36.2008.29
Ricorso senza motivazione e conclusione in cui si rinvia ad informazioni acquisibili presso terzi. Irricevibile
25 marzo 2008Italiano5 min
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Numero d'incarto:
Fatti
36.2008.29
Data decisione, Autorità:
25.03.2008, TCA
Titolo:
Ricorso senza motivazione e conclusione in cui si rinvia ad informazioni acquisibili presso terzi. Irricevibile
IRRICEVIBILITÀ
MOTIVAZIONE
PROCEDURA
RICORSO
art. 1 let. a LPTCA
art. 2 LPTCA
Raccomandata
Incarto n.
36.2008.29
IR/sc
Lugano
25 marzo 2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano
Ranzanici
Visto il ricorso del 4 febbraio 2008
inoltrato a questo Tribunale da
RI 1
contro
CO 1
in materia di assicurazione sociale
contro le malattie
considerato, in fatto ed in diritto
● che RI 1 si è rivolto il 4 febbraio 2008 al Tribunale cantonale
delle assicurazioni con scritto in cui ha formulato "opposizione e
ricorso sulla Vostra decisione presa a suo tempo con il diverbio che ho con la
cassa malati CO 1. Per maggiori informazioni vogliate contattare il Signor __________
__________ ufficio Federali delle assicurazioni a Berna";
● che ad RI 1 è stata chiesta la produzione di una decisione
su opposizione impugnabile;
● che il 20 febbraio 2008 il Giudice delegato "richiamato
Considerandi
l'art. 2 LPAss del 6.4.1961 secondo cui se un ricorso non risponde alle
condizioni sopra indicate, il Giudice assegna alla parte ricorrente un termine
sufficiente per la completazione del ricorso, con la comminatoria che altrimenti
non entrerà nel merito" ha fissato ad RI 1 un termine per il
completamento del suo esposto;
● che tale completamento è stato ordinato siccome "il
gravame non ossequia i requisiti di cui all'art. 1a cpv. 1 della Legge di
procedura per i ricorsi al Tribunale cantonale delle assicurazioni del 6.4.1961
(LPAss) ed allo stesso non è stata annessa la decisione impugnata";
● che RI 1 ha reagito con scritto 22 febbraio 2008 con cui
ha indicato di essersi aggravato al TCA siccome (dallo stesso TCA?) non
trattato correttamente;
● che in effetti con ricorso 18 novembre 2005 RI 1 si era
rivolto al TCA contro CO 1 con una petizione "sui generis"
chiedendo di fare ordinare ad CO 1 di trasmettergli "statuti e CGA edizione
1984";
● che quella petizione è stata ritenuta irricevibile con
sentenza motivata 30 gennaio 2006;
● che, sempre nello scritto 22 febbraio 2008, il signor RI 1
rileva di non essere "stato giudicato con lo statuto in vigore
al momento del mio infortunio, che era del 1984, il vostro giudizio è stato
fatto con lo statuto rifatto e redatto oltre 2 anni dopo e fatto retrocedere
fino al gennaio 1987, ciò non è corretto. Nel caso desideraste altre
informazioni vi prego di voler prendere contatto con il Signor __________
U.F.A.S a Berna";
● che il Giudice delegato del Tribunale cantonale delle
assicurazioni, il 25 febbraio 2008, si è rivolto ad RI 1 rilevando assenza dei
requisiti formali legali minimi per considerare ricevibile l'impugnativa
osservando come non si possa "in un atto di ricorso, rinviare a terze
persone da contattare per maggiori informazioni";
● che ad RI 1 è stato rammentato che "l'unica cosa
desumibile dal suo ricorso 4 febbraio 2008 è una controversia con CO 1 non si
sa a proposito di cosa" con il rilievo che è stato richiamato uno
Statuto 1984 al momento di imprecisato infortunio e con l'evidenza che il
Tribunale cantonale delle Assicurazioni non si sia occupato di statuti ma
abbia emesso una sentenza il 30 gennaio 2006 (inc. 36.2005.191)";
● che sotto pena di irricevibilità al signor RI 1 è stato
concesso termine per emendare il suo atto con disponibilità della Cancelleria del
Tribunale "per eventuali complementi di informazione";
● che RI 1 è rimasto silente, che il 4/6 marzo 2008 è
pervenuta al TCA, in copia per conoscenza, una lettera dell'Ufficio federale
della sanità pubblica UFSP a firma __________, lettera destinata ad RI 1 dove è
stato indicato al destinatario come dovesse procedere per potere adire al
Tribunale con il rilievo che "Lei ha fatto direttamente ricorso al
Tribunale cantonale delle assicurazioni, senza che l'assicuratore (CO 1)
rilasciasse una decisione e una decisione su opposizione";
● che il ricorso in oggetto non rispetta i requisiti legali
per una sua ricevibilità: non è motivato, non prende conclusioni, non viene
impugnato un provvedimento dell'assicuratore malattie reso su opposizione;
● che l'atto va quindi dichiarato irricevibile senza carico
di tasse di giustizia e spese.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso 4 febbraio 2008 di RI 1 contro CO 1 è irricevibile.
2. Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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