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Decisione

36.2008.25

Richiesta di sussidio respinta poiché il reddito determinante supera i limiti previsti del decreto del Consiglio di Stato

8 maggio 2008Italiano16 min

Source ti.ch

Fatti

A. RI

1, nata nel __________, ha chiesto la riduzione dei premi dell’assicurazione obbligatoria

contro le malattie per il 2008 (doc. 1).

La

domanda è stata respinta dall’amministrazione cantonale con decisione formale

1° dicembre 2007, confermata dalla decisione su reclamo del 10 gennaio 2008.

L’IAS ha in particolare accertato un reddito imponibile di fr. 15'000 ed una

sostanza imponibile di fr. 275'000 da cui, giusta l’art. 30 LCAMal, un reddito

determinante di fr. 24'000, superiore al limite di fr. 20'000 per ottenere il

diritto di percepire il sussidio.

B. L’assicurata,

rappresentata dal figlio RA 1, è tempestivamente insorta contro la predetta

decisione. La ricorrente afferma di aver ottenuto, negli anni precedenti (2005,

2006 e 2007), il diritto al sussidio della Cassa malati. Nel frattempo vi è

stata una modifica del valore locativo e “per un nostro errore contro la

notifica di tassazione non è stato interposto ricorso”. In particolare il

valore locativo è stato aumentato da fr. 7'264 a fr. 13'005. L’assicurata

rileva che questa modifica non è corretta in quanto la casa presenta molti

difetti e non è stata oggetto di alcuna manutenzione e, “sebbene non sia

questa la sede per mettere in discussione il valore locativo attribuito, appare

indubbio ed equo considerare come non sia possibile stabilire un valore in base

a presunti “canoni locativi normali della zona”.

L’insorgente

ritiene che la decisione di non concedere più il sussidio sul premio assicurativo

è fondato su presupposti errati che portano ad una manifesta ingiustizia e ad

un trattamento iniquo (doc. I).

C. Con

osservazioni del 19 febbraio 2008 l’IAS propone di respingere il ricorso con

argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione

(doc. III).

in

diritto

in

ordine

1. La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della

valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi

dell'articolo 49 cpv. 2 della

Legge sull'organizzazione

giudiziaria (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00) e 2 cpv. 1

LPTCA.

Considerandi

2.

Occorre

rilevare che il 16 novembre 2007 è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale

delle leggi e degli atti esecutivi (BU 57/2007) il nuovo Regolamento della

legge sull'assicurazione

obbligatoria contro le malattie del 13 novembre 2007 (RLCAMal), che abroga il

precedente Regolamento del 18 maggio 1994 (art. 61).

In merito all'applicabilità del nuovo Regolamento, al

capitolo delle disposizioni finali, l'art. 62 precisa che lo stesso è pubblicato nel BU ed entra

immediatamente in vigore. Siccome il nuovo RLCAMal è stato pubblicato nel

Bollettino ufficiale di venerdì 16 novembre 2007, n. 57/2007 da pag. 673, è

dunque a partire da quel giorno che esso è entrato a tutti gli effetti in

vigore.

Resta quindi da

esaminare se, alla fattispecie in questione, sia applicabile il vecchio o il

nuovo Regolamento.

Conformemente alla

consolidata giurisprudenza, il giudice delle assicurazioni sociali valuta la

legittimità delle decisioni impugnate in base allo stato di fatto esistente al

momento in cui la decisione litigiosa è stata presa (DTF 129 V 4 consid.

1.

, DTF 109 V 179, DTF 107 V 5).

In specie, quindi, il TCA si deve situare al 10 gennaio 2008

(doc. A1), quando l'UAM ha

emanato la decisione negativa su reclamo. Ora, a quel momento vigeva già il

nuovo RLCAMal del 2007 che, pertanto, va posto alla base del presente giudizio.

nel

merito

3.

Conformemente

a quanto disposto dall'art. 23 LCAMal, il Cantone ed i Comuni partecipano al

pagamento delle quote a carico degli assicurati di condizioni economiche

modeste per le prestazioni minime previste dalla legge. Gli assicurati

di condizioni economiche modeste sono definiti dall'art. 29 LCAMal: si tratta

delle famiglie il cui reddito determinante non supera i Fr. 32'000.- e delle

persone sole il cui reddito non supera i Fr. 20'000.-.

Di regola, il reddito

determinante risulta, secondo l'art. 30 LCAMal, dalla somma arrotondata al

mille franchi superiore:

a) del reddito imponibile

desunto dal periodo fiscale stabilito dal Consiglio di Stato;

b) di un quindicesimo

della sostanza imponibile desunta dal periodo fiscale stabilito dal Consiglio

di Stato per la parte eccedente l'importo di Fr. 150'000.- per le persone sole

e Fr. 200'000.- per le famiglie.

L’espressione “di regola”

tende a volere salvaguardare la possibilità per l’amministrazione designata

(l’Ufficio Assicurazione Malattia) di accertare autonomamente il reddito

dell’assicurato in caso di persone adempienti i presupposti dell’art. 31

LCAMal.

Per l'anno 2008

il Consiglio di Stato ha definito le basi di calcolo per il sussidio con il DE

del 10 ottobre 2007 che ha confermato quello del precedente anno (sul tema si

vedano le sentenze TCA 36.2006.71, 72, 120, e 124). Il periodo fiscale per

l'accertamento del reddito determinante è quello delle classificazioni dell'imposta

cantonale per l'anno 2005 mentre i limiti per la concessione del sussidio sono

quelli fissati dagli 29 a 32, 35 a 38, 44 a 46 e 48 LCAMal. Il limite di reddito che conferisce diritto al sussidio per le

persone sole è fissato a CHF 20'000.-, per i membri maggiorenni delle famiglie

e 1° figlio a CHF 32'000.-- mentre il reddito di riferimento è stato fissato a

CHF 50'000.--. Il limite di reddito massimo per il riconoscimento della

riduzione di premio a figli di famiglie altrimenti non oggetto di riduzione di

premio è stato fissato a CHF 60'000.- (reddito della famiglia).

4.

Con

l’art. 31 LCAMal, il legislatore ticinese ha riservato l’accertamento del

reddito determinante in maniera autonoma da parte dell’amministrazione (con

successiva commutazione del reddito lordo accertato mediante l’utilizzo di

tabelle appositamente allestite) in casi particolari. In altri termini,

l’amministrazione fa capo ai dati fiscali determinati in virtù della tassazione

di riferimento (ossia quella del periodo indicato dall’esecutivo cantonale nel

DE emesso annualmente) in casi specificatamente fissati dalla legge e dal regolamento

d’applicazione (qui sotto riportati). L’amministrazione (e meglio l’Ufficio

dell'Assicurazione Malattia) può anche calcolare da sola il reddito

determinante, trasformando il reddito lordo mediante apposite tabelle e

verificando il sussistere dei limiti per la concessione del sussidio. La legge

prevede il calcolo autonomo del reddito nei casi:

"a) delle persone soggette

all'imposta cantonale solo per una parte del loro reddito o della loro

sostanza;

b) delle persone soggette all'imposta alla fonte;

c) delle persone sole con reddito

imponibile nullo o totale dei redditi registrati nella tassazione applicabile

inferiore a fr. 6'000.-, che esercitano un'attività lucrativa;

d) in altri casi particolari."

5.

A

norma dell'art. 13 cpv. 1 RLCAMal (equivalente all'art. 48 vRLCAMal), gli

assicurati possono presentare un'istanza di revisione sia della decisione di

riduzione del premio sia dell'importo di riduzione del premio: lett. a) a

seguito dell'emissione di una tassazione per l'inizio di assoggettamento,

oppure lett. b) nel caso si verifichino le situazioni di cui all'art. 31

RLCAMal (art. 67 vRLCAMal). L'istanza di revisione deve essere inoltrata entro

3.

mesi dal verificarsi di tali condizioni (art. 13 cpv. 2 RLCAMal).

In virtù dell'art. 31 RLCAMal (art. 67 vRLCAMal), il

reddito determinante va accertato autonomamente dall'Istituto delle assicurazioni sociali in particolare, nei seguenti

casi:

" a) persone soggette all'imposta alla fonte;

b) decesso del coniuge o del partner registrato;

c) matrimonio, divorzio o separazione

per sentenza giudiziaria o di fatto, scioglimento dell'unione domestica

registrata, nel caso di assenza di tassazione applicabile;

d) persone sole che esercitano

un'attività lucrativa o conducono esistenza autonoma, con reddito imponibile

nullo o totale dei redditi registrati nella tassazione applicabile inferiore a

fr. 6'000.-, secondo il periodo fiscale determinante;

e) persone domiciliate che al momento

dell'istanza non dispongono di alcuna tassazione fiscale e per le quali non

sarà emessa una tassazione relativa al periodo fiscale determinante;

f) persone al beneficio di misure ai

sensi della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, dopo almeno sei

mesi di inattività lucrativa;

g) persone al beneficio di prestazioni

ai sensi della legge sull'assistenza sociale; d'intesa con il competente

Ufficio;

h) cessazione definitiva dell'attività

lucrativa a causa di pensionamento o di invalidità;

i) cessazione temporanea di attività

lucrativa per riqualificazione o perfezionamento professionale;

l) cessazione dell'attività lucrativa a seguito di maternità;

m) diminuzione importante del reddito

netto da attività dipendente o indipendente, oppure del reddito da pensioni,

rendite e assegni, rispetto al medesimo dato desumibile dai parametri fiscali

applicabili;

n) persone soggette all'obbligo

d'assicurazione svizzero in forza dell'Accordo CH/CE sulla libera circolazione

delle persone o dell'Accordo di emendamento della Convenzione istitutiva

dell'AELS, non tassate in Svizzera o tassate alla fonte.".

6.

Nel

caso concreto, a giusta ragione, l’UAM ha fatto capo alla tassazione 2005 per

stabilire l’ammontare del reddito determinante per il diritto al sussidio del

2008.

conformemente a quanto previsto dal DE del 10 ottobre 2007. Come

rammenta l’autorità cantonale, il TCA ha stabilito che la sostanza imponibile,

anche se derivante da un diritto di usufrutto, deve essere computata (STCA del

26.

settembre 2007, inc. 36.2007.71; STCA dell’8 ottobre 2002, inc. 36.2002.77 e

STCA del 22 aprile 1999, inc. 36.1999.17). Per cui in concreto tutta la

sostanza imponibile deve essere presa in considerazione.

Dalla tassazione 2005 emerge un reddito imponibile complessivo di

fr. 15'000 a cui va aggiunto un quindicesimo della sostanza di fr. 275'000,

dopo aver dedotto la quota esente di fr. 150'000, per un importo complessivo di

fr. 24'000 (15'000 + {[(275'000 – 150'000)] : 15}) dopo l’arrotondamento al

mille franchi superiore (art. 30 LCAMal), che supera il limite di fr. 20'000

previsto dal citato decreto esecutivo per il diritto al sussidio per le persone

sole (cfr. consid. 3 e doc. A10).

Va qui evidenziato che l’aumento del valore locativo da fr. 7'264 a

fr. 13'005 cui fa riferimento la ricorrente è avvenuto con la tassazione 2006

che tuttavia non è determinante per il sussidio 2008.

Per cui la mancata contestazione della tassazione 2006 non ha avuto

alcuna influenza sul rifiuto del sussidio in esame. Di conseguenza anche

l’affermazione secondo la quale il sussidio non è stato concesso per soli fr.

400.

di troppo non trova riscontro, anche perché se, per pura ipotesi di lavoro,

fosse stata determinante la tassazione 2006, al reddito imponibile di fr.

20'400, l’autorità cantonale avrebbe comunque ancora dovuto aggiungere un

quindicesimo della sostanza imponibile calcolata dopo la deduzione dell’importo

di fr. 150'000 (cfr. supra e art. 30 LCAMal).

Va poi abbondanzialmente rilevato che comunque l’interessata non

avrebbe potuto prevalersi di una dimenticanza nel contestare la tassazione determinante

poiché questo Tribunale ha già più volte ribadito che l’assicurato deve

innanzitutto salvaguardare i propri interessi innanzi all’autorità fiscale.

Infatti

l’UAM, ed il Tribunale, salvo eccezioni, non possono scostarsi dai dati

ritenuti in sede fiscale senza una valida e particolare ragione.

A

questo proposito con sentenza del 19 settembre 2005 (inc. 36.2005.105) il TCA

ha affermato:

" La lamentela non può essere recepita. Infatti, per

costante giurisprudenza, ogni tassazione fiscale è presunta conforme alla

realtà: l'amministrazione è vincolata dalle comunicazioni delle autorità di

tassazione e il giudice delle assicurazioni sociali esamina di principio la

decisione fiscale unicamente dal profilo della legalità.

L'autorità di giudizio non può scostarsi da una tassazione fiscale

cresciuta in giudicato a meno che essa contenga errori manifesti e debitamente

comprovati, immediatamente emendabili, oppure quando si debbano apprezzare

fatti irrilevanti dal profilo fiscale, ma decisivi in tema di assicurazioni

sociali. Semplici dubbi sull'esattezza di una tassazione fiscale non bastano;

infatti la determinazione del reddito spetta alle autorità fiscali e il giudice

delle assicurazioni sociali non deve intervenire adottando particolari

provvedimenti di tassazione. L'assicurato deve anzitutto difendere i suoi

diritti nel procedimento fiscale anche per quanto concerne i contributi delle assicurazioni

sociali (Pratique VSI 1993 pag. 232 consid. 4b, RCC 1992 pag. 35, RCC 1988 pag. 321 consid. 3,

DTF 110 V 86 consid. 4 = RCC 1985 pag. 45 consid. 4, DTF 110 V 371 consid. 2a =

RCC 1985 pag. 121 consid. 2a, DTF 106 V 130 consid. 1, DTF 102 V 30 consid. 3a = RCC 1976

pag. 275 consid. 3a).

In concreto spettava pertanto all’assicurato contestare in sede

fiscale la presunta dimenticanza di alcune deduzioni. … “

7.

La

ricorrente rileva che in passato ha potuto beneficiare del sussidio e fa implicitamente

valere il principio della buona fede.

Il

diritto alla protezione della buona fede, principio generale dell'ordinamento

giuridico svizzero che dal 1° gennaio 2000 trova il suo fondamento nell'art. 9

della Costituzione federale, permette al cittadino di esigere che l'autorità

rispetti le proprie promesse e che eviti di contraddirsi. Così un'informazione

o una decisione erronea possono obbligare l'amministrazione a consentire ad un

assicurato un vantaggio contrario alla legge.

Le condizioni per

tutelare la buona fede dell'assicurato, e scostarsi dal principio della

legalità, sono precisate da una lunga e consolidata giurisprudenza e possono

così essere formulate:

1.

l'autorità deve essere

intervenuta in una situazione concreta nei riguardi di persone determinate;

2.

l'autorità ha agito o

creduto di agire nei limiti delle proprie competenze;

3.

la promessa

dell'autorità deve essere propria a ispirare fiducia all'assicurato.

Ciò

significa che l'interessato, date le circostanze, non deve poter riconoscere

immediatamente l'erroneità della disposizione o dell'informazione ricevuta. La

comunicazione dell'amministrazione deve infatti essere interpretata come il destinatario

può e deve capirla usando tutta l'attenzione da lui esigibile (protezione della

buona fede dell'assicurato).

Una

mancanza di chiarezza di un'informazione da parte della Cassa non può trarre

seco conseguenze sfavorevoli per il cittadino (DTF 106 V 33 consid. 4; DTF 104

V 18 consid. 4; RAMI 1991 pag. 68).

Inoltre

l'informazione deve essere incondizionata. Qualora l'organo amministrativo che

fornisce la comunicazione esprime - almeno implicitamente, ma con chiarezza -

che la comunicazione non è definitiva, il destinatario della comunicazione non

può far valere la propria buona fede (IMBODEN-RHINOW, Schweiz. Vewaltungsrechtsprechung,

5a edizione, n. 75 B III b 3);

4.

l'informazione errata

ha indotto l'assicurato ad adottare un comportamento o un’omissione che gli è

pregiudizievole;

5.

la legge non è stata

modificata dal momento in cui l'informazione è stata data (RAMI 1991 pag. 68

segg.; DTF 113 V 87 consid. 4c; DTF 112 V 199 consid.

3a; DTF 111 V 71; DTF 110 V 155 consid. 4b; DTF 109 V

55).

La

giurisprudenza applicabile in materia, in relazione con l'art. 4 vCost. fed.

(DTF 121 V 66 consid. 2), è applicabile anche in virtù del nuovo art. 9 Cost.

fed. (RAMI 2000 pag. 223).

In

concreto l’amministrazione non ha fornito informazioni erronee. Infatti ogni

anno l’interessata è tenuta a presentare una richiesta per ottenere il sussidio

e l’UAM decide sulla base dei parametri del decreto esecutivo del Consiglio di

Stato, che possono variare di anno in anno, in particolare per quanto concerne

la tassazione fiscale da prendere in considerazione quale riferimento per il calcolo

dell’aiuto statale.

Con

sentenza del 4 settembre 2007 (inc. 36.2007.118) il TCA ha infatti ribadito

che:

"

il fatto che la ricorrente abbia

beneficiato negli anni precedenti del sussidio non è motivo per ottenerlo. Da

un lato mutano le basi di calcolo per la determinazione del sussidio, fissate

annualmente dal Consiglio di Stato, dall'altro cambia la tassazione presa a

base per la determinazione del diritto al sussidio stesso (per l'anno 2007 si

tratta, come indicato, dalla tassazione 2004).

La

concessione, negli anni precedenti, del sussidio non permette la salvaguardia

della buona fede dell'assicurata.”

Neppure la

circostanza che l’ufficio di tassazione avrebbe comunicato all’insorgente che

dichiarare l’intero valore locativo e valore di stima nella sua tassazione,

quale usufruttuaria, in luogo di ripartirlo tra tutti gli eredi, non avrebbe

comportato alcuno svantaggio, può esserle d’aiuto. Infatti la presunta informazione

proviene da un’autorità (ufficio di tassazione) che non è competente a decidere

circa i sussidi di cassa malati.

Nel caso di

specie non vi è pertanto alcuna violazione del principio della buona fede.

8.

Infine

va rilevato, seppure l’insorgente non lo abbia esplicitamente sollevato, che,

come evidenzia l’UAM in sede di risposta, l’interessata nel 2007 percepiva

dall’AVS un importo di fr. 2'143 al mese (doc. A12), ciò che corrisponde ad un

ammontare annuo di fr. 25'716 (2'143 X 12), superiore rispetto a quello di fr.

25'020 dichiarato nel 2006. Per cui non può neppure trovare applicazione l’art.

31.

Reg. LCAMal che prevede, tra i casi in cui è possibile calcolare il diritto

al sussidio senza tenere conto della tassazione, la diminuzione importante del

reddito da pensione rispetto al medesimo dato desumibile dai parametri fiscali

applicabili (art. 31 let. m Reg. LCAMal).

Alla

luce di quanto sopra esposto il ricorso va purtroppo respinto per il

superamento dei limiti imposto dal computo della sostanza. La decisione

impugnata merita conferma. Contrariamente a quanto sostiene l’UAM in sede di

osservazioni, il TCA non vede alcun motivo, nel caso di specie, per considerare

il ricorso temerario.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

4. Qualora

non sia ammissibile il ricorso in materia di diritto pub­blico, contro la presente

decisione è ammesso il ricorso sussidia­rio in materia costituzionale al

Tribunale federale entro il termine di trenta giorni dalla notificazione.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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