36.2008.24
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11 giugno 2008Italiano10 min
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Numero d'incarto:
36.2008.24
Data decisione, Autorità:
11.06.2008, TCA
Titolo:
Esame di densitometria ossea è pagato da questo assicuratore soltanto se la prestazione medica ricevuta è stata riconosciuta e rimborsata dalla Cassa malati in virtù della LAMal.Qui,la LAMal non ha coperto il costo dell'esame medico,quindi l'assicurazione complementare non può riconoscere alcunché
ASSICURAZIONE COMPLEMENTARE ALL'ASSICURAZIONE MALATTIA
CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI GENERALI
PAGAMENTO
VERSAMENTO DI PRESTAZIONI PECUNIARIE
art. 1 LCA
Raccomandata
Incarto n.
36.2008.24
TB
Lugano
11 giugno
2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sulla petizione del 6 febbraio
2008 di
AT 1
contro
CV 1
in materia di assicurazione complementare
contro le malattie
ritenuto, in
fatto
A. RI
1, nata nel 1948, nel 2007 era affiliata presso CO 1 per le assicurazioni complementari
__________, per __________ e per __________ (doc. 4).
Su invito del suo
ginecologo, dr. med. __________, che il 19 dicembre 2006 l'ha inviata per un primo esame presso il
Centro osteoporosi alla Clinica __________ avendo riscontrato un ipogonadismo,
il 6 febbraio 2007 l'assicurata
si è sottoposta ad una densitometria ossea DEXA, che ha mostrato una normale
massa ossea nelle regioni scheletriche considerate (doc. 15).
Il 30 marzo 2007 (doc.
5) il dr. med. __________, che ha eseguito l'esame alla colonna vertebrale ed all'anca, ha emesso la fattura di Fr. 150,70.
B. Il
9 maggio 2007 (doc. 6) l'assicuratore
malattia ha avvisato l'assicurata
che non le riconosceva il costo dell'esame subìto.
C. Il
6 febbraio 2008 (doc. I) l'assicurata
ha formulato una petizione contestuale al ricorso trattato nell'incarto parallelo (36.2008.23) ed anch'esso evaso in data odierna, chiedendo che l'assicuratore CV 1 si assuma il costo dell'esame DEXA, proprio perché lo stesso è
stato ordinato dal suo medico curante.
Con risposta del 10
marzo 2008 (doc. Vbis) l'assicuratore
ha proposto di respingere la petizione. Pendente causa esso ha interpellato il
dr. __________ (doc. 14) ed il ginecologo dr. __________ (doc. 15) e, ottenuto
il parere del medico fiduciario che ha esaminato le risposte dei colleghi (doc.
16), l'assicuratore ha concluso
che essendo un trattamento effettuato a scopo preventivo, come tale non dà
diritto a prestazioni da parte delle coperture complementari stipulate. Esso
non rientrerebbe tra quelli previsti dall'assicurazione __________, quali misure individuali di prevenzione (art.
19 CGA).
L'attrice si è riconfermata nella sua
petizione (doc. VII).
considerato in
diritto
in ordine
1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione
di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (STF H 180/06 del 21 dicembre 2007; STFA I
707/00 del 21 luglio 2003).
nel merito
2. Il
TCA deve verificare se, a
dipendenza delle coperture complementari stipulate, l'assicuratore convenuto sia tenuto a riconoscere all'attrice il costo dell'esame di osteodensitometria effettuato il 6
febbraio 2007 dal dr. med. __________ su mandato del ginecologo curante, dr.
med. __________.
3. Le
Condizioni generali d'assicurazione
(CGA) dell'assicurazione __________
CV 1, edizione 01.1997 (doc. 17/1), prevedono, all'art. 1, che tutte le prestazioni sono assicurate in modo particolare
a complemento dell'assicurazione
obbligatoria delle cure medico-sanitarie (LAMal).
Per l'art. 18.1 CGA, nei casi di prestazioni per
Fatti
i quali è d'obbligo l'indennizzazione secondo la LAINF, la LAMal,
l'assicurazione militare oppure
l'assicurazione invalidità, nell'ambito delle prestazioni assicurate la CV 1
paga soltanto la parte di prestazioni dovute, non coperta da tali assicuratori.
Per quanto concerne il
conto della salute (art. 19 CGA), l'assicuratore partecipa ai costi per misure preventive individuali nell'ambito del conto della salute della CV 1
(art. 19.1 CGA). Giusta l'art.
19.2 CGA, l'elenco delle
attuali prestazioni viene pubblicato nel giornale dei clienti CV 1. Per l'art. 19.3 CGA, il conto della salute è
valevole soltanto in combinazione con l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie della CV 1 e
con un'assicurazione per spese
di guarigione della CV 1 secondo la LCA.
Le altre coperture
complementari (__________, docc. 17/2 e 17/3) non tornano applicabili alla
fattispecie.
4. Affinché
l'assicurata abbia diritto a
prestazioni assicurative in virtù della copertura complementare sottoscritta,
occorre dunque che le prestazioni mediche ricevute siano (state) riconosciute
dall'assicuratore sociale e da
questi rimborsate, in difetto di che l'attrice non ha diritto a prestazioni da parte della sua assicurazione
complementare (art. 1 CGA).
Per decidere in merito
si può fare ampio riferimento al giudizio, di data odierna, emesso da questo
Tribunale nell'ambito dell'assicurazione malattia obbligatoria LAMal,
a seguito del ricorso del 6 febbraio 2008 della stessa assicurata contro la
decisione su opposizione del 28 gennaio 2008 emessa dalla Cassa malati CV 1 (inc.
n. 36.2008.23).
In quell'ambito, dopo avere esposto i principi di diritto che reggono la
materia dell'assicurazione di
base, il TCA ha così concluso:
" (…)
8. (…) Ora, siccome il TCA ha in precedenza concluso che le condizioni di cui
alla citata cifra 9.1 dell'Allegato 1
OPre non sono in specie date e quindi che la Cassa malati non può qui assumersi
i costi dell'esame di densitometria ossea eseguito
dalla ricorrente, ne deriva che l'assicuratore non può farsi carico di una prestazione medica non
riconosciuta dalla legge e quindi non obbligatoria, solo perché prescritta da
un fornitore di prestazioni in Svizzera.
Visto quanto precede, il ricorso deve pertanto
essere respinto.".
5. Come
visto, dal profilo della LAMal l'assicurata non ha diritto al riconoscimento da
parte della Cassa malati del costo dell'esame di osteodensitometria esperito
dal dr. med. __________ il 6 febbraio 2007, poiché nessuna delle condizioni
previste dalla cifra 9.1 dell'Allegato 1 dell'OPre si è in specie realizzata.
Di conseguenza, la copertura
complementare stipulata dall'attrice non può a sua volta coprire questi costi,
siccome l'assicurazione __________ CV 1 interviene soltanto successivamente alle
(e quindi se le) prestazioni dell'assicurazione obbligatoria vengono erogate
(art. 1 CGA).
Alla luce di quanto esposto, l'attrice
non può vantare nei confronti dell'assicuratore alcuna pretesa di assunzione
dei costi del citato esame, né in virtù della LAMal né in virtù della LCA.
La petizione va dunque
respinta in virtù dell'art. 1
Considerandi
CGA dell'assicurazione __________.
6.
Con
il 1° gennaio 2007 è entrata in vigore La legge federale sul Tribunale federale
del 17 giugno 2005 (LTF), applicabile in concreto poiché, per l’art. 132 cpv. 1
LTF, la nuova legge si applica ai procedimenti promossi dinanzi al Tribunale
federale dopo la sua entrata in vigore; ai procedimenti su ricorso si applica
soltanto se la decisione impugnata è stata pronunciata dopo la sua entrata in
vigore.
A proposito della materia qui in questione (causa di
diritto civile), la nuova legge prevede la via del ricorso in materia civile (art.
72.
cpv. 1 LTF; cfr. anche l’art. 72 cpv. 2 LTF, che elenca quali altre
decisioni soggiacciono al ricorso in materia civile). Giusta l'art. 74 cpv. 1
lett. b LTF, nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile
soltanto se il valore litigioso ammonta a CHF 30'000.-.
Quando il valore litigioso non raggiunge questo
importo, il ricorso è ugualmente ammissibile se la controversia concerne una questione
di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF). Per l’art. 75
cpv. 1 LTF, il ricorso è ammissibile contro le decisioni pronunciate dalle
autorità cantonali di ultima istanza e dal Tribunale amministrativo federale.
L’art. 95 LTF prevede che il ricorrente può far valere
la violazione del diritto federale (lett. a), del diritto internazionale (lett.
b), dei diritti costituzionali cantonali (lett. c), delle disposizioni
cantonali in materia di diritto di voto dei cittadini e di elezioni e votazioni
popolari (lett. d), del diritto intercantonale (lett. e). A norma dell’art. 97
cpv. 1 LTF, il ricorrente può censurare l’accertamento dei fatti soltanto se è
stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai
sensi dell’articolo 95 e l’eliminazione del vizio può essere determinante per
l’esito del procedimento. Possono essere addotti nuovi fatti e nuovi mezzi di
prova soltanto se ne dà motivo la decisione dell’autorità inferiore. Non sono
ammissibili nuove conclusioni (art. 99 LTF).
Il ricorso contro una decisione deve essere depositato
presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale
della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Per l'art. 100 cpv. 7 LTF, il ricorso
per denegata o ritardata giustizia può essere interposto in ogni tempo. Di
regola, il ricorso non ha effetto sospensivo (art. 103 cpv. 1 LTF). Nei limiti
delle conclusioni presentate, il ricorso ha effetto sospensivo in materia
civile se è diretto contro una sentenza costitutiva (art. 103 cpv. 2 lett. a
LTF). Secondo l'art. 105 LTF, il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui
fatti accertati dall'autorità inferiore, riservato il caso in cui l'accertamento
è stato fatto in modo inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo
95.
Giusta l'art. 107 cpv. 1 LTF, il Tribunale federale non può andare oltre le
conclusioni delle parti.
Va ancora rilevato che, laddove non sia ammissibile il
ricorso ordinario in materia civile, è aperta la via del ricorso sussidiario in
materia costituzionale (art. 113 LTF). A norma dell’art. 116 LTF, con questo ricorso
può essere censurata la violazione di diritti costituzionali. A proposito del
ricorso in materia costituzionale, va evidenziato come, affinché sia
ammissibile, è necessario che il ricorso ordinario sia escluso, o perché il
valore litigioso non è raggiunto o perché il caso figura in un catalogo di eccezioni,
che la decisione impugnata emani da un’autorità cantonale di ultima istanza e
che venga fatta valere una censura in ambito di diritto costituzionale (cfr., a
questo proposito, Bernard Corboz,
Introduction à la nouvelle loi sur le Tribunal fédéral, SJ 2006, n. 8, pag. 319
segg., in particolare pag. 351 segg.).
In concreto, il valore
litigioso è rappresentato dalla pretesa del riconoscimento del costo dell'esame di densitometria ossea effettuato il
6.
febbraio 2007, pari a Fr. 150,70.
Questo importo non
raggiunge la soglia minima di Fr. 30'000.-, perciò, trattandosi di una causa di
carattere pecuniario, non sono dati gli estremi per interporre un eventuale
ricorso in materia civile al Tribunale Federale sulla base del valore litigioso
(art. 74 cpv. 1 lett. b LTF).
In queste circostanze,
il ricorso è ugualmente ammissibile se la controversia concerne una questione
di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).
Infine, secondo l'art.
49.
cpv. 2 LSA, i tribunali svizzeri devono trasmettere gratuitamente
all'autorità di sorveglianza una copia di tutte le sentenze civili concernenti
disposizioni del diritto in materia di contratto d'assicurazione; s'impone
perciò di notificare all'autorità di sorveglianza anche la presente sentenza.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. La
petizione è respinta.
2. Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
alle parti ed all'UFAP, Berna.
Contro il presente
giudizio è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione.
L'atto di ricorso, in
3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella
impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o
del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata
e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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