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36.2008.18

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27 ottobre 2008Italiano40 min

Source ti.ch

Fatti

i campi delle assicurazioni sociali - secondo cui l'assicurato è tenuto

all'obbligo di ridurre le conseguenze economiche negative del danno alla salute.

Si tratta di un principio generale del diritto federale delle assicurazioni

sociali, che vale anche per l'assicurazione malattia, indipendentemente dal

tenore della normativa statutaria delle Casse (DTF 123 V 233 consid. 3c; DTF 117 V 278 consid. 2b; DTF 115 V 53; DTF 114 V 285 consid. 3; DTF 111 V 239 consid. 2a; DTF 105 V 178 consid. 2). Nell'ambito

dell'assicurazione complementare, secondo il Tribunale federale, l'art. 61 LCA

esprime il medesimo principio dell'obbligo dell'assicurato di ridurre il danno

(STF del 23 ottobre 1998,5C.176/1998, consid. 2c).

Ne discende che, se da

un lato la graduazione dell'incapacità va fatta ritenendo la professione

esercitata, dall'altro va considerato che l'assicurato ha l'obbligo di fare

quanto da lui è ragionevolmente esigibile per attenuare il più possibile le

ripercussioni del danno alla salute sulla sua condizione economica. In caso d'incapacità

durevole nella professione precedentemente esercitata è obbligo dell'assicurato

utilizzare le sue capacità residue in settori lavorativi diversi

ragionevolmente prospettabili. Del resto, deve essere ricordato che il

principio dell’esigibilità configura un aspetto del principio della

proporzionalità. Secondo la dottrina, questo principio permette di pretendere

da una persona un determinato comportamento anche se presenta degli inconvenienti

(Peter, Die Koordination der

Invalidenrente, Schulthess 1997, pag. 71 e dottrina ivi citata).

4. In

merito all'incapacità lavorativa dell'attore occorre ripercorrere gli

interventi di diagnosi medica esperiti nel corso dei passati mesi, eseguiti da

esperti in materia. Il 15 marzo 2006 (doc. 27) il dr. med. __________, FMH in

chirurgia ortopedica, che ha esaminato l'assicurato, ed ha riscontrato assenza di contratture muscolari lungo

tutta l'estensione del rachide

cervicale, toracale e lombare, limitazione antalgica dei movimenti attivi,

disturbo della sensibilità all'insieme

dell'emicorpo sinistro senza

indizi per un'affezione

mielopatica in atto. Questo specialista, come altri suoi colleghi che l'hanno preceduto esperendo degli esami riferiti

ad altro periodo assicurativo, ha confermato la presenza di una discrepanza tra

i referti oggettivi riscontrati e l'estensione dei movimenti attivi dimostrati dal paziente, l'intensità dei dolori risentiti e le

limitazioni asserite ivi connesse. Lo specialista ha citato quali esempi la

rigidità del rachide lombare in assenza di tensioni o contratture muscolari, l'assenza di contratture pure del rachide

cervicale e la preservazione del trofismo muscolare periferico. Gli esami

radiologici e neuro-radiologici hanno evidenziato la presenza di alterazioni

degenerative pluri-segmentali sia in sede cervicale che lombare, nessuna

alterazione strutturale ossea acquisita, reazione infiammatoria all'altezza del legamento longitudinale

posteriore, progrediente confrontando gli esami del 16 agosto 2005 e del 1°

febbraio 2006. L'esperto ha

posto la diagnosi di sindrome cervico-spondilogena in presenza di alterazioni

degenerative pluri-segmentali, di uno stato dopo trauma distorsivo del 9 luglio

2005 con evidenza neuro-radiologica di un reperto flogistico persistente all'altezza del segmento C6/C7. Sindrome

lombo-vertebrale/spondilogena in presenza di incipienti alterazioni

degenerative pluri-segmentali. Eminsidrome sensitiva sinistra senza reperti

neurologici suscettibili di correlare con delle lesioni radicolari

rispettivamente mielopatiche. Secondo lo specialista, l'inabilità lavorativa completa non era più giustificata al momento

del suo esame. Infatti, in assenza di contratture muscolari lungo tutta l'estensione del rachide, quello cervicale e

lombare in particolare, in assenza di indizi clinici radiologici per delle

affezioni radicolari o mielopatiche irritative, in assenza di reazioni flogistiche

osteo-articolari in atto in sede cervicale (in presenza per contro di una

reazione legamentaria longitudinale posteriore), tenuto conto dell'entità discreta delle alterazioni degenerative

in sede lombare con limitata perdita volumetrica, il chirurgo ortopedico ha valutato

nel 50% la capacità lavorativa parziale quale aiuto cuoco a partire da

metà marzo 2006.

Il 12 giugno 2006

(doc. 32) l'assicurato è stato

sottoposto ad una risonanza magnetica lombosacrale presso __________, che non

ha riscontrato variazioni rispetto alla precedente del 2005.

Il 27 giugno 2006

(doc. 33) è stato eseguito un esame MRI del rachide cervicale all'Ospedale __________, con cui è stata evidenziata

una deviazione scoliotica del rachide cervicale, con iniziale discopatia ai

livelli cervicali medio-inferiore ed importante uncartrosi, soprattutto a

destra all'altezza C6/C7 e

C5/C6 dove v'è un netto restringimento

foraminale ed è possibile un'irritazione

radicolare C6 e C7 a destra. Iniziali segni di uncartrosi pure all'altezza C4/C5 a sinistra e C6/C7 a

sinistra, con iniziale restringimento foraminale, senza comunque sicuri segni

di compressione radicolare a sinistra. Discrete protrusioni di dischi senza

comunque ernie focali. Non evidenti lesioni post-traumatiche fino all'altezza di T3. Emangiomi vertebrali a

destra all'altezza di C7 e

piccolo emangioma pure a sinistra all'altezza di T1, reperti senza significato clinico attuale.

Il medico curante dr.

med. __________, FMH in medicina generale, ha certificato l'incapacità lavorativa dell'attore fissando un grado del 100% -

per ciò che è qui d'interesse -

sin dal 26 giugno 2006 (doc. P) fino almeno al 28 agosto 2008 (doc. U).

Il rapporto intermedio

LAINF dell'11 aprile 2006 (doc.

29) allestito dal curante attesta un'evoluzione molto sfavorevole con persistenza di importanti dolori

panvertebrali. La distorsione cervicale diagnosticata veniva curata con

analgesici e fisioterapia, cosicché dal 21 marzo 2006 sarebbe stata possibile

una ripresa del lavoro al 50%, limitatamente a lavori leggeri.

Nel rapporto medico

del 30 giugno 2006 (doc. AI) allestito all'indirizzo dell'Ufficio

assicurazione invalidità, il dr. med. __________ ha diagnosticato sia una

sindrome cervico-spondilogena in presenza di alterazioni degenerative

pluri-segmentali, di uno stato dopo trauma distorsivo (9 luglio 2005) con

evidenza neuro-radiologica di un reperto flogistico persistente all'altezza del segmento C6/C7, sia una

sindrome lombo-vertebrale spondilogena in presenza di incipienti alterazioni degenerative

pluri-segmentali. Emisindrome sensitiva sinistra senza reperti neurologici

suscettibili di correlare con delle lesioni radicolari rispettivamente

mielopatiche. A seguito dell'incidente

automobilistico, l'inabilità

lavorativa accertata è stata del 100% fino al 30 marzo 2006, poi del 50%

fino al 25 giugno 2006 e successivamente nuovamente del 100% dal 26

giugno 2006 fino almeno al 28 agosto 2008. A suo dire, lo stato di salute era

stazionario, la capacità lavorativa non poteva essere migliorata con provvedimenti

sanitari, mentre dei provvedimenti professionali erano indicati. La sindrome

cervico-brachiale sinistra è apparsa in seguito all'infortunio, come nozione anamnestica è nota una sindrome

cervico-radicolare destra regredita nel tempo. Soggettivamente, v'era una emisindrome sensitiva sinistra,

dolori molto forti che impedivano movimenti normali e spontanei. La prognosi

era incerta, ma una reintegrazione professionale in un'attività più leggere sarebbe stata auspicabile, sebbene il curante fosse

conscio che v'era una

discrepanza tra disturbi soggettivi e referti oggettivi. Sarebbe quindi stata adeguata

una visita presso il Servizio Accertamento Medico. Le affezioni evidenziate

impedivano lo svolgimento della professione di aiuto cuoco, siccome la diminuzione

del rendimento era totale. Il medico ha osservato che spettava poi all'UAI individuare se l'assicurato era abile in altre attività.

In uno scritto del 28

luglio 2006 (doc. 35) indirizzato all'assicuratore, il dr. med. __________ ha evidenziato che le

alterazioni flogistiche all'altezza

del segmento C6/C7 riscontrate all'esame di risonanza magnetica della colonna cervicale del 1° febbraio

2006 erano nel frattempo regredite, non essendo più visibili al controllo

neuro-radiologico del 27 giugno 2006. Tenuto inoltre conto dell'assenza di alterazioni strutturali acquisite

riconducibili all'evento

traumatico del 9 luglio 2005, lo specialista ha concluso che l'attore era nuovamente abile al lavoro in

misura completa al più presto dal 27 giugno 2006.

Il dr. med. __________,

specialista FMH in neurologia, il 30 agosto 2006 (doc. 36) ha rivisto il

paziente ed ha osservato che quest'ultimo accusava un peggioramento dei dolori, sempre predominanti all'emicorpo sinistro, cranio compreso,

quotidiani, continui, aggravati dal minimo movimento, camminando o alzando un

braccio, associati a formicolio o senso di freddo di localizzazione variabile,

lacrimazioni degli occhi. Nella sua valutazione, l'esperto ha riferito trattarsi di una situazione sicuramente difficile,

visto il decorso cronico e l'inefficacia

delle misure terapeutiche finora applicate, tentativi con antidepressivi non

sarebbero stati sopportati e anche la fisioterapia non sembrava portare beneficio.

Non v'erano segni mielopatici o

di compressione radicolare agli arti superiori, né si trattava di un problema

neurologico in senso stretto, perciò anche la capacità lavorativa dipendeva

dalla valutazione ortopedica e psichiatrica.

Alla luce di questi

(ed altri) rapporti medici, il 2, 4, 6 e 10 aprile 2007 l'attore è stato sottoposto ad una perizia

pluridisciplinare ad opera del Servizio Accertamento Medico su incarico dell'UAI.

La perizia

psichiatrica esperita il 10 aprile 2007 dalla dr.ssa med. __________ è stata

riassunta nel rapporto medico del 24 aprile 2007 (doc. AI), in cui la stessa ha

esposto l'anamnesi e lo stato

psichico dell'attore, nonché la

sua valutazione tramite risposte a puntuali domande sottopostele dall'UAI. La specialista non ha formulato alcuna

diagnosi psichiatrica, siccome l'assicurato non era depresso né soffriva di una sindrome da

disadattamento. Quest'ultimo

presentava una chiara tendenza alla somatizzazione, ma non erano riuniti tutti

gli elementi per potere fissare una diagnosi di sindrome somatoforme secondo l'ICD-10. L'intensità e l'estensione

dei sintomi somatici non sono completamente spiegabili dalle lesioni messe in

evidenza. Ha un atteggiamento atipico nei disturbi somatoformi, addirittura

opposto a quello abitualmente osservato, siccome non ha mai rimesso in

discussione le conclusioni dei medici, ha un atteggiamento molto rispettoso e

passivo. Riguardo all'influenza

dei disturbi di cui soffre l'assicurato

sulla sua capacità lavorativa, la psichiatra ha osservato che la riduzione

della capacità di lavoro va considerata in rapporto alle sue diagnosi

somatiche, senza che vi sia una componente psichica invalidante. Pertanto, non

c'è una riduzione della

capacità lavorativa.

Dal profilo

reumatologico, il dr. med. __________, specialista FMH in medicina interna e

malattie reumatiche, ha visitato l'attore il 6 aprile 2007 ed il 10 successivo (doc. AI) ha steso il

suo rapporto in cui ha esposto l'anamnesi per sistemi, sociale e recente, i dati soggettivi ed

oggettivi dell'assicurato, in

particolare lo stato generale, il sistema locomotore, il sistema nervoso cursorio

e l'esito degli esami

radiologici esperiti in precedenza da terzi. La sua diagnosi è di sindrome del

dolore cronico; sindrome cervico-vertebrale/spondilogena cronica sia su marcate

alterazioni degenerative a livello C5/C6 e C6/C7 con restringimento foraminale e

possibile irritazione radicolare C6 e C7 a destra, sia su pregressa

radicolopatia irritativa C7 a destra nel 1995; sindrome

lombovertebrale/spondilogena cronica su discrete alterazioni degenerative a

livello L4/L5 e L5/S1; probabile sindrome da disadattamento con sviluppo

somatoforme. L'esperto ha riscontrato

un assicurato fortemente dimostrativo, ma non dei segni sicuri per una

radicolopatia acuta né agli arti superiori né a quelli inferiori. Presentava

una diffusa iposensibilità all'intero

emisoma sinistro, di difficile valutazione neurologica. D'avviso del reumatologo, il quadro algico

non può essere spiegato dalle alterazioni degenerative a livello cervicale né

tanto meno a livello lombare, siccome queste ultime sono modiche. Nemmeno si

può trovare la causa in una sindrome fibromialgica solo perché v'erano diffusi dolori dalla testa ai piedi,

ben oltre quindi ai classici tender points fibromialgici. Questi dolori, a suo

parere, possono essere unicamente spiegati nell'ambito di una sindrome del dolore cronico di natura somatoforme. L'attore va quindi considerato al 50%

inabile a svolgere attività lavorative fisicamente pesanti che richiedono il

sollevamento ripetuto di pesi superiori ai 10 kg al di sopra dell'orizzontale, o da eseguire con la testa in

retroflessione (imbianchino). Per la precedente attività di aiuto cuoco, l'assicurato ha un'incapacità lavorativa di non oltre il 30%. Per lavori fisicamente

leggeri, che gli permettono di cambiare frequentemente posizione e non

richiedono sforzi eccessivi per la colonna vertebrale, v'è una leggera limitazione al massimo del 20%.

Lo specialista ha ritenuto difficoltoso reinserire professionalmente l'assicurato, sia per la sindrome algica

estremamente dimostrativa sia per la scarsa scolarizzazione. Anche dal profilo

terapeutico sarebbe difficile migliorare il quadro algico, vista l'assoluta inefficacia delle misure

terapeutiche adottate in precedenza. Sebbene difficilmente potrà migliorare lo

stato generale psicofisico, il perito ha consigliato una presa a carico

psicologica/psichiatrica. Ha concluso constatando una prognosi estremamente

sfavorevole.

Infine, il dr. med. __________,

specialista FMH in neurologia, ha presentato l'anamnesi, lo stato neurologico e la documentazione radiologica

consultata. Rispondendo ai quesiti dell'UAI ha posto la diagnosi di stato da trauma distorsivo cervicale con

dolori cervicali e lombari cronici in parte diffusi anche agli arti superiori

ed inferiori, senza però patologie neurologiche oggettivabili all'esame clinico rispettivamente agli esami

radiologici. V'è un importante

atteggiamento antalgico sia della colonna cervicale sia della colonna lombare,

molto bloccate alla mobilizzazione attiva. Dall'esame oggettivo non ha riscontrato deficit motori né alterazioni più

importanti che facciano sospettare una lesione del sistema nervoso centrale o

periferico. Anche la documentazione radiologica non ha evidenziato lesioni

delle strutture nervose cerebrali, cervicali e lombari che possano spiegare i

disturbi del paziente. Ha ritenuto trattarsi di dolori principalmente di tipo

tendomiosico senza attualmente patologie rilevanti per gli aspetti neurologici.

L'incidente del 2005 non ha

dunque causato lesioni neurologiche. I fattori preesistenti (problemi cervicali

con un'ernia discale C6/C7 a

destra) non avrebbero comunque potuto manifestare sicure conseguenze

invalidanti dal profilo neurologico, mentre il trauma stesso non ha causato

conseguenze neurologiche invalidanti. In conclusione, non v'è una diminuzione della capacità lavorativa dal profilo neurologico.

Nella perizia

pluridisciplinare del 10 agosto 2007 (doc. AI), i medici del SAM hanno valutato

globalmente l'attore e stabilito

nel 70% la sua capacità lavorativa medico-teorica nell'attività precedente di ausiliario di cucina.

Complessivamente, la

patologia reumatologica è predominante, con conseguente riduzione del

rendimento nella misura del 30% nell'attività di aiuto cucina. In attività fisicamente pesanti come

descritte dal reumatologo, l'attore

è inabile al lavoro al 50%, mentre per lavori fisicamente leggeri la

limitazione è del 20%.

Tanto dal profilo

neurologico quanto psichiatrico non sussiste invece un'incapacità lavorativa.

Per i primi tre mesi

successivi all'incidente del 9

luglio 2005, l'assicurato va

considerato totalmente incapace al lavoro; dopodiché, la capacità è ridotta nelle

misure esposte.

Il 18 settembre 2007

il neurologo dr. med. __________ ha rivisto il paziente e nel suo rapporto del

28 seguente (doc. AI) ha esposto l'anamnesi, i risultati dell'esame neurologico e la sua valutazione in cui ha riferito che l'attore ha una persistente emisindrome

sensitiva sinistra associata a soggettivo calo dell'udito e dell'acuità

visiva a sinistra, probabilmente di tipo funzionale in relazione alla sindrome

dolorosa cronica. Il curante ha notato una discrepanza tra un'alterazione dichiarata importante della

sensibilità superficiale e la conservazione della stereognosia alla mano

sinistra con buona manipolazione anche di piccoli oggetti. Ha concluso il suo

certificato affermando che finché la situazione non sarà definita dal lato

assicurativo non ritiene abbia interesse discutere una valutazione presso un

centro del dolore.

Espressosi sulle

perizie SAM e sul menzionato certificato del neurologo curante, il dr. med. __________

del Servizio Medico Regionale dell'UAI ha ritenuto da un lato coerenti e ben redatti i rapporti del SAM

attenendosi alle sue conclusioni; d'altro lato, che il curante non ha apportato nuovi elementi tali da rimettere

in discussione le conclusioni dei periti e tali da necessitare una rivalutazione

del caso.

Durante l'istruttoria, il TCA ha richiamato l'incarto

medico allestito dalla dr.ssa med. __________, capo clinica di neurologia

presso l'Ospedale __________ di

__________, che ha avuto in cura l'attore in modo stazionario dal 12 al 14 marzo 2008. La specialista,

nel suo rapporto del 31 marzo 2008 (doc. XXIV/1), ha diagnosticato una

emisindrome sensitivo-motoria algica sinistra di origine multifattoriale su

discopatie multiple a livello cervicale e lombare senza compressioni

radicolari, su sindrome miofasciale agli arti di sinistra su disturbi statici e

degenerativi del rachide cervicale e lombare e su componente somatoforme.

Sindrome depressiva reattiva ed ipertiroidismo subclinico noto. La neurologa ha

inoltre evidenziato l'anamnesi

familiare e sociale, remota ed attuale dell'assicurato, ha presentato l'esame clinico (esame neurologico: neuropsichico, nervi cranici, arti

superiori, arti inferiori, sensibilità, prove cerebellari, stazione eretta,

marcia) e gli esami paraclinici eseguiti (esami di laboratorio, potenziali

evocati motori, potenziali evocati somatosensoriali, potenziali evocati visivi,

doc. XXIV/2-4). Nelle sue conclusioni, l'esperta ha osservato che benché la componente dolorosa dei sintomi

possa essere in parte spiegata da una sindrome miofasciale agli arti di

sinistra, l'emisindrome

sensitivo-motoria sinistra riscontrata all'esame neurologico non evoca, per le sue caratteristiche cliniche,

una sottostante causa organica. Tanto il bilancio elettrofisiologico

comprendente i potenziali evocati somatosensoriali e motori quanto i potenziali

evocati visivi sono normali; sul piano neuroradiologico non vi sono patologie

che spieghino l'emisindrome

sensitivo-motoria né i dolori agli arti a sinistra. Ella ha poi ritenuto che un'ipotetica lesione midollare cervicale

avvenuta con l'incidente del

2005 non spiegherebbe comunque i disturbi visivi omolaterali ed estensione dell'ipoestesia all'emivolto sinistro, neppure spiegati dal reperto normale della RMN

cerebrale. Ipotizzando quindi una componente somatoforme dei disturbi, ma anche

in presenza di una dichiarata depressione del tono dell'umore, l'attore è

stato sottoposto ad una valutazione psichiatrica che ha evidenziato una

sindrome depressiva reattiva, con conseguente proposta di un trattamento

antidepressivo. La neurologa ha sottolineato che malgrado l'intensità dei disturbi, l'assicurato non assumeva a quel momento

alcun trattamento né per i dolori né per altri sintomi, tanto che durante la

degenza non ha mai chiesto farmaci analgesici. La dottoressa ha concluso evidenziando

l'importanza di una presa a

carico pluridisciplinare comprendente una riabilitazione neurologica, una

terapia farmacologica adeguata ed un sostegno psicologico, proponendo un soggiorno

presso la Clinica di riabilitazione di __________, per il quale lei stessa ha

chiesto preventivamente la garanzia alla Cassa malati (doc. XXIV/5). È solo

nello scritto indirizzato alla succitata Clinica che la neurologa ha menzionato

che il paziente resta inabile al lavoro in misura totale (doc. XXIV/6).

5. Quanto

alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi

importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si

fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal

paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi),

che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del

perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto

medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione,

ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I

462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01del 25 febbraio 2003; DTF

125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die

Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997

pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in

fine con rinvii).

A

proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa,

il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite

da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono

a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti

approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle

inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1

pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).

In

una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però

ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire

delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie.

In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha

statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione

degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale

le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una

certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale

referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il

contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per

farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

Nella

DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10), la Corte federale ha ribadito che ai

rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere

riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere

concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e,

infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità.

Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza

con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio l'oggettività

e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che

permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la

parzialità dell'apprezzamento.

Lo

stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI

1993 pag. 95).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità

(Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Per

quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza

della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto

di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di

dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125

V 353 consid. 3a)cc);

Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im

Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag. 230).

Infine,

va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non

può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi

per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007

del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Tali criteri di valutazione debbono

guidare il Tribunale Cantonale delle Assicurazioni anche nelle fattispecie

rette dalla LCA, come quella in discussione.

6. Questo Tribunale, dopo attento esame degli atti, ritenute le conclusioni

a cui sono giunti gli specialisti dr. med. __________, chirurgo ortopedico, il

15 marzo 2006 ed il 28 luglio 2006, i neurologi curanti dr. med. __________ e dr.

med. __________ il 30 agosto 2007 ed il 28 settembre 2007 rispettivamente il 31

marzo 2008, i periti interpellati dall'UAI dr. med. __________, neurologo, dr. med. __________, reumatologo

e dr. med. __________, psichiatra, nei rispettivi referti del 5, del 10 e del

24 aprile 2007, come pure le certificazioni del generalista curante dr. med. __________,

in particolare quella del 30 giugno 2006, fa proprie le conclusioni formulate

dai periti del SAM nella determinazione della capacità lavorativa dell'assicurato.

Nell'analisi specifica dei singoli rapporti

medici, d'avviso del TCA, il medico curante generalista ha

unicamente certificato mensilmente l'incapacità lavorativa dell'attore. Per il periodo che ci concerne, in un'occasione (cfr. il rapporto del 30 giugno

2006 indirizzato all'UAI) ha

esposto la diagnosi, i sintomi soggettivi di emisindrome sensitiva sinistra,

dolori molto forti che impediscono movimenti normali e spontanei, come pure una

prognosi incerta e, soprattutto, l'esistenza di una discrepanza tra i disturbi soggettivi ed i referti

oggettivi. Quest'ultima

osservazione è stata peraltro menzionata anche dal dr. med. __________ nel suo

rapporto del 15 marzo 2006, come pure dal dr. med. __________ nel certificato

del 28 settembre 2007.

Il dr. med. __________,

seppure si sia pronunciato nell'ambito della vertenza infortunistica, ha comunque allestito un rapporto

medico molto completo e dettagliato, nel quale ha dapprima riassunto gli atti a

sua disposizione, poi ha riportato le dichiarazioni del paziente, lo stato

generale e locale, le radiografie eseguite dopo l'incidente, ha fornito una sua valutazione ed infine ha risposto alle

domande formulate dall'assicuratore,

ritenendo ragionevole considerare una capacità lavorativa parziale del 50%

quale aiuto cuoco da metà marzo, ma al più tardi dal 20 marzo 2006. Quattro

mesi dopo, ossia nel luglio 2006, dopo avere preso visione degli ultimi referti

radiologici esperiti dall'attore,

il chirurgo ortopedico ha valutato che quest'ultimo era nuovamente abile al lavoro in misura completa dal 27

giugno 2006.

Quanto ai due rapporti

medici presentati dal dr. med. __________che ha conosciuto l'interessato su invito del medico curante,

il primo certificato, in cui sono riportati i risultati di alcuni esami

neurologici, nemmeno si pronuncia però sul grado di incapacità lavorativa dell'attore, limitandosi ad affermare che poiché

l'emisindrome sensitiva non è

un problema neurologico in senso stretto, anche l'attitudine per quello che concerne la capacità lavorativa dipende

dalle valutazioni ortopediche e psichiatriche.

Il secondo referto, simile

di impostazione al primo, anche nella valutazione finale non tratta dell'abilità lavorativa dell'assicurato, ma evidenzia essenzialmente una

discrepanza fra i dati soggettivi e quelli oggettivi e della difficile

situazione per il decorso cronico, soprattutto vista l'assenza di risposta a diverse forme di terapia già messe in atto.

I pareri allestiti dai

tre medici del SAM interpellati appositamente dall'Ufficio assicurazione invalidità sono invece molto dettagliati, chiari

e completi, poiché espongono la situazione attuale, l'anamnesi, i disturbi soggettivi attuali, l'esito degli esami clinici, la diagnosi e la valutazione del medico,

come pure l'eventuale necessità

di ulteriori cure e se vi sono misure terapeutiche o diagnostiche che possono

aumentare la capacità lavorativa dell'attore. Questi elementi di valutazione sono in particolare contenuti

nel lungo rapporto allestito dal dr. med. __________. Gli altri referti dei

colleghi __________ e __________ sono invero un poco più sintetici e si

concentrano soprattutto sui quesiti sottoposti loro dall'UAI.

Infine, il certificato

della dr. med. __________, l'unico

agli atti relativo all'anno

2008, è in sé lungo, chiaro e molto dettagliato, espone i dati anamnestici dell'assicurato, i risultati degli esami clinici

e paraclinici eseguiti durante la degenza ospedaliera, e le conclusioni della

specialista neurologa. Quest'ultima,

nella sua valutazione, ha evidenziato come l'emisindrome sensitivo-motoria sinistra non abbia una sottostante

causa organica. Neppure un'ipotetica

lesione midollare cervicale spiegherebbe i disturbi visivi omolaterali e l'estensione dell'ipoestesia all'emivolto

sinistro. Piuttosto, v'è una

componente somatoforme di questi disturbi che, unitamente ad una dichiarata

depressione del tono dell'umore,

dal profilo psichiatrico configura una sindrome depressiva reattiva. Anche

questa specialista ha notato che la dichiarata intensità dei disturbi dell'assicurato non è calmierata da un adeguato

trattamento né per i dolori né per altri sintomi, trovando questa circostanza

piuttosto anomala. Malgrado la completezza del suo referto, tuttavia la curante

non si è pronunciata sul grado di abilità lavorativa dell'attore né nella sua professione precedente

né in altre eventualmente più leggere. È solo negli scritti a due colleghi che

accenna ad un'inabilità lavorativa

(totale).

Come tale, quindi,

questo certificato non è particolarmente illuminante per la soluzione della

presente controversia.

Valutati quindi tutti

i rapporti medici agli atti, lo scrivente Tribunale ritiene che le constatazioni oggettive formulate dai tre periti interpellati

dall'UAI, peraltro specializzati

in reumatologia, neurologia e psichiatria, siano complete, convincenti ed

esaurienti e certamente più approfondite dei pareri generali del medico curante

dell'attore, rispettivamente

degli altri specialisti curanti, in particolare dei neurologi dr. med. __________

e __________ che, va ribadito, non si sono pronunciati sulla capacità

lavorativa dell'assicurato.

Questo Tribunale

ritiene di potersi pertanto attenere e fare affidamento alle conclusioni che gli

esperti del SAM hanno tratto. Le conclusioni di questi medici sono infatti ben

motivate e sono sostenute da un attento esame personale dello stato di salute

dell'interessato.

Non va peraltro

dimenticato che le conclusioni del dr. med. __________ sono giunte ad un'iniziale inabilità lavorativa del 50% dal

20 marzo 2006 – come altresì attestato dal curante dr. med. __________ – per

poi sfociare, nel luglio 2006, ad affermare che l'attore era tornato completamente abile al lavoro dal profilo

ortopedico a far data dal 26 giugno 2006.

Alla luce di queste

circostanze, dunque, la valutazione globale dei periti dell'UAI – ossia comprendente i punti di vista

psichiatrici, reumatologici e neurologici – attestante un'incapacità lavorativa del 30% nello

svolgimento della precedente attività di aiuto cuoco, del 50% per l'esecuzione di attività pesanti e del 20%

per lavori leggeri, merita di essere tutelata.

7. Ne

discende quindi che siccome i summenzionati gradi di incapacità lavorativa sono

stati stabiliti dai periti del SAM a decorrere dall'ottobre 2005 (tre mesi dopo l'evento del 9 luglio 2005), in virtù dell'art. 10.1 CSA, che prevede che l'indennità giornaliera viene corrisposta a partire da un'incapacità lavorativa parziale minima del

25% confermata dal medico, all'assicurato

vanno riconosciute delle indennità in proporzione al suo grado d'incapacità lavorativa. Pertanto, la

richiesta dell'attore deve

essere accolta nella misura in cui ha postulato dal 1° luglio 2006 la

concessione di indennità giornaliere per malattia. Tuttavia, questo riconoscimento

deve avvenire limitatamente al grado d'inabilità del 30% nell'esercizio dell'attività

di aiuto cuoco e soltanto fino al 31 dicembre 2007, poiché per il periodo

successivo non è stata debitamente comprovata l'esistenza di un qualsiasi grado d'incapacità lavorativa né nella precedente attività né in altre più

adatte.

Di conseguenza, la

petizione deve essere parzialmente accolta, nel senso che dal 1° luglio 2006 al

31 dicembre 2007 all'attore

spetta il versamento di indennità giornaliere del 30%, già riconosciute dall'assicuratore dal 29 luglio 2006 al 31

dicembre 2007. Ne discende che l'attore ha ulteriore diritto a prestazioni dal

1° al 29 luglio 2006 al 30%.

All'attore, parzialmente vincente in causa,

vanno riconosciute ripetibili ridotte.

8. Nella

propria petizione, l'assicurato

ha chiesto di fare eventualmente esperire una perizia medica atta a stabilire

con esattezza le sue precise condizioni mediche (doc. I punto 5).

Questo TCA, alla luce della convincente perizia

pluridisciplinare del SAM, ritiene la fattispecie sufficientemente chiarita e

rinuncia all'allestimento di

una perizia giudiziaria (cfr. a questo proposito, la STF del 24 gennaio 2007, U

397/05, consid. 3.3).

Conformemente alla

costante giurisprudenza, qualora l’istruttoria da effettuare d’ufficio conduca

l’amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle

prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere

considerata predominante e che altri provvedimenti probatori non potrebbero

modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (apprezzamento

anticipato delle prove; Kieser,

Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, pag. 212 n. 450, Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und

Verwaltungs-rechtspflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 n. 111 e pag. 117 n. 320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a

ed., pag. 274; cfr. anche STFA del 28 giugno 2004 nella causa S.P., H 270/03;

STFA del 3 maggio 2004 nella causa D. SA, H 318/02; STFA del 5 giugno 2003

nella causa V.C. e R.G., H 268/01 e 269/01; DTF 122 II 469 consid. 4a; DTF 122 III 223 consid. 3c, DTF 120 Ib 229 consid. 2b; DTF 119 V

344 consid. 3c e riferimenti). Tale modo di procedere

non costituisce una violazione del diritto di essere sentito (SVR 2001 IV Nr.

10 pag. 28 consid. 2b; riguardo al previgente art. 4 vCost. Fed., ora art. 29

cpv. 2 Cost. fed.: DTF 124 V 94 consid. 4b; DTF 122 V 162 consid. 1d; DTF 119 V

344 consid. 3c e riferimenti).

9. Parzialmente

vincente in causa, l'attore, patrocinato da un avvocato, ha diritto ad un'indennità per ripetibili parziali. In tale

misura, l'istanza di gratuito

patrocinio è priva d'oggetto

(DTF 124 V 309 consid. 6).

Questo Tribunale deve

pertanto esaminare, nella misura in cui non è divenuta priva di oggetto con il

parziale accoglimento della petizione, l'istanza di gratuito patrocinio (doc. I punto 7).

Di principio, anche se

un assicurato è soccombente, può essere posto al beneficio dell'assistenza

giudiziaria, sempre che adempia alle relative condizioni (DTF 124 V 301 consid.

6).

Il diritto

all'assistenza giudiziaria deriva direttamente dall'art. 29 cpv. 3 Cost. fed. e

garantisce ad ogni cittadino, senza riguardo ai suoi mezzi finanziari, le

stesse possibilità di stare in giudizio (DTF 125 V 36; DTF 124 I 304 consid. 2;

DTF 115 Ia 193; Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, ad

art. 30 LPamm, pag. 151; Cocchi/Trezzini,

Codice di procedura civile ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, ad

art. 155, pag. 471, nota 552). Tale diritto è pure sancito espressamente dall'art.

6 cpv. 3 CEDU.

A livello cantonale,

la Costituzione prevede all'art. 10 cpv. 3 che ognuno ha diritto all'assistenza

giudiziaria, gratuita per i meno abbienti.

Di principio, i

presupposti del diritto alla concessione dell'assistenza giudiziaria si esaminano sulla base del diritto federale,

mentre la determinazione della relativa indennità spetta al diritto cantonale

(DTF 110 V 362 consid. 1b; Kieser,

ATSG-Kommentar, art. 61 N. 86, pag. 626).

Le tre condizioni cumulative

per la concessione dell'assistenza

giudiziaria sono adempiute qualora l'assistenza di un avvocato appaia

necessaria o comunque indicata, se il richiedente si trova nel bisogno e se le

sue conclusioni non sembrano dover avere esito sfavorevole (STF del 7 maggio

2007 nella causa M.B., I 134/06; STF del 12 febbraio 2007, I 562/05; STFA del

23 maggio 2002, U 234/00; DTF 125 V 202 consid. 4a; DTF 125 V 372 consid. 5b e

riferimenti; DTF 124 I 1, consid. 2a, pag. 2; DTF 121 I 323 consid. 2a, DTF 120

Ia 15 consid. 3a, 181 consid. 3a; Kieser,

op. cit., art. 61 N. 88 segg.).

Per quanto concerne la

procedura per le cause davanti al TCA, questi principi sono stati codificati all'art. 21 cpv. 2 vLPTCA - che rimane applicabile, in virtù dell'art. 32 nLPTCA,

malgrado il 1° ottobre 2008 sia entrata in vigore la nuova LPTCA -, secondo cui la disciplina della

difesa d'ufficio e del gratuito patrocinio è retta dalla Legge cantonale sul

patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria (Lag).

L'istante va considerato indigente quando non

è in grado di assumere le spese legate alla difesa dei suoi interessi, senza intaccare

il minimo indispensabile al suo mantenimento e a quello della sua famiglia (SVR

1998 UV Nr. 11 consid. 4a; DTF 119 Ia 11 segg.; DTF 103 Ia 100). Per

determinare se ciò è il caso vanno presi in considerazione i redditi del

richiedente e delle persone che hanno un obbligo di mantenimento nei suoi

confronti (DTF 115 V 195, il coniuge o i genitori, Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 20 ad art. 155, pag. 479). L'obbligo dello Stato di accordare l'assistenza giudiziaria è in effetti

sussidiario all'obbligo di mantenimento derivante dal diritto di famiglia (DTF

119 Ia 11 segg.). Non entrano invece in linea di conto le risorse finanziarie

di parenti cui l’interessato potrebbe far capo a norma dell’art. 328 e 329 CCS

(Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 20

ad art. 155, pag. 479 e giurisprudenza ivi citata).

Dal punto di vista

temporale, il presupposto del bisogno dell'istante deve essere determinato al momento in cui si statuisce sulla

richiesta di assistenza giudiziaria (SVR 1998 UV Nr. 11 consid. 4a; DTF 108 V

265), in particolare quando il lasso di tempo trascorso tra domanda e decisione

è importante (cfr. anche Cocchi/Trezzini,

op. cit., ad art. 155, pag. 485, n. 39. In senso contrario, cfr. DTF 108 Ia

108; DTF 120 Ia 179 consid. 3a; RDAT 1998-II n. 36; per un commento cfr. Cocchi/Trezzini, op. cit., pag.

485-486, nn. 39, 40 e 41 con relative note).

Il limite per ammettere

uno stato di bisogno ai sensi delle disposizioni sull'assistenza giudiziaria è superiore al minimo di esistenza

determinato ai fini del diritto esecutivo (SVR 1998 IV Nr. 13 consid. 7b,

consid. 7c). All'importo base

LEF va applicato un supplemento variante fra il 15% e il 25% (STFA del 20 settembre

2004, U 102/04). L'indigenza

processuale è data ove il richiedente non disponga di più mezzi di quelli

necessari per il mantenimento normale e modesto della famiglia (RAMI 1996 pag.

209 consid. 2; STFA non pubbl. del 2 settembre 1994 nella causa H., pag. 3). In

una sentenza pubblicata in DTF 124 I 1, il TF ha precisato che una richiesta di

assistenza giudiziaria non può essere respinta unicamente sostenendo che l'istante non è indigente, in quanto può

permettersi i costi e la manutenzione di un'automobile. Secondo l'Alta Corte, il richiedente deve piuttosto - indipendentemente dal

modo in cui utilizza le sue risorse finanziarie - essere considerato indigente,

se in base alla sua situazione finanziaria non è in grado di sopperire al suo

minimo esistenziale; in questo calcolo non devono essere naturalmente computate

le spese non inerenti al suo fabbisogno esistenziale.

L'attestato municipale sullo stato di

indigenza ha per il Giudice soltanto valore indicativo (Cocchi/Trezzini, op. cit., ad art. 156, n. 10 pag. 490).

Nella commisurazione

della capacità patrimoniale del richiedente va considerata anche l'eventuale sostanza e non unicamente i

redditi conseguiti. Secondo il TFA, infatti, si tiene conto dell'intera situazione economica della famiglia

(STFA non pubbl. del 2 settembre 1994 nella causa J.P.H., pag. 4, consid. 2 e

giurisprudenza citata non pubbl.). La sostanza deve tuttavia essere disponibile

al momento della litispendenza del processo o per lo meno a partire dal momento

in cui è presentata l'istanza e

non solo alla fine della procedura (DTF 119 Ia 12 consid. 5; DTF 118 Ia 369).

Nel caso concreto, dalla

documentazioni agli atti risulta da una parte che l'attore si trova nel

bisogno, disponendo, quale unica entrata, di una rendita assicurativa di Fr. 771.-

al mese (doc. XIbis), oltre a Fr. 1’200.- mensili; tuttavia quest’ultima somma

è percepita dalla figlia a titolo (personale) di stipendio da apprendista.

Quali spese mensili, l’assicurato ha indicato il costo dell’affitto di Fr.

1'300.-, come pure gli oneri fiscali ed assicurativi pari a Fr. 985,15.

D'altra parte, l'attore non possiede le

necessarie conoscenze giuridiche, perciò l'intervento di un legale appare

giustificato e di primo acchito la petizione, portante sull'esame di diversi

rapporti medici di non facile lettura, non pareva essere priva di fondamento.

Va inoltre evidenziato che già in

occasione della precedente procedura infortunistica, risolta con la citata STCA

del 2 agosto 2007, l’assicurato era stato qualificato come indigente.

L'assistenza giudiziaria con gratuito

patrocinio va quindi concessa, riservato l'eventuale obbligo

di rimborso, qualora la situazione economica dell'assicurata dovesse più tardi

migliorare (art. 61 lett. f LPGA; Kieser,

ATSG-Kommentar, 2003, ad art. 61, n. 93; cfr. art. 9 Lag; STFA del 15 luglio

2003, I 569/02, consid. 5; STFA del 23 maggio 2002, U 234/00, consid. 5a,

parzialmente pubblicata in DTF 128 V 174; DTF 124 V 301, consid. 6).

10. Nella

commisurazione del valore di causa, in concreto esso è rappresentato dalla

pretesa di versamento di indennità giornaliere formulata dall'attore, che tuttavia non è stata

quantificata come tale.

Essa va ciononostante

posta in relazione alla richiesta di ricevere delle prestazioni assicurative al

100% per 730 giorni.

Il valore litigioso va

tuttavia stabilito sia tenendo conto dei 521 giorni dal 29 luglio 2006 al 31

dicembre 2007 (30 giorni d'attesa

+ 126 giorni nel 2006 + 365 giorni nel 2007) per i quali l'assicuratore ha comunque riconosciuto il

diritto a delle indennità giornaliere nella misura del 30% - quindi sulla

differenza del 70% -, sia sul 100% per i giorni tanto dal 1° al 28 luglio 2006 compreso

quanto dal 1° gennaio 2008 fino allo scadere delle 730 indennità, per i quali CV

1 non gli ha riconosciuto alcunché. Si ottiene così una somma di Fr. 48'198,10 (Fr. 83.- al giorno x 28 giorni +

[Fr. 83.- al giorno x (521 giorni – 30 giorni d'attesa)] x 70 : 100 + Fr. 83.- x (730 giorni – 521 giorni).

Secondo l'art. 49 cpv.

Considerandi

2.

LSA, i tribunali svizzeri devono trasmettere gratuitamente all'autorità di

sorveglianza una copia di tutte le sentenze civili concernenti disposizioni del

diritto in materia di contratto d'assicurazione; s'impone perciò di notificare

all'autorità di sorveglianza anche la presente sentenza.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. La

petizione è parzialmente accolta.

§ In virtù dell'inabilità lavorativa dell'attore fissata nella misura del 30% dal 1°

luglio 2006 al 31 dicembre 2007, l'assicuratore deve versargli le prestazioni di diritto tenendo però conto

di quanto già riconosciutogli con la presa di posizione del 17 dicembre 2007.

2. L'istanza tendente alla concessione dell'assistenza giudiziaria, in quanto non priva

di oggetto, è accolta.

3. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

L'assicuratore verserà all'attore delle ripetibili ridotte ammontanti

a Fr. 600.- (IVA inclusa).

4. Comunicazione

alle parti ed all'UFAP, Berna.

Contro la presente

sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna

14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella

impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o

del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata

e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Nelle cause a

carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a

Fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione ed

a Fr. 30'000.- negli altri casi.

Per valori inferiori

il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto

di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza

cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia ammissibile il ricorso in

materia civile è dato, entro lo stesso termine, ricorso sussidiario in materia

costituzionale (art. 113 e 117 LTF).

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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