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Decisione

36.2008.24

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

11 giugno 2008Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

i quali è d'obbligo l'indennizzazione secondo la LAINF, la LAMal,

l'assicurazione militare oppure

l'assicurazione invalidità, nell'ambito delle prestazioni assicurate la CV 1

paga soltanto la parte di prestazioni dovute, non coperta da tali assicuratori.

Per quanto concerne il

conto della salute (art. 19 CGA), l'assicuratore partecipa ai costi per misure preventive individuali nell'ambito del conto della salute della CV 1

(art. 19.1 CGA). Giusta l'art.

19.2 CGA, l'elenco delle

attuali prestazioni viene pubblicato nel giornale dei clienti CV 1. Per l'art. 19.3 CGA, il conto della salute è

valevole soltanto in combinazione con l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie della CV 1 e

con un'assicurazione per spese

di guarigione della CV 1 secondo la LCA.

Le altre coperture

complementari (__________, docc. 17/2 e 17/3) non tornano applicabili alla

fattispecie.

4. Affinché

l'assicurata abbia diritto a

prestazioni assicurative in virtù della copertura complementare sottoscritta,

occorre dunque che le prestazioni mediche ricevute siano (state) riconosciute

dall'assicuratore sociale e da

questi rimborsate, in difetto di che l'attrice non ha diritto a prestazioni da parte della sua assicurazione

complementare (art. 1 CGA).

Per decidere in merito

si può fare ampio riferimento al giudizio, di data odierna, emesso da questo

Tribunale nell'ambito dell'assicurazione malattia obbligatoria LAMal,

a seguito del ricorso del 6 febbraio 2008 della stessa assicurata contro la

decisione su opposizione del 28 gennaio 2008 emessa dalla Cassa malati CV 1 (inc.

n. 36.2008.23).

In quell'ambito, dopo avere esposto i principi di diritto che reggono la

materia dell'assicurazione di

base, il TCA ha così concluso:

" (…)

8. (…) Ora, siccome il TCA ha in precedenza concluso che le condizioni di cui

alla citata cifra 9.1 dell'Allegato 1

OPre non sono in specie date e quindi che la Cassa malati non può qui assumersi

i costi dell'esame di densitometria ossea eseguito

dalla ricorrente, ne deriva che l'assicuratore non può farsi carico di una prestazione medica non

riconosciuta dalla legge e quindi non obbligatoria, solo perché prescritta da

un fornitore di prestazioni in Svizzera.

Visto quanto precede, il ricorso deve pertanto

essere respinto.".

5. Come

visto, dal profilo della LAMal l'assicurata non ha diritto al riconoscimento da

parte della Cassa malati del costo dell'esame di osteodensitometria esperito

dal dr. med. __________ il 6 febbraio 2007, poiché nessuna delle condizioni

previste dalla cifra 9.1 dell'Allegato 1 dell'OPre si è in specie realizzata.

Di conseguenza, la copertura

complementare stipulata dall'attrice non può a sua volta coprire questi costi,

siccome l'assicurazione __________ CV 1 interviene soltanto successivamente alle

(e quindi se le) prestazioni dell'assicurazione obbligatoria vengono erogate

(art. 1 CGA).

Alla luce di quanto esposto, l'attrice

non può vantare nei confronti dell'assicuratore alcuna pretesa di assunzione

dei costi del citato esame, né in virtù della LAMal né in virtù della LCA.

La petizione va dunque

respinta in virtù dell'art. 1

Considerandi

CGA dell'assicurazione __________.

6.

Con

il 1° gennaio 2007 è entrata in vigore La legge federale sul Tribunale federale

del 17 giugno 2005 (LTF), applicabile in concreto poiché, per l’art. 132 cpv. 1

LTF, la nuova legge si applica ai procedimenti promossi dinanzi al Tribunale

federale dopo la sua entrata in vigore; ai procedimenti su ricorso si applica

soltanto se la decisione impugnata è stata pronunciata dopo la sua entrata in

vigore.

A proposito della materia qui in questione (causa di

diritto civile), la nuova legge prevede la via del ricorso in materia civile (art.

72.

cpv. 1 LTF; cfr. anche l’art. 72 cpv. 2 LTF, che elenca quali altre

decisioni soggiacciono al ricorso in materia civile). Giusta l'art. 74 cpv. 1

lett. b LTF, nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile

soltanto se il valore litigioso ammonta a CHF 30'000.-.

Quando il valore litigioso non raggiunge questo

importo, il ricorso è ugualmente ammissibile se la controversia concerne una questione

di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF). Per l’art. 75

cpv. 1 LTF, il ricorso è ammissibile contro le decisioni pronunciate dalle

autorità cantonali di ultima istanza e dal Tribunale amministrativo federale.

L’art. 95 LTF prevede che il ricorrente può far valere

la violazione del diritto federale (lett. a), del diritto internazionale (lett.

b), dei diritti costituzionali cantonali (lett. c), delle disposizioni

cantonali in materia di diritto di voto dei cittadini e di elezioni e votazioni

popolari (lett. d), del diritto intercantonale (lett. e). A norma dell’art. 97

cpv. 1 LTF, il ricorrente può censurare l’accertamento dei fatti soltanto se è

stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai

sensi dell’articolo 95 e l’eliminazione del vizio può essere determinante per

l’esito del procedimento. Possono essere addotti nuovi fatti e nuovi mezzi di

prova soltanto se ne dà motivo la decisione dell’autorità inferiore. Non sono

ammissibili nuove conclusioni (art. 99 LTF).

Il ricorso contro una decisione deve essere depositato

presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale

della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Per l'art. 100 cpv. 7 LTF, il ricorso

per denegata o ritardata giustizia può essere interposto in ogni tempo. Di

regola, il ricorso non ha effetto sospensivo (art. 103 cpv. 1 LTF). Nei limiti

delle conclusioni presentate, il ricorso ha effetto sospensivo in materia

civile se è diretto contro una sentenza costitutiva (art. 103 cpv. 2 lett. a

LTF). Secondo l'art. 105 LTF, il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui

fatti accertati dall'autorità inferiore, riservato il caso in cui l'accertamento

è stato fatto in modo inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo

95.

Giusta l'art. 107 cpv. 1 LTF, il Tribunale federale non può andare oltre le

conclusioni delle parti.

Va ancora rilevato che, laddove non sia ammissibile il

ricorso ordinario in materia civile, è aperta la via del ricorso sussidiario in

materia costituzionale (art. 113 LTF). A norma dell’art. 116 LTF, con questo ricorso

può essere censurata la violazione di diritti costituzionali. A proposito del

ricorso in materia costituzionale, va evidenziato come, affinché sia

ammissibile, è necessario che il ricorso ordinario sia escluso, o perché il

valore litigioso non è raggiunto o perché il caso figura in un catalogo di eccezioni,

che la decisione impugnata emani da un’autorità cantonale di ultima istanza e

che venga fatta valere una censura in ambito di diritto costituzionale (cfr., a

questo proposito, Bernard Corboz,

Introduction à la nouvelle loi sur le Tribunal fédéral, SJ 2006, n. 8, pag. 319

segg., in particolare pag. 351 segg.).

In concreto, il valore

litigioso è rappresentato dalla pretesa del riconoscimento del costo dell'esame di densitometria ossea effettuato il

6.

febbraio 2007, pari a Fr. 150,70.

Questo importo non

raggiunge la soglia minima di Fr. 30'000.-, perciò, trattandosi di una causa di

carattere pecuniario, non sono dati gli estremi per interporre un eventuale

ricorso in materia civile al Tribunale Federale sulla base del valore litigioso

(art. 74 cpv. 1 lett. b LTF).

In queste circostanze,

il ricorso è ugualmente ammissibile se la controversia concerne una questione

di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).

Infine, secondo l'art.

49.

cpv. 2 LSA, i tribunali svizzeri devono trasmettere gratuitamente

all'autorità di sorveglianza una copia di tutte le sentenze civili concernenti

disposizioni del diritto in materia di contratto d'assicurazione; s'impone

perciò di notificare all'autorità di sorveglianza anche la presente sentenza.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. La

petizione è respinta.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

alle parti ed all'UFAP, Berna.

Contro il presente

giudizio è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione.

L'atto di ricorso, in

3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella

impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o

del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata

e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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