36.2008.26
Richiesta di sospensione del pagamento dei premi dell'assicurazione malattie di base durante il servizio militare. La domanda è stata respinta in assenza di un servizio prestato 60 giorni consecutivam
1 settembre 2008Italiano26 min
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AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
36.2008.26
Data decisione, Autorità:
01.09.2008, TCA
Titolo:
Richiesta di sospensione del pagamento dei premi dell'assicurazione malattie di base durante il servizio militare. La domanda è stata respinta in assenza di un servizio prestato 60 giorni consecutivamente. Interpretazione della legge
ESONERO DALL'OBBLIGO ASSICURATIVO
PREMIO
art. 1a cpv. 1 let. a LAM
art. 1a cpv. 1 let. g LAM
art. 2 cpv. 1 LAM
art. 3 cpv. 4 LAMAL
art. 1 cpv. 3 OAM
art. 10a OAMAL
Raccomandata
Incarto n.
36.2008.26
cs
Lugano
1 settembre
2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
composto dei
giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso dell’8 febbraio 2008
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 9 gennaio
2008 emanata da
Cassa Malati CO 1
in materia di assicurazione sociale
contro le malattie
ritenuto, in
fatto
1.1. RI 1 è
affiliato presso la Cassa Malati CO 1 per l’assicurazione malattie obbligatoria
delle cure medico-sanitarie.
Con scritti
del 13 aprile 2007 e 12 settembre 2007 l’assicurato ha chiesto ad CO 1 il
rimborso dei premi pagati nel 2006 e nel 2007 allorquando era stato impiegato
presso il __________ in qualità di istruttore e in quanto tale era già
assicurato contro le malattie per il tramite dell’assicurazione militare.
Con
decisione del 6 novembre 2007, confermata dalla decisione su opposizione del 9
gennaio 2008, l’assicuratore ha respinto le richieste di RI 1 a motivazione che
l’esonero può essere concesso solo se il richiedente è stato assoggettato
all’assicurazione militare per almeno 60 giorni consecutivi e che la domanda
deve essere inoltrata almeno 8 settimane in anticipo. Nel caso di specie
nessuna delle due condizioni è stata adempiuta (doc. A).
1.2. RI 1, rappresentato
dall’avv. RA 1, è tempestivamente insorto al TCA contro la predetta decisione. Il
ricorrente, che lavora presso il __________, consorzio che non soddisfa i
requisiti dell’art. 1a cpv. 1 lett. b LAM per l’assoggettamento
all’assicurazione militare (assicurati a titolo professionale, cfr. art. 2 LAM),
in qualità di istruttore svolge ogni anno un numero elevato di giorni di
servizio attivo, durante i quali è assicurato contro le malattie per il tramite
dell’assicurazione militare (nel 2006 ha prestato 206 giorni di servizio, nel
2007 187 giorni).
L’insorgente
chiede di poter essere esonerato dal pagamento dei premi LAMal nei giorni in
cui svolge il servizio e domanda a questo Tribunale di interpretare gli art. 3
cpv. 4 LAMal e 10a cpv. 2 OAMal, applicati dalla Cassa, in senso teleologico e
non letterale.
Egli
rammenta che i suoi impegni di lavoro durano una o due settimane, senza
tuttavia mai raggiungere i 60 giorni consecutivi richiesti dalla legge. Durante
questi periodi l’interessato è assicurato tramite l’assicurazione militare e
non può far capo alle prestazioni di malattia dell’CO 1, alla quale deve però
corrispondere il premio. L’interpretazione letterale della legge porta, secondo
l’insorgente, ad un ingiusto trattamento nei casi come il suo, dove al
pagamento del premio non corrisponde una controprestazione.
Il
ricorrente evidenzia che scopo della legge è di evitare una doppia imposizione,
cercando però di evitare l’inoltro di migliaia di richieste per quei militi che
svolgono, durante l’anno, solo un corso di ripetizione di breve durata. Il caso
del ricorrente non rientra nello scopo di questo articolo. Il legislatore non
ha voluto impedire al ricorrente di beneficiare dell’esonero ma ha voluto
evitare richieste per militi che svolgono i corsi per meno di 60 giorni. Lo
stesso legislatore, verosimilmente, non ha inoltre pensato alla situazione
degli istruttori, essendo poche decine in tutta la Svizzera.
Egli
ricorda inoltre che altri assicuratori (ad es. __________), rimborsano senza
alcun problema i premi pagati in eccesso ai propri assicurati che si trovano
nella medesima situazione.
Del resto
la legge prevede altri casi di esonero su richiesta (cfr. art. 2 OAMal).
Infine,
l’insorgente ritiene che il termine di 8 settimane previsto dall’art. 10a OAMal
per chiedere l’esonero è stato inserito a tutela e vantaggio degli assicurati e
non degli assicuratori. Lo scopo è di puro carattere organizzativo, per evitare
agli assicurati di dover anticipare un premio per un’assicurazione inutile e doverne
poi chiedere il rimborso.
1.3. Tramite
risposta del 21 febbraio 2008 l’assicuratore propone la reiezione del ricorso,
ribadendo le motivazioni poste a fondamento della decisione su opposizione
(doc. III/1).
1.4. Il 18 giugno
2008 il TCA ha interpellato il ricorrente ponendogli alcune domande (doc. V),
alle quali ha risposto con scritto dell’11 luglio 2008 (doc. VIII). Le parti si
sono ulteriormente espresse in merito (doc. IX e seguenti). L’assicuratore ha
in particolare affermato che “non spetta alla cassa malati decidere in
merito alla sospensione dell’obbligo assicurativo, il quale incombe a nostro
avviso all’autorità cantonale.” (cfr. doc. X).
in
diritto
2.1. Oggetto del
contendere è la questione di sapere se l’assicurato può beneficiare della
sospensione dell’obbligo assicurativo in applicazione dell’art. 3 cpv. 4 LAMal.
2.2. Per l’art. 3
cpv. 1 LAMal ogni persona domiciliata in Svizzera deve assicurarsi o farsi
assicurare dal proprio rappresentante legale per le cure medico-sanitarie entro
tre mesi dall’acquisizione del domicilio o dalla nascita in Svizzera.
Il
Consiglio federale può prevedere eccezioni all’obbligo d’assicurazione,
segnatamente per i dipendenti di organizzazioni internazionali e di Stati
esteri (art. 3 cpv. 2 LAMal).
A norma
dell’art. 3 cpv. 3 LAMal può estendere l’obbligo d’assicurazione a persone non
aventi il proprio domicilio in Svizzera, in particolare a quelle che:
a. esercitano un’attività in Svizzera o vi hanno la propria dimora
abituale (art. 13 cpv. 2 LPGA).
b.
lavorano all’estero per conto di un datore di
lavoro con sede in Svizzera.
L’art. 3
cpv. 4 LAMal prevede che l’obbligo d’assicurazione è sospeso per le persone
soggette per più di 60 giorni consecutivi alla legge federale del 19 giugno
1992 sull’assicurazione militare (LAM). Il Consiglio federale disciplina la
procedura.
L’Esecutivo
federale, in applicazione dell’art. 3 cpv. 4 seconda frase LAMal, ha emanato
l’art. 10a OAMal.
Nel
tenore in vigore fino al 30 aprile 2006 l’art. 10a OAMal prevedeva quanto
segue.
A norma
dell’art. 10a cpv. 1 OAMal la sospensione dell’obbligo d’assicurazione di cui
all’articolo 3 capoverso 4 della legge inizia il giorno in cui l’assicurato è
soggetto alla LAM.
Al
termine dell’assoggettamento all’assicurazione militare, l’assicurato deve
fornire all’assicuratore la prova circa l’effettiva durata dell’assoggettamento
(art. 10a cpv. 2 OAMal).
Per
l’art. 10a cpv. 3 OAMal se l’assicurato è stato assoggettato all’assicurazione
militare per oltre 60 giorni consecutivi, l’assicuratore gli restituisce
l’ammontare dei premi pagati durante il periodo di sospensione.
Giusta
l’art. 10a cpv. 4 OAMal l’assicuratore comunica alle competenti autorità
cantonali le persone il cui obbligo d’assicurazione è stato sospeso e la durata
della sospensione.
L’art.
10a OAMal è stato oggetto di una modifica il 26 aprile 2006 (cfr. RU 2006 pag.
1717 e seguenti). Il nuovo tenore dell’art. 10a OAMal è entrato in vigore il 1°
maggio 2006 (cfr. RU 2006 pag. 1725).
Per
l’art. 10a cpv. 1 OAMal la sospensione dell’obbligo d’assicurazione di cui
all’articolo 3 capoverso 4 della legge inizia il giorno in cui l’assicurato è
soggetto alla LAM.
Il cpv. 2
prevede che l’assicurato è esonerato dal pagamento dei premi dall’inizio del
suo assoggettamento all’assicurazione militare se ne informa il suo
assicuratore almeno otto settimane in anticipo. Se non rispetta questo termine
l’assicuratore lo esonera dal prossimo termine che può prendere in
considerazione, ma al più tardi otto settimane dopo l’annuncio.
A norma
dell’art. 10a cpv. 3 OAMal dopo l’entrata in servizio, l’autorità militare
competente provvede affinché l’assicurato annunci al suo assicuratore la durata
presumibile dell’assoggettamento all’assicurazione militare e in seguito, eventualmente,
la fine anticipata del medesimo.
Per
l’art. 10a cpv. 4 OAMal l’autorità competente per il servizio civile provvede
affinché l’assicurato annunci al suo assicuratore qualsiasi modifica ulteriore
della durata dell’assoggettamento.
Giusta
l’art. 10a cpv. 5 OAMal se sono pagati premi nonostante la sospensione,
l’assicuratore li deduce dai premi ulteriori o li restituisce.
Il cpv. 6
prevede che l’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) può dare istruzioni
agli assicuratori per il calcolo dei premi.
Per il
cpv. 2 delle disposizioni finali della modifica del 26 aprile 2006 per gli
assicurati il cui obbligo di assicurazione è stato sospeso prima del 1° luglio
2006 a causa del servizio militare, l’art. 10a si applica nel suo tenore
precedente.
2.3. Nel caso
concreto l’assicuratore ha respinto la richiesta di esenzione sia perché l’insorgente,
pur avendo prestato più di 180 giorni di servizio all’anno per la Protezione
civile, non è stato assicurato tramite l’assicurazione militare per oltre 60
giorni consecutivi, sia perché la domanda non è stata presentata con 8
settimane di anticipo, bensì tardivamente. In sede di osservazioni la Cassa
malati ha inoltre sostenuto che la competenza circa la decisione di sospensione
appartiene all’autorità cantonale.
Quest’ultima
censura si rivela manifestamente infondata già solo alla luce del tenore
dell’art. 10a cpv. 4 vOAMal e del nuovo art. 10 cpv. 2 OAMal i quali prevedono
che l’assicuratore comunica alle competenti autorità cantonali le persone il
cui obbligo d’assicurazione è stato sospeso e la durata della sospensione,
rispettivamente che l’assicurato è esonerato dal pagamento dei premi
dall’inizio del suo assoggettamento all’assicurazione militare se ne informa il
suo assicuratore almeno otto settimane in anticipo. Se non rispetta questo
termine l’assicuratore lo esonera dal prossimo termine che può prendere in
considerazione, ma al più tardi otto settimane dopo l’annuncio.
Ciò trova
conferma nella sistematica della legge. Trattandosi in effetti di una richiesta
di sospensione dall’obbligo assicurativo e non di esonero, la competenza
appartiene all’assicuratore come in caso di sospensione della copertura
dell’infortunio (art. 8 LAMal, nonché art. 10a e 11 OAMal).
Inoltre, come rileva Eugster, Krankenversicherung, in
Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, Hrsg. Ulrich
Meyer, 2. Auflage, Basilea 2007, pag. 429, n. 93, „Im Gegensatz zum Ruhen
der Unfalldeckung nach Art. 8 KVG in Verbindung mit Art. 11 KVV hat der Versicherte
nicht die Wahl, ob er die Versicherungspflicht sistieren will oder nicht. Die
KVG-Deckung endet von Gesetzes wegen.“
In queste condizioni, a differenza di quanto vale per le domande di
esonero (cfr. art. 10 cpv. 2 OAMal), nel caso della sospensione dall’obbligo
assicurativo, gli assicuratori sono competenti per decidere circa le richieste
presentate dai propri assicurati.
2.4. Al
fine di meglio chiarire la fattispecie, il TCA ha interpellato
l’assicurato chiedendogli di voler precisare che tipo di contratto (a tempo
indeterminato, determinato, su chiamata) lo lega al __________, se è dipendente
fisso del citato consorzio (in caso di risposta affermativa come viene
remunerato nei giorni durante i quali non presta servizio attivo), se viene chiamato
tramite ordine di marcia o in altro modo, in virtù di quale disposto è
assicurato per il tramite dell’assicurazione militare quando presta servizio
attivo e se nel calcolo dei giorni assicurati tramite l’assicurazione militare
sono compresi i week-end tra un corso e l’altro (doc. V).
L’interessato
ha affermato di essere stato nominato dalla __________ con effetto dal __________
a tempo indeterminato quale impiegato del __________, di essere dipendente del __________
nella misura del 100% e di percepire un regolare stipendio mensile. Ciò avviene
anche quando presta “servizio attivo nella Protezione civile e viene
“prestato” al Cantone in qualità di istruttore. Per i giorni di servizio
prestati il datore di lavoro viene ricompensato con cartolina IPG o con diarie.”
L’insorgente ha rilevato che il suo datore di lavoro beneficia di sconti
sull’assicurazione infortuni professionale in base ai giorni di servizio attivo
effettivamente prestati.
In
qualità di professionista non viene convocato tramite ordine di marcia, bensì
in base ad una pianificazione annuale degli impieghi basata semplicemente sul
calendario lavorativo. Ciò vale in particolare perché le sue mansioni prevedono
proprio lo svolgimento di attività di istruzione per la Protezione Civile.
A
proposito della questione a sapere in virtù di quale articolo della LAM
l’insorgente è assicurato per il tramite dell’assicurazione militare quando
presta servizio attivo, il ricorrente ha affermato:
“Ex Art. 25 delle legge Federale sulla protezione
della popolazione sulla protezione civile il signor RI 1 è assicurato secondo
la LAM.
Siccome il __________ che impiega il Signor RI 1
non soddisfa i criteri dell’art. 1a cpv. 1 lit. b LAM (assicurati a titolo
professionale), il Signor RI 1 risulta essere assicurato in virtù delle
seguenti norme:
LAM, Art. 1a pv. 1
lit. a: chiunque compie un servizio militare o un
servizio di protezione civile, obbligatorio o volontario;
lit. g. pto 4: chiunque partecipa come civile
oppure membro del personale d’istruzione o ausiliario a esercizi militari e a
servizi d’istruzione della protezione civile;
lit. n.: chi presta servizio civile
A questo proposito si rileva che i compiti, gli
obiettivi, i servizi e i calendari di istruzione del __________, così come
ulteriori informazioni sul finanziamento e le basi legali, sono consultabili su
sito internet del Consorzio (__________).” (doc. VIII)
Infine
l’interessato ha rilevato che nel caso in cui i corsi di Protezione civile si
protraggono sull’arco di più settimane, l’interessato è coperto
dall’assicurazione militare anche durante il fine settimana.
2.5. Per l’art.
25 LPPC (RS 520.1) chi presta servizio di protezione civile è assicurato
secondo la legge federale del 19 giugno 1992 sull’assicurazione militare (LAM).
A norma
dell’art. 1a cpv. 1 let. a LAM è assicurato presso l’assicurazione militare
chiunque compie un servizio militare o un servizio di protezione civile,
obbligatorio o volontario. Inoltre l’art. 1a cpv. 1 lett. g punto 4 prevede che
è assicurato presso l’assicurazione militare chiunque partecipa come civile
oppure come membro del personale d’istruzione o ausiliario a esercizi militari
e a servizi d’istruzione della protezione civile.
Per
l’art. 1 cpv. 3 dell’OAM (RS 833.11) compie un servizio di protezione civile
obbligatorio o volontario ai sensi dell’articolo 1a capoverso 1 lettera a della
legge, chiunque adempie gli obblighi di protezione civile conformemente alla
legge federale del 4 ottobre 2002 sulla protezione della popolazione e sulla
protezione civile e all’ordinanza del 5 dicembre 2003 sulla protezione civile.
Giusta
l’art. 6 cpv. 2 OAM è pure considerato civile ai sensi dell’articolo 1a
capoverso 1 lettera g numero 4 della LAM chiunque è designato dalle autorità
cantonali e comunali per l’esecuzione della mobilitazione e delle esercitazioni
corrispondenti.
In
concreto, l’interessato, che non è affiliato a titolo professionale
all’assicurazione militare (cfr. art. 2 cpv. 1 LAM giusta il quale le persone
assicurate secondo l’articolo 1a capoverso 1 lettera b [assicurati a titolo
professionale] versano un premio adeguato in contropartita delle prestazioni
fornite loro dall’assicurazione militare in luogo dell’assicurazione
obbligatoria delle cure medico-sanitarie secondo gli articoli 25-31 della legge
federale del 18 marzo 1994 sull’assicurazione malattie [lett. a] e in luogo
dell’assicurazione infortuni obbligatoria per gli infortuni non professionali
secondo gli articoli 10-33 della legge federale del 20 marzo 1981 sull’assicurazione
contro gli infortuni [lett. b]), può essere esonerato dal pagamento del premio
dell’assicurazione obbligatoria secondo la LAMal solo se può beneficiare della
sospensione prevista dall’art. 3 cpv. 4 LAMal.
2.6. Come visto
l’art. 3 cpv. 4 LAMal prevede la necessità di un assoggettamento
all’assicurazione militare per più di 60 giorni consecutivi.
Per
costante giurisprudenza federale il significato di una norma deve essere inteso
innanzitutto in senso letterale. Se il testo di un disposto legale è chiaro e
non sia pertanto necessario far capo ad altri metodi di interpretazione ai fini
di appurarne la portata, è lecito scostarsi dal senso letterale solo ove
esistano motivi seri per ritenere che esso non corrisponda al vero senso del
disposto in esame. Tali motivi possono risultare dai lavori preparatori, dal
fondamento e dallo scopo della norma in questione, così come dalla relazione
con altre disposizioni (cfr. STFA del 2 febbraio 2006 nella causa S., B 124/04;
DTF 131 V 93; DTF 131 V 128; DTF 135 V 232; RAMI 2001, pag. 134, in particolare
pag. 137 e segg.; DTF 126 V 105 consid. 3 con rinvii, 126 III 101, consid. 2c,
pag. 104).
Secondo
la giurisprudenza, si può derogare eccezionalmente al senso letterale di un
testo chiaro soltanto qualora conduca a soluzioni manifestamente insostenibili,
contrarie alla volontà del legislatore (SVR 2006 ALV Nr. 11). Devono cioè
esistere delle ragioni obbiettive, ad esempio deducibili dai lavori
preparatori, dallo scopo e dal senso della disposizione oppure dalla
sistematica della legge, che permettono di concludere che il testo di legge non
esprime il vero senso della disposizione in oggetto (DTF 123 V 317; DTF 123 III
91 consid. 3a, DTF 122 III 325 consid. 7a, 474 consid.
5a, DTF 122 V 364 consid. 4a, DTF 121 III 224 consid. 1d/aa, 412 consid. 4b,
465 consid. 4a/bb, DTF 121 V 24, DTF 121 V 61, DTF 121 V 127 consid. 2c, DTF
120 V 102 consid. 4b; 324 consid. 5a; 338 consid. 5a, 525 consid. 3a; SVR 1996
EL N. 19 pag. 55 consid. 4a; DTF 119 V 429 consid. 5a; DTF 119 V 60; DTF 118 Ib
452; Pratique VSI 1993, pag. 133; Pratique VSI 1993 pag. 263; RAMI 1993 pag.
132; DTF 117 V 109; DTF 117 V 45; DTF 117 V 5; DTF 112 V 168; DTF 108 V 240
consid. 4b. Vedi pure: Imboden/Rhinow/ Krähenmann,
Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Band 1, pag. 137 seg., Nr. 21 B IV).
L'interpretazione letterale deve dunque condurre a dei risultati
manifestamente insostenibili (zu offensichtlich unhaltbaren Ergebnissen),
che contraddirebbero la vera intenzione del legislatore (DTF 109 V 62 consid. 4; DTF 107 V 216 consid. 3b; DTF 105 V 44; RAMI 1984 N. K 593, pag.
228 consid. 2b).
Invece,
quando il testo non è perfettamente chiaro, se più interpretazioni del medesimo
sono possibili, dev’essere ricercato quale sia la vera portata della norma,
prendendo in considerazione tutti gli elementi d’interpretazione, in
particolare lo scopo della disposizione, il suo spirito, nonché i valori su cui
essa prende fondamento. Pure di rilievo è il senso che essa assume nel suo
contesto (SVR 2006 ALV Nr. 11; DTF 130 II 71 consid. 4.2,
DTF 130 V 232 consid. 2.2, DTF 130 V 295 consid. 5.3.1, DTF 130 V 428 consid.
3.2, DTF 130 V 475 consid. 6.5.1, DTF 130 V 484 consid.
5.2, DTF 130 V 129 V 284 consid. 4.2 e riferimenti).
Fatti
I lavori
preparatori possono costituire un valido aiuto per individuare il senso della
norma ed evitare così interpretazioni scorrette. Quando tali documenti non
forniscono una risposta chiara, essi non sono invece utili come aiuto per
l'interpretazione. In particolare trovandosi confrontati con delle leggi
relativamente recenti la volontà del legislatore che le ha adottate non può
essere ignorata. Se però questa volontà non ha trovato riscontro nel testo di
legge, essa non è decisiva per l'interpretazione. In particolare, se durante le
discussioni legislative è stata espressamente rifiutata una proposta di
completare la legge nel senso di quella che rappresenta ora una possibilità di
interpretazione, tale interpretazione non può essere presa in considerazione
(cfr. DTF 123 V 301, DTF 123 V 318, DTF 115 V 349 consid. 1c con riferimento
alla giurisprudenza e alla dottrina. Vedi pure DTF 122 III 325 consid. 7a, 474
consid. 5a, 120 II 247 consid. 3e, 117 II 526 consid. 1d, 116 Ia 368 consid.
5c, 116 II 415 consid. 5b e 527 f consid. 2b).
Ad
esempio, in una sentenza pubblicata in SVR 2006 ALV Nr. 11 il TFA ha stabilito
che il testo dell’art. 36 cpv. 3 LADI è “chiaro e univoco” e che dal “messaggio
del Consiglio federale 2 luglio 1980 concernente una nuova legge federale
sull’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l’indennità per
insolvenza (FF 1980 III 532 seg.) non si evince nulla a sostegno della tesi
opposta”, sostenuta dall’amministrazione.
In
un’altra sentenza pubblicata in DTF 131 V 90, nella quale ha ritenuto chiaro il
senso dell’art. 86 cpv. 1 lett. b OPI, l’Alta Corte ha così riassunto gli
abituali metodi d’interpretazione della legge:
"
4.1 Dans la mesure où l’application des
dispositions régissant l’indemnité pour changement d’occupation est en cause,
le sens et la porteé de ces dispositions doivent être déterminés selon les
règles usuelles d’interprétation de la loi. Ainsi, il faut en premier lieu se
fonder sur la lettre de la disposition en cause (interprétation littérale). Si
le texte de cette dernière n’est pas absolument clair, si plusieurs
interprétations de celui-ci sont possibles, le juge recherchera la véritable
portée de la norme en la dégageant de sa relation avec d’autres dispositions,
de son contexte (interprétation systématique), du but poursuivi, singulièrement
de l’intérêt protégé (interprétation téléologique), ainsi que de la volonté de
son auteur telle qu’elle ressort notamment des travaux préparatoires
(interprétation historique).
Le sens que prend la disposition dans son
contexte est également important (ATF 129 V 263 s. consid. 5.1 et les arrêts
cités; voir aussi ATF 130 II 71 consid. 4.2, 130 V 50 consid. 3.2.1, 129 II 356
consid. 3.3, 129 V 165 consid. 3.5, 284 consid. 4.2 et les références).”
2.7. Nel caso di specie il testo dell’art. 3 cpv. 4 LAMal prevede
che l’obbligo d’assicurazione è sospeso per le persone soggette per più di 60
giorni consecutivi alla legge federale del 19 giugno 1992 sull’assicurazione
militare (LAM).
Dal
tenore letterale del disposto emerge che il legislatore ha stabilito una
sospensione dell’obbligo assicurativo laddove la persona interessata è
assoggettata alla LAM per oltre 60 giorni di seguito.
L’interpretazione
letterale del testo della norma va nel senso che la sospensione interviene
unicamente se l’assoggettamento all’assicurazione militare continua per almeno
61 giorni senza interruzione.
Questa
interpretazione, chiara e non equivoca, trova conferma anche nel Messaggio del
Consiglio federale che, in più passaggi, sottolinea come la sospensione sia
possibile solo laddove il servizio militare, rispettivamente il servizio
prestato nell’ambito della protezione civile, sia stato effettuato per una
durata superiore ai 60 giorni consecutivi.
Nel
Messaggio concernente il decreto federale sui sussidi federali
nell’assicurazione malattie e la revisione parziale della legge federale
sull’assicurazione malattie del 21 settembre 1998 (FF 1999, pag. 687 e
seguenti) il Consiglio federale si è così espresso a proposito
dell’introduzione dell’art. 3 cpv. 4 LAMal:
" Fino
alla fine del 1995, i singoli assicuratori malattie prevedevano nelle loro
regolamentazioni la possibilità di una sospensione dell'assicurazione malattie
in caso di servizio militare temporaneo di lunga durata. Dall'entrata in vigore
della LAMal, non è più possibile procedere a tale sospensione poiché non c'è
più la base legale.
L'articolo 8 LAMal prevede unicamente la sospensione della copertura
dell'infortunio nell'assicurazione malattie obbligatoria se l'assicurato è
interamente coperto per questo rischio, a titolo obbligatorio, giusta la legge
federale sull’assicurazione contro gli infortuni (LAINF).
Il 1° gennaio 1997 abbiamo pertanto emanato l'articolo 91a
capoverso 1 dell'ordinanza del 27 giugno 1995 sull’assicurazione malattie (OAMal),
che permette agli assicuratori di ridurre i premi delle persone soggette per
oltre 60 giorni consecutivi all’assicurazione militare. Poiché tuttavia
anche questa normativa è stata oggetto di critiche, dato che le riduzioni dei
premi variano molto secondo gli assicuratori, abbiamo posto in consultazione
l'articolo 3 capoverso 4 LAMal, una variante alla normativa in vigore; variante
che è stata preferita da un'ampia maggioranza dei consultati rispetto alla
semplice riduzione di premio. Solo gli assicuratori e due Cantoni si sono
dichiarati contrari. L'articolo 3 capoverso 4 LAMal istituisce una base legale
formale per la sospensione dell'obbligo dell'assicurazione malattie a favore
dell'assicurazione militare nei casi in cui le persone sono soggette per più
di 60 giorni consecutivi all’assicurazione militare.
In base a questa nuova normativa le persone soggette all’assicurazione
militare non dovranno pagare i premi dell'assicurazione malattie per tutta la
durata della sospensione.
Di conseguenza, l’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie
subirà perdite di premi. Per gli assicuratori queste perdite dovrebbero essere
compensate dal fatto che per la durata della sospensione non dovranno versare
prestazioni assicurative per tali persone, in larga parte giovani, e non
dovranno pagare tasse per la compensazione dei rischi. Nel calcolo degli
effettivi di assicurati, che serve al calcolo della compensazione dei rischi,
Considerandi
occorre tener conto dei mesi d'assicurazione sospesi, poiché non sarebbe giusto
vietare agli assicuratori di riscuotere un premio per le persone assoggettate
temporaneamente all’assicurazione militare e obbligarli contemporaneamente a
pagare tasse di rischio per le stesse. Si dovrà quindi adeguare l'ordinanza
sulla compensazione dei rischi nell'assicurazione malattie.” (pag.
713, sottolineature del redattore)
e:
"
Articolo 3 capoverso 4
Questa disposizione sospende l'obbligo
d'assicurazione per le persone soggette durante più di 60 giorni consecutivi
alla legge federale del 19 giugno 1992 sull’assicurazione militare (LAM). Essa
riguarda in primo luogo le reclute, i militi che prestano servizio di
avanzamento e le persone che prestano servizio civile. Sarà inoltre applicata
ai membri del Corpo svizzero di aiuto in caso di catastrofi e alle persone che
partecipano a operazioni di buoni uffici o per il mantenimento della pace
promosse dalla Confederazione, purché durante il loro impegno all'estero siano
assicurati dall'assicurazione militare per almeno 60 giorni consecutivi.
Durante la sospensione dall'obbligo d'assicurazione l'assicurato non dovrà
versare premi e l'assicuratore non sarà tenuto a fornire prestazioni. Poiché si
tratta di una sospensione dell'obbligo d'assicurazione e non di una semplice
sospensione della copertura assicurativa come in caso di copertura di infortuni
(art. 8 LAMal), disciplineremo la relativa procedura a livello di ordinanza, in
particolare il ruolo delle autorità cantonali responsabili del controllo
dell'obbligo d'assicurazione, la comunicazione all'assicurato e la procedura
amministrativa (cfr. art. 11 OAMal).
L'Ufficio federale dell'assicurazione militare
afferma che le prestazioni per la cura medica garantite dall'assicurazione
militare sono pari, se non maggiori, di quelle offerte dall'assicurazione
malattie, che l’assicurazione militare copre ampiamente anche le spese legate a
malattie contratte prima del servizio e che durante la sospensione
dell'assicurazione malattie in caso di servizio militare non vanno temute
lacune assicurative di alcun genere.
La sospensione è valida solo per le persone che
sono soggette all'obbligo d'assicurazione.
Grazie alla loro posizione particolare, gli
agenti della Confederazione in attività o in pensione assicurati durevolmente,
quindi non solo durante un determinato periodo, presso l’assicurazione militare
in base agli articoli 1 capoverso 1 lettera b e 2 LAM, sono già oggi esenti
dall'obbligo d'assicurazione ( art. 3 cpv. 2 LAMal e art. 2 cpv. 1 lett. a
OAMal). Per questa categoria di persone non va applicata la sospensione
dell'obbligo d'assicurazione, bensì mantenuto l'attuale disciplinamento.
L'obbligo d'assicurazione è sospeso per le
persone soggette per più di 60 giorni consecutivi alla legge federale
del 19 giugno 1992 sull’assicurazione militare (LAM). Il Consiglio federale
disciplina la procedura.” (pag. 725, sottolineature del redattore)
Per cui il testo di legge (il cui tenore è simile sia in tedesco: „Die
Versicherungspflicht wird sistiert für Personen, die während mehr als 60 aufeinanderfolgenden
Tagen dem Bundesgesetz vom 19. Juni 1992 über die
Militärversicherung (MVG) unterstellt sind“, che in francese: „L’obligation
de s’assurer est suspendue pour les personnes soumises à la loi fédérale du 19
juin 1992 sur l’assurance militaire (LAM)14 pour plus de 60 jours consécutifs.“, sottolineature del
redattore) corrisponde al vero e
proprio senso che voleva essere dato al disposto.
La sospensione del
pagamento dei premi dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie
interviene unicamente se il servizio prestato supera i 60 giorni consecutivi. Non
viene invece data nessuna importanza al numero di giorni complessivi di
servizio effettuati nel corso di un anno.
Certo, il ricorrente
chiede che la norma venga interpretata secondo il suo scopo. Egli ritiene che
il legislatore intendeva evitare un doppio pagamento dei premi agli assicurati
assoggettati alla LAM, evitando nel contempo di permettere a decine di migliaia
di militi che svolgono corsi di ripetizione di breve durata l’esonero dal
pagamento dei premi.
Sennonché, se questo fosse
stato lo scopo voluto dal legislatore, non sarebbe stato necessario precisare che
il servizio deve essere prestato consecutivamente, giacché un corso di
ripetizione, per i militi, di regola dura tre settimane, ossia 19 giorni (da
lunedì a venerdì, compresi i primi due fine settimana). In realtà la continuità
nell’assoggettamento serve semmai ad evitare inutili e costosi lavori
amministrativi alle Casse, essendo difficoltoso per un assicuratore calcolare
premi e prestazioni ad un assicurato che non svolge in maniera regolare il
servizio.
La soluzione per il
ricorrente non è soddisfacente. Spetta tuttavia al legislatore, se lo ritiene
necessario, porvi rimedio.
2.8
L’insorgente
fa inoltre valere che la LAMal prevede altri casi di esenzione su richiesta
nella misura in cui l’assoggettamento alla LAMal porti ad un doppio
assoggettamento e la copertura sia equivalente (cfr. ad esempio l’art. 2 cpv. 2
OAMal). Tuttavia, da una parte va ribadito che l’art. 3 cpv. 4 LAMal riguarda
solo la sospensione (temporanea) dell’assoggettamento (e non l’esonero) e d’altra
parte va evidenziato che nei casi in cui la persona assicurata chiede
l’esonero, di principio, beneficia di un’assicurazione che copre le prestazioni
in maniera continuativa e non di tanto in tanto come nel caso di specie.
2.9
Per quanto
concerne infine la circostanza che altri assicuratori avrebbero concesso la
sospensione del pagamento del premio, va rilevato che con sentenza K
109/06 del 5 dicembre 2007 il Tribunale federale, nell’ambito di una vertenza
inerente l’assicurazione contro le malattie, nel caso di un assicurato che
invocava un trattamento diverso ricevuto da due ex colleghi domiciliati in due
altri Cantoni, ha affermato:
"
(…)
Poiché, per quanto detto, tale esenzione non può essere
riconosciuta, in conformità all’ordinamento in materia, a una persona
trovantesi nella sua medesima situazione, l’interessato potrebbe pretendere una
simile dispensa in forza di un’eventuale prassi contraria unicamente se fossero
eccezionalmente adempiuti i presupposti per ammettere una parità di trattamento
nell’illegalità, in deroga al principio di legalità. Ciò presuppone tuttavia
l’esistenza di una prassi illegale dell’autorità competente (… omissis … )
dalla quale la stessa non intenda scostarsi. Irrilevante sarebbe per contro
l’esistenza di una prassi contraria in altri Cantoni (DTF 131 V 9 consid. 3.7
pag. 20; RAMI 2006 no. KV 367 pag. 206, consid. 11 pag. 225 [K 25/05] con
riferimenti). Ora, nel caso concreto, non risulta in alcun modo che (… omissis
… ) abbia in passato istituito una prassi contraria alla legge. Né tantomeno si
può seriamente dedurre dalle sue prese di posizione l’intenzione di mantenere
una simile prassi.” (sottolineatura del redattore)
Analogamente, nel caso di specie non essendo resa verosimile la
presenza di una prassi contraria ed illegale da parte dell’assicuratore
convenuto la censura si rivela infondata.
2.10
In queste
condizioni, giacché l’insorgente non adempie i presupposti dell’art. 3 cpv. 4
LAMal, a giusta ragione la Cassa non gli ha concesso la sospensione del
pagamento dei premi dell’assicurazione obbligatoria.
Non va
pertanto esaminata la questione dell’importanza del rispetto del termine di 8
settimane previsto dall’ordinanza (cfr. art. 10a cpv. 2 OAMal).
Alla luce
di tutto quanto sopra esposto, il ricorso va respinto, mentre la decisione
merita conferma.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
é respinto.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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