36.2008.22
Denegata giustizia non ammessa a fronte di risposte (ma non decisione) dell'amministrazione e mancata reazione dell'assicurato per quasi 1 anno
21 aprile 2008Italiano12 min
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Numero d'incarto:
Fatti
36.2008.22
Data decisione, Autorità:
21.04.2008, TCA
Titolo:
Denegata giustizia non ammessa a fronte di risposte (ma non decisione) dell'amministrazione e mancata reazione dell'assicurato per quasi 1 anno
DENEGATA GIUSTIZIA
art. 56 cpv. 2 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
36.2008.22
ir/td
Lugano
21 aprile
2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
statuendo sul ricorso del 31 gennaio 2008
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
CO 1
in materia di assicurazione sociale
contro le malattie
ritenuto, in
fatto ed in diritto
- che
RI 1 ha inoltrato una petizione, il 31 gennaio 2008, al Tribunale Cantonale
delle Assicurazioni contro la Cassa malati CO 1 di __________;
- che
oggetto della petizione erano indennità per perdita di guadagno per il periodo
successivo a quello determinato nella decisione 2 febbraio 2006 dell'assicuratore;
- che
con la sua petizione RI 1 ha chiesto quindi la condanna di CO 1 al versamento
di CHF 40'327.50;
- che
con scritto 4 febbraio 2008 della patrocinatrice RI 1 ha rilevato come,
contrariamente all'assunto della petizione, "la concreta fattispecie è
retta dalla LAMal e dalla LPGA" chiedendo "… di volere
considerare la menzionata petizione quale ricorso per denegata giustizia,
conformemente all'art. 56 cpv. 2 LPGA";
- che,
l'atto è stato trasmesso all'assicuratore per la risposta di causa il 5
febbraio 2008;
- che
il 25 febbraio 2008 i burocrati della convenuta, completamente dimentichi del
fatto che in Ticino la lingua ufficiale è l'italiano, hanno presentato la loro
risposta di causa in lingua tedesca, risposta cui hanno annesso la corrispondenza
(in italiano!) intrattenuta con l'assicurata;
- che
il 26 febbraio 2008 è stato ordinata, a CO 1, la traduzione in italiano della
risposta di causa;
- che
l'allegato è giunto in data 11 marzo 2008 al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni;
- che
CO 1 ha evidenziato l'emanazione della decisione 2 febbraio 2006 e lo scritto
12 giugno 2006 con cui "abbiamo confermato per il periodo 4 aprile 2006
- 3 maggio 2006 un pagamento complementare";
- che
CO 1 contesta il fatto di essere incorsa in una denegata giustizia ed ha postulato
la reiezione del gravame;
- che
invitata a prendere posizione in merito RI 1 non ha comunicato nulla al
Tribunale;
- che
la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi
dell'articolo 49 cpv. 2 della
Legge organica giudiziaria (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00) e
2 cpv. 1 LPTCA;
- che
giusta l’art. 56 cpv. 1 LPGA le decisioni su opposizione e quelle contro cui
un’opposizione è esclusa possono essere impugnate mediante ricorso. Secondo
l'art. 56 cpv. 2 LPGA il ricorso può essere interposto anche se l'assicuratore,
nonostante la domanda dell'assicurato, non emana una decisione o una decisione
su opposizione.
Tale
disposizione include sia i ricorsi per ritardata giustizia che per denegata
giustizia (Kieser, ATSG-Kommentar, Zurigo-Basilea-Ginevra 2003, art. 56 nota 10
pag. 560).
Con
l’entrata in vigore della LPGA, secondo il già citato suo art. 56 cpv. 2,
spetta al competente Tribunale cantonale delle assicurazioni statuire in merito
ad un ricorso per denegata/ritardata giustizia (Kieser, op. cit., art. 56 nota
11 pag. 560 s; STFA inedita 23 ottobre 2003 nella causa D., consid. 3, I
387/03).
Va
inoltre rammentato come ai sensi dell'art. 52 cpv. 1 LPGA le decisioni emesse
in virtù dell'art. 49 LPGA possono essere impugnate entro trenta giorni
mediante opposizione all'istanza che le ha notificate.
Questa
norma di procedura entra in vigore immediatamente (DTF 117 V 93 consid. 6b, 112
V 360 consid. 4a; RAMI 1998 KV no. 37 pag. 316 consid. 3b).
L'art.
52 cpv. 2 LPGA stabilisce che le decisioni su opposizione vanno pronunciate
entro un termine adeguato, sono motivate e contengono un avvertimento relativo
ai rimedi giuridici. Inoltre, secondo l'art. 52 cpv. 3 LPGA, la procedura
d'opposizione è gratuita e di regola non sono accordate ripetibili.
Il
legislatore non ha quindi voluto inserire un termine entro il quale
l’amministrazione deve emanare la decisione su opposizione;
- che, secondo la giurisprudenza federale,
vi è diniego di giustizia qualora un'autorità giudiziaria od amministrativa non
si occupi di una domanda, per la cui risoluzione essa é competente (DTF 114 V
147 consid. 3a e riferimenti ivi menzionati; Kieser, op. cit, art. 56 nota 10
pag. 560).
Sempre
secondo la giurisprudenza, vi è diniego di giustizia nel caso in cui l'autorità
competente si dimostri certo pronta ad emanare una decisione, ma ciò non
avviene entro un termine che appare adeguato, tenuto conto della natura
dell'affare nonché dell'insieme delle altre circostanze (DTF 107 Ib 164 consid.
3b e riferimenti). Irrilevanti sono le ragioni che hanno determinato il diniego
di giustizia. Decisivo per l'interessato è unicamente il fatto che l'autorità
non abbia agito, rispettivamente, non abbia agito in maniera tempestiva (DTF
108 V 20 consid. 4c, 103 V 195 consid. 3c).
Nel
giudicare l'esistenza di una ritardata giustizia, si deve procedere ad una
valutazione delle circostanze oggettive. Vi è, quindi, ritardata giustizia
quando le circostanze che hanno condotto ad un prolungamento della procedura
non appaiono oggettivamente giustificate (DTF 103 V 195 consid. 3c in fine).
Criteri rilevanti sono, segnatamente, la natura della procedura, la difficoltà
della materia ed il comportamento dell'interessato (DTF 125 V 188; VPB 1983 n.
150 p. 527 e EuGRZ 1983 p. 483).
Il
principio secondo cui la procedura innanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni
deve essere semplice e spedita (art. 61 cpv. 1 lett. a LPGA) è espressione di
un principio generale del diritto delle assicurazioni sociali e vale, perciò,
anche nell'ambito della procedura amministrativa (DTF 110 V 61 consid. 4; cfr. pure Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung,
Zurigo 1999, p. 243 n. 509);
- che dottrina e giurisprudenza hanno stabilito che una ritardata
giustizia può essere ammessa soltanto quando la competente autorità protrae più
del dovuto la trattazione di un affare. Ciò non è il caso se essa prende dei
provvedimenti positivi, ad esempio dei provvedimenti probatori supplementari.
Qualora
l'autorità si sia occupata di una vertenza senza notevole ritardo, una violazione
della costituzione può essere ammessa soltanto se determinati provvedimenti
sono stati presi abusivamente (Meyer, Das Rechtsverzögerungsverbot nach Art. 4
BV, tesi Berna 1985, p. 78 e riferimenti giurisprudenziali).
In
una sentenza del 25 giugno 2003 nella causa Q., I 841/02, pubblicata in DTF 129
V pag. 411 e seg., il TFA ha ammesso l'esistenza di un ritardo ingiustificato a
carico dell'Ufficio AI e della Commissione federale di ricorso in materia di
AVS/AI, trattandosi di una procedura durata globalmente più di 10 anni (dal
momento in cui è stata presentata la domanda di prestazioni a quello in cui è
stata resa la sentenza impugnata).
Nella
DTF 125 V 188ss., il TFA ha invece negato l'esistenza di un ritardo ingiustificato,
trattandosi di un assicuratore malattie che, trascorsi meno di 4 mesi dal momento
in cui l'assicurato ha interposto opposizione, non aveva ancora proceduto ad
emanare la decisione di sua competenza.
In
RAMI 1997 U 286, p. 339s., la Corte federale ha riconosciuto una ritardata
giustizia a carico di un tribunale cantonale che era rimasto completamente
inattivo nei riguardi di una causa pendente da 42 mesi e suscettibile di essere
giudicata da 27 mesi (ossia a partire dall'evasione di un atto di ricusa).
In
questa stessa pronunzia, il TFA ha illustrato alcuni precedenti in cui era
stato chiamato a decidere circa l'esistenza di una ritardata giustizia:
" Das Eidgenössische Versicherungsgericht hat in
ähnlichen Fällen, bei denen keine besonderen Umstände vorgelegen hatten,
Verfahrensdauern von 20 Monaten (unveröffentliches Urteil P. vom 4. Juli 1994,
C 101/94) oder 22 Monaten (unveröffentliches Urteil G. vom 4. September 1990, I
421/89) als Grenzfälle betrachtet. Im Urteil Z. vom 12.Oktober 1995 erachtete
es eine Erledigungszeit von 39 Monate als zu lange, verneinte jedoch eine
unrechtmässige Verzögerung, weil besondere Umstände hinzukamen. Andererseits
hiess es eine Rechtsverzögerungbeschwerde bei einer Verfahrens- dauer von 40
Monate gut (unveröffentliches Urteil P. vom 10. März 1993, M 1/92)." (RAMI
succitata)
In dottrina viene menzionata la sentenza del 20 settembre 1995 nella
causa A.L. del Tribunale delle assicurazioni del Canton Argovia, nella quale è
stata riconosciuta una ritardata giustizia, trattandosi di un'autorità che
aveva atteso più di 9 mesi prima di procedere ad ordinare un'ulteriore perizia
(Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der AHV und IV in: Schaffhauser/Schlauri,
Verfahrensfragen in der Sozialversicherung, San Gallo 1996, p. 92s.) oppure
quella datata 22 giugno 1998 del Tribunale amministrativo del Canton Nidwaldo,
in cui l'amministrazione è stata (soltanto) biasimata per aver lasciato
trascorrere più di un anno senza prendere alcuna decisione dopo ricezione di
una perizia (Plädoyer 6/1998, p. 67);
- che il Tribunale Federale delle Assicurazioni (dal 1° gennaio 2007 Tribunale
Federale) ha stabilito, in una sentenza pubblicata in SVR 2001 KV 38, p. 109s., che l'oggetto di un
ricorso per denegata o ritardata giustizia é soltanto la verifica del preteso diniego
o del preteso ritardo: il tribunale non può, quindi, decidere in merito alle prestazioni.
Le prestazioni assicurative materiali, in effetti, non costituiscono l'oggetto
litigioso di questa procedura.
Questa
giurisprudenza è da considerare valida anche sotto l’imperio dell’art. 56 cpv.
2 LPGA (Kieser, op. cit., art. 56 nota 12 pag. 56).
Da
ultimo va rilevato che, in caso di accoglimento di un ricorso per ritardata o
denegata giustizia, il Tribunale ordina all’assicuratore sociale di concludere
entro un termine ragionevole la procedura, rispettivamente di dar seguito alla
chiesta misura (Kieser, Verwaltungsverfahren, cit., nota 507 pag. 240; cfr.
anche SVR 2001 KV 38 consid. 2b pag. 110).
- che
in concreto CO 1 ha deciso il 2 febbraio 2006 di versare indennità per perdita
di guadagno a RI 1 "per una incapacità … di 50%" "dal 01.02.
- 31.03.2006";
- che
il 12 giugno 2006 l'assicuratore riconosciuto che "…possiamo pagare
l'indennità giornaliera per il tempo dell'ospedalizzazione nella clinica di __________
dal 04.04. - 03.05.2006. Oltre prestazione non possiamo garantire. (…) La
nostra decisione dal 02 febbraio 2006 resta in vigore. Questa non può essere
cambiata.";
- che
il 28 giugno 2006 RI 1 tramite l'avv. RA 1 ha segnalato inabilità lavorativa "in
misura completa sia per motivi lombari che psichici" a seguito di una
ricaduta e ciò dal febbraio 2006;
- che
RI 1 ha successivamente reclamato il "ripristino delle indennità dal 2
febbraio 2006 chiedendo di reagire "entro dieci giorni" in caso
contrario "mi vedrò costretta a rivolgermi alle competenti autorità
senza ulteriori avvisi";
- che
il 3 agosto 2006 RI 1 ha sollecitato reazione della Cassa Malati (doc. 4);
- che
CO 1 ha reagito il giorno successivo con scritto interlocutorio ed il 7
novembre 2006 RI 1 ha ribadito il suo buon diritto alle indennità (doc. 6);
- che
il 13 dicembre 2006 CO 1 ha comunicato, ma non in forma di decisione impugnabile
che "il nostro medico di fiducia ha determinato, che non esiste nessuna
dichiarazione che conferma un' incapacità lavorativa almeno 50%";
- che,
nel medesimo scritto, in un italiano pietoso ed indegno anche di un'amministrazione
confederata, CO 1 ha indicato:
" Il medico di fiducia ha progetto quindi,
d'assegnare il caso all'assicurazione d'invalidità per una chiarificazione
medica e professionale dettagliata. Fino che una valutazione non sia presente,
noi non possiamo più prendere in carica delle prestazione per il perdito di guadagno
annunciato."
- che,
nuovamente, la comunicazione è stata fatta in forma di lettera e non di decisione
formale come sarebbe stato auspicabile;
- che,
successivamente allo scritto 13 dicembre 2006, RI 1 non ha chiesto più nulla a CO
1, tanto meno l'emanazione di una formale decisione, e ciò sino al ricorso qui
in discussione;
- che
RI 1, adeguatamente patrocinata, avrebbe potuto chiedere l'emanazione di una
formale decisione;
- che
agli scritti di RI 1, tramite la patrocinatrice, CO 1 ha comunque dato seguito
fornendo, anche se in ritardo ed in un italiano stentato, risposte e prese di
posizione;
- che
la stessa ricorrente, per oltre 13 mesi, non ha comunque nulla più comunicato
all'assicuratore;
- che,
alla luce di ciò, non può qui essere ritenuta una denegata giustizia ai sensi
della giurisprudenza esposta;
- che
non di meno CO 1 viene invitata a volere decidere sulle richieste di RI 1 entro
tempi contenuti per permettere all'assicurata di adire, se lo riterrà, le vie
legali sottoponendo, in ultima analisi, il merito della vertenza al Tribunale;
- che
il ricorso va respinto senza carico di tassa di giustizia e spese e senza riconoscere
ripetibili, si ribadisce l'invito formale a CO 1 ad emanare un provvedimento
impugnabile nei tempi più brevi.
Per questi
motivi
dichiara e
pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
Considerandi
2.
Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.
Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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