36.2008.163
Richiesta di sussidio respinta poiché la sostanza registrata nella tassazione determinante è superiore a quella prevista dall'art. 29 cpv. 2 LCAMal
4 febbraio 2009Italiano19 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
36.2008.163
Data decisione, Autorità:
04.02.2009, TCA
Titolo:
Richiesta di sussidio respinta poiché la sostanza registrata nella tassazione determinante è superiore a quella prevista dall'art. 29 cpv. 2 LCAMal
SUSSIDIO / SUSSIDI
art. 29 cpv. 2 let. a LCAMAL
Raccomandata
Incarto n.
36.2008.163
cs
Lugano
4 febbraio
2009
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
composto dei
giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 4 (recte: 5) dicembre
2008 di
RI 1
contro
la decisione su reclamo del 17 novembre
2008 emanata da
Istituto assicurazioni sociali Ufficio
assicurazione malattia, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione sociale
contro le malattie
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
decisione su reclamo del 17 novembre 2008 l’UAM ha confermato il rifiuto di
concedere ai coniugi __________ e RI 1 ed ai loro figli __________ e __________,
il sussidio per il pagamento del premio dell’assicurazione malattie delle cure
medico-sanitarie per l’anno 2008. L’autorità cantonale ha in sostanza rilevato
che, per il nuovo art. 29 cpv. 2 lett. a LCAMal, il diritto alla riduzione del
premio decade se l’importo di sostanza lorda registrato nella tassazione
applicabile supera fr. 600'000.--. Poiché nel caso concreto dalla notifica di
tassazione 2007 (ultima in possesso degli assicurati) risulta una sostanza
lorda pari a fr. 689'632 (nella tassazione 2005 l’importo era ancora maggiore),
anche se il reddito imponibile desumibile dalla tassazione 2005 ammonta a fr.
16'800, gli interessati non hanno diritto ad alcuna riduzione.
1.2. Con
tempestivo ricorso del 5 dicembre 2008 RI 1, in rappresentanza di tutta la
famiglia, è insorto contro la predetta decisione su reclamo (doc. I). L’insorgente
ammette che nella tassazione 2007 figura una sostanza lorda di fr. 689'232, ma
rileva di avere dei debiti per oltre un milione di franchi e di non possedere,
di conseguenza, alcuna sostanza. Egli ritiene che ci si debba basare sulla
situazione economica reale che, a fronte di un reddito imponibile assai
modesto, non evidenzia alcuna sostanza netta, ma al contrario, cospicui debiti
nei confronti di terzi.
Il
ricorrente allega il bilancio al 31 dicembre 2007 dell’azienda agricola e rammenta
che nel biennio 2004/2005, grazie all’aiuto del Cantone, ha potuto edificare
una nuova stalla con annesso un appartamento per la sua famiglia ed un piccolo
appartamento per i genitori. L’ufficio di tassazione competente ha negato la
scissione della parte aziendale (stalla, fienile, caseificio, ecc.) da quella
che riteneva privata (appartamenti), in quanto quest’ultima non supera il 20%
del totale del valore di stima. Il risultato che figura a bilancio alla voce
“costi costruzione nuova stalla ded.sussidi” è il totale dei costi sostenuti
per l’edificazione e le necessarie infrastrutture, già dedotto il sussidio a
fondo perso concesso dallo Stato. Nei passivi sono evidenziati i debiti
effettivi verso la __________ ed altri creditori che, al 31 dicembre 2007,
assommavano a fr. 1'049'447.
La
sostanza lorda di fr. 689'139 si compone di fr. 497'491 di sostanza immobiliare
(aziendale e privata), di fr. 174'037 di attivo della ditta individuale e di
fr. 18'104 di sostanza privata (titoli, ass. vita, auto).
L’insorgente
ritiene scorretto prendere in considerazione le suddette cifre, senza tenere in
considerazione anche i debiti della ditta individuale esposti in fr. 1'049'447
che, di fatto, rettificano gli importi suddetti e ne azzerano il contenuto.
1.3. Con risposta
del 23 dicembre 2008 l’UAM propone la reiezione del ricorso con argomentazioni
che, laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione (doc. III).
in
diritto
2.1. Conformemente
a quanto disposto dall'art. 23 LCAMal, il Cantone ed i Comuni partecipano al
pagamento delle quote a carico degli assicurati di condizioni economiche
modeste per le prestazioni minime previste dalla legge. Gli assicurati di
condizioni economiche modeste sono definiti dall'art. 29 LCAMal: si tratta
delle famiglie il cui reddito determinante non supera i Fr. 32'000.- e delle
persone sole il cui reddito non supera i Fr. 20'000.-.
Di
regola, il reddito determinante risulta, secondo l'art. 30 LCAMal, dalla somma
arrotondata al mille franchi superiore:
a) del
reddito imponibile desunto dal periodo fiscale stabilito dal Consiglio di
Stato;
b) di
un quindicesimo della sostanza imponibile desunta dal periodo fiscale stabilito
dal Consiglio di Stato per la parte eccedente l'importo di Fr. 150'000.- per le
persone sole e Fr. 200'000.- per le famiglie.
L’espressione
“di regola” tende a volere salvaguardare la possibilità per l’amministrazione
designata (l’Ufficio Assicurazione Malattia) di accertare autonomamente il
reddito dell’assicurato in caso di persone adempienti i presupposti dell’art.
31 LCAMal.
Per
l'anno 2008 il Consiglio di Stato ha definito le basi di calcolo per il
sussidio con il DE del 10 ottobre 2007, che ha confermato quello del precedente
anno.
Il
periodo fiscale per l'accertamento del reddito determinante è quello delle
classificazioni dell'imposta cantonale per l'anno 2005. I limiti di reddito che
conferiscono diritto al sussidio sono quelli stabiliti dagli art. 29-32, 35-38,
44-46 e 48 LCAMal, ossia Fr. 20'000 per le persone sole e Fr. 32'000 per i
membri maggiorenni delle famiglie e 1° figlio.
Il 1°
gennaio 2008 è entrato in vigore il nuovo art. 29 cpv. 2 LCAMal del seguente
tenore:
"
La riduzione di premio decade nei seguenti casi:
a) se l’importo di sostanza lorda registrato nella tassazione applicabile
supera fr. 600’000.--, o se l’importo di sostanza imponibile supera fr.
400’000.--;
b) persone sole: se il totale dei redditi al netto degli oneri
sociali registrati nella tassazione applicabile supera fr. 60’000.--;
c) persone sole intese quali «reddito di riferimento» (art. 32): se
il totale dei redditi al netto degli oneri sociali registrati nella tassazione
applicabile supera fr. 80’000.--;
d) famiglie: se il totale dei redditi registrati nella tassazione
applicabile supera fr. 90’000.--. Per i primi tre figli è data un’aggiunta di
fr. 10’000.-- cadauno; per i successivi di fr. 5000.-- cadauno.”
2.2. Di
principio, quindi, l'amministrazione fa capo ai dati fiscali determinati in
virtù della tassazione di riferimento (ossia quella del periodo indicato
dall’esecutivo cantonale nel DE emesso annualmente) come imposto dalla legge e
dal regolamento d'applicazione (art. 30 LCAMal).
L'amministrazione (e meglio l’Ufficio
dell'Assicurazione Malattia) deve però calcolare il reddito determinante al di
fuori della tassazione di riferimento trasformando il reddito mediante apposite
tabelle e verificando il sussistere dei limiti per la concessione del sussidio
in specifici casi previsti dalla legge e dal regolamento d'applicazione.
All'art. 31 LCAMal il legislatore ticinese ha riservato l'accertamento del
reddito determinante in maniera autonoma da parte dell'amministrazione (con
successiva commutazione delle entrate lorde in reddito determinante a partire
dalle tabelle ufficiali di conversione, art. 17 cpv. 2 ed art. 36 RLCAMal) nei
casi:
"
a) delle persone soggette all'imposta cantonale
solo per una parte del
loro reddito o della loro sostanza;
b) delle persone soggette all'imposta alla fonte;
c) delle persone sole con reddito imponibile nullo o totale dei
redditi registrati nella tassazione applicabile inferiore a fr. 6'000.-, che
esercitano un'attività lucrativa;
d) in altri casi particolari."
L'esecutivo cantonale ha concretizzato la norma
della Legge in virtù dell'ampia delega concessagli dalla stessa regola. Il Regolamento
infatti, all’art. 31 RLCAMal (art. 67 vRLCAMal), prevede che il reddito determinante
va accertato autonomamente dall’Istituto delle assicurazioni sociali in
particolare nei seguenti casi:
"
a) persone soggette all'imposta alla fonte;
b) decesso del coniuge o del partner
registrato;
c)
matrimonio, divorzio o separazione per sentenza giudiziaria o di fatto,
scioglimento dell'unione domestica registrata, nel caso di assenza di tassazione
applicabile;
d)
persone sole che esercitano un'attività lucrativa o conducono esistenza
autonoma, con reddito imponibile nullo o totale dei redditi registrati nella
tassazione applicabile inferiore a fr. 6'000.-, secondo il periodo fiscale
determinante;
e)
persone domiciliate che al momento dell'istanza non dispongono di alcuna
tassazione fiscale e per le quali non sarà emessa una tassazione relativa al
periodo fiscale determinante;
f)
persone al beneficio di misure ai sensi della legge sull'assicurazione
contro la disoccupazione, dopo almeno sei mesi di inattività lucrativa;
g)
persone al beneficio di prestazioni ai sensi della legge sull'assistenza
sociale; d'intesa con il competente Ufficio;
h)
cessazione definitiva dell'attività lucrativa a causa di pensionamento o di
invalidità;
i)
cessazione temporanea di attività lucrativa per riqualificazione o
perfezionamento professionale;
l) cessazione dell'attività lucrativa a
seguito di maternità;
m)
diminuzione importante del reddito netto da attività dipendente o
indipendente, oppure del reddito da pensioni, rendite e assegni, rispetto al
medesimo dato desumibile dai parametri fiscali applicabili;
n)
persone soggette all'obbligo d'assicurazione svizzero in forza dell'Accordo
CH/CE sulla libera circolazione delle persone o dell'Accordo di emendamento
della Convenzione istitutiva dell'AELS, non tassate in Svizzera o tassate alla
fonte."
Con pubblicazione
avvenuta sul BU 37/2008 dell’11 luglio 2008 l’esecutivo cantonale ha previsto
una modifica del RLCAMal introducendo una nuova ipotesi (lettera o) per il
calcolo autonomo del reddito (e della sostanza) da parte dell’amministrazione
cantonale. In dettaglio tale novella – vigente retroattivamente dal 1° gennaio
2008 – prevede:
"o)
diminuzione importante dei valori di sostanza desunti dalla tassazione
applicabile, nel caso in cui sia comprovato, e giustificato, l’utilizzo della
sostanza per necessità primarie proprie. In questo caso la riduzione di premio
è decisa in considerazione dei parametri di sostanza riportati nell’ultima
tassazione cresciuta in giudicato al momento dell’istanza."
L’esecutivo
cantonale ha poi previsto un correttivo, per porre rimedio a possibili abusi in
materia di sussidi, relativo all’alienazione di beni immobili da parte
dell’assicurato (ciò sulla base di alcuni casi giudicati dal TCA, in
particolare a partire dalla sentenza 36.2004.40 del 3 settembre 2004 e sino
alla sentenza 36.2007.9 dell’11 settembre 2007) introducendo nel RLCAMal il
nuovo
"
Art. 36a
1In caso di
rinuncia a sostanza, per donazione o cessione in usufrutto durante il periodo
fiscale di riferimento, sul medesimo sono riportati i valori antecedenti la
rinuncia.
2Tali valori
sono riportati anche sui periodi fiscali successivi. L’ammontare è ridotto
annualmente di 10 000.– franchi.
La nuova
ipotesi di accertamento d’ufficio da parte dell’amministrazione cantonale è la
conseguenza diretta, e necessaria, dell’introduzione, con effetto al 1° gennaio
2008, dell’art. 29 cpv. 2 LCAMal.
2.3. In concreto
nella tassazione 2005 determinante per stabilire il diritto al sussidio per il
2008 (cfr. DE del 10 ottobre 2007) figura un reddito imponibile di fr. 16’800,
mentre la sostanza lorda ammonta a fr. 1'407'522. L’UAM ha chiesto agli
assicurati, i quali hanno fatto valere una diminuzione del valore della loro sostanza
nel corso degli anni, la trasmissione della tassazione 2007, da cui emerge una
sostanza lorda di fr. 689'632 (allegato B).
Di
principio, in applicazione dell’art. 29 cpv. 2 lett. a LCAMal, gli assicurati
non hanno quindi diritto alla riduzione del premio dell’assicurazione
obbligatoria delle cure medico-sanitarie per il 2008.
Certo, l’art.
29 cpv. 2 LCAMal è entrato in vigore, il 1° gennaio 2008, con effetto
retroattivo. Infatti la modifica dell’art. 29 cpv. 2 LCAMal (adottata il 19
dicembre 2007 dal Gran Consiglio sulla base del Messaggio del 9 ottobre 2007 n.
5974 del Consiglio di Stato sul Preventivo 2008 e del Rapporto del 4 dicembre
2007 della Commissione della gestione e delle finanze sul Messaggio n. 5974) è
stata dapprima pubblicata sul Foglio Ufficiale n. 103/104 del 28 dicembre 2007,
pag. 9809, con l’indicazione della scadenza del termine di referendum l’11
febbraio 2008, poi sul Foglio Ufficiale n. 4 a pag. 202 dell’11 gennaio 2008 (“Leggi
e decreti legislativi pubblicati sul Foglio ufficiale [FU] per decorrenza del
termine di referendum [l’entrata in vigore sarà indicata con la pubblicazione
sul BU]”) ed infine sul Bollettino Ufficiale n. 6 del 2008 a pag. 109 con
l’indicazione della sua entrata in vigore il 1° gennaio 2008.
Tuttavia,
con sentenza 36.2008.134 del 17 dicembre 2008, non ancora cresciuta in
giudicato, questo Tribunale ha stabilito che l’art. 29 cpv. 2 LCAMal esplica
tutti i suoi effetti per i sussidi del 2008.
Il TCA, dopo
aver rammentato che la fattispecie è analoga a quella giudicata dal Tribunale
federale in una sentenza pubblicata in DTF 119 Ia 254 ed aver riportato per esteso
la citata pronunzia, ha affermato che:
"
In concreto, come nel caso giudicato dal
Tribunale federale, la retroattività era prevista dall’art. 2 cpv. 2 del
decreto del Gran Consiglio pubblicato sul Foglio Ufficiale del 28 dicembre 2007
(pag. 9810: “Essa entra in vigore il 1° gennaio 2008”).
Essa inoltre è molto limitata nel tempo poiché il
decreto è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale del 15 febbraio 2008 e non
porta ad disparità scioccanti poiché tutti gli assicurati che si trovano nella
medesima situazione vengono trattati allo stesso modo. Tanto più che il
Messaggio del Consiglio di Stato è del 9 ottobre 2007 ed il Decreto Esecutivo
che fissa i parametri per le basi di calcolo del sussidio 2008 è del 10 ottobre
2007. Per cui l’UAM al momento in cui era in possesso della base legale per
decidere circa il sussidio 2008, era a conoscenza delle previste modifiche
legislative.
La modifica non tocca inoltre alcun diritto
acquisito dei ricorrenti poiché le condizioni per ottenere il sussidio vanno
esaminate ogni anno.
Infine, come noto, le finanze pubbliche cantonali
si trovano in una situazione che necessita l’adozione di misure di risanamento
urgenti per evitare distorsioni nella concessione dei sussidi, provocate dalle
elevate deduzioni fiscali, in particolare per le famiglie, introdotte con la
modifica della legge tributaria (cfr. al riguardo G. Corti, “Riduzioni
individuali di premio dell’assicurazione malattia e competenze del Consiglio di
Stato”, in RtiD I-2006 pag. 401 e seguenti). Lo scopo dell’intervento è di
evitare che beneficino dei sussidi anche persone di condizione non modesta
(cfr. anche consid. 2.6).
L’interesse pubblico nel concedere l’effetto
retroattivo alla modifica legislativa è inoltre dato. Come nel caso vodese,
anche nel caso di specie sarebbe infatti stato assurdo concedere il sussidio
solo per uno o due mesi (gennaio e, verosimilmente, febbraio) e chiederne la
restituzione nel corso del mese di marzo, una volta entrate in vigore le basi
legali , allorché, di principio, l’aiuto statale non è concesso pro rata
temporis, bensì per tutto l’anno. Per cui delle ragioni di semplificazione
giustificavano il fatto che la misura avesse inizio con il 1° gennaio e non nel
corso dell’anno.”
Per cui
accertato che l’art. 29 cpv. 2 LCAMal è applicabile al caso di specie, questo Tribunale
deve esaminare le censure sollevate dal ricorrente.
2.4. L’interessato
non contesta i valori derivanti dalla tassazione 2007 e neppure la sua
applicazione in presenza di una diminuzione della sostanza rispetto alla
tassazione 2005.
Egli
sostiene unicamente che dalla sostanza lorda di fr. 689'632 devono essere
dedotti i debiti di oltre un milione di franchi.
2.5. Obiettivo
della modifica dell’art. 29 cpv. 2 LCAMal è di evitare che persone con redditi
lordi elevati oppure detentori di sostanza cospicua possano comunque rientrare
nei parametri per l’ottenimento della riduzione di premio LAMal in forza delle
deduzioni fiscalmente ammesse. Nel Messaggio n. 5974 del 9 ottobre 2007 il
Consiglio di Stato ha evidenziato come:
"
9.1.2. Sintesi delle misure proposte
La proposta in oggetto si prefigge di determinare i criteri di
esclusione dal diritto alla riduzione di premio LAMal, ancorché formalmente
l'assicurato rientra nei parametri di reddito determinante che ne danno il
diritto, in caso di:
a) assicurati
che possiedono una sostanza lorda, registrata nella tassazione applicabile,
superiore a fr. 600'000.--, o se l'importo di sostanza imponibile supera fr.
400'000.--;
b) persone
sole, il cui "totale dei redditi registrati nella tassazione
applicabile" (cifra 9 della notifica di tassazione, sulla base della
sistematica attuale) supera fr. 60'000.-- [fr. 80'000.-- per persone sole,
intese quali "reddito di riferimento" (art. 32 LCAMal). Su questo
aspetto si ritornerà più in dettaglio al titolo 3.];
c) famiglie,
il cui "totale dei redditi registrati nella tassazione
applicabile" (cifra 9 della notifica di tassazione, sulla base della
sistematica attuale) supera fr. 90'000.-- (senza figli). Per i primi tre figli
è data un'aggiunta di fr. 10'000.-- cadauno, mentre per i successivi è data
un'aggiunta di fr. 5'000.-- cadaun. In questo modo si ottempera al disposto
di cui all'art. 65 bis cpv. 1 LAMal, che prevede che la riduzione del premio
riconosciuto per i minorenni, così come per i giovani adulti in formazione (di
età tra 18 e 25 anni), si estenda fino ai "redditi medi".
In pratica sono stabili parametri di sostanza
lorda e di sostanza imponibile, nonché di reddito netto
[reddito lordo dedotti i contribuiti ordinari AVS, AI, LPP, IPG, AD, AINP (dato
desumibile alla cifra 9 della notifica di tassazione)], al di là dei quali il
diritto alla riduzione di premio decade di principio.
Le situazioni di cui sopra – in particolare alle
lett. a) e b)/c) – non sono da intendere cumulativamente: basta che una sola di
queste si verifichi e automaticamente decade la possibilità di accesso a ogni
riduzione di premio LAMal.
(…)
9.1.4. Considerazioni circa il criterio
di esclusione per sostanza elevata
Attualmente a livello nazionale solo due Cantoni prevedono la
possibilità di esclusione dalla riduzione di premio in ragione di un fattore di
sostanza lorda elevato: si tratta di Berna e Friborgo.
In entrambi i casi il valore limite di sostanza lorda è fissato a 1
milione di franchi.
Per quanto attiene ai criteri di sostanza imponibile, il
paragone a livello nazionale appare meno significativo, in quanto dipende dalle
regole tributarie vigenti in loco.
Si citano qui gli esempi di Zurigo e di Uri, dove i parametri di
esclusione per sostanza imponibile sono di fr. 300'000.-- (ZH), rispettivamente
fr. 400'000.--(UR).
Il criterio di esclusione per sostanza
lorda elevata sarà il primo, in ordine gerarchico, dei criteri straordinari di
esclusione dalla riduzione di premio LAMal.
Bisogna però considerare che il grosso
delle esclusioni avverrà comunque in base al criterio del reddito.
Scopo principale del criterio “sostanza
elevata” – sia di sostanza lorda che di sostanza imponibile –
diventerà quello di “norma di salvaguardia”, nel senso che non consentirà
l’accesso alla riduzione di premio a quei casi particolari che, pur avendo un
reddito netto entro i limiti stabiliti, sono proprietari di una sostanza
importante.
Le parametrizzazioni relative alla sostanza lorda e alla sostanza
imponibile sono state impostate a partire da una base comune e sono congiunte.
Da valutazioni effettuate, tenuto conto in particolare dei valori
di stima attuali, nonché del fattore "indebitamento personale medio",
Fatti
i parametri di esclusione per sostanza elevata sono definiti come segue:
- sostanza lorda: fr.
600'000.--;
- sostanza imponibile: fr.
400'000.--."
Nel
rapporto sul Messaggio n. 5974 la Commissione della gestione e delle finanze ha
affermato:
" 3.5
Esclusione alla riduzione di premio LAMal
Il Governo con questa misura propone di eliminare
dai beneficiari chi ha un reddito lordo alto e che grazie a una serie di
deduzioni raggiunge un imponibile che dà diritto al sussidio. Secondo il
Governo non si tratta di una misura che ha carattere prettamente di risparmio
finanziario, ma di una misura di improntata all'equità. In effetti l'art. 65
LAMal prescrive che le riduzioni di premio devono essere riservate in primo
luogo ad “assicurati di condizione economica modesta”. Appare quindi
giustificato che tra i beneficiari non debbano figurare persone con redditi lordi
o importi di sostanza importanti. Il discorso invece va differenziato per i
minorenni e i giovani adulti in formazione per i quali la LAMal (art 65
cpv.1bis) prevede di concedere aiuti anche in presenza di un “reddito medio”. I
casi in cui si applica l'esclusione sono i seguenti:
I. assicurati che possiedono una sostanza lorda,
registrata nella tassazione applicabile, superiore a fr. 600'000.--, o se
l'importo di sostanza imponibile supera fr. 400'000.--;
Considerandi
II. persone sole, il cui "totale dei
redditi registrati nella tassazione applicabile" (cifra 9 della
notifica di tassazione, sulla base della sistematica attuale) supera fr.
60'000.-- [fr. 80'000.-- per persone sole, intese quali "reddito di
riferimento" (art. 32 LCAMal). Su questo aspetto si ritornerà più in
dettaglio al titolo 3.];
III. famiglie, il cui "totale dei redditi
registrati nella tassazione applicabile" (cifra 9 della notifica di
tassazione, sulla base della sistematica attuale) supera fr. 90'000.-- (senza
figli). Per i primi tre figli è data un'aggiunta di fr. 10'000.-- cadauno,
mentre per i successivi è data un'aggiunta di fr. 5'000.-- cadauno. In questo
modo si ottempera al disposto di cui all'art. 65 bis cpv. 1 LAMal, che prevede
che la riduzione del premio riconosciuto per i minorenni, così come per i
giovani adulti in formazione (di età tra 18 e 25 anni), si estenda fino ai "redditi
medi".
Basta che una sola di queste condizioni si
verifichi e automaticamente decade la possibilità di acceso ad ogni riduzione
di premio LAMal.
Questa proposta comporta una minore uscita
stimata in 1,8 milioni."
Da quanto
appena esposto emerge con evidenza che la volontà del legislatore è quella di
non concedere, per principio, la riduzione del premio agli assicurati che
dispongono di sostanze lorde elevate e che grazie alle deduzioni fiscali
ammesse rientra(va)no nel limite per ottenere il diritto all’aiuto statale.
2.6
In concreto dall’ultima
tassazione disponibile al momento dell’emanazione della decisione su reclamo
(2007), che determina il limite temporale entro il quale occorre porsi per
valutare la legalità della decisione su reclamo impugnata, emerge una sostanza lorda
inferiore (fr. 689'632) rispetto a quella registrata nella tassazione 2005 (fr.
1'407'533) normalmente applicabile per determinare il diritto al sussidio nel
2008.
(cfr. DE del 10 ottobre 2007), ma comunque superiore rispetto all’importo di
fr. 600'000 previsto dall’art. 29 cpv. 2 lett. a LCAMal.
L’ammontare
della sostanza lorda di fr. 689'632, accertato dall’autorità fiscale nella
tassazione 2007, corrisponde all’importo indicato dal ricorrente medesimo nella
dichiarazione fiscale 2007 (allegato B).
Inoltre
non va dimenticato che per costante giurisprudenza ogni tassazione fiscale è presunta
conforme alla realtà. L’amministrazione è vincolata dalle comunicazioni delle
autorità di tassazione. È possibile scostarsi da una tassazione cresciuta in
giudicato solo se la stessa contiene errori manifesti e debitamente comprovati.
Va inoltre rammentato che l’assicurato deve innanzitutto difendere i suoi
diritti nel procedimento fiscale anche per quanto concerne i contributi delle
assicurazioni sociali (cfr. la sentenza del 19 settembre 2005, inc. 36.2005.104
con i riferimenti).
Accertato
che l’ammontare della sostanza lorda supera l’importo stabilito dall’art. 29
cpv. 2 lett. a LCAMal, l’insorgente, a prescindere dalla presenza di ingenti
debiti, non può beneficiare di alcun sussidio (cfr. consid. 2.5).
In queste
condizioni la decisione su reclamo merita conferma, mentre il ricorso va
respinto.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
é respinto.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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