36.2008.25
Richiesta di sussidio respinta poiché il reddito determinante supera i limiti previsti del decreto del Consiglio di Stato
8 maggio 2008Italiano16 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
36.2008.25
Data decisione, Autorità:
08.05.2008, TCA
Titolo:
Richiesta di sussidio respinta poiché il reddito determinante supera i limiti previsti del decreto del Consiglio di Stato
BUONA FEDE
SUSSIDIO / SUSSIDI
art. 23 LCAMAL
art. 30 LCAMAL
art. 31 RLCAMAL
Raccomandata
Incarto n.
36.2008.25
cs
Lugano
8 maggio 2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 6 (recte: 7) febbraio
2008 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su reclamo del 10 gennaio
2008 emanata da
Istituto assicurazioni sociali Ufficio
assicurazione malattia,
6501 Bellinzona
in materia di assicurazione sociale
contro le malattie
ritenuto, in
fatto
Fatti
A. RI
1, nata nel __________, ha chiesto la riduzione dei premi dell’assicurazione obbligatoria
contro le malattie per il 2008 (doc. 1).
La
domanda è stata respinta dall’amministrazione cantonale con decisione formale
1° dicembre 2007, confermata dalla decisione su reclamo del 10 gennaio 2008.
L’IAS ha in particolare accertato un reddito imponibile di fr. 15'000 ed una
sostanza imponibile di fr. 275'000 da cui, giusta l’art. 30 LCAMal, un reddito
determinante di fr. 24'000, superiore al limite di fr. 20'000 per ottenere il
diritto di percepire il sussidio.
B. L’assicurata,
rappresentata dal figlio RA 1, è tempestivamente insorta contro la predetta
decisione. La ricorrente afferma di aver ottenuto, negli anni precedenti (2005,
2006 e 2007), il diritto al sussidio della Cassa malati. Nel frattempo vi è
stata una modifica del valore locativo e “per un nostro errore contro la
notifica di tassazione non è stato interposto ricorso”. In particolare il
valore locativo è stato aumentato da fr. 7'264 a fr. 13'005. L’assicurata
rileva che questa modifica non è corretta in quanto la casa presenta molti
difetti e non è stata oggetto di alcuna manutenzione e, “sebbene non sia
questa la sede per mettere in discussione il valore locativo attribuito, appare
indubbio ed equo considerare come non sia possibile stabilire un valore in base
a presunti “canoni locativi normali della zona”.
L’insorgente
ritiene che la decisione di non concedere più il sussidio sul premio assicurativo
è fondato su presupposti errati che portano ad una manifesta ingiustizia e ad
un trattamento iniquo (doc. I).
C. Con
osservazioni del 19 febbraio 2008 l’IAS propone di respingere il ricorso con
argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione
(doc. III).
in
diritto
in
ordine
1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi
dell'articolo 49 cpv. 2 della
Legge sull'organizzazione
giudiziaria (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00) e 2 cpv. 1
LPTCA.
Considerandi
2.
Occorre
rilevare che il 16 novembre 2007 è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale
delle leggi e degli atti esecutivi (BU 57/2007) il nuovo Regolamento della
legge sull'assicurazione
obbligatoria contro le malattie del 13 novembre 2007 (RLCAMal), che abroga il
precedente Regolamento del 18 maggio 1994 (art. 61).
In merito all'applicabilità del nuovo Regolamento, al
capitolo delle disposizioni finali, l'art. 62 precisa che lo stesso è pubblicato nel BU ed entra
immediatamente in vigore. Siccome il nuovo RLCAMal è stato pubblicato nel
Bollettino ufficiale di venerdì 16 novembre 2007, n. 57/2007 da pag. 673, è
dunque a partire da quel giorno che esso è entrato a tutti gli effetti in
vigore.
Resta quindi da
esaminare se, alla fattispecie in questione, sia applicabile il vecchio o il
nuovo Regolamento.
Conformemente alla
consolidata giurisprudenza, il giudice delle assicurazioni sociali valuta la
legittimità delle decisioni impugnate in base allo stato di fatto esistente al
momento in cui la decisione litigiosa è stata presa (DTF 129 V 4 consid.
1.
, DTF 109 V 179, DTF 107 V 5).
In specie, quindi, il TCA si deve situare al 10 gennaio 2008
(doc. A1), quando l'UAM ha
emanato la decisione negativa su reclamo. Ora, a quel momento vigeva già il
nuovo RLCAMal del 2007 che, pertanto, va posto alla base del presente giudizio.
nel
merito
3.
Conformemente
a quanto disposto dall'art. 23 LCAMal, il Cantone ed i Comuni partecipano al
pagamento delle quote a carico degli assicurati di condizioni economiche
modeste per le prestazioni minime previste dalla legge. Gli assicurati
di condizioni economiche modeste sono definiti dall'art. 29 LCAMal: si tratta
delle famiglie il cui reddito determinante non supera i Fr. 32'000.- e delle
persone sole il cui reddito non supera i Fr. 20'000.-.
Di regola, il reddito
determinante risulta, secondo l'art. 30 LCAMal, dalla somma arrotondata al
mille franchi superiore:
a) del reddito imponibile
desunto dal periodo fiscale stabilito dal Consiglio di Stato;
b) di un quindicesimo
della sostanza imponibile desunta dal periodo fiscale stabilito dal Consiglio
di Stato per la parte eccedente l'importo di Fr. 150'000.- per le persone sole
e Fr. 200'000.- per le famiglie.
L’espressione “di regola”
tende a volere salvaguardare la possibilità per l’amministrazione designata
(l’Ufficio Assicurazione Malattia) di accertare autonomamente il reddito
dell’assicurato in caso di persone adempienti i presupposti dell’art. 31
LCAMal.
Per l'anno 2008
il Consiglio di Stato ha definito le basi di calcolo per il sussidio con il DE
del 10 ottobre 2007 che ha confermato quello del precedente anno (sul tema si
vedano le sentenze TCA 36.2006.71, 72, 120, e 124). Il periodo fiscale per
l'accertamento del reddito determinante è quello delle classificazioni dell'imposta
cantonale per l'anno 2005 mentre i limiti per la concessione del sussidio sono
quelli fissati dagli 29 a 32, 35 a 38, 44 a 46 e 48 LCAMal. Il limite di reddito che conferisce diritto al sussidio per le
persone sole è fissato a CHF 20'000.-, per i membri maggiorenni delle famiglie
e 1° figlio a CHF 32'000.-- mentre il reddito di riferimento è stato fissato a
CHF 50'000.--. Il limite di reddito massimo per il riconoscimento della
riduzione di premio a figli di famiglie altrimenti non oggetto di riduzione di
premio è stato fissato a CHF 60'000.- (reddito della famiglia).
4.
Con
l’art. 31 LCAMal, il legislatore ticinese ha riservato l’accertamento del
reddito determinante in maniera autonoma da parte dell’amministrazione (con
successiva commutazione del reddito lordo accertato mediante l’utilizzo di
tabelle appositamente allestite) in casi particolari. In altri termini,
l’amministrazione fa capo ai dati fiscali determinati in virtù della tassazione
di riferimento (ossia quella del periodo indicato dall’esecutivo cantonale nel
DE emesso annualmente) in casi specificatamente fissati dalla legge e dal regolamento
d’applicazione (qui sotto riportati). L’amministrazione (e meglio l’Ufficio
dell'Assicurazione Malattia) può anche calcolare da sola il reddito
determinante, trasformando il reddito lordo mediante apposite tabelle e
verificando il sussistere dei limiti per la concessione del sussidio. La legge
prevede il calcolo autonomo del reddito nei casi:
"a) delle persone soggette
all'imposta cantonale solo per una parte del loro reddito o della loro
sostanza;
b) delle persone soggette all'imposta alla fonte;
c) delle persone sole con reddito
imponibile nullo o totale dei redditi registrati nella tassazione applicabile
inferiore a fr. 6'000.-, che esercitano un'attività lucrativa;
d) in altri casi particolari."
5.
A
norma dell'art. 13 cpv. 1 RLCAMal (equivalente all'art. 48 vRLCAMal), gli
assicurati possono presentare un'istanza di revisione sia della decisione di
riduzione del premio sia dell'importo di riduzione del premio: lett. a) a
seguito dell'emissione di una tassazione per l'inizio di assoggettamento,
oppure lett. b) nel caso si verifichino le situazioni di cui all'art. 31
RLCAMal (art. 67 vRLCAMal). L'istanza di revisione deve essere inoltrata entro
3.
mesi dal verificarsi di tali condizioni (art. 13 cpv. 2 RLCAMal).
In virtù dell'art. 31 RLCAMal (art. 67 vRLCAMal), il
reddito determinante va accertato autonomamente dall'Istituto delle assicurazioni sociali in particolare, nei seguenti
casi:
" a) persone soggette all'imposta alla fonte;
b) decesso del coniuge o del partner registrato;
c) matrimonio, divorzio o separazione
per sentenza giudiziaria o di fatto, scioglimento dell'unione domestica
registrata, nel caso di assenza di tassazione applicabile;
d) persone sole che esercitano
un'attività lucrativa o conducono esistenza autonoma, con reddito imponibile
nullo o totale dei redditi registrati nella tassazione applicabile inferiore a
fr. 6'000.-, secondo il periodo fiscale determinante;
e) persone domiciliate che al momento
dell'istanza non dispongono di alcuna tassazione fiscale e per le quali non
sarà emessa una tassazione relativa al periodo fiscale determinante;
f) persone al beneficio di misure ai
sensi della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, dopo almeno sei
mesi di inattività lucrativa;
g) persone al beneficio di prestazioni
ai sensi della legge sull'assistenza sociale; d'intesa con il competente
Ufficio;
h) cessazione definitiva dell'attività
lucrativa a causa di pensionamento o di invalidità;
i) cessazione temporanea di attività
lucrativa per riqualificazione o perfezionamento professionale;
l) cessazione dell'attività lucrativa a seguito di maternità;
m) diminuzione importante del reddito
netto da attività dipendente o indipendente, oppure del reddito da pensioni,
rendite e assegni, rispetto al medesimo dato desumibile dai parametri fiscali
applicabili;
n) persone soggette all'obbligo
d'assicurazione svizzero in forza dell'Accordo CH/CE sulla libera circolazione
delle persone o dell'Accordo di emendamento della Convenzione istitutiva
dell'AELS, non tassate in Svizzera o tassate alla fonte.".
6.
Nel
caso concreto, a giusta ragione, l’UAM ha fatto capo alla tassazione 2005 per
stabilire l’ammontare del reddito determinante per il diritto al sussidio del
2008.
conformemente a quanto previsto dal DE del 10 ottobre 2007. Come
rammenta l’autorità cantonale, il TCA ha stabilito che la sostanza imponibile,
anche se derivante da un diritto di usufrutto, deve essere computata (STCA del
26.
settembre 2007, inc. 36.2007.71; STCA dell’8 ottobre 2002, inc. 36.2002.77 e
STCA del 22 aprile 1999, inc. 36.1999.17). Per cui in concreto tutta la
sostanza imponibile deve essere presa in considerazione.
Dalla tassazione 2005 emerge un reddito imponibile complessivo di
fr. 15'000 a cui va aggiunto un quindicesimo della sostanza di fr. 275'000,
dopo aver dedotto la quota esente di fr. 150'000, per un importo complessivo di
fr. 24'000 (15'000 + {[(275'000 – 150'000)] : 15}) dopo l’arrotondamento al
mille franchi superiore (art. 30 LCAMal), che supera il limite di fr. 20'000
previsto dal citato decreto esecutivo per il diritto al sussidio per le persone
sole (cfr. consid. 3 e doc. A10).
Va qui evidenziato che l’aumento del valore locativo da fr. 7'264 a
fr. 13'005 cui fa riferimento la ricorrente è avvenuto con la tassazione 2006
che tuttavia non è determinante per il sussidio 2008.
Per cui la mancata contestazione della tassazione 2006 non ha avuto
alcuna influenza sul rifiuto del sussidio in esame. Di conseguenza anche
l’affermazione secondo la quale il sussidio non è stato concesso per soli fr.
400.
di troppo non trova riscontro, anche perché se, per pura ipotesi di lavoro,
fosse stata determinante la tassazione 2006, al reddito imponibile di fr.
20'400, l’autorità cantonale avrebbe comunque ancora dovuto aggiungere un
quindicesimo della sostanza imponibile calcolata dopo la deduzione dell’importo
di fr. 150'000 (cfr. supra e art. 30 LCAMal).
Va poi abbondanzialmente rilevato che comunque l’interessata non
avrebbe potuto prevalersi di una dimenticanza nel contestare la tassazione determinante
poiché questo Tribunale ha già più volte ribadito che l’assicurato deve
innanzitutto salvaguardare i propri interessi innanzi all’autorità fiscale.
Infatti
l’UAM, ed il Tribunale, salvo eccezioni, non possono scostarsi dai dati
ritenuti in sede fiscale senza una valida e particolare ragione.
A
questo proposito con sentenza del 19 settembre 2005 (inc. 36.2005.105) il TCA
ha affermato:
" La lamentela non può essere recepita. Infatti, per
costante giurisprudenza, ogni tassazione fiscale è presunta conforme alla
realtà: l'amministrazione è vincolata dalle comunicazioni delle autorità di
tassazione e il giudice delle assicurazioni sociali esamina di principio la
decisione fiscale unicamente dal profilo della legalità.
L'autorità di giudizio non può scostarsi da una tassazione fiscale
cresciuta in giudicato a meno che essa contenga errori manifesti e debitamente
comprovati, immediatamente emendabili, oppure quando si debbano apprezzare
fatti irrilevanti dal profilo fiscale, ma decisivi in tema di assicurazioni
sociali. Semplici dubbi sull'esattezza di una tassazione fiscale non bastano;
infatti la determinazione del reddito spetta alle autorità fiscali e il giudice
delle assicurazioni sociali non deve intervenire adottando particolari
provvedimenti di tassazione. L'assicurato deve anzitutto difendere i suoi
diritti nel procedimento fiscale anche per quanto concerne i contributi delle assicurazioni
sociali (Pratique VSI 1993 pag. 232 consid. 4b, RCC 1992 pag. 35, RCC 1988 pag. 321 consid. 3,
DTF 110 V 86 consid. 4 = RCC 1985 pag. 45 consid. 4, DTF 110 V 371 consid. 2a =
RCC 1985 pag. 121 consid. 2a, DTF 106 V 130 consid. 1, DTF 102 V 30 consid. 3a = RCC 1976
pag. 275 consid. 3a).
In concreto spettava pertanto all’assicurato contestare in sede
fiscale la presunta dimenticanza di alcune deduzioni. … “
7.
La
ricorrente rileva che in passato ha potuto beneficiare del sussidio e fa implicitamente
valere il principio della buona fede.
Il
diritto alla protezione della buona fede, principio generale dell'ordinamento
giuridico svizzero che dal 1° gennaio 2000 trova il suo fondamento nell'art. 9
della Costituzione federale, permette al cittadino di esigere che l'autorità
rispetti le proprie promesse e che eviti di contraddirsi. Così un'informazione
o una decisione erronea possono obbligare l'amministrazione a consentire ad un
assicurato un vantaggio contrario alla legge.
Le condizioni per
tutelare la buona fede dell'assicurato, e scostarsi dal principio della
legalità, sono precisate da una lunga e consolidata giurisprudenza e possono
così essere formulate:
1.
l'autorità deve essere
intervenuta in una situazione concreta nei riguardi di persone determinate;
2.
l'autorità ha agito o
creduto di agire nei limiti delle proprie competenze;
3.
la promessa
dell'autorità deve essere propria a ispirare fiducia all'assicurato.
Ciò
significa che l'interessato, date le circostanze, non deve poter riconoscere
immediatamente l'erroneità della disposizione o dell'informazione ricevuta. La
comunicazione dell'amministrazione deve infatti essere interpretata come il destinatario
può e deve capirla usando tutta l'attenzione da lui esigibile (protezione della
buona fede dell'assicurato).
Una
mancanza di chiarezza di un'informazione da parte della Cassa non può trarre
seco conseguenze sfavorevoli per il cittadino (DTF 106 V 33 consid. 4; DTF 104
V 18 consid. 4; RAMI 1991 pag. 68).
Inoltre
l'informazione deve essere incondizionata. Qualora l'organo amministrativo che
fornisce la comunicazione esprime - almeno implicitamente, ma con chiarezza -
che la comunicazione non è definitiva, il destinatario della comunicazione non
può far valere la propria buona fede (IMBODEN-RHINOW, Schweiz. Vewaltungsrechtsprechung,
5a edizione, n. 75 B III b 3);
4.
l'informazione errata
ha indotto l'assicurato ad adottare un comportamento o un’omissione che gli è
pregiudizievole;
5.
la legge non è stata
modificata dal momento in cui l'informazione è stata data (RAMI 1991 pag. 68
segg.; DTF 113 V 87 consid. 4c; DTF 112 V 199 consid.
3a; DTF 111 V 71; DTF 110 V 155 consid. 4b; DTF 109 V
55).
La
giurisprudenza applicabile in materia, in relazione con l'art. 4 vCost. fed.
(DTF 121 V 66 consid. 2), è applicabile anche in virtù del nuovo art. 9 Cost.
fed. (RAMI 2000 pag. 223).
In
concreto l’amministrazione non ha fornito informazioni erronee. Infatti ogni
anno l’interessata è tenuta a presentare una richiesta per ottenere il sussidio
e l’UAM decide sulla base dei parametri del decreto esecutivo del Consiglio di
Stato, che possono variare di anno in anno, in particolare per quanto concerne
la tassazione fiscale da prendere in considerazione quale riferimento per il calcolo
dell’aiuto statale.
Con
sentenza del 4 settembre 2007 (inc. 36.2007.118) il TCA ha infatti ribadito
che:
"
il fatto che la ricorrente abbia
beneficiato negli anni precedenti del sussidio non è motivo per ottenerlo. Da
un lato mutano le basi di calcolo per la determinazione del sussidio, fissate
annualmente dal Consiglio di Stato, dall'altro cambia la tassazione presa a
base per la determinazione del diritto al sussidio stesso (per l'anno 2007 si
tratta, come indicato, dalla tassazione 2004).
La
concessione, negli anni precedenti, del sussidio non permette la salvaguardia
della buona fede dell'assicurata.”
Neppure la
circostanza che l’ufficio di tassazione avrebbe comunicato all’insorgente che
dichiarare l’intero valore locativo e valore di stima nella sua tassazione,
quale usufruttuaria, in luogo di ripartirlo tra tutti gli eredi, non avrebbe
comportato alcuno svantaggio, può esserle d’aiuto. Infatti la presunta informazione
proviene da un’autorità (ufficio di tassazione) che non è competente a decidere
circa i sussidi di cassa malati.
Nel caso di
specie non vi è pertanto alcuna violazione del principio della buona fede.
8.
Infine
va rilevato, seppure l’insorgente non lo abbia esplicitamente sollevato, che,
come evidenzia l’UAM in sede di risposta, l’interessata nel 2007 percepiva
dall’AVS un importo di fr. 2'143 al mese (doc. A12), ciò che corrisponde ad un
ammontare annuo di fr. 25'716 (2'143 X 12), superiore rispetto a quello di fr.
25'020 dichiarato nel 2006. Per cui non può neppure trovare applicazione l’art.
31.
Reg. LCAMal che prevede, tra i casi in cui è possibile calcolare il diritto
al sussidio senza tenere conto della tassazione, la diminuzione importante del
reddito da pensione rispetto al medesimo dato desumibile dai parametri fiscali
applicabili (art. 31 let. m Reg. LCAMal).
Alla
luce di quanto sopra esposto il ricorso va purtroppo respinto per il
superamento dei limiti imposto dal computo della sostanza. La decisione
impugnata merita conferma. Contrariamente a quanto sostiene l’UAM in sede di
osservazioni, il TCA non vede alcun motivo, nel caso di specie, per considerare
il ricorso temerario.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
4. Qualora
non sia ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico, contro la presente
decisione è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al
Tribunale federale entro il termine di trenta giorni dalla notificazione.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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