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Decisione

36.2008.20

Assicurata,separata di fatto,domanda il sussidio.Domanda tardiva.Assicurata ottiene il divorzio e inoltra istanza di revisione.Interpretazione estensiva dell'art. 31 lett. c RLCAMal,che concerne il ca

30 aprile 2008Italiano18 min

Source ti.ch

Fatti

i figli, ed alla moglie di Fr. 244.-. Con il divorzio, i coniugi hanno

unicamente specificato che la ricorrente percepirà tale importo fino al mese di

marzo 2013 compreso, mentre dal mese successivo, quindi con il compimento dei

13 anni e fino al 18esimo anno, la figlia avrà diritto ad un contributo

alimentare mensile di Fr. 1'500.-.

Stante quanto precede, se è vero che dal maggio

2007 al dicembre 2007 v'è stato

effettivamente un mutamento dello stato civile dell'assicurata, tuttavia nel corso del 2007 nulla è cambiato nel quadro

economico della ricorrente.

2.7. Occorre

quindi esaminare se la circostanza che lo statuto civile della ricorrente è passato da separata a divorziata dopo la decisione del 30 aprile 2007

dell'UAM comporti l'applicazione dell'art. 31 lett. c RLCAMal a motivo della realizzazione della

condizione del divorzio. In altri termini occorre verificare se l'art. 31 lett. c RLCAMal tenda ad una

protezione estesa dell'assicurato,

dandogli la possibilità, alla realizzazione di ogni evento menzionato,

di postulare la riduzione del premio di cassa malati nel corso dell'anno di competenza, quindi tardivamente

rispetto al principio enunciato dall'art. 28 cpv. 2 LCAMal, o meno.

Se

ammessa questa interpretazione l'amministrazione dovrebbe procedere ad un calcolo autonomo del

reddito determinante dell'assicurato

ogni volta si realizza una delle ipotesi menzionate dalla norma, quindi ogni

qualvolta l'assicurato si

sposa, divorzia, si separa di fatto o legalmente oppure scioglie l'unione domestica registrata, in assenza di

una tassazione applicabile.

Con riferimento al caso concreto, l'assicurata avrebbe quindi a buon diritto

ripostulato la domanda di riduzione del premio LAMal nel novembre 2007 quando

ha ottenuto il divorzio, sebbene l'avesse già presentata in connessione alla separazione di fatto.

L'altra ipotesi consiste nell'interpretare la

norma più restrittivamente considerando le mutazioni ritenute (matrimonio,

divorzio, separazione legale e di fatto, scioglimento dell'unione registrata) quali momenti unici, che

vanno considerati singolarmente ed una sola volta quando esplichino i

loro effetti economici sull'assicurato.

In questo senso, se ad una separazione legale fa

seguito un divorzio, o se ad una separazione di fatto fa seguito un divorzio,

oppure ancora se ad una separazione di fatto segue una separazione legale ed eventualmente,

in seguito, un divorzio, la lettera c dell'art. 31 RLCAMal si applicherà una volta sola, perché l'elemento da

cui deriva l'obbligo per l'UAM di svolgere un accertamento autonomo

del reddito dell'assicurato è

già intervenuto, cosicché non vi sia più necessità di procedere ad ulteriore

verifica.

Qualora ad una separazione facesse seguito un

divorzio con incidenza (diversa, maggiore) sulle entrate economiche dell'assicurato

o dell'assicurata rispetto alla situazione economica derivante dalla

separazione l'Ufficio assicurazione malattia potrebbe intervenire sulla scorta

dell'art. 31 lett. m RLCAMal e procedere all'accertamento autonomo del

reddito nuovamente.

2.8. A mente

della scrivente Corte, la ratio legis dell'art. 31 lett. c RLCAMal concerne il cambiamento della

situazione economica dell'assicurato

che subentra a seguito di un divorzio, di un matrimonio, di una

separazione o di uno scioglimento dell'unione registrata, che potrebbe portare a migliorare o a peggiorare

le condizioni dell'assicurato.

Lo scopo di questa norma è di permettere all'assicurato, che si è – generalmente – impoverito a seguito di

uno dei citati eventi, di potere chiedere ugualmente, anche se formalmente in

ritardo, la riduzione del premio di cassa malati nell'anno di competenza, in assenza di una tassazione applicabile. L'elemento

posto alla base del diritto all'accertamento autonomo del reddito determinante da parte dell'UAM sulla scorta dell'art. 31 lett. c

RLCAMal non va dunque compreso in senso stretto, ovvero non è il mero cambiamento

di stato civile. Il mutamento di stato civile considerato dalla norma non ha

una valenza formale ma sostanziale. Alla lettera c) dell'art. 31 RLCAMal il legislatore

ha elencato una serie di situazioni che, come tali, hanno un'incidenza nelle

condizioni economiche degli assicurati. Il divorzio è posto in alternativa (con

l'allocuzione "o") alla separazione che, a sua volta può essere giudiziaria

o di fatto. Già letteralmente la norma va interpretata in senso restrittivo e

meglio trova applicazione quando una delle alternative (divorzio, separazione

giudiziaria o separazione di fatto) si realizza. Se non vi sono incidenze

economiche diverse (che permetterebbero l'applicazione dell'art. 31 lett. m

RLCAMAl) il seguirsi di un divorzio ad una separazione giudiziaria a sua volta

conseguente ad una separazione giudiziaria a sua volta conseguente ad una separazione

di fatto, non possono essere considerati all'art. 31 litt. c LCAMal ma

dovrebbero essere considerati in applicazione della lettera m. della medesima

norma.

2.9. Alla luce di

quanto precede questo Tribunale deve in concreto ritenere come, nel novembre

2007, l'intervenuto divorzio, che in sé avrebbe potuto dare luogo all'applicazione della citata lettera c

è giunto dopo una separazione già segnalata e valutata dall'UAM. Dalla

documentazione agli atti emerge che, i redditi che l'assicurata ha conseguito dal mese di febbraio 2007 con l'accordo sulle conseguenze della separazione

di fatto sono i medesimi a cui ella ha diritto dal mese di novembre 2007, così

come stabilito con la convenzione sulle conseguenze accessorie del divorzio.

Da quanto precede discende pertanto che la tesi

della ricorrente si rivela infondata, ovvero l'evento del divorzio non può comportare, in quanto tale, un

accertamento autonomo dei suoi redditi sulla scorta dell'art. 31 lett. c RLCAMal e neppure l'art. 31 lett. m RLCAMal può trovare

concreta applicazione.

Alla luce di ciò, e del fatto che nessuna

condizione di cui all'art. 31

RLCAMal è realizzata, correttamente una domanda di revisione non poteva essere

inoltrata in assenza dei necessari presupposti enumerati dall'art. 13 RLCAMal. Conseguentemente, non è

data ragione per accogliere la richiesta della ricorrente di rivedere la decisione

negativa dell'UAM emanata il 30

aprile 2007, ovvero di riesaminare nel merito la domanda stessa del sussidio di

cassa malati procedendo con l'accertamento

autonomo del reddito come postulato dall'insorgente.

Non va inoltre dimenticato che le condizioni per

potere procedere con la revisione di una decisione dell'UAM sono diverse da quelle normalmente esaminate quando un

assicurato postula la riduzione del premio di cassa malati.

In questo senso, malgrado la ricorrente abbia ottenuto

la sentenza di divorzio in seguito ad una separazione di fatto, questo Tribunale

deve limitare il suo esame ed accertare se, nel periodo determinante, ossia

fra la decisione del 30 aprile 2007 e l'istanza di revisione del 10 dicembre 2007, si sia realizzato almeno

uno dei casi enumerati dall'art.

31 RLCAMal, ciò che, come visto, non si è verificato.

Il ricorso deve pertanto essere respinto e la

decisione impugnata va confermata.

Questo

Tribunale evidenzia che l'assicurata

avrebbe potuto e dovuto impugnare la decisione del 30 aprile 2007 con cui il sussidio

le è stato negato e ciò secondo le vie di diritto che le erano state indicate

(reclamo all'UAM entro 30

giorni e poi ricorso al TCA). Ciò non è stato fatto.

Il rimedio di diritto ordinario appariva

chiaramente indicato nella decisione amministrativa contestata, che si è

fondata sulle circostanze note all'UAM e su quelle indicate dall'assicurata nella sua istanza di riduzione del premio del luglio

2007.

Si evidenzia, infatti, che l'istanza di revisione non deve diventare un

succedaneo della procedura ordinaria di impugnazione delle decisioni dell'UAM quando gli assicurati non rispettano i

termini per aggravarsi contro le decisioni amministrative (cfr., fra le ultime,

STCA dell'11 marzo 2008, 36.2008.13, STCA del 3 settembre 2007, 36.2007.80, STCA del 3 settembre 2007, 36.2007.102, STCA del 1° giugno 2007, 36.2007.15, STCA del 25 maggio 2007, 36.2007.55, STCA del 27 novembre 2003, 36.2003.84, STCA del 31 gennaio 2003, 36.2002.126, STCA dell'8 ottobre 2002, 36.2002.77).

2.10. In virtù

dell’art. 82 lett. a della Legge federale sul Tribunale federale (LTF), in

vigore dal 1° gennaio 2007, la presente sentenza è impugnabile al Tribunale

federale mediante ricorso in materia di diritto pubblico entro 30 giorni dalla

notifica (art. 100 cpv. 1 LTF), facendo valere i motivi di ricorso previsti

agli artt. 95 e seguenti LTF. Inoltre, a norma dell’art. 97 cpv. 1 LTF, il

ricorrente può censurare l’accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in

modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell’articolo

95 e l’eliminazione del vizio può essere determinante per l’esito del

procedimento.

Va ancora rilevato che, laddove non sia ammissibile il ricorso ordinario

in materia di diritto pubblico, è aperta la via del ricorso sussidiario in

materia costituzionale (art. 113 LTF). Giusta l’art. 116 LTF, con questo ricorso

può essere censurata la violazione di diritti costituzionali.

Per questi

motivi

dichiara e

pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

Considerandi

2.

Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.

Comunicazione

agli interessati, i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla notificazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione

impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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