36.2008.2
Cittadino svizzero che da un Cantone Confederato giunge in Ticino il 1° novembre 2006. Inoltro di comanda di sussidio 2007 ad agosto 2007. Tardiva
12 febbraio 2008Italiano26 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
36.2008.2
Data decisione, Autorità:
12.02.2008, TCA
Titolo:
Cittadino svizzero che da un Cantone Confederato giunge in Ticino il 1° novembre 2006. Inoltro di comanda di sussidio 2007 ad agosto 2007. Tardiva
INTEMPESTIVITÀ
PAGAMENTO
PREMIO
SUSSIDIO / SUSSIDI
UGUAGLIANZA GIURIDICA
art. 23 LCAMAL
art. 28 LCAMAL
art. 40 LCAMAL
art. 44 RLCAMAL
art. 45 cpv. 1 let. a RLCAMAL
art. 45 cpv. 1 let. c RLCAMAL
art. 45 cpv. 2 RLCAMAL
Raccomandata
Incarto n.
36.2008.2
ir/td
Lugano
12 febbraio 2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
statuendo sul ricorso del 28 dicembre 2007
di
RI 1
contro
la decisione su reclamo del 6 dicembre
2007 emanata da
Istituto assicurazioni sociali Ufficio
assicurazione malattia, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione sociale contro
le malattie
ritenuto, in
fatto
A. RI
1, __________, celibe, domiciliato a __________, salariato ha chiesto, il 16 agosto
2007, mediante formulario ottenuto presso al Cancelleria del suo Comune di
domicilio, la riduzione del premio dell'assicurazione obbligatoria contro le
malattie per il 2007.
A
giustificazione del ritardo con il quale è stato chiesto l'aiuto sociale RI 1
ha indicato il suo arrivo in Ticino a __________ il 1° novembre 2006 ed il
fatto di non essere stato "al corrente delle modalità di richiesta".
La domanda è stata respinta e, con scritto 22 novembre 2007, RI 1 ha reclamato
all'UAM segnalando nuovamente la sua situazione e la decisione di tassazione
nel frattempo emessa con un imponibile di CHF 21'000.-- per l'IC, importo che supera
comunque i limiti per la concessione del sussidio. Ritenendo tardiva comunque
la richiesta l'UAM ha respinto il reclamo dell'assicurato con provvedimento del
6 dicembre 2007.
B. Con
ricorso 18 dicembre 2007 emendato su richiesta del giudice delegato, RI 1 ha
impugnato la decisione amministrativa chiedendone implicitamente
l'annullamento.
All'accoglimento
del ricorso si oppone l'UAM con argomenti che, laddove necessario, saranno
ripresi in corso di motivazione.
Al
ricorrente è stata offerta la possibilità di ulteriormente esprimersi e di
chiedere l'assunzione di specifiche prove.
in
diritto
in
ordine
1. Il
ricorso, tempestivo siccome inoltrato nei 30 giorni dall'intimazione della
decisione emessa su reclamo, è ricevibile siccome sufficientemente motivato e
le conclusioni appaiono chiaramente desumibili.
2. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai
sensi dell'art. 49 cpv. 2 della
Legge organica giudiziaria (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00).
3. Occorre
rilevare che il 16 novembre 2007 è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale
delle leggi e degli atti esecutivi (BU 57/2007) il nuovo Regolamento della
legge sull'assicurazione
obbligatoria contro le malattie del 13 novembre 2007 (RLCAMal), che abroga il
precedente Regolamento del 18 maggio 1994 (art. 61).
In merito all'applicabilità del nuovo Regolamento, al
capitolo delle disposizioni finali l'art. 62 precisa che lo stesso è pubblicato nel BU ed entra
immediatamente in vigore. Siccome il nuovo RLCAMal è stato pubblicato nel
Bollettino ufficiale di venerdì 16 novembre 2007, n. 57/2007 da pag. 673, è
dunque a partire da quel giorno che esso è entrato a tutti gli effetti in
vigore.
Resta quindi da
esaminare se, alla fattispecie in questione, sia applicabile il vecchio o il
nuovo Regolamento.
Conformemente alla
consolidata giurisprudenza, il giudice delle assicurazioni sociali valuta la
legittimità delle decisioni impugnate in base allo stato di fatto esistente al
momento in cui la decisione litigiosa è stata presa (DTF 129 V 4 consid.
1.2, DTF 109 V 179, DTF 107 V 5).
In specie, quindi, il TCA si deve porre al 6 dicembre 2007 (doc.
A5), quando l'UAM ha emanato la
decisione negativa su reclamo. Ora, a quel momento vigeva già il RLCAMal del 16
novembre 2007 che, pertanto, va posto alla base del presente giudizio.
nel merito
4. Conformemente
a quanto disposto dall'art. 23 LCAMal, il Cantone ed i Comuni partecipano al
pagamento delle quote a carico degli assicurati di condizioni economiche
modeste per le prestazioni minime previste dalla legge. Gli assicurati
di condizioni economiche modeste sono definiti dall'art. 29 LCAMal: si tratta
delle famiglie il cui reddito determinante non supera i Fr. 32'000.-- e delle
persone sole il cui reddito non supera i Fr. 20'000.--.
Di regola, il reddito
determinante risulta, secondo l'art. 30 LCAMal, dalla somma arrotondata al
mille franchi superiore:
a) del
reddito imponibile desunto dal periodo fiscale stabilito dal Consiglio di Stato;
b) di
un quindicesimo della sostanza imponibile desunta dal periodo fiscale stabilito
dal Consiglio di Stato per la parte eccedente l'importo di CHF 150'000.- per le
persone sole e CHF 200'000.- per le famiglie.
L’espressione “di
regola” tende a volere salvaguardare la possibilità per l’amministrazione
designata (l’Ufficio Assicurazione Malattia) di accertare autonomamente il
reddito dell’assicurato in caso di persone adempienti i presupposti dell’art.
31 LCAMal.
Per
l'anno 2007 il Consiglio di Stato ha definito le basi di calcolo per il
sussidio con il DE 14 novembre 2006 - che annulla e sostituisce il DE 17
ottobre 2006 a seguito delle sentenze emanate da questo Tribunale nel corso
dello scorso anno (STCA 36.2006.71, 72, 120, e 124). Il periodo fiscale per
l'accertamento del reddito determinante è quello delle classificazioni dell'imposta
cantonale per l'anno 2004. Il limite di reddito che conferisce diritto al
sussidio per le persone sole è stato fissato a CHF 20'000.--, per i membri
maggiorenni delle famiglie e 1° figlio a CHF 32'000.-- mentre il reddito di
riferimento è stato fissato a CHF 50'000.--. Il limite di reddito massimo per
il riconoscimento della riduzione di premio a figli di famiglie altrimenti non
oggetto di riduzione di premio è stato fissato a CHF 60'000.-- (reddito della
famiglia).
A
norma dell'art. 49 LCAMal infatti il Consiglio di Stato determina annualmente -
nei limiti della legge (su questo tema si vedano le sentenze 23 ottobre 2006
inc. 36.2006.71/72/120 e 124) - le basi di calcolo del sussidio, in particolare:
" a) il periodo fiscale determinante per
l'accertamento del reddito e
della sostanza imponibili;
b) i premi riconosciuti per il calcolo dei sussidi nei confronti di
ogni
singolo assicuratore;
c) la quota media cantonale ponderata;
d) i
limiti di reddito che danno diritto al sussidio, nei casi di:
- persone sole,
- famiglie,
- reddito di riferimento;
e) la quota minima a carico degli assicurati;
f) gli importi di sostanza imponibile
non considerati nel calcolo del reddito determinante;
g) l'importo minimo annuo di sussidio;
h) il limite di reddito massimo per
l'esonero dei figli di famiglie altrimenti non sussidiate dal pagamento dei
premi dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie;
i) l'aumento dei limiti di reddito
previsti dall'Ordinanza speciale sulle prestazioni complementari AVS/AI a
seguito dell'entrata in vigore della LAMal.
5. Come
indicato con l'art. 31 LCAMaI il legislatore ticinese ha riservato
l'accertamento del reddito determinante in maniera autonoma da parte
dell'amministrazione (con successiva commutazione del reddito lordo accertato
mediante l'utilizzo di tabelle appositamente allestite il cui uso è
obbligatorio) in casi particolari caratterizzati dalla diminuzione delle
entrate e non dall'aumento delle uscite, casi elencati dalla legge e precisati
dal regolamento d'applicazione (qui sotto riportati). In altri termini, se date
le condizioni di legge precisate nel regolamento l'amministrazione (e meglio
l'UAM) si scosta dai dati fiscali determinati in virtù della tassazione di
riferimento (ossia quella del periodo voluto dall'esecutivo cantonale nel DE
emesso annualmente) e procede a calcolare autonomamente il reddito lordo da
ultimo acquisito dalla persona interessata, trasformandolo successivamente in
reddito imponibile ipotetico mediante tabelle - attualizzate di anno in anno -
appositamente allestite dall'IAS d'intesa con la Direzione Cantonale delle
Contribuzioni, verificando il sussistere dei limiti per la concessione del
sussidio. La legge prevede il calcolo autonomo del reddito nei casi:
" a) delle persone soggette all'imposta cantonale
solo per una parte
del loro reddito o della loro sostanza;
b) delle persone soggette all'imposta alla fonte;
c) delle persone sole con reddito
imponibile nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6'ooo.- secondo il
biennio fiscale determinante, che esercitano un'attività lucrativa;
d) in altri casi particolari."
In
virtù dell'art. 67 del Regolamento della Legge cantonale sull'assicurazione
obbligatoria contro le malattie emanato 18 maggio 1994, già modificato dal Consiglio
di Stato con decreto esecutivo del 27 ottobre 1999 avente valenza dal 1 °
gennaio 2000, il reddito determinante va accertato dall'IAS in maniera autonoma,
"in particolare nei seguenti casi":
" a) persone soggette all'imposta alla fonte;
b) decesso del coniuge;
c) matrimonio, divorzio o separazione
per sentenza giudiziaria o di fatto, nel caso di assenza di tassazione
applicabile;
d) persone sole che esercitano
un'attività lucrativa o conducono esistenza autonoma, con reddito imponibile
nullo o reddito lordo annuo inferiore a CHF 6'ooo.- secondo il biennio fiscale
determinante;
e) persone domiciliate che al momento
dell'istanza non dispongono di alcuna tassazione fiscale e per le quali non
sarà emessa una tassazione relativa al periodo fiscale determinante;
f) persone al beneficio di misure ai
sensi della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, dopo almeno sei
mesi di inattività lucrativa;
g) persone al beneficio di prestazioni
ai sensi della legge sull'assistenza sociale; d'intesa con il competente
Ufficio;
h) cessazione definitiva dell'attività lucrativa a causa di pensiona
mento o di invalidità;
i) cessazione temporanea di attività
lucrativa per riqualificazione o perfezionamento professionale;
1) cessazione dell'attività lucrativa a seguito di maternità;
m) diminuzione importante del reddito
lordo rispetto al medesimo
dato desumibile dai parametri fiscali applicabili."
Da
rilevare come, con novella pubblicata sul BU del 16 marzo scorso no. 14/2007 a
pagina 100, il RLCAMal 1994 aveva già subito alcune modifiche vigenti -
retroattivamente - dal 1 ° gennaio 2007. In particolare l'art. 67 alle lett. d
ed m era stato così modificato:
" d) persone sole che esercitano un'attività
lucrativa o conducono esi-
stenza autonoma, con reddito imponibile
nullo o totale dei redditi registrati nella tassazione applicabile inferiore a
fr. 6'ooo.--, secondo il periodo determinante;
(...)
m) diminuzione importante del reddito
netto da attività dipendente o indipendente, oppure del reddito da pensioni,
rendite e assegni, rispetto al medesimo dato desumibile dai parametri fiscali
applicabili."
Il
tenore delle modifiche del marzo 2007 è stato ripreso nel nuovo testo del 16 novembre
2007 all'art. 31 che qui trova applicazione.
6. Giusta l'art. 28 LCAMal, riservato l'art. 40 che fa riferimento
ai beneficiari di prestazioni PC, il sussidio è corrisposto tramite presentazione
di un'istanza scritta. Il regolamento determina le modalità di presentazione
dell'istanza e il contenuto della stessa. Con il 1° gennaio 2005 è entrata in
vigore una modifica dell’art. 28 LCAMal, nel senso che il cpv. 2 prevede ora
che per gli assicurati tassati in via ordinaria, l’istanza è presentata entro
la fine dell’anno che precede l’anno di competenza. Nel cpv. 3 (ex cpv. 2)
figura che il regolamento determina le modalità di presentazione dell’istanza e
il contenuto della stessa.
L'art.
44 Reg. LCAMal in vigore sino al novembre 2007 prevedeva che l'istanza di
sussidio fosse inoltrata per mezzo dei moduli ufficiali. I moduli ufficiali
sono recapitati dall'Istituto delle assicurazioni sociali ai potenziali
beneficiari del sussidio o possono essere ritirati dai singoli richiedenti
presso la Cancelleria del Comune di residenza. L'istanza doveva essere
corredata dei documenti richiesti con il modulo ufficiale. I nuovi articoli 10
e segg. RegLCAMal sono di uguale tenore.
Per
l'art. 11 cpv. 1 Reg. LCAMal (uguale al precedente art. 45 cpv. 1 salvo una modifica
redazionale senza rilievo sostanziale) l'Istituto delle assicurazioni sociali
stabilisce i termini di presentazione dell'istanza, tenuto conto che di regola:
" a) per gli assicurati tassati in via ordinaria
l’istanza è presentata
nel
corso dell’anno che precede la corresponsione della riduzione del premio;
b) per gli assicurati tassati alla
fonte l’istanza è presentata nel corso dell’anno medesimo per il quale si
richiede la riduzione del premio;
c) gli assicurati che si stabiliscono
nel Cantone ad anno inoltrato, possono avanzare l’istanza nel corso dell’anno
stesso per cui si richiede la riduzione del premio;
d) gli assicurati che nel corso
dell’anno, per inizio di assoggettamento, fiscale o per le situazioni di cui
all’art. 31, ritenessero di rientrare nel diritto alla riduzione del premio,
possono presentare istanza nel corso dell’anno stesso.”
Il
cpv. 2 prevede che per casi particolari e per ragioni comprovate, l'Istituto
delle assicurazioni sociali può ritenere anche istanze che giungessero fuori
dei termini stabiliti per l'inoltro della richiesta.
Giusta
l'art. 53 LCAMal il diritto al beneficio di un sussidio nella forma retroattiva
decade dopo cinque anni a partire dall'anno in cui tale diritto si verifica.
Costituisce eccezione l'applicazione del sussidio retroattivo nell'ambito delle
procedure di revisione delle prestazioni complementari AVS/AI. Il sussidio
retroattivo è oggetto di richiesta scritta da parte dell'assicurato all'istanza
designata dal Consiglio di Stato e deve specificare le motivazioni del ritardo
(riservato l'art. 53 cpv. 2). Le domande di sussidio retroattivo sono accolte
solo se suffragate da motivazioni particolari e fondate (art. 55 LCAMal). La
negligenza a giustificazione del mancato rispetto dei termini stabiliti dal
regolamento non è considerata motivo valido per il riconoscimento del sussidio
nella forma retroattiva.
Il
Messaggio relativo all'introduzione della LCAMal, circa l'art. 55, a pag. 59,
precisa che:
" Il riconoscimento di sussidi retroattivi può essere
concesso quando l'assicurato fa valere ragioni oggettive e fondate circa i
motivi per cui non è riuscito a produrre l'istanza in forma tempestiva.
Relativamente alla fattispecie, all'autorità amministrativa competente
è riconosciuto un margine di ponderazione nell'esame delle richieste.
La pura e semplice negligenza nell'inoltro dell'istanza di sussidio
nei termini stabiliti non è comunque considerata motivo valido per il riconoscimento
di un sussidio nella forma retroattiva."
7. Nel
caso in esame la domanda di sussidio 2007 porta la data del 16 agosto 2007
(doc. 1) ed è stato ricevuta dall’UAM il giorno successivo. La richiesta è
tardiva poiché inoltrata dopo il termine della fine dell’anno 2006.
8. Come
rammentato da ultimo in particolare nella sentenza 5 settembre 2007 in re D.
(cons. 10) l'art. 11 cpv. 2 Reg. LCAMaI prevede, per casi particolari e per
ragioni comprovate, che l'istituto delle assicurazioni sociali possa ritenere
anche richieste che giungessero fuori dei termini stabiliti. Questo Tribunale
Cantonale delle Assicurazioni ha sviluppato una giurisprudenza dettagliata in
merito e ciò alla luce dell'alto numero di decisioni che è stato chiamato a
rendere in particolare negli ultimi mesi. Nei casi giudicati in precedenza è
già stato considerato che un ritardo di oltre 1 anno a fronte di una importante
malattia dello stesso assicurato non poteva essere considerato fatto
giustificativo sufficiente (STCA 24 aprile 2002 nella causa J. inc. 36.2002.5),
così come non è stato considerato quale motivo sufficiente l'assenza di
conoscenza della possibilità di chiedere il sussidio da parte di due coniugi
confederati appena giunti in Ticino (STCA 9 dicembre 2002 nella causa D. inc.
36.2002.119). Nemmeno l'informazione errata da parte dell'assicuratore malattia
è stata considerata motivo adeguato per giustificare il ritardo. Nel caso dei
coniugi C. (STCA 25 settembre 2003 inc. 36.2002.141) l'assicuratore aveva
comunicato che il sussidio per i figli non sarebbe stato concesso,
contrariamente a quanto poi verificato. Come indicato questo Tribunale non ha
considerato l'errata informazione quale elemento giustificante il ritardo. Va
ancora rilevato che con sentenza 12 settembre 2002 il TCA non ha ritenuto fatto
giustificante il ritardo nella domanda di sussidio la giovane età
dell'assicurata ancora studentessa liceale e quindi la sua immaturità e la sua
inesperienza (STCA 12 settembre 2002 nella causa W. 36.2002.54) e nel caso
giudicato il 6 ottobre 2005 (in re S. 36.2005.116) l'assenza di una decisione
di tassazione non è stata comunque considerata elemento adeguato a motivare il
ritardo per un apprendista non ancora tassato il cui fratello ammalato per
lunghi periodi aveva creato problemi a tutta la famiglia". Nella sentenza
3 ottobre 2005 in re S. (36.2005.112) il Tribunale ha considerato che:
" Ancora va verificato se il ritardo dell'istanza
formulata da X. X. tendente ad ottenere la concessione del sussidio 2005,
redatta e trasmessa all'amministrazione nel corso del 2005, possa essere considerato
giustificato. Nelle considerazioni precedenti già si è precisato che la
negligenza nell'inoltro della domanda non è giustificato. In casu il ritardo
nella trasmissione viene ricondotto alla ambiguità della decisione formulata dalla
Cassa alla domanda di sussidio dell'avv. Y. X. e della moglie, laddove la
decisione accenna al diritto al sussidio per "ogni membro della famiglia
regolarmente assicurato". Ora il concetto di famiglia, come precisato più
sopra, è un concetto giuridico specifico della LCAMal, circostanza che all'avv.
X. padre del ricorrente e suo patrocinatore non poteva sfuggire, in altri termini
Fatti
i coniugi compongono, con o senza figli, la famiglia, ritenuto che comunque i
figli sono tali unicamente sino al compimento dei 18 anni, successivamente
vengono considerati persone sole (ancorché conviventi con i genitori od
informazione). Se ne deve dedurre che la decisione 31 agosto 2004 trasmessa
all'avv. Y. X., che aveva redatto ed inoltrato la domanda di sussidio 4 agosto
2004 per se e per la moglie (come nel caso del 2004, mentre la domanda 2004 di
X. era stata sottoscritta dallo stesso), non poteva essere intesa altrimenti
che come indicato dall'amministrazione nelle sue osservazioni, ciò anche a
fronte della pretesa mancata trasmissione a X. X. della formale decisione
relativa ai suoi sussidi 2004 (comunque ammessi e debitamente (annunciati) ...
all'assicuratore malattia). L'avv. X., per il figlio X., avrebbe comunque - nel
2004 - potuto e dovuto lamentare la mancata notifica della decisione formale
relativa ai sussidi di quell'anno. L ‘ambiguità pretesa con la ... mancata
notifica della decisione sui sussidi 2004 a X. e scaturente dai termini della
decisione 31 agosto 2004 emessa in favore dell'avv. Y. X. non solo non costituisce
promessa od impegno dell'amministrazione tale da giustificare la buona fede
degli assicurati, ma neppure valida giustificazione del ritardo nell'inoltro
dell'istanza."
Sempre
nella sentenza 3 ottobre 2005 in re S. citata si rilevava poi come:
" La mancata trasmissione dei formulari per la
presentazione della domanda di sussidio viene indicata come ulteriore motivo
atto a giustificare il ritardo nella presentazione dell'istanza. L'argomento
del ricorrente non regge già ad un rimo sommario esame. Infatti i formulari
vengono trasmessi d'ufficio ai potenziali beneficiari da parte dell'amministrazione
sulla scorta della decisione di tassazione del biennio ritenuto dal Consiglio
di Stato nel decreto annualmente emesso per la determinazione del diritto al
sussidio ed a dipendenza dell'imponibile considerato in quella sede.
(...)
L'invio dei formulari a chi non è destinato a beneficiare dei sussidi
rispettivamente la mancata trasmissione ad un potenziale beneficiario non
permettono di ritenere il diritto al sussidio in virtù delle regole sulla buona
fede come anticipato nelle considerazioni che precedono (in questo senso la
sentenza 22 settembre 2005 nell'inc. B. 36.2005.78). Infatti l'invio errato non
può fare ritenere agli assicurati l'esistenza degli estremi per la concessione
del sussidio. L'eventuale omissione della trasmissione a potenziali interessati
del modulo per la richiesta di sussidio non permette di giustificare un ritardo
nell'inoltro delle domande di sussidio (in questo senso la sentenza in re B.
citata). La diligenza che incombe all'assicurato - cui è noto per le campagne
informative che da anni l'Ufficio dell'Assicurazione Malattia e più
generalmente l'amministrazione cantonale conducono - gli impone di provvedere
al recupero dei formulari disponibili presso le cancellerie comunali in caso di
mancata trasmissione d'ufficio."
Si
aggiunga che nella sentenza del 10 ottobre 2005 in re F. 36.2005.124 l'informazione
fornita da un assicuratore mesolcinese fondata sulle norme applicative della
LAMal relative ai sussidi vigente nel Cantone Grigioni, in parte diversa da
quella ticinese, non è stata ritenuta motivo giustificante il ritardo
nell'inoltro della domanda di riduzione individuale dei premi
dell'assicurazione malattia obbligatoria. Questo Tribunale ha infatti
considerato che:
" L'adozione di modalità diverse in altri cantoni non
può essere ritenuta. Come detto le informazioni errate di un assicuratore
malattia e la non conoscenza della prassi da parte dell'assicurato sono stati
esclusi quali motivi giustificanti il ritardo."
Nella
sentenza in re R. del 17 ottobre 2005 (36.2005.86 cons. 12) il Tribunale Cantonale
delle Assicurazioni ha inoltre ritenuto:
" ... la motivazione che soggiace al ritardo è
costituita dal convincimento, o meglio dalla certezza della madre della
ricorrente, di avere tempestivamente inoltrato la domanda ancora nel 2004. La
mancata ricezione degli atti, l'eventuale smarrimento degli stessi od il
mancato corretto invio, non assurgono palesemente a motivo giustificante il ritardo.
Se la prova dell'avvenuta tempestiva spedizione fosse stata adeguatamente prodotta,
e l'onere della mancata prova ricade sulla ricorrente, allora l'inoltro di una
nuova richiesta nel corso del 2005, a fronte del dimostrato smarrimento della
documentazione da parte dello Stato, sarebbe stato da considerare motivo
sufficiente. Il semplice assunto di avvenuta spedizione non recepita
dall'amministrazione non permette di giustificare l'omissione dell'atto o suo
ritardo."
Il
TCA nemmeno ha considerato come motivo giustificativo il fatto che l'assicurato
fosse tossicodipendente - con conseguenti difficoltà fisiche e psichiche - nel
periodo per il quale ha chiesto il diritto alla riduzione del premio di cassa
malati. Infatti, essendo coniugato e ritenuto come sua moglie si fosse occupata
di lui e l'avesse aiutato a passare il brutto periodo che stava vivendo, è
stato ritenuto che il ricorrente potesse e dovesse fare capo alla moglie anche
per la gestione delle sue pratiche correnti e quindi anche quella relativa alla
riduzione dei premi di cassa malati (STCA del 14 marzo 2006 nella causa C.B.,
36.2006.16).
Alla
medesima soluzione il TCA è giunto nel caso di un assicurato alla ricerca di un
lavoro la cui moglie, gestante, ha avuto problemi di salute sia prima sia dopo
il parto. Queste difficoltà non avrebbero comunque impedito di compilare e
spedire la richiesta di sussidio, operazione che in sé richiede poco tempo
(STCA dell'11 ottobre 2006 nella causa D.A., 36.2006.113).
Nella
sentenza 15 febbraio 2007 (inc. 36.2006.253) un giovane studente universitario
impegnato a Milano aveva giustificato il ritardo con il trasferimento per gli
studi nella capitale lombarda e con gli impegni universitari. Anche in quel
caso il motivo, non attinente alle capacità di gestire le problematiche
amministrative per periodi prolungati, non era stata ritenuta.
Nel
caso giudicato il 13 febbraio 2007 il trasferimento in Ticino dal Canton Sciaffusa
di un assicurato con la sua famiglia qualche mese prima della scadenza del
termine per l'inoltro della domanda di sussidio non era stato ritenuto
giustificativo il ritardo (inc. 36.2006.225). Non diversamente, ossia non
giustificante il ritardo, è stata considerata l'assenza dei documenti da
annettere alla domanda. Nell'inc. 36.2006.245-246 (sentenza del 9 febbraio
2007) l'assenza della tassazione di riferimento - siccome non ancora emessa -
non era stata ritenuta (analogamente al caso giudicato con la sentenza 15
gennaio 2007, inc. 36.2006.216). Insufficienti, ancora, i gravi motivi di
salute che attanagliavano la madre di un assicurato (sentenza 8 febbraio 2007,
inc. 36.2006.244).
Anche
il pensionamento intervenuto già l'anno precedente il sussidio non ha permesso
ad un assicurato di giustificare il suo ritardo (domanda inoltrata nell'anno
stesso del sussidio come ritenuto nella sentenza 17 gennaio 2007, inc.
36.2006.232).
Nella
sentenza 25 maggio 2007 la dimenticanza della scadenza del termine per una
persona attiva socialmente e che ha privilegiato “il suo lavoro in maniera
certamente altruista e lodevole” invece della propria necessità, non è
stato ritenuto sufficiente (inc. 36.2007.55), ciò analogamente al caso di una
giovane donna che, per ragioni umanamente comprensibili, si è avviata con
notevoli difficoltà nel mondo del lavoro in un’epoca di concreta difficoltà
(sentenza 21 maggio 2007 inc. 36.2007.50).
A proposito della sentenza in re S. del 13 febbraio 2007 inc.
36.2006.225 relativo al trasferimento di una famiglia dal Cantone di Soletta al
Ticino questo Tribunale Cantonale delle Assicurazioni ha in particolare
evidenziato:
" Nel caso di specie l’insorgente fa valere che
quando ha notificato il suo arrivo all'Ufficio controllo abitanti di … nessuno l'ha informato sul termine entro cui inoltrare l'istanza di sussidio. Inoltre, provenendo da un
altro Cantone, l'assicurato non era a conoscenza della
procedura da adottare nel Cantone Ticino per l'ottenimento della riduzione del premio di cassa malati.
Secondo la giurisprudenza, di regola un'informazione erronea è vincolante quando
l'autorità, intervenendo in una situazione concreta nei confronti di persone
determinate, era competente a rilasciarla, il cittadino non poteva riconoscerne
l'inesattezza e, sempre che l'ordinamento legale non sia mutato nel frattempo,
fidandosi dell'informazione ricevuta egli abbia preso delle disposizioni non
reversibili senza pregiudizio (DTF 127 I 36 consid. 3a, 126 II 387 consid. 3a;
RAMI 2000 KV 126 pag. 223, RAMI 2000 KV 133 pag. 291 consid. 2a; cfr., riguardo
al previgente art. 4 cpv. 1 vCost., la cui giurisprudenza si applica anche alla
nuova norma, DTF 121 V 66 consid. 2a e sentenze ivi citate).
Nella fattispecie, non ci sono state informazioni
erronee fornite dalle autorità competenti; pertanto, il principio della buona
fede non è stato violato. La circostanza che il Comune non ha avvisato l'assicurato delle modalità per
l'ottenimento del sussidio non
permette di ammettere che ci sia stata un'informazione di per sé errata.
Infatti,
a proposito del principio della buona fede, con sentenza del 25 settembre 2003
(inc. 36.2002.119), confermata ancora nella recente STCA
del 9 gennaio 2007 nella causa J.R. (inc. 36.2006.154), in un caso relativo a
due coniugi che avevano fatto valere di aver ricevuto informazioni errate dal
proprio assicuratore, il TCA ha affermato:
"
(…) 2.7. Al riguardo,
occorre innanzitutto osservare che, come appena indicato, uno dei presupposti fondamentali
per tutelare la buona fede di un assicurato è che l'informazione ricevuta
emani da un organo competente. Nel caso di specie, questa condizione non
risulta adempiuta: l'informazione errata, che i coniugi Y sostengono di avere
ricevuto dai funzionari della Cassa malati X, non emana infatti dall'autorità
competente, dato che competente in materia di sussidi di Cassa malati è lo
Stato, ovvero l’autorità cantonale.
Questa circostanza è
risaputa: l’esistenza della LAMal applicabile in Svizzera, che tanto è stata
dibattuta prima della sua adozione (ed invero anche dopo) e che è stata oggetto
di votazione popolare il 4 dicembre 1994, è notoria a tutti coloro che
risiedono in Svizzera.
Di conseguenza, i
coniugi Y dovevano essere perfettamente a conoscenza del fatto che l'unica
autorità competente ed in grado di stabilire se essi avevano o meno diritto ai
sussidi per il secondo ed il terzo figlio era l'Istituto delle
assicurazioni sociali e non la Cassa malati X, che in materia non ha nessun potere
decisionale.
Essi avrebbero pertanto
dovuto indirizzare le loro richieste di sussidio all'autorità competente."
Ogni situazione deve essere valutata separatamente e,
come visto, nel caso in esame non ci sono motivi sufficienti per ammettere tardivamente
la richiesta di sussidio del ricorrente (art. 45 cpv. 2 RLCAMal).
(…).
Va poi rammentato che, di principio, il sussidio dell’assicurazione
malattia viene concesso solo se l’assicurato bisognoso ne fa esplicita
richiesta. Se l’interessato non inoltra l’istanza, il sussidio non viene
attribuito. Solo i beneficiari di prestazioni complementari, di regola,
ottengono la riduzione del premio automaticamente (cfr. art. 28 e 40 LCAMal).
Non esiste invece, di regola, un obbligo, per l’UAM, di informare
personalmente tutti i cittadini residenti in Ticino della possibilità di
ottenere il sussidio. L’informazione avviene in forma generale con
pubblicazioni sui giornali e sul Foglio Ufficiale. In particolare le modifiche
legislative ed i decreti esecutivi con i quali il Consiglio di Stato fissa i
limiti di reddito che danno diritto all’ottenimento della riduzione del premio
sono pubblicati sul Foglio Ufficiale, mentre i termini per l’inoltro della
richiesta, oltre ad essere fissati nella legge, posso essere chiesti agli
Uffici competenti per il rilascio di tali informazioni (in particolare l’UAM e
le cancellerie comunali).
Occorre ancora osservare che, di regola, l’autorità
cantonale trasmette ai potenziali beneficiari del sussidio il relativo
formulario (art. 44 RLCAMal).
Tuttavia, ciò avviene, di principio, solo se l’UAM ha a disposizione la
tassazione determinante dell’assicurato.
Peraltro,
neppure il mancato invio del formulario da parte dell'UAM
al potenziale beneficiario è comunque un motivo per poter chiedere il sussidio
in ritardo.
Infatti, con sentenza 3 ottobre 2005 nella
causa S. (36.2005.112) ripresa, da ultimo, nella citata STCA del 9 gennaio scorso, il TCA ha respinto il ricorso di un assicurato che si
lamentava di non aver ricevuto direttamente dall’UAM il formulario per la richiesta
del sussidio. (…)
Alla luce di quanto precede, le giustificazioni fornite dal
ricorrente, come per altri analoghi casi, non possono essere ritenute valide."
9. Nel
caso concreto RI 1 si lamenta della mancata informazione del sistema vigente in
Ticino e del fatto che egli non sapesse del termine vigente per l’inoltro delle
domande di sussidio. Ebbene tale sconoscenza non può giovare al ricorrente che
avrebbe dovuto interessarsi del tema, bastando a ciò una semplice telefonata
all’Ufficio dell'Assicurazione Malattia a Bellinzona. Soprattutto a fronte di
una situazione economica non florida la diligenza da porre in essere appare
condizione minima. Non solo. Il ricorrente è giunto in Ticino da __________ con
sufficiente anticipo rispetto alla fine dell’anno precedente l’anno di
sussidio. Arrivando il 1° novembre 2006 egli disponeva quindi del tempo
sufficiente per potere domandare la riduzione del premio dell’assicurazione obbligatoria
conto le malattie. Non avendo prestato la diligenza dovuta e non avendo
postulato tempestivamente l’aiuto sociale non può ottenere ragione in questa
sede.
Alla
luce di quanto esposto il ricorso va respinto, mentre la decisione impugnata merita
conferma.
10. In
virtù dell’art. 82 lett. a della Legge federale sul Tribunale federale (LTF) la
presente sentenza è impugnabile al Tribunale federale mediante ricorso in
materia di diritto pubblico entro 30 giorni dalla notifica (art. 100 cpv. 1
LTF), facendo valere i motivi di ricorso previsti agli artt. 95 e seguenti LTF.
Va ancora rilevato che, laddove non sia ammissibile il
ricorso ordinario in materia di diritto pubblico, è aperta la via del ricorso sussidiario
in materia costituzionale (art. 113 LTF). Giusta l’art. 116 LTF, con questo ricorso
può essere censurata la violazione di diritti costituzionali. L'art. 119 LTF
prevede la possibilità di inoltrare un ricorso ordinario simultaneo.
Per questi
motivi
dichiara e
pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
Considerandi
2.
Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.
Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
4.
Qualora
non sia ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico, contro la presente
decisione è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al
Tribunale federale entro il termine di trenta giorni dalla notificazione.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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