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Decisione

36.2008.165

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

22 giugno 2009Italiano39 min

Source ti.ch

Fatti

i medicamenti assunti da RI 1 RI 1 hanno quale conseguenza quella di provocare

effetti secondari irreversibili tali da dover necessitare gli interventi da Lei

effettuati e prospettati o se altri medicamenti avrebbero potuto essere assunti

alfine di evitare l’insorgere della parodontosi.

CO 1 ha incaricato il dr. dent. __________ di __________ di allestire

la citata perizia, che qui alleghiamo (doc. 4).

Sulla base della perizia l’assicuratore ha deciso di pagare il 50% dei

costi in relazione alle cure parodontali e d’igiene prodigate dopo il 2005 e

necessarie a causa dell’utilizzo della “Amlodipine”. Complessivamente

l’assicuratore ha riconosciuto un importo di fr. 647.90.

RI 1, rappresentata dal marito, ha interposto ricorso a questo

Tribunale contro la nuova decisione su opposizione di CO 1.

Pendente causa il TCA ha interpellato il dr. med. __________,

chiedendogli di evidenziare sulle fatture da Lei emesse, le poste che

andrebbero, secondo lui, a carico della Cassa malati. Dalle risposte del perito

risulta un importo ancora inferiore rispetto a quello ritenuto dall’assicuratore.

Chiamata a presentare osservazioni scritte in merito, RI 1 ha

contestato quanto affermato dal dr. med. __________.

Alla luce di quanto sopra esposto, ai fini del giudizio, in allegato

le trasmettiamo:

1. le domande del 4 aprile 2008 di CO 1

al dr. med. __________ __________ (doc. 5);

Considerandi

2.

le risposte del 17 aprile 2008 del

dr. med. __________ di __________ (doc. 4);

3.

lo scritto del 6 marzo 2009 del dr.

med. __________ al TCA (doc. V) con le fatture allegate ed evidenziate dal

perito

e le chiediamo di voler prendere posizione in merito, in particolare

circa gli importi che il dr. med. __________ ritiene essere a carico

dell’assicuratore.” (doc. XI)

Il

curante ha così risposto:

"

(...)

Tengo

a precisare che la fatturazione era stata fatta con il valore del punto a 4.-

fr (tariffa privata) e non al valore di 3.10 fr in quanto non si sapeva

anticipatamente che il tutto sarebbe stato demandato all’assicurazione per

coprire parte delle spese.

Il

Dr. __________ si sofferma unicamente sul medicamento Amlodipina (antagonista

del Calcio) senza prendere in considerazione l’assunzione di antiaggreganti

piastrinici (Plavix) che esacerbano la situazione che descrivevo già come sub

ottimale nella mia lettera del 2007.

Partendo

unicamente dal concetto di iperplasia gengivale è assodato che non sia irreversibile.

Bisogna però anche tenere in considerazione il fatto che le pseudo tasche

prodotte da tale patologia creano un habitat ideale per diversi ceppi di

batteri parodonto distruttori; inoltre il quadro peggiora se si prende in

considerazione anche il secondo medicamento menzionato sopra.

La

parodontite preesistente con l’iperplasia gengivale successiva ha compromesso

in modo più severo la situazione portando alla perdita di alcuni denti.

Ritengo

quindi che il nesso fra la perdita dei denti e la presa di medicamenti sia

stato accentuato da questi ultimi senza poter tuttavia addossare la causalità a

questa situazione.

Come

il Dr. __________ possa stabilire che per il diabete vi sia una causalità nella

percentuale del 40% mi rimane un poco oscuro. In più di 30 anni di lavoro posso

affermare tranquillamente che i pazienti diabetici si riconoscono facilmente

dal loro stato gengivale e questo anche con un’igiene piuttosto buona,

indipendentemente se la malattia sia ben equilibrata o meno con medicamenti

specifici.

Di

fatto il Dr. __________ colpevolizza unicamente un medicamento e quindi non

riconosce una causa a effetto alla perdita di alcuni denti, ciò che mi

sorprende.

Egli

in questo tipo di ragionamento non prende quindi in considerazione neppure

parte della fattura relativa al rimpiazzo dei denti persi, ciò che non trovo

ragionevole. Penso che almeno il 33%, se non il 50% debba essere preso a carico

dell’assicurazione.”

(doc.

XIII)

In

seguito alle risposte del dr. med. __________ il TCA ha interpellato nuovamente

il dr. med. __________, affermando:

" je vous écris à propos de l’affaire concernant

Madame RI 1 de RI 1 et sur lequel vous vous êtes déjà exprimé avec la lettre du

6.

mars 2009.

Le 28 mai 2009 le médecin traitant de madame RI 1 nous a transmis son

opinion (doc. XIII).

Nous vous demandons de vous exprimer sur le contenu de la lettre du 28

mai 2009 du Dr. med. __________,

selon lequel vous n’auriez pas pris en considération les effets du médicament

“Plavix”.” (doc.

XIV)

Il

dr. med. __________ ha affermato:

" J’ai bien recu votre courrier avec la lettre du Dr __________,

je ne lis malheuresement pas l’italien mais je pense en avoir saisi le sens.

Dans

mon expertise du 17 avril 2008 j’ai répondu à la question no 3 et je n’ai pas

plus de commentaires à faire en ce qui concerne les autre médicaments, ceux-ci

n’étant pas connus pour avoir une influence néfaste sur le parodonte.

En

ce qui concerne le pourcentage de 40%, que j’attribue au diabète comme cause

des problèmes parodontaux dans ce cas, je précise qu’il s’agit d’une estimation

qui m’est personnelle au vu des documents que j’ai pu examiner, à ma

connaissance il n’existe pas d’échelle d’évaluation qui puisse nous aider à quantifier

la part du diabète dans un cas particulier.

N’ayant

plus rien à ajouter j’espère que vous pourrez résoudre ce cas sans courrier

supplémentaire.” (doc. XV).

8.

Quanto alla valenza probante d'un rapporto medico, secondo la

giurisprudenza determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati

oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi,

che consideri parimenti le censure espresse, che sia stato approntato in piena

conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia

chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi

per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del

mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio, quale perizia o rapporto (DTF

125.

V 352 consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c; Hans-Jakob

Mosimann, Zum Stellenwert ärztlicher Beurteilungen, in: Aktuelles im Sozial-versicherungsrecht,

Zurigo 2001, pag. 266).

I referti affidati

dagli organi dell'amministrazione a medici esterni oppure ad un servizio specializzato

indipendente che fondano le proprie conclusioni su esami e osservazioni

approfondite, dopo aver preso conoscenza dell'incarto, e che giungono a

risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non vi

siano indizi concreti a mettere in discussione la loro attendibilità (Pratique

VSI 2001 pag. 109 consid. 3b/bb e pag. 110 consid. 3c).

Per quel che riguarda

invece le perizie di parte, il Tribunale federale delle assicurazioni ha

precisato che esse contengono considerazioni specialistiche che possono

contribuire ad accertare i fatti da un punto di vista medico. Malgrado esse non

abbiano lo stesso valore, da un punto di vista probatorio, di una perizia

giudiziaria, il giudice deve valutare se questi referti medici sono atti a mettere

in discussione la perizia giudiziaria oppure quella ordinata

dall'amministrazione (DTF 125 V 351; Pratique VSI 2001 pag. 110 consid. 3c).

In relazione poi alle

attestazioni del medico curante, la nostra Massima istanza ha già ripetutamente

stabilito che il giudice può ritenere, secondo la generale esperienza della

vita, che, nel dubbio, alla luce del rapporto di fiducia esistente col

paziente, egli tenda ad esprimersi a suo favore (Pratique VSI 2001 pag. 109

consid. 3b/cc; DTF 124 I 175 consid. 4 con riferimenti).

Non va infine

dimenticato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non

può evadere la vertenza senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi

per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA dell'8

ottobre 2002 nella causa C., I 673/00). Al riguardo va tuttavia precisato che

non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri medici e

parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come farebbe un

perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze precisando qual è

l'opinione più adeguata (SVR 2000 UV 10 pag. 35 consid. 4b).

9.

Nel

caso di specie alla luce delle chiare valutazioni peritali, che l’insorgente

tenta vanamente di non ritenere valide, questo Tribunale ritiene che la

decisione impugnata vada confermata.

Va

innanzitutto evidenziato come la valutazione del dr. med. __________ non va ritenuta

come una presa di posizione di un medico fiduciario della Cassa, bensì si

tratta di una vera e propria perizia che l’assicuratore, su ordine del

Tribunale, ha affidato ad un esperto neutro e totalmente indipendente

dall’amministrazione e che si è chinato, in maniera approfondita, sulle domande

poste dalla Cassa e necessarie per poter evadere la richiesta di rimborso della

ricorrente.

In

concreto la perizia allestita dal dr. med. __________, medico dentista AMDG SSP

SSO, specialista in parodontologia e “ancien chargé d’enseignement

Université de __________”, che giunge a risultati concludenti ed è priva di

contraddizioni, dispone di forza probatoria piena.

Dalla

medesima emerge che l’interessata presenta una parodontite perlomeno fin dal

1991.

e che il diabete ha influito negativamente sulla parodontite, al massimo

nella misura del 40%.

Lo

specialista, dopo aver esaminato la lista dei medicamenti assunti

dall’insorgente, ha potuto stabilire che solo l’amlodipina ha un’influenza sul

parodonto e può provocare, come nel caso di specie, un’iperplasia gengivale,

che tuttavia, di principio, può essere reversibile sostituendo il medicamento

con un altro farmaco appropriato e con un’igiene dentale appropriata. Nella

misura in cui è impossibile sostituire il medicamento e l’igiene boccale non

porta ad alcun regresso dell’iperplasia, essa è irreversibile.

Lo

specialista ha indicato che, in tal caso, le cure giustificate sono le cure

d’igiene, dertatraggio, pulizia e una gengivectomia nei casi severi.

L’iperplasia

non è per contro all’origine della perdita dei denti. Lo stato dentale e la

parodontite preesistente sono responsabili al 100% della perdita dei denti.

Il

perito ha poi evidenziato, a proposito del nesso causale tra il medicamento e

il piano dei trattamenti proposti dal dentista curante, che c’è una relazione

solo con le cure parodontali e d’igiene effettuate dopo il 2005, quando è

iniziato il trattamento con l’amlodipina. Queste cure sono dovute al 50% alla

parodontite preesistente e al 50% all’effetto indesiderato del medicamento.

In

altre parole il trattamento con l’amlodipina, iniziato nel 2005, ha causato una

rara complicazione, l’iperplasia gengivale, la quale ha contribuito nella

misura del 50% alla necessità di cure del parodonto effettuate dopo il 2005.

Se

l’amlodipina non può essere sostituita e se l’iperplasia non regredisce con le

cure parodontali, occorre ritenere che l’influsso è irreversibile. In questo

caso il trattamento parodontale avente come scopo di ridurre l’iperplasia

potrebbe essere indicato e coperto dalla LAMal secondo l’art. 17 lett. b cifra

3.

OPre, oltre al 50% delle prestazioni parodontali già effettuate dopo il 2005.

Per contro, se l’amlodipina è sostituita o l’iperplasia regredisce grazie ai

trattamenti effettuati dopo il 2005, il suo influsso è reversibile e dunque al

di fuori del quadro delle prestazioni da rimborsare dalla LAMal.

Queste

valutazioni, convincenti, concludenti e prive di contraddizioni vanno

confermate anche da questo Tribunale.

Certo,

il medico curante, chiamato a presentare osservazioni in merito alla perizia

del dr. med. __________, ha evidenziato in particolare che lo specialista non

avrebbe tenuto conto dell’assunzione di un altro medicamento, ossia il Plavix

che avrebbe esacerbato la situazione non ottimale già presente in precedenza.

La parodontite preesistente e l’iperplasia gengivale avrebbero compromesso in

modo più severo la situazione portando alla perdita di alcuni denti (doc. XIII).

Tuttavia,

interpellato in merito dal TCA, il dr. med. __________ che, va ribadito, è

specialista in parodontologia, ha rilevato di aver esaminato la lista dei

medicamenti assunti dalla ricorrente, ma di non aver trovato altri farmaci

conosciuti per avere un influsso nefasto sul parodonto (doc. XV).

Per

contro la questione a sapere se il diabete ha influito nella misura del 40% o

in maniera maggiore (o minore) non è determinante nella precisa fattispecie,

giacché nel caso concreto si tratta piuttosto di stabilire se i medicamenti assunti

dalla ricorrente hanno quale conseguenza quella di provocare effetti secondari

irreversibili tali da dover necessitare gli interventi effettuati e prospettati

dal dentista curante o se altri medicamenti avrebbero potuto essere assunti

alfine di evitare l’insorgere della parodontosi.

Ciò è quanto ha stabilito

il perito incaricato dall’amministrazione.

A

proposito delle divergenze di opinioni tra medico curante e perito, non va qui

dimenticato che la nostra Massima istanza ha già ripetutamente

stabilito che il giudice può ritenere, secondo la generale esperienza della

vita, che, nel dubbio, alla luce del rapporto di fiducia esistente col

paziente, il curante tenda ad esprimersi a suo favore (Pratique VSI 2001 pag.

109.

consid. 3b/cc; DTF 124 I 175 consid. 4 con riferimenti).

Circa

le perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa, le

rammentiamo che il Tribunale federale ha già avuto modo di evidenziare che,

nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti,

hanno forza probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state

realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi

concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V

212; STFA del 14 aprile 1998 nella causa O.B.; STFA del 28 novembre 1996 nella

causa G.F.; STFA del 24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 pag.

2; SZS 1988 pag. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189).

Inoltre,

in ragione della diversità dell’incarico assunto (a scopo di trattamento

anziché di perizia), il TF ha già avuto modo di affermare che in caso di lite

non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se

specialista (cfr. sentenza 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, sentenza 9C_602/2007

dell’11 aprile 2008, consid. 5.3,9C_114/2007 del 20 luglio 2007, consid. 3.2.3

in fine, e I 701/05 del 5 gennaio 2007, consid. 2).

In

queste condizioni il Tribunale non intravede ragioni per non far proprie le

conclusioni del perito, univoche, non contraddittorie, convincenti e che il

medico curante non è riuscito a mettere in discussione in maniera convincente.

Ne

segue che sono a carico dell’assicurazione il 50% dei costi in

relazione alle cure parodontali e d’igiene prodigate dopo il 2005 e necessarie

a causa dell’effetto dell’amlodipina.

10.

Per

quanto concerne l’ammontare delle spese a carico dell’assicuratore va

innanzitutto rilevato che il curante ha giustamente evidenziato come le fatture

siano state emesse in applicazione della tariffa privata (fr. 4 al punto) e non

al valore di fr. 3.10 valido per la LAMal (doc. XIII).

Dagli

accertamenti effettuati da questo Tribunale, e meglio dalle risposte fornite

dal dr. med. __________, come si vedrà meglio in seguito, emerge che

l’assicuratore ha deciso di versare un importo leggermente superiore rispetto a

quello cui avrebbe diritto l’interessata, giacché l’esperto non ha ritenuto di

dover rimborsare le consultazioni periodiche e l’ortopantomografia dell’8

maggio 2006.

Questo

TCA, che in linea di principio può riformare una decisione a svantaggio del

ricorrente, dopo avergli dato la possibilità di prendere posizione in merito e

averlo reso attento sulla possibilità di ritirare il ricorso (cfr. art. 61 cpv.

1.

lett. d LPGA; DTF 122 V 166), considerate tutte le circostanze del caso e

vista in particolare l’esiguità della differenza, rinuncia ad effettuare una

reformatio in pejus, visto che comunque si tratta unicamente di una facoltà

(cfr. sentenza U 192/02 del 23 giugno 2003; sentenza U 334/02 del 22 aprile

2003; sentenza C 119/02 del 2 giugno 2003; sentenza H 313/01 del 17 giugno

2003; DTF 119 V 249).

Le fatture di cui la

ricorrente chiede il rimborso sono:

- fattura

del dr. med. __________ di fr 722 per cure dell’8 maggio 2006 e del 16 maggio

2006;

- fattura

del dr. med. __________ di fr. 2'432 per cure dal 29 maggio 2006 all’11

settembre 2006;

- fattura

del dr. med. __________ di fr. 7'456 per prestazioni dal 16 ottobre 2006 al 15

dicembre 2006;

- fattura

del dr. med. __________ di fr. 280 per cure dal 30 marzo al 25 maggio 2007;

- fattura

di fr. 144 del Dr. med. __________ per cure del 20 agosto 2007.

Ritenuto

che al caso di specie va applicato un valore del punto di fr. 3,10, il rimborso

calcolato dall’assicuratore, seppure leg-germente favorevole per l’assicurata

(cfr. valutazioni dr. med. __________), va confermato.

Infatti,

per quanto concerne la prima fattura di fr. 722, va rimborsato il 50% della

consultazione periodica (14 punti per fr. 3,10 a punto), per complessivi fr.

21,70 (43.40 : 2; mentre il perito non ha ritenuto alcun rimborso), oltre

all’ortopantomografia che la Cassa in sede di opposizione ha deciso di

rimborsare al 100% per un importo di fr. 139.50 (fr. 3.10 x 45, che tuttavia il

perito non ha indicato quale posta rimborsabile).

Per

quanto concerne la fattura di fr. 280 la Cassa ha rimborsato fr. 91,45 (50%

delle posizioni 4126, detartrasi sottogengivale: 45 X 3.10 e 4001,

consultazione periodica: 14 x 3.1, mentre il perito non ha ritenuto questo

secondo rimborso).

Per

quanto concerne la fattura di fr. 144, l’assicuratore ha rettamente preso in

considerazione, come stabilito dal perito, fr. 55,80 ossia il 50% della

detartrasi (36 X 3.1 : 2).

Nulla

va invece rimborsato della fattura di fr. 7'456, poiché si tratta di

un’otturazione in cemento vetroionometro e della posa di una corona

metallo-ceramica e, come visto, non sono stati i farmaci assunti dalla

ricorrente a causare la perdita dei denti, bensì la parodontite preesistente e

lo stato dei denti (cfr. risposta 7 doc. 4, perizia dr. med. __________).

Infine,

per quanto concerne la fattura di fr. 2'432 va rilevato quanto segue.

Vanno

riconosciute al 50% le posizioni tariffali 4126 (detartrasi sottogengivale, 9

punti, per 3 volte) e 4001 (consultazione periodica, 4001 14 punti per 4 volte),

per complessivi fr. 128.65 ([9 X 3,10 x 3 + 14 x 3,10 x 4] : 2), cui la Cassa

ha aggiunto, nella misura del 100%, l’anestesia per infiltrazione per 2 volte (3,10

x 11 X 2 ), la piccola escissione per 2 volte (3,10 X 14 X 2) e la cura della

ferita e sostituzione del drenaggio (3,10 X 18) per complessivi fr. 210.80.

In

totale il rimborso è pertanto di fr. 339.45 (210.80 + 128.65).

Complessivamente

l’assicuratore deve di conseguenza versare fr. 647.90 (161.20 + 91.45 + 55.80 +

339.

), ossia l’ammontare riconosciuto in sede di opposizione.

Come

visto il perito non ha riconosciuto le consultazioni periodiche (6 X 14 X 3.10

: 2 = 130.20) e l’ortopantomografia di fr. 139.50, ma avrebbe preso in

considerazione l’anestesia per infiltrazione del 17 agosto 2006 (fr. 34.10).

L’assicuratore ha riconosciuto un importo in eccesso di fr. 235.40 (130.20 +

139.50

– 34.10).

Tuttavia,

come già anticipato, questo Tribunale, vista l’esiguità degli importi, rinuncia

ad effettuare una reformatio in pejus, considerato che comunque si tratta

unicamente di una facoltà.

Va

infine evidenziato come l’insorgente, in data 31 luglio 2008, ha trasmesso all’assicuratore

una fattura dell’11 giugno 2008 di fr. 3'405 del dr. med. __________ per

prestazioni effettuate dal 30 ottobre 2007 all’11 febbraio 2008 e su cui la

Cassa malati non si è ancora espressa. Spetterà all’assicuratore prendere

posizione, tramite decisione formale, anche su questa fattura.

Alla

luce di tutto quanto sopra esposto, il ricorso va respinto, mentre la decisione

impugnata merita conferma.

11.

La

ricorrente ha chiesto una convocazione per un’udienza di discussione.

Il

TCA rileva innanzitutto che l’audizione richiesta può essere rifiutata senza

per questo ledere il diritto d’essere sentito, sancito dall'art. 29 cpv. 2

Cost. e dall'art. 6 n. 1 CEDU.

Infatti,

secondo la giurisprudenza federale, l’obbligo di organizzare un dibattimento

pubblico ai sensi dell’art. 6 n. 1 CEDU presuppone una richiesta chiara e

inequivocabile di una parte; semplici domande di assunzione di prove, come ad

esempio istanze di audizione personale o di interrogatorio di parti o di

testimoni, oppure richieste di sopralluogo, non bastano per creare un simile

obbligo (cfr. sentenza 9C_578/2008 del 29 maggio 2009; sentenza I 472/06 del 21 agosto 2007; nonché DTF 122 V 47; cfr. pure

DTF 124 V 90, consid. 6, pag. 94 e il rinvio alla DTF prima citata).

In

concreto, non essendo stata presentata una domanda espressa di procedere ad

un’udienza pubblica (l’assicurata ha presentato una generica istanza di udienza

di discussione e quindi ha formulato unicamente una richiesta di prova), questo

TCA rinuncia ad una sua audizione poiché superflua ai fini dell’esito della

vertenza (cfr. sentenza del 21 agosto 2007, I 472/06, consid. 2).

Del

resto l’insorgente ha ampiamente fatto uso della possibilità di presentare

osservazioni e documentazione in sede di ricorso e il TCA ha proceduto agli

accertamenti necessari per poter decidere nel merito della fattispecie.

Conformemente

alla costante giurisprudenza, qualora l’istruttoria da effettuare d’ufficio

conduca l’amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento

coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati

fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori

non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove

(apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der

Sozialversicherung, pag. 212 no. 450, Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und

Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320;

Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11

gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223

consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale

modo di procedere non costituisce una violazione del diritto di essere sentito

desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF

124.

V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).

In

queste condizioni il TCA rinuncia all’assunzione di ulteriori prove ed a

sentire le parti.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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