per i sussidi per il 2009. L'Amministrazione ha comunque indicato la possibilità di chiedere la
revisione della decisione di rifiuto entro tre mesi dalla cessazione del
diritto alle indennità per perdita di guadagno (doc. III).
in
diritto
in ordine
1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione
di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (STF H 180/06 del 21 dicembre 2007; STFA I
707/00 del 21 luglio 2003).
nel merito
2. Conformemente
a quanto disposto dall'art. 23 LCAMal, il Cantone ed i Comuni partecipano al
pagamento delle quote a carico degli assicurati di condizioni economiche
modeste per le prestazioni minime previste dalla legge. Gli assicurati
di condizioni economiche modeste sono definiti dall'art. 29 LCAMal: si tratta
delle famiglie il cui reddito determinante non supera i Fr. 32'000.- e delle
persone sole il cui reddito non supera i Fr. 20'000.-.
Di regola, il reddito
determinante risulta, secondo l'art. 30 LCAMal, dalla somma arrotondata al
mille franchi superiore:
a) del reddito imponibile
desunto dal periodo fiscale stabilito dal Consiglio di Stato;
b) di un quindicesimo
della sostanza imponibile desunta dal periodo fiscale stabilito dal Consiglio
di Stato per la parte eccedente l'importo di Fr. 150'000.- per le persone sole
e Fr. 200'000.- per le famiglie.
L'espressione “di regola” tende a volere
salvaguardare la possibilità per l'amministrazione designata (l'Ufficio Assicurazione Malattia) di accertare autonomamente il
reddito dell'assicurato in caso
di persone adempienti i presupposti dell'art. 31 LCAMal.
Per l'anno 2009,
il Consiglio di Stato ha definito con Decreto Esecutivo del 14 ottobre 2008
(pubblicato nel Bollettino Ufficiale 51/2008 del 17 ottobre 2008) le basi di
calcolo per il diritto alla riduzione del premio LAMal. Da un canto ha fissato
il periodo fiscale per l'accertamento del reddito determinante, che corrisponde
alle classificazioni dell'imposta cantonale per l'anno 2006; d'altro canto, ha precisato che occorre
tenere conto della quota media cantonale ponderata fissata da questo Decreto esecutivo,
così pure di altri parametri di calcolo contemplati dagli artt. 29-32, 35-38,
44-46 e 48 LCAMal.
3. L'amministrazione fa quindi di principio capo
ai dati fiscali determinati in virtù della tassazione di riferimento (ossia
quella del periodo indicato dall'esecutivo cantonale nel DE emesso annualmente). In casi
specificatamente fissati dalla legge e dal regolamento d'applicazione (qui sotto riportati) deve
scostarsi da tali dati per un accertamento autonomo e deve calcolare da sola il
reddito determinante. Infatti, con l'art. 31 LCAMal il legislatore ticinese ha riservato l'accertamento del reddito determinante in
maniera autonoma da parte dell'amministrazione
(e meglio l'Ufficio dell'Assicurazione
Malattia), che dovrà procedere con la trasformazione delle entrate lorde a
partire da tabelle ufficiali di conversione appositamente allestite e
verificare il sussistere dei limiti per la concessione del diritto alla
riduzione dei premi LAMal (art. 17 cpv. 2 RLCAMal ed art. 36 RLCAMal).
L'art. 31 LCAMal prevede quindi che il regolamento stabilisce le
modalità per il calcolo autonomo del reddito determinante:
"a) delle persone soggette all'imposta
cantonale solo per una parte del loro reddito o della loro sostanza;
b) delle persone soggette all'imposta alla fonte;
c) delle persone sole con reddito
imponibile nullo o totale dei redditi registrati nella tassazione applicabile
inferiore a fr. 6'000.-, che esercitano un'attività lucrativa;
d) in altri casi particolari.".
Così, in virtù dell'art. 31 RLCAMal, il reddito determinante va
accertato autonomamente dall'Istituto
delle assicurazioni sociali in particolare, nei seguenti casi:
" a) persone soggette all'imposta alla fonte;
b) decesso del coniuge o del partner registrato;
c) matrimonio, divorzio o separazione
per sentenza giudiziaria o di fatto, scioglimento dell'unione domestica
registrata, nel caso di assenza di tassazione applicabile;
d) persone sole che esercitano
un'attività lucrativa o conducono esistenza autonoma, con reddito imponibile
nullo o totale dei redditi registrati nella tassazione applicabile inferiore a
fr. 6'000.-, secondo il periodo fiscale determinante;
e) persone domiciliate che al momento
dell'istanza non dispongono di alcuna tassazione fiscale e per le quali non
sarà emessa una tassazione relativa al periodo fiscale determinante;
f) persone al beneficio di misure ai
sensi della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, dopo almeno sei
mesi di inattività lucrativa;
g) persone al beneficio di prestazioni
ai sensi della legge sull'assistenza sociale; d'intesa con il competente
Ufficio;
h) cessazione definitiva dell'attività
lucrativa a causa di pensionamento o di invalidità;
i) cessazione temporanea di attività
lucrativa per riqualificazione o perfezionamento professionale;
l) cessazione dell'attività lucrativa a seguito di maternità;
m) diminuzione importante del reddito
netto da attività dipendente o indipendente, oppure del reddito da pensioni,
rendite e assegni, rispetto al medesimo dato desumibile dai parametri fiscali
applicabili;
n) persone soggette all'obbligo
d'assicurazione svizzero in forza dell'Accordo CH/CE sulla libera circolazione
delle persone o dell'Accordo di emendamento della Convenzione istitutiva
dell'AELS, non tassate in Svizzera o tassate alla fonte.
o) diminuzione importante dei valori
di sostanza desunti dalla tassazione applicabile, nel caso in cui sia comprovato, e
giustificato, l'utilizzo della sostanza per necessità
primarie proprie. In questo caso la riduzione di premio è decisa in
considerazione dei parametri di sostanza riportati nell'ultima tassazione
cresciuta in giudicato al momento dell'istanza.".
4. Nel
caso in esame, l'insorgente va
considerata quale persona sola ai sensi dell'art. 26 cpv. 1 lett. b LCAMal, essendo coniuge divorziata senza
figli minorenni conviventi. Per il diritto alla riduzione del premio per
l'anno 2009 vale quindi il
limite di reddito di Fr. 20'000.-
(art. 29 cpv. 1 lett. a LCAMal).
Il figlio __________,
maggiorenne e convivente con l'assicurata,
ha ottenuto per sé stesso la riduzione del premio LAMal per il 2009 con
decisione del 31 ottobre 2008 (doc. III pag. 3 a metà).
Il diritto alla
riduzione del premio LAMal della ricorrente risulta quindi dalla somma
arrotondata al mille franchi superiore del reddito imponibile desunto dal
periodo fiscale stabilito dal Consiglio di Stato (art. 30 lett. a LCAMal).
Di principio, l'Ufficio assicurazione malattia avrebbe dovuto esaminare l'istanza di sussidio alla luce della
notifica di tassazione IC 2006, valida, come visto, per l'anno 2009, escludendo la ricorrente dal
diritto alla riduzione del premio di cassa malati per il 2009, siccome il
reddito imponibile accertato dal competente Ufficio di tassazione è di Fr. 26'100.- (doc. 4), che, arrotondato al mille
franchi superiore come imposto dalla legge, conduce ad un reddito determinante
di Fr. 27'000.-. Pertanto, la
domanda di sussidio sarebbe stata respinta, a motivo che il summenzionato
limite di Fr. 20'000.- sarebbe
stato superato.
5. Tuttavia,
siccome successivamente all'emanazione
della predetta notifica di tassazione l'assicurata è stata posta, con decisione del 26 novembre 2007 (doc.
A5), al beneficio di una rendita d'invalidità del 100%, è a giusta ragione che l'Amministrazione ha proceduto a calcolare
autonomamente il reddito determinante dell'insorgente, partendo non più dalla notifica di tassazione IC 2006,
ma dai dati più recenti a sua disposizione.
In effetti, conformemente
al citato art. 31 RLCAMal, l'UAM
è tenuto ad accertare autonomamente il reddito dell'assicurato soltanto se vi sono delle modifiche riguardo allo statuto
personale e/o economico dell'interessato e (semmai) della sua famiglia.
Nel caso concreto,
solo la lettera h di questa norma torna utile.
In merito all'art. 31 RLCAMal, va osservato che il
TCA ha emanato diverse sentenze sull'accertamento autonomo del reddito (prima
fra tutte: STCA del 27 novembre 2003, 36.2003.84; fra le ultime: STCA del 10 settembre
2008, 36.2008.94; STCA del 24 settembre 2008, 36.2008.48; STCA del 29 settembre
2008, 36.2008.57; STCA del 16 gennaio 2009, 36.2008.159; STCA del 19 febbraio
2009, 36.2008.129), rilevando come:
"
2.2 (…) quando sia accertato un reddito [ndr: lordo ex
art. 67 lett. m RLCAMal, mentre ora, in virtù del nuovo art. 31 lett. m
RLCAMal, esso deve essere netto grazie alla modifica, dal 1° gennaio 2003, della
Legge tributaria, che ha mutato il modo di compilare la dichiarazione d'imposta
(ora si indicano i redditi da attività netti, non più lordi)] inferiore a
quello [ndr: lordo, mentre dal 1° gennaio 2008 è netto] del periodo di
riferimento rispettivamente quando l’amministrazione debba determinare un
reddito [ndr: lordo, ora netto], essa deve procedere alla sua esatta fissazione
e quindi raffrontarlo con i parametri fissati dal Consiglio di Stato per la
determinazione del diritto al sussidio, per ciò fare è necessario procedere
alla commutazione del nuovo reddito [ndr: lordo, sia prima della modifica del
regolamento sia dopo] accertato in reddito imponibile mediante l’utilizzo di
tabelle appositamente allestite. Infatti il reddito lordo accertato va
obbligatoriamente (art. 52 cpv. 2 RegLCAMal [ndr: ora art. 17 cpv. 2 RLCAMal])
convertito in reddito imponibile mediante apposite tabelle come rammenta l'art.
72 del medesimo regolamento [ndr: ora art. 36 cpv. 1 RLCAMal].
Per l'accertamento autonomo del reddito l'Ufficio
dell'Assicurazione Malattia deve partire dal reddito lordo [ndr: lordo anche dal 1° gennaio 2008] conseguito
dall'assicurato nel corso del periodo più
prossimo al periodo per il quale il sussidio è richiesto. Infatti il reddito lordo cui ci si deve riferire è
possibilmente quello più recente e percepito nel corso dell'anno per il quale
il sussidio viene richiesto. In questo senso anche il Messaggio 3 gennaio 1996
del Consiglio di Stato al Gran Consiglio concernente l'adozione della nuova
LCAMal (M 4474 DOS) a pag. 53 secondo cui
"Trattandosi di una sovvenzione di carattere
eminentemente sociale, il sussidio nell'assicurazione contro le malattie, pur
basandosi sui dati fiscali dell'istante, deve comunque tenere conto della
situazione economica più vicina al momento in cui l'assicurato richiede il sussidio
soggettivo.".
Nell'ottica
di tale volontà del legislatore i dati da considerare per la verifica del
reddito sono, se possibile, i dati [ndr: ora reddito netto] dell'anno
per il quale il sussidio è chiesto, che vanno – come indicato in
precedenza in caso di diminuzione importante del reddito secondo la lettera m
dell'art. 67 Reg. LCAMal [ndr: ora art. 31 RLCAMal] - posti a raffronto con
Fatti
i dati [ndr: ora reddito netto] ritenuti nella tassazione di riferimento
dove necessario.
(…)
2.5. Va qui subito rilevato come la delega del legislativo al
Consiglio di Stato sia decisamente ampia e, soprattutto, priva di contorni specificatamente
indicati nella legge stessa. La norma in questione prevede infatti unicamente e
genericamente l'accertamento autonomo del reddito al di
fuori della decisione di tassazione di riferimento, in “altri casi
particolari". (…)." (sottolineature ed
evidenziature in grassetto della redattrice).
6. Dagli
accertamenti effettuati dall'UAM,
emerge che nel 2008 l'assicurata
riceveva al mese Fr. 1'593.- di
rendita AI, Fr. 837.- quali contributi alimentari e Fr. 750.- a titolo di
indennità per perdita di guadagno (doc. 9), per un totale di Fr. 3'180.- al mese.
Per quanto attiene alle deduzioni delle
spese sopportate dalla ricorrente per le cure mediche di cui necessita, questo
Tribunale ha sviluppato una prassi piuttosto restrittiva in quest'ambito,
ammettendo che le uniche deduzioni dal reddito lordo accertato
ammesse sono quelle relative agli alimenti ed agli interessi passivi; altre
deduzioni non possono essere considerate (cfr., fra le ultime, STCA del 27 agosto
2008, 36.2008.81; STCA del 24 settembre 2008, 36.2008.48; STCA del 29
settembre 2008, 36.2008.112; STCA del 30 settembre 2008, 36.2008.121; STCA del
16 gennaio 2009, 36.2008.159).
Pertanto, il reddito
lordo accertato va definitivamente fissato in Fr. 3'180.- al mese che, convertito in virtù dell'art. 36 RLCAMal mediante le apposite tabelle ufficiali di
conversione pubblicate sul sito dell'Istituto delle Assicurazioni Sociali del Canton Ticino (si veda all'interno del sito www.ti.ch/DSS),
dà un reddito imponibile annuo di Fr. 28'000.-, che è quindi superiore al limite di reddito fissato dal
Considerandi
Consiglio di Stato per ottenere nel 2009 il diritto alla riduzione dei premi LAMal.
In queste condizioni,
l'insorgente non ha diritto all'aiuto statale.
7.
Va
infine rilevato che l'autorità amministrativa non può, come sembra richiedere l'interessata, fare uso della decisione di tassazione
2007.
riferita ad un altro periodo rispetto a quello determinato dall'Esecutivo cantonale nel DE emanato
annualmente.
Nella sentenza dell'11 ottobre 2004 (36.2004.112) – ed in tante
altre successive - questo Tribunale ha ritenuto quanto segue:
" (…) Va qui evocato come unicamente una tassazione
ordinaria o intermedia riferita al periodo fissato dal Consiglio di Stato nel
suo decreto esecutivo possa essere utilizzata per una domanda di sussidio o di
revisione come chiaramente desumibile dal tenore dell'art. 58 Reg. LCAMal
(nello stesso senso gli art. 51 e 59 Reg. LCAMal; v. inoltre quanto evocato
nella sentenza 3 settembre 2004 inc. 36.2004.81).
In altri termini una decisione di tassazione relativa al periodo
fiscale 2003 (ossia la tassazione 2003B) con fissazione di importi inferiori ai
parametri rammentati sub. 2.2. non può essere utilizzata trattandosi di una
tassazione ordinaria riferita a periodo fiscale diverso da quello determinato
dall'esecutivo cantonale (per il quale una tassazione esiste) per delega del
legislativo (art. 49 LCAMal). (…)."
Poiché per la determinazione del diritto al sussidio
per l'anno 2009 il Consiglio di
Stato ha deciso che i redditi determinanti si deducono dalla notifica di
tassazione 2006, la decisione di tassazione per l'anno 2007 allegata dalla ricorrente (doc. A6) non ha alcuna influenza sull'esame del diritto al sussidio, anche se più attuale e più favorevole
(reddito imponibile di Fr. 12'200.-).
8.
È
opportuno ancora ricordare che qualora i redditi conseguiti dall'assicurata
nell'anno 2009 dovessero attestare una situazione economica differente
(peggiore) rispetto a quella accertata autonomamente dal Tribunale
conformemente all'art. 31 lett. h RLCAMal, riferita al 2008, entro tre mesi dal
momento in cui vi sarà la modifica (art. 13 cpv. 2 RLCAMal) l'insorgente potrà
chiedere all'Amministrazione la revisione della decisione di negarle la
riduzione di premio LAMal per l'anno 2009.
Stanti le considerazioni esposte, la
decisione impugnata merita dunque conferma, mentre il ricorso va respinto.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
2. Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati, i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla notificazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione
impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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