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Decisione

36.2008.2

Cittadino svizzero che da un Cantone Confederato giunge in Ticino il 1° novembre 2006. Inoltro di comanda di sussidio 2007 ad agosto 2007. Tardiva

12 febbraio 2008Italiano26 min

Source ti.ch

Fatti

i coniugi compongono, con o senza figli, la famiglia, ritenuto che comunque i

figli sono tali unicamente sino al compimento dei 18 anni, successivamente

vengono considerati persone sole (ancorché conviventi con i genitori od

informazione). Se ne deve dedurre che la decisione 31 agosto 2004 trasmessa

all'avv. Y. X., che aveva redatto ed inoltrato la domanda di sussidio 4 agosto

2004 per se e per la moglie (come nel caso del 2004, mentre la domanda 2004 di

X. era stata sottoscritta dallo stesso), non poteva essere intesa altrimenti

che come indicato dall'amministrazione nelle sue osservazioni, ciò anche a

fronte della pretesa mancata trasmissione a X. X. della formale decisione

relativa ai suoi sussidi 2004 (comunque ammessi e debitamente (annunciati) ...

all'assicuratore malattia). L'avv. X., per il figlio X., avrebbe comunque - nel

2004 - potuto e dovuto lamentare la mancata notifica della decisione formale

relativa ai sussidi di quell'anno. L ‘ambiguità pretesa con la ... mancata

notifica della decisione sui sussidi 2004 a X. e scaturente dai termini della

decisione 31 agosto 2004 emessa in favore dell'avv. Y. X. non solo non costituisce

promessa od impegno dell'amministrazione tale da giustificare la buona fede

degli assicurati, ma neppure valida giustificazione del ritardo nell'inoltro

dell'istanza."

Sempre

nella sentenza 3 ottobre 2005 in re S. citata si rilevava poi come:

" La mancata trasmissione dei formulari per la

presentazione della domanda di sussidio viene indicata come ulteriore motivo

atto a giustificare il ritardo nella presentazione dell'istanza. L'argomento

del ricorrente non regge già ad un rimo sommario esame. Infatti i formulari

vengono trasmessi d'ufficio ai potenziali beneficiari da parte dell'amministrazione

sulla scorta della decisione di tassazione del biennio ritenuto dal Consiglio

di Stato nel decreto annualmente emesso per la determinazione del diritto al

sussidio ed a dipendenza dell'imponibile considerato in quella sede.

(...)

L'invio dei formulari a chi non è destinato a beneficiare dei sussidi

rispettivamente la mancata trasmissione ad un potenziale beneficiario non

permettono di ritenere il diritto al sussidio in virtù delle regole sulla buona

fede come anticipato nelle considerazioni che precedono (in questo senso la

sentenza 22 settembre 2005 nell'inc. B. 36.2005.78). Infatti l'invio errato non

può fare ritenere agli assicurati l'esistenza degli estremi per la concessione

del sussidio. L'eventuale omissione della trasmissione a potenziali interessati

del modulo per la richiesta di sussidio non permette di giustificare un ritardo

nell'inoltro delle domande di sussidio (in questo senso la sentenza in re B.

citata). La diligenza che incombe all'assicurato - cui è noto per le campagne

informative che da anni l'Ufficio dell'Assicurazione Malattia e più

generalmente l'amministrazione cantonale conducono - gli impone di provvedere

al recupero dei formulari disponibili presso le cancellerie comunali in caso di

mancata trasmissione d'ufficio."

Si

aggiunga che nella sentenza del 10 ottobre 2005 in re F. 36.2005.124 l'informazione

fornita da un assicuratore mesolcinese fondata sulle norme applicative della

LAMal relative ai sussidi vigente nel Cantone Grigioni, in parte diversa da

quella ticinese, non è stata ritenuta motivo giustificante il ritardo

nell'inoltro della domanda di riduzione individuale dei premi

dell'assicurazione malattia obbligatoria. Questo Tribunale ha infatti

considerato che:

" L'adozione di modalità diverse in altri cantoni non

può essere ritenuta. Come detto le informazioni errate di un assicuratore

malattia e la non conoscenza della prassi da parte dell'assicurato sono stati

esclusi quali motivi giustificanti il ritardo."

Nella

sentenza in re R. del 17 ottobre 2005 (36.2005.86 cons. 12) il Tribunale Cantonale

delle Assicurazioni ha inoltre ritenuto:

" ... la motivazione che soggiace al ritardo è

costituita dal convincimento, o meglio dalla certezza della madre della

ricorrente, di avere tempestivamente inoltrato la domanda ancora nel 2004. La

mancata ricezione degli atti, l'eventuale smarrimento degli stessi od il

mancato corretto invio, non assurgono palesemente a motivo giustificante il ritardo.

Se la prova dell'avvenuta tempestiva spedizione fosse stata adeguatamente prodotta,

e l'onere della mancata prova ricade sulla ricorrente, allora l'inoltro di una

nuova richiesta nel corso del 2005, a fronte del dimostrato smarrimento della

documentazione da parte dello Stato, sarebbe stato da considerare motivo

sufficiente. Il semplice assunto di avvenuta spedizione non recepita

dall'amministrazione non permette di giustificare l'omissione dell'atto o suo

ritardo."

Il

TCA nemmeno ha considerato come motivo giustificativo il fatto che l'assicurato

fosse tossicodipendente - con conseguenti difficoltà fisiche e psichiche - nel

periodo per il quale ha chiesto il diritto alla riduzione del premio di cassa

malati. Infatti, essendo coniugato e ritenuto come sua moglie si fosse occupata

di lui e l'avesse aiutato a passare il brutto periodo che stava vivendo, è

stato ritenuto che il ricorrente potesse e dovesse fare capo alla moglie anche

per la gestione delle sue pratiche correnti e quindi anche quella relativa alla

riduzione dei premi di cassa malati (STCA del 14 marzo 2006 nella causa C.B.,

36.2006.16).

Alla

medesima soluzione il TCA è giunto nel caso di un assicurato alla ricerca di un

lavoro la cui moglie, gestante, ha avuto problemi di salute sia prima sia dopo

il parto. Queste difficoltà non avrebbero comunque impedito di compilare e

spedire la richiesta di sussidio, operazione che in sé richiede poco tempo

(STCA dell'11 ottobre 2006 nella causa D.A., 36.2006.113).

Nella

sentenza 15 febbraio 2007 (inc. 36.2006.253) un giovane studente universitario

impegnato a Milano aveva giustificato il ritardo con il trasferimento per gli

studi nella capitale lombarda e con gli impegni universitari. Anche in quel

caso il motivo, non attinente alle capacità di gestire le problematiche

amministrative per periodi prolungati, non era stata ritenuta.

Nel

caso giudicato il 13 febbraio 2007 il trasferimento in Ticino dal Canton Sciaffusa

di un assicurato con la sua famiglia qualche mese prima della scadenza del

termine per l'inoltro della domanda di sussidio non era stato ritenuto

giustificativo il ritardo (inc. 36.2006.225). Non diversamente, ossia non

giustificante il ritardo, è stata considerata l'assenza dei documenti da

annettere alla domanda. Nell'inc. 36.2006.245-246 (sentenza del 9 febbraio

2007) l'assenza della tassazione di riferimento - siccome non ancora emessa -

non era stata ritenuta (analogamente al caso giudicato con la sentenza 15

gennaio 2007, inc. 36.2006.216). Insufficienti, ancora, i gravi motivi di

salute che attanagliavano la madre di un assicurato (sentenza 8 febbraio 2007,

inc. 36.2006.244).

Anche

il pensionamento intervenuto già l'anno precedente il sussidio non ha permesso

ad un assicurato di giustificare il suo ritardo (domanda inoltrata nell'anno

stesso del sussidio come ritenuto nella sentenza 17 gennaio 2007, inc.

36.2006.232).

Nella

sentenza 25 maggio 2007 la dimenticanza della scadenza del termine per una

persona attiva socialmente e che ha privilegiato “il suo lavoro in maniera

certamente altruista e lodevole” invece della propria necessità, non è

stato ritenuto sufficiente (inc. 36.2007.55), ciò analogamente al caso di una

giovane donna che, per ragioni umanamente comprensibili, si è avviata con

notevoli difficoltà nel mondo del lavoro in un’epoca di concreta difficoltà

(sentenza 21 maggio 2007 inc. 36.2007.50).

A proposito della sentenza in re S. del 13 febbraio 2007 inc.

36.2006.225 relativo al trasferimento di una famiglia dal Cantone di Soletta al

Ticino questo Tribunale Cantonale delle Assicurazioni ha in particolare

evidenziato:

" Nel caso di specie l’insorgente fa valere che

quando ha notificato il suo arrivo all'Ufficio controllo abitanti di … nessuno l'ha informato sul termine entro cui inoltrare l'istanza di sussidio. Inoltre, provenendo da un

altro Cantone, l'assicurato non era a conoscenza della

procedura da adottare nel Cantone Ticino per l'ottenimento della riduzione del premio di cassa malati.

Secondo la giurisprudenza, di regola un'informazione erronea è vincolante quando

l'autorità, intervenendo in una situazione concreta nei confronti di persone

determinate, era competente a rilasciarla, il cittadino non poteva riconoscerne

l'inesattezza e, sempre che l'ordinamento legale non sia mutato nel frattempo,

fidandosi dell'informazione ricevuta egli abbia preso delle disposizioni non

reversibili senza pregiudizio (DTF 127 I 36 consid. 3a, 126 II 387 consid. 3a;

RAMI 2000 KV 126 pag. 223, RAMI 2000 KV 133 pag. 291 consid. 2a; cfr., riguardo

al previgente art. 4 cpv. 1 vCost., la cui giurisprudenza si applica anche alla

nuova norma, DTF 121 V 66 consid. 2a e sentenze ivi citate).

Nella fattispecie, non ci sono state informazioni

erronee fornite dalle autorità competenti; pertanto, il principio della buona

fede non è stato violato. La circostanza che il Comune non ha avvisato l'assicurato delle modalità per

l'ottenimento del sussidio non

permette di ammettere che ci sia stata un'informazione di per sé errata.

Infatti,

a proposito del principio della buona fede, con sentenza del 25 settembre 2003

(inc. 36.2002.119), confermata ancora nella recente STCA

del 9 gennaio 2007 nella causa J.R. (inc. 36.2006.154), in un caso relativo a

due coniugi che avevano fatto valere di aver ricevuto informazioni errate dal

proprio assicuratore, il TCA ha affermato:

"

(…) 2.7. Al riguardo,

occorre innanzitutto osservare che, come appena indicato, uno dei presupposti fondamentali

per tutelare la buona fede di un assicurato è che l'informazione ricevuta

emani da un organo competente. Nel caso di specie, questa condizione non

risulta adempiuta: l'informazione errata, che i coniugi Y sostengono di avere

ricevuto dai funzionari della Cassa malati X, non emana infatti dall'autorità

competente, dato che competente in materia di sussidi di Cassa malati è lo

Stato, ovvero l’autorità cantonale.

Questa circostanza è

risaputa: l’esistenza della LAMal applicabile in Svizzera, che tanto è stata

dibattuta prima della sua adozione (ed invero anche dopo) e che è stata oggetto

di votazione popolare il 4 dicembre 1994, è notoria a tutti coloro che

risiedono in Svizzera.

Di conseguenza, i

coniugi Y dovevano essere perfettamente a conoscenza del fatto che l'unica

autorità competente ed in grado di stabilire se essi avevano o meno diritto ai

sussidi per il secondo ed il terzo figlio era l'Istituto delle

assicurazioni sociali e non la Cassa malati X, che in materia non ha nessun potere

decisionale.

Essi avrebbero pertanto

dovuto indirizzare le loro richieste di sussidio all'autorità competente."

Ogni situazione deve essere valutata separatamente e,

come visto, nel caso in esame non ci sono motivi sufficienti per ammettere tardivamente

la richiesta di sussidio del ricorrente (art. 45 cpv. 2 RLCAMal).

(…).

Va poi rammentato che, di principio, il sussidio dell’assicurazione

malattia viene concesso solo se l’assicurato bisognoso ne fa esplicita

richiesta. Se l’interessato non inoltra l’istanza, il sussidio non viene

attribuito. Solo i beneficiari di prestazioni complementari, di regola,

ottengono la riduzione del premio automaticamente (cfr. art. 28 e 40 LCAMal).

Non esiste invece, di regola, un obbligo, per l’UAM, di informare

personalmente tutti i cittadini residenti in Ticino della possibilità di

ottenere il sussidio. L’informazione avviene in forma generale con

pubblicazioni sui giornali e sul Foglio Ufficiale. In particolare le modifiche

legislative ed i decreti esecutivi con i quali il Consiglio di Stato fissa i

limiti di reddito che danno diritto all’ottenimento della riduzione del premio

sono pubblicati sul Foglio Ufficiale, mentre i termini per l’inoltro della

richiesta, oltre ad essere fissati nella legge, posso essere chiesti agli

Uffici competenti per il rilascio di tali informazioni (in particolare l’UAM e

le cancellerie comunali).

Occorre ancora osservare che, di regola, l’autorità

cantonale trasmette ai potenziali beneficiari del sussidio il relativo

formulario (art. 44 RLCAMal).

Tuttavia, ciò avviene, di principio, solo se l’UAM ha a disposizione la

tassazione determinante dell’assicurato.

Peraltro,

neppure il mancato invio del formulario da parte dell'UAM

al potenziale beneficiario è comunque un motivo per poter chiedere il sussidio

in ritardo.

Infatti, con sentenza 3 ottobre 2005 nella

causa S. (36.2005.112) ripresa, da ultimo, nella citata STCA del 9 gennaio scorso, il TCA ha respinto il ricorso di un assicurato che si

lamentava di non aver ricevuto direttamente dall’UAM il formulario per la richiesta

del sussidio. (…)

Alla luce di quanto precede, le giustificazioni fornite dal

ricorrente, come per altri analoghi casi, non possono essere ritenute valide."

9. Nel

caso concreto RI 1 si lamenta della mancata informazione del sistema vigente in

Ticino e del fatto che egli non sapesse del termine vigente per l’inoltro delle

domande di sussidio. Ebbene tale sconoscenza non può giovare al ricorrente che

avrebbe dovuto interessarsi del tema, bastando a ciò una semplice telefonata

all’Ufficio dell'Assicurazione Malattia a Bellinzona. Soprattutto a fronte di

una situazione economica non florida la diligenza da porre in essere appare

condizione minima. Non solo. Il ricorrente è giunto in Ticino da __________ con

sufficiente anticipo rispetto alla fine dell’anno precedente l’anno di

sussidio. Arrivando il 1° novembre 2006 egli disponeva quindi del tempo

sufficiente per potere domandare la riduzione del premio dell’assicurazione obbligatoria

conto le malattie. Non avendo prestato la diligenza dovuta e non avendo

postulato tempestivamente l’aiuto sociale non può ottenere ragione in questa

sede.

Alla

luce di quanto esposto il ricorso va respinto, mentre la decisione impugnata merita

conferma.

10. In

virtù dell’art. 82 lett. a della Legge federale sul Tribunale federale (LTF) la

presente sentenza è impugnabile al Tribunale federale mediante ricorso in

materia di diritto pubblico entro 30 giorni dalla notifica (art. 100 cpv. 1

LTF), facendo valere i motivi di ricorso previsti agli artt. 95 e seguenti LTF.

Va ancora rilevato che, laddove non sia ammissibile il

ricorso ordinario in materia di diritto pubblico, è aperta la via del ricorso sussidiario

in materia costituzionale (art. 113 LTF). Giusta l’art. 116 LTF, con questo ricorso

può essere censurata la violazione di diritti costituzionali. L'art. 119 LTF

prevede la possibilità di inoltrare un ricorso ordinario simultaneo.

Per questi

motivi

dichiara e

pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

Considerandi

2.

Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

4.

Qualora

non sia ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico, contro la presente

decisione è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al

Tribunale federale entro il termine di trenta giorni dalla notificazione.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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