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Decisione

36.2008.26

Richiesta di sospensione del pagamento dei premi dell'assicurazione malattie di base durante il servizio militare. La domanda è stata respinta in assenza di un servizio prestato 60 giorni consecutivam

1 settembre 2008Italiano26 min

Source ti.ch

Fatti

I lavori

preparatori possono costituire un valido aiuto per individuare il senso della

norma ed evitare così interpretazioni scorrette. Quando tali documenti non

forniscono una risposta chiara, essi non sono invece utili come aiuto per

l'interpretazione. In particolare trovandosi confrontati con delle leggi

relativamente recenti la volontà del legislatore che le ha adottate non può

essere ignorata. Se però questa volontà non ha trovato riscontro nel testo di

legge, essa non è decisiva per l'interpretazione. In particolare, se durante le

discussioni legislative è stata espressamente rifiutata una proposta di

completare la legge nel senso di quella che rappresenta ora una possibilità di

interpretazione, tale interpretazione non può essere presa in considerazione

(cfr. DTF 123 V 301, DTF 123 V 318, DTF 115 V 349 consid. 1c con riferimento

alla giurisprudenza e alla dottrina. Vedi pure DTF 122 III 325 consid. 7a, 474

consid. 5a, 120 II 247 consid. 3e, 117 II 526 consid. 1d, 116 Ia 368 consid.

5c, 116 II 415 consid. 5b e 527 f consid. 2b).

Ad

esempio, in una sentenza pubblicata in SVR 2006 ALV Nr. 11 il TFA ha stabilito

che il testo dell’art. 36 cpv. 3 LADI è “chiaro e univoco” e che dal “messaggio

del Consiglio federale 2 luglio 1980 concernente una nuova legge federale

sull’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l’indennità per

insolvenza (FF 1980 III 532 seg.) non si evince nulla a sostegno della tesi

opposta”, sostenuta dall’amministrazione.

In

un’altra sentenza pubblicata in DTF 131 V 90, nella quale ha ritenuto chiaro il

senso dell’art. 86 cpv. 1 lett. b OPI, l’Alta Corte ha così riassunto gli

abituali metodi d’interpretazione della legge:

"

4.1 Dans la mesure où l’application des

dispositions régissant l’indemnité pour changement d’occupation est en cause,

le sens et la porteé de ces dispositions doivent être déterminés selon les

règles usuelles d’interprétation de la loi. Ainsi, il faut en premier lieu se

fonder sur la lettre de la disposition en cause (interprétation littérale). Si

le texte de cette dernière n’est pas absolument clair, si plusieurs

interprétations de celui-ci sont possibles, le juge recherchera la véritable

portée de la norme en la dégageant de sa relation avec d’autres dispositions,

de son contexte (interprétation systématique), du but poursuivi, singulièrement

de l’intérêt protégé (interprétation téléologique), ainsi que de la volonté de

son auteur telle qu’elle ressort notamment des travaux préparatoires

(interprétation historique).

Le sens que prend la disposition dans son

contexte est également important (ATF 129 V 263 s. consid. 5.1 et les arrêts

cités; voir aussi ATF 130 II 71 consid. 4.2, 130 V 50 consid. 3.2.1, 129 II 356

consid. 3.3, 129 V 165 consid. 3.5, 284 consid. 4.2 et les références).”

2.7. Nel caso di specie il testo dell’art. 3 cpv. 4 LAMal prevede

che l’obbligo d’assicurazione è sospeso per le persone soggette per più di 60

giorni consecutivi alla legge federale del 19 giugno 1992 sull’assicurazione

militare (LAM).

Dal

tenore letterale del disposto emerge che il legislatore ha stabilito una

sospensione dell’obbligo assicurativo laddove la persona interessata è

assoggettata alla LAM per oltre 60 giorni di seguito.

L’interpretazione

letterale del testo della norma va nel senso che la sospensione interviene

unicamente se l’assoggettamento all’assicurazione militare continua per almeno

61 giorni senza interruzione.

Questa

interpretazione, chiara e non equivoca, trova conferma anche nel Messaggio del

Consiglio federale che, in più passaggi, sottolinea come la sospensione sia

possibile solo laddove il servizio militare, rispettivamente il servizio

prestato nell’ambito della protezione civile, sia stato effettuato per una

durata superiore ai 60 giorni consecutivi.

Nel

Messaggio concernente il decreto federale sui sussidi federali

nell’assicurazione malattie e la revisione parziale della legge federale

sull’assicurazione malattie del 21 settembre 1998 (FF 1999, pag. 687 e

seguenti) il Consiglio federale si è così espresso a proposito

dell’introduzione dell’art. 3 cpv. 4 LAMal:

" Fino

alla fine del 1995, i singoli assicuratori malattie prevedevano nelle loro

regolamentazioni la possibilità di una sospensione dell'assicurazione malattie

in caso di servizio militare temporaneo di lunga durata. Dall'entrata in vigore

della LAMal, non è più possibile procedere a tale sospensione poiché non c'è

più la base legale.

L'articolo 8 LAMal prevede unicamente la sospensione della copertura

dell'infortunio nell'assicurazione malattie obbligatoria se l'assicurato è

interamente coperto per questo rischio, a titolo obbligatorio, giusta la legge

federale sull’assicurazione contro gli infortuni (LAINF).

Il 1° gennaio 1997 abbiamo pertanto emanato l'articolo 91a

capoverso 1 dell'ordinanza del 27 giugno 1995 sull’assicurazione malattie (OAMal),

che permette agli assicuratori di ridurre i premi delle persone soggette per

oltre 60 giorni consecutivi all’assicurazione militare. Poiché tuttavia

anche questa normativa è stata oggetto di critiche, dato che le riduzioni dei

premi variano molto secondo gli assicuratori, abbiamo posto in consultazione

l'articolo 3 capoverso 4 LAMal, una variante alla normativa in vigore; variante

che è stata preferita da un'ampia maggioranza dei consultati rispetto alla

semplice riduzione di premio. Solo gli assicuratori e due Cantoni si sono

dichiarati contrari. L'articolo 3 capoverso 4 LAMal istituisce una base legale

formale per la sospensione dell'obbligo dell'assicurazione malattie a favore

dell'assicurazione militare nei casi in cui le persone sono soggette per più

di 60 giorni consecutivi all’assicurazione militare.

In base a questa nuova normativa le persone soggette all’assicurazione

militare non dovranno pagare i premi dell'assicurazione malattie per tutta la

durata della sospensione.

Di conseguenza, l’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie

subirà perdite di premi. Per gli assicuratori queste perdite dovrebbero essere

compensate dal fatto che per la durata della sospensione non dovranno versare

prestazioni assicurative per tali persone, in larga parte giovani, e non

dovranno pagare tasse per la compensazione dei rischi. Nel calcolo degli

effettivi di assicurati, che serve al calcolo della compensazione dei rischi,

Considerandi

occorre tener conto dei mesi d'assicurazione sospesi, poiché non sarebbe giusto

vietare agli assicuratori di riscuotere un premio per le persone assoggettate

temporaneamente all’assicurazione militare e obbligarli contemporaneamente a

pagare tasse di rischio per le stesse. Si dovrà quindi adeguare l'ordinanza

sulla compensazione dei rischi nell'assicurazione malattie.” (pag.

713, sottolineature del redattore)

e:

"

Articolo 3 capoverso 4

Questa disposizione sospende l'obbligo

d'assicurazione per le persone soggette durante più di 60 giorni consecutivi

alla legge federale del 19 giugno 1992 sull’assicurazione militare (LAM). Essa

riguarda in primo luogo le reclute, i militi che prestano servizio di

avanzamento e le persone che prestano servizio civile. Sarà inoltre applicata

ai membri del Corpo svizzero di aiuto in caso di catastrofi e alle persone che

partecipano a operazioni di buoni uffici o per il mantenimento della pace

promosse dalla Confederazione, purché durante il loro impegno all'estero siano

assicurati dall'assicurazione militare per almeno 60 giorni consecutivi.

Durante la sospensione dall'obbligo d'assicurazione l'assicurato non dovrà

versare premi e l'assicuratore non sarà tenuto a fornire prestazioni. Poiché si

tratta di una sospensione dell'obbligo d'assicurazione e non di una semplice

sospensione della copertura assicurativa come in caso di copertura di infortuni

(art. 8 LAMal), disciplineremo la relativa procedura a livello di ordinanza, in

particolare il ruolo delle autorità cantonali responsabili del controllo

dell'obbligo d'assicurazione, la comunicazione all'assicurato e la procedura

amministrativa (cfr. art. 11 OAMal).

L'Ufficio federale dell'assicurazione militare

afferma che le prestazioni per la cura medica garantite dall'assicurazione

militare sono pari, se non maggiori, di quelle offerte dall'assicurazione

malattie, che l’assicurazione militare copre ampiamente anche le spese legate a

malattie contratte prima del servizio e che durante la sospensione

dell'assicurazione malattie in caso di servizio militare non vanno temute

lacune assicurative di alcun genere.

La sospensione è valida solo per le persone che

sono soggette all'obbligo d'assicurazione.

Grazie alla loro posizione particolare, gli

agenti della Confederazione in attività o in pensione assicurati durevolmente,

quindi non solo durante un determinato periodo, presso l’assicurazione militare

in base agli articoli 1 capoverso 1 lettera b e 2 LAM, sono già oggi esenti

dall'obbligo d'assicurazione ( art. 3 cpv. 2 LAMal e art. 2 cpv. 1 lett. a

OAMal). Per questa categoria di persone non va applicata la sospensione

dell'obbligo d'assicurazione, bensì mantenuto l'attuale disciplinamento.

L'obbligo d'assicurazione è sospeso per le

persone soggette per più di 60 giorni consecutivi alla legge federale

del 19 giugno 1992 sull’assicurazione militare (LAM). Il Consiglio federale

disciplina la procedura.” (pag. 725, sottolineature del redattore)

Per cui il testo di legge (il cui tenore è simile sia in tedesco: „Die

Versicherungspflicht wird sistiert für Personen, die während mehr als 60 aufeinanderfolgenden

Tagen dem Bundesgesetz vom 19. Juni 1992 über die

Militärversicherung (MVG) unterstellt sind“, che in francese: „L’obligation

de s’assurer est suspendue pour les personnes soumises à la loi fédérale du 19

juin 1992 sur l’assurance militaire (LAM)14 pour plus de 60 jours consécutifs.“, sottolineature del

redattore) corrisponde al vero e

proprio senso che voleva essere dato al disposto.

La sospensione del

pagamento dei premi dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie

interviene unicamente se il servizio prestato supera i 60 giorni consecutivi. Non

viene invece data nessuna importanza al numero di giorni complessivi di

servizio effettuati nel corso di un anno.

Certo, il ricorrente

chiede che la norma venga interpretata secondo il suo scopo. Egli ritiene che

il legislatore intendeva evitare un doppio pagamento dei premi agli assicurati

assoggettati alla LAM, evitando nel contempo di permettere a decine di migliaia

di militi che svolgono corsi di ripetizione di breve durata l’esonero dal

pagamento dei premi.

Sennonché, se questo fosse

stato lo scopo voluto dal legislatore, non sarebbe stato necessario precisare che

il servizio deve essere prestato consecutivamente, giacché un corso di

ripetizione, per i militi, di regola dura tre settimane, ossia 19 giorni (da

lunedì a venerdì, compresi i primi due fine settimana). In realtà la continuità

nell’assoggettamento serve semmai ad evitare inutili e costosi lavori

amministrativi alle Casse, essendo difficoltoso per un assicuratore calcolare

premi e prestazioni ad un assicurato che non svolge in maniera regolare il

servizio.

La soluzione per il

ricorrente non è soddisfacente. Spetta tuttavia al legislatore, se lo ritiene

necessario, porvi rimedio.

2.8

L’insorgente

fa inoltre valere che la LAMal prevede altri casi di esenzione su richiesta

nella misura in cui l’assoggettamento alla LAMal porti ad un doppio

assoggettamento e la copertura sia equivalente (cfr. ad esempio l’art. 2 cpv. 2

OAMal). Tuttavia, da una parte va ribadito che l’art. 3 cpv. 4 LAMal riguarda

solo la sospensione (temporanea) dell’assoggettamento (e non l’esonero) e d’altra

parte va evidenziato che nei casi in cui la persona assicurata chiede

l’esonero, di principio, beneficia di un’assicurazione che copre le prestazioni

in maniera continuativa e non di tanto in tanto come nel caso di specie.

2.9

Per quanto

concerne infine la circostanza che altri assicuratori avrebbero concesso la

sospensione del pagamento del premio, va rilevato che con sentenza K

109/06 del 5 dicembre 2007 il Tribunale federale, nell’ambito di una vertenza

inerente l’assicurazione contro le malattie, nel caso di un assicurato che

invocava un trattamento diverso ricevuto da due ex colleghi domiciliati in due

altri Cantoni, ha affermato:

"

(…)

Poiché, per quanto detto, tale esenzione non può essere

riconosciuta, in conformità all’ordinamento in materia, a una persona

trovantesi nella sua medesima situazione, l’interessato potrebbe pretendere una

simile dispensa in forza di un’eventuale prassi contraria unicamente se fossero

eccezionalmente adempiuti i presupposti per ammettere una parità di trattamento

nell’illegalità, in deroga al principio di legalità. Ciò presuppone tuttavia

l’esistenza di una prassi illegale dell’autorità competente (… omissis … )

dalla quale la stessa non intenda scostarsi. Irrilevante sarebbe per contro

l’esistenza di una prassi contraria in altri Cantoni (DTF 131 V 9 consid. 3.7

pag. 20; RAMI 2006 no. KV 367 pag. 206, consid. 11 pag. 225 [K 25/05] con

riferimenti). Ora, nel caso concreto, non risulta in alcun modo che (… omissis

… ) abbia in passato istituito una prassi contraria alla legge. Né tantomeno si

può seriamente dedurre dalle sue prese di posizione l’intenzione di mantenere

una simile prassi.” (sottolineatura del redattore)

Analogamente, nel caso di specie non essendo resa verosimile la

presenza di una prassi contraria ed illegale da parte dell’assicuratore

convenuto la censura si rivela infondata.

2.10

In queste

condizioni, giacché l’insorgente non adempie i presupposti dell’art. 3 cpv. 4

LAMal, a giusta ragione la Cassa non gli ha concesso la sospensione del

pagamento dei premi dell’assicurazione obbligatoria.

Non va

pertanto esaminata la questione dell’importanza del rispetto del termine di 8

settimane previsto dall’ordinanza (cfr. art. 10a cpv. 2 OAMal).

Alla luce

di tutto quanto sopra esposto, il ricorso va respinto, mentre la decisione

merita conferma.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

é respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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