36.2008.20
Assicurata,separata di fatto,domanda il sussidio.Domanda tardiva.Assicurata ottiene il divorzio e inoltra istanza di revisione.Interpretazione estensiva dell'art. 31 lett. c RLCAMal,che concerne il ca
30 aprile 2008Italiano18 min
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AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
36.2008.20
Data decisione, Autorità:
30.04.2008, TCA
Titolo:
Assicurata,separata di fatto,domanda il sussidio.Domanda tardiva.Assicurata ottiene il divorzio e inoltra istanza di revisione.Interpretazione estensiva dell'art. 31 lett. c RLCAMal,che concerne il cambiamento della situazione economica che subentra a seguito di un divorzio e non dello stato civile
ACCERTAMENTO AUTONOMO DEL REDDITO LORDO
DIVORZIO
MATRIMONIO ANTECEDENTE
REVISIONE
SEPARAZIONE CONIUGALE
SUSSIDIO / SUSSIDI
art. 13 RLCAMAL
art. 31 let. c RLCAMAL
art. 31 let. m RLCAMAL
Raccomandata
Incarto n.
36.2008.20
TB
Lugano
30 aprile
2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
composto dei
giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Tanja Balmelli,
vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 1° febbraio 2008
di
RI 1
contro
la decisione su reclamo del 9 gennaio
2008 emanata da
Istituto assicurazioni sociali Ufficio
assicurazione malattia, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione sociale
contro le malattie
ritenuto in
fatto
1.1. RI 1,
separata di fatto dalla metà di luglio 2006, il 15 febbraio 2007 (doc. 1) ha
inoltrato all'Ufficio
assicurazione malattia (UAM) il formulario per la richiesta della riduzione
individuale del premio di cassa malati per l'anno 2007 per sé e la figlia minorenne, allegando la convenzione del
25 gennaio 2007 sulle conseguenze della separazione di fatto dei coniugi.
Con decisione del 30 aprile 2007 (doc. 3) l'UAM ha respinto la domanda dell'assicurata per tardività.
1.2. Il 10
dicembre 2007 (doc. 2) l'interessata
ha scritto all'Amministrazione riferendosi
alla sua precedente richiesta del 15 febbraio 2007 ed ha sollecitato nuovamente
una presa di posizione sull'istanza
di sussidio, dato che ora era in possesso della sentenza di divorzio
pronunciata il 16 novembre precedente e delle conseguenze accessorie al divorzio
omologate dal Pretore.
1.3. Con
decisione del 13 dicembre 2007 (doc. 4) l'UAM ha dichiarato irricevibile l'istanza di revisione inoltrata dall'assicurata, facendo difetto i presupposti enunciati dagli artt. 48 e
67 RLCAMal.
1.4. Contro
questa decisione negativa l'assicurata
ha inoltrato reclamo il 19 dicembre 2007 (doc. 5) evidenziando di adempiere ai
requisiti richiesti, poiché proprio nel 2007 si è verificato il divorzio e
quindi si è realizzata la condizione prevista dall'art. 67 lett. c RLCAMal in connessione con l'art. 48 RLCAMal. Non disponendo della nuova notifica di tassazione
da separata per il 2007, la reclamante ha chiesto di calcolare il suo diritto
alla riduzione del premio di cassa malati in funzione dei suoi redditi mensili.
1.5. Il 1°
febbraio 2008 (doc. I) RI 1 ha inoltrato ricorso al TCA contro la decisione su reclamo del 9 gennaio 2008 (docc. A e 6),
con cui l'UAM ha respinto il
reclamo per difetto dei presupposti legali per entrare nel merito di un'istanza di revisione. La ricorrente ha
ribadito che la sentenza di divorzio del 16 novembre 2007 le dà diritto, in
virtù dell'art. 67 lett. c
RLCAMal, a che la sua domanda di revisione sia esaminata nel merito e che
quindi le venga concessa la riduzione del premio LAMal in funzione del suo
reddito, che va accertato autonomamente in assenza della tassazione fiscale
emessa come persona separata.
1.6. Con risposta
di causa del 15 febbraio 2008 (doc. III) l'Ufficio assicurazione malattia propone di respingere il ricorso, poiché
la ricorrente è separata di fatto dal luglio 2006 e quindi la condizione
prevista dall'art. 67 lett. c
RLCAMal risultava già realizzata quando ha emanato la decisione del 30 aprile
2007. Inoltre, con l'intervenuta
sentenza di divorzio nel novembre 2007, le condizioni familiari ed economiche
dell'insorgente non si sono
modificate, dato che i contributi alimentari fissati nella convenzione sulle
conseguenze accessorie della separazione il 25 gennaio 2007 rispettivamente del
divorzio il 23 luglio 2007 sono i medesimi.
1.7. La
ricorrente ha contestato che la situazione sia rimasta la stessa tra la
separazione di fatto ed il divorzio, spiegandone i motivi (doc. V). L'UAM si è riconfermato nelle sue decisioni (doc.
VII).
in
diritto
in
ordine
2.1. Occorre
rilevare che il 16 novembre 2007 è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale
delle leggi e degli atti esecutivi (BU 57/2007) il nuovo Regolamento della
legge sull'assicurazione
obbligatoria contro le malattie del 13 novembre 2007 (RLCAMal), che abroga il
precedente Regolamento del 18 maggio 1994 (art. 61).
In merito all'applicabilità del nuovo Regolamento, al capitolo delle disposizioni
finali l'art. 62 precisa che lo
stesso è pubblicato nel BU ed entra immediatamente in vigore. Siccome il nuovo
RLCAMal è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale di venerdì 16 novembre
2007, n. 57/2007 da pag. 673, è dunque a partire da quel giorno che esso è
entrato a tutti gli effetti in vigore.
Resta quindi da esaminare se, alla fattispecie in
questione, sia applicabile il vecchio o il nuovo Regolamento.
Conformemente alla consolidata giurisprudenza, il
giudice delle assicurazioni sociali valuta la legittimità delle decisioni
impugnate in base allo stato di fatto esistente al momento in cui la decisione
litigiosa è stata presa (DTF 129 V 4 consid. 1.2, DTF 109 V 179, DTF 107
V 5).
In specie, quindi, il TCA si deve situare al 9 gennaio 2008 (doc. 6), quando l'UAM ha emanato la decisione negativa su
reclamo. Ora, a quel momento vigeva già il nuovo RLCAMal del 2007 che,
pertanto, va posto alla base del presente giudizio.
nel
merito
2.2. Conformemente
a quanto disposto dall'art. 23 LCAMal, il Cantone ed i Comuni partecipano al
pagamento delle quote a carico degli assicurati di condizioni economiche
modeste per le prestazioni minime previste dalla legge. Gli assicurati di
condizioni economiche modeste sono definiti dall'art. 29 LCAMal: si tratta
delle famiglie il cui reddito determinante non supera i Fr. 32'000.- e delle
persone sole il cui reddito non supera i Fr. 20'000.-.
Di regola, il reddito determinante risulta, secondo
l'art. 30 LCAMal, dalla somma arrotondata al mille franchi superiore:
a) del
reddito imponibile desunto dal periodo fiscale stabilito dal Consiglio di
Stato;
b) di
un quindicesimo della sostanza imponibile desunta dal periodo fiscale stabilito
dal Consiglio di Stato per la parte eccedente l'importo di Fr. 150'000.- per le
persone sole e Fr. 200'000.- per le famiglie.
L’espressione “di regola” tende a volere
salvaguardare la possibilità per l’amministrazione designata (l’Ufficio
Assicurazione Malattia) di accertare autonomamente il reddito dell’assicurato
in caso di persone adempienti i presupposti dell’art. 31 LCAMal.
Per l'anno 2007 il Consiglio di Stato ha
definito le basi di calcolo per il sussidio con il DE del 14 novembre 2006 che,
a seguito delle sentenze emanate da questo Tribunale nell'ottobre 2006 (STCA 36.2006.71, 72, 120, e 124), annulla e sostituisce il DE del 17
ottobre 2006. Il periodo fiscale per l'accertamento del reddito determinante è
quello delle classificazioni dell'imposta cantonale per l'anno 2004. Il
limite di reddito che conferisce diritto al sussidio per le persone sole è
stato fissato a CHF 20'000.-, per i membri maggiorenni delle famiglie e 1°
figlio a CHF 32'000.- mentre il reddito di riferimento è stato fissato a CHF 50'000.-.
Il limite di reddito massimo per il riconoscimento della riduzione di premio a
figli di famiglie altrimenti non oggetto di riduzione di premio è stato fissato
a CHF 60'000.- (reddito della famiglia).
2.3. Con l’art.
31 LCAMal, il legislatore ticinese ha riservato l’accertamento del reddito determinante
in maniera autonoma da parte dell’amministrazione (con successiva commutazione
del reddito lordo accertato mediante l’utilizzo di tabelle appositamente
allestite) in casi particolari. In altri termini, l’amministrazione fa capo ai
dati fiscali determinati in virtù della tassazione di riferimento (ossia quella
del periodo indicato dall’esecutivo cantonale nel DE emesso annualmente) in
casi specificatamente fissati dalla legge e dal regolamento d’applicazione (qui
sotto riportati). L’amministrazione (e meglio l’Ufficio dell'Assicurazione
Malattia) può anche calcolare da sola il reddito determinante, trasformando il
reddito lordo mediante apposite tabelle e verificando il sussistere dei limiti
per la concessione del sussidio. La legge prevede il calcolo autonomo del
reddito nei casi:
"a) delle
persone soggette all'imposta cantonale solo per una parte del loro reddito o della
loro sostanza;
b) delle persone soggette all'imposta alla
fonte;
c) delle persone sole con reddito imponibile nullo o totale dei
redditi registrati nella tassazione applicabile inferiore a fr. 6'000.-, che
esercitano un'attività lucrativa;
d) in altri casi particolari."
2.4. A
norma dell'art. 13 cpv. 1 RLCAMal (equivalente all'art. 48 vRLCAMal), gli
assicurati possono presentare un'istanza di revisione sia della decisione di
riduzione del premio sia dell'importo di riduzione del premio: lett. a) a
seguito dell'emissione di una tassazione per l'inizio di assoggettamento,
oppure lett. b) nel caso si verifichino le situazioni di cui all'art. 31
RLCAMal (art. 67 vRLCAMal). L'istanza di revisione deve essere inoltrata entro
3 mesi dal verificarsi di tali condizioni (art. 13 cpv. 2 RLCAMal).
In virtù dell'art. 31 RLCAMal (art. 67 vRLCAMal), il reddito determinante va
accertato autonomamente dall'Istituto
delle assicurazioni sociali in particolare, nei seguenti casi:
"
a) persone soggette all'imposta alla fonte;
b) decesso del coniuge o del partner
registrato;
c) matrimonio,
divorzio o separazione per sentenza giudiziaria o di fatto, scioglimento
dell'unione domestica registrata, nel caso di assenza di tassazione
applicabile;
d) persone
sole che esercitano un'attività lucrativa o conducono esistenza autonoma, con
reddito imponibile nullo o totale dei redditi registrati nella tassazione
applicabile inferiore a fr. 6'000.-, secondo il periodo fiscale determinante;
e) persone
domiciliate che al momento dell'istanza non dispongono di alcuna tassazione
fiscale e per le quali non sarà emessa una tassazione relativa al periodo
fiscale determinante;
f) persone
al beneficio di misure ai sensi della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione,
dopo almeno sei mesi di inattività lucrativa;
g) persone
al beneficio di prestazioni ai sensi della legge sull'assistenza sociale; d'intesa
con il competente Ufficio;
h) cessazione
definitiva dell'attività lucrativa a causa di pensionamento o di invalidità;
i) cessazione
temporanea di attività lucrativa per riqualificazione o perfezionamento
professionale;
l) cessazione dell'attività lucrativa a
seguito di maternità;
m) diminuzione
importante del reddito netto da attività dipendente o indipendente, oppure del
reddito da pensioni, rendite e assegni, rispetto al medesimo dato desumibile
dai parametri fiscali applicabili;
n) persone
soggette all'obbligo d'assicurazione svizzero in forza dell'Accordo CH/CE sulla
libera circolazione delle persone o dell'Accordo di emendamento della Convenzione
istitutiva dell'AELS, non tassate in Svizzera o tassate alla fonte.".
2.5. Nel caso
concreto, non è (ancora) stata emessa una tassazione per l'inizio di assoggettamento fiscale della
ricorrente in qualità di persona separata di fatto (art. 13 lett. a RLCAMal).
Resta dunque da analizzare se è dato uno degli
estremi di cui al citato art. 31 RLCAMal.
Di rilievo è la situazione dal 30 aprile 2007 al
10 dicembre 2007, ossia successiva alla decisione negativa cresciuta in
giudicato ed in essere fino al momento dell'introduzione dell'istanza
di revisione che qui ci occupa.
Se uno dei casi enumerati dall'art. 31 RLCAMal si realizza, allora l'istanza di revisione va accolta e l'UAM deve ripronunciarsi sul diritto alla
riduzione del premio di cassa malati dell'assicurata.
Se nessuna ipotesi torna applicabile, l'amministrazione non può procedere con la
revisione della sua decisione e l'istanza di revisione va dunque respinta.
2.6. Più
concretamente, quando la ricorrente ha inoltrato la domanda di sussidio (febbraio
2007) era separata di fatto dal marito; questa separazione si è concretizzata
nel luglio 2006 (docc. 1 e 2). Al momento della
formulazione dell'istanza di revisione della decisione negativa dell'UAM del 30 aprile 2007, ossia nel dicembre
2007, l'assicurata era invece
divorziata; la sentenza di divorzio è stata emessa il 16 novembre 2007 (doc. 2)
dal Pretore del Distretto di __________.
Quanto alle conseguenze economiche della
separazione rispettivamente del divorzio, le stesse sono state regolate dai
coniugi dapprima nella convenzione del 25 gennaio 2007 (doc. 1) collegata alla
separazione di fatto, poi nella convenzione del 23 luglio 2007 (doc. 2) sulle
conseguenze accessorie al divorzio. In entrambi gli accordi, le parti hanno
convenuto che il marito verserà un contributo mensile di Fr. 1'256.- alla figlia compresi gli assegni per
Fatti
i figli, ed alla moglie di Fr. 244.-. Con il divorzio, i coniugi hanno
unicamente specificato che la ricorrente percepirà tale importo fino al mese di
marzo 2013 compreso, mentre dal mese successivo, quindi con il compimento dei
13 anni e fino al 18esimo anno, la figlia avrà diritto ad un contributo
alimentare mensile di Fr. 1'500.-.
Stante quanto precede, se è vero che dal maggio
2007 al dicembre 2007 v'è stato
effettivamente un mutamento dello stato civile dell'assicurata, tuttavia nel corso del 2007 nulla è cambiato nel quadro
economico della ricorrente.
2.7. Occorre
quindi esaminare se la circostanza che lo statuto civile della ricorrente è passato da separata a divorziata dopo la decisione del 30 aprile 2007
dell'UAM comporti l'applicazione dell'art. 31 lett. c RLCAMal a motivo della realizzazione della
condizione del divorzio. In altri termini occorre verificare se l'art. 31 lett. c RLCAMal tenda ad una
protezione estesa dell'assicurato,
dandogli la possibilità, alla realizzazione di ogni evento menzionato,
di postulare la riduzione del premio di cassa malati nel corso dell'anno di competenza, quindi tardivamente
rispetto al principio enunciato dall'art. 28 cpv. 2 LCAMal, o meno.
Se
ammessa questa interpretazione l'amministrazione dovrebbe procedere ad un calcolo autonomo del
reddito determinante dell'assicurato
ogni volta si realizza una delle ipotesi menzionate dalla norma, quindi ogni
qualvolta l'assicurato si
sposa, divorzia, si separa di fatto o legalmente oppure scioglie l'unione domestica registrata, in assenza di
una tassazione applicabile.
Con riferimento al caso concreto, l'assicurata avrebbe quindi a buon diritto
ripostulato la domanda di riduzione del premio LAMal nel novembre 2007 quando
ha ottenuto il divorzio, sebbene l'avesse già presentata in connessione alla separazione di fatto.
L'altra ipotesi consiste nell'interpretare la
norma più restrittivamente considerando le mutazioni ritenute (matrimonio,
divorzio, separazione legale e di fatto, scioglimento dell'unione registrata) quali momenti unici, che
vanno considerati singolarmente ed una sola volta quando esplichino i
loro effetti economici sull'assicurato.
In questo senso, se ad una separazione legale fa
seguito un divorzio, o se ad una separazione di fatto fa seguito un divorzio,
oppure ancora se ad una separazione di fatto segue una separazione legale ed eventualmente,
in seguito, un divorzio, la lettera c dell'art. 31 RLCAMal si applicherà una volta sola, perché l'elemento da
cui deriva l'obbligo per l'UAM di svolgere un accertamento autonomo
del reddito dell'assicurato è
già intervenuto, cosicché non vi sia più necessità di procedere ad ulteriore
verifica.
Qualora ad una separazione facesse seguito un
divorzio con incidenza (diversa, maggiore) sulle entrate economiche dell'assicurato
o dell'assicurata rispetto alla situazione economica derivante dalla
separazione l'Ufficio assicurazione malattia potrebbe intervenire sulla scorta
dell'art. 31 lett. m RLCAMal e procedere all'accertamento autonomo del
reddito nuovamente.
2.8. A mente
della scrivente Corte, la ratio legis dell'art. 31 lett. c RLCAMal concerne il cambiamento della
situazione economica dell'assicurato
che subentra a seguito di un divorzio, di un matrimonio, di una
separazione o di uno scioglimento dell'unione registrata, che potrebbe portare a migliorare o a peggiorare
le condizioni dell'assicurato.
Lo scopo di questa norma è di permettere all'assicurato, che si è – generalmente – impoverito a seguito di
uno dei citati eventi, di potere chiedere ugualmente, anche se formalmente in
ritardo, la riduzione del premio di cassa malati nell'anno di competenza, in assenza di una tassazione applicabile. L'elemento
posto alla base del diritto all'accertamento autonomo del reddito determinante da parte dell'UAM sulla scorta dell'art. 31 lett. c
RLCAMal non va dunque compreso in senso stretto, ovvero non è il mero cambiamento
di stato civile. Il mutamento di stato civile considerato dalla norma non ha
una valenza formale ma sostanziale. Alla lettera c) dell'art. 31 RLCAMal il legislatore
ha elencato una serie di situazioni che, come tali, hanno un'incidenza nelle
condizioni economiche degli assicurati. Il divorzio è posto in alternativa (con
l'allocuzione "o") alla separazione che, a sua volta può essere giudiziaria
o di fatto. Già letteralmente la norma va interpretata in senso restrittivo e
meglio trova applicazione quando una delle alternative (divorzio, separazione
giudiziaria o separazione di fatto) si realizza. Se non vi sono incidenze
economiche diverse (che permetterebbero l'applicazione dell'art. 31 lett. m
RLCAMAl) il seguirsi di un divorzio ad una separazione giudiziaria a sua volta
conseguente ad una separazione giudiziaria a sua volta conseguente ad una separazione
di fatto, non possono essere considerati all'art. 31 litt. c LCAMal ma
dovrebbero essere considerati in applicazione della lettera m. della medesima
norma.
2.9. Alla luce di
quanto precede questo Tribunale deve in concreto ritenere come, nel novembre
2007, l'intervenuto divorzio, che in sé avrebbe potuto dare luogo all'applicazione della citata lettera c
è giunto dopo una separazione già segnalata e valutata dall'UAM. Dalla
documentazione agli atti emerge che, i redditi che l'assicurata ha conseguito dal mese di febbraio 2007 con l'accordo sulle conseguenze della separazione
di fatto sono i medesimi a cui ella ha diritto dal mese di novembre 2007, così
come stabilito con la convenzione sulle conseguenze accessorie del divorzio.
Da quanto precede discende pertanto che la tesi
della ricorrente si rivela infondata, ovvero l'evento del divorzio non può comportare, in quanto tale, un
accertamento autonomo dei suoi redditi sulla scorta dell'art. 31 lett. c RLCAMal e neppure l'art. 31 lett. m RLCAMal può trovare
concreta applicazione.
Alla luce di ciò, e del fatto che nessuna
condizione di cui all'art. 31
RLCAMal è realizzata, correttamente una domanda di revisione non poteva essere
inoltrata in assenza dei necessari presupposti enumerati dall'art. 13 RLCAMal. Conseguentemente, non è
data ragione per accogliere la richiesta della ricorrente di rivedere la decisione
negativa dell'UAM emanata il 30
aprile 2007, ovvero di riesaminare nel merito la domanda stessa del sussidio di
cassa malati procedendo con l'accertamento
autonomo del reddito come postulato dall'insorgente.
Non va inoltre dimenticato che le condizioni per
potere procedere con la revisione di una decisione dell'UAM sono diverse da quelle normalmente esaminate quando un
assicurato postula la riduzione del premio di cassa malati.
In questo senso, malgrado la ricorrente abbia ottenuto
la sentenza di divorzio in seguito ad una separazione di fatto, questo Tribunale
deve limitare il suo esame ed accertare se, nel periodo determinante, ossia
fra la decisione del 30 aprile 2007 e l'istanza di revisione del 10 dicembre 2007, si sia realizzato almeno
uno dei casi enumerati dall'art.
31 RLCAMal, ciò che, come visto, non si è verificato.
Il ricorso deve pertanto essere respinto e la
decisione impugnata va confermata.
Questo
Tribunale evidenzia che l'assicurata
avrebbe potuto e dovuto impugnare la decisione del 30 aprile 2007 con cui il sussidio
le è stato negato e ciò secondo le vie di diritto che le erano state indicate
(reclamo all'UAM entro 30
giorni e poi ricorso al TCA). Ciò non è stato fatto.
Il rimedio di diritto ordinario appariva
chiaramente indicato nella decisione amministrativa contestata, che si è
fondata sulle circostanze note all'UAM e su quelle indicate dall'assicurata nella sua istanza di riduzione del premio del luglio
2007.
Si evidenzia, infatti, che l'istanza di revisione non deve diventare un
succedaneo della procedura ordinaria di impugnazione delle decisioni dell'UAM quando gli assicurati non rispettano i
termini per aggravarsi contro le decisioni amministrative (cfr., fra le ultime,
STCA dell'11 marzo 2008, 36.2008.13, STCA del 3 settembre 2007, 36.2007.80, STCA del 3 settembre 2007, 36.2007.102, STCA del 1° giugno 2007, 36.2007.15, STCA del 25 maggio 2007, 36.2007.55, STCA del 27 novembre 2003, 36.2003.84, STCA del 31 gennaio 2003, 36.2002.126, STCA dell'8 ottobre 2002, 36.2002.77).
2.10. In virtù
dell’art. 82 lett. a della Legge federale sul Tribunale federale (LTF), in
vigore dal 1° gennaio 2007, la presente sentenza è impugnabile al Tribunale
federale mediante ricorso in materia di diritto pubblico entro 30 giorni dalla
notifica (art. 100 cpv. 1 LTF), facendo valere i motivi di ricorso previsti
agli artt. 95 e seguenti LTF. Inoltre, a norma dell’art. 97 cpv. 1 LTF, il
ricorrente può censurare l’accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in
modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell’articolo
95 e l’eliminazione del vizio può essere determinante per l’esito del
procedimento.
Va ancora rilevato che, laddove non sia ammissibile il ricorso ordinario
in materia di diritto pubblico, è aperta la via del ricorso sussidiario in
materia costituzionale (art. 113 LTF). Giusta l’art. 116 LTF, con questo ricorso
può essere censurata la violazione di diritti costituzionali.
Per questi
motivi
dichiara e
pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
Considerandi
2.
Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.
Comunicazione
agli interessati, i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla notificazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione
impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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